CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Il giorno del mese di dell’anno duemila con la
presente scrittura, valida a tutti gli effetti di legge:
TRA
Il Comune di Buseto Palizzolo, rappresentato dal Sig._ , nato
a il (C.F.: ), in qualità di
Responsabile del Settore “A” e, per la circostanza, legale rappresentante del Comune di Buseto Palizzolo, nella cui sede è domiciliato per la carica e nel cui nome, conto ed interesse dichiara di agire, stipulando il presente atto ai sensi dell’art. 107, commi 1, 2, 3, 6 e 7 e dell’art. 109, comma 2 del richiamato T.U.E.L. 267/2000, (C.F.: 80004060812), che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche Comodatario;
E
Il Sig. , nato a , il , e residente in
, in Via , nr. , Codice Fiscale:
, nella sua espressa qualità di legale rappresentante della società/Ditta/Impresa “ ” con sede legale in , in Via , nr. , Partita I.V.A.: , sede operativa:
, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche Comodante.
Visto l’art. 106 del vigente Codice Civile che recita: “Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’Ufficiale di Stato Civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”;
Visto l’art. 3, comma 1, del D.P.R. 03 novembre 2000 n. 396: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge
15 maggio 1997, n. 127” il quale prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati Uffici dello Stato Civile;
Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 29 in data 07/06/2007 con la quale si è ritenuto ricordare i principi in tema di celebrazione del matrimonio in luogo diverso dalla Casa Comunale, ed in particolare che l’istituzione di una sede esterna deve avere un carattere di ragionevole continuità temporale, non può avvenire per un singolo matrimonio e deve essere nella disponibilità del Comune;
VISTA l’istanza acquisita al nr. del Protocollo Generale dell’Ente in data , con la quale il Sig. , legale rappresentante della società/impresa/Ditta “ ” con xxxx xxxxxx xx , xx Xxx
, xx. , (xxxx operativa:
), manifesta la propria
disponibilità all’assegnazione in comodato d’uso gratuito al Comune di Buseto Palizzolo, per tre anni e senza oneri a carico dello stesso, di una sala del seguente sito/luogo/ edificio
, precisamente quella rappresentata in rosso nell’allegata planimetria, per la celebrazione di matrimoni civili;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. del con la quale si dispone:
1)DI ISTITUIRE, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 03 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” nonché degli art. 57 e 60 del medesimo D.P.R., un Ufficio separato dello Stato Civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili presso con sede legale in Buseto Palizzolo, in Xxx , xx. , (xxxx operativa: , nella quale esiste lo spazio idoneo per poter officiare i riti con la dignità consona all’atto solenne del matrimonio.
2)DI ELEGGERE a Casa Comunale, per la celebrazione di matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, la sala rappresentata in rosso nell’allegata planimetria della succitata struttura, concessa in comodato gratuito al Comune di Buseto Palizzolo per la durata di anni 3 (tre) senza oneri a carico dello stesso, nel rispetto dell’art. 106 del Codice Civile;
3)DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Trapani.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1)
Le premesse di cui in narrativa si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale.
Articolo 2)
Il Comodante, in persona del legale rappresentante, concede in comodato gratuito al Comodatario, che accetta, l’uso di una sala/luogo sita all’interno dell’immobile posta
, affinché se ne serva per la celebrazione di matrimoni civili, ogni qualvolta ne ricorra espressa richiesta da parte dei nubendi, in alternativa alla residenza municipale, in cui sino ad oggi è consueto celebrare i matrimoni civili/costituire le unioni civili. La sala/luogo, che si concede in comodato gratuito, è situata all’interno del citato immobile, distinto nel N.C.E.U. di questo Comune al Foglio , Particella , subalterno , così come meglio identificata nella planimetria che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Articolo 3)
La durata del presente contratto è stabilita in anni 3 (tre), senza oneri a carico del Comune di Buseto Palizzolo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Comodatario, alla scadenza del termine pattuito, non può utilizzare
più il bene immobile messo a disposizione dal Comodante per la finalità concordata di cui all’articolo.
Se durante il periodo convenuto, sopravvenga un urgente ed imprevedibile bisogno al Comodante, questi potrà esigerne la restituzione immediata.
Articolo 4)
Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il Comodatario dichiara di aver visitato l’immobile, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche necessarie, nonché l’idoneità all’utilizzo determinato dalle parti.
Articolo 5)
Il Comodante si impegna a fornire: n. 1 tavolo di almeno mt. 1,5, drappeggiato e fornito di due cuscini, n. 1 poltroncina/sedia per l'Ufficiale di stato civile; n. 2 sedie/poltroncine per i nubendi e
n. 2 sedie/poltroncine per i testimoni; bandiere – italiana, europea e del Comune di Buseto Palizzolo; impianto audio e idonee sedute per gli invitati.
Articolo 6)
Il Comodatario si impegna a custodire e conservare la cosa, durante l’uso convenuto, con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, senza il preventivo assenso del Comodante.
Articolo 7)
Sono a carico del Comodante tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per l’utilizzo della sala/luogo, nonché tutte le utenze ad essa collegate.
Articolo 8)
Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge in vigore.
Articolo 9)
La presente scrittura sarà registrata solo in caso d’uso.
PER IL COMUNE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le clausole di cui agli Artt. 5) e 7).
PER IL COMUNE IL LEGALE RAPPRESENTANTE