Struttura Complessa Progettazione Lavori e Grandi Opere
DIPARTIMENTO
TECNICO
Struttura Complessa Progettazione Lavori e Grandi Opere
Art 1 Osservanza di leggi, regolamenti, capitolati e norme
Il presente appalto è soggetto a tutta la legislazione vigente in materia di lavori pub- blici (nel presente Capitolato denominata: "Legislazione LL.PP"), che s'intende qui in- tegralmente richiamata, ed è disciplinato da:
− Decreto Legislativo 50 del 16 aprile 2016 e ssmmii (nel seguito denominato: "Codi- ce Appalti") e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito denominate "s.m.i.");
− Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici (nel seguito denominato: “Capitola- to Generale”), e s.m.i.
Le altre clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore sono quelle contenute negli atti contrattuali e nel progetto, con particolare riferimento:
− al presente Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito denominato: "Capitolato Speciale");
− al Capitolato Tecnico d’Appalto (nel seguito denominati: "Capitolato Tecnico”;
− al Piano di sicurezza e coordinamento;
L’appalto è soggetto inoltre a tutta la legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro, che s'intende qui integralmente richiamata, ed in particolare:
− Legge n. 123 del 2 agosto 2007.;
− D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
− DPR 303 del 19 marzo 1956, per il solo articolo 64
Inoltre ciascuna categoria di opere (strutture, opere civili, impianti, ecc.) è soggetta a tutte le leggi, norme e regolamenti, generali e specialistici, ad essa applicabili, i cui prin- cipali riferimenti sono precisati nei Capitolati Tecnici.
Per ciascuna lavorazione valgono inoltre le comuni regole di buona tecnica e di buona esecuzione.
Art 2 Oggetto dell’appalto
Ai sensi dell'articolo 3 del Codice appalti e successive modifiche e integrazioni il pre- sente appalto ha per oggetto la sola esecuzione della seguente opera:
P.O. SANREMO PADIGLIONE BOREA: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI
Le opere in oggetto prevedono gli interventi necessari ad adeguare il padiglione Bo- rea (corpo principale e avancorpo) del S.O. di Sanremo ai fini della sicurezza antincen- dio così come definito nel progetto presentato al Comando dei Vigili del Fuoco di Impe- ria per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
Per sommi capi gli interventi in appalto, di natura civile e impiantistica, riguarderan-
no:
• realizzazione di filtro antincendio nella parte centrale del Padiglione Borea a tutti i piani con compartimentazione delle pareti e dei serramenti e realizzazione di doppia canna shunt per garantirne l’areazione;
• realizzazione di compartimentazioni REI con controfodera o installazione di pare- ti in cartongesso per garantire la compartimentazione di alcuni locali così come da progetto depositato dai Vigili del Fuoco;
• Sostituzione di serramenti esistenti e installazione di nuovi atti a garantire le compartimentazioni antincendio necessarie;
• Realizzazione di controsoffitto ispezionabile REI 90;
• Opere di finitura;
• Adeguamento dell’impianto di rilevazione fumo esistente;
• Adeguamento dell’impianto elettrico esistente;
La peculiarità dell’intervento è la distribuzione spaziale degli interventi all’interno del- lo Stabilimento Ospedaliero, in quanto il progetto prevede una serie di interventi a tutti i piani dislocati in locali differenti dello stabile e non a una ristrutturazione localizzata del’intervento.
Il progetto posto a base di gara consente di precisare la consistenza qualitativa e quan- titativa dei lavori e degli oneri necessari per realizzare l'opera in oggetto, e illustra le modalità d'esecuzione delle diverse categorie delle opere e delle lavorazioni.
S’intende sempre compreso negli oneri dell’Appaltatore, e compreso nel prezzo di con- tratto, tutto ciò che occorre affinché l'oggetto dell'appalto risulti eseguito a regola d’arte, funzionante, pienamente e immediatamente fruibile senza altri oneri e del tutto rispon- dente alle finalità della Stazione appaltante.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste neces- sarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal pre- sente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quanti- tative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi al- legati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri ob- blighi.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della ga- ra (CIG) relativo all’intervento è XXXXXXXXXXXXXXX e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è E24E16003230006.
Art 3 Condizioni particolari per l’esecuzione dei lavori
Durante tutto il tempo dell’esecuzione del presente appalto dovrà essere garantito il normale svolgimento dell’attività della Stazione appaltante a tutti i piani dello stabilimen- to Ospedaliero
A tale scopo l’Appaltatore dovrà:
• separare le aree di cantiere con barriere atte a contenere perfettamente le polveri di ogni genere così come prescritto dal PSC;
• contenere i rumori e le vibrazioni non solo entro i limiti di legge ma anche a un livello compatibile con lo svolgimento dell’attività della Stazione ap- paltante nella altre parti dell’edificio;
• eseguire alcune delle lavorazioni in orario diverso da quello di utilizzo dell’edificio, quindi in orario serale o notturno e/o festivo e in modo non continuativo;
• allestire gli allacciamenti necessari per mantenere in esercizio gli impianti nelle parti d’edificio non interessate dall’appalto, con fornitura delle linee e delle apparecchiature provvisorie occorrenti; senza per questo richiedere ulteriori compensi o indennizzi oltre a quanto contrattualmente stabilito.
Per consentire il regolare svolgimento delle suddette attività l’Appaltatore dovrà:
• anticipare o differire delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma;
• all’occorrenza, spostare le proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da una zona all’altra per non creare pregiudizio alle suddette attività della Stazione;
Art 4 Forma dell’Appalto
Il presente appalto è dato a corpo
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 806.300,02 (Euro ottocentoseimilatrecento/02) oltre IVA.
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni, al netto degli oneri della sicurezza è di € 776.315,92 (Euro settecentosettantaseimilatrecentoquindici/92);
Ai sensi dell'articolo 95 c.7 lettera a) del Codice Appalti l'aggiudicazione avviene secon- do il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
L’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da al- cuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore at- tribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Art 5 Ammontare dell’Appalto
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Eu- ro 806.300,02 oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:
Tipologia | Importo Euro |
LAVORI a corpo (soggetti a ribasso e comprensivi del costo del personale di cui all’art. 23 c. 16 del CdA che ammintato a € 227.029,93) | 776.315,92 |
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | 29.984,10 |
TOTALE DELL'APPALTO | 806.300,02 |
L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 29.984,10 (diconsi Euro ventinovemilanovecentoottanquattroeuro/10), non soggetti a ribasso d’asta, ed i costi del personale di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stimati in Euro 227.029,93 (diconsi duecentoventisettemilaventinove/93), somme che sono soggette a ribasso d'asta.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), da sommarsi agli importi di cui sopra, è a carico della Stazione appaltante, e sarà applicata nella misura vigente al momento del pagamento; prima dell'emissione di ogni fattura l’Appaltatore dovrà chiedere alla Sta- zione appaltante l’aliquota IVA da applicare.
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
Sigla Cat. | Descrizione | Prev./scorpor. sub app. | Qualif. Obblig. | Classi | IMPORTO euro |
OG1 | Opere edili | Prevalente | SI | III | 607.186,73 |
OG11 | Impianti | Scorporabile – subappaltabile | SI | I | 169.129,19 |
TOTALE DEI LAVORI (Sicurezza esclusa) | € 776.315,92 |
Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'appalto (com- ma 2, art. 105, D.Lgs. n.50/2016) sulle categorie scorporabili – Vedi succ. art. 9 .
L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e te- nuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.
Art 6 Categoria prevalente
Ai sensi del Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecu- tori di lavori pubblici, i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG1 opere edi- li.
Art 7 Elaborati di Progetto
Il progetto è costituito da documenti e disegni che, essendo complementari e in- tegrandosi vicendevolmente, costituiscono un insieme inscindibile e non possono esse- re letti separatamente e sono quelli elencati nell’elenco elaborati.
L’Appaltatore deve realizzare le opere rispettando il progetto e la documentazio- ne costruttiva approvata dal Direttore dei Lavori.
Le dimensioni e le quote devono essere verificate sul posto.
I disegni degli impianti valgono solo per questi, e non possono essere utilizzati a fini architettonici o diversi.
I fori e i passaggi per gli impianti devono essere verificati sui disegni architettonici e sul posto.
Il progetto definisce il tipo e la qualità dei materiali da impiegare in accordo con la funzione da svolgere; ciò premesso, a seconda della marca ciascun materiale presenta caratteristiche e modalità d’installazione particolari; l'Appaltatore dovrà verificarle e te- nerne conto sia nel redigere la documentazione costruttiva sia in fase d’installazione.
Prima d’eseguire qualunque allacciamento l'Appaltatore dovrà verificare le condi- zioni di sicurezza, le caratteristiche, le dimensioni, le modalità d'allacciamento, la posi-
zione dei punti d'allacciamento e tutte le altre particolarità proprie del materiale impiega- to.
osservazioni sulle quantità
Le quantità indicate nel progetto sono fornite nell’intento di facilitare la redazione delle offerte e di renderle omogenee e confrontabili.
Si rimanda all'articolo "ammontare dell'appalto" del presente Capitolato Speciale.
osservazioni sulla fattibilità dell'opera
L’appalto ha lo scopo di soddisfare le finalità della Stazione appaltante, che il concorrente deve comprendere chiaramente esaminando il progetto, chiedendo chiari- menti alla Stazione appaltante ove abbia dei dubbi anche sulla fattibilità delle soluzioni tecniche progettate.
Se non vengono sollevate riserve in sede d’offerta s’intende che l'Appaltatore abbia giudicato il progetto pienamente realizzabile.
Per poter iniziare le lavorazioni di natura strutturale, occorrerà ottenere l’autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell’art. 94, DPR 380/01 e dell’art. 6bis L.R. 29 del 21 luglio 1983; pertanto le lavorazioni strutturali potranno iniziare solo a seguito di autorizzazione. Il tempo necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione sismica è compreso nei 240 (duecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi concessi per l’ultimazione di tutte le opere.
oneri per materiali di consumo e accessori
Nel progetto sono omessi i riferimenti ai materiali di consumo e agli accessori di montaggio necessari per realizzare le opere e renderle complete di tutto e perfettamen- te funzionanti; anche se non menzionati s’intendono compresi nell’importo dell’appalto e montati in opera a regola d’arte.
Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci
si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.
conoscenza degli elaborati e dei luoghi
Con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore conferma e accetta:
• d’avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto posto a base di gara e della sua integrale attuabilità;
• d’aver preso esatta e piena cognizione dello stato dei luoghi;
• d’aver preso visione dello stato di consistenza di quelle opere esistenti sul- le quali si andrà a operare;
• d’aver verificato le disposizioni tecniche per le varie lavorazioni, e d’aver accertato, anche alla luce dei risultati delle indagini condotte dallo stesso Appaltatore sui luoghi dell’appalto, la rispondenza a quanto prescritto dalla normativa vigente;
• d’essere pienamente edotto di tutti gli obblighi e gli oneri anche di caratte- re procedurale che gli competono.
Art 8 Variazioni delle opere progettate
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno esse- re autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appal- tante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di af- fidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art.106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamen- te l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o im- prevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi- dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utiliz- zazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessi- va del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valuta- zione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzio- ne dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o inden- xxxxx per i lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nel- le forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al
concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Art 9 Gruppi delle lavorazioni omogenee e categorie contabili ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera
Di seguito sono determinati i gruppi delle lavorazioni omogenee per la contabilità dei lavori a corpo:
ART. | DESCRIZIONE | IMPORTO LAVORI € | % DELLA VOCE SUL TOTALE DEI LAVORI |
LAVORI A CORPO | |||
OPERE EDILI | |||
A | Demolizioni smontaggi e oneri di discarica - controsoffitti - compartimentazioni | 427.473,97 | 53,02% |
B | Serramenti | 153.988,36 | 19,10% |
C | Assistenze murarie | 8.322,60 | 1,03% |
TOTALE | 589.784,93 | 75,31% | |
OPERE IMPIANTISTICHE | |||
A | Impianto di rilevazione fumi | 53.813,06 | 6,67% |
B | Impianto elettrico | 35.302,51 | 4,38% |
C | Impianto elettrico - modifiche impianti esistenti ed interferenze | 16.521,45 | 2,05% |
D | Impianto antincendio | 32.485,41 | 4,03% |
E | Modifiche impianti esistenti ed interferenze per posa compartimentazioni | 31.006,76 | 3,85% |
TOTALE | 169.129,19 | 20,98% | |
A | Opere in economia | 17.401,80 | 2,16% |
TOTALE LAVORI | 776.315,92 | 96,28% | |
ONERI DELLA SICUREZZA | 29.984,10 | 3,72% | |
TOTALE COMPLESSIVO (INCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA) | 806.300,02 | 100,00% |
Art 10 Domicilio Legale
L'Appaltatore deve eleggere domicilio nella località ove ha sede la Stazione ap- paltante, presso persona che ne dia consenso scritto.
Art. 11 Programma d’esecuzione dei lavori
Il cronoprogramma del progetto esecutivo ha lo scopo principale d’individuare l’importo dei lavori da eseguire per ogni periodo a decorrere dalla data di consegna dei medesimi, e di consentire alla Stazione appaltante la necessaria pianificazione finanzia- ria.
Per quanto riguarda l’ordine cronologico dell'esecuzione dei lavori il cronopro- gramma del progetto esecutivo ha una funzione indicativa.
Alla consegna dei lavori la Stazione appaltante informerà l’Appaltatore e il Diret- tore dei Lavori sulle proprie attività, già in corso o programmate, che possono comporta- re la contemporanea realizzazione di altre opere non comprese nel presente Appalto e affidate ad altre Imprese.
Sulla base delle informazioni ricevute l'Appaltatore concorderà con il Direttore dei Lavori le linee generali per il perfezionamento e l’approfondimento a maggior livello di dettaglio del cronoprogramma del progetto esecutivo, affinché il cronoprogramma ope- rativo e dettagliato per l’esecuzione dei lavori risulti compatibile anche con le attività del- la Stazione appaltante e con l’eventuale contemporanea presenza di altri appalti.
Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà sottoporre al Diretto- re dei Lavori la prima stesura del “cronoprogramma operativo e dettagliato per l’esecuzione dei lavori” (nel seguito: cronoprogramma operativo.
Nel redigere il cronoprogramma operativo l’Appaltatore dovrà tenere debito con-
to:
• delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e del Capitolato Tecni- co;
• dei termini d’esecuzione contrattuali;
• del cronoprogramma del Piano di sicurezza, che è vincolante per quanto riguarda la successione delle varie fasi di lavorazione e l’eliminazione del- le sovrapposizioni;
• delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
• dei condizionamenti all'attività del cantiere derivanti dalle festività o dal godimento delle ferie da parte degli addetti ai lavori;
• della prevedibile incidenza dei giorni d’andamento stagionale sfavorevole;
• di eventuali difficoltà d’esecuzione di alcuni lavori in relazione alla speciali- tà dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
• delle eventuali consegne parziali e dell’obbligo contrattuale d’ultimazione anticipata di alcune parti, laddove previsto;
• delle attività della Stazione appaltante;
• dell’eventuale contemporanea presenza di altri appalti.
Il Direttore dei Lavori esaminerà tempestivamente la prima stesura del cronopro- gramma operativo e, d’intesa con la Stazione appaltante, comunicherà all’Appaltatore eventuali osservazioni.
L’Appaltatore dovrà quindi revisionare il cronoprogramma operativo alla luce del- le suddette osservazioni, e presenterà al Direttore dei Lavori la seconda stesura del cronoprogramma operativo.
Il ciclo di revisione potrà essere ripetuto fino al raggiungimento d’una stesura de- finitiva concordata.
Una volta sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore, il cronoprogram- ma operativo costituirà a tutti gli effetti maggiore obbligo per l'Appaltatore.
Settimanalmente l'Appaltatore aggiornerà il cronoprogramma operativo con le modifiche che ritiene necessario proporre in seguito a motivate esigenze organizzative.
Gli aggiornamenti, che non potranno comunque modificare le scadenze contrat- tuali, saranno sottoposti al Direttore dei Lavori, che potrà approvarli o no subordinata- mente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Mensilmente l'Appaltatore dovrà redigere e trasmettere al Direttore dei Lavori un rapporto scritto sull’avanzamento dei lavori e delle forniture.
In caso di sospensione dei lavori parziale o totale per cause non attribuibili a re- sponsabilità dell’Appaltatore, il cronoprogramma sarà aggiornato modificando la sca- denza contrattuale.
Nel caso di consegne parziali l'Appaltatore dovrà predisporre il cronoprogramma in modo da prevedere, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai commi prece- denti, l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle aree disponibili, indicando an- che il termine massimo entro il quale, per il rispetto dei termini contrattuali, debbono es- sere iniziate le opere ricadenti nelle aree non comprese nella consegna parziale.
Art. 12 Osservanza del Capitolato Speciale d’appalto e di particolari dispo- sizioni di legge
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel pre- sente Capitolato Speciale d'Appalto e nel capitolato tecnico d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti de- rivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai re- golamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana,dei cavi stradali, alle norme sulla circolazio- ne stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecu- zione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dal- le AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di se- gnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquina- mento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Re- golamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 13 Documenti che fanno parte del contratto
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Spe- ciale d'Appalto, il Capitolato tecnico d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente docu- mentazione:
a) Le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispet- tivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere og- getto dell'appalto;
c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI- UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
d) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;
e) Il Cronoprogramma;
f) Le polizze di garanzia;
g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
h) I disegni di progetto (confronto elenco elaborati del Progetto Definitivo):
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Ap- paltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non forme- ranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qual- siasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carat- tere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafi- co, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di ri-
duzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appal- tatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espres- samente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzio- ne dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto al- le diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 14 Qualificazione dell’appaltatore
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG 1 Opere edili classifica III.
Le parti di lavoro appartenenti alla categoria OG 11, indicate nell’art. 5 del pre- sente capitolato, considerato che incidono per oltre il 10% sull’importo totale dei lavori, il limite massimo al subappalto è pari del 30% dell’importo della stessa categoria. Tale quota, laddove utilizzata dall’appaltatore, si aggiunge alla percentuale massima di su- bappalto, pari al 30% dell’importo massimo contrattuale.
Le imprese non specificatamente qualificate nella SIOS prevista nel bando di ga- ra potranno:
a) qualificarsi nella SIOS, “coprendo” l’eventuale quota che volesse affidare in subappalto - pari ad un massimo del 30% - con la propria attestazione SOA nella cate- goria prevalente;
b) per il restante 70%, concorrere in raggruppamento con soggetto idoneamente qualificato nella SIOS (ATI verticale).
Art. 15 Fallimento dell’appaltatore
Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudi- ziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno parte- cipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipu- lare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affi- damento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Art. 16 Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più del- le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuo- va procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il ri- spetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impre- viste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudica- tore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessio- ne, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una gra- ve violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni men- daci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice del- le leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenu- ta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al re- sponsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'ap- paltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate ne- gativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appalta- tore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedi- mento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore ri- spetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve ese- guire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in con- traddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltan- te l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombe- ro delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stes- sa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 17 Garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da do- lo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decor- renti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono ri- chiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla dura- ta presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia correda- ta dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltan- te nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momen- to della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressa- mente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ri- nuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operati- vità entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli ope- ratori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la cer- tificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un in- ventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 18 Garanzia Definitiva
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia defi- nitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10
per cento dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cau- zione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior dan- no verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia ve- nuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modali- tà indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emis- sione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo- certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia au- tentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'im- presa per la quale la garanzia è prestata.
Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'e- ventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risolu- zione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inol- tre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazio- ne, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito,per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il comple- tamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assi- curative sono presentate,su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltan- te, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 19 Coperture assicurative
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è ob- bligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L’importo della somma da assicurare è fissato in Euro 1.500.000,00 (diconsi euro unmilionecinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltan-
te contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per centodella somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare ese- cuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurati- va è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infra- strutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o lo- ro rappresentanze.
Art. 20 Disciplina del subappalto
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazio- ne Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comun- que subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclu- sione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenu- to tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere specia- li di cui all’articolo 89, comma 11 del .Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le pere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo
OG o OS di seguito elencate:
OG 11 - impianti tecnologici;
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni cultu- rali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali;
OS 25 - scavi archeologici;
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o for- nitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante al- meno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative presta-
zioni e comunque il subappalto non si ritiene accettato fino alla determina dell’ente ap- platante che lo autorizza. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazio- ne alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrati- va e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmen- te l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subap- paltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e nor- mativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'os- servanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipen- denti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicu- rezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltato- ri,trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicu- rativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acqui-
sisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro som- merso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo del- la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico con- tratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retri- buzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei sog- getti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultan- te dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ov- vero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla norma- tiva vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nomina- tivi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ri- corrano giustificati motivi.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle pre- stazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autoriz- zazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di con- trollo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappalta- tori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappal- tatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandata- rio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Prima dell’entrata in cantiere della ditta subappaltatrice è obbligo da parte dell’appaltatore di fornire alla stazione appaltante tutti i documenti della ditta subentran- te richiesti dall’allegato XVII del Dlgsl 81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 21 Consegna dei lavori inizio e termine dell’esecuzione e sospensioni
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta gior- ni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di dif- ferimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del con- tratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante for-
male verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavo- ri, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi ogget- tivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, cultu- rale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a sod- disfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la sta- zione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non pos- sono essere iniziati.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclu- sa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonchè copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il pe- riodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanza- mento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certifica- ti di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per appro- vato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla
Direzione dei Lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Dire- zione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendi- bilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei la- vori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori in- dicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Di- rezione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del pro- gramma di esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
La sospensione può essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di fi- nanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'ese-
cutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appal- tante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal pro- lungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via tempora- nea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al mo- mento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragio- ni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affin- ché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si prov- vede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verba- le. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ri- presa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospen- sione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedi- mento dà avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla sca- denza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ul- timare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verba- le di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al di- rettore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appal- tante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimen- to dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecu- zione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrat- tuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza con- trattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori
Ai sensi dell’art. 12 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 il certificato di ultimazione lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del diret- tore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei la- vori.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ulti- mazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto comple- tamento delle lavorazioni sopraindicate
Art. 22 Penali
Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabi- le unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appal- tante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016)
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0,5 per mille (diconsi Euro zero/50 ogni mille) dell'importo netto contrattuale.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni paga- mento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'e- ventuale ritardo.
Art. 23 Sicurezza dei lavori
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 7 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordi- natore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al sin- golo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di appli- cazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurez- za e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
In corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'im- presa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di ade- guarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori even- tualmente disattese nel piano stesso.
Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e one- re dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicu- rezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di si- curezza del lavoro, ai sensi del X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'ap- palto e cioè:
- che il committente è A.S.L. 1 Imperiese e per esso in forza delle competenze attribuitegli il R.U.P. nella persona del xxx Xxxxxxx Xxxxxxx;
- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il R.U.P. nella persona dell’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il l'ing. Xxxxxxxxx Xxxx;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è il l'xxx. Xxxxx Xx- nous;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 29.984,10
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in re- lazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la coopera- zione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risolu- zione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino al- cun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.
In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà so- spendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove di- sposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze interve- nute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modi- fiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecu- zione dei lavori.
Art. 24 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (su- bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti ido- nei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 25 Anticipazione e pagamenti in acconto
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fi- deiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del de- creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rila- sciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel cor- so dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle sta- zioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrat- tuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual vol- ta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informati- ci, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contri- butiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale di-
pendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cotti- mi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certifica- to di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappal- tatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di pro- muovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 26 Conto Finale
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ulti- mazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della
firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formula- te nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le ri- serve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili.
Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si esegui- ranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecu- tore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al re- sponsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collauda- tore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo pare- re in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacita- zioni.
Art. 27 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Generalità
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordi- nate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.
I materiali e le opere verranno conteggiati nelle loro effettive quantità e dimen- sioni quando queste corrispondano alle indicazioni del progetto ed a quelle impartite dal Direttore dei lavori
Nessuna opera, già compiuta come appartenente ad una determinata categoria, potrà essere compensata come facente parte di altra.
Tutto quanto è necessario per la perfetta esecuzione di un'opera si ritiene com- preso, salvo patto contrario, nel rispettivo prezzo contrattuale.
Nei prezzi dell'elenco si intendono pertanto comprese e compensate tutte le pre- stazioni e somministrazioni occorrenti dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta posa ed alla protezione delle opere.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali po- tranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara.
Art. 28 Verifica provvisoria consegna e norme per il collaudo degli impianti
Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante, questa avrà facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.
In tal caso però, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Ap- paltante dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avu- to esito favorevole.
Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi delle facoltà di prende- re in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, essa potrà disporre af- finché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.
Del pari l'Appaltatore avrà facoltà di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di poter fun- zionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la preven- zione degli infortuni ed in particolare dovrà accertare:
- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.
La verifica provvisoria non consentirà comunque, in caso di esito favorevole, l'ini- zio del funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.
Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prenderà in con- segna gli impianti con regolare verbale.
Art. 29 Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitivo dei lavori dovrà iniziarsi entro 10 giorni dalla data di ultima- zione dei lavori e dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comun- que rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il collaudo definitivo, dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto ri- guarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso dell'ese- cuzione dei lavori.
Ad impianto ultimato si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo:
- rispondenza alle disposizioni di legge;
- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;
- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto descritto.
Art. 30 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accetta- zione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantie- re, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati im- pianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la recinzione secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle aree consegnate all'Appaltatore;
• le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera, a proprie spe- se, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certi- ficati;
• l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materia- li impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto pre- scritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
• l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori;
• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indi- cato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicu- razioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sa- nitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefis- sati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari pe- riodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del can- tiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di ri- fiuto lasciati da altre Ditte;
• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in cor- so d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
• l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costru- zioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occor- rente all'esecuzione dei lavori;
• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzio- ne dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia,
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposi- zioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale cir- ca lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potreb- bero derivarne dall'uso. Entro 7 giorni dal verbale di ultimazione l'Appalta- tore dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'o- pera ed impianti di sua proprietà;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposi- te tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli even- tuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposi- zione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'ap- paltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la ge-
stione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è as- sunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente in- caricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione tem- poranea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantie- re; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantie- re. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministra- zione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Art. 31 Cartelli all’esterno del cantiere
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (al- tezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nomi- nativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono es-
sere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti non- ché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 32 Riserve dell’Appaltatore
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei la- vori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confer- mate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli sia- no dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di in- dennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ra- gioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue mo- tivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le pro- prie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni osta- tive al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sbor- sare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro entro il termine perentorio di quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel mo- do e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Ai sensi dell’art 14 lettera e) del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49 all’atto della firma del conto finale l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diver- se da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i suc- cessivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
Art. 33 Definizione delle controversie – accordo bonario - arbitrato
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo eco- nomico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si at- tiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regola- re esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedi- mento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limi- te di valore del 15 per cento del contratto.
Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati og- getto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria re- lazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del diret- tore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo xxxxxxx ovvero per il tramite degli esperti se- gnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'artico- lo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevi- mento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L’accordo ha natura di transazione.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della pro- posta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Ove non si proceda all'accordo xxxxxxx e l'appaltatore confermi le riserve, la de- finizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tri- bunale ordinario competente presso il Foro di Imperia ed è esclusa la competenza arbi- trale.
Art. 34 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economica – invariabilità dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calco- lato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di af- fidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, spre- chi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impie- go, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illumina- zione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al lo- ro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mez- zi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di de- posito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intenden- dosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appal- tatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o ri- chiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescin- dere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivo- cabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard,
ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto