Prot.n. 17/15-16/1-19(6463)
Prot.n. 17/15-16/1-19(6463)
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETA’- UFFICIO RIFUGIATI DI TRIESTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.
L’anno , il giorno del mese di , in una sala del Municipio di Trieste.
Premesso che:
a) la Direttiva 2003/9/CE dd. 27 gennaio 2003 del consiglio dell’Unione europea all’art. 13 stabilisce che gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo, nel momento in cui presentano la domanda, abbiano accesso a condizioni materiali d’accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la loro salute e sostentamento;
b) il D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 140, adottato in attuazione della citata direttiva, all’art.6 dispone che l’accoglienza ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza sufficienti sia apprestata attraverso i posti disponibili nel sistema di protezione di cui all’art. 1-sexies del
D.L. n. 416/1989 o, in mancanza, nei centri d’identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del D.L. n. 451/1995;
c) in caso di indisponibilità di posti nelle anzidette strutture, lo stesso art. 6 prevede che l’accoglienza sia assicurata sotto forma di erogazione del contributo di cui all’art. 1-sexies, comma 3, lett. C) del D.L. n. 416/1989 per il tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilità di posti presso un centro di accoglienza;
d) negli ultimi mesi il numero di cittadini stranieri che presentano istanza di asilo presso la locale Questura è sensibilmente aumentato, mentre si sono notevolmente allungati i tempi di attesa per il reperimento di posti nelle strutture di accoglienza sopra indicate;
e) stante l’impossibilità di erogare il citato contributo sostitutivo, è necessario provvedere in loco all’accoglienza dei richiedenti asilo per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti nelle anzidette strutture;
f) il Ministero dell’Interno, con nota protocollo 2391 del 14 marzo 2013, ha fornito il proprio assenso alla stipula di convenzioni con associazione e/o enti per l’urgente e temporanea sistemazione dei richiedenti asilo;
g) il Comune di Trieste ha manifestato la disponibilità a garantire tale accoglienza presso alcune strutture convenzionate;
h) con DX n. 995/2013 il Comune di Trieste ha stipulato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste apposita convenzione sino al 31/12/2013 per la gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste poi successivamente prorogata con atti aggiuntivi rispettivamente dd. 11/03/2014 e dd. 15/07/2014 e modificata con atto stipulato in data 28/07/2014 con validità fino al 31/12/2014 di cui alle DX x.xx 4839/2013, DX x.xx 725/2014, DX x.xx 2259/2014, DX 2356/2014, DX 4100/2014, DX 120/2015 e XX 000/0000;
i) Il Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) – Xxxxxxx Xxxxxxxxx Onlus di Trieste – soggetto firmatario dell’Accordo di programma del Piano di Zona per il triennio 2013 – 2015 - è uno degli enti convenzionati con Il Comune di Trieste, che gestiscono le attività di accoglienza a favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo;
j) Con DX 2298/2013 il Comune di Trieste ha stipulato con il Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati di Trieste il Contratto Rep. n. 91588 dd. 23/09/2013 e successivamente con la DX x.xx 4839/2013 la proroga di tale convenzione per tutto l’anno 2014 per la gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste;
k) Con DX 4100/2014 è stato approvato tra l’altro l’atto aggiuntivo alla convenzione in essere sopra citata per il periodo 16 luglio 2014-31 dicembre 2014;
l) con DX n. 626/2015 il Comune di Trieste ha stipulato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste in data 18/03/2015 una nuova convenzione relativa sempre alla gestione dei servizi sopra citati avente efficacia sino al 31/12/2015;
m) con DX……dd……a firma del Direttore del Servizio Strutture ed Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza, per le motivazioni ivi addotte, è stato deciso di attivare con la su menzionata Associazione una nuova convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio della Provincia di Trieste con durata sino al 31/12/2015.
tutto ciò premesso e considerato
tra il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato ai fini della presente convenzione da ,
e Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) – Ufficio Rifugiati Onlus di Trieste, rappresentato ai fini della presente convenzione da e domiciliato per la sua carica presso la sede suddetta;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto la gestione dell’accoglienza a favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo presso la locale Questura e privi di mezzi di sussistenza sufficienti, nelle more del reperimento di posti disponibili presso i centri di accoglienza di cui al punto b) delle premesse nonché di beneficiari di protezione internazionale o umanitaria in attesa di inserimento nelle strutture SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
Art. 2 - Servizi
Il Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) – Ufficio Rifugiati Onlus di Trieste, impegna a garantire l’accoglienza, nei limiti dei posti disponibili, dei richiedenti asilo segnalati dalla Prefettura, assicurando ad essi, secondo quanto previsto dalle linee guida dello S.P.R.A.R., i servizi di seguito indicati:
1) Servizi di alloggio e di vitto (comprendente colazione, pranzo e cena, con menù rispettoso di principi e abitudini alimentari degli ospiti ed adeguato ad eventuali prescrizioni mediche).
2) Servizio di gestione amministrativa, consistente in:
- registrazione degli ospiti (rilevazione dei dati anagrafici, estremi dei documenti di identificazione, data d’ingresso e di uscita, eventuali giorni di assenza);
- tenuta di un registro delle presenze con raccolta giornaliera delle firme degli ospiti;
- tempestiva comunicazione alla Prefettura e alla Questura dell’eventuale allontanamento dell’ospite, cui viene comunque garantita la ripresa del servizio di accoglienza ove faccia
rientro entro tre giorni dall’allontanamento.
3) Servizi di pulizia ed igiene ambientale della struttura di accoglienza, comprendenti:
- pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
- disinfezione e disinfestazione periodica;
- raccolta e smaltimento rifiuti.
4) Fornitura dei seguenti beni:
- effetti letterecci periodicamente cambiati;
- biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione, periodicamente cambiati al fine di garantire l’igiene ed il decoro della persona;
- prodotti per l’igiene personale;
- pocket money nella misura di Euro 2,50 pro capite/pro die, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogarsi in relazione alle effettive presenze registrate, dietro firma per ricevuta da parte del destinatario;
- tessera/ricarica telefonica mensile di Euro 5,00 a persona, la prima alla presa in carico;
- all’occorrenza, biglietti per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico.
5) Servizi per l’integrazione, comprensivi di:
- orientamento generale sulle regole comportamentali all’interno delle strutture;
- orientamento alla conoscenza dei servizi presenti sul territorio;
- mediazione linguistica e culturale,
- informazione sulla normativa concernente l’immigrazione e i diritti e doveri concernenti la condizione dello straniero;
- accompagnamento presso i presidi sanitari, territoriali e ospedalieri e attivazione del sostegno psicosociale in base alle specifiche esigenze dei beneficiari;
- orientamento ed assistenza nella formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale;
- orientamento e accompagnamento per l’iscrizione ai corsi di apprendimento e approfondimento delle lingua italiana attivati sul territorio dalle istituzioni competenti, adottando, in assenza di servizi adeguati, le misure necessarie per l’acquisizione degli elementi linguistici di base;
- orientamento e accompagnamento alla formazione professionale (predisposizione curriculum, ecc…);
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, nei termini previsti dalla normativa vigente (informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, orientamento ai servizi offerti dai centri per l’impiego presenti sul territorio ecc.);
- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo (informazione sulla normativa in materia, azioni di promozione e supporto per favorire l’accesso all’edilizia residenziale pubblica e al mercato privato);
- attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari
Art. 3 - Affidamento degli ospiti e durata dell’accoglienza
La Prefettura, ricevuta dalla Questura la segnalazione della presenza di un richiedente asilo per il quale è stata accertata l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, laddove verifichi la temporanea impossibilità di inserimento all’interno dello SPRAR o di un CARA, comunicherà al Comune le generalità del richiedente asilo al fine di accertare la disponibilità di un posto presso le strutture di accoglienza di cui alla presente convenzione.
Qualora dovessero presentarsi situazioni per le quali, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 140 del 30.5.2005, è prevista, nell’ambito dell’accoglienza nello SPRAR, la revoca delle misure di
accoglienza da parte del Prefetto, il Comune si impegna a far pervenire tempestivamente alla Prefettura apposita relazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Anche l’eventuale urgente allontanamento del richiedente asilo dalla struttura di accoglienza sarà comunque disposto dalla Prefettura, d’intesa con il Comune.
L’accoglienza di ciascun richiedente asilo e dei beneficiari di protezione avrà la durata prevista dalla vigente normativa, come richiamata dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 1724 del 20.02.2015.
Art. 4 – Durata
La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2015.
Art. 5 – Corrispettivo
Per il servizio oggetto della presente convenzione, il Comune corrisponderà al Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) – Ufficio Rifugiati Onlus di Trieste l’importo omnicomprensivo giornaliero, per ciascun ospite presente, di euro 35,00 (esente I.V.A.), in analogia ai progetti S.P.R.A.R., come da circolare del Ministero dell’Interno n. 5484 del 27.06.2014, su presentazione di regolari note di spesa mensili, intestate al Comune di Trieste Area Servizi e Politiche Sociali, accompagnate da un prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti.
Art. 6 – Personale
Il Consorzio assicura che gli operatori impegnati nel servizio siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e normative in materia. Dalla stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato dall’Ente. E' fatto obbligo all’Ente contraente di predisporre adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per l’oggetto della sua attività, nei confronti dei terzi. L’Ente contraente si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. n.81/08), libertà e dignità degli stessi.
L’Ente contraente garantisce che nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, vengano applicate in relazione alle prestazioni richieste, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di collaborazione a progetto.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, conformemente a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, recentemente modificato dall'art. 1, comma 23, della L. n. 92/2012 e dall'art. 24-bis, D.L. n. 83/2012, e di cui all'art. 409, n. 3), del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
L'adempimento degli obblighi salariali, previdenziali e assicurativi di cui sopra dovrà essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi della vigente normativa.
In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dalla presente convenzione.
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all’Ente contraente di dare notizia scritta al personale dipendente ed a tutti i lavoratori. Nei confronti degli operatori impiegati, dei volontari, dei borsisti e dei tirocinanti nessun obbligo di sorta sorge a carico del Comune di Trieste.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai soggetti ospitati nelle strutture devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 8 – Verifiche e Controlli
La Prefettura si riserva la facoltà di effettuare visite presso le strutture, anche congiuntamente ai competenti servizi comunali, al fine di verificare la regolarità dei servizi di accoglienza erogati
Il Comune di Trieste si riserva di disporre, in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, verifiche e controlli diretti ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni e l’andamento della gestione, a norma della presente convenzione e degli obblighi di legge anche nei confronti del personale.
L’Amministrazione comunale si riserva altresì le funzioni di programmazione, verifica, valutazione nonché supporto tecnico attraverso gli uffici del Servizio Strutture ed Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza.
I fogli di presenza con le firme degli ospiti dovranno essere trasmessi giornalmente, in copia, alla Prefettura e al Comune dagli enti gestori, per le necessarie verifiche.
Il Comune provvede al pagamento delle prestazioni affidate a terzi nel rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 9 – Responsabilità
A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti ai danni dei soggetti ospitati nelle strutture gli enti gestori stipulano idonea polizza assicurativa.
Art. 10 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, l’appaltatore dovrà dichiarare di avere preso visione del contenuto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19/06/2013 i cui contenuti si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale impiegato nei servizi oggetto della presente convenzione.
Art. 11 – Risoluzione
In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di risolvere con provvedimento motivato la presente convenzione.
Art. 12 – Recesso
Sia l’Amministrazione Comunale che il Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati di Trieste potranno recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo con preavviso di 30 giorni.
In tale evidenza saranno fatte salve le somme dovute al Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati di Trieste per l’attività svolta fino alla data del recesso.
Art. 13 – Domicilio fiscale
A tutti gli effetti del presente atto, il Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati Onlus di Trieste dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste, con recapito in .
Art. 14 – Normativa
Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione, si fa richiamo alle norme di legge che regolano la materia ed il Codice Civile.
Art. 15 – Registrazione
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso. Tutte le spese contrattuali sono a carico del soggetto convenzionato.
Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto. Trieste, lì
Per il Comune di Trieste Per il Consorzio Italiano di Solidarietà (I.C.S.) –
Ufficio Rifugiati Onlus di Trieste,
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXX XXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 30/03/2015 15:27:00
IMPRONTA: DAD336638779580792EAEB8C3EFBC817C71ED2EA10A9957C5B91DBC6A7B44284 C71ED2EA10A9957C5B91DBC6A7B44284E561F9450B27E690ECBDA214BA537A76 E561F9450B27E690ECBDA214BA537A76E261CF6163C61F6CC1093A878D7E052A E261CF6163C61F6CC1093A878D7E052A4522A877EAA900373B74C8F0A9024D91