SETTORE
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE
SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Accordo stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
Valutato idoneo con delibera 01/19 del 22 Marzo 2001 e pubblicato in G.U. n. 180 del 4 agosto 2001
Disciplina dello sciopero dei giornalisti della RAI
In attuazione del secondo comma dell’art. 2 della legge 12.6.1990 n. 146, sentito il Consiglio Consultivo degli Utenti, si conviene - a modifica del protocollo aggiuntivo alla Carta dei Diritti e dei Doveri stipulato l’8 agosto 1990 - che in caso di sciopero generale della categoria, da comunicare con preavviso di almeno 10 giorni, sarà garantita agli utenti l’informazione essenziale con le seguenti modalità:
a) n. 2 notiziari radiofonici: un notiziario mattutino della durata di almeno 5 minuti da trasmettere a reti unificate ed un notiziario in fascia meridiana della medesima durata.
Il notiziario sarà curato, a turno, dal CdR di una testata radiofonica sotto la responsabilità del direttore della stessa testata e andrà in onda nell’orario di maggior ascolto;
b) n. 2 notiziari televisivi: un notiziario in fascia meridiana ed uno serale della durata di almeno 5 minuti ciascuno, da trasmettere a reti unificate. Il notiziario sarà curato, a turno dal CdR di una testata televisiva sotto la responsabilità del direttore della stessa testata e andrà in onda nell’orario di maggior ascolto.
Saranno inoltre garantiti tre aggiornamenti del servizio di Televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per consentire l’informazione anche ai non udenti.
VERBALE DI ACCORDO
In data 4 dicembre 2000,
tra
la Rai Radiotelevisione Italiana, assistita dall’Unione degli Industriali di Roma
e
l’Unione Sindacale di Giornalisti Rai con la partecipazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero.
Detta regolamentazione viene effettuata in attuazione di quanto disposto dal al legge n. 146 del 12 luglio 1990, così come modificata dalla legge n. 83 dell’11 aprile 2000 e, in ottemperanza alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, con particolare riguardo al contemperamento del diritto dell’utenza alla libertà di comunicazione globalmente intesa ed in particolare dell’informazione radiotelevisiva pubblica, con il diritto di sciopero.
1. Efficacia
L’accordo si riferisce alle attuali circostanze in fatto ed in diritto; eventuali future trasformazioni organizzative significative o normative potranno legittimare le Parti a richiederne un aggiornamento.
Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa o prassi aziendale in materia.
2. Campo di applicazione
3. Regolamentazione dei conflitti di lavoro
a) Procedure di raffreddamento e conciliazione
Il sistema di relazioni Azienda-Sindacato è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.
Nel rispetto dei suddetti principi, le Parti convengono che farà capo ad entrambe l’obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di conciliazione dei conflitti di lavoro. Il relativo incontro dovrà intervenire nei cinque giorni successivi alla richiesta di parte sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato.
b) Proclamazione dello sciopero
La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni e potrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero.
Gli scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo l’effettuazione dello sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto e).
I soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto le motivazioni, la durata, le modalità di attuazione, il personale e l’ambito territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di successivo al primo
1 Vedi in proposito la delibera del 1 aprile 2004, in materia di assemblee, con la quale la Commissione ha stabilito che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente sui servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla legge 146/1990 e succ. modd., a condizione che si svolga nei limiti dell’art. 20 della legge n. 300/1970 e della contrattazione collettiva, a condizione che questa preveda l’erogazione dei servizi minimi; ogni altra assemblea, svolta con modalità differenti dalla contrattazione collettiva (compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi) sarà soggetta alla legge 146 e succ. modd., ove incidente sui servizi pubblici essenziali.
Tale comunicazione deve essere inoltrata sia alla Rai - Radiotelevisione Italiana che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8 della normativa di legge.
c) Durata dello sciopero
Nell’ambito della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potrà superare le 24 ore consecutive.
Le azioni di sciopero successive alla prima non potranno in ogni caso superare le 48 ore consecutive.
d) Intervallo tra azioni di sciopero
L’intervallo minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo non potrà essere comunque inferiore a sei giorni.
e) Revoca dello sciopero proclamato
Al fine di consentire alla Rai - Radiotelevisione Italiana di fornire all’utenza con sufficiente anticipo le informazioni di cui all’art. 2 della l. 146/90, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con comunicazione scritta da inviare tempestivamente - con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio dell’azione di sciopero - sia all’Azienda che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della normativa di legge.
La revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che è stata fornita all’utenza l’informativa di cui sopra è giustificata soltanto a seguito del raggiungimento di un accordo tra le Parti ovvero di richiesta da parte della Commissione di Garanzia o della Pubblica Autorità.
f) Calamità naturali ed altro
In caso di calamità naturali od eventi di cronaca di rilevante impatto sociale che costituiscano eventi imprenscindibili per l’utenza dell’informazione radio- televisiva pubblica, i Comitati di redazione garantiranno la riattivazione del servizio non appena possibile mediante tempestiva comunicazione ai giornalisti interessati.
4. Prestazioni indispensabili
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto dell’utenza alla libertà di informazione globalmente intesa dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettuazione delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero.
2 V. la delibera 12 febbraio 2003, con la quale la Commissione ha indicato alle parti gli adempimenti in ordine ai contenuti dell’atto di proclamazione.
3 Si veda la delibera di orientamento 03/46 del 12.3.2003, sulla deducibilità ex lege dei principi di rarefazione, successivamente modificata con delibera del 8 maggio.
In caso di sciopero del personale giornalistico vengono individuate, quali prestazioni indispensabili che dovranno comunque essere garantite dal personale giornalistico preposto, tutte le prestazioni collegate direttamente o indirettamente:
- alle trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi ed a quelle d’informazione ed approfondimento che, nei periodi di campagna elettorale per i referendum e per le elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali - ivi compreso l’eventuale periodo di ballottaggio - e per i due giorni successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono ricondotte sotto la responsabilità di un Direttore di Testata ai sensi della legge n. 28 del 22 febbraio 2000.
In tal caso l’elenco delle anzidette trasmissioni verrà trasmesso in copia al Sindacato;
- alle trasmissioni - diverse dai notiziari giornalistici per i quali valgono le previsioni di cui ai successivi punti a), b), f) - destinate alle minoranze linguistiche ed all’estero la cui realizzazione è frutto di accordi o specifiche convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, in relazione alla normale programmazione giornaliera, dovranno essere assicurati:
a. due giornali radio per il primo canale radiofonico ed un giornale radio sia per il secondo che per il terzo canale radiofonico, della durata di circa 6 minuti;
b. due edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata di circa 6 minuti;
c. un’edizione del telegiornale regionale della durata di circa 5 minuti;
d. tre aggiornamenti del servizio di Televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per consentire l’informazione anche ai non udenti;
e. due specifici TG di circa sei minuti per i canali televisivi satellitari all-news;
f. due specifici GR per la produzione informativa per gli Italiani all’estero curata da Rai International. Di concerto tra Azienda, Testata, Usigrai e CDR interessato sarà verificata di volta in volta l’opportunità di garantire alcune traduzioni in lingua straniera dei GR;
g. due aggiornamenti dell’offerta giornalistica aziendale in Internet.
I notiziari sopra indicati, la cui durata deve essere intesa al netto dei comunicati sindacali, dovranno essere realizzati sotto la responsabilità del Direttore di Testata, dai componenti il CdR o da giornalisti da questi delegati; la conduzione dovrà essere effettuata nel rispetto degli standard qualitativi del servizio, garantiti parimenti dal Direttore di Testata.
La trasmissione dei notiziari sopra riportati avverrà nelle fasce di maggiore ascolto, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire un’uniforme distribuzione nell’intero arco della giornata.
3 bis) Cfr., in proposito, la Delibera n. 47/06/CONS del 25 gennaio 2006 (che segue), formulata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in tema di “Individuazione degli eventi la cui trasmissione costituisce prestazione essenziale da assicurare in caso di sciopero del personale RAI”.
Per tutta la durata dello sciopero, in ciascuna redazione Rai ogni singolo CDR organizzerà un presidio per fare fronte con tempestività ad eventuali emergenze.
Le intese sopra richiamate si applicano anche per scioperi generali di singole
testate.
Nel caso di scioperi riguardanti uno o due TG Nazionali (TG1, TG2 e TG3) i
rispettivi CdR assicureranno unicamente la realizzazione di un notiziario di circa sei minuti nella fascia di maggiore ascolto.
Non sono ammessi scioperi c.d. xxxxxxx, a xxxxxxxxxx o a scacchiera, in quanto le modalità di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni essenziali.
5. Astensione delle mansioni in voce e/o in video
Le Parti, in ottemperanza alla delibera del 24.11.94 della Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, si danno atto che l’astensione "audio e/o video" sia da considerarsi a tutti gli effetti una forma di sciopero, in quanto tale soggetta alla l. 146&1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Le Parti a tale fine convengono, fermo restando quanto previsto sopra al paragrafo 3 del presente regolamento, che:
- i notiziari televisivi, in occasione di tale forma di sciopero, saranno trasmessi in forma ridotta, sulla base delle direttive del Direttore di Testata, senza complementarietà fra parlato ed immagine, ma utilizzando immagini di repertorio, mentre in caso di notiziari radiofonici i testi elaborati verranno letti dal conduttore;
- al personale giornalistico aderente all’astensione de quo, comunque tenuto al normale turno di lavoro, verrà effettuata una trattenuta pari, per ogni giornata di agitazione, al 45% di 1/26 della retribuzione mensile;
- la disposizione di cui al punto precedente si applica altresì ai telecineoperatori, i quali nella giornata e/o giornate di astensione audio e/o video sono tenuti anch’essi al normale turno di lavoro e, laddove richiesto dal responsabile giornalistico, ad effettuare esclusivamente le riprese finalizzate alla copertura della documentazione giornalistica.
6. Comunicati sindacali
Le Parti precisano che il comunicato sindacale, regolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 CNLG e 18 dell’Accordo Rai-Usigrai, potrà essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa 60 secondi.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Delibera n. 01/19: : Valutazione dell’accordo relativo alla "regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero", stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale dei Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana);
Seduta: 22.3.2001
LA COMMISSIONE
su proposta del xxxx. Xxxxxxx, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1- che con nota dell’11 dicembre 2000 la RAI Radiotelevisione Italiana ha trasmesso alla Commissione di garanzia, ai fini della prescritta valutazione di idoneità, l’accordo relativo alla “regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero”, stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale dei Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana);
2- che per espressa dichiarazione delle parti l’accordo 4 dicembre 2000 “sostituisce qualunque precedente intesa o prassi aziendale in materia”;
3- che tale accordo, stipulato in attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata dalla l. n. 83/2000, si propone di colmare la grave lacuna determinata dalla mancanza di una disciplina pattizia idonea ad assicurare il diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla informazione radiotelevisiva pubblica;
4- che la mancanza di una idonea disciplina pattizia aveva indotto la Commissione di garanzia ad intervenire con una propria proposta il 21 novembre 1991, e che tale proposta ha, sin qui, costituito la disciplina dell’insieme delle prestazioni indispensabili nel settore radiotelevisivo;
5- che, con nota del 18 gennaio 2001, la Commissione ha inviato l’accordo in esame alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, concedendo alle stesse il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, per l’invio del predetto parere;
6- che nessuna comunicazione è giunta, nel termine fissato, da parte delle organizzazioni degli utenti interpellate;
CONSIDERATO
1. che l’accordo in esame contiene correttamente:
- la previsione dell’obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione con l’indicazione della relativa astensione temporale;
- la disciplina relativa alle modalità di proclamazione delle astensioni mediante la previsione del termine di preavviso e della relativa indicazione dei motivi, della durata nonché delle modalità di attuazione dello sciopero e della sua eventuale revoca;
- la predeterminazione della durata delle astensioni mediante la previsione, nell’ambito di una stessa vertenza, del limite di 24 ore consecutive per la prima azione di sciopero, di 48 ore per le astensioni successive;
- l’indicazione dell’intervallo minimo da osservare tra un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva;
- la determinazione di congrue prestazioni indispensabili, nonché la garanzia, durante le sospensioni;
- la disciplina relativa alle ipotesi di astensioni delle mansioni in video e/o in voce, nonché la disciplina relativa alle forme anomale di sciopero, conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione;
2. che l’accordo in esame si pone in linea con le regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla l. n. 83/2000;
VALUTA IDONEO
l’accordo tra RAI, USIGRAI e FNSI del 4 dicembre 2000;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, alla RAI, all’USIGRAI, alla FNSI, all’Unione degli Industriali di Roma.
Disciplina dello sciopero per il personale tecnico e amministrativo RAI
VERBALE DI ACCORDO
(Personale tecnico e amministrativo)
RAI-RAI WAY- RAI NET/ SLC CGIL- FISTEL CISL- UILSIC UIL –
LIBRSIND – Confsal UGL Comunicazioni
Valutato idoneo con delibera 02/12 del 24 gennaio 2002, pubblicato in G.U. n. 131, 6 giugno 2002
In data 22 novembre 2001
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rai Way S.p.A. e Rai Net S.p.A. assistite dall’Unione degli Industriali di Roma
e
SLC-CGl, FISTEL-CISL UILSIC -UIL
LIBERSIND - Confsal UGL - Comunicazione
E’ stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero. Detta regolamentazione viene effettuata in attuazione di quanto disposto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, Istituzione della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge”), come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e, in ottemperanza alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, con particolare riguardo al contemperamento del diritto dell’utenza alla libertà di comunicazione globalmente intesa ed in particolare all’informazione radiotelevisiva pubblica, con il diritto di sciopero.
1. EFFICACIA
L’accordo si riferisce alle attuali circostanze in fatto ed in diritto; eventuali future trasformazioni organizzative significative o normative potranno legittimare le Parti a richiederne un aggiornamento.
Il presente accordo sostituisce qualunque intesa o prassi aziendale in materia.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO
a) Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Il sistema di relazioni Industriali del vigente CCL Azienda-Sindacato è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti.
Fermo restando il livello di interlocuzione individuato nell’articolo "Sistema di Relazioni Industriali del vigente CCL, la presente procedura sostituisce quanto disciplinato al punto 4 del citato articolo, pertanto, i conflitti di lavoro saranno, esaminati ed eventualmente risolti come di seguito indicato.
- le Parti convengono che farà capo ad entrambe l’obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di conciliazione dei conflitti di lavoro. Il relativo incontro dovrà intervenire nei 5 giorni successivi alla richiesta di parte sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato;
- per i conflitti in sede locale, trascorso, tale termine, in caso di mancato accordo in sede aziendale, le Parti, prima di riprendere la propria libertà d’azione, dovranno integrare le delegazioni con le rispettive rappresentanze territoriali e/o nazionali con il compito di raggiungere l’accordo nei tre giorni successivi. Questa seconda fase si svolgerà presso l’Associazione degli Industriali territorialmente competente;
- le Parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai due livelli anzidetti;
- durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini predetti, le Parti non procederanno ad azioni dirette.
b) Ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione
Anche nell’ambito della stessa vertenza, decorsi 45 giorni liberi dall’effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero è tenuto nuovamente ad esperire la procedura di cui alla precedente lettera a).
c) Modalità di Proclamazione e Preavviso minimo
La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni potrà avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l’astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai
4 Vedi la nota 1
fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinario5 e la reperibilità).
Gli scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo l’effettuazione dello sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto e).
I soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto con una comunicazione debitamente e chiaramente sottoscritta e datata. le motivazioni, la durata, le modalità di attuazione, il personale e l’ambito territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di successivo al primo, nell’ambito della medesima vertenza.
Tale comunicazione deve essere inoltrata sia alla Rai - Radiotelevisione Italiana che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della normativa di legge.
d) Durata
Nell’ambito della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potrà superare le 24 ore consecutive.
Le azioni di sciopero successive alla prima e relative alla stessa vertenza non potranno superare in ogni caso le 48 ore consecutive.
e) Intervallo minimo tra le azioni di sciopero
L’intervallo minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo non potrà comunque essere inferiore a sei giorni.
Tale intervallo si applica altresì alle azioni di sciopero proclamate anche da soggetti diversi, ma che, incidendo sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, compromettono oggettivamente la continuità del servizio pubblico.
f) Revoca dello sciopero proclamato
Al fine di consentire alle Aziende di fornire all’utenza con sufficiente anticipo le informazioni di cui all’art. 2 della l. 146/90, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con comunicazione scritta da inviare tempestivamente - con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio dell’azione di sciopero - sia all’Azienda che all’apposito ufficio costituito presso l’Autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8, l. 146/1990, come modificato dalla l. 83/2000.
5 Relativamente alle astensioni dalle prestazioni straordinarie, vedi la delibera n. 03/130, con la quale la Commissione ha ribadito l’applicabilità della legge 146/1990 e succ. modd., qualora esso si legittimamente richiesto; per quel che riguarda le modalità di attuazione dell’astensione dallo straordinario nel settore, vedi la delibera n. 03/176 del 23 dicembre 2003, con la quale la durata massima di essa è equiparata ai limiti di durata dello sciopero ordinario.
La revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che è stata fornita all’utenza l’informativa di cui sopra è giustificata soltanto a seguito del raggiungimento di un accordo tra le Parti ovvero di richiesta da parte della Commissione di Garanzia o della Pubblica Autorità.
Nella comunicazione di revoca, pertanto, deve essere precisato se vi sia stata richiesta in tal senso da parte della Commissione di Garanzia o della Pubblica Autorità competente.
g) Calamità naturali ed avvenimenti eccezionali di particolare gravità
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente revocati dalle organizzazioni sindacali proclamanti in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere la tutela del diritto dell’utenza alla libertà di informazione globalmente intesa.
4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto dell’utenza alla libertà di informazione globalmente intesa, dovrà essere assicurata, con le modalità, di seguito indicate, l’effettuazione delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero.
Nel caso di proclamazione di azioni di sciopero del personale disciplinato dal CCL per Xxxxxx, Impiegati ed Operai, vengono individuate come prestazioni essenziali che dovranno essere comunque garantite, tutte le prestazioni collegate direttamente o indirettamente:
- a tutte le trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate dalla Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi ed a quelle di informazione ed approfondimento che, nei periodi di campagna elettorale per i referendum e per le elezioni Europee, Nazionali, Regionali. Provinciali e Comunali - ivi compreso l’eventuale periodo di ballottaggio - e per i due giorni successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono, ricondotte sotto la responsabilità di un direttore di Testata ai sensi della legge 22 febbraio 2000 n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”. In tal caso l’elenco delle trasmissioni verrà trasmesso in copia al Sindacato.
Alle trasmissioni di carattere informativo - diverse dai notiziari giornalistici per i quali valgono le previsioni di cui ai successivi punti a), b), f) – destinate alle
5 bis) Cfr., in proposito, la Delibera n. 47/06/CONS del 25 gennaio 2006 (che segue), formulata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in tema di “Individuazione degli eventi la cui trasmissione costituisce prestazione essenziale da assicurare in caso di sciopero del personale RAI”.
minoranze linguistiche ed all’estero, la cui realizzazione è frutto di accordi o specifiche convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, in relazione, alla normale programmazione giornaliera dovranno essere assicurati:
b) Due edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata di circa 6 minuti;
c) Una edizione del telegiornale regionale della durata di circa 5 minuti;
d) Tre aggiornamenti del servizio di Televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per consentire l’informazione anche ai non udenti;
e) Due specifici TG di circa 6 minuti per i canali televisivi satellitari all-news;
f) Due specifici GR per la produzione inforrnativa per gli italiani all’estero curata da Rai International;
g) Due aggiornamenti dell’offerta giomalistica aziendale in Intemet.
La trasmissione dei notiziari sopra riportati avverrà nelle fasce di maggior ascolto, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire un’uniforme distribuzione nell’intero arco della giornata.
L’Azienda e le XX.XX. proclamanti si incontreranno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero per verificare, le quote di personale necessarie per garantire esclusivamente le prestazioni indispensabili di cui sopra.
L’individuazione del personale suddetto verrà effettuata con criteri di rotazione.
Esclusioni
Non è consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto né lo sciopero di una parte delle mansioni, lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza o a scacchiera o a singhiozzo, in quanto le modalità di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni essenziali.
Non è, parimenti, consentito coerentemente alle disposizioni concordate in tema di durata dello sciopero che i lavoratori chiamati a garantire le prestazioni minime indispensabili possano scioperare nella giornata e nelle giornate successive a quella in cui si è svolta l’astensione oggetto della proclamazione.
Attuazione delle norme di legge
Le Parti firmatarie del presente Protocollo si danno reciprocamente atto e convengono, che esso attua quanto previsto dalla l. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
6 La locuzione “circa” non consente una durata più che doppia rispetto a quella prevista nel presente accordo.
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Delibera n. 02/12: Valutazione dell’accordo stipulato in data 22 novembre tra la Rai S.p.A, Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A. e le Organizzazioni sindacali SLC CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL Comunicazione
Seduta: 24.1.2002
LA COMMISSIONE
su proposta dei proff. Santoni e Xxxxxxxxx, ha adottato all’unanimità la seguente delibera
PREMESSO
1. che con nota del 28 novembre 2001 la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha trasmesso l’accordo per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero per i Quadri, Impiegati ed Operai del settore radiotelevisivo pubblico, in attuazione della legge 11 aprile 2000 modificativa ed integrativa della l. 12 giugno 1990, n. 146, stipulato, in data 22 novembre 2001, tra la Rai S.p.A, Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A e le Organizzazioni sindacali SLC CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL Comunicazione;
2. che, con nota del 29 novembre 2001, la Commissione ha inviato l’accordo in esame alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge
n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, concedendo alle stesse il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per l’invio del predetto parere;
3. che, in data 3 dicembre 2001, è pervenuto alla Commissione il parere favorevole dell’Associazione per la Difesa e l’orientamento dei Consumatori (Adoc) e in data 6 dicembre 2001 dell’Unione Nazionale Consumatori che hanno ritenuto adeguate le prestazioni indispensabili determinate nell’accordo stesso;
CONSIDERATO
1. che la legge 146/1990 all’art. 1.1. individua come servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento del diritto della persona costituzionalmente tutelato, alla libertà di comunicazione e che all’art. 1.2. lett. e) della medesima legge viene esplicitamente richiamata l’informazione radiotelevisiva pubblica;
2. che con delibera n. 01/19 del 22 marzo 2001, la Commissione ha valutato idoneo l’accordo relativo alla regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero e delle prestazioni indispensabili, stipulato in data 4 dicembre 2000, tra la RAI e le
Organizzazioni sindacali USIGRAI (Unione Sindacale dei Giornalisti Rai) e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana);
3. che le prestazioni lavorative di tutti i lavoratori (tecnici ed amministrativi), appartenenti alle diverse società della Rai, sono collegate da un nesso di strumentalità necessaria al servizio riguardante tutto il sistema informativo radiotelevisivo pubblico;
4. che il testo dell’accordo sottoposto alla valutazione della Commissione, nella parte relativa alle prestazioni indispensabili, è del tutto coincidente con il predetto accordo della categoria dei giornalisti stipulato in data 4 dicembre 2000 e già precedentemente valutato idoneo con delibera n. 01/19 del 22.3.2001, con la previsione delle seguenti prestazioni indispensabili da garantire durante le astensioni, quali in particolare la trasmissione di eventi indicati in apposita delibera dall’Autorità Garante delle comunicazioni; delle trasmissioni elettorali referendarie o afferenti alla diverse forme di comunicazione politica regolate dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, anche con riferimento a quelle di informazione ed approfondimento nei periodi di campagna elettorale per tutte le competizioni europee, nazionali, e locali; della programmazione giornaliera dei servizi di informazione radiofonica e televisiva (giornali radio e telegiornali) già indicati nel suddetto accordo dei giornalisti;
5. che l’accordo in esame contiene correttamente l’espressa previsione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione ad integrazione del sistema di relazioni industriali del vigente CCNL, con l’obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di conciliazione da esaurirsi nei 5 giorni successivi alla richiesta sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato;
6. che inoltre è specificamente contemplata una procedura di raffreddamento e conciliazione in sede locale in caso di mancato accordo in sede aziendale, nonché la previsione della ripetizione della procedura di raffreddamento e conciliazione anche nell’ambito della stessa vertenza, decorsi 45 giorni liberi dall’effettuazione del primo sciopero;
7. che l’accordo prevede le modalità di proclamazione delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge, con la predeterminazione di una durata graduale delle astensioni mediante la previsione, nell’ambito di una stessa vertenza, del limite di 24 ore consecutive per la prima azione di sciopero e di 48 ore per le astensioni successive;
8. che l’accordo contempla un intervallo minimo di 6 giorni tra le azioni di sciopero da osservarsi tra la conclusione di un’astensione e la proclamazione della successiva, nonché la disciplina relativa all’eventuale revoca delle astensioni che deve avvenire con comunicazione scritta con almeno 6 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell’astensione;
9. che l’accordo contiene altresì il divieto di proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto, di scioperi delle mansioni nonché di altre forme anomale di sciopero, conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione;
10. che pertanto l’accordo in esame si pone in linea con le regole della legge n. 146/1990, così come modificata dalla l. n. 83/2000 sia per quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali;
VALUTA IDONEO
in tutte le sue parti, l’accordo del 22 novembre 2001 tra la Rai S.p.A, Rai Way S.p.A., Rai Net S.p.A e le Organizzazioni sindacali SLC CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL Comunicazione;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Comunicazioni, alla Rai S.p.A, alla Rai Way S.p.A., alla Rai Net S.p.A, all’Unione degli Industriali di Roma ed alle Organizzazioni sindacali SLC CGIL / FISTEL CISL / UILSIC UIL / LIBERSIND Confsal / UGL Comunicazione.
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA N. 47/06/CONS INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI LA CUI TRASMISSIONE
COSTITUISCE PRESTAZIONE ESSENZIALE DA ASSICURARE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA RAI
L’AUTORITA’
NELLA sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e in particolare l’articolo 3, commi 10 e 11;
VISTA la Direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il “Testo unico della radiotelevisione” e in particolare l’articolo 7, l’articolo 10 e l’articolo 45;
VISTA la propria delibera n. 8 del 9 marzo 1999 che definisce ed individua gli eventi considerati di particolare rilevanza per la società, così come modificata dalla delibera n. 172/99 del 28 luglio 1999;
VISTA la nota della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali del 23 febbraio 2005, prot. n. 1916;
VISTO l’accordo nazionale del 4.12.2000 per la regolamentazione dell’esercizio delle astensioni nel settore del servizio radiotelevisivo pubblico, stipulato tra RAI e le Organizzazioni sindacali Unione Sindacale Giornalisti RAI e la Federazione Nazionale della Stampa italiana ed in particolare il punto 4 relativo alle prestazioni indispensabili, il quale affida ad apposita delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazione l’indicazione degli eventi la cui trasmissione, per la loro peculiarità, deve essere comunque garantita;
VISTO l’accordo sulla “Disciplina dello sciopero per il personale tecnico e amministrativo della RAI sulle prestazioni indispensabili per i giornalisti della RAI e per il personale tecnico amministrativo” stipulato in data 22 novembre 2001 tra
RAI ed OO. SS. ed in particolare il punto 4 relativo alle prestazioni indispensabili, il quale affida ad apposita delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazione l’indicazione degli eventi la cui trasmissione, per la loro peculiarità, deve essere comunque garantita;
VISTA la nota dell’Autorità del 24 febbraio 2005 (Prot. n. U0441/05/RM) con la quale è stato dato riscontro alla comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2005;
VISTA l’ulteriore richiesta pervenuta in pari data da parte della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (prot. n. 2080) con la quale si richiede all’Autorità di adottare un provvedimento apposito al fine di chiarire se le manifestazioni incluse nell’elenco di cui alla delibera
n. 172/99, presentino peculiarità tali da dover essere trasmesse anche in occasione di scioperi;
VISTA la propria delibera n. 131/05/CONS del 28 febbraio 2005, con la quale è stata effettuata una prima individuazione degli eventi di particolare rilievo sociale che costituiscono prestazioni essenziali ai sensi del punto 4 dei richiamati accordi sindacali;
RITENUTO, su richiesta della Commissione di garanzia, di dover procedere all’indicazione di una lista di eventi di particolare rilevanza per la società che, per tale ragione, costituiscono prestazioni essenziali ai sensi del punto 4 dei richiamati accordi sindacali da assicurare in caso di sciopero, avendo considerato come criteri quelli relativi alla rilevanza sociale degli eventi e alla loro peculiarità, tenuto conto anche del gradimento presso il pubblico e del dato di audience fornito dalla stessa Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
UDITA la relazione del Commissario Xxxxxxxxx Xxxxx, relatore ai sensi dell’art. 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’Autorità, alla luce dei criteri di cui in premessa, indica i seguenti eventi la cui trasmissione costituisce prestazione essenziale ai sensi del punto 4 dei richiamati accordi sindacali da assicurare in caso di sciopero:
a) tutti gli avvenimenti di interesse sovranazionale di cui la RAI ottiene i diritti televisivi. In particolare:
1) le Olimpiadi estive ed invernali;
2) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
3) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
4) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
5) la finale e le semifinali della Champions League e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
6) il Giro d’Italia;
7) il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1;
8) la Gara Motomondiale in Italia;
9) eventi dei campionati mondiali ed europei di discipline sportive in cui sono impegnati atleti nazionali;
b) le trasmissioni a carattere istituzionale per:
1) le ricorrenze istituzionali;
2) le principali ricorrenze civili e religiose;
3) le comunicazioni istituzionali;
4) i notiziari straordinari;
c) le trasmissioni a carattere sociale:
1) la raccolta fondi per scopi di ricerca e/o beneficenza.
d) le trasmissioni di costume:
1) il Festival della canzone italiana di Sanremo;
2) gli eventi connessi alla ricorrenza della festa del primo maggio.
2. L’Autorità si riserva di procedere alla modifica ovvero all’integrazione della lista di eventi di cui al comma precedente, anche alla luce della verifica sulla effettività dei criteri adottati.
3. La presente delibera è comunicata alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 25 gennaio 2006
Il COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxx Xxxxx
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Verbale di incontro
Siglato in data 27 luglio 2005 tra RAI - Radiotelevisione Italiana e USIGRAI Valutato idoneo con deliberazione n. 05/616 del 9 novembre 2005, pubblicato in
G.U. n. 277 del 28 novembre 2005
Il giorno 27 luglio 2005 si sono incontrate la RAI - Radiotelevisione Italiana e l’USIGRAI in relazione allo sciopero dei lavoratori del XX.X.XX. e di Isoradio proclamato dal sindacato per il giorno 5 agosto 2005.
Le parti, considerato che l’accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero del 4 dicembre 20001 non contiene alcuna previsione specifica per quanto riguarda i canali di pubblica utilità, convengono che in occasione dello sciopero del 5 agosto dovranno essere garantite le seguenti prestazioni.
1 edizione di "onda Verde" alle 18,30 su Radiouno;
3 aggiornamenti sulla viabilità all’interno del canale RAI Notizie 24 alle ore 6,09, 12,09 e 19,09;
7 aggiornamenti sulla viabilità sul canale radiofonico Isoradio alle ore 9 - 10,30 - 12
- 15 - 17 - 19 - 21.
L’Azienda si impegna, inoltre, a trasmettere il presente accordo alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali per le valutazioni di competenza..
Letto, confermato e sottoscritto.
1 Si tratta dell’Accordo sul Servizio Radiotelevisivo Pubblico Rai/Usigrai – Fnsi, Valutato Idoneo Con Delibera 01/19 Del 22 Marzo 2001, Pubblicato In G.U. n. 180, 4 Agosto 2001
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 05/616: Rai/Usigrai. Accordo Nazionale sulle prestazioni indispensabili per i canali radiofonici Isoradio CCISS – Viaggiare informati.
Seduta p.m. del 9 novembre 2005
LA COMMISSIONE PREMESSO
che in data 5 settembre 2005 è stato trasmesso dalla RAI il testo dell’Accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero relativamente ai canali radiofonici di pubblica utilità (Isoradio, CCISS – Viaggiare informati), siglato in data 27 luglio 2005 tra RAI e USIGRAI.
che in data 16 settembre la Commissione ha inviato il testo del suddetto Accordo alle Associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell’art. 13 lett. a) della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11
aprile 2000, n. 83;
che sull’Accordo in questione risulta pervenuto unicamente (in data 19 settembre 2005) il parere favorevole dell’Unione Nazionale Consumatori;
CONSIDERATO
che con tale Accordo le parti si impegnano a garantire una edizione giornaliera di “Onda verde”; tre aggiornamenti sulla viabilità nel “Canale RAI notizie 24”; sette aggiornamenti sul Canale radiofonico “Isoradio”;
VALUTA IDONEA
la disciplina predisposta dalle parti nel suddetto Accordo del 27 luglio 2005;
DISPONE
la comunicazione della presente delibera all’organizzazione sindacale USIGRAI e alla RAI, al Ministro delle Comunicazioni, nonché la trasmissione, ai sensi dell’art. 13 lett. n), l. n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
DISPONE
altresì, la pubblicazione dell’Accordo e della presente Delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.