Copia conforme all'originale di provvedimento firmato digitalmente
Copia conforme all'originale di provvedimento firmato digitalmente
Pubblicato all'Albo camerale dal 20/06/2022 al 27/06/2022 repertorio nr 406/2022
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA
Brescia, 20/06/2022
DETERMINAZIONE N. 95/PRO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A TUTELA DEI CONSUMATORI E LA VALORIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE PER L'ANNO 2022 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - STANZIAMENTO FONDO € 10.000
IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO
vista la deliberazione n. 12/C del 16.12.2021, con cui il Consiglio camerale ha approvato il prospetto di programmazione delle iniziative di promozione economica per l’anno 2022 e preso atto che in esso, al conto 330006 – linea 6 “Iniziative per la regolazione del mercato”, al progetto 1 “Iniziative a sostegno delle Associazioni dei Consumatori”, è stata stanziata la somma di
€ 10.000;
richiamata la deliberazione n. 51 del 23 maggio 2022, con cui la Giunta camerale:
• ha formulato gli indirizzi riguardanti la redazione e sottoscrizione con le Associazioni dei consumatori della convenzione e del bando di attuazione di riferimento, valevole per l'anno 2022;
• ha dato mandato alla sottoscritta Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato per l'approvazione della convenzione e del bando di attuazione, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari al fine dell'attuazione dell'iniziativa;
visti i testi della convenzione e del relativo bando di concorso, che costituiscono rispettivamente l'allegato “A” e l'allegato “B” del presente provvedimento e che ne formano parte integrante, predisposti secondo gli indirizzi approvati dalla Giunta camerale con il citato provvedimento n. 51 del 23 maggio 2022;
visto l'art. 2 della L. n. 580/1993, modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, entrato in vigore il 10.12.2016, che ha previsto, fra le funzioni camerali, alla lettera c), la tutela del consumatore e della fede pubblica, sotto la quale si può sussumere, quale attività facoltativa attivabile dalle Camere di Commercio, la conciliazione;
visto l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 2/2015, relativo alla pubblicazione di informazioni e dati nella sezione “amministrazione trasparente” sul sito internet camerale;
considerato, in ossequio al disposto degli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i criteri, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000 nel corso dell'anno;
osservato che che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27
D. Lgs. 33/2013 sono completamente rispettati, che l'Ufficio Promozione Imprese e Territorio è competente in materia, e che la Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx è responsabile del presente procedimento amministrativo;
visto il Regolamento camerale per il cofinanziamento di attività promozionali a enti, organismi e associazioni e per la concessione di patrocini, approvato con deliberazione n. 2/C/2017;
richiamato il D.P.R. 2.11.2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell’Ente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;
vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 175/SG del 24.12.2021 e successive modifiche ed integrazioni;
d e t e r m i n a
a) di approvare la convenzione con le Associazioni dei consumatori sottoscrittrici, per la promozione di iniziative a tutela dei consumatori e la valorizzazione delle procedure di mediazione e conciliazione per l'anno 2022, nel testo che costituisce l'allegato “A” del presente provvedimento, e che ne forma parte integrante;
b) di approvare il regolamento di attuazione della convenzione di cui al precedente punto a), nel testo che costituisce l'allegato “B” del presente provvedimento, e che ne forma parte integrante;
c) di vincolare, per l'attuazione dell'iniziativa di cui ai precedenti punti a) e b), la somma complessiva di € 10.000, stanziata al conto 330006 – linea 6 “Iniziative per la regolazione del mercato”, al progetto 1 “Iniziative a sostegno delle Associazioni dei Consumatori”, che presenta sufficiente disponibilità;
d) di dare mandato al competente Ufficio Promozione Imprese e Territorio camerale affinché esegua ogni attività necessaria per l'attuazione del bando di concorso in argomento.
IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Allegato “A” alla determinazione n. 95/PRO del 20/06/2022
CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A TUTELA DEI CONSUMATORI E LA VALORIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
ANNO 2022
TRA
la Camera di Commercio di Brescia, con sede in Brescia, Xxx Xxxxxxx, 00 XXX 00000, codice fiscale 80013870177, P.I. 00859790172, rappresentata dal Segretario Generale, Dr Xxxxxxx Xxxxxxx,
E
le seguenti Associazioni dei consumatori: ADICONSUM BRESCIA, LEGA CONSUMATORI BRESCIA e FEDERCONSUMATORI BRESCIA, inserite
nell'elenco di cui all'art. 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6, "Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti” e dal regolamento attuativo del 1° ottobre 2003, n. 21, operanti nella provincia di Brescia, rappresentate dai funzionari firmatari
PREMESSO CHE
➢ presso la Camera di Commercio di Brescia, dal 1998, è operativo il Servizio di Conciliazione e che nel 2010, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, è stato iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione, tenuto dal Ministero di Giustizia, per la gestione delle procedure di mediazione oltre che di conciliazione;
➢ l'art. 2 della L. n. 580/1993, modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, entrato in vigore il 10.12.2016, ha previsto, fra le funzioni camerali, alla lettera c), la tutela del consumatore e della fede pubblica, sotto la quale si può sussumere, quale attività facoltativa attivabile dalle Camere di Commercio, la conciliazione;
➢ l'art. 5 D. Lgs. 28/2010 ha previsto che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, condominio e locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è
tenuto preliminarmente ad esperire il tentativo di mediazione innanzi ad Organismi di mediazione iscritti all'elenco tenuto dal Ministero di Giustizia;
➢ il D. Lgs. 28/2010 prevede, inoltre, che la mediazione possa essere esperita anche in materie per le quali la mediazione non è obbligatoria;
➢ il Servizio di conciliazione, inoltre, svolge procedure di conciliazione per la tutela del consumatore in materia di controversie di consumo, con i gestori della telefonia e con i gestori dell'energia elettrica e gas ai sensi delle Convenzione vigenti in materia;
➢ nella provincia di Brescia le Associazioni dei consumatori svolgono, nell'ambito dei servizi resi all'utenza, attività di informazione e assistenza al consumatore nonché funzioni di composizione delle controversie fra imprese e consumatori;
➢ è opportuno sviluppare e coordinare, a livello provinciale, l'attività della Camera di Commercio di Brescia e delle Associazioni dei consumatori riferita ai servizi finalizzati alla tutela dei consumatori/utenti, allo scopo di garantirne la migliore fruibilità e la funzionale distribuzione sul territorio;
➢ le Parti della presente intesa condividono il presupposto che la corretta comprensione ed il proficuo ricorso all'istituto della mediazione/conciliazione, come delineato dalla normativa, possa costituire un effettivo strumento di composizione delle controversie insorte tra consumatori ed imprese con procedure quanto rapide, economiche e adeguate alle specifiche esigenze del caso, evitando il ricorso alle ordinarie vie giudiziarie;
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate
CONVENGONO QUANTO SEGUE: PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
La Convenzione tra la Camera di Commercio e le Associazioni dei consumatori firmatarie, operanti nella provincia di Brescia, è finalizzata alla promozione congiunta, operata da ciascun contraente nei rispettivi ambiti di attività, dei servizi mirati alla tutela e all'assistenza dei consumatori nonché all'utilizzo delle procedure di mediazione e di conciliazione, mettendo a disposizione strumenti per agevolare e facilitare l'accesso alle procedure.
Al tale scopo, la Camera di Commercio di Brescia ha stanziato, nel bilancio 2022, la somma di € 10.000 suddivisa in tre importi, corrispondenti alle relative linee di azione, articolate come
segue:
1. € 7.000 per l'assistenza prestata al consumatore sia nelle procedure di mediazione e conciliazione portate dalle Associazioni dei consumatori presso questa Camera, sia nelle procedure di conciliazione svolte presso servizi di conciliazione diversi;
2. € 2.000 per la formazione del personale volontario operante presso le Associazioni dei consumatori, in materie concordate;
3. € 1.000 per eventi organizzati dalle Associazioni dei consumatori.
E' prevista la compensazione fra le linee di azione sopra indicate (in caso di sovrautilizzo di una e sottoutilizzo dell'altra), nei limiti del fondo complessivo di € 10.000 stanziato a bilancio.
I contributi alle Associazioni dei consumatori, erogati sulla base dello stanziamento camerale, non sono cumulabili con altre forme di beneficio, quali contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali dello Stato o di altri Enti pubblici per la medesima iniziativa.
Art. 2 – Pubblicizzazione della convenzione e dei relativi contenuti
Le parti convengono di dare ampia diffusione della convenzione e dei contenuti con ogni mezzo ritenuto opportuno.
Le Associazioni si impegnano a dare adeguata evidenza pubblica alle iniziative finanziate con il contributo camerale con le modalità, che verranno preventivamente concordate con i competenti uffici camerali, nonché a pubblicizzare, tramite i propri sportelli diffusi sul territorio provinciale, ogni altra iniziativa che la Camera di Commercio riterrà utile promuovere utilizzando tale canale informativo.
In ossequio al disposto degli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000 nel corso dell'anno.
I dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati sul sito camerale, quale condizione legale di efficacia della stessa.
Art. 3 – Gruppo di lavoro
E' costituito, presso la Camera di Commercio, che ne gestisce la segreteria, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della stessa Camera di Commercio e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni sottoscrittrici, al fine di definire in dettaglio le linee operative proposte dalla Camera e per lo studio di eventuali iniziative che, nell'ambito dei rispettivi ambiti di attività, siano finalizzate alla tutela dei consumatori.
Art. 4 - Durata dell'accordo
Il presente accordo ha efficacia dal 3.1.2022 al 31.12.2022.
Art. 5 - Registrazione dell'accordo
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico delle Associazioni firmatarie.
PARTE SECONDA - SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE
Art. 6 – Impegni reciproci
La Camera di Commercio di Brescia e le Associazioni dei consumatori condividono l'auspicio, fatto proprio da Unioncamere Nazionale, dal Ministero di Giustizia e dal mondo imprenditoriale, che la riforma della Giustizia trovi nella mediazione un principio cardine di semplificazione e deflazione del contenzioso giudiziario italiano.
Per tali motivi le parti si impegnano reciprocamente a fornire collaborazione e supporto nella semplificazione e nello snellimento delle procedure di mediazione/conciliazione, con il comune intento di agevolare i consumatori e le imprese nell'accesso alla mediazione e l'Organismo di mediazione camerale nell'adempimento dell'attività attribuita dal legislatore, economizzando le risorse delle parti coinvolte ed utilizzando tutte le positive potenzialità offerte dalla normativa.
In particolare, le Associazioni dei consumatori si impegnano a promuovere presso i loro associati il ricorso all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia - iscritto al n.
104 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia - quale interlocutore privilegiato delle Associazioni dei consumatori firmatarie, per la gestione delle procedure di mediazione ex D. Lgs. 28/2010, data la garanzia di efficienza e qualità assicurate dall'Organismo di mediazione camerale, attraverso le seguenti modalità:
1. pubblicizzare presso tutti gli utenti la stipula della convenzione con la Camera di Commercio di Brescia, con illustrazione del contenuto della normativa vigente nella specifica materia, sulla base di un testo previamente condiviso con la Camera di Commercio di Brescia;
2. collocare nei propri siti istituzionali il logo dell'Organismo di Mediazione camerale, con il link al sito della Camera di Commercio di Brescia;
3. avviare, in qualità di parte promotrice, le procedure di mediazione in via prevalente presso l'organismo di mediazione camerale.
Art. 7 – Impegno della Camera di Commercio
La Camera di Commercio destina € 7.000 per l'assistenza prestata al consumatore nelle procedure di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 e nelle procedure di conciliazione portate dalle Associazioni dei consumatori presso questa Camera, nel periodo 3 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, riconoscendo:
● € 150 per le procedure di conciliazione che abbiano dato luogo ad un incontro di conciliazione, concluso con un accordo o con verbale di mancato accordo, solamente con la
partecipazione in seduta dei funzionari della Associazione dei consumatori;
● € 100 per ogni domanda di conciliazione presentata, che non abbia dato luogo a seduta di conciliazione per mancata adesione della controparte.
● € 40 per l'assistenza prestata dall'Associazione dei consumatori per la trasmissione on line della domanda di mediazione ex D. Lgs. 28/2010.
Il contributo di € 150, relativo alle procedure concluse con accordo o con verbale di mancato accordo in seduta, non è cumulabile con quello di € 100 sopra detto.
Nel caso di procedure di conciliazione per la tutela di interessi collettivi articoli 840 bis-840 sexiesdecies del codice di procedura civile, ovvero avviate nei confronti della stessa controparte da più soggetti, tramite le associazioni dei consumatori, saranno riconosciuti:
1) per le procedure concluse con accordo o con verbale di mancato accordo in seduta, solo se le parti sono accompagnate in seduta dall'Associazione dei consumatori;
importo | domande presentate |
€ 60 a conciliazione | da 2 a 50 |
€ 50 a conciliazione | da 51 a 100 |
€ 40 a conciliazione | oltre le 100 |
2) per ogni domanda di conciliazione presentata, che non sfoci in una procedura conciliativa per mancata adesione della controparte:
importo | domande presentate |
€ 40 a conciliazione | da 2 a 50 |
€ 30 a conciliazione | da 51 a 100 |
€ 20 a conciliazione | oltre le 100 |
Nel caso in cui le Associazioni dei consumatori svolgano procedure di conciliazione presso servizi di conciliazione diversi da quello camerale, verrà riconosciuto alle stesse un contributo economico proporzionale al numero complessivo di conciliazioni che abbiano dato luogo ad un incontro debitamente verbalizzato come segue:
importo | conciliazioni concluse |
€ 2.000 | da 1 a 150 |
€ 2.500 | oltre le 150 |
L'Ente camerale, per ogni procedura di mediazione/conciliazione, si impegna a:
a) mantenere una posizione imparziale ed equidistante fra le parti, assicurando la corretta gestione dei soggetti coinvolti;
b) mettere a disposizione il qualificato personale della
Segreteria dell'Organismo, al fine di fornire informazioni su qualunque aspetto delle regole procedurali al personale delle Associazioni dei consumatori, che si trovino ad operare nella singola procedura, garantendo in ogni caso l'assoluta riservatezza ed imparzialità e senza mai pronunciarsi nel merito della controversia o di singoli aspetti della stessa;
c) nominare conciliatori/mediatori qualificati, indipendenti ed imparziali, esperti nella materia oggetto della controversia, aggiornati nella formazione ed in regola con la normativa vigente;
d) assicurare la trasparenza della procedura, con la conoscibilità per entrambe le parti, fin dall’inizio, di tutto ciò che concerne modalità, costi e regole applicabili;
e) assicurare la riservatezza della procedura, gestita unicamente all’interno dell'Organismo di Mediazione e del Servizio di Conciliazione, nel rispetto delle norme indicate dal D. Lgs. 196/2003;
f) qualificare il primo incontro della procedura di mediazione, reso alle parti in forma gratuita (ad esclusione delle spese di avvio, pari ad € 40 + IVA per ciascuna parte) al fine di renderlo un efficace momento di confronto tra le parti, con il fine di evitare che si trasformi di fatto in uno sterile passaggio procedurale, in piena adesione e conformità alla Direttiva del Ministro della Giustizia del 5.11.2013.
La Camera di Commercio organizza a proprie spese e cura, durante l'anno di riferimento, eventi formativi mirati sui temi della mediazione, aperti anche ai funzionari delle Associazioni dei consumatori, secondo programmi da concordarsi previamente fra le parti.
Art. 8 - Impegni delle Associazioni dei consumatori
Al fine dell’attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli, le Associazioni dei consumatori firmatarie si impegnano a:
a) illustrare al consumatore la procedura di conciliazione della Camera di Commercio e, raccolto il consenso a procedere, inviare on line la domanda di conciliazione e relativa documentazione, e d'intesa con il consumatore, presenziare alla seduta di conciliazione, accompagnando il soggetto ovvero rappresentandolo, ed in tale caso allegando la relativa procura;
b) illustrare al consumatore la procedura di mediazione della Camera di Commercio, ed inviare on line la domanda di mediazione e relativa documentazione;
c) indirizzare il consumatore all'invio della domanda di mediazione preferibilmente con modalità informatica, utilizzando il sistema messo a disposizione on line dall'Ente camerale;
d) accreditarsi come utente abituale nel sistema informatico di gestione delle mediazioni/conciliazioni messo a disposizione on line dall'Ente camerale.
PARTE TERZA - SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Art. 9 – Iniziative di formazione
La Camera di Commercio mette a disposizione i seguenti importi:
€ 2.000 per l'organizzazione, presso la sede camerale, di incontri di formazione, destinati al personale volontario operante presso le Associazioni dei consumatori, su argomenti condivisi;
€ 1.000 per eventi organizzati dalle Associazioni dei consumatori, da suddividere in proporzione al numero degli eventi realizzati da ciascuna Associazione, relativi alle tematiche della mediazione, della conciliazione, dell'educazione e tutela del consumatore. A ciascuna Associazione sarà riconosciuto il 50% delle spese sostenute direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, regolarmente documentate e quietanzate (ad esclusione delle spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione, nonché ogni spesa riferita all’utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell’Associazione stessa o ad incremento del patrimonio immobiliare e mobiliare). L'Ente camerale riconoscerà, inoltre, nell'ambito delle predette iniziative finanziabili, il 15% forfetario aggiuntivo per spese non documentabili (spese postali, telefoniche, di personale ecc.) inerenti, comunque, l'iniziativa stessa, da calcolare sull'ammontare complessivo delle spese documentabili del progetto presentato.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Camera di Commercio di Brescia:
Dr Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Segretario Generale
Per le Associazioni dei consumatori:
ADICONSUM – BRESCIA | Sig. Xxxxxxxx Xxxxx |
FEDERCONSUMATORI Brescia | Sig. Romano Rebuschi |
LEGA CONSUMATORI ACLI | Dr Xxxxx Xxxxxxxx |
IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Allegato “B” alla determinazione n. 95/PRO del 20/06/2022
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI - DI CUI AL D. LGS. 6.9.2005, N. 206 - PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A TUTELA DEI CONSUMATORI E DELLA CONCILIAZIONE CAMERALE – CONVENZIONE ANNO 2022
1. FINALITA’
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, per favorire lo sviluppo economico, sociale e produttivo della Provincia, stanzia un fondo di EURO 10.000 per l’erogazione di contributi a favore delle Associazioni dei consumatori, di cui al D. Lgs. 6.9.2005, n. 206, affinché promuovano congiuntamente, ciascuna nei rispettivi ambiti di attività e di utenza, i servizi mirati alla tutela e assistenza dei consumatori nonché l'utilizzo delle procedure di mediazione e di conciliazione, mettendo a disposizione strumenti per l'agevolazione e facilitazione dell'accesso alle procedure.
2. VALIDITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L'applicazione del presente Regolamento decorre dal 3 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Le domande di contributo, mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dall'ente camerale, dovranno essere inviate all'indirizzo di pec xxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx nel periodo:
12 dicembre 2022 – 12 gennaio 2023
3. BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi le Associazioni dei consumatori:
– iscritte nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto dall'allora Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell'art. 137 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo;
– iscritte nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6, "Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti” e dal regolamento attuativo del 1° ottobre 2003, n. 21;
– con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Brescia da almeno tre anni;
– che svolgono servizio all’utenza tramite fax, mail, o ricevendo su appuntamento;
– che hanno sottoscritto la Convenzione 2022 con la Camera di Commercio di Brescia.
4. INVESTIMENTI FINANZIABILI ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO
A) La Camera di Commercio destina € 7.000 per l'assistenza prestata al consumatore – nel periodo dal 3 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – sia nelle procedure di mediazione e conciliazione portate dalle Associazioni dei consumatori presso questa Camera, sia nelle procedure di conciliazione svolte presso servizi di conciliazione diversi, riconoscendo:
● € 150 per le procedure di conciliazione che abbiano dato luogo ad un incontro di conciliazione, concluso con un accordo o con verbale di mancato accordo, solamente con la partecipazione in seduta dei funzionari dell'Associazione dei consumatori;
● € 100 per ogni domanda di conciliazione presentata, che non abbia dato luogo a seduta di conciliazione per mancata adesione della controparte;
● € 40 per l'assistenza prestata dall'Associazione dei consumatori per la trasmissione on line della domanda di mediazione ex D. Lgs. 28/2010.
Il contributo di € 150, relativo alle procedure concluse con accordo o con verbale di mancato accordo in seduta, non è cumulabile con quello di € 100 sopra detto.
Nel caso di procedure di conciliazione per la tutela di interessi collettivi articoli 840 bis-840 sexiesdecies del codice di procedura civile, ovvero avviate nei confronti della stessa controparte da più
soggetti, tramite le Associazioni dei consumatori, saranno riconosciuti:
1) per le procedure concluse con accordo o con verbale di mancato accordo in seduta, solo se le parti sono accompagnate in seduta dall'Associazione dei consumatori:
importo | domande presentate |
€ 60 a conciliazione | da 2 a 50 |
€ 50 a conciliazione | da 51 a 100 |
€ 40 a conciliazione | oltre le 100 |
2) per ogni domanda di conciliazione presentata, che non sfoci in una procedura conciliativa per mancata adesione della controparte:
importo | domande presentate |
€ 40 a conciliazione | da 2 a 50 |
€ 30 a conciliazione | da 51 a 100 |
€ 20 a conciliazione | oltre le 100 |
Nel caso in cui le Associazioni dei consumatori svolgano procedure di conciliazione presso servizi di conciliazione diversi da quello camerale, verrà riconosciuto alle stesse un contributo economico proporzionale al numero complessivo di conciliazioni che abbiano dato luogo ad un incontro debitamente verbalizzato così come segue:
importo | conciliazioni concluse |
€ 2.000 | da 1 a 150 |
€ 2.500 | oltre le 150 |
L'Ente camerale, per ogni procedura di mediazione/conciliazione, si impegna a:
a) mantenere una posizione imparziale ed equidistante fra le parti, assicurando la corretta gestione dei soggetti coinvolti;
b) mettere a disposizione il qualificato personale della Segreteria dell'Organismo, al fine di fornire informazioni su qualunque aspetto delle regole procedurali al personale delle Associazioni dei consumatori, che si trovino ad operare nella singola procedura, garantendo in ogni caso l'assoluta riservatezza ed imparzialità e senza mai pronunciarsi nel merito della controversia o di singoli aspetti della stessa;
c) nominare conciliatori/mediatori qualificati, indipendenti ed imparziali, esperti nella materia oggetto della controversia, aggiornati nella formazione ed in regola con la normativa vigente;
d) assicurare la trasparenza della procedura, con la conoscibilità per entrambe le parti, fin dall’inizio, di tutto ciò che concerne modalità, costi e regole applicabili;
e) assicurare la riservatezza della procedura, gestita unicamente all’interno dell'Organismo di Mediazione e del Servizio di Conciliazione, nel rispetto delle norme indicate dal D. Lgs. 196/2003;
f) qualificare il primo incontro della procedura di mediazione, reso alle parti in forma gratuita (ad esclusione delle spese di avvio, pari ad € 40 + IVA per ciascuna parte) al fine di renderlo un efficace momento di confronto tra le parti, con il fine di evitare che si trasformi di fatto in uno sterile passaggio procedurale, in piena adesione e conformità alla Direttiva del Ministro della Giustizia del 5.11.2013.
B) La Camera di Commercio destina € 2.000 per l'organizzazione, presso la sede camerale, di incontri di formazione, destinati al personale volontario operante presso le Associazioni dei consumatori, su argomenti condivisi.
C) La Camera di Commercio destina € 1.000 per eventi organizzati dalle Associazioni dei consumatori, da suddividere in proporzione al numero degli eventi realizzati da ciascuna Associazione, relativi alle tematiche della mediazione, della conciliazione, dell'educazione e tutela del consumatore. A ciascuna
Associazione sarà riconosciuto il 50% delle spese sostenute direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, regolarmente documentate e quietanzate (ad esclusione delle spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione, nonché ogni spesa riferita all’utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell’Associazione stessa o ad incremento del patrimonio immobiliare e mobiliare). L'ente camerale riconoscerà, inoltre, nell'ambito delle predette iniziative finanziabili, il 15% forfetario aggiuntivo per spese non documentabili (spese postali, telefoniche, di personale ecc.) inerenti, comunque, l'iniziativa stessa, da calcolare sull'ammontare complessivo delle spese documentabili del progetto presentato.
In caso di sovrautilizzo di un fondo e sottoutilizzo di un altro, è prevista la compensazione fra le linee sopra indicate, nei limiti del fondo complessivo di EURO 10.000.
I contributi alle Associazioni dei consumatori, erogati sulla base dello stanziamento camerale, non sono cumulabili con altre forme di beneficio, quali contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali dello Stato o di altri Enti pubblici per la medesima iniziativa.
5. RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
Le domande di contributo - con la documentazione specifica prevista dal presente regolamento - compilate su appositi moduli scaricabili dal sito camerale: xxx.xx.xxxxxx.xx, link: bandi e contributi/bandi di contributo camerali, sono da presentare nel periodo dal 12 dicembre 2022 – 12 gennaio 2023 all'indirizzo di pec xxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx .
Le domande saranno esaminate ed accolte, con specifico provvedimento dirigenziale, sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente Regolamento.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• per l'assistenza prestata al consumatore nelle procedure di mediazione e nelle procedure di conciliazione: copia del modulo di avvio della procedura di conciliazione/mediazione, compilato e sottoscritto, e timbrato dall'Associazione, che coadiuva e accompagna il consumatore durante la procedura, per l'assistenza prestata al consumatore (in visione modulo originale), con elenco riepilogativo delle procedure di riferimento;
• per eventi organizzati dalle Associazioni dei consumatori: fotocopie (e originali in visione) dei documenti relativi alle spese sostenute e quitanzate direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa (ad esclusione delle spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione, nonché ogni spesa riferita all’utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell’Associazione stessa o ad incremento del patrimonio immobiliare e mobiliare);
• dichiarazione, agli effetti fiscali, compilata, correttamente, in ogni sua parte e debitamente firmata, ai fini dell’applicazione o meno della ritenuta di acconto prevista dall’art. 28, comma 2° - D.P.R. 29.9.1973, n. 600;
• fotocopia del documento d’identità, valido, del legale rappresentante dell’Associazione, qualora la domanda non venga presentata personalmente.
Le domande incomplete della documentazione sopra menzionata non saranno accettate dall’Ufficio Promozione Imprese e Territorio preposto al ritiro del modulo di richiesta di contributo.
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda dovrà essere comunicata all'Ufficio Promozione Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Brescia.
6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'istruttoria delle domande di contributi e la verifica, formale e sostanziale, dell'osservanza dei criteri previsti dal presente bando da parte delle imprese richiedenti il contributo, viene effettuata dall' Ufficio Promozione Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Brescia.
Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione del contributo richiesto è fissato in 18 mesi, decorrenti dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di cui al
p. 2 del presente Regolamento.
Il contributo verrà erogato nel rispetto delle norme del presente Regolamento, fino ad esaurimento del
fondo stanziato di EURO 10.000.
In caso di false dichiarazioni l’Associazione decadrà dall'istanza e sarà trasmessa comunicazione all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Qualora, a contributo erogato, l’Associazione beneficiaria non risultasse in regola con le disposizioni del presente bando, la somma concessa andrà restituita.
7. CONTROLLI
La Camera di Commercio si riserva di effettuare ispezioni, anche a campione, per verificare la realizzazione dell’intervento in oggetto.
8. TRASPARENZA
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale, nella sezione Amministrazione trasparente, i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari alle imprese (omissis)".
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016, i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati saranno trasmessi, per le verifiche di legge, ad altre istituzioni/enti. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia, Via X. Xxxxxxx, 21 – Brescia.
Il responsabile della protezione dei dati è l'Avv Xxxxxx Xxxxxxx, contattabile all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. I dati verranno conservati fino al termine della procedura relativa al presente bando e, comunque, non oltre 5 anni. E’ facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti all’art. 7 del codice I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi di questo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste sono rivolte all'ufficio Affari Generali e Relazioni Esterne- Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx all’indirizzo di posta elettronica: xxx@xx.xxxxxx.xx, oppure tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx)