REPUBBLICA ITALIANA
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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SELARGIUS PROVINCIA DI CAGLIARI
Repertorio n° del
Contratto d’appalto relativo all’affidamento dei lavori denominati “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA XXXXXXX”.
Codice CIG – Codice CUP
Importo netto lavori € --.---,--.
L'anno duemilaquindici addì -------------- del mese di in Selargius, nella casa
Comunale, sita nella via Istria n° 1, avanti a me Dott , Segretario Generale e
Ufficiale Rogante del Comune di Selargius, espressamente autorizzato dalla legge a rogare gli atti nell'interesse dello stesso, ex art. 97 del D. Lgs. n° 267/2000, si sono costituiti per- sonalmente:
- Per la parte pubblica: l’Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXX, nato a Cagliari il --. , Direttore d’Area 6
Opere Pubbliche del Comune di Selargius, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, codice fiscale 80002090928 – partita I.V.A. n° 00542650924, in forza dei poteri a Lui conferiti con il Decreto Sindacale protocollo n° ------
-- del --. , adottati ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000, che seppur non materialmente allega- ti costituiscono parte integrante del presente atto;
- Per l’Appaltatore: il Signor ------------------------, nato a ------------------ (--), il --/--/19--, resi-
dente in -------------------- (--), Via ----------------, n° --, C. F. --- --- ----- -----, nella sua qualità di
Titolare Firmatario, dell’Impresa -------------------------, con sede legale in -------------- (--),
nella Via -------------, n° --, C. F. --- --- ----- ----- - P.I , come risulta dalla visura came-
rale effettuata in data --/--/2014, acquisita in copia e custodita unitamente al presente atto.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, premettono che:
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° --- del --/--/2014 è stato approvato il Pro- getto Definitivo/Esecutivo dell’intervento denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA XXXXXXX”, dell'importo di € 88.000,00, di cui €
61.052,74 per lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00 non sog- getti a ribasso, ed € 26.947,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Con Determinazione dirigenziale n° del --/--/2014 è stata avviata la procedura nego-
ziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, e dell’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n° 163/2006 ed è stato approvato lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati;
- Con verbale in data --/--/2014, l’appalto in questione veniva provvisoriamente aggiudica- to all’Impresa Individuale ---------- per l’importo di € --.---,--, comprensivo degli oneri per la manodopera pari a € 16.478, 63 e degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00, al netto dell’I.V.A. e del ribasso d’asta del --,-- %;
- Con determinazione dirigenziale n° ---- del --/--/2014, esperiti i controlli di legge, veniva approvato il suddetto verbale e si affidava in via definitiva l’appalto in questione alla pre- detta ditta;
- E’ stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della Legge n° 266/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Le parti come sopra rappresentate e costituite, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1.- Richiamo alle premesse. Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento. Il Comune di Selargius, come sopra rappresentato, affi- da all’Impresa , che accetta, a mezzo del costituito Rappresentante Lega-
le, l’appalto per l’esecuzione dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA VIA XXXXXXX”. L’Appaltatore dichiara di assumerli con or- ganizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, secondo gli elaborati del pro- getto esecutivo di cui in premessa.
Art. 3.- Importo del contratto. L’importo contrattuale ammonta ad € -----,-- (diconsi euro--
--------------------------------/--) di cui € --.---,-- per lavori ed € 2.500,00 per oneri della sicurez- za, al netto dell’I.V.A. e del ribasso d’asta del --,--%.
Art. 4 - Regime IVA. II presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 è sog- getto ad I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634.
Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione. La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi impegnati sul capitolo PEG , Impegni
n° ----.-/----, Intervento --/--/--/--, Centro di Costo -.-. (determinazione di impegno n° ----
del --/--/20--.
Si precisa, inoltre, che l’Impresa dovrà riportare in fattura le seguenti indicazioni: determi- nazione di impegno di spesa, capitoli PEG, numero degli impegni di spesa, centro di costo ed interventi, nonché conto dedicato e codice IBAN. In assenza dei predetti dati il servizio finanziario non potrà procedere alla liquidazione della fattura medesima.
Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore. Il presente contratto di ap- palto, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006, si intende stipulato a CORPO,
secondo le modalità di lavoro riportate nel capitolato speciale d’appalto.
Art. 7 - Categoria prevalente. La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Codice dei Contratti, è la seguente: Categoria prevalente: OG1 Edifici civili e industriali - Importo: € 61.052,74 - Percentuale: 100,00%;
Art. 8 – Nomina dell'esecutore. Si dà atto che l’Impresa aggiudicataria ha concorso all’appalto come impresa individuale e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.
Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore. L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Comune di Selargius, via Istria, n° 1 – 09047 Selar- gius (CA). Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o co- municazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria compe- tenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei la- vori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere. L’appaltatore si riserva di co- municare, con apposita nota o all’atto dell’emissione delle relative fatture, le modalità di accreditamento delle somme dovute e l’eventuale o gli eventuali nominativi delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito. La cessazione o la decadenza dall'incari- co della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente no- tificata alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del ces- sionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previ- ste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. L'appaltatore, qualora non condu- ca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la ese- cuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere de- positato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa. L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere; egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. Il Diretto- re tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico or- ganizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 87 del Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R., n° 207/2010. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interes- sato circa l'unicità dell’incarico. Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse tro-
varsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui all’allegato II al D. Lgs. n° 81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvede- re a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza. Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa; tale circostanza comporta la rescissione del contratto e la prosecuzione in danno. Il responsabile della sicurezza, se di- verso dal direttore tecnico, dovrà essere nominato almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme e significato delle abbreviazioni. L'appalto è sog- getto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appal- to, nel presente contratto d'appalto, nell’allegato capitolato speciale, nell'elenco dei prez- zi unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal capitolato speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appal- tatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale, dando atto che le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: "C.C.": Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677; D. Lgs. n° 81/2008: Decreto Legislativo 09/04/2008, n° 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro; Legge 106/2011 – Legge 12 luglio 2011, n° 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n° 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia; D.
Lgs. n° 163/2006; Decreto Legislativo 12.04.2006, n° 163 - Codice dei contratti pubblici re- lativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; L.
R. n° 5/07 - Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; D.P.R. 207/2010 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; CGA; il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dalla Legge n° 106/2011; Regolamento di quali- ficazione – Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; le Leggi, i Decreti e le Circolari Ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; D Lgs. n° 152/2006 - Decre- to legislativo 3 aprile 2006, n° 152 Norme in materia ambientale (smaltimento rifiuti); le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente ri- chiamate, e tutte le nonne modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle opere.
TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO
Art. 14 - Adempimenti antimafia. Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad € 150.000,00 non ricorre obbligo di acquisire documentazione antimafia.
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto del presente contratto.
Art. 16 – Subappalto. L’appaltatore, in sede di gara, si è/non si è riservato la facoltà di avvalersi del subappalto per la categoria prevalente OG1 – Edifici civili e industriali, con la percentuale, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 118 del D. Lgs n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Restano fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall’art. 170 del D.P.R. n° 207/2010. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L’Appaltatore trasmette all'Amministrazione o Ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. Si conviene che l'Appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, trasmetta periodicamente, con cadenza quadrimestrale, all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Si da atto, comunque che l’Amministrazione, prima della consegna dei lavori e in coincidenza di ogni stato di avanzamento dei lavori provvederà ad acquisire il D.U.R.C. di cui al D. Lgs n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere. L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:
1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile
2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 17 della stessa norma;
2. eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 102 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
3. un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. L’Impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla stazione appaltante. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
Art 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto. A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs n° 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore ha costituito la prescritta cauzione definitiva di € -.---,--, mediante polizza fidejussoria n° ---
-/-----------------, emessa in data --/--/2014 dalla Società -------------------------, Agenzia di ------
--------, e per tutta la durata dei lavori, con firma legalizzata. La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell’Area Opere Pubbliche con determinazione n° ------- del --/--
/2014. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 50% dell’importo contrattuale, attestato mediante S.A.L. o analoghi documenti. Al raggiungimento di tale percentuale la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di lavori eseguiti oltre il suddetto 50%. Detto svincolo è da intendersi automatico, senza la necessità del benestare dell’Amministrazione, alla sola condizione della consegna preventiva all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore, dei S.A.L. o analoghi documenti (in originale o copia autentica) attestanti gli importi di lavori raggiunti. Il restante 25% dell’ammontare residuo dell’iniziale importo garantito cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
Art. 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs n°163/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha stipulato la polizza di assicurazione n° -----------, emessa in data --/--/2014 dalla Società , Agenzia di -
--------------, che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di € -
---. ,--. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00. La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell’Area Opere Pubbliche con determinazione n° ----- del --/--/2013. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto
L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al capitolato speciale d’appalto allegato sotto le lett. A), nonché all’elenco dei prezzi e di tutti gli elaborati grafici e contabili del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, ad eccezione del capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dal D.P.R. n° 207/2010, sono stati firmati dalle parti in ogni foglio in segno di presa visione e piena accettazione e vengono custoditi unitamente al presente atto.
Sono parte integrante del contratto, l’allegato capitolato speciale d’appalto, nonché, anche se non materialmente allegati: il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n°
145, come modificato dal D.P.R. n° 207/2010; gli elaborati grafici progettuali (n° -- tavole grafiche); i piani di sicurezza; l’elenco dei prezzi; le polizze di garanzia, il cronoprogramma. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.
Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori
E’ onere a carico dell’Appaltatore provvedere, entro i primi dieci giorni dalla consegna dei lavori, al rilievo ed alla mappatura di tutti i sottoservizi esistenti nell’area oggetto d’intervento; è da intendersi che dovranno essere rilevati sia i sottoservizi eventualmente già indicati nel progetto sia quelli non indicati dallo stesso, con la restituzione grafica planimetrica ed altimetrica, su supporto magnetico formato DWG, che verrà consegnato alla Direzione dei Lavori. A seguito di detti rilievi l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d’opera, compreso l’allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni, redatto secondo i modelli di Gant, o simili, con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto dell’avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all’Amministrazione l’approntamento dei pagamenti. Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più
conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 23 - Occupazioni temporanee di suolo e custodia del cantiere
L'occupazione temporanea per l’impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall’individuazione, dall’uso e dall’eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di cantiere sono a totale carico dell’Appaltatore. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 22 della Legge 13 settembre 1982, n° 646 la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 24 - Sospensioni e riprese dei lavori
A - E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento di esecuzione ed attuazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D. Lgs. n°
163/2006, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Nei casi previsti dall'art. 159, comma 1, del Regolamento di esecuzione ed attuazione il responsabile del procedimento può sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori.
La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento di esecuzione ed attuazione determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad
un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa, ovvero secondo giustificate determinazione del responsabile del procedimento.
B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del regolamento;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 25 – Proroghe
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 26 - Durata giornaliera dei lavori
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 27 - Danni nel corso dei lavori.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose oggetto di esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 48 ore naturali e consecutive da quelle dell'evento mediante telegramma, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Art. 28 - Variazioni al contratto e al progetto
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. A norma del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 132 del D. Lgs. n° 163/2006 non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o
indennizzi da parte dell'Appaltatore. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 132 del
D. Lgs. n° 163/2006, ed agli articoli 161 e 162 del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n° 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti.
Qualora nel corso dei lavori sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati nei modi previsti dall’art. 163 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta contrattuale.
Art. 30 - Revisione prezzi.
Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D. Lgs. n° 163/2006, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1, del codice civile. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
Art.31 – Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge n. 98/2013 (Decreto del fare), per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice di cui al D. Lgs. n. 163/2006, è prevista la
corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti percento) dell'importo contrattuale.
2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obbli- ghi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
3. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo per- centuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della mede- sima.
4. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del DPR n° 207 del 2010, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita ga- ranzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al re- cupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilascia- to da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rila- sciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del te- soro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 32 - Pagamenti in acconto
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e da tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni qual volta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.50% per infortuni raggiunga l’importo netto di € 25.000,00 (diconsieuroventicinquemila/00). I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata. Nel caso di sospensione dei lavori di cui all’art. 158 del D.P.R. n° 207/2010, la stazione appaltante, su richiesta dell’appaltatore, dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori sia imputabile all’Appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti lo ritenga necessario.
Art. 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia
II pagamento della rata di saldo, che non potrà essere inferiore al 10% dell’importo contrattuale, comprensiva della ritenuta prevista all’art. 32, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato dì collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Art. 34 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e tracciabilità dei flussi finanziari.
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all’Appaltatore mediante mandati di pagamento emessi in capo al Tesoriere, intestati all’impresa e resi esigibili in una delle forme previste dalla normativa vigente. In esecuzione del disposto dell’art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l’appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo succitato. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si assume, altresì, l’onere di comunicare, ai sensi della norma sopra citata, il numero del conto dedicato ed il relativo codice IBAN.
Art 35 - Ritardo nei pagamenti
Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133 del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. I
medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 141 del D. Lgs. n° 163/2006, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto ed a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall’articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 36 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori.
L’Appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 (diconsi dieci) giorni dalla consegna degli stes- si, come risultante dall’apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 90 (novanta) naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art 43, comma 10, del Regolamento di esecuzione ed attuazione e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe previa formale richiesta, sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dallo Appaltatore.
Art. 37 – Penali
Per il ritardo nell’inizio dei lavori, l’Appaltatore è soggetto ad una penale dell’1,00 per mille dell’importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l’ultimazione dei lavori ritardi, l’Appaltatore è soggetto ad una penale dell’1,00 per mille dell’importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo di ritardo. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento
promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D. Lgs. n° 163/2006. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. E’ ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Xxxx'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10, del Regolamento di esecuzione ed attuazione e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.
Art. 38 – Forma e contenuto delle riserve
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 39 - Proprietà degli oggetti trovati
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 40 – Avviso ai creditori
A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso
l'Appaltatore, per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni, a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certifica- to di collaudo provvisorio.
Art. 41 – Collaudo
Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli articoli 215 e 238 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. II certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e dell'articolo 123 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento di esecuzione ed attuazione sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo
resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Art 42 - Difetti di costruzione
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera.
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43 - Accordo bonario su riserve di importo notevole
Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati dall’art. 240 del D. Lgs. n° 163/2006 l'Amministrazione seguirà la procedura ivi indicata.
Art. 44 - Risoluzione del contratto
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 135 del D. Lgs. n° 163/2006), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 137 del D. Lgs. n°163/2006), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 134 e 138 del D. Lgs. n° 163/2006 ed all’art. 146 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.
Art. 45 – Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D. Lgs. n° 163/2006, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Il ricorso alla Camera Arbitrale sarà valutato da entrambi i contraenti e qualora ci sia il mutuo compenso. In caso di discordanza si ricorrerà secondo quanto sopra. Le
riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. n° 163/2006 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.
Art. 46 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori
Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell’I.V.A. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant’altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circolare Min. Finanze 1° luglio 1998, n° 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27.03.2002.
Qualora al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza: Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori
imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. d) del Regolamento di esecuzione ed attuazione, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; le spese per le vie di accesso al cantiere; le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; le spese per passaggio e per occupazioni temporanee; le spese per la custodia e la guardiania diurna e notturna del Campus per la durata dei lavori e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; le spese di adeguamento
del cantiere in osservanza del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni. le spese necessarie per garantire l’accesso alle proprietà pubbliche e private, tramite l’utilizzo di passerelle metalliche.
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti: la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana; le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo; le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma del D. Lgs. n° 81/2008 e dell’art. 53 della L. R. n° 5/2007; le spese per garantire, nei luoghi di intervento, al personale ed ai mezzi l’accesso sui luoghi di lavoro; le spese per corredare i disegni di contabilità di documentazione fotografica dell’intero intervento; oneri relativi all’utilizzo di aree di stoccaggio temporaneo di materiali e macchinari da utilizzarsi in cantiere. Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.
Art. 48 - Controlli dell'Amministrazione
L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D. Lgs, n° 81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:
- Responsabile del procedimento: Xxx. Xxxxxx XXXX – AREA 6 OO.PP. ;
- Responsabile dei lavori (D. Lgs. n° 81/2008): : Xxx. Xxxxxx XXXX – AREA 6 OO.PP.;
- Coordinatore sicurezza fase esecuzione: : Geom. Xxxxxxxx XXXXX – AREA 6 OO.PP.;
- Direttore Lavori (art. 148 DPR n° 207/2010): Geom. Xxxxxxxx XXXXX – AREA 6 OO.PP.; La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 C.C. e seguenti, in caso di contrasto con le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, ne la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, ne alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 49 - Accesso agli atti
Per quanto attiene all’eventuale richiesta di accesso agli atti si rinvia alla Legge 7 agosto 1990, n° 241 ed al regolamento comunale sull’accesso, che disciplinano la materia.
Art 50 - Richiamo per quanto non previsto
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dal D.P.R. n° 207/2010, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.
Richiesto Io Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di Selargius ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano
dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.
L'APPALTATORE IL DIRETTORE D’AREA
IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 51 - Clausole particolarmente onerose
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, e specialmente dell’allegato capitolato speciale e di tutti i documenti amministrativi e tecnici, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al contratto, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato. L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e dell’allegato capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti: Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione; Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa; Art. 16 - Subappalto; Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela; Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere; Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto; Art. 22 -
Programma di esecuzione dei lavori; Ari 24- Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 27 - Danni nel corso dei lavori; Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti; Art. 37 - Penali; Art . 41 - Collaudo; Art. 42 - Difetti di costruzione; Art. 45 - Controversie; Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore.
Richiesto Io Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di Selargius ho ricevuto l'articolo che precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato lettura ai Signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione. Il presente contratto, scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia, consta di numero 8 fogli di carta resa legale, pari a numero 31 pagine, e viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante come in appresso ed a margine di ciascun foglio.
L'APPALTATORE IL DIRETTORE D’AREA
IL SEGRETARIO GENERALE