ACCORDO ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
anlpa.ANPAL.Registro_Atti Negoziali.R.0000077.20-11-2020
ACCORDO ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
tra
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro — di seguito ANPAL, con sede in Xxx Xxxxxxx, x. 0 — 00000 XXXX, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Xxxxx Xxxxxxxx
e
l’Ente Nazionale per il Microcredito — di seguito ENM, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, x.0
— 00000 XXXX, rappresentato dal Segretario Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
PREMESSO CHE
-l’attuale situazione economica europea richiede azioni integrate volte a recuperare i livelli occupazionali precedenti la crisi anche attraverso lo sviluppo e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale dell’Unione e una maggiore inclusione sociale e finanziaria dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro;
- la strategia Europa 2020 mira a consentire all’Europa di superare la crisi e di trasformare l’economia dell’Unione in un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli occupazionali, produttività e coesione sociale, attraverso un’azione collettiva di tutti gli attori appartenenti all’Unione stessa per il raggiungimento dei risultati attesi;
- la crisi economica e gli obiettivi posti dalla strategia Europa 2020 hanno reso la microfinanza uno strumento chiave per la riduzione della povertà e per lo sviluppo della microimprenditorialità grazie alla capacità dimostrata dal settore di offrire servizi, finanziari e non, alle persone escluse a livello sociale e finanziario per sostenerle nel loro percorso di accesso al lavoro autonomo (autoimpiego, microimpresa, ecc.). In questo modo il settore della microfinanza contribuisce anche alla creazione di nuova occupazione in Europa;
- in quest’ottica il Governo italiano promuove l’autoimprenditorialità per i lavoratori che hanno perso l’occupazione attraverso l’art. 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che offre loro la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione spettante (NASpI) al fine di intraprendere un’attività automa o in forma di impresa individuale o cooperativa;
- gli obiettivi di Europa 2020 devono essere tradotti in obiettivi e percorsi nazionali nel rispetto delle tre priorità individuate (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) e delle relative iniziative “faro” che qui si intendono richiamate;
- alla realizzazione delle tre priorità e dei traguardi della Strategia Europa 2020 concorre la politica di coesione per il periodo 2014-2020 con l’obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale anche attraverso il ricorso ad una governance multilivello;
- la politica di coesione traduce gli obiettivi di Europa 2020 in priorità di investimento che sono attuate attraverso le risorse dei Fondi strutturali e di investimento (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca);
- l’Accordo di partenariato per l’Italia, approvato dalla Commissione europea a ottobre 2014, si concentra su cinque priorità, tra le quali è opportuno richiamare le seguenti: la creazione di un contesto imprenditoriale innovativo anche attraverso gli incentivi alle start up, e per la crescita e competitività delle piccole imprese; la promozione di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, il sostegno all’inclusione sociale e il miglioramento del capitale umano per aumentare gli sbocchi occupazionali dei target più deboli (giovani, donne, lavoratori anziani, disoccupati di lunga durata, migranti ed altre persone a rischio di emarginazione); il supporto alla qualità, efficacia ed efficienza della Pubblica amministrazione;
- tra i principali risultati attesi dell’Accordo di partenariato rientrano l’aumento del tasso di occupazione al 67-69%, la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale per almeno 2,2 milioni di abitanti e l’adeguamento dell’istruzione alle esigenze del mercato del lavoro entro il 2020;
- degli 11 obiettivi tematici fissati dal Regolamento (UE) 1303/2013 per la presente programmazione tre, in particolare, sono attinenti agli obiettivi del microcredito e della microfinanza per l’inclusione sociale, finanziaria e occupazionale: l’OT 8 “promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”, l’OT 9 “promozione dell’inclusione sociale e lotta alla povertà e ad ogni
discriminazione”, l’OT 11 “rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente”, quest’ultimo con specifico riferimento al settore dei servizi per il lavoro per la conoscenza e promozione degli strumenti microfinanziari di incentivazione all’autoimpiego per l’inserimento occupazionale;
- nella programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 gli strumenti finanziari assumono un’importanza maggiore del passato per via del loro effetto moltiplicatore sui fondi stessi, della loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno degli obiettivi di politiche pubbliche e per la capacità degli strumenti rotativi di rendere tale sostegno più sostenibile nel lungo periodo;
- lo strumento finanziario del microcredito, già ritenuto rilevante dai policy maker europei nella programmazione 2007-2013, assume un’importanza ancora maggiore nella programmazione 2014-2020, alla luce di quanto previsto dai Regolamenti UE n. 1303/2013 (regolamento disposizioni comuni per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e n. 1304/2013 (Regolamento specifico sul Fondo Sociale Europeo) che includono il microcredito all’interno degli strumenti finanziari che possono essere utilizzati per sostenere l’auto-impiego e l’impresa sociale;
- il microcredito può rappresentare un’opportunità significativa per tutti quei soggetti, quali donne, giovani, NEET, disoccupati, ecc., che incorrono nel rischio di essere esclusi dal mercato del lavoro e, in conseguenza di ciò, anche nel rischio di vera e propria esclusione sociale;
- il piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani del dicembre 2013 prevede la formazione all’imprenditorialità e gli incentivi all’autoimpiego e alla creazione di impresa tra le misure volte a promuovere un’occupazione di qualità dei giovani NEET beneficiari del programma;
- il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” è stato approvato con Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014;
- la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017;
- la scheda descrittiva della Misura 7.1 del PON IOG “Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa” prevede che i giovani NEET aderenti al programma – che abbiano dimostrato di possedere particolari caratteristiche personali (quali ad esempio la propensione al rischio, un buon grado di autonomia, capacità di innovazione e cambiamento, capacità organizzative e di gestione, capacità di relazione) – siano avviati ad azioni mirate e personalizzate di accompagnamento allo start up di impresa, attuate a livello regionale o nazionale;
- ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) dei due Programmi Operativi Nazionali “Iniziativa Occupazione Giovani” e “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, ha istituito il Fondo Rotativo Nazionale “SELFIEmployment” che opera, in particolare, nell’ambito delle tematiche della creazione d’impresa e dell’autoimpiego nei cosiddetti processi di job creation destinati alle categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;
- il Fondo “SELFIEmployment” è alimentato dalle risorse provenienti dai suddetti PON e dai PO regionali del Fondo Sociale Europeo che hanno conferito fondi allo strumento finanziario nonché dal rientro delle somme delle iniziative che ne hanno beneficiato (rotatività dello strumento);
- il Fondo “SELFIEmployment” finanzia ad oggi una misura agevolativa che prevede microcrediti e piccoli prestiti a tasso zero non assistiti da alcuna forma di garanzia reale e/o di firma, in favore di iniziative di autoimpiego e autoimprenditorialità avviate da giovani NEET;
- al fine di rafforzare gli strumenti per l’autoimpiego il Parlamento italiano, attraverso la Legge del 22 maggio 2017, n. 81, (L. 81/2017) “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha inteso promuovere ed incentivare specificatamente, il lavoro autonomo e libero professionale;
- la su citata Legge 81/2017 all’art. 10 “Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione”, dispone che “i Centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, devono dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e le associazioni professionali, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali;
- le amministrazioni pubbliche devono promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione”;
- l’ENM è una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, nonché ente pubblico non economico, catalogato dall’Istat nell’ambito delle amministrazioni centrali tra gli enti di regolazione dell’attività economica di cui all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e xx.xx. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), con Decreto del Presidente dell’Istat (ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020) ed opera quale strumento diretto del Governo italiano per la promozione della microfinanza identificata quale dispositivo basilare per l’attuazione di una politica economica improntata al bene comune e alla centralità della persona e della microimpresa;
- l’ENM è stato istituito dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n.106 (c.d. “Decreto sviluppo”), che all’art. 8 comma 4 bis costituisce il Comitato nazionale permanente per il microcredito (istituito con il decreto-legge 2/2006 art.4 bis, comma 8) in Ente pubblico non economico - mutandone la denominazione in Ente Nazionale per il Microcredito - e attribuendogli nuovi compiti e funzioni di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari e delle attività con essi realizzate a valere sui fondi dell'Unione europea;
- l’ENM è organismo unico a livello nazionale che opera per la promozione della microfinanza quale strumento principale per l’inclusione sociale, finanziaria e lavorativa di coloro che sono esclusi dalla partecipazione alla vita attiva in ragione del proprio status;
- l’ENM è deputato al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative di microcredito attivate sul territorio nazionale e predispone un Rapporto almeno biennale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della DPCM del 2 luglio 2010;
- in particolare, a partire dal 2012 l’ENM ha avviato, nell’ambito di iniziative finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alcuni progetti sperimentali di politica attiva del lavoro per l’autoimpiego e la microimpresa e nell’ambito di tali attività è stata creata una “rete di sportelli informativi per il microcredito e l’autoimpiego” (retemicrocredito) all’interno degli enti pubblici, capaci di erogare servizi di intermediazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 276/2003 (Centri per l’impiego, Comuni, Camere di commercio e Università);
- oggi la “Retemicrocredito”, gestita dall’ENM, si basa su sportelli territoriali collegati da un sistema informativo che hanno il compito di fornire informazioni sulle tematiche del microcredito, auto impiego e auto impresa. Ciascuno sportello è gestito da operatori specializzati (personale pubblico dell’ente ospitante appositamente formato) con il supporto di Agenti territoriali che operano in una dimensione provinciale e che hanno il compito di creare network locali di servizi per il microcredito, la micro finanza e l’autoimpiego;
- l’ENM è stato individuato quale soggetto attuatore del Progetto “SELFIEmployment: strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo”, in accordo istituzionale con Anpal che prevede il supporto alla presentazione delle domande di finanziamento da parte dei giovani destinatari del Fondo SELFIEmployment, nel cui ambito l’ENM ha già avviato attività di informazione e promozione rivolta ai giovani NEET registrati al Programma;
- l’ENM è stato individuato quale soggetto attuatore del progetto Yes I Start Up prima edizione 2018- 2020, in accordo istituzionale con Xxxxx, in attuazione della misura 7.1 del PON IOG che ha permesso di sperimentare un modello formativo in rete pubblico privato con circa 500 soggetti attuatori, di formare 1600 Neet e creare quasi 500 nuove imprese. Tale modello è stato riconosciuto come buona prassi nel comitato di sorveglianza del PON IOG del 2019;
- avuto riguardo per la posizione del tutto speciale rivestita dall’ENM sia nell’ambito delle relazioni ed organizzazioni internazionali sia nell’ambito delle relazioni e organizzazioni interne al Paese, tanto sotto il profilo amministrativo e regolamentare quanto sul versante della operatività concreta, le parti convengono sulla formale e sostanziale infungibilità dell’ENM stesso rispetto al percorso di realizzazione di attività progettuali, anche in relazione alla stretta integrazione fra queste ultime e le attività che sono altresì svolte in via ordinaria ed istituzionale dell’ENM medesimo.
VISTI
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la nota prot. n. 40/0028465 del 07/08/2012 con la quale il MLPS specifica che gli Accordi fra pubbliche amministrazioni di cui alla suddetta Legge possono costituire una delle forme non strutturate di cooperazione pubblico – privato e pertanto esulano dall’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici allorché ricorrano determinate condizioni (“operazione progettata che prevede la partecipazione di entrambe le parti allo svolgimento di attività realizzative di un intervento di comune interesse”), individuate nella giurisprudenza comunitaria e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2011) 1169 DEF, del 4 gennaio 2011;
- l’art.5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede: “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- l’esperienza maturata dall’ENM in qualità di beneficiario dei PON del Fondo sociale europeo 2007- 2013 e del PON SPAO 2014-2020, con l’attuazione di alcuni progetti finalizzati a migliorare la conoscenza del microcredito e degli altri incentivi volti a favorire l’accesso al credito da parte di soggetti svantaggiati per l’avvio di attività di microimpresa e autoimpiego quali modalità di ingresso e rientro nel mercato del lavoro;
- l’esperienza maturata dall’ENM in qualità di beneficiario dei PON GAS e PON AS 2007-2013 con l’attuazione di alcuni progetti finalizzati a migliorare la conoscenza del microcredito e degli altri incentivi volti a favorire l’accesso al credito da parte di soggetti svantaggiati per l’avvio di attività di microimpresa e autoimpiego quali xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx;
- il PON SPAO e in particolare gli Obiettivi Tematici 8 “promozione di un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” e 11 “rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente” che ne rappresentano le finalità principali poste dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 al fine di pervenire a un mercato del lavoro maggiormente inclusivo, sostenibile e di qualità con specifico riferimento alle persone e ai servizi per il lavoro, con specifico riferimento, ai sensi del presente Accordo, alla conoscenza e promozione degli strumenti microfinanziari di incentivazione all’autoimpiego per l’inserimento occupazionale;
- il PON SPAO e il PON IOG e, in particolare, i beneficiari finali delle azioni di sistema dei due PON, tra i quali rientrano tutte le persone con difficoltà di ingresso e rientro nel mercato del lavoro, in particolare: giovani NEET al di sotto dei 29 anni, giovani disoccupati e inattivi, donne inattive, immigrati, lavoratori disoccupati di lunga durata, lavoratori in uscita dalla mobilità, e tutti gli altri soggetti esclusi dal mercato del lavoro che possono essere interessati ad avviare un’attività in proprio nelle forme dell’autoimpiego e della micro e piccola impresa;
- il Fondo rotativo nazionale “SELFIEmployment” costituito da ANPAL e dalle Regioni e gestito da Invitalia SpA al fine di sostenere e affiancare, come disposto con la pubblicazione del I Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti, l’avvio di micro impresa e autoimpiego da parte dei giovani NEET iscritti alla Garanzia per i Giovani di età superiore a 18 anni la necessità di assicurare la continuità del progetto “Crescere imprenditori” attuato da Unioncamere e terminato in data 31 dicembre 2017, con l’obiettivo di erogare, su tutto il territorio nazionale, i percorsi di accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità anche finalizzati all’accesso dei giovani NEET iscritti al programma Garanzia Giovani allo strumento di credito agevolato istituito a livello nazionale denominato “SELFIEmployment”;
- la rete degli Sportelli informativi per il microcredito e l’autoimpiego avviata dall’ENM nelle regioni italiane che presenta n. 160 sportelli attivati presso Comuni, Camere di Commercio, Università e Centri per l’impiego, di quasi tutte le Regioni italiane, che erogano consulenza sugli strumenti di microcredito e
sugli incentivi all’autoimpiego esistenti nei vari territori e a livello nazionale mediante personale delle amministrazioni ospitanti specificamente formato e aggiornato dall’ENM per la consulenza all’avvio di attività autonoma, di cui 60 messi a disposizione per il supporto alla Misura 7.2 del PON IOG;
- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che individua l’ENM quale soggetto idoneo a contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne;
-I dati ufficiali disponibili da fonte Istat, diffusi immediatamente prima della bozza di accordo sul recovery fund, fotografano la situazione consolidata nel 2019, segnalando che nel nostro Paese il 22,2% della percentuale dei giovani tra 15 e 29 anni non lavora e non studia;
-Tenuto conto che i dati sopra richiamati sono destinati a segnare peggioramenti a seguito della crisi Covid 19 come conseguenza del peggioramento generalizzato dell’economia e delle prospettive occupazionali, la necessità di attuare politiche attive efficaci resta di primaria importanza ed in questo quadro le prospettive di autoimprenditorialità rivestono per l’Europa un’importanza strategica;
-I dati statistici unitamente agli indirizzi strategici dell’attuale e della futura programmazione della politica di coesione, confermano il fabbisogno di supporto all’autoimprenditorialità da destinare soprattutto alle fasce deboli in particolare ai NEET oggetto di specifico monitoraggio e individuati come cluster di riferimento nell’ambito dei dati sulla disoccupazione giovanile.
TENUTO CONTO CHE
Per quanto sopra detto, XXXXX ha manifestato all’ENM il proprio interesse alla realizzazione dei percorsi di cui alla Misura 7.1 del PON IOG – modalità di attuazione B – attraverso nota prot. n. 10659 del 06 novembre 2020 contenente l’invito a presentare una nuova proposta progettuale per il biennio 2021/2022; l’ENM con la “Proposta progettuale per percorsi nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed auto imprenditorialità YES I start up -Formazione per l’avvio d’impresa” -Edizione 2021/2022, con nota n. prot. 10817 dell’11 novembre 2020 ha manifestato il proprio interesse per l’attuazione della Misura 7.1 del PON IOG (modalità di attuazione B), da realizzare in raccordo con la propria rete di partner pubblici e privati e indirizzata ai giovani NEET in continuità con quanto realizzato nella prima edizione del progetto (annualità 2018/2020);
In virtù dell’interesse comune alla realizzazione dell’azione di cui sopra, ANPAL e l’ENM convengono con il presente Accordo quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto
Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale, tra le sopra citate amministrazioni.
In particolare, esso disciplina l’esecuzione del progetto “Percorsi nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed auto imprenditorialità YES I start up - Formazione per l’Avvio d’Impresa” -Edizione 2021/2022, come descritto nell’Allegato A.
Le premesse e l’Allegato A sono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 2 – Obiettivi e finalità
Il presente Accordo si propone di realizzare l’operazione descritta nell’Allegato A, in continuità con l’intervento sperimentale avviato nel 2018, è quello di permettere al giovane NEET di strutturare in maniera compiuta la propria idea di impresa formalizzandola in un business plan e in un documento di accompagnamento, anche al fine della successiva presentazione della domanda di finanziamento sul portale Invitalia, per l’accesso alla misura 7.2. del PON IOG – Fondo SELFIEmployment.
Il target è stimato nella realizzazione di circa 300 percorsi formativi con un coinvolgimento complessivo di circa 1600 allievi (stima non vincolante calcolata su una media di 5/6 allievi per corso).
Il Progetto adotta lo schema previsto nel PON IOG già sperimentato nell’edizione 2018 che prevede che ciascun percorso si concluda entro 45 giorni solari, dalla data di inizio delle attività.
Nel dettaglio, il percorso è articolato in due sezioni:
• FASE A: moduli di formazione di base della durata complessiva di 60 ore, da erogarsi in aula e/o attraverso FAD Sincrona (minimo 3 e massimo 12 allievi - composizione ottimale definita come condizione per l’avvio dei corsi) o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi); alla formazione in aula potranno essere abbinate interazioni a distanza anche parziali, con allievi aventi la possibilità di interagire in live streaming con i docenti (attraverso la piattaforma FAD sincrona), in modo da consentire la capillarizzazione sul territorio delle attività e rispondere alle criticità generate dalla crisi Covid19 (impossibilità di svolgere attività in presenza);
• FASE B: un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato erogato in forma individuale o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi), della durata di 20 ore in aula e/o in FAD Sincrona.
Articolo 3 – Impegni specifici di ANPAL
ANPAL nell’ambito della ripartizione generale dei compiti si impegna a:
a) svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento delle attività oggetto dell’Accordo, come descritta nell’Allegato A, e di raccordo dell’operazione con le altre azioni realizzate col contributo del PON IOG, in qualità di AdG;
b) svolgere funzioni di vigilanza, gestione e controllo di I livello attraverso le verifiche amministrativo - contabili di competenza - anche in loco - delle spese effettivamente sostenute e dei prodotti realizzati, inerenti l’operazione prevista dal presente Accordo, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale (nonché dalle procedure del sistema di gestione e controllo adottate dall’AdG), al fine di garantire la sana gestione finanziaria ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ottica della qualità e virtuosità della spesa;
c) valutare ed approvare i risultati conseguiti con la realizzazione dell’operazione di cui all’Allegato A tenuto conto dell’utilizzo virtuoso delle risorse comunitarie richiamato nelle premesse del presente Accordo;
d) fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di Audit, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare per assicurare il rispetto della conformità delle procedure adottate dal sistema di gestione e controllo, l’esecuzione dei controlli e il rilascio della dichiarazione conclusiva delle attività;
e) assolvere ad ogni altro adempimento in capo all’AdG ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
f) assicurare un’adeguata comunicazione e diffusione dell’iniziativa nell’ambito delle attività di comunicazione della Garanzia Giovani.
Articolo 4 - Impegni specifici dell’Ente
L’ENM nell’ambito di quanto disposto dal presente Accordo si impegna a:
a) assicurare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’avvio delle attività previste nell’operazione e adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste, formulate da ANPAL;
b) provvedere alla realizzazione delle attività previste dall’intervento, in continuità con l’intervento realizzato per le annualità 2018-2020, anche attraverso i necessari raccordi con ANPAL, nel rispetto delle procedure del sistema di gestione e controllo adottate dall’AdG; c) comunicare ad ANPAL la data di avvio delle attività, conformemente a quanto previsto nell’operazione descritta nell’Allegato A; partecipare ai momenti di coordinamento e/o incontri su richiesta di XXXXX;
d) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata idonea a garantire la sana gestione finanziaria, attraverso l’applicazione ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese e predisponendo un adeguato sistema interno per la rendicontazione delle spese a costi reali ed a costi standard;
e) utilizzare il sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi all’operazione, a tal fine ha l’obbligo di utilizzare il sistema informativo gestionale fornito dall’AdG secondo le indicazioni fornite dalla stessa;
f) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relativa alle attività oggetto dell’operazione, necessaria alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), normativa europea in materia di protezione dei dati;
g) garantire, secondo le modalità indicate da ANPAL, l’invio delle richieste di rimborso delle spese sostenute, ai fini della rendicontazione di spesa periodica e finale, corredandole dai relativi giustificativi e dalle dichiarazioni attestante l’effettuazione e gli esiti dei controlli interni, svolti in qualità di beneficiario;
h) assicurare che l’avanzamento delle spese dichiarate incluse nelle richieste di rimborso, incluse quelle attinenti alla gestione amministrativa interna per la gestione del progetto, tengano conto dell’effettivo avanzamento del progetto sulla base di risultati scaturenti dall’applicazione dell’UCS;
i) valorizzare e migliorare gli strumenti formativi quali la piattaforma FAD sincrona sperimentata nella prima edizione del progetto anche integrandola con il sistema gestionale e di controllo e monitoraggio interno;
l) assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro autonomo e lavoro subordinato;
m) assicurare che le spese effettivamente sostenute e dichiarate nelle richieste di xxxxxxxx, corrispondano, ai sensi dei regolamenti Comunitari e Nazionali, a spese ammissibili in relazione alle UCS adottate;
n) esibire idonea documentazione e assistenza in caso di ispezione effettuata da personale o da organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dall’Autorità di Gestione, dall’Autorità di Certificazione, dall’Autorità di Audit e dagli organismi previsti dai Regolamenti Comunitari e Nazionali e/o da persone da loro autorizzate;
o) fornire relazioni sullo stato di avanzamento delle attività, comprendente anche le informazioni sulle procedure adottate, nonché tutti i prodotti realizzati al fine di dimostrare la virtuosità dell’utilizzo delle risorse comunitarie in quanto a qualità ed efficacia della spesa;
p) presentare il rendiconto finale delle spese sostenute (in coerenza con il termine di eleggibilità delle spese), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, entro il termine previsto dal Decreto di Approvazione per l’effettuazione delle spese;
q) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione, ed impegnarsi altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività;
r) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata ANPAL, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovesse interessare le operazioni cofinanziate e collaborare alla tutela degli interessi di XXXXX;
s) fornire ad ANPAL, le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti ed ogni informazione sulle attività di cui al presente Accordo per consentire ad ANPAL, di inviare i dati di monitoraggio fisico e procedurale, secondo le scadenze previste;
t) inviare, secondo la periodicità prevista, le previsioni di spesa elaborate dall’Amministrazione, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse e di contribuire al perseguimento ottimale dei livelli di spesa;
u) osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;
v) conservare tutta la documentazione originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel corso del periodo di programmazione e per i tre anni successivi alla sua chiusura, secondo quanto dettato dai regolamenti Comunitari e Nazionali;
w) attenersi in materia di informazione e pubblicità alle direttive fornite da ANPAL e dagli orientamenti Comunitari;
z) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del beneficiario dalla normativa comunitaria in vigore per tutta la durata del presente Accordo di collaborazione.
Articolo 5 – Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie messe a disposizione da ANPAL per l’attuazione del Progetto, per un importo pari a Euro 3.111.800,00 (tremilionicentoundicimilaottocento/00), sono a valere sul Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, Asse Prioritario di Intervento “Occupazione Giovani NEET”, priorità di investimenti 8ii, “L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani”.
Qualora fossero necessarie attività aggiuntive rispetto a quelle previste dal progetto di cui all’Allegato A o si decidessero nuovi interventi per le finalità di cui al presente Accordo, se disponibili, potranno essere destinate a tali interventi da parte dell’AdG del PON IOG ulteriori e adeguate risorse finanziarie.
Articolo 6 – Oneri finanziari
L’ENM compartecipa a tutti gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente Accordo.
L’ENM si fa carico altresì degli eventuali oneri finanziari relativi all’adattamento di eventuali applicativi da rendere disponibili sul portale Garanzia Giovani, ai fini dell’accesso e registrazione dei giovani NEET ai percorsi.
Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 sono compartecipate dalle Parti e a valere su risorse finanziarie del PON IOG, in linea con quanto indicato in Allegato.
All’ENM, in qualità di soggetto promotore, sarà corrisposta una remunerazione a costi standard coerentemente con la Scheda 7.1 del PON IOG, come riportato in Allegato.
ANPAL corrisponde a titolo di anticipazione all’ENM e previa richiesta, un importo pari al 40% dell’importo complessivo di cui all’articolo 5, condizionatamente all’avvio delle attività formative.
ARTICOLO 7 – Monitoraggio
Ai fini del monitoraggio, l’ENM si impegna a conferire a ANPAL, con cadenza trimestrale, tutte le informazioni relative all’attuazione del presente Progetto, al fine di adempiere agli obblighi comunitari in termini di quantificazione di indicatori e valutazione del Programma “Garanzia Giovani”.
Il monitoraggio e la valutazione degli avanzamenti e dei risultati del Progetto saranno svolti da ANPAL.
Articolo 8 – Decorrenza e durata
Il presente Accordo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, dal momento della sottoscrizione fino ad esaurimento degli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione 2014 – 2020.
Articolo 9 - Modifiche all’Accordo
Il presente Accordo potrà subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti, in appendice al presente Accordo.
Articolo 10 – Disposizioni conclusive
L’Accordo è stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali ed in particolare del PON IOG 2014-2020.
Per quanto non previsto da presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi stipulati ai sensi dell’art.5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi, secondo il disposto dell’art. 11 comma 4 della legge 241/90, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sottoscritto in Roma, addì Per l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro Il Direttore Generale Avv. Xxxxx Xxxxxxxx | Per l’Ente Nazionale per il Microcredito Il Segretario generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx |
Allegati:
- Allegato A – Proposta progettuale