COMUNE DI GROTTAFERRATA
COMUNE DI GROTTAFERRATA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PERL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NON CUSTODITE
CPV 98351000-8 CIG 67817816B8
Art.1 Oggetto del servizio
1.1 Il presente capitolato ha per oggetto la definizione degli obblighi contrattuali e degli oneri economici scaturenti dalla “concessione (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016) del servizio di GESTIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO A MEZZO DI PARCOMETRI sulle aree pubbliche del territorio”, comprensivo di fornitura e installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta, la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il loro corretto funzionamento nonché apposizione e mantenimento della necessaria segnaletica stradale orizzontale e verticale. Nel presente capitolato vengono individuate le aree assoggettate a pagamento della sosta, le relative tariffe, i rapporti economici tra comune e concessionario ed una serie di oneri accessori funzionali allo svolgimento del servizio ed alle esigenze del Comune di Grottaferrata. Il numero complessivo di parcheggi, secondo quanto indicato negli elaborati grafici predisposti dall’ufficio OO.PP. e Manutenzioni ed allegati al presente Capitolato Speciale, ammonta a n. 377 (trecentosettantasette). L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di una più ampia unilaterale modifica del numero dei parcheggi tariffati e dell’ammontare della tariffa oraria.
Considerato che attualmente il numero di posti di colore “blu” è pari a 378, sarà cura ed onere della ditta aggiudicataria trasformare i posti a pagamento di Piazza de Gasperi (lato Caserma Carabinieri) in posti gratuiti ed i posti gratuiti con disco orario di Piazza de Gasperi (Via del Fico) in posti a pagamento, mediante realizzazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale.
Tutti i costi dell’investimento, del montaggio, della messa in servizio, della manutenzione e della gestione delle apparecchiature di controllo, nonché della segnaletica verticale ed orizzontale relativi all’espletamento del servizio in oggetto, saranno a cura ed onere esclusivamente della ditta concessionaria.
Saranno, inoltre, a cura ed onere della ditta concessionaria tutti i costi necessari per la rimozione dei 24 (ventiquattro) parcometri comunali esistenti.
La proposta tecnica della ditta dovrà prevedere la completa sostituzione di n. 22 (ventidue) parcometri esistenti con altrettanti di ultima generazione, con controllo e gestione remotizzati e dotati dei più moderni sistemi di riscossione.
Tutte le apparecchiature fornite durante il periodo di concessione, resteranno di proprietà dell’ente concessionario alla scadenza della concessione.
I parcometri, qualunque sia la marca ed il modello, devono avere le seguenti caratteristiche minime:
a) essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.92 n. 285 art. 45 comma 6 e art. 7 comma 5, al regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.92 n. 495 art. 192 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare MLP 07.07.94 n. 2223);
b) avere il certificato di qualità secondo le norme ISO 9001:2000;
c) rispondere alla normativa CEI 114-1 e successive modifiche ed alla normativa UNI EN 12414;
d) essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE, modificante la direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica;
e) avere display alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con istruzioni per l'uso per l’utente e indicazione ben visibile segnaletica “P”;
f) presentare la possibilità di programmazione delle tariffe e di altre operazioni, oltre a quella di rendere possibile l’annullamento della transazione in corso attraverso apposito comando posto sul pannello frontale;
g) essere alimentati con pila/batteria e pannello solare;
h) essere dotati di una batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare i dati memorizzati in caso di mancata alimentazione;
i) accettazione del pagamento mediante moneta euro nei tagli da 5 centesimi di Euro a 2,00 Euro;
l) gamma di mezzi di pagamento ammissibili (Smartphone e cellulari, carta di credito e bancomat ecc): oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.
m) rotolo ticket di grande capacità con utilizzo di carta termica neutra che consenta la programmabilità della macchina per stampare intestazioni, messaggi informativi o pubblicitari, ubicazione parcheggio;
Il concessionario, oltre ad assicurare, a sua cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo, l’ordinaria e straordinaria manutenzione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, dovrà assicurare l’adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo, eventi climatici o qualora non risultino essere più idonei per altre cause.
Ogni singolo parcometro dev'essere tenuto in perfetta efficienza e in caso di guasto deve essere reso funzionale entro le 24 ore successive alla segnalazione.
Art. 2
Individuazione delle zone di sosta a pagamento
2.1 L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di più ampia unilaterale modifica del numero dei parcheggi tariffati e dell’ammontare della tariffa oraria. Ciò detto, le aree in cui è attualmente prevista l’istituzione della la sosta a pagamento attraverso dispositivi automatici sono le seguenti:
- Xxxxxx xx Xxxxxxx 00
- Xxxxxx xx Xxxxxxx lato Via del Fico 39
- Corso del Popolo 48
- Via Domenichino 16
- Via Cicerone 55
- Largo Passamonti 4
- Viale I Maggio 44
- Xxxxxx X. Xxxxx 00
- Xxx Xxxxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxx 00
- Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx/Xxxxxx Tulliano 28
- Via delle Sorgenti (Parco Squarciarelli) 5
- Xxxxxx Xxxxxxx 00
TOT. 377
2.2 Nessun onere verrà riconosciuto all’appaltatore per la mancata disponibilità di talune aree di sosta a pagamento a causa di eventuali lavori di manutenzione della sede stradale ovvero per lavori vari, per cause di forza maggiore quali ad esempio eventi atmosferici, per occupazioni di suolo pubblico o diverse esigenze dell’Amministrazione Comunale.
Art. 3 Carta dei Servizi
La ditta concessionaria dovrà presentare in fase di gara una “Carta dei servizi” nella quale:
- fornisca i recapiti dei responsabili del servizio, della ditta e del comune;
- descriva il servizio che verrà offerto agli utenti;
- definisca i suoi doveri nei confronti dell’utenza;
- preveda meccanismi per la presentazione di reclami;
- descriva il codice di comportamento che il personale Ausiliari del Traffico dovrà rispettare;
- fornisca l’informativa sull’uso dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
- preveda penali da versare all’utenza in caso di xxxxxxxxxx, comportamenti scorretti o danni arrecati all’utenza. La carta dei servizi dovrà essere consegnata al comune perché possa pubblicarla sul proprio sito istituzionale, dovrà essere pubblicata sul sito della concessionaria e dovrà essere stampata e messa a disposizione dell’utenza e potrà, eventualmente, essere realizzata anche su tabelle stradali da apporre nei luoghi più facilmente accessibili.
Art. 4
Segnaletica dei parcheggi a pagamento
Le aree di sosta destinate a parcheggio a pagamento delle dimensioni previste dal D.M. 5.11.2001 – punto 3.4.7., sono delimitate da strisce di colore blu di 12 cm di larghezza, ed indicate da apposita segnaletica verticale.
Art. 5
Veicoli autorizzati alla sosta
La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle categorie individuate dall’art. 47 del D. Lgs. 285/92, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative:
Classifica e) – ciclomotori – delle seguenti categorie
• Categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non superi i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non superi i 50 Km/h;
Classifica f) - motoveicoli - delle seguenti categorie:
• Categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) superi i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superi i 50 Km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
• Categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) superi i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)superi i 50 Km/h;
Classifica g) – autoveicoli delle seguenti categorie :
• Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
• Categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote, più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 3,5 t.
• Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.
Art.6 Durata del servizio
La durata del servizio viene fissata in anni 3 dalla data del verbale di consegna.
Art.7
Divieto di cessione e subconcessione
È assolutamente vietata la cessione della concessione o la sub concessione totale o parziale. È permessa, esclusivamente, l'esternalizzazione dei lavori previsti e della posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.
Art.8
Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
8.1 Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08, il Comune di Grottaferrata fornirà alle ditte appaltatrici, già in fase di gara di appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
8.2 Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte dei propri dipendenti, dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8.3 L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene. Egli predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la sicurezza ed igiene del lavoro.
8.4 L’appaltatore non può iniziare o continuare il servizio appaltato qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
8.5 L'appaltatore è obbligato a fornire alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore nonché le ulteriori documentazioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e/o richieste dall’Amministrazione concedente.
8.6 L’appaltatore è inoltre tenuto a:
- dare disposizioni affinché siano attuate da tutti i lavoratori le misure di sicurezza e di igiene previsti nei piani di sicurezza e dalla legislazione vigente;
- rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali subappaltatori dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati;
- fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione collettivi e individuali previsti dai piani di sicurezza e dalle vigente norme;
- verificare periodicamente la funzionalità e l’adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
- fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere in forza del presente appalto.
8.7 Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore da parte del direttore dei lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
8.8 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 31 e 33 e all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 2008.
8.9 L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del R.u.p., l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il responsabile tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del servizio affidato.
Art.9
Regolamento agevolazioni residenti
9.1 Per “residente” si deve intendere esclusivamente chi ha la residenza abitativa presso un numero civico nel quale esistono gli stalli blu a pagamento e che lo stesso non abbia a disposizione un garage o, comunque, la disponibilità di un posto auto anche scoperto.
9.2 Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nei riguardi dei cittadini che hanno la loro residenza in numeri civici presso cui insistono stalli di sosta a pagamento su un solo lato della careggiata stradale, oppure risiedono in zone della città nelle quali non siano presenti stalli per la sosta gratuita, indipendentemente dalla presenza di stalli di sosta in corrispondenza del numero civico di residenza.
9.3 Al residente con le caratteristiche sopraindicate potrà essere rilasciato dal gestore delle aree di sosta di Grottaferrata, in seguito a domanda dell’interessato ed idonea documentazione anagrafica od autocertificazione sui modelli predisposti, uno specifico contrassegno valido per una sola vettura (targa riportata sul contrassegno) per famiglia residente. Il contrassegno sarà inserito nella custodia di plastica bianca che andrà esposta ben visibile e leggibile sul cruscotto dell’auto;
9.4 Il contrassegno esenta dal pagamento l’avente diritto solo nell’aree di sosta in vigore sulla Via o Piazza di residenza dalle 18.00 alle 20.00 di tutti i giorni feriali e completamente nei giorni festivi. Il contrassegno per essere valido non dovrà avere correzioni, modifiche ed essere perfettamente leggibile pena la nullità.
Art.10
Regolamento agevolazioni operatori economici
10.1 Per “operatore economico” si deve intendere esclusivamente chi esercita una attività lavorativa, professionale, commerciale (documentabile) nel Comune di Grottaferrata nelle zone soggette alla sosta a pagamento.
10.1 bis Sono altresì assimilati agli operatori economici di cui al comma precedente, i clienti di attività ricettive (alberghi, B&B e simili) ubicate a ridosso delle aree di cui al successivo comma;
10.2 Per le suddette attività l’agevolazione disciplinata dal presente articolo si applica per un numero massimo di 3 (tre) unità per ogni attività. Le aree dove sarà valida l’agevolazione sono: Piazza de Gasperi, Via Cicerone e relativo parcheggio.
10.3 All’operatore economico con le caratteristiche sopraindicate potrà essere rilasciato dal gestore delle aree di sosta di Grottaferrata, in seguito a domanda dell’interessato ed idonea documentazione od autocertificazione sui modelli predisposti, uno specifico contrassegno valido per una sola vettura (targa riportata sul contrassegno). Il contrassegno sarà inserito nella custodia di plastica bianca che andrà esposta ben visibile e leggibile sul cruscotto dell’auto;
10.4 La tariffa agevolata per gli operatori economici è di € 1,50 al giorno. Tale importo potrà essere soggetto a variazioni in base alle richieste che perverranno in via preventiva al nostro ufficio. Il pagamento avverrà utilizzando delle tessere magnetiche pregate “speciali” del valore di € 15,00. Il pagamento attraverso le tessere magnetiche dovrà essere effettuato al parcometro ed il ticket dovrà essere esposto nella custodia in plastica bianca insieme al contrassegno ben visibile e leggibile sul cruscotto dell’auto. Per effettuare il pagamento, dopo aver introdotto la tessera magnetica, è sufficiente un solo impulso, premendo l’apposito pulsante blu, per portare la scadenza alle ore 20,00 (orario di fine sosta a pagamento) del giorno in cui si vuole effettuare il pagamento, a prescindere dall’orario in cui si effettua, dopo di che si preme il pulsante verde, si ritira la tessera ed automaticamente viene rilasciato il ticket agevolato.
10.5 Il contrassegno per essere valido non dovrà avere correzioni, modifiche ed essere perfettamente leggibile pena la nullità.
10.6 Si precisa che le tariffe agevolate non valgono per tutte le “zone blu” ma esclusivamente per le seguenti: Piazza de Gasperi – Via del Fico, Via Cicerone e relativo parcheggio (parch. Interno davanti rist. Spuntino). La tariffa giornaliera per gli operatori economici è pari ad € 1,50 al giorno, mentre quelli per i residenti delle zone blu è pari ad € 1,00 al giorno. Inoltre, si fa presente che non essendo un abbonamento a scalare giornaliero, l’importo defalcato dalle tessere, avverrà solo ed esclusivamente nell’utilizzo del servizio, quindi il biglietto da operatore economico o da residente sarà possibile effettuarlo in una delle zone menzionate sopra, avendo la stessa validità. Pertanto, coloro che intendono avvalersi di questo servizio sono tenuti comunque ad effettuare il ticket, anche nell’eventualità di parcometro non funzionante, recandosi come citato sopra nelle altra zona di competenza. Sono previsti i seguenti tipi di abbonamento:
Abbonamento per operatori economici | Abbonamento per i residenti | ||
30 giorni | € 30,00 | 30 giorni | € 20,00 |
90 giorni | € 80,00 | 90 giorni | € 55,00 |
180 giorni | € 150,00 | 180 giorni | € 100,00 |
365 giorni | €260,00 | 365 giorni | € 170,00 |
Art.11
Permessi per Medici ASL e pediatri
Per i medici e gli operatori ASL, verrà rilasciato un permesso che consente la sosta nel territorio comunale per 90 minuti, esponendo unitamente a tale permesso il disco orario. Il permesso rilasciato sarà munito di targa della vettura cui si riferisce per un massimo di due targhe, ed avranno scadenza annuale. L’Amministrazione provvederà alla realizzazione e alla distribuzione dei permessi.
Art.12
Tariffe e modalità di pagamento della sosta
12.1 La tariffa oraria viene stabilita in via ordinaria in € 1,00 (uno/00). Per le zone ad elevata vocazione commerciale di Corso del Popolo – Piazza Cavour – Xxxxx Xxxxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx/Xxxxxx Tulliano – Via delle Sorgenti, è prevista una tariffa ad “alta rotazione”, pari ad € 1,00 (uno/00) per la prima ora ed € 1,50 (uno/50) per la seconda ora, per un massimo di 2 (due) ore. L’Amministrazione Comunale potrà prevedere tariffe orarie e limiti di massimi di permanenza continuativa. L’importo minimo della sosta è di 0,20 Euro pari ad una durata di 12 (dodici) minuti. Oltre i 0,20 Euro è possibile pagare la sosta per ogni multiplo intero di 0,05 Euro. In ogni caso il calcolo del tempo sarà approssimato per eccesso al minuto superiore.
12.2 La tariffa potrà essere aggiornata nel corso del contratto con periodicità semestrale in rapporto al tasso d’inflazione rilevato dall’ISTAT o comunque aumentata su disposizione dell’Amministrazione Comunale senza che l’impresa aggiudicataria possa sindacare la scelta.
12.3 Non sono ammesse schede cartacee a cancellazione, denominate comunemente “grattini”, per la loro facilità ad essere falsificate.
Art.13
Orario di sosta e tolleranza oraria
13.1 Le aree di parcheggio a pagamento dovranno essere operative dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16 alle ore 20,00 di ogni giorno solare, festivi esclusi. L’orario di svolgimento del servizio potrà insindacabilmente essere modificato in aumento dall’Amministrazione comunale. Identico orario di servizio sarà osservato dagli ausiliari del traffico addetti al controllo. Le operazioni di carico e scarico merci dovranno essere effettuate dalle ore 7,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00 di ogni giorno solare, festivi esclusi, nelle zone a loro riservate.
13.2 Qualora il periodo di sosta a pagamento dovesse prolungarsi oltre l’orario riportato sul ticket prelevato dal parcometro, è possibile provvedere alla integrazione della sosta, alla quale consegue l’annullamento della sanzione, attraverso il pagamento di una integrazione della somma non versata arrotondata per eccesso di 15 minuti di parcheggio (al costo di € 1,00/h) da effettuarsi direttamente ed esclusivamente ad un parcometro. Tale possibilità viene concessa solo ed esclusivamente se il pagamento integrativo viene effettuato entro massimo 1 ora dalla scadenza del biglietto precedentemente pagato e sanzionato come scaduto. Il biglietto integrativo, insieme alla sanzione ricevuta dovranno essere consegnati al personale della ditta aggiudicataria o presso i loro uffici entro il giorno successivo per regolarizzare il processo sanzionatorio.
Entro 5 (cinque) giorni dall’emissione dell’avviso di accertamento di violazione, l’utente potrà ancora regolarizzare la sosta, pagando una penale pari ad € 7, attraverso un versamento su c/c postale intestato alla ditta affidataria del servizio. Decorsi 5 (cinque) giorni dalla scadenza del ticket, l’utente sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada. Vi è anche la possibilità di regolarizzare la propria sanzione, per assenza di ticket, attraverso il pagamento di un importo forfettario pari ad
€ 12,00 da effettuarsi con le stesse modalità descritte in precedenza.
L’applicazione della suddetta penale si applica anche nelle zone ove è istituita l’alta rotazione nel caso di scadenza anche oltre la sosta massima consentita di due ore, senza la possibilità di reintegro entro l’ora.
13.3 La ditta aggiudicataria dovrà interloquire con il Comando di Polizia Municipale per via telematica fornendo allo stesso un tracciato record contenente tutti i dati relativi ai verbali.
13.4 Il Comune di Grottaferrata, a proprio insindacabile giudizio e senza che l’Impresa aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna, salvo il diritto di recesso dall’Aggiudicazione, anche durante il periodo di svolgimento dell’appalto di servizio, mediante disposizioni impartite dall’ufficio tecnico comunale all’Impresa aggiudicataria, si riserva il diritto di eseguire le seguenti azioni, singole o in coerente combinazione:
a) aumentare senza limite il numero di stalli paganti, in qualsiasi parte del territorio comunale;
b) diminuire fino al limite del 5% il numero di stalli paganti, ovunque ubicati;
c) introdurre in qualsiasi momento uno o più nuovi regimi orari e/o uno o più nuovi regimi tariffari per uno o più gruppi di stalli nell’ambito degli stalli complessivamente operanti al momento. In tal senso potranno ad esempio essere istituite aree definite di “lunga sosta”, potranno altresì essere istituiti orari e/o tariffe ridotti per determinate categorie di utenti anche in forma di abbonamenti;
d) aumentare o diminuire temporaneamente il numero degli stalli paganti;
e) interdire temporaneamente l’uso di alcuni stalli e/o parcheggi a pagamento, ad esempio per manifestazioni;
f) modificare temporaneamente la localizzazione dei parcheggi e/o degli stalli a pagamento;
g) modificare permanentemente la localizzazione dei parcheggi e/0 degli stalli a pagamento.
Art.14
Esenzioni dal pagamento
Sono esentati dal pagamento della sosta i titolari dei seguenti permessi:
• I mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine;
• I veicoli funzionali all’esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi pubblici o di interesse cittadino (Enel, Telecom, Italgas, Acea, Protezione Civile, soc. Tekneko ecc.);
• I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n.495 art.381, commi 2 e 3, D.P.R. 503/96 art.12 comma 3;
• I mezzi delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali;
• Le auto elettriche ed ibride;
Art.15
Manutenzione delle apparecchiature e della segnaletica orizzontale e verticale relativa alle aree di sosta
15.1 Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con tempestiva assistenza agli impianti, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto. Tali interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti concordandone le modalità con il competente ufficio del Comune. Nella esecuzione degli interventi di manutenzione dei parcometri la ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare pezzi di ricambio originali prodotti dal costruttore dei parcometri stessi. Nel caso in cui i parcometri non siano suscettibili di interventi di manutenzione finalizzati a garantirne il funzionamento, la ditta aggiudicataria è obbligata alla sostituzione con le procedure di cui al successivo comma 15.2. Le apparecchiature sostituite resteranno di proprietà del Comune a far data dalla conclusione del contratto. La mancata esecuzione degli interventi di riparazione e/o manutenzione dei parcometri entro il termine di tre giorni lavorativi dalla segnalazione di malfunzionamento, salvo giustificati impedimenti indipendenti dalla volontà della ditta aggiudicataria, è motivo di contestazione ai fini dell’applicazione del successivo art. 22 del presente capitolato.
15.2 Dovrà essere eseguita, da parte della Impresa aggiudicataria, concordata con il Comune di Grottaferrata, l’eventuale sostituzione delle apparecchiature che risultino non suscettibili di manutenzione nonché della segnaletica verticale e/o orizzontale danneggiata. GLi eventuali parcometri installati in sostituzione di quelli esistenti non manutenibili, alla chiusura del contratto resteranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune di Grottaferrata senza che l’Impresa aggiudicataria possa vantare qualsiasi richiesta economica a titolo di rimborso, risarcimento e quanto altro .
15.3 Dovrà essere eseguita, a cura e spese della Impresa aggiudicataria e con ogni onere e magistero a suo carico, il ripasso e la manutenzione della segnaletica orizzontale quando occorra ed almeno 2 (due) volte l’anno. Tali interventi sono riferiti agli stalli delle aree di sosta a pagamento, alle aree di sosta per i disabili, alle aree per il carico e scarico merci e agli attraversamenti pedonali (in corrispondenza delle aree di sosta a pagamento).
Art.16 Addetti al controllo
Gli incaricati saranno preposti alla sorveglianza delle aree a pagamento previo provvedimento del Sindaco, avranno anche funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta; la procedura sanzionatoria, nonché l’organizzazione ed il controllo di tale servizio, saranno di competenza del Comando di Polizia Locale.
Art.17
Personale, uffici e mezzi
17.1 Il personale dovrà operare con estrema correttezza e nel rispetto delle norme regolamentari del servizio. L’Impresa aggiudicataria dovrà essere dotata, dalla data di inizio del servizio di gestione di apposito personale con mansioni di:
- Ausiliari del traffico per almeno 6 (sei) unità, o almeno dodici (12) se a tempo parziale, ai fini del controllo del pagamento della sosta.
- Personale amministrativo per almeno una (1) unità, o almeno due (2) se a tempo parziale, dedicato specificamente alla gestione amministrativa e contabile della sosta a pagamento per il Comune di Grottaferrata, con funzioni di referente operativo e coordinatore.
Tale personale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- livello di istruzione minimo scuola media superiore;
- conoscenza elementare della lingua inglese ai fini dell’espletamento del servizio;
- buon comportamento e proprietà di linguaggio.
L’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di assorbire il personale alle dipendenze del precedente gestore, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione lavorativa (art. 50 del D.Lgs. 50/2016 c.d. clausola sociale).
17.2 L’Impresa dovrà disporre di proprio ufficio, ubicato nel centro o nelle immediate vicinanze del centro cittadino, dotato di almeno una linea telefonica con telefono, fax e indirizzo email funzionanti 24 ore su 24. Il numero di telefono e di fax sarà reso pubblico, a cura e spese dell’impresa, ed ad esso potranno rivolgersi gli utenti e l’Amministrazione Comunale per la risoluzione di qualsiasi aspetto tecnico ed amministrativo riguardante la sosta a pagamento. L’ufficio dovrà essere dotato, inoltre, di idoneo accesso per i diversamente abili. E’ obbligo dell’Impresa assicurare con regolarità ed efficienza il funzionamento della linea telefonica e la risposta, cortese, del personale alla chiamata almeno dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 di ogni giorno feriale.
Art. 18 Prestazioni aggiuntive
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere alla società aggiudicataria di svolgere servizi aggiuntivi anche di natura diversa dall’oggetto dell’incarico di cui al presente capitolato, concordandone i nuovi e conseguenti aspetti contrattuali con atto separato.
Art. 19
Titoli di pagamento prepagati
19.1 Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione del servizio l’impresa dovrà produrre un sufficiente numero di schede magnetiche a scalare. Il numero dovrà essere adeguato a consentire l’attivazione del servizio in modo efficace minimizzando i disagi per gli utenti nel reperimento delle schede. La produzione di schede a regime dovrà essere sempre sufficiente a garantire la presenza sul mercato delle schede stesse, senza soluzione di continuità. Le schede elettroniche o magnetiche a scalare dovranno essere di importo da 4,00 Euro; 8,00 Euro; 10,00 Euro; 20,00 Euro; 50,00 Euro. Il costo della produzione, personalizzazione e distribuzione è a carico dell’impresa. Le schede dovranno avere un numero di serie e dovranno essere realizzate in modo da non poter essere falsificate, riutilizzate o ricaricate in alcun modo a danno della gestione del servizio. Prima dell’impiego delle schede stesse dovrà essere redatto con i competenti uffici comunali un verbale di carico delle schede delle quali verranno elencati i numeri di serie, tipo e data di produzione, messaggi pubblicitari riprodotti ed ogni altro elemento utile alla identificazione delle schede e dei dati contabili occorrenti per evitare ogni possibile forma di contraffazione.
19.2 Prima dell’effettivo avvio del servizio verrà redatto un verbale di constatazione dei parametri iniziali delle macchine. Successivamente l’Impresa dovrà capillarmente distribuire nel territorio comunale le schede magnetiche prodotte. Le schede potranno essere vendute presso i tabaccai, le edicole dei giornali e potranno in generale essere vendute presso gli esercizi commerciali che l’impresa riterrà idonei, opportunamente distribuiti sul territorio, secondo un piano che dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale. In nessun caso dovrà verificarsi penuria di schede magnetiche a scalare; a tal fine l’Impresa provvederà ad una accorta pianificazione della produzione e della distribuzione delle schede stesse.
19.3 Il quantitativo di schede magnetiche a scalare, i numeri di serie delle schede stesse, il valore delle schede prodotte, i dati sulla distribuzione dovranno essere normalmente forniti al Comune con la massima rapidità e trasparenza, con cadenza mensile. E’ facoltà del Comune intervenire senza preavviso a verificare ogni fase della produzione, stoccaggio, pubblicità riprodotta e distribuzione delle schede magnetiche prodotte. A tal fine ogni atto o documento, anche di carattere commerciale, che riguardi qualsiasi aspetto relativo alle schede ed in particolare la produzione, lo stoccaggio, la pubblicità riprodotta e la distribuzione delle schede magnetiche deve essere fornito al Comune a semplice richiesta entro 24 ore.
19.4 Qualsiasi irregolarità o problema dovesse verificarsi nella produzione delle schede deve essere immediatamente comunicato all’Amministrazione Comunale per l’adozione dei provvedimenti del caso.
Art. 20 Corrispettivo e polizza a garanzia
20.1 La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese allo scassettamento dei parcometri. Al Comune spetta una percentuale sugli incassi, al netto dell’IVA, della gestione del servizio di sosta a pagamento, con un minimo del 30% (trenta per cento). Tale percentuale è determinata in sede di aggiudicazione della gara di appalto del servizio, sulla base dell’offerta migliore presentata dalle Imprese partecipanti alla gara, secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare e nel Bando di gara. In ogni caso al Comune verrà corrisposto da parte dell’impresa aggiudicataria un importo minimo garantito pari ad euro 120.000,00 (centoventimila/00) in ragione d’anno, al netto di IVA.
La ditta aggiudicataria verserà presso la tesoreria comunale la percentuale offerta in sede di gara sulla somma prelevata.
L’aggio da corrispondere all’Amministrazione comunale è da intendersi comprensivo dei tributi TOSAP/COSAP, TARSU, TARES, TASI, TARI e/o altri tributi locali, presenti e futuri
20.2 Al Comune spetta una percentuale minima del 30% (trenta per cento), pari a quella derivante dagli incassi, al netto dell’IVA, sui proventi derivanti dagli incassi delle regolarizzazioni delle posizioni altrimenti soggette a provvedimento sanzionatorio a norma del Nuovo Codice della Strada. L’intero importo degli incassi dai verbali di contravvenzione alle norme del Codice della Strada spetteranno per intero al Comune. Al comune spetta, inoltre, un’ulteriore percentuale nella misura minima del 5% (cinque per cento), calcolata sempre sugli incassi annui derivanti dalle aree di sosta a pagamento, quale quota introiti previsti per spazi pubblicitari sui ticket della sosta e parcometri
20.3 Le somme spettanti al Comune di cui ai punti precedenti dovranno essere versate ogni mese a partire dalla data di attivazione del servizio con modalità di versamento che saranno indicate dall’Amministrazione Comunale. Oltre tale termine sono dovuti all’Amministrazione Comunale gli interessi legali.
20.4 Il concessionario dovrà produrre con cadenza mensile un resoconto degli incassi dettagliato per parcometro/fascia oraria/soste giornaliere/abbonamenti; il resoconto andrà trasmesso, contestualmente sia al Responsabile del Settore I che al Responsabile dei Servizi Finanziari, tramite PEC, in formato Excel e pdf firmato digitalmente dal Responsabile del servizio incaricato dalla ditta. La mancata trasmissione dei resoconti potrà comportare l’applicazione di penali. Si rammenta che tutte le somme che la concessionaria incasserà, a qualunque titolo e di qualunque importo, dovranno essere incassate solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo di parcometri. In nessun caso (compreso l’acquisto di abbonamenti) i cittadini dovranno/potranno pagare a brevi mani o tramite bonifici bancari anche se in presenza di fatture o ricevute fiscali.
20.5 Il Concessionario avrà l’obbligo della resa del conto giudiziale per i proventi della gestione dei parcheggi, (artt. 74, 84 ed 85 R.D. n° 2440/1923 ( Legge di Contabilità di Stato ) e dal relativo regolamento X.X. Xx 000/0000 art. 178).
20.6 L’Impresa dovrà costituire una polizza fideiussoria a vantaggio del Comune a garanzia degli adempimenti economici di cui al presente articolo. Tale polizza potrà essere incassata dal Comune qualora l’Impresa non adempisse al pagamento del corrispettivo, a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale al fideiussore.
20.7 In caso di risoluzione contrattuale tutte le apparecchiature, la segnaletica ed ogni opera realizzata dall’impresa diventeranno di proprietà del Comune a titolo di risarcimento del danno.
20.8 L’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione del contratto da qualsiasi causa determinati e copra tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore . Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio e deve avere un massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ciascun sinistro e con limite di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00). A pena di decadenza della
aggiudicazione, copia della polizza dovrà essere consegnata al momento dell’attivazione del servizio nelle mani della Amministrazione Comunale.
20.9 In caso di inadempienza a quanto previsto al precedente punto 20.8 si procederà alla immediata risoluzione in danno del contratto.
20.10 In caso di risoluzione contrattuale a causa di quanto previsto al comma 20.7, ogni opera realizzata dall’impresa diventerà di proprietà del Comune a titolo di risarcimento del danno.
20.11 La ditta uscente dovrà certificare il funzionamento dei parcometri; allo stesso tempo la ditta che subentrerà dovrà confermare il loro corretto funzionamento.
Art. 21 Pubblicità
Sarà concesso alla ditta di sfruttare economicamente gli spazi pubblicitari sui ticket per la sosta, sui parcometri, sulle tessere prepagate o sui dispositivi di pagamento alternativo eventualmente offerti, a mezzo di una propria organizzazione. La durata dei contratti di pubblicità non potrà eccedere la durata dell’affidamento. Al concessionario fanno capo imposte, tasse e diritti dovuti alla gestione della pubblicità.
Art. 22
Penali e cause di risoluzione del contratto
22.1 Oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge , il contratto può essere risolto in danno per la seguenti cause:
- dopo 8 (xxxx) contestazioni complessive nell’arco di più anni di gestione per inadempienza alle condizioni del presente Capitolato, escluse quelle per cui vale la immediata risoluzione;
- dopo 2 (due) contestazioni in un anno di gestione per inadempienza alle condizioni del presente Capitolato, escluse quelle per cui vale la immediata risoluzione;
22.2. Per la contestazione di anomalie imputabili alla Ditta, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Responsabile del servizio applicherà una penale da €. 250,00 (€ duecentocinquanta/00) a € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto.
22.3 Le contestazioni debbono essere fatte dal Comune all’Impresa per iscritto precisando le motivazioni e l’articolo di Capitolato Speciale d’Appalto e/o del Capitolato Generale d’Oneri disatteso o violato. Ai fini del presente articolo hanno valore anche le contestazioni inviate via fax.
22.4 E’ facoltà dell’Impresa controdedurre entro 10 (dieci) giorni le contestazioni ricevute e, qualora l’impresa in tempo utile non adducesse ragioni sufficienti al ritiro della contestazione da parte dell’Amministrazione o non addivenisse a quanto contestato, la contestazione stessa verrà conteggiata ai fini di quanto disposto dal punto 22.1.
22.5 Il mancato o ritardato pagamento delle penali costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.
22.6 In caso di risoluzione contrattuale a causa di quanto previsto al comma 22.5 ogni opera realizzata dall’impresa diventerà di proprietà del Comune a titolo di risarcimento del danno.
Art. 23
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
23.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base di gara vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato previsto e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva, stabiliti dal responsabile unico del procedimento.
23.2 In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
23.3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato ; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 24
Documenti che fanno parte del contratto
24.1 - Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato speciale d’appalto compresi i relativi allegati;
b) tutti i documenti posti a base di gara;
24.2 - Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica amministrazione, anche se materialmente non espressamente richiamate nei documenti reggenti l’appalto, ed in particolare:
- il D.lgs. n. 50/2016;
- le Norme del Codice civile disciplinanti il contratto tipico oggetto della fornitura ;
- le Norme ISO 9004 relative alla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché al soddisfacimento del cliente ;
- i Regi Decreti 18.11.23 n. 2440 e 23.05.24, n.827 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato .
24.3 - Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali :
- l’eventuale computo estimativo delle forniture e dei servizi previsti in appalto;
- le eventuali tabelle di riepilogo dei lavori, dei servizi e delle forniture e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dell’appalto ;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 25
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
25.1 - La sottoscrizione del contratto e di tutti i suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture a favore di una pubblica amministrazione, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
25.2 - Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione , della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, della viabilità di accesso nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori. Egli, inoltre, ritiene le prestazioni previste in appalto realizzabili ed i prezzi applicati, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
Art. 26
Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e responsabile tecnico
26.1 - L’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori ; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista , o gli uffici di una società legalmente riconosciuta.
26.2 - Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dell’appalto oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma .
26.3 - L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
26.4 - L'appaltatore che non conduce personalmente le prestazioni oggetto dell’appalto deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione Appaltante, da persona gradita alla stessa e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione Appaltante.
26.5 - Compete esclusivamente all'appaltatore ed al responsabile tecnico ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:
- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- le opere provvisionali, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati;
- il corretto svolgimento delle prestazioni appaltate in modo che sia garantito un regolare svolgimento della manifestazione fieristica .
26.6 - Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni a qualsiasi titolo riconducibili alle prestazioni appaltate ricadrà sull'appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
26.7 - Ogni variazione del domicilio di cui al comma 26.1, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 26.3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 27
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, i servizi, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati e nei documenti posti a base di gara .
Art. 28 Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell’Impresa.
Art. 29 Controversie
29.1 - Per ogni eventuale controversia o contestazione legale è competente il Foro di Velletri.
29.2 Per il presente appalto è escluso il ricorso all’istituto dell’arbitrato .
Art. 30
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo al relativo settore produttivo e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Art. 31 Risoluzione del contratto
31.1 - La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile mediante semplice fax, seguito da lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ;
b) inadempimento alle disposizioni del r.u.p. o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) stato di inosservanza dell’impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
d) manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli ,ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ed in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza, se nominato;
g) utilizzo di personale non regolarmente assunto dalla Ditta appaltatrice e/o dalle ditte fornitrici di materiali, beni e servizi e/o dai subappaltatori ;
h) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
i) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni stesse nei termini previsti dal contratto;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto
31.2 - Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante, oltre all’applicazione delle penalità previste, procederà all’incameramento della cauzione, all’eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
31.3 - Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni appaltate, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
31.4 - Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Il Responsabile Unico del Procedimento