REGOLAMENTO ARBITRALE
REGOLAMENTO ARBITRALE
REVISIONE A SEGUITO DELIBERA DEL COA IN DATA 07.05.2020
(data ultima modifica: delibera COA 16.09.2021)
I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento è applicato al giudizio arbitrale se richiamato, con qualsiasi espressione, dalla clausola compromissoria, dalla convenzione arbitrale o da qualsiasi altro tipo di accordo tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:
a) una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento notificata alla controparte;
b) l’altra parte accettare tale proposta, con dichiarazione espressa sottoscritta personalmente come previsto nel successivo articolo 10, comma 2.
3) Per le procedure arbitrali internazionali, in forza di apposita convenzione di co-gestione tra la Camera Arbitrale Forense di Pescara e la Camera Arbitrale di Milano S.r.l., troverà integrale applicazione, in luogo del presente Regolamento, il vigente Regolamento della Camera Arbitrale di Milano S.r.l. con le relative Tariffe.
ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale, in quanto compatibili con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dall’Organo Arbitrale.
2. In ogni caso, sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale ed è garantito il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. L’Organo Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. L’Organo Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti sino al momento della sua costituzione.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, l’Organo Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
ART. 4 - SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell’arbitrato è Pescara, presso la Camera Arbitrale.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Consiglio Direttivo può fissare la sede dell’arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
4. L’Organo Arbitrale può prevedere che le udienze o altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato.
ART. 5 - LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dall’Organo Arbitrale.
3. L’Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
1. Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria, anticipandone la trasmissione a mezzo PEC (xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. Devono altresì inviare copia di tutti gli atti e i documenti in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata.
2. La Segreteria trasmette alle parti presso i procuratori, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate con posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.
ART. 7 – TERMINI
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Direttivo, dalla Segreteria o dall’Organo Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Direttivo, la Segreteria e l’Organo Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
ART. 8 – RISERVATEZZA
1. La Camera Arbitrale, le parti, l’Organo Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto.
2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.
II - LA FASE INIZIALE
ART. 9 - DOMANDA DI ARBITRATO
1. L’attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato anticipandone la trasmissione secondo le modalità di cui al successivo art. 9-bis.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di procura e contiene:
a) il nome, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio delle parti nonché il codice fiscale e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del difensore;
b) l’oggetto della controversia;
c) l’indicazione delle domande e del relativo valore economico;
d) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g) la procura conferita al difensore;
h) la convenzione arbitrale ove esistente;
i) la prova di avvenuta notificazione alla controparte.
ART. 9-BIS - MODALITA' DI TRASMISSIONE A MEZZO PEC DOMANDA DI ARBITRATO
1. Come prescritto all'articolo 9, comma 1°, il deposito dell'originale cartaceo della domanda di arbitrato e di tutta la documentazione della procedura dovrà essere preceduto dalla trasmissione degli stessi con PEC alla Segreteria (xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.).
2. La copia della domanda di arbitrato deve essere trasmessa a mezzo scansione, in formato PDF, dell'originale cartaceo unitamente alla documentazione prodotta ed alla procura.
3. Nel termine all’uopo assegnato dalla Segreteria dovranno pervenire presso quest'ultima, anche a mezzo posta o corriere, l'originale cartaceo per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri, allegando, altresì, le ricevute di pagamento del fondo iniziale e le marche da bollo ove dovute.
4. La Segreteria, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, provvederà a trasmettere, a mezzo PEC copia della domanda e della documentazione allegata a ciascuno dei convenuti con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione."
ART. 10 - MEMORIA DI RISPOSTA
1. Il convenuto, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, deve depositare, a mezzo PEC presso la Segreteria (xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.), la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali. Il predetto termine può essere prorogato, previa istanza motivata, dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1, 2° comma, lettera b), il convenuto deve anche dichiarare espressamente di accettare la proposta di arbitrato.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di procura e contiene:
a) il nome, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio del convenuto nonché il codice fiscale del difensore e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del difensore;
b) l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
c) l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
d) la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
e) l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
f) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
g) la procura conferita al difensore;
h) la prova di avvenuta notificazione alla controparte;
3. La copia della memoria di risposta deve essere trasmessa a mezzo scansione, in formato PDF, dell'originale cartaceo unitamente alla documentazione prodotta ed alla procura.
4. Nel termine all’uopo assegnato dalla Segreteria dovranno pervenire presso quest'ultima, anche a mezzo posta o corriere, l'originale cartaceo per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri, allegando, altresì, le marche da bollo ove dovute.
5. La Segreteria, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, provvederà a trasmettere, a mezzo PEC una copia della memoria di risposta con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione.
6. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
ART. 11 - PROCEDIBILITÀ DELL’ARBITRATO
1. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione dell’Organo Arbitrale, il Consiglio Direttivo dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato.
2. Se il Consiglio Direttivo dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione dell’Organo Arbitrale al riguardo.
ART. 12 – INCOMPETENZA DELL’ORGANO ARBITRALE
L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza dell’Organo Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
III – L’ORGANO ARBITRALE
ART. 13 - NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, l’Organo Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deferire la controversia a un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, la nomina di un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è demandata al Consiglio Direttivo che provvede ai sensi del presente regolamento.
ART. 14 - NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo;
b) il Presidente dell’Organo Arbitrale è nominato dal Consiglio Direttivo. Le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli
arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
5. La nomina degli arbitri da parte del Consiglio Direttivo avviene secondo il criterio della rotazione stabilito dall’art. 11 dello Statuto.
ART. 15 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
1 - In presenza di una domanda depositata da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità e la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale, ciascuna unità nomina un arbitro ed il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, salvo che l’accordo arbitrale non deleghi la nomina dell’intero Collegio o del Presidente ad altri soggetti.
2 – In caso di arbitrato con più di due parti, ove le pattuizioni sulla nomina dell’Organo Arbitrale non siano in grado di garantire una equilibrata composizione dell’organo stesso in relazione al numero delle parti e le stesse non vi provvedano nel termine assegnato ai sensi dell’art. 14 del regolamento, il Consiglio Direttivo stabilisce il numero complessivo degli arbitri e provvede alla integrazione dell’Organo Arbitrale.
ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ
Non possono essere nominati arbitri:
a) coloro che si trovano nelle situazioni previste dal primo comma dell’art. 815 c.p.c., fatta salva la diversa e concorde volontà delle parti;
b) i dipendenti della Camera Arbitrale;
c) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, fatta salva la diversa e concorde volontà delle parti. ART. 17 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione con la prova di avvenuta comunicazione anche alle parti.
ART. 18 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI
1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza con la prova di avvenuta comunicazione anche alle parti.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
a) qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, rilevante in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza;
b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione, in mancanza delle quali l’arbitro si intende confermato ad ogni effetto.
4. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria. ART. 19 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Direttivo.
ART. 20 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a) l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b) l’arbitro non può considerarsi confermato;
c) l’arbitro è revocato da tutte le parti;
d) il Consiglio Direttivo accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
e) il Consiglio Direttivo, sentite le parti e l’Organo Arbitrale, rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento all’arbitro o per altro grave motivo;
f) l'arbitro non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per qualsiasi causa.
2. La Segreteria può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, l’Organo Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
IV – IL PROCEDIMENTO
ART. 21 - COSTITUZIONE DELL’ORGANO ARBITRALE
1. La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale con posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.
2. Gli arbitri si costituiscono in Organo Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione dell’Organo Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che l’Organo Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione dell’Organo Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Può essere ammesso a presenziare al procedimento arbitrale un avvocato iscritto nell’apposito elenco dei tirocinanti arbitri istituito presso la Camera Arbitrale. I tirocinanti sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza ed imparzialità previsti per i componenti dell’Organo Arbitrale e sono sottoposti alla disciplina degli artt. 16 e 18 del presente regolamento e delle norme del codice etico dell’arbitro.
ART. 22 - POTERI DELL’ORGANO ARBITRALE
1. In qualunque momento del procedimento, l’Organo Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione Forense di Pescara.
2. L’Organo Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. L’Organo Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporne la riunione, se li ritiene connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, l’Organo Arbitrale può disporne la separazione.
5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, l’Organo Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
ART. 23 – ORDINANZE DELL’ORGANO ARBITRALE
1. Salvo quanto previsto per il lodo, l’Organo Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e sono sottoscritte dal solo Presidente dell’Organo Arbitrale.
ART. 24 – UDIENZE
1. Le udienze sono fissate dall’Organo Arbitrale, sentita la Segreteria, e sono comunicate alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. L'Organo Arbitrale può consentire la partecipazione all’udienza con ogni mezzo idoneo, anche da remoto nel rispetto del contraddittorio.
4. Le udienze dell’Organo Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.
ART. 25 - ISTRUZIONE PROBATORIA
1. L’Organo Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. L’Organo Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
ART. 26 - CONSULENZA TECNICA
1. L’Organo Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Se viene disposta consulenza d’ufficio, le parti possono nominare propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
ART. 27 - DOMANDE NUOVE
L’Organo Arbitrale, sentite le parti, decide sull’ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.
ART. 28 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, l’Organo Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. L’Organo Arbitrale può fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura dell’istruzione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione dell’Organo Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui l’Organo Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all’oggetto di tale lodo.
ART. 29 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI
Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando l’Organo Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.
V - IL LODO ARBITRALE
ART. 30 - DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri dell’Organo Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a) l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
b) l'indicazione della convenzione arbitrale;
c) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
e) l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
f) il dispositivo;
g) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Direttivo e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
3. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
ART. 31 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
1. L’Organo Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.
ART. 32 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
1. L’Organo Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale o su espressa dichiarazione resa nel corso del procedimento.
2. Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato d’ufficio dal Consiglio Direttivo in presenza di giustificato motivo.
3. Il termine per il deposito del lodo può essere sospeso nei casi espressamente previsti dal Regolamento o su pronuncia dell’Organo Arbitrale nei casi previsti dal codice di procedura civile. ART. 33 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. L’Organo Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
2. Il lodo parziale o non definitivo non modifica il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la proroga disposta dal Consiglio Direttivo o autorizzata dalle parti.
3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa. ART. 34 - CORREZIONE DEL LODO
1. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria entro 30 giorni dal ricevimento del lodo.
2. L’Organo Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
3. Il provvedimento dell’Organo Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Camera Arbitrale.
VI - I COSTI DEL PROCEDIMENTO
ART. 35 - VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e dell’Organo Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, qualora lo ritenga opportuno, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.
4. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e dell’Organo Arbitrale non potranno essere superiori al massimo dei compensi determinati in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 del presente articolo.
5) Xxxx disposizioni non si applicano nel caso in cui la procedura riguardi l’ambito di applicazione di cui all’art.1, co.3, del presente regolamento.
ART. 36 - COSTI DEL PROCEDIMENTO
1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Direttivo, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e all’Organo Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Direttivo non pregiudica la decisione dell’Organo Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione dell’Organo Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
a) competenze della Camera Arbitrale;
b) onorari dell’Organo Arbitrale;
c) onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
d) rimborso spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.
5. Le competenze della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tabelle allegate al Regolamento. Nei casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinate competenze della Camera Arbitrale inferiori a quelle previste dal regolamento. Le attività incluse e quelle escluse dalle competenze della Camera Arbitrale sono indicate nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
6. Gli onorari dell’Organo Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tabelle allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari dell’Organo Arbitrale il Consiglio Direttivo tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle tabelle. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle tabelle.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto dei parametri professionali e giudiziali e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
9) Xxxx disposizioni non si applicano nel caso in cui la procedura riguardi l’ambito di applicazione di cui all’art.1, co.3, del presente regolamento.
ART. 37 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI
1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale, fissando un termine per i relativi depositi.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.
3. La Segreteria richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Direttivo e prima del deposito del lodo, fissando un termine per il pagamento.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti. La Segreteria, qualora definisca valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle parti, richiede gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 a ciascuna parte per l’intero in relazione alle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione dell’Organo Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Su istanza motivata di parte, la Segreteria può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria, fissandone le condizioni.
ART. 38 – MANCATO DEPOSITO DEI FONDI
1. Se una parte non deposita l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.
2. In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, il Consiglio Direttivo può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dal Consiglio Direttivo, verificato l'adempimento.
3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, il Consiglio Direttivo può dichiarare l'estinzione del procedimento.
ART. 39 – ARBITRATO SEMPLIFICATO
1. Quando la lite ha valore uguale o inferiore a 25.000,00 euro e c’è l’accordo di tutte le Parti si applicano le norme di questo articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale.
2. L’arbitrato è rituale e il lodo viene emesso secondo il diritto italiano entro 60 giorni dall’udienza di costituzione da un Arbitro unico, nominato come previsto nel presente regolamento, salvo proroga in caso di ammissione di mezzi istruttori.
3. L’arbitrato va introdotto secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 9-bis con domanda congiunta sottoscritta dalle Parti o da chi ne ha la legale rappresentanza. È fatta salva la facoltà per una sola delle Parti di richiedere l’arbitrato rapido con domanda depositata presso la Camera Arbitrale già notificata all’altra parte; in tal caso la memoria di risposta contenente anche la dichiarazione di adesione all’arbitrato rapido sottoscritta personalmente dalla parte dovrà essere depositata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato con la prova di avvenuta notificazione alla controparte.
4. Il procedimento arbitrale si svolge solo tra le Parti che hanno sottoscritto la domanda o che vi hanno aderito. Entro 15 giorni dal deposito della domanda congiunta di arbitrato ovvero dalla data di deposito della memoria di risposta all’arbitrato la Segreteria, comunica alle Parti il nome dell’Arbitro e la data dell’udienza.
6. Il procedimento arbitrale si svolge in unica udienza con trattazione, ove possibile, esclusivamente orale, della quale viene redatto processo verbale sottoscritto dalle Parti o dai loro difensori, se muniti di mandato speciale.
7. Nel corso dell’udienza le Parti possono produrre documenti, l’Arbitro sente le Parti e può disporre l’audizione immediata di testimoni nel corso dell’udienza stessa; la convocazione dei testimoni è onere della Parte che ne richiede l’audizione.
8. E’ ammessa la Consulenza Tecnica.
9. La lingua dell’arbitrato è l’italiano; i documenti sono producibili solo se in italiano o se accompagnati da traduzione alla quale tutte le Parti autorizzano l’Arbitro a far riferimento.
10. Il costo del procedimento, nella misura indicata dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda tuttavia ridotta del 30%.
11. Si applicano le altre norme del Regolamento in quanto compatibili con quelle di questo articolo.
ART. 40 – MODALITA’ FINANZIAMENTO E TENUTA DELLA CONTABILITA’
La Camera Arbitrale si finanzia come previsto nell’allegato B); la contabilità della Camera è tenuta con l’istituzione di un apposito conto dedicato nel bilancio del Consiglio dell’Ordine.
ALLEGATO “A”
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula più domande tra loro alternative in via principale o in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda di maggior valore.
3. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
4. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
5. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio Direttivo lo stabilisce con equo apprezzamento.
6. Il Consiglio Direttivo può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
ALLEGATO “B”
COMPETENZE DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITÀ COMPRESE E ATTIVITÀ ESCLUSE
1. Sono comprese nelle competenze della Camera Arbitrale indicate nelle tabelle le seguenti attività:
a) gestione e amministrazione dei procedimenti, in relazione a ciascun organo della Camera Arbitrale;
b) ricevimento e trasmissione degli atti;
c) controllo di regolarità formale degli atti;
d) convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
e) presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze di cui alla lett. d.
2. Sono escluse dalle competenze della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a) fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il consulente tecnico d’ufficio;
b) regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
c) registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d) servizi di interpretariato;
e) videoconferenza;
f) spese di trasferta del personale della Segreteria eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;
g) fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.
ALLEGATO “C” TARIFFE
- SPESE CAMERA ARBITRALE -
Per ogni parte:
- Controversie di valore fino a € 50.000,00: € 80,00
- Controversie di valore da €50.000,01/100.000,00: € 100,00
- Controversie di valore da €.100.000,01/250.000,00 € 200,00
- Controversie di valore da €.250.000,01/500.000,00: € 350,00
- Controversie di valore da €.500.000,01/1.000.000,00: € 600,00
- Controversie di valore superiore ad €.1.000,000,00: € 1.000,00 Tutte le spese sono al netto di I.V.A.
- COMPENSI PER GLI ARBITRI -
1) ARBITRO UNICO:
Per ogni parte:
- Controversie di valore fino a € 20.000,00: € 700,00
- Controversie di valore da €20.000,01/50.000,00: € 900,00
- Controversie di valore da €.50.000,01/100.000,00 € 1.200,00
- Controversie di valore da €.100.000,01/250.000,00: € 1.700,00
−Controversie di valore da €.250.000,01/500.000,00: € 2.500,00
−Controversie di valore da €.500.000,01/1.000.000,00: € 5.000,00
−Controversie di valore superiore ad €.1.000,000,00: € 7.000,00
2) COLLEGIO ARBITRALE:
Per ogni parte:
−Controversie di valore fino ad €.50.000,00: € 2.100,00
−Controversie di valore da €.50.000,01/100.000,00 € 3.500,00
−Controversie di valore da €.100.000,01/250.000,00: € 4.500,00
−Controversie di valore da €.250.000,01/500.000,00: € 6.000,00
−Controversie di valore da €.500.000,01/1.000.000,00: € 8.500,00
−Controversie di valore superiore ad €.1.000.000,00: €12.000,00
Per le controversie di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli dello scaglione da
€.50.000,01/100.000,00 e quelli massimi quelli dello scaglione da €.100.000,01/250.000,00; in caso di valore indeterminabile, di controversie di particolare importanza dell'oggetto e di particolare complessità, gli onorari possono essere aumentati fino a quelli previsti dallo scaglione da €.500.000,01/1.000.000,00.
ALLEGATO “D”
CODICE ETICO DELL’ARBITRO
ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO
1. Xxxxx che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Xxxxxx Xxxxx.
2. Il Codice Etico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale e, per quanto compatibile con l’attività che svolge, si applica anche all’arbitro tirocinante.
ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
L’arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Xxxxxx Xxxxx, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente dell’Organo arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’arbitro.
ART. 3 - COMPETENZA
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
ART. 4 - DISPONIBILITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito possibile.
ART. 5 – IMPARZIALITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta. ART. 6 – INDIPENDENZA
L’arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale correzione dello stesso.
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l’arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di nomina in un nuovo procedimento.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI
L’arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.
ART. 10 – TRANSAZIONE
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO
L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dell’Organo arbitrale.
ART. 12 – SPESE
1. L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le tabelle fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
3. L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.
ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO
L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Etico è sostituito, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la nomina in successivi procedimenti.