CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI
E INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Convenzione Mercedes-Benz Financial Services Italia
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Genertel S.p.A.
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa
e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all’Aderente
prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 03/2018
Introduzione
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Gentile Cliente
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande.
All’interno delle Sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.
Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in scheda di adesione e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
Indice
A. Nota Informativa
A
Informazioni generali sulla compagnia assicuratrice .......................................................... Pag. 1 di 4
B
Informazioni sul contratto ................................................................................................................................... Pag. 1 di 4
C
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ..................................................... Pag. 3 di 4
B. Glossario
C. Condizioni di Assicurazione
SEZIONE 1
Xxxxxxxxx acquistabili ................................................................................................................ Pag. 1 di 21
SEZIONE 2
Pacchetto Base Light ................................................................................................................ Pag. 1 di 21
SEZIONE 3
Pacchetto Base ................................................................................................................................. Pag. 2 di 21
SEZIONE 4
Pacchetto Premium .................................................................................................................... Pag. 3 di 21
SEZIONE 5
Garanzie opzionali al Pacchetto Base Light, Pacchetto Base
e al Pacchetto Premium ........................................................................................................ Pag. 4 di 21
SEZIONE 6
Garanzie opzionali al Pacchetto Premium ....................................................... Pag. 4 di 21
SEZIONE 7
Norme di assicurazione .......................................................................................................... Pag. 7 di 21
SEZIONE 8
Norme che regolano le garanzie prestate ....................................................... Pag. 8 di 21
SEZIONE 9
Norme che regolano l’assicurazione in generale Pag. 10 di 21
Allegato “Scoperti e Minimi” ............................................................................................ Pag. 13 di 21
A. Nota Informativa
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Corpi veicoli terrestri - Infortuni del conducente per la copertura di veicoli oggetto di finanziamento Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
Ultimo aggiornamento - 15/03/2018
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La presente Nota informativa è redatta secondo lo sche- ma predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
• Genertel S.p.A. è una compagnia unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Ge- nerali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
• Si rinvia al sito Internet della Compagnia per la consulta- zione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA
L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evi- denziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 243,4 mi- lioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve a 220,4 milioni di Euro. L’Indice di solvibilità della Compagnia è pari al 155,97% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del re- quisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016.
❯ FURTO E INCENDIO LIGHT
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei soli danni totali diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto o incendio, oltre al ricorso terzi. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nelle C.G.A. Sezione 8 - Norme che regolano le garanzie prestate, paragrafo
8.4 Obblighi in caso di sinistro, Sezione 2 - Pacchetto Base Light, paragrafo 2.1 - Furto e incendio light
❯ FURTO E INCENDIO
La Compagnia garantisce, oltre a quanto previsto dalla ga- ranzia Furto e Incendio Light, l’indennizzo anche dei dan- ni parziali diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati a seguito di furto o incendio, oltre al ricorso terzi. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nelle C.G.A. Sezione 8 - Norme che regolano le garanzie prestate, paragrafo
8.4 Obblighi in caso di sinistro Sezione 3 - Pacchetto Base, paragrafo 3.1 - Furto e incendio
❯ FURTO E INCENDIO LIGHT E FURTO E INCENDIO
• Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 8 - Norme che regolano le garanzie prestate art. 8.4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri e nella Sezione 2 - Pacchetto Base Light, artt. 2.1.1
- Oggetto dell’assicurazione e 2.1.2 - Esclusioni e Sezione 3 - Pacchetto Base, art. 3.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
• Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 8 – Norme che regolano le garanzie prestate artt. 8.4.2 - Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e 8.4.3
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI FURTO TOTALE
Furto avvenuto nel primo anno di vita del veicolo Somma Assicurata Euro 100.000
Scoperto 10% (Euro 100.000*10%= Euro 10.000) con un minimo di Euro 500
Parte di danno a carico della Compagnia Euro 90.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato Euro 10.000
- Determinazione dell’ammontare del danno e Sezione 2 - Pacchetto Base Light, art. 2.1.3 - Scoperto e minimo
B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 della data di stipula del contratto di finanziamento/leasing (d’ora in poi con- tratto di riferimento). La durata è pari a quella del contrat- to di riferimento.
La polizza ha durata pluriennale, non prevede il tacito rin- novo e, pertanto, non è prevista la disdetta.
In base a specifiche esigenze e necessità l’Assicurato può assicurare i danni diretti subiti dal veicolo assicu- rato o alla persona che lo conduce. Sono previste le se- guenti tipologie di offerte:
• Pacchetto Base Light valido per le autovetture Merce- des ed i van Mercedes-Benz fino ai 3.500 kg, nuovi, usati e a km zero
• Pacchetto Base e Pacchetto Premium valido per tutte le autovetture Mercedes e tutti i van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler nuovi, usati e a km zero.
❯ ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI
La Compagnia garantisce l’indennizzo per i danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di atti vandalici, eventi sociopolitici ed eventi atmosferici. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A Sezione 4
- Pacchetto Premium, art. 4.1.1 - Oggetto dell’assicurazione.
• Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le
quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 8 - Norme che regolano le garanzie prestate, artt. 8.4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri e 8.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 - Pacchetto Premium, artt. 4.1.1 - Oggetto dell’assicurazione e 4.1.2 - Esclusioni
• Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 8
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO PER ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI
Somma Assicurata Euro 100.000 Danni a seguito del sinistro Euro 4.000
Scoperto 10% (Euro 4.000*10%= Euro 400) con un minimo di Euro 500
Parte di danno a carico della Compagnia Euro 3.500 Parte di danno a carico dell’ Assicurato Euro 500 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferio- re al minimo non indennizzabile)
- Norme che regolano le garanzie prestate art. 8.4.2 Ripa- razione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 - Pacchetto Premium, art. 4.1.3 Scoperto e minimo
pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 8 - Norme che regolano le garanzie prestate artt. 8.4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri e 8.4.2 - Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 6 - Garanzie opzionali al Pacchetto Premium, art. 6.1.2 - Esclusioni
• Avvertenza: la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari e dei dipendenti dell’Aderente
• Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 8 - Norme che regolano le garanzie prestate art. 8.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 6
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI DA COLLISIONE
Somma Assicurata Euro 100.000 Danni a seguito del sinistro Euro 5.000
Scoperto 10% (Euro 5.000*10%= Euro 500) con un minimo di Euro 1.000
Parte di danno a carico della Compagnia Euro 4.000 Parte di danno a carico dell’ Assicurato Euro 1.000 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
- Garanzie opzionali al Pacchetto Premium, art. 6.1.3 Sco- perto e minimo
❯ CRISTALLI
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo, in conseguenza di rottura di cristalli. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A. Sezione 4 - Pacchetto Premium, art.
4.2.1 - Oggetto dell’assicurazione.
• Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 8 - Norme che regolano le garanzie prestate artt. 8.4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri e 8.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 - Pacchetto Premium, art. 4.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
• Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sini- stro, scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 8 – Norme che regolano le garanzie prestate art. 8.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate.
❯ KASKO
La Compagnia garantisce, a seconda della formulazione prescelta dall’Aderente, l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato (Kasko collisione light x xxxxx collisione o MiniKasko) o i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, verificatisi durante la circola- zione, a seguito di urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo, uscita di strada, ribaltamento o collisione con altro veicolo a motore iden- tificato (kasko light x xxxxx). Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A. Sezione 6 - Garan- zie opzionali al Pacchetto Premium, paragrafo 6.1 Danni al veicolo, 6.1.1 - Oggetto dell’assicurazione.
• Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato
❯ INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La Compagnia assicura il legittimo conducente contro gli infortuni da incidente stradale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla C.G.A. paragrafo 6.2 - Infortuni del conducente.
• Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 8 - Norme che regolano le garanzie prestate art. 8.5.1 Modalità per la denuncia di un sinistro e Sezione 6 - Garanzie opzionali al Pacchetto Premium, art. 6.2.8 Criteri di indennizzabilità
• Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla C.G.A. Sezione 6 - Garanzie opzionali al Pacchetto Premium, artt. 6.2.1 Oggetto dell’assicurazione, 6.2.2 - Rimborso spese di cura, 6.2.4 - Diaria per ricovero, 6.2.5 - Diaria da ingessatu- ra e 6.2.6- Invalidità Permanente.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Avvertenze:
• Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto po- trebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa gra- ve), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia alle C.G.A. Sezione 9 – Norme che regolano l’assicurazione in generale art. 9.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
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• Eventuali esagerazioni dolose dell’ammontare del danno dal parte dell’ Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del si- nistro, l’occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l’utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l’alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, com- portano la perdita del diritto all’indennizzo
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Com- pagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO Avvertenze:
•
all’art. 8.4 - Obblighi in caso di sinistro.
6. PREMI
Il premio delle singole Adesioni viene versato alla Compa- gnia dalla Contraente con un premio unico anticipato, per tutta la durata della copertura assicurativa. La Contraente deve corrispondere i premi alla Compagnia mediante bo- nifico bancario.
L’Aderente provvede al pagamento del premio, corrispo- sto anticipatamente dalla Contraente alla Compagnia, attraverso i canoni di finanziamento/leasing, che pagherà alle scadenze pattuite, con le modalità stabilite nel con- tratto di finanziamento/leasing stesso.
• Avvertenze:
Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento/lea- sing il Contraente restituirà all’Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte, calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno (per le durate inter-
medie) mancanti alla scadenza della copertura.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 9.8 - Risoluzione an- ticipata del contratto di assicurazione - Cessazione del rischio, della sezione 9 prevista dalle Condizioni di Assi-
curazione.
La presente Adesione prevede costi a carico dell’Aderente pari al 36,35% del premio imponibile a titolo di provvigioni di intermediazione.
ESEMPIO:
Premio unico anticipato imponibile (al netto delle im- poste): 1.000 euro
Premio di polizza: 670 euro
Provvigioni di intermediazione: 330 euro
7. RIVALSE
• Avvertenze:
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Compagnia che ha pagato l’indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’As- sicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell’A- derente, delle persone con gli stessi coabitanti e dei loro
dipendenti.
8. DIRITTO DI RECESSO
La polizza ha durata pluriennale, non prevede il tacito rin- novo e, pertanto, non è previsto il recesso. In caso di estin- zione anticipata del finanziamento/leasing si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.
• Avvertenze:
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal paga- mento o rifiuto dell’indennizzo la Compagnia in accordo con la Contraente valuterà la possibilità di recedere dalla singola adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi all’Assicurato per lettera raccoman- data nonché da tutte le adesioni facenti capo al medesi- mo Aderente.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
• Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civi- le per cui se l’Assicurato dolosamente non adempie l’ob- bligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempie- re tale obbligo la Compagnia ha diritto di ridurre l’indenni- tà in ragione del pregiudizio sofferto.
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI
12. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
• Avvertenze:
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei ter- mini previsti dall’art. 1913 del codice civile, con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazio- ne del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.) e inoltrata a Genertel S.p.A. (mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, numero verde 800.555.444 x xxxxx- la postale Xxxxxxxx X.x.X. - XX 000 - 00000 Xxxxxxx). entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Aderente ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Si rinvia alla paragrafo 8.4 - Obblighi in caso di sinistro: Furto e incendio light, Furto e incendio, kasko, atti vandalici, eventi atmosferici, cristalli e danni al veicolo (kasko) e 8.5 - Infortuni del conducente e 8.5.1 - Modalità per la denuncia del sinistro.
13. RECLAMI
Reclami sul contratto di assicurazione o inerenti i sini- stri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo e-mail quality@ xxxxxxxx.xx, al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xx- xxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx inserendo nell’oggetto anche il riferimento al numero della Polizza Collettiva.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esi- to del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure fax 00.00.000.000 - 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al re- clamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denomina- zione della Compagnia, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della la- mentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile pre- sentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema este- ro competente - individuabile accedendo al sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_ en.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle pre- stazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (stes- se modalità di formattazione delle altre): Avvertenza: per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all’apposita Sezione “RECLAMI” presente sul sito internet della Com- pagnia xxx.xxxxxxxx.xx).
14. ARBITRATO
La Polizza non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
GENERTEL S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CON- TENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
B. Glossario
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❯ A.D.R.
Le merci pericolose classificate come tali in base all’ulti- mo aggiornamento European Agreement concerning the Internetional Carriage of Dangerous Goods by Road, ac- cordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839
❯ Accessori
Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmen- te fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttri- ce con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso
❯ Aderente/Conduttore
Il proprietario/locatario delle autovetture o veicoli com- merciali o veicoli industriali Mercedes-Benz concessi in finanziamenti/leasing dalla Contraente.
❯ Aggravamento del rischio
Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con au- mento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio In questo caso la Compagnia può richiedere l’adeguamento del premio o recedere dal contratto.
❯ Apparecchi multimediali non di serie
Radio, telefoni, lettori CD, MP3 e DVD, televisori, compo- nenti audio, navigatori satellitari, impianti di antifurto sa- tellitare e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo
❯ Aree aeroportuali
Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari
❯ Assicurato
Per i contratti di leasing, il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di finanziamento, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè l’Aderente
❯ Assicurazione
❯ Compagnia
Genertel S.p.A.
❯ Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva, cioè MERCE- DES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.
❯ Contratto di Riferimento
Il contratto di leasing o di finanziamento stipulato tra la Contraente ed l’Aderente
❯ Danno parziale
Danno di importo inferiore al 80% del valore assicurato.
❯ Danno Totale
Danno di importo uguale o superiore al 80% del valore assicurato.
❯ Degrado
La riduzione del valore del veicolo o dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato
❯ Franchigia
La somma, contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro
❯ Furto
L’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina)
❯ Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
❯ Incendio
La combustione dell’autovettura o di sue parti con svilup- po di fiamma
❯ Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
❯ Invalidità permanente
La perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capa- cità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta
❯ Km zero
Sono veicoli con passaggio di proprietà avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione
❯ Xxxxxxxxx conducente
L’Aderente alla polizza e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo
❯ Massimale
La somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione
❯ Perdita totale
Il veicolo è considerato totalmente perso se è stato ruba- to e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo uguale o inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro
❯ Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
❯ Premio
La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia
❯ Relitto
Ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso
❯ Rete Ufficiale Mercedes-Benz
Ogni punto vendita Mercedes-Benz o Smart e le sue officine o carrozzerie autorizzate nonché le altre Società appartenen- ti al medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate)
❯ Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
❯ Risoluzione
Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà del- le parti o per legge
❯ Rivalsa
Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti dell’Aderente l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione
❯ Scoperto
La percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell’assi- curato per ogni sinistro, se prevista in contratto
❯ Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assi- curativa
❯ Truck
Veicolo industriale immatricolato come autocarro destina- to al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg
❯ Valore a nuovo
Il valore assicurato senza applicazione del degrado d’uso
❯ Valore assicurato
Il valore indicato nella fattura d’acquisto comprensiva di op- tionals stabilmente fissati (sia per i veicoli nuovi che usati)
❯ Van
Veicolo commerciale immatricolato come autocarro de- stinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 Kg
B. Glossario - Pagina 1 di 1
SEZIONE 1 ❯ PACCHETTI ACQUISTABILI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO
DI FINANZIAMENTO/LEASING CON MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.
C. Condizioni di Assicurazione - Ed. 03/2018
❯ I PACCHETTI ACQUISTABILI
• PACCHETTO BASE LIGHT, valido solo per le autovetture Mercedes ed i van Mercedes- Benz fino a 3.500kg, che comprende la seguente garanzia: incendio e furto light per soli danni totali (accessori inclusi)
• PACCHETTO BASE valido per autovetture Mercedes e tutti i van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler, che comprende la seguente garanzia: incendio e furto per danni totali e parziali (accessori inclusi) e ricorso terzi da incendio
• PACCHETTO PREMIUM valido per autovetture Mercedes e tutti i van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler, che comprende le seguenti garanzie: incendio e furto per danni totali e parziali (accessori inclusi), ricorso terzi da incendio, eventi naturali, atti vandalici, eventi sociopolitici e rottura cristalli.
Per le sole autovetture il valore a nuovo può essere elevato a 24 o 36 mesi. Tale opzione potrà essere subordinata all’istallazione dell’antifurto satellitare, come indicato nell’allega- to “Scoperti e minimi”.
SEZIONE 2 ❯ PACCHETTO BASE LIGHT
Garanzia sempre operante con il Pacchetto Base Light
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
Art. 2. 1 - FURTO E INCENDIO LIGHT
2. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei soli danni totali diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
a) Furto o rapina
b) Incendio
Vengono inoltre indennizzate:
c) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per evento
d) la perdita dell’imposta di proprietà (“bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acqui- stato in sostituzione di quello assicurato
e) i danni materiali e diretti provocati ai terzi, nei casi di responsabilità civile dell’Assicurato in conseguenza di incendio del veicolo indicato in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di 150.000 Euro per sinistro.
2. 1. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di
accensione all’interno del veicolo stesso
e) determinati da dolo o colpa grave dell’Aderente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti
2. 1. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’al- legato “Scoperti e minimi”.
L’Aderente può recarsi per la riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
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2. 1. 4 - Recuperi
L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quie- tanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Aderente ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso la Contraente è obbligata a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Aderente non intende conservare la proprietà del veicolo, è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?
Fai immediatamente denuncia alle autorità
• l’autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme alla denuncia fatta all’Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• Se decidi di acquistare un nuovo veicolo in sostituzione di quello rubato verrà diminuito o non verrà applicato, in base al pacchetto acquistato, il minimo e lo scoperto.
• In caso di danno da furto la riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.
Per tutti i dettagli consulta l’allegato “Scoperti e Minimi”.
COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?
Segnala l’incendio
• allontanati il più possibile dal veicolo e xxxxxxxx l’intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell’incidente.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli con- sulta la Sezione 3.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• In caso di danno da incendio, non verrà applicato alcun minimo o scoperto e la riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.
Per tutti i dettagli consulta l’allegato “Scoperti e Minimi”.
SEZIONE 3 ❯ PACCHETTO BASE
Garanzia sempre operante con il Pacchetto Base
Ad integrazione della Sezione 2 - Pacchetto Base Light, il Pacchetto Base include anche le seguenti garanzie:
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 3. 1 - FURTO E INCENDIO
3. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni parziali diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) Furto o rapina consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso conte- xxxx. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al vei- colo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di Euro
1.250. In questi casi l’esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d’acquisto.
b) Incendio
SEZIONE 4 ❯ PACCHETTO PREMIUM
Garanzie sempre operanti con il Pacchetto Premium
Ad integrazione della Sezione 3 - Pacchetto Base, il Pacchetto Premium include anche le seguenti garanzie:
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 4. 1 - ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI
4. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assi- curato a seguito di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vanda- lismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione
b) uragani, trombe d’aria, grandine, tempeste, frane, smottamenti del terreno, alluvioni e inondazioni
4. 1. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro di- pendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, slavine, valanghe,
da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di
energia nucleare o radioattività
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA ATTI VANDALICI O EVENTI ATMOSFERICI?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. In caso di atto van- dalico occorre inviare anche la denuncia presentata alle Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro, inoltre non verrà applicato lo scoperto e verrà diminuito il minimo. Per tutti i dettagli consulta l’allegato “Scoperti e Minimi”.
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
4. 1. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
L’Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenen- do delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
Art. 4. 2 - CRISTALLI
4. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assi- curato a seguito di: rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panora- mico dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi (sono escluse rigature, screpolature e simili) fino al massimale indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”.
Come opzione alla garanzia cristalli, per le sole autovetture, il massimale potrà essere ele- vato su richiesta dell’Aderente con i limiti previsti nell’allegato “Scoperti e minimi”.
4. 2. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni determinati da dolo dell’Assicurato, delle persone con gli stessi coabi- tanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione
o custodia del veicolo.
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.
SEZIONE 5 ❯ GARANZIE OPZIONALI AL PACCHETTO BASE LIGHT, PACCHETTO BASE E AL PACCHETTO PREMIUM
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Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 5. 1 - AUTO DI CORTESIA
Per le sole autovetture, la Compagnia, in caso di furto totale, indennizzabile ai sensi dell’art. 3.1, si impegna tramite i Concessionario Mercedes-Benz, a fornire all’Aderente un’auto sostitutiva di marca Mercedes-Benz per un periodo non superiore a 90 giorni.
Tale impegno è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell’Aderente, della proposta di riacquisto di altro autoveicolo nuovo o a Km zero, Mercedes-Benz, entro due mesi dalla data del sinistro.
Resta convenuto che:
• l’auto di cortesia verrà reperita a cura del Concessionario Mercedes-Benz e fornita all’A- derente fino alla consegna di una nuova auto Mercedes-Benz
• l’eventuale utilizzo dell’auto di cortesia per un periodo superiore a 90 giorni resta a carico dell’Aderente, che dovrà versare direttamente al Concessionario l’eccedenza della spesa
• la Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzial- mente per scelta o negligenza dell’Aderente
SEZIONE 6 ❯ GARANZIE OPZIONALI AL PACCHETTO PREMIUM
Garanzia operante solo se acquistate.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 6. 1 - DANNI AL VEICOLO (KASKO)
6. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia provvede ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicu- rato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, in conseguenza degli eventi descritti dalle singole garanzie riportate qui di seguito ai punti a), b), c) d) ed e).
L’operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; è acquistabile una sola tra le alternative riportate nei punti a), b), c) d) ed e), quelle non indicate nei docu- menti assicurativi sono escluse.
La Kasko collisione Light e la Kasko light sono acquistabili solo per le autovetture Mercedes ed i van Mercedes-Benz fino a 3.500 kg. Indennizzano esclusivamente il danno totale, nello specifico:
a) Kasko collisione Light
garantisce l’indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato avvenu- ti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali
b) Kasko Light
Garantisce l’indennizzo a seguito di:
• collisione con altro veicolo a motore identificato
• urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi
• urto di oggetti contro il veicolo
• uscita di strada o ribaltamento
avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali
La MiniKasKo, Kasko collisione e Kasko sono acquistabili per le autovetture e van Mercedes-Benz ed i truck del gruppo Daimler. Indennizzano sia il danno parziale che quello totale, nello specifico:
c) MiniKasko
garantisce l’indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato, con un massimale di Euro 2.000, avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali
d) Kasko collisione
garantisce l’indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato avvenu- ti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali
e) Kasko
garantisce l’indennizzo a seguito di:
• collisione con altro veicolo a motore identificato
• urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi
• urto di oggetti contro il veicolo
• uscita di strada o ribaltamento
avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali
Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell’Aderente, delle persone con gli stessi co- abitanti e dei loro dipendenti.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3.
Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz
• La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro, inoltre non verrà applicato lo scoperto e verrà diminuito il minimo.
Per tutti i dettagli consulta l’allegato “Scoperti e Minimi”.
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
❯ QUANDO SONO COPERTO?
6. 1. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell’Aderente
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stu- pefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti
6. 1. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Aderente rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell’al- legato “Scoperti e minimi”.
L’Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenen- do delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell’allegato “Scoperti e minimi”.
Art. 6. 2 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
6. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal le- gittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun indennizzo.
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Nel caso l’incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto l’in- dennizzo di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente.
6. 2. 2 - Rimborso spese di cura
La Compagnia garantisce l’indennizzo, fino al massimale indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”, degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparec- chi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
6. 2. 3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione La Compagnia garantisce l’indennizzo delle spese di viaggio (andata e ritorno) sostenute dall’Assicurato per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializza- zione sito a più di 50 km dalla residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di Euro 500. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Qualora tra la data di partenza e la data risultante dalla documentazione medica risultino trascorsi più di 3 giorni le spese di viaggio non verranno considerate inerenti e pertanto non verranno rimborsate. Nel caso l’Assicurato si recasse presso il centro prescelto con propri mezzi verrà riconosciuta una diaria chilometrica pari a Euro 1/Km fino alla concor- renza di Euro 500. Per il calcolo della distanza verrà preso in considerazione il percorso stradale più breve.
6. 2. 4 - Diaria per ricovero
La Compagnia, nel caso l’infortunio subito dal conducente comporti un ricovero ospeda- liero, corrisponde l’indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricove- ro fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
6. 2. 5 - Diaria da ingessatura
La Compagnia, nel caso l’infortunio subito dal conducente comporti l’ingessatura, corri- sponde l’indennità giornaliera per una somma pari all’importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. L’indennità giornaliera è riconosciuta con il limite massimo di 30 giorni a partire dal giorno di applicazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico. Se l’infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimis- sione ospedaliera fino al limite massimo di 30 giorni.
6. 2. 6 - Invalidità permanente
Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Com- pagnia liquida un’indennità calcolata sul massimale indicato nell’allegato “Scoperti e mini- mi”, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.
L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
6. 2. 7 - Decesso
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma as- sicurata indicata nell’allegato “Scoperti e minimi”, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazio- ne dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la documentazione medica.
❯ EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUENZARE SULL’INDENNIZZO?
❯ COME VIENE CALCOLATA
LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
❯ COSA POSSO ASSICURARE?
6. 2. 8 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indenniz- zabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
6. 2. 9 - Calcolo della percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’al- legato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cu- mulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità per- manente stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
6. 2. 10 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di infortuni:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stu- pefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. insieme alla copia del
certificato medico. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3 paragrafo 3.5.
d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allaga- menti
SEZIONE 7 ❯ NORME DI ASSICURAZIONE
Art. 7. 1 - BENI ASSICURABILI
La Compagnia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicu- razione, con le modalità ed i termini in seguito descritti i veicoli nuovi, usati o Km zero, concessi all’Aderente in leasing o finanziamento ed erogati dalla Contraente.
Veicoli assicurabili:
• Autovetture Mercedes
• Van del marchio Mercedes-Benz
• Truck del Gruppo Daimler Veicoli non assicurabili:
• Veicoli con targa estera
• Immatricolati a uso Taxi
• Senza targa e/o con targa prova
• Adibite a: noleggio con o senza conducente, uso scuola guida, uso trasporto passeggeri (pullman, autobus, minibus ecc), trasporto di sostanze pericolose A.D.R.
• I veicoli con valore di acquisto superiore a 150.000 Euro possono essere assicurati pre- via preventiva autorizzazione della Compagnia
• Con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione
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❯ LA MIA POLIZZA È VALIDA ANCHE ALL’ESTERO?
❯ COME POSSO ADERIRE?
❯ COSA POSSO ASSICURARE?
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Art. 7. 2 - VALIDITÀ TERRITORIALE
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Le garanzie della presente Polizza Collettiva sono operanti negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Gover- no della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Sviz- zera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.
Art. 7. 3 - MODALITÀ DI ADESIONE
SEZIONE 8 ❯ NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
L’adesione da parte dell’Aderente al programma assicurativo dovrà avvenire mediante la compilazione e la sottoscrizione della Scheda di Adesione, presso i dealers autorizzati della Contraente con conseguente pagamento del premio. L’Aderente provvede al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente dalla Contraente alla Compagnia per tutta la dura- ta della copertura assicurativa, attraverso i canoni di finanziamento/leasing.
Art. 8. 1 - RISCHI ASSICURATI
La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad in- dennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, che la Contraente abbia concesso in leasing e finanziamento agli Aderenti, oltre all’indennizzo dell’eventuale infor- tunio del conducente dei suddetti veicoli.
Art. 8. 2 - SOMME ASSICURATE
La somma assicurata deve essere uguale al prezzo di acquisto da parte dell’Aderente, come da relativa fattura. L’IVA è esclusa e potrà eventualmente essere inclusa all’origine qualora la stessa costituisca per intero voce di costo per il proprietario.
Art. 8. 3 - OBBLIGHI DELL’ADERENTE
L’Aderente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Art. 8. 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE: FURTO E INCENDIO LIGHT, FURTO E INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI ATMO- SFERICI, CRISTALLI E DANNI AL VEICOLO (KASKO)
8. 4. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Genertel tramite: mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, numero verde 800.555.444 o casella postale Genertel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste. Tale denuncia deve
essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915
del Codice Civile.
In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia sporta all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall’Autorità stessa (firmata e/o timbrata).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i docu- menti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo.
In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:
• l’estratto cronologico generale e certificato di perdita di possesso (da richiedersi al Pub- blico Registro Automobilistico)
• la carta di circolazione
• la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo
• la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato
• ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia
Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certifi- cato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richie- dere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (“bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo,
❯ COME POSSO DETERMINARE IL DANNO?
a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.
La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all’Assicurato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità fornendo tutta l’assistenza necessaria.
8. 4. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggia- to nell’autorimessa o nell’officina, l’Aderente non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.
In caso di furto parziale l’indennizzo è subordinato alla presentazione di una regolare fattu- ra comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l’Aderente voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.
8. 4. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di DANNO PARZIALE l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo even- tualmente previsto dalle singole garanzie, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio. Per le parti di carrozzeria non è previsto il degrado.
Tabella di degrado | Anno assicurativo | |||||
Valore a nuovo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 mesi | 0 | 25% | 35% | 45% | 50% | 55% |
24 mesi | 0 | 0 | 35% | 45% | 50% | 55% |
36 mesi | 0 | 0 | 0 | 45% | 50% | 55% |
Il degrado d’uso viene stabilito sulla base delle tabelle che seguono in base alla durata del “valore a nuovo” scelto:
Per i pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore residuato dopo il sinistro.
La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.
Tabella di degrado | Anno assicurativo | |||||
Valore a nuovo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 mesi | 0 | 25% | 35% | 45% | 50% | 55% |
24 mesi | 0 | 0 | 35% | 45% | 50% | 55% |
36 mesi | 0 | 0 | 0 | 45% | 50% | 55% |
In caso di DANNO TOTALE l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo even- tualmente previsto dalle singole garanzie, è calcolato applicando al valore assicurato i pa- rametri della tabella seguente (Tabella di degrado):
In caso di incendio o danneggiamento la Compagnia rimborsa l’Aderente al netto del va- lore del relitto stabilito in Perizia.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, qua- lora l’Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicu- rato. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato (articolo 1907 del codice civile).
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In caso di veicolo concesso in leasing, qualora il valore assicurato sia comprensivo di IVA, l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in base al regime fiscale comunicato dal con- duttore, come previsto dalla relativa normativa vigente.
L’Iva del solo bene verrà calcolata sull’anticipo e sui canoni di leasing pagati dal conduttore dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria alla data del furto totale.
In caso dei “veicoli a chilometri 0” per il valore assicurato si considerano le stesse percen- tuali di svalutazione previste per i veicoli di prima immatricolazione. L’anzianità del veicolo decorre dalla data di prima immatricolazione del veicolo stesso.
Il danno si deve intendere “totale” quando il costo della riparazione è uguale o superiore all’80% del valore commerciale del veicolo al giorno del sinistro.
8. 4. 4 - Limite massimo all’indennizzo
La Compagnia per nessun titolo sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella as- sicurata.
Art. 8. 5 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
8. 5. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certi- ficato medico deve essere inviata a Genertel tramite mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o casella postale Xxxxxxxx X.x.X. - XX 000 - 00000 Xxxxxxx entro 3 giorni dall’infortunio o dal momen-
to in cui il conducente o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale
o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.
Il conducente, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto profes- sionale i medici che hanno visitato e curato il conducente.
In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietan- zati e datati.
Art. 8. 6 - AUTO DI CORTESIA
8. 6. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
SEZIONE 9 ❯ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Per attivare la garanzia auto di cortesia l’Aderente deve recarsi presso la concessionaria Mercedes-Benz e sottoscrivere il modulo di acquisto di un nuovo veicolo. L’acquisto deve essere conseguente al furto del precedente veicolo.
Art. 9. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influisco- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del dirit- to all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 9. 2 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’ art. 1898 del Codice Civile.
Art. 9. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 9. 4 - Decorrenza e durata della Garanzia
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di leasing o finan- ziamento.
La durata è pari a quella del contratto di Riferimento erogato da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.
Le garanzie di cui alla presente Convenzione verranno attivate a favore dell’Aderente da parte della Contraente.
Al termine della durata del contratto di Riferimento, la polizza si risolve e cessa di avere efficacia senza obbligo di disdetta.
Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo, né è previ- sta la sospensione in corso del contratto.
Art. 9. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell’indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Compagnia tutte le altre assi- curazioni per gli stessi rischi esistenti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dell’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 9. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Per i contratti di leasing, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Compagnia. L’accertamento e la liquidazio-
ne dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito alla Contraente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per l’Aderente, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per tali contratti il Beneficiario è il proprietario del
bene assicurato cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di finanziamento, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Aderente e dalla Compagnia. L’accertamento e la liqui-
dazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito all’Aderente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per la Contraente, restan-
do esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per i contratti di finanziamento il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè l’A- derente e ha la facoltà di delegare la carrozzeria convenzionata ad incassare direttamente l’indennizzo dovuto per le riparazioni effettuate sul veicolo, sottoscrivendo apposita di- chiarazione attestante l’importo delle riparazioni effettuate e concordate, dalla carrozze- ria, con il perito della Compagnia.
In caso di danni derivanti dalla garanzia infortuni del conducente, le ragioni e i diritti sor- genti dalla polizza non possono essere esercitati che dal conducente e dalla Compagnia. Il Beneficiario è il conducente del veicolo.
Art. 9. 7 - Riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz
In caso di danni al veicolo, qualora l’Aderente si rechi presso la rete ufficiale Mercedes- Benz, la Compagnia, previa sottoscrizione della delega di pagamento, gestirà direttamente il sinistro con la carrozzeria senza alcun anticipo di denaro da parte dell’Aderente.
Art. 9. 8 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione - Cessazione del rischio In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è ne- cessario consegnare la documentazione utile a provare l’estinzione del finanziamento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione; la Contraente restituirà all’Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte.
In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing da parte di un sog- getto diverso dall’Aderente, la Contraente restituirà al terzo la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte previa ricezione del modulo di autorizzazione firmato da parte dell’Aderente.
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In caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, espor- tazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che deter- mina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno suc- cessivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; il Contraente restituirà all’Ade- rente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. In caso di Xxxxx totale non verrà restituita la parte di premio relativa alla garanzia Furto.
Art. 9. 9 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Compagnia.
Art. 9. 10 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente l’autorità Giudiziaria di Trieste.
Art. 9. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
Art. 9. 12 - Divieto di cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso della Compagnia.
Art. 9. 13 - Diritto dell’Aderente al ripensamento e annullamento del contratto di fi- nanziamento/leasing
L’Aderente che intende esercitare il diritto di ripensamento deve comunicarlo tempesti- vamente alla Contraente, al tel. 00.00000000, entro 14 giorni dalla data della stipula del contratto, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo con- trattuale e consegnando tutti i documenti assicurativi ricevuti.
La Contraente provvederà a rimborsare all’Aderente il premio pagato e non goduto.
Salvo che non si siano verificati sinistri, qualora la Contraente annulli il contratto di finanzia- mento/leasing entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto la Contraente provvederà a chiudere la posizione assicurativa e a rimborsare all’Aderente il premio pagato e non goduto.
ALLEGATO “SCOPERTI E MINIMI”
Gli scoperti e i minimi, variano in base al modello acquistato e alla provincia indicata nel libretto dell’autovettura. Per i van ed i truck non si tiene conto della provincia.
Per identificare gli scoperti e i minimi che verranno applicati alla polizza occorre procedere come segue:
1. individuare la zona territoriale di appartenenza tramite la tabella nella sezione “Zona territoriale” incrociando la provincia con il proprio modello di veicolo
2. verificare nella sezione “Scoperti e Minimi”, gli scoperti e minimi applicati per il proprio modello di veicolo in base alla propria zona territoriale e al pacchetto prescelto
Sommario
SEZIONE 1 ZONA TERRITORIALE ..................................................................................................... Pag. 14 di 21
SEZIONE 2 SCOPERTI E MINIMI ......................................................................................................... Pag. 16 di 21
• Classe A-B-C e CLA-GLA ......................................................................................... Pag. 16 di 21
• Restanti modelli Mercedes ................................................................................. Pag. 17 di 21
• Van Mercedes-Benz e truck del Gruppo Daimler ........................ Pag. 18 di 21
SEZIONE 3 OPZIONALI PER IL PACCHETTO BASE LIGHT,
PACCHETTO BASE E IL PACCHETTO PREMIUM .................................. Pag. 18 di 21
• Auto di cortesia .............................................................................................................. Pag. 18 di 21
SEZIONE 4 OPZIONALI PER IL PACCHETTO PREMIUM ............................................. Pag. 18 di 21
• Upgrade massimale cristalli .............................................................................. Pag. 18 di 21
• Infortuni del conducente ..................................................................................... Pag. 18 di 21
• Upgrade valore a nuovo ........................................................................................ Pag. 19 di 21
• Danni al veicolo (Kasko) ......................................................................................... Pag. 20 di 21
SEZIONE 5 ANTIFURTO SATELLITARE ......................................................................................... Pag. 21 di 21
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SEZIONE 1 - ZONA TERRITORIALE
Gli scoperti e i minimi, se previsti, per le sole autovetture vengono differenziati in zone territoriali. Tali zone territoriali sono distinte per modelli o gruppi di modelli di autovetture come segue. Per individuare la propria zona territoriale di appartenenza incroci la provincia indicata nel libretto con il modello di veicolo scelto:
Zone territoriali per modelli | |||
Classe A, B, GLA e CLA | Classe C | Restanti Modelli | |
Provincia | |||
Agrigento | 3 | 3 | 3 |
Alessandria | 2 | 2 | 2 |
Ancona | 3 | 3 | 3 |
Aosta | 1 | 1 | 1 |
Arezzo | 1 | 1 | 1 |
Ascoli Xxxxxx | 3 | 3 | 3 |
Asti | 4 | 4 | 5 |
Avellino | 9 | 9 | 9 |
Bari | 9 | 9 | 9 |
Barletta Xxxxxx Xxxxx | 9 | 9 | 9 |
Belluno | 1NE | 1 | 1 |
Benevento | 5 | 5 | 5 |
Bergamo | 3 | 3 | 4 |
Biella | 1 | 1 | 1 |
Bologna | 2NE | 2 | 2 |
Xxxxxxx | 0XX | 1 | 1 |
Brescia | 5 | 5 | 5 |
Brindisi | 5 | 5 | 5 |
Cagliari | 4 | 4 | 4 |
Caltanissetta | 2 | 3 | 2 |
Campobasso | 6 | 6 | 7 |
Carbonia Iglesias | 4 | 4 | 4 |
Caserta | 9 | 9 | 9 |
Catania | 4 | 4 | 4 |
Catanzaro | 3 | 3 | 3 |
Chieti | 7 | 7 | 7 |
Como | 3 | 3 | 3 |
Zone territoriali per modelli | |||
Classe A, B, GLA e CLA | Classe C | Restanti Modelli | |
Provincia | |||
Cosenza | 3 | 3 | 3 |
Cremona | 3 | 3 | 4 |
Crotone | 3 | 3 | 3 |
Cuneo | 1 | 1 | 1 |
Enna | 2 | 3 | 2 |
Fermo | 2 | 2 | 2 |
Ferrara | 3 | 3 | 3 |
Firenze | 2 | 2 | 2 |
Foggia | 9 | 9 | 9 |
Forli Cesena | 1NE | 1 | 1 |
Frosinone | 7 | 7 | 7 |
Genova | 3 | 3 | 4 |
Gorizia | 3 | 3 | 4 |
Grosseto | 2 | 2 | 2 |
Imperia | 3 | 3 | 4 |
Isernia | 6 | 6 | 7 |
La Spezia | 3 | 3 | 4 |
L'aquila | 6 | 6 | 7 |
Latina | 7 | 7 | 7 |
Lecce | 5 | 5 | 5 |
Lecco | 2 | 2 | 2 |
Livorno | 1 | 1 | 1 |
Lodi | 3 | 3 | 4 |
Lucca | 1 | 1 | 1 |
Macerata | 2 | 2 | 2 |
Mantova | 4 | 4 | 5 |
Massa | 1 | 1 | 1 |
Zone territoriali per modelli | |||
Classe A, B, GLA e CLA | Classe C | Restanti Modelli | |
Provincia | |||
Matera | 7 | 7 | 7 |
Medio Campidano | 4 | 4 | 4 |
Messina | 2 | 3 | 2 |
Milano | 6 | 6 | 6 |
Modena | 3 | 3 | 4 |
Monza Brianza | 7 | 7 | 7 |
Napoli | 9 | 9 | 9 |
Novara | 3 | 3 | 3 |
Nuoro | 4 | 4 | 4 |
Ogliastra | 4 | 4 | 4 |
Olbia Tempio | 4 | 4 | 4 |
Oristano | 4 | 4 | 4 |
Padova | 2NE | 2 | 2 |
Palermo | 4 | 4 | 4 |
Parma | 3 | 3 | 4 |
Pavia | 4 | 4 | 5 |
Xxxxxxx | 0 | 0 | 0 |
Xxxxxx Xxxxxx | 2 | 2 | 2 |
Pescara | 5 | 5 | 5 |
Piacenza | 3 | 3 | 4 |
Pisa | 1 | 1 | 1 |
Pistoia | 1 | 1 | 1 |
Pordenone | 1NE | 1 | 1 |
Potenza | 7 | 7 | 7 |
Prato | 1 | 1 | 1 |
Ragusa | 2 | 3 | 2 |
Ravenna | 1NE | 1 | 1 |
Reggio Calabria | 5 | 5 | 5 |
Reggio Xxxxxx | 1NE | 2 | 1 |
Zone territoriali per modelli | |||
Classe A, B, GLA e CLA | Classe C | Restanti Modelli | |
Provincia | |||
Rieti | 7 | 7 | 7 |
Rimini | 2NE | 2 | 2 |
Roma | 8 | 8 | 8 |
Rovigo | 1NE | 1 | 1 |
Salerno | 9 | 9 | 9 |
San Marino | 2NE | 2 | 2 |
Sassari | 4 | 4 | 4 |
Savona | 3 | 3 | 4 |
Siena | 1 | 1 | 1 |
Siracusa | 2 | 3 | 2 |
Sondrio | 4 | 4 | 5 |
Sud Sardegna | 4 | 4 | 4 |
Taranto | 5 | 5 | 5 |
Teramo | 5 | 5 | 5 |
Terni | 2 | 2 | 2 |
Torino | 6 | 6 | 6 |
Trapani | 5 | 5 | 5 |
Trento | 1NE | 2 | 1 |
Treviso | 1NE | 1 | 1 |
Trieste | 1NE | 1 | 1 |
Udine | 3 | 3 | 4 |
Varese | 1 | 1 | 1 |
Venezia | 3 | 3 | 4 |
Verbania | 3 | 3 | 3 |
Vercelli | 1 | 1 | 1 |
Verona | 3 | 3 | 4 |
Vibo Valentia | 7 | 7 | 7 |
Vicenza | 3 | 3 | 4 |
Viterbo | 5 | 5 | 5 |
SEZIONE 2 - SCOPERTI E MINIMI
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Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e Pacchetto Premium
In base alla scelta del pacchetto, al veicolo assicurato e alla zona territoriale verranno applicati (per le garanzie incendio e furto, atti vandalici, eventi naturali e cristalli) gli scoperti e i minimi indicati nelle tabelle sottostanti. Per i soli danni totali, grazie al riacquisto da parte dell’Aderente di un altro veicolo, è possibile avere una diminuzione o azzeramento degli scoperti e i minimi. La sottoscrizione della proposta di riacquisto deve avvenire entro due mesi dalla data del sini- stro. Il nuovo veicolo (auto o van o truck) deve essere nuovo o a Km zero di marca Mercedes-Benz. Per tutti i dettagli si rimanda alle tabelle della Sezione 2 - Scoperti e minimi.
PACCHETTO BASE LIGHT E PACCHETTO BASE CLASSE A - CLASSE B - CLASSE C - CLA - GLA | |||||
Furto e Incendio Light (*) e Furto e Incendio (*) | |||||
Danno | Zona | Garanzia | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale | Tutte le zone | Incendio | Riparazione fuori e in rete | 0% | € 0 |
Furto | Riparazione fuori e in rete | 10% | € 260 | ||
Totale | Tutte le zone | Incendio light e Incendio | Con e senza riacquisto | 0% | € 0 |
1NE, 1, 2NE, 2 e 3 | Furto light e Furto | Con riacquisto | 5% | € 155 | |
Senza riacquisto | 15% | € 260 | |||
4, 5 e 6 | Furto light e Furto | Con riacquisto | 10% | € 260 | |
Senza riacquisto | 15% | € 260 | |||
7, 8 e 9 | Furto light e Furto | Con riacquisto | 15% | € 260 | |
Senza riacquisto | 25% | € 515 | |||
(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000 |
PACCHETTO PREMIUM CLASSE A - CLASSE B - CLASSE C - CLA - GLA | |||||
Furto, Incendio(*), Cristalli(**) e VA (Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici) | |||||
Danno | Zona | Garanzia | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale | Tutte le zone | Incendio | Riparazione fuori e in rete | 0% | € 0 |
1NE, 1, 2NE, 2 e 3 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 200 | |
Riparazione fuori rete | 10% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 250 | ||
Riparazione fuori rete | 10% | € 1.000 | |||
4, 5 e 6 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 250 | |
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 350 | ||
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.000 | |||
7, 8 e 9 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 350 | |
Riparazione fuori rete | 20% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 350 | ||
Riparazione fuori rete | 20% | € 1.000 | |||
Totale | Tutte le zone | Incendio | Con e senza riacquisto | 0% | € 0 |
Furto e VA | Con riacquisto | 0% | € 0 | ||
1NE, 1, 2NE, 2 e 3 | Furto e VA | Senza riacquisto | 10% | € 500 | |
4, 5 e 6 | Furto e VA | Senza riacquisto | 15% | € 500 | |
7, 8 e 9 | Furto e VA | Senza riacquisto | 20% | € 1.000 | |
(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000 (**) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 600 (salvo l’acquisto dell’upgrade del massimale) per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/minimi. |
PACCHETTO BASE LIGHT E PACCHETTO BASE RESTANTI MODELLI MERCEDES | |||||
Furto e Incendio Light (*) e Furto e Incendio (*) | |||||
Danno | Zona | Garanzia | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale | Tutte le zone | Incendio | Riparazione fuori e in rete | 0% | € 0 |
1, 2, 3, 4, 5 e 6 | Furto | Riparazione fuori e in rete | 15% | € 260 | |
7, 8 e 9 | Furto | Riparazione fuori e in rete | 10% | € 260 | |
Totale | Tutte le zone | Incendio light e Incendio | Con e senza riacquisto | 0% | € 0 |
1, 2 e 3 | Furto light e Furto | Con riacquisto | 5% | € 155 | |
Senza riacquisto | 15% | € 260 | |||
4, 5 e 6 | Furto light e Furto | Con riacquisto | 10% | € 260 | |
Senza riacquisto | 15% | € 260 | |||
7, 8 e 9 | Furto light e Furto | Con riacquisto | 15% | € 260 | |
Senza riacquisto | 25% | € 515 | |||
(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000 |
PACCHETTO PREMIUM RESTANTI MODELLI MERCEDES | |||||
Furto, Incendio(*), Cristalli(**) e VA (Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici) | |||||
Danno | Zona | Garanzia | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale | Tutte le zone | Incendio | Riparazione fuori e in rete | 0% | € 0 |
1, 2 e 3 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 200 | |
Riparazione fuori rete | 10% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 250 | ||
Riparazione fuori rete | 10% | € 1.000 | |||
4, 5 e 6 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 250 | |
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 350 | ||
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.000 | |||
7, 8 e 9 | Furto | Riparazione in rete | 0% | € 350 | |
Riparazione fuori rete | 20% | € 1.000 | |||
VA | Riparazione in rete | 0% | € 350 | ||
Riparazione fuori rete | 20% | € 1.000 | |||
Totale | Tutte le zone | Incendio | Con e senza riacquisto | 0% | € 0 |
Furto e VA | Con riacquisto | 0% | € 0 | ||
1, 2 e 3 | Furto e VA | Senza riacquisto | 10% | € 500 | |
4, 5 e 6 | Furto e VA | Senza riacquisto | 15% | € 500 | |
7, 8 e 9 | Furto e VA | Senza riacquisto | 20% | € 1.000 | |
(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000 (**) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 600 (salvo l’acquisto dell’upgrade del massimale) per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/minimi. |
PACCHETTO BASE LIGHT, PACCHETTO BASE E PACCHETTO PREMIUM VAN MERCEDES-BENZ E TRUCK DEL GRUPPO DAIMLER | ||||
Furto e Incendio light (*), Furto e Incendio (*), Cristalli (**) e VA (Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici) | ||||
Danno | Garanzia | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale | Incendio | Riparazione fuori e in rete | 0% | € 0 |
Furto e VA | Riparazione in rete | 0% | € 500 | |
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.500 | ||
Totale | Incendio light (*) e Incendio | Con e senza riacquisto | 0% | € 0 |
Furto light e Furto e VA | Con riacquisto | 0% | € 0 | |
Senza riacquisto | 10% | € 500 | ||
(*) Il ricorso terzi da incendio è previsto con un massimale di € 150.000 (**) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 1.000 (salvo l’acquisto dell’upgrade del massimale) per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/minimi. | ||||
Il valore a nuovo sarà sempre di 12 mesi. Il Furto light e l’Incendio light sono validi solo per i van. |
SEZIONE 3 - OPZIONALI PER IL PACCHETTO BASE LIGHT, PACCHETTO BASE E IL PACCHETTO PREMIUM
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Auto di cortesia
Per le sole autovetture, la Compagnia, in caso di furto totale si impegna tramite il Conces- sionario Mercedes-Benz, a fornire all’Aderente un’auto sostitutiva di marca Mercedes-Benz per un periodo non superiore a 90 giorni.
SEZIONE 4 - OPZIONALI PER IL PACCHETTO PREMIUM
Upgrade massimale cristalli
Il massimale della garanzia cristalli può essere elevato per:
• le auto da 600 euro a 1.000 euro o 1.500 euro o 2.000 euro
• i van ed i truck da 1.000 euro a 2.000 euro
per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti e/o minimi.
Infortuni del conducente
La garanzia infortuni del conducente viene offerta alle autovetture, i van ed i truck, senza differenziazioni per le zone territoriali, in base all’opzione scelta come indicato nella ta- bella sottostante:
Opzione 1 | Opzione 2 | |||
Massimale Morte | € | 50.000,00 | € | 100.000,00 |
Massimale Invalidità permanente | € | 50.000,00 | € | 100.000,00 |
Franchigia | 5,0% | 5,0% | ||
Spese Mediche | € | 5.000,00 | € | 10.000,00 |
Diaria da ricovero e da ingessatura | € | 50,00 | € | 100,00 |
Spese di viaggio | € | 500,00 | € | 500,00 |
Upgrade valore a nuovo
Per il solo Pacchetto Premium delle autovetture è possibile elevare il valore a nuovo fino a 36 mesi per tutte le provincie. In base alla provincia di appartenenza il valore a nuovo inclu- so nel pacchetto può essere di 12 o 24 mesi come riportato nella tabella sottostante. Tale opzione potrà essere subordinata all’installazione dell’antifurto satellitare come indicato:
Valore a nuovo incluso nel pacchetto | Provincia |
12 mesi(*) | Agrigento Caserta Medio Campidano Xxxxxx Xxxxxxxx Catania Messina Reggio Calabria Bari Catanzaro Napoli Salerno Barletta-Andria-Trani Cosenza Nuoro Sassari Benevento Crotone Ogliastra Siracusa Brindisi Enna Olbia-Tempio Taranto Cagliari Foggia Oristano Trapani Caltanissetta Lecce Palermo Vibo Valentia Carbonia-Iglesias Matera Potenza |
Ancona | Frosinone | Macerata | Prato | |
Arezzo | Grosseto | Massa | Rieti | |
12 mesi | Ascoli Xxxxxx Campobasso | Isernia L’aquila | Perugia Pesaro Urbino | Roma Siena |
Chieti | Latina | Pescara | Teramo | |
Fermo | Livorno | Pisa | Terni | |
Firenze | Lucca | Pistoia | Viterbo | |
Alessandria | Ferrara | Novara | Sondrio | |
Aosta | Forli Cesena | Padova | Torino | |
Asti | Genova | Parma | Trento | |
Belluno | Gorizia | Pavia | Treviso | |
Bergamo | Imperia | Piacenza | Trieste | |
Biella | La Spezia | Pordenone | Udine | |
Bologna | Lecco | Ravenna | Varese | |
Bolzano | Lodi | Reggio Emilia | Venezia | |
Brescia | Mantova | Rimini | Verbania | |
Como | Milano | Rovigo | Vercelli | |
Cremona | Modena | San Marino | Verona | |
Cuneo | Monza Brianza | Savona | Vicenza |
24 mesi
(*) Per ottenere l’upgrade del valore a nuovo a 24 o 36 mesi sarà obbligatorio installare l’antifurto satellitare con i modelli indicati nella sezione “Antifurti satellitari”.
Star
feel
Danni al veicolo (KASKO)
In base al veicolo e la zona territoriale vengono applicati i minimi e gli scoperti indicati nelle tabelle di cui sotto:
TUTTE LE AUTOVETTURE MERCEDES | ||||
Minikasko (*), Kasko collisione Light (**), Kasko collisione (**), Kasko Light (**) e Kasko (**) | ||||
Danno | Zona | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale (***) | 1, 1NE, 2, 2NE e 3 | Riparazione in rete | 0% | € 250 |
Riparazione fuori rete | 10% | € 1.000 | ||
4, 5 e 6 | Riparazione in rete | 0% | € 350 | |
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.000 | ||
7, 8 e 9 | Riparazione in rete | 0% | € 350 | |
Riparazione fuori rete | 20% | € 1.000 | ||
Totale | Tutte le zone | Con riacquisto | 0% | € 0 |
1, 1NE, 2, 2NE e 3 | Senza riacquisto | 10% | € 500 | |
4, 5 e 6 | Senza riacquisto | 15% | € 500 | |
7, 8 e 9 | Senza riacquisto | 20% | € 1.000 | |
(*) Il massimale della Minikasko è di euro 2.000 (**) Il massimale della Kasko collisione Light, Kasko collisione, Kasko Light e della Kasko è il valore assicurato (***) Esclusivamente per Minikasko, Kasko collisione e Kasko |
VAN MERCEDES-BENZ E TRUCK DEL GRUPPO DAIMLER | |||
Minikasko (*), Kasko collisione Light (**), Kasko collisione (**), Kasko Light (**) e Kasko (**) | |||
Danno | Tipo di riparazione o riacquisto | Scoperto | Minimo |
Parziale (***) | Riparazione in rete | 0% | € 500 |
Riparazione fuori rete | 15% | € 1.500 | |
Totale | Con riacquisto | 0% | € 0 |
Senza riacquisto | 10% | € 500 | |
(*) Il massimale della Minikasko è di euro 2.000 (**) Il massimale della Kasko collisione Light, Kasko collisione, Kasko Light e della Kasko è il valore assicurato (***) Esclusivamente per Minikasko, Kasko collisione e Kasko | |||
Gli scoperti e i minimi per i van ed i truck non sono influenzati dalla zona territoriale. La Kasko collisione light e la Kasko light sono valide solo per i van. |
SEZIONE 5 - ANTIFURTI SATELLITARI
Esclusivamente per il Pacchetto Base Light, Pacchetto Base e il Pacchetto Premium delle autovetture è possibile, installando un antifurto satellitare, ottenere uno sconto sul tasso netto della garanzia furto. Per ottenere tale agevolazione, l’abbonamento al servizio satel- litare, dovrà essere attivo dal momento della consegna del mezzo fino alla scadenza del contratto di finanziamento. In caso di antifurto difforme o mancante o di mancato abbo- namento del servizio satellitare, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose come previsto dal Codice Civile. L’elenco completo dei modelli autorizzati dalla Compagnia che riconoscono l’agevolazione è disponibile dal Dealer.
Note
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Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.
ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 9-12 telefono 000.00.00.000
email XXXXxxxxxxx-Xxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
ASSISTENZA SINISTRI
Per denunciare o richiedere informazioni relative a un SINISTRO: Denuncia scritta a
Genertel S.p.A.
lun/ven 8-20 | telefono | 000.000.000 |
casella postale | Genertel S.p.A. – CP 556 – 00000 Xxxxxxx |
HOME INSURANCE
Per informazioni relative alla POSIZIONE ASSICURATIVA:
link xxxxx://xxxx000.xxxxxxxx.xx/xxxx000/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xx
RECLAMI
Per effettuare un RECLAMO:
Rivolgersi per iscritto a
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality
posta Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx
fax 199-11.77.99
Mod. CVT Feel Star_Mercedes - 03/2018 - Rotomail
e/o all’IVASS IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX