CONVENZIONE
Allegato 4.2
CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI ,
TRA
Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da , nata/nato a
………………, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,
e
, con sede legale in
– C.F. e P. XXX , rappresentata da , nato/a a il
, in qualità di legale rappresentante della
, di seguito indicato come Soggetto Gestore.
Art.
Oggetto e finalità del Servizio
Art. Durata
1. La durata della presente convenzione decorre dal e termina il
.
Art. Destinatari
Art. Numero di posti
Art.
Obblighi in capo al Soggetto Gestore
Art.
Trattamento e requisiti del personale
1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
a) al personale un'idonea formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
b) un’adeguata vigilanza sul comportamento e sull’idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.
Art. Obblighi di pubblicazione
1. Il Soggetto Gestore pubblica:
a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l’entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all’art. 2‐bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società
controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni,
comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l’anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell’art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall’art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.
Art. Sicurezza
1. E’ obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell’avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.
Art. Trattamento dei dati personali
1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati
congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.
Art.
Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale
1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.
Art.
Importo massimo e modalità di erogazione del contributo
1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro
In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 20 e 21 del Bando.
Art.
Vicende soggettive del Soggetto Gestore
1. La cessione dell’attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all’eventuale subentro di un nuovo soggetto nell’assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d’atto dello stesso.
Art.
Cause di risoluzione, recesso e rinuncia
La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia nei casi previsti dall’art. 24, comma 1 del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.
Art.
Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione
1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell’andamento dei servizi, del fabbisogno, dell’esito delle misure del PNRR o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi
socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall’esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l’eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.
Art. Vigilanza
1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.
Art. Disposizioni finali
1. L’eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.