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DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A BELGRADO IL 16 DICEMBRE 2013.
RELAZIONE
1. FINALITÀ
L’Accordo in questione ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:
− mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;
− va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico, di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e che assumerà in ambito internazionale.
Si rappresenta, inoltre, che:
− il 19 novembre 2003 è stato sottoscritto a Roma l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, ratificato con la legge 9 dicembre 2005, n. 276 ed entrato in vigore il 3 maggio 2006;
− il Montenegro si è dichiarato indipendente dalla Serbia a seguito del Referendum del 21 maggio 2006.
Per tali ultime ragioni, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplini, in modo più completo, esauriente ed esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.
2. CONTENUTI
Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 13 articoli.
L’articolo 1 reca la definizione dei termini di “Parte Inviante”, di “Parte Ospitante” e di “Personale” utilizzate nel corpo del documento.
L’articolo 2 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell’Accordo dichiarando che la cooperazione tra le Parti avverrà sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti nonché, per la Parte italiana, con l’ordinamento europeo. In questo contesto, si rammenta che anche il Consiglio Europeo nel giugno del 2013 ha deciso di aprire i negoziati di adesione all’UE da parte della Serbia.
L’articolo 3 disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi, i cui Rappresentanti si potranno riunire con cadenza annuale e alternativamente in
Italia ed in Serbia al fine di elaborare e approvare accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate dei due Paesi.
Nell’articolo 4 vengono individuate le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione:
− politica di difesa e sicurezza;
− ricerca e sviluppo di armi ed equipaggiamenti militari;
− approvvigionamento di prodotti e servizi della difesa;
− supporto logistico;
− esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di peace-keeping;
− industria della difesa, scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
− organizzazione delle Forze Armate, amministrazione e gestione delle risorse umane;
− protezione ambientale e controllo dell’inquinamento causato da attività militari;
− formazione e addestramento in campo militare;
− polizia militare;
− sanità militare;
− storia e cultura militare;
− sport militare;
− altri settori di comune interesse.
L’articolo 5 delinea le modalità attraverso le quali si svilupperà la cooperazione bilaterale. In particolare vengono individuati:
− meeting tra i rispettivi Ministri, Capi di Stato Maggiore della Difesa, i loro Vice ed altri rappresentanti autorizzati;
− scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
− dibattiti, consultazioni e partecipazioni a convegni, conferenze, seminari e corsi;
− organizzazione di attività di esercitazioni e di addestramento militare;
− scambio di osservatori in esercitazioni militari;
− partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
− visite presso unità militari;
− scambi nel campo della cultura e dello sport militare.
L’articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, che potrà riguardare le seguenti categorie di armamenti:
− navi, aeromobili, elicotteri, carri armati e veicoli militari e relativo equipaggiamento;
− armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
− armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti- uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi, propellenti per uso militare;
− sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare;
− materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
− macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
− materiali per addestramento militare;
− equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. Si prevede, inoltre, che:
− il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dalle Parti;
− le Parti si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito, senza il consenso scritto della Parte cedente.
In base a tali previsioni l’Accordo semplifica le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge n. 185 del 9 luglio 1990 e successive modificazioni,
recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e in attesa della prossima auspicata adesione della Serbia all’UE che faciliterà i trasferimenti di prodotti per la difesa, in base alla direttiva comunitaria 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa.
L’articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dall’Accordo, stabilendo che le Parti sosterranno in modo autonomo tutti gli eventuali oneri discendenti da attività ivi disciplinate e che l’esecuzione di tali attività sarà subordinata alla disponibilità dei relativi fondi.
L’articolo 8 regola le questioni riguardanti l’eventuale risarcimento dei danni:
− provocati alla Parte Ospitante da un membro della Parte Inviante nel corso di missioni e esercitazioni relative alle attività di cooperazione;
− provocati congiuntamente ad una delle Parti;
− provocati a terzi.
L’articolo 9 tratta della protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti dalle attività condotte in attuazione dell’Accordo specificando che tale protezione sarà conforme alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali sottoscritti dalle Parti.
L’articolo 10 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’Accordo, verranno risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici e senza mediazioni di terze parti.
L’articolo 11 stabilisce che l’Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell’avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali, e specifica inoltre che esso sostituirà il precedente Accordo del 2003.
L’articolo 12 regolamenta le modalità relative agli emendamenti del testo.
L’articolo 13, infine, prevede che l’Accordo avrà durata a tempo indeterminato, fino a quando una delle Parti non deciderà di denunciarlo. Vengono stabilite, inoltre, le modalità dell’eventuale notifica della risoluzione di una Parte all’altra (comunicazione scritta trasmessa attraverso i canali diplomatici) che produrrà effetti novanta giorni dopo il suo ricevimento.
Nel testo dell’Accordo in titolo non è stato previsto un articolo sulla giurisdizione da applicarsi al personale, in considerazione dell’entrata in vigore, in data 3 ottobre 2015, dell’adesione della Serbia all’Accordo NATO PfP Sofa (Partnership for Peace regarding the status of their forces and any Additional Protocol) che, in materia di giurisdizione penale, garantisce pienamente il personale ospitato impiegato nel territorio dell’altra Parte.
3. OBBLIGHI/POTESTÀ DERIVANTI DALL’ACCORDO
a. IMPATTO NORMATIVO
Il recepimento nel quadro normativo nazionale del documento in questione dovrà rispondere al dettato dell’articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica mediante legge formale, per quei trattati che “… sono di natura politica ……”.
Il testo, infatti, si colloca, come detto in premessa, nell’ambito della politica governativa volta a sviluppare la cooperazione tra l’apparato militare italiano e le strutture di difesa di altri Paesi.
Al riguardo, inoltre, per una più dettagliata disamina, si rinvia alla unita relazione sulla “ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)”.
b. ANALISI TECNICO FINANZIARIA
La sua applicazione, infine, non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto è possibile far fronte alle spese che ne discendono con gli ordinari stanziamenti dei capitoli di bilancio del Ministero della Difesa (Prospetto analitico nella Nota tecnico- finanziaria allegata).