CONTRATTO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE - SETTORE TRASPORTI –
ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
- SETTORE TRASPORTI –
Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”, della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l’individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell’ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l’entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.
Potenziali aderenti
Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.
Contribuzione
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
La misura minima dei contributi a carico dell’aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri
indicati all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.
CONTRIBUTO (1) | QUOTA TFR MATURANDO | ||
A CARICO LAVORATORE | A CARICO DATORE DI LAVORO | ||
LAVORATORI NON ISCRITTI AL FASC | |||
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993 | 1 % (2) | 1 % | 1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3) |
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993 | 6,91% (100% del TFR) | ||
LAVORATORI ISCRITTI AL FASC | |||
Lavoratori di 1^ occupazione precedente al 29/4/1993 | 1% (4) | - | 1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) (3) |
Lavoratori di 1^ occupazione successiva al 28/4/1993 | 6,91% (100% del TFR) |
(1) Espresso in percentuale delle seguenti voci retributive: valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nella località ove esiste, indennità di funzione per i quadri.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all’adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
(3) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l’aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
(4) I lavoratori iscritti al FASC possono versare una quota a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nella località ove esiste, indennità di funzione per i quadri: 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 7,5%, 8%, 8,5%, 9%, 9,5%, 10%, 10,5%, 11%.
Nota Informativa – Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente pag. 1