SEB Life International
SEB Life International
Asset Management Bond Personalised Portfolio
Condizioni di Contratto
Riservato ai residenti in Italia*
Indice
1. Aspetti Generali | 1 | 14.3 Commissione di Servizio | 10 | |
2. Definizioni | 1 | 14.4 Costo dell’Opzione Copertura Caso Morte | 10 | |
3. Conto Liquidità della Polizza | 2 | 14.5 Commissione di Negoziazione | 10 | |
4. Ammontare del Premio, Valore Minimo della Polizza e | 14.6 Spese per il Consulente degli Investimenti | 10 | ||
Modalità di sottoscrizione | 2 | 14.7 Costo per valorizzazioni cartacee | 10 | |
5. Investimento | 3 | 14.8 Altre commissioni | 10 | |
6. Fondo | 3 | 14.9 Spese di Riscatto Anticipato | 10 | |
7. Reddito e Riduzione del Fondo | 4 | 15. Corresponsione delle Prestazioni | 10 | |
8. Valorizzazioni | 4 | 16. Cessione e Pegno | 11 | |
9. Riscatto | 4 | 17. Nomina del beneficiario | 11 | |
9.1 Riscatto Totale | 4 | 18. Modifiche legislative | 11 | |
9.2 Riscatto Parziale | 4 | 19. Modifiche fiscali | 11 | |
10. Prelievi regolari | 6 | 20. Indirizzo di corrispondenza | 11 | |
11. Prestazione Caso Morte | 6 | 21. Conversione di Valuta | 12 | |
11.1 Opzione Wealth Protector Life Cover | 7 | 22. Diritti di recesso | 12 | |
12. Esclusione specifica | 8 | 22.1 Revoca della proposta | 12 |
12.1 Esclusioni per l’Opzione Wealth Protector Life Cover 8
13. Sottoscrizione/Stato di Salute 9
14. Spese 9
14.1 Commissione di gestione annua 9
14.2 Spese di Amministrazione 9
22.2 Recesso dalla Polizza (diritto di recesso) 12
23. Pagamenti della Compagnia al Contraente 12
24. Legge applicabile e foro competente 12
*Nota per chi si sposta nel Regno Unito
Si prega di notare che le autorità fiscali del Regno Unito possono trattare questo prodotto come un’obbligazione altamente personalizzata per un residente nel Regno Unito. Se avete intenzione di trasferirvi nel Regno Unito in qualsiasi momento, in futuro, vi preghiamo di contattare il vostro Intermediario prima di trasferirvi, di rivedere il contratto e di assicurarvi che sia adatto per un residente fiscale nel Regno Unito in quel momento.
1. Aspetti Generali
Asset Management Bond è una Polizza di assicurazione vita di tipo unit-linked, a premio unico e a vita intera. La Polizza non partecipa agli utili e alle perdite della Compagnia.
Le Condizioni di contratto ed il Certi cato di Polizza (ogni Certi cato è identi cato dal proprio personale numero di Polizza) insieme alle eventuali variazioni apportate alle stesse dalla Compagnia costituiscono un contratto di assicurazione vita tra la Compagnia e il Contraente. Nel caso in cui si sottoscrivano più Polizze, ciascuna Polizza
costituirà un contratto separato con uno speci co numero di Polizza e un proprio Certi cato di polizza, fermo restando che tutte le Polizze saranno disciplinate dalle presenti Condizioni di contratto.
A fronte del pagamento del Premio Iniziale e di qualsiasi successivo Premio Aggiuntivo, la Compagnia si impegna a corrispondere al Contraente le prestazioni di cui alle Condizioni di contratto e speci cate nel Certi cato
di Polizza. La Polizza non avrà alcun valore né alcuna prestazione prevista dalla Polizza sarà dovuta sino al veri carsi dell’evento più tardivo tra la confer-ma di ricezione del Premio Iniziale sul conto bancario della Compagnia e la Data di Decorrenza della Polizza.
La Compagnia conclude il contratto sulla base delle informazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato nel Modulo di Proposta. Ai sensi dell’Articolo 1892 del Codice Civile italiano, le dichiarazioni inesatte o le
reticenze del Contraente relative a circostanze de-cisive per il consenso della Compagnia (ovvero il suo consenso a determinati termini e condizioni del contratto) sono causa di annullamento dell’intero contratto qualora il Contraente abbia agito con dolo o con colpa grave. La Compagnia decade tuttavia dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha scoperto
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. In tal caso la Compagnia ha diritto a trattenere la parte del Premio Iniziale relativa al periodo assicurativo antecedente l’impugnazione per inesattezza della dichiarazione o reticenza. Se il sinistro si veri ca prima che sia decorso
il primo anno di validità del contratto assicurativo, la Compagnia non è tenuta a corrispondere al Contraente le prestazioni previste dal contratto.
Ai sensi dell’Articolo 1893 del Codice assicurativo italiano, se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte o le reticenze non sono causa di annullamento, ma la Compagnia può recedere dal contratto stesso, mediante comunica-zione scritta da inviare al Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha scoperto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si veri ca prima che l’inesattezza della dichiarazione sia scoperta o prima che la Compagnia abbia dichiarato di voler recedere dal contratto, la prestazione dovuta dalla Compagnia sarà ridotta proporzionalmente al di erente rischio assunto e non noto a causa dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza.
2. Definizioni
Nelle presenti Condizioni di contratto, tranne ove diversam- ente richiesto dal contesto, i seguenti termini ed espressioni dovranno essere intesi come di seguito indicato. Inoltre, i termini al singolare comprendono anche il plurale e i termini al maschile comprendono anche il femminile e viceversa.
Per ”Premio Aggiuntivo” s’intende qualsiasi Premio versato dal Contraente dopo la Data di Decorrenza della Polizza che,
dietro richiesta del Contraente stesso, viene allocato alla Polizza.
Per ”Fattore di Allocazione” s’intende la percentuale del Pre- mio investita in Quote nelle modalità indicate nel Certi cato di Polizza.
Per ”Compagnia” si intende SEB Life International Assurance Company Limited, operante con la denominazione SEB Life International, una società a responsabilità limitata di diritto irlandese con sede legale a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx XX, Xxx Xxxx Xxxxxxxx’x Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx.
Per ”Valore della Copertura” si intende il valore selezionato dal Contraente sulla cui base viene calcolata la Prestazione Copertura Caso Morte, qualora venga scelta la Copertura Caso Morte. Tale valore indicato nel Certi cato è pari alla Protezione a valore iniziale moltiplicata per la Percentuale di Protezione selezionata. Non è un valore garantito.
Per ”Data di Decorrenza” s’intende la data di inizio della Polizza indicata nel relativo Certi cato.
Per ”Prestazione Caso Morte” s’intende il 101% del Valore di Riscatto o il 100% del Valore di Riscatto più la Prestazione Copertura Caso Morte se il Contraente ha scelto l’opzione Wealth Protector Life Cover. La Prestazione Caso Morte è dovuta al decesso del Rispettivo Assicurato indicato nel Certi cato di Polizza.
Per ”Gestore Patrimoniale Discrezionale” (ove nominato) s’intende un soggetto regolamentato operante nel settore dei servizi nanziari, nominato su richiesta del Contraente e approvato dalla Compagnia su richiesta del Contraente al ne di fornire servizi di gestione degli investimenti per il Conto d’Investimento.
Per ”Valore di Riscatto” s’intende il Valore della Polizza al netto delle Spese di Riscatto Anticipato, ove esistenti.
Per ”Data di Valorizzazione Finale” s’intende il giorno in cui la Compagnia calcola il valore nale degli attivi del Fondo. Tale valorizzazione nale viene e ettuata dopo la ricezione della richiesta di pagamento della Prestazione Caso Morte o di Riscatto Totale da parte della Compagnia. Il valore del Fondo sarà calcolato sulla base dei proventi e ettivamente ottenuti dopo il realizzo di tutti gli attivi del Fondo.
Per ”Fondo” s’intende un fondo assicurativo interno com- posto da uno speci co pool di attivi appartenente al ”busi- ness fund” di lungo termine della Compagnia a cui saranno collegate le prestazioni della Polizza.
Per ”Premio Iniziale” s’intende il Premio versato alla Data di Decorrenza.
Per ”Conto d’Investimento” (ove selezionato) s’intende un conto in essere presso un istituto nanziario autorizzato dell’UE (o equivalente secondo la Compagnia) mediante il quale il Gestore Patrimoniale Discrezionale ha la facoltà, conferitagli dal contratto di gestione dell’investimento, di eseguire transazioni nell’interesse del Conto d’Investimen- to. Il Conto d’Investimento è soggetto a ulteriori termini e condizioni.
Per ”Consulente degli Investimenti” (ove nominato) s’intende un organismo o un soggetto regolamentato incaricato dal Contraente di provvedere alle contrattazioni per conto dello stesso come indicato nella clausola aggiuntiva della Polizza.
Per ”Assicurato” s’intende l’Assicurato o gli Assicurati indica- to(i) nel Certi cato di Polizza.
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Per ”Prestazione Copertura Caso Morte” si intende il valore dovuto in aggiunta al Valore di Riscatto al decesso del rispettivo Assicurato. La Prestazione Copertura Caso Morte è subordinata ai limiti relativi all’età e alla valutazione del rischio.
Per “Data di Decorrenza della Copertura Caso Morte” si intende la data di decorrenza della Copertura Caso Morte indicata nel relativo certificato.
Per ”Sovrappremio” si intende un aumento percentuale del Costo Copertura Caso Morte a causa dei rischi individuati nel questionario sulla salute.
Per ”Prestazione Massima Copertura Caso Morte” si intende il valore indicato nel Certi cato come valore massimo dovuto al decesso del rispettivo Assicurato in aggiunta al Valore di Riscatto.
Per ”Valuta della Polizza” s’intende la valuta selezionata dal Contraente sul Modulo di Proposta e indicata sul Certi cato di Polizza. I Premi vengono investiti nella Polizza e i riscatti della Polizza vengono corrisposti in questa valuta. Nella Polizza il Prezzo della Quota è espresso sempre in questa valuta.
Per ”Valore della Polizza” s’intende il Valore complessivo delle Quote relative alla Polizza.
Per ”Anno di Polizza” s’intende un periodo di 12 mesi a parti- re dalla Data di Decorrenza della Polizza e qualsiasi periodo successivo di 12 mesi a partire dall’anniversario della Data di Decorrenza.
Per ”Xxxxxxx” s’intende un contratto di assicurazione vita stipulato tra il Contraente e la Compagnia soggetto alle pre- senti Condizioni di contratto e al Certi cato di Polizza.
Per ”Contraente” s’intende il soggetto indicato nel Certi cato di Polizza come Contraente ovvero i relativi esecutori, am- ministratori o aventi diritto in possesso del titolo legale per ricevere qualsiasi prestazione dovuta ai sensi della Polizza.
Per ”Premio” s’intende il Premio Iniziale e qualsiasi eventuale Premio Aggiuntivo.
Con ‘Percentuale di Protezione’ si intende la quota del Valore Iniziale che sarà protetto, se viene scelta l’opzione Life Cover. Questo e’ descritto nell’ Approvazione Life Cover.
Per ”Relativa Somma d’Investimento” s’intende il Premio moltiplicato per il Fattore di Allocazione indicato nel Cer- ti cato di Polizza.
Per ”Rispettivo Assicurato” s’intende, nel caso di una Polizza vita singola, l’Assicurato ovvero, per una Polizza vita congiun- ta primo decesso, il primo Assicurato deceduto ovvero, per una Polizza vita congiunta ultimo decesso, l’ultimo Assicurato deceduto.
Per ”Certi cato di Polizza” s’intende il Certi cato rilasciato dalla Compagnia per la Polizza contenente il numero di Poliz- za e i relativi dettagli.
Il ”Prezzo della Quota” si calcola dividendo la valorizzazione del Fondo per il numero di Quote allocate al Fondo in un dato momento.
Per ”Quota” s’intende una Quota di un singolo Fondo a cui è collegata la Polizza.
Per ”Fondi unit-linked” si intende una gamma di fondi assi- curativi di tipo unit-linked ideata ed emessa dalla Compagnia e disponibile a ni di investimento all’interno del Fondo della
Polizza, il cui elenco è riportato sul sito Web della Compagnia.
Per ”Data di Valorizzazione” s’intende il giorno in cui la Com- pagnia e ettua la valorizzazione degli attivi relativi al Fondo.
Per ”Valore delle Quote” s’intende il numero di Quote mol- tiplicato per il Prezzo della Quota.
Per ”Valutatore” s’intende la società di valutazione di volta in volta nominata dalla Compagnia e selezionata tra società a ermate nella valorizzazione di speci che tipologie di d’investimento.
L’opzione ”Wealth Protector Life Cover” se eventualmente selezionata viene de nita nel prosieguo ”Copertura Caso Morte” e indica la copertura opzionale caso morte come indicata nel Certi cato della Copertura Caso Morte.
3. Conto Liquidità della Polizza
Il Conto Liquidità della Polizza sarà utilizzato per registrare tutti i ussi di cassa che riguardano la Polizza. Sul Conto Liquidità della Polizza saranno accreditati tutti i Premi,
i proventi delle vendite di attivi e i dividendi in contanti percepiti dalla Compagnia. Sul Conto Liquidità della Polizza saranno addebitati tutti i pagamenti delle prestazioni,
gli importi relativi agli acquisti degli attivi del fondo e le commissioni relative ai prodotti.
Il Conto Liquidità della Polizza sarà denominato nella Valuta della Polizza. Ove fosse necessario registrare altre valute, saranno istituiti conti aggiuntivi.
Il Contraente (o il relativo Consulente degli Investimenti) deve gestire il saldo del Conto Liquidità della Polizza (e di eventuali conti liquidità aggiuntivi) in modo tale da garantire che vi sia su ciente liquidità disponibile per gli acquisti e i prelievi del fondo e che non si veri chino
saldi di liquidità negativi. La Compagnia si riserva il diritto di compensare eventuali saldi di liquidità negativi con la
vendita degli attivi del Fondo. Anche in questo caso saranno applicate le normali spese della transazione.
La Compagnia ha facoltà di accreditare i saldi di liquidità positivi e di addebitare gli interessi su quelli negativi. I tassi saranno di volta in volta determinati dalla Compagnia.
Ulteriori informazioni sui tassi utilizzati sono disponibili presentando richiesta alla Compagnia.
4.Ammontare del Premio, Valore Minimo della Polizza e Modalità di sottoscrizione
Asset Management Bond è una Polizza di tipo unit-linked, a premio unico e vita intera che prevede il pagamento
da parte del Contraente di un Premio Iniziale minimo di
100.000 €. Il Contraente può decidere di versare Premi Aggiuntivi in qualsiasi momento, purché di importo non inferiore a 7.000 €.
I Premi possono essere versati mediante boni co
telegra co o assegno tratto dal conto bancario personale del Contraente. Il presente contratto non comporta alcun costo ( sso o variabile) che possa ridurre il Premio Iniziale (tuttavia esso implica periodici costi indicati a seguire).
Quindi, il Fattore di Allocazione è normalmente pari al 100%.
La Compagnia, in aggiunta o in sostituzione al versamento del Premio in liquidità, permette inoltre al Contraente
di trasferire un portafoglio esistente di attivi in unico Fondo collegato alla rispettiva Polizza, senza che tali attivi debbano essere venduti e riacqu-istati in base alla capacità della Compagnia di accettare e valutare gli attivi e fermo restando il rispetto della normativa irlandese
in materia di attivi ammissibili e, ove applicabili, le linee
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guida della Compagnia in materia di accettabilità degli attivi. Abitualmente questi attivi vengono de niti dalla Compagnia attivi standard, ossia tutte le azioni oggetto di libero scambio in borse regolamentate, titoli di stato e obbligazioni di emittenti privati oltre a OICVM e a fondi di investimento regolamentati UE, generalmente disponibili agli investitori privati. Previo accordo con la Compagnia, possono essere inclusi attivi non standard, sotto forma di fondi non UE e fondi riservati agli operatori quali cati. L’accettazione dei titoli e degli attivi da trasferire è subordinata all’approvazione degli stessi da parte della Compagnia. La valorizzazione degli attivi trasferiti sarà fornita dalla Compagnia sul Certi cato di Polizza.
Il Valore minimo della Polizza è pari a 7.000 €. Se il valore della Polizza risulta inferiore al Valore minimo della Polizza, il Contraente sarà obbligato a riscattare la Polizza. In alternativa, il Contraente potrà scegliere di versare un Premio Aggiuntivo nella Polizza. La Compagnia ha facoltà di modi care di volta in volta il Valore minimo della Polizza informandone il Contraente con preavviso scritto.
La Polizza è un contratto di assicurazione vita intera e pertanto rimane valida ed e cace no al decesso del Rispettivo Assicurato, al Riscatto Totale della Polizza o all’azzeramento del Valore delle Quote quale conseguenza di riscatto o svalutazione degli attivi del Fondo.
La sottoscrizione del contratto può essere fatta esclusivamente attraverso l’utilizzo del Modulo di Proposta, che dev’essere debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente, fatta pervenire alla Compagnia e sempreché
il Premio sia stato versato dal Contraente tramite uno dei metodi di pagamento descritti in precedenza.
La Compagnia si riserva il diritto di accettare o
ri utare eventuali richieste dei sottoscrittori. In caso di accettazione, la Compagnia investirà il Premio versato, in conformità alle istruzioni del Contraente, il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta sottoscritta e del relativo Premio.
La Data di Decorrenza della Polizza coinciderà con la data di investimento del Premio. Tutti i dettagli relativi alla Polizza, quali Premio versato, la Relativa Somma d’Investimento, la Data di Decorrenza, il numero di Quote allocate alla Polizza e il valore unitario di ciascuna Quota,
saranno riportati nel Certi cato di Xxxxxxx che sarà inviato al Contraente.
5. Investimento
La Compagnia provvederà ad allocare Quote del Fondo alla Polizza alla Data di Decorrenza. I Premi non comportano l’acquisto di Quote e i Contraenti non possiedono Quote (come invece avviene nel caso di un fondo comune d’investimento). Al contrario, la Polizza unit-linked è legata al Valore delle Quote solo al fine di calcolarne il valore.
Il Valore delle Quote attribuito al Fondo alla Data di Decorrenza sarà pari al Premio moltiplicato per il Fattore di Allocazione indicato nel Certificato di Polizza.
È ammesso in qualsiasi momento il pagamento di un Premio Aggiuntivo entro i limiti e in conformità ai termini e alle condizioni determinati dalla Compagnia all’epoca del versamento di detto Premio Aggiuntivo. L’allocazione di
Quote in relazione al Premio Aggiuntivo si baserà sul Prezzo della Quota nella precedente Data di Valorizzazione (o, in sua assenza, Data di Decorrenza).
La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente, entro 10 giorni dalla Data di Decorrenza della Polizza, l’ammontare del Premio Iniziale versato e investito, la Data
di Decorrenza, il numero di Quote e il rispettivo Valore, oltre alla Data di Valorizzazione. La Compagnia fornirà al Contraente le medesime informazioni in caso di pagamento del Premio Aggiuntivo entro 10 giorni dalla Data di Valorizzazione nella quale tale ammontare sarà investito nelle Quote.
La Compagnia non garantisce alcun rendimento minimo per l’investimento ovvero alcuna prestazione minima prevista dalla Polizza.
6. Fondo
La Polizza sarà collegata a un Fondo istituito nel momento in cui la Polizza stessa inizia a produrre e etti giuridici. Non vi saranno altre polizze collegate allo stesso Fondo. Ciascun Fondo è suddiviso in Quote di pari valore.
Gli attivi del Fondo saranno determinati dal Contraente (o dal relativo Consulente degli Investimenti), in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti di volta in volta dalla Compagnia.
Tutti gli attivi del Fondo rimangono in ogni momento di proprietà legale ed e ettiva della Compagnia e possono essere considerati ammissibili solo qualora soddis no le disposizioni applicabili in materia di ammissibilità previste dalla normativa irlandese in materia di assicurazione.
Inoltre la Compagnia si riserva il diritto di predisporre periodicamente linee guida recanti i criteri di accettabilità degli attivi all’interno del Fondo.
L’accettazione di qualsiasi attivo è subordinata all’accordo della Compagnia a condizione che siano soddisfatte
le suddette condizioni. La Compagnia declina ogni responsabilità in merito a qualsiasi attivo selezionato dal Contraente (o dal relativo Consulente degli Investimenti).
La Compagnia ha facoltà di ri utare l’approvazione di determinati attivi ove la stessa ritenga che l’attivo in questione sia dannoso per la Compagnia o la Polizza. Inoltre la Compagnia ha facoltà di liquidare determinati attivi senza dover giusti care la propria decisione. Ad esempio ciò potrebbe accadere qualora, a fronte di una decisione di investimento del Contraente, la Compagnia si trovasse a detenere una quota di partecipazione di una
società ritenuta eccessivamente elevata dalla Compagnia. La Compagnia non sarà responsabile per eventuali perdite sostenute a fronte di tale liquidazione.
La Compagnia investirà in quote societarie solo nella misura in cui i rischi della Compagnia non siano subordinati all’obbligo di presentare un’o erta per le rimanenti quote di tale società. Non sono ammessi investimenti in quote societarie qualora, in caso di detenzione delle stesse
da parte del Contraente, il Contraente potrebbe essere considerato un soggetto in possesso di informazioni privilegiate ai sensi della normativa applicabile in materia di insider trading. La Compagnia liquiderà tali posizioni non appena verrà a conoscenza del rischio rappresentato dall’esistenza dell’obbligo di presentare un’o erta o
del fatto che il Contraente è un soggetto in possesso di informazioni privilegiate in relazione a una determinata quota detenuta tramite la Polizza. La Compagnia non sarà responsabile per le perdite sostenute a fronte di tale liquidazione obbligatoria.
In relazione a determinate tipologie di attivi potrebbero applicarsi ulteriori termini e condizioni.
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7. Reddito e Riduzione del Fondo
Tutti i dividendi e gli interessi percepiti dagli attivi di un Fondo andranno a vantaggio del Fondo stesso.
Dal Fondo potranno essere e ettuate le seguenti deduzioni:
a) Ogni spesa esterna, tassa, diritto e altro onere sostenuto dalla Compagnia per l’acquisto, l’amministrazione, il mantenimento, la valorizzazione e la liquidazione degli attivi del Fondo. Sono qui ricompresi anche eventuali costi di custodia applicati per conto degli attivi del Fondo.
b) Le spese speci cate al successivo Punto 14 del presente documento.
8. Valorizzazioni
Gli attivi del Fondo saranno valutati nelle Date di Valorizzazione determinate a discrezione della Compagnia, purché non meno di quattro volte l’anno.
Il valore del Fondo sarà calcolato sulla base degli ultimi prezzi a disposizione della Compagnia. Qualora il Fondo includa attivi privi di prezzi, questi attivi verranno valutati sulla base dell’importo netto che secondo i Valutatori sarebbe realizzabile in caso di liquidazione di tali attivi. La valorizzazione terrà altresì conto di eventuali saldi positivi o negativi del(dei) Conto(i) Liquidità della Polizza e delle spese maturate.
Gli attivi del Fondo saranno valutati nella Data di Valorizzazione Finale relativa al pagamento della Prestazione Caso Morte o di un Riscatto Totale. Il valore del Fondo sarà calcolato sulla base dei proventi e ettivamente ottenuti dopo il realizzo di tutti gli attivi del Fondo.
Le Quote del Fondo saranno valutate a ogni Data di Valorizzazione e alla Data di Valorizzazione Finale. Il Prezzo della Quota si calcola dividendo la valorizzazione del Fondo per il numero di Quote allocate allo stesso Fondo in quel momento. Il Prezzo della Quota è espresso unicamente nella Valuta della Polizza.
Le valorizzazioni dei Contraenti sono disponibili sul sito Web protetto della Compagnia.
Inoltre, il Contraente può fare richiesta di altre valorizzazioni dietro pagamento della commissione stabilita al seguente Punto 14.2.
Qualora la valorizzazione del Fondo risultasse inferiore al Valore Minimo della Polizza in quel momento accettabile per la Compagnia (si veda l’Appendice 1, Spese Fisse e Limiti), il Contraente sarà obbligato a riscattare la Polizza secondo quanto stabilito al successivo Punto 9.1. In alternativa il Contraente potrà decidere di versare un Premio Aggiuntivo relativo alla stessa Polizza. Il Valore Minimo della Polizza può essere modi cato di volta in volta dalla Compagnia.
9. Riscatto
9.1. Riscatto Totale
La Polizza può essere riscattata integralmente in qualsiasi momento. Il Valore di Riscatto dovuto corrisponderà al Valore della Polizza alla Data di Valorizzazione Finale successiva al ricevimento da parte della Compagnia di un modulo di Riscatto validamente compilato, del Certificato di Polizza e di eventuali clausole aggiuntive (solo in caso di Riscatto Totale), oltre che di un’attestazione del titolo di proprietà, al netto delle eventuali Spese di Riscatto Anticipato.
La Compagnia corrisponderà il Valore di Riscatto al netto di eventuali tasse applicabili.
Il Valore della Polizza calcolato a tal fine si baserà sulla valorizzazione del Fondo successivamente al realizzo di tutti i relativi attivi. Le Spese di Riscatto Anticipato
dipenderanno dall’opzione di caricamento prescelta dal Contraente. Tali spese sono specificate nel Certificato di Polizza. Per un ulteriore approfondimento sulle modalità di pagamento delle spese si rimanda al Punto 14.9.
Laddove il Fondo sia investito in attivi illiquidi, la Compagnia si riserva il diritto di rimandare il riscatto, in tutto o in parte, fino al momento in cui sia in grado di realizzare tali attivi.
La Compagnia non è tenuta a trovare un acquirente per gli attivi del Fondo. Ai fini della presente sezione e qualora ammesso dalla normativa in materia di competenza
giurisdizionale, qualora la liquidazione degli attivi del Fondo risulti difficile, la Compagnia potrà scegliere di trasferire gli attivi al Contraente, previa deduzione delle eventuali Spese di Riscatto Anticipato, nonché di eventuali spese esterne, tasse, diritti ed altri oneri sostenuti dalla Compagnia in relazione a tale trasferimento, annullando contestualmente il numero di Quote residue relative alla Polizza. Le partecipazioni in qualsiasi fondo di tipo unit-linked della Compagnia non saranno trasferite.
In seguito al riscatto nelle modalità di cui al presente Punto, la Polizza sarà estinta.
9.2. Riscatto Parziale
La polizza può essere riscattata parzialmente in qualsiasi momento a condizione che non vi sia alcun attivo Prelievo regolare predisposto. Il valore della polizza residuo dopo ogni Prelievo Regolare non deve essere inferiore al valore di polizza minimo previsto e il valore delle quote riscattate non può essere inferiore al valore dell’importo di ricatto parziale minimo previsto (vedi Appendice 1 Spese Fisse e Limiti).
Tuttavia, il Riscatto Parziale è consentito solo se, a seguito del Riscatto parziale, il Fondo dispone comunque di sufficiente liquidità per effettuare il Riscatto e corrispondere eventuali spese applicabili che dovessero insorgere. In caso di liquidità insufficiente, il Contraente (o il relativo Consulente degli Investimenti) sarà tenuto a
comunicare alla Compagnia quali attivi del Fondo dovranno essere liquidati per effettuare il Riscatto Parziale.
Il numero di Quote corrispondente al valore di Riscatto Parziale sarà annullato alla Data di Valorizzazione successiva al ricevimento da parte della Compagnia di una comunicazione scritta. Eventuali Spese di Riscatto Anticipato saranno prelevate dal Fondo residuo.
Laddove siano stati versati uno o più Premi Aggiuntivi relativamente a una Polizza, in primo luogo saranno completamente annullate le Quote relative al Premio Iniziale, seguite dalle Quote di ciascun Premio Aggiuntivo, rispettando il relativo ordine di pagamento del Premio Aggiuntivo.
Laddove il Fondo sia investito in attivi illiquidi, la Compagnia si riserva il diritto di rimandare il Riscatto Parziale, in tutto o in parte, fino al momento in cui sia in grado di realizzare tali attivi.
Queste Spese di Riscatto Anticipato dipenderanno dall’opzione di caricamento da applicarsi alle Quote riscattate.
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9.2.1. Opzione - 5 anni
Qualora il Contraente abbia optato per una Commissione di Gestione Annua di 5 anni, per il Riscatto Parziale
delle Quote allocate relativamente a un Premio saranno applicate Spese di Riscatto Anticipato, nel caso in cui:
• le Quote siano state allocate relativamente a un Premio versato nei cinque anni precedenti il riscatto;
• il Valore delle Quote residue relativamente a tale Premio in seguito al riscatto sia inferiore alla
percentuale del Premio specificata nella seguente tabella:
9.2.3 Calcolo delle Spese di Riscatto Anticipato
In relazione al precedente Punto 9.2, laddove siano applicabili Spese di Riscatto Anticipato, esse saranno proporzionali alle Spese di Riscatto Anticipato complessive per il Premio in oggetto (si veda il seguente Punto 14.9).
La proporzione applicabile relativamente al Premio dipenderà dall’entità del Valore delle Quote prima del Riscatto Parziale rispetto al Valore Minimo delle Quote.
Scenario A: Il Valore delle Quote è superiore al Valore Minimo delle Quote
La proporzione applicabile relativamente al Premio sarà pari
Anni trascorsi dall’Alloc- azione delle Quote
Valore Minimo delle Quote
(in % del Premio)
a:
Importo del Riscatto Parziale – (Valore delle Quote – Valore
Meno di due | 25% | Minimo delle Quote) | |
Più di due ma meno di tre | 20% | Valore Minimo delle Quote – Spese di Riscatto Anticipato | |
Più di tre ma meno di quattro | 15% | complessive |
Più di quattro ma meno cinque 10%
Scenario B: Il Valore delle Quote è inferiore al Valore Mini- mo delle Quote
Esempio 1 - Polizza ABC: La Polizza ABC ha un solo Premio di €100.000 versato due anni fa. Per evitare di sostenere le Spese di Riscatto Anticipato, il Valore Minimo delle Quote residue relativamente a quel Premio dopo l’elaborazione del Riscatto Parziale deve essere almeno di
€20.000 (€100.000 x 20%).
La proporzione applicabile relativamente al Premio sarà pari a:
9.2.2 Opzione - 8 anni
Qualora il Contraente abbia optato per una Commissione di Gestione Annua di 8 anni, per il Riscatto Parziale delle Quote allocate relativamente a un Premio saranno applicate Spese di Riscatto Anticipato, nel caso in cui:
• le Quote siano state allocate relativamente a un Premio versato negli otto anni precedenti il riscatto;
• il Valore delle Quote residue relativamente a tale Premio in seguito al riscatto sia inferiore alla
percentuale del Premio specificata nella seguente tabella:
Importo del Riscatto Parziale Valore delle Quote – Spese di Riscatto
Anticipato complessive
Esempio 3 - Polizza ABC (segue): Dopo due anni dal versamento del Premio per la Polizza ABC, viene richiesto un Riscatto Parziale di €95.000. L’attuale Valore delle Quote relative al Premio è di €110.000. Solamente a fini esemplificativi, le Spese di Riscatto Anticipato applicabili al Riscatto Totale in quel momento sarebbero di €4.800 (€100.000 x 4,8%).
Per evitare le Spese di Riscatto Anticipato, il Valore
Le Spese di Riscatto Anticipato sono calcolate proporzionalmente alle Spese di Riscatto Anticipato complessive per tale Premio utilizzando la formula applicabile al precedente Scenario A come segue:
€95.000 – (€110.000 - €20.000)
€20.000 - €4.800
= 32,89%
Pertanto dal Valore delle Quote vengono detratte Spese di Riscatto Anticipato per un valore di €1.579 (€4.800 x 32,89%).
Quindi:
• Il Contraente riceve €95.000 (al lordo di eventuali tasse applicabili)
• La Compagnia detrae dal Valore delle Quote restanti
€1.579 quali Spese di Riscatto Anticipato
Come esposto nei successivi esempi, per calcolare l’am- montare delle Spese di Riscatto Anticipato eventualmente applicabili, è necessario conoscere l’attuale Valore delle Quote relative a tale Premio.
•Anni trascorsi dall’Alloc- azione delle Quote
Valore Minimo delle Quote (in % del Premio)
Meno di cinque | 25% | Minimo delle Quote residue relativamente a quel Premio |
Più di cinque ma meno di sei | 20% | dopo l’elaborazione del Riscatto Parziale deve essere di |
Più di sei ma meno di sette | 15% | €20.000 (€100.000 x 20%). |
Più di sette ma meno di otto | 10% |
Esempio 1 - Polizza XYZ: La Polizza XYZ ha un solo Premio di €100.000 versato cinque anni fa. Per evitare di sostenere le Spese di Riscatto Anticipato, il Valore Minimo delle Quote residue relativamente a quel Premio dopo l’elaborazione del Riscatto Parziale deve essere almeno di
€20.000 (€100.000 x 20%).
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9.2.4 Multiple Partial Encashments from the same Premium
A subsequent Partial Encashment of Units from the same Premium will be processed in line with Condition 9.2.3 above.
Esempio 4 - Polizza ABC (segue): Dopo tre anni dal versamento del Premio per la Polizza ABC, viene richiesto un ulteriore Riscatto Parziale di €5.000.
L’attuale Valore delle Quote relative al Premio è ora di €14.000. Solamente a fini esemplificativi, le Spese di Riscatto Anticipato applicabili ad un Riscatto Totale in quel momento sarebbero di €1.621 ovvero €3.200 (€100.000 x 3,2%) meno eventuali Spese di Riscatto Anticipato precedentemente corrisposte (€1.579 nell’Esempio 3).
Per evitare le Spese di Riscatto Anticipato, il Valore Minimo delle Quote residue relativamente a quel Premio dopo l’elaborazione del Riscatto Parziale deve essere di €15.000 (€100.000 x 15%).
Le Spese di Riscatto Anticipato sono calcolate proporzionalmente alle Spese di Riscatto Anticipato complessive per tale Premio utilizzando la formula applicabile allo Scenario B come segue:
€5.000
€14.000 - €1.621
= 40,39%
Pertanto dal Valore delle Quote vengono detratte Spese di Riscatto Anticipato per un valore di €655 (€1.621 x 40,39%).
Quindi:
• Il Contraente riceve €5.000 (al lordo di eventuali tasse applicabili)
• La Compagnia detrae dal Valore delle Quote restanti €655 quali Spese di Riscatto Anticipato
A subsequent Full Encashment of the same Premium will allow for any previous Early Encashment Charges paid in relation to the same Premium.
9.2.5 Riscatti Parziali per Premi multipli Laddove siano stati versati uno o più Premi Aggiuntivi relativamente a una Polizza, in primo luogo saranno completamente annullate le Quote relative al Premio
Iniziale, seguite dalle Quote di ciascun Premio Aggiuntivo, rispettando il relativo ordine di pagamento del Premio Aggiuntivo.
10. Prelievi regolari
Il Contraente può, al momento della proposta di polizza, richiedere per iscritto alla Società di riscattare Unità ad intervalli regolari per quanto consentito dalla Società per fornire al Contraente un importo specifico. L’importo è soggetto a un massimo del 10% annuo del Premio
Iniziale. Le istruzioni fornite dal Contraente devono essere comunicate alla Società utilizzando la sezione Prelievi Regolari del modulo di proposta fornito dalla Società. Le Unità saranno annullate sulla base del prezzo unitario alla Valorizzazione del giorno precedente. Ogni singolo riscatto dovrà superare il minimo importo previsto, oltre al minimo di Prelievi regolari annuali previsti (vedi Appendice 1).
Il Prelievo regolare è pagabile trimestralmente, semestralmente o annualmente. I pagamenti inizieranno dal primo trimestre successivo dalla data di decorrenza della polizza.
Il Prelievo regolare non è soggetto alla Penale di Riscatto
Anticipato a condizione che il valore del Fondo non scenda sotto una specifica percentuale rispetto al premio iniziale. La percentuale specifica dipende dall’opzione di spese scelta che si applica alle Unità riscattate (vedi Condizione 9.2.1 o 9.2.2.).
Il Prelievo regolare sarà erogato dalla liquidità detenuta all’interno del Fondo. Se non c’è denaro sufficiente il contraente (o il suo consulente per gli investimenti) sarà obbligato a ricavare il denaro attraverso la vendita delle attività del Fondo. La Società si riserva il diritto di cancellare qualsiasi pagamento particolare nel caso di insufficiente liquidità detenuta nell’ambito del Fondo al momento del pagamento. Il Contraente può designare il titolo da vendere sul modulo di proposta o in un secondo momento scrivendo a SEB Life International.
Qualora il Fondo fosse investito in titoli illiquidi la Società si riserva il diritto di annullare o rinviare il pagamento del prelievo regolare, in tutto o in parte, fino al momento in cui
è in grado di realizzare tali titoli. Il Contraente può annullare o modificare le istruzioni di Prelievo regolare. L’incasso parziale non è contemplato mentre i prelievi periodici sono attivi, ma possono essere autorizzati (soggetto a condizioni 9.2) prima del primo regolare ritiro e dopo che i prelievi periodici sono stati terminati. Il Riscatto Totale è consentito in qualsiasi momento.
11. Prestazione Caso Morte
La Prestazione Caso Morte (si veda il precedente Punto 2) viene corrisposta al decesso del Rispettivo Assicurato, previa ricezione di un certificato di morte valido.
L’importo della Prestazione Caso Morte spettante si baserà sulla Data di Valorizzazione Finale successiva al
ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di decesso e del certificato di morte (si veda il seguente Punto 15).
Dopo il versamento della Prestazione Caso Morte, la Polizza sarà estinta e non spetterà più alcuna prestazione nell’ambito del contratto.
La Compagnia non è tenuta a trovare un acquirente per gli attivi del Fondo. Ai fini della presente sezione e qualora ammesso dalla normativa in materia di competenza
giurisdizionale, qualora la liquidazione degli attivi del Fondo risulti difficile, la Compagnia potrà scegliere di trasferire gli attivi al Contraente, previa deduzione delle eventuali Spese di Riscatto Anticipato, nonché di eventuali spese esterne, tasse, diritti ed altri oneri sostenuti dalla Compagnia in relazione a tale trasferimento, annullando contestualmente il numero di Quote residue relative alla Polizza. Le partecipazioni in qualsiasi fondo di tipo unit-linked della Compagnia non saranno trasferite.
Prestazione Caso Morte s’intende il 101% del Valore di Riscatto o il 100% del Valore di Riscatto più la Prestazione Copertura Caso Morte se il Contraente ha scelto l’opzione Wealth Protector Life Cover. (Vedi anche Punto 9.1.)
Gli Assicurati per la Prestazione Caso Morte potranno essere al massimo dieci. La Prestazione Caso Morte verrà corrisposta al decesso dell’ultimo Assicurato.
Nessuna prestazione caso morte sarà dovuta nel caso in cui, come da normativa vigente in Italia, la polizza sia rimasta dormiente a causa della scadenza del relativo
termine di prescrizione che parte dalla data della morte del Rispettivo Assicurato.
Attualmente, la legge italiana prevede che le prestazioni non saranno più erogabili nel caso in cui la richiesta di
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prestazione caso morte non sia stata effettuata entro la data attesa, che è di 10 anni dalla data della morte del Rispettivo Assicurato. Se non si interviene dopo il suddetto termine, la polizza sarà chiusa e prestazione caso morte sarà devoluta allo Stato italiano ai sensi della legge finanziaria n. 266 del 23 dicembre 2005.
11.1. Opzione Wealth Protector Life Cover
Per Copertura Caso Morte si intende una prestazione aggiuntiva opzionale dovuta in aggiunta al Valore di Riscatto al decesso del rispettivo Assicurato. Può essere aggiunta alla Polizza in qualsiasi momento subordinatamente alla valutazione del rischio. A seguito della valutazione del rischio eventualmente decisa dalla Compagnia, la Compagnia può:
• accettare la domanda;
• accettare la domanda subordinatamente ad alcune condizioni (quali un sovrappremio); oppure
• rifiutare la domanda.
Prima dell’accettazione da parte della Compagnia della domanda di Copertura Caso Morte e del ricevimento da parte del contraente della notifica della Data di inizio della copertura caso morte, la Prestazione Caso Morte
applicabile alla polizza sarà il 101% del Valore di Riscatto. Qualora la Compagnia rifiuti la domanda, la Prestazione Caso Morte applicabile alla polizza sarà il 101% dl Valore di Riscatto.
11.1.1. Valore della Copertura
Per Valore della Copertura si intende il valore selezionato dal Contraente sulla cui base viene calcolata la Prestazione Copertura Caso Morte. Il Valore della Copertura è il Valore della Polizza alla Data di Decorrenza Copertura Caso Morte, moltiplicato per la Percentuale di protezione.
La Percentuale di Protezione è la proporzione di protezione necessaria. Selezionando una Percentuale di Protezione inferiore al 100%, il cliente si assume il rischio di qualsiasi flessione iniziale del Valore della Polizza.
11.1.2. Calcolo della Prestazione Copertura Caso Morte
Per Prestazione Copertura Caso Morte si intende l’importo dovuto in aggiunta al Valore di Riscatto della polizza al verificarsi del decesso del Rispettivo Assicurato.
La Compagnia calcolerà la Prestazione Copertura Caso Morte ogni giorno. Tale Prestazione è applicabile qualora il Valore della Polizza scenda sotto il Valore della Copertura. E’ calcolato sottraendo Valore della Polizza dalla Valore della Copertura.
Per ogni Polizza viene prevista una Prestazione Massima Copertura Caso Morte. Se l’importo calcolato è superiore alla Prestazione Massima Copertura Caso Morte, sarà applicata la Prestazione Massima Copertura Caso Morte. Saranno inoltre applicati i limiti relativi all’età.
Al decesso del rispettivo Assicurato viene effettuato il calcolo definitivo della Prestazione Copertura Caso Morte. Si veda a questo proposito la Condizione 11.1.11 di seguito.
Per maggiori informazioni sulle Valutazioni, si veda la Condizione 8.
11.1.3. Prestazione Massima Copertura Caso Mortet
Per la Polizza viene prevista una Prestazione Massima Copertura Caso Morte, che è l’importo massimo erogabile in aggiunta al Valore di Riscatto alla morte del rispettivo Assicurato.
E viene identificato nel Certificato ed è subordinato ai limiti e all’approvazione della Compagnia.
EVENTI CHE INFLUISCONO SULLA COPERTURA CASO MORTE
11.1.4. Pagamento di premi aggiuntivi Successivamente al pagamento di un Premio Aggiuntivo, il Valore della Copertura sarà aumentato dell’importo del Premio Aggiuntivo moltiplicato per la Percentuale di Protezione.
Il pagamento di un Premio Aggiuntivo non determinerà l’aumento automatico della Prestazione massima Copertura Caso Morte che si applica alla Polizza. Qualora il Contraente desideri aumentare la Prestazione massima Copertura Caso Morte a seguito del versamento di un Premio Aggiuntivo, tale richiesta sarà subordinata alla valutazione del rischio. Si veda a questo proposito la condizione 11.1.7 di seguito.
11.1.5. Riscatto parziale o Prelievo regolare
Il Valore della Copertura sarà ridotto proporzionalmente alla riduzione del Valore della Polizza a seguito di un Riscatto Parziale o del pagamento del Prelievo regolare. La Prestazione Massima Copertura Caso Morte non viene ridotta in conseguenza di un Riscatto Parziale o del pagamento del Prelievo regolare.
Qualora il Riscatto Parziale o il pagamento del Prelievo regolare faccia scendere il Valore della Polizza sotto il minimo Valore della Polizza consentito, la Compagnia ha la facoltà di annullare la Copertura Caso Morte.
Con decorrenza immediata dalla data di annullamento della Copertura Caso Morte, la Prestazione Caso Morte applicabile alla Polizza passerà al 101% del Valore di Riscatto.
11.1.6. Riscatto totale
Al ricevimento da parte della Compagnia di una richiesta di Riscatto Totale della Polizza, la Compagnia annullerà la Copertura Caso Morte con effetto immediato. Nessun’altra prestazione sarà erogabile ai sensi della Copertura Caso Morte e la Polizza cesserà dopo il riscatto.
Al fine di evitare dubbi, nel periodo che intercorre tra il ricevimento della richiesta di Riscatto Totale e il pagamento finale del Valore di Riscatto, al verificarsi del decesso del Rispettivo Assicurato non si attiverà alcuna Prestazione Copertura Caso Morte ai sensi della Polizza.
11.1.7. Richieste di modifica della Copertura Caso Morte
Il Contraente può richiedere di modificare la Percentuale di Protezione o la Prestazione Massima Copertura Caso Morte in qualsiasi momento.
Le richieste di riduzione della Percentuale di Protezione o della Prestazione Massima Copertura Caso Morte saranno evase dopo il ricevimento della richiesta.
Qualora il Contraente richieda un aumento della Percentuale di Protezione o della Prestazione Massima Copertura Caso Morte, l’accettazione di tale richiesta sarà subordinata alla valutazione del rischio da parte della Compagnia. In seguito a tale valutazione eventualmente decisa, la Compagnia potrà scegliere di:
• accettare la richiesta;
• accettare la richiesta subordinatamente ad alcune condizioni (quali l’applicazione di un Sovrappremio);
• rifiutare la richiesta.
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11.1.8. Annullamento della Copertura Caso Morte
Il Contraente può annullare la Copertura Caso Morte in qualsiasi momento. La Compagnia annullerà la Copertura Caso Morte al ricevimento di un’istruzione scritta in tal senso. All’accettazione della richiesta di annullamento, la Prestazione Caso Morte applicabile alla Polizza passerà al 101% del Valore di Riscatto.
11.1.9. Modifica del Valore della Polizza
Nessuna modifica sarà apportata al Valore della Copertura a seguito di una modifica del Valore della Polizza.
Qualora il Valore della Polizza scenda sotto il minimo Valore della Polizza, la Compagnia ha la facoltà di annullare la Copertura Caso Morte con effetto immediato. Successivamente, la Prestazione Caso Morte applicabile alla Polizza passerà al 101% del Valore di Riscatto.
11.1.10. Limiti relativi all’età
In aggiunta alla Prestazione Massima Copertura Caso Morte indicata nel relativo certificato, la Prestazione Copertura Caso Morte sarà subordinata a una percentuale massima del Valore della Copertura.
Da 86 anni di età, la Prestazione Copertura Caso Morte erogabile sarà soggetta a un limite massimo del 50% del Valore della Copertura (e non sarà superiore alla Prestazione Massima Copertura Caso Morte indicata nel relativo certificato).
11.1.11. Prestazione Copertura Caso Morte al Decesso
Il beneficio di copertura finale sarà calcolato alla data del decesso del Rispettivo Assicurato, dopo aver ricevuto una notifica valida di decesso. Il beneficio di morte in caso di decesso del Rispettivo Assicurato è al 100% del valore di realizzo, più la copertura, se esiste, alla data del decesso del Rispettivo Assicurato.
I Beneficiari sopportano il rischio sulla variazione del valore della polizza che si verifica tra il momento del calcolo finale della copertura e il pagamento del beneficio caso morte.
Si prega di consultare condizione 12.1 per quanto riguarda le esclusioni specifiche.
Nel caso in cui gli attivi della Polizza nella loro totalità o in parte non siano liquidi o non possano comunque essere venduti, la Compagnia si riserva il diritto di utilizzare l’ultimo prezzo disponibile per tali attivi al fine di calcolare la Prestazione Copertura Caso Morte al decesso. La Compagnia potrà inoltre rinviare il pagamento, interamente o in parte, fino al momento in cui il realizzo di tali attivi diventerà possibile.
La Compagnia non ha l’obbligo di trovare un acquirente per gli attivi del fondo. Ai fini della presente sezione e qualora la normativa vigente localmente lo consenta, in caso di difficoltà nella vendita degli attivi del Fondo, la Compagnia potrà decidere invece di trasferire gli attivi al Contraente, previa deduzione degli eventuali costi di riscatto anticipato unitamente a qualsiasi spesa esterna, imposta, diritto e altro onere sostenuto dalla Compagnia in relazione a tale trasferimento e contestualmente annullerà il restante numero di Quote associate alla Polizza. Non saranno trasferite partecipazioni in nessun fondo del tipo unit linked della Compagnia.
12. Esclusione specifica
Qualora il Rispettivo Assicurato si procuri la morte (più o meno illegalmente) entro un anno dalla Data di Decorrenza della Polizza, la Compagnia non sarà tenuta a e ettuare alcun pagamento al di sopra del Valore di Riscatto ai sensi della Polizza.
12.1. Esclusioni per l’Opzione Wealth Protector Life Cover
Periodo iniziale:
Se la Vita Assicurata non ha effettuato la revisione medica completa, e il suo decesso si verifica entro un anno dalla data di inizio della Copertura Caso Morte ed è provocata da cause non accidentali, allora la Prestazione Copertura Caso Morte non verrà pagata.
Durante la vita della Copertura:
La Prestazione Copertura Caso Morte, se applicabile, non viene erogata soltanto qualora il decesso dell’Assicurato sia causato da:
a) dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che la stessa non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
d) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
e) suicidio (che si verifichi in qualsiasi momento nel corso della durata della Polizza);
f) abuso di alcol o uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili, qualora il decesso sia conseguenza diretta del comportamento dell’Assicurato stesso;
g) malattie, condizioni patologiche pregresse, conseguenze di infortuni precedenti la Data di Decorrenza della Copertura Caso Morte;
h) durante l’esercizio di una delle seguenti attività sportive: Alpinismo oltre 3° grado di difficoltà scala UIAA oppure oltre 4000 metri di altezza, attività di sub (in cui si verifichi una o più di queste condizioni: non accompagnati, in notturna, senza brevetto, senza autorespiratore, oltre 30 metri di profondità, visita di grotte, visita di relitti, ricerca di tesori, campane subacquee, tentativi di record), sci alpinismo, snowboard acrobatico e/o estremo, gare
di automobilismo, gare di motociclismo, motonautica, paracadutismo, speleologia, base jumping, canyoning/ torrentismo, hydrospeed, downhill, kitesurf, bungee jumping/repelling, canoa/rafting, volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio, equitazione, pugilato;
i) durante l’esercizio di una delle seguenti professioni: Operaio/addetto all’utilizzo di esplosivi-minatore, addetto/operaio estrazione, produzione e rimozione di amianto, giornalista, reporter e fotoreporter operante in area di conflitto1. Forze dell’ordine e forze armate di seguito descritte: personale operante in area di conflitto1, personale appartenente ad unità speciali
1The Company will not provide cover for the death on the Policy in the event that the death of the relevant Life assured was caused or contributed to by an act of violence against the person in a country or region which was, at the time of death
subject to an ‘advise against all travel’ warning from the United Kingdom’s Department of Foreign Affairs website at https://
xxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxx.
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e corpi speciali (nocs, sommozzatori, artificieri etc), personale imbarcato su sottomarini. Insegnante
o sportivo professionista delle seguenti attività: alpinismo, sci alpinismo, snowboard acrobatico e/o estremo, attività di sub, automobilismo, motociclismo, motonautica, paracadutismo, speleologia, base jumping, canyoning/torrentismo, hydrospeed, downhill, kitesurf, bungee jumping/repelling, canoa/rafting,
volo su aeromobili, alianti, deltaplano, parapendio, equitazione, pugilato, piloti di aerei a reazione, pilota di altri aeromobili e relativo personale di bordo (es. elicotterista).
Resta fermo che le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
13. Sottoscrizione/Stato di Salute
Tutte le dichiarazioni e le informazioni contenute nella proposta, unitamente alle Condizioni di contratto, costituiranno la base dei termini e delle condizioni della Polizza stessa. Qualora una delle domande contenute nel Modulo di Proposta non abbia ottenuto una risposta
completa, corretta e veritiera, o qualora la risposta a una qualsiasi domanda di una proposta sia fuorviante, o in caso di dichiarazione inesatta o reticenza (ad esempio nel Modulo di Proposta o altrove) riguardo all’età, allo stato di salute o all’occupazione dell’Assicurato, si applicheranno gli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile italiano come indicato al Punto 1 delle presenti Condizioni di contratto.
14. Spese
È responsabilità del Contraente (o del relativo Consulente degli Investimenti) garantire la presenza di sufficiente liquidità nel Fondo per far fronte al pagamento delle spese alla scadenza. La Compagnia si riserva il diritto di annullare la Copertura Caso Morte (ove selezionato) qualora non
sia stata generata liquidità sufficiente per pagare il Costo Copertura Caso Morte entro sei mesi dalla scadenza dello stesso. La deduzione delle spese sarà gestita tramite
il Conto Liquidità della Polizza. La Compagnia si riserva il diritto di vendere gli attivi del Fondo per consentire
il pagamento delle spese indicate di seguito e per compensare eventuali saldi di liquidità negativi.
XXXXX INDIRETTAMENTE A CARICO DEL CONTRAENTE
Sul Fondo gravano i seguenti costi:
14.1. Commissione di gestione annua
14.1.1. Opzione - 5 anni
Alla chiusura di ciascun trimestre di calendario dopo il versamento di un Premio, la Compagnia preleverà una Commissione di Gestione Annua di 1,85% annuo. La Commissione di Gestione Annua per i primi cinque anni dal versamento di un Premio verrà calcolata in percentuale sul maggiore dei due seguenti valori:
a) il Valore delle Quote attribuibili al Premio, o
b) il Premio
Tale valore percentuale è specificato nel Certificato di Polizza.
Alla chiusura di ciascun trimestre di calendario negli anni successivi, la Commissione di Gestione Annua riduce allo 0,6% annuo e sarà pari a una percentuale del Valore delle Quote attribuibili al Premio. Tale valore percentuale è specificato nel Certificato di Polizza.
Il Valore delle Quote sarà calcolato sulla base dell’ultimo Prezzo della Quota disponibile alla Data di Valorizzazione. Ad esempio, qualora una Commissione di Gestione Annua sia detratta al 31 dicembre (31/12), il Valore delle Quote utilizzato sarà pari a:
Numero di Quote attribuibile al Premio al 31/12, moltiplicato per l’ultimo Prezzo della Quota disponibile al 31/12.
14.1.2 Opzione - 8 anni
Alla chiusura di ciascun trimestre di calendario dopo il versamento di un Premio, la Compagnia preleverà una Commissione di Gestione Annua di 1,35% annuo. La Commissione di Gestione Annua per i primi otto anni dal versamento di un Premio verrà calcolata in percentuale sul maggiore dei due seguenti valori:
a) il Valore delle Quote attribuibili al Premio, o
b) il Premio
Tale valore percentuale è specificato nel Certificato di Polizza.
Alla chiusura di ciascun trimestre di calendario negli anni successivi, la Commissione di Gestione Annua riduce allo 0,6% annuo e sarà pari a una percentuale del Valore delle Quote attribuibili al Premio. Tale valore percentuale è specificato nel Certificato di Polizza.
Il Valore delle Quote sarà calcolato sulla base dell’ultimo Prezzo della Quota disponibile alla Data di Valorizzazione. Ad esempio, qualora una Commissione di Gestione Annua sia detratta al 31 dicembre (31/12), il Valore delle Quote utilizzato sarà pari a:
Numero di Quote attribuibile al Premio al 31/12, moltiplicato per l’ultimo Prezzo della Quota disponibile al 31/12. .
14.2. Spese di Amministrazione
14.2.1. Diretta custodia del Fondo di Polizza
Alla chiusura di ciascun trimestre di calendario la Compagnia addebiterà le Spese di Amministrazione. Le Spese di Amministrazione dipendono dal numero di attivi detenuti nel Fondo, con esclusione dei fondi unit-linked della Compagnia, come di seguito indicato:
Numero degli Attivi Spese di Amministrazione trimestrali
EUR | GBP | USD | SEK | |
1 o meno | 26,75 | 20,50 | 35,00 | 301 |
2 | 53,50 | 41,00 | 70,00 | 602 |
3 | 80,25 | 61,50 | 105,00 | 903 |
4 | 107,00 | 82,00 | 140,00 | 1204 |
5 o più | 133,75 | 102,50 | 175,00 | 1505 |
14.2.2. Banca depositaria esterna, scelta dal Contraente
In alternativa a quanto previsto al precedente Punto 14.2.1, qualora il Contraente abbia scelto una Banca depositaria esterna, alla chiusura di ciascun trimestre di calendario la Compagnia, indipendentemente dal
numero di attivi detenuti nel Fondo, applicherà le Spese di Amministrazione come di seguito indicato:
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Spese di Amministrazione trimestrali
EUR | GBP | USD | SEK | |
133,75 | 102,50 | 175,00 | 1505 |
Le Spese di Amministrazione saranno incrementate ogni anno di calendario sulla base dell’andamento dell’Indice dei Prezzi al Consumo irlandese e per tenere conto delle fluttuazioni della Valuta della Polizza rispetto all’euro. La Compagnia si riserva il diritto di aumentare ulteriormente le Spese di Amministrazione nel caso in cui la Compagnia lo ritenga necessario allo scopo di tutelare la propria solvibilità.
La Compagnia applicherà inoltre una commissione, pari alle Spese di Amministrazione trimestrali, per ciascuna valorizzazione aggiuntiva richiesta.
14.3. Commissione di Servizio
La Compagnia preleverà una Commissione di Servizio (1,5% annuo) in conformità a quanto stabilito nel Certificato di Polizza.
14.4. Costo dell’Opzione Copertura Caso Morte
Qualora il Contraente scelga di aggiungere la Copertura Caso Morte alla Polizza, la Compagnia applicherà un Costo Copertura Caso Morte.
Il calcolo del Costo della Copertura Caso Morte si baserà sulla Prestazione Copertura Caso Morte, Tasso Copertura Caso Morte e sul Sovrappremio per ogni Assicurato.
Il costo sarà calcolato, maturerà quotidianamente e sarà detratto alla fine di ogni trimestre. Qualora la Prestazione Copertura Caso Morte sia pari a zero, non vengono imputati costi.
Il coefficiente aumenta con l’aumentare dell’età di ogni Assicurato. Per i coefficienti applicati, si rimanda all’Appendice 2.
14.5. Commissione di Negoziazione
Alle operazioni di acquisto e di vendita di attivi eseguite dalla Compagnia relativamente al Fondo sarà applicata una Commissione di Negoziazione (si veda l’Appendice 1, Spese fisse e Limiti). L’importo di tale commissione potrà essere incrementato nel tempo in linea con le spese della Compagnia. Tale commissione tuttavia non sarà applicata agli acquisti e alle vendite di Quote dei fondi unit-linked della Compagnia fatta eccezione per la Select List. Una Commissione di Negoziazione sarà invece applicata a tutti gli acquisti e le vendite di Quote dei fondi della Select List (si veda l’Appendice 1 Spese fisse e Limiti). La gamma
di Fondi unit-linked disponibile ai fini di investimento all’interno del Fondo della Polizza, il cui elenco è riportato sul sito Web della Compagnia. Saranno inoltre a carico del Fondo anche gli importi relativi a tutte le spese bancarie, di intermediazione, custodia, regolamento e consegna, nonché tutte le tasse, i diritti e altri oneri esterni sostenuti per il completamento delle operazioni di acquisto o di vendita.
14.6. Spese per il Consulente degli Investimenti
Le Spese per il Consulente degli Investimenti, qualora previste, nella misura indicata dal Contraente ed espressa come ammontare fisso o come percentuale sul Valore della
Polizza, saranno dedotte dal Fondo.
14.7. Costo per valorizzazioni cartacee
Qualora il Contraente faccia richiesta di copie delle valorizzazioni in formato cartaceo, la Compagnia addebiterà un ulteriore costo per ogni copia cartacea. Tale costo sarà calcolato in base a quanto applicabile alla categoria ”1 o meno attivi” (si veda il precedente Punto 14.2).
La Compagnia si riserva il diritto di rivedere in futuro il livello di questo costo.
14.8. Altre commissioni
Tutti i gestori prelevano delle commissioni sui fondi gestiti. Tali commissioni si riflettono sul relativo prezzo di offerta ma non viene applicata alcuna commissione esplicita sulla Polizza.
COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DEL CONTRAENTE
14.9. Spese di Riscatto Anticipato
Il Riscatto Totale delle Quote potrebbe essere soggetto all’applicazione delle Spese di Riscatto Anticipato. Queste Spese di Riscatto Anticipato dipenderanno dall’opzione di caricamento da applicarsi alle Quote riscattate.
14.9.1. Opzione - 5 anni
Laddove alle Quote allocate relativamente al Premio si applichi una Commissione di Gestione Annua di 5 anni, per qualsiasi Riscatto Totale relativo a tali Quote durante i
primi 5 anni dall’allocazione delle stesse, il Contraente sarà soggetto al pagamento delle Spese di Riscatto Anticipato. Tale spesa, per i primi sei mesi, sarà pari al 9,0% del premio e si riduce ogni sei mesi del 0,9%, fino ad arrivare a zero a partire dal sesto anno in poi. L’importo di tali Spese di Riscatto Anticipato sarà specificato nel Certificato di Polizza.
14.9.2. Opzione - 8 anni
Laddove alle Quote allocate relativamente al Premio si applichi una Commissione di Gestione Annua di 8 anni, per qualsiasi Riscatto Totale relativo a tali Quote durante i
primi 8 anni dall’allocazione delle stesse, il Contraente sarà soggetto al pagamento delle Spese di Riscatto Anticipato. Tale spesa, per il primo anno, sarà pari al 9,44% del premio e si riduce ogni anno del 1,18%, fino ad arrivare a zero a partire dal nono anno in poi. L’importo di tali Spese di Riscatto Anticipato sarà specificato nel Certificato di Polizza.
15. Corresponsione delle Prestazioni
La Compagnia corrisponderà eventuali prestazioni previste dalla Polizza su ricevimento di quanto segue:
a) Dimostrazione di validità della richiesta di indennizzo (compreso, laddove necessario, il certificato di morte in originale in cui siano indicate le cause del decesso)
b) Un modulo di richiesta di indennizzo validamente compilato
c) Attestazione che il soggetto che compila il modulo di richiesta sia autorizzato a percepire i proventi della Polizza (copia del documento di identità del
Beneficiario nominato e se minorenne ordinanza di un Giudice competente che autorizzi il rappresentante legale del minore a riscattare la prestazione della Polizza, sollevando la Compagnia da qualsivoglia responsabilità in merito)
10(12)
d) Il presente documento e il Certificato di Polizza in caso di sinistro o di riscatto totale
e) Nel caso di una segnalazione caso morte, eventuali ulteriori documenti richiesti dalla legge al momento della richiesta.
Le prestazioni saranno corrisposte presso la sede legale della Compagnia tramite bonifico telegrafico nella valuta della Relativa Somma d’Investimento indicata nel Certificato di Polizza, fatto salvo il caso in cui il Contraente richieda il pagamento in altra valuta. La Compagnia si riserva il diritto di corrispondere le prestazioni solo nella valuta della Relativa Somma d’Investimento indicata nel Certificato di Polizza,
o comunque di addebitare al Contraente i costi connessi al pagamento in altra valuta. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni previste dalla Polizza si rimanda ai Punti 9 e 11.
16. Cessione e Pegno
Il Contraente può cedere o dare in pegno la Polizza ovvero le prestazioni previste dalla Polizza stessa a terzi.
Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia ne viene a conoscenza, mediante comunicazione scritta fatta pervenire alla sede legale della Compagnia. Il Contraente è autorizzato alla cessione della Polizza esclusivamente previo consenso della Compagnia.
Nel caso di pegno, le operazioni di riscatto prevedono l’assenso scritto del creditore.
17. Nomina del beneficiario
La nomina dei beneficiari può essere effettuata direttamente nel Modulo di Proposta ovvero successivamente con dichiarazione scritta del Contraente alla Compagnia ovvero tramite testamento (prontamente trasmesso) per iscritto alla sede legale della Compagnia.
Dopo la nomina il beneficiario acquisisce un diritto indipendente nei confronti della Compagnia in riferimento alla Prestazione Caso Morte. La nomina può essere revocata e/o modificata in qualsiasi momento dal Contraente con le seguenti eccezioni: (i) gli eredi del Contraente non possono revocare la nomina dopo il decesso del Contraente e (ii) se il beneficiario, a seguito del verificarsi del sinistro, ha dichiarato di accettare la prestazione prevista dalla Polizza.
A fronte della nomina dei beneficiari della Polizza, la Compagnia corrisponderà eventuali prestazioni previste dalla Polizza alla persona denominata beneficiario e tali pagamenti solleveranno la Compagnia da qualsiasi obbligo derivante dalla Polizza.
La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi pretesa avanzata o azione avviata dagli eredi del Contraente o da un qualsiasi terzo in relazione alla nomina e all’identificazione del Beneficiario avente titolo
alla Prestazione Caso Morte o in relazione all’importo e alle azioni dovute ai Beneficiari come indicato per iscritto alla Compagnia dal Contraente.
A seguito della nomina di un Beneficiario, il Contraente non potrà nominare un Beneficiario tramite testamento senza aver prima revocato per iscritto alla Compagnia la nomina di tale Beneficiario (fermo restando che ne abbia la facoltà giuridica).
Per quanto concerne il pagamento della Prestazione Caso Morte, la Compagnia seguirà esclusivamente le istruzioni ricevute dal Contraente prima del decesso del rispettivo
Assicurato. Il Contraente conviene e si impegna, anche per conto dei rispettivi eredi, a tenere indenne la Compagnia da qualsiasi azione legale o pretesa, danno e spesa relativo o conseguente alla richiesta di pagamento della prestazione in caso di decesso a soggetti in violazione delle presenti condizioni.
18. Modifiche legislative
In caso di modifiche di legge o di regolamenti, che possano colpire negativamente la Compagnia e/o la Polizza, la stessa Compagnia potrà, dopo aver dato tempestiva comunicazione scritta al Contraente, apportare le variazioni che riterrà appropriate ai termini e le condizioni della Polizza.
Tali variazioni potranno essere apportate solo nel caso in cui le modifiche legislative abbiano un effetto rilevante sulla Compagnia e/o la Polizza.
Qualsiasi variazione prenderà in considerazione tutte le polizze che abbiano subito dei cambiamenti a causa delle modifiche di legge o dei regolamenti e assicurerà che l’effetto delle modifiche apportate sia equamente
distribuito tra tutte le polizze, tenendo in debito conto le conseguenze che tali modifiche avranno sulle ragionevoli aspettative dei Contraenti.
19. Modifiche fiscali
In caso di modifiche relative alle aliquote fiscali sulle riserve matematiche (art. 1 D.L. n. 209/2002, con successive modifiche) o modifiche di regolamenti in materia fiscale che comportino un impatto rilevante e negativo sulla componente relativa ai costi fiscali della Polizza, la Compagnia, previa comunicazione scritta al Contraente con almeno 15 giorni di anticipo, può modificare la Commissione di Gestione annua della Polizza, in modo appropriato, per riflettere il cambiamento dei costi della Compagnia relativi al pagamento e al sovvenzionamento delle imposte sulle riserve matematiche.
In più, qualora dovessero essere imposte in capo alla Compagnia ulteriori imposizioni o adempimenti fiscali che aumentino il costo nell’emissione di prodotti assicurativi in Italia, la Compagnia, previa comunicazione scritta al
Contraente con almeno 15 giorni di anticipo, può modificare le spese dalla polizza in proporzione ai costi aggiuntivi.
20. Indirizzo di corrispondenza
Tutta la corrispondenza relativa alla Xxxxxxx dovrà essere in forma scritta e sarà inviata all’ultimo indirizzo indicato per l’invio di corrispondenza nei registri della Compagnia. In caso di Contraenti congiunti, tutta la corrispondenza sarà indirizzata al primo Contraente indicato ed inviata all’indirizzo di corrispondenza dello stesso.
La corrispondenza inviata con i mezzi sotto elencati, salvo dimostrazione del contrario, sarà ritenuta pervenuta alle date sotto specificate:
a) Per posta prioritaria – il terzo giorno lavorativo dalla data di spedizione
b) Via telex o fax, con ricevuta di invio corretto
– il giorno lavorativo successivo alla data di invio
c) Tramite e-mail – il giorno lavorativo successivo alla data di invio
In caso di variazione dell’indirizzo per l’invio della
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corrispondenza, il Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Compagnia il nuovo indirizzo (fax e e-mail non ammesso). In caso di mancata comunicazione alla Compagnia di una variazione di indirizzo da parte del Contraente, qualsiasi corrispondenza inviata all’indirizzo più recente conosciuto sarà vincolante e la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti
del Contraente per il mancato ricevimento di detta corrispondenza.
La Compagnia opererà in base alle disposizioni ricevute via fax per l’amministrazione della Polizza.
La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile per avere operato sulla base di disposizioni inviate via fax nonostante il fatto che successivamente venga dimostrato che le stesse non siano state sottoscritte o inviate dal Contraente.
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione di residenza, residenza fiscale o indirizzo per garantire il rispetto delle normative applicabili al suo luogo di residenza.
21. Conversione di Valuta
Per la conversione di importi ricevuti nella Valuta della Polizza, la Compagnia applicherà il tasso di conversione della data più recente tra la data di valorizzazione e la data in cui gli importi vengono versati sul conto bancario nella Valuta della Polizza.
22. Diritti di recesso
22.1. Revoca della proposta
Il Contraente potrà revocare la richiesta di sottoscrizione prima della data di decorrenza inviando comunicazione scritta presso la sede legale della Compagnia, che dovrà pervenire entro e non oltre la data di decorrenza della Polizza stessa. Al ricevimento della comunicazione e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la Compagnia rimborserà l’intero Premio versato.
22.2. Recesso dalla Polizza (diritto di recesso)
Il Contraente può decidere di recedere dalla Polizza entro un periodo di 30 giorni a partire dal giorno in cui lo stesso abbia ricevuto la documentazione relativa alla Polizza. La decisione di recedere dalla Polizza deve essere comunicata per iscritto ed inviata presso la sede legale della Compagnia entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento da parte del Contraente della documentazione relativa alla Polizza.
Al ricevimento di una valida richiesta di recesso dalla Polizza e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la Compagnia rimborserà
il Premio versato, rettificato per eventuali incrementi o riduzioni di valore subiti dal Fondo nel periodo di efficacia e validità del contratto. La riduzione del valore rimborsato al recesso potrebbe anche essere sostanziale, secondo la
natura degli attivi selezionati, fino a corrispondere all’intero Premio versato.
23. Pagamenti della Compagnia al Contraente
Il Contraente prende atto ed accetta che il pagamento degli importi derivanti dalla Polizza a favore del Contraente stesso, comprensivi degli importi derivanti dall’esercizio del diritto di recesso, dall’esercizio di riscatti parziali o totali della Polizza o dall’esercizio del diritto di cessione della Polizza verrà effettuato dalla Compagnia esclusivamente per il tramite di un Intermediario Finanziario Italiano, con accredito su un conto bancario intestato al Contraente che sia identico a quello indicato da quest’ultimo nel Modulo
di Proposta (Conto di Accredito). Il Contraente prende atto ed accetta che l’indicazione del Conto di Accredito
costituisce presupposto essenziale per l’accettazione della proposta di assicurazione rappresentata dal Modulo di Proposta da parte della Compagnia. Resta salva la facoltà del Contraente di modificare il Conto di Accredito durante la validità del contratto, mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi alla sede della Compagnia.
24. Legge applicabile e foro competente
La presente Xxxxxxx è emessa dalla Compagnia nella Repubblica irlandese e sarà disciplinata dalla normativa italiana. Ogni eventuale controversia relativa alla Polizza sarà di competenza del Foro in cui il Contraente è domiciliato o residente.
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Appendice 1 - Spese Fisse e Limiti
EUR | GBP | USD | SEK | |
Valore Minimo della Polizza | 7.000 | 5.000 | 7.500 | 60.000 |
Minimo Riscatto parziale | 2.800 | 2.000 | 3.000 | 24.000 |
Importo Minimo di Prelievo | 700 | 500 | 750 | 6.000 |
Prelievo Minimo Annuale | 2.800 | 2.000 | 3.000 | 24.000 |
Commissione di Negoziazione | 35,00 | 25,00 | 40,00 | 300,00 |
Commissione di Negoziazione – Solo Select Lis | t 7,50 | 6,00 | 10,00 | 65,00 |
APPENDICE 2 - COEFFICIENTI DI WEALTH PROTECTOR LIFE COVER
Età Protector Prestazione Copertura Caso Morte | Continua | ||
Fino a 18 anni di età | 0,0351% | 64 | 0,6915% |
19 | 0,0385% | 65 | 0,7711% |
20 | 0,0409% | 66 | 0,8617% |
21 | 0,0429% | 67 | 0,9594% |
22 | 0,0443% | 68 | 1,1830% |
23 | 0,0449% | 69 | 1,3187% |
24 | 0,0459% | 70 | 1,4742% |
25 | 0,0453% | 71 | 1,6322% |
26 | 0,0451% | 72 | 1,8172% |
27 | 0,0450% | 73 | 2,0044% |
28 | 0,0443% | 74 | 2,2263% |
29 | 0,0437% | 75 | 2,4829% |
30 | 0,0447% | 76 | 2,7634% |
31 | 0,0446% | 77 | 3,0538% |
32 | 0,0466% | 78 | 3,4041% |
33 | 0,0492% | 79 | 3,7720% |
34 | 0,0523% | 80 | 4,4134% |
35 | 0,0544% | 81 | 4,7152% |
36 | 0,0571% | 82 | 5,1457% |
37 | 0,0593% | 83 | 5,8621% |
38 | 0,0632% | 84 | 7,0075% |
39 | 0,0683% | 85 | 8,0666% |
40 | 0,0734% | 86 | 8,9417% |
41 | 0,0783% | 87 | 9,6977% |
42 | 0,0847% | 88 | 10,1587% |
43 | 0,0917% | 89 | 10,9818% |
44 | 0,1013% | 90 | 11,9158% |
45 | 0,1111% | 91 | 13,0464% |
46 | 0,1208% | 92 | 14,1046% |
47 | 0,1350% | 93 | 15,2466% |
48 | 0,1463% | 94 | 16,5225% |
49 | 0,1604% | 95 | 17,9968% |
50 | 0,1761% | 96 | 19,6817% |
51 | 0,1953% | 97 | 21,3026% |
52 | 0,2163% | 98 | 22,9985% |
53 | 0,2478% | 99 | 24,7639% |
54 | 0,2646% | 100 | 26,5924% |
55 | 0,2890% | 101 | 28,4765% |
56 | 0,3203% | 102 | 30,4728% |
57 | 0,3630% | 103 | 32,5076% |
58 | 0,3997% | 104 | 34,5473% |
59 | 0,4536% | 105 | 36,5766% |
60 | 0,4911% | 106 | 38,5803% |
61 | 0,5334% | 107 | 40,5442% |
62 | 0,5812% | 108 | 42,4552% |
63 | 0,6263% 109 | 44,3017% | |
Costo percentuale Wealth
Si prega di notare: Le spese di cui sopra saranno soggette ad un rincaro del 20% se la Vita Assicurata ha dichiarato nel Modulo di Proposta che fuma piu’ di 30 sigarette al giorno (ad esempio una persona di 60 anni che fuma piu’ di 30 sigarette al giorno xxxx’ soggetta all’addebito del 0,5893%).
Indirizzo postale : SEB Life International, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxx Xxxxxxxx’x Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx
Centralino: x000 0 000 00 00
Fax: x000 0 000 00 00
xxx.xx
SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company operante con la denominazione SEB Life International è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Una società costituita nella Repubblica d’Irlanda con numero di registrazione 218391. Sede legale: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Xxx Xxxx Xxxxxxxx’x Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per il futuro. Il
valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Tutte le informazioni sono corrette e aggiornate al mese di ottobre 2016 ma sono soggette a modifiche.
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