Convenzione Tra il
IOM office-specific Ref. No.: | IT10 |
IOM Project Code: | |
LEG Approval Code / Checklist Code | ITA/FITA/AP0183/2023 |
Convenzione Tra il
Ministero dell’Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
e
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni per la realizzazione del Progetto
“MED.E.A. - Mediazione culturale E Ausilio agli Uffici Immigrazione delle Questure “ (“Il Progetto”)
Le Parti di questa Convenzione sono il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (di seguito “la Direzione”), Via Tuscolana 1558 – Rome, rappresentato dal Direttore Centrale, Xxxxxxx XXXXXXXXX, e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), organizzazione affiliata al Sistema delle Nazioni Unite, attraverso il proprio ufficio locale in Italia, con sede legale a Roma, via L.G. Faravelli snc”, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx XXXX, Capo Missione con ruolo di coordinamento per il Mediterraneo. La Direzione e l’OIM sono di seguito indicati individualmente come “Parte” e insieme come “Parti”.
1. Premesse e documentazione integrante
1.1 La presente Convenzione ha lo scopo di regolare i rapporti tra l'Amministrazione e l’OIM per la realizzazione del programma di attività previsto dal Progetto "MED.E.A. - Mediazione culturale E Ausilio agli Uffici Immigrazione delle Questure”, come descritto nell’Allegato A e parte integrante della presente Convenzione;
1.2 Per l'attuazione del Progetto MED.E.A., la Direzione ha invitato l'OIM a presentare congiuntamente una proposta di progetto e di bilancio all'autorità di gestione nazionale del programma Asilo e Migrazione (FAMI) 2021-207, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;
1.3 La proposta di progetto MED.E.A. è stata approvata per il finanziamento con decreto n. prot. 0005443 il 5 ottobre 2023, codice identificativo PROG-236.
1.4 Il Progetto prevede il coinvolgimento dell’OIM in qualità di partner e della Direzione come Beneficiario;
1.5 Il budget complessivo del progetto MEDEA ammonta a EUR 30.049.968,87 (trenta milioni quaranta novemila novecento sessantotto Euro/87), come da prospetto allegato B che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
1.6 La Direzione consente di fornire all’OIM il sostegno finanziario per la realizzazione del Progetto secondo i termini e le condizioni di questa Convenzione e dei suoi allegati.
1.7 I seguenti documenti formano parte integrante di questa Convenzione:
(a) Allegato A – Domanda di ammissione al finanziamento;
(b) Allegato B – Piano finanziario del progetto;
(c) Allegato C – Autodichiarazione Partner pubblico, Modello A1 bis;
(d Allegato D – Dichiarazione d'impegno tra la Direzione e il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, che è l'autorità di gestione nazionale del programma FAMI.
2. Ruoli delle Parti
2.1 La Direzione in qualità di capofila, sarà referente del Progetto e conseguentemente si impegna a:
a) Facilitare l'operato dell'OIM ed il coordinamento nei confronti dei referenti locali dei territori di progetto, nominatamente informando gli stessi dell'avvio e delle varie fasi e componenti del progetto (formazione addetti, servizio, monitoraggio, etc.);
b) Provvedere al pagamento delle somme spettanti all’OIM secondo le modalità di cui all’art.3 (Contributo).
2.2 L'OIM, in qualità di partner per l'attuazione del Progetto, si impegna ad attenersi agli obblighi e ai doveri di seguito descritti:
a) Portare immediatamente a conoscenza che attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso
b) Svolgere le seguenti attività, dettagliato nell’Allegato A:
i. reclutamento e selezione dei mediatori linguistico-culturali;
ii. servizio di supporto al personale delle Questure coinvolte realizzato dai mediatori linguistico culturali;
iii. coordinamento del servizio, tutoraggio, monitoraggio, analisi, valutazione degli interventi e dei risultati conseguiti.
3. Contributo
3.1 Con la presente, la Direzione si impegna a fornire sostegno finanziario all’OIM per il Progetto per un ammontare totale di EUR 30,037,128.75 (trenta milioni trentasettemila cento ventotto /75) (di seguito “il Contributo”).
3.2 Il Contributo sarà utilizzato dall’OIM per sostenere i costi del progetto come delineato nel Documento di Progetto (Allegato A) e nel piano finanziario (Allegato B) che formano parte integrante di questa Convenzione. Il Contributo comprende la quota di 7% relativa ai costi indiretti obbligatori dell’OIM (come approvato dalla Risoluzione del Consiglio di tutti gli Stati Membri dell’OIM).
3.3 Il Contributo sarà liquidato dal Dipartimento alle coordinate bancarie sotto indicate in EUR, citando il codice di progetto OIM indicato nella richiesta di pagamento al fine di facilitare la registrazione del Contributo nel contro dell’OIM:
NOME DELLA BANCA: XXXXXXXX, N.A. LONDON IBAN: XX00 XXXX 0000 0000 0000 00
SWIFT BIC: XXXXXX0X
Nome del beneficiario: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION 00 xxxxx xx Xxxxxxxxx
X.X.00 XX-0000 Xxxxxx 00 XXXXXXXXXXX
Qualsiasi modifica al conto corrente sopra citato sarà notificato alla Direzione per iscritto.
3.4 Il pagamento sarà disposto con le modalità seguenti:
i) Primo pagamento a titolo di anticipo pari a EUR 6.000.000 (sei milioni Euro/00), sarà disposto a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti della presente convenzione sottoscritta tra le parti e previa erogazione dei fondi da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (Fondo FAMI 2021 -2027- Codice Progetto: PROG. - 236), nel successivo termine di giorni trenta; la Direzione informerà l’OIM dell’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti e del ricevimento dei fondi da parte della DLCI.
ii) Erogazione delle successive tranche di finanziamento entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di rimborso da parte dell’OIM, in base all’art. 6, e previa erogazione dei fondi da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (Fondo FAMI 2021 -2027- Codice Progetto: PROG. -236).
L’importo massimo erogabile cumulativamente tra anticipo e domande di rimborso intermedio è pari al 90 % del finanziamento. Eventuali quote eccedenti la percentuale massima sopra indicata, saranno riconosciute in sede di saldo finale.
iii) Erogazione del saldo del Contributo. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali, l’OIM trasmetterà alla Direzione la richiesta di pagamento finale insieme al rapporti narrativo e finanziario finali. Nel successivo termine di 30 (trenta) giorni la Direzione invierà la richiesta del pagamento finale del Progetto all’Autorità di Gestione FAMI. L’erogazione del saldo del Contributo, quindi, sarà disposta a seguito del ricevimento dei fondi corrispondenti da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (Fondo FAMI 2021 -2027- Codice Progetto: PROG. -236) nel successivo termine di giorni trenta.
3.5 La Direzione è esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare per il tardato pagamento del contributo erogato da parte del Dipartimento Liberta Civili e Immigrazione alla Direzione, secondo il calendario stabilito all’ Art. 3.4 o nel caso revoca o modifica del “PILLAR ASSESSMENT” –Art.8 Dichiarazione d'impegno -
3.6 La Direzione notificherà all’OIM per iscritto via posta elettronica xxxxxxx@xxx.xxx e a IOM Rome Finance (xxxxxxxxxxx@xxx.xxx) i seguenti dati: (a) l’ammontare corrisposto; (b) la data contabile del bonifico bancario; (c) il fatto che il bonifico è stato disposto dalla Direzione ai sensi di questa Convenzione.
3.7 Il Contributo al Progetto è soggetto alla condizione che questa Convenzione sia registrata presso i competenti organi di controllo e previa erogazione dei fondi da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (Fondo FAMI 2021 -2027- Codice Progetto: PROG. -236).
3.8 L’OIM riserva il diritto di avviare le attività del Progetto a seguito della ricezione a mezzo pec della convenzione sottoscritta tra le parti e registrata presso la Corte dei Conti. Nel caso in cui l'OIM non riceva il Contributo secondo il piano di pagamento concordato ai sensi dell'articolo
3.4 o non riceva il Contributo per intero entro il calendario di pagamento concordato, l'OIM può contattare la Direzione che dovrà discutere con l'OIM al fine di determinare quando verrà avviato il pagamento del contributo o del contributo residuo. Nel caso in cui non si riceva il Contributo in piena conformità con il calendario di pagamento concordato, le attività fornite da OIM nell'ambito del Progetto non possono essere ridotte, sospese, posticipate o interrotte da OIM, salvo diversa determinazione concordata tra le parti con atto formale.
3.9 L'obbligo della Direzione ai sensi del presente articolo 3 non è influenzato o subordinato a (i) diritti o obblighi della Direzione o dell’OIM ai sensi di altri contratti o accordi tra la OIM e la Direzione, o (ii) l'esecuzione dell’OIM di altre attività del progetto o qualsiasi risultato di audit, valutazione e monitoraggio non direttamente pertinenti alla presente Convenzione.
4. Durata della Convenzione
4.1 La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorre dalla data di ricezione a mezzo pec della convenzione sottoscritta tra le parti, registrata presso la Corte dei Conti.
4.2 Il decreto di approvazione della Convenzione sarà inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge italiana applicabile alla Direzione.
5. Gestione del Contributo
5.1 L’OIM si impegna a gestire e amministrare il contributo secondo le proprie norme, regole e direttive, al fine di una corretta rendicontazione e documentazione di spesa. Il contributo sarà soggetto esclusivamente alle procedure di controllo interno ed esterno previste dalle norme, regole e procedure finanziarie dell’OIM.
5.2 L’OIM si impegna a mantenere un codice di progetto separato allo scopo di tracciare tutte le transazioni finanziarie ad esso relative, che saranno convertite utilizzando il tasso di cambio operativo applicato dalle Nazioni Unite.
5.3 II budget assegnato all'OIM è ripartito per voci di costo in funzione del piano finanziario generale del progetto (Allegato B); le stesse costituiranno il livello massimo di spesa che l'OIM non potrà superare se non nel rispetto della normativa riguardante gli storni di spesa (tempi e modi) e, comunque, dietro preventiva presentazione di motivata richiesta alla Direzione che ne curerà l'eventuale inoltro agli organi competenti, nel caso sia richiesta la loro autorizzazione.
5.4 Eventuali quote del contributo inutilizzate al termine del Progetto, secondo quanto riportato nel rapporto finanziario finale, saranno rese a codesta Direzione Centrale salvo diverso accordo tra le Parti.
5.5 Il personale del Progetto sarà assunto e supervisionato dall'OIM in conformità con i suoi regolamenti, regole, direttive, politiche e procedure. La Direzione è esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni delle attività oggetto della presente e da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa vigente.
5.6 Le procedure di appalto per il Progetto saranno effettuati dall'OIM in conformità con i suoi regolamenti, regole, direttive, politiche e procedure.
6. Rapporti e rendicontazioni
6.1 L'OIM si impegna a trasmettere alla Direzione i seguenti rapporti durante la realizzazione del Progetto:
a) I rapporti narrativi e finanziari intermedi relativi al periodo compreso tra l’avvio e la conclusione delle attività del Progetto, compresi i documenti per le richieste di rimborso nonché copia dei materiali prodotti secondo il documento di progetto (Allegato A) saranno trasmessi con cadenza obbligatoria quadrimestrale dalla data di inizio di attività, entro il successivo periodo di 30 (trenta) giorni;
b) Il rapporto narrativo e finanziario finale sarà trasmesso entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali.
6.2 L' OIM si impegna a conservare detta documentazione in originale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data dell'accreditamento del saldo finale del Progetto da parte della Direzione.
6.3 E’ fatta salva la possibilità per la Direzione di chiedere eventuali chiarimenti o specifiche sulla documentazione prodotta.
7. Modalità di esecuzione
7.1. II servizio di mediazione linguistico-culturale dovrà essere garantito in forma c.d. "permanente" (servizio a tempo pieno). La modalità permanente presuppone che l'erogazione del servizio si svolga senza soluzione di continuità per tutta la durata della Convenzione, a decorrere dall'attivazione della stessa. Tale modalità comprende sia le attività pianificate già all'inizio del servizio, sia tutte le altre che lo saranno, nell’ambito delle risorse finanziarie previste dal Budget di Progetto., solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta, preventivamente concordate e stabilite per iscritto con codesta Direzione.
7.2. Il servizio di Mediazione Culturale dovrà essere svolto presso le sedi indicate nell’Allegato A ovvero, presso le Questure, nelle località di sbarco, negli hotspot, con presenza in loco dei mediatori nei giorni dal lunedì a venerdì, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00, per un massimo di 37,5 (trentasette e mezzo) ore settimanali, secondo le indicazioni dei locali Dirigenti degli Uffici lmmigrazione delle Questure.
7.3. L'effettiva distribuzione dei mediatori sul territorio nazionale, nella Province/luoghi indicati, sarà comunicata dalla Direzione almeno 7 giorni prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali.
7.4. Eventuali variazioni delle attività previste di cui all'art. 2 della presente Convenzione dovranno essere concordati con atto scritto tra le parti, fermo restando il rispetto delle finalità del Progetto.
7.5. Tali variazioni, giustificate esclusivamente da situazioni di particolare emergenza e in base alle esigenze del Progetto, potranno concernere:
a) cambiamenti e/o aggiunte di territori di intervento;
b) diversa distribuzione delle risorse umane in termini di competenze linguistiche e/o professionali, ovvero delle unità lavorative distribuite nelle sedi di competenza;
c) ottimizzazione delle risorse fra le componenti “servizio permanente”;
d) diversa distribuzione delle risorse tra le componenti /attività del Progetto,
e dovranno essere comunicate alla Direzione almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima del trasferimento.
8. Proprietà del materiale finanziato dal contributo
La proprietà del materiale, forniture e simili sarà dell’OIM. Tali proprietà devono essere gestite in conformità con i regolamenti, le norme, le direttive, le politiche e le procedure dell'OIM, salvo diverso accordo scritto tra la Direzione e l'IOM.
9. Force Majeure
9.1. L’OIM non sarà ritenuta responsabile del ritardo o della mancata esecuzione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, se tale ritardo o inadempimento è causato da forza maggiore, come ad esempio disordini civili, azioni militari, calamità naturali qualsiasi atto di guerra (dichiarato o meno), invasione, rivoluzione, insurrezione, terrorismo, blocco o embargo, scioperi, restrizioni governative o statali, epidemie, crisi di salute pubblica e altre circostanze che sfuggono al controllo dell'OIM.
9.2. Non appena possibile dopo il verificarsi di un evento di forza maggiore che incide sulla capacità dell'OIM di adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Convenzione, l'OIM fornirà avviso e dettagli completi per iscritto alla Direzione dell'esistenza dell'evento di forza maggiore e della probabilità di ritardo. Al ricevimento di tale avviso, l'OIM e la Direzione si consulteranno al fine di riprendere lo svolgimento delle attività interessate ai sensi della presente Convenzione e garantire la copertura da parte della Direzione delle spese inevitabili sostenute dall'OIM durante il periodo di forza maggiore. Previa consultazione con la Direzione, l'OIM avrà il diritto, senza alcuna responsabilità, di sospendere l'attuazione di alcune o tutte le attività previste dalla presente Convenzione nella misura in cui non sia possibile per l'OIM implementare le attività a causa di forza maggiore.
10. Variazioni del personale impiegato
10.1. Sulla base dell’Art.5.5., per l'esecuzione del servizio, l’OIM si avvarrà esclusivamente di personale specializzato e in possesso di adeguati requisiti professionali, secondo le politiche dell’OIM.
10.2 L'OIM riconosce alla Direzione la facoltà di richiedere la sostituzione e/o rotazione delle risorse professionali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto e/o del luogo di servizio assegnato. La decisione finale in merito all’assunzione, sostituzione, cessazione o sospensione di personale OIM sarà presa esclusivamente dall’OIM. in conformità con le norme, i regolamenti, le direttive, le politiche e le procedure dell’OIM.
10.3 Nel caso in cui l'OIM decida di sostituire qualsiasi risorsa del personale e, salvo diversa necessità nell'ambito del Progetto, l'OIM farà ogni ragionevole sforzo per garantire che il
sostituto abbia un profilo professionale sostanzialmente equivalente a quello della persona sostituita
10.4 L'OIM dovrà compiere sforzi ragionevoli per garantire che i cambiamenti nel personale del Progetto siano effettuati in modo tale da non causare l'interruzione del Progetto e mantenendo la Direzione debitamente informata
.
10. 5 Il personale dell'OIM dovrà operare in conformità con le normative IOM applicabili e gli standard di riservatezza secondo i termini della presente Convenzione.
10.6 L'OIM è tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dalla Direzione, ivi compresa l'eventuale richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto ai servizi oggetto del Progetto.
11. Obblighi in materia di tutela della riservatezza
11.1 Fatti salvi gli articoli 11.2 e 11.3 che seguono e fatta salva l'informativa richiesta ai revisori dell'OIM, le informazioni, compresi i dati personali, di cui le Parti venissero in possesso o a conoscenza in relazione alla presente Convenzione o al Progetto devono essere trattate in modo strettamente confidenziale.
11.2. L’OIM si conformerà ai principi di protezione dei dati dell’OIM nell’eventualità che raccolga, riceva, utilizzi, trasferisca o conservi dati personali in esecuzione della presente Convenzione. Nessuna informazione personale potrà essere comunicata a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. Gli obblighi di cui al presente articolo 11 restano validi anche dopo la scadenza o la risoluzione della presente Convenzione.
11.3 Dal 1 ° marzo 2017, l’OIM è membro dell'International Aid Transparency Initiative (IATI) e lavora per applicare gli standard IATI al fine di pubblicare informazioni attraverso la piattaforma IATI. In linea con l'impegno delle Parti, la Direzione dà il consenso all'OIM di pubblicare i dati relativi alla presente Convenzione (e eventuali successive modifiche) e ai relativi trasferimenti finanziari tramite il proprio sito Web e la piattaforma IATI. OIM dà il consenso per i dati relativi alla presente Convenzione (e alle eventuali successive modifiche) e ai relativi trasferimenti finanziari da pubblicare sul sito Web della Direzione e tramite IATI.
IATI Publisher Identifiers:
IOM: XM-DAC-47066
Directorate: n/a
11.4 Le notizie e i dati relativi alla struttura ed all'attività della Direzione, venuti a conoscenza del personale dell'OIM in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi – salvo approvazione della Direzione--e non potranno essere utilizzati da parte dell’OIM per fini diversi da quelli contemplati nella presente Convenzione.
11.5 I divieti di cui al precedente comma 11.4 sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dall’OIM in esecuzione del contratto, al software sviluppato e a tutta la documentazione relativa. Tali obblighi escludono dati e informazioni che sono pubblicamente disponibili.
11.6 L'OIM è responsabile di esigere l’esatta osservanza degli impegni di cui sopra da parte del proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto.
11.7 In caso di inosservanza degli impegni assunti dall’OIM, la Direzione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto sulla base dell’Art.18.
11.8 Nell’eventualità che la Direzione tratti dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (protezione dei dati personali) per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, questa dovrà informare l’OIM ai fini della protezione dei dati personali ai sensi dei Principi di Protezione dei dati dell’OIM.
12. Proprietà intellettuale
Tutta la proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà inclusi, ma non limitati a, brevetti, copyright, marchi e proprietà dei dati risultanti dal Progetto saranno conferiti all'OIM, compresi i diritti di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire qualsiasi articolo o parte di esso. L'OIM concede alla Direzione un diritto non esclusivo, non cedibile in sublicenza, mondiale ed esente da royalty per l'uso non commerciale dei prodotti e dei risultati di questo Progetto. Eventuali ricerche, documenti o materiali preesistenti precedentemente posseduti individualmente da ciascuna delle Parti saranno conservati dal titolare della proprietà intellettuale.
13. Responsabilità
La Direzione non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla realizzazione delle attività da parte dell’OIM previste nel Progetto di cui alla presente Convenzione, per rapporti contrattuali ed extracontrattuali relativi alla loro esecuzione, purché tali danni non siano imputabili alla Direzione.
È attribuita all'OIM in via esclusiva, la responsabilità per qualsiasi danno causato dall'attività del personale dell'OIM a persone o beni di proprietà di terzi che potrebbero verificarsi nell'esecuzione del Progetto di cui alla presente Convenzione.
14. Notifiche, obblighi di informazione e regime delle comunicazioni
Qualsiasi notifica relative a questa Convenzione sarà trasmessa per iscritto e ricevuta dalle Parti ai seguenti indirizzi dei rispettivi referenti:
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
Attn: Xxxxxxxx Xxxx
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 - Xxxx Email: xxxxx@xxx.xxx
Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza
DCIPF: Unità organizzativa competente ai sensi dell’art.4 della legge 241/90: Ufficio VII
Attn: Xxxxx Xxxxxxx, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Tel. 0000000000, indirizzo e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx ; xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Xxx Xxxxxxxxx, 0000 - Xxxx
La Direzione e l'OIM si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.
Le comunicazioni tra la Direzione e l'OIM avverranno di norma tramite PEC ovvero, nei casi di comunicazioni di carattere operativo, mediante e-mail.
15. Risoluzione delle controversie
15.1. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione alla presente Convenzione, o la sua violazione, cessazione o invalidità, sarà risolta amichevolmente in via negoziale tra le Parti.
15.2. Nel caso in cui tale disputa, controversia o reclamo non siano state risolte tramite negoziazione entro 3 (tre) mesi dalla ricevuta notifica da una delle Parti dell’esistenza di tale disputa, controversia o reclamo, ciascuna Parte potrà sottoporre la controversia ad arbitrato ai sensi delle norme che regolano l’arbitrato UNCITRAL del 1980. L’articolo 16 del codice di arbitrato UNCITRAL non si applica.
15.3. Nel caso in cui tale risoluzione non abbia sortito esito positivo, ciascuna Parte può sottoporre la disputa, controversia o reclamo ad arbitrato non oltre 3 (tre) mesi successivi al termine delle procedure di conciliazione ai sensi dell’art.15 delle regole di conciliazione dell’UNCITRAL. L’arbitrato sarà condotto ai sensi delle norme sull’arbitrato UNCITRAL del 2010 adottate nel 2013. Il numero dei giudici sarà uno e la lingua delle procedure di arbitrio sarà l’inglese, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Il tribunale arbitrale non avrà autorità di stabilire danni punitivi. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante.
15.4. La presente Convenzione così come il lodo arbitrale di cui sopra saranno regolati da principi generali di diritto internazionalmente riconosciuti e dai termini della presente Convenzione, a esclusione di ogni singolo sistema nazionale di diritto che potrebbe deferire la Convenzione alle norme di una data giurisdizione. I principi generali internazionalmente accettati saranno intesi includere i Principi dei Contratti Commerciali Internazionali UNIDROIT. La risoluzione della disputa sarà condotta da ambe le Parti in maniera confidenziale. Questo articolo resta in vigore oltre la scadenza o la risoluzione della presente Convenzione.
16. Status dell’OIM
Nessuna disposizione della presente Convenzione, o quanto altro ad essa relative, potrà essere interpretata come rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui gode l’OIM, in quanto organizzazione intergovernativa, né come riferimento ad altri di alcuno di questi privilegi ed immunità.
17. Deroga
La mancanza di una delle Parti di adempiere in modo rigoroso ad una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce una deroga o rinuncia del diritto di far rispettare le disposizioni della presente Convenzione in casi futuri, ma questo diritto continua e rimane in vigore a tutti gli effetti.
18. Diritto di recesso
18.1 Recesso dovuto a force majeure
Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione previa notifica scritta di almeno 1 (uno) mese, se la situazione di force majeure definita all’art.9 continua per più di 30 giorni consecutivi.
18.2 Cessazione motivata, per giustificata causa e giustificato motivo, con notifica scritta di 3 (tre) mesi all’altra Parte
18.3 Recesso nei casi previsti dagli artt. 12 e 13 dell’allegata Dichiarazione di Impegno.
La direzione Centrale, nella qualità di beneficiario, potrà retrocedere dalla presente convenzione, previa notifica scritta all’altra Parte, nei casi sanciti agli artt. 12 e 13 della Dichiarazione di Impegno.
18.4 Nel caso in cui questa Convenzione sia portata a termine prima del completamento del Progetto, l’OIM potrà continuare a trattenere la quota di Contributo non utilizzata finché ogni debito e spesa impegnati alla data del termine della realizzazione del Progetto siano stati liquidati e le attività di progetto siano state portate a debita conclusione.
19. Mancato rispetto degli obblighi o inadempimenti
19.1 Nel caso si verifichino irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o delle condizioni della presente Convenzione da parte dell'OIM, la Direzione notificherà all’OIM tale irregolarità o inadempienza, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni. Trascorso inutilmente detto termine, la Direzione avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso e ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione.
19.2 Qualora il mancato rispetto dei termini del presente Accordo riguardi un utilizzo del Contributo in contrasto con i termini dell'Accordo, l'OIM rimborserà alla Direzione qualsiasi quota del Contributo se le spese sostenute non sono considerate ammissibili ai sensi della Dichiarazione di Impegno oppure, se i fondi non sono utilizzati come da relazione finanziaria finale presentata dall'OIM.
19.3 Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte dell’OIM determini l'impossibilita di realizzare il progetto, la Direzione può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato in via diretta ed esclusiva dalla non conformità dell’OIM ai suoi obblighi ai sensi di questa Convenzione. Prima che venga presa qualsiasi decisione definitiva, l'OIM sarà informata per iscritto di eventuali reclami e delle relative motivazioni e le parti negozieranno amichevolmente in buona fede una soluzione ragionevole, adeguata per progetti con organizzazioni internazionali, delle questioni pendenti.
20. Completezza
La Convenzione rappresenta la manifestazione integrale delle volontà delle Parti ed è novativa di ogni eventuale e precedente accordo, scrittura e intesa tra le Parti relative all'oggetto della medesima.
21. Disposizioni finali
21.1 Se qualsiasi parte della presente Convenzione risulta non valida o inapplicabile, tale parte verrà separata dal presente Convenzione e il resto della Convenzione rimarrà in vigore
21.2 La presente Convenzione rimarrà in vigore fino al completamento di tutti gli obblighi delle Parti ai sensi della presente Convenzione.
21.3 Ogni modifica alla Convenzione dovrà avvenire per iscritto, previa intesa tra le Parti. Ogni altra e diversa modifica si intende nulla.
21.4 Questa Convenzione non vincola le Parti finché non sarà stata approvata e resa esecutiva dalla competente Autorità nei modi di legge applicabili alla Direzione, salvo specifica autorizzazione all'esecuzione anticipata. La Direzione informa l'OIM una volta ottenuta l'approvazione richiesta alla Direzione ai sensi del presente articolo.
Letto, firmato e sottoscritto in duplice copia in lingua italiana e inglese, alla data e nel luogo sotto indicati. In caso di discrepanza tra le due versioni, farà fede la versione inglese.
In nome e per conto di Ministero dell’Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere | In nome e per conto di Organizzazione Internazionale per le Migrazioni Missione di collegamento in Italia e di coordinamento per il Mediterraneo |
Firma | Firma |
Firmato Digitalmente da/Signed by: XXXXXXX XXXXXXXXX In Data/On Date: giovedì 23 novembre 2023 15:57:47 Xxxxxxx Xxxxxxxxx Prefetto, Direttore Centrale Data: Luogo: Roma | Digitally signed by: XXXXXXXX XXXX Date: 24/11/2023 11:17:35 Xxxxxxxx Xxxx Direttore, Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo, Capo Missione in Italia e a Malta, Rappresentante presso la Santa Sede Data: Luogo: Roma |