REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
CITTA’ DI FABRIANO
PROVINCIA DI ANCONA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 24/9/2020)
I N D I C E
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento 4
Art. 2 – Servizio gestione rifiuti 4
Art. 3 – Soggetto attivo 4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 4 – Presupposto per l’applicazione del tributo 4
Art. 5 – Soggetti passivi 5
Art. 6 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo 5
Art. 7 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo 6
Art. 8 – Superficie degli immobili – base imponibile 7
Art. 9 – Rifiuti assimilati agli urbani 7
Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 7
Art. 11 – Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali 8
TITOLO III - TARIFFE
Art. 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 9
Art. 13 – Piano finanziario 10
Art. 14 – Determinazione della tariffa 10
Art. 15 – Articolazione della tariffa 11
Art. 16 – Periodi di applicazione del tributo 11
Art. 17 – Tariffa per le utenze domestiche 11
Art. 18 – Occupanti le utenze domestiche 12
Art. 19 – Tariffa per le utenze non domestiche 12
Art. 20 – Classificazione delle utenze non domestiche 13
Art. 21 – Scuole statali 13
TITOLO IV – TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE
Art. 22 – Tributo giornaliero 13
Art. 23 – Tributo provinciale 14
TITOLO V – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 24 – Riduzioni per le utenze domestiche 14
Art. 25 – Riduzioni per compostaggio domestico 15
Art. 26 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 15
Art. 27 – Riduzioni per il riciclo 16
Art. 28 – Zone non servite 16
Art. 29 – Mancato svolgimento del servizio 17
Art. 30 – Agevolazioni 17
Art. 31 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni 18
Art. 32 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni 18
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Art. 33 – Obbligo di dichiarazione 18
Art. 34 – Decorrenza, contenuto e presentazione della dichiarazione 18
Art. 35 – Riscossione 20
Art. 36 – Funzionario responsabile 21
Art. 37 – Rimborsi e compensazioni 21
Art. 38 – Verifiche e controlli 21
Art. 39 – Accertamento 22
Art. 40 – Sanzioni 23
Art. 41 – Ravvedimento operoso 23
Art. 42 – Misura degli interessi 24
Art. 43 – Riscossione coattiva 24
Art. 44 – Importi minimi 24
Art. 45 – Contenzioso 24
Art. 46 – Rateizzazione 24
Art. 47 – Modalità di rateizzazione 26
Art. 48 – Incentivi per recupero evasione 27
Art. 49 – Trattamento dati personali 27
Art. 50 – Disposizioni finali 27
All. A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 28
All. B – Categorie di utenze non domestiche 30
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, a norma dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito “Legge”), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 della Legge.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ARTICOLO 2 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Per servizio svolto in regime di privativa s’intende che spetta esclusivamente al comune l’esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
ARTICOLO 3 SOGGETTO ATTIVO
1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Fabriano relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul territorio comunale. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che eroga il servizio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
ARTICOLO 4
PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
ARTICOLO 5 SOGGETTI PASSIVI
1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per i titolari di alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, comunque per periodi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o in mancanza l’intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, il soggetto che li rappresenta o li dirige.
ARTICOLO 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi.
3. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all’utilizzo di deposito.
ARTICOLO 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: Utenze domestiche:
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
Utenze non domestiche:
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l’esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
ARTICOLO 8
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI – BASE IMPONIBILE
1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 647 della Legge, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
3. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a cm. 150; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
ARTICOLO 9
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti dall’utenza e la superficie complessiva dell’utenza stessa (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto
4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Le ditte che soddisfano i requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dall’Ente per l’assimilazione agli urbani conferiscono i rifiuti speciali assimilati al servizio comunale e sono assoggettati al pagamento del tributo; in caso contrario, sono tenuti allo smaltimento a propria cura e spese e non sono assoggettati al pagamento del tributo sulle superfici ove si producono i predetti rifiuti.
ARTICOLO 10
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 9, comma 1.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
ATTIVITA’ | Cat. UND | % abbattimento superficie |
XXXXXXXX, XXXX- XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX | 0 | 30% |
LAVANDERIE E TINTORIE | 6 o 13 (a seconda dell’utenza) | 20% |
LABORATORI ANALISI MEDICHE, AMBULATORI MEDICI, VETERINARI, DENTISTICI | 11 e 14 | 15% |
MAGAZZINI DI STOCCAGGIO DI MERCI E PRODOTTI FINITI | 2 | 30% |
5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4 si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Per fruire della detassazione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture).
ARTICOLO 11
ESCLUSIONE DEI MAGAZZINI CONNESSI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI
1. Sono esclusi dall’applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati funzionalmente ed esclusivamente al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un’utenza a sua volta esclusa dalla tassazione, in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter
godere dell’esclusione, il magazzino o l’area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all’attività di produzione di rifiuti speciali.
2. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
3. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.
4. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell’anno successivo alla sussistenza dei requisiti.
5. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
TITOLO III - TARIFFE
ARTICOLO 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ARTICOLO 13 PIANO FINANZIARIO
1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all’elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
ARTICOLO 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
ARTICOLO 15 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Le tariffe per le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato B al presente regolamento.
4. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
ARTICOLO 16
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini previsti dall’art. 34 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dall’art. 34 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
ARTICOLO 17
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza l’importo necessario alla copertura integrale dei costi generali e collettivi del servizio, esplicitati annualmente all’interno del Piano Finanziario.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
ARTICOLO 18 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in due unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell’unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’avviso di pagamento di cui all’articolo 35, comma 2, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, qualora richieste dall’utenza.
ARTICOLO 19
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dei locali e delle aree tassabili l’importo necessario alla copertura integrale dei costi generali e collettivi del servizio, esplicitati annualmente all’interno del Piano Finanziario.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie dell’utenza la tariffa per unità di superficie parametrata alla potenziale produttività di rifiuti anche in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
ARTICOLO 20
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
ARTICOLO 21 SCUOLE STATALI
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.
TITOLO IV - TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE
ARTICOLO 22 TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
7. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 27 (riciclo), 28 (zone non servite) e 30 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 26.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
ARTICOLO 23 TRIBUTO PROVINCIALE
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della tariffa approvata dal Comune.
TITOLO V - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 24
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 5%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 15 %;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 15%.
2. Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all’articolo 34 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui al comma 1, lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
ARTICOLO 25
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. Ai nuclei familiari residenti che dimostrano di effettuare la pratica del compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti presso la propria abitazione dotata di giardino (in conformità ai criteri stabiliti dall’Ente gestore dei rifiuti), si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo.
2. La riduzione per compostaggio domestico compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, redatta su modelli predisposti dall’ufficio tributi, nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione. La riduzione tariffaria decorre dall’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangano le condizioni per usufruire dell’agevolazione.
5. Al modello di riduzione, dovrà essere allegata:
- copia del contratto di concessione in comodato d’uso gratuito della compostiera, rilasciato dal gestore oppure, nel caso vengano utilizzate attrezzature analoghe, copia del certificato di idoneità delle attrezzature private rilasciato dal gestore del servizio;
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.
6. In mancanza di presentazione della dichiarazione suddetta, l’agevolazione non può trovare applicazione.
7. Qualora vengano meno le condizioni per usufruire dell’agevolazione, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione all’ufficio tributi.
8. Il Comune/Soggetto Gestore in ogni tempo potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di verificare la reale pratica di compostaggio. Qualora a seguito della verifica si accerti il venir meno della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dall’anno di applicazione della riduzione non dovuta, degli interessi ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per l’omessa denuncia.
ARTICOLO 26
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, alle aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrenti, che vengono utilizzati per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all’articolo 34 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le modifiche di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
ARTICOLO 27 RIDUZIONI PER IL RICICLO
1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. La quota variabile del tributo è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.
3. La riduzione fruibile è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo; la percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati e la quantità di rifiuti totale prodotti, che si ottiene moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui alla tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999.
4. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate al
riciclo secondo le percentuali di seguito indicate:
Percentuali di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo:
Percentuale di rifiuti avviata al riciclo | Riduzione |
Fino al 15% | Nessuna riduzione |
Oltre il 15% e fino al 25% | 20% |
Oltre il 25% e fino al 50% | 40% |
Oltre il 50% e fino all’80% | 70% |
Oltre l’80% e fino al 90% | 80% |
Oltre il 90% | 100% |
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente al Comune dall’interessato, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’avvio al riciclo, a pena esclusione dal beneficio, consegnando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.
6. La riduzione di cui sopra potrà essere conteggiata nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
ARTICOLO 28 ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza superiore a 800 metri dalla più vicina isola ecologica, misurato dall’accesso
dell’utenza alla strada pubblica.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
ARTICOLO 29
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
ARTICOLO 30 AGEVOLAZIONI
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazione con unico occupante pensionato ultra sessantacinquenne con reddito imponibile lordo non superiore ad € 7.500,00: riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile;
b) unità immobiliari, sia utenze domestiche che non, che risultino allacciate ai servizi di rete ma prive di consumi e completamente libere da mobili e suppellettili: applicazione della sola parte fissa della tariffa. Annualmente l’Ente dovrà controllare la persistenza di tale situazione.
2. A favore delle nuove attività industriali, artigianali e commerciali che si insediano nel territorio comunale (in ogni caso non esistenti in precedenza) in immobili non allacciati ai servizi di rete e liberi da attrezzature, macchinari, mobili, ecc. è prevista una riduzione del 70% della TARI per un periodo di tre anni.
3. Per il solo anno 2020 è applicata una riduzione della tariffa TARI a favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività o esercitare la stessa in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19, subendo conseguenze economiche negative. L’agevolazione di cui al presente comma, disciplinata in apposito atto avente natura regolamentare, è applicata d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi di pagamento relativi all’annualità 2020.
4. La tariffa TARI è ridotta del 70% per i soggetti intestatari di utenze domestiche che versano in condizioni economico-sociali disagiate ed hanno i seguenti requisiti:
- Nucleo familiare fino a 3 figli a carico e con indicatore ISEE non superiore ad € 8.265,00;
- Nucleo familiare con più di 3 figli a carico e con indicatore ISEE non superiore ad € 20.000,00;
- Nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza.
5. In applicazione dell’art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
6. Le riduzioni sopra riportate competono a richiesta del contribuente e si applicano dalla data di presentazione della relativa istanza, previo opportuno accertamento da parte dell’Ente.
7. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
9. Le riduzioni di cui sopra potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
ARTICOLO 31
CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 90% del tributo.
ARTICOLO 32
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 30, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 24 a 29 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ARTICOLO 33 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
ARTICOLO 34
DECORRENZA, CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o fine il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) la generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
f) la sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
Utenze non domestiche:
a) la denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b) le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) le persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società (con indicazione dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
d) i dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e) l’indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f) la data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Fabriano, o inviata a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o via PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
11. In occasione di iscrizioni anagrafiche o di cambi di residenza il soggetto che richiede la residenza deve presentare contestualmente anche la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti ed indicare, anche ai fini dell’iscrizione anagrafica, i dati identificativi catastali dell’abitazione.
ARTICOLO 35 RISCOSSIONE
1. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale dedicato, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, nonché attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, che sarà regolata con decreto attuativo.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate scadenti nei mesi di marzo, settembre e dicembre, di cui due rate hanno cadenza semestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Le date di scadenza e le relative misure di versamento in acconto sono determinate annualmente all’interno della delibera tariffaria.
4. Il pagamento degli importi dovuti per l’anno 2020 dovrà essere effettuato in due rate scadenti nei mesi di novembre 2020 e gennaio 2021.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. A far data dal 1° giugno 2020, in applicazione dell’art. 38 bis del D.L. 124/2019, il pagamento alla Provincia del tributo provinciale relativo all’esercizio delle funzioni per la tutela ambientale (TEFA), di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, viene eseguito dall’Agenzia delle Entrate, che provvede a scorporare l’importo da quanto riscosso per conto del Comune a titolo di TARI e a riversarlo alla Provincia al netto dello 0,30 per cento delle commissioni spettanti al Comune.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvederà alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. Tale sollecito contiene l’avvertenza che in caso di inadempimento si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 39, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.
ARTICOLO 36 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO 37 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o uguali ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati dall’art. 44, comma 1 del presente regolamento.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora il Comune abbia accertato il diritto al rimborso, il tributo può essere compensato con gli importi dovuti a titolo di altri tributi locali. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.
ARTICOLO 38 VERIFICHE E CONTROLLI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione dell’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
ARTICOLO 39 ACCERTAMENTO
1. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, tutti gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, acquisiscono la natura di titolo esecutivo. L’avviso di accertamento specifica pertanto le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni generali in tema di esecuzione delle sanzioni tributarie. Vista la propria natura di titolo esecutivo, l’avviso di accertamento contiene l’intimazione che, in caso di inadempimento entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’avviso), si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell’ingiunzione di pagamento. L’atto deve riportare altresì l’indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni oltre il termine ultimo per il pagamento (quindi 120 giorni), procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Il contenuto degli avvisi esecutivi deve essere riprodotto anche in tutti i successivi atti notificati al contribuente in caso di definitività dell’atto impugnato. Le azioni esecutive, incluse le misure cautelari come il fermo amministrativo e l’ipoteca, potranno essere attivate direttamente senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, da parte dell’agente di riscossione (AdE-R).
4. L’avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, nei casi previsti dalla normativa vigente. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera perfezionata alla data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l’atto è ricevuto.
5. Gli accertamenti per omessa o infedele presentazione della dichiarazione divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all’intervenuta definitività.
6. A richiesta del contribuente l’ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L’avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l’intero importo a debito e l’importo a credito che si compensa. L’eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.
ARTICOLO 40 SANZIONI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 38, comma 1, lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997.
ARTICOLO 41 RAVVEDIMENTO OPEROSO
1. Le sanzioni previste dall’articolo precedente sono ridotte qualora il contribuente ricorra all’istituto del ravvedimento operoso nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata formalmente contestata mediante la notificazione degli avvisi di accertamento. Anche alla TARI si applica il ravvedimento operoso lungo, già previsto per i tributi erariali.
2. L’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 dispone che:
• Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
• Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
• Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
3. Solo sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi calcolati con il tasso legale,
calcolati in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno).
ARTICOLO 42 MISURA DEGLI INTERESSI
1. La misura annua degli interessi di mora e di rimborso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
ARTICOLO 43 RISCOSSIONE COATTIVA
1. Sulla base degli atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i., la riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97;
b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.
ARTICOLO 44 IMPORTI MINIMI
1. I versamenti ordinari relativi al tributo non devono essere eseguiti quando l’importo annuale complessivamente dovuto risulta inferiore ad euro 12,00.
2. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
3. Il Comune non procede all’accertamento qualora l’ammontare dovuto, escluse le sanzioni amministrative e gli interessi, non superi l’importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.
ARTICOLO 45 CONTENZIOSO
1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
ARTICOLO 46 RATEIZZAZIONE
1. Per debiti derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento TARI, esecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza di parte, presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso, tramite l’apposito modello predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio tributi e firmato per accettazione dal contribuente.
2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di temporanea, oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore.
3. L’istanza di rateizzazione può essere presentata per importi complessivamente dovuti pari o superiori a trecento (300,00) euro per le persone fisiche e le ditte individuali e per importi
complessivamente dovuti pari o superiori a cinquecento (500,00) euro per le persone giuridiche e le società di persone.
L’istanza di rateizzazione non può essere presentata nei seguenti casi:
a) deposito in Tribunale di un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una domanda di concordato preventivo (art. 161 X.X. x. 000/0000 – Legge fallimentare); deposito in Tribunale di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovra indebitamento (artt. 6 e seguenti Legge n. 3/2012);
b) quando il richiedente sia moroso, in relazione a precedenti rateazioni o dilazioni, concesse dal Comune o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
c) quando risultano a carico del richiedente procedure esecutive, quali il pignoramento mobiliare od immobiliare, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, per il mancato pagamento di debiti di qualsiasi natura;
d) quando il soggetto risulti inadempiente per debiti nei confronti del Comune di Fabriano, assunti a qualunque titolo;
e) quando la ditta individuale/società si trova in stato di liquidazione.
4. Per stato temporaneo di difficoltà, si intende la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale, secondo i seguenti parametri:
a) le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato possono accedere alla rateizzazione soltanto in caso di valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, non superiore ad euro 26.000,00.
I soggetti interessati devono presentare istanza di rateizzazione, dalla quale risulti che hanno un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo familiare, relativo all’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza, non superiore al limite sopra riportato, allegando copia della dichiarazione I.S.E.E. presentata all’INPS.
b) società di persone, società di capitali, ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici:
Il limite di accesso alla rateazione viene determinato sulla base dei seguenti parametri:
- indice di liquidità così determinato: importo liquidità corrente + importo liquidità differita / passivo corrente.
Esso deve essere inferiore a 1;
- indice alfa: importo del debito complessivo comprensivo degli interessi, spese dovute / totale valore ricavi e proventi, per cento. Esso deve essere superiore a 4.
I soggetti interessati devono presentare apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, allegando copia del bilancio di esercizio relativo all’ultimo anno precedente a quello in cui viene presentata l’istanza di rateizzazione, nonché prospetto di calcolo dell’indice di liquidità che deve risultare inferiore ad 1 e dell’indice alfa, che deve essere superiore a 4, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro. Per il calcolo dell’indice alfa, di cui sopra, il professionista che redige il modello dovrà fare riferimento all’importo del debito complessivo della ditta individuale/società, che risulta in carico presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e all’importo del debito dovuto al Comune di Fabriano.
5. Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell’istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al richiedente, che lo sottoscrive e contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento. Ai fini del pagamento i soggetti devono comunicare gli estremi del conto corrente bancario o del conto banco posta sul quale verranno addebitate le rate mensili del piano rateale, con modalità SDD (Sepa Direct Debit).
6. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità,
ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.
ARTICOLO 47 MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE
1. Il Comune può ripartire il pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, come disciplinata all’articolo precedente, secondo il seguente schema:
a) fino ad euro 300,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 300,01 a euro 500,00 fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da quattro a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Il piano rateale viene revocato, in caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive, dopo espresso sollecito; in questo caso il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l’importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
3. Per importi superiori ad euro 20.000,00 l’ufficio richiede garanzia fideiussoria di primari Istituti bancari o assicurativi.
4. La rateizzazione viene calcolata sull’importo totale dell’atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, stabilito dal Funzionario Responsabile d’imposta, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente e dell’importo da rateizzare, nell’ambito degli scaglioni di cui al precedente comma 1.
5. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione. Unitamente alla prima rata vengono conteggiati gli interessi maturati sul debito fino alla data della domanda di rateizzazione. La scadenza delle rate mensili è fissata nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
6. E’ possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti: l’importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.
7. L’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad euro 100,00.
8. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, oltre al rimborso delle spese per la procedura determinate in euro 10,00. Gli interessi sono calcolati dall’inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell’ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.
9. Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale ed a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 2, in caso di documentato e comprovato peggioramento della propria situazione economica, potranno ottenere in alternativa o una sospensione fino a 12 mesi della prima rata o un incremento della durata del proprio piano rateale fino ad ulteriori 12 rate, senza però superare il massimo di settantadue rate mensili.
10. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali del debitore, in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso. Le cause giustificanti la sospensione o l’incremento della durata del piano rateale sono le seguenti:
a) difficoltà economica dovuta alla perdita del lavoro dipendente (documentata con lettera di licenziamento);
b) difficoltà economica dovuta dalla collocazione in cassa integrazione (documentata con lettera del datore di lavoro).
Tali eventi dovranno essersi verificati successivamente alla concessione della rateazione già in corso, o al momento della richiesta di una rateazione, per poterne consentire l’incremento del numero di rate oppure la sospensione.
11. Al fine di ottenere la sospensione o l’incremento delle rate i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, corredata di idonea documentazione, comprovante il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali e/o reddituali, in seguito alla quale il Comune decide, entro 60 giorni, con proprio provvedimento, di sospendere, di concedere una maggiore rateazione o di rigettare l’istanza.
ARTICOLO 48
INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE
1. In applicazione dell’art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.
ARTICOLO 49 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
ARTICOLO 50 DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
ALLEGATO A TARI
SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e xxxxxxx,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.
ALLEGATO B TARI
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
Le utenze non domestiche ai fini TARI sono suddivise nelle seguenti categorie:
Codice | Categoria |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri |
2 | Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta |
3 | Distributori carburanti, impianti sportivi |
4 | Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) |
5 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
6 | Attività industriali con capannoni di produzione |
7 | Supermercati e ipermercati di generi misti |
8 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
9 | Discoteche, night club |
10 | Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito |
12 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli |
13 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista |
14 | Ospedali, case di cura e riposo |
15 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
16 | Bar, caffè, pasticceria |
17 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio |
18 | Banchi di mercato generi alimentari |
19 | Banchi di mercato beni durevoli |
20 | Aree scoperte destinate al transito dei passeggeri |