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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 8411/20. Subject Codes: ECOFIN 414 COMPET 251 RECH 216 ENER 188 TRANS 233 ENV 318 EDUC 236 EF 92 TELECOM 76 IA 29 FSTR 106 CADREFIN 105 CODEC 437. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma InvestEU. Commission Document Number: COM(2020) 403 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 29 maggio 2020. Interinstitutional Files: 2020/0108(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5650505341325432312_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2020/0108(COD)
Bruxelles, 29 maggio 2020 (OR. en)
8411/20
ECOFIN 414
COMPET 251
RECH 216
ENER 188
TRANS 233
ENV 318
EDUC 236
EF 92
TELECOM 76
IA 29
FSTR 106
CADREFIN 105
CODEC 437
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data: 29 maggio 2020
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2020) 403 final
Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
XXXXXXXXX che istituisce il programma InvestEU
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 403 final.
All.: COM(2020) 403 final
8411/20 ms
ECOMP.1A IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.5.2020
COM(2020) 403 final 2020/0108 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma InvestEU
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
Per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 è necessario prevedere un programma di investimenti dell'UE per rispondere a obiettivi trasversali in termini di semplificazione, flessibilità, sinergie e coerenza tra le pertinenti politiche dell'UE. Le considerazioni esposte nel documento di riflessione della Commissione sul futuro delle finanze dell'UE evidenziano la necessità di "fare di più con meno" e sfruttare al meglio il bilancio dell'UE in tempi di restrizioni di bilancio e ingenti necessità di investimento. Queste necessità sono aumentate in modo significativo a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19 sull'economia europea e del rischio di una ripresa asimmetrica in tutta l'UE e negli Stati membri.
Questo è il motivo per cui la Commissione ritira la proposta sul programma InvestEU presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nel maggio 20181 e ne presenta una nuova. La nuova proposta rispecchia pienamente l'accordo parziale già raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nell'aprile 20192. Essa aumenta la dotazione finanziaria inizialmente proposta e modifica il proprio campo di applicazione per tener conto delle specifiche esigenze post-pandemia dell'economia europea.
In parallelo, la Commissione propone ora di affrontare le conseguenze socioeconomiche negative della pandemia di Covid-19 per i lavoratori, le famiglie e le imprese nell'Unione. Il permanere delle restrizioni sulle attività economiche e sociali e le ripercussioni delle regole di distanziamento sulle attività commerciali in molti settori non potranno che aggravare ulteriormente una situazione che per molte imprese europee risulta già difficile a causa della crisi. Tali difficoltà sono destinate a durare nel tempo e potrebbero persistere anche dopo le attuali misure di sospensione delle attività.
Per far fronte alla crisi economica e sociale causata dalla pandemia di Covid-19 è necessario modificare la proposta relativa a InvestEU presentata dalla Commissione nel 2018 affinché sia più consona alle mutate circostanze. Le modifiche all'accordo parziale raggiunto dai colegislatori consistono in un aumento della dotazione finanziaria prevista per il programma InvestEU inizialmente proposto, per tener conto delle accresciute necessità di investimento e di un contesto di maggiore rischio. La nuova proposta estende inoltre l'ambito di applicazione del programma InvestEU. Per rispondere alle esigenze future dell'economia europea e assicurare o preservare un'autonomia strategica in settori chiave, il programma viene dotato di un nuovo ambito di intervento. Per conseguire gli ambiziosi obiettivi delle politiche dell'Unione rimane di vitale importanza attirare capitali privati per finanziare gli investimenti, calibrando l'approccio affinché sia più pertinente alle politiche. Il programma InvestEU contribuirà al rispetto degli obiettivi delle politiche dell'Unione ogniqualvolta sia appropriato avvalersi di un sostegno rimborsabile agli investimenti.
Il programma InvestEU risponde in modo ottimale alla necessità di fornire finanziamenti a lungo termine e di sostenere le politiche dell'Unione nella fase di ripresa che farà seguito a questa profonda crisi economica e sociale. Nella crisi attuale l'allocazione delle risorse sul mercato non è del tutto efficiente e il rischio percepito ostacola in modo significativo i flussi di investimenti privati. In questo contesto la funzione fondamentale di InvestEU – ridurre i rischi connessi ai progetti al fine di attirare finanziamenti privati – offre un aiuto prezioso di cui sarebbe opportuno avvalersi. Un programma InvestEU rafforzato potrà fornire un
1 COM (2018)439.
2 2018/229 (COD).
sostegno vitale alle imprese nella fase di ripresa e assicurare nel contempo, in linea con i suoi obiettivi iniziali, una forte attenzione degli investitori alle priorità politiche dell'Unione a medio e lungo termine, quali il Green Deal europeo, il piano di investimenti del Green Deal europeo e la strategia per "Plasmare il futuro digitale dell'Europa". Il programma favorirà la ripresa economica aumentando la capacità di assunzione dei rischi del Gruppo Banca europea per gli investimenti, delle banche e degli istituti di promozione nazionali e di altri partner esecutivi, capacità che le circostanze attuali stanno mettendo a dura prova.
La pandemia di Covid-19 costituisce uno shock di grande portata per l'economia mondiale e dell'Unione. Le necessarie misure di contenimento hanno comportato una riduzione significativa dell'attività economica nell'UE. Nel 2020 la contrazione del PIL dell'UE dovrebbe attestarsi intorno al 7,5 %, registrando una flessione assai più marcata rispetto alla crisi finanziaria del 2009, con inevitabili ripercussioni negative sul piano sociale. Lo scoppio della pandemia ha dimostrato l'interconnessione delle catene mondiali di approvvigionamento e ha messo in luce alcune vulnerabilità, quali l'eccessiva dipendenza delle industrie strategiche da fonti di approvvigionamento esterne non diversificate. È necessario ovviare a tali vulnerabilità per migliorare la risposta dell'Unione all'emergenza e per accrescere la resilienza dell'intera economia, mantenendo nel contempo l'apertura alla concorrenza e agli scambi in linea con le norme dell'UE.
La recessione economica richiede una risposta decisa a livello dell'Unione, in particolare per migliorare la resilienza degli attori economici e, in tal modo, preservare e rafforzare l'autonomia dei settori strategici, assicurando così la competitività dell'economia europea a lungo termine. Questo obiettivo può essere raggiunto solo in presenza di un mercato unico forte e di condizioni di parità. È fondamentale che le economie degli Stati membri maggiormente colpiti dalla pandemia beneficino del sostegno di programmi finanziati dal bilancio dell'UE.
Inoltre la Commissione dovrebbe poter partecipare a un eventuale aumento di capitale (in uno o più cicli) del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che svolgerà un ruolo determinante nel sostenere la ripresa economica attraverso l'emissione di garanzie, l'avvio di operazioni di cartolarizzazione e il sostegno agli investimenti in capitale in tutta l'Unione. A tale scopo dovrebbe essere riservata una dotazione finanziaria di importo fino a 900 000 000 EUR nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027, in modo che l'Unione, rappresentata dalla Commissione, possa mantenere la sua quota complessiva nel capitale FEI.
• Motivazioni e obiettivi
La creazione del programma InvestEU prevede un dispositivo unico di sostegno degli investimenti dell'UE per un'azione interna nel QFP 2021-2027. Il programma InvestEU, fondato sull'esperienza riuscita del FEIS e degli attuali strumenti finanziari per le politiche interne, si basa su quattro pilastri: i) il Fondo InvestEU che fornisce la garanzia dell'Unione;
ii) il polo di consulenza InvestEU che fornisce assistenza tecnica per lo sviluppo del singolo progetto; iii) il portale InvestEU che fornisce dati facilmente accessibili per promuovere i progetti che sono alla ricerca di finanziamenti; iv) le operazioni di finanziamento misto.
Il Fondo InvestEU attirerà investimenti privati basandosi sulla domanda. Esso promuoverà in particolare gli investimenti per la ricerca, l'innovazione, la digitalizzazione, le infrastrutture sostenibili e il sostegno alle imprese strategiche, ma risponderà anche alle esigenze del settore sociale e delle PMI. Sarà importante che il Fondo finanzi anche progetti locali e di dimensioni più ridotte.
Novità legate alla crisi
La situazione attuale è deleteria per le imprese dell'Unione, che possono risentire di fattori che sfuggono al loro controllo e a quello delle autorità nazionali e dell'Unione. Oltre ad esporre le imprese dell'Unione a rischi di liquidità che potrebbero portarle all'insolvenza, l'attuale pandemia di Covid-19 comporta un rischio sistemico di svalutazione delle attività che potrebbe tradursi in un indebolimento di comparti strategici dell'industria dell'Unione. Inoltre, per colmare le carenze generate durante la crisi dalla perturbazione delle catene di approvvigionamento, l'industria dell'Unione dovrebbe rafforzare la sua capacità di coprire parti più ampie delle catene del valore strategiche.
Identificando in quanto "strategici" determinate aree di investimento e trattandole come tali, l'Unione favorirà l'indispensabile trasformazione industriale su vasta scala e acquisirà maggiore autonomia sul piano economico, in linea con politiche globali quali la strategia per "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" e il Green Deal europeo. A queste priorità politiche a lungo termine dovrebbero affiancarsi le misure a favore della ripresa adottate in seguito alla pandemia di Covid-19. Un'azione mirata e ambiziosa a livello dell'Unione, che consenta agli Stati membri di sfruttare appieno il potenziale del mercato unico a prescindere dalle capacità di bilancio di cui dispongono per intervenire e sostenere gli investimenti, condurrà in futuro a un'Unione più competitiva, più resiliente e più sicura.
Pertanto, parallelamente a un aumento delle risorse nell'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili, si propone di rafforzare ulteriormente InvestEU attraverso un dispositivo per gli investimenti strategici che costituisce un quinto ambito di intervento – l'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici – volto a rafforzare le catene del valore europee in linea con il programma strategico dell'Unione e con la nuova strategia industriale per l'Europa3 presentata dalla Commissione. Questo rafforzamento sarà particolarmente importante nella situazione post-crisi, sia perché alcuni Stati membri potrebbero non disporre di mezzi finanziari sufficienti per sostenere tali progetti con aiuti di Stato nazionali, sia perché molti progetti sono transfrontalieri e richiedono un approccio europeo. Inoltre il potenziale del mercato unico, e in particolare dei suoi motori di innovazione e di efficienza, potrà essere sfruttato in modo ottimale soltanto con la partecipazione di imprese di numerosi Stati membri, e non soltanto di quelli che disporranno delle capacità di bilancio per investire a seguito di questo difficile periodo. La presente proposta contribuirà a superare queste difficoltà.
L'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici mira in primo luogo a sostenere i destinatari finali stabiliti in uno Stato membro e operanti4 nell'Unione, le cui attività sono di importanza strategica per l'Unione specialmente in vista delle transizioni verde e digitale e di una accresciuta resilienza, in una delle seguenti aree:
a) prestazione di servizi sanitari essenziali, produzione e costituzione di scorte di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e forniture mediche, rafforzamento della capacità di risposta alle crisi sanitarie e del sistema di protezione civile;
b) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, compresi elementi infrastrutturali individuati come elementi critici nei campi dell'energia, dei trasporti (compreso il trasporto ferroviario di merci), dell'ambiente, della salute, della comunicazione digitale sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, delle piattaforme di servizi online, del
3 COM(2020) 102.
4 Aventi cioè sede legale in uno Stato membro e attivi nell'Unione, nel senso che esercitano attività rilevanti in termini di personale, produzione, ricerca e sviluppo o altre attività commerciali nell'Unione.
cloud computing sicuro, del trattamento o dell'archiviazione di dati, infrastrutture finanziarie e di pagamento, dell'aerospaziale, della difesa, delle comunicazioni, dei media, dell'istruzione e della formazione, infrastrutture elettorali e strutture sensibili, nonché terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture critiche;
c) fornitura di beni e servizi fondamentali per il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture critiche di cui alla lettera b);
d) tecnologie abilitanti fondamentali, tecnologie trasformative, tecnologie verdi e digitali e innovazioni rivoluzionarie in cui gli investimenti rivestono un'importanza strategica per il futuro industriale dell'Unione, tra cui:
i) intelligenza artificiale, blockchain, software, robotica, semiconduttori, microprocessori, tecnologie edge cloud, calcolo ad alte prestazioni, cibersicurezza, tecnologie quantistiche, fotonica, biotecnologia industriale;
ii) tecnologie delle energie rinnovabili, tecnologie dello stoccaggio dell'energia, comprese le batterie, tecnologie di trasporto sostenibili (compreso il rinnovo e l'ammodernamento di beni mobili che utilizzano tali tecnologie), applicazioni dell'idrogeno pulito e delle celle a combustibile, tecnologie per la decarbonizzazione dell'industria, cattura e stoccaggio del carbonio, tecnologie dell'economia circolare;
iii) biomedicina, nanotecnologie, prodotti farmaceutici e materiali avanzati (come il grafene);
e) impianti per la produzione in serie nell'UE di componenti e dispositivi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
f) approvvigionamento e costituzione di scorte di fattori di produzione critici per soggetti pubblici, imprese o consumatori nell'Unione, tra cui energia, materie prime, materiali ingegnerizzati o sicurezza alimentare, nell'ottica dell'efficienza delle risorse e della circolarità nelle catene del valore strategiche; e
g) tecnologie e fattori di produzione critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri (come i settori della difesa e dello spazio e la cibersicurezza) e prodotti a duplice uso quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.
Nel contesto attuale il quinto ambito di intervento apporterebbe un valore aggiunto rispetto a quelli inizialmente previsti, in quanto è incentrato su destinatari o progetti che presentano un'elevata importanza strategica europea, aspetto cui non è dato risalto negli altri ambiti di intervento. Tra i beneficiari potrebbero ad esempio figurare imprese attive nei settori industriali mirati o PMI che partecipano a tali catene di approvvigionamento producendo componenti specifiche. Queste operazioni potrebbero spesso risultare intrinsecamente più rischiose nel contesto post-Covid-19, in quanto i promotori sono esposti a un maggior rischio sul fronte della domanda o dell'offerta.
Alcune aree, come i semiconduttori (compresi i microprocessori), le tecnologie dei dati, il 5G e le tecnologie quantistiche, rivestono particolare importanza per la sicurezza, la fiducia e l'innovazione. Al tempo stesso richiedono ingenti investimenti per coprire l'intera catena del valore di fattori produttivi strategici che talvolta provengono quasi esclusivamente da fonti limitate esterne all'UE, per acquisire e proteggere un know-how tecnologico essenziale e per realizzare e sostituire le infrastrutture critiche in modo da ridurre l'eccessiva dipendenza dai fornitori di paesi terzi.
Il quinto ambito di intervento prevede un sostegno a progetti specifici (ad esempio grandi consorzi o partenariati pubblico-privato intesi a sviluppare specifiche tecnologie e a realizzare
infrastrutture critiche) ma anche l'erogazione di finanziamenti in modo più diffuso, ad esempio per sostenere lo sviluppo di interi ecosistemi di imprenditori attivi nei settori interessati (ad esempio PMI innovative che lavorano alla messa a punto di tecnologie potenzialmente rilevanti per la biotecnologia industriale e i prodotti farmaceutici). Inoltre, importanti progetti di comune interesse europeo dovrebbero poter beneficiare del sostegno offerto da questo ambito di intervento.
I requisiti di addizionalità di questo ambito di intervento sarebbero diversi da quelli previsti per gli ambiti di intervento di InvestEU inizialmente previsti. Ad esempio, anziché in considerazioni sul sostegno di InvestEU puramente correlate ai rischi, l'addizionalità del sostegno nel quinto ambito di intervento consisterebbe, per le grandi imprese, nel mantenimento e nello sviluppo della loro produzione all'interno dell'Unione o, se giustificato da motivi di ordine pubblico o di sicurezza, sotto il controllo dei investitori europei, e nel rafforzamento della diffusione di tecnologie innovative. Il sostegno sarebbe complementare a quello previsto dall'ambito di intervento relativo alla ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione, che si concentrerà sullo sviluppo a monte di nuove capacità strategiche. Sarà inoltre garantita una particolare sinergia per gli investimenti di follow-up nell'espansione delle start-up e delle PMI strategiche dell'UE selezionate dal Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e innovazione dell'UE (Orizzonte Europa).
Fondo InvestEU
Il Fondo InvestEU consiste in una garanzia di bilancio dell'Unione a copertura di prodotti finanziari forniti dai partner esecutivi. Il Fondo si rivolge ai progetti dotati di valore aggiunto per l'UE e promuove un approccio coerente al finanziamento degli obiettivi delle politiche dell'UE. Esso offre una combinazione efficace ed efficiente di strumenti finanziari dell'UE per aree di intervento specifiche.
Come programma di investimento unico per le politiche interne dell'Unione, InvestEU è al tempo stesso uno strumento al servizio delle politiche e uno strumento di attuazione.
Nella veste di strumento al servizio delle politiche, l'obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione attraverso la mobilitazione di investimenti pubblici e privati nell'UE, rimediando in tal modo ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva nonché autonomia strategica dell'Unione.
Lo scopo è finanziare soggetti economici che presentano un profilo di rischio del quale i finanziatori privati non possono o non vogliono farsi carico, al fine di promuovere la competitività dell'economia dell'UE, la crescita sostenibile, la convergenza, la resilienza sociale, l'inclusione e l'integrazione dei mercati dei capitali nell'UE, in linea con gli obiettivi delle politiche dell'UE in diversi settori. Con il sostegno di una garanzia dell'Unione, il programma InvestEU contribuirà alla modernizzazione del bilancio dell'UE e ad aumentarne l'impatto seguendo la logica del "fare di più con meno". Per i progetti economicamente sostenibili con capacità di generare entrate, l'uso più sistematico di una garanzia di bilancio può contribuire a potenziare l'impatto dei fondi pubblici.
Il programma InvestEU dovrebbe avere la capacità di plasmare la strategia dell'UE intesa ad affrontare il problema degli investimenti nell'Unione, che sono ancora limitati e che la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 ha ulteriormente indebolito. Diversificando le fonti di finanziamento e promuovendo finanziamenti sostenibili e a lungo termine, il programma InvestEU contribuirà all'integrazione dei mercati dei capitali europei, nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali, e al rafforzamento del mercato unico, favorendo nel contempo l'attuazione del Green Deal europeo e del piano di investimenti del Green Deal europeo. Si
tratta di uno strumento importante per la realizzazione degli obiettivi della nuova strategia industriale per l'Europa. In quanto risorsa a livello dell'UE che riunisce competenze finanziarie, di mercato, tecniche e politiche, il programma InvestEU dovrebbe essere anche un catalizzatore dell'innovazione finanziaria al servizio degli obiettivi delle politiche.
In quanto strumento di attuazione, il Fondo InvestEU mira ad attuare in modo più efficiente il bilancio dell'UE mediante una garanzia di bilancio e a realizzare economie di scala, accrescendo la visibilità dell'azione dell'UE e semplificando il quadro per la presentazione di relazioni e la rendicontabilità. La struttura proposta mira alla semplificazione, ad una maggiore flessibilità e all'eliminazione di potenziali sovrapposizioni tra strumenti di sostegno dell'UE apparentemente simili.
Oltre alla garanzia dell'Unione a livello dell'UE, la proposta prevede che gli Stati membri possano utilizzare parte dei fondi in regime di gestione concorrente attraverso un apposito comparto della garanzia dell'Unione nel quadro del Fondo InvestEU per il perseguimento dei medesimi obiettivi, qualora vi siano fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali a livello nazionale o regionale.
La proposta prevede una garanzia globale dell'Unione fino a un massimo di 75 153 850 000 EUR, con una quota specificamente dedicata all'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici che ammonta a un massimo di 31 153 850 000 EUR.
Polo di consulenza e portale InvestEU
Il polo di consulenza InvestEU fornirà sostegno per lo sviluppo di progetti sotto forma di consulenza e misure di accompagnamento durante l'intero ciclo di investimento per favorire l'ideazione e lo sviluppo dei progetti e l'accesso ai finanziamenti. Il polo di consulenza InvestEU sarà operativo per le aree di intervento del programma InvestEU e garantirà inoltre uno sportello unico per i promotori dei progetti e gli intermediari. Esso sarà complementare alle attività di assistenza tecnica svolte nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente. Per garantire che l'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici e gli altri quattro ambiti di intervento possano beneficiare pienamente di tutte le funzioni del Fondo InvestEU, la componente "consulenza" e le altre misure di accompagnamento del programma InvestEU dovrebbero essere commisurate agli obiettivi della proposta. La dotazione finanziaria complessiva, comprese le misure di accompagnamento, dovrebbe raggiungere 724 733 000 EUR per rispondere alle esigenze del nuovo ambito di intervento e al crescente fabbisogno degli altri quattro nelle attuali circostanze.
Infine, il portale InvestEU rafforzerà la visibilità delle opportunità di investimento nell'Unione e aiuterà in tal modo i promotori di progetti in cerca di finanziamenti.
La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021.
• Coerenza con le disposizioni vigenti
La proposta è pienamente in linea con le disposizioni vigenti, dal momento che il programma InvestEU fornisce la garanzia dell'Unione al fine di utilizzare in modo efficiente i fondi di bilancio dell'UE quando operazioni aventi la capacità di generare entrate sono finanziate conformemente agli obiettivi delle politiche dell'UE, tra le quali figurano l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia per il mercato unico digitale, il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare, la strategia per una mobilità a basse emissioni, il piano d'azione europeo in materia di difesa e il Fondo per la difesa, la strategia spaziale per l'Europa, il pilastro europeo dei diritti sociali, il Green Deal europeo, il piano di investimenti del Green Deal europeo e la nuova strategia industriale per l'Europa. Nel
suo ambito di applicazione il Fondo InvestEU sostiene da un punto di vista finanziario tali strategie sinergiche.
La proposta è complementare allo strumento di sostegno alla solvibilità nel quadro del FEIS. Lo strumento di sostegno alla solvibilità intende rispondere al fabbisogno di solvibilità a breve termine derivante dalle conseguenze immediate della contrazione economica indotta dalla pandemia di Covid-19 per le imprese più colpite al fine di ricostruirne la posizione patrimoniale, mentre InvestEU sarà incentrato su investimenti a lungo termine finalizzati al raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE, segnatamente l'autonomia strategica e la resilienza dell'economia europea.
L'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici oggetto della presente proposta seguirà un approccio più mirato e lungimirante rispetto allo strumento di sostegno alla solvibilità nel quadro del FEIS. Il nuovo ambito di intervento sosterrà progetti e imprese in grado di aiutare a conseguire o a preservare l'autonomia strategica nelle principali catene del valore nel mercato unico, sostenendo lo sviluppo di progetti con sede nell'Unione e rafforzando la base di capitale e il finanziamento a lungo termine delle imprese dell'Unione in alternativa a possibili acquisizioni da parte di imprese di paesi terzi. Il sostegno sarebbe erogato anche alle imprese strategiche che svolgono attività transfrontaliere.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il programma InvestEU è complementare alla concessione di finanziamenti e ad altre azioni nell'ambito delle aree di intervento che esso sostiene, come Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa, il programma Europa digitale, il programma per il mercato unico e la competitività delle PMI e il programma statistico europeo, il programma spaziale europeo, il Fondo sociale europeo+, Europa creativa, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e il Fondo europeo per la difesa. Xxxxxxx assicurate le sinergie con gli strumenti di politica esterna ove pertinenti. Il programma è inoltre coerente con altre politiche dell'Unione, come il Green Deal europeo, il piano di investimenti del Green Deal europeo, la strategia per "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", la nuova strategia industriale per l'Europa5, l'Unione dei mercati dei capitali, un'Europa sociale forte per transizioni giuste e altri programmi e politiche dell'UE attinenti all'autonomia strategica e alla resilienza dell'Unione quali il Fondo europeo per la difesa, il regolamento dell'UE sullo spazio e il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti.
Il finanziamento misto con sovvenzioni garantirà la complementarità con gli altri programmi di spesa.
Il programma InvestEU è inoltre complementare ai Fondi strutturali e d'investimento europei. Al fine di facilitare l'impiego di taluni fondi in regime di gestione concorrente (Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo+ (FSE+), Fondo di coesione, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) mediante prodotti finanziari, gli Stati membri avranno la possibilità di avvalersi del programma InvestEU. Ciò rappresenta un'importante semplificazione rispetto alla situazione attuale, in quanto si applicherà un solo insieme di norme.
Le azioni del programma InvestEU dovrebbero essere utilizzate per rimediare alle carenze del mercato o alle situazioni di investimento subottimali in modo proporzionato, evitando le duplicazioni o l'esclusione dei finanziamenti privati, e dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Ciò consentirà di garantire la coerenza tra le azioni del programma
5 COM(2020) 102.
InvestEU e le norme dell'UE sugli aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
Avvalendosi opportunamente dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili], la Commissione, in cooperazione con i partner esecutivi, elaborerà orientamenti per la verifica della sostenibilità sulla cui base i partner esecutivi valuteranno l'impatto ambientale, climatico e sociale dei progetti finanziati. In base a tali orientamenti, funzionali al conseguimento degli obiettivi politici del Green Deal europeo, i progetti che rischiano di compromettere gli obiettivi climatici, ambientali e sociali dell'Unione non saranno ammissibili al sostegno di InvestEU. Inoltre potrebbero essere presi in considerazione incentivi mirati per prodotti finanziari dedicati a priorità climatiche, ambientali e sociali difficili da conseguire, ad esempio nell'ambito di intervento relativo alle PMI, e per i quali i maggiori rischi individuati giustifichino tali incentivi supplementari.
Il Fondo InvestEU comprenderà anche un regime specifico inteso a mobilitare investimenti aggiuntivi a favore delle regioni interessate dalla transizione giusta (secondo pilastro del meccanismo per una transizione giusta) in complementarità con il Fondo per una transizione giusta (primo pilastro) e con lo strumento di prestito per il settore pubblico (terzo pilastro).
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 173 (industria) e sull'articolo 175 (coesione economica, sociale e territoriale), terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
In linea con la giurisprudenza consolidata, la base giuridica indicata riflette i contenuti principali della proposta. La procedura prevista per entrambi gli articoli in ordine alla base giuridica è la medesima (procedura legislativa ordinaria).
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. La crisi economica provocata dalla pandemia di Covid-19 richiede una risposta a livello europeo che promuova una rapida ripresa dell'economia dell'Unione sostenendo le imprese e preservando le catene del valore dell'Unione.
La proposta riveste particolare importanza nella situazione post-crisi per costruire un'economia europea resiliente, inclusiva ed integrata e preservare il mercato unico anche a vantaggio degli Stati membri che dispongono di meno mezzi finanziari per sostenere questo tipo di progetti con fonti di finanziamento nazionali. Anche i progetti transfrontalieri richiederanno un approccio a livello dell'Unione. Il sostegno previsto dalla presente proposta contribuirà a superare queste difficoltà.
Si otterranno così un effetto moltiplicatore e un impatto concreto molto più consistenti di quanto otterrebbe un'offensiva sugli investimenti sferrata da singoli Stati membri. La presente proposta sosterrebbe la politica industriale dell'UE e incoraggerebbe gli Stati membri a riunire i loro sforzi per raggiungere l'autonomia tecnologica e strategica grazie alla messa in comune degli investimenti. Il mercato unico dell'Unione eserciterà una maggiore attrattiva sugli investitori e garantirà una migliore diversificazione dei rischi tra settori e aree geografiche.
Il programma InvestEU riguarderà gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti per sostenere le priorità politiche dell'UE, rimediando ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti a livello dell'UE. Xxxx sostiene inoltre la progettazione, lo sviluppo e la verifica di mercato a livello dell'UE di prodotti finanziari innovativi e dei sistemi per diffonderli, per carenze di investimenti e fallimenti di mercato nuovi o complessi.
Il comparto degli Stati membri, a carattere volontario, consentirebbe di rimediare a specifici fallimenti del mercato e carenze di investimenti avvalendosi però di prodotti finanziari progettati a livello centrale, al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse in termini geografici ove ciò sia giustificato. Esso consentirebbe agli Stati membri di attuare parte dei loro fondi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo+ (FSE+), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) tramite il Fondo InvestEU.
La struttura proposta con due comparti in ciascun ambito di intervento permette un'applicazione efficace del principio di sussidiarietà. Inoltre, i due comparti all'interno di ciascun ambito di intervento avranno le stesse regole del Fondo InvestEU, il che creerà un quadro più chiaro e più semplice per l'uso delle diverse fonti di finanziamento dell'UE.
• Proporzionalità
Gli obiettivi a lungo termine dell'UE in materia di sostenibilità, competitività, crescita inclusiva, autonomia strategica e resilienza richiedono notevoli investimenti in diverse aree di intervento, tra le quali figurano, in particolare, nuovi modelli connessi alla mobilità, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, il capitale naturale, l'innovazione, la digitalizzazione, le competenze, le infrastrutture sociali, l'economia circolare, l'azione per il clima, gli oceani, la creazione e la crescita delle piccole imprese nonché l'autonomia strategica e la resilienza dell'Unione.
Sono necessari rinnovati sforzi per contrastare il persistere della frammentazione e dei fallimenti del mercato che sono dovuti all'avversione al rischio degli investitori privati, alla limitata capacità di finanziamento del settore pubblico e alle inefficienze strutturali del contesto degli investimenti. Da soli, gli Stati membri non riescono a rimediare in misura sufficiente a queste carenze di investimenti.
Un intervento a livello dell'UE garantisce che una massa critica di risorse possa essere mobilitata per massimizzare l'impatto degli investimenti sul terreno. La proposta non si sostituisce agli investimenti degli Stati membri, anzi è complementare ad essi concentrandosi, in particolare, sul sostegno a progetti che presentano un valore aggiunto per l'UE. L'intervento dell'UE consente inoltre economie di scala nell'uso dei prodotti finanziari innovativi, catalizzando l'investimento privato in tutta l'UE e valorizzando al meglio, a tal fine, le istituzioni europee e le relative competenze. L'intervento dell'UE dà anche accesso a un portafoglio diversificato di progetti europei, catalizzando così gli investimenti privati, e consente lo sviluppo di soluzioni di finanziamento innovative, che possono essere, a seconda dei casi, potenziate o riprodotte in tutti gli Stati membri.
L'intervento a livello dell'UE è il solo strumento in grado di soddisfare in modo efficace le esigenze di investimento connesse agli obiettivi delle politiche a livello dell'UE. Inoltre, per ovviare alle rimanenti carenze di investimenti nel periodo 2021-2027 continueranno a essere indispensabili riforme strutturali e un migliore contesto normativo.
La proposta prevede un sostegno alle imprese, alle catene del valore e agli ecosistemi che rivestono importanza strategica e affronta le vulnerabilità evidenziate dalla pandemia di
Covid-19. La mobilitazione di fondi privati in aggiunta ai fondi pubblici a sostegno degli investimenti e della ripresa consentirà di far leva sulle risorse di bilancio.
La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi ricercati.
• Scelta dell'atto giuridico
Lo scopo della proposta è istituire uno strumento unico che fornisca una garanzia di bilancio dell'Unione a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento da parte dei partner esecutivi, in linea con le conclusioni della valutazione d'impatto che suggeriscono di muovere dal successo del FEIS e degli strumenti finanziari precedenti, tenendo conto degli insegnamenti tratti, anche per quanto riguarda l'esigenza di evitare la frammentazione e le possibili sovrapposizioni. Si propone pertanto un regolamento.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La proposta si basa sugli insegnamenti tratti dalle valutazioni dei precedenti strumenti finanziari e del FEIS. In particolare, una valutazione indipendente del FEIS6 è stata effettuata nel 2018, in aggiunta a diverse altre valutazioni sul FEIS fin dalla sua creazione:
• valutazione della Commissione sull'impiego della garanzia dell'Unione e sul funzionamento del fondo di garanzia del FEIS7, corredata del parere della Corte dei conti8;
• valutazione della BEI sul funzionamento del FEIS9 (ottobre 2016) e
• valutazione esterna indipendente dell'applicazione del regolamento sul FEIS10 (novembre 2016).
Le principali conclusioni di queste valutazioni sono sintetizzate nella comunicazione della Commissione sul piano di investimenti per l'Europa (COM(2016) 764)11.
Da tutte le valutazioni è emerso che la garanzia dell'Unione si è rivelata pertinente e ha consentito alla BEI di intraprendere attività più rischiose e di introdurre prodotti che presentano un maggior rischio a sostegno di una gamma più ampia di beneficiari. Il FEIS si è inoltre dimostrato un valido strumento per mobilitare il capitale privato. In termini di governance, la valutazione indipendente del 2018 ha sottolineato l'importanza del comitato per gli investimenti ai fini della credibilità del sistema, della trasparenza delle decisioni e della qualità del quadro di valutazione, il quale è stato ritenuto uno strumento pertinente che consente un approccio coerente alla presentazione dei progetti e alla sintesi delle conclusioni delle valutazioni.
Stando alle operazioni sottoscritte, il FEIS ha mobilitato 401 miliardi di EUR di investimenti entro la fine del 2019, corrispondenti all'80 % dell'obiettivo. In termini di operazioni
6 SWD(2018) 316 final.
7 xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/XXXX/?xxxxXXXXX:00000XX0000&xxxxxXX
8 xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/Xxxxx/Xxxx/XXXX0000_00/XX00_00_XX.xxx
9 xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxx-xx-xxx-xxxxxxxxxxx-xx-xxx-xxxx.xxx
10 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx_xx
11 xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0764&qid=1590826418115&from=IT
approvate, alla stessa data il volume ammontava a 458 miliardi di EUR, corrispondenti al 92 % dell'obiettivo. Gli investimenti mobilitati per operazioni approvate hanno raggiunto l'obiettivo di 315 miliardi di EUR entro la metà del 2018. L'obiettivo di 500 miliardi di EUR dovrebbe essere conseguito.
Le valutazioni hanno rilevato una certa concentrazione negli Stati membri con capacità istituzionali ben sviluppate, benché tale concentrazione sia molto meno pronunciata se si considerano gli investimenti mobilitati in relazione al prodotto interno lordo degli Stati membri. Tuttavia, per migliorare ulteriormente l'equilibrio geografico il FEIS 2.0 ha rafforzato l'importanza del polo europeo di consulenza sugli investimenti.
A partire dal 31 dicembre 2019 l'effetto moltiplicatore effettivo del FEIS è sostanzialmente in linea con la valutazione formulata agli inizi, ossia un moltiplicatore aggregato complessivo conseguito alla fine del 2019 pari a 15,66 rispetto all'obiettivo di 15 alla fine del periodo di investimento. Il FEIS è stato efficace anche nel mobilitare gli investimenti privati. Il 69 % circa degli investimenti mobilitati proviene dal settore privato.
In termini di efficienza, la disponibilità della garanzia dell'Unione si è rivelata uno strumento efficace per aumentare considerevolmente il volume delle operazioni più rischiose della Banca europea per gli investimenti. In particolare, la garanzia dell'Unione congela minori risorse di bilancio rispetto agli strumenti finanziari, in quanto necessita di una copertura prudente ma limitata rispetto al livello dell'impegno finanziario. Essa configura una passività potenziale e, di conseguenza, ci si attende che possa realizzare economie di scala che consentirebbero un aumento degli investimenti mobilitati per ogni euro speso. Gli elementi di prova analizzati nel quadro della valutazione indipendente del 2018 hanno anche indicato chiaramente che l'entità della garanzia dell'Unione nell'ambito del FEIS era adeguata. La valutazione ha altresì ritenuto l'approccio usato per modellizzare il tasso obiettivo del FEIS sostanzialmente adeguato e in linea con gli standard del settore, pur proponendo alcuni ulteriori sviluppi.
La garanzia di bilancio si è anche dimostrata più efficiente sotto il profilo dei costi per il bilancio dell'UE, in quanto limita il pagamento delle commissioni di gestione al partner esecutivo. Nel caso del FEIS, l'UE è addirittura remunerata per la garanzia dell'Unione fornita nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione.
La valutazione indipendente del 2016 ha sottolineato la necessità di definire meglio e chiarire il concetto di addizionalità. Di conseguenza, il regolamento sul FEIS 2.0 propone diverse misure che precisano il concetto e i criteri e rendono il processo più trasparente.
La valutazione indipendente del 2018, che ha potuto valutare soltanto le operazioni approvate nel quadro del FEIS e, pertanto, non ha potuto verificare le nuove misure del FEIS 2.0, ha confermato la necessità di chiarire ulteriormente il concetto di addizionalità e la definizione di situazioni di investimento subottimali. In particolare, ha concluso che le operazioni del FEIS sono caratterizzate da un livello di rischio più elevato rispetto alle operazioni standard (non- FEIS) della Banca europea per gli investimenti, come impone il regolamento sul FEIS. Tuttavia, le varie indagini e interviste hanno indicato che nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione del FEIS possono essersi verificati alcuni effetti di esclusione (crowding out) e hanno concluso che sarebbe importante evitare questo fenomeno nell'ambito del programma InvestEU.
La valutazione indipendente del 2018 ha inoltre evidenziato il valore aggiunto di carattere non finanziario che consiste nell'attrarre nuovi investitori, nell'offrire dimostrazioni e verifiche di mercato di prodotti e modelli di finanziamento nuovi, nel garantire il sostegno e l'adozione di standard operativi più elevati da parte dei fornitori di servizi finanziari.
La valutazione 2016 della BEI e la valutazione indipendente del 2018 hanno confermato i problemi iniziali che il FEIS, offrendo prodotti finanziari simili, ha comportato per altri strumenti finanziari a livello di UE, in particolare lo strumento di debito nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa e parte del programma InnovFin; tali problemi sono stati in parte risolti riorientando gli strumenti esistenti verso nuovi segmenti di mercato.
La proposta per il Fondo InvestEU muove anche dagli insegnamenti tratti dalle valutazioni dei precedenti strumenti finanziari che coprono due decenni (meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020, COSME, ecc., e gli strumenti varati nell'ambito dei precedenti quadri finanziari, come il programma quadro per la competitività e l'innovazione - CIP). In linea generale, queste valutazioni confermano che permangono carenze di finanziamento in Europa nei settori e nelle aree di intervento coperti dagli strumenti finanziari dell'UE e che il sostegno agli investimenti a livello dell'UE continua a essere pertinente e necessario al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'UE. Tuttavia esse sottolineano anche che dovrebbe essere rafforzata la coerenza tra i diversi strumenti finanziari a livello dell'UE e altre iniziative dell'UE, che dovrebbero essere sfruttate meglio le sinergie con le iniziative nazionali e regionali e che esistono sovrapposizioni tra gli attuali strumenti. Esse evidenziano la necessità di migliorare il coordinamento e la progettazione degli strumenti di sostegno agli investimenti per ridurre al minimo le potenziali sovrapposizioni. L'espansione delle attività ha reso necessario rafforzare i meccanismi per il coordinamento generale delle azioni, evitando inutili proliferazioni e creando maggiori sinergie.
Per quanto riguarda gli strumenti COSME a sostegno delle PMI, le quali sono fondamentali per la competitività futura dell'Unione, dalle valutazioni emerge che tali strumenti trovano una loro urgente ragione d'essere nei fallimenti del mercato e sono motivati dalle limitazioni che le PMI incontrano nell'accesso ai finanziamenti. Soprattutto le start-up, le PMI più piccole e quelle prive di garanzie reali sufficienti si trovano a far fronte a carenze persistenti e strutturali dei mercati dei finanziamenti tramite debito che interessano tutta l'UE. In una relazione speciale la Corte dei conti ha riscontrato che lo strumento di garanzia per le PMI ha avuto un impatto positivo sulla crescita delle PMI beneficiarie. In linea con le raccomandazioni della Corte, sono necessari una migliore selezione dei beneficiari e un maggiore coordinamento con i dispositivi nazionali12.
Per quanto riguarda in particolare gli strumenti finanziari InnovFin nel quadro di Orizzonte 2020, le valutazioni indicano che l'accesso ai finanziamenti continua ad essere una questione essenziale al fine di potenziare l'innovazione in Europa. Esse confermano che gli strumenti finanziari InnovFin hanno registrato buoni risultati a fronte di un contesto di crescente domanda di capitale di rischio nel campo della ricerca e dell'innovazione, e hanno permesso al Gruppo Banca europea per gli investimenti di coprire nuovi segmenti più rischiosi. Anche in questo caso, tuttavia, è stata evidenziata la necessità di rafforzare le sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione, così come la necessità di ovviare agli ostacoli rimanenti nell'intento di aiutare le imprese innovative a crescere, dalla fase iniziale a quella di espansione. È stato inoltre sottolineato che solo un numero relativamente esiguo di imprese che hanno ottenuto sovvenzioni nel quadro di Orizzonte 2020 ha beneficiato di strumenti finanziari nell'ambito dello stesso programma, il che può ostacolare la crescita delle imprese innovative.
Il Fondo InvestEU si baserà su tali esperienze e selezionerà destinatari attivi nella ricerca e innovazione (comprese le PMI innovative e le imprese a media capitalizzazione) al fine di garantire loro un migliore accesso ai finanziamenti in tutte le fasi del loro sviluppo. Esso
12 xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xx/Xxxxx/XxxXxxx.xxxx?xxxx00000
sfrutterà le sinergie tra le sovvenzioni e i finanziamenti basati sul mercato, agevolando i finanziamenti misti. Inoltre, l'audit della Corte dei conti europea sullo strumento di garanzia ha raccomandato di selezionare meglio i beneficiari, puntando alle imprese più innovative. Mettendo in comune risorse e competenze, il Fondo InvestEU si concentrerà sempre più sulle imprese che svolgono attività di innovazione a più alto rischio.
Nel settore sociale e per quanto riguarda il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), è empiricamente dimostrato che gli investimenti nell'infrastruttura sociale, nelle imprese sociali che producono beni ("beni materiali") ma anche servizi sociali, idee e risorse umane ("beni immateriali") sono sostanzialmente carenti nell'Unione, pur essendo fondamentali per permettere agli Stati membri di diventare una società equa, inclusiva e basata sulla conoscenza.
La microfinanza e le imprese sociali in Europa sono ancora un'evoluzione recente e parte di un mercato emergente che non è ancora pienamente sviluppato. Come evidenziato dalla valutazione intermedia del programma EaSI effettuata nel 2017, gli strumenti finanziari EaSI hanno sostenuto le persone vulnerabili e le microimprese e hanno agevolato l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali, ottenendo così un significativo impatto sociale. La valutazione ha concluso che il pieno potenziale evidenziato dai risultati raggiunti finora giustifica la scelta di continuare a sostenere gli investimenti in campo sociale e la necessità di una potenza di fuoco aggiuntiva che sarà fornita dal programma InvestEU.
La relazione sulla valutazione d'impatto riguardante il programma InvestEU comprende una sintesi dettagliata dei risultati della valutazione.
Nel gennaio 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale (n. 03/2019) riguardante il Fondo europeo per gli investimenti strategici. Dalla relazione emerge che il FEIS ha svolto un'azione efficace nel reperire finanziamenti a sostegno di cospicui investimenti supplementari nell'UE, ma che permangono alcuni aspetti da migliorare. La maggior parte di questi aspetti è già stata sostanzialmente affrontata dal regolamento FEIS 2.0, mentre altri formano oggetto della proposta legislativa relativa a InvestEU.
In particolare, InvestEU rafforzerà la complementarità ed eviterà duplicazioni e sovrapposizioni tra diversi strumenti. Inoltre, renderà ancora più rigorosi e più chiari i criteri per la valutazione dell'addizionalità e la stima degli investimenti mobilitati, in linea con le disposizioni del nuovo regolamento finanziario (UE 2018/1046).
A seguito della raccomandazione della Corte dei conti europea di migliorare la distribuzione geografica, il comitato direttivo del FEIS ha realizzato nel 2019 uno studio per analizzare le cause profonde della distribuzione geografica osservata e ha adottato misure volte a migliorare ulteriormente l'equilibrio geografico, rispettando nel contempo il carattere orientato alla domanda del FEIS.
Nel maggio 2020 la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale (n. 12/2020) riguardante il polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI). La relazione ha concluso che a fine 2018 il PECI non aveva ancora dimostrato di essere uno strumento efficace per stimolare gli investimenti nell'UE. Nel corso dell'audit si è giunti alla conclusione che solo pochi incarichi erano stati in grado di incidere in modo significativo sull'offerta di progetti idonei ad essere finanziati e che la maggior parte delle missioni del PECI aveva riguardato le prime fasi del ciclo di investimento del progetto, per cui gli effetti potranno farsi sentire soltanto a lungo termine.
La Corte dei conti europea ha preso atto dell'elevato tasso di soddisfazione dei beneficiari per i servizi di consulenza ad hoc ricevuti dal PECI e ha osservato che la maggior parte degli incarichi del PECI ha interessato settori e Stati membri ad alta priorità. La Corte dei conti
europea ha tuttavia rilevato che, rispetto alle risorse disponibili, il PECI ha ricevuto poche richieste che hanno dato luogo a veri e propri incarichi di consulenza. Ha inoltre sottolineato la necessità di una strategia più chiara e di procedure più efficaci per seguire gli investimenti derivanti dagli incarichi del PECI. Inoltre, nonostante gli sforzi profusi dal PECI, la cooperazione con i partner per migliorare la copertura geografica si è sviluppata lentamente a causa della complessità giuridica e delle differenze nella volontà e capacità di cooperare delle banche o degli istituti di promozione nazionali.
Il polo di consulenza InvestEU darà ampio seguito alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea integrando gli insegnamenti tratti dal PECI, ad esempio
– sviluppando ulteriormente la cooperazione con le banche o gli istituti di promozione nazionali per migliorare la presenza locale e l'accesso ai servizi di consulenza;
– definendo priorità e criteri specifici per valutare il valore della consulenza e elaborando un quadro di monitoraggio della performance;
– migliorando le procedure di screening per valutare il valore dei potenziali incarichi al fine di massimizzarne il contributo;
– valutando le esigenze di consulenza e la probabile richiesta di iniziative di consulenza mirate e di sviluppo di progetti che potrebbero beneficiare della garanzia del Fondo InvestEU.
• Consultazioni dei portatori di interessi
La proposta si iscrive nel pacchetto di misure per contrastare le conseguenze economiche negative della pandemia di Covid-19 e costituisce una misura di crisi. Vista l'urgenza di iniziare a fornire sostegno alle imprese europee duramente colpite dalla pandemia e dalle misure di confinamento non è stato possibile svolgere le consultazioni dei portatori di interessi in relazione agli elementi nuovi rispetto alla proposta iniziale della Commissione del 2018.
Per gli altri elementi la valutazione d'impatto è fondata su una consultazione pubblica aperta sui fondi dell'UE nel settore relativo a investimenti, ricerca e innovazione, PMI e mercato unico e, in particolare, sulle risposte relative al sostegno dell'UE agli investimenti13.
La presente proposta tiene conto degli esiti della consultazione pubblica aperta. In particolare, secondo la maggior parte dei partecipanti l'attuale sostegno dell'UE a favore degli investimenti non è sufficiente a rispondere a questioni come ridurre la disoccupazione, sostenere gli investimenti sociali, agevolare la transizione digitale, facilitare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le PMI, garantire un ambiente sano e pulito e sostenere lo sviluppo industriale.
I partecipanti hanno sottolineato l'importanza delle sfide che si pongono a livello dell'UE anche in settori quali la ricerca, il sostegno a favore di istruzione e formazione, un ambiente pulito e salubre, la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio e la riduzione della disoccupazione.
13 Si tratta di una sottoparte della consultazione pubblica aperta su investimenti, ricerca, innovazione, PMI e mercato unico.
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx- and-single-market_it
Per il 60 % circa dei partecipanti alla consultazione pubblica aperta sulle infrastrutture strategiche la difficoltà di accesso agli strumenti finanziari è un ostacolo che impedisce agli attuali programmi di conseguire gli obiettivi delle politiche.
Un'ampia maggioranza di partecipanti si è dichiarata a favore delle misure individuate che potrebbero contribuire a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, tra le quali, in particolare, meno norme, più chiare e più brevi, l'allineamento delle norme dei diversi fondi dell'UE e un quadro flessibile ma stabile da un periodo di programmazione all'altro.
La proposta intende tener conto di tali risultati focalizzando l'attenzione sulle priorità politiche dell'Unione nel quadro del sostegno fornito mediante il Fondo InvestEU. Il corpus unico di norme stabilito dal Fondo InvestEU dovrebbe risolvere la questione delle possibili sovrapposizioni e, in particolare, facilitare la richiesta di sostegno da parte dei destinatari finali. Il Fondo InvestEU ha anche una flessibilità intrinseca che gli consente di adattarsi a situazioni ed esigenze di mercato in evoluzione. Anche gli obblighi di informazione sono stati armonizzati.
• Esperti esterni
Come spiegato nella sottovoce "Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente" è stata condotta una valutazione esterna14 conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici15.
• Valutazione d'impatto
Per gli altri elementi, la valutazione d'impatto16 presentata nel contesto della proposta iniziale della Commissione del 2018 esaminava in dettaglio le principali sfide per il prossimo QFP, in particolare le carenze e le situazioni di investimento subottimali in vari settori quali ricerca e innovazione, infrastrutture sostenibili, finanziamento delle PMI e investimenti sociali. Essa analizzava e spiegava la scelta della struttura del Fondo InvestEU proposta, nonché la governance, gli obiettivi, le azioni mirate, i prodotti finanziari e i destinatari finali. Ove opportuno, la valutazione d'impatto descriveva le soluzioni alternative considerate e motivava scelte proposte, in particolare i principi che giustificavano la creazione di uno strumento unico di sostegno agli investimenti, i meccanismi di realizzazione e i partner esecutivi, nonché la struttura di governance proposta.
La valutazione d'impatto sottolineava che l'attuale esperienza con gli strumenti finanziari dell'UE e la garanzia di bilancio del FEIS ha dimostrato la necessità di semplificare, razionalizzare e coordinare meglio gli strumenti dell'UE di sostegno agli investimenti nel corso del prossimo QFP. Dall'esperienza acquisita con il FEIS erano emersi anche i notevoli
14 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx_-_xxxxx_xxxxxx.xxx
15 GU L 169 del 1.7.2015, pag. 1.
16 SWD(2018) 314 final.
vantaggi e i miglioramenti in termini di efficienza derivanti dall'uso, ove possibile, di una garanzia di bilancio in luogo degli strumenti finanziari tradizionali.
La valutazione d'impatto individuava le seguenti principali caratteristiche per il Fondo InvestEU:
• un'unica struttura, oggetto di comunicazione diretta ad intermediari finanziari, promotori di progetti e destinatari finali in cerca di finanziamenti;
• una maggiore leva finanziaria e un utilizzo più efficace delle risorse di bilancio grazie all'uso di una garanzia di bilancio a sostegno di diversi prodotti finanziari che trattano un portafoglio di rischi diversificato; tale soluzione comporta un miglioramento in termini di efficienza rispetto all'opzione che consta di diversi strumenti finanziari o garanzie di bilancio circoscritte che coprono una gamma limitata di rischi, in quanto impone un tasso di copertura inferiore garantendo al contempo un livello equivalente di protezione;
• un'offerta semplificata e mirata di strumenti di sostegno agli investimenti incentrati sui principali obiettivi delle politiche dell'UE; tale offerta consentirebbe anche di combinare sovvenzioni e finanziamenti provenienti da diversi programmi dell'UE, i prestiti tradizionali della BEI o i finanziamenti privati;
• la capacità di offrire strumenti settoriali specifici per sostenere particolari fallimenti del mercato (ad esempio "Green Shipping", i progetti dimostrativi nel settore energetico, il capitale naturale);
• misure di flessibilità che consentiranno al Fondo InvestEU di reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle priorità politiche che evolvono nel tempo;
• una struttura di governance e attuazione integrata che potenzia il coordinamento interno e rafforza la posizione della Commissione nei confronti dei partner esecutivi; tale struttura renderebbe la gestione più efficiente, eviterebbe duplicazioni e sovrapposizioni e aumenterebbe la visibilità presso gli investitori;
• semplificazione degli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo: grazie al quadro unico il Fondo InvestEU contemplerà norme integrate e semplificate in materia di monitoraggio e relazioni;
• una migliore complementarità tra i programmi gestiti a livello centrale e quelli in regime di gestione concorrente, il che comprende la possibilità per gli Stati membri di convogliare le dotazioni in regime di gestione concorrente nel Fondo InvestEU (nel comparto dello Stato membro);
• l'affiancamento, al Fondo InvestEU, del polo di consulenza InvestEU per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di una riserva di progetti finanziabili.
La gamma di interventi previsti nell'ambito del Fondo InvestEU sarà attuata mediante prodotti diversi che rispondono a rischi diversi che per loro natura richiederebbero un tasso alto, medio o basso di copertura, a seconda del tipo di garanzie fornite e delle operazioni finanziate. La Commissione fornirà orientamenti e controllerà l'uso e i rischi connessi ai diversi prodotti, in modo da assicurare che l'intero portafoglio sia compatibile con il tasso di copertura previsto dalla proposta.
Il 27 aprile 2018 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserva17. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto18 affronta le questioni sollevate. La relazione illustra meglio le attuali sovrapposizioni tra il FEIS e gli strumenti finanziari gestiti a livello centrale e chiarisce inoltre in che modo saranno evitate le potenziali sovrapposizioni nel quadro del Fondo InvestEU. Inoltre, la scelta della struttura di governance proposta, nonché il ruolo dei vari organismi sono illustrati in maniera più approfondita, con un confronto tra le modalità di gestione attualmente in uso per il FEIS e gli strumenti finanziari e la modalità proposta nell'ambito del Fondo InvestEU. Sono stati aggiunti ulteriori chiarimenti sulle ipotesi circa il livello di rischio previsto e il tasso di copertura, unitamente a ulteriori spiegazioni sulla funzione di valutazione del rischio nell'ambito della struttura di governance.
• Semplificazione
La risposta alle situazioni di investimento subottimali è attualmente rappresentata da un portafoglio eterogeneo e frammentato di strumenti finanziari dell'UE e dal FEIS. Questa situazione ha anche complicato l'attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni.
L'obiettivo del Fondo InvestEU è quello di semplificare il sostegno dell'UE agli investimenti mediante l'istituzione di un quadro unico che contribuisce a ridurre la complessità. Grazie al numero ridotto di accordi disciplinati da un unico insieme di norme, il Fondo InvestEU semplificherà l'accesso al sostegno dell'UE per i destinatari finali, la governance e la gestione degli strumenti di sostegno agli investimenti.
Inoltre, poiché copre tutte le esigenze della politica di sostegno agli investimenti, il Fondo InvestEU consente anche di razionalizzare e armonizzare gli obblighi di informazione e gli indicatori di prestazione.
• Diritti fondamentali
La proposta non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
In conformità con la comunicazione della Commissione "Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea"19 che include un quadro finanziario pluriennale rafforzato per il periodo 2021-2027, il quadro di bilancio (impegni a prezzi correnti) previsto per il programma InvestEU è pari a 33 524 733 000 EUR, di cui 724 733 000 EUR per l'assistenza allo sviluppo dei progetti e altre misure di accompagnamento. La dotazione complessiva ammonta a 33 800 000 000 EUR, di cui 1 000 000 000 EUR è coperto da entrate, rimborsi e recuperi generati dagli strumenti finanziari esistenti e dal FEIS. Le entrate e i recuperi dal Fondo InvestEU forniscono anche contributi aggiuntivi alla copertura. Del quadro di bilancio complessivo di cui sopra, 33 000 440 000 EUR saranno resi disponibili attraverso lo strumento europeo per la ripresa sulla base del potere conferito dalla nuova decisione sulle risorse proprie.
La partecipazione dell'Unione a un eventuale aumento di capitale futuro (in una o più fasi) del FEI richiederà una dotazione finanziaria di un massimo di 900 000 000 EUR nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 Ciò si ricollega alla quota dell'Unione della parte versata
17 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxx/0/0000/XX/XXX-0000-000-0-XX-XXXX-XXXX-0.XXX
18 SWD(2018)314 final.
19 COM(2020)442 final.
dell'aumento di capitale. L'Unione dovrebbe poter mantenere la propria quota complessiva nel capitale del FEI, tenendo in debita considerazione le implicazioni finanziarie.
È compresa una scheda finanziaria legislativa contenente maggiori informazioni di bilancio.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il Fondo InvestEU (la garanzia dell'UE) sarà attuato mediante gestione indiretta. La Commissione conclude i necessari accordi di garanzia con i partner esecutivi. Il polo di consulenza InvestEU sarà attuato mediante gestione diretta o indiretta, a seconda della natura dell'assistenza. Il portale InvestEU sarà attuato principalmente mediante gestione diretta.
L'impatto del programma InvestEU sarà misurato mediante valutazioni. Le valutazioni saranno effettuate in conformità ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 201620, in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche esistenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni accerteranno l'impatto del programma InvestEU sul terreno in base agli indicatori/obiettivi del programma e a un'analisi dettagliata del grado di pertinenza, efficacia ed efficienza del programma, del valore aggiunto UE apportato e della coerenza con altre politiche dell'Unione. Le valutazioni indicheranno gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o le potenzialità di ulteriore miglioramento delle azioni o dei loro risultati e per contribuire a massimizzarne la valorizzazione/l'impatto. I risultati saranno monitorati misurandoli rispetto agli indicatori definiti nella proposta. Oltre a questi indicatori di base, indicatori più dettagliati saranno definiti negli orientamenti sugli investimenti o negli accordi di garanzia in base agli specifici prodotti finanziari offerti. Saranno inoltre elaborati specifici indicatori per il polo di consulenza di InvestEU e il portale InvestEU.
Ai partner esecutivi saranno richieste relazioni armonizzate in linea con il regolamento finanziario.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Capo I – Disposizioni generali
Le disposizioni generali definiscono gli obiettivi generali e specifici del programma InvestEU che trovano successivamente riscontro negli ambiti di intervento.
Le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dalla garanzia dell'Unione nel quadro del Fondo InvestEU contribuiscono: i) alla competitività dell'Unione, ivi compresa la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione; ii) alla crescita e all'occupazione nell'economia dell'Unione, alla sua sostenibilità e alla sua dimensione ambientale e climatica, contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima e alla creazione di posti di lavoro di alta qualità; iii) alla resilienza e all'inclusione sociali e alla capacità di innovazione dell'Unione; iv) alla promozione del progresso scientifico e tecnologico, della cultura, dell'istruzione e della formazione; v) all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per affrontare la frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell'Unione e per promuovere la finanza sostenibile; vi) alla
20 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
promozione della coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a contrastare una ripresa post-crisi asimmetrica; oppure vii) alla ripresa dell'economia dell'Unione dopo la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, alla difesa e al rafforzamento delle sue catene del valore strategiche, che spesso interessa diversi Stati membri e regioni, e al mantenimento e al rafforzamento delle attività di importanza strategica per l'Unione in relazione a infrastrutture, tecnologie e mezzi di produzione critici per le imprese e i consumatori.
L'importo della garanzia dell'Unione proposto è pari a 75 153 850 000 EUR, con un tasso di copertura del 45 %, pari ad un fabbisogno di 33 800 000 000 EUR (entrambe le cifre sono espresse a prezzi correnti). La ripartizione indicativa della garanzia dell'Unione tra gli ambiti di intervento è specificata nell'allegato I. Tuttavia l'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici ha una specifica dotazione della garanzia dell'Unione di 31 153 850 000 EUR. L'entità della copertura è stabilita in funzione del tipo di prodotti finanziari previsti e della rischiosità dei portafogli, tenuto conto dell'esperienza nell'ambito del FEIS e dei precedenti strumenti finanziari.
Si propone una dotazione finanziaria di 724 733 000 EUR (a prezzi correnti) per il polo di consulenza InvestEU, il portale InvestEU e le misure di accompagnamento. L'entità della dotazione è commisurata al volume della garanzia dell'Unione in modo da facilitare un'attuazione agevole dei finanziamenti disponibili, fornendo un'adeguata consulenza, tra l'altro, ai promotori dei progetti.
Si prevede inoltre che i paesi terzi possano essere associati a prodotti finanziari negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU, escluso in quello relativo agli investimenti europei strategici, con una partecipazione in contanti integrale. Tale possibilità è prevista in particolare per consentire, in casi giustificati, il mantenimento delle attuali disposizioni in settori come quello della ricerca, o di prevedere possibilità di sostegno in relazione al processo di adesione. Possono contribuire anche gli Stati membri che intendono utilizzare una parte dei loro fondi in regime di gestione concorrente tramite il Fondo InvestEU. Tali importi si aggiungono alla garanzia dell'Unione di 75 153 850 000 EUR (a prezzi correnti).
Capo II – Fondo InvestEU
Il presente capo individua i cinque ambiti di intervento del Fondo InvestEU: i) infrastrutture sostenibili; ii) ricerca, innovazione e digitalizzazione; iii) PMI; iv) investimenti sociali e competenze; v) investimenti europei strategici e ne descrive in modo dettagliato il campo di applicazione.
Esso definisce altresì i due comparti della garanzia dell'Unione: il comparto dell'Unione e il comparto degli Stati membri, che sarà composto da un sottocomparto per ciascuno Stato membro che decida di destinare parte dei suoi fondi in regime di gestione concorrente al Fondo InvestEU.
Le norme specifiche relative al comparto degli Stati membri prevedono un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro interessato e definiscono i principali elementi della contribuzione, tra cui, ad esempio, l'importo, il tasso di copertura e la passività potenziale. Il regolamento recante disposizioni comuni e altri strumenti giuridici pertinenti conterranno le necessarie disposizioni abilitanti. Una volta avvenuto il trasferimento al Fondo InvestEU, l'attuazione del comparto degli Stati membri seguirà le regole del Fondo InvestEU. La Commissione seleziona i partner esecutivi sulla base di una proposta dello Stato membro e sottoscrive un accordo di garanzia con lo Stato membro interessato.
La proposta della Commissione per il QFP 2021-2027 fissa un traguardo più ambizioso per l'integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi dell'UE, stabilendo l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima.
Il contributo del programma InvestEU per il raggiungimento di questo obiettivo generale sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori climatici. Per gli investimenti volti a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente è stato fissato un obiettivo ambizioso e distinto pari almeno al 60 % nel quadro dell'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili. La Commissione presenterà su base annuale le informazioni nel contesto del progetto di bilancio annuale.
Per sfruttare appieno il potenziale del programma InvestEU di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l'intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.
Capo III – Partenariato tra la Commissione e il Gruppo Banca europea per gli investimenti
È istituito un partenariato tra la Commissione e il Gruppo Banca europea per gli investimenti che copre, oltre all'attuazione del 75 % della garanzia dell'Unione, alcuni compiti di consulenza sugli aspetti bancari degli accordi di garanzia, in particolare in relazione al rischio finanziario, e sulla gestione del rischio del portafoglio. Il Gruppo Banca europea per gli investimenti svolgerà inoltre un ruolo centrale nell'attuazione della consulenza nell'ambito del polo di consulenza InvestEU. Esso fornirà altresì consulenza alla Commissione e svolgerà compiti operativi connessi al polo.
Il Gruppo Banca europea per gli investimenti adotta tutte le misure e le precauzioni necessarie per evitare conflitti di interesse con altri partner esecutivi in relazione ai compiti che svolge per la Commissione nell'ambito del partenariato.
Capo IV – Garanzia dell'Unione
In questo capo sono descritte le disposizioni relative alla garanzia dell'Unione e alla sua attuazione. Esse prescrivono il carattere irrevocabile e su richiesta della garanzia dell'Unione, il periodo di investimento, i requisiti per le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili e i tipi di finanziamento ammissibili. I settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento sono definiti più in dettaglio nell'allegato II.
Inoltre, questo capo stabilisce i requisiti per i partner esecutivi che, tra l'altro, devono superare la valutazione per pilastro in linea con il regolamento finanziario, e per gli accordi di garanzia tra la Commissione e i partner esecutivi. Il capo include inoltre disposizioni relative alla remunerazione della garanzia dell'Unione e alle condizioni per ridurla in casi debitamente giustificati.
Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione prenderà in considerazione la loro capacità di conseguire gli obiettivi del Fondo InvestEU, di contribuire con risorse proprie, di attirare gli investitori privati, di fornire un'adeguata copertura geografica e settoriale e di contribuire con nuove soluzioni per rimediare a fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il Gruppo Banca europea per gli investimenti dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'Unione e darà attuazione al 75 % della garanzia dell'Unione. Anche le banche o gli istituti di promozione nazionali possono diventare partner esecutivi. Sarà inoltre possibile avere altre istituzioni finanziarie internazionali come partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche in taluni Stati membri. Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter fungere da partner esecutivi.
Nel capo III figurano anche le modalità dettagliate di copertura della garanzia dell'Unione in funzione della diversa natura dei finanziamenti da essa garantiti.
Capo V – Governance
Il Fondo InvestEU avrà un comitato consultivo composto da: i) i rappresentanti dei partner esecutivi; ii) i rappresentanti degli Stati membri; iii) un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo; e iv) un esperto nominato dal Comitato delle regioni. Tra i suoi compiti rientrano la consulenza alla Commissione e al comitato direttivo sulla progettazione di prodotti finanziari da attuare nell'ambito del Fondo InvestEU e la consulenza sull'evoluzione del mercato, sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali, nonché sulle condizioni di mercato. Il Fondo InvestEU scambia opinioni sugli sviluppi del mercato e condivide le migliori pratiche.
È istituito un comitato direttivo per definire gli orientamenti strategici e operativi, adottare il quadro metodologico del rischio, sovrintendere all'attuazione di InvestEU, consultarlo sull'elenco ristretto dei candidati selezionati per diventare membri del comitato per gli investimenti, adottare il regolamento interno del segretariato del comitato per gli investimenti e adottare norme applicabili alle operazioni con le piattaforme d'investimento.
Il comitato direttivo è composto da quattro rappresentanti della Commissione, tre rappresentanti del Gruppo Banca europea per gli investimenti e due rappresentanti di altri partner esecutivi. Inoltre, il Parlamento europeo è tenuto a nominare un esperto in qualità di membro senza diritto di voto. Il presidente è un rappresentante della Commissione.
La Commissione effettua una verifica della conformità sulle operazioni di finanziamento o di investimento proposte per verificare che siano conformi al diritto dell'UE prima che una proposta sia presentata al comitato per gli investimenti. Per quanto riguarda la Banca europea per gli investimenti, si propone che le sue proposte non siano sottoposte a una verifica della conformità perché sono presentate alla Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 19 del protocollo n. 5. Un'operazione di finanziamento o di investimento è esclusa dalla copertura della garanzia dell'Unione solo se la Commissione esprime un parere negativo in tale contesto.
Il comitato per gli investimenti approva l'utilizzo della garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento e di investimento. Esso sarà composto da esperti esterni con competenze nei settori interessati. Il comitato si dovrà riunire in cinque formazioni diverse che corrispondono agli ambiti di intervento. Ciascuna formazione è composta da sei membri, di cui quattro sono membri permanenti che partecipano a tutte le formazioni. I restanti due membri vengono selezionati per tenere più specificamente conto delle aree coperte dal particolare ambito di intervento interessato.
Per assistere il comitato per gli investimenti è istituito un segretariato indipendente che ha sede amministrativa presso la Commissione, ma risponde al presidente del comitato per gli investimenti.
Quest'ultimo si occuperà inoltre della concessione della garanzia dell'Unione alle operazioni a titolo del regolamento sul FEIS21.
Per tutte le operazioni di finanziamento e di investimento da sottoporre al comitato per gli investimenti è necessario un quadro di valutazione che garantirà una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di garanzia. Il quadro di valutazione contiene informazioni dettagliate sulle operazioni di finanziamento o di investimento in
21 Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE)
n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
questione riguardanti, tra l'altro, il contributo delle operazioni agli obiettivi delle politiche dell'Unione, l'addizionalità, la descrizione del fallimento del mercato o della situazione di investimento subottimale, l'impatto sugli investimenti e il profilo finanziario.
Capo VI – Polo di consulenza InvestEU
Il polo di consulenza InvestEU offrirà consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, le procedure d'appalto e l'attuazione di progetti, con particolare riguardo alla creazione di capacità. Esso sarà inoltre a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati e degli intermediari finanziari e di altro tipo.
Capo VII – Portale InvestEU
Il portale InvestEU sarà istituito muovendo dall'esperienza acquisita con il portale dei progetti nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa. La Commissione effettuerà controlli sistematici della coerenza tra i progetti e la normativa e le politiche dell'Unione. Inoltre i partner esecutivi sono tenuti a prendere in considerazione i progetti rientranti nel loro ambito di intervento che sono ritenuti coerenti. L'obiettivo è fornire visibilità ai progetti in cerca di finanziamenti in grado di interessare gli investitori nell'UE. Tuttavia, un progetto non deve essere pubblicato sul portale per beneficiare di finanziamenti dell'UE. Analogamente, pubblicare un progetto sul portale non significa che il progetto beneficerà sicuramente della garanzia dell'Unione.
Capo VIII – Rendicontabilità, monitoraggio e relazioni, valutazione e controllo
Il presidente del comitato direttivo può essere chiamato a riferire al Parlamento europeo o al Consiglio o a rispondere oralmente o per iscritto alle interrogazioni che gli rivolgono.
Il capo prevede obblighi regolari di monitoraggio e informazione, stabilendo nell'allegato III gli indicatori per misurare i risultati. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di audit e di diritti dell'OLAF rispetto alle operazioni di finanziamento e di investimento in paesi terzi.
Si propone inoltre che l'uso della garanzia dell'Unione sia oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale, in linea con i requisiti del regolamento finanziario. La valutazione intermedia dovrà tenere conto di alcune caratteristiche specifiche del regolamento, quali il funzionamento delle modalità previste dal partenariato tra la Commissione e il Gruppo Banca europea per gli investimenti, l'assegnazione della garanzia dell'Unione tra il Gruppo Banca europea per gli investimenti e gli altri partner esecutivi, l'attuazione del polo di consulenza InvestEU.
Capo IX – Trasparenza e visibilità
Il capo comprende le disposizioni intese a garantire una trasparenza e una visibilità adeguate rispettivamente nei confronti dei destinatari finali e del grande pubblico.
Capo X – Disposizioni transitorie e finali
Tale capo comprende disposizioni in relazione all'uso di entrate, rimborsi e recuperi generati dai programmi precedenti. Un elenco di tali programmi, in aggiunta al FEIS, figura nell'allegato IV. Il capo stabilisce altresì la procedura per gli atti delegati.
Si prevede che il regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2021.
2020/0108 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma InvestEU
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo22,
visto il parere del Comitato delle regioni23, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) La pandemia di Covid-19 costituisce uno shock di grande portata per l'economia mondiale e dell'Unione. Le necessarie misure di contenimento hanno provocato una riduzione significativa dell'attività economica dell'UE e secondo le previsioni nel 2020 la contrazione del PIL dell'UE si attesterà intorno al 7,5 %, un dato ben più elevato rispetto a quello della crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della pandemia ha mostrato l'interconnessione delle catene di approvvigionamento globali e ha messo in luce alcune vulnerabilità, quali l'eccessiva dipendenza da fonti di approvvigionamento esterne non diversificate per industrie strategiche. Per migliorare la risposta di emergenza dell'Unione e la resilienza dell'intera economia, mantenendola nel contempo aperta alla concorrenza e agli scambi in linea con le norme che la regolano, occorre affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un calo significativo delle attività di investimento. Anche prima della pandemia, benché si osservasse una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non era sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti dopo la crisi del 2009. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione per far ripartire e sostenere la crescita nel lungo periodo di fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione e di sostenere una ripresa economica rapida, inclusiva e sana, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle
22 GU C […] del […], pag. […].
23 GU C […] del […], pag. […].
situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati.
(2) Dalle valutazioni è emerso che la varietà di strumenti finanziari disponibile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha comportato alcune sovrapposizioni quanto ai rispettivi ambiti di applicazione. Tale varietà ha anche complicato l'attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni. L'incompatibilità tra le norme ha anche ostacolato la possibilità di combinare diversi fondi dell'Unione, quando invece tale possibilità sarebbe stata utile per sostenere progetti che necessitano di diverse tipologie di finanziamento. È pertanto opportuno istituire un fondo unico, il Fondo InvestEU, che si fonda sull'esperienza del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito nel quadro del piano di investimenti per l'Europa, semplificando così l'offerta finanziaria e integrandola in un unico sistema di garanzia di bilancio, affinché il sostegno ai destinatari finali funzioni in modo più efficiente e migliori così l'impatto dell'intervento dell'Unione riducendo nel contempo il costo a carico del bilancio dell'UE.
(3) Negli ultimi anni l'Unione ha adottato strategie ambiziose volte a completare il mercato unico e stimolare una crescita e un'occupazione sostenibili e inclusive, quali la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del 3 marzo 2010, il piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali del 30 settembre 2015, la nuova agenda europea per la cultura del 22 maggio 2018, il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" del 30 novembre 2016, il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare del 2 dicembre 2015, la strategia europea per una mobilità a basse emissioni del 20 luglio 2016, il piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, l'istituzione del Fondo europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la strategia spaziale per l'Europa del 26 ottobre 2016, la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali del 13 dicembre 2017, il Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020, la comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, la strategia per plasmare l'Europa digitale, la strategia in materia di dati e la comunicazione sull'intelligenza artificiale del 19 febbraio 2020, la nuova strategia industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 e la strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie che si rafforzano reciprocamente assicurando il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti.
(4) A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri, se del caso in cooperazione con le autorità locali e regionali, elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell'Unione, ovvero con entrambi. Le strategie dovrebbero inoltre impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai Fondi strutturali e di investimento europei, dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e dal programma InvestEU.
(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività e la convergenza socioeconomica e la coesione dell'Unione, anche nel settore dell'innovazione e della digitalizzazione, all'uso efficiente delle risorse in linea con un'economia circolare, alla sostenibilità e all'inclusività della crescita economica dell'Unione nonché alla resilienza sociale e all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi provenienti dai partner esecutivi, se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, puntare a offrire benefici strategici a lungo termine in aree chiave delle politiche dell'Unione che altrimenti non sarebbero finanziate o sarebbero finanziate in misura insufficiente, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU dovrebbe coprire un'ampia gamma di settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica, e dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti composti da entità partner in varie regioni dell'UE.
(6) I settori culturali e creativi sono settori fondamentali e in rapida crescita nell'Unione, che generano valore sia economico che culturale a partire dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, le restrizioni ai contatti sociali messe in atto durante la crisi della Covid-19 hanno avuto un forte impatto economico negativo su di essi. A ciò si somma la natura immateriale dei loro beni che limita l'accesso delle PMI e delle organizzazioni dei suddetti settori ai finanziamenti privati, che sono essenziali per investire, crescere e competere a livello internazionale. Il programma InvestEU dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le organizzazioni dei settori culturali e creativi. I settori culturale e creativo, audiovisivo e dei media sono essenziali per la diversità culturale e la democrazia nell'era digitale e sono parte integrante della nostra sovranità e autonomia; gli investimenti strategici nei contenuti e nelle tecnologie dell'audiovisivo e dei media determineranno la capacità a lungo termine di produrre e distribuire contenuti a un vasto pubblico superando le frontiere nazionali.
(7) Al fine di promuovere la crescita, gli investimenti e l'occupazione, contribuendo in tal modo al miglioramento del benessere nell'Unione, a una più equa distribuzione del reddito e a una maggiore coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione, il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti in attività materiali e immateriali, incluso nel patrimonio culturale. I progetti finanziati da InvestEU dovrebbero soddisfare le norme ambientali e sociali dell'Unione, compreso in materia di diritti dei lavoratori. Gli interventi tramite il Fondo InvestEU dovrebbero integrare il sostegno dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.
(8) L'Unione sostiene gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici24 ("accordo di Parigi sui cambiamenti climatici"), nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire tali obiettivi e quelli stabiliti nelle politiche ambientali dell'Unione,
24 GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
è necessario un sensibile incremento delle azioni che perseguono uno sviluppo sostenibile. I principi dello sviluppo sostenibile dovrebbero pertanto occupare un posto di primo piano nell'architettura del Fondo InvestEU.
(9) Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a creare un sistema di finanza sostenibile nell'Unione che sostenga il riorientamento del capitale privato verso investimenti sostenibili, conformemente agli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2018 "Piano d'azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile" e in quella del 14 gennaio 2020 sul piano di investimenti del Green Deal europeo.
(10) Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e gli OSS, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari al 30 % della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.
(11) Il contributo del Fondo InvestEU al conseguimento dell'obiettivo climatico sarà monitorato mediante un sistema dell'Unione di indicatori climatici che sarà elaborato dalla Commissione in collaborazione con i potenziali partner esecutivi e un uso appropriato dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili25] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile. È opportuno che il programma InvestEU contribuisca altresì all'attuazione di altre dimensioni degli OSS.
(12) Secondo la 2018 Global Risks Report, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l'economia mondiale riguarda l'ambiente. Tra questi rischi figurano l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque interne e degli oceani, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell'Unione ed è pertanto opportuno promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU La protezione dell'ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L'Unione dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell'inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità26 e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio27. Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quelle sviluppate nell'ambito di altri programmi dell'Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell'inquinamento
25 COM(2018) 353 final.
26 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.
27 Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 0000/00/XX x xxxxxx xx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell'impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità
(13) I progetti di investimento che ricevono consistenti finanziamenti dell'Unione, in particolare nel settore delle infrastrutture, dovrebbero essere esaminati dal partner esecutivo per accertarne l'eventuale impatto ambientale, climatico o sociale e, in caso affermativo, dovrebbero essere soggetti a una verifica della sostenibilità conformemente agli orientamenti che la Commissione dovrebbe elaborare in stretta collaborazione con i potenziali partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU. Questi orientamenti dovrebbero utilizzare in modo adeguato i criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile e coerente rispetto agli orientamenti elaborati per altri programmi dell'Unione. In linea con il principio di proporzionalità, essi dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare ingiustificati oneri amministrativi; i progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia, definita negli orientamenti, dovrebbero essere esclusi dalla verifica della sostenibilità. Laddove il partner esecutivo concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità, dovrebbe fornire una motivazione al comitato per gli investimenti istituito per il fondo InvestEU. Le operazioni incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici non dovrebbero essere ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento.
(14) I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell'Unione registrati durante la crisi finanziaria prima e la crisi della Covid-19 poi hanno compromesso la capacità dell'Unione di promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la convergenza e comportano il rischio di consolidare gli squilibri esistenti e incidono sullo sviluppo delle regioni a lungo termine. Investimenti consistenti nelle infrastrutture dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione e l'efficienza energetica nonché la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, compresi gli impegni dell'Unione in relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Di conseguenza, il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su investimenti nel settore dei trasporti e dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica, alle fonti energetiche rinnovabili e ad altre fonti energetiche sicure e sostenibili a basso tenore di emissioni, nelle infrastrutture ambientali, in quelle connesse all'azione per il clima così come nelle infrastrutture marittime e digitali. Il programma InvestEU dovrebbe conferire priorità alle aree deficitarie di investimenti, nelle quali sono necessari ulteriori investimenti. Al fine di massimizzare l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti e massimizzi le sinergie tra i pertinenti programmi dell'Unione nei settori, tra gli altri, dei trasporti, dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto conto delle minacce alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere misure per la resilienza delle infrastrutture, che includano la manutenzione e la sicurezza, e tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell'energia e in altre infrastrutture critiche.
(15) Il programma InvestEU dovrebbe contribuire, ove opportuno, al conseguimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio28 e del regolamento sulla governance29, nonché promuovere l'efficienza energetica nelle decisioni di investimento.
(16) Una vera multimodalità è un'opportunità per creare una rete di trasporti efficiente ed ecocompatibile che sfrutti al massimo il potenziale di tutti i mezzi di trasporto con un effetto sinergico. Il programma InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti nei nodi di trasporto multimodale che, nonostante il significativo potenziale economico e imprenditoriale, comportano rischi significativi per gli investitori privati. Il programma InvestEU dovrebbe inoltre contribuire allo sviluppo e alla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e a promuovere gli sforzi a favore della creazione e dell'introduzione di tecnologie in grado di migliorare la sicurezza dei veicoli e dell'infrastruttura stradale.
(17) Il programma InvestEU dovrebbe contribuire alle politiche dell'Unione in materia di mari e oceani, attraverso lo sviluppo di progetti e imprese nel settore dell'economia blu e i principi finanziari per un'economia blu sostenibile. Ciò può includere interventi nel settore dell'imprenditoria e dell'industria marittima, un'industria marittima innovativa e competitiva, nonché l'energia marina rinnovabile e l'economia circolare.
(18) Benché il livello complessivo degli investimenti nell'Unione stesse aumentando prima della crisi della Covid-19, gli investimenti in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, sono ancora inadeguati e la crisi li ha probabilmente colpiti duramente. La carenza di investimenti in ricerca e innovazione che ne consegue va a danno della competitività economica e industriale dell'Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un'ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l'aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell'Unione e renderle competitive sui mercati mondiali, nonché promuovere le eccellenze dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a livello mondiale in sinergia con Orizzonte Europa, compreso il Consiglio europeo dell'innovazione. A tal proposito, l'esperienza maturata con gli strumenti finanziari impiegati nell'ambito di Orizzonte 2020, quali InnovFin - Finanziamento dell'UE per l'innovazione, per facilitare e accelerare l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovatrici, dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di questo sostegno mirato.
(19) Il turismo costituisce un settore importante dell'economia dell'Unione e ha subito una contrazione particolarmente grave a causa della pandemia di Covid-19. Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a rafforzarne la competitività a lungo termine sostenendo operazioni che promuovano un turismo sostenibile, innovativo e digitale.
(20) È necessario e indifferibile uno sforzo significativo inteso a promuovere e rafforzare la trasformazione digitale e a distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le imprese dell'Unione. Il solido quadro politico della strategia per il mercato unico digitale
28 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
29 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE)
n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE)
n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
dovrebbe ora essere affiancato da investimenti altrettanto ambiziosi, anche nel settore dell'intelligenza artificiale, in linea con il programma Europa digitale.
(21) Le PMI rappresentano oltre il 99 % delle realtà imprenditoriali nell'Unione e possiedono un valore economico rilevante e fondamentale. Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere finanziamenti poiché sono considerate ad alto rischio e non dispongono di garanzie reali sufficienti. La necessità di restare competitive impegnandosi in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione, trasformazione secondo i principi dell'economia circolare, innovazione e riqualificazione della forza lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e le imprese dell'economia sociale. Inoltre, rispetto alle imprese più grandi, le PMI e le imprese dell'economia sociale hanno accesso a una gamma più ridotta di fonti di finanziamento in quanto di norma non emettono obbligazioni e godono solo di un accesso limitato alle borse valori o ai grandi investitori istituzionali. Soluzioni innovative quali l'acquisizione di un'impresa o la partecipazione all'attività imprenditoriale da parte dei dipendenti sono sempre più frequenti tra le PMI e le imprese dell'economia sociale. La difficoltà di accesso ai finanziamenti è ancora maggiore per le PMI la cui attività si concentra su beni immateriali. Le PMI nell'Unione dipendono fortemente dalle banche e dal finanziamento tramite debito sotto forma di scoperto bancario, prestito bancario o leasing. È necessario sostenere le PMI che devono far fronte alle difficoltà di cui sopra agevolandone l'accesso ai finanziamenti e offrendo fonti di finanziamento più diversificate per migliorare la capacità delle PMI di finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita, innovazione e sviluppo sostenibile, di garantire la propria concorrenzialità e di resistere ai contraccolpi dell'economia, ma anche per rendere l'economia e il sistema finanziario più resilienti alle recessioni economiche e per assicurarne la capacità di creare posti di lavoro e benessere sociale. Il presente regolamento integra inoltre le iniziative già intraprese nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali. Il Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire da programmi di successo dell'Unione, quali il programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME), e mettere a disposizione capitale di esercizio e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di una società, finanziamenti per operazioni di leasing e l'opportunità di puntare su specifici prodotti finanziari più mirati. Esso dovrebbe inoltre massimizzare la potenza di fuoco dei veicoli di fondi pubblici/privati, come il Fondo specializzato nelle offerte pubbliche iniziali (IPO) delle PMI, al fine di sostenere le PMI convogliando più capitale pubblico e privato, in particolare nelle imprese strategiche.
(22) Come indicato nel documento di riflessione della Commissione, del 26 aprile 2017, sulla dimensione sociale dell'Europa, nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali, nel quadro dell'Unione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nella comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, costruire un'Unione più giusta e inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere politiche di inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione, alla cultura, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali. Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, inclusi la riqualificazione e il perfezionamento delle competenze dei lavoratori, tra l'altro nelle regioni dipendenti da un'economia ad alta intensità di carbonio e interessate dalla transizione strutturale
verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Dovrebbe essere utilizzato per sostenere progetti che generano impatti sociali positivi e rafforzano l'inclusione sociale contribuendo ad aumentare l'occupazione in tutte le regioni, in particolare tra i disoccupati non qualificati e di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la parità di genere, le pari opportunità, la non discriminazione, l'accessibilità, la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario e dei servizi sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche sostenere la cultura e la creatività europee aventi un obiettivo sociale.
(23) Per far fronte agli effetti negativi delle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nell'infrastruttura sociale, nella microfinanza, nel finanziamento dell'imprenditoria etica e sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale per aumentare l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e le istituzioni di solidarietà sociale, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa dal titolo "Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe", del gennaio 2018, ha individuato una carenza complessiva di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali pari ad almeno 1 500 miliardi di EUR per il periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa. Ciò necessita di sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto da fondazioni e tipologie alternative di fornitori di finanziamenti, ad esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.
(24) Nella crisi economica provocata dalla pandemia di Covid-19 l'allocazione delle risorse secondo principi di mercato non è del tutto efficiente e il rischio percepito ostacola in modo significativo il flusso di investimenti privati. In tali circostanze, anche per contrastare il rischio di asimmetrie nella ripresa, è particolarmente utile e dovrebbe essere rafforzata la caratteristica fondamentale del Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi a progetti economicamente sostenibili per attirare finanziamenti privati. Il programma InvestEU dovrebbe essere in grado di fornire un sostegno determinante alle imprese nella fase di ripresa e, nel contempo, assicurare che gli investitori prestino particolare attenzione alle priorità politiche dell'Unione a medio e lungo termine, quali il Green Deal europeo, il piano di investimenti del Green Deal europeo, la strategia per plasmare il futuro digitale dell'Europa e un'Europa sociale forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe accrescere notevolmente la capacità di assunzione del rischio del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), delle banche e degli istituti di promozione nazionali e di altri partner esecutivi a sostegno della ripresa economica.
(25) La pandemia di Covid-19 costituisce uno shock di grande portata per l'economia mondiale e dell'Unione. Secondo le previsioni la contrazione del PIL dell'UE sarà molto più profonda rispetto a quella registrata nel 2009 durante la crisi finanziaria e saranno inevitabili effetti sociali negativi. Lo scoppio della pandemia ha evidenziato la necessità di affrontare i punti di vulnerabilità strategici per migliorare la risposta
dell'Unione nelle situazioni di emergenza e la resilienza dell'intera economia. Solo un'economia europea resiliente, inclusiva e integrata può preservare il mercato unico e condizioni di parità, anche a vantaggio degli Stati membri più colpiti.
(26) Il Fondo InvestEU dovrebbe operare su cinque ambiti di intervento che rispecchiano le principali priorità strategiche dell'Unione: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze; investimenti europei strategici.
(27) Benché l'ambito di intervento relativo alle PMI debba andare prioritariamente a beneficio delle PMI, anche le piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbero essere ammissibili nel quadro di questo ambito di intervento. Le imprese a media capitalizzazione dovrebbero inoltre poter beneficiare di un sostegno nel quadro degli altri quattro ambiti di intervento.
(28) L'obiettivo primario dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici dovrebbe essere sostenere i destinatari finali stabiliti in uno Stato membro e operanti nell'Unione le cui attività sono di importanza strategica per l'Unione, in particolare in vista della transizione verde e della transizione digitale e dell'aumento della resilienza in aree quali: i) la prestazione di servizi sanitari essenziali, la produzione e la costituzione di scorte di farmaci, dispositivi medici e forniture mediche, il rafforzamento della capacità di risposta alle crisi sanitarie e del sistema di protezione civile; ii) le infrastrutture critiche, sia fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni e servizi fondamentali per il funzionamento e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) tecnologie abilitanti fondamentali, tecnologie trasformative, tecnologie verdi e digitali e innovazioni rivoluzionarie quando gli investimenti sono di importanza strategica per il futuro industriale dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, la blockchain, il software, la robotica, i semiconduttori, i microprocessori, le tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie quantistiche, la fotonica, le biotecnologie industriali, le tecnologie delle energie rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio dell'energia, comprese le batterie, le tecnologie dei trasporti sostenibili, applicazioni dell'idrogeno pulito e delle celle a combustibile, le tecnologie per la decarbonizzazione dell'industria, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie dell'economia circolare, la biomedicina, le nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i materiali avanzati; v) impianti per la produzione in serie nell'UE di componenti e dispositivi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; vi) l'approvvigionamento e la costituzione di scorte di fattori di produzione critici per i soggetti pubblici, le imprese o i consumatori nell'Unione; vii) tecnologie e fattori di produzione critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i settori della difesa e spaziale e la cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE)
n. 428/2009 del Consiglio. I destinatari finali dovrebbero avere la sede sociale in uno Stato membro ed essere attivi nell'Unione, nel senso di avere attività sostanziali in termini di personale, produzione, ricerca e sviluppo o altre attività commerciali nell'Unione. Dovrebbero poter essere beneficiari i progetti che contribuiscono alla diversificazione delle catene di approvvigionamento strategiche nel mercato unico con operazioni in più sedi nell'UE.
(29) L'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici dovrebbe rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e operanti nell'Unione le cui attività sono di importanza strategica per l'Unione e che necessiterebbero di investimenti a lungo termine o sono coperti dal meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti. Inoltre gli
importanti progetti di comune interesse europeo dovrebbero, in particolare, poter beneficiare dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici.
(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre fornire sostegno al finanziamento per generare investimenti a beneficio di regioni interessate dalla transizione giusta.
(31) Ciascun ambito di intervento dovrebbe essere composto da due comparti, ossia il comparto dell'Unione e il comparto degli Stati membri. Il comparto dell'Unione dovrebbe ovviare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali a livello dell'Unione o di specifici Stati membri in modo proporzionato. Le operazioni sostenute dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto dell'Unione. Al fine di conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, il comparto degli Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi, nonché alle autorità regionali attraverso i rispettivi Stati membri, la possibilità di contribuire con una quota delle risorse loro assegnate nel quadro dei fondi in regime di gestione concorrente alla dotazione della garanzia dell'Unione e di utilizzare quest'ultima per operazioni di finanziamento o di investimento volte a rimediare a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatisi nei loro territori, secondo quanto stabilito nell'accordo di contribuzione, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, come le regioni ultraperiferiche dell'Unione. Le operazioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'Unione o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.
(32) Il comparto degli Stati membri dovrebbe essere specificamente concepito per consentire l'uso dei fondi in regime di gestione concorrente per il finanziamento della dotazione della garanzia emessa dall'Unione. Tale possibilità aumenterebbe il valore aggiunto della garanzia dell'Unione assicurando sostegno nell'ambito di quest'ultima a una gamma più ampia di destinatari finanziari e progetti e diversificando i mezzi per conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, garantendo nel contempo una gestione coerente dei rischi delle passività potenziali mediante l'attuazione della garanzia dell'Unione in regime di gestione indiretta. L'Unione dovrebbe garantire le operazioni di finanziamento e di investimento previste negli accordi di garanzia conclusi tra la Commissione e i partner esecutivi nell'ambito del comparto degli Stati membri. I fondi in regime di gestione concorrente dovrebbero finanziare la dotazione della garanzia a un tasso di copertura determinato dalla Commissione e stabilito nell'accordo di contribuzione concluso con lo Stato membro sulla base della natura delle operazioni e delle conseguenti perdite attese. Lo Stato membro si accollerebbe le perdite che superano le perdite attese emettendo una garanzia back-to-back a favore dell'Unione. Gli accordi di garanzia dovrebbero essere conclusi sotto forma di un accordo di contribuzione unico con ciascuno Stato membro che scelga volontariamente tale opzione. L'accordo di contribuzione dovrebbe comprendere uno o più accordi di garanzia specifici da attuare all'interno dello Stato membro interessato sulla base delle regole del Fondo InvestEU, nonché ogni eventuale destinazione specifica regionale. La fissazione di un tasso di copertura caso per caso impone una deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio30 (il regolamento finanziario).
30 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
Questa impostazione prevede anche un insieme unico di norme in materia di garanzie di bilancio sostenute da fondi gestiti a livello centrale o da fondi in regime di gestione concorrente, che ne faciliterebbe la combinazione.
(33) Dovrebbe essere istituito un partenariato tra la Commissione e il Gruppo BEI sulla base dei punti di forza di ciascun partner per garantire il massimo impatto politico, l'efficienza della realizzazione e un'adeguata sorveglianza di bilancio e di gestione dei rischi; tale partenariato dovrebbe sostenere un accesso diretto effettivo e inclusivo alla garanzia dell'Unione.
(34) Per poter convogliare il sostegno all'economia europea attraverso il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), la Commissione dovrebbe essere in grado di partecipare a uno o più eventuali aumenti di capitale del FEI per consentirgli di continuare a sostenere l'economia europea e la sua ripresa. L'Unione dovrebbe poter mantenere la sua quota complessiva nel capitale del FEI, tenendo debitamente conto delle implicazioni finanziarie. Una dotazione finanziaria sufficiente a tal fine dovrebbe essere prevista nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(35) La Commissione dovrebbe chiedere il parere di altri potenziali partner esecutivi, oltre al Gruppo BEI, riguardo agli orientamenti sugli investimenti, al sistema di indicatori climatici, ai documenti di orientamento e alle metodologie comuni in materia di verifica della sostenibilità, se del caso, al fine di garantire l'inclusività e l'operatività, fino a quando saranno costituiti gli organi di governance; successivamente, la partecipazione dei partner esecutivi dovrebbe aver luogo nell'ambito del comitato consultivo e del comitato direttivo del programma InvestEU.
(36) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere aperto ai contributi dei paesi terzi che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e potenziali candidati, dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e di altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali paesi. Ciò dovrebbe permettere di proseguire la cooperazione con i paesi interessati, se del caso, con particolare riguardo al settore della ricerca e dell'innovazione e alle PMI.
(37) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per altre misure del programma InvestEU diverse dalla copertura della garanzia dell'Unione, che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 16 della proposta di accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, come adottata dalle suddette istituzioni31], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
(38) Secondo le previsioni la garanzia dell'Unione di 75 153 850 000 EUR (a prezzi correnti) a livello dell'Unione mobiliterà più di 1 000 000 000 000 EUR di investimenti supplementari in tutta l'Unione e dovrebbe essere ripartita indicativamente tra i diversi ambiti di intervento. L'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici dovrebbe tuttavia disporre di una parte dedicata della garanzia dell'Unione.
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
31 COM(2018) 323 final.
(39) Il 18 aprile 2019 la Commissione ha dichiarato che, fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum forniti dagli Stati membri, ossia da uno Stato membro o da banche di promozione nazionali classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro, alle piattaforme di investimento tematiche o multinazionali dovrebbero, in linea di principio, essere considerati misure una tantum ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1466/97 del Consiglio32 e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1467/97 del Consiglio33. Inoltre, fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita, la Commissione ha dichiarato che valuterà in che misura lo stesso trattamento riservato al FEIS nel contesto della comunicazione della Commissione sulla flessibilità può essere applicato al programma InvestEU, quale strumento successivo al FEIS, per quanto riguarda i contributi una tantum forniti dagli Stati membri in contanti per finanziare un importo supplementare della garanzia dell'Unione ai fini del comparto degli Stati membri.
(40) La garanzia dell'Unione a sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con gli intermediari finanziari, se del caso, e i destinatari finali. La selezione dei partner esecutivi dovrebbe essere trasparente ed esente da conflitti di interessi. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a sostegno delle operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano i criteri di ammissibilità del Fondo InvestEU e contribuiscono al conseguimento dei suoi obiettivi. La gestione del rischio connesso alla garanzia dell'Unione non dovrebbe ostacolare l'accesso diretto dei partner esecutivi alla garanzia stessa. Una volta concessa la garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione ai partner esecutivi, essi dovrebbero essere pienamente responsabili dell'intero processo di investimento e della dovuta diligenza connessi alle operazioni di finanziamento o di investimento. Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere progetti che di norma presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti dalle normali operazioni dei partner esecutivi e che non avrebbero potuto essere effettuati, o quantomeno non nella stessa misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, da altre fonti pubbliche o private senza il sostegno del Fondo InvestEU. Al criterio di addizionalità potrebbero essere applicate, tuttavia, condizioni specifiche in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici in funzione del suo obiettivo.
(41) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di una struttura di governance la cui funzione dovrebbe essere commisurata al solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell'Unione, in modo da assicurare l'indipendenza politica delle decisioni di investimento. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un comitato consultivo, un comitato direttivo e un comitato per gli investimenti pienamente indipendente. La composizione complessiva della struttura di governance dovrebbe cercare di raggiungere l'equilibrio di genere. La struttura di governance non
32 Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
33 Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
dovrebbe sconfinare o interferire con il processo decisionale del Gruppo BEI o di altri partner esecutivi, né sostituirsi ai rispettivi organi direttivi.
(42) È opportuno istituire un comitato consultivo, composto da rappresentanti dei partner esecutivi, da rappresentanti degli Stati membri, da un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo e da un esperto nominato dal Comitato delle regioni, per scambiare informazioni e pareri sulla diffusione dei prodotti finanziari offerti nell'ambito del Fondo InvestEU e per discutere in merito all'evoluzione delle esigenze e a nuovi prodotti, con particolare riguardo alle specifiche lacune del mercato a livello territoriale.
(43) Al fine di poter costituire il comitato consultivo sin dall'inizio, la Commissione dovrebbe nominare i rappresentanti dei potenziali partner esecutivi per un periodo transitorio di un anno; successivamente, i partner esecutivi che hanno firmato accordi di garanzia assumerebbero tale responsabilità.
(44) Un comitato direttivo composto da rappresentanti della Commissione, rappresentanti dei partner esecutivi e un esperto senza diritto di voto nominato dal Parlamento europeo dovrebbe determinare gli orientamenti strategici e operativi per il Fondo InvestEU.
(45) La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di investimento e finanziamento presentate dai partner esecutivi con tutta la normativa e tutte le politiche dell'Unione. La decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo.
(46) Un comitato per gli investimenti composto da esperti indipendenti dovrebbe decidere in merito alla concessione del sostegno della garanzia dell'Unione a operazioni di finanziamento e di investimento che soddisfino i criteri di ammissibilità, fornendo così una consulenza esterna nella valutazione degli investimenti in relazione ai progetti. Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere strutturato in varie formazioni per coprire nel miglior modo possibile aree e settori di intervento diversi.
(47) Dalla sua costituzione il comitato per gli investimenti dovrebbe assumere anche la responsabilità della concessione della garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento e di investimento a norma del regolamento (UE) 2015/1017, al fine di evitare che strutture analoghe parallele valutino proposte per l'uso della garanzia dell'Unione.
(48) Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere assistito da un segretariato indipendente, ospitato dalla Commissione e che risponde al presidente del comitato per gli investimenti.
(49) Nella selezione dei partner esecutivi per l'attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il Gruppo BEI dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'Unione del Fondo InvestEU. In aggiunta al Gruppo BEI, banche o istituti di promozione nazionali dovrebbero poter offrire una gamma di prodotti finanziari complementari, dato che la loro esperienza e le loro capacità a livello nazionale e
regionale potrebbero essere utili per massimizzare l'impatto dei fondi pubblici sull'intero territorio dell'Unione e garantire un corretto equilibrio geografico dei progetti. Il programma InvestEU dovrebbe essere attuato in modo tale da promuovere condizioni di parità per le banche e gli istituti di promozione più piccoli e più giovani. Inoltre, altre istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero poter diventare partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche in taluni Stati membri e quando presentano una maggioranza di azionisti dell'Unione. Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter diventare partner esecutivi.
(50) Al fine di promuovere una migliore diversificazione geografica, è possibile istituire piattaforme di investimento in modo da combinare gli sforzi e le competenze dei partner esecutivi con altre banche o istituti di promozione nazionali aventi esperienza limitata nell'uso di strumenti finanziari. Tali strutture dovrebbero essere incoraggiate, anche con il sostegno disponibile del polo di consulenza InvestEU. È opportuno riunire co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti della società civile interessati e altri soggetti pertinenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale al fine di promuovere l'uso di piattaforme di investimento nei settori pertinenti.
(51) La garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto degli Stati membri dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie internazionali. Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro quali figuranti nell'accordo di contribuzione. A norma dell'articolo 154 del regolamento finanziario, la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.
(52) Le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero essere decise in ultima analisi dal partner esecutivo in nome proprio, attuate conformemente alle proprie norme, politiche e procedure interne e contabilizzate nel proprio bilancio o, se del caso, pubblicate nell'allegato al bilancio. La Commissione dovrebbe pertanto contabilizzare esclusivamente le passività finanziarie derivanti dalla garanzia dell'Unione e indicare l'importo massimo della garanzia, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la garanzia fornita.
(53) Nei casi in cui sia necessario per sostenere al meglio gli investimenti volti a rimediare a particolari fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, il Fondo InvestEU dovrebbe consentire, se del caso, un'agevole, fluida ed efficiente combinazione della garanzia dell'Unione con sovvenzioni o strumenti finanziari o con entrambi, finanziati dal bilancio dell'Unione o da altri fondi, tra cui il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS).
(54) I progetti presentati dai partner esecutivi per ottenere sostegno nell'ambito del programma InvestEU che contemplano un finanziamento misto nell'ambito del Fondo InvestEU con il sostegno di altri programmi dell'Unione dovrebbero essere nel complesso coerenti con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità indicati negli altri programmi dell'Unione pertinenti. L'uso della garanzia dell'Unione dovrebbe essere deciso nell'ambito del programma InvestEU.
(55) Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento in ciascun ambito di intervento mediante iniziative di consulenza attuate dal Gruppo BEI o da altri partner consultivi o attuate direttamente dalla Commissione. Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe promuovere la diversificazione geografica nell'ottica di contribuire agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze a livello regionale. Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe prestare particolare attenzione all'aggregazione di progetti di dimensioni ridotte in portafogli più ampi. La Commissione, il Gruppo BEI e gli altri partner consultivi dovrebbero collaborare strettamente per garantire l'efficienza, le sinergie e l'effettiva copertura geografica del sostegno in tutta l'Unione, tenendo conto delle competenze e delle capacità locali dei partner esecutivi locali come pure del polo europeo di consulenza sugli investimenti istituito a norma del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio34. Inoltre, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire uno sportello centrale per l'assistenza allo sviluppo di progetti nel quadro del polo di consulenza InvestEU per le autorità pubbliche e i promotori di progetti.
(56) Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe essere istituito dalla Commissione con il Gruppo BEI come partner principale, basandosi sull'esperienza acquisita mediante il polo europeo di consulenza sugli investimenti. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'indirizzo politico del polo di consulenza InvestEU e della gestione dello sportello centrale. Il Gruppo BEI dovrebbe attuare iniziative di consulenza nel quadro degli ambiti di intervento. Inoltre, il Gruppo BEI dovrebbe prestare servizi operativi alla Commissione, anche fornendo contributi agli orientamenti strategici e politici riguardanti le iniziative di consulenza, individuando quelle esistenti ed emergenti, valutando le esigenze in materia di consulenza e consigliando la Commissione sulle modalità ottimali per rispondere a tali esigenze mediante iniziative di consulenza esistenti o nuove.
(57) Onde assicurare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti e della presenza dei partner locali, una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Al fine di agevolare la prestazione di consulenza a livello locale e garantire l'efficienza, le sinergie e l'effettiva copertura geografica del sostegno in tutta l'Unione, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe cooperare con le banche o gli istituti di promozione nazionali, nonché beneficiare e avvalersi delle loro competenze.
(58) Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire sostegno sotto forma di consulenza a progetti su piccola scala e progetti per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti nella ricerca e l'innovazione ottenendo titoli di proprietà intellettuale quali i brevetti, tenendo conto dell'esistenza di altri servizi suscettibili di coprire tali azioni e ricercando sinergie con tali servizi.
(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, vi è la necessità di sostenere lo sviluppo dei progetti e la creazione di capacità per sviluppare le capacità organizzative e le attività di
34 Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013
– il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
sviluppo dei mercati necessarie per dar vita a progetti di qualità. Tale sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli intermediari finanziari che sono fondamentali per aiutare le piccole imprese ad accedere ai finanziamenti e mettere pienamente a frutto le loro potenzialità. Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare le condizioni per ampliare il potenziale numero di destinatari ammissibili nei nascenti segmenti di mercato, in particolare laddove le ridotte dimensioni del singolo progetto comportano un aumento considerevole dei costi dell'operazione a livello di progetto, come avviene per l'ecosistema della finanza sociale, comprese le organizzazioni filantropiche, o per i settori culturali e creativi. Il sostegno alla creazione di capacità dovrebbe essere complementare e supplementare rispetto alle azioni intraprese nel quadro di altri programmi dell'Unione che riguardano aree di intervento specifiche. È inoltre opportuno adoperarsi per sostenere la creazione di capacità dei potenziali promotori di progetti, segnatamente le organizzazioni e le autorità a livello locale.
(60) Il portale InvestEU dovrebbe essere istituito al fine di fornire ai partner esecutivi una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo per promuovere la visibilità dei progetti di investimento in cerca di finanziamenti, con una maggiore attenzione a un'eventuale riserva di progetti di investimento, compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione, da fornire ai partner esecutivi.
(61) In conformità del regolamento [strumento dell'Unione europea per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi previste, dovrebbero essere realizzate misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito di InvestEU per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi della Covid-19. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto delle scadenze previste dal regolamento [EURI].
(62) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201635, è necessario valutare il programma InvestEU sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili in base ai quali valutare gli effetti concreti del programma InvestEU.
(63) È opportuno attuare un solido quadro di monitoraggio basato su indicatori di realizzazione, risultato e impatto per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione. Al fine di garantire la rendicontabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio circa i progressi, l'impatto e le operazioni del programma InvestEU.
(64) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.
35 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(65) Al programma InvestEU si applica il regolamento finanziario, che stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme in materia di garanzie di bilancio.
(66) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom)
n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio36, dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9537, (Euratom, CE) n. 2185/9638 e (UE) 2017/193939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, incluse le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea ("EPPO") può indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio40. In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO nel caso degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(67) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'OLAF e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
(68) A norma dell'articolo 83 della [proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca,
36 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
37 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
38 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
39 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
40 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
dall'altro ("Decisione sull'associazione d'oltremare")41], le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma InvestEU e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.
(69) Al fine di integrare gli elementi non essenziali del presente regolamento con gli orientamenti sugli investimenti e con un quadro di valutazione degli indicatori, di facilitare l'adattamento flessibile e tempestivo degli indicatori di prestazione e di adeguare il tasso di copertura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'elaborazione degli orientamenti sugli investimenti per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro dei diversi ambiti di intervento, per il quadro di valutazione, per la modifica dell'allegato III del presente regolamento al fine di rivedere o integrare gli indicatori e per l'adeguamento del tasso di copertura. In linea con il principio di proporzionalità, tali orientamenti sugli investimenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare oneri amministrativi superflui. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(70) Il programma InvestEU dovrebbe rimediare a fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione e specifici Stati membri e prevedere, per ovviare a fallimenti del mercato nuovi o complessi, la verifica di mercato a livello dell'Unione di prodotti finanziari innovativi e dei sistemi per diffonderli. È pertanto giustificata l'azione a livello dell'Unione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce il Fondo InvestEU, che prevede la concessione di una garanzia dell'Unione per sostenere le operazioni di finanziamento e di
41 SEC(2018) 310 final; SWD(2018) 337.
investimento effettuate dai partner esecutivi che contribuiscono alle politiche interne dell'Unione.
2. Il presente regolamento istituisce anche il meccanismo di consulenza per fornire sostegno nell'elaborazione di progetti in grado di interessare gli investitori e favorire l'accesso ai finanziamenti e per prestare la relativa assistenza nella creazione di capacità ("polo di consulenza InvestEU"). Il regolamento istituisce inoltre una banca dati che assicura la visibilità dei progetti per i quali i promotori sono alla ricerca di finanziamenti e che fornisce agli investitori informazioni sulle opportunità di investimento ("portale InvestEU").
3. Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma InvestEU, la sua dotazione, l'importo della garanzia dell'Unione per il periodo 2021-2027, le forme del finanziamento dell'Unione e le regole per la concessione dei finanziamenti.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1) "programma InvestEU": il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU, il portale InvestEU e le operazioni di finanziamento misto considerati collettivamente;
(2) "garanzia dell'Unione": garanzia di bilancio globale, irrevocabile, incondizionata e su richiesta fornita dal bilancio dell'Unione che, conformemente all'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario, prende effetto mediante l'entrata in vigore di accordi individuali di garanzia, sottoscritti con i partner esecutivi;
(3) "ambito di intervento": settore destinatario del sostegno mediante la garanzia dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1;
(4) "comparto": parte della garanzia dell'Unione definita in termini di origine delle risorse che la sostengono;
(5) "operazione di finanziamento misto": operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile o entrambi del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, come il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS), possono essere assimilati a programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione;
(6) "BEI": la Banca europea degli investimenti;
(7) "Gruppo BEI": la BEI, le sue filiazioni e altre entità istituite a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("statuto della BEI");
(8) "contributo finanziario": contributo di un partner esecutivo sotto forma di capacità propria di assunzione del rischio fornito su base pari passu con la garanzia
dell'Unione o in altre forme che consentono un'attuazione efficiente del programma InvestEU assicurando al contempo un adeguato allineamento degli interessi;
(9) "accordo di contribuzione": strumento giuridico tramite il quale la Commissione e uno o più Stati membri fissano le condizioni della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto degli Stati membri di cui all'articolo 9;
(10) "prodotto finanziario": meccanismo o accordo finanziario in forza del quale il partner esecutivo fornisce finanziamenti diretti o intermediati ai destinatari finali mediante uno dei tipi di finanziamento di cui all'articolo 15;
(11) "operazione di finanziamento e/o di investimento": operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti mediante prodotti finanziari, realizzata dal partner esecutivo in nome proprio, prevista dal partner esecutivo conformemente alle proprie regole, politiche e procedure interne e contabilizzata nel bilancio del partner esecutivo o, se del caso, riportata nelle note al bilancio;
(12) "fondi in regime di gestione concorrente": fondi che prevedono la possibilità di assegnare una quota dei fondi stessi a copertura della garanzia di bilancio nel quadro del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il [Fondo per una transizione giusta (JTF)]42;
(13) "accordo di garanzia": strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento o di investimento che possano beneficiare della garanzia dell'Unione, per fornire la garanzia dell'Unione per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento;
(14) "partner esecutivo": controparte ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altro intermediario, con la quale la Commissione ha sottoscritto un accordo di garanzia;
(15) "importante progetto di comune interesse europeo": progetto che soddisfa tutti i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4) o successive revisioni;
(16) "polo di consulenza InvestEU": assistenza tecnica definita all'articolo 24;
(17) "accordo di consulenza": strumento giuridico mediante il quale la Commissione e il partner consultivo precisano le condizioni di attuazione del polo di consulenza InvestEU;
(18) "iniziativa di consulenza": assistenza tecnica e servizi di consulenza a sostegno degli investimenti, comprese attività di creazione delle capacità, forniti dai partner consultivi, da fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o da agenzie esecutive;
(19) "partner consultivo": controparte ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altra entità, con la quale la Commissione ha concluso un accordo di consulenza per l'attuazione di una o più iniziative di consulenza, diverse dalle iniziative di
42 COM(2020) 22 final.
consulenza attuate mediante fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o da agenzie esecutive;
(20) "portale InvestEU": la banca dati definita all'articolo 25;
(21) "orientamenti sugli investimenti": orientamenti stabiliti con atto delegato a norma dell'articolo 7, paragrafo 7;
(22) "piattaforma di investimento", società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi di tipo contrattuale oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità convogliano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere:
(a) piattaforme nazionali o subnazionali che riuniscono più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro;
(b) piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che riuniscono partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;
(c) piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore;
(23) "microfinanza": microfinanza come definita all'articolo [2, punto 11,] del regolamento [[FSE+] numero];
(24) "banca o istituto di promozione nazionale": soggetto giuridico che espleta attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;
(25) "piccole e medie imprese" o "PMI": microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione43;
(26) "piccola impresa a media capitalizzazione": entità che non è una PMI e che occupa fino a un massimo di 499 dipendenti;
(27) "impresa sociale": impresa sociale come definita dall'articolo [2, punto 15,] del regolamento [[FSE+] numero];
(28) "paese terzo": un paese che non è uno Stato membro dell'Unione.
Articolo 3
Obiettivi del programma InvestEU
1. L'obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che contribuiscano:
43 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
a) alla competitività dell'Unione, ivi comprese la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione;
b) alla crescita e all'occupazione nell'economia dell'Unione, alla sostenibilità dell'economia dell'Unione e alla sua dimensione ambientale e climatica, contribuendo al conseguimento degli OSS e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e alla creazione di posti di lavoro di alta qualità;
c) alla resilienza e all'inclusione sociali e alla capacità di innovazione sociale dell'Unione;
d) alla promozione del progresso scientifico e tecnologico, della cultura, dell'istruzione e della formazione;
e) all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per affrontare la frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell'Unione e per promuovere la finanza sostenibile;
f) alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale; o
g) alla ripresa sostenibile e inclusiva dell'economia dell'Unione dopo la crisi causata dalla pandemia di Covid-19, alla difesa e al rafforzamento delle sue catene di valore strategiche e al mantenimento e al rafforzamento delle attività di importanza strategica per l'Unione in relazione alle infrastrutture critiche, alle tecnologie trasformative, alle innovazioni rivoluzionarie e ai fattori di produzione per le imprese e i consumatori.
2. Gli obiettivi specifici del programma InvestEU sono i seguenti:
a) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in infrastrutture sostenibili nelle aree di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);
b) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in ricerca, innovazione e digitalizzazione, incluso il sostegno alla crescita delle imprese innovative e all'introduzione delle tecnologie sul mercato nelle aree di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
c) aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le piccole imprese a media capitalizzazione e potenziare la loro competitività globale;
d) aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso alla microfinanza e ai finanziamenti per le imprese sociali, sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in relazione agli investimenti sociali e alle abilità e alle competenze sociali e sviluppare e consolidare i mercati degli investimenti sociali nelle aree di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d);
e) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), al fine di mantenere e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione e della sua economia.
Articolo 4
Dotazione e importo della garanzia dell'Unione
1. La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 75 153 850 000 EUR (a prezzi correnti). La relativa copertura è pari al 45 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l'importo di cui all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, lettera a).
Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'Unione può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi [dell'articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento [[CPR] numero]44 e dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[sui piani strategici della PAC] numero]45.
Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'Unione può inoltre essere fornito dagli Stati membri in contanti per il comparto degli Stati membri. Questo importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Anche i contributi dei paesi terzi di cui all'articolo 5 aumentano la garanzia dell'Unione di cui al primo comma, fornendo per intero una copertura in contanti a norma dell'articolo 218, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
2. Un importo di 31 153 850 000 EUR sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è assegnato alle operazioni di attuazione delle misure di cui all'articolo 2 del regolamento [EURI] per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).
Un importo di 41 500 000 000 EUR sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è assegnato alle operazioni di attuazione delle misure di cui all'articolo 2 del regolamento [EURI] per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d).
Un importo di 2 500 000 000 EUR sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d).
Gli importi di cui al primo e al secondo comma sono disponibili solo a decorrere dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento [EURI].
La ripartizione indicativa della garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione figura nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento. Se opportuno, la Commissione può modificare gli importi di cui all'allegato I e aumentare l'importo di cui al primo comma fino ad un massimo del 15 % per ciascun obiettivo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio di tale modifica.
3. La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi VI e VII ammonta a 724 733 000 EUR (a prezzi correnti).
44
45
4. L'importo di cui al paragrafo 3 può finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma InvestEU, quali le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
Articolo 5
Paesi terzi associati al Fondo InvestEU
Il comparto dell'Unione del Fondo InvestEU di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e ognuno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, fatta eccezione per l'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici, possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi ai fini della partecipazione in determinati prodotti finanziari a norma dell'articolo 218, paragrafo 2, del regolamento finanziario:
a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;
b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi terzi;
c) i paesi terzi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi terzi;
d) i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:
i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Questi contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma dell'Unione;
iv) garantisca il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
Articolo 6
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione
1. La garanzia dell'Unione è attuata in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), del regolamento finanziario. Altre forme di finanziamento dell'Unione ai sensi del presente regolamento sono attuate in regime di gestione diretta o indiretta a norma del regolamento finanziario, tra cui le sovvenzioni attuate a norma del titolo VIII del regolamento finanziario e le operazioni di finanziamento misto attuate conformemente al presente articolo nel modo più agevole possibile e assicurando un sostegno efficiente e coerente alle politiche dell'Unione.
2. Le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'Unione nel quadro di operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno ai sensi del presente regolamento e il sostegno concesso a titolo di un altro programma o di diversi altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE ETS):
a) sono in linea con gli obiettivi delle politiche e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno;
b) sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
3. Le operazioni di finanziamento misto che includono strumenti finanziari interamente finanziati da altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione dell'UE ETS senza l'uso della garanzia dell'Unione a norma del presente regolamento sono in linea con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno.
4. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le forme di aiuto non rimborsabile e/o gli strumenti finanziari provenienti dal bilancio dell'Unione che rientrano nell'operazione di finanziamento misto ai sensi del presente articolo, paragrafi 2 e 3, sono concessi conformemente alle disposizioni del pertinente programma dell'Unione e sono attuati nel quadro dell'operazione di finanziamento misto conformemente al presente regolamento e al titolo X del regolamento finanziario.
CAPO II
Fondo InvestEU
Articolo 7 Ambiti di intervento
1. Il Fondo InvestEU opera mediante i seguenti cinque ambiti di intervento, i quali mirano a ovviare ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali nello specifico ambito:
a) ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili investimenti sostenibili in trasporti, inclusi quelli multimodali, sicurezza stradale, anche conformemente all'obiettivo dell'Unione di eliminare gli incidenti stradali con morti e feriti gravi entro il 2050, rinnovo e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e stradale, energia, in particolare l'energia rinnovabile, efficienza energetica in conformità al quadro 2030 per l'energia, progetti di ristrutturazione edilizia incentrati sul risparmio energetico e sull'integrazione degli edifici in sistemi energetici, di stoccaggio, digitali e di trasporto connessi, miglioramento dei livelli di interconnessione, connettività digitale e accesso al digitale, anche nelle zone rurali, approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani, acqua, comprese le vie di navigazione interne, gestione dei rifiuti conformemente alla gerarchia dei rifiuti e l'economia circolare, natura e altre infrastrutture ambientali, patrimonio culturale, turismo, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di resilienza ambientale o climatica o di sostenibilità sociale dell'Unione e che soddisfano le norme di sostenibilità ambientale o sociale dell'Unione;
b) ambito di intervento relativo alla ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: vi rientrano le attività di ricerca, di sviluppo del prodotto e di innovazione, il trasferimento al mercato delle tecnologie e dei risultati della ricerca, il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato e alla cooperazione tra aziende, la dimostrazione e la diffusione di soluzioni innovative e il sostegno alla crescita delle imprese innovative nonché la digitalizzazione dell'industria dell'Unione;
c) ambito di intervento relativo alle PMI: vi rientrano l'accesso e la disponibilità di finanziamenti, principalmente a favore delle PMI, ivi comprese quelle innovative e quelle che operano nei settori culturali e creativi, nonché a favore delle piccole imprese a media capitalizzazione;
d) ambito di intervento relativo gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la microfinanza, il finanziamento dell'imprenditoria sociale, l'economia sociale nonché le misure per promuovere la parità di genere, le competenze, la formazione e i servizi connessi, le infrastrutture sociali (compresi le infrastrutture sanitarie ed educative, l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti), l'innovazione sociale, la salute e l'assistenza a lungo termine, le attività culturali e creative a finalità sociali, e l'integrazione delle persone vulnerabili, ivi compresi i cittadini di paesi terzi;
e) ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici: vi rientrano gli investimenti strategici a sostegno dei destinatari finali stabiliti in uno Stato
membro, che operano nell'Unione e le cui attività sono di importanza strategica per l'Unione, in particolare in vista della transizione verde e della transizione digitale e dell'aumento della resilienza, in una delle seguenti aree:
i) la prestazione di servizi sanitari essenziali, la produzione e la costituzione di scorte di farmaci, dispositivi medici e forniture mediche, il rafforzamento della capacità di risposta alle crisi sanitarie e del sistema di protezione civile;
ii) infrastrutture critiche, sia fisiche che virtuali, tra cui elementi infrastrutturali individuati come critici nei campi dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, della salute, della comunicazione digitale sicura, del 5G, dell'Internet delle cose, delle piattaforme di servizi online, del cloud computing sicuro, del trattamento o dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture per i pagamenti e finanziarie, dell'aerospaziale, della difesa, delle comunicazioni, dei media, dell'istruzione e formazione, delle infrastrutture elettorali e delle strutture sensibili, nonché i terreni e i beni immobili fondamentali per l'utilizzo di dette infrastrutture critiche;
iii) la fornitura di beni e servizi fondamentali per il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture critiche di cui al punto ii);
iv) tecnologie abilitanti fondamentali, tecnologie trasformative, tecnologie verdi e digitali e innovazioni rivoluzionarie quando gli investimenti sono di importanza strategica per il futuro industriale dell'Unione, tra cui:
a) l'intelligenza artificiale, la blockchain, il software, la robotica, i semiconduttori, i microprocessori, le tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie quantistiche, la fotonica, le biotecnologie industriali;
b) le tecnologie delle energie rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio dell'energia, comprese le batterie, le tecnologie dei trasporti sostenibili, applicazioni dell'idrogeno pulito e delle celle a combustibile, le tecnologie per la decarbonizzazione dell'industria, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie dell'economia circolare;
c) la biomedicina, le nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i materiali avanzati;
v) impianti per la produzione in serie nell'Unione europea di componenti e dispositivi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
vi) approvvigionamento e costituzione di scorte di fattori di produzione critici per i soggetti pubblici, le imprese o i consumatori nell'Unione, compresi energia, materie prime o sicurezza alimentare, con particolare riguardo all'efficienza energetica e alla circolarità nelle catene di valore strategiche;
vii) tecnologie e fattori di produzione critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i settori della difesa e spaziale e la cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.
Inoltre, nel caso degli investimenti nei settori spaziale, nella difesa e nella cibersicurezza, e in specifici tipi di progetti con implicazioni effettive e dirette per la sicurezza in settori critici, i destinatari finali non sono controllati da un paese terzo o da entità di un paese terzo e la loro gestione esecutiva è situata nell'Unione, al fine di proteggere la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.
Il comitato direttivo stabilisce i requisiti necessari in relazione al controllo e alla gestione esecutiva dei destinatari finali per altre aree dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici e al controllo degli intermediari nel quadro dell'ambito di intervento, tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine pubblico e di sicurezza.
2. Se l'operazione di finanziamento o di investimento proposta al comitato per gli investimenti di cui all'articolo 23 rientra in più di un ambito di intervento, essa è inquadrata nell'ambito di intervento in cui rientra il suo principale obiettivo o il principale obiettivo della maggior parte dei relativi sottoprogetti, se non diversamente disposto dagli orientamenti sugli investimenti.
3. Le operazioni di finanziamento e di investimento sono esaminate per stabilire se abbiano un impatto ambientale, climatico o sociale. In caso affermativo, sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità climatica, ambientale e sociale, al fine di ridurne al minimo l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per le dimensioni climatica, ambientale e sociale. A tal fine, i promotori dei progetti che richiedono il finanziamento forniscono informazioni adeguate conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 4. I progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti sono esclusi dalla verifica. I progetti incompatibili con gli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento. Qualora concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità, il partner esecutivo fornisce una motivazione al comitato per gli investimenti.
4. La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente con gli obiettivi e le norme ambientali e sociali dell'Unione, consentono:
a) per quanto riguarda l'adattamento, di assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui mediante pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, di integrare nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) di tener conto dell'impatto consolidato dei progetti in termini di principali componenti del capitale naturale: aria, acqua, suolo e biodiversità;
c) di stimare l'impatto sociale dei progetti, tra l'altro sulla parità di genere, sull'inclusione sociale di determinate regioni o popolazioni e sullo sviluppo economico di aree e settori interessati da sfide strutturali quali le esigenze di decarbonizzazione dell'economia;
d) di individuare i progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici;
e) di fornire ai partner esecutivi orientamenti ai fini dell'esame previsto al paragrafo 3.
5. I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, sulla base degli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione.
6. I partner esecutivi fissano l'obiettivo che almeno il 60 % degli investimenti nell'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili contribuisca a realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente.
La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera per assicurare che la quota della garanzia dell'Unione utilizzata per l'ambito di intervento relativo agli infrastrutture sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra le diverse aree di cui al paragrafo 1, lettera a).
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per integrare il presente regolamento definendo gli orientamenti sugli investimenti per ciascun ambito di intervento. Gli orientamenti sugli investimenti sono elaborati in stretto dialogo con il Gruppo BEI e altri potenziali partner esecutivi.
8. Per le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici nei settori della difesa e spaziale e nella cibersicurezza, gli orientamenti sugli investimenti possono stabilire limitazioni per quanto riguarda il trasferimento e la concessione di licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale, le tecnologie critiche e le tecnologie fondamentali per la salvaguardare della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
9. La Commissione rende le informazioni relative all'applicazione e all'interpretazione degli orientamenti sugli investimenti disponibili ai partner esecutivi, al comitato per gli investimenti e ai partner consultivi.
Articolo 8 Comparti
1. Gli ambiti di intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si articolano in un comparto dell'Unione e in un comparto degli Stati membri. I comparti mirano a far fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali come segue:
a) il comparto dell'Unione si occupa delle seguenti situazioni:
i) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell'Unione;
ii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione o specifici Stati membri; o
iii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che richiedono lo sviluppo di soluzioni finanziarie e strutture di mercato innovative, in particolare fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi;
b) il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell'importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni.
2. Ove opportuno, i comparti di cui al paragrafo 1 sono usati in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.
Articolo 9
Disposizioni specifiche applicabili al comparto degli Stati membri
1. Gli importi assegnati da uno Stato membro su base volontaria a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[CPR] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[sui piani strategici della PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'Unione concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione o per l'eventuale contributo dei fondi in regime di gestione concorrente al polo di consulenza InvestEU. Tali importi sono utilizzati per contribuire al conseguimento degli obiettivi specificati nell'accordo di partenariato di cui all'articolo 7 del regolamento [[CPR] numero], nei programmi o nel piano strategico della PAC che contribuiscono a InvestEU.
L'importo aggiuntivo fornito da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, è utilizzato per la copertura della parte della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto degli Stati membri.
2. L'istituzione della parte della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro.
Il quarto comma del presente paragrafo e il paragrafo 5 del presente articolo non si applicano all'importo aggiuntivo fornito da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma.
Le disposizioni del presente articolo connesse agli importi assegnati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento [[CPR] numero] o dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento [sui piani strategici della PAC] non sono applicabili all'accordo di contribuzione riguardante l'importo aggiuntivo fornito da uno Stato membro, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma.
Lo Stato membro e la Commissione concludono l'accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche entro quattro mesi dalla decisione della Commissione che approva l'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento [CPR] o ai sensi del piano strategico PAC adottato a norma del regolamento [PAC] ovvero contestualmente alla decisione della Commissione che modifica il programma a norma dell'articolo 10 del regolamento [CPR] o il piano strategico della PAC a norma dell'articolo 107 del regolamento [PAC].
Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto.
In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso di copertura della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto degli Stati membri è fissato al 40 % e può essere rivisto al ribasso o al rialzo in ogni accordo di contribuzione per tener conto dei rischi connessi ai prodotti finanziari che saranno utilizzati.
3. L'accordo di contribuzione contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato;
b) la strategia dello Stato membro consistente nei prodotti finanziari e nel loro coefficiente di leva minimo, nella copertura geografica, compresa, se necessario, la copertura regionale, nei tipi di progetti, nel periodo di investimento e, se del caso, nelle categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;
c) il partner o i partner esecutivi potenziali proposti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, quarto comma, e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sul partner o sui partner esecutivi selezionati;
d) i contributi dei fondi in regime di gestione concorrente al polo di consulenza InvestEU;
e) l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro, tra l'altro sulla base dei pertinenti indicatori connessi agli obiettivi delle politiche contemplati dall'accordo di partenariato o dal programma o piano strategico della PAC e stabiliti nell'accordo di contribuzione;
f) le disposizioni relative alla remunerazione della parte della garanzia dell'Unione nel quadro del comparto degli Stati membri;
g) l'eventuale combinazione con risorse nel quadro del comparto dell'Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, anche in una struttura a vari livelli per conseguire una migliore copertura dei rischi.
4. Gli accordi di contribuzione sono attuati dalla Commissione mediante accordi di garanzia conclusi con i partner esecutivi a norma dell'articolo 16 e accordi di consulenza conclusi con i partner consultivi a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo xxxxx.
Se entro nove mesi dalla firma dell'accordo di contribuzione non viene firmato l'accordo di garanzia, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo. Se l'importo dell'accordo di contribuzione non viene impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia entro nove mesi dalla conclusione dell'accordo di contribuzione, detto importo è modificato conformemente. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile a importi assegnati dagli Stati membri a norma dell'articolo [10, paragrafo 1, del regolamento [CPR]] o dell'articolo [75, paragrafo 1], del regolamento [[PAC]] è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5,] del regolamento [[CPR] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 5,] del regolamento [[sui piani strategici della PAC] numero]. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile agli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento è rimborsato allo Stato membro.
Se l'accordo di garanzia non viene debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato all'articolo [10, paragrafo 6,] del regolamento [[CPR] numero] o all'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[sui piani strategici della PAC]
numero], l'accordo di contribuzione è modificato. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile a importi assegnati dagli Stati membri a norma dell'articolo [10, paragrafo 1, del regolamento [CPR]] o dell'articolo [75, paragrafo 1], del regolamento [[PAC]] è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 6,] del regolamento [[CPR] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[sui piani strategici della PAC] numero]. L'importo non utilizzato della copertura attribuibile agli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento è rimborsato allo Stato membro.
5. Le seguenti norme si applicano alla copertura della parte della garanzia dell'Unione nel quadro del comparto degli Stati membri stabilita dall'accordo di contribuzione:
a) dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze annuali di copertura, calcolate confrontando l'importo della copertura richiesta in base al tasso di copertura fissato nell'accordo di contribuzione e l'importo effettivo della copertura, sono reimpiegate ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 7,] del regolamento [sulle disposizioni transitorie] e dell'articolo [75, paragrafo 7,] del regolamento [[sui piani strategici della PAC] numero];
b) in deroga all'articolo 213, paragrafo 4, del regolamento finanziario, dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), la copertura non dà luogo a reintegrazioni annuali nel periodo di disponibilità di detta parte della garanzia dell'Unione nel quadro del comparto degli Stati membri;
c) la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'Unione nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20 % della copertura iniziale;
d) se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell'Unione nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10 % della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro in questione trasferisce fino ad un massimo del 5 % della copertura iniziale al fondo comune di copertura di cui all'articolo 212 del regolamento finanziario.
CAPO III
PARTENARIATO TRA LA XXXXXXXXXXX E IL GRUPPO BEI
Articolo 10
Ambito di applicazione del partenariato
1. La Commissione e il Gruppo BEI costituiscono un partenariato a norma del presente regolamento con l'obiettivo di sostenere l'attuazione di InvestEU e di promuovere la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e l'efficienza della realizzazione. Conformemente al presente regolamento e come ulteriormente precisato negli accordi di cui al paragrafo 3, il Gruppo BEI:
a) attua la parte della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 4;
b) sostiene l'attuazione del comparto dell'Unione e, se del caso, del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, in particolare:
i) contribuendo, insieme ai potenziali partner esecutivi, agli orientamenti sugli investimenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, e contribuendo alla progettazione del quadro di valutazione conformemente all'articolo 21 e ad altri documenti che definiscono gli orientamenti esecutivi del Fondo InvestEU;
ii) definendo, insieme alla Commissione e ai potenziali partner esecutivi, la metodologia in materia di rischio e il sistema di mappatura del rischio connessi alle operazioni di finanziamento e di investimento dei partner esecutivi al fine di consentire che tali operazioni siano valutate in base a una scala di valutazione comune;
iii) effettuando, su richiesta della Commissione e di concerto con i potenziali partner esecutivi interessati, una valutazione dei sistemi di tale potenziale partner esecutivo e fornendo consulenza tecnica mirata riguardo agli stessi sistemi, qualora e nella misura in cui ciò sia richiesto dalle conclusioni dell'audit della valutazione per pilastro, in vista dell'attuazione dei prodotti finanziari previsti da tale potenziale partner esecutivo;
iv) formulando un parere non vincolante sugli aspetti bancari, in particolare sul rischio finanziario e sui termini finanziari connessi alla parte della garanzia dell'Unione da assegnare al partner esecutivo, diverso dal Gruppo BEI, quale definita negli accordi di garanzia che devono essere conclusi con tale partner esecutivo;
v) eseguendo simulazioni e proiezioni relative al rischio finanziario e alla remunerazione del portafoglio aggregato sulla base delle ipotesi convenute con la Commissione;
vi) misurando il rischio finanziario del portafoglio aggregato e fornendo la rendicontazione finanziaria del portafoglio stesso;
vii) fornendo servizi di ristrutturazione e recupero stabiliti nell'accordo di cui al paragrafo 3, lettera b), alla Commissione, su richiesta della Commissione e di concerto con il partner esecutivo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, lettera g), qualora il partner esecutivo non sia più responsabile dello svolgimento delle attività di ristrutturazione e recupero a norma del pertinente accordo di garanzia;
c) può, su richiesta di una banca o di un istituto di promozione nazionale, prestare attività di creazione di capacità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera h), per tale banca o istituto di promozione nazionale o per altri servizi, in relazione all'attuazione dei prodotti finanziari sostenuti dalla garanzia dell'Unione;
d) in relazione al polo di consulenza InvestEU:
i) dispone di un importo fino a 525 000 000 EUR per le iniziative di consulenza di cui all'articolo 24 e per i compiti operativi di cui alla presente lettera d), punto ii), a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
ii) fornisce consulenza alla Commissione e svolge compiti operativi stabiliti nell'accordo di cui al paragrafo 3, lettera c):
– fornendo sostegno alla Commissione nella progettazione, nella creazione e nel funzionamento del polo di consulenza InvestEU;
– fornendo una valutazione delle richieste di servizi di consulenza che la Commissione non ritiene rientrino nelle iniziative di consulenza esistenti, al fine di sostenere la decisione di assegnazione della Commissione in relazione alle richieste di consulenza ricevute tramite lo sportello centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a);
– sostenendo le banche o gli istituti di promozione nazionali attraverso la creazione di capacità di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera h), su richiesta degli stessi, in relazione allo sviluppo delle loro capacità di consulenza al fine di partecipare a iniziative di consulenza;
– su richiesta della Commissione e di un potenziale partner consultivo e previo consenso del Gruppo BEI, concludendo contratti con partner consultivi a nome della Commissione per l'attuazione di iniziative di consulenza.
Il Gruppo BEI garantisce che i propri compiti di cui al primo comma, lettera d), punto ii), sono svolti in modo interamente indipendente rispetto al suo ruolo di partner consultivo.
Xxx opportuno, la Commissione avvia un dialogo con i partner esecutivi sulla base delle conclusioni del parere del Gruppo BEI di cui al primo comma, lettera b), punto iv). La Commissione informa il Gruppo BEI dell'esito del suo processo decisionale.
2. Le informazioni bancarie trasmesse al Gruppo BEI dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punti ii), iv), v) e vi), si limitano alle informazioni strettamente necessarie al Gruppo BEI per adempiere i suoi obblighi di cui a tali punti. La Commissione definisce, in stretto dialogo con il Gruppo BEI e i potenziali partner esecutivi, la natura e la portata delle informazioni bancarie, tenendo conto dei requisiti di sana gestione finanziaria della garanzia dell'Unione, degli interessi legittimi del partner esecutivo in relazione alle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e delle esigenze del Gruppo BEI ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi di cui ai suddetti punti.
3. I termini del partenariato sono stabiliti in accordi, tra cui:
a) in merito alla concessione e all'attuazione della parte della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 4:
i) un accordo di garanzia tra la Commissione e il Gruppo BEI; o
ii) accordi di garanzia separati tra la Commissione e la BEI e le sue filiazioni o altra entità quale istituita a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, dello statuto della BEI;
b) un accordo tra la Commissione e il Gruppo BEI in relazione al paragrafo 1, lettere b) e c);
c) un accordo tra la Commissione e il Gruppo BEI in relazione al polo di consulenza InvestEU;
d) accordi di servizio tra il Gruppo BEI e le banche e gli istituti di promozione nazionali in merito alla creazione di capacità e ad altri servizi ai sensi del paragrafo 1, lettera c).
4. Fatti salvi l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento, i costi sostenuti dal Gruppo BEI per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo sono conformi ai termini dell'accordo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo e possono essere coperti dai rimborsi o dalle entrate attribuibili alla garanzia dell'Unione, o dalla copertura, a norma dell'articolo 211, paragrafi 4 e 5, del regolamento finanziario, o possono essere imputati alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, previa giustificazione di tali costi da parte del Gruppo BEI ed entro un massimale complessivo di 10 000 000 EUR.
5. I costi sostenuti dal Gruppo BEI per lo svolgimento dei compiti operativi di cui al paragrafo 1, lettera d), punto ii), sono interamente coperti e pagati dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i), previa giustificazione di tali costi da parte del Gruppo BEI ed entro un massimale complessivo di 15 000 000 EUR.
Articolo 11 Conflitti di interessi
1. Nel contesto del partenariato di cui all'articolo 10, il Gruppo BEI adotta tutte le necessarie misure e precauzioni per evitare conflitti di interessi con altri partner esecutivi, anche predisponendo una squadra dedicata e indipendente per i compiti di cui all'articolo 10 paragrafo 1, lettera b), punti da iii) a vi). Tale squadra è soggetta a rigorose norme di riservatezza, le quali continuano ad applicarsi anche ai membri che lasciano la squadra.
2. Il Gruppo BEI o altri partner esecutivi informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi situazione che costituisca o possa determinare un conflitto di interessi. In caso di dubbio, la Commissione stabilisce se esiste un conflitto di interessi e informa il Gruppo BEI delle sue conclusioni. In presenza di un conflitto di interessi, il Gruppo BEI adotta misure appropriate. Il comitato direttivo è informato delle misure adottate e dei loro esiti.
3. Il Gruppo BEI adotta le necessarie precauzioni per evitare situazioni in cui potrebbero sorgere conflitti di interessi nell'attuazione del polo di consulenza InvestEU, in particolare in relazione ai compiti operativi nella sua funzione di sostegno alla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto ii). In presenza di un conflitto di interessi, il Gruppo BEI adotta misure appropriate.
CAPO IV GARANZIA DELL'UNIONE
Articolo 12 Garanzia dell'Unione
1. La garanzia dell'Unione è concessa ai partner esecutivi come garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta, conformemente all'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario, e attuata in regime di gestione indiretta, conformemente al titolo X del suddetto regolamento.
2. La remunerazione della garanzia dell'Unione è connessa alle caratteristiche e al profilo di rischio dei prodotti finanziari, tenendo conto della natura delle operazioni di finanziamento e di investimento sottostanti e del conseguimento degli obiettivi perseguiti dai prodotti finanziari.
Ove debitamente giustificato dalla natura degli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario e dalla necessità che i prodotti finanziari siano economicamente accessibili ai destinatari finali interessati, il costo del finanziamento concesso al destinatario finale può essere ridotto o le condizioni di tale finanziamento possono essere migliorate, adeguando la remunerazione della garanzia dell'Unione o, se necessario, coprendo i costi amministrativi pendenti sostenuti dal partner esecutivo attraverso il bilancio dell'Unione, in particolare:
(a) laddove le condizioni di tensione dei mercati finanziari impediscano la realizzazione di un'operazione di finanziamento o di investimento a prezzi basati sul mercato o
(b) se necessario per catalizzare le operazioni di finanziamento e di investimento in settori o ambiti in cui si verificano un significativo fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale o per facilitare la creazione di piattaforme di investimento,
nella misura in cui la riduzione della remunerazione della garanzia dell'Unione o la copertura dei costi amministrativi pendenti sostenuti dal partner esecutivo non incidano in modo significativo sulla copertura della garanzia dell'EU.
La riduzione della remunerazione della garanzia dell'Unione va pienamente a beneficio dei destinatari finali.
3. La condizione stabilita all'articolo 219, paragrafo 4, del regolamento finanziario si applica a ciascun partner esecutivo sulla base del portafoglio.
4. Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a 56 365 380 000 EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a 9 418 270 000 EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del Fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
5. Il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch'essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia.
6. Occorre compiere i massimi sforzi per garantire che alla fine del periodo di investimento sia coperta una vasta gamma di settori e regioni e sia evitata un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica. Tali sforzi comprendono incentivi per le banche o gli istituti di promozione nazionali più piccoli o meno sofisticati che hanno un vantaggio comparativo a causa della loro presenza locale, delle loro conoscenze e delle loro competenze in materia di investimenti. Gli sforzi sono sostenuti dalla Commissione mediante lo sviluppo di un approccio coerente.
7. Il sostegno della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma, è concesso alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento [EURI]. In altri casi, il sostegno della garanzia dell'Unione può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027.
I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma, sono firmati entro un anno dall'approvazione dell'operazione di finanziamento o di investimento pertinente da parte del partner esecutivo. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.
Articolo 13
Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili
1. Il Fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento che
(a) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento finanziario, in particolare per quanto riguarda i fallimenti (le carenze) del mercato, le situazioni di investimento subottimali e l'addizionalità di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento finanziario e all'allegato V, massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'articolo 209, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario;
(b) contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'Unione e rientrano nelle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro dell'ambito di intervento appropriato, di cui all'allegato II del presente regolamento;
(c) non forniscono sostegno finanziario alle attività escluse di cui all'allegato V, punto B; e
(d) sono conformi agli orientamenti sugli investimenti.
2. Oltre ai progetti situati nell'Unione o in un paese o territorio d'oltremare connesso a uno Stato membro di cui all'allegato II del TFUE, il Fondo InvestEU può sostenere i seguenti progetti ed operazioni mediante operazioni di finanziamento e di investimento in ambiti di intervento diversi dall'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici:
(a) progetti che coinvolgono soggetti ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri e che abbracciano uno o più paesi terzi, compresi i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, i paesi che rientrano nell'ambito di applicazione della politica europea di vicinato, nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del TFUE, o paesi terzi associati, a prescindere dall'esistenza di partner in tali paesi terzi o paesi o territori d'oltremare;
(b) operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi terzi di cui all'articolo 5 che hanno contribuito ad uno specifico prodotto finanziario.
3. Il Fondo InvestEU può sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che accordano finanziamenti a destinatari finali che sono soggetti giuridici con sede in uno dei seguenti paesi o territori:
(a) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso di cui all'allegato II del TFUE;
(b) un paese terzo associato al programma InvestEU conformemente all'articolo 5;
(c) un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile;
(d) altri paesi, ove necessario per il finanziamento di un progetto in un paese o in un territorio di cui alle lettere da a) a c).
In deroga al primo comma, nell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici, i destinatari finali e gli intermediari sono soggetti giuridici che soddisfano i requisiti di cui alla frase introduttiva e al secondo comma e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), terzo comma.
Articolo 14
Selezione dei partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI
1. La Commissione seleziona partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario.
I partner esecutivi possono formare un gruppo. Un partner esecutivo può essere membro di uno o più gruppi.
Per il comparto dell'Unione, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse in relazione alla parte della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
Per il comparto degli Stati membri, lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti tra quelle che hanno espresso interesse. Lo Stato membro in questione può altresì proporre il Gruppo BEI come partner
esecutivo e, a proprie spese, può concludere un contratto con il Gruppo BEI per la fornitura dei servizi elencati all'articolo 10.
Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del terzo comma e seleziona come partner esecutivi le controparti ammissibili che sono in grado di coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate.
2. Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell'ambito del Fondo InvestEU consegua i seguenti obiettivi:
(a) massimizzi la copertura degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;
(b) xxxxxxxxxx l'impatto della garanzia dell'Unione attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo;
(c) xxxxxxxxxx, ove opportuno, gli investimenti privati;
(d) promuova soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali.
(e) consegua la diversificazione geografica mediante l'assegnazione graduale della garanzia dell'Unione e consenta il finanziamento di progetti più piccoli;
(f) offra un'adeguata diversificazione del rischio.
3. Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione tiene anche in considerazione:
(a) il possibile costo e la possibile remunerazione per il bilancio dell'Unione;
(b) la capacità del partner esecutivo di rispettare scrupolosamente le disposizioni dell'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario in materia di elusione fiscale, frode fiscale, evasione fiscale, riciclaggio, finanziamento del terrorismo e giurisdizioni non cooperative.
4. Le banche e gli istituti di promozione nazionali possono essere selezionati come partner esecutivi, purché soddisfino le disposizioni di cui al presente articolo.
Articolo 15
Tipologie di finanziamento ammissibili
1. La garanzia dell'Unione può essere utilizzata a copertura dei rischi per le seguenti tipologie di finanziamento fornite dai partner esecutivi:
(a) prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, tra cui debito subordinato o investimenti nel capitale o nel quasi-capitale, concessi direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari, fondi, piattaforme di investimento o altri veicoli per essere erogati ai destinatari finali;
(b) finanziamenti o garanzie concessi dai partner esecutivi ad un altro ente finanziario che consentano a quest'ultimo di svolgere le attività di finanziamento di cui alla lettera a).
È coperto dalla garanzia dell'Unione il finanziamento del partner esecutivo di cui al primo comma, lettere a) e b), concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento o di investimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento o di un'operazione di finanziamento sottoscritti o stipulati dal partner esecutivo dopo la firma dell'accordo di garanzia e che detto accordo non sia né scaduto né annullato.
2. Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono sostenute dalla garanzia dell'Unione, conformemente alle disposizioni da stabilire negli orientamenti sugli investimenti, anche se tali strutture investono una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell'Unione e nei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, o investono una quota minoritaria degli importi investiti in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.
Gli orientamenti sugli investimenti possono stabilire ulteriori limitazioni per quanto riguarda la percentuale degli importi investiti al di fuori dell'Unione nelle operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie a titolo dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici, comprese le eventuali clausole di uscita da tali investimenti.
Articolo 16 Accordi di garanzia
1. Con ogni partner esecutivo la Commissione conclude un accordo di garanzia sulla concessione della garanzia dell'Unione, fino a concorrenza di un importo che sarà determinato dalla Commissione.
Nel caso in cui i partner esecutivi formino un gruppo, viene concluso un unico accordo di garanzia tra la Commissione e i partner esecutivi partecipanti al gruppo o un partner esecutivo a nome del gruppo.
2. L'accordo di garanzia prevede:
(a) l'importo e i termini del contributo finanziario che il partner esecutivo dovrà fornire;
(b) i termini del finanziamento o delle garanzie che il partner esecutivo dovrà, se del caso, fornire ad altri soggetti giuridici partecipanti all'attuazione;
(c) le regole dettagliate sulla concessione della garanzia dell'Unione ai sensi dell'articolo 18, ivi compresa la copertura dei portafogli di determinati tipi di strumenti e gli eventi che determinano rispettivamente l'eventuale attivazione della garanzia dell'Unione;
(d) la remunerazione per il rischio assunto, da assegnare in proporzione alla quota di rischio assunta rispettivamente dall'Unione e dal partner esecutivo oppure in base a un adeguamento in casi debitamente giustificati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2;
(e) le condizioni di pagamento;
(f) l'impegno del partner esecutivo di accettare le decisioni della Commissione e del comitato per gli investimenti per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'Unione a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento proposta, fatto salvo il processo decisionale del partner esecutivo rispetto alla proposta operazione in assenza della garanzia dell'Unione;
(g) le disposizioni e le procedure inerenti al recupero dei crediti da affidare al partner esecutivo;
(h) il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione;
(i) gli indicatori chiave di prestazione, in particolare per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'Unione, il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 7 e 13, nonché la mobilitazione di capitali privati;
(j) se del caso, le disposizioni e le procedure relative alle operazioni di finanziamento misto;
(k) altre disposizioni pertinenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 155, paragrafo 2, e del titolo X del regolamento finanziario;
(l) l'esistenza di meccanismi adeguati per rispondere alle potenziali preoccupazioni degli investitori privati.
3. L'accordo di garanzia stabilisce anche che all'Unione è dovuta una remunerazione per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dal presente regolamento da corrispondere previa deduzione dei pagamenti dovuti per l'attivazione della garanzia dell'Unione.
4. Inoltre, l'accordo di garanzia stabilisce che gli importi dovuti al partner esecutivo in relazione alla garanzia dell'Unione sono detratti dall'importo complessivo della remunerazione, dai proventi e dai rimborsi che il partner esecutivo deve all'Unione e che derivano dalle operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se detto importo non è sufficiente a coprire l'importo spettante al partner esecutivo ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, l'importo dovuto è prelevato dalla copertura della garanzia dell'Unione.
5. L'accordo di garanzia concluso nell'ambito del comparto degli Stati membri può prevedere la partecipazione di rappresentanti dello Stato membro o delle regioni interessate al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di garanzia.
Articolo 17
Condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione
1. La concessione della garanzia dell'Unione è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di garanzia con il pertinente partner esecutivo.
2. Le operazioni di finanziamento e di investimento sono coperte dalla garanzia dell'Unione solo se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento e nei pertinenti orientamenti sugli investimenti e se il comitato per gli investimenti ha concluso che tali operazioni soddisfano i requisiti per beneficiare della garanzia dell'Unione. La responsabilità di assicurare che le operazioni di finanziamento e di
investimento sono conformi al presente regolamento e ai pertinenti orientamenti sugli investimenti resta in capo al partner esecutivo.
3. Al partner esecutivo non sono dovuti costi amministrativi o commissioni da parte della Commissione in relazione all'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito della garanzia dell'Unione, a meno che il partner esecutivo possa debitamente motivare alla Commissione la necessità di un'eccezione in ragione della natura degli obiettivi da conseguire con il prodotto finanziario da realizzare e dell'accessibilità economica per i destinatari finali interessati o del tipo di finanziamento fornito. La copertura di tali costi mediante il bilancio dell'Unione è limitata all'importo strettamente necessario per l'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in questione ed è fornita solo nella misura in cui i costi non sono coperti dalle entrate percepite dai partner esecutivi per le operazioni di finanziamento e di investimento interessate. Le disposizioni relative alle commissioni sono definite nell'accordo di garanzia e sono conformi all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 209, paragrafo 2, lettera g), del regolamento finanziario.
4. Inoltre, il partner esecutivo può usare la garanzia dell'Unione a copertura della pertinente quota degli eventuali costi di recupero ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, a meno che tali costi siano stati detratti dai proventi del recupero.
Articolo 18
Copertura e termini della garanzia dell'Unione
1. La remunerazione dell'assunzione del rischio è ripartita tra l'Unione e il partner esecutivo in proporzione della rispettiva quota di rischio assunto rispetto a un portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, rispetto a singole operazioni di finanziamento e di investimento. La remunerazione della garanzia dell'Unione può essere ridotta nei casi debitamente giustificati di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non ha potuto contribuire in misura ragionevole con la propria capacità di assunzione del rischio.
2. La garanzia dell'Unione copre:
(a) i prodotti di debito di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);
(ii) le perdite a seguito di ristrutturazione;
(b) gli investimenti nel capitale o nel quasi-capitale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a): gli importi investiti e i costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;
(c) per finanziamenti o garanzie del partner esecutivo a favore di un altro ente finanziario ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b): gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati.
Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata.
3. Quando l'Unione effettua un pagamento a favore del partner esecutivo in seguito all'attivazione della garanzia dell'Unione, essa subentra nei relativi diritti del partner esecutivo in relazione alle operazioni di finanziamento o di investimento coperte dalla garanzia dell'Unione, nella misura in cui tali diritti continuino ad esistere.
Il partner esecutivo effettua il recupero dei crediti per gli importi oggetto di surrogazione per conto dell'Unione e procede al rimborso dell'Unione attingendo dagli importi recuperati.
CAPO V GOVERNANCE
Articolo 19 Comitato consultivo
1. La Commissione e il comitato direttivo, istituito a norma dell'articolo 20, sono assistiti da un comitato consultivo.
2. Il comitato consultivo si adopera per garantire l'equilibrio di genere ed è composto da:
(a) un rappresentante di ciascun partner esecutivo;
(b) un rappresentante di ciascuno Stato membro;
(c) un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo;
(d) un esperto nominato dal Comitato delle regioni.
3. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante del Gruppo BEI è il vicepresidente.
Il comitato consultivo si riunisce regolarmente, almeno due volte all'anno, su convocazione del presidente.
4. Il comitato consultivo:
(a) presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo sulla progettazione dei prodotti finanziari da realizzare ai sensi del presente regolamento;
(b) presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo in merito agli sviluppi di mercato, alle condizioni di mercato, ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali;
(c) scambia opinioni in merito agli sviluppi di mercato e condivide le migliori pratiche.
5. La Commissione nomina i primi membri del comitato consultivo che rappresentano i partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI, previa consultazione dei potenziali partner esecutivi. Il loro mandato è limitato a un anno.
Articolo 20 Comitato direttivo
2. Il comitato direttivo sceglie un presidente tra i rappresentanti della Commissione per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. Il presidente riferisce due volte all'anno ai rappresentanti degli Stati membri nel comitato consultivo in merito all'attuazione e al funzionamento del programma InvestEU.
I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo.
3. Il comitato direttivo:
(a) fornisce gli orientamenti strategici e operativi ai partner esecutivi, compresi gli orientamenti sulla progettazione dei prodotti finanziari e sulle altre politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento del Fondo InvestEU;
(b) adotta il quadro metodologico del rischio elaborato dalla Commissione in collaborazione con il Gruppo BEI e gli altri partner esecutivi;
(c) sovrintende all'attuazione del programma InvestEU;
(d) è consultato, rispecchiando i pareri di tutti i suoi membri, sull'elenco ristretto di candidati per il comitato per gli investimenti prima della loro selezione a norma dell'articolo 23, paragrafo 2;
(e) adotta il regolamento interno del segretariato del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 23, paragrafo 4;
(f) adotta le norme applicabili alle operazioni con le piattaforme di investimento.
4. Il comitato direttivo adotta un approccio consensuale nelle sue discussioni, tenendo pertanto nella massima considerazione possibile le posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a raggiungere un consenso, le decisioni del comitato direttivo sono adottate a maggioranza qualificata dei suoi membri con diritto di voto, composta da almeno sette voti.
Articolo 21 Quadro di valutazione
1. È istituito un quadro di valutazione degli indicatori ("quadro di valutazione") per garantire che il comitato per gli investimenti sia in grado di condurre una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell'Unione per le operazioni di finanziamento o di investimento proposte dai partner esecutivi.
2. I partner esecutivi compilano il quadro di valutazione relativo alle loro proposte di finanziamento e di investimento.
3. Il quadro di valutazione comprende i seguenti elementi:
(a) la descrizione dell'operazione di finanziamento e di investimento proposta;
(b) il modo in cui l'operazione proposta contribuisce agli obiettivi delle politiche dell'UE;
(c) la descrizione dell'addizionalità;
(d) la descrizione dei fallimenti del mercato o di una situazione di investimento subottimale;
(e) il contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo;
(f) l'impatto dell'investimento;
(g) il profilo finanziario dell'operazione di finanziamento o di investimento;
(h) indicatori complementari.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo elementi aggiuntivi del quadro di valutazione, comprese norme dettagliate per l'uso del quadro di valutazione da parte dei partner esecutivi.
Articolo 22 Verifica della conformità
1. La Commissione effettua una verifica tesa a confermare che le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi diversi dalla BEI rispettino la normativa e le politiche dell'Unione.
2. Nel caso di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tali operazioni non sono coperte dalla garanzia dell'Unione se la Commissione esprime un parere sfavorevole nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI.
Articolo 23 Comitato per gli investimenti
1. Per il Fondo InvestEU (il "comitato per gli investimenti") è istituito un comitato per gli investimenti pienamente indipendente. Il comitato per gli investimenti:
a) esamina le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l'ottenimento della copertura della garanzia dell'Unione che hanno superato la verifica della conformità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, o che hanno ricevuto un parere favorevole nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI;
b) ne verifica la conformità al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti;
c) presta particolare attenzione al requisito dell'addizionalità di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario e all'allegato V del presente regolamento, nonché all'obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario e
d) controlla che le operazioni di finanziamento e di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno della garanzia dell'Unione rispettino tutti i pertinenti requisiti.
2. Il comitato per gli investimenti si riunisce in cinque formazioni diverse, corrispondenti ai cinque ambiti di intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da sei esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati e nominati dalla Commissione, su
raccomandazione del comitato direttivo. Gli esperti sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. Essi sono remunerati dall'Unione. La Commissione, su raccomandazione del comitato direttivo, può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza seguire la procedura di cui al presente paragrafo.
Gli esperti devono avere una vasta e pertinente esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti o nel finanziamento di PMI o società.
La composizione del comitato per gli investimenti assicura che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori inclusi negli ambiti di intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché dei mercati geografici nell'Unione e garantisce nel complesso il rispetto dell'equilibrio di genere.
Cinque membri del comitato per gli investimenti sono membri permanenti di tutte e cinque le formazioni del comitato per gli investimenti. Almeno uno dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti sostenibili. Inoltre, ognuna delle cinque formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dal rispettivo ambito di intervento. Il comitato direttivo assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.
3. Quando partecipano alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni con imparzialità e nell'interesse esclusivo del Fondo InvestEU. Essi non sollecitano né accettano istruzioni dai partner esecutivi, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati.
I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.
Il comitato direttivo può raccomandare alla Commissione di rimuovere un membro dalle sue funzioni se tale membro non rispetta le disposizioni del presente paragrafo o per altri motivi debitamente giustificati.
4. Quando agisce in conformità al presente articolo, il comitato per gli investimenti è assistito da un segretariato. Il segretariato è indipendente e risponde al presidente del comitato per gli investimenti. Il segretariato ha sede amministrativa presso la Commissione. Il regolamento interno del segretariato garantisce la riservatezza degli scambi di informazioni e documenti tra i partner esecutivi e i rispettivi organi direttivi. Il Gruppo BEI può presentare proposte di operazioni di finanziamento e di investimento direttamente al comitato per gli investimenti notificandole al segretariato.
La documentazione che i partner esecutivi devono fornire comprende un modulo di richiesta standardizzato, il quadro di valutazione di cui all'articolo 21 e qualsiasi altro documento che il comitato per gli investimenti ritenga pertinente, segnatamente una descrizione della natura dei fallimenti del mercato o della situazione di investimento subottimale e del modo in cui tale situazione sarà attenuata dall'operazione di finanziamento o di investimento, nonché una valutazione attendibile dell'operazione di finanziamento o di investimento che ne dimostri l'addizionalità. Il segretariato verifica la completezza della documentazione fornita dai partner esecutivi diversi dal
Gruppo BEI. Il comitato per gli investimenti può chiedere chiarimenti al partner esecutivo interessato in merito a una proposta di operazione di investimento o di finanziamento, anche richiedendo la presenza diretta di un suo rappresentante durante la discussione della suddetta operazione. Le valutazioni dei progetti effettuate dai partner esecutivi non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della copertura della garanzia dell'Unione all'operazione di finanziamento o di investimento.
Per le sue valutazioni e verifiche delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, il comitato per gli investimenti utilizza il quadro di valutazione di cui all'articolo 21.
5. Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri, purché tale maggioranza semplice comprenda almeno uno dei membri non permanenti della formazione riguardante l'ambito di intervento in relazione al quale viene presentata la proposta. In caso di parità, prevale il voto del presidente del comitato per gli investimenti.
Le conclusioni del comitato per gli investimenti in cui viene approvata la copertura della garanzia dell'UE a favore di un'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione e informazioni sull'operazione, in particolare la sua descrizione, l'identità dei promotori o degli intermediari finanziari e gli obiettivi dell'operazione. Le conclusioni si riferiscono anche alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione.
Il quadro di valutazione pertinente è reso accessibile al pubblico dopo la firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto, se del caso.
Le informazioni da rendere accessibili al pubblico di cui al secondo e al terzo comma non contengono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali non divulgabili nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Le parti commercialmente sensibili delle conclusioni del comitato per gli investimenti sono trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su richiesta, nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza.
Due volte all'anno il comitato per gli investimenti trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco di tutte le conclusioni adottate nei sei mesi precedenti e dei relativi quadri di valutazione pubblicati. Tale trasmissione include le decisioni di rifiuto dell'uso della garanzia dell'Unione ed è soggetta a rigorosi requisiti di riservatezza.
Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono messe tempestivamente a disposizione del partner esecutivo interessato dal segretariato del comitato per gli investimenti.
Il segretariato del comitato per gli investimenti registra tutte le informazioni relative alle proposte di operazioni di finanziamento e di investimento fornitegli e le sue conclusioni in un archivio centrale.
6. Quando il comitato per gli investimenti è chiamato ad approvare l'uso della garanzia dell'UE per un'operazione di finanziamento o di investimento di un meccanismo, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, l'approvazione si riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il comitato per gli investimenti decida di riservarsi il diritto di approvarli separatamente. Il comitato per gli investimenti non ha il diritto di approvare separatamente sottoprogetti di entità inferiore a 3 000 000 EUR.
7. Il comitato per gli investimenti può, se lo ritiene necessario, sottoporre alla Commissione qualsiasi questione operativa relativa all'applicazione o all'interpretazione degli orientamenti sugli investimenti.
8. A decorrere dalla data della sua costituzione, il comitato per gli investimenti è altresì incaricato di approvare l'uso della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017 per la restante durata del periodo di investimento ai sensi di tale regolamento. Le proposte sono valutate in base ai criteri stabiliti in detto regolamento. Le formazioni del comitato per gli investimenti responsabili dell'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili e dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici valutano tali proposte. L'articolo 22 non si applica a tali proposte.
CAPO VI
Polo di consulenza InvestEU
Articolo 24
Polo di consulenza InvestEU
1. La Commissione istituisce il polo di consulenza InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento e per rafforzare la capacità dei promotori di progetti e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Tale sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari.
2. Il polo di consulenza InvestEU:
a) mette a disposizione degli enti pubblici e dei promotori di progetti uno sportello centrale, gestito e ospitato dalla Commissione, per l'assistenza allo sviluppo di progetti nell'ambito del polo di consulenza InvestEU;
b) divulga agli enti pubblici e ai promotori di progetti tutte le informazioni supplementari disponibili in merito agli orientamenti sugli investimenti, comprese le informazioni sulla loro applicazione o sull'interpretazione fornite dalla Commissione;
c) se del caso, assiste i promotori di progetti nello sviluppo dei loro progetti in modo da conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 e i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 13, e facilita lo sviluppo di importanti progetti di comune interesse europeo e di aggregatori per progetti di piccole dimensioni, anche attraverso le piattaforme di investimento di cui alla lettera f) del presente paragrafo, a condizione che tale assistenza lasci impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'Unione per tali progetti;
d) svolge azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuisce attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;
e) agevola la creazione di piattaforme collaborative per gli scambi tra pari e la condivisione di dati, knowhow e migliori pratiche a sostegno della creazione di una riserva di progetti e dello sviluppo del settore;
f) fornisce consulenza proattiva per la creazione di piattaforme di investimento, incluse piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali, nonché piattaforme di investimento che raggruppano progetti di piccole e medie dimensioni in uno o più Stati membri per tema o regione;
g) sostiene l'utilizzo del finanziamento misto con sovvenzioni o strumenti finanziari finanziati dal bilancio dell'Unione o da altre fonti, al fine di rafforzare le sinergie e le complementarità tra gli strumenti dell'Unione e di massimizzare l'effetto leva e l'impatto del programma InvestEU;
h) sostiene attività di creazione di capacità per sviluppare capacità, competenze e processi organizzativi e accelerare la preparazione agli investimenti delle organizzazioni, in modo che gli enti pubblici e i promotori di progetti possano costituire riserve di progetti di investimenti, sviluppare meccanismi di finanziamento e piattaforme di investimento e gestire i progetti e che gli intermediari finanziari possano realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento a beneficio di soggetti che hanno difficoltà a ottenere l'accesso ai finanziamenti, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità di valutazione del rischio o di specifiche conoscenze settoriali;
i) fornisce sostegno sotto forma di consulenze per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale, quali i brevetti.
3. Il polo di consulenza InvestEU è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati, incluse le PMI e le start-up, degli enti pubblici, delle banche o degli istituti di promozione nazionali, degli intermediari finanziari e di altri intermediari.
4. La Commissione conclude un accordo di consulenza con ciascun partner consultivo per l'attuazione di una o più iniziative di consulenza. Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura, fatta eccezione per i servizi forniti ai promotori di progetti pubblici o alle organizzazioni senza scopo di lucro, per i quali, ove giustificato, sono a titolo gratuito. Le commissioni imputate alle PMI per i servizi di cui al paragrafo 2 non superano un terzo del costo di fornitura di tali servizi.
5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza, il polo di consulenza InvestEU metterà a frutto l'esperienza della Commissione, del Gruppo BEI e degli altri partner consultivi.
6. Ogni iniziativa di consulenza include un meccanismo di ripartizione dei costi tra la Commissione e il partner consultivo, tranne nel caso in cui la Commissione accetti di coprire tutti i costi dell'iniziativa di consulenza, in casi debitamente giustificati in cui le specificità dell'iniziativa di consulenza lo richiedano, e sia garantito il trattamento coerente ed equo tra i partner consultivi.
7. Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. Una presenza locale è prevista negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per poter fornire la consulenza di cui al paragrafo 1, incluso il sostegno per attuare e accogliere progetti di piccole dimensioni.
8. Onde fornire la consulenza di cui al paragrafo 1 e agevolarne la prestazione a livello locale, il polo di consulenza InvestEU coopera, ove possibile, con le banche o gli istituti di promozione nazionali sfruttando la loro esperienza. Se del caso, gli accordi di cooperazione con banche o istituti di promozione nazionali sono conclusi nell'ambito del polo di consulenza InvestEU con almeno una banca o un istituto di promozione nazionale per Stato membro.
9. I partner esecutivi, se del caso, propongono ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento, in particolare per progetti di piccola scala, di chiedere il sostegno del polo di consulenza InvestEU, allo scopo di migliorare, se del caso, la preparazione dei progetti e di valutare la possibilità di raggruppare i progetti.
Se del caso, i partner esecutivi e i partner consultivi informano inoltre i promotori di progetti sulla possibilità di includere i loro progetti nel portale InvestEU di cui all'articolo 25.
CAPO VII
Portale InvestEU
Articolo 25 Portale InvestEU
1. La Commissione istituisce il portale InvestEU. Il portale InvestEU consiste in una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.
2. Il portale InvestEU mette a disposizione dei promotori di progetti un canale con il quale possono rendere visibili agli investitori i progetti per i quali sono richiesti finanziamenti. L'inclusione di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, e le decisioni sul finanziamento pubblico.
3. Nel portale InvestEU sono inseriti solo i progetti compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.
4. La Commissione trasmette ai pertinenti partner esecutivi i progetti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3. Se del caso, ove esista un'iniziativa di consulenza, la Commissione trasmette tali progetti anche al polo di consulenza InvestEU.
5. I partner esecutivi esaminano i progetti rientranti nel loro ambito geografico e di attività.
CAPO VIII
RENDICONTABILITÀ, MONITORAGGIO E RELAZIONI, VALUTAZIONE E CONTROLLO
Articolo 26 Rendicontabilità
1. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo riferisce sulle prestazioni del Fondo InvestEU all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo.
2. Il presidente del comitato direttivo risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al Fondo InvestEU dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione.
Articolo 27 Monitoraggio e relazioni
1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma InvestEU nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato III.
2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati siano raccolti in maniera efficiente,
efficace e tempestiva e che tali dati forniscano un adeguato monitoraggio dei rischi e del portafoglio di garanzie. A tale scopo sono imposti obblighi di informazione proporzionati ai partner esecutivi, ai partner consultivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a seconda dei casi.
3. La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la relazione annuale fornisce informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di prestazione. A tal fine ciascun partner esecutivo trasmette annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di informazione, comprese le informazioni sul funzionamento della garanzia dell'Unione.
4. Ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per comparto dell'UE e per comparto degli Stati membri, se del caso. Ciascun partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto dello Stato membro allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento e di investimento e una stima dei flussi di cassa attesi al livello dei comparti, degli ambiti di intervento e del Fondo InvestEU. Una volta all'anno la relazione del Gruppo BEI e, se del caso, di altri partner esecutivi contiene altresì informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell'esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento. Le relazioni contengono le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.
5. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma InvestEU nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per modificare il presente regolamento al fine di rivedere o completare gli indicatori che figurano nell'allegato III, se ritenuto necessario, e le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.
Articolo 28 Valutazione
1. Le valutazioni del programma InvestEU si svolgono in modo da alimentare tempestivamente il processo decisionale.
2. Entro il 30 settembre 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia indipendente concernente il programma InvestEU, in particolare l'uso della garanzia dell'Unione, il rispetto da parte del Gruppo BEI degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), l'assegnazione della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, l'attuazione del polo di consulenza InvestEU e la dotazione di bilancio di cui
all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all'articolo 7, paragrafo 6. La valutazione dimostra in particolare in che modo l'inclusione dei partner esecutivi e dei partner consultivi nell'attuazione del programma InvestEU abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi del programma InvestEU e degli obiettivi delle politiche dell'UE, in particolare per quanto riguarda il valore aggiunto e l'equilibrio geografico e settoriale delle operazioni di finanziamento e di investimento sostenute. La valutazione esamina anche l'applicazione della verifica della sostenibilità ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e l'attenzione rivolta alle PMI dall'ambito di intervento per le PMI di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).
3. Al termine dell'attuazione del programma InvestEU e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale indipendente del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'Unione.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. I partner esecutivi e i partner consultivi forniscono e trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
6. Ai sensi dell'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, ogni tre anni la Commissione include nella relazione annuale di cui all'articolo 250 del regolamento finanziario il riesame dell'adeguatezza del tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenuto conto del profilo di rischio effettivo delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per modificare il presente regolamento adeguando il tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, con un incremento massimo del 15 % sulla base di tale riesame.
Articolo 29 Audit
Gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'articolo 127 del regolamento finanziario.
Articolo 30
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Il paese terzo partecipante al programma InvestEU in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la
xxxxx xxxxxxxxx (XXXX) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX).
CAPO IX TRASPARENZA E VISIBILITÀ
Articolo 31
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I partner esecutivi e i partner consultivi rendono nota l'origine dei finanziamenti dell'Unione e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e mirate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.
L'applicazione dei requisiti di cui al primo comma ai progetti nei settori della difesa e dello spazio è soggetta al rispetto degli obblighi di riservatezza o di segretezza.
2. I partner esecutivi e i partner consultivi informano i destinatari finali, incluse le PMI, dell'esistenza del sostegno offerto dal programma InvestEU, o obbligano altri intermediari finanziari a informare i destinatari finali di tale sostegno, rendendo chiaramente visibili tali informazioni, in particolare nel caso delle PMI, nell'accordo pertinente che fornisce detto sostegno, al fine di sensibilizzare il pubblico e migliorare la visibilità.
3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma InvestEU, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui queste ultime si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.
CAPO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 32
Partecipazione ad aumenti di capitale del Fondo europeo per gli investimenti
L'Unione sottoscrive quote dei futuri aumenti di capitale del Fondo europeo per gli investimenti in modo che la sua quota relativa nel capitale rimanga al livello attuale.
La sottoscrizione delle quote e il pagamento fino a un importo di 900 000 000 EUR della parte versata delle quote sono effettuati conformemente ai termini e alle condizioni approvati dall'assemblea generale del Fondo.
Articolo 33 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. Se gli atti delegati riguardano attività svolte dal Gruppo BEI e da altri partner esecutivi, o che coinvolgono il Gruppo BEI e altri partner esecutivi, la Commissione consulta il Gruppo BEI e gli altri potenziali partner esecutivi prima di elaborare tali atti delegati.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 6, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare l'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'articolo 28, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 34 Disposizioni transitorie
1. In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, primo e ultimo comma, del regolamento finanziario, le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari istituiti dai programmi di cui all'allegato IV possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'Unione ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dell'articolo [4] del regolamento [lo strumento di prestito per il settore pubblico].
2. In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell'Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 può essere utilizzata per la copertura della garanzia dell'Unione ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dell'articolo [4] del [regolamento] [lo strumento di prestito per il settore pubblico].
3. L'importo di 33 000 440 000 EUR (prezzi correnti) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento [EURI] si utilizza:
(a) per la copertura della garanzia dell'Unione ai sensi del presente regolamento con un importo di 32 800 000 000 EUR (prezzi correnti), in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 211, paragrafo 4, primo comma, del regolamento finanziario,
(b) per l'attuazione delle misure di cui ai capi V e VI e delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, seconda frase del regolamento [EURI], fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 8, di tale regolamento, con un importo di 200 440 000 EUR (prezzi correnti).
Tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento finanziario.
Articolo 35 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
Indice
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 2
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 2
1.2. Settore/settori interessati (cluster di programmi) 2
1.3. La proposta/iniziativa riguarda 2
1.4. Motivazione della proposta/iniziativa 2
1.4.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato
per fasi di attuazione dell'iniziativa 2
1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri
1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 3
1.4.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti 4
1.5. Durata e incidenza finanziaria 5
1.6. Modalità di gestione previste 5
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 6
2.2. Sistema di gestione e di controllo 6
2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o
dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento
e della strategia di controllo proposti 6
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 6
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore
previsti (al pagamento e alla chiusura) 7
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 7
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 8
3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio
3.2. Incidenza prevista sulle spese 9
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 9
3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 12
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 15
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce il Programma InvestEU
1.2. Settore/settori interessati (cluster di programmi)
Investimenti strategici europei
1.3. La proposta/iniziativa riguarda:
🞎 una nuova azione
🞎 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria46
🞎 la proroga di un'azione esistente
x la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
Il programma InvestEU risponde in modo ottimale alla necessità di fornire finanziamenti a lungo termine e di sostenere le politiche dell'Unione nella fase di ripresa che farà seguito ad una profonda crisi economica. Ciò è stato confermato dall'esperienza acquisita con l'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e degli strumenti finanziari — i precursori di InvestEU — a seguito della passata crisi finanziaria.
Nella crisi attuale, l'allocazione delle risorse sul mercato non è del tutto efficiente e il rischio percepito ostacola in modo significativo i flussi di investimenti privati. In questo contesto la funzione fondamentale di InvestEU – ridurre i rischi connessi ai progetti al fine di attirare finanziamenti privati – offre un aiuto prezioso di cui sarebbe opportuno avvalersi. Un programma InvestEU rafforzato potrà fornire un sostegno vitale alle imprese nella fase di ripresa e assicurare nel contempo, in linea con i suoi obiettivi iniziali, una forte attenzione degli investitori alle priorità politiche dell'Unione a medio e lungo termine, quali il Green Deal europeo, il piano di investimenti del Green Deal europeo e la strategia per "Plasmare il futuro digitale dell'Europa". Il programma favorirà la ripresa economica aumentando la capacità di assunzione dei rischi del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), delle banche e degli istituti di promozione nazionali e di altri partner esecutivi, capacità che le circostanze attuali hanno messo a dura prova.
1.4.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione
46 A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
La proposta è coerente con la proposta iniziale di XxxxxxXX e la rafforza per favorire la ripresa dopo la crisi economica causata dalla Covid-19. Essa è inoltre complementare allo strumento di sostegno alla solvibilità nel quadro del FEIS. Lo strumento di sostegno alla solvibilità intende rispondere al fabbisogno di solvibilità derivante dalle conseguenze della contrazione economica indotta dalla pandemia di Covid-19 per le imprese più colpite al fine di ricostruirne la posizione patrimoniale, mentre InvestEU sarà incentrato su investimenti a lungo termine finalizzati al raggiungimento degli obiettivi delle politiche dell'UE, segnatamente l'autonomia strategica e la resilienza dell'economia europea.
Il nuovo ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici seguirà un approccio più mirato e lungimirante rispetto allo strumento di sostegno alla solvibilità e sosterrà progetti e imprese in grado di aiutare a conseguire o a preservare l'autonomia strategica nelle principali catene del valore nel mercato unico, sostenendo lo sviluppo di progetti con sede nell'Unione e rafforzando la base di capitale e il finanziamento a lungo termine delle imprese dell'Unione in alternativa ad acquisizioni da parte di imprese di paesi terzi. Il sostegno sarebbe erogato anche alle imprese strategiche che svolgono attività transfrontaliere.
L'iniziativa dovrebbe contribuire a mobilitare oltre 1 000 miliardi di EUR di finanziamenti per i progetti. Sarebbe così possibile rimediare ai fallimenti del mercato e assicurare l'accesso ai finanziamenti a soggetti che altrimenti non potrebbero ottenere finanziamenti a condizioni ragionevoli, così da accrescere il livello complessivo degli investimenti nell'Unione e promuovere, in tal modo, la crescita e l'occupazione.
1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Il FEIS si è dimostrato uno strumento determinante per colmare le carenze del mercato e rimediare a situazioni di investimento subottimali seguite alla crisi economica. Visto il persistere delle carenze del mercato, vi è la necessità di un sostegno agli investimenti maggiormente basato sulle politiche per rimediare a specifiche situazioni di investimento subottimali.
La garanzia di bilancio nel quadro del FEIS si è dimostrata efficace nell'accrescere l'impatto delle limitate risorse di bilancio.
Il sostegno del FEIS e diversi strumenti finanziari gestiti a livello centrale hanno rivelato sovrapposizioni in una serie di settori. L'integrazione di tutti i futuri programmi d'investimento dell'Unione in un fondo unico è volta alla semplificazione, ad una maggiore flessibilità e all'eliminazione delle potenziali sovrapposizioni tra analoghi strumenti dell'UE di sostegno agli investimenti.
I servizi di consulenza e l'assistenza tecnica sono più che mai necessari per accrescere la capacità degli Stati membri e dei promotori di progetti di generare, sviluppare e realizzare progetti di investimento. Per il periodo 2021-2027, si propone di integrare le iniziative di assistenza tecnica gestite a livello centrale a sostegno dei progetti di investimento nell'ambito di InvestEU.
Una garanzia di bilancio per dotare i partner esecutivi della capacità di sostenere il rischio in modo da essere in grado di finanziare investimenti nell'Unione, muovendo
dal successo del FEIS e di altri strumenti finanziari, consente di continuare senza interruzioni nel sostegno agli investimenti sin dal 2021.
1.4.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Il Fondo InvestEU comprende il sostegno rimborsabile dell'Unione alle operazioni di finanziamento e di investimento mediante la costituzione di una capacità di rischio mediante una garanzia di bilancio destinata ad attuare i partner in settori strategici interni fondamentali. Tale sostegno è quindi soggetto a un unico strumento per potenziare l'effetto leva, ottimizzare l'accantonamento, evitare eventuali sovrapposizioni e aumentare la visibilità dell'azione dell'Unione. Sono possibili, ove appropriato, combinazioni con le sovvenzioni (finanziamenti misti), al fine di creare sinergie, ad esempio nei settori dei trasporti, della ricerca e del digitale.
L'aumento proposto per i quattro ambiti di intervento iniziali e l'aggiunta di un quinto ambito di intervento sono coerenti con le pertinenti politiche dell'Unione, come lo European Green Deal, il piano di investimenti per un "Green Deal" europeo, la strategia per plasmare il futuro digitale dell'Europa, la nuova strategia industriale per l'Europa, l'Unione dei mercati dei capitali e altre politiche e programmi dell'UE pertinenti per l'autonomia strategica e la resilienza dell'Unione, quali il Fondo europeo per la difesa, la regolamentazione spaziale dell'UE, le missioni, i partenariati europei e il Consiglio europeo per l'innovazione del programma Orizzonte Europa e il regolamento sul controllo degli IED.
Il comparto degli Stati membri consentirà agli Stati membri di far leva, secondo interessanti modalità semplificate, sui fondi disponibili nel quadro dei finanziamenti per la coesione.
1.5. Durata e incidenza finanziaria
x durata limitata
– x in vigore dall'1.1.2021 al 31.12.2027
– Impatto finanziario dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento per la copertura della garanzia dell'Unione
🞎 durata illimitata
– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
– e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6. Modalità di gestione previste47
x Gestione diretta a opera della Commissione
– x a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
– 🞎 a opera delle agenzie esecutive.
🞎 Gestione concorrente con gli Stati membri
x Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
– 🞎 a paesi terzi o organismi da questi designati;
– x a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
– x alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
– 🞎 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– x a organismi di diritto pubblico;
– x a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
– x a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
– 🞎 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
Osservazioni
I partner esecutivi sono selezionati dalla Commissione in base ai criteri fissati nella proposta legislativa. Possono essere partner esecutivi tutti o alcuni dei soggetti sopra indicati.
Il polo di consulenza InvestEU e il portale InvestEU possono essere in parte attuati mediante gestione diretta.
47 Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/XX/xxx/xxxxxxxxx/Xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
2. MISURE DI GESTIONE
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
I partner esecutivi riferiscono periodicamente alla Commissione in conformità del regolamento finanziario. Ai fini del monitoraggio, essi applicano le rispettive regole e procedure che sono state valutate conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario per verificarne il rispetto dei requisiti ivi stabiliti. La Commissione monitora le prestazioni di ciascun ambito di intervento.
2.2. Sistema di gestione e di controllo
2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Il Fondo InvestEU (la garanzia dell'Unione) sarà attuato in regime di gestione indiretta, tramite i partner esecutivi, i quali di norma contribuiscono anche al sostegno fornito ai destinatari finali.
I partner esecutivi saranno il Gruppo BEI, istituzioni finanziarie internazionali, banche e istituti nazionali di promozione e altri intermediari finanziari che sono organismi dell'Unione, regolamentati e/o soggetti a vigilanza bancaria. Le operazioni che beneficeranno del sostegno della garanzia dell'Unione continueranno ad essere approvate dagli organi direttivi dei partner esecutivi, i quali saranno tenuti ad applicare a dette operazioni le proprie regole interne in materia di dovuta diligenza e di controllo. I partner esecutivi trasmettono alla Commissione bilanci sottoposti a revisione contabile.
La Commissione conclude gli accordi di garanzia con i partner esecutivi. Il polo di consulenza InvestEU sarà attuato mediante gestione diretta o indiretta, a seconda della natura dell'assistenza.
L'impatto complessivo del programma InvestEU (compreso l'aumento proposto) sarà valutato mediante valutazioni, come indicato nella proposta iniziale. Il regolamento proposto definisce gli indicatori chiave di prestazione. Indicatori specifici saranno definiti negli accordi di garanzia in base agli specifici prodotti finanziari offerti.
Ai partner esecutivi saranno richieste relazioni armonizzate in linea con il regolamento finanziario.
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Il rischio per il bilancio dell'Unione è legato alla garanzia di bilancio fornita dall'Unione ai partner esecutivi per le operazioni di finanziamento e di investimento. La garanzia dell'Unione costituisce una garanzia irrevocabile a prima richiesta, di norma sulla base di un portafoglio, per le operazioni coperte. Il bilancio dell'Unione e il partner esecutivo si ripartiscono la remunerazione legata al rischio per le operazioni sulla base della rispettiva quota di rischio assunto.
La garanzia dell'Unione è limitata a 75 153 850 000 EUR.
La voce di bilancio ("pm") che riflette la garanzia di bilancio per il partner esecutivo sarà attivata soltanto nel caso di un effettivo ricorso alla garanzia che non possa essere completamente coperto dai fondi previsti (finanziati gradualmente con almeno 33 800 000 000 EUR fino alla fine del 2030). Il tasso di copertura del 45 % è
stato fissato sulla base dell'esperienza acquisita con il FEIS e gli strumenti finanziari. Si tratta di una media ponderata di un tasso di copertura nozionale del 40 % per i quattro ambiti di intervento inizialmente proposti dalla Commissione e di un tasso di copertura nozionale del 52 % per il nuovo ambito di intervento per gli investimenti europei strategici. Quest'ultimo è leggermente più elevato a causa del rischio percepito di determinati settori sostenuti dal quinto ambito di intervento e della natura dei prodotti finanziari da attuare.
La passività potenziale in relazione al comparto degli Stati membri sarà coperta da una garanzia back-to-back di ciascuno Stato membro interessato.
Le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di InvestEU sono realizzate conformemente ai regolamenti interni e alle sane pratiche bancarie del partner esecutivo. I partner esecutivi scelti e la Commissione concludono un accordo di garanzia in cui sono stabilite in dettaglio le disposizioni e le procedure per l'attuazione del Fondo InvestEU.
L'adeguatezza delle norme e delle procedure dei partner esecutivi e la loro applicazione saranno controllate dalla Commissione mediante la valutazione per pilastro in conformità del regolamento finanziario. Inoltre, dato che di norma il partner esecutivo si assume una parte dei rischi, gli interessi dell'Unione e del partner esecutivo sono di conseguenza allineati, il che riduce il rischio per il bilancio.
Sarà istituita una specifica struttura di governance per concedere l'uso della garanzia dell'Unione (comitato per gli investimenti).
I partner esecutivi trasmetteranno alla Commissione il bilancio annuale sottoposto a revisione contabile che coprirà le operazioni.
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
L'UE garantisce le operazioni effettuate dai soggetti incaricati in base alle loro regole e procedure, compreso il loro quadro di controllo interno. Si avrebbero costi per il bilancio dell'Unione, che per ora non possono essere quantificati, solo in relazione a specifici requisiti imposti dall'UE in aggiunta al quadro di controllo interno dei soggetti incaricati.
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
I partner esecutivi selezionati saranno stati sottoposti alla valutazione per pilastro prevista all'articolo 154 del regolamento finanziario, che assicura la solidità della qualità del controllo interno e dei sistemi di revisione esterna indipendente. Inoltre, dovranno rispettare le disposizioni del titolo X del regolamento finanziario. Trattandosi di istituzioni finanziarie, i partner esecutivi saranno dotati di quadri di controllo interno. I partner esecutivi si faranno carico della dovuta diligenza, del monitoraggio e del controllo delle operazioni di finanziamento o di investimento sostenute dalla garanzia dell'Unione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento proposto gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'articolo 127 del regolamento finanziario.
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa interessate
Linea di bilancio | Natura della | Partecipazione | |||||||
Rubrica del | spesa | ||||||||
quadro | ai sensi | ||||||||
finanziario pluriennale | Numero Rubrica 1 | Diss./Non diss48. | di paesi EFTA49 | di paesi candidati50 | di paesi terzi | dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento | |||
finanziario | |||||||||
1 | 02.0101 Spese "InvestEU" | di | sostegno | per | Non diss. | Sì | Sì | Sì | No |
1 | 02.0201 Garanzia InvestEU | Diss. | Sì | Sì | Sì | No | |||
1 | 02.0202 garanzia InvestEU — Dotazione del fondo comune di copertura (CPF) | Diss. | Sì | Sì | Sì | No | |||
1 | 02.0203 Polo di consulenza InvestEU, portale InvestEU e misure di accompagnamento | Diss. | Sì | Sì | Sì | No |
48 Diss. = stanziamenti dissociati / non diss. = stanziamenti non dissociati.
49 EFTA: Associazione europea di libero scambio.
50 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
3.2. Incidenza prevista sulle spese
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | <…> | Rubrica1 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Periodo successivo al 2027 | TOTALE | |||
02.0201 Garanzia InvestEU | Impegni | (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
Pagamenti | (2) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |||
02.0202 garanzia InvestEU — Dotazione del fondo comune di copertura (CPF) | Impegni | (1) | 404,322 | 412,872 | 11,604 | 13,371 | 17,673 | 19,511 | 20,646 | 900,000 | |
Pagamenti | (2) | 200,036 | 415,183 | 204,374 | 48,920 | 7,059 | 11,396 | 13,032 | 900,000 | ||
02.0203 Polo di consulenza InvestEU, portale InvestEU e misure di accompagnamento | Impegni | (1) | 72,658 | 73,658 | 76,158 | 76,158 | 73,658 | 73,658 | 74,397 | 520,345 | |
Pagamenti | (2) | 38,172 | 66,572 | 82,772 | 84,772 | 84,272 | 81,772 | 82,011 | 520,345 | ||
02.0101 Spese di sostegno per "InvestEU" | Impegni = Pagamenti | (3) | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 3,948 | |
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma | Impegni | =1+3 | 477,544 | 487,094 | 88,326 | 90,093 | 91,895 | 93,733 | 95,607 | 1.424,293 | |
Pagamenti | =2+3 | 238,772 | 482,319 | 287,710 | 134,256 | 91,895 | 93,733 | 95,607 | 1.424,293 |
Oltre alla dotazione finanziaria definita nelle tabelle precedenti, 33 000,440 milioni di EUR (a prezzi correnti) saranno disponibili come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario come finanziamenti dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Di questi, fino a 8,960 milioni di EUR possono essere destinati alle spese amministrative, compresi i costi per il personale esterno.
Sarà necessario un importo specifico di 191 milioni di euro per coprire servizi di consulenza, assistenza tecnica e altre misure di accompagnamento.
La ripartizione indicativa delle spese da entrate con destinazione specifica esterne è la seguente:
InvestEU | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Periodo successivo al 2027 | TOTALE | ||
Spese operative da entrate con destinazione specifica esterne EURI | Impegni | (1) | 9.643,720 | 9.836,720 | 6.688,720 | 6.822,320 | 32.991,480 | ||||
Pagamenti | (2) | 817,000 | 6.040,913 | 6.042,912 | 6.042,913 | 6.042,913 | 4.409,913 | 3.592,913 | 32.991,480 | ||
Spese per il sostegno amministrativo da entrate con destinazione specifica esterne EURI | Impegni = Pagamenti | (3) | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 8,960 | |
Totale entrate con destinazione specifica esterne | Impegni | =1+3 | 9.645,000 | 9.838,000 | 6.690,000 | 6.823,600 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 33.000,440 | |
Pagamenti | =2+3 | 818,280 | 6.044,193 | 6.044,193 | 6.044,193 | 6.044,193 | 4.411,193 | 3.594,193 | 33.000,440 |
Rubrica del quadro finanziario pluriennale | 7 | "Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Periodo successivo al 2027 | TOTALE | ||
Risorse umane | ||||||||||
Altre spese amministrative | ||||||||||
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale | (Totale impegni = Totale pagamenti) |
Mio EUR (al terzo decimale)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Periodo successivo al 2027 | TOTALE | ||
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale | Impegni | |||||||||
Pagamenti |
3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Anni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALE |
RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale | ||||||||
Risorse umane | ||||||||
Altre spese amministrative | ||||||||
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale |
Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale | ||||||||
Risorse umane51 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 8,960 |
Altre spese di natura amministrativa52 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 3,948 |
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 12,908 |
TOTALE | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 12,908 |
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
51 Entrate con destinazione specifica esterne
52 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane
– 🞎 La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
Anni | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) | ||||||||
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione | ||||||||
Nelle delegazioni | ||||||||
Ricerca | ||||||||
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) — AC, AL, END, INT e JED 53 Rubrica 7 | ||||||||
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale | - in sede | |||||||
- nelle delegazioni | ||||||||
Finanziato dalla dotazione del programma 54 | - in sede | |||||||
- nelle delegazioni | ||||||||
Ricerca | ||||||||
Xxxxx (entrate con destinazione specifica) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
TOTALE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
DG ECFIN/BUDG è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Il personale esterno aggiuntivo sarà finanziato esclusivamente dalle entrate con destinazione specifica.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei | Front office (elaborazione di documenti di policy e di orientamento, preparazione e negoziazione di accordi di garanzia e di consulenza, marketing, follow-up operativo e relazioni, gestione della consulenza e dell'assistenza tecnica); Segretariato del Fondo InvestEU (ricezione e distribuzione delle proposte dei partner esecutivi, rapporti con i partner esecutivi, segretariato del comitato per gli investimenti, comitato consultivo e comitato direttivo, coordinamento interno della Commissione, preparazione dei documenti di policy, definizione della posizione della Commissione, relazioni); Back office (monitoraggio e follow-up del programma, comprese attivazioni della garanzia, relazioni operative e informativa finanziaria e altre attività di gestione della garanzia; monitoraggio e relazioni su servizi di consulenza e assistenza tecnica); Rischio (monitoraggio del profilo di rischio di credito relativo ai portafogli di operazioni nell'ambito della garanzia dell'Unione, valutazione e relazioni); |
Personale esterno | Back office (monitoraggio e follow-up del programma, comprese attivazioni della garanzia, relazioni operative e informativa finanziaria e altre attività di gestione della |
53 AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
54 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
garanzia; monitoraggio e relazioni su servizi di consulenza e assistenza tecnica); Segretariato del Fondo InvestEU. |
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
– 🞎 La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
– x La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
– 🞎 sulle risorse proprie
– x su altre entrate indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa x
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate: | Incidenza della proposta/iniziativa55 | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
6 4 1 (Contributi da strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica) | 250,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, della proposta, le entrate, i rimborsi e i recuperi saranno assegnati alle seguenti linee di bilancio di spesa: 02.02.02 Copertura della garanzia InvestEU + 02.02.03 polo di consulenza InvestEU, portale InvestEU e misure di accompagnamento.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni): Le entrate con destinazione specifica da InvestEU saranno in primo luogo assegnate alla copertura delle commissioni
[tali entrate non riguardano le entrate generate dalla proposta di regolamento EURI].
55 Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.