Concessione di vantaggi economici da parte degli Enti Locali
Concessione di vantaggi economici da parte degli Enti Locali
L’erogazione di contributi, sussidi e/o provvidenze da parte degli Enti Locali in favore di soggetti terzi
di Xxxxx De Xxxxxxx - Magistrato della Corte dei conti
Nell’ambito dei controlli sui questionari predisposti dall’organo di revisione ex art. 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Magistratura contabile, esaminando la tabella che ri- porta le “entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo”, ha valutato come indice di non sana gestione finanziaria di un Ente Locale l’erogazione di contributi, sussidi e/o provvidenze a favore di soggetti terzi senza rispettare le regole procedimentali, di pubblicità e di trasparenza fissate dalla legge. Nello scritto che segue, si ricostruisce il quadro normativo che regola le “contribuzioni” al di fuori di un rapporto di corrispettività, indicando le peculiarità di quelle con- cesse dalle amministrazioni locali al fine di rimuovere situazioni di “disagio” sociale, nonché si riporta il contrasto in seno alla Magistratura contabile sul criterio che distingue le contribuzioni ex art. 12 della Legge n. 241/1990 e le elargizioni a titolo di sponsorizzazioni.
Il quadro normativo che fissa le regole procedimentali e le garanzie di pubblicità e trasparenza in materia di concessione di contributi in assenza di un rapporto
di corrispettività
Il legislatore, in tema di “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, detta una disciplina che ha valenza di principio generale dell’ordinamento giuridico. In particolare, “le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferi- mento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel ge- nus dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs.
n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio eco- nomico diretto o indiretto mediante l’erogazione di in- centivi o agevolazioni” (1).
La legge sul procedimento amministrativo Legge n. 241/1990), all’art. 12, sotto la rubrica “Provvedi- menti attributivi di vantaggi economici”, al primo comma stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predetermi- nazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono at- tenersi”; il secondo comma, poi, aggiunge che “l’ef- fettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati- vi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.
La legge con cui è stato attutato il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini- strazioni (D.Lgs. n. 33/2013), ha poi fissato stin- genti “Obblighi di pubblicazione degli atti di con- cessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attri-
(1) In questi termini, si è pronunciata la giurisprudenza con- tabile in sede consultiva (Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere 20 aprile 2016, n. 260/2016).
buzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”. In particolare, all’art. 26 ha stabilito che “Le pubbliche amministrazioni pubbli- xxxx gli atti con i quali sono determinati, ai sensi del- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono atte- nersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sus- sidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pub- blici e privati” (comma 1). Detto obbligo di pubbli- cazione riguarda qualsiasi provvedimento attributi- vo di un vantaggio economico di importo superiore a mille euro e ne costituisce condizione legale di efficacia (l’importo va considerato complessiva- mente in capo al medesimo soggetto beneficiario, a prescindere che le diposizioni attributive del van- taggio economico siano frazionate in più provvedi- menti) (2).
Più nello specifico, l’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 “rafforza ulteriormente gli obblighi di trasparenza previ- sti dall’art. 12 della legge n. 241/1990, esprimendo l’esigenza di una pubblicità erga omnes, nei limiti ivi indicati: esigenza che si ricollega alla verifica prioritaria nell’ambito del Piano anticorruzione, dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, del monitoraggio
dei tempi di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa sti- pulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’ammini- strazione (art. 1 comma 9, legge n. 190/2012)” (3).
Le limitazioni al potere discrezionale della amministrazione concedente vantaggi economici
Il quadro normativo sin qui richiamato è soggetti- vamente estendibile agli Enti Locali che rientrano, senza dubbio, nel perimetro “pubblica amministra- zione”. In questo senso, dunque, sin da ora si può affermare che il legislatore, anche per gli Enti Lo- cali, ha “puntellato” la materia relativa alla con- cessione di contributi e sussidi “di particolari cautele e garanzie procedimentali: ogni “elargizione” di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e traspa- renza procedurale e l’amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta liber- tà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costitu-
(2) Si rimanda ai commi successivi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 laddove stabiliscono che: “Le pubbliche amministra- zioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, con- tributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro” (comma 2); “La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condi- zione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’uf- ficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ri- tardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104” (comma 3): “È esclusa la pubbli- cazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali da- ti sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli inte- ressati” (comma 4).
Dunque, gli obblighi di pubblicazione interessano anche l’e- lenco dei soggetti beneficiari. La pubblicazione è, in particola- re, condizione di efficacia dei relativi provvedimenti concesso- ri, ma solo per importi superiori a mille euro: sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi purché nel corso dell’anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario (artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013; nonché Ci- vit, deliberazione n. 59 del 2013 in tema di “Pubblicazione de- gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attri- buzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pub- blici e privati “): dovendosi osservare, inoltre, nei casi in que- stione, in cui cioè gli atti contengano informazioni relative alla
situazione di disagio economico-sociale degli interessati, le re- gole poste a presidio della riservatezza (Linee guida emanate dal Garante per la privacy il 15 maggio 2014, in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014).
(3) Così, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016. Nella richiamata deliberazione, si aggiunge che “la concessione di sovvenzioni, contributi, ecc. è pertanto individua- ta come area a forte rischio corruzione, che deve essere presi- diata mediante l’implementazione di specifiche misure di pre- venzione (Piano Nazionale Anticorruzione -PNA- all. 2, pag. 11, e allegato 2 aree di rischio comuni e obbligatorie): e non può ri- solversi in una erogazione che prescinda dal fondamentale xxxx- ne di uguaglianza tra cittadini che, per l’appunto, si risolverebbe nell’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati: ovverosia integrando fenomeni di mala gestio e che il legislatore della legge 190/2012 ha preso in considerazione ai fine della riconducibilità al concetto di corru- zione in senso ampio (circolare n. 1/2013 della Funzione Pubbli- ca).
Tale verifica, che presuppone precisi obblighi informativi in- terni all’Ente nei confronti del responsabile dell’anticorruzione, pone in primis precisi obiettivi di trasparenza, cui tende la leg- ge n. 190/2012, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della stessa leg- ge, sui procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e ser- vizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussi- di, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e pro- gressioni di carriera”.
zionali di uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fon- damentali dell’Ente” (4).
La Giurisprudenza amministrativa, in ordine alla necessità che i criteri e le modalità per l’attribuzio- ne di vantaggi economici siano “predeterminati”, ha ripetutamente affermato che detto principio di legge è finalizzato ad evitare ingiustificate discrimi- nazioni e a garantire la trasparenza dell’azione am- ministrativa (5).
La predeterminazione e la pubblicazione dei criteri con i quali sono elargite sovvenzioni, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve, tra l’altro, riguardare sia l’an e sia il quantum da concedere.
Diretto corollario del principio di legge sin qui ri- portato è che l’organo politico dell’ente locale de- ve adottare (nelle forme previste da ciascun ordi- namento) la norma regolamentare con cui prede- termina i criteri di erogazione dei contributi che, in sede gestionale, l’organo amministrativo appli- cherà adottando il provvedimento formale attribu- tivo del vantaggio economico.
In altri termini, nella norma regolamentare che fis- sa i criteri di erogazione dei contributi, si concre- tizza la discrezionalità facente capo all’organo poli- tico. Diversamente, l’organo amministrativo emana l’avviso pubblico attuativo dei criteri contenuti nella disposizione regolamentare e, successivamen- te, predispone la graduatoria con cui si attua la comparazione valutativa di tutti gli aspiranti bene- ficiari dei contributi (6).
La motivazione del provvedimento finale di asse- gnazione deve dar conto dell’esistenza dei presup- posti desumibili dai criteri predeterminati dall’or- gano politico. In particolare, sul punto, la Giuri- sprudenza contabile ha precisato che, in ossequio al secondo comma dell’art. 12 cit., i criteri e le mo- dalità a cui si è attenuto l’ente per l’assegnazione o
il riparto dello stanziamento, deve risultare dai sin- goli provvedimenti di concessione del vantaggio economico (Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, delibere 14 settembre 2016, nn. 37-39 e 5 ottobre
2016, n. 41).
Parallelamente, sul piano gestionale/contabile, l’ac- certamento della violazione delle regole contenute nell’art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché la vio- lazione dei canoni di pubblicità e trasparenza che devono governare l’agire della pubblica ammini- strazione anche in sede di concessione di vantaggi economici in favore di soggetti terzi, sono stati ri- tenuti dalla Magistratura contabile indice di una non sana gestione finanziaria delle risorse finanzia- rie di un ente locale (7).
La definzione di provvedimento attribuitivo di vantaggio economico
e la fattispecie dei contributi comunali in materia di servizi sociali
La dottrina riconduce i provvedimenti attributivi di vantaggi economici in assenza del presupposto di corrispettività alla più ampia e generale catego- ria dei provvedimenti di natura concessoria, ossia i provvedimenti “accrescitivi” della sfera giuridica del destinatario (8). In buona sostanza, i provvedi- menti riconducibili all’art. 12, Legge n. 241/1990 si traducono nell’attribuzione di una somma di de- naro o di un altro bene economicamente valutabile senza che ci sia un rapporto di correspettività e, quindi, sorga in capo al destinatario l’obbligo di re- stituzione o l’erogazione di una controprestrazione che si inserisca in un rapporto di sinallagmaticità. Dunque, “sono da ascrivere alla categoria dei contribu- ti gli atti di concessione caratterizzati dal fatto di costi- tuire generiche attribuzioni di un “vantaggio economi-
(4) Così, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016 cit.
(5) Ex multis recentemente TAR Molise Campobasso, sent. 12 agosto 2016, n. 320, sent. n. 317/2016, sent. n. 304/2015, e sent. n. 561/2014: “la normativa del citato art. 12, recante “provvedimenti attributivi di vantaggi economici” prevede, al pri- mo comma, che l’attribuzione di vantaggi economici di qualun- que genere a privati o a enti pubblici sia subordinata alla prede- terminazione di criteri e modalità, cui le Amministrazioni eroga- trici debbano attenersi. Ciò al fine di evitare ingiustificate discri- minazioni e per garantire la trasparenza dell’azione amministrati- va”.
(6) Sulla necessità della predisposizione di una graduatoria in cui si dà atto dell’avvenuta comparazione dei requisiti degli aspiranti beneficiari si rimanda a CDS, sent. 23 maggio 2015, n. 1552.
(7) Ci si riferisce alla pronuncia adottata dalla Corte dei con- ti, Sezione regionale di controllo della Lombardia (deliberazio- ne Lombardia, 19 gennaio 2017, n. 4/2017/PRSE) in cui è stato accertato che l’Ente Locale che ha concesso vantaggi econo-
mici in favore di soggetti privati senza “predeterminare” i crite- ri e le modalità per la loro attribuzione vìola le regole di sana gestione finanziaria in quanto l’ente medesimo “avrebbe dovu- to pubblicare bandi che fissavano i criteri con cui i soggetti inte- ressati avrebbero potuto accedere ai contributi definendo a priori i presupposti per la concessione del vantaggio economico, sia sotto il profilo dell’an e sia sotto il profilo del quantum”. Nella ri- chiamata delibera si legge, altresì, che “i criteri e le modalità seguiti dall’ente per l’assegnazione o il riparto dello stanziamen- to, devono risultare dai singoli provvedimenti di concessione del vantaggio economico”. La Sezione regionale, quindi, conclude affermando che “la condotta tenuta dall’ente non è conforme ai principi di sana gestione finanziaria in quanto, alla luce dei ri- chiamati principi che governano la materia, l’ente non può com- piere una valutazione “implicita” ma deve esplicitare le ragioni per le quali un determinato soggetto è individuato quale benefi- ciario del vantaggio economico riconducibile all’art. 12 della Legge n. 241/90”.
(8) X. Xxxxx, Corso di diritto amministrativo, CEDAM, Ed. 1996, p. 562 ss.
co” riconducibile all’art. 12 della Legge n. 241 del 1990: la locuzione “vantaggio economico” deve inten- dersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone sen- za che vi sia una controprestazione verso il concedente. Ove invece la provvidenza sia caratterizzata dalla com- presenza sia pur mediata di una controprestazione, si esula dalla previsione normativa che invece si connota per l’assenza di obblighi di restituzione o obbligo di pa- gamento” (9).
Si annoverano in questa ampia categoria i sussidi (che hanno una valenza latamente assistenziale), gli indennizzi (che si fondano su un principio di solidarietà), i premi,i contributi (volti ad incenti- vare una attività considerata di pubblico interesse) e le sovvenzioni in senso stretto (finalizzate ad agevolare l’esercizio di attività imprenditoriali me- diante l’erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato) (10).
In proposito, recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito che devono essere rispettose del principio dettato dall’art. 12 della Legge n. 241/1990 - ossia “deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle P.A. procedenti dei criteri cui le stesse Amministrazioni si dovranno attenere nel- l’an e nel quantum da concedere”- “qualsiasi genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti pri- vati o pubblici” (11). Con particolare riferimento alla categoria delle sovvenzioni in senso stretto, inoltre, “si deve partire dal presupposto che l’art. 12 della Legge n. 241 del 1990 riveste carattere di princi- pio generale dell’ordinamento giuridico, ed in particola- re della materia che governa tutti i contributi pubblici, la cui attribuzione deve essere almeno governata da norme programmatorie che definiscano un livello mini- mo delle attività da finanziare e ciò viene a costituire poi il metro di valutazione di un’eventuale comparazio- ne di un numero di domande superiori allo stanziamen- to; non è sostenibile che il concetto di “finanziamento” sia diverso da quello di contributo o di agevolazione e dunque escluso dalla norma di cui all’art. 12 L. 241 sopraddetta, né gli art. 26 della Legge 21dicembre
1978 n. 845, né l’art. 35 D.P.R. 24 luglio 1977 sulle funzioni regionali in materia di istruzione artigiana e professionale, comunque precedenti alla L. 241 del 1990, offrono spunti peculiari per discernere agevola- zioni pubbliche sotto forma di “accreditamento”, al pari della materia sanitaria ed ospedaliera” (CDS, sent. 23 maggio 2015, n. 1552).
La nozione lata di attribuzione di vantaggio econo- mico è pacificamente fatta propria anche dalla Ma- gistratura contabile che si è pronunciata sulle con- dizioni e sui limiti afferenti l’erogazione dei contri- buti a persone disagiate (12). I provvedimenti ac- crescitivi della sfera giuridica dei destinatari ex artt. 12 Legge 241/1990 e 26 D.Lgs. n. 33/2013, soggiac- ciono anche alla normativa in materia di servizi sociali quando si si sostanziano nella “erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le si- tuazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel xxxxx xxxxx xxx xxxx” (xxx. 128 del D.Lgs. n. 112/1998, al quale rinvia l’art. 1, c. 2, Legge n. 328/2000). Infatti, “sulla scorta di un con- solidato orientamento, il Comune è ente a finalità ge- nerale ai sensi degli articoli 3, 2 comma, e 13 del De- creto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, proprio perché cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni ammini- strative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti, teso al perseguimento di fini pubblici consi- stenti nell’erogazione di servizi alla cittadinanza, e per quello che qui rileva, dei c.d. “servizi sociali”. Sul pia- no oggettivo, del resto, la legge “quadro” dell’8 novem- bre 2000, n. 328, contempla un insieme articolato di misure volte a garantire la qualità della vita, pari op- portunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabili- tà, di bisogno e di disagio individuale e familiare, deri- vanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione (art. 1, c. 1)” (13).
Anche in materia di servizi sociali, per ricondurre
la contribuzione economica nell’alveo dell’art. 12,
(9) Così, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016, cit.
(10) Per questa classificazione che non vuole avere valore esaustivo, ma solo descrittivo si rimanda sempre a X. Xxxxx, Corso di diritto amministrativo, CEDAM, Ed. 1996, p. 562 ss.
(11) La richiamata sentenza del CDS, 23 maggio 2015, n. 1552, ha ad oggetto delibere regionali per il finanziamento di progetti di formazione per le quali è escluso che “le procedure in questione avrebbero un carattere di accreditamento/conven- zione (sulla base di un procedimento di riconosciuta idoneità ri- spetto agli obiettivi di sviluppo) piuttosto che comparativo-con- correnziale”.
(12) Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016
cit. Il quesito oggetto della richiesta di parere riguardava la possibilità di un Comune di riconoscere, previa adozione di una delibera di Giunta comunale e pubblicazione di un bando, “un contributo economico straordinario, volto a mitigare parzial- mente il disagio degli assegnatari degli alloggi PEEP, che si tro- vino in situazione di difficoltà economico-sociale e che per effet- to delle (...) sentenze della Corte di Appello di rideterminazione degli indennizzi per le espropriazioni delle aree PEEP, siano stati penalizzati dall’azione di recupero del maggior costo affrontato dal comune per l’acquisizione delle aree ricomprese nei piani di zona comportante un incremento delle somme poste a carico degli assegnatari stessi”.
(13) Così Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n.
Legge n. 241/90, non deve sussistere l’elemento della “corrispettività”. Infatti, l’Amministrazione comunale può prevedere che a fronte dell’erogazio- ne di un contributo (ad esempio, sotto forma d’in- tervento anticrisi a sostegno delle famiglie più bi- sognose) venga richiesto al beneficiario della prov- videnza pubblica di prestare attività occasionale in favore dell’ente comunale. Tuttavia, “al fine di scongiurare la creazione di forme di lavoro tempo- raneo e occasionale alle dipendenze dell’ente loca- le” in violazione delle norme che disciplinano il la- voro occasionale alle dipendenze della PA e delle regole di contabilizzazione della spesa per il perso- nale, detta forma di contribuzione è ammissibile solo quando l’attività prestata dal beneficiario si sostanzi “in una prestazione sociale senza nesso di corrispettività e senza oneri riflessi per il comu- ne” (14).
Con specifico riferimento alle contribuzioni anno- verabili nelle situazioni di indigenza o di disagio economico-sociale, sono state ritenute ammissibili le provvidenze pubbliche a sostegno del reddito delle persone purché l’amministrazione locale individui specificamente gli interessi pubblici e gli obiettivi sociali che intende perseguire mediante l’erogazio- ne di contributi economici a favore di categorie so- cialmente svantaggiate o in temporanea difficoltà finanziaria (15). Al contrario non rientrano tra le contribuzioni per far fronte all’indigenza o al disa- gio economico-sociale, le somme erogate in ragio- ne della previsione contenuta nell’art. 22, comma 2, della Legge n. 328/2000, laddove sono elencati analiticamente gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi (16).
260/2016, cit.
In proposito, per una ricostruzione completa del quadro normativo, appare opportuno richiamare il tenore letterale del- l’art. 6 della legge quadro n. 328/2000 che, sotto la rubrica “funzioni dei comuni”, stabilisce che “1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regio- nale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabi- lite dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modifi- cata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del de- creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’art. 132, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell’àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attivi- tà: a) programmazione, progettazione, realizzazione del siste- ma locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle ri- sorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei sog- getti di cui all’art. 1, comma 5; b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’art. 22, e dei titoli di cui all’art. 17, nonché delle attività assistenzia- li già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’art. 8, comma 5; c) autorizzazio- ne, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle struttu- re a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, secondo quanto stabili- to ai sensi degli artt. 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, let- tera c); d) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali, di cui all’art. 8, comma 3, lettera a); e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comu- ni provvedono a: a) promuovere, nell’àmbito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’àmbi- to della vita comunitaria; b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’àmbito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività so-
ciosanitarie e per i piani di zona; c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione at- ti a valutare l’efficienza, l’efficacia ed i risultati delle prestazio- ni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’art. 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione econo- mica”.
(14) La fattispecie è stata oggetto del parere reso dalla Cor- te dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la deliberazione n. 882/2010/PAR del 22 settembre 2010.
(15) Si veda, Garante della protezione dei dati personali, “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, conte- xxxx anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per fi- nalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014.
(16) La delibera Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere
n. 260/2016, in particolare richiama nel dettaglio il contenuto dell’art. 22 cit.: a) misure di contrasto della povertà e di soste- gno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure econo- miche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domici- lio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo fa- miliare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; d) misu- re per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’art. 16, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per as- sicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla Legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’art. 14; realizzazione, per i soggetti di cui all’art. 3, comma 3, della leg- ge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle
Alla luce di quanto sin qui detto, dunque, quando la contribuzione in favore di un soggetto privato, oltre a non essere caratterizzata dall’elemento della “corrispettività” (e, quindi soggiacere ai principi fissati dagli artt. 12, Legge n. 241/1990 e 26, D.Lgs. n. 33/2013), è anche funzionale alle finalità previste dall’art. 1, comma 2, Legge n. 328/2000, si può affermare che l’amministrazione comunale non solo deve predeterminare e rendere pubbliche le modalità procedurali ed i criteri attraverso cui av- verrà l’elargizione, ma deve anche stabilire che la concessione del contributo economico destinato a soggetto in situazione di bisogno sia subordinata al- la determinazione dell’ISEE in ossequio a quanto stabilito dall’art. 25 della Legge n. 328/2000 (17).
Gli ulteriori vincoli di finanza pubblica che rappresentano un limite
alla discrezionalità dell’ente locale che intende attribuire ad un soggetto terzo un vantaggio economico
Come anticipato, la Magistratura contabile ha af- fermato a chiare lettere che la violazione delle re- gole procedimentali prescritte dall’art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché la violazione dei xxxx- ni di pubblicità e trasparenza, in sede concessione di vantaggi economici in favore di soggetti terzi, sono sul piano gestionale indice di una non sana gestione finanziaria delle risorse finanziarie di un ente locale. Ad ogni modo, in tema di attribuzione di vantaggi economici in favore di soggetti terzi - al di fuori di un rapporto di corrispettività nei ter- mini sin qui esplicitati-, vengono in rilievo anche disposizioni di carattere finanziario in senso stretto. In linea generale, a livello di programmazione, il bilancio fissa l’ammontare complessivo delle risorse (ripartito per missioni e programmi di spesa). Dun- que, anche le risorse destinate a finanziare “le con- tribuzioni non corrispettive”, devono essere in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 10/2016): “la quantificazione delle risor-
se in modo funzionale e proporzionato alla realizzazio- ne degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente di- venta fondamentale canone e presupposto del buon an- damento dell’amministrazione”.
D’altra parte, anche la Magistratura contabile, ha ribadito che “ai fini di trasparenza e imparzialità, è necessaria una puntuale definizione dei documenti pro- grammatici dell’amministrazione che saranno presi a ri- ferimento per l’erogazione dei “contributi ordinari”, al- lo scopo considerando, in particolare, che, nel caso di costituzione di diritti soggettivi, è altresì necessario defi- nire gli strumenti attraverso i quali vengono assicurate a bilancio le risorse necessarie per la relativa futura co- pertura finanziaria” (18).
Con specifico riferimento alle contribuzioni eroga- te in favore di persone disagiate, inoltre, i Giudici contabili hanno evidenziato che “va fatto uso di un criterio costituzionalmente orientato di caratte- re squisitamente auto normativo contenuto negli atti fondamentali dell’ente, in ossequio peraltro al disposto dell’art. 3 e 13 del D.Lgs. n. 267/2000. Ciò in quanto nella materia specifica regolata dalla legge quadro in materia di servizi sociali (Legge n. 328 dell’8 novembre 2000), le competenze, sia in tema di programmazione degli interventi e delle ri- sorse, sia in tema di loro realizzazione (art. 1, com- ma 3), sono ripartite tra lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali. Ciascuno di essi, infatti, concorre al fi- nanziamento delle misure programmate secondo “competenze differenziate e con dotazioni finanzia- rie afferenti ai rispettivi bilanci” (art. 4), in linea con i canoni costituzionali, ovverosia che “ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura [e che] [i]l principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la co- pertura della spesa, (...), e, dall’altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi cor- rettamente delineati già in sede di approvazione del bi- lancio di previsione” (sentenza n. 188/2015)” (19).
comunità-alloggio di cui all’art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le per- sone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comuni- tarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresiden- ziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domici- lio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contra- stare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo inter- venti di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per fa-
vorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
(17) L’art. 25 cit., sotto la rubrica “Accertamento della con- dizione economica del richiedente”, stabilisce che “Ai fini del- l’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secon- do le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 mag- gio 2000, n. 130”.
(18) Corte dei conti, sez. reg. controllo per la Valle d’Aosta, deliberazione 16 settembre 2013, n. 18.
(19) Così, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016 che richiama il precedente parere reso dalla medesi- ma Sezione regionale di controllo 25 luglio 2011, n. 336.
Il criterio distintivo tra sponsorizzazioni ed erogazione di contributi ex art. 12 Legge n. 241/1990
Chiarita la portata del vincolo di carattere genera- le fissato dalla limitatezza delle risorse finanziare pubbliche, si è posto il problema di coordinare il tema in esame con il puntuale vincolo di finanza pubblica introdotto dall’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010 che vieta agli Enti Locali di effettuare spe- se per sponsorizzazioni (20). In buona sostanza, alle limitazioni di carattere “positivo” (sin qui richia- mate) poste alla discrezionalità dell’ente in tema di elargizione di vantaggi patrimoniali a soggetti terzi, se ne aggiunge una di carattere negativo: all’ente locale è preclusa “qualsiasi forma di contribuzione a terzi intesa a valorizzare il nome o le caratteristi- che dell’ente ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’ente” (Corte dei conti, sez. contr. Liguria, pa- rere n. 6 del 15 febbraio 2011).
Nello specifico, all’indomani dell’entrata in vigore della norma da ultimo richiamata, la Magistratura contabile in sede consultiva -in particolar modo, con riferimento ai contributi che vengono erogati in favore di associazioni che svolgono attività spor- tive o culturali nel territorio comunale- ha esami- nato due quesiti tra loro connessi: la definizione del negozio di “sponsorizzazione” e l’individuazio- ne del criterio distintivo tra sponsorizzazioni (vie- tate ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010) e contri- buti ex art. 12 Legge n. 241/1990 (consentiti nei li- miti di legge sin qui descritti).
La Giurisprudenza amministrativa, in merito alla prima questione, ha affermato che “nell’ambito dei contratti di pubblicità, si è andata sempre più affer- mando, nella prassi negoziale, la categoria autonoma dei contratti di sponsorizzazione; contratti con i quali il soggetto sponsorizzato (sponsee) si obbliga a fornire, nell’ambito di proprie iniziative destinate al pubblico (eventi musicali, artistici, sportivi, ecc.), prestazioni accessorie per favorire la diffusione del marchio, del lo- go o di altri messaggi del soggetto sponsorizzatore (sponsor), il quale si obbliga a pagare per ciò un deter- minato corrispettivo, nella previsione che il pubblico, partecipando all’iniziativa, associ all’iniziativa la figura
dello sponsor e che da tale associazione lo sponsor con- segua un beneficio d’immagine” (21). D’altra parte, detta definizione era già stata fatta propria dai Giu- dici contabili che avevano sintetizzato il concetto affermando che “ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post
D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di se- gnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine” (22).
Dunque, il contratto di sponsorizzazione è un con- tratto a prestazioni corrispettive, tuttavia l’immate- rialità della prestazione resa in favore dell’ente lo- cale che opera come sponsor si presta ad agevoli elusioni del divieto sopra richiamato nel senso che, attraverso l’impiego dello strumento lecito delle contribuzioni “non corrispettive” ex art. 12 Legge
n. 241/1990, l’ente potrebbe erogare utilità econo- miche in favore di un soggetto terzo non per realiz- zare le finalità istituzionali ma solo per promuovere di fatto l’immagine dell’amministrazione erogante. Conseguentemente, la Magistratura contabile ha affrontato il problema di individuare un criterio di- stintivo tra queste due forme di contribuzione sen- za però giungere ad una soluzione univoca. Secondo un orientamento più rigoroso il contribu- to erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale non è qualificabile in termini di “sponsorizzazione” e, quindi, non è vietato solo quando è finalizzato a sostenere iniziative nell’inte- resse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In altri termini, “tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze del- l’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da sog- getti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappre- sentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione del-
(20) L’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, conv. dalla Legge
n. 122/2010 recita: “A decorrere dall’anno 2011 le amministra- zioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazio- nale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipen- denti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”.
(21) Così, TAR Cagliari, 23 settembre 2015, n. 1023. Per
una disamina completa delle diverse definizioni del contratto di sponsorizzazione che si rinvengono in diversi settori (come quello radiotelevisivo, di valorizzazione del patrimonio artisti- co-culturale e quello fiscale) si rimanda alla deliberazione Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere, n. 336/2011.
(22) Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 set- tembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010.
l’immagine dell’Amministrazione. Questo profilo teleo- logico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall’ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento”. Ne consegue che, secondo questo orientamento, l’ente comuna- le può riconoscere un vantaggio economico ad un soggetto terzo senza incorrere nel divieto fissato dall’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, solo quando la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell’ente medesimo (come, ad esempio, i sussidi per rimuovere situazioni di disa- gio di cui si è detto nel paragrafo precedente) o quando il beneficiario, in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale, impiega il contributo per espletare attività “di interesse per la collettività inse- diata sul territorio sul quale insiste il Comune, anche, in via meramente esemplificativa, di carattere artistico, culturale o economico. In ogni caso, l’eventuale attri- buzione dovrà essere conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale” (23).
Secondo un diverso orientamento, invece, per non incorrere nel divieto di sponsorizzazione non è ne- cessario che la finalità perseguita con l’erogazione “non corrispettiva” sia riconducibile a quelle istitu- zionali dell’ente locale medesimo. Detto orienta- mento argomenta l’assunto ricordando, in primo luogo, che “il Comune è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, 2 comma, e 13 del Decreto Legi- slativo n. 267 del 18 agosto 2000, proprio perché cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comu- nità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti: di talché qualsiasi iniziativa potrebbe a buon titolo rientra- re nelle competenze dell’ente locale rischiando di vanifi- care qualsiasi vaglio teleologico”. In secondo luogo, secondo questo orientamento che configura una maggiore autonomia dell’ente nel valutare i desti- natari “meritevoli” di essere beneficiari di contri- buzioni non aventi il carattere della corrispettività, “il riconoscimento del ruolo che i cittadini, le formazio-
ni sociali e in generale la società civile svolgono nel per- seguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ultimo comma, Cost.) va letto (...) non con riferimento all’orizzonte ristretto delle funzioni svolte direttamente dall’ente locale ma in mo- do ampio, così da assicurare (come è compito della Re- pubblica alla luce dell’art. 3 e dell’intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l’esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per ‘il pieno svi- luppo della persona umana’(art. 4, comma 2, Cost.), per cui ‘ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spi- rituale della società’”. La Sezione regionale di con- trollo veneta, quindi, conclude per “una lettura co- stituzionalmente orientata che fa della persona il valore primigenio della società” e afferma che “il criterio distintivo per l’individuazione di tali funzioni è rappresentato quindi non già dalla pertinenza di queste all’ente, ma dal riconoscimento che questi fa - all’inter- no dei propri atti normativi statutari e regolamentari - dell’esistenza della peculiarità e potenzialità delle auto- nomie sociali - anche rispetto alle stesse autonomie lo- cali - quanto all’incidenza nella rete quotidiana, vitale e significativa delle relazioni che si instaurano fra le persone e le famiglie: in altri termini – ‘lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo svi- luppo della società civile partendo dal basso, dal rispet- to e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente in- terpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale’ (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valoriz- zare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto ‘vicine ai cittadini interessati’(art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale. In questo specifico ambito si colloca il so- stegno in termini anche di contribuzione dell’ente all’at- tività di queste entità che sono espressione di originarie manifestazioni di autonomia privata e ‘soggetti dell’or- ganizzazione delle libertà sociali’ (parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), senza
(23) Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 set- tembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento del- la Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008) “nei quali è stato precisato che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rin- venibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effet- tuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiun- xxxx i fini che in base all’ordinamento deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussi- diarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell’art. 118 del-
la Costituzione, a seguito della modifica del Titolo V, parte Se- conda della legge fondamentale della Repubblica. All’interno dell’ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico di- vieto. Infatti, se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigen- ze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo per- so”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo”.
che queste forme di sostegno economico siano in alcun modo collegate all’utilizzo dell’immagine dell’ente o che a questo siano pienamente sovrapponibili come attività. In conseguenza di ciò, la proposta distinzione tra con- tribuzioni vietate o meno non rinviene una sua autono- ma giustificazione normativa, dal momento che la di- sciplina di legge individua unicamente le categorie delle sponsorizzazioni (vietate) e delle contribuzioni (soggette a un limite quantitativo): diversamente opinando, si porrebbe nel nulla l’autonomia di rilievo costituzionale che assegna in via primaria allo Statuto e ai regolamen- ti degli Enti Locali l’individuazione delle norme fonda- mentali per l’organizzazione e il funzionamento dell’en- te, comprese quelle che si riferiscono all’esercizio della sussidiarietà orizzontale, ripristinando invece una di- stinzione, oramai non più vigente e certamente non consentita dopo la riforma costituzionale, tra spese fa- coltative e spese obbligatorie (art. 197 del R.X. 0/00/0000 x. 148 di approvazione del T.U. 1915 e articoli 90, 91 e 92 del R.X. 0 xarzo 1934 di appro- vazione del T.U. del 1934)” (24).
Conclusioni
Alla luce di quanto sin qui detto, si può conclude- re che un ente locale, che assume un “provvedi- mento attributivo di vantaggi economici” in favore di un soggetto terzo, deve sicuramente rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico positi- vizzati dagli artt. 12 della Legge n. 241/1990 e 26 del D.Lgs. n. 33/2013. In altri termini, le sovven- zioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, che non presentano il carattere della corrispettività
possono essere erogati quando l’ente “predetermi- na” con un proprio regolamento i criteri e le moda- lità per l’erogazione di detti contributi, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni e di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa.
Sul piano gestionale la violazione delle regole pro- cedimentali prescritte dall’art. 12 della Legge n. 241/1990, nonché la violazione dei canoni di pub- blicità e trasparenza, in sede concessione di van- taggi economici in favore di soggetti terzi, sono in- dice di una non sana gestione finanziaria delle ri- sorse finanziarie dell’ente locale erogante. Inoltre, a livello di programmazione, l’ente locale con il bi- lancio deve fissare l’ammontare complessivo delle risorse destinate a finanziare “le contribuzioni non corrispettive”, in modo funzionale e proporzionato alle capacità finanziare dell’ente medesimo.
Rimane, invece, aperto in seno alla Giurisprudenza contabile, il problema di individuare un univoco criterio distintivo tra le contribuzioni “non corri- spettive” e il contratto di sponsorizzazione che, al contrario, è un contratto a prestazioni corrispetti- ve. Infatti, l’immaterialità della prestazione resa in favore dell’ente locale che opera come sponsor si presta ad agevoli elusioni del divieto previsto dal comma 9, dell’art. 6 D.L. n. 78/2010, nel senso che, attraverso l’impiego dello strumento lecito delle contribuzioni “non corrispettive” ex art. 12 Legge n. 241/1990, l’ente potrebbe erogare utilità economiche in favore di un soggetto terzo non per realizzare le finalità istituzionali ma solo per pro- muovere di fatto l’immagine dell’amministrazione erogante.
(24) Così, Corte dei conti, sez. contr. Veneto, parere 25 lu- glio 2011, n. 336/2011. La deliberazione in commento aggiun- ge che “ove il regolamento contempli una “serie molteplice ed eterogenea di settori (che vanno dalle attività sportive e ricreati- ve, alla tutela dei valori monumentali, artistici e storici, alla cultu- ra, informazione, assistenza sociale ecc...) il cui fattore comune ed unificante appare l’intervento pubblico finanziario e cioè l’as- sunzione delle relative spese a carico del bilancio comunale”(De- liberazione di questa Sezione 034/2010/PAR del 22 marzo
2010), i contributi erogati e comunque finalizzati al sostegno del- le attività ritenute meritevoli per gli scopi di promozione sociale culturale sportiva ecc., purché indicati nello Statuto comunale, saranno ammessi se rispettano i parametri formali (espressi nella motivazione) sanciti dall’art. 12 della legge n. 241/1990, il cui secondo comma prescrive che i “singoli provvedimenti” di cui al primo comma (i provvedimenti di concessione) devono esplicita- re l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di interven- to”.