Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali Allegato A – Capitolato d'appalto
Comune di Porto Xxxxxx
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
Allegato A – Capitolato d'appalto
Criteri per la fornitura di farmaci e parafarmaci per gli utenti dei servizi sociali ai sensi dell’art. 17 della L.08.11.2000 n. 328
Art. 1 - Oggetto Specialità medicinali concedibili dal S.S.N. Specialità medicinali non concedibili dal S.S.N.
Medicinali generici (concedibili dal S.S.N., non concedibili e da banco) Farmaci da banco (OTC) e vendibili senza obbligo di prescrizione (SOP) Parafarmaci, prodotti omeopatici
La fornitura dovrà essere effettuata dalla data affidamento del servizio al 31/12/2023 e per un importo massimo di euro 3.000,00 IVA inclusa. La ditta appaltatrice dovrà garantire che l’offerta risulti comprensiva degli oneri previsti per la sicurezza.
La stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza imputabili ad interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs.vo 81/2008 e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della stazione appaltante o all'interno di sedi altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero; la ditta aggiudicataria, tuttavia, è tenuta a dichiarare gli oneri interni aziendali per la sicurezza.
Art. 2 - Caratteristiche principali del servizio
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, dei prodotti farmaceutici di medicazione, di presidi medico-chirurgici, sanitari, preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e sostanze abitualmente usate e distribuite dal canale farmacia, e parafarmaci in genere (dietetici per bambini ed adulti, integratori, sanitari, prodotti per la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, etc.). nel territorio del Comune di Porto Xxxxxx.
La consegna del prodotto dovrà essere effettuata entro minuti 15 dall'emissione del buono elettronico dell'assistente sociale (previa disponibilità).
Art. 3 - Funzionamento del servizio
La ditta appaltatrice s’impegna a:
a) garantire il corretto funzionamento del servizio;
b) fornire mensilmente fattura e report delle attività;
c) esonerare espressamente l’amministrazione comunale da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con l'utente finale beneficiario;
d) comunicare il nominativo del referente del servizio.
Art. 4 - Criteri di aggiudicazione CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
A parità di punteggio complessivo sarà preferita la ditta che avrà offerto il ribasso maggiore.
Art. 5 - Modulistica
L’offerta dovrà essere compilata utilizzando i moduli predisposti dall’amministrazione comunale, i quali dovranno essere presentati come richiesto nella lettera d’invito.
Documenti
a) Istanza di partecipazione e dichiarazioni di cui ai modelli allegati;
b) sottoscrizione del Patto di integrità;
c) Offerta economica recante l’indicazione dell’importo del ribasso che l'operatore intende effettuare su ogni tipologia di prodotto di cui all'articolo 1 (oggetto) del presente capitolato.
Art. 6 - Modalità di pagamento
L’A.C. riconoscerà all’appaltatore il corrispettivo derivante dall’ammontare dei prodotti rilasciati agli utenti sino all'importo posto a base di gara.
I pagamenti avverranno, in relazione ai buoni emessi, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture. Si procederà alla liquidazione delle fatture previa acquisizione del DURC.
Art. 7 - Assicurazioni
L’I.A. si assume ogni responsabilità sia civile che penale che discenda ai sensi di legge a causa dell'espletamento della fornitura di cui al presente disciplinare di gara.
L'A.C. è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o gli altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e a terzi in occasione dell'esecuzione del servizio. L'I.A. assume a proprio carico l'onere di sollevare l'A.C. da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa A.C. per tali accadimenti.
L'Assicurazione che l’OE dovrà produrre dovrà avere massimali non inferiori a 500.000,00 a copertura dei rischi e della responsabilità civile dei gestori convenzionati e con un massimale non inferiore ad euro 75.000,00 a copertura dei rischi in itinere legati all'espletamento del servizio.
Art. 8 - Clausola risolutiva espressa
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi d’inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono essere in particolare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:
a) fallimento dell’impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento del servizio;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta;
c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello d’efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti d’idoneità – anche sanitaria – previsti dalla legislazione vigente;
d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide del Comune;
h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, accertate tramite acquisizione di documentazione da parte delle XX.XX., Ministero del Lavoro, INPS, INAIL o Prefettura;
i) interruzione non motivata del servizio;
l) gravi disservizi;
m) violazione del divieto di subappalto;
p) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
q) violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
u) sub-appalto tranne che per i servizi accessori eventualmente indicati in offerta ed autorizzati;
v) cessione parziale o totale del contratto a terzi;
z) frode;
aa) comminazione di n°3 (tre) penalità, ulteriore inadempienza per lo stesso tipo d’infrazione; bb) perdita di almeno uno dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2006.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Dirigente del Servizio I.S. a mezzo di posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla ditta non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla ditta sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta senza necessità di diffide o formalità di sorta.
Art. 9 - Risoluzione del contratto per inadempimento
Fuori dai casi indicati nel precedente sub-articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento rilevante di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida che contenga le contestazioni o i riferimenti a precedenti contestazioni e con la quale venga indicato al contraente un termine non inferiore a gg.15 dalla sua ricezione per l’adempimento al fine dell’eliminazione dei disservizi oggetto di contestazione. Qualora, entro detto termine la I.A. non adempia a quanto richiesto, il contratto s’intende risolto di diritto.
Alla risoluzione contrattuale si procederà inoltre qualora l’I.A. si renda colpevole di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze tali da compromettere il buon andamento del servizio, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabilite a suo carico dal presente capitolato ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio all’A.C., ovvero si sia verificato grave inadempimento dell’I.A. stessa nell’espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione.
Si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate con posta elettronica certificata, che produrrà effetto dalla data di ricevimento (vedi art. 15).
In caso di risoluzione del contratto l’A.C. potrà scegliere eventualmente anche o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse condizioni o di far proseguire il servizio per il tempo necessario a conferire incarico alla Ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, previa verifica dei requisiti necessari, attribuendone gli eventuali maggiori costi all’I.A. uscente.
Art. 10 - Recesso unilaterale
La ditta può recedere dal contratto comunicandolo al Dirigente del Servizio, con posta elettronica certificata all'indirizzo xxxxxxx-xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx.
Art. 11 - Controversie
Per qualsiasi controversia, l’Impresa non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni del Comune, ma potrà fare le proprie riserve entro 15 giorni dall’evento.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
Art. 13 - Obbligo di formato digitale per comunicazioni
Ogni comunicazione e/o istanza diretta al Comune di Porto Xxxxxx dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata. Ogni comunicazione trasmessa con differente modalità, senza previo accordo con gli uffici competenti della stazione appaltante, non sarà presa in considerazione dalla stessa.
Ogni documento elaborato connesso al servizio dovrà essere prodotto in forma digitale. Per i documenti che debbono essere firmati, tale sottoscrizione dovrà avvenire mediante firma digitale ai sensi della normativa vigente, sia da parte dell'incaricato che da eventuali altri soggetti.
Art. 14 – Stipula del contratto
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante, quindi, provvederà a comunicare l'aggiudicazione ala ditta aggiudicataria con contestuale richiesta di trasmissione, mediante pec, della cauzione definitiva e di quant'altro eventualmente richiesto dal presente capitolato ai fini della stipula del contratto. Successivamente alla verifica positiva della documentazione trasmessa, la stazione appaltante provvederà a comunicare all'aggiudicatario l'esito di tale verifica e la conseguente volontà di conclusione del contratto. Con il riscontro e accettazione, da parte dell'aggiudicatario, di quest'ultima comunicazione, entro il termine indicato dalla stessa, si considererà concluso a tutti gli effetti il contratto per l'appalto in oggetto.
Art. 15 - Controversie
Le eventuali controversie che insorgessero tra il Comune e la ditta aggiudicataria, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, verranno deferite al giudizio del Foro di Sassari. All’atto della stipula del contratto d’affidamento e per ogni effetto, l’affidatario dovrà eleggere il proprio domicilio legale presso il Comune di Porto Xxxxxx.
Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato nel presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia. Per quanto riguarda il trattamento dei dati vedasi informativa allegata.
RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:
1. tutte le dichiarazioni, relative all’impresa, previste nel presente bando a cura del legale rappresentante dell’impresa possono essere sottoscritte da un procuratore a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura, in originale o copia conforme autenticata o dichiarata conforme, pena l’esclusione.
2. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
4. In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico.
5. L’Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
6. Le dichiarazioni mendaci che eventualmente fossero accertate dall'Amministrazione, anche dopo la gara, oltre alle altre conseguenze di legge, comporteranno la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento automatico al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, pena l’esclusione.
8. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.
9. L’esito della procedura viene comunicato tempestivamente all’aggiudicatario provvisorio. Ogni altra notizia in merito all’esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione degli atti conseguenti alla procedura. La predetta pubblicazione, ha valore di comunicazione dell’aggiudicazione nei confronti di tutti i partecipanti alla gara.
10. Si chiarisce inoltre che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle eventuali verifiche, saranno riferite alla data di presentazione dell’offerta. Si specifica inoltre che la regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazione e di rateizzazione in materia contributiva (DURC) dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte, pena l’esclusione.
11. Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque concorrente. In caso di accertata mancanza di uno dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dichiarate in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio, si procederà all’esclusione del concorrente ed alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria. In questo caso l’aggiudicazione spetta al soggetto che segue immediatamente in graduatoria, ferma restando la facoltà dell’ente di bandire una nuova gara o procedere ad altra modalità di affidamento.
12. Le imprese aventi in corso modifica della struttura aziendale, trasformando in particolare la loro forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e quindi modifichino altresì la loro ragione o denominazione sociale o effettuino operazioni di conferimento d’azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazione nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato della CCIAA riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna: 1) delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale; 2) atto di conferimento di azienda 3) atto di fusione per incorporazione; 4) nel caso di ditta individuale che abbia costituito società
commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione dalla ditta individuale.
13. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultante dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’aggiudicatario originario, fino al quinto migliore offerente. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede di gara.
14. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’IVA verrà corrisposta a termine di legge.
15. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del DPR 642/72 e pertanto sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
16. Gli esiti della presente gara saranno tempestivamente inseriti nel sito dell’ente xxx.xxxxxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx. pertanto non saranno fornite al riguardo informazioni telefoniche.
17. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria e che, in caso di controversie non s’intende sottoporre l’eventuale contenzioso al giudizio arbitrale ma al giudice ordinario (la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto d’appalto spetterà al foro di Sassari).
La Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa
Politiche Sociali e Pubblica Istruzione Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXXXXXX
29/11/2022 15:06