Comune di Grado
Comune di Grado
Provincia di Gorizia
Regolamento per la concessione temporanea d’uso di sale locali aree coperte di proprietà del Comune di
Grado per spettacoli convegni riunioni attività ricreative divulgative e di aggregazione
Approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 49 di data 07.12.2015
Articolo 1
(Oggetto del Regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed individua i criteri generali, le modalità e le condizioni per la concessione temporanea a terzi dell’uso di sale, locali ed aree coperte di proprietà del Comune di Grado per spettacoli, convegni, riunioni, attività ricreative, divulgative e di aggregazione.
Articolo 2
(Utilizzo sale, locali, aree coperte)
1. Nell’ambito delle disponibilità immobiliari patrimoniali del Comune di Grado, la Giunta comunale identifica con proprio atto le sale, i locali e le aree coperte da destinare ad uso collettivo per conferenze, convegni, assemblee pubbliche, manifestazioni artistiche, culturali, turistiche, sociali, scientifiche o, se disponibili, per le attività statutarie delle associazioni o di gruppi organizzati di persone.
2. I locali possono essere utilizzati esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e tecniche, la natura, l’acustica, la capienza e la sicurezza degli ambienti e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti. I locali non possono essere concessi per cerimonie private, per il deposito o il magazzinaggio di materiale ed attrezzature e comunque per attività non compatibili con le finalità previste dal presente regolamento.
3. Non potranno accedere alle strutture i soggetti che non risultino in possesso della concessione comunale.
4. Non è previsto l’uso esclusivo delle strutture comunali le cui sale saranno messe a disposizione dei richiedenti mediante concessione d’uso temporanea annuale. L’Amministrazione comunale si riserva di valutare particolari e motivati utilizzi richiesti da associazioni culturali, ricreative o di volontariato per la concessione a titolo esclusivo previa stipula di apposita convenzione.
Articolo 3
(Prescrizioni normative e capienza sale)
1. L’utilizzo delle sale è subordinato alle condizioni di funzionalità e di compatibilità con la destinazione prevalente nel rispetto della capienza massima stabilita, di cui i richiedenti devono aver preso visione, liberando l’Amministrazione comunale da ogni eventuale possibile danno conseguente ad un uso difforme da quanto stabilito.
2. E’ fatto divieto assoluto di consentire l’ingresso di un numero di persone superiore rispetto ai posti autorizzati, con conseguente responsabilità civile e penale del Concessionario in caso di inosservanza. Le sale, in considerazione delle loro peculiarità architettoniche e di arredo, devono essere utilizzate dal concessionario in modo da evitare ogni possibile danno alle stesse ed ai rispettivi impianti ed attrezzature, siano essi fissi o mobili.
3. Il mancato rispetto delle indicazioni e/o disposizioni del personale preposto alla custodia comporterà la sospensione dell’iniziativa e/o revoca della concessione.
4. E’ fatto obbligo, al concessionario, un sopralluogo conoscitivo dei locali e degli impianti da effettuarsi prima della presentazione della domanda di concessione.
Articolo 4
(Utilizzo delle sale in campagna elettorale)
1. Durante la campagna elettorale la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.
Articolo 5
(Utilizzo strutture per pubblico spettacolo)
1. Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà ottenere tutti i permessi ed autorizzazioni previsti dalle vigenti disposizioni per l'esercizio di spettacoli o iniziative con accesso al pubblico.
2 Il concessionario è personalmente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti eventualmente alla SIAE, di contributi previdenziali ed assistenziali ed infortunistici dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato, in materia di impatto acustico, delle norme di comune prudenza e diligenza atte a garantire l’incolumità di tutti i lavoratori presenti in loco (D. Lgs. 81/2008).
3. Durante i pubblici spettacoli dovrà essere assicurata la presenza di persone formate, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, che siano in grado di far rispettare i limiti massimi di capienza, mantenere le vie d’uscita sgombere ed immediatamente fruibili, vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione, gestire le eventuali emergenze e di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio. Il concessionario dovrà individuare le persone incaricate ad intervenire in caso di malore e guidare l’esodo di emergenza con particolare riguardo all’evacuazione di portatori di handicap.
Articolo 6
(Richieste d’uso)
1. I soggetti interessati devono presentare le richieste di utilizzo, almeno 20 giorni prima della data prevista, all’ufficio Protocollo del Comune di Grado, che provvede all’inoltro al servizio competente per la pianificazione dell'uso delle strutture.
2. La concessione di strutture e locali non verrà rilasciata a soggetti che risultino avere debiti esigibili nei confronti del Comune di Grado oppure a soggetti ai quali sia stato contestato l’utilizzo scorretto dei beni comunali.
3. La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Grado. Le richieste scritte debbono comunque specificare:
- l'oggetto dell'iniziativa;
- il programma;
- il numero previsto dei partecipanti;
- i giorni e gli orari in cui si desidera disporre dei locali comunali compresi i tempi necessari per allestimenti e/o prove;
- il nominativo della persona responsabile;
- l’assunzione della responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni;
- i dati relativi alla polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità civili verso terzi;
- la dichiarazione delle condizioni di onerosità o di gratuità per i partecipanti alle attività organizzate e per l’eventuale pubblico spettatore;
- la dichiarazione di non essere debitore a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Grado;
- codice fiscale, ragione sociale e partita IVA ai fini della emissione della relativa fattura;
- presa visione del presente regolamento.
4. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Servizio gestore della struttura, il quale, nella ripartizione degli orari, terrà conto dei criteri generali e delle precedenze fissate dal presente Regolamento.
Articolo 7
(Precedenze)
1. L'utilizzo dei locali oggetto del presente Regolamento è assegnato in via prioritaria, all’Amministrazione comunale per le iniziative di carattere istituzionale, le attività organizzate direttamente dall’ente ed i progetti artistici con programmazione annuale.
2. In seconda istanza, tenendo conto dell’ordine di presentazione delle domande, la precedenza nell’uso delle strutture viene fissata con il seguente ordine:
a) ad Enti pubblici ed Associazioni per le iniziative patrocinate o realizzate in collaborazione con il Comune di Grado;
b) a soggetti, enti, gruppi ed associazioni senza fine di lucro;
c) in subordine a tutti gli altri richiedenti.
Articolo 8
(Sospensione o revoca della concessione)
1. Il Sindaco può in qualsiasi momento, per motivi di ordine pubblico, impedire l’uso delle strutture.
2. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di sospendere o rinviare l’attività con preavviso di almeno 5 giorni.
3. In caso di infrazione al presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può sospendere o revocare l'uso delle strutture senza preavviso.
4. Nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata nei confronti dell’Amministrazione comunale in caso di sospensione della concessione, anche senza largo anticipo, in conseguenza di guasti agli impianti, di lavori manutentivi, di cause di forza maggiore, o di scioperi del personale comunale addetto alle strutture.
Articolo 9
(Tariffe)
1. E' prevista l'onerosità di tutte le utilizzazioni, salvo per le manifestazioni promosse direttamente dal Comune di Grado e per i soggetti di cui al successivo art. 10. Le tariffe per la concessione in uso delle strutture sono determinate annualmente dalla Giunta comunale.
2. Tariffe ridotte vengono applicate nel caso di attività continuative, temporanee o iniziative organizzate da:
- Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Grado;
- Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di Volontariato;
- Associazioni di Promozione Sociale-APS.
3. L’applicazione di tariffe ridotte avviene come segue:
A. USO TEMPORANEO
Fino ad un giorno: 50% di riduzione della tariffa; Due o più giorni: 65% di riduzione della tariffa.
B. USO CONTINUATO SALE
Per uso continuato dei locali s’intende l’utilizzo per 2 o più ore settimanali per un periodo superiore al mese. In tal caso verrà praticata la riduzione del 65% sulla tariffa.
4. Nel caso di utilizzo, da parte di qualsiasi soggetto richiedente, di più sale per un singolo evento (ad es. all’Auditorium X. Xxxxx contemporanea richiesta del salone e sale al piano rialzato per uso segreteria o guardaroba) si applicherà la riduzione del 65% alla sala accessoria.
Articolo 10
(Esenzioni)
1. L’uso delle Sale e delle Aree coperte è concesso a titolo gratuito per le iniziative organizzate:
- dagli istituti scolastici pubblici e privati paritari;
- da enti istituzionali, quali Stato, Regione, Provincia, Comuni nel caso di manifestazioni e/o iniziative pubbliche di particolare interesse generale.
2. Per iniziative alle quali il Comune riconosca particolare rilievo culturale, artistico, turistico, sociale o educativo, la Giunta comunale può disporre con proprio atto, il parziale o totale esonero del versamento delle tariffe previste, su presentazione di una specifica richiesta, debitamente motivata e documentata.
3. L’esenzione al pagamento della tariffa si configura come un beneficio economico da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Grado, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.33/2013.
Articolo 11
(Spese a carico del concessionario)
1. Sono a carico del concessionario le eventuali spese:
- di allestimento, sgombero e ripristino dei locali che dovrà avvenire immediatamente al termine della manifestazione;
- per i lavori di facchinaggio;
- per il noleggio degli arredi, di impianti di amplificazione sonora e impianto luci, supplementari a quelli eventualmente in dotazione;
- per la pulizia delle sale negli edifici in cui è prevista a carico dell’utilizzatore;
- video proiettore e schermo a pagamento (se richiesti).
2. Sono compresi nel canone di concessione:
- il riscaldamento e/o raffrescamento (se in dotazione della struttura) e l'illuminazione;
- microfoni ed amplificazione voce (se in dotazione dell’impianto).
3. In caso di mancata utilizzazione della struttura, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l’evento, per avere diritto al rimborso.
4. Il materiale eventualmente depositato ed utilizzato per l’attività oggetto della concessione deve essere ritirato entro il termine di scadenza della concessione. L’Amministrazione può autorizzare il deposito dei materiali per le 24 ore successive alla data di svolgimento della manifestazione. Decorso tale termine, per ogni giorno di ritardo dovrà essere corrisposta la tariffa giornaliera di utilizzo della struttura, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di provvedere allo sgombero del materiale depositato addebitando al concessionario le spese conseguenti.
Articolo 12
(Pagamenti)
1. Il Concessionario è tenuto al pagamento della tariffa d’uso in forma anticipata, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’attività oggetto della concessione. Nel caso di concessioni per uso continuativo l’importo sarà in misura pari alla prima mensilità.
2. Il mancato pagamento e l’omessa presentazione della ricevuta dell’avvenuto versamento preclude l’utilizzo dei locali.
Articolo 13
(Responsabilità e risarcimento danni)
1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale in ordine all’uso, alla conservazione, all’igiene ed alla custodia del locale utilizzato e dell’attrezzatura in esso contenuta. Il concessionario dovrà risarcire - nella misura che verrà stabilita dall’Amministrazione comunale sentito il
parere dei competenti uffici - i danni arrecati in conseguenza e/o in dipendenza della concessione, da chiunque provocati.
In caso di contemporaneo uso della struttura da parte di più concessionari, la mancata individuazione del soggetto che ha cagionato il danno, comporterà l’automatica ripartizione dell’ammontare, tra gli utilizzatori della struttura, nella giornata in cui il danno stesso si è verificato od è stato segnalato. Il Comune si riserva di intervenire direttamente per il ripristino di impianti ed attrezzature, addebitando il relativo costo ai presunti responsabili, che saranno tenuti a versare quanto dovuto entro un mese dalla contestazione.
Il Comune di Grado resta in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per danni, furti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere o natura, che dovessero derivare a persone o cose di terzi.
Resta inteso che il concessionario risponde anche del comportamento del pubblico partecipante all’iniziativa.
2. Il concessionario ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione con primaria compagnia assicurativa, per la copertura della responsabilità civile verso terzi, ossia verso gli eventuali spettatori e/o qualsiasi altra persona si trovi negli edifici di proprietà del Comune, per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone. Il massimale unico di tale polizza, per danni a terzi, dovrà essere adeguato alle condizioni di rischio che implica l'utilizzo e comunque non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro e anno, senza sotto limiti per lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose.
3. Il concessionario, in caso di uso continuativo della struttura si obbliga a tenere attiva la polizza, attraverso il regolare pagamento dei premi e delle regolazioni, per l’intera durata della concessione, impegnandosi a comunicare al Comune di Grado eventuali disdette o avvicendamenti della Compagnia assicurativa. Il concessionario prende atto che la presenza di esclusioni contrattuali che limitassero la portata della garanzia assicurativa oppure l'applicazione da parte della Compagnia di franchigie e/o limiti d'indennizzo resteranno a suo totale carico, restando il medesimo comunque impegnato al risarcimento dell'intero danno cagionato al Comune di Grado o a terzi.
4. In caso di danni l'accertamento iniziale sarà effettuato dall'Ente o da tecnico incaricato; verrà poi quantificato e comunicato al concessionario per la richiesta di risarcimento.
5. Il concessionario deve riconsegnare le Sale e le Aree coperte, entro il termine stabilito dalla concessione, nello stato e grado in cui esse sono state consegnate. Il Richiedente solleva inoltre l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni subiti in ogni momento dal materiale di proprietà non comunale depositato da terzi nelle sale o aree.
6. L’Amministrazione Comunale ed il personale di custodia non risponderanno in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nelle strutture comunali.
Articolo 14
(Prescrizioni in materia di sicurezza)
1. Il concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge in materia di sicurezza e d’uso di pubblici locali.
2. Qualunque intervento di modifica o integrazione delle attrezzature esistenti o variazione nell’impiantistica generale, deve essere preventivamente autorizzato sulla scorta di adeguata e motivata documentazione (a firma di tecnico abilitato in caso le norme vigenti lo richiedano).
Articolo 15
(Obblighi del richiedente)
1. E’ obbligatorio, durante l’apertura delle strutture:
- la presenza costante di un responsabile designato dal Concessionario;
- nel caso in cui vengano consegnate le chiavi d’accesso, il Concessionario è tenuto a conservarle personalmente. In caso di smarrimento verrà addebitato il costo di sostituzione della serratura completa;
- nel caso di assenza del custode, il Concessionario deve accertarsi di chiudere finestre, luci e porte della struttura concessa in uso;
- gli impianti delle luci di emergenza e per la rilevazione degli incendi devono essere sempre in funzione: è assolutamente vietato disattivarli o manometterli;
- non sono ammissibili ostacoli, limitazioni, variazioni al percorso pubblico e alle uscite normali e di sicurezza dei locali che vanno mantenuti sgombri da qualsiasi materiale anche se facilmente rimovibile.
2. Nel caso di pubblici spettacoli, al momento della consegna della struttura si procederà alla compilazione del DUVRI con il quale verrà constatato il regolare stato della struttura. Al termine dell’uso, dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni di funzionalità in cui è stata presa in consegna. L’incaricato del servizio di sorveglianza dovrà fare rilevare al concessionario, al momento della riconsegna, eventuali danni arrecati alla struttura e alle apparecchiature od usi impropri che verranno addebitati al Concessionario.
3. I materiali scenografici (costruzioni, tele, tendaggi, fondali ecc.) devono rispettare la normativa vigente antincendio.
Tutte le apparecchiature elettriche o foniche e relativi cablaggi devono essere conformi alle norme CEI vigenti.
Le costruzioni scenografiche, piani praticabili, scale, macchine scenotecniche, apparati di sostegno di carichi statici e mobili, devono essere strutturalmente e funzionalmente conformi alle norme di sicurezza.
In palcoscenico ed annessi non possono essere depositati materiali non strettamente necessari all’attività in corso.
4. Comportamenti vietati:
- apportare modifiche ed innovazioni ai locali senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ente proprietario;
- rimuovere dal pavimento le poltrone fisse, mettere chiodi o staffe sia nei muri che nelle parti lignee;
- installare stands in prossimità dei percorsi di entrata ed uscita del pubblico;
- superare la capienza massima autorizzata;
- fumare all’interno dei locali comunali;
- affiggere manifesti e/o locandine, su spazi non autorizzati;
- posteggiare autovetture e mezzi nelle aree di pertinenza se non per il tempo necessario per lo scarico e carico.
5. E’ di esclusiva competenza del Comune il concedere l’autorizzazione ad effettuare riprese televisive e radiofoniche, incisioni discografiche, registrazioni.
Articolo 16
(Disposizioni generali)
1. In luogo visibile dovrà essere esposto:
- copia del presente Regolamento;
- calendario d’uso di assegnazione alle diverse Associazioni;
- programma delle manifestazioni organizzate o autorizzate dall’Ente.
2. Il personale comunale, munito di idoneo tesserino di riconoscimento, ha diritto di accesso e di ispezione dei locali, in qualsiasi momento.
Articolo 17
(Norme transitorie)
Il presente Regolamento sostituisce in tutto il Regolamento approvato con atto consiliare n.28 dd.6/6/2001, fatti salvi gli impegni specifici già assunti e sottoscritti che non siano sostanzialmente
uniformabili a questo atto. Detto Regolamento ha validità fino e non oltre la scadenza naturale della concessione o dell’accordo.