TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA
REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA
ANNO 2013
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 | Finalità |
Articolo 2 | Oggetto e applicazione |
Articolo 3 | Definizione |
Articolo 4 | Uso di contrassegni stemma e gonfalone del Comune |
Articolo 5 | Vigilanza |
Articolo 6 Sanzioni
TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO
Articolo 7 | Comportamenti vietati |
Articolo 8 | Altre attività vietate |
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Articolo 9 | Sgombero neve |
Articolo 10 | Nettezza del suolo e dell’abitato |
Articolo 11 | Manutenzione per il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni |
Articolo 12 | Rifiuti |
Articolo 13 | Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci |
Articolo 14 | Pulizia fossati e terreni incolti |
Articolo 15 Articolo 16 | Aree e verde privato Area Verde Pubblico |
Articolo 17 | Ripari ai pozzi, cisterne e simili |
Articolo 18 | Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto |
Articolo 19 | Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti |
Articolo 20 | Protezione di materiali trasportati da autoveicoli |
Articolo 21 | Spargimento delle deiezioni zootecniche |
Articolo 22 Articolo 23 | Accensione di fuochi Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili materiali divulgativi |
Articolo 24 | Luminarie Natalizie |
Articolo 25 | Addobbi e festoni senza fini pubblicitari |
Articolo 26 | Trattamento con prodotti fitosanitari |
Articolo 27 | Lotta agli insetti nocivi e molesti |
TITOLOI IV– TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Articolo 28 | Disposizioni generali |
Articolo 29 | Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano |
Articolo 30 | Abitazioni e altri luoghi privati |
Articolo 31 | Consumo di bevande in aree pubbliche |
Articolo 32 | Spettacoli e trattenimenti |
Articolo 33 | Circoli privati |
Articolo 34 | Dispositivi acustici antifurto |
Articolo 35 | Emissioni di fumo |
Articolo 36 | Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici |
Articolo 37 | Divieto di bivacco e accattonaggio |
TITOLO V – COMMERCIO ITINERANTE, MESTIERI E ATTIVITA DI STRADA
Articolo 3 Disposizioni Generali
Articolo 39 Articolo 40 | Commercio itinerante Contrasto all’abusivismo commerciale su aree pubbliche |
Articolo 41 Articolo 42 | Disposizioni Particolari per attività commerciali Installazione di Apparecchi da gioco |
Articolo 43 | Attività artistiche di strada |
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 44 | Abrogazioni |
Articolo 45 | Entrata in vigore |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Finalità
Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell’Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di:
a) salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini preservandoli da situazioni di potenziale pericolo e danno;
b) garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni;
c) tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.
Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 nr. 112
Articolo 2 - Oggetto e applicazione
Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
b) salvaguardia ambientale;
c) salvaguardia del verde;
d) tutela della quiete pubblica e privata;
e) mestieri e attività di strada.
Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale siano esse aree pubbliche, private aperte al pubblico, private gravate da servitù di pubblico passaggio (costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall’uso libero e generalizzato da parte dei cittadini), spazi e aree private.
Articolo 3 – Definizioni
Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
c) le acque interne;
d) i monumenti;
e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
Articolo 4-Uso di contrassegni stemma e gonfalone del Comune
Il gonfalone è l’emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l’intera comunità locale, è custodito presso il palazzo Municipale.
Uso del gonfalone
Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civiche,patriottiche e Religiose .Accompagna il Sindaco o chi lo rappresenta.
La presenza del gonfalone alla cerimonia è autorizzata dal Sindaco ed è subordinata alla valutazione di carattere civile o etico della iniziativa.
La richiesta di presenza del gonfalone dovrà pervenire alla segreteria del sindaco almeno una settimana prima dell’evento.
Uso dello stemma:
1) L’uso dello stemma del Comune deve essere autorizzato dal Sindaco previa richiesta scritta da inoltrare alla segreteria del Sindaco almeno una settimana prima
2) Qualora il Sindaco ravvisi l’improprietà dell’uso dello stemma può revocare l’autorizzazione all’utilizzo
Articolo 5-Vigilanza
Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti/ufficiali del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
Gli agenti/ufficiali del Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
Art.6 -Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento, le ordinanze ad esso riferibili o le prescrizioni dei titoli autorizzatori da esso previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.00 ad Euro 300.00.Nel caso di reiterazione della violazione , verrà applicata la sanzione pecuniaria da Euro 100.00 ad Euro 600.00.
2. Qualora ai sensi dei regolamenti comunali vigenti sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.
3. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui al comma 7,9 e 11 del presente articolo, o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione di cui al comma 1 del regolamento. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente,
l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione prevista dal regolamento.
4. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
5. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
6. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità,dell’inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
7. Qualora dall’accertamento della violazione alle disposizioni contenute nel regolamento, risulti che questa sia sanabile, l’agente accertatore può, nel verbale di ispezione diffidare il trasgressore ,invitandolo prima della contestazione a sanare la stessa.
Il verbale di ispezione è sottoscritto e consegnato all’ interessato e deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora il soggetto diffidato non provveda entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento . La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
8. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l’accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
9. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
10. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o rifiuti la rimozione delle opere abusive è soggetto alla
sanzione prevista dal regolamento ed in caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.
11. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Servizio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
12. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre il termine previsto , è soggetto alla sanzione prevista dal regolamento . In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell’interessato.
13. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo.
14. L’autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Comandante della Polizia Locale. I proventi sono destinati al Comune.
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
Articolo 7 - Comportamenti vietati
Fatte salve le violazioni di Xxxxx più gravi altrimenti sanzionate, a salvaguardia della sicurezza, dell’incolumità, dell’igiene e del decoro è vietato:
1) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
2) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
3) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
4) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi .Collocare
,appoggiare,legare i velocipedi su barriere di protezione ai monumenti
5) salvo espressa autorizzazione dell’avente diritto, collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà;
6) fatte salve espresse autorizzazioni rilasciabili in occasione di particolari manifestazioni, praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. Rientrano fra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
7) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di coloro che hanno età non consona all’utilizzo di dette strutture;
8) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio, compreso il lavaggio di veicoli, scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, utilizzare l’acqua per il carico dei serbatoi dei camper;
9) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
10) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
11) ostruire o fare inversione al xxxxx x'xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, o dei laghetti eventualmente esistenti;
12) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
13) bruciare rifiuti , accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
14) affiggere, collocare direttamente o indirettamente etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari, locandine di vario genere o manifesti contenenti qualsiasi tipo di messaggi su beni pubblici o privati (muri, colonne, portici, pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi), salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose, senza la prescritta autorizzazione;
15) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
16) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
17) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (columbia livia domestica), ovvero ad altre specie animali (gatti, cani, ecc.) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o in eventuali luoghi autorizzati dall’amministrazione comunale;
18) frequentare in stato di ubriachezza molesta,luoghi di ritrovo pubblico o aperto al pubblico;
19) è vietato espettorare in luoghi pubblici e gettare a terra mozziconi di sigarette o sigari.
Articolo 8 - Altre attività vietate
1) A tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica è vietato:
2) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali su suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
3) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
4) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
5) procedere all’annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
6) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, xxxxxxx, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento della strada o delle parti sottostanti del fabbricato.
7) Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Articolo 9- Sgombero neve
1) Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Servizio di Polizia locale, fatte salve le disposizioni del vigente regolamento per l’occupazione di suolo pubblico.
4) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7) I proprietari, amministratori e conduttori di immobili, devono provvedere allo sgombero della neve nei tratti di marciapiedi prospicienti la pubblica via.
8) I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti
9) I proprietari di veicoli devono provvedere a lasciare libere le strade, al fine di agevolare lo sgombero della neve ad opera delle macchine a ciò destinate.
Articolo 10 - Nettezza del suolo e dell’abitato
1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali (TU Ambiente e CdS), è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3) Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4) L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti durante lo svolgimento di una manifestazione, spettacolo pubblico o propria attività, anche temporanea.
5) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7) I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8) E’ fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l’utilizzo a chi ne faccia richiesta
9) I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i xxxxxxxx di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando
siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
10) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dell’area antistante gli edifici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
11) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di smaltimento rifiuti.
12) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
13) Per la violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni della Legge 94/2009
Art 11– Manutenzione per il decoro, l’igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni
1) I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi,al fine di garantire la pubblica incolumità.
2) I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l’efficienza.
3) In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalarlo con adeguata segnaletica transennando la zona interessata.
4) I vicoli chiusi, i cortili, i corridoi, le scale, i portici ed ogni spazio di ragione privata, anche ad uso pubblico, o parte comune in genere, devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e manutenzione, alle quali sono tenute solidamente i proprietari, gli inquilini e coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano l’uso e/o pertinenza.
5) L’eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l’obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.
6) I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all’interno
del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell’erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano, le buone condizioni igieniche e la tutela della cittadinanza da qualsiasi pregiudizio o danno.
7) I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all’interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.
8) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.
9) Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all’altezza non inferiore a mt.1,80.
10) Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l’Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l’inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l’incolumità pubblica, l’Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.
Articolo 12– Rifiuti
1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati solo in sacchi chiusi e secondo modalità stabilite dall’azienda/servizio preposta alla raccolta degli stessi, oppure all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda stessa, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2) Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3) In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda/servizio preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
5) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7) Sono fatte salve tutte le regolamentazioni locali sulla gestione dei rifiuti urbani e sul loro conferimento.
Articolo 13– Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci
Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
Articolo 14– Pulizia fossati e terreni incolti
1) Per quanto riguarda la manutenzione e la salvaguardia del territorio e di tutte le sue pertinenze, ivi comprese le opere stradali e che favoriscono lo scolo delle acque, i proprietari ovvero gli utilizzatori a qualsiasi titolo di fondi e proprietà sono tenuti alla pulizia ciclica di cigli, scarpate, aree e fossi, per le parti di loro spettanza.
2) In particolare dovranno procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti a, b, c, d, e, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi, fatte salve le esigenze di produzioni specifiche, il primo entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno, il secondo entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno: tuttavia i tempi, in ragione delle differenti tipologie di colture in atto, possono essere rimodulati con specifico provvedimento di tipo ordinatorio da parte del dirigente competente per materia.
PUNTI:
a) Taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
b) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
c) Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sede stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
d) Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio con divieto di spandimento di prodotti fitosanitari su proprietà pubblica;
e) Escavazione, profilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
3) I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere gli stessi in condizioni tali da non permettere il proliferare di insetti o animali dannosi per la salute pubblica mantenendo comunque controllata la crescita della vegetazione. L’inottemperanza comporta l’emissione di Ordinanza con obbligo dei lavori con sanzioni e spese a carico del proprietario.
4) La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
5) Tutti i proprietari di fondi sui quali insistono concimaie devono garantire che le stesse siano realizzate e sistemate a norma delle vigenti disposizioni in materia in modo da presentare i seguenti requisiti:
-fondo impermeabile;
-osservanza della prescritta distanza da fossi, scoli, corsi d’acqua e strade;
-assoluta sicurezza che i liquami delle concimaie non defluiscano nei fossi.
6) La costruzione di nuovi passi carrai, da autorizzarsi di volta in volta da parte dei competenti Uffici Comunali, dovrà essere eseguita a regola d’arte garantendo il corretto deflusso delle acque dei fossi.
Articolo 15 – Aree e verde privato
Il verde condominiale e gli spazi privati anche prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
1) I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati all’interno dei confini delle proprietà anche recintate, in modo da evitare pericoli.
2) E’ compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.
3) I proprietari delle aree ed edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in
sicurezza gli stessi garantendo in particolare:
a) la rimozione periodica dei rifiuti e delle sterpaglie al fine di evitare inconvenienti igienici e sanitari;
b) la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento;
c) la recinzione e l'inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati anche mediante idonee misure di avvertimento o vigilanza.
Articolo 16 - Verde Pubblico
Nei giardini pubblici aperti o recintati nonché nelle aiuole e nei viali
E’ VIETATO:
1) Danneggiare la vegetazione, salire su alberi scuoterli, incendiarli.
2) Manomettere,danneggiare ed esportare parte del suolo, sottosuolo, strappare piante o fiori.
3) Piantare alberi,siepi, fiori.
4) Circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi, ed altre aree adibite alla circolazione, accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato salvo mezzi in dotazione a persone non autosufficienti.
5) Praticare giochi lesivi per gli altri .
6) Fare bere animali direttamente dall’erogatore delle fontane pubbliche ad uso potabile.
7) Lasciare aperti erogatori delle fontane pubbliche dopo il loro utilizzo.
8) Utilizzare i luoghi individuati nel presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne.
9) Utilizzare, giochi e attrezzature in modo inadeguato.
10) Utilizzare i contenitori dei rifiuti con materiali ingombranti
11) Lasciare sporco dopo aver consumato alimenti.
Articolo 17– Ripari ai pozzi, cisterne e simili
I pozzi, le cisterne , le vasche e simili costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private anche non recintate e quindi accessibili, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
Articolo 18– Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto
1) E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2) E’ vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l’uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell’ambiente circostante
3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell’uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d’acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell’ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
Articolo 19 – Produzione di esalazioni, gas e vapori nauseanti o inquinanti
1) E’ vietata la produzione e diffusione, nel territorio comunale, di esalazioni, gas e vapori nocivi alla pubblica salute o nauseanti anche per quanto riguarda le emissioni di camini, canne fumarie e comignoli ad uso domestico e produttivo.
2) Oltre i provvedimenti e le sanzioni previste dalla legge penale e dalle norme in materia di inquinamento atmosferico, su parere del competente ufficio sanitario, il Sindaco adotta tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede.
3) In caso di recidiva o di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Sindaco dispone la sospensione dell’attività nell’esercizio del potere di cui all’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
4) I veicoli in sosta o in fermata per cause diverse dalla congestione del traffico, devono avere il motore spento.
Articolo 20 – Protezione di materiali trasportati da autoveicoli
Gli autoveicoli che trasportano materiali sfusi, che possono originare polveri o esalazioni moleste (es. pollina), dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura che impediscano la diffusione di materiali, odori e colaticci.
Articolo 21 – Spargimento delle deiezioni zootecniche
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e le specifiche normative di settore in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole, al fine di evitare disagi alla collettività in termini di cattivi odori ed esalazioni moleste, dovranno essere rispettate le seguenti norme di comportamento:
1) Lo spandimento di liquami, letami e materiali assimilati, ed ammendanti organici deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.1 del 28/10/2011
2) Nel caso di accumulo temporaneo di materiali sui terreni utilizzati per lo
spandimento, questo deve avvenire in osservanza di quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.1 del 28/10/2011;
3) I materiali raccolti nelle concimaie, devono essere sottoposti nei mesi a partire da aprile fino ad ottobre, per almeno una volta la settimana, ad irrogazione di prodotti moschicida;
4) Lo spandimento è vietato la domenica ed i giorni festivi. Sui terreni non potrà comunque restare materiale non interrato nel periodo compreso tra il sabato pomeriggio ed il lunedì mattina o nei giorni festivi;
5) L'interramento completo delle sostanze deve avvenire entro 24 ore dalla distribuzione (le 24 ore rilevano al fine di considerare inizio e termine operazioni complessive) e deve prevedere l'utilizzo di un mezzo in grado di garantire l'effettiva incorporazione delle deiezioni zootecniche nel terreno (es. aratro o altro mezzo equivalente) immediatamente a seguire il mezzo che effettua lo spandimento del materiale organico;
6) Le modalità di interramento devono prevedere l'uso dell'aratro, o altro mezzo equivalente, immediatamente a seguire il mezzo che effettua lo spandimento del materiale organico;
7) Lo spandimento non dovrà avvenire in concomitanza con eventi meteorici significativi;
8) Le operazioni di spandimento devono essere comunicate alla Provincia competente secondo le disposizioni di cui alla normativa regionale.
Articolo 22– Accensioni di fuochi
1) E’ vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E’ fatto salvo quanto previsto per l’accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
2) E’ comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall’art. 52 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E’ inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4) L’uso di bracieri, xxxxxxx e barbecue è vietato su aree pubbliche. E’ consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate ,fatto salvo il disturbo e i danni causati da fumo, odori od altro.
Articolo 23 – Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili materiali divulgativi
1) A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.
2) I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3) I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
4) La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
5) E’ fatto obbligo al soggetto responsabile dell’attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
6) I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.
7) Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 6 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 24 – Luminarie natalizie
1) La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di
elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2) La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3) In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.
4) Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.
Articolo 25– Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.
Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa. Per il montaggio di tale struttura ,si devono rispettare le norme di sicurezza.
Articolo 26– Trattamento con prodotti fitosanitari
1) Durante i trasferimenti del mezzo irrorante lungo le strade, non dovrà avvenire alcuna perdita di prodotto.
2) É vietato trattare con diserbanti e comunque con prodotti fitosanitari le sponde dei corsi d’acqua per la distanza di 3 metri dal ciglio, salvo che l’etichetta non ne preveda il possibile impiego.
3) É vietato l’utilizzo di fitofarmaci effettuato in modo tale da causare in qualsiasi modo inquinamento delle acque superficiali. A tale riguardo andranno utilizzate tutte le metodiche tecniche (es. idonei mezzi meccanici, barriere alberate, ecc), atte a scongiurare il detto inquinamento.
4) É fatto divieto di prelievo in corsi superficiali o falde dell’acqua necessaria alla diluizione del formulato, direttamente con eiettore (comunemente denominato caricabotte) collegato al mezzo irrorante utilizzato. Allo scopo potranno essere utilizzate motopompe autonome, serbatoi intermedi o mezzi
simili, che comunque garantiscano la non immissione di principio attivo nella fonte idrica da cui si vuole attingere. Le maniche necessarie al prelievo dell’acqua per la preparazione delle soluzioni non debbono mai essere usate per il travaso delle soluzioni già preparate in altri recipienti o mezzi irroranti. La preparazione estemporanea della soluzione dei prodotti fitosanitari deve esser fatta in appositi recipienti, da adibire esclusivamente a tali usi e da tenersi al riparo da persone ed animali. In nessun caso la miscela può essere preparata in prossimità di chiusini dei condotti fognari o dei condotti che sboccano in acque superficiali. Quando si utilizzi l’intero formulato di un contenitore,il contenitore stesso va sottoposto ad un accurato lavaggio finale ed il liquido di lavaggio va distribuito con l’irroratrice.
5) Sono vietati i trattamenti nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque potabili, così come previsto dall’art.6 D.P.R.236/88 modificato dal D.Lgs. 152/99.
6) Sono vietate le irrorazioni con prodotti insetticidi e acaricidi in periodo di fioritura; prima delle irrorazioni deve essere effettuato lo sfalcio delle eventuali erbe spontanee in fioritura sottostanti alle colture da trattare, nonché l’asportazione della massa falciata ovvero l’essiccamento della stessa a protezione degli insetti impollinatori.
7) Sono ammesse operazioni agronomiche solo dopo 12 ore dal trattamento.
8) Le rimanenze delle soluzioni non utilizzate e le acque di lavaggio degli atomizzatori o di qualsiasi altro mezzo irrorante, dei recipienti adibiti alla preparazione delle soluzioni e dei contenitori di prodotti fitosanitari, non debbono essere versate in corsi d’acqua superficiali, qualunque ne sia la portata o in maceri o in fossi asciutti o sul terreno, o nella rete fognaria ecc. se possibile l’acqua di lavaggio deve essere reimpiegata in trattamenti successivi o comunque distribuita nell’appezzamento appena trattato con il medesimo prodotto.
9) In presenza di preesistenti immobili residenziali i nuovi impianti di frutteto dovranno garantire una distanza di rispetto di almeno 10 metri sul fronte longitudinale e di almeno 15 m sulle testate del frutteto. In caso di inosservanza si potrà ordinare l'abbattimento dei filari fino alle distanze di sicurezza di cui al presente comma.
10) Nel caso di impianti a frutteto esistenti posti a confine con immobili, corti, altre proprietà e strade e comunque posti all’interno o contigui con i centri abitati:
11) Non dovranno essere eseguiti trattamenti nelle giornate di vento (velocità xxx xxxxx 0,2 m/sec); in caso di trattamento antiparassitari di terreni e/o frutteti confinanti con parchi pubblici e/o sportivi, le operazioni dovranno essere sospese qualora in quel momento negli stessi siano presenti utilizzatori;
12) Dovrà essere effettuata manualmente l’irrorazione nella fascia di terreno della larghezza di 15 metri, confinante con case, cortili o altre proprietà e di
10 metri da corpi idrici e strade di pubblico passaggio. Tali fasce dovranno essere opportunamente indicate a mezzo di idonea e ben visibile segnaletica;
13) Dovranno essere avvertiti preventivamente gli abitanti delle case confinanti, in modo che gli stessi possano adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, come chiudere le finestre, proteggere o coprire gli ortaggi, ecc. Durante l’irrorazione evitare quindi che le strade, o case, vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che siano raggiunte da esalazioni nocive o soltanto moleste;
14) Dovranno essere apposti cartelli con l’avvertenza “terreno e alberi trattati con prodotti velenosi” che dovranno permanere per il tempo di carenza indicato sulla confezione del prodotto distribuito;
15) Nel caso di impianti a frutteto esistenti all'interno o contigui ai centri abitati, oltre a valere quanto contenuto nel comma 10, dovranno essere effettuati i trattamenti con modalità atte a garantire il corretto contemperamento delle esigenze della produzione con il diritto degli abitanti; se del caso, proprio in ragione delle specificità, il Dirigente competente, o il Sindaco secondo le rispettive competenze, potranno – a fronte di comprovata criticità – adottare ordinanze atte al perseguimento dell’interesse ritenuto prevalente;
16) In caso di trattamenti antiparassitari nelle aree urbane anche relativi al verde privato, dovranno essere adottate misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio o pericolo per la salute, l’incolumità pubblica e l’ambiente tra cui:
a) avvisare i vicini di casa;
b) preavvisare, se del caso con cartelli, per la rimozione delle auto in sosta nei pressi dell’area interessata dal trattamento;
c) tenere chiuse porte e finestre durante l’irrorazione;
d) non eseguire trattamenti su orti di altrui proprietà, o in vicinanza di essi, se non adeguatamente protetti;
e) non eseguire trattamenti nelle giornate di forte vento;
f) impedire l’accesso nelle aree trattate a persone e/o animali fino a che il prodotto non sia completamente depositato.
17) Durante le operazioni è vietato mangiare o fumare ed è indispensabile adoperare indumenti idonei, guanti, occhiali, maschere con idoneo filtro e quant’altro eventualmente prescritto nelle avvertenze e modalità d’uso riportate nell’etichetta allegata alla confezione del prodotto usato; si deve altresì provvedere, a lavoro ultimato, ad un’accurata pulizia della persona e alla custodia adeguata degli abiti da lavoro e degli attrezzi.
19) Lo smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori dovrà avvenire consegnando gli stessi ai centri autorizzati. I contenitori consegnati per lo smaltimento devono essere tutti accuratamente bonificati attraverso accurato lavaggio da effettuare al momento dell’utilizzo.
Articolo 27– Lotta agli insetti nocivi e molesti
1) Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus), si devono adottare le seguenti misure di comportamento nel periodo compreso tra l'1(uno) aprile e il 31 (trentuno) ottobre.
2) I soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono esercizi commerciali, imprese e responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della ploriferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale), devono:
a) evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle trappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
c) trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
d) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
e) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
f) svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.
3) I soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, devono mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.
4) I conduttori di orti, devono:
a) eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
c) chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua;
5) proprietari e responsabili ed i soggetti che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali,artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero devono:
a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
b) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Articolo 28- Disposizioni generali
Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. I macchinari industriali e similari dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi , per quanto riguarda le emissioni acustiche , alla vigente legislazione in materia.
L’ Ufficio Tecnico comunale o le Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico – sanitarie.
Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.
Articolo 29 – Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano
1) I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l’obbligo di:
a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
b) svolgere adeguata azione informativa all’interno ed all’esterno del locale circa l’entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell’igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all’esterno dei locali o degli spazi di pertinenza;
c) I gestori, nell’adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l’obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l’attività svolta, e a collocare, durante l’orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l’utilizzo gratuito alla clientela.
2) Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'art.3 commi 16 e 17 della Legge 15 luglio 2009 n.94, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni,
e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3 primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
3) Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 30– Abitazioni e altri luoghi privati
Al di fuori dei casi specificamente disciplinati e fatta salva la tutela garantita dagli articoli 844 c.c. e 659 c.p., è generalmente consentito l’esercizio di attività potenzialmente rumorose rientranti nella conduzione della propria attività privata (radio, stereo, lavori domestici, apparecchiature domestiche, animali domestici etc.).
In deroga al principio del libero esercizio delle propria attività (come a titolo di esempio richiamate al comma precedente), per la tutela del diritto al riposo delle persone lo svolgimento di queste è vietato:
PERIODO ESTIVO (maggio/settembre) | giorno | sera/notte |
GIORNI FERIALI (lavorativi) | Dalle 13.00 alle 15.00 | Dalle 22.00 alle 8.00 |
GIORNI PREFESTIVI | Dalle 13.00 alle 15.00 | Dalle 23.30 alle 9.00 |
GIORNI FESTIVI | Dalle 13.00 alle 16.00 | Dalle 23.00 alle 8.00 |
PERIODO INVERNALE (ottobre/aprile) | giorno | sera/notte |
GIORNI FERIALI (lavorativi) | Dalle 13.00 alle 14.30 | Dalle 21.00 alle 8.00 |
GIORNI PREFESTIVI | Dalle 13.00 alle 14.30 | Dalle 23.00 alle 9.00 |
GIORNI FESTIVI | Dalle 13.00 alle 15.00 | Dalle 22.30 alle 8.00 |
Regole per l’impiego di particolari sorgenti sonore:
Strumenti musicali
Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore
15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
Al di fuori delle predette fasce orarie, ove il divieto è assoluto e tutela il diritto al riposo delle persone, il libero esercizio delle proprie attività trova un naturale limite nel non dover svolgere attività concretamente disturbanti oltre ragionevoli limiti di tollerabilità: la sussistenza delle circostanze atte a determinare un rumore come effettivamente disturbante, da verificare presso il punto di effettivo disturbo, è certificato da apposito verbale di sopralluogo redatto da parte delle forze di polizia locale e statale presenti sul territorio ed all’uopo intervenute.
Il predetto verbale deve contenere la dichiarazione che del sopralluogo è stato reso edotto il responsabile della fonte disturbante, con l’invito a cessarne le cause. Un successivo o, conseguente sopralluogo verbalizzato ‐ anche in giornata diversa ‐ dal quale emergesse il permanere del disturbo costituisce titolo imprescindibile per l’irrogazione della sanzione prevista. Il comportamento reiterato ad un primo accertamento di violazione, comporta il raddoppio della sanzione originariamente prevista.
Articolo 31 – Consumo di bevande in aree pubbliche
1) E’ fatto divieto a tutti coloro che consumano bevande, alcoliche o non, in aree pubbliche o aperte al pubblico di abbandonare oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc…) vuote o contenenti bevande, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire “armi improprie” nelle mani di persone in stato di alterazione psico‐fisica o pericolo per i passanti.
2) Nell'area interna ed in quella adiacente, in occasione di manifestazioni o spettacoli, è vietato agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande vendere per asporto bibite e bevande in recipienti di vetro. E' ammessa la somministrazione al banco in bicchiere di vetro ed entro il perimetro dell'esercizio e dell'eventuale plateatico e/o pertinenza, avendo cura che i recipienti di vetro lasciati sui tavoli siano prontamente recuperati.
3) E' fatto obbligo agli esercenti di esporre in modo visibile idonea comunicazione dei divieti di cui al comma precedente alla clientela.
4) Nell'area interna ed in quella adiacente, in occasione di manifestazioni o spettacoli, è vietato alle attività commerciali di qualsiasi tipo, ivi compresi gli espositori o ambulanti che somministrano alimenti e bevande, vendere e somministrare ai minori di anni 16 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
5) E’ vietato vendere a persone di età inferiore agli anni diciotto bevande alcoliche di qualunque gradazione, impregiudicato il divieto di
somministrazione delle bevande alcoliche ai minori pari età, già previsto e punito dall’art. 689 del CP.
Articolo 32 - Spettacoli trattenimenti
1) I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da conformarsi alla vigente normativa regolamentare sulla protezione all’esposizione al rumore.
2) Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata
3) Gli avventori degli esercizi di cui al comma precedente devono rimanere nell’ambito delle pertinenze del locale e non devono creare disturbo o disagi alle persone o alla circolazione veicolare.
4) I titolari degli esercizi di cui ai commi precedenti saranno ritenuti responsabili dell’inapplicabilità delle norme di cui al presente articolo.
5) E’ altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
Articolo 33 - Circoli privati
Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 32.
Articolo 34 - Dispositivi acustici antifurto
1) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomali di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
2) La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del
segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all’esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
Articolo 35 – Emissioni di fumo
1) Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2) L’uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate. E’, altresì, consentito sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia.
Articolo 36 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici
1) E' tassativamente vietato, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate per particolari manifestazioni, far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2) La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
Articolo 37– Divieto di bivacco e accattonaggio
1) Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:
a) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva , effettuare qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, in aree non attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque in aree non attrezzate;
b) sedersi, sdraiarsi o soggiornare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
c) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l’accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
d) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi;
e) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l’elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.
2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti nel caso di campeggio e/o attendamento non autorizzato a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l’allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità. La rimozione dei veicoli avverrà secondo le modalità dell’art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia saranno a carico del trasgressore e comunque del proprietario del mezzo rimosso
TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE, MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA
Articolo 38 - Disposizioni generali
L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
Articolo 39- Commercio itinerante
L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed alla normativa regionale e nazionale.
Tale attività non può avere svolgimento, anche solo per il tempo necessario a servire il cliente, laddove la fermata e la sosta siano vietate secondo le norme del Codice della Strada, e nelle zone individuate dal vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche e comunque nelle zone cittadine del centro storico o di particolare interesse artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Amministrazione Comunale.
A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi in prossimità di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.
Salvo espressa autorizzazione è vietato svolgere l’attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.
A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
Art, 40 Contrasto All’abusivismo su Area Pubblica
1)E’ vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell’esercizio legittimo di attività commerciale.
2)Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo o in aree limitrofe, deve essere considerato,come atto finalizzato alla vendita,rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale e dal Decreto Leg 114/98.
3)E’ vietato stazionare per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi,xxxxxxx, o analoghi contenitori e facendo intravedere o proponendo a voce ai possibili acquirenti e con loro accordandosi per l’acquisto della merce.
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Art 41 Disposizioni particolari per attività Commerciali
Informazioni Commerciali
1) Nei pubblici esercizi commerciali,compresi phone –center,internet point e attività assimilabili,le informazioni commerciali esposte, devono riferirsi esclusivamente alla attività svolta.
2) Tutte le informazioni esposte devono essere anche in lingua italiana.Qualora le indicazioni siano esposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità.
Obbligo della merce esposta
Fatto salvo la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita delle merci ,che comunque deve essere indicato quando la merce è esposta, qualora si intenda soltanto, esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
Art. 42 Istallazione di apparecchi da gioco
E’ concesso l’istallazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettrici di cui art.10 comma 6 del testo unico della legge di Pubblica Sicurezza.
Fermo restante la disciplina di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S e relativi decreti attuativi, il divieto di utilizzo degli apparecchi da parte dei minori di anni 18, il gestore ha l’obbligo di esporre idonei avvisi ben visibili al pubblico.
Art. 43 Attività artistiche da strada
Gli artisti da strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale,teatrale,figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero.Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, xxxx, danzatori, burattinai, saltimbanca, skater,cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, body artisti, o similari.
1) L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività artistica di strada è richiesta soltanto nei casi in cui l’esercizio dell’attività medesima comporti occupazione di aree e spazi pubblici.
2) L’attività deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene,viabilità,sicurezza stradale,circolazione, inquinamento acustico e ambientale e del presente regolamento.
3) Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto,in relazione ai tempi,ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione, per l’occupazione di suolo pubblico.
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 44– Abrogazioni
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana in essere e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
Articolo 45 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalle disposizioni del vigente Statuto Comunale e sue successive modifiche ed integrazioni.