REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CASNATE CON BERNATE
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CASNATE CON BERNATE
PROVINCIA DI COMO
REP. N. ….
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “XXXXXX XXXXX” CON ANNESSI ONERI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE – RIQUALIFICAZIONE - IMPLEMENTAZIONE
L’anno duemila , addì del mese di , nella residenza comunale
Tra le parti:
Da un parte il Comune di CASNATE CON BERNATE (C.F. 81001910132)
nella persona di
nato a
il
domiciliato per la funzione presso il Municipio del Comune di CASNATE CON XXXXXXX, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell’Area , in legale rappresentanza del “COMUNE DI CASNATE CON BERNATE” con sede in CASNATE CON XXXXXXX, Piazza S. Carlo n. 1,
E
Dall’altra parte il Sig. ………………………………………….nato a
……………………………. il ………………….. residente nel Comune di
……………………………….. Provincia …… Via/Piazza
……………………………….. nella sua qualità di e
legale rappresentante
dell’……………………………………………………………………………
…, codice fiscale …………….. partita I.V.A. ……….. domiciliato a
………………………………. Via ……………………………….. n. ……….
PREMESSO
- che con determinazione n. ..del …………. è stato approvato il bando di selezione pubblica per l’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale “Xxxxxx Xxxxx”;
- con determinazione n. …… del ../../…, sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita ai sensi della L.R. 27/2006 e della delibera della Giunta Comunale n. ….. del …… finalizzata all’affidamento in concessione della gestione di cui trattasi, ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice, è stata disposta l’aggiudicazione all’associazione/società sportiva ………………………………………….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto e durata
1. Il Comune di Casnate con Xxxxxxx di seguito denominata “L’Amministrazione”, concede alla Associazione di
………………, di seguito definita il “Concessionario”, la gestione in concessione del centro sportivo comunale “Xxxxxx Xxxxx”:
- n. 1 campo da calcio regolamentare a 11 giocatori costituito da campo in erba con relative aree, beni strutture pertinenziali ed accessorie, ivi inclusa una tribuna scoperta, (mapp. 3446);
- n. 1 pista e pedane per atletica leggera (mapp. 3446);
- n. 2 campi da tennis/ calcetto coperti (parte mapp. 3446 parte mapp. 3445);
- n. 2 campi da tennis/ calcetto scoperti (mapp. 3446);
- n. 1 area “percorso vita” (mapp. 3446);
- n. 1 campo beach volley (mapp. 3446);
- n. 1 struttura bar – ristoro con terrazzo ed area ristoro scoperta (mapp. 3446
– edifici B e C);
- locali docce e spogliatoi per la pratica sportiva (mapp. 3446 edifici A e parte B).
- n. 1 campo da calcio a 7 giocatori per allenamenti con impianto di illuminazione (mapp. 3447);
- area/ spazio su cui insiste n. 1 impianto polifunzionale con cucina;
- area verde di pertinenza con capacità edificatoria sportiva (mapp. 2394); Sarà possibile individuare aree di parcheggio in aggiunta a quelle già esistenti, da disciplinare con riferimento alle aree esistenti su via Roma previa convenzione con l’Amministrazione Comunale.
L’impianto polifunzionale sarà invece a disposizione del concessionario, il quale potrà decidere se procedere alla messa a norma della struttura oppure utilizzare diversamente l’area secondo la propria previsione progettuale, con possibilità di prevederne la demolizione.
Gli impianti, meglio individuati nell’allegata planimetria sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e perfettamente noti al Concessionario.
2. La presente convenzione ha una durata di anni …… decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
E’ escluso il tacito rinnovo.
Art. 2 – Accettazione dell’incarico di gestione in concessione
Il Concessionario accetta in concessione la gestione del centro sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive
compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini del progetto gestionale presentato dallo stesso “Concessionario” nell’ambito della selezione pubblica citata in premessa.
Art. 3 – Programmazione delle attività sportive e ricreative
1. In attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente articolo 2, il Concessionario trasmette all’Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 30 luglio di ogni anno, programma dettagliato di utilizzo dei singoli impianti sportivi e degli spazi ricreativi per la stagione sportiva dell’anno successivo.
2. Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura degli impianti sportivi e ricreativi, nonché riportare gli utilizzi del Concessionario per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la maggior fruizione possibile da parte degli utenti.
Nel calendario e nell’orario delle attività degli impianti dovrà essere indicato in particolare, l’orario di funzionamento giornaliero, feriale e festivo specificando il numero dei giorni e dei periodi di chiusura per festività, manutenzioni e pulizia. Gli impianti dovranno stare aperti tutto l’anno. E’ consentita la chiusura nelle seguenti festività: 1º Gennaio, 6 Gennaio, 25 Aprile, 1º Maggio, Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 2 Giugno, 15 Agosto, 1º Novembre, 8 Dicembre, Natale, Xxxxx Xxxxxxx, 00 Dicembre, Festa Patronale
(17 gennaio X. Xxxxxxx Xxxxx).
Sarà comunque obbligatorio il rispetto dei seguenti orari di apertura minimi al pubblico (salvo una mezza giornata di chiusura infrasettimanale): nei giorni feriali ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 22,00, la domenica dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
3. Nel corso dell’anno l’Amministrazione può formulare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del suddetto programma, anche avuto riguardo alla proposta di gestione pluriennale di cui al precedente comma 1, e alle disposizioni della presente convenzione.
4. Nel caso in cui il Concessionario non intenda accogliere le proposte di modifica e/o integrazione del programma presentato deve darne comunicazione all’Amministrazione entro i successivi 10 (dieci) giorni, dandone puntuale motivazione. In mancanza le suddette proposte si intendono accolte.
Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti
1. Il Concessionario conviene con l’Amministrazione che l’impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma deve consentire che per tutta la durata della convenzione il Centro sia realmente aperto alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro).
L’uso degli impianti sportivi deve essere quindi finalizzato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico ottimizzando il rapporto tra funzione sportiva tipica e funzione sociale, nel rispetto delle esigenze dei fruitori, con riferimento allo sport dilettantistico,
allo sport agonistico, all’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, all’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, all’attività sportiva per le Scuole, all’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
Le attività agonistiche tipiche, in particolare, sono riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da Enti di promozione sportiva o da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
Al Concessionario è inoltre consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Centro Sportivo ospitare e/o organizzare, eventi, manifestazioni, concerti, convegni, attività ricreative – culturali ecc..
La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa e leggi vigenti per tali Settori.
Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni, nulla osta alle manifestazioni, o licenze necessarie.
E’ fatto divieto al Concessionario di concedere l’impianto sportivo per manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici o per eventi contrari agli elementari principi di civile rispetto delle persone e ai principi di decoro e comune senso della moralità.
La Giunta Comunale potrà opporre diniego alle manifestazioni giudicate non idonee con quanto citato e il Concessionario nulla potrà pretendere per eventuali danni lamentati, mancati guadagni o altro.
I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi, dal Concessionario, nel rispetto delle normative vigenti.
2. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella
programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’Amministrazione si riserva l’accesso incondizionato e gratuito, per attività organizzate in proprio o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio della stessa Amministrazione a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 30 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di 20 giornate annue (utilizzi compresi nella sola fascia antimeridiana o pomeridiana saranno computati come mezza giornata);
b) il Concessionario è responsabile delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero.
c) Gli impianti dedicati al calcio dovranno essere concessi a terzi, con priorità a società sportive aventi sede nel territorio comunale, per avvenimenti sportivi, compatibilmente con le esigenze di utilizzo da parte della stessa concessionaria, sia per l'attività agonistica vera e propria, sia per gli allenamenti, secondo un calendario periodico redatto dal gestore.
Al fine di favorire la pratica sportiva giovanile (intesa secondo le regole sportive sino ai 12 anni compiuti) gli impianti dedicati al calcio (campo ad 11 in erba e campo in terra per allenamenti) ed all’atletica dovranno essere concessi in uso gratuito, nella fascia oraria 10.00/ 20.00 e fino a un massimo di 400 ore complessive annue comprensive sia di calendario agonistico che degli allenamenti, alle Società ed Associazioni sportive aventi i seguenti requisiti:
Che siano regolarmente iscritte alle rispettive federazioni ed affiliate
al CONI;
Che abbiano sede nel territorio comunale;
Che svolgano prevalentemente pratica sportiva giovanile continuativa.
Qualora dette società necessitino di ulteriori quantitativi orari, dovrà essere prevista un’apposita tariffa agevolata.
Il calendario di cui sopra dovrà essere preventivamente trasmesso al Comune ai fini della verifica del rispetto di quanto statuito dal presente articolo, per l’opportuna validazione.
Inoltre si dovrà riconoscere l’uso gratuito degli impianti a società che promuovano l’approccio a discipline sportive da parte di soggetti affetti da disabilità fisiche, fino a un massimo di 200 ore annue.
Art. 5 – Obblighi del Concessionario
Il Concessionario con il presente atto si obbliga:
a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte della Amministrazione Comunale;
b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
c) a segnalare immediatamente all’Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
d) a tenere indenne l’Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
e) ad applicare le tariffe di accesso agli impianti proposte in sede di gara;
f) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 27 della L.R. 12/2005, necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
g) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte etc. dovute in base alla normativa vigente nel periodo di applicazione ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
h) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti. Per quanto attiene l’impianto fotovoltaico esistente presso il centro sportivo (identificativo impianto 55854) esso sarà oggetto di separata regolamentazione tra gestore e Amministrazione comunale;
i) a provvedere ad intestare a suo nome gli attuali contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, entro 30 giorni dalla data di consegna degli stessi;
l) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
m) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
n) garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
o) garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone o cose;
p) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che l’Amministrazione comunale proporrà di attuare, in accordo con le parti, nell’ambito della programmazione delle attività cui all’art. 4, punto 2, lettera a);
q) presentare entro il 30 luglio di ogni anno oltre alla programmazione delle attività previste dall’art. 3 una relazione riepilogativa delle iniziative effettuate per l’uso pubblico del centro per la stagione sportiva precedente;
r) presentare annualmente il conto consuntivo di gestione della società come specificato all’articolo 11) “strumenti di controllo degli interventi”;
s) presentare annualmente entro il 30 luglio una relazione analitica riportante i dati numerici come previsto dall’art. 3 comma 2 “programmazione delle attività sportive e ricreative”;
t) a rispettare e far rispettare agli utenti il regolamento comunale del centro sportivo “Xxxxxx Xxxxx”;
u) a consentire l’accesso per la manutenzione all’impianto fotovoltaico e relative connessioni con l’impianto elettrico.
Art. 6 – Oneri del Concessionario
Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, da effettuare nel rispetto della normativa vigente, secondo il Piano delle manutenzioni redatto dall’Ufficio Tecnico comunale (ALLEGATO E), di cui si da un elenco a
titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;
b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento;
e) manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
f) verniciatura esterna della struttura lignea della copertura;
g) verifica e manutenzione periodica degli idranti, degli estintori, e componenti edili (quali Compartimentazioni, Uscite di sicurezza) per quest’ultimi presentazione della relativa pratica ai VV FF e successivi rinnovi;
h) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro
presenti;
i) manutenzione della copertura esistente con sostituzione di parte della lattoneria alfine di evitare infiltrazioni d’acqua;
l) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde (il Concessionario si impegna a mantenere e migliorare il patrimonio e gli spazi verdi esistenti nell’impianto al momento della consegna);
m) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali esemplificativamente: panchine, porte di gioco, etc;
n) pulizia periodica dei pozzetti di fognatura;
o) verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
p) verifica biennale di impianti di messa a terra;
q) manutenzione della caldaia ed aggiornamento del libretto impianto, dei generatori di aria calda campi coperti ed aggiornamento libretti;
r) manutenzione del percorso vita, con interventi periodici soprattutto nella bella stagione.
E’ fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti e manufatti edili esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile tecnico dell’Amministrazione, fatti salvi gli interventi autorizzati nel progetto delle opere da realizzare. Spetta al Concessionario, al termine dei lavori, l’acquisizione e/o conservazione dei certificati di conformità impianti elettrici e termici, certificati di reazione e resistenza al fuoco, dichiarazioni di prestazione, etc.
Per ogni ulteriore eventuale intervento sugli stessi, nel corso della
convenzione, autorizzato dall’Amministrazione dovrà altresì essere conseguita la certificazione di adeguamento e trasmessa la documentazione originale all’Amministrazione Comunale.
Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l’Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art. 7 – Interventi di riqualificazione ed opere da realizzare
Gli interventi di manutenzione e riqualificazione dovranno essere messi in atto sin dalla presa in carico della struttura. Il Concessionario si obbliga a presentare non oltre 120 giorni dalla stipula della presente convenzione i progetti definitivo/ esecutivi di messa a norma e realizzazione di eventuali nuove opere ed interventi di riqualificazione implementazione e manutenzione da effettuare sull’impianto, previsti in sede di selezione e già inseriti in tale ambito nel progetto preliminare, consistenti negli interventi esemplificati nella presente convenzione e comunque tutti quelli indicati nel computo metrico estimativo prodotto in sede di gara e quindi come da offerta del Concessionario realizzando, a proprie cura e spese, le opere che saranno concordate nei tempi e secondo quanto previsto nel successivo articolo.
In particolare si specifica l’interesse dell’Amministrazione all’esecuzione di
una serie di opere di seguito illustrate:
Trasformazione del fondo del campo piccolo (oggi in terra) in erba sintetica, prevedendo un allargamento nelle aree limitrofe, con possibilità di utilizzo sia quale campo di gioco unico (ad esempio calciotto);
Realizzazione struttura per il gioco delle bocce;
Realizzazione di struttura esterna per il gioco del basket.
I progetti dovranno prevedere interventi conformi alle prescrizioni tecniche e prestazionali speciali vigenti nelle diverse materie.
Alla scadenza, la proprietà dei manufatti, delle pressostrutture e/o tensostrutture realizzate e relativi arredi inamovibili passerà all’Amministrazione Comunale, con espressa esclusione di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico del Comune, anche in caso di investimenti effettuati e non interamente ammortizzati. Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla redazione dell’eventuale frazionamento ed all’accatastamento del centro, a seguito delle opere eseguite, a nome del Comune, entro un anno dalla fine dei lavori.
A garanzia dell’esecuzione delle opere di investimento, dovranno essere prestate adeguate garanzie bancarie, assicurative o finanziarie, rispettivamente per i lavori di messa a norma ed anche per quelli di riqualificazione, pari ciascuna al 100% dell’importo delle opere previste, con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune. Il progetto potrà essere suddiviso in uno o più lotti funzionali, fermo restando che le opere dovranno essere realizzate entro (31 dicembre 2018). La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere; la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del concessionario, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’art.
1944, secondo xxxxx, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile.
Art. 8 - Progetto opere
Il progetto definitivo/ esecutivo di ciascuna delle opere dovrà, nella versione definitiva (quale risulta descritta dall’articolo 24, del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni), essere corredato, ove necessario, dal piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e sottoposto al preventivo esame dell’Amministrazione, che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e sostitutive, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto completo in ogni sua parte. Il Concessionario si impegna a produrre gli elaborati corretti o modificati secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione; dette correzioni o modificazioni non dovranno comportare una spesa complessiva - per ciascun intervento - inferiore a quanto previsto dal progetto presentato.
La Giunta Comunale approverà il progetto definitivo/ esecutivo delle opere a
cui seguirà la richiesta di permesso di costruire e/o la denuncia inizio attività. Per ciascuna opera dovrà essere predisposto il progetto definitivo/ esecutivo redatto con le modalità previste dall’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni. I lavori saranno appaltati dal Concessionario ad imprese in possesso dei requisiti prescritti per l’esecuzione di lavori pubblici di identica natura. Le operazioni di collaudo, se del caso, saranno effettuate a spese del Concessionario ed a cura di collaudatore/i nominato/i dall’Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla richiesta fatta dal Concessionario. Le operazioni di collaudo, alle quali il
Concessionario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione (ivi comprese le opere di rifacimento e/o di integrazione ordinate dal collaudatore per rendere le opere conformi al progetto e perfettamente utilizzabili), dovranno essere ultimate entro 120 (centoventi) giorni dal loro inizio, sono tuttavia ammesse proroghe qualora vi siano comprovate difficoltà di esecuzione secondo la procedura di cui al seguente articolo 23).
Il Concessionario si impegna a realizzare le opere nei termini indicati nella relativa offerta presentata in sede di gara.
Art. 9- Opere in genere e/o interventi migliorativi
Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione il Concessionario volesse apportare all'impianto a proprie spese al di fuori delle opere già proposte in sede di offerta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, realizzata con le procedure sopra descritte e non potrà dare luogo in alcun modo a modifiche dei termini economici e di durata della convenzione ma potrà essere realizzata esclusivamente a carico del Concessionario.
Art. 10 - Esercizio bar-ristoro
Al Concessionario è riconosciuta ai sensi della L.R. 6/2010 – capo III, la possibilità di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del Centro sportivo, presentando apposita SCIA al SUAP comunale mediante il portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Eventuali spese di arredo e di adeguamento della zona bar/ristorante sono a totale carico del Concessionario. Alla scadenza del presente contratto il bar ed i suoi arredamenti inamovibili diverranno di proprietà dell’Amministrazione. I prezzi delle consumazioni devono essere esposti in modo visibile. Ai sensi
della normativa vigente non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. (art. 70 del
L.R. n. 6 del 2 maggio 2010).
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, deve rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che la autorità di pubblica sicurezza preposta, riterrà di imporle, nel pubblico interesse.
L’espletamento delle attività complementari dà diritto al Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione.
Il Concessionario può svolgere l’attività in oggetto direttamente o affidandola a terzi, senza che ciò costituisca sub-concessione o cessione parziale del presente contratto. In tal caso il Concessionario deve darne preventivo avviso all’Amministrazione Comunale per ottenerne il nulla-osta.
L’attività di bar-ristoro potrà essere esercitata per il solo periodo di durata del contratto di conduzione e gestione degli impianti. Alla scadenza della suddetta gestione cessa la possibilità di svolgere ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del Centro Sportivo.
Art. 11 – Strumenti di controllo degli interventi
1. Il Concessionario deve presentare all’Amministrazione Comunale, entro il
30 settembre di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all’anno sportivo passato. Il Concessionario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un’eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che l’Amministrazione Comunale riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.
2. L’Amministrazione, tramite l’Ufficio Tecnico comunale o incaricati autorizzati, può accedere al Centro sportivo, e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
a) l’esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto;
b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l’impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
c) la modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione e di manutenzione di cui al relativo articolo. Il Concessionario dovrà tenere un libretto manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire.
3. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibiti, l’Amministrazione intima al Concessionario l’esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza inviando formale diffida dando un periodo per provvedere. Nel caso che la negligenza permanga al termine del periodo indicato nella diffida, l’Amministrazione comunale si riserva di valutare l’applicazione di penali proporzionate alla negligenza, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.
4. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dalla Amministrazione, il Concessionario ha l’obbligo di interdire
l’accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.
5. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l’interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.
Art. 12 - Personale addetto e loro tutela
1. Il Concessionario si impegna, a garantire, permanentemente la presenza e l’opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e di attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene pulizia dell’intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l’espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l’integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo, nel numero e con la qualifica dichiarate in sede di gara nel progetto tecnico-gestionale; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l’espletamento delle attività allo stesso affidate. L’Amministrazione Comunale potrà chiedere e il Concessionario si impegna ad attuare entro novanta giorni dalla richiesta l’allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento del Centro sportivo ove, nonostante la diffida rivolta dall’Amministrazione Comunale al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.
L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato
nelle attività oggetto della convenzione.
2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n. 62/2013, il personale del concessionario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice di comportamento per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, nonché dello specifico codice di condotta approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 10/01/2014 e pubblicato sul sito web del Comune di Casnate con Xxxxxxx. La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza della presente concessione.
4. Con riferimento al vigente piano di prevenzione della corruzione del Comune di Casnate con Xxxxxxx le parti prendono atto che non si è resa necessaria la dichiarazione di insussistenza di rapporti lavorativi o di consulenza del concessionario con dipendenti cessati nel triennio precedente presso questo Comune, non essendosi verificata tale ultima condizione.
Art. 13 – Gestione della sicurezza - registri antincendio
Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art. 19 del D.M. del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, e deve provvedere a:
a) nominare il Responsabile della Sicurezza di ciascun impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
b) predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al
mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
c) installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l’individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
d) predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all’ingresso dell’impianto, con l’indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell’impianto elettrico, dell’impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
e) predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l’indicazione di: spazi calmi;
f) posizionare la planimetria stessa (“voi siete qui”);
g) a nominare il “terzo responsabile”, deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica;
h) aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati ad esempio i generatori di aria calda ed ogni ulteriore impianto aggiunto;
i) richiedere alla A.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive
modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
j) conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi del D.M.
37/2008, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici, nonché i certificati componenti edili (quali compartimentazioni porte, etc.). La suddetta documentazione deve essere consegnata in copia all’Ufficio Tecnico Comunale.
k) predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile dell’attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.
I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo ma ogni sei mesi devono essere consegnati in copia all’Amministrazione Comunale gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).
Art. 14 - Deposito cauzionale
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, comprensivi del pagamento del canone, la Concessionaria presterà cauzione per complessive € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o da primario istituto di assicurazione, o intermediario finanziario ex art. 113 ai sensi del D.Lgs 163/2006. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune di Casnate
con Xxxxxxx, della stessa dovrà essere fatto espresso richiamo all’atto della sottoscrizione della presente convenzione. Il Comune di Casnate con Xxxxxxx provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione previa verifica da parte dell’ufficio tecnico del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.
La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ufficio tecnico.
Inoltre a garanzia dell’esecuzione delle opere di investimento, di cui agli articoli 7 e 8, dovrà essere prestata adeguata garanzia finanziaria pari al 100% dell’importo delle opere previste, con scadenza alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere; la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del concessionario, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’art. 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile.
Art. 15 – Responsabilità assicurazioni
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell’attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le giornate di utilizzo
gratuito dell’impianto a favore dell’Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.
Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo dall’esecuzione dell’attività oggetto del contratto.
Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, deve stipulare, prima della sottoscrizione dello stesso, una polizza assicurativa per responsabilità civile “all risk” emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del presente contratto, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 5.000.000,00.= € senza limite per persona o cose.
Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso l’ufficio tecnico.
Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto, consegnare all’Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.
Art. 16 - Manifestazioni aperte al pubblico
Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico le stesse potranno essere svolte qualora vi siano le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e il Concessionario, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri, con particolare riferimento al D.M. 18/3/96, D.M. 19/8/96, D.M. 10/3/98, D.M. 6/3/01, al D.Lgs 81/2008.
Art. 17 - Tariffe di accesso ed orari
1. Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe proposte in sede di selezione pubblica per l’accesso e per l’uso degli impianti indicate nell’allegato “B” dell’offerta e approvate dall’Amministrazione Comunale.
Tali tariffe potranno essere riviste a partire dal secondo anno di gestione sulla base degli indici ISTAT. La revisione delle stesse dovrà parimenti essere approvata dall’Amministrazione Comunale.
Nella valutazione delle tariffe il Concessionario dovrà prevedere delle agevolazioni sia per le persone fisiche residenti, sia per società/ associazioni aventi sede giuridica nel territorio comunale, fatte salve le fattispecie già contemplate nella presente convenzione.
L’accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte,
comporta l’immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.
2. Gli orari di apertura del centro dovranno essere esposti su un pannello chiaramente leggibile all’ingresso del centro.
Art. 18 - Pubblicità
E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno o all’esterno del centro sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe tributarie.
I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l’impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.
E’ fatto obbligo al Concessionario di regolarizzare il dettaglio della pubblicità esposta al soggetto competente, ai fini dell’applicazione dell’imposta annua.
Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all’Amministrazione per l’affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocumento per l’attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario.
Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.
Art. 19 – Canone di concessione
Il Concessionario si impegna a corrispondere all’Amministrazione Comunale un canone di concessione, per ogni anno contrattuale, pari a:
- € oltre i.v.a. nella misura vigente, come
risulta dall’offerta dal medesimo presentata in sede di gara.
L’importo sarà ogni anno sottoposto a revisione periodica ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/ 2006 ss. mm. ii. secondo la variazione ISTAT disponibile alla data di stipula della presente convenzione.
Tale canone è comprensivo della spesa per l’erogazione dell’energia elettrica agli impianti comunali, per la quale il Comune ha sottoscritto apposito atto contrattuale con soggetti terzi. Alla cessazione di tale contratto il canone di cui sopra sarà rivisto di comune accordo tra le parti.
Il suddetto canone dovrà essere pagato in doppia soluzione alle date del 31 maggio e del 30 novembre di ogni anno.
Sulle fatture pagate in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra devono essere corrisposti gli interessi legali.
Entro il termine indicato in sede di offerta, dovranno essere realizzate le opere di riqualificazione ed ampliamento previste.
Art. 20 – Verbale di consegna e restituzione del centro sportivo
Alla stipulazione della presente convenzione dovrà essere redatto in contradditorio con l’Ufficio Tecnico comunale un verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, contrassegnati da apposito numero di inventario, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della convenzione nelle medesime condizioni e quantità, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione, segnalandone al Comune il numero di inventario dei beni deteriorati. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel
verbale di consegna e riconosciuta dall’Amministrazione Comunale. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.
Al momento della cessazione del contratto di gestione o in ogni altro caso di anticipata risoluzione della presente convenzione, il Concessionario dovrà riconsegnare l’intero complesso e gli impianti in condizioni di agibilità e di uso nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo, naturalmente, il naturale deterioramento e le eventuali opere di miglioria e modifica apportate agli impianti con il consenso dell’Amministrazione. Ove non sia registrato il suddetto buono stato manutentivo, l’Amministrazione comunale opererà congrua ritenzione della cauzione.
All’atto della riconsegna all’Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
Art. 21 – Cessione e subaffidamento
E’ vietata la cessione non autorizzata di attività oggetto della presente convenzione.
E’ ammesso previa specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione il subaffidamento di talune attività oggetto della presente convenzione, che richiedano capacità professionali, tecniche ed imprenditoriali specifiche, a condizione che:
a) Il Concessionario provveda al deposito del contratto di subaffidamento presso l’Amministrazione prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
b) che il subaffidatario sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dell’attività oggetto del subaffidamento;
c) Che nei confronti del subaffidatario non sia stato emesso alcun provvedimento in applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione contro le attività mafiose e che lo stesso subaffidatario non sia incorso in condanne che abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici. Art. 22 – Risoluzione della convenzione
1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 15 giorni consecutivi o n. 45 giorni totali non consecutivi nel corso dell’anno;
b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
d) cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione, salvo l’ipotesi contemplata all’art. 21);
e) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
f) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti;
g) mancato o ritardato pagamento del canone di concessione annuale entro il semestre successivo alla scadenza prevista dalla convenzione;
h) subaffidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte del
Comune;
i) mancata esecuzione delle opere di riqualificazione nei termini previsti (31 dicembre 2018);
l) irrogazione di penali sino all’importo complessivo di € 20.000/00=;
m) mancata presentazione del progetto definitivo/ esecutivo e/o ritiro della corrispondente pratica edilizia.
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutti gli immobili – e dei beni in essi esistenti – compresi quelli realizzati dal Concessionario, escluso il diritto all’ammortamento e senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.
E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l’Amministrazione, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.
E’ in facoltà del Concessionario domandare la risoluzione della concessione, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 1467 del Cod. Civ.. Al verificarsi di tale ipotesi il Comune potrà proporre il riequilibrio della concessione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1467 del Cod. Civ..
Art. 23 Surroghe e penali
1. In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, l’Amministrazione Comunale provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che il Concessionario riconosce essere perentorio) entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione. Ove il Concessionario non provveda, l’Amministrazione Comunale procederà mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all’uopo incaricato) volto a
surrogare il Concessionario erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnare all’Amministrazione Comunale, nel suddetto termine, il titolo attestante l’avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s’intenderà ipso iure risolto;
2. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni l’Amministrazione comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:
a) di 200,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell’Amministrazione nell’esecuzione di intervento posto a carico dell’Associazione ai sensi della presente convenzione;
b) di 200,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell’intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto all’Amministrazione;
c) 300,00 euro per ogni giorno per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, ivi compresa la presentazione dei progetti, non comportante la sua decadenza.
Qualora l’irrogazione di penali raggiunga l’importo di € 20.000,00= (ventimila) il contratto sarà risolto ipso iure.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio dell’Amministrazione.
Art. 24 – Revoca
1. L’Amministrazione potrà revocare la convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato
dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
Nel caso di revoca, l’Amministrazione Comunale rimborserà al Concessionario:
a) il valore delle opere realizzate dal Concessionario con capitale, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo per cause non imputabili al Concessionario i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario con capitale proprio e debitamente comprovati;
b) le penali e gli altri costi che il Concessionario comprova di sostenere in conseguenza della cessione anticipata dei contratti con terzi concessionari, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.
Sulle somme di cui sopra saranno, altresì, a carico del Comune gli interessi legali a decorrere dalla data di revoca.
Art. 25 – Recesso
Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla Concessione con obbligo di preavviso di mesi 6.
In tal caso il Comune di Casnate con Xxxxxxx provvederà all’incameramento della cauzione, ferma restando l’acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto all’eventuale risarcimento danni. Nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti effettuati, in corso di concessione.
Art. 26 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e s.m.i..
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Como - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l’utilizzo del seguente conto corrente “dedicato” presso l’istituto bancario IBAN
Art. 27– Foro competente
Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesso sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Como.
Art. 28 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.
Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del Concessionario. La presente scrittura privata, sarà soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi di legge.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341/1342 del Codice civile le parti dichiarano di accettare incondizionatamente gli art. 1/28 del presente atto, di approvarlo espressamente in ogni sua parte reietta sin da ora ogni reciproca
eccezione.
Fanno parte integrante della presente convenzione la planimetria dell’impianto (all. A) e le tariffe di accesso agli impianti (all. B), il verbale di consegna e consistenza. Sono altresì parte integrante della presente convenzione, anche se non allegati, i seguenti atti:
- progetto gestionale di cui all’art. 2 della convenzione;
- progetto preliminare delle opere di riqualificazione come presentato dal concessionario in sede di gara;
- tutte le polizze fideiussorie indicate nella presente convenzione; qualora in sede di progetto definitivo/ esecutivo siano presenti opere aggiuntive, l’aggiudicatario sarà tenuto ad integrare la fidejussione presentata oppure a presentarne una nuova per il valore complessivo dei lavori derivante dall’inclusione della nuova opera. La mancata conclusione delle opere comporterà invece l’escussione della fidejussione presentata.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Per l’Amministrazione Comunale
Per il Concessionario