CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Restauro di imbarcazione storica dell’Ente parco denominata “Navicello” attualmente presso la località Porticciolo nel comune di Massarosa. - CIG ZAD2EB3905
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Sommario
Art. 2 – Caratteristica delle prestazioni 3
Art. 3 – Luogo del restauro e tempistica di esecuzione 4
Art. 4 –Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione 4
Art. 5 - Importo del contratto e modalità di pagamento della prestazione 4
Art. 6 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento 4
Art. 7 – Certificato di regolare esecuzione 5
Art. 8 - Penali e risoluzione del contratto 5
Art. 9 - Cessione del contratto 5
Art. 10 - Cessione del credito 5
Art. 11 – Modifica di contratto 5
Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell’appaltatore 5
Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 6
Art. 14 – Trattamento dei dati personali 6
Affidamento del restauro di imbarcazione storica dell’Ente parco denominata “Navicello” attualmente presso la località Porticciolo nel comune di Massarosa.
Art. 2 – Caratteristica delle prestazioni
La prestazione consiste nella esecuzione di una serie di operazioni suddivise in quattro fasi da eseguire in sequenza. Il recupero da effettuare a cura di una ditta specializzata non è oggetto del presente capitolato fatta eccezione la eventuale assistenza. Le attività per le quattro fasi risultano:
Fase 1 Trasporto dal lago di Massaciuccoli al cantiere navale
1. Intervento con puntone per trasporto a terra
2. Assistenza alla ditta incaricata del sollevamento, per la messa in sicurezza dell’imbarcazione al fine di limitare al massimo eventuali danni durante l’operazione di recupero
3. Scarico in cantiere e taccaggio –
4. Preparazione del cantiere per inizio dei lavori
Fase 2 Lavorazioni in cantiere
1. Lavaggio del navicello da fango e quant’altro si trova al suo interno
2. Posizionamento a livello dell’imbarcazione
3. Smontaggio delle panche e dei ferri che lo sostengono, di tutto il pagliolato e del fasciame dell’opera morta che necessita di essere sostituita
4. Sostituzione
5. di staminale ove necessario
6. di tavole sul cassero di poppa e prua –
Fase 3 – Lavori su opera viva (sotto linea galleggiamento)
1. Ribaltamento con gru per iniziare l’intervento
2. Sostituzione tavole di fasciame che presentano condizioni critiche
3. Calafataggio di tutto lo scafo e richiodatura generale anche delle tavole non sostituite ma allentate dal tempo
4. Stuccatura con resina epossidica
5. Spianatura dello stucco
6. Verniciatura con primer delta rosso
7. Antivegetativa sull’opera viva e verniciatura con smalto nero dell’opera morta
Fase 4 – Lavori su opera morta (sopra linea galleggiamento)
1. Ribaltamento con gru per rimetterlo in posizione naturale
2. Verniciatura completa dell’interno
3. Costruzione del nuovo pagliolato e fissaggio con boccole in ottone e bulloni con testa pari e svasata
4. Controllo del timone e barra di comando rimontaggio dei sostegni in metallo per le panche
5. Costruzione e montaggio panche
6. Verniciatura completa interne con nero e mordente al noce scuro
Fase 4
1. Varo presso cantiere navale e trasporto all’ormeggio dell’ente parco
L’ acquisizione di eventuali Nulla Osta e delle Autorizzazioni necessarie dovrà avvenire a cura dell’appaltatore.
L’intervento di restauro dovrà essere effettuato garantendo quanto più possibile l’utilizzo di materiale originario e comunque utilizzando materiali dello stesso tipo di quello originale.
Le tecniche di lavorazione dovranno essere quanto più possibile compatibili con l’attività di restauro volta a mantenere le caratteristiche tipiche ed originali del Navicello stesso.
Colori e attrezzature dovranno essere per quanto possibile identici a quelli originali. Sono fatti salvi gli adeguamenti necessari per legge.
Art. 3 – Luogo del restauro e tempistica di esecuzione
Prima dell’inizio del recupero, secondo le tempistiche fissate dal contratto, l’affidatario dovrà fornire al Responsabile Unico del Procedimento o ad altra persona indicata dalla Stazione Appaltante la precisa ubicazione del luogo dove sarà restaurato il Navicello.
Art. 4 –Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
1. La prestazione dovrà essere terminata essere terminata entro 110 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’appaltatore di arrivo del navicello in cantiere.
2. Il Responsabile unico del procedimento individuato nel direttore dell’ente Parco svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta ultimazioni della prestazione.
3. L’esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016 per quanto riguarda il termine dei 110 giorni previsti al precedente punto 1.
Art. 5 - Importo del contratto e modalità di pagamento della prestazione
1. L’importo complessivo dell’appalto risulta pari a euro ……………… , oltre IVA per un totale di …………….
2. Il corrispettivo del contratto di cui sopra comprende l’assistenza al recupero, il restauro, il varo ed il trasporto all’ormeggio individuato dall’Ente parco.
3. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’articolo 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016.
Art. 6 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario.
2. Il pagamento della prestazione complessiva sarà articolato in due tranche: la prima prevedrà il pagamento del 50% della prestazione alla conclusione della fase 2 da accertare successivamente alla conclusione della stessa da parte dell’appaltatore mediante sopralluogo; la seconda prevedrà il saldo della prestazione all’attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento della prestazione complessiva. Il pagamento della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura da parte dell’affidatario con liquidazione entro i tempi previsti dalla legge.
Art. 7 – Certificato di regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, la verifica di conformità all’ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.
Art. 8 - Penali e risoluzione del contratto
1. L’affidatario è soggetto a penalità in caso di ritardata consegna della documentazione imputabile a propria causa. La penalità si applica solamente sul termine previsto all’art. 3 punto 1 eventualmente rimodulato tenendo conto delle proroghe concesse.
2. L’importo della penale per ritardo della documentazione è pari allo 0,5% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla consegna all’ormeggio individuato dall’ente parco.
Art. 9 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, pena la perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata e fata salva l’eventuale azione di rivalsa dell’Ente Parco per il danno arrecato.
Art. 10 - Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
Art. 11 – Modifica di contratto
1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
1. La ditta è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’affidamento con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Ente Parco del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.
2. La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La ditta è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la ditta non può opporre eccezioni né ha
titolo per il risarcimento di danni.
4. La ditta, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Ente Parco che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sulla ditta restandone sollevato l’Ente Parco.
5. La ditta è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.
Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. La ditta, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente Parco regionale, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
2. La ditta ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente Parco si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, l’Ente Parco, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l’Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all’espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.
Art. 15 - Recesso
L’Ente Parco si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. Essa ne dovrà dare comunicazione alla ditta con un preavviso di almeno 30 giorni. È fatto divieto alla ditta di recedere dal contratto.
Art. 16 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
• nel D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
• nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
• nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le
parti compatibili.
Art. 17 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Ente Parco Regionale sia attore o convenuto è competente il Foro di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.