ART. 1) CONSEGNA DEI LAVORI
ALLEGATO " " ALL’ATTO REP.N........
CLAUSOLE GENERALI DEL CONTRATTO DI APPALTO
ART. 1) CONSEGNA DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio in esito a consegna da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data odierna.
Il Direttore dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, o la consegna non possa avvenire per fatto dell’aggiudicatario, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile della provincia di Bologna, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione Provinciale e Regionale in materia di trasferta; egli trasmette altresì, per il pagamento di ogni SAL, il proprio DURC e quello di eventuali subappaltatori.
ART.2) VARIANTI IN CORSO D’OPERA
1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi e per i motivi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. ACER può imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto e l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto e non può far valere la risoluzione del contratto.
3 Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta da Acer
ART. 3) CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTI
1. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.
Per quanto concerne la disciplina del subappalto (o del cottimo) troveranno applicazione le norme di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Pertanto saranno ammessi subappalti limitatamente alle opere che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare nella dichiarazione resa in sede di gara.
Ai sensi dell’art. 105, co 2 Codice Il subappalto è indicato dalla stazione appaltante nel bando di gara e non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, co 5 Codice per le opere di cui all’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non può superare il 30% delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016;
L’appaltatore provvede al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Alla copia autentica del contratto deve altresì essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo
Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
Il contratto stipulato con il subappaltatore – o con qualunque subcontraente della filiera delle imprese comunque interessate ai lavori – è nullo, e pertanto del tutto improduttivo di effetti, nel caso in cui non sia inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi il cui importo sia inferiore al 2% dei lavori affidati o di importo inferiore ad €.100.000,00# i termini di cui sopra sono ridotti della metà.
4.L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti di Acer Bologna. E’ altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.276/2003.
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e nella zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro. E’ altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto e del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all’appaltatore e a tutti i subappaltato.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza delle richiesta entro il termine assegnato, Acer paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore inadempiente (o al subappaltatore, nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016).
Il tutto secondo la previsione dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs.50/2016.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20 per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali del contratto. L’appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
c)I piani di sicurezza di cui al X.Xxx. 81//2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Le disposizioni in materia di subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare ad Acer, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
9. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 118 del D. Lgs. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
00.Xx subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982, come successivamente modificato.
11.Acer corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
12. Si intendono infine richiamate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di subappalto.
ART. 4 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.
Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa in maniera prevalente, come previsto dall’art.30, comma 5, del d.Lgs. 50/2016
L’appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, dovranno realizzare le misure organizzative previste dalle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori, e produrre la certificazione che dimostri l’avvenuta formazione dei lavoratori sulla sicurezza o il loro aggiornamento presso l’Istituto per la formazione degli edili a Bologna (IIPLE).
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
Ogni impresa presente in cantiere ha l’obbligo di tenere nello stesso la seguente documentazione:
1. Registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL, dove vanno registrate le presenze giornaliere e indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata,
2. Copia del Registro infortuni aggiornato;
3. Eventuali comunicazione di assunzione;
4. Documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai lavoratori presenti in cantiere;
5. Documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs. 81/2008, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
6. Copia dell’autorizzazione al subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, e tale documentazione risulti mancante o incompleta, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al responsabile dei lavori.
Deve inoltre essere tenuta tutta la restante documentazione prevista dalle norme vigenti e, in particolare, dal D. Lgs.81/2008
Le violazioni agli obblighi citati saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché, la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art 108 del D.Lgs. 50/2016.
5. Tutti i dipendenti ed i collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.
6. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
7. Il personale occupato nel cantiere deve essere munito dall’Appaltatore di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lettera u, del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 5, Legge 136/2010). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. In caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 81/2008 deve contenere anche l’indicazione del committente (art. 5, Legge 136/2010). Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
ART. 5) PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA
Si precisa che il presente appalto ricade nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008. L'ACER ha predisposto, ed allegato agli elaborati posti in visione per la gara, il Piano di Sicurezza e Coordinamento del quale fa parte integrante il programma dei lavori.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, presenta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'approvazione, eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché un piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. h del D. Lgs. n.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Analogo piano operativo dovrà essere redatto da tutti i subappaltatori o subcontraenti.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori e/o subcontraenti, previa formale costituzione in mora dell'interessato e dello stesso Appaltatore, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto. Il Direttore di Cantiere e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso dall'ACER (o dall'Appaltatore nel caso dei subappaltatori), sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
In nessun caso le eventuali integrazioni al piano possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Ogni variazione al programma dei lavori potrà comportare un adeguamento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e pertanto una approvazione preventiva del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione al quale l'Appaltatore dovrà anche fornire tutte le informazioni che quest'ultimo riterrà opportune in merito alle lavorazioni da eseguirsi ed alle attrezzature di cantiere impiegate.
Alle necessarie notifiche provvederà direttamente il Responsabile dei Lavori e sarà cura dell'Appaltatore custodirne una copia che dovrà essere esposta in cantiere.
I lavori appaltati devono comunque svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere tutte le norme di cui sopra ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza ed igiene del lavoro, nonché prevenire danni a terzi e a beni pubblici e privati.
Conseguentemente, ogni più ampia e diretta responsabilità in caso di infortuni o danni, ricadrà sull'Appaltatore il quale risponderà anche per quanto concerne la tutela dei lavoratori dipendenti dei subappaltatori e/o subcontraenti e dei lavoratori autonomi, restando completamente sollevata l'ACER nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
ART. 6) CUSTODIA DEL CANTIERE
L'Appaltatore si impegna espressamente ad affidare l'eventuale custodia del cantiere, esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata,
secondo quanto previsto dall'art. 22 della Legge 13.09.1982 n. 646. In caso di inosservanza di tale adempimento l'ACER avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
ART. 7) MEZZI D'OPERA
L'Appaltatore dichiara che, potendo disporre dei mezzi d'opera e di quanto occorre per gli impianti di qualunque genere, specie ed entità necessari all'esecuzione dei lavori in oggetto, rinuncia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto fra il valore di detti impianti o mezzi d'opera e l'ammontare dei lavori di cui trattasi e si obbliga altresì a dotare il proprio personale di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente.
ART. 8) SOSPENSIONI E PROROGHE
Le sospensioni e le proroghe sono disciplinate dall’art.107 del D.Lgs.50/2016.
ART. 9) CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 4 (quattro) mesi dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, o entro 2 (due) mesi nel caso di rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.
ART. 10)COLLAUDO
Il Collaudo dei lavori sarà concluso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione effettiva degli stessi salvo che ciò non sia possibile per fatti imputabili all'Appaltatore. Ricorrendo le condizioni previste dalla normativa, in luogo del Certificato di Xxxxxxxx potrà essere emesso un Certificato di Regolare Esecuzione entro 3 (tre) mesi dalla data di effettiva ultimazione.
ART. 11) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
Si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi, che si ritiene costituiscano grave inadempimento dell'Appaltatore:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) l’inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o della notifica del relativo provvedimento o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
L’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’art.93 del
D. Lgs. 50/2016 pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’Appaltatore di agire per il risarcimento di danni.
Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
ART. 12) RESPONSABILITA’, OBBLIGHI E ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri già citati nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a carico dell'Appaltatore le responsabilità, gli oneri e gli obblighi seguenti, dei quali si è tenuto conto nella formulazione del prezzo:
1 La presa in consegna dell'area di intervento nelle condizioni in cui si trova all'atto della consegna stessa.
2 L'occupazione di suolo pubblico e tutti gli oneri conseguenti.
3 La predisposizione ed il mantenimento in efficienza degli accessi carrabili al cantiere dalla pubblica via, ogni onere relativo compreso.
4 La completa e sicura chiusura del cantiere mediante idonea e robusta recinzione in tavole di legno in modo da evitare sconfinamenti di operai e danni alle proprietà finitime, nonché la eventuale fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna e di quanto altro previsto nel piano di sicurezza e coordinamento.
Sulla recinzione, verniciata secondo le indicazioni della Direzione Lavori, dovrà essere riportato il logo dell'ACER. La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di affiggere manifesti o cartelloni pubblicitari sulla recinzione di cui sopra. L’installazione di cartellonistica pubblicitaria da parte dell’Appaltatore sulla recinzione o all’interno del cantiere è subordinata all’autorizzazione da parte di ACER.
5 La sorveglianza degli alloggi e delle relative pertinenze, che dovrà essere protratta fino alla conclusione del collaudo provvisorio (o all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione), anche nel caso di consegna anticipata.
In caso di totale o parziale occupazione abusiva del fabbricato e delle relative pertinenze, l'Appaltatore dovrà intraprendere ogni azione per lo sgombero e per l'eventuale rimessa in pristino delle opere appaltate e in ogni caso rimborsare ogni conseguente danno.
6 Le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione del cantiere ed il successivo smantellamento.
7 L'esposizione nel cantiere di uno o più cartelli secondo le indicazioni ed il testo fornito dalla Direzione Lavori, delle dimensioni non inferiori a ml. 2,00x1,50
8 La pulizia definitiva al termine dei lavori, dell'area cortiliva, degli alloggi, delle loro pertinenze e parti comuni (pavimenti, rivestimenti, gradini, finestre, vetri, sanitari e apparecchiature varie), nonché lo sgombero dei materiali di rifiuto, compreso l'allontanamento delle attrezzature di cantiere, provvedendo inoltre agli eventuali ripristini nelle aree o proprietà interessate direttamente e indirettamente dai lavori.
9 L’adozione di tutte le particolari cure necessarie per garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone e dei luoghi anche in relazione alle criticità che derivano dalla presenza di abitanti all’interno del fabbricato e dalla necessità di eseguire alcune lavorazioni per le quali è necessario accedere ad alloggi abitati. Durante tutte le lavorazione si dovrà comunque garantire una sicura fruibilità dei luoghi.
Durante i lavori l’Impresa Esecutrice Capocommessa, senza aver diritto ad alcun compenso, dovrà quindi adottare tutti i provvedimenti, accorgimenti e cautele affinché ogni fase lavorativa sia realizzata in sicurezza e sia evitato ogni intralcio alle normali attività che si svolgono negli edifici. In particolare andranno tutelati i residenti degli alloggi ancora occupati.
Sono quindi a completo carico dell’impresa esecutrice capocommessa le necessarie azioni di coordinamento con residenti, anche finalizzate alla programmazione degli accessi agli alloggi abitati. Sono compresi gli oneri eventualmente necessari a predisporre attraversamenti protetti nelle aree di cantiere qualora si rendessero necessari per le predette finalità. Sono inoltre comprese tutte le cautele e precauzioni essenziali per garantire la sicurezza e il confort dei residenti in termini acustici, termici, di emissione di polveri o di sostanze chimiche nocive nell’aria.
10 Ogni particolare cura e cautela al fine di evitare qualsivoglia danno agli ambienti, locali e spazi nei quali si realizzano le lavorazioni, la pulizia dei vani nonché lo sgombero dei materiali di rifiuto, compreso l'allontanamento delle attrezzature di cantiere, provvedendo inoltre agli eventuali ripristini nelle aree o proprietà interessate direttamente e indirettamente dai lavori.
11 La manutenzione delle opere fino al Collaudo Provvisorio (o Certificato di Regolare Esecuzione). L'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, ogni manutenzione, riparazione etc. che risulti necessaria per rotture od altro, tranne i casi di deterioramenti derivanti da imperizia e/o negligenza degli utenti. Relativamente agli interventi che verranno effettuati non potrà essere richiesto, nemmeno all'utente, alcun compenso anche a titolo di "diritto di chiamata". Si precisa che eventuali interventi di ripristino, aventi carattere di particolare urgenza e che l'Appaltatore non realizzerà tempestivamente, saranno eseguiti d'ufficio e le relative spese saranno addebitate in contabilità per essere recuperate dal più prossimo pagamento in acconto, ovvero dal conto finale, oppure mediante le costituite garanzie.
12 Il coordinamento con le Aziende fornitrici i Pubblici Servizi e/o eventuali altri Appaltatori concorrenti alla realizzazione dell'opera, nonché l'onere di eseguire a
favore delle medesime le seguenti prestazioni per tutta la durata delle rispettive lavorazioni:
* consentire libero accesso al cantiere;
* fornire le prestazioni e l'assistenza muraria per gli allacciamenti ai pubblici servizi.
13 La predisposizione di un idoneo locale per la Direzione Lavori, arredato, illuminato, riscaldato, e dotato di telefono.
14 La preventiva campionatura dei materiali, componenti, ecc., da presentarsi almeno tre giorni prima della data prevista dall’Esecutore per l’inizio della posa in opera per la necessaria valutazione da parte della Direzione Lavori della rispondenza alle specifiche richieste dal presente documento e dai relativi allegati, tramite presentazione delle relative schede tecniche con allegata la dichiarazione di prestazione del prodotto del fabbricante (DOP), che accompagnerà anche il materiale in ingresso al cantiere unitamente al documento di trasporto. Pertanto i diversi materiali, componenti, ecc., potranno essere messi in opera solamente dopo l'avvenuta accettazione da parte della Direzione Lavori che ha la facoltà di rifiutare tutti quelli che ritiene non rispondenti alle suddette prescrizioni contrattuali e normative.
Dei campioni accettati potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione Lavori munendoli di sigilli a firma della Direzione dei Lavori stessa e dell'Esecutore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
Il Direttore dei Lavori potrà rifiutare, in qualunque tempo e quindi anche se posti già in opera e fino al collaudo, i materiali ed i lavori in genere che non risultassero corrispondenti alle richieste di capitolato e/o conformi alla campionatura presentata ed accettata dalla Direzione Lavori. I materiali e lavori in genere, rifiutati, dovranno essere sostituiti o rifatti, nel perentorio termine prescritto di volta in volta dalla Direzione Lavori. Qualora l'Esecutore non ottemperi tale disposizione si provvederà d'ufficio a suo totale carico e della relativa spesa si disporrà l’immediata detrazione sulla contabilità dei lavori.
15 La compilazione della scheda elenco dei materiali posti in opera, specificando tipo e provenienza degli stessi, secondo lo schema e/o le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori.
16 La fornitura e il deposito, in apposito locale o comunque secondo le indicazioni della Direzione Lavori, delle seguenti quantità minime di materiali di scorta:
• piastrelle pavimento bagni: n. 2 scatole per alloggio;
• piastrelle pavimento altri locali: n. 2 scatole per alloggio;
• piastrelle rivestimento bagno e cucina: n. 2 scatole per alloggio;
• piastrelle pavimento balconi e logge: n. 2 scatole per vano scala;
• pavimentazioni corti interne e altri spazi comuni esterni al piano terra: 10 mq. di ogni tipo;
• coppi in laterizio di copertura normali: n. 25 per xxxx xxxxx;
• coppi in laterizio di copertura speciali: n. 4 di ogni tipo per vano scala;
• zoccolino battiscopa balconi e logge: n.1 scatola per vano scala;
• finitura a smalto vano scale: Kg. 10 di smalto in confezioni nuove e sigillate;
• finitura a smalto battiscopa scale: Kg. 5 di smalto in confezioni nuove e sigillate;
17 Lo sviluppo dei disegni costruttivi dei serramenti e di qualsiasi altro componente prodotto in stabilimento da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori.
18 La fornitura, per ogni stato di avanzamento, di almeno 8 fotografie nel formato minimo 13x9 a testimonianza della produzione eseguita.
19 La presentazione, a lavori ultimati, di un rilievo quotato (quote planimetriche ed altimetriche) in scala adeguata, relativo ai percorsi effettivamente realizzati per la fognatura orizzontale e per le canalizzazioni degli allacciamenti elettrico, telefonico, acqua, gas e dell'impianto di terra;
20 L'immediata notifica alla Direzione Lavori del rinvenimento di ruderi od oggetti che rivestano interesse archeologico, storico o artistico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Resta altresì a carico dell'Appaltatore ogni e qualsivoglia onere conseguente l'eventuale rinvenimento in cantiere di residuati di guerra, ivi compreso lo svolgimento delle necessarie pratiche per la rimozione degli ordigni da parte dei competenti Organi, nonché ogni spesa relativa.
21 La predisposizione di un alloggio campione per pavimenti, rivestimenti, tinte, parti impiantistiche etc., il tutto secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori.
22 La produzione delle certificazioni di cui al decreto n. 37/2008, secondo il modello approvato con D.M. 19.05.2010, complete dei relativi allegati obbligatori (relazione con tipologie dei materiali impiegati, progetto o schema di impianto realizzato e relativa planimetria, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali dell'installatore), il tutto depositato presso il competente ufficio del Comune in cui si realizza l’opera.
Si precisa che:
- relativamente agli impianti elettrici - dovrà essere presentato, in allegato alla dichiarazione di conformità, il rapporto di verifica di cui alla appendice L della guida UNI 9620 (CEI 64-50:2007);
- relativamente agli impianti idraulici dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità la certificazione relativa all'esito positivo delle prove da eseguirsi prima dell'entrata in funzione degli impianti;
- i verbali relativi alle prove da effettuarsi ad alloggi abitati dovranno essere trasmessi non appena eseguite le verifiche (prova di circolazione e dilatazione a caldo, collaudo del sistema di contabilizzazione).
23 La redazione del "libretto di impianto" come da fac-simile allegato alla Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1578/2014 del 13.10.2014 per l’installazione di nuovi impianti termici e dei nuovi generatori di calore; su detto libretto andranno riportati i dati della prima verifica (prova di combustione) che l'Esecutore dovrà effettuare nei modi previsti dalle UNI di riferimento; eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente notificate sia al conduttore che al committente.
24 La prima accensione gratuita, nel caso di impianto autonomo a gas, a eseguirsi entro i termini previsti per il collaudo e ciò a seguito della stipula del contratto con le aziende erogatrici al fine di redigere le certificazioni di cui sopra.
25 L’iscrizione del/degli impianto/i al Catasto Regionale degli Impianti Termici (CRITER), secondo quanto previsto dal Decreto della Giunta Regionale 1926/2016 del 14 novembre 2016, con le modalità indicate dal Regolamento Regionale del 03 aprile 2017 (BURER n.90 del 03 aprile 2017).
26 La responsabilità e la conduzione della centrale termica dal suo primo avviamento fino all’ottenimento del libretto matricolare Inail. A tal fine si precisa che è insindacabile facoltà di Acer, in funzione delle condizioni climatiche, di valutazioni tecniche, o della necessitò di consegnare anticipatamente l’opera agli utenti, la attivazione della centrale termica prima del collaudo Inail, ferma restando la piena responsabilità dell’Impresa.
27 L'istruzione dell'utente all'utilizzo delle apparecchiature, con particolare riferimento ai cronotermostati e consegna del libretto d’istruzioni. In questa sede dovrà anche essere verificato il buon funzionamento di tutto l'impianto (circuiti acqua calda e riscaldamento, cronotermostato) ed eventuali anomalie dovranno essere immediatamente eliminate a cura e spese dell'Esecutore.
28 Le spese per attrezzi, opere provvisionali e per quant'altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori.
29 Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, prove, analisi, esplorazioni, capisaldi e simili, che, non previste dal Capitolato Speciale di Appalto, siano ritenute necessarie (in ogni momento e fino al compimento del collaudo provvisorio od all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione) dal Direttore dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali e/o dei componenti.
30 Le spese per passaggi, occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o per estrazione di materiali.
31 Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
32 Consegna alla DL delle dichiarazioni, della documentazione e dei certificati necessari per la richiesta del certificato comunale di conformità edilizia e/o di agibilità ai sensi del relativo Regolamento comunale ed esecuzione delle verifiche e prove in opera eventualmente necessarie ai fini di cui sopra.
33 La denuncia dei lavori in c.a. presso il relativo Comune ai sensi dell’art.65 del DPR 380 del 6.06.2001 e successive modificazioni e/o integrazioni.
34 La redazione, l’elaborazione (in triplice copia) e la presentazione della denuncia di impianto termico (escluso il pagamento degli oneri dovuti per l’esame del progetto e per la visita di collaudo) alla sede provinciale dell’INAIL, utilizzando la modulistica aggiornata ed in vigore, timbrata e firmata dal soggetto titolare della presentazione e da tecnico abilitato, per quanto di competenza.
Tale pratica dovrà essere presentata entro 30 giorni dall’inizio delle lavorazioni in centrale termica a pena della sospensione dei relativi pagamenti.
35 La redazione e consegna alla D.L., nel caso in cui l'opera preveda la realizzazione di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco elencate nell'allegato I al D.P.R. 01 agosto 2011, n.151, delle certificazioni di resistenza al fuoco (R, RE, REI, con riferimento a quanto dettagliato dagli elaborati progettuali) complete degli eventuali allegati necessari, delle dichiarazioni di corretta posa in opera, delle dichiarazioni di corrispondenza in opera dei materiali precedentemente certificati, delle dichiarazioni di prodotto, delle dichiarazioni di prova degli impianti idraulici, l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, e di ogni altro documento, anche se qui non specificatamente indicato, necessario alla presentazione della valutazione preventiva del progetto, della SCIA ovvero alla richiesta di sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, in relazione alla specifica tipologia di intervento realizzato. Tutti i documenti devono essere redatti sui modelli predisposti dai Vigili del Fuoco, nella versione aggiornata al momento della loro redazione, e firmati, a seconda della tipologia di documento, dall’istallatore, da tecnico abilitato o professionista antincendio (D.M. 07 agosto 2012, articolo 1 – Definizioni).
Sono esclusi i pagamenti degli oneri dovuti, ai sensi del DLgs. 08 marzo 2006, n.139, articolo 23.