CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MERCATO LIBERO
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS MERCATO LIBERO
1. OGGETTO DEL CONTRATTO.
1.1 Il contratto (“Contratto”) ha per oggetto la fornitura, da parte di AGSM Energia Spa
preavviso di almeno 6 (sei) mesi comunicato al Cliente mediante lettera raccomandata o PEC (se attiva).
3 3.5 Limitatamente al Cliente finale non domestico con consumi annui superiori a 200.000 Smc di gas, ovvero di Cliente di energia elettrica alimentato in media tensione (MT) o in bassa tensione (BT) ma con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell’ambito del medesimo
(“Fornitore”), di energia elettrica e/o gas naturale e di altri servizi accessori presso i punti di prelievo (“Siti”) indicati dal Cliente (“Cliente”). Il Contratto è disciplinato dalle presenti “Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas” e dalle “Condizioni Particolari di Fornitura”. Il Contratto è inoltre regolato dalla normativa di settore di volta in volta in vigore e dalle deliberazioni assunte in materia dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”).
1.2 Ai fini dell’esecuzione del Contratto, il Fornitore stipulerà, o farà stipulare, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica e/o per i servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale e provvederà a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine. L’erogazione dei servizi cesserà alla data di scioglimento, per qualsiasi causa, del Contratto.
1.3 Le caratteristiche dell’energia elettrica e del gas naturale forniti al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
2.1 Per concludere il Contratto con il Fornitore, il Cliente deve manifestare la propria volontà mediante la formulazione di una richiesta, da intendersi vincolante e irrevocabile, che può essere inoltrata (i) mediante utilizzo degli appositi moduli, (ii) mediante invio di comunicazione scritta all’indirizzo del Fornitore indicato all’articolo 15, (iii) mediante compilazione e inoltro dell’apposito modulo presente sul sito internet del Fornitore (xxx.xxxxxxxxx.xx) e sugli altri siti internet autorizzati o (iv) mediante registrazione vocale compiuta con sistemi telefonici avanzati.
2.2 La richiesta ha validità per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della medesima da parte del cliente.
2.3 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve notizia dell’accettazione della richiesta da parte del Fornitore attraverso una delle seguenti modalità: (i) con apposita comunicazione, in qualunque forma avvenuta, (ii) con emissione della prima bolletta, oppure
(iii) mediante esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dall’articolo 1327 c.c.
2.4 Il Fornitore si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nel caso in cui (i) il Cliente risulti precedentemente moroso nei confronti di una società del gruppo a cui appartiene il Fornitore o risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulato da un precedente fornitore in relazione a morosità pregresse o (ii) per ogni altro giustificato motivo (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: insufficiente solvibilità finanziaria e/o mancato rilascio da parte del Cliente delle garanzie, ove richieste).
2.5 Nel caso in cui, su un punto di fornitura per il quale è chiesta la voltura, vi siano dei debiti pregressi del Cliente uscente, AGSM Energia s.p.a. si riserva la facoltà di chiedere al Cliente che richiede l’attivazione del contratto una dichiarazione di estraneità ai debiti pregressi del Cliente uscente. Se, a seguito della presentazione della dichiarazione di estraneità, è dato un parere positivo, viene dato seguito all’operazione di voltura, superati anche i controlli di solvibilità di cui agli artt. 2.4 e 10.2.
2.6 Ad esclusione dei Contratti stipulati nelle sedi dove il Fornitore esercita l’attività, per i Clienti domestici è fatta salva la facoltà di recedere dal Contratto, senza obbligo di motivazione e senza oneri, entro il termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto, inviandone comunicazione scritta mediante raccomandata a/r all’indirizzo del Fornitore indicato all’articolo 15. Qualora il Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente finale domestico può recedere senza oneri entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento di copia cartacea del Contratto.
Il Contratto è subordinato alla condizione che l’impianto del Cliente, nei punti di prelievo, soddisfi, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente.
2.7 Il Fornitore può revocare la richiesta di cambio venditore secondo i tempi e le modalità stabiliti dal TIMOE (Delibera ARERA n. 258/2015) o del TIMG (Delibera ARERA n.99/11 e 77/2018/R/com). In caso di esercizio della facoltà di revoca ai sensi dell’art. 6.3 TIMOE o dell’art. 11 del. 77/2018/R/com, il Contratto non avrà esecuzione e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore.
3. DURATA E RECESSO.
3.1 Se non diversamente specificato nelle Condizioni Particolari di Fornitura, il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
3.2 La somministrazione avrà inizio alla prima data utile (data di efficacia), secondo le tempistiche previste dall’ARERA (e, quindi, indicativamente, a partire dal secondo mese successivo la data di conclusione del Contratto), sempre che l’attivazione sia compatibile (i) con l’efficacia dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica, (ii) con l’efficacia del recesso nei confronti del/i precedente/i fornitore/i, (iii) per il Cliente non domestico, con la verifica del possesso dei requisiti di solvibilità finanziaria secondo i criteri di giudizio maggiormente diffusi e (iv) con qualunque altra causa non dipendente dalla volontà del Fornitore.
3.3 Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta al Fornitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai riferimenti di cui all’art. 15 (Comunicazioni). In caso di recesso per cambio venditore, il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per l’inoltro della suddetta comunicazione entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore. In caso di recesso per cessazione della fornitura, la comunicazione dovrà rispettare il termine di preavviso attualmente stabilito da ARERA in 1 (un) mese.
3.4 Fermo restando quanto indicato all’art. 12 (Condizione risolutiva, risoluzione del contratto, recesso e sospensione della fornitura), il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto con un
Contratto, in caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza del Contratto, sarà applicato un
conguaglio di importo di 0,02€/kWh per ciascun punto di prelievo di energia elettrica e di 0,2
€/mc per ciascun punto di prelievo di gas, calcolato sui consumi presunti dalla data di recesso alla scadenza contrattuale. La base di computo dei consumi presunti sarà parametrata ai consumi reali effettuati dalla data di attivazione della fornitura alla data di efficacia del recesso.
4. CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE. ALTRI CORRISPETTIVI.
4.1 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura e il relativo periodo di applicazione (decorrente dalla “data di efficacia”) sono indicati nella scheda prodotto (“Scheda Prodotto”).
4.2 In caso di variazione delle condizioni economiche, il Fornitore comunica per iscritto al Cliente, mediante apposita comunicazione inviata separatamente dai documenti di fatturazione, o mediante PEC (se attiva), l’eventuale aggiornamento delle stesse o le nuove condizioni economiche che hanno effetto decorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Le suddette comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. In mancanza di recesso da parte del Cliente entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, le nuove condizioni economiche si intendono accettate.
In caso di recesso comunicato direttamente dal Cliente, senza il tramite del nuovo fornitore e comunque nei casi in cui l’attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore non avvenga in tempi compatibili con l’efficacia del recesso il Fornitore applicherà le vecchie condizioni sino alla data di efficacia del recesso stesso.
4.3 Per il gas naturale il prezzo del "Corrispettivo Gas" (differenziato in funzione del profilo di consumo) è riferito ad un gas avente, alle condizioni standard, un Potere Calorifico Superiore (“PCS”) pari a 38,1 MJ/Smc. Ai fini della fatturazione, tale prezzo verrà adeguato proporzionalmente al PCS convenzionale "P" (determinato ai sensi dell'articolo 12 del Testo Integrato Vendita Gas, “TIVG”, di cui all’Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni) relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna. Oltre al “Corrispettivo Gas” verranno addebitate al Cliente le componenti tariffarie relative a: (i) la commercializzazione della vendita al dettaglio, (ii) il trasporto, (iii) lo stoccaggio, (iv) il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, (v) gli oneri aggiuntivi (“QOA”), definiti dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del TIVG, (vi) tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti del distributore locale in relazione ai servizi di distribuzione del gas ad eccezione del Corrispettivo Gas. I valori delle suddette componenti indicate nel TIVG sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall'ARERA. Saranno inoltre fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotte dalle competenti autorità. In sede di fatturazione le componenti tariffarie espresse in €/GJ saranno applicate ai volumi adeguandole al PCS convenzionale "P" relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, secondo le disposizioni del TIVG. Per ciascun punto di riconsegna dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature per la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei quantitativi misurati avverrà mediante l’applicazione del coefficiente di conversione “C”, calcolato secondo le disposizioni di cui all’Allegato A (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas) alla delibera dell’ARERA 367/2014/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (le condizioni standard di un gas sono, ai fini tariffari, la temperatura di 15 °C e la pressione assoluta di 1,01325 bar).
4.4 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi per l’energia fornita indicati nella Scheda Prodotto, al Cliente verranno addebitati: (i) i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i Clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore, (ii) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento con l’esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento, in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell’ARERA contenente “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico”, e dalla deliberazione dell’ARERA 30 luglio 2009, n. 107/09 e dall’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (settlement); detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica secondo le disposizioni della Delibera n.111/06 dell'ARERA e della deliberazione n. 205/04 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni, (iii) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del Prezzo Commercializzazione Vendita (“PCV”) previsto dal Testo Integrato dei servizi di vendita (“TIV”) di cui alla delibera 156/07 dell’ARERA e successive modifiche e integrazioni. Per le sole forniture relative a siti in media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, tale corrispettivo non è dovuto, (iv) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un ulteriore corrispettivo (“Conguaglio Compensativo”) di importo pari a quanto previsto dalla delibera ARG/elt 107/09 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione dall’art. 33 del TIV, (v) qualora in relazione all’energia oggetto del Contratto sussistessero a carico del Fornitore o dell’utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, il Fornitore si riserva di applicare all’energia prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d’obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito
dal Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione, (vi) eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del Cliente per pregresse forniture di energia elettrica o gas.
4.5 Il Cliente, all’atto della formulazione della richiesta, è tenuto a dichiarare l’uso delle somministrazioni presso i siti forniti, anche al fine del trattamento fiscale dei consumi e dell’attribuzione delle altre componenti tariffarie sottoposte a regolazione. In caso di dichiarazione successiva alla conclusione del Contratto, le nuove condizioni saranno applicate dalla data in cui è pervenuta al Fornitore la relativa comunicazione. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato ed il Fornitore si attiene a quanto dichiarato dal Cliente. Qualora, successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione, le informazioni risultanti al distributore risultino difformi da quelle indicate dal Cliente, il Fornitore applicherà la differenza di corrispettivi, imposte ed eventuali sanzioni.
4.6 Per le forniture a uso domestico, il Cliente è tenuto a certificare (mediante produzione di certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 D.p.R. 445/2000) se il punto di fornitura è relativo all’abitazione di residenza. In caso di omessa comunicazione, saranno applicate le condizioni contrattuali previste per il Cliente domestico residente. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni successiva variazione dello stato di residenza relativo al punto di fornitura somministrato, producendo la documentazione di cui al paragrafo precedente. Le relative componenti tariffarie saranno applicate a decorrere dalla data in cui è pervenuta la comunicazione da parte del Cliente.
5. MANDATI.
5.1 Con riferimento ai “POD“ (Punti di consegna) dell’energia elettrica ed ai “PDR” (Punti di riconsegna) del gas naturale indicati, con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferisce al Fornitore, o a società dallo stesso a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire, nel rispetto di quanto richiesto dai gestori di rete competenti, i contratti relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento di energia elettrica e a quelli di trasporto e distribuzione del gas naturale (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo), accettandone sin d’ora tutti i derivanti oneri.
5.2 Il Cliente conferisce, altresì, al Fornitore, o a società dallo stesso a ciò demandata, mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione dei POD ovvero di altre attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazione, ecc.). Contestualmente, il Cliente conferisce al Fornitore anche mandato con rappresentanza all’accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione.
5.3 Con la formulazione della richiesta di Xxxxxxxxx, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal contratto di somministrazione in essere al momento della richiesta e conferisce mandato al Fornitore per comunicare tale volontà al precedente fornitore.
5.4 I sopradescritti mandati avranno durata corrispondente a quella del Contratto e saranno disciplinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono conferiti a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti dal Fornitore saranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione.
6. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA.
6.1 All’atto dell’attivazione della fornitura, il distributore esegue la lettura del contatore e la comunica al Fornitore (lettura di attivazione). Le condizioni economiche di fornitura oggetto del Contratto sono applicate a partire dalla lettura di attivazione. In caso di voltura di contratto di fornitura di gas naturale su precedente cliente, la lettura di attivazione potrà essere concordata tra il Cliente entrante e quello uscente e comunicata al Fornitore. Per le forniture di energia elettrica su linea provvista di misuratore telecontrollato, salvo impedimenti, la lettura è effettuata dal distributore con modalità telematica.
6.2 In corso di Contratto, il Cliente ha la facoltà di provvedere all’autolettura del gruppo di misura e di comunicarla al Fornitore secondo le modalità indicate in fattura.
6.3 L’autolettura è considerata come lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nel caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto (i) ai consumi storici del Cliente stesso o (ii) alle letture comunicate dal distributore o (iii) dal medesimo validate.
7. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI.
7.1 I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc). Nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, gli stessi verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C”, ai sensi della Delibera 367/2014/R/GAS (“Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”) e successive modifiche e integrazioni. La fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base dei consumi attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo rilevato a cura del distributore ovvero del Cliente a seguito di autolettura.
7.2 La fatturazione dei corrispettivi avviene sulla base delle letture comunicate dal distributore, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. In assenza della lettura effettiva intesa anche ai sensi dell’articolo 6.3, la fatturazione è eseguita sulla base di consumi presunti (con conguaglio effettuato, salvo impedimenti, con il primo ciclo utile di fatturazione successivo ad una lettura effettiva o autolettura). Il consumo presunto è calcolato dal Fornitore: per il gas in base all’uso della fornitura, ai consumi storici del Cliente e all’andamento climatico; per l’energia elettrica in base ai consumi storici e, in mancanza di questi, in base alla potenza contrattuale.
7.3 Successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, della fornitura, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale effettuata dal distributore.
8. MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS NATURALE E DELL’ENERGIA ELETTRICA.
8.1 Non sono consentiti prelievi di energia elettrica e/o di gas naturale eccedenti, rispettivamente, la potenza elettrica disponibile o la portata massima del contatore, se non previa proposta di modifica contrattuale di adeguamento al nuovo fabbisogno formulata dal Cliente e positivamente accolta dal Fornitore e dal distributore.
8.2 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore o ai terzi in conseguenza di prelievi in eccedenza, ivi compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.
8.3 Il gas e l’energia elettrica non possono essere utilizzati dal Cliente in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potranno essere ceduti o trasferiti a terzi, anche mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
8.4 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura ed in particolare nell’impiego del gas.
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
9.1 Se non diversamente specificato nelle Condizioni Particolari di Fornitura, la fatturazione dei corrispettivi è eseguita con periodicità (i) almeno bimestrale: per i clienti del settore elettrico domestici e per quelli non domestici e con potenza disponibile fino a 16,5 kW; per i clienti del settore del gas naturale con consumo fino a 5.000 Smc/anno e (ii) almeno mensile: per i clienti di energia elettrica non domestici e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; per i punti di riconsegna del settore del gas naturale con consumo superiore a
5.000 Smc/anno. Qualora l'importo complessivo della fattura sia inferiore a 25,00 (venticinque/00) euro, il Fornitore potrà prevedere, con specifica comunicazione nella relativa fattura, che il medesimo sia corrisposto dal Cliente unitamente all'importo della successiva fattura. È fatta salva la facoltà del Fornitore di modificare la periodicità di fatturazione. In particolare, per interventi sui sistemi informativi o a seguito di aggiornamenti del gruppo/calendario di fatturazione, il Fornitore potrà cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive. Il Fornitore si riserva, inoltre, la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione, in occasione delle prime due fatture emesse a partire dall’inizio dell’erogazione del servizio.
In caso di fornitura di energia elettrica e gas, il Fornitore potrà emettere una fattura unica. La fattura verrà emessa entro 60 (sessanta) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato verrà corrisposto, a favore del Cliente rientrante nell’ambito di applicazione della delibera 463/2016/R/com, un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla stessa delibera.
9.2 La principale modalità di emissione della bolletta è il formato elettronico, che sarà utilizzato, in coerenza con quanto definito dalla delibera ARERA 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni, fatta salva diversa indicazione del cliente.
Il Fornitore procederà alla fatturazione elettronica nei confronti dei Clienti che abbiano i necessari requisiti tecnici; in tal caso il Cliente avrà l’onere di stampare e conservare la fattura trasmessa. Per i Clienti che non abbiano manifestato la volontà di usufruire del servizio o che non abbiano i necessari requisiti tecnici, il Fornitore invierà le fatture in formato cartaceo.
9.3 La bolletta sarà emessa in forma sintetica, secondo la struttura e il contenuto minimo previsti dalla delibera ARERA 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni. Il Cliente potrà richiedere al Fornitore gli elementi di dettaglio, ovvero le pagine con la descrizione analitica delle componenti e la completa esposizione dei calcoli che determinano la spesa complessiva, accedendo al sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Le bollette comprensive degli elementi di dettaglio saranno inviate in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente al momento della richiesta. Le bollette successive alla richiesta saranno emesse nel formato completo degli elementi di dettaglio.
9.4 Il pagamento dei corrispettivi deve avvenire entro il termine indicato in fattura, che non sarà comunque inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa.
9.5 In caso di morosità o di assenza di specifica imputazione, i pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati al debito più risalente.
9.6 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né, con riferimento al solo Cliente non consumatore, può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto o da altre disposizioni, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento, interessi moratori, calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali per i Clienti domestici e di 7 (sette) punti percentuali per i Clienti non domestici, salva la diversa indicazione riportata in fattura.
9.7 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente la fornitura, salvo non sia espressamente posto dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore. Sono a disposizione del Cliente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx le informazioni circa le aliquote delle imposte.
9.8 Il Fornitore, anche su richiesta del Cliente non consumatore, potrà a sua discrezione disporre la compensazione delle fatture con eventuali crediti che il Cliente non consumatore vanti nei suoi confronti , anche relativi ad altri contratti intestati alla medesima persona fisica o giuridica. Nel caso di richiesta di compensazione presentata dal Cliente non consumatore, la mancata risposta sull'accoglimento da parte del Fornitore non costituisce motivo di differimento del termine di pagamento della fattura.
9.9 Il Fornitore ha facoltà di riscuotere tramite fatture relative a contratti di fornitura attiva importi relativi a fatture non pagate relative ad altri contratti di fornitura, anche cessati, intestati alla medesima persona fisica o giuridica. Il mancato pagamento di tali importi
comporta l'attivazione della procedura di sollecito e successiva sospensione con le modalità indicate nelle presenti condizioni generali.
10. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO.
10.1 Qualora il pagamento della fornitura non avvenga attraverso procedura di addebito automatico in conto corrente (RID), il Cliente domestico, in relazione a ciascuna fornitura, è tenuto a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale pari a quanto previsto dalla competente Autorità per il mercato tutelato. Tale deposito, maggiorato degli interessi legali maturati, sarà restituito al Cliente al momento dell’emissione della fattura di chiusura, salva la compensazione con eventuali importi a credito del Fornitore relativi a fatture in tutto o in parte rimaste insolute.
Qualora, nel corso della fornitura, il Cliente disattivi la procedura RID, il Fornitore, in occasione dell’emissione della prima fattura utile, addebiterà l’importo del deposito cauzionale con le medesime modalità sopra descritte.
10.2 Per i Clienti non domestici, in caso di (i) mancata attivazione del pagamento con domiciliazione bancaria (RID) o (ii) esito non soddisfacente della valutazione del merito di credito del Cliente, effettuata all’atto della sottoscrizione del Contratto o in corso di fornitura, anche attraverso indagine da parte di società specializzate nell’analisi finanziaria o
(iii) ritardo anche di un solo pagamento, il Cliente si obbliga, su richiesta del Fornitore, a far rilasciare in favore di quest’ultimo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, anche antecedente la somministrazione di energia elettrica e/o gas, una fidejussione bancaria o assicurativa di durata pari al termine del periodo contrattuale aumentato di 3 (tre) mesi. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito o da una primaria compagnia di assicurazione sottoposta alla vigilanza e controllo dell’ISVAP preventivamente comunicati e di gradimento del Fornitore, di importo pari a 3 (tre) mensilità di somministrazione, calcolato sulla base dei consumi medi previsti dal Contratto, oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. La garanzia dovrà consentire l’incasso da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna di obbligo di preventiva escussione del Cliente in caso di inadempimento.
10.3 Qualora, nel corso della fornitura, l’importo del deposito sia compensato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Parimenti, qualora nel corso della fornitura la garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escussa, in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla sua ricostituzione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
11. INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE.
11.1 L’energia elettrica e il gas sono immessi con carattere di continuità, secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti autorità, salvo i casi di forza maggiore così come definiti dall’art. 11.2 del Contratto. La fornitura può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio (quali manutenzione, riparazione di guasti sulla rete di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema. In tutti i casi di interruzione, sospensione o diminuzione nell’erogazione, il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti dalle Delibere dell’ARERA n.198/11 e ARG/gas 120/08.
11.2 Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause di forza maggiore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
11.3 Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente, fermo quanto disposto dall’art. 1225 c.c.
12. CONDIZIONE RISOLUTIVA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.
12.1 Ai sensi dell’articolo 1353 c.c., il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva della mancata attivazione, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla richiesta del Cliente, della fornitura per causa non imputabile al Fornitore. È facoltà del Fornitore comunicare al Cliente la proroga del suddetto termine prima della sua scadenza.
12.2 Il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c nei casi di seguito indicati: (i) omesso o parziale pagamento di una fattura, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’articolo 9.6; (ii) violazione dell’articolo 14 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell’azienda; (iii) morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas, anche risolto, intestato al medesimo Cliente.
12.3 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, nei seguenti casi: (i) ritardato, parziale od omesso pagamento di almeno due fatture, anche non consecutive, ferma restando l’applicabilità degli interessi di cui all’articolo 9.6; (ii) insussistenza o venir meno dei requisiti previsti nelle Condizioni Particolari di Fornitura, anche parzialmente e/o limitatamente a una singola fornitura, anche in relazione ad uno o più Siti; (iii) revoca della procedura RID, ove le condizioni di fornitura prevedano il relativo obbligo, salvo il caso in cui il Fornitore si sia avvalso della facoltà di fatturare gli importi a titolo di deposito cauzionale emettendo a tal scopo una fattura o addebitandoli in bolletta e il Cliente abbia tempestivamente adempiuto al pagamento; (iv) mancata o invalida costituzione o ricostituzione dell’eventuale deposito cauzionale da parte del Cliente, se richiesto, o mancato o invalido rilascio, costituzione o ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia di cui al precedente articolo 10; (v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; (vi) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; (vii) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; (viii) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti all’articolo 8; (ix) mancato
pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e una società del gruppo a cui appartiene il Fornitore.
12.4 Il Fornitore ha la facoltà di recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, qualora almeno un punto di fornitura dell’energia elettrica o almeno un punto di riconsegna del gas indicato dal Cliente risulti chiuso per sospensione della fornitura per morosità.
12.5 In tutti i casi di morosità del Cliente previsti ai punti precedenti, è in facoltà del Fornitore procedere, in via preventiva, alla sospensione della fornitura, anche limitatamente, in caso di pluralità di Xxxx, a uno solo o a una parte degli stessi, come pure alla sospensione di entrambe le forniture di energia elettrica e di gas. A tal fine, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione a mezzo lettera raccomandata (o tramite altri strumenti previsti dalla normativa vigente) di costituzione in mora.
Decorsi 20 (venti) giorni dalla data di emissione, in mancanza di attestazione dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, decorsi almeno 15 (quindici) giorni solari dall’invio della comunicazione di costituzione in mora e non prima di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine di pagamento esposto nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore si riserva di richiedere al distributore la sospensione del punto di prelievo per morosità. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al distributore la riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore procede a sospendere la fornitura.
Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento delle somme costituite in mora tramite invio delle ricevute di pagamento a mezzo web dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx o a mezzo telefax al numero 045-8677488, ovvero consegnando le stesse presso lo sportello di Verona – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0.
Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a 30,00 (trenta/00) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza in assenza del previo invio della comunicazione di costituzione in mora.
Il Fornitore è altresì tenuto a corrispondere un indennizzo di 20,00 (venti/00) euro qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza in violazione: (i) del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento,
(ii) del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, (iii) del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
La riapertura del punto di fornitura sospeso per morosità è subordinata al pagamento, da parte del Cliente, dell’intero ammontare degli importi scaduti alla data di richiesta di riattivazione, compresi quelli eventualmente maturati successivamente alla sospensione.
12.6 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l’esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.
12.7 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.
12.8 In tutti i casi di sospensione della fornitura o di risoluzione del Contratto, anche se in relazione ad un solo Xxxx, è fatto salvo il diritto del Fornitore di ottenere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità, fermo restando il risarcimento del maggior danno eventualmente subito nei limiti dell’art. 1225 c.c.
13. INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO.
13.1 Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto stesso o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diversi da quelli previsti in Contratto.
13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla decorrenza delle stesse; è fatta salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta al Fornitore prima della scadenza del suddetto termine. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.
13.3 In applicazione dell’art.13 dell’Allegato A della delibera ARG/com 104/10 dell’ARERA “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (“Codice di Condotta Commerciale”), il Fornitore si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle condizioni di fornitura qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. In caso di esercizio di tale facoltà, il Fornitore ne darà comunicazione scritta al Cliente mediante apposita lettera o PEC (se attiva), con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.
13.4 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
13.5 Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale, Il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le clausole contrattuali contenute ai punti: 3 (Durata e recesso); 6 (Letture del gruppo di misura); 7 (Modalità di calcolo dei corrispettivi); 9 (Fatturazione e pagamenti); 10 (Deposito cauzionale
e garanzie di pagamento); 12 (Condizione risolutiva, risoluzione del contratto, recesso e sospensione della fornitura); 15 (Comunicazioni).
14. CESSIONE, AFFITTO, USUSFRUTTO DI AZIENDA.
In caso di cessione, affitto od usufrutto dell’azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il Contratto in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al Fornitore.
15. COMUNICAZIONI.
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
16.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.
16.3 Tutti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente richiamati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura di energia elettrica e gas, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla sezione “Atti e Provvedimenti”.
16.4 In coerenza con il TIQV – ARERA, il cliente ha diritto di richiedere informazioni o presentare reclamo mediante i canali indicati nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web xxx.xxxxxxxxx.xx Qualora la risposta al reclamo sia ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 (cinquanta) giorni dall’invio del predetto reclamo senza che il Fornitore lo abbia riscontrato, il Cliente può attivare la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controverse presentando domanda al Servizio Conciliazione, entro un anno dalla data di invio del reclamo, secondo quanto previsto dalla Delibera 209/2016/E/com ARERA. Ai sensi dell’articolo 6 della predetta delibera, la domanda può essere inoltrata con modalità telematica, attraverso il sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxx?xxxxxxx00&xxxxxxxxx o con modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione. La domanda può essere presentata mediante un delegato anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria dal quale il Cliente decida di farsi rappresentare.
16.5 Il Contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.P.R. 26 agosto 1986, n. 131. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 1, lettera B, della Tariffa, parte seconda, allegata al suddetto D.P.R., in quanto le relative prestazioni sono assoggettate ad I.V.A. e sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
ATTENZIONE
Il Cliente dichiara di aver letto e preso attenta visione e di approvare espressamente e specificamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le disposizioni contenute nelle clausole di seguito citate: 2) Conclusione del Contratto; 3) Durata e recesso; 4) Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale. Altri corrispettivi; 5) Mandati; 9) Fatturazione e pagamenti; 11) Interruzione della fornitura e responsabilità del Fornitore. Responsabilità e manleva del Cliente; 12) Condizione risolutiva, risoluzione del Contratto, recesso e sospensione della fornitura; 13) Integrazioni, modifiche e cessione del Contratto; 16) Legge applicabile e foro competente.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D.LGS.
N. 196/2003, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente,
La informiamo che la società AGSM Energia S.p.A. (“Società”) per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto contrattuale e l’erogazione dei servizi ha necessità di acquisire dati a Lei relativi, qualificati come personali dal D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni.
• Natura dei dati trattati
In relazione all’erogazione dei servizi da parte di AGSM Energia S.p.A., i dati oggetto di trattamento sono dati comuni, quali, ad esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo del punto di fornitura, indirizzo di invio della fattura, indirizzo di posta elettronica, recapiti telefonici, codice fiscale, partita iva, ecc..
• Finalità del trattamento
I dati personali raccolti sono acquisiti, conservati, trattati e archiviati in relazione a:
1. finalità contrattuali: adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione concluso con la Società e conseguente adempimento degli obblighi legali connessi;
2. finalità commerciali e promozionali: svolgimento di campagne promozionali dei prodotti della Società, ricerche di mercato, operazioni di marketing, comunicazione di informazioni e aggiornamenti sulle condizioni contrattuali.
In caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali per finalità contrattuali, AGSM Energia S.p.A. non potrà erogare i servizi oggetto del contratto.
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I Suoi dati saranno trattati solo da personale tecnico che opera sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile, ove nominato, in conformità agli articoli 29 e 30 D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati raccolti con finalità commerciale-promozionale potrà essere svolto anche da soggetti terzi incaricati dalla
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I dati potranno essere ceduti ad altro soggetto appartenente al gruppo di cui è parte la Società per finalità non commerciali.
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In ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, nei limiti e alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, i diritti di cui all’articolo 7 del medesimo, ovvero:
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- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi (i) al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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[ ] al trattamento dei propri dati personali per finalità contrattuali;
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