OFFICINA STELLARE S.P.A.
OFFICINA STELLARE S.P.A.
PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Premessa
In applicazione del combinato disposto dell’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), dell’art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (“Regolamento MAR”) nonché del Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea (il “Regolamento”), il Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A. (di seguito “Officina Stellare” o la “Società” o l’"Emittente"), nella riunione del 10 giugno 2019 ha approvato la presente procedura (di seguito la “Procedura”) per la gestione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (il “Registro Insider”). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant di Officina Stellare (come infra definite) sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.
La presente Procedura è collegata alla “Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni priviliegiate” adottata dalla Società.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche europee, pro-tempore applicabili.
Articolo 1 Definizioni
I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto. “Azioni” indica le azioni ordinarie della Società.
“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
“Controllate” indica le eventuali società controllate dall’Emittente ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. “Gruppo” indica l’eventuale gruppo costituito dalla Società e dalle sue Controllate.
“Informazione Privilegiata” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi degli strumenti finanziari derivati collegati.
In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:
a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi degli strumenti finanziari derivati collegati” è da intendersi l’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
“Investor Relator” indica il responsabile della funzione investor relations della Società.
“Responsabile Registro Insider” indica il responsabile della tenuta, della gestione e dell’aggiornamento del Registro Insider, individuato dalla Società nell’Investor Relator.
“Strumenti Finanziari” indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo
1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Articolo 2
Persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro Insider
Il Registro Insider deve contenere l’elenco di tutti coloro che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate e di tutti i soggetti con cui la Società o le persone che agiscono in nome o per conto loro abbiano un rapporto di collaborazione professionale (contratto di lavoro dipendente o altro), e che, nello svolgimento di determinati compiti, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio:
III. i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti I e II che precedono in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società;
IV. consulenti, contabili o agenzie del rating del credito; (nel prosieguo, complessivamente, i “Soggetti Rilevanti”).
Articolo 3
Struttura del Registro Insider
3.1 Il Registro Insider è diviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata. Una nuova sezione all'elenco deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (“Registro Insider Occasionali”). Ciascuna sezione del Registro Insider riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Privilegiata contemplata in quella specifica sezione.
3.2 Ciascuna sezione dell'elenco dei Registri Insider Occasionali deve riportare:
I. la data e l’ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero del momento in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
II. la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento;
III. la data di trasmissione all'autorità competente, se del caso;
IV. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante;
V. il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
VI. il nome e l’indirizzo della Società;
VII. la funzione e il motivo dell’accesso a Informazioni Privilegiate;
VIII. la data e l’ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l'accesso a Informazioni Privilegiate;
IX. la data e ora in cui il Soggetto Rilevante è stato inserito nella sezione degli accessi occasionali;
X. la data e l’ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso a Informazioni Privilegiate;
XI. la data di nascita del Soggetto Rilevante;
XII. il codice fiscale del Soggetto Rilevante;
XIII. i numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) del Soggetto Rilevante; e
XIV. l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante.
3.3 Fermo restando quanto sopra, la Società può aggiungere al Registro Insider una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (il “Registro Insider Permanente”), i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente ripetuti nei Registri Insider Occasionali. Sono di norma inclusi nel Registro Insider Permanente i seguenti soggetti:
(i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi, il Direttore Generale (ove esistente) della Società;
(ii) il Chief Financial Officer della Società;
(iii) le persone di segreteria e staff a supporto dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii), individuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su segnalazione dei rispettivi responsabili che abbiano accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate;
(iv) gli ulteriori soggetti, individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche col supporto del Responsabile Registro Insider, che hanno accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate.
Ciascuna sezione dell'elenco del Registro Insider Permanente deve riportare:
I. la data e l’ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero del momento in cui è stata identificata l'informazione privilegiata;
II. la data e ora dell’ultimo aggiornamento;
III. la data di trasmissione all'Autorità competente, se del caso;
IV. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante;
V. il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
VI. il nome e l’indirizzo della Società;
VII. la funzione e motivo dell’accesso ad Informazioni Privilegiate su base permanente;
VIII. la data e ora in cui il Soggetto Rilevante è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti;
IX. la data di nascita del Soggetto Rilevante;
X. il codice fiscale del Soggetto Rilevante;
XI. il numero di telefono privato del Soggetto Rilevante (casa e cellulare personale); e
XII. l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante.
3.4. Fermo restando quanto precede, il contenuto dei Registri Insider Occasionali e del Registro Insider Permanente (ove istituito) deve essere conforme ai modelli previsti dagli allegati del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione.
Articolo 4
Modalità di tenuta del Registro Insider
4.1 Il Registro Insider deve essere tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema accessibile via Internet/Intranet protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d’accesso e credenziali di accesso.
4.2 Il Registro Insider deve garantire:
I. la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l’accesso all’elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
II. l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco; nonché
III. l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.
4.3 Il Registro Insider è unico per il Gruppo ed è tenuto dal Responsabile Registro Insider. Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile Registro Insider cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro Insider, in modo da assicurarne agevolmente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione e la stampa.
4.4 L’Emittente può delegare a una persona, che agisce in nome e per conto dell’Emittente stesso, l’incarico di redigere e aggiornare il Registro Insider. L’Emittente rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 18 del Regolamento MAR in materia di elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate e conserva sempre il diritto di accesso al Registro Insider. In tal caso, l’Emittente - tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione - informa tempestivamente il Responsabile Registro Insider di tutte le informazioni che devono essere inserite o aggiornate nel Registro Insider.
4.5 Nel caso in cui la Società decida di ritardare la pubblicazione dell’Informazione Privilegiata, risulteranno indicate nel Registro le persone che hanno avuto accesso all’Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l’informazione è stata qualificata come privilegiata e il momento in cui l’informazione è stata pubblicata.
Articolo 5
Aggiornamento, conservazione e trasmissione dei dati del Registro Insider
5.1 Il Registro Insider deve essere aggiornato tempestivamente senza indugio dal Responsabile Registro Insider, aggiungendo la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento in questione, qualora:
i. cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro Insider, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell’iscrizione della persona da una sezione all’altra del Registro Insider;
ii. una nuova persona debba essere iscritta nel Registro Insider in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate;
iii. una persona iscritta nel Registro Insider non abbia più accesso a Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l’accesso non ha più luogo.
5.2 Xxxxx restando i poteri delle autorità competenti, l’accesso al Registro Insider è riservato al Responsabile Registro Insider e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di vigilare sulla corretta applicazione della presente Procedura, avvalendosi, se del caso, delle competenti strutture aziendali.
5.3 Gli elenchi relativi ai Soggetti Rilevanti iscritti nel Registro Insider sono conservati dalla Società per un periodo di almeno 5 anni dopo l’elaborazione o l’aggiornamento.
5.4 Il Responsabile Registro Insider trasmette in forma elettronica non appena possibile il Registro Insider all’ autorità competente, qualora questa ne faccia richiesta. La trasmissione dovrà avvenire con le modalità di volta in volta stabilite dalla normativa anche regolamentare vigente. Alla data di approvazione della Procedura, in esito a richiesta, l’Emittente trasmette alla Consob il Registro Insider, o le specifiche sezioni indicate nella richiesta, via PEC all’indirizzo xxxxxx@XXX.xxxxxx.xx (o se l’Emittente non è obbligato ad
avere la PEC, all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx), seguendo le eventuali ulteriori indicazioni presenti nella richiesta.
Articolo 6
Informativa alle persone iscritte nel Registro Insider
6.1 Subito dopo l’iscrizione di un Soggetto Rilevante nel Registro Insider, il Responsabile Registro Insider provvede a informare lo stesso in merito:
i. alla sua iscrizione nel Registro Insider;
ii. agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall’accesso a Informazioni Privilegiate; e
iii. alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
6.2 L’informativa è resa per iscritto, mediante invio di posta elettronica certificata, posta raccomandata o comunicazione a mani.
6.3 Il Responsabile Registro Insider rende, altresì, noti ai Soggetti Rilevanti già iscritti nel Registro Insider anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme in forma scritta, inviata via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani, nonché provvede a comunicare l’eventuale loro cancellazione dal Registro Insider, con comunicazione inviata anch’essa via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani.
6.4 Il Responsabile Registro Insider conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
6.5 Il Responsabile Registro Insider consegna ai Soggetti Rilevanti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro Insider.
Articolo 7
Comunicazioni delle persone al Responsabile Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
i. restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura, accettandone così i contenuti, mediante consegna all’Ufficio del Responsabile Registro Insider della notifica di iscrizione di cui all’Allegato A;
ii. ottemperare alle disposizioni in essa contenute.
Articolo 8 Trattamento dei dati personali
8.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società sarà tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti che sono debitamente informati, tramite l’Allegato A, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 e normativa nazionale di adeguamento nella versione, tempo per tempo, vigente).
Articolo 9 Disposizioni finali
9.1 Il Responsabile Registro Insider ha il compito di curare l’aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro Insider e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell’esperienza applicativa maturata, sottoponendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune.
9.2 Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente Articolo e a ottenere l’accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 7.
ALLEGATO A – NOTIFICA DI ISCRIZIONE
Notifica di iscrizione Registro Insider e informativa sul trattamento dei dati personali degli interessati soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro delle persone che possono avere accesso a informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento 596/2014/EU
La scrivente Officina Stellare S.p.A. (“Società” o “Titolare”), nel rispetto di quanto previsto all’art.
31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), all’art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento MAR”) nonché al Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea, ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 7 del Regolamento MAR (il “Registro Insider”).
La informiamo che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro Insider per la motivazione comunicatale a mezzo mail.
Ricordiamo che i possessori di informazioni privilegiate inerenti alla Società, ai fini della loro diffusione, debbono attenersi alle prescrizioni contenute nella procedura prevista nella “Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate” che si allega, disponibile anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
La preghiamo inoltre di leggere attentamente le disposizioni contenute nella presente lettera e nell’Allegato 1 recante la trasposizione di alcune norme del Regolamento MAR nonché le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) rilevanti in materia di abusi di mercato.
La informiamo infine che, ove richiesto, la Società è tenuta a trasmettere il Registro Insider
all’autorità competente.
* * * * *
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”), alcune informazioni – che rappresentano dati personali ai sensi della Normativa Privacy Applicabile – verranno inserite all’interno del Registro Insider.
Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
1. Dati personali trattati
Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare potrà trattare:
(a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
(b) dati fiscali (codice fiscale);
(c) altri elementi di identificazione (numero di telefono personale e elementi identificativi della società di appartenenza).
A tal riguardo La informiamo che l’eventuale mancata o errata comunicazione di tali dati potrebbe determinare, tra l’altro, l’impossibilità per la Società di:
• verificare ed assicurare la corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa europea su cui lo stesso è basato;
• instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale con Xxx, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.
2. Finalità del trattamento e conseguenze per mancato conferimento
I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell’apposito Registro
Insider, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
(1) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti dalla normativa italiana ed europea;
(2) adempiere ad obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
(3) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie), anche da parte di un terzo;
(4) ottemperare ad obblighi di natura fiscale e contrattuale.
Le ricordiamo che per le predette finalità la Società può trattare i Suoi dati senza necessità di acquisire il Suo consenso, in ossequio a quanto prescritto dalla Normativa Privacy Applicabile.
3. Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del GDPR il trattamento dei Suoi dati personali avviene in forza di un obbligo normativo in materia di abusi di mercato e trattamento di informazioni privilegiate. Resta in ogni caso inteso che il trattamento di tali dati non comporterà violazione o pregiudizio per i Suoi diritti fondamentali.
4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità e alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei servizi/prodotti, addetti all'assistenza tecnica dei clienti) e/o, ove nominati, responsabili esterni
del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento.
5. Comunicazione dei dati a terzi
Nei limiti delle finalità di cui al precedente art. 2, i Suoi dati potranno essere comunicati dalla Società alle seguenti persone fisiche o giuridiche:
• ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
• a società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti, per l’adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo contrattuale, del rapporto instaurato con Xxx;
• ai soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi contabili;
• a tutti coloro che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare, il cui elenco è liberamente accessibile e costantemente aggiornato;
• ai manutentori esterni del nostro sistema informativo e/o dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità;
• ai soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (ad esempio, gli istituti di credito, gli spedizionieri ecc.).
In aggiunta, i Suoi dati personali possono essere comunicati tra le società del Gruppo, con modalità confidenziali e restrittive, se richiesto, per scopi strettamente connessi alla gestione ed organizzazione del rapporto contrattuale.
6. Durata del trattamento
In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a cinque (5) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato.
7. Trasferimento all’estero
La informiamo, inoltre, che l’attuale struttura della Società non richiede una circolazione al di fuori del territorio dell’Unione Europea dei Suoi dati personali. In tutti i casi in cui il trasferimento all’estero dei dati fosse invece facoltativo, sarà onere della Società richiedere il Suo specifico consenso, ovvero stipulare idonei accordi con i terzi, anche utilizzando le clausole contrattuali standard di volta in volta approvate a livello europeo.
8. Diritti dell’interessato
La informiamo che la Normativa Privacy Applicabile riconosce all’interessato taluni diritti tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto (i) di accedere ai propri dati personali, (ii) di chiederne la rettifica, (iii) di richiederne l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, (iv) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La riguardano; (v) di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; e (vi) di esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti.
La Società Le ricorda che, laddove il riscontro alle Sue richieste non sia stato a Suo avviso soddisfacente, potrà rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgere ogni domanda relativa al trattamento dei Suoi dati personali ed ogni richiesta di esercizio dei diritti, inviando una semplice comunicazione all'indirizzo postale indicato sopra, ovvero tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
9. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Officina Stellare S.p.A., con sede legale in Sarcedo, Via della Tecnica,
n. 87/89 - 36030, iscritta al Registro Imprese di Vicenza, n. 333887, iscritta nell’apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata alle PMI innovative.
***
ALLEGATO 1
Disposizioni normative in materia di sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Riportiamo di seguito un estratto degli articoli del Regolamento MAR e del TUF aventi ad oggetto le sanzioni previste in caso di abusi di mercato.
Nota redazionale:
Nel testo sono stati intenzionalmente omessi alcuni passaggi della normativa richiamata in quanto non direttamente rilevanti ai fini della presente comunicazione.
1. Regolamento (UE) n. 596/2014
Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
b) agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
c) agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;
d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali. (.…)
3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
4.I requisiti e divieti contenuti nel presente regolamento si applicano alle attività e alle omissioni nell’Unione e in un paese terzo in relazione agli strumenti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1 «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;
(…)
6 «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
7 «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
8 «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema o meccanismo nell’Unione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE;
(…)
21 «emittente»: un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all’emittente dello strumento finanziario rappresentato;
Articolo 7 - Informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
(…)
d) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
(…)
Articolo 8 - Abuso di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. (…)
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero
b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. L’utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona utilizza la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) ha una partecipazione al capitale dell’emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
d) è coinvolto in attività criminali.
Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.
Articolo 10 - Comunicazione illecita di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.
Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 4,
2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
Articolo 12 – Manipolazione del mercato
1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:
a) la conclusione di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni; oppure
ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;
a meno che la persona che conclude un’operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa (…);
b) la conclusione di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.
2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:
a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
b) l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari all’apertura o alla chiusura del mercato, con l’effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
c) l’inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione, beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissione, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi;
(…)
Articolo 14 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Non è consentito:
a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
Articolo 15 - Divieto di manipolazione del mercato
Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
Articolo 18 - Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo.
L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e d) la data di redazione dell'elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:
a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.
Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.
6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.
8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:
a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.
9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Testo Unico della Finanza - D.Lgs. 58/1998
TITOLO I-BIS - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO CAPO II - SANZIONI PENALI
Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate (1)
1. É punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 (2);
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (3).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2- numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni (4).
1. …omissis… (5)
(1) Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(2) Lettera così modificata dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, alla fine, ha inserito le seguenti parole: «o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014».
(3) A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(4) Comma dapprima aggiunto dall’art. 1, comma 17 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «numero 2)» con le parole: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni».
(5) Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
Art. 185 - Manipolazione del mercato (1)
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni (2).
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 (3).
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2- numeri 2), 2-bis)e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni (4).
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark) (5).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(2) A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
(3) Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(4) Comma dapprima aggiunto dall’art. 1, comma 18 del d.lgs. n. 101 del 17.7.2009 e poi così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «numero 2)» con le parole: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni». V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.
(5) Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
Art. 186 - Pene accessorie (1)
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
Art. 187 - Confisca (1)
1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
CAPO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 187-bis - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (1)
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014 (2).
2. …omissis… (3)
3. …omissis… (4)
4. …omissis… (5)
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo (6).
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.
(1) Articolo inserito dall'articolo 7 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e, successivamente, sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(2) Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(3) Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(4) Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(5) Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(6) Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018
Art. 187-ter - Manipolazione del mercato (1)
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 (2).
2. Si applica la disposizione dell’articolo 187-bis, comma 5 (3).
3. …omissis… (4)
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (5).
5. …omissis… (6)
6. …omissis… (7)
7. …omissis… (8)
(1) Articolo inserito dall'articolo 7 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e, successivamente, sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(2) Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(3) Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(4) Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(5) Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018
(6) Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(7) Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(8) Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
Articolo 187-ter.1 - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014) (1)
1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell’articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, di applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all’art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative: a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle; b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l’infrazione contestata è cessata.
10. L’inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l’aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(1) Articolo inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie (1)
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187- ter importa:
a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico;
d) la sospensione dall’albo di cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a). (2)
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b). (3)
2. La sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. (4)
2-bis. Quando l’autore dell’illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all’interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l’interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. (5)
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell’autore della violazione l’interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni. (6)
(1) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(2) Comma dapprima modificato dall’art. 1, comma 39 della L. n. 208 del 28.12.2015 che ha sostituito le parole:
«promotori finanziari» con le parole: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e poi così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(3) Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(4) Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(5) Comma inserito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
(6) Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che ha sostituito le parole: «alle società di gestione» con le parole: «ai gestori» e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, nonché applicare nei confronti dell’autore della violazione l’interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni». V. ndr al Titolo I-bis.
Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente (1)
1. L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 o del divieto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 (2):
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(2) Alinea così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
Art. 187-sexies – Confisca (1)
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. (2)
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
(1) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(2) Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018.
Art. 187-septies - Procedura sanzionatoria (1)
1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato (2).
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.] (3)
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione é ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione é la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, é competente la corte d'appello del luogo in cui é stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, é competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso é notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed é depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica (4).
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile. (5)
6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto é notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento (6). 6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza é depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo é pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione (7).
6-ter. Con la sentenza la corte d'appello puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione (8).
7. Copia della sentenza é trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis (9).
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (10)
(1) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004). Il comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015 dispone che: “Le modifiche dell'articolo 187- septies, commi 4, 5, 6, 6- , commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 19, del D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101 e successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(3) Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, punto 19), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 162 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto punto 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, ha soppresso il punto 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D. Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 (in Gazz.Uff., 23 aprile, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga il presente comma. Successivamente il presente comma, é stato sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, punto 19), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 162 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto punto 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, ha soppresso il punto 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 (in Gazz.Uff., 23 aprile, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga il presente comma. Successivamente il presente comma, é stato modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, punto 19), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 162 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto punto 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, ha soppresso il punto 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 (in Gazz.Uff., 23 aprile, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga il presente comma. Successivamente il presente comma, é stato sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(7) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(8) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(9) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, punto 19), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 162 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto punto 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, ha soppresso il punto 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 (in Gazz.Uff., 23 aprile, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga il presente comma. Successivamente il presente comma, é stato sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(10) Comma abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'articolo 4, comma 1, punto 19), dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 27 giugno 2012, n. 162 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto punto 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Successivamente, l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160, ha soppresso il punto 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104. Da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile 2014, n. 94 (in Gazz.Uff., 23 aprile, n. 18), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero 19) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga il presente comma.
Articolo 193 - Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale (1)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154–ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo (2).
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni (3).
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1 (4).
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.] (5)
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 é applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.] (6)
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate (7).
1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila:
a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del
regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito;
b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);
c) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento (8).
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo (9) (10).
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni (11).
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1 (12).
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 é pari a euro cinquemila (13).
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa é superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria é elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile (14).
2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a).] (15)
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila applica (16):
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti
dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3 (17);
b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3 ] (18).
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico (19).
3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (20).
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater (21).
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 40, comma 20, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(2) Comma dapprima modificato dall’art. 9, comma 1 della L. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004); poi sostituito dall’art. 14 della L. n. 262 del 28.12.2005; modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006, dall’art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007, dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e dall’art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015; di nuovo sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 25 del 15.2.2016; e infine modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 129 del 3.8.2017 che nell’alinea che ha sostituito le parole: «si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative» con le parole: «si applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; nella lettera a) ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l’infrazione contestata sia cessata» e nella lettera c) ha sostituito le parole: «o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo» con le parole: «ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis» e infine modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 107 del 10.8.2018 che, nell’alinea, ha sostituito le parole: «114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis» con le parole: «114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater.».
(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.
(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.
(5) Comma inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) e successivamente abrogato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) e successivamente abrogato dall'articolo 5, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(7) Comma inserito dall' articolo 1, comma 11, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n.195 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera c), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.
(8) Comma inserito dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 176 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66.
(9) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62(Legge comunitaria 2004), sostituito dall' articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n.195, dall'articolo 7, comma 3-quinquies, lettera b), del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 e successivamente dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall'articolo 1, comma 10, lettera d), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.
(10) L'importo della sanzione amministrativa prevista dal presente comma è così elevato a norma dell'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(11) Comma inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera e), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.
(12) Comma inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera e), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25
(13) Comma inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera e), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.
(14) Comma inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera e), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.
(15) Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Da ultimo il presente comma, è stato soppresso dall'articolo 1, comma 10, lettera f), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.
(16) Alinea modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera g), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.
(17) Lettera sostituita dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(18) Lettera abrogata dall'articolo 40, comma 21, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
(19) Comma inserito dall'articolo 9, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62(Legge comunitaria 2004), e successivamente sostituito dall'articolo 37 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
(20) Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72. Vedi inoltre, l'articolo 6 del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(21) Comma inserito dall'articolo 1, comma 10, lettera h), del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.
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