DELLA RETE IDROGRAFICA DEL
Comune di Mirano
Provincia di Venezia
REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE
DELLA RETE IDROGRAFICA DEL
TERRITORIO COMUNALE
Approvato con delibera di C.C. n. 71 del 19.7.2010
ART. 1 FINALITÀ
Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati cigli e scarpate non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per rendere più sicura la viabilità vicinale e ad uso pubblico e privato ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.
Indirizza inoltre l’Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli enti pubblici gestori della acque pubbliche (Consorzi di bonifica, Genio Civile Regionale, Magistrato alle acque, ecc) o comunque con gli enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali (Province, Anas, Ferrovie ecc) insistenti nel territorio comunale.
ART. 2 DEFINIZIONE
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:
• Per “fossi e canali” si intendono tutti i corsi d’acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti sul – nel Territorio del Comune di Mirano, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
• Per sponda e/o scarpata di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso).
• Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda e/o scarpata del fosso-scolo- canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.
• Per fossati di utilità pubblica sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque del territorio comunale, dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall’Ufficio Tecnico Comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dall’Organo Comunale competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.
ART. 3
UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE E DISTANZE
Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, dei scoli e canali, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali pubblici, di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private.
Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva a ridosso dei fossati poderali, valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o delle altre disposizioni in materia, in particolare come indicato nell’art. 892 del Codice Civile, si devono rispettare le seguenti distanze dal ciglio degli stessi:
- alberi (d’alto fusto e non) mt.1,00 con interasse tra albero sufficiente a
garantire la manutenzione con mezzi meccanici (non inferiore a mt. 3,00)
- siepi e alberi non d’alto fusto coltivati a ceppaia massimo
mt. 2 di altezza mt. 0,50
Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893
c.c. e dall’art.140 del X.X. x. 000/0000 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.
Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica di almeno mt. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.
Tutte le essenze arboree che all’entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (D.Lgs 42/2004 e successive integrazioni e modificazioni).
ART. 4
DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI
Nei fossati privati indicati al precedente art. 2 è assolutamente vietato:
• realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
• ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l’alveo dei fondi;
• immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate.
Le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti.
E' vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessari a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo.
Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall’Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica.
Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d’uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica.
ART. 5
DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI
Nell’esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 ( metri due ) dal ciglio del fosso così come previsto dall’art. 132 del X.X. 000/0000, x xxxxxx mt. 4 dal piede dell’eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale in modo da evitare l’ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.
ART. 6
PULIZIA DI FOSSI E SCOLI
E’ fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenute costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.
I fossi e canali presenti lungo le strade private, all’interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all’occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile.
Il Comune riterrà comunque obbligati in solido, il proprietario e l’utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuari,ecc.).
I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.
Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di “utilità pubblica”, il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all’esecuzione delle opere d’intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari che comunque beneficiano dei fondi serventi interposti tra i fossi di “utilità pubblica” ed i fondi serviti; con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a carico dei privati: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature che sono a totale carico dei privati qualora non facenti parte di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità) e 30% per i fossi interni di “pubblica utilità”. La quota relativa ai privati verrà ripartita in proporzione alla porzione di fronte occupato.
Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all’esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell’interessato nelle forme previste dalle vigenti norme.
A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà al termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all’iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenute che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati come sopra.
Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell’ambito del Territorio Comunale a quelli segnalati dall’Amministrazione Comunale di Mirano come più urgenti.
ART. 7
COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA
I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all’interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso.
I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc).
Ad essi spetta l’obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall’art. 140 del R.D. n. 368/1904:
In particolare essi dovranno:
a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno due volte all’anno (aprile – settembre) e con l’avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo del fosso;
b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie, almeno una volta all’anno;
c) aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
d) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
e) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);
ART. 8
SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI
In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• sia evitato di bloccare completamente l’alveo e siano tali da permettere all’acqua irrigua di stramazzare verso valle, garantendo un minimo deflusso;
• vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
• alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
• venga presentata l’autorizzazione all’attingimento del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile e/o il benestare del titolare dell’autorizzazione, nel caso che il servizio interessi più ditte.
La comunicazione ha validità stagionale.
Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.
ART. 9 SANZIONI
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti.
Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da €uro 25,00 sino ad €uro 500,00.
Per l’accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l’introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle legge 24/11/1981, n. 689 nonché l’art. 7 bis del Dlgs 18/08/2000, n. 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.
Con ordinanza – ingiunzione il Comune di Mirano, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell’applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell’opera e dell’interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazioni.
Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dalla Statuto Comunale, di cui al Dlgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l’esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio.
Le spese per l’esecuzione d’Ufficio, calcolate dagli organi tecnici comunali, saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza.
ART. 10 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenende e relative alle finalità del regolamento.
Immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all’Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione sul sito Web del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.
Il presente regolamento, dopo l’entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:
• Regione del Veneto – Servizio Protezione Civile
• Prefettura di Venezia;
• Corpo Forestale dello Stato;
• Provincia di Venezia – Protezione Civile e Difesa del Suolo
• Polizia Provinciale;
• Comune di Mirano:
- Comando di Polizia Municipale
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Manutenzione
- Gruppo Volontari di Protezione Civile
• Stazione Carabinieri di Mirano;
• Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta;
• Associazione Agricoltori della Provincia di Venezia;
• Enti gestori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)
ART. 11 ENTRATA IN VIGORE
Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore, nei termini previsti dall’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, ai sensi dell’art. 79 del vigente Statuto comunale.
ART. 12
RINVIO AD ALTRE NORME
Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti, in particolare:
o X.X. x. 000 in data 08.05.1904;
o X.X. x. 000 in data 25.07.1904;
o Legge Regionale n. 3 in data 13.01.1976;
o Delibera Giunta Regionale Veneto n. 1841 in data 19.06.2007;
o Nuovo Codice della Strada, di cui al DPR 30/04/92 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione;
o Codice Civile (art. 892 e seguenti);
o Art. 632 del Codice Penale;
o Art. 50 – comma 5° del Dlgs 18/08/2000, n. 267;
e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali.
I N D I C E | ||
Art. 1 | FINALITA’ | pag. 2 |
Art. 2 | DEFINIZIONE | pag. 2 |
Art. 3 | UBICAZONE DI SIEPI, ALBERATURE ecc. | pag. 2 |
Art. 4 | DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI | pag, 3 |
Art. 5 | DISTANZE DI LAVORZAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI | pag. 3 |
Art. 6 | PULIZIA DI FOSSI E SCOLI | pag. 3 |
Art. 7 | COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA | pag 4 |
Art. 8 | SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI | pag. 4 |
Art. 9 | SANZIONI | pag. 5 |
Art. 10 | ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO | pag. 5 |
Art. 11 | ENTRATA IN VIGORE | pag. 5 |
Art. 12 | RINVIO AD ALTRE NORME | pag. 6 |