SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI XXX XXXXXXXX 0
XXXXXXXXX
CONTRATTO
relativo all’affidamento della gestione del servizio di ristorazione della mensa universitaria di xxx Xxxxxxxx 0 - Xxxxxxxxx
CIG 752066376F
TRA
L’ARDISS - Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, di seguito anche Committente, con sede legale in Trieste, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0, codice fiscale 01241240322, nella persona del Direttore generale dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Tolmezzo (UD) il 13/08/1968, domiciliata per la carica presso l’Ente che rappresenta, giusta conferimento d’incarico di cui al D.P.Reg. n. 163/Pres. di data 31/08/2016, su conforme delibera di Giunta regionale n. 1533 del 22 agosto 2016
E
- , con sede legale in , via , capitale sociale ( ), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante Dott. , giusta poteri allo stesso conferiti con ,di seguito, per brevità anche solo “Gestore”;
Premesso che:
1) il Direttore dell’Ardiss con decreto n. del / /2016, ha disposto l’avvio di una gara a procedura aperta, articolata in un unico lotto, per
l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione della mensa universitaria di xxx Xxxxxxxx, 0 a Pordenone da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3, lett. a) del Codice;
2) ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, si precisa che l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto la natura del servizio da affidare non consente la suddivisione in lotti funzionali ovvero prestazionali in quanto è necessario che le prestazioni siano fornite da un unico operatore economico;
3) il bando di gara è stato pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 15/06/2018 e, in estratto, sui quotidiani Il Piccolo ed il Messaggero Veneto;
4) la gara è stata regolarmente espletata e l’appalto è stato aggiudicato a favore di , che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
5) nell’ambito della propria domanda di partecipazione il Gestore ha tra l’altro prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e relativi allegati, nel presente schema di contratto;
6) il Gestore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il capitolato tecnico completo di tutti gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, depositati presso l’ARDISS ancorché non materialmente allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; -
7) il Gestore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi inclusa la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
8) il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il capitolato tecnico e i suoi allegati e l’offerta tecnica ed economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
Art.2 – NORME REGOLATRICI
1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata:
a) dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Gestore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n.- 50, nel prosieguo, Codice, in quanto espressamente richiamate e dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
Art.3 – OGGETTO E DURATA
1. Oggetto del presente contratto è la gestione del servizio di ristorazione della mensa universitaria di xxx Xxxxxxxx, 0 a Pordenone.
2. Il servizio oggetto del contratto dovrà essere eseguito alle condizioni, norme, prescrizioni e patti contenuti nel presente atto, nel capitolato tecnico e negli allegati al capitolato tecnico, nell’offerta tecnica proposta in sede di gara, oltre che nelle norme di legge vigenti.
3. Il servizio è da espletarsi presso i locali concessi in comodato ad uso gratuito ad Ardiss e siti a Pordenone, in xxx Xxxxxxxx, 0.
4. Il contratto avrà la durata di quattro anni, a decorrere dal / /201_.
5. Alla scadenza del contratto l’ARDISS si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del servizio, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di due anni. La richiesta di rinnovo del contratto avverrà mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima del termine finale del contratto originario.
6. La durata complessiva del contratto potrà inoltre essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni dall’ARDISS, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento di una nuova gara, fino ad un massimo di sei mesi. La richiesta di proroga avverrà con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza del contratto, mediante comunicazione scritta. Pertanto, il Gestore si impegna a prorogare il servizio, a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Art. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE
1. L’importo presunto complessivo è di Euro X.XXX.XXX,XX (…) oltre IVA come per legge.
2. L’importo è puramente indicativo e variazioni di qualunque entità correlate al numero di pasti che determinano il corrispettivo dovuto non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Gestore.
3. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi dallo stesso previsti
Art.5 – PREZZO DEL PASTO
1. I prezzi unitari, risultanti dall’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara, sono i seguenti:
- prezzo del pasto intero: € (euro ), oltre ad IVA al %
- prezzo del pasto ridotto: € (euro ), oltre ad IVA al %,
2. Detti prezzi, che costituiscono i corrispettivi dovuti contrattualmente al Gestore, devono intendersi comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del servizio e sono dovuti per le forniture ed i servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. I corrispettivi contrattuali suindicati si intendono compresivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nei precedenti commi.
Art.6– MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEI SERVIZI E PAGAMENTI
Alla fine di ciascun mese il Gestore provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla somma dei pasti erogati a tariffa agevolata nel corso del mese stesso differenziati per fascia d’erogazione, applicando i prezzi di cui al
precedente articolo 5, detratta la quota pagata dallo studente. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, deve contenere i seguenti dati:
- codice CIG;
- codice univoco ufficio;
- P. IVA dell’ARDISS;
- oggetto del contratto;
- ritenuta dello 0,50%;
- totale fattura.
1. Il Gestore invia la fattura in modalità elettronica al codice univoco dell’ARDISS, che verrà successivamente comunicato. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
2. L'ARDISS provvederà alla liquidazione delle fatture previa verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali e della regolarità della fattura rispetto al numero dei pasti effettivamente erogati; laddove i dati non dovessero coincidere, liquiderà al Gestore esclusivamente i pasti riscontrati dal sistema di rilevazione accessi.
3. In occasione di ogni singolo pagamento, il Gestore deve operare sull’imponibile una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo. Alla scadenza del contratto il Gestore dovrà fatturare anche l’ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione.
4. L’ARDISS provvede al pagamento del dovuto a favore del Gestore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito a 30 (trenta) giorni dalla data dell’attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva
la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura.
5. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato dichiarato dal Gestore, secondo quanto previsto al successivo articolo 8 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l’ARDISS abbia contestato al Gestore l’inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste da prescrizioni di legge, dal presente contratto, dal capitolato tecnico o dall’offerta presentata in sede di gara. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all’articolo 15 “Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio” del presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l’ARDISS procederà alla liquidazione di tutto o parte dell’importo previsto dalla fattura.
Art. 7 – REVISIONE PREZZI
1. Non è ammessa la revisione dei prezzi per il primo anno del contratto, mentre, a partire dal secondo anno i prezzi contrattuali sono aggiornati, con cadenza annuale, sulla base dei costi standardizzati ovvero, in mancanza di pubblicazione di tali costi, sulla base della percentuale di variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi (indice F.O.I).
Art. 8 –OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, il Gestore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via
esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il pagamento dei corrispettivi dell’appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto.
2. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Gestore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Gestore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il Gestore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i..
4. Il Gestore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste.
5. L’ARDISS verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
6. Il mancato utilizzo, nelle transazioni finanziare, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche di uno solo degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..
Art.9 – .CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Gestore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel capitolato tecnico completo di allegati e nell’offerta presentata in sede di gara, anche se non espressamente riportate nel presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo.
2. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, e quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’ ARDISS da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza di dette norme.
3. Sono, altresì, a carico del Gestore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto.
4. Il Gestore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
- garantire che il servizio sia erogato in conformità a quanto indicato nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica del Gestore;
- manlevare e tenere indenne l’ARDISS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla qualità dei prodotti e servizi erogati;
- manlevare e tenere indenne l’ARDISS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’ARDISS di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente contratto;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
5. Il Gestore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle strutture coinvolte, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Gestore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
6. Il Gestore si obbliga a consentire all’ARDISS di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel capitolato tecnico e offerti dal Gestore, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, l’ARDISS si riserva di verificare la conformità del servizio, nonché i livelli dello stesso richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Gestore, secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico e relativi allegati e nell’offerta del Gestore, utilizzando all’eventualità il supporto di terzi all’uopo incaricati.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ARDISS, assumendosene il medesimo Gestore ogni relativa alea.
Art. 10 – CLAUSOLA SOCIALE
1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.-------------------
2. Il Gestore si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.----
3. Il Gestore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.------------------
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Gestore anche nel caso in cui questo non aderisca alle
associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Gestore di cui all’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti in caso di subappalto.-----------
Art.12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Con la stipula del contratto, il Gestore si assume ogni responsabilità derivante dal contratto e risponderà direttamente dei danni di qualsiasi natura, che dovessero occorrere agli utenti del servizio, al personale impiegato, a terzi o cose di terzi, ai beni immobili o mobili dell’ARDISS, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o da terzi presenti nella struttura o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, esonerando pertanto l’ARDISS da qualsiasi responsabilità connessa.---------------------------------------
2. Il Gestore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ARDISS, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Gestore dichiara di aver stipulato idonee polizze assicurative con la Compagnia di assicurazione , per la copertura di qualsiasi danno derivante dall’esercizio delle attività previste nel capitolato tecnico con i seguenti massimali per anno assicurativo e per sinistro:
a) responsabilità civile verso terzi e per danni alle persone e alle cose con un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00, con limite di € 1.500.000,00 per danni ad ogni persona ed € 500.000,00 per danni a cose;
b) una polizza assicurativa che tenga indenne l’Ente da danneggiamenti causati dall’aggiudicatario stesso, nonché contro la distruzione totale o parziale di impianti e attrezzature, opere e/o strutture anche preesistenti,
verificatisi durante l’esecuzione del contratto, per un massimale unico pari ad € 2.500.000,00;
c) una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di danno per furto, incendio, scoppio, allagamento, sommersione o altri eventi calamitosi con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00;
d) un’assicurazione che copra gli eventuali rischi da tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti subìti dagli utenti del servizio con massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00.
4. La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto.
5. Infatti, resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale per l’ARDISS e, pertanto, qualora il Gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo articolo 17.
6. Resta ferma l’intera responsabilità del Gestore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Art. 13 –OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Gestore e tutto il personale dipendente dello stesso dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio stesso; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale.
Art.14 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Gestore ha costituito una garanzia fideiussoria
mediante polizza
n.
rilasciata da
, per l’importo di € (euro
/00) resa ai sensi dell’articolo 93 del Codice, in favore dell’ARDISS.
2. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Gestore nei confronti dell’ARDISS, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ARDISS ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16.
3. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) dell’ARDISS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dell’ARDISS.
5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’ARDISS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
--Art.15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO--
1. L’ARDISS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Gestore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Gestore di tutte le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché nella normativa di settore, in particolare controlli di rispondenza e di qualità.
2. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità la risoluzione del contratto, l’ARDISS contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a otto giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
3. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell’inadempienza) o il Gestore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisse elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 16.
4. Nei casi di particolare grave recidiva, l’ARDISS si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
5. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del servizio, mediante verifica a campione sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, spetta al Direttore del Servizio competente alla gestione del contratto o ad altri dipendenti da esso delegati.
6. Al personale dell’ARDISS incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l’accesso alla struttura in qualsiasi momento, senza che ciò interferisca nello svolgimento delle attività oggetto del contratto.
Art.16– PENALI
1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti da prescrizioni di legge, dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, l’ARDISS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del Gestore le penali di cui al presente articolo.
Le penalità previste sono:
€ 150,00
- per ogni caso di non conformità relativa alla struttura e alla composizione dei pasti;
- per ogni caso di mancato rispetto delle grammature;
- per ogni caso di non conformità relativa agli indumenti di lavoro;
- per ogni caso di mancata conservazione dei campioni delle preparazioni giornaliere;
- per ogni variazione del menù giornaliero non motivata e/o di valore inferiore non concordata con l’Agenzia;
€ 350,00
- per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente;
- per ogni derrata non conforme rinvenuta nei luoghi di stoccaggio;
- per ogni verifica chimico-fisica o ispettiva sulle derrate non conforme a quanto previsto;
- per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti erogati;
- per la mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari ed alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti normative;
- per ogni caso di mancato rispetto del divieto di riciclo;
- per ogni caso di non conformità alle operazioni di preparazione e cottura degli alimenti;
- per ogni caso di raffreddamento dei prodotti cotti con modalità non previste dal Capitolato tecnico;
- per ogni caso di non conformità alle operazioni di conservazione dei pasti;
- per ogni caso di mancato rispetto delle tecniche relative alle operazioni di pulizia;
- per ogni parametro non conforme ai limiti microbici di contaminazione delle superfici, degli utensili, delle attrezzature e degli ambienti di lavorazione;
- per ogni rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti;
- per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della normativa in materia di raccolta differenziata;
- per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione con la frequenza stabilita;
- ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dall’Ardiss per eseguire i controlli di conformità;
- per il mancato reintegro di piatti e posate;
- per ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell'esercizio dei contratti desumibili direttamente ed indirettamente dai contratti stessi oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- per utilizzo di derrate non rispondenti per qualità merceologica, organolettica, marchio dichiarato, provenienza, termini di scadenza;
€ 600,00
- per ogni parametro non conforme ai limiti microbici di contaminazione degli alimenti per microrganismi non patogeni;
- per assenza del Supervisore o del suo sostituto superiore a 3 giorni senza intervenuta sostituzione;
- per ogni mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali relative alla conservazione ed alla lavorazione degli alimenti;
- per inosservanza degli orari previsti nell’erogazione del servizio, salvo causa di forza maggiore;
- per mancato preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato oltre il termine previsto dal capitolato;
- per ogni giorno di ritardo a fronte dell’obbligo di riconsegna dei locali, arredi e attrezzature conseguente alla cessazione del rapporto e per qualsiasi causa si sia determinato;
- per ogni giorno di ritardo dell’inizio della gestione rispetto a quanto stabilito dall’Ardiss, imputabile all’impresa;
- per ogni mese di ritardo nelle forniture, installazioni ed esecuzione di quanto previsto alle lettere all’art. 26 del capitolato tecnico;
€ 1.000,00
- per ogni parametro non conforme ai limiti microbici di contaminazione degli alimenti per microrganismi patogeni.
€ 6.000,00
- per le mancate forniture, installazioni ed esecuzioni di quanto previsto all’art. 26 del capitolato tecnico entro il termine di 3 mesi dall’attivazione del servizio salvo il recupero di eventuali maggiori spese sostenute dall’Ardiss;
da € 100,00 a € 5.000,00
Per ciascuna violazione di norme contenute nel presente Capitolato, non espressamente previste nelle penalità di cui sopra, l’Ardiss si riserva l’applicazione di una penale compresa fra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 5.000,00, in base alla gravità della violazione riscontrata.
2. Per l’applicazione delle penali, l’Ardiss adotta il procedimento di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 15.
3. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’ARDISS potrà trattenere l’importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero in alternativa mediante escussione della cauzione definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell’importo contrattuale. In tal caso l’ARDISS potrà avviare le procedure previste dalla normativa vigente per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo.-
Art.17 – RISOLUZIONE
1. L’ARDISS, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, ad esclusivo rischio e danno del Gestore, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il Gestore:
- violi in maniera grave e ripetuta le norme igienico-sanitarie;
- somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta;
- causi danni da intossicazione alimentare dovuti a dolo o colpa grave;
- interrompa il servizio fuori dai casi ammessi dal capitolato tecnico per causa a sé imputabile;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;
- produca danni ad impianti ed attrezzature dell’ARDISS o ai locali ovvero utilizzi i locali per un uso diverso rispetto a quello stabilito dal contratto, in caso di dolo o colpa grave;
- incorra nell’ipotesi di grave recidiva nelle inadempienze di cui all’articolo 15, comma 4, del presente contratto;
- incorra nell’applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 16, comma 4, del presente contratto;
- non provveda, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a reintegrare la garanzia per l’importo escusso dall’ARDISS;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del Gestore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano al Gestore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto, nonché nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge.
2. In caso di risoluzione, l’ARDISS provvederà all’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 18 – ESECUZIONE IN DANNO
1. In considerazione della particolare natura delle prestazioni, l’Ardiss si riserva la facoltà di affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore, con addebito alla ditta aggiudicataria dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l’applicazione delle condizioni previste dal capitolato tecnico.
Art. 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
1. Il Gestore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. Il Gestore si impegna a comunicare immediatamente all’ARDISS ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. L’ARDISS si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo al Gestore.
4. (Eventuale): L’ARDISS si è avvalsa della facoltà, prevista all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente.
Art. 20 TRASPARENZA
1. Il Gestore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,
somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Gestore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Gestore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 21 - RECESSO
1. L’ARDISS ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Gestore mediante PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Gestore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Gestore;
- qualora il Gestore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Gestore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'ARDISS, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Agenzia, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Gestore mediante PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Art.22 – RECESSO PER SOPRAVVENUTA CONVENZIONE CONSIP SPA
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l’ARDISS ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio
economico per l’ARDISS stessa e il Gestore non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.
Art.23 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. l’ARDISS si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario affidatario in sede di offerta
Art.24 – SUBAPPALTO
Imprese | Prestazioni |
0.Xx Gestore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni alle seguenti Imprese:
2. Il Gestore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ARDISS o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Gestore si impegna a depositare presso l’ARDISS, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 Cod. Civ. con il subappaltatore. 5. L’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, così come disposto dall’art. 105, comma 12 del Codice;
5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ARDISS non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’ARDISS procederà a richiedere al Gestore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Gestore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ARDISS, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Gestore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ARDISS da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Gestore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’ARDISS inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Gestore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ARDISS, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Gestore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ARDISS avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del precedente articolo 17.
12. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice, il Gestore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’ARDISS revocherà l’autorizzazione al subappalto.
Oppure:
0.Xx Gestore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcun servizio oggetto del presente contratto.
Art.25 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1. È fatto assoluto divieto al Gestore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse
2. È fatto assoluto divieto al Gestore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell’ARDISS,
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Gestore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ARDISS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 26 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1. E’ fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell’articolo 54 del D. lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.
2. In ottemperanza dell’articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Gestore, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
3. Il Gestore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all’esecuzione del presente contratto, con dipendenti dell’ARDISS, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.
4. L’ARDISS ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del Gestore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.
5. 5. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia è accessibile al link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/xxx/XXXXX/XXX/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.it
Art.27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, il Gestore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Friuli Venezia Giulia, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
1. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.
Art. 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1.Tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico del Gestore.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 131/86).
Art.29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
0.Xx sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
- finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la partecipazione alla procedura di gara, per la sottoscrizione del presente contratto e per la sua esecuzione;
- modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato in forma analogica e digitale a cura del personale e collaboratori dell’Ardiss o dalle società espressamente nominate come Responsabili del trattamento ( INSIEL S.p.A., con sede in xxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00, Xxxxxxx e In4matic S.r.l., con sede in xxx Xxxxxxxxx
x. 000, Xxxxxxxx Xx (XX);
- natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di gara, per la stipulazione del relativo contratto e per la sua esecuzione. La mancata fornitura dei dati richiesti potrà comportare la non ammissione alla procedura di gara e/o l’impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto con conseguente revoca del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della procedura;
- i dati saranno conservati, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e comunque non superiore a 10 anni, fatti salvi ulteriori obblighi di legge.
- categoria dei soggetti ai quali vengono comunicati: ad altri Enti pubblici per il controllo delle autocertificazioni, a Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di credito per la gestione dei rapporti dei diretti interessati e ai soggetti interessati per l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento.
Titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è l’Ardiss, con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 – Trieste tel. 000 0000000/328 e-mail xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx pec xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
Il Responsabile del protezione dei dati (RPD) è il xxxx. Xxxxx Xxxxxx (indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste; tel. x00 000 0000000; e-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx; pec xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD), inviando una e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx e/o una pec all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Art.30 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
1. In corso di contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai recapiti che verranno successivamente comunicati.
Art.31 – FORO COMPETENTE
1. Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via esclusiva, quello di Pordenone.
PER
PER L’AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
Il LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxx XXXXXXX