CONTRATTO D’APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.I. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE SOSTITUTIVO-LOTTO 2: TETTOIE 34 E CHIOSCO C08 DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. C.I.G. N. 6150898998 (R.U.P. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx)
TRA
SO.GE.M.I. S.p.A. – Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 –
C.F. e Partita I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo Direttore Generale avv. Xxxxxxx Xxxx, di seguito indicata anche come “Stazione Appaltante”
E
, con sede legale in , alla via
, C.F. e Partita I.V.A. n. 03632010876, in persona del Legale Rappresentante , di seguito indicata anche come “Appaltatore” di seguito indicate sia parte che congiuntamente parti.
premesso
che SO.GE.M.I. S.p.A in riferimento alla Legge Regionale n° 6 del 02/02/2010 e in virtù della Convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 27.5.1980, svolge attività di gestione dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano;
che la aree, i locali, i punti di vendita, le attrezzature e qualsiasi spazio, nessuno escluso, con le eventuali adiacenze e pertinenze sono il luogo e/o mezzo per l’esercizio delle attività commerciali e dei servizi;
che in data , è stata indetta una gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento dei lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto ancora presenti nell’area SogeMi e contestuale posa di materiale sostitutivo, il cui valore stimato complessivo posto a base d’asta è stato fissato in Euro
1.693.715,44 I.V.A. esclusa, così determinato:
1. importo dei lavori posto a base d’asta: Euro 1.581.458,87 I.V.A. esclusa, soggetto a ribasso;
2. importo relativo ai costi per la sicurezza: Euro 112.256,57 I.V.A. esclusa, non soggetto a ribasso;
che la gara è stata aggiudicata unicamente con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica dell’offerta anomala, determinato mediante ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base d’asta, esclusi gli oneri per la sicurezza;
che l’Appaltatore è pienamente consapevole dell’importanza per l’attività della Stazione Appaltante che l’oggetto dell’appalto sia eseguito con tempestività e nel pieno rispetto del contratto, anche al fine di evitare l’esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie di terzi concessionari o, comunque, fruitori di spazi, locali o impianti facenti parte dei Mercati all’Ingrosso;
che espletate tutte le fasi del procedimento di gara, è risultata, quindi, aggiudicataria avendo offerto lo sconto del %; che l’Appaltatore, accettando l’appalto, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, maestranze, capacità tecnica e amministrativa, necessarie per adempire all’incarico affidatogli e garantire l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori presentati con organizzazione dei mezzi necessari;
che in data 21 gennaio 2013 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra SogeMi S.p.A., Prefettura di Milano, Comune di Milano, Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative (CGIL,CIS e UIL), Associazione dei Grossisti dei Mercati all’Ingrosso di Milano, Associazione dei Dettaglianti ed Ambulanti, i soggetti abilitati ad operare nei Mercati ai sensi del Regolamento per
l’ottenimento dell’autorizzazione a svolgere le operazioni di facchinaggio e movimentazione merce, Lega Coop Lombardia, ConfCooperative Milano, Lodi, Monza e Brianza e AGCI Lombardia, che si allega in copia e che prevede tra l’altro l’obbligo dei concessionari/contraenti di dare notizia alla Prefettura e alla società SO.GE.M.I. S.p.A. di ogni tentativo di usura e/o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dei concessionari o di altri componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo, ecc.). Resta l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria; che i concessionari/contraenti comunichino alla società SO.GE.M.I. S.p.A. ogni variazione dell’assetto societario, nonché il certificato camerale aggiornato, per i conseguenti controlli da parte della Prefettura.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
le premesse e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente contratto.
Art. 1 –OGGETTO DELL’APPALTO
La Stazione Appaltante affida all’appaltatore, in piena conformità con il presente Contratto, gli elaborati progettuali e la documentazione di gara, l’appalto dei lavori, forniture e prestazioni connesse, conseguenti e comunque necessarie per la corretta e regolare esecuzione dei seguenti lavori di bonifica LOTTO 2 relativi ai materiali contenenti amianto presenti nell’area SO.GE.MI. S.p.A. con contestuale posa dei materiali sostitutivi dove previsti:
• Bonifica degli elementi di copertura autoportanti ad “Omega” che costituiscono le coperture originarie delle tettoie 34/1, 34/2, 34/3, 34/5 con posa di nuovi pannelli isolati su struttura portante in carpenteria metallica, posa di lattoneria in lamiera di finitura e raccordo e posa delle linea vita;
• Bonifica degli elementi di copertura autoportanti “Ondulati” retti a copertura del raccordo fra le tettoie 34/1 e 34/2 con posa di nuovi pannelli isolati su struttura portante in carpenteria metallica e posa di lattoneria in lamiera di finitura e raccordo;
• Bonifica delle lastre ondulate curve a copertura della struttura prefabbricata dell’ampliamento verso Est della tettoia 34/4 con posa di pannelli isolati curvi autoportanti e posa di lattoneria in lamiera di finitura e raccordo;
• Bonifica delle lastre ondulate rette tipo “Eternit” a copertura del raccordo fra le tettoie 34/3 e 34/4 con posa di nuovi pannelli isolati si struttura in carpenteria esistente e posa di lattoneria in lamiera di gronda, finitura e raccordo;
• Bonifica delle lastre ondulate rette tipo “Eternit” a copertura della struttura prefabbricata dell’ampliamento verso Nord/Est della Tettoia 34/1 con posa di pannelli in lamiera grecata e posa di lattoneria in lamiera di finitura e raccordo;
• Bonifica delle lastre ondulate rette tipo “Eternit” a copertura del Chiosco C08 con posa di pannelli ondulati in fibrocemento ecologico e posa di lattoneria in lamiera di finitura e raccordo.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
L’Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla propria organizzazione aziendale, di eseguire i lavori richiesti dalla Stazione Appaltante e
che tutti i documenti di cui al seguente articolo 2 sono sufficienti e atti ad individuare completamente i lavori oggetto dell’appalto e a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori e per la buona organizzazione del cantiere.
Art. 2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Appalto Generale del Ministero LL.PP. vigente all’epoca della stipulazione del presente contratto e dal Capitolato speciale d’Appalto tecnico, il quale prevarrà sul Capitolato Generale e sul presente contratto in caso di difformità, facenti parte integrante del progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui anche se non allegate e comunque firmate dalle parti si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.
Ai soli fini della registrazione le Parti rinunciano ad allegare i documenti facenti parte del contratto di seguito elencati:
• Capitolato Generale;
• Capitolato speciale d’Appalto;
• Elaborati progettuali già pubblicati in fase di gara (Relazione tecnica; Relazione
di calcolo delle strutture di copertura in carpenteria metallica delle tettoie 34; Elaborati di progetto in nove tavole, Cronoprogramma; Piano di manutenzione dell'opera; Piano di Sicurezza e Coordinamento; Fascicolo Tecnico dell'opera);
• Offerta economica formulata dell’Appaltatore in data ;
• Lettera di aggiudicazione definitiva in data ;
• Patto di Integrità e Protocollo di legalità sottoscritti dall’Appaltatore;
• Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di SO.GE.M.I. S.p.A.
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO
Il presente contratto ha la durata di giorni 266 (duecentosessantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Art. 4 –IMPORTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo complessivo del presente appalto è formato da lavori compensati a corpo, pertanto il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi e con le modalità stabilite dal
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in maniera particolare si farà riferimento all'articolo 53 comma 4 dello stesso decreto, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Per la piena e puntuale esecuzione del presente contratto e per l’intera durata contrattuale, la Stazione Appaltante riconoscerà all’Appaltatore il corrispettivo di volta in volta contabilizzato, per un importo complessivo di Euro
di cui Euro 112.256,57 per oneri della sicurezza.
Le eventuali penali comminate potranno essere dedotte, dalla Stazione Appaltante, dai corrispettivi dovuti all’Appaltatore o, eventualmente, dal deposito
cauzionale, con obbligo di reintegro dello stesso entro trenta giorni.
Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e di tutta la documentazione facente parte integrante dello stesso di cui al precedente articolo 2.
Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, in particolare ad Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., di seguito indicato CODICE e alla Legge n° 257/1992 - “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, D.M. 06/09/1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della L. 257/92; L. R. 29 settembre 2003, n. 17 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”.
Art. 6 – DOVERI DELL’APPALTATORE
L’appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati.
L’Appaltatore, pertanto, s’impegna ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant’altro indicato nel Contratto e relativi allegati. L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modificazione societaria e/o di organismi tecnici.
Parimenti, in ipotesi di mutamento del contratto dell’Appaltatore e/o degli organi amministrativi dell’Appaltatore, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.
In applicazione all’art. 13-ter, D.L. n. 83/2012- Disposizioni in materia di responsabilità dell’Appaltatore – si chiede di dimostrare il regolare versamento
delle ritenute scadute alla data del pagamento dei corrispettivi relativi tramite asseverazione di un Responsabile CAF o di un Professionista abilitato o attraverso dichiarazione sostitutiva come da modulo allegato. In caso di subappalto l’Appaltatore sarà obbligato all’invio delle stesse dichiarazioni rese dal Subappaltatore.
Con riferimento alla sospensione o ripresa dei lavori si precisa quanto segue:
1) E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.
2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3) Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Committente abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4) Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto con riconoscimento dei lavori già eseguiti di tutte le spese già sostenute all’atto dello scioglimento del contratto; se la Committente si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.
Art. 7 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di prescrizioni di legge, di prescrizioni del presente Contratto che, in relazione all’esecuzione del presente appalto, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti/collaboratori nei confronti della Stazione Appaltante o a terzi.
L’Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare ai propri dipendenti o alle proprie cose in conseguenza dell’uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri beni della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative che disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti sia a terzi, che eventualmente dovessero collaborare con l’Appaltatore stesso all’esecuzione del presente appalto, e ciò anche durante il trasporto dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni in oggetto. L’Appaltatore, pertanto, dovrà presentare, prima della stipulazione del presente contratto, tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante.
Per tutto quanto sopra, l’Appaltatore s’impegna a tenere manlevata la Stazione
Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità sia diretta che indiretta, conseguente all’assunzione del presente appalto.
L’Appaltatore si assume l’onere dell’espletamento, secondo le norme di legge delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità ed Enti competenti.
L’Appaltatore è, inoltre, responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione dei lavori e si obbliga, quindi, ad osservare e a fare osservare dai propri dipendenti le prescrizioni e le ordinazioni ricevute.
Art. 8 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto facente parte integrante del progetto, quelli a lui imposti per legge; in particolare quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 06/09/94, nel D.G.R. Lombardia 8/6777 del 12/03/08, nonché da tutto quanto verrà previsto nel Piano Operativo relativo alle bonifiche come approvato dalla ASL competente.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) il carico, lo scarico, il sollevamento e l’abbassamento di tutti i materiali;
d) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
e) rilievi, tracciati, verifiche, le prove di restituibilità (SEM) da prevedere alla fine delle bonifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
f) le vie di accesso al cantiere;
g) la verifica delle dimensioni in cantiere ed i disegni di officina delle opere in carpenteria metallica;
h) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
i) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
l) la custodia e la conservazione delle opere dopo il verbale di ultimazione lavori e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo positivo.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di tutti i suoi operatori in cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 33.
Art. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale
eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato, applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati in ogni Stato d’Avanzamento Lavori (S.A.L.).
Art. 10 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
I prezzi di appalto s’intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Art. 11 – VARIAZIONE AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
Qualora la Committente, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ad elenco prezzi di contratto, Listino
Comune di Milano 2014 sconto (come da offerta) ed a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163, D.P.R. n. 207/2010.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, 161 e 162, D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
Art. 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
Verrà concessa anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dall’art. 26-ter, Legge n. 98/2013 (Decreto del Fare) ;
Le opere saranno liquidate sulla base di Stati d’Avanzamento Lavori (SAL). I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture, a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo SO.GE.M.I..
In caso di ritardato pagamento oltre il suindicato termine, saranno riconosciuti all’Appaltatore esclusivamente gli interessi previsti dall’art. 1284, cod. civ., con rinuncia dello stesso Appaltatore a qualsivoglia pretesa per eventuali maggiori danni. Nessun pagamento sarà effettuato prima della sottoscrizione del presente Contratto.
L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, alla fine di ogni mese. Su ogni S.A.L. verrà effettuato il recupero anticipo in proporzione alla percentuale del S.A.L., delle trattenute a garanzia del 5% e delle trattenute per gli adempimenti enti previdenziali del 0,5%, fermo restando la verifica da parte della Direzione dei Lavori del raggiungimento dell’avanzamento previsto;
Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei
Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, fatta deduzione dell'eventuale importo di materiali consegnati e conteggiati all'Appaltatore in conto lavori;
La rata di saldo e lo svincolo delle garanzie verranno liquidati dopo l’approvazione del collaudo finale positivo e previo accertamento dell’adempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi. In occasione dell'emissione dei singoli S.A.L. il Direttore Lavori ha la facoltà di verificare i versamenti relativi alla mano d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi), nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 13 – RITARDO NEI PAGAMENTI
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel precedente articolo di contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e termini di cui all’articolo 142, D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460, cod. civ., ovvero, previa costituzione in mora della Committente e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art. 14 – REGOLARE ESECUZIONE, COLLAUDO E GRATUITA MANUTENZIONE.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
L'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato di regolare esecuzione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669, cod. civ., l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e di tutti gli impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo comunque come da Capitolato Speciale d’Appalto; resta nella facoltà della Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 15 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il corrispettivo contrattuale con le modalità e i termini previsti dall’art. 4 del presente Contratto.
Art. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore dovrà stipulare idonea polizza con primaria Compagnia di Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione nell’esecuzione delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 125, commi 1 e 2, D.P.R. n. 207/2010.
Detta polizza dovrà essere stipulata, secondo quanto previsto dal D.M. 123 del 12/03/2004; la ditta è abilitata a presentare la sola scheda tecnica 2.3 contenuta nell’allegato del suddetto Decreto debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.
La polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:
- €uro 2.500.000,00 per RCO;
- €uro 5.000.000,00 per RCT
La durata della copertura assicurativa è prevista sino al termine del contratto.
La copia deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori (art. 125, comma 4, D.P.R. n. 207/2010).
La Stazione Appaltante si riserva, in caso di ritardo ed inadempienza, a provvedere direttamente a tale assicurazione con recupero dei relativi oneri.
L’Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dell’avvenuto pagamento del premio di polizza al momento della sottoscrizione al contratto di assicurazione che al rinnovo dei premi.
Art. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE
L’Appaltatore è obbligato a costituire, nei termini e nelle modalità di cui all’art. 113 del CODICE, una garanzia fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Resta inteso, naturalmente, che tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ed una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l’adempimento.
Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi supportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nell’ipotesi
di cui al successivo articolo 18.
In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza dell’adempimento.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra, determinerà la revoca dell’affidamento dei lavori e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell’offerta economica, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo articolo 17.
Art. 18 – PENALI PER RITARDI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, è applicata una penale nella misura del 0,3 per mille per ciò che concerne il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore.
La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del prezzo netto d’appalto, pena la facoltà, per la Committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Art. 19 – SUBAPPALTO
Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, è disciplinato dall’art.
118 del CODICE. L’accettazione del subappalto è subordinata, in ogni caso, all’adozione da parte della Stazione Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto, conseguente a formale richiesta scritta avanzata dall’Appaltatore. Le prestazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in alternativa, la Stazione Appaltante, in caso di subappalto autorizzato, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
Nel caso di pagamento diretto, l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Art. 20 –CESSIONE DEL CONTRATTO
Per l’Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.
Si applicano, tuttavia, nei casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, gli articoli 51 e 116 del CODICE.
Art. 21 – ESECUZIONE IN DANNO
La Stazione Appaltante procederà al controllo, con personale proprio, sulla regolare esecuzione delle prestazioni ed avrà diritto ad eseguire accertamenti in qualunque momento. L’esito di tale attività si tradurrà in appositi verbali redatti in contraddittorio.
Art. 22 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di crisi aziendale, di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente dell’appaltatore o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del medesimo appaltatore, nonché di risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell’appalto, unicamente comunicando all’Appaltatore la propria decisione. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà della Stazione Appaltante di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso dal Contratto.
Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il Contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal Contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. La Stazione Appaltante in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 140 del CODICE, la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento del completamento delle prestazioni avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 23 – RECESSO DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, ai sensi dell’art. 1671, cod. civ., in qualunque tempo e sino al termine dell’appalto.
Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire all’Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del contratto. In tale caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all’Appaltatore il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, secondo le modalità previste dell’art. 134 del CODICE.
La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile e dal CODICE.
(verificare ma sembra manchi il seguente testo
Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile.
In tutti i casi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello previsto al punto 14, SO.GE.M.I. dovrà contestare per iscritto le inadempienze dell’Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per le controdeduzioni (salvo differenti termini previsti dal CODICE).
Decorso inutilmente tale termine, SO.GE.M.I. S.p.A. adotterà i provvedimenti di competenza dei cui all’art. 138 del CODICE.
In ogni caso, l’Appaltatore, sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale nonché al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
SO.GE.M.I. S.p.A. non riconoscerà alcun compenso all’Appaltatore per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore stesso.
SO.GE.M.I. S.p.A. può procedere all’immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all’Appaltatore la propria decisione, senza ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, per le seguenti motivazioni:
1. motivi d’interesse pubblico;
2. cessione di ramo d’azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.;
3. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del rapporto;
4. qualora non vengano rispettati da parte dell’Appaltatore, i contratti collettivi in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, etc.;
5. nel caso di mancata corresponsione da parte dell’Appaltatore, di due mensilità consecutive di paga ai propri dipendenti;
6. in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
7. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
8. in caso di cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore;
9. per cessione del contratto o subappalto non preventivamente autorizzati da SO.GE.M.I. S.p.A.;
10. qualora i lavori venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
11. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
12. in caso di tre contestazioni scritte per omissione nell’ambito dell’esecuzione dei lavori del contratto stesso;
13. in caso di superamento dell’importo del 10% dell’appalto in ordine alle penali comminate da SogeMi;
14. al verificarsi o, a seguito dell’accertamento successivo alla stipula del contratto, della sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
15. in tutte le altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto e nel Capitolato.
Salvo quanto già previsto dal CODICE, se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva di utilizzare la procedura per la diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l’esecuzione, decorso inutilmente il quale, SO.GE.M.I. S.p.A., previa comunicazione inviata a mezzo PEC, potrà risolvere il contratto.
In questo caso SO.GE.M.I. S.p.A. riconoscerà all’Appaltatore solo la parte dei lavori
già eseguiti, nei limiti in cui è per la stessa SO.GE.M.I. S.p.A. utile, in proporzione al prezzo stabilito per l’intero appalto.
Rimane ferma la facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per ragioni imputabili all’Appaltatore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo penale, questo ultimo sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori, diretti e indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali SO.GE.M.I.
S.p.A. dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto del servizio oggetto dell’appalto, sia in caso di nuovo appalto.
La risoluzione non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili eventualmente derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione e dagli obblighi previsti dell’art. 139 del CODICE.
Art. 25 –CONTROVERSIE
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, sentito l'appaltatore, formula le proprie osservazioni alla Committente, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve.
Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto varrà quanto previsto dal Capitolato Speciale.
Art. 26 –ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia del solo 0,50% per infortuni ai
sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in maniera particolare prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato il D.U.R.C.
L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, L. n. 55/1990 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 27 –SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
L'appaltatore deve depositare presso la Committente:
a) il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la documentazione
prevista dall’allegato XVII, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori ;
b) il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo;
c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio e nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) consegnato dalla Committente;
Il Documento di Valutazione dei Rischi di cui alla lettera a), il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla precedente lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 28 –DOMICILIO DELL’APPALTATORE
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notificazione degli atti anche esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, l’Appaltatore dichiara di eleggere il
proprio domicilio presso .
Art. 29 – PRIVACY E RISERVATEZZA
L’Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati e di quelli dei loro diretti collaboratori. I dati e le informazioni concernenti la parte contraente saranno trattati dalla Stazione Appaltante ai soliti fini della gestione del presente rapporto contrattuale.
Art. 30 – DECRETO LEGISLATIVO 08/06/2001, N. 231
L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.M.I.
S.p.A. ed il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante in data 13 aprile 2010 ed aggiornati in data 15 febbraio 2012, consegnato dalla Società, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute. L’Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale di SO.GE.M.I.
S.p.A. e della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il presente contratto.
L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456, cod. civ., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.
Art. 31 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
L'efficacia del presente contratto è subordinata all’inesistenza, accertata dalla competente Prefettura, di cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla vigente normativa antimafia. Nel caso in cui una delle suddette cause
dovesse sopravvenire in costanza di rapporto, ai sensi dell’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il presente contratto sarà risolto.
Art. 32 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà l’immediata risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 33 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente.
Art. 34 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto d’appalto, le parti qui indicate convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Milano,
La Stazione Appaltante L’Appaltatore SO.GE.M.I. S.p.A.
Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del Contratto stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss., cod. civ., l’Appaltatore approva le seguenti clausole del Contratto: art.3 (Durata dell’Appalto), art. 4 (importo dell’appalto e modalità di pagamento), art. 6 (Doveri dell’Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell’Appaltatore), art. 17 (Deposito cauzionale); art. 18 (Penali per ritardi), art. 19 (Subappalto), art. 20 (Cessione del contratto), art. 21 (Esecuzione in danno), art. 22 (Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare), art. 23 (Recesso del Contratto), art. 24 (Risoluzione del Contratto), art. 30 (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), art. 31 (Certificazione Antimafia), art. 32 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Milano,
L’Appaltatore