Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Firmato
digitalment
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TURISMO/8
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
CONVENZIONE QUADRO
tra
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale - MIUR e
Polo Museale Regionale della Toscana - MIBACT
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, P.I. 80022410486, con sede legale in Firenze, via Mannelli n. 113, rappresentato dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Gesualdo (AV) il 5 novembre 1955
e
Polo Museale Regionale della Toscana, codice fiscale 94247980488, con sede legale in Firenze, Lungarno A.M. Xxxxx Xx Xxxxxx N. 4 , rappresentato dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Cagliari il 31 gennaio 1959
PREMESSO CHE
• l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale ha tra le proprie finalità istituzionali il compito di vigilare sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’attività formativa e sull’osservanza degli standard programmati;
• il Ministero dei Beni e le Attività culturali garantisce la protezione e la conservazione del patrimonio culturale italiano, assicura la fruizione dei beni culturali presenti negli istituti e nei luoghi di cultura dello Stato, favorisce la conoscenza del patrimonio attraverso attività di promozione e valorizzazione, svolge attività didattica al fine di ampliare la conoscenza del patrimonio culturale, collabora con gli istituti scolastici per l’organizzazione didattica all’interno degli istituti culturali;
• saranno pertanto supportate tutte le attività realizzate in collaborazione tra i Servizi Educativi del Polo Museale Regionale e le scuole toscane di ogni ordine e grado nell’ottica dello sviluppo culturale richiamato dall’art. 9 della Costituzione;
• il percorso di alternanza scuola/lavoro (d’ora in poi alternanza):
- consente un approccio metodologico, didattico e formativo per i giovani studenti che frequentano le seconde, le terze, le quarte e le quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado;
- agevola l’orientamento nel merito delle future scelte professionali attraverso la partecipazione ad esperienze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro;
- garantisce agli studenti la possibilità di arricchire la propria formazione, acquisendo, oltre alle conoscenze di base, crediti certificati, rilasciati dall’istituzione scolastica sentiti i tutor aziendali;
- è progettato, attuato, verificato e valutato, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di partner del mondo del lavoro e della cultura, sulla base di delibera degli Organi Collegiali;
- costituisce parte integrante del curricolo e del Piano dell’Offerta Formativa;
- è oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;
VISTO
- l’articolo 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 che attribuisce alle istituzioni scolastiche l’autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici produttivi e le associazioni del territorio;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
- l’articolo 76 della Legge n. 352 dell’8/10/1997 recante “Disposizioni sui beni culturali”;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196;
- il DPR n. 275 dell’8/03/1999 con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97;
- la Legge n. 62 del 10/03/2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
- il DPR n. 347 del 6 novembre 2000, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale sono stati istituiti gli Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale generale;
- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", ed in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza;
- l’articolo 119 del D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e in particolare la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole;
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 concernente il Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 1, lett. C della Legge 53/2003;
- il D.lgs. 15 aprile 2005 n. 77, “Definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, a norma dell’art. 2 della Legge 53/2003, che definisce le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- la Legge 296/06 comma 622, che eleva l’età per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni;
- il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” registrato alla Corte dei Conti il 1°
giugno 2010, registro 9, foglio 213;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1°
giugno 2010, registro 9, foglio 214;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 215;
- il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 16 aprile 2014;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 agosto 2014, n. 171, in particolare art. 34 comma 1 e comma 2, lettere g e t; art. 35, comma 4, lettere b – e;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola) “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità
Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, con particolare riguardo alle professionalità legate alla valorizzazione del patrimonio culturale. In quest’ambito, favorire il passaggio dall’istruzione al lavoro, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l’adeguamento al curriculum, l’introduzione e lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola lavoro.
Art. 2 – Obiettivi specifici
1. La presente Convenzione persegue i seguenti obiettivi specifici:
- promuovere una fattiva collaborazione tra le istituzioni scolastiche e quelle museali e culturali, per il raggiungimento e il consolidamento delle competenze di base, anche nell’ottica dell’apprendimento permanente;
- favorire, nel rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, la conoscenza nonché la fruizione diretta da parte degli studenti dei diversi ordini e indirizzi di studio, delle testimonianze storiche e del patrimonio artistico del territorio;
- promuovere il senso di corresponsabilità nella tutela dei beni artistici, nella prospettiva di realizzare una cittadinanza attiva consapevole;
- supportare l’ampliamento dell’offerta formativa funzionale ed essenziale alla didattica laboratoriale relativa ai contenuti delle varie discipline interessate;
- disciplinare l’inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane nei percorsi di alternanza da realizzare presso le strutture del Polo Museale Regionale della Toscana, secondo modalità e tempi descritti agli articoli successivi, progettati dagli istituti scolastici, e inseriti nei piani di studio dei medesimi istituti;
- sviluppare le competenze degli studenti per la cura e la valorizzazione del patrimonio;
- creare condizioni e occasioni di sviluppo culturale, sociale ed economico per il territorio;
- potenziare l’offerta formativa delle scuole attraverso l’alternanza scuola lavoro (legge 107/2015);
- coniugare le opportunità offerte dall’alternanza scuola lavoro con il valore e le risorse del patrimonio artistico-culturale;
- fornire agli studenti strumenti ed esperienze per l’orientamento e l’occupabilità;
- rafforzare le competenze previste dai Profili in uscita dei percorsi scolastici curricolari;
- favorire lo sviluppo di competenze trasversali e nuove rispetto ai Profili.
2. Le parti concordano sul fatto che i percorsi di alternanza sono considerati una modalità formativa che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. I percorsi di alternanza scuola-lavoro costituiscono, quindi, una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.
Art. 3 - Soggetti attuatori e frequentatori dei percorsi ai alternanza scuola-lavoro
Ai sensi della Legge 107/2015 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo operativo, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'articolo 1 del presente accordo sono le scuole secondarie di secondo grado e i destinatari sono studenti delle medesime scuole frequentanti le classi seconde (per attività di solo orientamento), le terze, le quarte e le quinte.
Art. 4 - Individuazione dei settori di intervento e degli istituti coinvolti nelle sperimentazioni
Ogni anno, prima dell’avvio dei percorsi di alternanza, l’Ufficio Scolastico Regionale concorderà con il Polo Museale Regionale della Toscana, attraverso l’Ufficio Servizi Educativi, le attività, per i quali attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Art. 5 - La struttura, le funzioni e i compiti del “Gruppo di coordinamento”
1. Per garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, è istituito un Gruppo regionale di gestione e coordinamento (d’ora in poi Gruppo di coordinamento) paritetico. Il Polo Museale Regionale della Toscana e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana nomineranno loro rappresentanti nel Gruppo di coordinamento, in numero non superiore a tre per ognuno dei due Enti, con funzione di:
• definire linee guida progettuali;
• definire l’ambito operativo dei percorsi di alternanza presso le strutture e le articolazioni del Polo Museale Regionale della Toscana presenti nella regione Toscana;
• comunicare alle scuole secondarie di secondo grado della Toscana i percorsi di alternanza in offerta;
• predisporre attività informative/formative sul ruolo e sulle iniziative del Polo Museale Regionale della Toscana ;
• monitorare e valutare le esperienze, anche attraverso l’organizzazione di incontri con la presenza dei dirigenti, dei tutor e degli studenti.
Art. 6 - Progettazione e attivazione
1. Le azioni relative ai percorsi di alternanza scuola-lavoro dovranno essere descritte, documentate e realizzate secondo le indicazioni fornite dalla Guida Operativa MIUR - Alternanza scuola lavoro – del 2015 e condivisa dal Polo Museale Regionale della Toscana.
2. Le funzioni dei tutor, nominati dai responsabili delle strutture presso le quali si svolgeranno i percorsi e dai dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti, sono indicate dalla Guida Operativa sopra citata e condivisa dal Polo Museale Regionale della Toscana.
3. I percorsi formativi in alternanza si articoleranno intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi definiti nel “Patto formativo”.
4. L'attività per gli studenti delle classi seconde avrà carattere prevalentemente orientativo. Per gli studenti delle altre classi, invece, l'offerta formativa sarà in misura crescente finalizzata anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Art. 8 - Tutela e assicurazione
1. Il percorso di alternanza può iniziare solo quando il dirigente scolastico della scuola partecipante correda la documentazione con una dichiarazione contenente i dati
relativi alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nell’alternanza. L’attivazione delle assicurazioni rientra nella responsabilità degli istituti scolastici.
2. La partecipazione degli allievi al percorso non costituisce rapporto di lavoro.
Art. 9 - Obblighi degli allievi
Gli allievi hanno l’obbligo di adeguare i loro comportamenti alle norme di sicurezza, protezione e salute, di tutela della privacy nel trattamento dei dati secondo le disposizione dell’Ente ospitante.
Art. 10 - Monitoraggio e valutazione
Sarà cura del Gruppo di coordinamento individuare, promuovere e verificare, periodicamente, le modalità di attuazione del presente accordo nonché di monitorarne i risultati.
Art. 11 - Pubblicizzazione
1. Il Polo Museale Regionale della Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ogni anno daranno opportuna pubblicizzazione all’esterno degli esiti dei percorsi di alternanza utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme più opportune.
2. Le istituzioni scolastiche organizzeranno, entro la fine di ogni anno scolastico, una giornata seminariale di “Restituzione delle esperienze” aperta a tutti gli alunni, ai genitori e ai docenti dell’istituto.
Art. 12- Oneri finanziari
1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le parti contraenti.
Art. 15 – Scadenza e recesso
1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale, a copertura delle annualità scolastiche 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, con scadenza il 30 giugno 2018. A ciascuna delle parti contraenti è riservato, in qualsiasi momento, il diritto di recesso unilaterale da adottarsi con un preavviso di almeno 30 giorni e da comunicarsi alle controparti tramite PEC o con invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Letto e approvato Firenze, 24 febbraio 2016
Per il Polo Museale Regionale della Toscana
Il Direttore Xxxxxxx Xxxxxx
Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXX C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588