Assicurazione per la circolazione delle Autovetture
Assicurazione per la circolazione delle Autovetture
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Genertel S.p.A.
Prodotto: Genertel Auto - ed. 07/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura? RESPONSABILITÀ CIVILE
L’assicurazione non opera per i sinistri:
che avvengono con il conducente privo della patente di guida;
che avvengono quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci;
che avvengono quando il veicolo non è in regola da più di due mesi con la revisione;
subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità.
In questi casi e quando è applicabile l’art.144 del Codice delle Assicurazioni, Genertel può agire in rivalsa.
Le garanzie sono prestate entro i massimali e con le franchigie indicate in contratto.
Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE
✔ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza in aree pubbliche o equiparate.
✔ La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro.
✔ Il contratto opera anche per l’esercitazione alla guida.
È possibile acquistare contestualmente e per lo stesso periodo assicurativo anche le seguenti garanzie opzionali:
- Bonus Protetto;
- RC Mobilità Estesa;
- Furto e Incendio;
- Minikasko e Kasko;
- Tutela danni da veicoli non assicurati;
- Collisione animali selvatici;
- Eventi atmosferici;
- Atti vandalici;
- Cristalli;
- Assistenza Legale;
- Assistenza Stradale Estesa;
- Assistenza Stradale Top;
- Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx;
- Infortuni del Conducente;
- Bonus aiuto domestico;
- Estensione Infortuni in Mobilità;
- Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti;
- 4 zampe a bordo.
La concessione delle garanzie opzionali è sempre soggetta alla discrezione di Xxxxxxxx.
Che cosa non è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE
✘ L’assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizio- ni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
✘ L’assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del legitti- mo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
✘ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
✘ L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riser- vato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l’assicurato provvede abitualmente al loro manteni- mento;
3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni che derivano dalla circolazione del veicolo.
Dove vale la copertura?
✔ L’assicurazione vale in:
- Italia e Stati dell’Unione Europea;
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Principato di Monaco;
- Liechtenstein;
- stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde.
All’estero l’assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni e nei limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.
✔ Per la sola garanzia Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx la copertura opera in:
- Italia e Stati dell'Unione Europea;
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Bosnia ed Erzegovina;
- Montenegro;
- Norvegia;
- Regno Unito;
- Repubblica della Macedonia del Nord;
- Serbia;
- Svizzera;
- Turchia.
✔ Per le garanzie Collisione animali selvatici e Tutela danni da veicoli non assicurati, la copertura opera solo in Italia.
Che obblighi ho?
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse:
- la presenza delle garanzie richieste;
- la correttezza dei massimali;
- la correttezza delle somme assicurate;
- la correttezza dell'eventuale franchigia R.C.A..
Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Se il contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato.
In caso di sinistro, se l’assicurato non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
Quando e come devo pagare?
Il premio è annuo e comprende le imposte e il contributo obbligatorio al S.S.N. I pagamenti possono essere effettuati con:
- bonifico digitale PISP o MyBank;
- bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
- cognome e nome del contraente;
- numero di targa o di preventivo.
- carta di credito, comunicando i dati a Genertel.
Genertel può proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate. Nel caso di rate semestrali l’onere aggiuntivo per la rateazione è pari al 3,5% del premio imponibile, mentre nel caso di rate trimestrali tale onere è del 4,5%. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. Il pagamen- to rateale può essere effettuato solo con carta di credito non prepagata. Il prelievo automatico delle rate successive deve essere pre-autorizzato al momento della stipula, e l’addebito viene effettuato il giorno della scadenza della stessa. Se l’addebito non va a buon fine e il contraente non paga la rata, viene effettuato un nuovo tentativo di prelievo 5 giorni dopo la scadenza di rata. Se anche questo ulteriore addebito l’addebito non va a buon fine e il contraente non paga la rata, viene effettuato un nuovo tentativo di prelievo 13 giorni dopo la scadenza di rata. Tali tentativi di addebito si intendono pre-autorizzati dal contraente che sceglie la modalità di pagamento rateale.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le garanzie assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza, o dalle 24 del giorno del pagamento se questo avviene successivamente, e terminano alle ore 24 della data di scadenza indicata in contratto. Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa (c.d. “periodo di comporto”). Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa, come previsto dal Codice Civile, e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, perciò alla scadenza e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovarlo e di assicurarsi con altra compagnia.
Il contraente ha anche diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esporta- zione definitiva del veicolo. È sufficiente inviare a Genertel i documenti che le comprovano e la relativa richiesta scritta.
Assicurazione per la circolazione delle Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Compagnia: Genertel S.p.A. Prodotto: Genertel Auto
Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato: 07/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 040.20.20.20
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
L’ammontare del patrimonio netto di Genertel evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 273 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve a 250 milioni di euro. L’Indice di solvibilità di Genertel è pari al 226% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (289 milioni di euro) e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (128 milioni di euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammonta a 57 milioni di euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell’impresa xxxx://xxxxx.xxx/XXXX.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Che cosa è assicurato? | |
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in contratto. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Il massimale minimo di legge ammonta a 1.300.000 euro per i danni a cose e 6.450.000 euro per i danni a persone. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | La garanzia Responsabilità Civile è estesa gratuitamente anche per i danni causati involontariamente a terzi che derivano: - dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali); - da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato; - dal gancio di traino del veicolo assicurato; - da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità Civile dei terzi trasportati”); - da incendio del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali (c.d. “Ricorso Terzi”), con il limite del 3% del massimale indicato in polizza e comunque non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo. |
Tipo di guida | La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo. I tipi di guida possibili sono: - esperto (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni); - inesperto (solo conducenti con età inferiore ai 25 anni); - non solo esperti. La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma se il contraente ha dichiarato che il veicolo non viene mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni , per i sinistri con colpa causati da un guidatore sotto i 25 anni, il contraente rimborsa una franchigia di 350 euro che si somma all’eventuale franchigia che il contraente ha scelto di inserire in polizza, a fronte di una riduzione del premio. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Dispositivo Telematico - Scatola Nera | Per poter usufruire dei servizi e vantaggi della scatola nera è necessario acquistare la garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera in abbinamento all’Assistenza Stradale Estesa o Top. In caso di installazione della scatola nera fornita da Jeniot S.p.A. è previsto uno sconto sul premio della garanzia R.C.A. In questo caso la copertura assicurativa è funzionalmente collegata: - al dispositivo (scatola nera); - ai servizi connessi al dispositivo satellitare (scatola nera). Il dispositivo (scatola nera) e i servizi hanno natura accessoria, costituiscono parte integrante di un’unica offerta complessa di natura assicurativa e sono regolati dalle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici. L’attivazione dell’offerta telematica, con l’installazione del dispositivo (scatola nera), contribuisce alla prevenzione dei rischi di cui alla copertura assi- curativa e, pertanto, ai sensi dell’art. 59-bis del Reg. Ivass n. 40/2018, Genertel applica lo sconto indicato in preventivo sul premio della garanzia R.C.A. I costi di ciascun componente sono: - Premio: il premio complessivo dell’offerta telematica è riportato nel preventivo e nel contratto. Nel caso di premio frazionato, gli importi sono relativi alla singola rata. - Dispositivo in Comodato: il dispositivo (scatola nera) è fornito in comodato gratuito da Jeniot S.p.A. come da Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici. - Canone Telematico: il canone dei servizi telematici erogati da Jeniot S.p.A., indicato in preventivo e contratto. |
Franchigia | È possibile scegliere di inserire in contratto una franchigia, ovvero la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro R.C.A. con colpa, anche parziale. A fronte dell’inserimento di una franchigia in contratto è prevista la riduzione del premio. |
Carrozzeria Convenzionata | È possibile scegliere di inserire in contratto l’opzione Carrozzerie Convenzionate, applicabile sia alla garanzia R.C.A. che alle garanzie C.V.T Furto e Incendio, Minikasko e Kasko, Eventi atmosferici e Atti vandalici. A fronte della riduzione di premio prevista , rispetto a tali garanzie il contraente si impegna a riparare eventuali danni al veicolo solo presso la rete di carrozzerie convenzionate con Genertel. In tal caso: - gli scoperti previsti per garanzie Incendio e furto, Atti vandalici, Eventi atmosferici, Minikasko e Kasko verranno ridotti della metà; - per la riparazione dei danni Genertel anticipa le spese. In caso di mancato rispetto di tale impegno è previsto: a) per la garanzia RCA: l’applicazione al danno risarcibile in regime di risarcimento diretto di una penale forfettaria a titolo di inadempimento pari al 10%, fino a un massimo di 500 euro, che Genertel sottrae dall’importo del pagamento; b) per le garanzie CVT: il raddoppio degli scoperti minimi per le garanzie “Furto e Incendio”, “Atti vandalici”, “Eventi atmosferici”, “Minikasko e Kasko”. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Sospensione | È possibile scegliere di inserire in contratto l’opzione sospensione che permette di sospendere temporaneamente il contratto, fino a 3 volte, per un minimo di 30 giorni fino a un massimo di 12 mesi. |
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Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
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In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie.
BONUS PROTETTO Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | La garanzia Bonus Protetto ti permette di mantenere la classe di merito Genertel in corso se durante l’annualità assicurativa si verifica un solo sinistro. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | La garanzia non prevede esclusioni specifiche. |
RC MOBILITÀ ESTESA Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel assicura i rischi per i danni involontariamente causati a terzi che derivano: - dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l’assicurazione R.C.A, anche presi a noleggio a breve termine o in sharing; - dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing; - dagli spostamenti a piedi. La garanzia opera, nell’ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma, per i danni causati direttamente: - dal proprietario del veicolo assicurato con Genertel - dal contraente di polizza se diverso dal proprietario limitatamente alla circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | La garanzia non opera se il danno si verifica: - durante le attività professionali; - durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell’escursionismo e di qualsiasi attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all’interno di specifici impianti attrezzati in tal senso; - durante la partecipazione a gare o competizioni sportive; - durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali; - con dolo del proprietario o del contraente; - quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro; - quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche (come ad esempio gli psicofarmaci); - quando il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, per i danni subiti dai terzi trasportati. La garanzia prevede una franchigia di 150 euro per sinistro. |
FURTO E INCENDIO Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di: - Furto o tentato furto del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Sono compresi gli apparecchi multimediali non di serie. - Incendio con sviluppo di fiamma, anche se causato da atti di vandalismo. Vengono inoltre indennizzate: - Le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle autorità per incendio. - La perdita dell’imposta di proprietà non utilizzata in caso di furto. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Sono esclusi i danni: - da furto o tentato furto che avvengono in conseguenza di atti di vandalismo; - determinati da furto agevolato dalla mancata chiusura o dalla presenza nel veicolo delle chiavi o di congegni automatici di accensione; - determinati da dolo o colpa grave. In contratto sono previsti scoperti e minimi. Il minimo non indennizzabile è dimezzato se l’assicurato sceglie di servirsi di centri di riparazione con- venzionati con Genertel. Nel caso sia stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte della riduzione di premio prevista il contraente si impegna a riparare eventuali danni al veicolo solo presso la rete di carrozzerie convenzionate con Genertel. In caso di mancato rispetto di tale impegno lo scoperto minimo pre- visto in contratto viene raddoppiato. |
MINIKASKO E KASKO Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori stabilmente fissati, se durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali, si verifica uno degli eventi descritti dalle singole opzioni riportate di seguito. Il contraente può scegliere tra due opzioni di garanzia: a) Minikasko, in caso di collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato b) Kasko, se si verifica uno dei seguenti eventi: - collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato; - urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi; - urto di oggetti contro il veicolo; - uscita di strada o ribaltamento. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente, o avvenuti: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. In contratto sono previsti scoperti e minimi. Il minimo non indennizzabile è dimezzato se l’assicurato sceglie di servirsi di centri di riparazione con- venzionati con Genertel. Nel caso sia stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte della riduzione di premio prevista il contraente si impegna a riparare eventuali danni al veicolo solo presso la rete di carrozzerie convenzionate con Genertel. In caso di mancato rispetto di tale impegno lo scoperto minimo pre- visto in contratto viene raddoppiato. |
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel garantisce, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato: - il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato; - l’indennizzo delle spese mediche sostenute dopo l’eventuale infortunio subito dal legittimo conducente. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alle garanzie Assistenza Legale e Assistenza Stradale. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente, o avvenuti: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. Se l’assicurato sceglie di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel, vengono applicati lo scoperto e il minimo previsti in contrat- to. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell’evento. |
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel garantisce il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato dopo un urto o una collisione con animali selvatici, avvenuti in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico, con il limite della somma assicurata. In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili. La garanzia può essere acquistata solo se viene abbinata alle garanzie Assistenza Legale e Assistenza Stradale. La garanzia non può essere abbinata alla garanzia Kasko perché già compresa. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente, o avvenuti: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. Se l’assicurato sceglie di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel, vengono applicati lo scoperto e il minimo previsti in contratto. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo, al momento dell’evento con il limite della somma assicurata. |
EVENTI ATMOSFERICI Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di: - uragani; - trombe d’aria; - grandine; - frane; - smottamenti. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Furto e Incendio, Kasko o Minikasko. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Sono esclusi i danni: - determinati da dolo dell’assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo; - che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe o in conseguenza di atti di guer- ra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività. In contratto sono previsti scoperti e minimi. Il minimo non indennizzabile è dimezzato se l’assicurato sceglie di servirsi di centri di riparazione con- venzionati con Genertel. Nel caso sia stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte della riduzione di premio prevista il contraente si impegna a riparare eventuali danni al veicolo solo presso la rete di carrozzerie convenzionate con Genertel. In caso di mancato rispetto di tale impegno lo scoperto minimo pre- visto in contratto viene raddoppiato. |
ATTI VANDALICI Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di: - tumulti popolari; - scioperi; - sommosse; - atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Eventi atmosferici. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Sono esclusi i danni: - determinati da dolo dell’assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo; - che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe o in conseguenza di atti di guer- ra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività. In contratto sono previsti scoperti e minimi. Il minimo non indennizzabile è dimezzato se l’assicurato sceglie di servirsi di centri di riparazione con- venzionati con Genertel. Nel caso sia stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte della riduzione di premio prevista il contraente si impegna a riparare eventuali danni al veicolo solo presso la rete di carrozzerie convenzionate con Genertel. In caso di mancato rispetto di tale impegno lo scoperto minimo pre- visto in contratto viene raddoppiato. |
CRISTALLI Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di rottura di: - parabrezza; - lunotto posteriore; - vetri laterali; - tetto panoramico; dovuta a una causa accidentale diversa da un evento atmosferico o un atto vandalico. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Estesa o Top. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Sono esclusi i danni: - determinati da dolo dell’assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo; - che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe o in conseguenza di atti di guer- ra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività. A carico dell’assicurato rimane il minimo indicato in contratto. In caso di danno parziale ai cristalli, se la riparazione viene fatta presso un centro Carglass e il suo costo non supera i 100 euro, non viene applicata la franchigia prevista. |
ASSISTENZA LEGALE Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel fornisce all’assicurato: - Lo studio accurato della pratica; - L’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di incidente stradale, avvenuto durante la circolazione del veicolo; - L’assistenza giudiziale se l’assicurato è indagato e/o imputato in un procedimento penale per un incidente stradale che avviene durante la circolazione del veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
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Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | La garanzia Assistenza Legale non opera: - per i sinistri che avvengono con il conducente privo della patente di guida; - quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci; - se la controparte promuove un’azione civile nei confronti dell’assicurato; - quando l’incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto; - per i sinistri che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - per controversie tra il conducente e i trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati; - in caso di difetti di fabbricazione del veicolo. Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Il massimale di polizza si intende unico anche nei casi in cui la garanzia viene attivata sia in sede civile sia in sede penale. |
ASSISTENZA STRADALE ESTESA Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel eroga le prestazioni sotto indicate, tramite Europ Assistance Italia S.p.A.: - Soccorso stradale a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, fino a un massimo di 200 euro; - Depannage; - Autovettura in sostituzione per un massimo di 3 giorni; - Spese d’albergo fino a un massimo di 300 euro. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente, o che avvengono: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre esclusi per il Soccorso stradale e il Depannage: - le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali; - interventi al di fuori della rete stradale pubblica. Sono esclusi per l’autovettura in sostituzione: - le operazioni di ordinaria manutenzione; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio. Le prestazioni vengono erogate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto viene prestata assistenza all’assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione. |
ASSISTENZA STRADALE TOP Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel eroga le prestazioni sotto indicate, tramite Europ Assistance Italia S.p.A.: - Soccorso stradale a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, fino a 500 euro; - Depannage; - Autovettura in sostituzione, per un massimo di 7 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto e per un massimo di 30 giorni consecutivi in caso di furto totale; - Taxi per il ritiro del veicolo assicurato presso l’officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di 150 euro; - Spese d’albergo fino a un massimo di 300 euro. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente, o che avvengono: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre esclusi per il Soccorso stradale e il Depannage: - le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali; - interventi al di fuori della rete stradale pubblica. Sono esclusi per l’autovettura in sostituzione: - le operazioni di ordinaria manutenzione; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio. Le prestazioni vengono erogate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto viene prestata assistenza all’assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione. |
ASSISTENZA TELEMATICA CON SCATOLA NERA Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Se sul veicolo viene installata la scatola nera fornita da Jeniot S.p.A., Genertel fornisce la prestazione “assistenza automatica in caso di incidente grave”. Le garanzie e le prestazioni sono erogate da Genertel tramite Europ Assistance, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. L’Assistenza Telematica con Scatola Nera può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Estesa o Assistenza Stradale Top. Con l’installazione della scatola nera è previsto uno sconto sul premio R.C.A. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | In nessun caso Genertel risponde per interruzioni e limitazioni delle prestazioni dovute alle seguenti cause: - disposizioni di legge o disposizioni amministrative entrate in vigore dopo la stipula della polizza; - provvedimenti emanati dalle autorità competenti; - modifiche e/o danni causati alla scatola nera o alla SIM Card GSM o GSM-GPRS; - mancato funzionamento della scatola nera. Per la garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera sono previste alcune condizioni fondamentali per il corretto funzionamento della scatola nera. La mancanza di tali condizioni può dar luogo a riduzione, sospensione o mancata erogazione delle prestazioni, per le quali si rinvia alle condizioni di assicurazione. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel garantisce l’indennizzo degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente con colpa. - Rimborso spese di cura; - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione; - Diaria per ricovero; - Diaria da ingessatura; - Invalidità permanente; - Decesso. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | La garanzia non opera in caso di infortuni che avvengono: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente è alla guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. La garanzia è prestata entro i massimali indicati in polizza. Per l’Invalidità permanente non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità perma- nente inferiore o uguale al 5%. |
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BONUS AIUTO DOMESTICO Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel riconosce una diaria giornaliera per gli infortuni subiti dal legittimo conducente a seguito di un incidente stradale con colpa, se l’infortunio comporta una delle seguenti conseguenze: - ricovero ospedaliero; - ingessatura; - un periodo di convalescenza domiciliare. La diaria giornaliera è dovuta per un massimo di 30 giorni a copertura delle spese sostenute per l’assunzione di personale di servizio per l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana (colf, baby-sitter, dog-sitter...). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente, o che avvengono: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. La garanzia opera per un solo evento per anno assicurativo. |
ESTENSIONE INFORTUNI IN MOBILITÀ Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel rimborsa le spese di cura sostenute per gli infortuni, subiti a seguito di un incidente stradale con colpa, quando l’assicurato: - è alla guida di mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l’assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine on in sharing;; - è alla guida di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing; - si sposta a piedi. La garanzia opera per gli infortuni subiti: - dal proprietario del veicolo assicurato con Genertel - dal contraente di polizza, se diverso dal proprietario limitatamente alla circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | La garanzia non opera se il danno si verifica: - durante le attività professionali; - durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale. Sono esclusi anche i danni che derivano dalla pratica dell’escursionismo e di qualsiasi attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all’interno di specifici impianti attrezzati in tal senso; - durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali; - durante la partecipazione a gare o competizioni sportive; - con dolo del proprietario o del contraente; - quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro; - quando il conducente del mezzo non indossa un casco; - quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche (come ad esempio gli psicofarmaci). La garanzia prevede una franchigia di 150 euro per sinistro. |
RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | La garanzia Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti prevede: - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool; - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione da più di due mesi; - Danni alla tappezzeria per trasporto di vittime di incidenti stradali fino a 250 euro; - Perdita chiavi fino a 250 euro; - Ripristino box danneggiato da incendio del veicolo assicurato; - Rimborso fino a 250 euro delle spese di reimmatricolazione in caso di perdita del veicolo in conseguenza di incendio, furto o incidente stradale; - Rimborso forfettario di 25 euro per le spese rifacimento patente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | La garanzia non prevede esclusioni specifiche. Le garanzie sono prestate entro i massimali indicati in contratto. |
4 ZAMPE A BORDO Sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Genertel garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, per le lesioni subite dall’animale da compagnia trasportato all’interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. Ai fini della presente garanzia per animali da compagnia si intendono esclusivamente cani e gatti. - Rimborso spese di cura; - Decesso. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente o che avvengono: - con il conducente privo della patente di guida; - durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - quando il conducente guida sotto influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci. In polizza sono previsti massimali per sinistro. Il massimale indicato in contratto si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali. La garanzia non opera se il trasporto dell’animale è legato all’attività lavorativa del contraente. |
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di incidente l’assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza. La comunicazione di denuncia del sinistro può essere inviata dall’assicurato con l’app Genertel+ disponibile gratis per smartphone Android e iPhone. La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero verde 000.00.00.00 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00. In caso di sinistro per cui l’assicurato chiede l’attivazione dell’Assistenza Stradale, il diritto alla prestazione decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro. |
Risarcimento Diretto La procedura di risarcimento diretto è attivabile nel caso di incidenti: - che coinvolgono due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole; - in cui si verifica effettivamente un contatto tra i veicoli coinvolti; - da cui non conseguono lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti sono presenti, oltre ai conducenti, altre persone che subiscono lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedura “CARD” è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell’assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso. Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di “risarcimento diretto”. Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap Il Fondo per le Vittime della Strada risarcisce in caso d’incidenti provocati da: - veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di 500 euro, in caso di danni gravi alla persona); - veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose. | |
Assistenza diretta/in convenzione: - le prestazioni relative alla garanzia Assistenza Stradale Estesa e Top sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance; - le prestazioni relative alla garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera sono erogate direttamente da Europ Assistance. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: L’assicurato evita l’evoluzione in malus se rimborsa gli importi pagati a titolo definitivo per i sinistri che l’hanno causata. È possibile rimborsare anche solo alcuni dei sinistri pagati; in questo caso l’evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono stati rimborsati. Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del X.Xxx. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, suc- cessivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX, tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000/547, email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo Genertel provvede ad inoltrare la richiesta a Consap per conto dell’assicurato. | |
Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: Per la garanzia Assistenza Stradale Estesa e Top Genertel affida la gestione dei sinistri di Assistenza a: EUROPASSISTANCE - Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), raggiungibile al telefono dall’Italia al numero verde 000.00.00.00, e dall’estero ai numeri: x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00. | |
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all’assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Per la garanzia Responsabilità Civile, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comuni- cazioni vengono effettuate: 1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento; 2. nel caso di danni materiali e con il Xxxxxx Xxx (Xxxxxx di constatazione amichevole d’incidente) firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; 3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta, Genertel versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo. Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per pagare il sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Il contraente ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o espor- tazione definitiva del veicolo. Genertel mette a disposizione dell’assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N. per 12 mesi. In caso di furto del veicolo, se il contraente non vuole sospendere il contratto o trasferirlo su un altro veicolo, Genertel rimborsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N., calcolato a partire dal giorno della denuncia. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Se è stata acquistata l’opzione sospensione, il contraente ha diritto di sospendere temporaneamente il contratto, fino a un massimo di tre volte, facen- done richiesta a Genertel e impegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione – ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza e non li distrugge Xxxxxxxx può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di sospensione. La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza contrattuale. Se il contraente non riattiva entro 12 mesi il contratto, questo viene considerato risolto ed il premio non goduto resta acquisito da Genertel: negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle ore 24 della data indicata dal contraente. Se il periodo di sospensione è maggiore di 30 giorni, la data di scadenza del contratto viene prorogata di un periodo pari a quello della sospensione. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non è previsto il tacito rinnovo né per la garanzia R.C.A. né per i rischi accessori. |
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Ripensamento dopo la stipulazione | Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, o tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, o tramite Area Riservata impegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assi- curazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Per l’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC. |
Risoluzione | A integrazione di quanto indicato nel DIP base, in caso di furto è prevista la cessazione del contratto se l’assicurato non sceglie di sospenderlo o tra- sferirlo su un altro veicolo. |
Il prodotto è rivolto a coloro che:
- devono adempiere all’obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo;
- vogliono assicurare rischi accessori collegati alla circolazione del veicolo.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione pari in media all’8,43% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami; - Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx; La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati diret- tamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98). |
Negoziazione assistita | Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica. - In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l’assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una procedura arbitrale, per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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PER LA CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE
Geneítel S.p.A.
AUTO
PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI
Ultimo aggiornamento 07/2022
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti soluzioni assicurative facili da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto
lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.
All’interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.
Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie che hai richiesto. Ricorda di richiederci eventuali correzioni entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
A. Elenco delle Gaíanzie
B. Definizioni
Definizioni ........................................................................................................................................................................................ Pag. 1 di 53
C. Condizioni di Assicuíazione Autovettuíe
Norme Comuni a tutte le garanzie ............................................................................ Pag. 3 di 53
SEZIONE 1
Responsabilità Civile Pag. 11 di 53
SEZIONE 1.1
Bonus Protetto .................................................................................................................................. Pag. 15 di 53
SEZIONE 1.2
RC Mobilità Estesa ......................................................................................................................... Pag. 15 di 53
SEZIONE 2
Furto e Incendio .............................................................................................................................. Pag. 17 di 53
SEZIONE 3
Xxxxxxxxx e Kasko ......................................................................................................................... Pag. 19 di 53
SEZIONE 3.1
Tutela danni da veicoli non assicurati ................................................................... Pag. 21 di 53
SEZIONE 3.2
Collisione animali selvatici .................................................................................................. Pag. 23 di 53
SEZIONE 4
Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli ..................................................... Pag. 25 di 53
SEZIONE 5
Assistenza Legale .......................................................................................................................... Pag. 27 di 53
SEZIONE 6A
Assistenza Stradale Estesa ................................................................................................. Pag. 31 di 53
SEZIONE 6B
Assistenza Stradale Top ......................................................................................................... Pag. 33 di 53
SEZIONE 6C
Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx ........................................................... Pag. 35 di 53
Punteggio stile di guida .......................................................................................................... Pag. 37 di 53
SEZIONE 7
Infortuni del Conducente ..................................................................................................... Pag. 37 di 53
SEZIONE 7.1
Bonus aiuto domestico ........................................................................................................... Pag. 39 di 53
SEZIONE 7.2
Estensione Infortuni in Mobilità ................................................................................... Pag. 41 di 53
SEZIONE 8
Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti ...................................................................... Pag. 42 di 53
SEZIONE 8.1
4 zampe a bordo ............................................................................................................................. Pag. 43 di 53
SEZIONE 9
Procedura per il risarcimento dei Danni R.C. Auto ................................. Pag. 44 di 53
SEZIONE 10
Procedura per l’indennizzo dei Danni non R.C. Auto .......................... Pag. 46 di 53
Allegato 1 ................................................................................................................................................ Pag. 52 di 53
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
R.C.A.: la garanzia obbligatoria che ti per- mette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) cau- sati ad altre persone.
Solo se hai scelto una formula bo- nus / malus con franchigia (verifica in preventivo e in contratto).
Sezione 1
Sicurezza comunque: ti copre per i dan- ni, anche da incendio del veicolo, causati a terzi nelle aree private (ad esempio aree chiuse al pubblico come un parcheggio condominiale); per i danni prodotti dai tuoi passeggeri; per i danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio.
I danni causati a terzi in caso di incendio del veicolo in aree private sono coperti fino al 3% del massi- male RCA assicurato, non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.
GARANZIE ACQUISTABILI
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Bonus protetto: ti garantisce la stessa classe di merito Genertel in caso di un sinistro, evitando gli effetti del malus.
Sezione 1 bis Verifica in preventivo
e in contratto
RC Mobilità Estesa: ti tutela per i danni causati ad altre persone durante gli spo- stamenti a piedi, la circolazione in sharing o con veicoli a noleggio a breve termine e la circolazione su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l’assi- curazione R.C.A..
A tuo carico rimane una franchigia di 150 euro per sinistro.
Sezione 1.1 Verifica in preventivo
e in contratto
Furto e incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dalla tua autovettura in caso di incendio e sei tutelato in caso di fur- to, anche tentato o parziale, compreso il tentativo di scasso.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto in contratto. In caso di danno al veicolo se scegli di ripa- rare il veicolo presso una delle car- rozzerie convenzionate l’impor- to minimo a tuo carico, previsto in contratto, viene dimezzato.
Sezione 2 Verifica in preventivo
e in contratto
Minikasko e Kasko: ti protegge dai dan- ni arrecati alla tua autovettura, con possi- bilità di scegliere tra due possibili opzioni: Minikasko e Kasko. Con la Minikasko hai una copertura dei danni subiti in caso di scontro con un altro veicolo identificato anche non assicurato. Con la garanzia Kasko hai la stessa copertura della Mini- kasko, con in più anche la protezione in caso di urto contro ostacoli, ribaltamento del mezzo e uscita di strada.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto in contratto. Se scegli di riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate l’im- porto minimo a tuo carico, previsto in contratto, viene dimezzato.
Sezione 3 Verifica in preventivo
e in contratto
GARANZIE ACQUISTABILI
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Tutela danni da veicoli non assicurati: ti protegge in caso di incidente causato da un veicolo a motore identificato non assicurato.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto in contratto. Se scegli di riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate non viene applicato alcuno scoperto.
Sezione 3.1 Verifica in preventivo
e in contratto
Collisione animali selvatici: ti protegge dai danni alla tua autovettura in caso di incidente con animali selvatici.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto in contratto. Se scegli di riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate non viene applicato alcuno scoperto.
Sezione 3.2 Verifica in preventivo
e in contratto
Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cri- stalli: ti copre per i danni da eventi natu- rali (ad esempio grandine), atti vandalici e per rottura dei cristalli.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto in contratto. Se scegli di riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate l’im- porto minimo a tuo carico, previsto in contratto, viene dimezzato.
Sezione 4 Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza Legale: l’assistenza giudizia- le e stragiudiziale, per tutelare i tuoi in- teressi nell’ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.
Sezione 5 Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza Stradale: nella formula Este- sa e Top ti permette di avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell’assistenza offerta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.
Sezione 6A (Estesa) Sezione 6B (Top)
Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza Telematica con Scatola Nera: ti offre protezione e assistenza in caso di incidente attraverso l’installazio- ne e l’attivazione della scatola nera.
Sezione 6C Verifica in preventivo
e in contratto
Infortuni del Conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assi- curato a seguito di incidente con colpa.
In caso di invalidità permanente l’indennizzo è corrisposto solo se l’invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.
Sezione 7 Verifica in preventivo
e in contratto
Bonus aiuto domestico: ti offre una dia- ria, in caso di infortunio del conducente, per le spese sostenute per l’assunzione di collaboratori domestici.
A tuo carico rimane una franchigia di 150 euro per sinistro.
Sezione 7.1 Verifica in preventivo
e in contratto
GARANZIE ACQUISTABILI
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Estensione Infortuni in Mobilità: ti rim- borsa le spese di cura sostenute per gli infortuni subiti a seguito di incidente stra- dale con colpa durante gli spostamenti a piedi, la circolazione in sharing o con veicoli a noleggio a breve termine e dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota per cui non è obbligatoria l’assicu- razione R.C.A.
Rinuncia alla rivalsa e altri imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti indennizza per la perdita delle chiavi e della patente, sistema il tuo box auto se si danneggia per l’incendio del veicolo assicurato ecc.
4 zampe a bordo: protegge il tuo cane o gatto, presente a bordo del veicolo, in caso di incidente con colpa.
A tuo carico rimane una fran- chigia di 150 euro per sinistro.
Sezione 7.2 Verifica in preventivo e in contratto
Sezione 8 Verifica in preventivo
e in contratto
Sezione 8.1 Verifica in preventivo
e in contratto
B. Definizioni
❯ “Accessori”: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listi- no del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione o apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
❯ “Animale da compagnia”: per la garanzia 4 zampe a bor- do si intendono cani e gatti;
❯ “Animali selvatici”: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), ad esclusione di gatti e cani randagi;
❯ “Antifurto satellitare”: dispositivo che invia automatica- mente, in caso di furto, le coordinate per la localizzazione del veicolo a una centrale operativa;
❯ “Apparecchi multimediali non di serie”: radio, telefoni, let- tori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satel- litari e simili se sono stabilmente fissati e non sono presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo;
❯ “Aree aeroportuali”: le aree di rullaggio e le altre aree in- terne a un aeroporto, così come determinate dalla norma- tiva di settore;
❯ “Assicurato”: soggetto destinatario delle prestazioni assi- curative;
❯ “Autovettura”: il veicolo destinato al trasporto di perso- ne, che ha al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
❯ “Avente diritto”: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acqui- rente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria;
❯ “Banca dati”: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
❯ “Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde)”: il documento che attesta che il veicolo è assicu- rato per la responsabilità civile obbligatoria anche all’este- ro, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata;
❯ “Classe di merito di conversione universale (CU)”: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da Genertel in occasione di ogni sca- denza annuale;
❯ “Classe di merito Genertel”: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da Genertel;
❯ “Codice della Strada”: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;
❯ “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
❯ “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxx, 00 - 00000, xxx.xxxxxx.xx;
❯ “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
❯ “Degrado”: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’autovettura danneggiata;
❯ “Europ Assistance Italia S.p.A.”: la compagnia che attra- verso la sua struttura organizzativa gestisce i sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top per conto di Genertel;
❯ “EUROTAX”: la rivista specializzata della Sanguinetti Edito- re, che riporta le quotazioni di mercato dell’usato;
❯ “Franchigia”: la somma, stabilita nel contratto, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ “Furto”: l’appropriazione di beni altrui per trarne un ingiu- sto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
❯ “Genertel”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ “Guasto”: il danno che il veicolo subisce per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, e che rende impossibile per l’assicurato l’utilizzo del veicolo in condi- zioni normali. Sono considerati guasto anche la foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento di carburante;
❯ “Immobilizzazione del veicolo”: il fermo del veicolo pres- so una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne rende impossibile l’utilizzo (veicolo non marciante);
❯ “Incendio”: la combustione dell’autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma;
❯ “Incidente”: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, do- vuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e re- golamenti, connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
❯ “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Gener- tel o da Europ Assistance se avviene un sinistro coperto a termini di polizza;
❯ “Indennizzo in forma specifica”: quando l’indennizzo è previsto attraverso la riparazione diretta del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel;
❯ “Infortunio”: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
❯ “Ingessatura”: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di conteni- mento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;
❯ “Intermediario”: professionista che offre a pagamento servizi di gestione di tutte le fasi dell’acquisto di una poliz- za: preventivo, stipula e vita del contratto. È il collegamen- to tra la compagnia assicurativa e il cliente;
❯ “Invalidità permanente”: la perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
❯ “Istituto di cura”: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, re- golarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità al ricovero ed eventualmente all’as- sistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
❯ “IVASS”: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la rego- larità di quanto avviene nel mercato assicurativo;
❯ “Jeniot S.p.A”: la società che fornisce le scatole nere, il servizio di ricostruzione della dinamica del sinistro e gli altri servizi compresi nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici;
❯ “Xxxxxxxxx conducente”: il proprietario del veicolo e le persone da lui autorizzate alla guida del veicolo;
❯ “Localizzatore satellitare”: dispositivo in grado di inviare su richiesta, non automaticamente, le coordinate per la localizzazione del veicolo in caso di furto. Vengono equi- parati al localizzatore satellitare anche i localizzatori a ra- diofrequenza;
❯ “Massimale”: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l’assicurazione;
❯ “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente per- so se viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, oppure se è tanto danneggiato da avere un valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
❯ “Polizza”: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
❯ “Premio”: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
❯ “QUATTRORUOTE”: la rivista dell’editoriale Domus che pubblica mensilmente le quotazioni dei veicoli usati;
❯ “Responsabilità paritaria”: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei condu- centi dei veicoli coinvolti;
❯ “Responsabilità principale”: si ha quando la responsabi- lità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Risarcimento diretto”: la procedura, prevista dall’Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento vie- ne rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando l’incidente ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino;
❯ “Risarcimento in forma specifica”: quando il risarcimen- to è previsto attraverso la riparazione diretta del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel;
❯ “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ “Risoluzione”: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
❯ “Rivalsa”: il diritto di Genertel a recuperare dal contraen- te e dall’assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
❯ “Scatola nera”: il dispositivo elettronico fornito da Xxxxxx
S.p.A. che, tra gli altri servizi, registra e raccoglie i dati tele- matici relativi all’attività del veicolo e che permette la rico- struzione della dinamica del sinistro;
❯ “Scoperto”: la percentuale del danno - con eventuale li- mite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro, se previsto in con- tratto;
❯ “Sinistro”: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicura- zione;
❯ “Spese borsuali”: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
❯ “Surroga”: l’azione dell’assicuratore che agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato;
❯ “Tariffa”: il complesso dei criteri in base ai quali Genertel determina il prezzo per le garanzie offerte;
❯ “Tempario”: manuale o tabella con l’indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o industriali;
❯ “Trasportati”: le persone regolarmente trasportate sul vei- colo indicato in polizza;
❯ “Veicoli”: ai fini delle garanzie RC Mobilità Estesa ed Esten- sione Infortuni in Mobilità si intendono ciclomotori, mo- toveicoli e autoveicoli ai sensi dell’art. 47 del Codice della Strada.
C. Condizioni di Assicuíazione Autovettuíe - Ed. 07/2022
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
❯ QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e di pagamento del premio
Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.
I pagamenti possono essere effettuati con:
• bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
- cognome e nome del contraente;
- numero di targa o di preventivo.
• carta di credito, comunicando i dati a Genertel.
Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito non prepagata. La ricevuta del versamento o l’estratto conto valgono come quietanza di pagamento. Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:
• la correttezza e l’autenticità dei documenti ricevuti;
• la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
• la correttezza del premio pagato.
Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per po- sta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile1.
Se il contraente non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i docu- menti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrat- tuale, il contratto non viene perfezionato e Xxxxxxxx può richiedere i documenti mancanti e/o un’eventuale integrazione di premio. Se il contraente non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.
Il contratto viene inviato in formato elettronico (email). Il contraente ha il diritto di sceglie- re di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elettronico (email), e può modificare la sua scelta successivamente tramite l’Area Riservata di Genertel; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Genertel di rispe- dire la documentazione in formato cartaceo. Xxxxxxxx richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:
• via email (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• via posta a: Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
❯ QUANDO COMINCIA LA COPERTURA
E QUANDO FINISCE?
Art. 2 - Diritto del contraente al ripensamento
Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a Xxxxxxxx S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx o tramite l’Area Riservata di Genertel, impegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.
Ricevuta la richiesta di recesso, Xxxxxxxx rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.
Art. 3.1 - Decorrenza della garanzia
Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente, le garanzie assicura- tive operano dalle 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza, o dalle 24 del giorno del pagamento se questo avviene successivamente. In caso di pagamento con bonifico il giorno del pagamento è la data in cui Genertel ha l’evidenza contabile del pagamento.
1 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”
❯ DOVE VALE
LA COPERTURA?
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date con- cordate gli importi stabiliti. Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze concordate, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla sca- denza stessa come previsto dal Codice Civile2 e ritorna efficace dalle ore 24 del giorno di pagamento. Per le rate successive alla prima, Genertel spedisce il certificato di assicurazione e il certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde dopo aver ricevuto evidenza del pagamento del relativo premio.
Art. 3.2 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto. Non è pre- visto il tacito rinnovo: alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un’altra compagnia.
Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per lo stesso veicolo, presso un’altra compagnia assicurativa.
Art. 4 - Estensione territoriale
Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l’assicurazione vale in:
• Italia e Stati dell’Unione Europea;
• Città del Vaticano;
• Repubblica di San Marino;
• Principato di Monaco;
• Liechtenstein;
• stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde. Quando si circola all’estero l’assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.
Art. 5 - Dichiarazioni del contraente
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri-
ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse:
• la presenza delle garanzie richieste;
• la correttezza dei massimali;
• la correttezza delle somme assicurate;
• la correttezza delle franchigie e degli scoperti.
Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.
Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo
Il contraente può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il rischio re- lativo al veicolo precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono:
• vendita;
• consegna in conto vendita;
• furto;
2 Art. 1901 “Mancato pagamento del premio”
3 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
4 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
• demolizione;
• cessazione della circolazione;
• esportazione definitiva del veicolo assicurato.
Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il contraente chiede il trasferimento deve rientrare nella medesima classificazione5 di quello precedentemente assicurato e deve essere dello stesso proprietario (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).
Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi xxxxxx- sti e l’eventuale conguaglio di premio. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l’assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e, contestual- mente, cessano tutte le garanzie del veicolo precedentemente assicurato.
Salvo il caso di furto, il contraente deve impegnarsi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, Xxxxxxxx può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.
Se il contratto viene trasferito nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della stipula della variazione.
Se sul primo veicolo è installata la scatola nera, questa deve essere spostata sul nuovo veicolo da un centro di installazione convenzionato, entro e non oltre 20 giorni dalla de- correnza della nuova polizza.
Ricorda di disinstallare la scatola nera prima di rottamare il tuo veicolo!
Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto Risoluzione anticipata del contratto
Il contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei seguenti casi:
• vendita;
• consegna in conto vendita;
• demolizione;
• cessazione della circolazione;
• esportazione definitiva del veicolo.
Il contraente deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (certi- ficato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo. Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal contraente i seguenti documenti:
• in caso di vendita o consegna in conto vendita: l’atto di vendita o l’attestazione di consegna in conto vendita;
• in caso di demolizione del veicolo: la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
• in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo e della targa di immatricolazione.
Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione dell’assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.
Cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato
In caso di vendita del veicolo, il contraente deve avvisare subito Genertel se cede al com- pratore anche il contratto di assicurazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l’emissione dell’appendice di cessione. Il contraente deve pagare le eventuali rate di pre- mio successive, fino al momento della comunicazione. Il contratto ceduto non può essere sospeso. Il contratto ceduto resta valido:
• In caso di pagamento a rate, esclusivamente per il periodo coperto dall’ultima rata pa- gata dal contraente;
5 Art. 47 del Codice della strada “Classificazione dei veicoli”
❯ OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
❯ OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
• In caso di rata unica, fino alla sua naturale scadenza, dopodiché Genertel non rilascia l’attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo.
Non vengono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti. Se sul veicolo è installata la scatola nera, il contraente deve comunicare al nuovo proprietario l’esistenza del dispositivo e delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici con Xxxxxx S.p.A. Se il nuovo proprietario decide di mantenere la scatola nera, deve subentrare nelle Condizioni Gene- rali di Abbonamento ai Servizi Telematici. in alternativa, il contraente deve provvedere alla disinstallazione della scatola nera presso un installatore convenzionato.
Art. 8 - Tutela del contraente in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contraente deve darne immediata comunicazione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all’autorità competente.
L’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.
Se il contraente non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, Xxxxxxxx rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rim- borsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N., calcolato a partire dal giorno della denuncia.
Art. 9 - Opzione carrozzerie convenzionte
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, Genertel applica lo sconto previsto in contratto sia sul premio della garanzia R.C.A. che sul premio delle garanzie C.V.T “Furto e Incendio”, “Minikasko e Kasko”, “Eventi atmosferici” e “Atti vandalici”; a fronte della ri- duzione di premio prevista, rispetto a tali garanzie l’assicurato si impegna a riparare il danno subito presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel (risarcimento o indennizzo in forma specifica), alle condizioni indicate nelle sezioni dedicate alle speci- fiche garanzie. L’eventuale mancato rispetto di tale impegno comporterà l’applicazione delle penali o scoperti come indicato nelle sezioni dedicate alle specifiche garanzie.
Art. 10 - Opzione Sospensione
Se il contraente ha acquistato l’opzione sospensione, ha il diritto di sospendere tempora- neamente il contratto, fino a un massimo di tre volte, facendone richiesta a Genertel e im- pegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge Xxxxxxxx può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di sospensione.
La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza contrattuale.
Se il contraente non riattiva il contratto entro 12 mesi dall’avvenuta sospensione, questo viene considerato risolto e il premio non goduto resta a Genertel; negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle ore 24 della data indicata dal contraente.
La riattivazione può avvenire attraverso l’Area Riservata di Genertel - raggiungibile dal sito xxx.xxxxxxxx.xx o tramite l’app Genertel+ - o telefonicamente. Se la riattivazione avvie- ne telefonicamente il contraente deve a Genertel un importo supplementare di 30 euro (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). Se il contratto viene sospeso nei 30 giorni precedenti la scadenza della rata, il pagamento della stessa viene richiesto al momento della riattivazione. Se il periodo di sospensione è superiore a 30 gior- ni, la data di scadenza del contratto e le date in cui sono dovute le eventuali rate residue vengono prorogate di un periodo pari a quello della sospensione.
Art. 11 - Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicura- zioni, il contraente o l’assicurato devono comunicare a ciascun assicuratore gli altri con- tratti6. Se non lo si comunica si può perdere il diritto al risarcimento.
In caso di sinistro, l’assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascu- no il nome degli altri7.
Art. 12 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel paga le somme dovute al contraente o all’assicurato, per rimborsi di premio e sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
6 Art. 1910 del Codice Civile
7 Art. 1910 del Codice Civile
Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazio- ne, di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel
S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esem- pio quelli in materia di antiriciclaggio);(2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere;
(vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una cor- retta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l’audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in con- tratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indica- to. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utiliz- zarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l’invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e son- daggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Ge- nertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti auto- matizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta di Genertel.
2) per la cessione a Genertellife, alle società del Gruppo Generali* e a soggetti terzi ope- ranti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comu-
nicazione, per le loro finalità di marketing, quali l’invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facolta- tivi. Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati lad- dove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini com- merciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a XXX.xx@xxxxxxxx.xxx e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indiriz- zo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’effica- cia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazio- ne maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compa- gnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’espe- rienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando
la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i se- guenti trattamenti:
- tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto fun- zionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l’attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell’app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l’audio/videoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giu- diziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni as- sicurativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell’offerta, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzio- nati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archi- viazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
*Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion
❯ COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?
Art. 14 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del contraente o dell’assicu- rato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.
Art. 15 - Modalità di reclamo A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
• Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami;
• Via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un mas- simo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al compor- tamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e sa-
ranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 16 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Orga- nismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabi- le sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98).
Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circola- zione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge.
Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Asso- ciazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della concilia- zione paritetica.
In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l’assicurato non con- corda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una proce- dura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o diret- tamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net- network/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 17 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligato- ria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Art. 18 - Home insurance
Per questo contratto Xxxxxxxx mette a disposizione un’Area Riservata (Home Insurance) dove il contraente può consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematica- mente il contratto. L’Area Riservata è raggiungibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Dopo la stipula del suo primo contratto il contraente riceve una comunicazione con le credenziali per accedere. Se non le riceve o le smarrisce ha sempre il diritto di richiederle o recuperarle mettendosi in contatto con Xxxxxxxx, o facendone richiesta direttamente sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Art.19 - Denuncia di sinistro
Per tutte le garanzie previste da questo contratto, salvo diverse indicazioni per la specifica garanzia, in caso di sinistro l’assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verifi- cato o ne ha avuta conoscenza.
La comunicazione di denuncia del sinistro può essere inviata dall’assicurato con l’app Ge- nertel+ disponibile gratis per smartphone Android e iPhone.
SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a pagare le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute come risar- cimento di danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche o equiparate, con il limite del massimale indicato in polizza.
Art. 1.1.1 - Tipo di guida
La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo. I tipi di guida possibili sono:
• esperto (solo conducenti con età maggiore o uguale ai 25 anni);
• inesperto (solo conducenti con età inferiore ai 25 anni);
• non solo esperti.
La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma se il contraente ha dichiarato che il veicolo non viene mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni, per i sinistri con colpa causati da un guidatore sotto i 25 anni, il contraente rimborsa una franchigia di 350 euro che si somma all’eventuale franchigia che il contraente ha scelto di inserire in polizza, a fronte di una riduzione del premio.
SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OB- BLIGATORIA?
Art. 1.2 - “Sicurezza comunque”
Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria Genertel assicura, con lo stesso massimale e senza aumento del premio, i danni causati involontariamente a terzi che derivano:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
c) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
d) da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità Civile dei terzi trasportati”). Genertel assicura anche i danni causati a terzi dall’incendio del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali (c.d. “Ricorso Terzi”), con il limite del 3% del massimale in- dicato in polizza e comunque non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.
Art. 1.3 - Eventi non assicurati
L’assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, in- cluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara. L’assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti le- gittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
Art. 1.4 - Esclusioni
L’assicurazione non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada8;
c) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
d) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo.
In tutti i casi sopra citati Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?
Segnala l’incidente
1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall’autovettura per mettere il segnale di emergenza;
2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari;
3 se hai inserito in polizza anche l’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx, grazie all’installazione della scatola nera, in caso di incidente grave viene attivata automaticamente l’Assistenza Stradale. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6C.
Documenta l’incidente
1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.
Compila il Modulo Blu
• compila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d’accordo ap- poni solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu vale in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Xxx puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.
Avvia la procedura di risarcimento
• per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per qualsiasi dubbio chiama il numero verde 000.00.00.00 o attiva una chat on line con i nostri consulenti sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.
Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel
• in questo modo il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro e la gestione del tuo sinistro è rapida e sicura. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA
LA GARANZIA R.C.A.?
COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?
Art. 1.5 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio
In prossimità della scadenza della polizza annuale, Xxxxxxxx mette a disposizione l’attesta- zione dello stato di rischio. La classe di assegnazione è calcolata in base alla presenza o meno di sinistri pagati, anche in parte, nel periodo di osservazione.
Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i sinistri per cui è stata accertata la responsabilità principale dell’assicurato.
I sinistri pagati con responsabilità paritaria dell’assicurato minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma vengono annotati nell’attestazione con l’indicazione della per- centuale di responsabilità. Se ci sono più incidenti con responsabilità paritaria vengono sommate le loro percentuali e, se viene raggiunta la soglia del 51% nell’arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all’applicazione del malus.
L’eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal contraente da quando Xxxxxxxx paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto, da quando l’assicurazione della con- troparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).
8 Art. 186 “Guida sotto l’infl uenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fi sica per uso di sostanze stupefacenti”
L’evoluzione della classe universale ha il seguente funzionamento:
• se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
• se c’è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
• dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi. La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.
Lo stesso meccanismo è previsto per l’evoluzione della classe di merito Genertel, che pre- vede però la classe minima -1. L’attestazione riporta, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU). Per le regole di assegnazione della classe universale, di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel e di invio dell’attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell’Allegato 1.
POSSO EVITARE L’EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?
L’assicurato evita l’evoluzione in malus se rimborsa gli importi pagati da Genertel a titolo de- finitivo per i sinistri che l’hanno causata. È possibile rimborsare anche solo alcuni dei sinistri pagati; in questo caso l’evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono stati rimborsati.
Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto9, la richiesta di informazioni e di even- tuale rimborso deve essere inoltrata a:
CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione Via Yser, 14 – 00000 XXXX
tel. 00.00.000.000
fax 00.00.000.000/547
email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx sito internet xxx.xxxxxx.xx
In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo è Genertel che provvede a inoltrare la richiesta a Consap per conto dell’assicurato.
Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l’evoluzione in malus sulla tua polizza puoi contattarci all’indirizzo email xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx o via fax allo 000.00.00.000.
❯ OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
Art. 1.6 - Dispositivo Telematico - Scatola nera
Se è previsto che venga installata e attivata la scatola nera fornita da Xxxxxx S.p.A., il contraen- te ha diritto a uno sconto sul premio R.C.A., così come indicato in preventivo e in contratto. Per poter usufruire dei servizi e vantaggi della scatola nera è necessario acquistare la ga- ranzia Assistenza Telematica con Scatola Nera (Sezione 6C) in abbinamento all’Assistenza Stradale Estesa o Top.
La scatola nera, concessa in comodato d’uso gratuito da Jeniot S.p.A., permette l’erogazio- ne delle prestazioni dell’Assistenza Telematica con Scatola Nera e dei servizi elencati nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici, oggetto del canone telematico.
Art. 1.6.1 - Installazione e attivazione della scatola nera
Se è stata scelta l’opzione “Dispositivo Telematico - Scatola Nera”, il contraente deve far installare la scatola nera presso un centro di installazione convenzionato con Jeniot S.p.A., che attiva la scatola nera e ne verifica il funzionamento.
Tutti i costi di installazione e attivazione sono a carico di Genertel. Il contraente deve collaborare affinché l’installazione e l’attivazione avvengano nel più breve tempo possibile. Se la scatola nera non viene installata entro 20 giorni dalla data di decorrenza della polizza, il contratto di assicurazione viene rettificato d’ufficio, con un costo aggiuntivo di 30 euro per spese amministrative.
La rettifica per mancata installazione della scatola nera prevede che il premio di rettifica venga addebitato sulla carta di credito comunicata al momento della stipula del contratto. Il premio di rettifica è pari alla differenza fra il premio effettivamente pagato e quello pre- visto per il contratto senza la garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera (al netto delle tasse) e dei vantaggi da essa derivanti, relativamente all’intero periodo assicurativo.
9 Art.149 “Procedura di risarcimento diretto” del Codice delle Assicurazioni Private
Se l’eventuale differenza di premio dovuta alla rettifica d’ufficio non viene pagata, Xxxxxxxx può rivalersi per gli importi pagati a terzi in caso di sinistro, in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello determinato a seguito della rettifica. Con l’installazione della scatola nera e con la garanzia Assistenza Telematica con Scatola Nera vengono applicate condizioni particolari e diverse da quanto indicato nell’art. 1 delle Norme Comuni.
In particolare:
• il pagamento del premio può avvenire esclusivamente con carta di credito;
• il premio pagato comprende anche la quota di canone telematico pari all’importo indi- cato in preventivo e in contratto per i servizi compresi nelle Condizioni Generali di Abbo- namento ai Servizi Telematici e per il quale il contraente riceverà fattura da Jeniot S.p.A.
Art. 1.6.2 - Gestione delle anomalie
Se i servizi telematici non funzionano, il contraente viene contattato da Xxxxxx S.p.A., tra- mite sms e email, per identificarne le cause, Se il contraente non collabora per risolvere il problema, il punteggio per stile di guida potrebbe non venire correttamente calcolato e, al rinnovo della polizza con Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx, non venir riconosciuto l’eventuale sconto che ne deriva.
Art. 1.6.3 - Ricostruzione della dinamica dell’incidente
Se avviene un sinistro, Xxxxxxxx può gestirlo utilizzando i dati registrati dalla scatola nera al momento dell’evento.
Art. 1.7 - Franchigia
È possibile scegliere di inserire in contratto una franchigia, a fronte della quale è prevista la riduzione del premio.
Questa è dovuta dal contraente da quando Xxxxxxxx paga il danneggiato o, in caso di risar- cimento diretto, da quando l’assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).
COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
Esempio di franchigia
Massimale assicurato: 10.000.000 euro Franchigia: 500 euro
Ammontare del danno: 5.000 euro
Parte di danno a carico di Genertel: 4.500 euro (ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia) Parte di danno a carico dell’assicurato: 500 euro
Art. 1.8 - Carrozzerie Convenzionate
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, l’assicurato si impegna ad ottenere il risarcimento del danno subito at- traverso la riparazione del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel (“risarcimento in forma specifica”). Nel caso questo impegno non venga ri- spettato, Xxxxxxxx avrà diritto ad esigere una penale a carico dell’assicurato.
Il risarcimento in forma specifica, cioè la riparazione diretta del veicolo tramite Carroz- zerie Convenzionate, è prestato esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni:
• deve essere applicabile la disciplina del risarcimento diretto e il sinistro si deve verifica- re in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
• non deve risultare responsabilità dell’assicurato;
• il danno non deve superare l’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
Se manca anche una sola di queste condizioni, il risarcimento del danno avviene in forma ordinaria, attraverso l’offerta di una somma di denaro.
Con questa opzione l’assicurato si impegna:
• a denunciare il sinistro come previsto dalle Condizioni di assicurazione all’art. 9.1 - Ob- bligo del contraente o dell’assicurato in caso di incidente; Sezione 9 - Procedura per il risarcimento dei danni R.C. Auto;
• a far riparare il veicolo assicurato presso una delle carrozzerie convenzionate che gli viene comunicata, contattando o consultando il sito internet di Genertel;
• a consegnare agli addetti della carrozzeria copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
Se il veicolo non è consegnato per la riparazione a una delle carrozzerie convenzio- nate, entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta di risarcimento, Genertel:
• non risarcisce il danno in forma specifica, ma in forma ordinaria, attraverso l’offerta di una somma di denaro;
• ha il diritto di esigere da parte del contraente, a titolo di penale forfettaria per ina- dempimento, il pagamento di una somma pari al 10% del danno risarcibile con il massimo di 500 euro, che il contraente autorizza sin d’ora a detrarre dal pagamento del sinistro.
In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto l’assicurato danneggiato deve corrispondere alla carrozzeria la parte di costi a suo carico.
L’assicurato potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia solo ed esclusiva- mente se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo di acca- dimento del sinistro o di residenza del proprietario e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo.
QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?
Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:
• Nessun anticipo di denaro
• Vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo, garantito nel raggio di 10km dalla carrozzeria
• Riparazioni garantite con ricambi originali ed eseguite da professionisti qualificati
• Almeno 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate
• Xxxxxx preferenziale nell’accettazione del veicolo e nella riparazione del danno
• Pulizia esterna della vettura al termine della riparazione
• Check-up tecnico gratuito
• Assistenza sull’intero territorio nazionale
SEZIONE 1.1 > BONUS PROTETTO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 1.1.1 - Garanzia Bonus Protetto
La garanzia Bonus Protetto permette di mantenere la classe di merito Genertel in corso se durante l’annualità assicurativa si verifica un solo sinistro. Valgono comunque le condizioni dell’art. 1.5 per quanto riguarda l’evoluzione della classe universale. Quando si verificano due o più sinistri, la garanzia Bonus Protetto non opera, e l’evoluzione della classe di merito Genertel segue le normali regole evolutive previste dall’art. 1.5.
SEZIONE 1.2 > RC MOBILITÀ ESTESA
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 1.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel, con il limite del massimale indicato in polizza, assicura i rischi per i danni involontariamente causati a terzi che derivano:
• dalla circolazione su mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettrico, per cui non è obbligatoria l’assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in sharing. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio biciclette a pedalata assistita (e-bike), segway, monopattini elettrici, hoverboard, mono- cicli elettrici, ecc.), Genertel assicura solo la circolazione su veicoli le cui caratteristiche tecniche sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mezzo preso in sharing, se è già presente una polizza R.C., Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l’ammontare coperto da tale polizza.
• dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing. In questi casi Genertel copre soltanto la parte di danno che va oltre l’ammontare coperto dalla poliz- za R.C.A. che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in sharing.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
• dagli spostamenti a piedi.
La garanzia opera, nell’ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma, per i
danni causati direttamente:
• dal proprietario del veicolo assicurato con Xxxxxxxx
• dal contraente di polizza se diverso dal proprietario
limitatamente alla circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate.
Art. 1.2.2 - Massimali
La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Se viene stipulata con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali si possono sommare e questa garanzia opera a secondo rischio, ovvero in ec- cesso rispetto ai massimali garantiti dall’altra polizza.
Art. 1.2.3 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera se il danno si verifica:
• durante le attività professionali;
• durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale. Sono esclusi an- che i danni che derivano dalla pratica dell’escursionismo e di qualsiasi attività sporti- va svolta a qualsiasi titolo all’interno di specifici impianti attrezzati in tal senso;
• durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
• durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali;
• con dolo del proprietario o del contraente.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:
a) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
b) le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno degli assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
c) il proprietario del veicolo preso a noleggio o in sharing.
Nel caso di circolazione di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing l’assicura- zione opera solo se la polizza che assicura il veicolo a noleggio a breve termine o in sharing è valida e operante al momento del sinistro.
Se il veicolo a noleggio a breve termine o in sharing non è assicurato al momento del sinistro, la garanzia opera in eccesso a quanto risarcito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e comunque in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del sinistro.
Art. 1.2.4 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando l’assicurato guida un veicolo senza l’abilitazione prevista dalla legge;
b) che avvengono quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposi- zioni di legge in vigore al momento del sinistro;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche (come ad esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal Codice della Strada10;
d) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei requisiti psico-fisici ne- cessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
e) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposi- zioni vigenti;
f) che derivano dalla proprietà e/o uso di animali;
g) subiti da cose o animali che l’assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qual- siasi titolo;
h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
i) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, allu- vioni, allagamenti.
Art. 1.2.5 - Franchigia
La garanzia prevede una franchigia di 150 euro per sinistro.
10 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori stabilmente fissati, se si verifica uno dei seguenti eventi:
a) furto o tentato furto del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie è indennizzato solo se sono stabilmente fissati al veicolo, fino a un massimo di 1.250 euro e sempre nei limiti della somma assicurata. In questi casi il contraente deve dimostrare l’esistenza dei beni sottratti presentando a Genertel la documentazione relativa all’acquisto;
b) incendio con sviluppo di fiamma, anche se causato da atti di vandalismo. Vengono inoltre indennizzate:
c) le spese di custodia o di parcheggio, con il massimo di 500 euro per evento, che si rendono necessarie se si verifica uno dei seguenti casi:
• il veicolo viene ritrovato dopo un furto;
• il veicolo viene sequestrato dalle autorità dopo un incendio;
d) la perdita dell’imposta di proprietà (c.d. “bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, se viene assicurato con Genertel un nuovo veicolo dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.
Art. 2.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Furto e Incendio non opera per i sinistri determinati da dolo o colpa grave dell’assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.
Art. 2.3 - Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo
• Se in contratto si dichiara che di notte il veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l’assicurato deve dimostrare la disponibilità d’uso di un’autorimessa o di un giardino: in caso contrario, Genertel riduce l’indennizzo come previsto dal Codice Civile11.
• Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l’assicurato deve poterne dimo- strare l’installazione sul veicolo: se l’antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, Genertel riduce l’indennizzo come previsto dal Codice Civile12.
• Se in contratto è previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l’assicu- rato non è in grado di provare l’esistenza, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, Genertel non paga alcun indennizzo.
• Se in contratto è prevista l’Assistenza Telematica con Scatola Nera ma il dispositivo non è installato e attivo quando avviene un furto, Genertel riduce l’indennizzo come previsto dal Codice Civile13.
• In caso di furto, se la scatola nera non funziona e il contraente non collabora con il Fornitore alla risoluzione del problema, Genertel non paga alcun indennizzo.
Art. 2.4 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) da furto o tentato furto che avvengono in conseguenza di atti di vandalismo; b) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato da:
• mancata chiusura;
• presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo al suo interno;
• presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo.
c) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
11 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave” e Art. 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave”
12 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave” e Art. 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave”
13 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave” e Art. 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave”
❯ OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO
Art. 2.5 - Scoperto e minimo
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
L’assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel
S.p.A. o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati. Nel caso la riparazione av- venga presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel, il minimo previsto in contratto è dimezzato.
Art. 2.6 - Carrozzerie convenzionate
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, l’assicurato si impegna a riparare il danno subito rivolgendosi ad una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel (indennizzo in forma specifica). Se l’assicu- rato non rispetta questo impegno, lo scoperto minimo previsto in contratto viene raddoppiato.
Se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento (come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno con il limite della somma assicurata) e il minimo previsto in contratto non viene raddoppiato. L’assicurato potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia, senza raddoppio del minimo, solo ed esclusivamente se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo di accadimento del sinistro o di residenza del proprietario e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento del veicolo assicurato a seguito di furto
Somma assicurata: 20.000 euro
Danno a seguito del sinistro: 2.000 euro
Scoperto: 5% (euro 2.000*5%= 100 euro) con un minimo di 500 euro Parte di danno a carico di Genertel: 1.500 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 500 euro (perché lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata il minimo viene dimezzato.
COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?
Fai immediatamente denuncia alle autorità
• l’autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx
• chiama immediatamente il numero verde 000.00.00.00 dall’Italia o il numero x00.000.00.00.000 dall’estero, verrà attivata la localizzazione satellitare GPS per cercare di rintracciare e recuperare il tuo veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6C.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance ti metterà a disposizione un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+ insieme alla denuncia fatta all’autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
In caso di danno da furto porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel: in questo modo dimezzi lo scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?
Segnala l’incendio
• allontanati il più possibile dal veicolo e xxxxxxxx l’intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell’incidente.
COSA FACCIO SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00; Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle autorità.
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
In caso di danno da incendio porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel
• in questo modo dimezzi lo scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
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QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?
Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:
• Nessun anticipo di denaro
• Vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo, garantito nel raggio di 10km dalla carrozzeria
• Riparazioni garantite con ricambi originali e eseguite da professionisti qualificati
• Almeno 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate
• Xxxxxx preferenziale nell’accettazione del veicolo e nella riparazione del danno
• Pulizia esterna della vettura al termine della riparazione
• Check-up tecnico gratuito
• Assistenza sull’intero territorio nazionale
Art. 2.7 - Recuperi
Se l’assicurato scopre che il veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve informare subito Xxxxxxxx e inviare la documentazione rilasciata dalle autorità, anche se Xxxxxxxx ha già inviato la quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato può rientrarne in possesso entro 7 giorni dalla notizia del ritrovamento. In questo caso deve rimborsare a Genertel l’importo pagato per il furto del veicolo. Se invece l’assicurato non vuole conservare la proprietà del veicolo, Xxxxxxxx può venderlo e trattenere il ricavato come parziale rimborso dell’indennizzo.
SEZIONE 3 > MINIKASKO E KASKO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori stabilmente fissati, se durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o pri- vate, escluse le aree aeroportuali, si verifica uno degli eventi descritti dalle singole opzioni riportate di seguito.
Il contraente può scegliere tra due opzioni di garanzia:
a) Minikasko, in caso di collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, an- che se non assicurato.
b) Kasko, se si verifica uno dei seguenti eventi:
- collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato;
- urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
- urto di oggetti contro il veicolo;
- uscita di strada o ribaltamento.
Genertel rinuncia al diritto di surroga14 nei confronti dei seguenti soggetti:
14 Art. 1916 “Diritto di surrogazione dell’assicuratore” del Codice Civile
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
❯ OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO
• il conducente del veicolo;
• i trasportati;
• i familiari e i dipendenti dell’assicurato.
Art. 3.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Minikasko e Kasko non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo con- ducente, del proprietario o del contraente.
Art. 3.3 - Cause di riduzione dell’indennizzo relativamente alla garanzia Minikasko e Kasko
Se alla stipula del contratto il contraente ha dichiarato:
1) che di notte il veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l’assicurato deve dimostra- re la disponibilità d’uso di un’autorimessa o di un giardino: in caso contrario, l’indenniz- zo viene ridotto come previsto dal Codice Civile15.
2) che il veicolo dispone di un antifurto, l’assicurato deve poterne dimostrare l’installazio- ne sul veicolo: se l’antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile16.
Art. 3.4 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada17;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 3.5 - Scoperto e minimo
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
L’assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel
S.p.A. o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati.
Nel caso la riparazione avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel, il minimo previsto in contratto è dimezzato.
Art. 3.6 - Carrozzerie convenzionate
Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, l’assicurato si impegna a riparare il danno subito rivolgendosi ad una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel (indennizzo in forma specifica). Se l’assicu- rato non rispetta questo impegno, lo scoperto minimo previsto in contratto viene raddoppiato.
Se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento (come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno con il limite della somma assicurata) e il minimo previsto in contratto non viene raddoppiato. L’assicurato potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia, senza raddoppio del minimo, solo ed esclusivamente se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo di accadimento del sinistro o di residenza del proprietario e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo.
15 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
16 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
17 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di Minikasko e Kasko
Somma assicurata: 20.000 euro
Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro
Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 500 euro Parte di danno a carico di Genertel: 1.500 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 500 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata il minimo viene dimezzato.
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionate con Genertel
• in questo modo dimezzi lo scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di dena- ro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.
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QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?
Con le carrozzerie convenzionate hai a disposizione i migliori professionisti del settore e tanti vantaggi:
• Nessun anticipo di denaro
• Vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo, garantito nel raggio di 10km dalla carrozzeria
• Riparazioni garantite con ricambi originali e eseguite da professionisti qualificati
• Almeno 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate
• Xxxxxx preferenziale nell’accettazione del veicolo e nella riparazione del danno
• Pulizia esterna della vettura al termine della riparazione
• Check-up tecnico gratuito
• Assistenza sull’intero territorio nazionale
SEZIONE 3.1 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alle garanzie Assistenza Legale e Assistenza Stradale.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 3.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicu- rato, garantisce:
• il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato;
• l’indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro, delle spese mediche sostenute dopo l’eventuale infortunio subito dal legittimo conducente.
Questa garanzia è prestata esclusivamente alla condizione che i danni siano riparati; solo se la riparazione è antieconomica l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento, come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno, sem- pre con il limite della somma assicurata. La riparazione è antieconomica quando il costo per riparare il veicolo è superiore al suo valore commerciale.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
La garanzia opera se:
• l’assicurato non ha alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisce prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) se compilato e firmato da entrambe le parti;
• il sinistro avviene in Italia;
• il sinistro non avviene in aree aeroportuali;
• il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolge esclusivamente 2 veicoli;
• il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non è prescritto quando l’indennizzo è pagato.
Se sono presenti in contratto le garanzie Minikasko/Kasko, la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati opera solo per l’indennizzo delle eventuali spese mediche sostenute.
Art. 3.1.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 3.1.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se que- sta avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada18;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 3.1.4 - Scoperto e minimo
L’assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Gener- tel S.p.A. In questo caso Xxxxxxxx non applica alcuno scoperto e indennizza il danno nella modalità “indennizzo in forma specifica”. Se l’assicurato sceglie invece di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel, o se la riparazione è antieconomica, allora Genertel applica lo scoperto e il minimo previsti in contratto. In caso di riparazione presso un centro non convenzionato, Genertel paga l’indennizzo solo se l’assicurato presenta la fattura della riparazione.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di tutela danni da veicoli non assicurati
Somma assicurata: 20.000 euro
Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro
Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro
In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata
Parte di danno a carico di Genertel: 2.000 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 0 euro (perché Genertel azzera lo scoperto e il minimo).
In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata
Parte di danno a carico di Genertel: 1.750 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 250 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
18 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
C’È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?
Art. 3.1.5 - Obblighi a carico dell’assicurato
L’assicurato cede a Genertel i propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili19 e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada.
L’assicurato ha questo obbligo limitatamente:
• ai danni che sono oggetto di questa garanzia;
• all’entità dell’indennizzo che ha ricevuto.
L’assicurato mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada:
• per quanto non è coperto da questa garanzia;
• per l’eventuale eccedenza rispetto all’indennizzo ricevuto.
L’assicurato deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada fino a che Genertel non paga l’indennizzo. Se non lo fa, rischia di per- dere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo.
COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è ac- caduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il modulo blu e fallo firmare alla controparte.
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
Ricevuto l’ok alla riparazione da parte di Genertel scegli e porta il tuo veicolo presso una carrozzeria con- venzionata con Genertel
• Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.
In caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.
SEZIONE 3.2 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alle garanzie Assistenza Legale e Assistenza Stradale. La garanzia non può essere abbinata alla garanzia Kasko perché già compresa.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 3.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel garantisce il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veico- lo assicurato dopo un urto o una collisione con animali selvatici, avvenuti in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico, con il limite della somma assicurata. In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.
Questa garanzia è prestata esclusivamente alla condizione che i danni siano riparati; solo se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento, così come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno, con il limite della somma assicurata.
Il danno è indennizzato, nei limiti indicati in contratto, solo se vengono presentati il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, che devono inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento previsto da questa garanzia.
Genertel rimborsa inoltre, fino a 250 euro per evento, le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione
19 Art. 1916 “Diritto di surrogazione dell’assicuratore” del Codice Civile
della clinica veterinaria o delle Forze dell’Ordine).
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 3.2.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Collisione animali selvatici non opera per i sinistri determinati da dolo del legitti- mo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 3.2.3 - Esclusioni
La garanzia non opera se il conducente viene sanzionato20 per non essersi fermato e aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere tempestivamente gli animali dan- neggiati.
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada21;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 3.2.4 - Scoperto e minimo
L’assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Gener- tel S.p.A. In questo caso Xxxxxxxx non applica alcuno scoperto e indennizza il danno nella modalità “indennizzo in forma specifica”. Se l’assicurato sceglie invece di servirsi di centri di riparazione non convenzionati con Genertel, o se la riparazione è antieconomica, allora Genertel applica lo scoperto e il minimo previsti in contratto. In caso di riparazione presso un centro non convenzionato, Genertel paga l’indennizzo solo se l’assicurato presenta la fattura della riparazione.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di collisione con animali selvatici
Somma assicurata 2.000 euro
Danni a seguito del sinistro 1.000 euro
Scoperto 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 150 euro
In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata
Parte di danno a carico di Genertel: 1.000 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 0 euro (perché Genertel azzera lo scoperto e il minimo).
In caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata
Parte di danno a carico di Genertel: 850 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 150 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è acca- duto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.
20 Art.189 comma 9 bis “Comportamento in caso di incidente” del Codice della Strada
21 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento corredato dal verbale attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli con- sulta la sezione 10.
Ricevuto l’ok alla riparazione da parte di Genertel scegli e porta il tuo veicolo presso una carrozzeria con- venzionata con Genertel
• Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B.
SEZIONE 4 > EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI
Le garanzie operano solo se vengono acquistate.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
EVENTI ATMOSFERICI
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Furto e Incendio, Kasko o Minikasko.
Art. 4.1 lettera A - Oggetto dell’assicurazione
Genertel garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
• uragani;
• trombe d’aria;
• grandine;
• frane;
• smottamenti.
ATTI VANDALICI
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Eventi atmosferici.
Art. 4.1 lettera B - Oggetto dell’assicurazione
Genertel garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
• tumulti popolari;
• scioperi;
• sommosse;
• atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo.
Il danno deve essere riconducibile a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione.
CRISTALLI
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Estesa o Top.
Art. 4.1 lettera C - Oggetto dell’assicurazione
Genertel garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di rottura del:
• parabrezza;
• lunotto posteriore;
• vetri laterali;
• tetto panoramico;
dovuta a una causa accidentale diversa da quelle elencate negli artt. 4.1 lettera A - Eventi atmosferici e 4.1 lettera B - Atti vandalici.
Art. 4.2 - Eventi non assicurati
Le garanzie Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli non operano per i sinistri determinati da dolo dell’assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
❯ OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO
Art. 4.3 - Cause di riduzione dell’indennizzo relativamente alle garanzie Eventi atmosferici, Atti vandalici e Cristalli
Se alla stipula del contratto il contraente ha dichiarato:
1) che di notte il veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l’assicurato deve dimostra- re la disponibilità d’uso di un’autorimessa o di un giardino: in caso contrario, l’indenniz- zo viene ridotto come previsto dal Codice Civile22.
2) che il veicolo dispone di un antifurto, l’assicurato deve poterne dimostrare l’installazio- ne sul veicolo: se l’antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile23.
Art. 4.4 - Esclusioni
Valide per le garanzie Eventi atmosferici, Atti vandalici, Cristalli
Sono esclusi i danni che avvengono in conseguenza di:
• terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe;
• atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o re- quisizione;
• sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Art. 4.5 - Scoperto e minimo per la garanzia Cristalli
A carico dell’assicurato rimane il minimo indicato in contratto. In caso di danno parziale ai cristalli, se la riparazione viene fatta presso un centro Carglass e il suo costo non supera i 100 euro, non viene applicata la franchigia prevista.
Art. 4.6 - Scoperto e minimo per le garanzie Eventi atmosferici e Atti vandalici
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
L’assicurato può far riparare il veicolo presso una delle carrozzerie convenzionate Ge- nertel S.p.A. o può servirsi di centri di riparazione non convenzionati.
Nel caso la riparazione avvenga presso una delle carrozzerie convenzionate Genertel, il minimo previsto in contratto è dimezzato.
Art. 4.7 - Carrozzerie convenzionate per le garanzie Eventi atmosferici e Atti vandalici Se è stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte dello sconto previsto in contratto, l’assicurato si impegna a riparare il danno subito rivolgendosi ad una delle Carrozzerie Convenzionate con Genertel (indennizzo in forma specifica). Se l’assicu- rato non rispetta questo impegno, lo scoperto minimo previsto in contratto viene raddoppiato.
Se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento (come determinato dall’articolo 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno con il limite della somma assicurata) e il minimo previsto in contratto non viene raddoppiato. L’assicurato potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia, senza raddoppio del minimo, solo ed esclusivamente se la carrozzeria convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo di accadimento del sinistro o di residenza del proprietario e non è disponibile il servizio gratuito di ritiro e consegna a domicilio dell’autoveicolo.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di danni al veicolo per atti vandalici
Somma assicurata: 20.000 euro
Danni a seguito del sinistro: 3.000 euro
Scoperto: 5% (euro 3.000*5%= 150 euro) con un minimo di 500 euro Parte di danno a carico di Genertel: 2.500 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 500 euro (perché lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile). In caso di riparazione presso una carrozzeria convenzionata il minimo viene dimezzato.
22 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio” del Codice Civile
23 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio” del Codice Civile
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI O ATTI VANDALICI?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. In caso di atto vandalico occorre inviare anche la denuncia presentata alle autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel
• in questo modo dimezzi lo scoperto minimo previsto in contratto e il tuo mezzo viene riparato senza anticipo di denaro. Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?
In caso di danno ai cristalli porta il tuo veicolo presso un centro carglass®
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QUALI SONO I VANTAGGI DI RIVOLGERSI A UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA?
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SEZIONE 5 > ASSISTENZA LEGALE
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel fornisce all’assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, se durante la circolazione del veicolo assicurato avviene un incidente stradale che provo- ca all’assicurato un danno materiale e/o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
• la condotta di un terzo;
• un’azione compiuta da un terzo;
• le condizioni della strada.
b) l’assistenza giudiziale se l’assicurato è indagato e/o imputato in un procedimento pe- nale per un incidente stradale che avviene durante la circolazione del veicolo assicurato.
In entrambi i casi la garanzia opera per incidenti che avvengono durante il periodo di va- lidità del contratto.
Art. 5.2 - Contenuto dell’assicurazione
Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:
1. svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presup- posti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.
Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:
2. anticipa all’assicurato fino a 500 euro le spese documentate relative:
• al soccorso del mezzo danneggiato;
• al ripristino del mezzo danneggiato;
• al danno fisico subíto.
Questo anticipo è unico per ciascun sinistro e l’assicurato deve restituirlo a Genertel se ottiene la liquidazione totale o parziale dei danni da parte del responsabile civile;
3. si attiva nei confronti degli enti preposti se l’incidente accade all’interno dello Spazio Economico Europeo (Consap) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
4. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall’assicurato. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei ver- bali redatti dalle autorità;
5. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all’importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
a) per l’intervento del legale;
b) per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
c) per l’intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
d) pagate a favore della controparte.
Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell’assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.
Art. 5.3 - Gestione del sinistro
Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Xxxxxxxx, in caso contrario l’assicurato risponde di tutte le spe- se sostenute da Genertel per la gestione della pratica.
Se non è possibile definire la trattativa in via bonaria, Xxxxxxxx propone all’assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:
• quando le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo;
• quando è necessaria la difesa penale.
L’assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Xxxxxxxx o se nominarne uno a sua scelta. L’eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.
L’assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:
• dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Xxxxxxxx, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
• il legale nominato rinuncia al mandato.
In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.
Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l’invio della parcella con la descrizione dettagliata dell’attività svolta dal legale. L’assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto.
Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da Xxxxxxxx. Se Genertel non ha dato il proprio bene- stare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.
Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l’invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto al responsabile civile.
Xxxxxxxx non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 5.4 - Anticipi sulle spese civili e penali
Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anti- cipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:
• le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
• le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Xxxxxxxx, relative a consulenze tecniche.
Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giu- dizio.
Art. 5.5.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
Se l’assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Xxxxxxxx non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l’assicurato devono restituire le somme che Xxxxxxxx ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d’ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.
Quando, nonostante l’esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l’accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l’eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.
Esito sfavorevole della fase stragiudiziale
Se non viene concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esi- to sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di 1.000 euro. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rim- borsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.
Procedimento di mediazione
Quando viene attivato un procedimento di mediazione, iI legale nominato anticipa le spe- se di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell’accordo conciliativo. Se l’assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Xxxxxxxx non deve corrisponde- re onorari e spese legali per la fase di mediazione.
Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.
Art. 5.5.2 - Procedimento penale e liquidazione delle spese
Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedi-
mento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell’assicurato.
Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sen- tenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all’assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza.
Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia soste- nute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto dalla polizza.
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l’art. 10.5.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 5.6 - Eventi non assicurati
La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell’assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
Art. 5.7 - Esclusioni
La garanzia Assistenza Legale non opera:
a) se la controparte promuove un’azione civile nei confronti dell’assicurato;
b) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° gra- do, o i suoi dipendenti o incaricati;
c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
d) in caso di costituzione di parte civile;
e) per il dissequestro del veicolo assicurato;
f) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo;
g) per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, di- mostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
h) per i sinistri che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada24;
i) quando Xxxxxxxx è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizza- re il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se vengono attivate le garanzie Kasko, Minikasko, Infortuni del Conducente;
l) quando l’incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto25;
m) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
n) per i sinistri che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
o) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzi- naio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).
COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?
Art. 5.8 - Arbitrato
Se l’assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che ven- ga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l’assicurato vuole
24 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
25 Art. 149 “Procedura di risarcimento diretto” del Codice delle Assicurazioni Private
avviare una controversia contro xxxxx e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previ- sto dal contratto, anche se Genertel all’inizio ha espresso un parere non favorevole.
SEZIONE 6A > ASSISTENZA STRADALE ESTESA
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 6A.1 - Prestazioni
Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance) al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’as- sistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.
Art. 6A.1.1 - Soccorso stradale
Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti.
Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro.
Le prestazioni sono erogate solo se l’autovettura non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.
Art. 6A.1.2 - Depannage
Se il veicolo rimane fermo e non è in grado di spostarsi per una delle seguenti cause:
• foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito);
• esaurimento della batteria;
• mancato avviamento in genere;
l’assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile.
Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell’art. 6A1.1.
Art. 6A.1.3 - Autovettura in sostituzione
Se si verifica uno dei seguenti eventi:
• guasto;
• incidente;
• incendio;
• furto parziale;
• ritrovamento dopo furto;
e si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
• il veicolo resta fermo presso un’officina per almeno 3 giorni di fila;
• per la riparazione è necessario un tempo superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’officina secondo i tempari della casa costruttrice;
l’assicurato contatta Europ Assistance, che gli mette a disposizione un’autovettura in so- stituzione. L’auto sostitutiva è prevista anche in caso di furto totale.
L’autovettura, adibita a uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il suo normale orario di apertura, alle seguenti condizioni:
• il veicolo deve essere presente presso la stazione di noleggio;
• devono essere rispettate le regole previste dalla stessa per il noleggio (ad esempio l’obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia).
Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
illimitato, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, per un massimo di 3 giorni consecutivi.
Se l’assicurato è un soggetto diversamente abile e la struttura organizzativa non riesce a reperire un’autovettura idonea, vengono rimborsate le spese di trasporto sostenute e documentate con il limite di 70 euro al giorno, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento, per un massimo di 3 giorni consecutivi.
Se per i motivi descritti sopra il veicolo rimane immobilizzato di sabato, domenica o in giorni festivi Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chi- lometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Poi, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo deve rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massi- male complessivo non può comunque superare i 3 giorni consecutivi.
Art. 6A.1.4 - Spese d’albergo
Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l’assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo.
Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un massimo di 300 euro complessivi per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro avviene ad oltre 50 km dal comune di re- sidenza dell’assicurato.
Art. 6A.2 - Eventi non assicurati
Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 6A.3 - Esclusioni
Le prestazioni non operano per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada26;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insur- rezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di ripa- razione.
Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6A.1.1 - Soccorso stradale e 6A.1.2 - Depannage
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, se il veicolo subisce l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a essa equivalenti (come, per esempio, percorsi fuoristrada);
per l’art. 6A.1.3 - Autovettura in sostituzione
• i casi in cui il rimorchio viene immobilizzato;
• i casi in cui veicolo assicurato viene immobilizzato per le esecuzioni dei tagliandi perio- dici previsti dalla casa costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono co- munque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate diret-
26 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
tamente dall’assicurato. Le società di autonoleggio possono richiedere all’assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
• eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
1. chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!
SEZIONE 6B > ASSISTENZA STRADALE TOP
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 6B.1 - Prestazioni
Genertel eroga le prestazioni sotto indicate tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assistance), al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto l’assistenza viene fornita non più di due volte per ciascun tipo di prestazione, alle condizioni descritte sotto.
Art. 6B.1.1 - Soccorso stradale
Se dopo un guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto, il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti.
Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 500
euro per sinistro.
Le prestazioni sono erogate solo se l’autovettura non pesa più di di 3.500 Kg a pieno carico.
Art. 6B.1.2 - Depannage
Se il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi per una delle seguenti cause:
• foratura degli pneumatici (dovuta a un evento fortuito);
• esaurimento della batteria;
• mancato avviamento in genere;
l’assicurato deve telefonare a Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che effettuerà la riparazione sul posto, se questa è possibile.
Le spese relative al soccorso sono a carico di Genertel se la sede del fornitore si trova entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si interviene con il soccorso stradale come descritto nell’art. 6B.1.1.
Se in conseguenza di una nevicata improvvisa si rende necessario l’uso di catene per neve, Europ Assistance verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare le operazioni di montaggio. Le catene devono già trovarsi nel veicolo.
Art. 6B.1.3 - Autovettura in sostituzione
Se si verifica uno dei seguenti eventi:
• guasto;
• incidente;
• incendio;
• furto parziale;
• ritrovamento dopo furto;
e il veicolo resta immobilizzato presso un’officina per almeno 24 ore, l’assicurato contatta
Europ Assistance che gli mette a disposizione un’autovettura in sostituzione. L’auto sosti- tutiva è prevista anche in caso di furto totale.
L’autovettura, adibita a uso privato, senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veicolo as- sicurato e comunque non inferiore ai 1600 cc, viene messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il suo normale orario di apertura, alle seguenti condizioni:
• il veicolo deve essere presente presso la stazione di noleggio;
• devono essere rispettate le regole previste dalla stessa per il noleggio (ad esempio l’obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia).
Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o fino al ritrovamento e comunque:
• per un massimo di 7 giorni consecutivi - in caso di xxxxxx, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto;
• per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di furto totale.
Se l’assicurato è un soggetto diversamente abile e la struttura organizzativa non riesce a repe- rire un’autovettura idonea, vengono rimborsate le spese di trasporto sostenute e documen- tate, con un massimo di 70 euro al giorno, fino al termine della riparazione o fino al ritrova- mento, e comunque con i limiti descritti sopra. Se per i motivi descritti sopra il veicolo rimane immobilizzato di sabato, domenica o in giorni festivi Genertel tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Poi, per la concessione di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo deve rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non può comunque superare i 7 giorni consecutivi. Europ Assistance mette a disposizione dell’assicurato anche un taxi per ritirare il veicolo assicu- rato presso l’officina che ha effettuato la riparazione, con un massimo di 150 euro per sinistro.
Art. 6B.1.4 - Spese d’albergo
Se dopo un sinistro il veicolo rimane immobilizzato e l’assicurato è costretto a sostare fuori casa per almeno una notte, Europ Assistance cerca e prenota un albergo.
Genertel tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione fino a un massimo di 300 euro complessivi per tutte le persone coinvolte nello stesso sinistro (assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro avviene a oltre 50 km dal comune di resi- denza dell’assicurato.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 6B.2 - Eventi non assicurati
Le prestazioni non operano per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 6B.3 - Esclusioni
Le prestazioni non operano per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada;
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada27;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insur- rezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre esclusi:
per gli artt. 6B.1.1 - Soccorso stradale e 6B.1.2 - Depannage
27 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, se il veicolo subisce l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (come, per esempio, percorsi fuoristrada);
per l’art. 6B.1.3 - Autovettura in sostituzione
• i casi in cui il rimorchio viene immobilizzato;
• i casi in cui veicolo assicurato viene immobilizzato per le esecuzioni dei tagliandi perio- dici previsti dalla casa costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non si possono co- munque cumulare con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate diret- tamente dall’assicurato. Le società di autonoleggio possono richiedere all’assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione se la loro procedura lo richiede;
• eventuali assicurazioni facoltative proposte dalla società di autonoleggio.
COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?
1. chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!
SEZIONE 6C > ASSISTENZA TELEMATICA CON SCATOLA NERA
L’Assistenza Telematica con Scatola Nera può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Estesa o Assistenza
L’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx opera solo se viene acquistata. Stradale Top.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 6C.1 - Oggetto dell’assicurazione
Se sul veicolo viene installata e attivata la scatola nera fornita da Jeniot S.p.A., come pre- visto dagli articoli 1.6.1 e 1.6.2, Genertel fornisce la prestazione “Assistenza automatica in caso di incidente grave”.
Le garanzie e le prestazioni sono erogate da Genertel tramite Europ Assistance, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Art. 6C.2 - Assistenza automatica in caso di incidente grave
Se avviene un incidente grave, dopo eventuale contatto telefonico con l’assicurato, Europ Assistance invia sul luogo del sinistro il carro attrezzi.
Verifica sempre che il numero di cellulare indicato in contratto sia corretto, solo così Europ Assistance potrà contattarti e inviarti il carro attrezzi sul luogo dell’incidente!
Art. 6C.3 - Condizioni per l’attivazione dell’Assistenza Telematica
Per poter usufruire delle prestazioni previste, il contraente deve far installare e attivare la scatola nera presso un centro di installazione convenzionato con Jeniot S.p.A. entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In caso contrario il contratto viene rettificato d’ufficio e la garanzia viene eliminata. Tutti i dettagli si trovano all’art. 1.6.1 e nelle Condi- zioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici.
A differenza di quanto previsto dall’art. 3 delle Norme Comuni, le prestazioni erogate dall’Assistenza Telematica con Scatola Nera operano dalla ricezione dell’SMS di conferma della corretta attivazione della scatola nera.
Installa e attiva la scatola nera presso un centro di installazione convenzio- nato entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto, solo così puoi usufruire di tutte le prestazioni previste!
Art. 6C.4 - Estensione territoriale
A differenza di quanto previsto dall’art. 4 delle Norme Comuni, l’Assistenza Telematica con Scatola Nera opera in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, negli Stati dell’U- nione Europea, in Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera e Turchia.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 6C.5 - Limitazioni ed esclusioni
Se la scatola nera non funziona correttamente, Xxxxxx S.p.A. contatta il contraente tramite sms e email per identificarne le cause. Se il contraente non collabora con Xxxxxx S.p.A. per risolvere il problema, l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx viene sospesa. In nessun caso Genertel risponde per interruzioni e limitazioni delle prestazioni dovute alle seguenti cause:
• disposizioni di legge o disposizioni amministrative entrate in vigore dopo la stipula della polizza;
• provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
• modifiche e/o danni causati alla nera o alla SIM Card GSM o GSM-GPRS, anche se in circostanze fortuite e imprevedibili;
• mancato funzionamento della scatola nera.
Le condizioni fondamentali per il corretto funzionamento della scatola nera sono:
a) la corretta emissione del segnale da parte della scatola nera e la ricezione di un sms di conferma attivazione del dispositivo;
b) il corretto funzionamento ed operatività della Costellazione GPS, attraverso cui avviene la localizzazione del veicolo sul territorio. Per una accurata localizzazione del veicolo è necessaria la “visibilità” di un numero sufficiente di satelliti; in alcune circostanze (schermatura da parte di edifici, costruzioni o altri ostacoli, veicolo in luoghi chiusi quali garage, autosilo etc.) tale “visibilità” potrebbe non essere continuativamente in atto e pertanto la localizzazione potrebbe essere compromessa durante tali interruzioni. Xxxxxx S.p.A. precisa che detti satelliti potrebbero emettere giornalmente, in un limitato numero di volte, un segnale inesatto che può comportare, momentaneamente, una rilevazione erronea del punto in cui si trova la scatola nera;
c) la corretta operatività e funzionamento della rete telefonica GSM e GSMGPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa utilizzate dalla Piattaforma Telematica di Jeniot S.p.A. o dagli altri enti incaricati dallo stesso per l’erogazione del servizio;
d) l’aggiornamento del database cartografico dell’intero territorio nazionale ed europeo. La Piattaforma Telematica di Xxxxxx S.p.A. opera con la cartografia disponibile sul mercato; è possibile, tuttavia che non tutto il territorio nazionale ed europeo sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un preciso posizionamento del veicolo e il corretto accertamento della posizione dello stesso per cause non dipendenti da Jeniot S.p.A.;
e) la corretta effettuazione, da parte del cliente, degli eventuali controlli e/o verifiche richiesti da Xxxxxx S.p.A. sulla scatola nera;
f) la capacità della scatola nera di ricevere il segnale GPS e/o il segnale GSM GSM-GPRS, anche qualora la scatola nera si trovi in luoghi isolati e/o senza copertura GPS, GSM e GSM-GPRS. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua localizzazione e per la rilevazione dei dati.
Il cliente è inoltre consapevole che:
a) la messa in manutenzione della scatola nera impedisce l’invio alla Piattaforma Telema- tica di Jeniot S.p.A. di qualsiasi segnalazione di allarme come indicato nel manuale d’uso della scatola nera;
b) la falsa segnalazione di furto potrà comportare conseguenze di carattere penale nei confronti del cliente e si assume pertanto ogni conseguente responsabilità in merito.
Le prestazioni potrebbero non avvenire anche a causa di: terremoti e calamità naturali in genere, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioat- tività, guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
PUNTEGGIO STILE DI XXXXX
Punteggio stile di guida
I dati telematici registrati dalla scatola nera vengono elaborati in base a un algoritmo che valuta il profilo di guida del contraente e gli assegna un punteggio.
Se rinnova la polizza con l’Assistenza Telematica, il contraente può ottenere uno sconto sulla base del punteggio stile di guida che ha accumulato durante l’anno. Se il contraente non rinnova la polizza con l’Assistenza Telematica, nulla è dovuto.
Calcolo del punteggio stile di guida
I dati telematici registrati dalla scatola nera vengono elaborati in base a un algoritmo che valuta il profilo di guida del contraente e gli assegna un punteggio da 1 a 1000.
Ai fini del punteggio stile di guida vengono considerati:
• la percentuale dei chilometri percorsi rispettando i limiti di velocità previsti per le varie tipologie di strada (urbana, extraurbana, autostrada) con una tolleranza di 10 km/h;
• la percentuale di chilometri percorsi nella varie tipologie di strada (urbana, extraurbana, autostrada);
• la percentuale di chilometri in determinate fasce orarie;
• il numero e l’intensità di accelerazioni e decelerazioni durante la guida.
Il punteggio stile di guida sarà convertito in sconto per l’eventuale rinnovo dell’anno suc- cessivo con l’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx. L’importo massimo dello sconto, corrispondente a 1000 punti, è pari al 25% del premio pagato per la polizza con l’Assi- stenza Telematica con Scatola Nera, al netto di un eventuale sconto per stile di guida già applicato sul contratto.
Se il contraente non rinnova la polizza con l’Assistenza Telematica con Xxxxxxx Xxxx, nulla è dovuto.
Regole per il consolidamento del punteggio stile di guida
Il punteggio viene consolidato 60 giorni prima della scadenza della polizza. Se ci sono sini- stri pagati con colpa, anche parziale, il punteggio si azzera. Se la scatola nera viene instal- lata in corso d’anno, per poter maturare i punti il periodo di rilevazione deve durare alme- no 6 mesi, anche non continuativi.
Se hai uno smartphone scarica la nostra App per iOS e Android: avrai sempre sotto controllo i tuoi punteggi!
SEZIONE 7 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, gli infortuni subiti dal legittimo condu- cente del veicolo assicurato a seguito di un incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche se il conducente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
Se l’incidente avviene in concorso di colpa e il conducente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo viene corrisposto solo per la quota di responsa- bilità del conducente assicurato.
Art. 7.2 - Rimborso spese di cura
Genertel indennizza fino all’importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per:
• onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
• uso della sala operatoria;
• rette di degenza in istituti di cura;
• medicinali prescritti dal medico curante;
• xxxxxxx xxx xxxxxx;
• accertamenti diagnostici;
• cure fisioterapiche e rieducative;
• applicazione di apparecchi tutori;
• cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
Art. 7.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializza- zione
Genertel indennizza le spese di viaggio (andata e ritorno) che l’assicurato sostiene per raggiungere un centro ospedaliero o un istituto di cura di alta specializzazione situato a più di 50 km dalla residenza dell’assicurato, fino a un massimo di 500 euro. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Se tra la data di partenza e quella indicata nella documentazione medica risultano trascor- si più di 3 giorni, le spese di viaggio non vengono considerate pertinenti e quindi non ven- gono rimborsate. Se l’assicurato si reca presso il centro prescelto con propri mezzi viene riconosciuta una diaria chilometrica pari a 1 euro/Km fino a un massimo di 500 euro. Per il calcolo della distanza viene preso in considerazione il percorso stradale più breve.
Art. 7.4 - Diaria per ricovero
Se l’infortunio subito dal conducente richiede il ricovero ospedaliero, Genertel corrisponde l’indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricovero fino a un mas- simo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
Art. 7.5 - Diaria da ingessatura
Se l’infortunio subito dal conducente richiede l’ingessatura, Genertel corrisponde l’inden- nità giornaliera per un importo pari a quello indicato in contratto per la diaria da ricovero fino a un massimo di 30 giorni. La diaria si calcola a partire dal giorno di applicazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione. L’applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l’infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è calcolata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite mas- simo complessivo di 30 giorni.
Art. 7.6 - Invalidità permanente
Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, Genertel paga un’indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente infe- riore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte che supera questa soglia.
L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
COME FUNZIONA L’INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?
Esempio di calcolo dell’indennizzo in caso di invalidità permanente
Somma assicurata per invalidità permanente: 50.000 euro Invalidità permanente accertata: 15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile: 5%
Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta: 10% (15%-5%) Indennizzo per invalidità permanente: 5.000 euro (euro 50.000 x 10%)
Art. 7.7 - Decesso
Se l’infortunio ha come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifica entro un anno dal giorno del sinistro, Xxxxxxxx paga agli eredi la somma assicurata eventualmen- te ridotta di quanto già versato a titolo di invalidità permanente.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e di tutta la documentazione medica.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL’INDENNIZZO?
Art. 7.8 - Criteri di indennizzabilità
Genertel riconosce l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizza- bile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l’indennità per invalidità permanente è riconosciuta solo per le conseguenze dirette cau- sate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?
Art. 7.9 - Calcolo della percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella cosiddetta ta- bella ”INAIL”28. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità persa. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino a un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Art. 7.10 - Esclusioni
La garanzia non opera in caso di infortuni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, in- cluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada29;
d) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+ insieme alla copia del certificato medico. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
SEZIONE 7.1 > BONUS AIUTO DOMESTICO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 7.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel corrisponde una diaria giornaliera, per gli infortuni subiti dal legittimo conducen- te a seguito di un incidente stradale con colpa, se l’infortunio comporta una delle seguenti conseguenze:
• ricovero ospedaliero;
• ingessatura;
• un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica succes- sivo ad almeno 2 giorni di ricovero ospedaliero.
La diaria giornaliera ammonta a 50 euro ed è dovuta per un massimo di 30 giorni a copertura delle spese sostenute per l’assunzione di personale di servizio per l’esecuzione
28 Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto
29 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come:
• collaborazione familiare (colf);
• xxxxxxxxxxxx xxxxxx (baby-sitter);
• accudimento animali (dog-sitter).
Genertel paga quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica. La garanzia opera anche se il conducente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
La garanzia opera per un solo evento per anno assicurativo.
Art. 7.1.2 - Calcolo dei giorni di diaria Diaria da ricovero
In caso di ricovero ospedaliero Genertel corrisponde la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
Diaria da ingessatura
In caso di ingessatura, Genertel corrisponde la diaria prevista a partire dal giorno di appli- cazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione. L’applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l’infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite massimo complessivo di 30 giorni.
Diaria da convalescenza post ricovero
In caso di ricovero ospedaliero di almeno 2 giorni a seguito del quale all’assicurato viene prescritto dalla struttura ospedaliera un periodo di convalescenza domiciliare dimostrato da certificazione medica, Genertel riconosce la diaria da convalescenza post ricovero a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, per un massimo complessivo di 30 giorni.
In caso di convalescenza post ricovero la diaria da ingessatura viene riconosciuta a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza.
Il periodo di ricovero, convalescenza e ingessatura non può superare complessivamen- te 30 giorni.
Art. 7.1.3 - Eventi non assicurati
La garanzia Bonus aiuto domestico non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 7.1.4 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, in- cluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada30;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per l’indennizzo del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+ insieme alla copia del certificato medico. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.
30 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
SEZIONE 7.2 > ESTENSIONE INFORTUNI IN MOBILITÀ
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 7.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel, con il limite del massimale indicato in polizza, rimborsa le spese di cura so- stenute per gli infortuni subiti a seguito di un incidente stradale con colpa, quando l’assicurato:
• è alla guida di mezzi di locomozione su ruota, anche azionati da un motore elettri- co, per cui non è obbligatoria l’assicurazione R.C.A., anche presi a noleggio a breve termine o in sharing. Nel caso di mezzi con motore elettrico (come ad esempio bici- clette a pedalata assistita (e-bike), segway, monopattini elettrici, hoverboard, monocicli elettrici, ecc.) la garanzia opera solo se le caratteristiche tecniche del veicolo sono con- formi a quanto previsto dalla normativa vigente.
• è alla guida di veicoli a noleggio a breve termine o in sharing. In questi casi Gener- tel copre soltanto la parte di danno che va oltre l’ammontare coperto dall’eventuale polizza infortuni che assicura il conducente del veicolo a noleggio a breve termine o in sharing (per la sola parte del rimborso delle spese di cura).
• si sposta a piedi.
La garanzia opera per gli infortuni subiti:
• dal proprietario del veicolo assicurato con Xxxxxxxx
• dal contraente di polizza, se diverso dal proprietario
limitatamente alla circolazione stradale in aree pubbliche e in quelle equiparate.
La garanzia opera anche se l’assicurato non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l’incidente avviene in concorso di colpa e l’assicurato ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo viene riconosciuto solo per la quota di responsabilità dell’assicurato.
Art. 7.2.2 - Rimborso spese di cura
Genertel rimborsa nei limiti del massimale indicato in contratto le spese di cura sostenu- te per:
a) onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
b) uso della sala operatoria;
c) rette di degenza in istituti di cura;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
e) onorari dei medici;
f) accertamenti diagnostici;
g) cure fisioterapiche e rieducative;
h) applicazione di apparecchi tutori;
i) cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
Art. 7.2.3 - Massimali
La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in contratto. Se viene stipulata con Genertel più di una polizza a copertura dei rischi coperti da questa garanzia, i relativi massimali si possono sommare e questa garanzia opera a secondo rischio, ovvero in eccesso rispetto ai massimali garantiti dall’altra polizza.
Art. 7.2.4 - Criteri di indennizzabilità
Genertel riconosce solo le spese di cura sostenute per le conseguenze dirette ed esclu- sive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesi- stenti o sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale.
Art. 7.2.5 - Eventi non assicurati
La garanzia non opera se il danno si verifica:
• durante le attività professionali;
• durante la pratica di attività sportive svolte a titolo non amatoriale. Sono esclusi an- che i danni che derivano dalla pratica dell’escursionismo e di qualsiasi attività sporti- va svolta a qualsiasi titolo all’interno di specifici impianti attrezzati in tal senso;
• durante la circolazione in parcheggi, giardini privati o aree aeroportuali;
• durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
• con dolo del proprietario o del contraente.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 7.2.6 - Esclusioni
La garanzia non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando l’assicurato guida un veicolo senza l’abilitazione prevista dalla legge;
b) che avvengono quando la conduzione del mezzo non avviene secondo le disposizio- ni di legge in vigore al momento del sinistro;
c) che avvengono quando il conducente del mezzo non indossa un casco;
d) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o sostanze che agiscono sulle funzioni psichiche (come ad esempio gli psicofarmaci), come stabilito dal Codice della Strada31;
e) che avvengono quando il conducente non è in possesso dei requisiti psico-fisici ne- cessari per la guida a norma delle disposizioni di legge;
f) che derivano dalla proprietà e/o uso di animali;
g) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, allu- vioni, allagamenti.
Art. 7.2.7 - Franchigia
La garanzia prevede una franchigia di 150 euro per sinistro.
SEZIONE 8 > RINUNCIA ALLA RIVALSA E ALTRI IMPREVISTI
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 8.1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.4 lettera b), se il sinistro avviene quando il conducente guida sotto l’influenza dell’alcool.
Art. 8.2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.4 lettera c), quando il sinistro avviene du- rante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
Art. 8.3 - Danni alla tappezzeria
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute per elimi- nare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione della casa di cura o delle Forze dell’Ordine).
Art. 8.4 - Xxxxxxx xxxxxx
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in con- seguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertu- ra delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre indennizzabili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
Art. 8.5 - Ripristino box
Genertel rimborsa fino a 500 euro per evento le spese documentate sostenute per ripristi- nare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.
Art. 8.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato per uno dei seguenti motivi:
• incendio;
• furto;
• incidente stradale.
31 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute dall’assicu- rato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel.
Art. 8.7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto
Genertel rimborsa forfettariamente, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, l’importo di 25 euro a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall’assicu- rato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giu- stificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e delle eventuali denunce alle autorità.
SEZIONE 8.1 > 4 ZAMPE A BORDO
La garanzia opera solo se viene acquistata.
❯ CHE COSA È ASSICURATO?
Art. 8.1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, le lesioni subite dall’animale da compagnia trasportato all’interno del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. Il tra- sporto deve essere effettuato a norma di legge32 e con le cautele necessarie a evitare danni all’animale. Per questa garanzia con animali da compagnia si intendono esclusivamente cani e gatti. L’animale deve essere registrato presso l’anagrafe canina e/o felina (in caso di mancata iscrizione presso l’anagrafe felina deve essere fornita prova della proprietà dell’animale con l’idonea documentazione: ad esempio libretto delle vaccinazioni, fattura d’acquisto, documen- tazione di adozione ecc.). La garanzia opera anche se il contraente non causa l’incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Se l’incidente avviene in concorso di colpa e il contraente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo viene corrisposto per la sola quota di responsabilità del contraente assicurato.
Il massimale indicato in contratto si intende unico anche nel caso di trasporto di più animali. La garanzia non opera se il trasporto dell’animale è legato all’attività lavorativa del contraente.
Art. 8.1.2 - Rimborso spese di cura
Genertel indennizza, fino all’importo indicato in contratto, le somme spese per i seguenti motivi:
• onorari dei veterinari;
• uso della sala operatoria;
• rette di degenza in cliniche veterinarie;
• medicinali prescritti dal veterinario;
• cure fisioterapiche e rieducative;
• applicazione di apparecchi tutori.
Art. 8.1.3 - Criteri di indennizzabilità
Genertel indennizza le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infor- tunio colpisce un animale che non è fisicamente integro e sano, non è indennizzabile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale.
Art. 8.1.4 - Decesso
Se l’infortunio ha come conseguenza il decesso dell’animale da compagnia trasportato, Genertel paga la somma assicurata eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a ti- tolo di spese di cura.
32 Art. 169 comma 6 “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore” del Codice della Strada
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 8.1.5 - Eventi non assicurati
La garanzia 4 zampe a bordo non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo condu- cente, del proprietario o del contraente.
Art. 8.1.6 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, in- cluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada33;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
Il rimborso viene effettuato in presenza di presentazione di copia della denuncia di sinistro da circolazione. Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto
solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fat- ture, ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e di tutta la documentazione medico- veterinaria.
SEZIONE 9 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C. AUTO
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 9.1 - Obbligo del contraente o dell’assicurato in caso di incidente
In caso di incidente, l’assicurato deve informare Genertel entro 3 giorni da quando avvie- ne il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile34. Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile35, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
Il ritardo, l’inesattezza o il mancato invio della denuncia o della documentazione, consen- tono a Genertel di rivalersi in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private36. La denuncia deve avere in allegato una copia del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento conforme al modulo stesso.
La denuncia deve contenere:
• luogo e data dell’incidente;
• targhe dei veicoli coinvolti;
• denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
• nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
• indicazione dell’eventuale intervento delle autorità;
• presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione ne- cessaria ad accertare l’entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello in cui la denuncia viene ricevuta).
33 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
34 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
35 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
36 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
Se in conseguenza dell’incidente ci sono lesioni a terzi o al conducente la denuncia deve indicare, inoltre:
• generalità dell’infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
• dati relativi all’entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
• eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanen- ti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
• dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).
Insieme al Modulo Xxx, e solo se l’assicurato si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere spedita anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:
1. a Genertel se si applica la procedura di risarcimento diretto come dall’Art. 149 del Codi- ce delle Assicurazioni Private;
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario. La procedura di risarcimento diretto si applica se:
• l’incidente avviene in Italia;
• sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
• l’incidente provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente (fino al 9% di invalidità).
Genertel comunica all’assicurato la somma offerta per il risarcimento dopo aver valutato se esistono i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto e se l’assicurato è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell’incidente.
Se invece il danno non è risarcibile Genertel invia all’assicurato una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all’offerta.
Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:
• nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
• nel caso di danni materiali e con il Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
• nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.
Quando Genertel paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto quando la com- pagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il contraente deve pagare la franchigia se prevista in contratto.
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Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel e consegna il modulo blu. La tua pra- tica verrà gestita direttamente in maniera rapida e sicura! Trova la carrozzeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI XXXXXXXX?
Scarica l’app Genertel+ per ios o android e denunci il sinistro direttamente dal tuo telefonino, allegando le fo- tografie del danno e tutti i dettagli dell’incidente! Inoltre trovi subito la carrozzeria convenzionata con Genertel più vicina a te e tutti i numeri utili in caso di emergenza!
Art. 9.2 - Risarcimento del trasportato
Genertel risarcisce i danni dei trasportati a bordo del veicolo assicurato indipendentemen- te dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge37. Questa regola non si applica se il sinistro è dovuto a un caso fortuito. Il risarcimento avviene entro il massimale minimo di legge. Se il danno è maggiore, il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura supe- riore al massimale minimo di legge.
37 Art. 141 “Risarcimento del terzo trasportato” del Codice delle Assicurazioni Private
Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Per sapere qual è la compagnia, è possibile:
• contattare CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al nume- ro 00.00.00.00.00;
• consultare il sito xxx.xxxxxx.xx.
Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
In caso di sinistro provocato da un veicolo straniero:
• se il sinistro avviene in Italia, l’assicurato invia la richiesta di risarcimento a:
XXX - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.34.968.1 - fax 00.00.000.000 - xxx.xxxxx.xx
che comunica il nominativo della società incaricata di pagare il danno;
• se il sinistro avviene all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata diretta- mente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito xxx.xxxx.xxx). È quindi necessario individuare esattamente l’assicura- tore del veicolo straniero;
• se il sinistro è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di risarcimento (che si trova su www. xxxxxxxx.xx o su xxx.xxxxxx.xx) può essere inviato alla compagnia italiana che rappre- senta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi a Consap - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
- via email all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx;
- via web tramite xxxxxxx.xxxxxx.xx.
SEZIONE 10 > PROCEDURA PER L’INDENNIZZO DEI DANNI NON R.C. AUTO
FURTO E INCENDIO - MINIKASKO E KASKO - TUTELA DANNI
DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
- EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI E CRISTALLI
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 10.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve inviare a Genertel una denuncia con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
L’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile38. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ri- dotto, come previsto dal Codice Civile39, se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate. L’assicurato deve anche:
• In caso di eventi naturali, fornire la prova dell’evento, che se non è reperibile sugli organi di stampa (anche online) può essere una dichiarazione scritta dell’autorità del luogo.
• In caso di furto o atto vandalico, fare denuncia immediata all’autorità (polizia, cara- binieri) e inviare una copia (convalidata dall’autorità stessa) a Xxxxxxxx. L’assicurato deve inviare prima possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
• In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, inviare a Genertel:
- l’estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento (da richiedere al PRA);
- la carta di circolazione/documento unico di circolazione e proprietà del veicolo;
- la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;
- la documentazione che attesta il pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico ban- cario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
- la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle
38 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
39 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
- la procura notarile a vendere il veicolo;
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente da Xxxxxxxx.
Nei casi previsti dalla legge40, prima di pagare il sinistro Genertel richiede il certificato che dimostra l’archiviazione del procedimento penale. Genertel può anche richiedere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. “bollo”).
• In caso di danni che derivano da un incidente con veicoli non assicurati, spedire a Genertel:
- copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati successivamente se non sono disponibili entro 3 giorni);
- il “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx), solo se compi- lato e firmato da entrambi.
Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell’altro. Se il Modulo Blu firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per poter procedere all’indennizzo.
In caso di infortunio del conducente inviare anche:
- i certificati medici;
- copia completa della cartella clinica;
- tutti i giustificativi di spesa.
L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professio- nale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
• In caso di collisione con animali selvatici, inviare a Genertel il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del sinistro, che deve certificare il verificarsi dell’evento oggetto della garanzia. Se manca il verbale Xxxxxxxx non può pagare il sinistro.
DOVE INVIO LA DENUNCIA?
Invia entro 3 giorni denuncia dell’evento tramite l’app Genertel+.
Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?
Art. 10.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il veicolo danneggiato nell’auto- rimessa o nell’officina) l’assicurato non deve effettuare nessuna riparazione senza il consen- so di Genertel. Se il consenso non viene dato entro 5 giorni lavorativi da quando Xxxxxxxx riceve la denuncia del sinistro, l’assicurato può procedere alla riparazione. Il diritto all’inden- nizzo può essere perso o ridotto se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
Negli stessi termini l’assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l’uso di un taxi, ecc.).
L’assicurato può scegliere di far eseguire le riparazioni:
• in una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. (elenco consultabile alla sezione “assistenza” del sito xxx.xxxxxxxx.xx);
• nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cristalli;
• in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro;
negli altri casi l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Xxxxxxxx.
Per le garanzie Furto e Incendio, Minikasko, Kasko, Eventi atmosferici e Atti vandalici nel caso sia stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte della riduzione di premio prevista il contraente si impegna a riparare eventuali danni al veicolo solo presso
40 Art. 150 bis, comma 2 “Certificato di chiusa inchiesta” del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 “Fraudo- lento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona” del Codice Penale
la rete di carrozzerie convenzionate con Genertel. In caso di mancato rispetto di tale im- pegno lo scoperto minimo previsto in contratto viene raddoppiato.
Se la richiesta di indennizzo riguarda la garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati (art. 3.1) o la garanzia Collisione animali selvatici (art. 3.2) l’indennizzo avviene solo se Genertel riceve i verbali delle autorità.
Ripara subito il tuo veicolo!
Portando il tuo veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Genertel il consenso alla riparazione da parte di Genertel è implicito. Trova la carroz-
zeria più vicina a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx o utilizzando l’app Genertel+.
In caso di furto parziale l’indennizzo può avvenire solo se l’assicurato presenta una re- golare fattura con cui dimostra di aver riacquistato i beni asportati; se l’assicurato vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di Xxxxxxxx.
COME SI CALCOLA IL MIO INDENNIZZO?
Art. 10.3 - Calcolo dell’ammontare del danno
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o so- stituzioni per ripristinare il veicolo al netto della percentuale di degrado d’uso prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il degrado non si applica per le parti di carrozzeria. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno di un autoveicolo, applicato al telaio per formare l’a- bitacolo; da questo restano però esclusi e quindi sono soggetti a degrado, qualora previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso |
Oltre 1 anno | 0% |
Oltre 2 anni | 0% |
Oltre 3 anni | 20% |
Oltre 4 anni | 30% |
Oltre 5 anni | 40% |
Oltre 6 anni | 50% |
L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/do- cumento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per gli pneumatici si fa riferimen- to alle condizioni del battistrada al momento dell’evento.
L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veico- lo prima del sinistro e quello dopo il sinistro.
Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del veicolo al momento del si- nistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile41.
Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo viene richiesto il documento fiscale come prova.
Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il veicolo o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional docu- mentati e si fa riferimento alle quotazioni:
• della rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus);
• di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTRO RUOTE.
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
41 Art. 1907 “Assicurazione parziale”
COME SI CALCOLA L’AMMONTARE IN CASO DI DANNO PARZIALE?
Esempio di calcolo dell’ammontare del danno in caso di danno parziale
Danni alla carrozzeria: 1.000 euro Danni al motore: 2.000 euro
Età del mezzo: 4 anni (degrado 30%)
Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro
Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% degrado)
Totale danno indennizzabile prima dell’applicazione dello scoperto 2.400 euro.
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è uguale al valore commer- ciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional docu- mentati e si fa riferimento alle quotazioni:
• della rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus);
• di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTRO RUOTE.
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
Se la perdita totale avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’am- montare del danno è pari al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto.
Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional docu- mentati e si fa riferimento alle quotazioni:
• della rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus);
• di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu) se il modello non è presente su QUATTRO RUOTE.
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
Nel caso sia stata scelta l’opzione Carrozzerie Convenzionate, a fronte della riduzione di premio prevista il contraente si impegna a riparare eventuali danni al veicolo solo presso la rete di carrozzerie convenzionate con Genertel. In caso di mancato rispetto di tale im- pegno sull’importo da pagare a fronte del risarcimento del danno in regime di risarcimento diretto verrà applicata una penale forfettaria del 10%, fino ad un massimo di 500 euro.
ASSISTENZA LEGALE
Art. 10.4 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve darne comunicazione scritta a Genertel e trasmettere tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l’incidente. La denuncia deve contenere:
• dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
• giorno e ora in cui sono avvenuti;
• persone e beni coinvolti;
• eventuali testimoni;
• ogni altro dato rilevante.
Se l’assicurato intende attivare la garanzia Assistenza Legale per la difesa in sede penale, deve inviare a Genertel una copia della documentazione che dimostra il procedimento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domicilio, querela, atto di citazione).
COME POSSO TRASMETTERE LA DENUNCIA DI XXXXXXXX?
La denuncia deve essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, posta presso Genertel S.p.A.
- X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Scarica il modulo di richiesta sul sito xxx.xxxxxxxx.xx!
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
ASSISTENZA STRADALE
Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro
Genertel affida la gestione e liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top alla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da re- sponsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Genertel a:
• contattare l’assicurato;
• organizzare e fornire le prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..
Per ottenere l’assistenza stradale, l’assicurato deve contattare Europ Assistance:
• dall’Italia, al numero verde 000.00.00.00;
• dall’estero, ai seguenti numeri: x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00;
• xxx xxx xx numero: x00.00.00.00.00.00.
L’assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la au- torizza in modo esplicito. Il diritto alle assistenze fornite da Genertel decade se l’assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro.
Per ottenere l’assistenza l’assicurato deve comunicare con precisione:
• il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
• nome e cognome;
• numero di targa del veicolo;
• indirizzo del luogo in cui si trova;
• un recapito telefonico dove Europ Assistance può richiamarlo nel corso dell’assistenza. Per il rimborso delle prestazioni autorizzate da Europ Assistance, l’assicurato deve inviare a Europ Assistance c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Xxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX):
• il riferimento IBAN;
• tutta la documentazione che dimostra i costi sostenuti;
• gli originali dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese;
ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza richie- sta da Europ Assistance.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE, BONUS AIUTO DOMESTICO ED ESTENSIONE INFORTUNI IN MOBILITÀ
Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro
L’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descri- zione dei fatti accompagnata dal certificato medico, entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Ci- vile42. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile43, se non vengono rispettate le condizioni sopra indicate.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.
L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
In caso di rimborso delle spese di cura Genertel paga quanto dovuto solo se vengono presentati i giustificativi di spesa che attestano l’effettivo pagamento.
Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specia- lizzazione, previste unicamente per la garanzia Infortuni del conducente, vengono rimbor- sate dopo la presentazione di:
• giustificativi di spesa (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza);
• documentazione medica che dimostra la visita specialistica o l’intervento chirurgico effettuato.
Tutta la documentazione deve essere datata e può essere richiesta in originale.
42 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
43 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
4 ZAMPE A BORDO
Art. 10.7 - Modalità per la denuncia del sinistro
L’assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell’infortunio, con una dettagliata de- scrizione dei fatti e il certificato medico, entro 3 giorni dall’infortunio, come previsto dal Codice Civile44. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile45, se non vengono rispettate le condizioni sopra indicate.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medi- co-veterinari e dalla copia completa della cartella clinica.
RC MOBILITÀ ESTESA
Art. 10.8 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro il contraente/l’assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Ci- vile46;
b) inviare a Genertel una denuncia scritta entro 3 giorni dall’evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile47.
La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
• una dettagliata descrizione dei fatti;
• luogo e data dell’evento;
• le cause che hanno determinato l’evento;
• l’entità approssimativa del danno;
• l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
• l’indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
• un elenco dettagliato dei danni;
• ogni altro dato rilevante;
In caso di danno alla guida di un veicolo a noleggio a breve termine o in sharing l’assicurato deve inoltre:
• fornire tutti gli estremi e le informazioni utili in relazione allo specifico contratto di noleggio/sharing e alla copertura assicurativa del veicolo noleggiato/utilizzato.
Se l’assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b) può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennità, come previsto dal Codice Civile48.
In ogni caso l’assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono no- tificati tramite l’Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.
L’assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.
Per quantificare l’entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.
Art. 10.8.1 - Liquidazione dei sinistri
Se avviene un sinistro e il danno è risarcibile, Genertel paga al danneggiato l’importo dovuto dall’assicurato civilmente responsabile al netto della franchigia.
In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Xxxxxxxx può gestire la lite fino a quando ne ha interesse e nominare se necessario legali o tec- nici; può anche provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.
Genertel non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali o tecnici non nominati da lei e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia pena- le. Genertel conserva il diritto di gestire il sinistro anche se la richiesta di risarcimento del danneggiato rientra nei limiti della franchigia.
44 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
45 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
46 Art. 1914 “Obbligo di salvataggio”
47 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
48 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RE- SPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 10.9 - Termini di liquidazione
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a pagare l’indenniz- zo all’assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione ne- cessaria per definire il sinistro.
ALLEGATO 1
Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
I periodi di osservazione considerati per l’applicazione delle regole evolutive sono:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni pri- ma della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Assegnazione della classe di merito: classe interna Genertel
Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come classe interna Gener- tel. Per le regole di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.
Classe universale (CU) 1** 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Classe interna Genertel -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
* se la classe di provenienza CU è la 1 da un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1
** se la classe di assegnazione CU è la 1 da più di un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1
Attestazione dello stato di rischio
L’attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Tabella dei coefficienti di variazione del premio
La classe interna Genertel si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.
Coefficienti applicati agli assicurati provenienti sia da formule tariffarie bonus/malus, sia da formule tariffarie differenti da bonus/malus (“Tariffa B”).
Classe interna di appartenenza Classe interna di assegnazione in
Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione
PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE
Si raccomanda di allacciare sempre le cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (in conformità all’art.172 del Codice della Strada).
Tutti i dati inviati tramite il sito web Genertel sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.
caso di bonus alla scadenza annuale | rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali | |
-1 | -1 | 0,0% |
0 | -1 | -2,0% |
1 | 0 | -1,9% |
2 | 1 | -1,4% |
3 | 2 | -1,4% |
4 | 3 | -1,4% |
5 | 4 | -1,4% |
6 | 5 | -1,3% |
7 | 6 | -1,3% |
8 | 7 | -2,2% |
9 | 8 | -1,3% |
10 | 9 | -1,3% |
11 | 10 | -1,3% |
12 | 11 | -4,0% |
13 | 12 | -3,8% |
14 | 13 | -3,7% |
15 | 14 | -46,0% |
16 | 15 | -16,7% |
17 | 16 | -25,0% |
18 | 17 | -20,0% |
Note
Ecco i íifeíimenti utili peí contattaíci in qualsiasi situazione di bisogno.
ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 8-20 telefono: 040.20.20.20
sab 8-14
ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE
lun/ven 8-20 numero verde: 000.00.00.00
sab 8-14 tariffa urbana o dall’estero: x00.000.00.00.000
DENUNCIA SINISTRI ONLINE
h24 con l’app Genertel+
SOCCORSO STRADALE EUROP ASSISTANCE (SE PREVISTO)
h24 numero verde: 000.00.00.00
dall’estero: x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00
CARROZZERIE CONVENZIONATE
circuito Carrozzeria Convenzionate su xxx.xxxxxxxx.xx o sull’app Genertel+
RIPARAZIONE CRISTALLI
carglass® numero verde: 000.00.00.00
ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)
email xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
RECLAMI
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx email xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax 00.00000000
INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
telefono 040.20.20.20
email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
fax 041.33.62.002
posta Genertel richiesta informazioni - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO
telefono 000.00.00.00
email xxxxxxxx_xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
fax 041.33.62.100
Mod. C Auto - 07/22 - Rotomail
posta Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – CapitaІe sociaІe € 23.000.000,00 int. vers. - Iscritta aІІ’AІbo deІІe imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 - Codice fiscaІe e Registro Imprese deІІa Venezia 4iuІia 00171820327 - partita iva 01333550323 - Società unipersonaІe appartenente aІ 4ruppo 4eneraІi, iscritto aІІ’AІbo dei gruppi assicurativi aІ numero 026, e soggetta aІІa direzione ed aІ coordinamento di Assicurazioni 4eneraІi S.p.A. - xxxxxxxX@xxx.xxxxxxxX.xx - xxx.xxxxxxxX.xx
CONDIZIONI GENERALI
DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI
Generali Jeniot S.p.A.
Società a socio unico
Sede legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx Iscrizione a Registro Imprese Milano – Monza – Brianza – Lodi, C.F. 06224480159
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A
LA SOCIETÀ
Xxxxxxxx Xxxxxx S.p.A. è una Società a socio unico (100% Generali Italia) soggetta a direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. e appartenente al Gruppo Assicurativo Generali iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi n. 026.
Generali Jeniot S.p.A., titolare del marchio registrato, ha:
a) Sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (XX)
b) Sedi operative in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX); Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (XX); Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (XX).
c) Capitale sociale interamente versato di € 3.100.000
d) Iscrizione a Registro Imprese Milano – Monza – Brianza – Lodi,
C.F. 06224480159 e Partita IVA di Gruppo 01333550323
Contatti della Società
Il Servizio Clienti risponde:
a) per ASSISTENZA INFORMATIVA E TECNICA
- al numero 800.938.816 (oppure 02/58246199 dall’estero), dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00,
- alla casella e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx
b) per ASSISTENZA IN CASO DI FURTO O EMERGENZA
- al numero 800.938.816 (oppure 02/58246199 dall’estero) h24
Eventuali reclami devono essere inoltrati con le seguenti modalità:
a) via posta a Generali Jeniot SpA – presso Piazza Tre Torri, 1 – 00000 Xxxxxx (XX)
b) via mail a Generali Xxxxxx XxX: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO E SERVIZI
Il dispositivo SELF a installazione professionale in officina convenzionata, è costituito dalla sola centralina e due cavi di alimentazione (+12V e massa).
Il dispositivo BOX, anch’esso ad installazione professionale in officina convenzionata, è costituito da un’unica centralina a tre cavi, due per l’alimentazione (+12V e massa) e uno per lo stato del quadro del veicolo.
La centralina a sua volta è costituita da:
a) uno o più accelerometri;
b) un’antenna GSM;
c) un’antenna satellitare per la geo-localizzazione;
d) una eSIM per la trasmissione di dati e SMS.
Il Dispositivo non va ad impattare in alcun modo né l’estetica del Veicolo né le funzionalità elettroniche di bordo.
Il dispositivi di cui sopra consentono di usufruire dei seguenti servizi:
a) possibilità di contattare telefonicamente, in caso di emergenza, la Centrale di Assistenza al numero dedicato;
b) allarme crash: richiamata di emergenza automatica attivata dalla Centrale di Assistenza, sul numero telefonico fornito, in caso di rilevazione di “crash” sopra una determinata soglia di pericolo;
c) crash report: raccolta e rielaborazione dati relativi a eventuali crash e mini-crash rilevati dal Dispositivo (es, collisioni con altri
veicoli, urti con altri oggetti, ribaltamenti, …) per finalità legate alla ricostruzione della dinamica del sinistro;
d) rilevazione ed esposizione dello stile di guida del guidatore nell’App della Compagnia Assicurativa.
COSA FARE DOPO LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
Installazione del Dispositivo
L’installazione del Dispositivo, ove necessaria, costituisce presupposto necessario per poter usufruire dei Servizi ad esso connessi e dovrà avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi alla data di decorrenza della Polizza Assicurativa.
Per l’installazione del dispositivo, il cliente dovrà contattare Generali Xxxxxx S.p.A. al numero 800.938.816 (oppure 02/58246199 dall’estero), Xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di decorrenza della Polizza Assicurativa per fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato per l’installazione del Dispositivo. Le spese relative all’installazione del Dispositivo sono a carico della Compagnia Assicurativa e nessun costo o onere potrà essere imputato al Cliente, fatta eccezione per eventuali richieste dello stesso che esulano dall’attività tipica di installazione del Dispositivo. L’installatore, a valle dell’installazione e della verifica di attivazione del Dispositivo, dovrà rilasciare un certificato al Cliente.
Il Cliente inoltre riceverà conferma dell’avvenuta attivazione del Dispositivo e dei servizi ad esso connessi tramite la ricezione di un SMS inviato al numero indicato in fase di stipula della Polizza Assicurativa.
Emissione della fattura relativa al canone telematico
La società Generali Jeniot S.p.A. invierà al Cliente la fattura per il canone telematico in formato elettronico via e-mail. Qualora l’indirizzo e-mail non dovesse essere presente in anagrafica, la fattura verrà recapitata tramite posta all’indirizzo indicato nella Polizza Assicurativa. Inoltre, la fattura verrà messa a disposizione del Cliente sul Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate come previsto dal provvedimento attuativo n. 89757/2018 e dal decreto legislativo n. 127 del 05/08/2015.
Segnalazione guasti/anomalie Dispositivo
In caso di guasto/anomalia del Dispositivo, Generali Xxxxxx S.p.A segnalerà l’evento al numero di telefono indicato dal Cliente in fase di stipula della Polizza Assicurativa. In tali casistiche, il cliente è tenuto a verificare il corretto funzionamento del Dispositivo presso un Installatore.
In seguito alla verifica ed eventuale ripristino del Dispositivo, verrà notificato al cliente il corretto funzionamento dello stesso.
Segnalazione Furto Veicolo
In seguito alla rilevazione del furto del Veicolo, il Cliente potrà contattare il numero 800.938.816 (oppure 02/58246199 dall’estero), Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Riparazioni/manutenzione Veicolo
Qualora debbano essere effettuati degli interventi di riparazione/manutenzione che prevedano lo smontaggio/ sostituzione della batteria del Veicolo, è necessario chiamare il Servizio Clienti per impostare il Dispositivo in modalità “manutenzione”. Al termine dell’intervento il Cliente dovrà ricontattare lo stesso numero per ripristinare lo stato iniziale.
Disinstallazione Dispositivo
In caso di eventi che richiedano la disinstallazione del Dispositivo (cambio di assicurazione, cambio del Veicolo, vendita o demolizione del Veicolo), il Cliente è tenuto a restituire il Dispositivo, nello stato in cui gli è stato consegnato salvo il normale deterioramento d’uso, entro i 15 (quindici) giorni successivi al verificarsi di uno degli eventi suddetti.
Per prenotare un appuntamento per la disinstallazione del Dispositivo, il Cliente dovrà contattare l’Installatore che, a sua volta, dovrà rilasciare una ricevuta di avvenuta disinstallazione.
In caso di mancata restituzione del Dispositivo Generali Xxxxxx
S.p.A. svolgerà tutte le attività necessarie al recupero dello stesso e, qualora ciò non risultasse possibile, potrà richiedere al Cliente un importo a titolo di penale, come disciplinato dall’Articolo 10 indicate nelle “Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici” del Contratto di Servizio.
CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI
DEFINIZIONI
I termini e le espressioni utilizzate nel presente Contratto di Abbonamento ai Servizi Telematici, ed evidenziate in neretto nel proseguo, avranno il seguente significato se non diversamente specificato.
Per tutte le altre definizioni si rimanda a quanto contenuto nella Polizza Assicurativa.
Accelerometro: dispositivo elettronico integrato o collegato al Dispositivo, che misura le accelerazioni e decelerazioni del Veicolo su cui è installato.
Centrale di Assistenza: la società incaricata dalla Compagnia Assicurativa di gestire il servizio di soccorso stradale in favore del Contraente e, più in generale, i servizi di assistenza previsti dalla Polizza Assicurativa.
Cliente: il Contraente e chiunque fruisca del Servizio e ne risulti regolarmente autorizzato dal Contraente stesso, comunque provvisto di valida patente di guida per il Veicolo.
Contraente: l’intestatario della Polizza Assicurativa stipulata con la Compagnia Assicurativa.
Contratto di Abbonamento ai Servizi Telematici (per brevità il “Contratto di Servizio”): è il presente documento, approvato dal Contraente tramite la sottoscrizione contestuale della Polizza Assicurativa, che disciplina il servizio erogato dalla Società.
Comodato: contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Compagnia Assicurativa: Genertel S.p.A., con cui è stata stipulata la Polizza Assicurativa a cui è collegato il Servizio.
Costellazione GPS: l’insieme dei satelliti di proprietà degli Stati Uniti d’America in orbita intorno alla terra, che consentono i servizi di localizzazione.
Dispositivo: apparato messo a disposizione dalla Società, dotato di GPS, Accelerometro e modulo di connettività che permettono la rilevazione delle accelerazioni e decelerazioni del Veicolo su cui è installato e la trasmissione dei dati acquisiti.
Furto: reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Installatore: tecnico incaricato dalla Società delle operazioni di installazione, sostituzione, verifica e collaudo del Dispositivo.
Piattaforma Telematica: centro di rilevazione e gestione delle comunicazioni del Dispositivo attraverso Centrale di Telesorveglianza e di Teleassistenza attive 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
Polizza Assicurativa: contratto di assicurazione RCA stipulato dal Contraente con la Compagnia Assicurativa. Con il pagamento del premio della Polizza Assicurativa, il Contraente sottoscrive il Contratto di Servizio.
Rapina: reato previsto dall’Art. 628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Reclamo: qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione formulata per iscritto nei confronti della Società relativamente al Servizio dalla medesima prestato; non sono considerati reclami le mere richieste di informazioni o di chiarimenti.
Servizio: l’insieme dei servizi info-telematici erogati dalla Società a favore del Cliente, diversi da quelli erogati dalla Centrale di Assistenza e i cui contenuti sono dettagliatamente indicati nel presente Contratto di Servizio.
Società: Generali Jeniot S.p.A. con Sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (XX).
Veicolo: autovettura indicata nei dati contrattuali della Polizza Assicurativa collegata ovvero quella successivamente indicata dal Cliente in caso di Sostituzione del Veicolo su cui è installato il Dispositivo o Trasferimento del Dispositivo.
Servizio Clienti: centro di assistenza al Cliente per la gestione del presente contratto.
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto di Servizio, regolato dalle presenti Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici, ha per oggetto la messa a disposizione, l’installazione del Dispositivo concesso in comodato d’uso gratuito e l’erogazione del Servizio come disciplinato negli articoli seguenti.
Art. 2 – DURATA E NATURA DEL CONTRATTO
Il Contratto di Servizio è sottoscritto contestualmente alla Polizza Assicurativa e la sua efficacia è sospensivamente condizionata al perfezionamento della Polizza Assicurativa secondo quanto previsto dalle corrispondenti condizioni di assicurazione. Il Contratto di Servizio, ha natura accessoria e medesima durata della Polizza Assicurativa.
Il Contraente riconosce espressamente che il Servizio erogato dalla Società non costituisce in alcun modo copertura assicurativa del Veicolo, fermo restando che in alcuni casi per dare esecuzione al Contratto di Servizio e per poter beneficiare delle garanzie oggetto
di copertura della Polizza Assicurativa è necessario che i dati elaborati dal Dispositivo siano comunicati alla Compagnia Assicurativa, secondo quanto specificato di seguito e nell’ Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.
A tal fine il Contraente: (i) autorizza la Società a richiedere alla Compagnia Assicurativa comunicazioni in ordine alla sussistenza della Polizza Assicurativa ovvero al suo mancato rinnovo o sospensione; (ii) autorizza la Società a contattarlo al fine di verificare se esso intenda procedere alla disinstallazione del Dispositivo o continuare la fruizione del Servizio.
Salvo i casi espressamente indicati in Polizza Assicurativa, in caso di sospensione della stessa il medesimo effetto si produrrà in capo al presente Contratto di Servizio e pertanto in tale periodo non verrà erogata nessuna prestazione del Servizio. Il Cliente, salvo i casi di sospensione previsti all’Articolo 10 “Obblighi del Cliente”, sarà comunque tenuto a non intervenire sul Dispositivo e a mantenerlo correttamente installato a bordo del Veicolo.
Il Cliente prende atto e accetta che le informazioni relative a durata, sospensioni e scadenze della polizza saranno comunicate a Generali Xxxxxx S.p.A. esclusivamente dalla Compagnia Assicurativa.
Il Cliente autorizza espressamente Generali Xxxxxx S.p.A. ad erogare i servizi connessi con la mobilità del Veicolo, ulteriori rispetto a quelli ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, erogati dal Dispositivo secondo quanto previsto dalle presenti “Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici”.
Art. 3 – DISPOSITIVO
Il Dispositivo, dotato di SIM Card, è concesso al Contraente in comodato gratuito ai sensi degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, per l’intera durata del rapporto contrattuale.
Il Contraente si obbliga ad un corretto uso del Dispositivo, a mantenerlo libero da qualsiasi onere, pegno o gravame e comunque a fare in modo che i diritti della Società restino immuni da ogni pregiudizio, nonché a conservare e custodire il Dispositivo con cura e con la massima diligenza e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti dal Contratto di Servizio.
Il Dispositivo verrà consegnato e contestualmente installato da un Installatore a seguito della sottoscrizione della Polizza Assicurativa collegata, del pagamento del relativo premio, della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione da parte della Compagnia Assicurativa alla Società e della presa appuntamento.
Art. 4 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO E OPERATIVITÀ DEI SERVIZI
Condizioni indispensabili per l’erogazione del Servizio di cui al presente Contratto di Servizi sono:
a) l’approvazione delle Condizioni Generali di Servizio e delle condizioni relative al trattamento e alla tutela dei dati personali da parte del Contraente tramite la sottoscrizione della Polizza Assicurativa e il pagamento del relativo premio;
b) il corretto ricevimento da parte della Società delle informazioni relative ai dati anagrafici del Contraente, dati del Veicolo e dati del contratto assicurativo inviate dalla Compagnia Assicurativa;
c) il pagamento del canone telematico;
Fermo restando il rispetto delle disposizioni da a) a c) sopra riportate, l’attivazione del Servizio decorre dalla data in cui la Società riceve dalla Compagnia Assicurativa l’informazione dell’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Servizio;
La regolare installazione del Dispositivo nonché la sottoscrizione del Certificato di Installazione e Collaudo costituiscono invece presupposto indispensabile per poter usufruire delle prestazioni del Servizio relative al Dispositivo stesso.
Le condizioni fondamentali per il corretto funzionamento del Dispositivo sono:
a) la corretta emissione del segnale da parte del Dispositivo e la ricezione di un sms di conferma attivazione del Dispositivo;
b) il corretto funzionamento ed operatività della Costellazione GPS, attraverso cui avviene la localizzazione del Veicolo sul territorio. Per una accurata localizzazione del Veicolo è necessaria la “visibilità” di un numero sufficiente di satelliti; in alcune circostanze (schermatura da parte di edifici, costruzioni o altri ostacoli, veicolo in luoghi chiusi quali garage, autosilo etc.) tale “visibilità” potrebbe non essere continuativamente in
atto e pertanto la localizzazione potrebbe essere compromessa durante tali interruzioni. La Società precisa che detti satelliti potrebbero emettere giornalmente, in un limitato numero di volte, un segnale inesatto che può comportare, momentaneamente, una rilevazione erronea del punto in cui si trova il Dispositivo;
c) la corretta operatività e funzionamento della rete telefonica GSM e GSMGPRS nonché delle linee telefoniche di rete fissa utilizzate dalla Piattaforma Telematica o dagli altri enti incaricati dalla Società per l’erogazione del Servizio;
d) l’aggiornamento del database cartografico dell’intero territorio nazionale ed europeo. Le Centrali operano con la cartografia disponibile sul mercato; è possibile, tuttavia che non tutto il territorio nazionale ed europeo sia adeguatamente mappato così da non poter garantire un preciso posizionamento del veicolo il corretto accertamento della posizione del Veicolo per cause non dipendenti dalla stessa Società;
e) la corretta effettuazione, da parte del Cliente, degli eventuali controlli e/o verifiche richiesti dalla Società sul Dispositivo;
f) la capacità del dispositivo satellitare di ricevere il segnale GPS e/o il segnale GSM GSM-GPRS, anche qualora il Dispositivo si trovi in luoghi isolati e/o senza copertura GPS, GSM e GSM- GPRS. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del Veicolo per la sua localizzazione e per la rilevazione dei dati.
Il Cliente è, inoltre, consapevole che:
a) la messa in manutenzione del Dispositivo impedisce l’invio alle Centrali di qualsiasi segnalazione di allarme come indicato nel manuale d’uso;
b) la falsa segnalazione di furto potrà comportare conseguenze di carattere penale nei suoi confronti e si assume pertanto ogni conseguente responsabilità in merito.
Al fine di agevolare il Cliente nello svolgimento di tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi, la Società potrà fornire, quale prestazione accessoria ai Servizi, un’attività di supporto operativo ai sensi della quale la Società, su esplicita richiesta del Cliente, potrà svolgere, in nome e per conto dello stesso, formalità tecniche e amministrative che si rendessero ivi necessarie per la sostituzione dell’eventuale Dispositivo precedentemente installato sul Veicolo con il Dispositivo di cui al presente Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contatto con il Contact Center/Centro assistenza del precedente operatore ai fini della prenotazione appuntamento per la disinstallazione del vecchio dispositivo, etc.).
Art. 5 – PRESTAZIONI E SERVIZI COMPRESI NELL’ABBO- NAMENTO
Il Servizio erogato dalla Società include e dà diritto alla fruizione delle seguenti prestazioni:
CANONE TRASFERIMENTO DATI
Il costo del traffico telefonico tecnico tra il Dispositivo e la Piattaforma Telematica che dà diritto alla fruizione delle prestazioni di cui al presente articolo.
ATTIVAZIONE
L’attivazione comprende
a) ricezione informazione di avvenuta sottoscrizione contratto dalla Compagnia Assicurativa e relativa risposta;
b) registrazione nuovo Cliente;
c) completamento dati anagrafici del Cliente;
d) invio SMS al Cliente di conferma attivazione;
e) supporto Cliente per scelta installatore tramite applicazione web o Servizio Clienti, prima installazione ed eventuale portabilità su un altro Veicolo.
ATTIVITÀ DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
L’attività della Piattaforma Telematica comprende:
a) verifica e gestione dell’allarme Crash automatico;
b) tracking del Veicolo ed eventuale attivazione delle Forze dell’Ordine a seguito di Furto del Veicolo;
c) inoltro delle richieste di soccorso stradale, complete di posizione del Veicolo, per l’erogazione dell’assistenza secondo le modalità dettagliate all’interno della Polizza Assicurativa, collegata al presente contratto, che il Contraente ha stipulato con la Compagnia Assicurativa;
d) raccolta e messa a disposizione dei dati raccolti dal Dispositivo per eventuali altri servizi collegati al contratto;
e) gestione e assistenza per eventuali problematiche relative alla Piattaforma Telematica.
GESTIONE DATI UTILIZZO
Rilevazione, elaborazione, raccolta dei dati di utilizzo del Veicolo (ad esempio il numero di viaggi, i tempi di viaggio complessivi del periodo, tipologie di strade percorse) e trasmissione dei predetti dati alla Compagnia Assicurativa in formato aggregato.
GESTIONE DATI CRASH
Rilevazione, elaborazione, raccolta dei dati dei crash avvenuti durante la circolazione stradale e dei chilometri percorsi e trasmissione dei predetti dati alla Compagnia Assicurativa.
ASSISTENZA INFORMATIVA E TECNICA
Assistenza informativa e tecnica per la gestione del Servizio e/o del Dispositivo tramite il Servizio Clienti della Società secondo i giorni e gli orari indicati in testa al presente Contratto di Servizio.
SERVIZIO FURTO
Gestione della notifica dell’avvenuto Furto pervenuta telefonicamente dal Cliente.
SMONTAGGIO DEFINITIVO DEL DISPOSITIVO E CONSEGNA ALLA SOCIETÀ
Smontaggio definitivo del Dispositivo presso l’Installatore..
Art. 6 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO
Le prestazioni del Servizio potranno essere richieste alla Piattaforma Telematica esclusivamente per il Veicolo sul quale risulta installato il Dispositivo con le seguenti modalità:
a) a seguito di segnale di allarme crash generato automaticamente dal Dispositivo e pervenuto in Piattaforma Telematica;
b) a seguito di segnalazione di furto del Veicolo pervenuta telefonicamente dal Cliente.
Art. 7 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le prestazioni del Servizio potranno essere rese dalla Società, compatibilmente con le norme giuridiche del luogo in cui avviene l’intervento, solo ed esclusivamente se la Piattaforma Telematica ha ricevuto la localizzazione del Veicolo al momento dell’evento e sono state attivate secondo le modalità previste al precedente Art. 6 - “Modalità di richiesta del Servizio”.
Qualora il Cliente non usufruisca o, per sua scelta o negligenza, usufruisca parzialmente di una o più prestazioni previste dal
Contratto di Servizio nell’anno di competenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Piattaforma Telematica, nei casi di allarme e/o soccorso, verifica la richiesta chiedendo conferma al Cliente e identificando quest’ultimo. Qualora il Cliente annulli la richiesta di soccorso ovvero non venga effettuata una corretta identificazione, la Piattaforma Telematica riterrà risolta la problematica per cui si è richiesto soccorso, non intraprendendo nessuna azione.
SERVIZIO DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI
Il servizio consiste nella raccolta, elaborazione automatica dei dati di percorrenza (tariffazione) e di eventuali sinistri (crash report) relativi al Veicolo. Consiste, inoltre, nella trasmissione dei dati alla Compagnia Assicurativa in formato elettronico secondo il consenso espresso dal Cliente come specificato Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.
Il Dispositivo installato sul Veicolo è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati, in base ai seguenti dati: tempo di accensione (quadro in posizione ON), chilometri percorsi, accadimento di eventuali crash. Il servizio decorre a partire dall’attivazione del Dispositivo. I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise secondo le seguenti modalità: giorno della settimana, fascia oraria, tipo di strada.
La trasmissione dei dati alla Piattaforma Telematica avviene ad intervalli predefiniti di percorrenza. Salvo in caso di crash rilevato dal Dispositivo, la Compagnia Assicurativa (titolare del trattamento dei dati assicurativi) non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal Veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o la singola accelerazione rilevata. I dati sono visualizzati solamente in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, sia dal Contraente sia dalla Compagnia Assicurativa.
Si fa presente che, come previsto dall’Informativa Privacy, la Società potrà comunicare alla Compagnia Assicurativa i dati rilevati dal Dispositivo, in misura limitata, per finalità tariffarie e/o di valutazione, gestione e liquidazione dei sinistri (attività di attribuzione delle responsabilità e di prevenzione ed accertamento di eventuali frodi assicurative).
GESTIONE ALLARME FURTO
Il servizio decorre dall’ora del collaudo del Dispositivo ed è operativo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
In caso di ricezione di un allarme Furto attivato a seguito di segnalazione diretta del Cliente, la Piattaforma Telematica provvede ad attivare il tracking (tracciamento del percorso a distanza) del Veicolo e a richiedere l’eventuale intervento delle Forze dell’Ordine fornendo il necessario supporto.
GESTIONE ALLARME CRASH
In caso di ricezione di un allarme automatico crash, la Piattaforma Telematica provvede a verificare lo stato del Veicolo, tramite una comunicazione tra Dispositivo e Piattaforma Telematica, la quale a propria volta invia tempestivamente una segnalazione alla Centrale di Assistenza. In tali casi, il Cliente sarà contattato tramite ili numero fornito dallo stesso in fase di stipula della Polizza Assicurativa.
Nel caso in cui l’operatore della Centrale di Assistenza riceva conferma del sinistro e di una situazione di necessità da parte del Cliente, si avviano le seguenti attività:
a) fornitura di assistenza tecnica e informativa relativa alle procedure da adottare in caso di incidente;
b) richiesta di intervento dei soccorsi inoltrando la segnalazione completa di posizione del Veicolo secondo le modalità dettagliate all’interno della Polizza Assicurativa.
In mancanza di contatto con il Cliente, la Centrale di Assistenza procederà nell’intervento, sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili nonché sulla sussistenza di una effettiva situazione di necessità, avviando le procedure di invio dei soccorsi come descritto nella casistica sopra riportata. Nel caso in cui l’operatore della Centrale di Assistenza riceva risposta negativa dal Cliente, si procede alla chiusura diretta dell’intervento.
MONITORAGGIO DELLO STILE DI GUIDA
Il servizio consiste nella raccolta continuativa di dati dal Dispositivo, nell’elaborazione degli stessi e nell’esposizione dello stile di guida del Cliente.
TROVA VEICOLO
Il servizio consiste nella messa a disposizione, nell’APP della Compagnia Assicurativa, dell’ultima posizione disponibile del Veicolo.
Tale servizio permette la localizzazione del Veicolo su mappa e del percorso per raggiungerlo.
ALTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
In aggiunta ai servizi sopra elencati, verranno messi a disposizione numerosi nuovi servizi a valore aggiunto. Questi saranno comunicati di volta in volta tramite apposita esposizione sull’APP della Compagnia Assicurativa.
Art. 8 – CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCCORSO STRADALE
Per il contenuto e le limitazioni delle prestazioni del servizio di Soccorso Stradale si rimanda alle condizioni previste dalla Polizza Assicurativa RCA, sottoscritta dal Contraente.
Art. 9 – ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO
L’erogazione dei servizi relativi alla Gestione Allarme Furto, Gestione Allarme Crash e servizio di raccolta dati opera nei seguenti paesi: Italia e Stati dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera e Turchia.
Il Cliente prende atto ed accetta che l’erogazione del Servizio è commisurata all’avanzamento e alla disponibilità sul territorio nazionale della copertura della rete di telefonia mobile utilizzata per le comunicazioni tra Dispositivo e Piattaforma Telematica, e che la localizzazione è disponibile nei limiti della cartografia presente in Piattaforma Telematica.
Art. 10 – OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente è tenuto a custodire e conservare il Dispositivo e la SIM CARD alloggiata al suo interno, concessi in comodato, con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il Contraente ha l’obbligo di non intervenire direttamente e/o indirettamente sul Dispositivo e sulle sue componenti. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dall’inosservanza di quanto qui precisato e si riserva, in caso di violazioni, il diritto di risoluzione immediata del Contratto di Servizio, per fatto e colpa del Contraente, tramite comunicazione scritta al Contraente ed alla Compagnia Assicurativa. Il Contraente ha l’obbligo di utilizzare il Dispositivo unicamente per le finalità di cui al presente Contratto e s’impegna altresì a non intervenire, modificare e/o alterare, direttamente e/o
indirettamente, la funzionalità del Dispositivo e delle sue componenti.
Il Cliente si impegna a far installare il Dispositivo satellitare presso l’Installatore selezionato entro 20 (venti) giorni dalla data di decorrenza della Polizza Assicurativa
Il Cliente si impegna, in caso di cambio Xxxxxxx, a far trasferire il Dispositivo da un veicolo all’altro presso un installatore convenzionato, entro 20 (venti) giorni dalla data di decorrenza della variazione della Polizza Assicurativa. Il Cliente assume ogni responsabilità derivante dall’utilizzazione impropria del Dispositivo e della SIM Card; da manomissioni o interventi sullo stesso, effettuati anche per il tramite di soggetti terzi non autorizzati dalla Società.
Il Contraente si obbliga a rispettare quanto indicato nel manuale d’uso consegnato al momento dell’installazione e ad osservare le indicazioni fornite dalla Società e, se del caso, a mettere il Dispositivo in manutenzione e/o a dare la propria disponibilità - entro giorni 5 (cinque) dalla comunicazione - ad ogni eventuale opportuna verifica del Dispositivo.
Nel caso di cessazione del Contratto Assicurativo per qualsiasi causa intervenuta o nel caso di sospensione dello stesso a seguito della vendita, demolizione, distruzione, esportazione all’estero del Veicolo oppure nel caso di mancata prosecuzione del Contratto Assicurativo alle scadenze convenute, il Cliente si obbliga, senza alcun costo a suo carico, a restituire il Dispositivo alla Società, entro 15 (quindici) giorni dall’avvenimento che ha causato la cessazione del Contratto Assicurativo mediante disinstallazione dal Veicolo sul quale è installato. Il Dispositivo dovrà essere restituito in buono stato di conservazione e perfettamente funzionante, salvo il normale deterioramento d’uso.
Per la disinstallazione il Cliente dovrà necessariamente e preliminarmente contattare telefonicamente il Servizio Clienti secondo le modalità definite nei precedenti articoli per l’organizzazione dell’intervento.
Salvo il caso di perdita e/o perimento del Veicolo senza colpa del Cliente, in caso di mancata restituzione del Dispositivo, entro i termini e con le modalità sopra previste, o di restituzione del Dispositivo in cattivo stato di conservazione, danneggiato e/o non perfettamente funzionante, la Società potrà addebitare al Contraente, a titolo di penale, un importo di Euro 200,00, oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dalla Società. Il Contraente prende atto che la mancata restituzione del Dispositivo può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all’art. 646 c.p..
Art. 11 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Il Cliente si impegna inoltre a comunicare alla Società tutti i dati anagrafici, i recapiti telefonici e i riferimenti telematici richiesti, nonché i dati relativi al Veicolo al fine di consentire la reperibilità da parte della Società e/o per ogni opportuna verifica in ordine al Servizio. Il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti all’atto della sottoscrizione, quali, ad esempio, numeri telefonici, indirizzo, dati del Veicolo e la perdita del possesso del Dispositivo per qualsiasi causa con le seguenti modalità:
(a) raccomandata A/R a Generali Xxxxxx S.p.A., Piazza Tre Torri 1
– 20145 Milano (MI)
(b) e-mail a xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Qualora il Cliente non coincida con il Contraente, quest’ultimo si impegna, assumendo la corrispondente responsabilità in proprio e manlevando e tenendo indenne la Società da ogni danno occorsole in conseguenza del comportamento del Cliente in difformità alle
disposizioni del presente Contratto di Servizio, a che il Cliente ponga in essere quanto indicato e necessario per beneficiare del Servizio, fornendogli anche idonea informativa.
Art. 12 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RIPETIZIONE SOMME
In caso di utilizzazione impropria e/o manomissioni o interventi sul Dispositivo e/o sulla SIM Card alloggiata al suo interno effettuati da parte del Cliente ovvero da parte di terzi non autorizzati dalla Società, quest’ultima potrà sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l’erogazione del Servizio.
Fermo restando quanto sopra, la Società si riserva altresì la facoltà di sospendere il Servizio dandone comunicazione al Cliente con lettera Raccomandata A.R., qualora il cliente non rispetti quanto previsto dall’articolo 10 “Obblighi del Cliente”.
Salvo i casi espressamente indicati in Polizza Assicurativa, il Servizio sarà inoltre sospeso automaticamente, nella sua interezza (compresa la prestazione GESTIONE DATI UTILIZZO dell’Articolo 5 “Prestazioni e servizi compresi nell’abbonamento”) e senza alcun obbligo di comunicazione, nel caso previsto e disciplinato all’Articolo
2 “Durata e Natura del contratto” di sospensione del presente contratto per sospensione del relativo contratto assicurativo.
Per ogni falso allarme imputabile al Cliente e da quest’ultimo colpevolmente non annullato con tempestività, la Società si riserva la facoltà di richiedere al Cliente stesso, a titolo di penale, 10 (dieci) Euro ad evento.
Art. 13 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ
La Società non è responsabile per ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni nell’erogazione del Servizio, dovuti:
a) al mancato e/o limitato funzionamento dei satelliti GPS o della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS ecc.), o della rete fissa;
b) a cause accidentali o disposizioni legislative o amministrative sopravvenute o provvedimenti assunti dalle competenti autorità;
c) al verificarsi di cause di forza maggiore nella funzionalità delle proprie Centrali;
d) interruzioni, sospensioni o limitazioni del Servizio al di fuori della zona di estensione come identificata nell’articolo 9 “Estensione territoriale del Servizio;
e) ad installazione non a regola d’arte;
f) a malfunzionamento del Dispositivo non addebitabile alla Società;
g) alla mancata effettuazione dei controlli periodici o dei test di verifica quando richiesto.
Inoltre, la Società non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni nell’erogazione del Servizio, né dei danni conseguenti:
a) al verificarsi di cause di forza maggiore e/o di caso fortuito;
b) all’errata e/o impropria utilizzazione del Servizio da parte del Cliente;
c) all’interruzione totale o parziale del Servizio dovuta al verificarsi anche solo di una delle condizioni di operatività descritte dall’articolo 6 “Modalità di richiesta del servizio”;
d) al mancato rispetto di quanto previsto all’articolo 11 “Obblighi del Cliente”;
e) al verificarsi delle ipotesi previste nel primo comma dell’Articolo 2 “Durata e Natura del contratto”;
f) all’utilizzo del Servizio non conforme e/o in contrasto con le indicazioni di cui al Manuale d’Uso.
La Società non assume responsabilità per ritardi e/o danni causati dalle persone (fisiche o giuridiche) che prestano l’assistenza e/o dalle Forze dell’Ordine e/o conseguenti (a mero titolo di esempio
traino e recupero del Veicolo), né per la qualità delle prestazioni sanitarie rese.
Il Furto, la perdita di possesso o il danneggiamento del Veicolo non potranno costituire motivo di risoluzione del contratto a favore del Cliente e/o di terzi, salvo quanto previsto dall’articolo 2 “Durata e Natura del Servizio”.
Art. 14 – COSTI DEL SERVIZIO (CANONE TELEMATICO)
Il canone telematico rappresenta il corrispettivo per i Servizi pattuiti e deve essere pagato contestualmente al premio assicurativo ed alle stesse scadenze.
La Compagnia Assicurativa assume a proprio carico i costi relativi alle seguenti prestazioni:
a) il costo dei servizi relativi alla raccolta ed elaborazione dati relativi ad eventuali crash;
b) il costo dei servizi relativi alla raccolta ed elaborazione dati di percorrenza;
c) i costi di installazione/disinstallazione del Dispositivo sul Veicolo, ovvero i costi di trasferimento del Dispositivo su un altro Veicolo.
Il canone annuale dovuto dal Cliente – quale corrispettivo per i servizi resi – è comprensivo di IVA ed in caso di rateazione, modificato per la quota afferente agli interessi di frazionamento.
Il canone è pagato dal Contraente congiuntamente al premio della Polizza Assicurativa e segue, lungo tutto il ciclo di vita del contratto, le stesse scadenze di pagamento. Il canone viene incassato tramite la Compagnia Assicurativa in nome e per conto di Generali Xxxxxx S.p.A., grazie ad accordi intercorsi tra le stesse.
In seguito alla stipula della Polizza Assicurativa e relativo pagamento del canone, la Società si impegna ad inviare la fattura al Cliente in formato elettronico all’indirizzo mail comunicato in fase di stipula della Polizza Assicurativa;
La fattura verrà, inoltre, messa a disposizione del Cliente sul Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate come previsto dal provvedimento attuativo n. 89757/2018 e dal decreto legislativo n. 127 del 05/08/2015.
Le spese relative alla sostituzione/verifica del Dispositivo in caso di guasto rilevato dalla Piattaforma Telematica, sono a carico della Società, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Cliente (in tal caso i costi restano a carico del Cliente e la Società provvederà a recuperarli, riservandosi fin da ora la possibilità di rilasciare apposito mandato all’incasso agli installatori convenzionati o a soggetti terzi).
Le operazioni devono essere effettuate presso la sede dell’installatore; nel caso in cui il Cliente chieda all’installatore di recarsi in un altro luogo, le eventuali spese aggiuntive saranno da concordare di volta in volta con quest’ultimo e rimarranno a carico del Cliente.
In tutti i casi di cessazione della Polizza Assicurativa, cesserà anche il presente Contratto di Servizio. La restituzione della quota parte del canone pagato e non goduto è prevista esclusivamente nei casi di ripensamento della Polizza Assicurativa e di storno senza riemissione della stessa.
Art. 15. – TRASFERIMENTO DEL DISPOSITIVO
Il Cliente potrà trasferire il Dispositivo dal Veicolo originario ad altro Veicolo. In tal caso il Cliente deve necessariamente e obbligatoriamente contattare telefonicamente il Servizio Clienti per ottenere la prestazione (disinstallazione e la successiva installazione del Dispositivo) con costi integralmente a carico della Compagnia Assicurativa.
L’operazione deve essere svolta obbligatoriamente presso un Installatore.
Il trasferimento del Dispositivo non comporta alcuna interruzione o sospensione del Contratto, né dei reciproci diritti ed obblighi, fatto salvo il tempo tecnico di trasferimento del Dispositivo dal Veicolo originario ad altro Veicolo. Il Cliente dovrà richiedere all’Installatore l’emissione di un nuovo Certificato di Installazione e Collaudo, certificato che il Cliente si obbliga a sottoscrivere e conservare scrupolosamente e comunicare alla Società i dati relativi al nuovo Veicolo su cui è installato il Dispositivo. In caso contrario, la Società sottoscrivere e conservare scrupolosamente e comunicare alla Società i dati relativi al nuovo Veicolo su cui è installato il Dispositivo. In caso contrario, la Società non si assumerà alcuna responsabilità per la mancata, incompleta o tardiva erogazione del Servizio né per i danni conseguenti.
Art. 16 – ALIENAZIONE DEL VEICOLO
In caso di alienazione a terzi del Veicolo dotato di Dispositivo, il Cliente si impegna a informare della sua presenza il nuovo possessore. Qualora l’acquirente voglia mantenere il Dispositivo e stipuli una polizza con la Compagnia Assicurativa, l’acquirente dovrà tempestivamente informare il Servizio Clienti, secondo le modalità previste nel presente Contratto di Servizio, e la Compagnia Assicurativa, al fine di concordare la modalità di gestione del Dispositivo.
Art. 17 – PERDITA E/O PERIMENTO DEL VEICOLO
In caso di perdita senza ritrovamento del Veicolo - ossia qualsiasi furto, perdita di possesso totale o parziale, ovvero ulteriore caso di perdita del Veicolo che si protragga per più di 90 giorni – e/o perimento del Veicolo su cui è installato il Dispositivo, il Cliente si obbliga a darne tempestiva comunicazione alla Società e a produrre idonea documentazione probatoria dell’accaduto (ad esempio Denuncia di Furto alle Autorità).
Art. 18 – SUBAPPALTO
Il Cliente autorizza espressamente Generali Xxxxxx S.p.A. ad affidare in tutto o in parte l’esecuzione dei servizi e delle attività previsti dal
presente Contratto a società terze. In tali casi, Generali Xxxxxx S.p.A. sarà in ogni caso ritenuto responsabile per le prestazioni erogate da terzi.
Art. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E/O DEI CREDITI
Nel caso di vendita del Veicolo a terzi che comporti anche la cessione della Polizza Assicurativa e del presente Contratto di Servizio, il Contraente dovrà informare l’acquirente della presenza del Dispositivo sul Veicolo. Pertanto, nel caso in cui l’acquirente decida di mantenere il Dispositivo, la Polizza Assicurativa e il presente Contratto verranno ceduti al medesimo acquirente e la Compagnia Assicurativa procederà alle necessarie modifiche contrattuali. Resta inteso che la cessione all’acquirente avrà efficacia dal momento in cui ne viene data comunicazione alla Compagnia Assicurativa ovvero nel momento in cui la Compagnia Assicurativa medesima la accetti espressamente. Qualora l’acquirente non intenda mantenere il Dispositivo, il Contraente dovrà provvedere alla sua disinstallazione, secondo quanto disciplinato ai sensi del presente Contratto di Servizio. In difetto dovrà corrispondere la penale per mancata restituzione prevista dall’Art. 10 del presente Contratto di Servizio.
La Società è autorizzata in via preventiva dal Cliente a cedere a terzi il contratto e/o i crediti dallo stesso derivanti senza necessità di ulteriori formalità, fatto il solo obbligo di comunicazione al Cliente a titolo informativo. Il consenso del Contraente rispetto alla previsione di cui al presente articolo si intende già irrevocabilmente espresso con l’accettazione del presente Contratto di Servizio. Nel caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di “Consumatore” ai sensi del D. lgs 206/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere, preventivamente alla cessione, accertata la non diminuzione della tutela dei diritti di quest'ultimo da parte della Società.
Art. 20 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto di Servizio è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti, acquisiti da Genertel S.p.A. o da terzi(1) ovvero rilevati e registrati per il tramite del dispositivo installato sul Suo veicolo (“Dispositivo”) sono trattati da Generali Xxxxxx S.p.A. (“Società”) quale Titolare. Nello specifico il ruolo di Titolare viene ricoperto con riferimento all’erogazione dei servizi della Società da Lei richiesti o in Suo favore previsti(1)
(i) per la conclusione del contratto di abbonamento e l’esecuzione dello stesso.
Per l’erogazione dei servizi nell’ambito del contratto di abbonamento è necessaria l’analisi e la previsione di aspetti riguardanti il Suo comportamento, la Sua ubicazione o i Suoi spostamenti, con modalità automatizzate, in modo aggregato od analitico ed anche in tempo reale. A tale lo scopo la Società tratta i Suoi dati personali strettamente necessari, anche combinati in considerazione delle preferenze espresse nel corso della Sua navigazione nel sito web della Società o attraverso l’utilizzo dell’app della Società o dei diversi dispositivi in Suo possesso;
(ii) per l’esecuzione dei correlati adempimenti normativi;
(iii) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi;
(iv) per comunicare i Suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Società o per l’esecuzione dei contratti in essere.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), e (iv) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Società, alla esecuzione dei contratti in essere ed alla erogazione dei servizi connessi con la mobilità del veicolo ulteriori rispetto ai trattamenti per fini assicurativi, ove richiesti; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii), il trattamento dei Suoi dati personali si basa sul legittimo interesse della Società a prevenire e individuare eventuali frodi ed a porne in essere una corretta gestione. La informiamo, quindi, che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv), il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Società di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati personali trattati presso la Società e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati personali laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati personali vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a Generali Xxxxxx S.p.A., Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a XXX.xx@xxxxxxxx.xxx.
dati personali non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Società, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(2). I Suoi dati personali registrati dal Dispositivo e relativi al monitoraggio del veicolo potranno essere comunicati a Genertel S.p.A., ovvero a soggetti terzi da quest’ultima incaricati, la quale opererà come titolare del trattamento dei dati personali di propria pertinenza ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per (i) fini tariffari, comprese la valutazione e la determinazione di tariffe specifiche ovvero riduzioni di premi collegate all’istallazione del Dispositivo o alle percorrenze ed allo stile di guida del conducente del veicolo e per
(ii) fini di valutazione e liquidazione dei sinistri(3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa(3) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati personali (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati personali verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamento dell’informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Società potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Società.
NOTE:
1. La Società tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati del veicolo, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, dati rilevati dai Dispositivi (es. dati relativi ai movimenti e localizzazione del Veicolo), dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, società di informazione commerciale, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Società potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. Trattasi di soggetti, quali agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. Organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
3. Genertel S.p.A. avrà accesso alle seguenti tipologie di dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: (i) dati di percorrenza avvenuti su strade urbane, extraurbane ed autostrade e indicazione del territorio, (ii) parametri di uso del veicolo (es. decelerazioni/accelerazioni rilevanti qualora permangano per un sufficiente intervallo), (iii) indicatori utili per rilevare il rischio assicurativo, (iv) ubicazione del punto d’urto e (v) localizzazione totale in caso di furto o rapina. In caso di sinistri rilevati dal Dispositivo, Genertel
S.p.A. avrà diritto di conoscere tutti i dati registrati dal Dispositivo al momento dell’evento con estensione teorica massima fino alle 24 ore precedenti e fino alle 24 ore successive all’orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta di risarcimento danni. Limitatamente al caso di furto o rapina, qualora nella Polizza Assicurativa sia presente la copertura incendio e furto, Genertel S.p.A. avrà diritto di conoscere la localizzazione del Veicolo fino ad un massimo di 24 ore precedenti l’ultima trasmissione dei dati relative alle percorrenze antecedenti all’evento.
I MIEI CONSENSI PRIVACY
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali,
- con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali
prendo atto che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati personali è obbligatorio e che Generali Xxxxxx S.p.A. tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell’informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.
Prendo altresì atto che quanto sopra vale anche con riferimento ai dati personali conferiti per l’erogazione di servizi connessi con la mobilità del veicolo, ulteriori rispetto a quelli aventi finalità assicurative, ove richiesti e relativi al mio comportamento, ubicazione o spostamenti, per le finalità contrattuali sopra indicate.
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di videoregistrazione, di registrazione in audio/video- conferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio e per offrirle eventuali garanzie accessorie alla copertura per la responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (RCA), coerenti con tali bisogni ed esigenze;
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzi- one dei contratti in essere;
(vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l’audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provi- der di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato e sondaggi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app e web, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel, e per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel.
2) per la cessione a Genertellife, alle società del Gruppo Generali* e a soggetti terzi operanti nei settori finanziario, assicurativo, automobilistico, internet, e-commerce, comunicazione, per le loro finalità di marketing, quali l'invio di comunicazioni commerciali e compimento di ricerche di mercato anche mediante tecniche di comunicazione email, sms, instant messaging e notifiche via app e web.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide
sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamen- to, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conser- vati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commer- ciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a XXX.xx@xxxxxxxx.xxx e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo RPD Gene- rali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati
dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescri- zionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e,
comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all'estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’esperienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:
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Genertel S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX) - Capitale sociale: Euro 23.000.000,00 int. vers. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00050 - Codice fiscale e Registro Imprese della Venezia Giulia 00171820327 - Partita Iva: 01333550323 - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscrittoall’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l’audio/vi- deoconferenza, immagini video e audio acquisiti durante videoregistrazione, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, comparazione tariffaria al fine di ottimizzazione dell’offerta, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione, non vita, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri (anche nel caso in cui la denuncia di sinistro venga effettuata tramite videochiamata o videoregistrazione) o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazio- ne delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazio- ne dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicu- ratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzio- nale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
*Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Jeniot, Welion