Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Sintesi CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
C.C.N.L. AZIENDE DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
1
Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:
CONFLAVORO PMI CONFSAL
FESICA In vigore dal
12.09.2018 al 11.09.2021
In vigore dal 01.05.2019 al 30.04.2022
CONFLAVORO PMI
CONFSAL FESICA
Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:
Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:
CAMPO DÌ APPLICAZIONE
Il presente contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra lavoratori e lavoratrici che abbiano compiuto 18 anni e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Non sono inquadrabili in questo CCNL i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che dovranno invece aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero. Le attività oggetto del presente contratto sono tutte quelle relative all’intrattenimento per adulti e bambini quali: animazione di contatto, animazione per bambini, organizzazione di giochi, organizzazione di feste e spettacoli, organizzazione di escursioni, vendita di gadget rappresentativi delle attività di animazione e abbigliamento esclusivamente utilizzate e indossate dalla squadra di animazione. Per la necessaria professionalità e sicurezza nei confronti dei turisti sono esclusi dal presente contratto i rapporti di lavoro con istruttori di discipline sportive ove l’intento è insegnare sia a livello propedeutico che a livello avanzato gli sport di: tennis, tiro con l’arco, vela, surf, canoa, nuoto, sci nautico, fitness. Qualora ci fosse la necessità di inserire all’interno della struttura turistica, a completamento del servizio per gli ospiti, istruttori sportivi pur dilettanti che dovessero collaborare con gli animatori pur con una operatività autonoma e con qualunque forma di collaborazione, gli stessi istruttori sportivi dilettanti dovranno essere assunti da una società sportiva dilettantistica regolarmente iscritta al CSI o al Coni che abbia un tempo esperienziale pregresso di attività di almeno 3 anni ed avere un attestato nominativo di abilitazione ad esercitare il ruolo di istruttore dilettante.
Livello di inquadramento | Anzianità di servizio fino a 5 anni | Anzianità di servizio oltre 5 e fino a 10 anni | Anzianità di servizio oltre 10 anni |
A , A1 | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
livello A2 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
livelli A3 E A4 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
livello A5 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
I STITUTI E CONTENUTI
ISTITUTI | CONTENUTI |
Periodo di prova Art.2 | A e A1 : 6 mesi; I, I1 : 3 mesi; per i restanti livelli: 2 mesi. |
Ferie e permessi Art. 7 e 9 | Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. Ferie annuali: 4 settimane: Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni. |
Tipologie di retribuzione Art. 15 | La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “172” per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali, “206” per il personale con orario normale di quarantotto ore settimanali. Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti , limitatamente ai livelli A2, A3, A4 e A5, le retribuzioni ridotte del 5% per il primo anno e del 2,5% per il secondo anno, sempre previa comunicazione da inviare all’E.BI.A.S.P. |
Mensilità | 13° mensilità. |
Infortunio Art. 19 | Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento. Integrazione del 60% per i tre giorni di carenza. Integrazione fino al 100% per i giorni successivi e fino al 180°. |
Preavviso Art. 28 | |
Part time Art.31 e ss | Il lavoro a tempo Part time può essere: • orizzontale: come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno; • verticale: come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; • misto: come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”. |
Clausole flessibili ed elastiche Art. 35 | Con specifico patto scritto, anche nelle ipotesi di contratto a termine e che prevedono: a)la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa; b)la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa; c)la attivazione di una flessibilità parallela a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno. Caso a): maggiorazione del 1,5%. Caso b): maggiorazione del 20%. |
Prestazione supplementari Art. 36 | Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione maggiorata del 20%. |
Periodo di comporto per malattia Art. 38 | Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende di 180 giorni continuativi. |
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 58 e ss | -Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. -La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00. -L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi. -Le quote,unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”,vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433. |
Assistenza Sanità integrativa Art. 63 | Per il finanziamento di detto istituto è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore , da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale).I contributi sono dovuti per 12 mensilità. Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP , in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella. |
Classificazione del personale Art. 65 I lavoratori sono inquadrati in una classificazione organizzata su 5 livelli professionali e retributivi, oltre ai quadri, ai quali corrispondono i valori minimi tabellari mensili riportati nelle Tabelle accluse. L'inquadramento dei lavoratori nei livelli professionali e retributivi avviene sulla base delle declaratorie generali e delle esemplificazioni dei profili professionali riportate nelle specifiche sezioni di competenza. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo, così come le figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche. Resta inteso e convenuto che le aziende interessate ad una precisazione sulla classificazione possono farne richiesta motivata alle Parti sociali stipulanti. La richiesta si intende accolta una volta decorsi 30 giorni senza che le Parti sociali abbiano dato risposta. |
da 1 a 5 : | € 50,00 |
da 6 a 15 : | € 100,00 |
da 16 a 30 : | € 150,00 |
da 31 a 40 : | € 250,00 |
da 41 a 50: | € 300,00 |
oltre 50: | € 350,00 |
SEZIONE ANIMATORI
In considerazione della circostanza per cui la stagionalità è un connotato strutturale dell’attività svolta dagli addetti alle attività di animazione ed intrattenimento, per tali rapporti è consentita la stipula di contratti a tempo determinato stagionali la cui durata è strettamente legata al periodo di apertura delle strutture turistiche di destinazione.
Orario di lavoro Art. 1 | L’orario di lavoro ordinario non può essere superiore alle 48 ore settimanali. |
Lavoro festivo, domenicale, 4 novembre Art. 4 | Trattandosi di lavoro stagionale e considerando che gli ospiti della struttura totalizzano preferibilmente la maggiore presenza durante i periodi festivi, ai fini di questo contratto non viene distinto, nei diritti e nei doveri, il giorno feriale dal festivo. |
Malattia e periodo di comporto Art. 8 | Conservazione del posto fino alla scadenza del termine del contratto di lavoro in caso di malattia o infortunio. |
Trattamento economico per malattia Art. 9 | Per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a due eventi morbosi nel corso della durata del contratto, ad una indennità pari al 50% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa. Al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° giorno in poi e comunque per non più di 3 gg. ogni mese di durata del contratto. L’azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 15 giorni di malattia nel corso della durata del contratto. |
Declaratorie
Livello I Appartengono a questa categoria tutti i lavoratori con funzioni direttive e che posseggono un alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa funzionali alla gestione totale della squadra di animazione durante la stagione lavorativa all’interno della struttura turistica oggetto del contratto di appalto; il tutto in relazione ai servizi di intrattenimento compreso la gestione della relazione con direttore della struttura, con gli ospiti vacanzieri, con tutti i componenti della squadra. Comprende inoltre la gestione delle risorse umane dedicate alla struttura e occupate nella produzione dei servizi di intrattenimento, di tutti i materiali affidati, della gestione delle economie di spesa e di ricavo. Riporta al proprio responsabile aziendale di area. |
Livello I1 Appartengono a questa categoria tutti i lavoratori con funzioni direttive e che posseggono un alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa funzionali alla gestione totale di una piccola squadra di animazione durante la stagione lavorativa all’interno della struttura turistica oggetto del contratto di appalto o di supporto ad altro responsabile di squadra per tutte le funzioni descritte in caso la squadra di animazione abbia grandi dimensioni; il tutto in relazione ai servizi di intrattenimento compreso la gestione della relazione con direttore della struttura, con gli ospiti vacanzieri, con tutti i componenti della squadra. Comprende inoltre la gestione delle risorse umane dedicate alla struttura e occupate nella produzione dei servizi di intrattenimento, di tutti i materiali affidati, della gestione delle economie di spesa e di ricavo. Riporta al proprio responsabile aziendale di area o al proprio capo equipe. |
Livello I2 Appartengono a questa categoria tutti i lavoratori di concetto che posseggono un sufficiente livello di responsabilità gestionale e organizzativa di piccoli gruppi di persone funzionali al buon andamento del proprio singolo settore. Appartengono inoltre tutte le figure con alta competenza tecnica o artistica. |
Livello I3 Appartengono a questa categoria tutti i lavoratori con funzioni esecutive che abbiano un’esperienza pregressa. |
Livello I4 Appartengono a questa categoria tutti i lavoratori con funzioni esecutive in prima stagione senza esperienze pregresse. |
1° anno/stagione | 70% |
2° anno | 75% |
3° anno | 85% |
4° anno | 90% |
APPRENDISTATO
Si prevede la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
La durata complessiva del rapporto di apprendistato, data dalla somma dei periodi di formazione svolti, è fissata in 4 anni/stagioni e comunque con un massimo di 24 mesi.
L’assunzione con contratto di apprendistato stagionale è prevista per i livelli I2 e I3.
Il trattamento economico è determinato applicando alla retribuzione del livello di approdo le seguenti percentuali:
TABELLA A - Settore Operatori Strutture Turistiche Retribuzioni Base
Inquadramento | Paga Base dal 01.01.2019 |
I | 2.440,00 |
I1 | 1.765,00 |
I2 | 1.520,00 |
I3 | 1.335,00 |
I4 | 1.160,00 |
L’importo del pacchetto ospitalità è ricompreso nella Paga Base
SEZIONE AMMINISTRATIVI
Orario di lavoro Art. 1 | Quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate e mezza. |
Flessibilità elasticità Art. 2 | In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, è consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali. |
Banca delle ore Art. 3 | Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore in misura del 50%. |
Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. | |
Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della | |
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 5 e 6 | normale retribuzione di cui all’art. 25 maggiorata delle percentuali sotto indicate: 20% lavoro straordinario diurno; 48% lavoro straordinario notturno esclusi i turni regolari di servizio; 48% lavoro straordinario festivo e di domenica. Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00. |
Il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 24:00 e le ore 6:00 del mattino. | |
La retribuzione oraria, in tale caso, è maggiorata del 20%. | |
Lavoro festivo, domenicale, Art. 8 | 18% lavoro nei giorni festivi; 8% lavoro nella giornata di domenica da parte di lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica. |
Scatto di merito Art. 9 | Le Parti prevedono che il valore degli scatti di anzianità, conseguenza della disciplina di altro CCNL, eventualmente già maturati alla data del passaggio al presente CCNL, sarà conservato come condizione di miglior favore mentre gli scatti in corso di maturazione, quindi non ancora acquisiti, saranno disciplinati con accordo aziendale. |
Premio di risultato Art. 10 | Potrà essere negoziato in sede aziendale. |
Malattia Artt. 12 e ss | Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre estendibili su richiesta del lavoratore. Inoltre potrà usufruire di ulteriori 120 giorni mesi di aspettativa non retribuita (12 mesi in caso di patologia grave e continuativa). |
Per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione | |
d’anno, ad una indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in | |
caso di normale svolgimento dell’attività lavorativa. | |
Trattamento | Al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in |
economico per | caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 45° giorno; |
malattia | l’azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia, |
Art. 15 | compresi i giorni di cui alla lettera a., nel corso di un anno di calendario (1° gennaio, |
31 dicembre); in caso di patologie certificate da documentazione medico- | |
ospedaliera, l’azienda integrerà fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di | |
fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno. | |
Tempo determinato Art.21 e ss | Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. |
DECLARATORIE
QUADRI Disposizioni peculiari per i quadri Sono considerati quadri i lavoratori che, sebbene non appartenenti alla categoria dei dirigenti, sono titolari di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. L'azienda garantirà al quadro, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. |
Quadro - Livello A Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive a cui è stato attribuito un elevato livello di responsabilità gestionale ed organizzativa. Essi danno apporti qualificati per la definizione degli obiettivi aziendali e svolgono, con carattere continuativo, funzioni per lo sviluppo e l’attuazione di tali obiettivi. I suddetti lavoratori, inoltre, gestiscono, coordinano e controllano i diversi settori e servizi aziendali con autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali. |
Livello primo - A1 Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che effettuano mansioni di alto contenuto professionale, contraddistinte da autonomia operativa ed iniziativa. Inoltre, ad essi sono attribuite mansioni di direzione esecutiva di carattere generale oppure di un settore organizzativo di rilevante importanza aziendale; posseggono un alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa funzionali alla progettazione, preparazione, conduzione e controllo del prodotto di intrattenimento sia nelle sedi che nei Villaggi con permanenze periodiche. Coordinano i Responsabili delle squadre di animazione ad essi affidate e sono rappresentativi dell’azienda in relazione al progetto a loro accreditato. |
Livello secondo - A2 Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono mansioni caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa nel campo ed in applicazione delle direttive generali ricevute. Essi hanno altresì compiti di coordinamento e controllo ovvero ispettivi, per le quali è necessaria una specifica competenza professionale. |
Livello terzo - A3 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono adeguate conoscenze tecniche ed esperienza. |
Livello quarto - A4 Appartengono a questo livello i lavoratori d’ordine che eseguono compiti esecutivi che non richiedono il possesso di conoscenze specialistiche e/o particolari in qualunque modo ottenute. |
Livello quinto- A5 Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono mansioni semplici per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze pratiche. |
REGOLAMENTO DELL’APPRENDISTATO
Apprendistato professionalizzante
Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 D.Lgs.n.81/2015).
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. La retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
- 1° anno: 50%;
- 2° anno: 50%;
- 3° anno: 65%;
- eventuale 4° anno: 70%.
Trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante
L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli A2, A3, A4
La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello nel rispetto delle seguenti proporzioni:
- primo anno: 80%;
- secondo anno: 85%;
- terzo anno: 90%.
Durata del contratto di apprendistato professionalizzante
La durata massima del contratto di apprendistato è pari a 36 mesi.
TABELLA B -AMMINISTRATIVI
Retribuzioni Base
Inquadramento | Retribuzione Base dal 01.01.2019 | Aumento salariale dal 01.02.2020 (€) | Aumento salariale dal 01.03.2021 (€) | Aumento salariale dal 01.12.2021 (€) |
QUADRI | € 2.700,00 * | 32,90 | 24,70 | 32,90 |
A1 | € 2.250,00 | 29,80 | 22,30 | 29,70 |
A2 | € 1.800,00 | 27,00 | 20,20 | 27,00 |
A3 | € 1.620,00 | 23,80 | 17,80 | 23,80 |
A4 | € 1.410,00 | 21,80 | 16,40 | 21,80 |
A5 | € 1.200,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 |
*) Di cui:
- € 75,00 quale indennità di funzione mensile, assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.