CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX SCUOLA MATERNA DI GORINO, UBICATO NEL COMUNE DI GORO, DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA PER LA FREQUENTAZIONE DELLE ZONE NATURALI DEL PARCO DEL DELTA DEL PO
PROVINCIA DI FERRARA
Prot. n…… Rep.n. …..
CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX SCUOLA MATERNA DI GORINO, UBICATO NEL COMUNE DI GORO, DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA PER LA FREQUENTAZIONE DELLE ZONE NATURALI DEL PARCO DEL DELTA DEL PO
…/…/……
L'anno ……….., questo giorno di ………… del mese di ………, in Ferrara, X.xx Xxxxxx x. 00, xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra la PROVINCIA DI FERRARA (c.f.00334500386), rappresentata dal suo Dirigente Dott. Xxxxxx Aragusta, in qualità di Dirigente del Servizio Appalti e Gare, che agisce in esecuzione della Deliberazione della Giunta Provinciale nn del
…………………., esecutiva ai sensi di legge, e della Determinazione nn del
………….,d’ora in poi “Provincia” o “Proprietaria”, e XXXXXXXXXXXXXXX (X.X XXXXXXXXXXXXXXX X.XXX XXXXXXXXXXXXXXX rappresentata da XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXX Xx XXXXXXXXXXXXXXX
Residente a XXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX, d’ora in poi “Conduttore”.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO
1. La Provincia, nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del territorio compreso nel Parco Regionale del Delta del Po e per lo sviluppo della economia locale nelle aree costiere, affida al Conduttore come sopra rappresentato, che accetta, la locazione dell'immobile denominato "ex scuola materna di Gorino",
ubicato nel Comune di Goro, loc. Gorino, via Gorino n. 245, e graficamente individuato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, da destinare a struttura ricettiva per la frequentazione delle zone naturali del Parco del Delta del Po e costituito da:
- edificio ristrutturato da destinare a struttura ricettiva con superficie coperta di 237 mq.;
- area cortiliva di pertinenza ad uso esclusivo, recintata e sistemata a prato di complessivi mq. 916.
2. La locazione viene stipulata ai sensi degli artt. 27 e ss. della L. 27-7-1978 n.
392 ”Disciplina delle locazioni di immobili urbani”.
3. DATI CATASTALI – L’immobile di cui al comma 1 è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Goro al foglio 18 mappale 55 sub 1; le parti danno atto che l’edificio è distinto in mappa con le particelle num. 52 e 39 che risultano soppresse e che è in corso, a cura della Provincia, l’aggiornamento dei dati catastali in quanto la forma dell’edificio nella mappa catastale non corrisponde allo stato di fatto.
4. VINCOLI - L’immobile è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in quanto costruito oltre 50 anni fa. Di tale vincolo, e di ogni altro vincolo urbanistico e di tutela dell’ambiente riferito al territorio nel quale è inserito l’immobile, si dovrà tener conto nel caso vengano effettuati interventi di manutenzione, addizioni e migliorie.
5. VERBALE DI CONSEGNA - All’atto della consegna al conduttore dell’immobile oggetto del presente contratto sarà redatto apposito verbale di consegna e consistenza da redigersi in contraddittorio ed a cui si farà riferimento per la riconsegna al termine della locazione.
6. RICONSEGNA - Al termine del presente contratto verrà redatto apposito verbale di riconsegna e verifica della consistenza e dello stato d’uso dell’immobile rispetto
alle condizioni riscontrate alla consegna.
Art. 2 - DURATA
1. La locazione avrà validità per anni 9 ( nove ) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. Alla prima scadenza contrattuale, la Provincia potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione per un uguale periodo soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della legge 27/7/1978, n. 392.
3. Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi da comunicare per iscritto all’altra Parte.
Art. 3 - CANONE
1. Si dà atto che il canone annuo di locazione viene stabilito ed accettato dalle Parti in €. (Euro /00) da pagarsi al domicilio della Proprietaria in quattro rate all’inizio di ogni trimestre decorrente dal giorno della firma del contratto. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente della Provincia presso Cassa di Risparmio di Ferrara con codice IBAN XX00X0000000000000000000000 oppure versamento su conto corrente postale intestato a Provincia di Ferrara N. 13688445. Il conduttore si impegna espressamente a trasmettere copia dell’attestazione di ogni avvenuto pagamento alla Provincia entro i tre giorni lavorativi successivi dal pagamento medesimo via fax al numero che sarà indicato dalla Provincia.
<<NOTA: il canone annuo posto a base di gara è di euro 6.790,00>>
Art. 4 - USO DELL’IMMOBILE
1. L’immobile locato dovrà essere adibito a struttura ricettiva alberghiera.
2. Le attività che si realizzeranno nell’immobile oggetto del presente atto dovranno essere svolte dal Conduttore nel pieno rispetto della normativa vigente e
tenendo conto delle condizioni di igiene, salubrità e in generale delle caratteristiche dell’immobile stesso anche sotto il profilo della sicurezza statica.
3. Il Conduttore risponderà in proprio dell’uso dell’immobile locato, che non potrà
in alcun modo comportare responsabilità in capo alla Proprietaria.
Art. 5 - STRUTTURE CONCESSE IN USO AL CONDUTTORE
1. Con la firma del presente contratto il Conduttore accetta in locazione le strutture di cui all’art. 1 nello stato di fatto in cui esse si trovano e così come risultano descritte nel verbale di consegna e consistenza indicato al medesimo art. 1 e si impegna a restituirle al termine del contratto nelle medesime condizioni in cui le ha ricevute, salvo il normale deperimento d’uso.
2. INTERVENTI DELLA PROPRIETARIA - Il Conduttore acconsente a che
vengano eseguiti da parte della Proprietaria tutti quei lavori che questa riterrà necessari per completare o migliorare le strutture. I lavori dovranno essere eseguiti preferibilmente nei periodi di minor afflusso turistico. Qualora ciò non fosse possibile e qualora l'esecuzione dei lavori comportasse un minor utilizzo delle strutture, verrà concordata con la Proprietaria un'equa riduzione del canone per il periodo interessato.
3. INTERVENTI DEL CONDUTTORE – Relativamente agli interventi del
conduttore ed alle eventuali addizioni e migliorie si rimanda ai successivi articoli.
Art. 6 - ATTREZZATURE ED ARREDI
1. Il Conduttore dovrà fornire la struttura ricettiva di tutto quanto necessita al suo normale funzionamento, in particolare arredi, mobili, biancheria per letti, asciugamani e suppellettili.
2. Sarà a cura e spese del Conduttore l’uso diligente, la manutenzione, pulizia e l’eventuale sostituzione delle dotazioni di cui al punto 1.
3. Eventuali attrezzature ed arredi, di proprietà della Provincia, inventariate alla consegna dell’immobile potranno essere concesse in uso al conduttore il quale ne avrà la custodia e le utilizzerà diligentemente curandone anche la manutenzione e, se necessario, l’eventuale sostituzione a proprie spese.
4. Le condizioni economiche di concessione in uso delle dotazioni di cui al comma 3 saranno preventivamente concordate tra le parti.
5. CONSEGNA E INVENTARIO - All’atto della consegna al conduttore dell’immobile oggetto del presente contratto sarà redatto l’inventario delle dotazioni di cui al comma 3, da redigersi in contraddittorio ed a cui si farà riferimento per la riconsegna al termine della locazione.
6. RICONSEGNA - Al termine del presente contratto verrà redatto apposito verbale di riconsegna e verifica dello stato d’uso delle attrezzature ed arredi rispetto alle condizioni riscontrate alla consegna.
7. Resta stabilito che la Proprietaria non dovrà corrispondere alcuna somma a ristoro delle eventuali spese sostenute dal conduttore per la riparazione e/o sostituzione delle attrezzature e arredi.
Art. 7 - RICONSEGNA PER FINE LOCAZIONE
1. Gli edifici, strutture ed impianti andranno riconsegnati alla Proprietaria in piena efficienza e completi di tutte le loro dotazioni, nello stato in cui si trovavano al momento della consegna salva la normale usura, e con la ricostituzione di tutte le scorte.
2. All'atto della riconsegna sarà redatto apposito verbale; solo dopo l'approvazione del verbale da parte della Proprietaria sarà svincolato il deposito cauzionale.
3. La Proprietaria si riserva di indicare in verbale quegli immobili, impianti,
attrezzature, scorte, che risultassero non in corretto stato di manutenzione ovvero mancanti. In tal caso, l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art.23, salvo richiesta di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 8 - ONERI DI UTENZA
1. Sono a carico del Conduttore tutti gli oneri per utenza di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono e quant'altro necessario al funzionamento degli impianti.
2. La volturazione ovvero attivazione delle utenze di cui al comma 1 saranno a cura e spese del conduttore.
Art. 9 - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMMOBILE
1. CONDUZIONE - Tutte le spese per la conduzione dell’immobile, a decorrere dalla consegna dell’immobile stesso, sono a carico del Conduttore, che provvederà tempestivamente a propria cura e spese alle volturazioni ovvero nuove attivazioni delle utenze necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché agli adempimenti relativi a tasse, imposte e tariffe (es. T.I.A.) attribuibili al Conduttore, nessuna esclusa.
2. Tutti gli eventuali oneri e le spese di custodia e guardiania dell’immobile locato sono a carico del Conduttore.
3. MANUTENZIONE ORDINARIA - Tutte le attività e gli interventi di manutenzione e gestione ordinaria dell’immobile sono a carico del Conduttore secondo gli usi correnti.
4. IMPIANTI - La gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di tutti gli impianti installati nell’immobile e di quelli che il Conduttore installerà durante l’uso dell’immobile, ivi compresa l’assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti relativamente all’impianto termico, all’impianto elettrico, ed ai presidi
antincendio (estintori, idranti, ecc.) sono a carico del Conduttore.
5. ACCESSO DELLA PROPRIETARIA - In relazione all’obbligazione assunta dal Conduttore di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell’immobile, il medesimo garantisce la libertà di accesso a tutte le strutture da parte del personale della Proprietaria per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso.
6. Il Conduttore prende atto che la mancata o carente manutenzione ordinaria
dell’immobile, come sopra accertata, costituirà per la Proprietaria motivo di richiesta di immediata restituzione del bene.
Art. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. La manutenzione straordinaria dell’immobile è a cura e spese della Proprietaria.
2. L’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria da parte del Conduttore sarà sempre subordinata all'acquisizione di preventivo parere favorevole della Proprietaria da esprimere per iscritto in sede di valutazione del relativo progetto e non daranno diritto ad alcun rimborso, salvo patto contrario.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria e le migliorie eseguite dal Conduttore saranno sottoposte a verifica al termine dei lavori le cui risultanze potranno essere oggetto di apposito verbale da redigersi in contraddittorio in riscontro alla regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato.
4. In caso di difformità non sanabili, la Proprietaria si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino con eventuale rimozione delle opere e/o il risarcimento di ogni eventuale danno.
Art. 11 - ADDIZIONI E MIGLIORIE
1. Ai sensi degli artt. 1592 e 1593 C.C. il Conduttore avrà la facoltà di apportare all’immobile locato, a propria cura e spese e acquisito il preventivo nulla osta scritto della Proprietaria, tutte le addizioni e migliorie che riterrà utili all’espletamento e incremento delle attività consentite nell’immobile; le aggiunte e migliorie potranno interessare anche gli impianti.
2. SCORPORO DELLE SPESE - Per gli interventi di cui al comma 1 potrà
essere preventivamente concordato per iscritto lo scomputo dal canone annuo delle spese sostenute dal Conduttore, purchè corredate a consuntivo da esaustiva documentazione di verifica e da fatture quietanzate, in misura comunque non superiore alla metà del canone medesimo per ciascuna annualità e per un numero di annualità non superiore a quelle mancanti al termine del contratto.
3. L’ottenimento di ogni titolo edilizio e dei conseguenti certificati di agibilità
relativi agli interventi di cui al presente articolo, e in generale relativi a tutti gli interventi eventualmente necessari all’esercizio dell’attività e comportanti eventuali interventi di sistemazione, saranno a totale cura e spese del Conduttore.
Art. 12 - REQUISITI PER LA LOCAZIONE
1. Il Conduttore dichiara di possedere i requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti per la gestione di attività ricettive alberghiere o si impegna ad acquisirli entro sei mesi dalla firma del presente contratto a pena di risoluzione dello stesso. In caso di società, detti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal preposto alla gestione.
2. Il Conduttore si impegna a condurre la gestione, ai fini della prestazione dei
servizi, conformemente ai criteri ed alle prescrizioni previste dalla normativa in materia per la relativa categoria così come previsto in particolare dalla L.R. Xxxxxx-
Romagna 28/7/04, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le tariffe applicate dovranno essere comunicate alla Provincia nei tempi e modi previsti dalla suddetta legge regionale.
Art. 13 - ACCESSO AL PUBBLICO
1. L'ammissione alla struttura ricettiva sarà libera a tutti nel rispetto delle norme che disciplinano i pubblici esercizi ed, in particolare, la tipologia di esercizio esplicata dal Conduttore nell’immobile.
Art. 14 - GESTIONE DEL PERSONALE
1. Il Conduttore si obbliga a disporre di personale sufficiente per assicurare il buon andamento della gestione di tutto il complesso, tenuto conto delle caratteristiche della struttura, nel rispetto di tutte le norme vigenti.
2. Il Conduttore corrisponderà gli stipendi ed emolumenti al personale dipendente nell'osservanza delle norme di legge in vigore e dei contratti di lavoro, anche per quanto riguarda gli oneri assicurativi e previdenziali, che il Conduttore stesso riconosce interamente a suo carico.
3. Il Conduttore si impegna comunque ad osservare ogni norma vigente in materia di assicurazioni sociali e di impiego, e dichiara altresì di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal suddetto personale a persone e a cose, sia della Proprietaria che di terzi, nell'esecuzione delle attività svolte nell’immobile.
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti potrà essere
considerato causa di risoluzione del contratto.
Art. 15 - PROVENTI DEL CONDUTTORE
1. Il Conduttore introiterà e tratterrà per sé interamente i proventi derivanti dalla gestione dell’immobile
Art. 16 - ATTIVITA’ PROMOZIONALI E TURISTICHE
1. Il Conduttore, nell’ottica, condivisa con la Provincia, del miglioramento complessivo dell’offerta turistica del territorio, si impegna a porre in essere iniziative volte a promuovere una migliore conoscenza e fruizione dei luoghi più suggestivi del Parco del Delta del Po e, in particolare, si impegna a:
- dare informazioni sulle emergenze turistiche presenti sul territorio del Parco del Delta del Po;
- promuovere eventuali convenzioni con gli operatori turistici del settore e con soggetti pubblici e privati che operano nel Parco;
- tenere a disposizione dei clienti del complesso e distribuire il materiale turistico, informativo e promozionale fornito gratuitamente dalla Provincia (depliants, ecc.);
- esporre altro materiale pubblicitario inerente al Parco o a monumenti della Provincia o a vicini luoghi turistici, anche extra provinciali.
Art. 17 - RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE
1. Il Conduttore solleva la Proprietaria da qualsiasi responsabilità verso terzi per atti, fatti od omissioni posti in essere dallo stesso o dai suoi dipendenti o da terzi nella gestione dei beni oggetto di locazione e risponderà illimitatamente ed in proprio dei danni arrecati, anche oltre i limiti della copertura assicurativa appositamente predisposta.
Art. 18 - ASSICURAZIONI
1. Gli oneri di assicurazione derivanti dalla polizza incendio/tutti i rischi a protezione dell’immobile restano espressamente in capo alla Provincia in qualità di proprietaria, mentre la tutela assicurativa dei beni mobili di proprietà del conduttore resterà a carico dello stesso.
2. Relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/RCO), la Provincia
assicurerà la copertura per le responsabilità ad essa derivanti in quanto proprietaria del fabbricato. Il Conduttore, pertanto, dovrà attivare proprie polizze di RCT/RCO a copertura delle responsabilità conseguenti alla gestione degli immobili ed all’esercizio delle attività in essi intraprese.
Art. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo quanto previsto dall’art. 36 della Legge 392/78, è vietata la cessione del contratto.
Art. 20 - OBBLIGO RILASCIO LICENZE
1. Il Conduttore si obbliga incondizionatamente a rinunciare tempestivamente a tutte le licenze che le Autorità competenti gli abbiano rilasciato, limitatamente all’immobile concesso in locazione, per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto, non appena il contratto si estingua per sua naturale scadenza o disdetta o per qualunque altra causa di risoluzione anche se anticipata.
2. Il Conduttore si impegna a collaborare, all'occorrenza, per agevolare il
trasferimento delle licenze al nuovo assuntore che debba subentrargli nella conduzione della locazione e dell'esercizio.
3. Qualora il Conduttore non ottemperi prontamente all’obbligazione di cui al
comma precedente, la Proprietaria, fermi restando i propri diritti al risarcimento dell’eventuale maggior danno, incamererà senz'altro il deposito cauzionale prestato a garanzia delle obbligazioni previste nel presente contratto.
Art. 21 - RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 28 della L. 392/1978, il contratto si rinnoverà tacitamente di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 18 mesi prima della scadenza.
2. Alla prima scadenza contrattuale di nove anni, la Proprietaria può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della L.392/1978 con le modalità e i termini ivi previsti.
Art. 22 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO
1. Nel caso di cessazione del contratto e per il tempo strettamente necessario, il Conduttore si impegna a proseguire, agli stessi patti e condizioni di cui al presente contratto, nella locazione e nella connessa gestione della struttura, qualora il contratto venga a scadenza senza che la Proprietaria abbia provveduto ad affidare una nuova gestione. In tal caso verrà corrisposta dal Conduttore un’indennità di occupazione temporanea rapportata al canone di locazione contrattuale.
Art. 23 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Costituisce clausola di risoluzione espressa del contratto:
A) non conseguire o perdere le licenze o i requisiti necessari per l’esercizio dell’impresa;
B) non assicurare i servizi previsti;
C) non applicare le tariffe stabilite;
D) non assicurare gli emolumenti e le assicurazioni sociali ai dipendenti;
E) non provvedere al pagamento del canone;
F) la sospensione ingiustificata dell'attività e/o dei servizi accessori per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno locativo, salvo cause comprovate di forza maggiore.
2. La Proprietaria notificherà al Conduttore con lettera raccomandata l'inadempimento contestato. Il Conduttore avrà trenta giorni di tempo per respingere l'addebito con motivazioni: non facendolo, il contratto verrà dichiarato risolto.
Art. 24 - DEPOSITO CAUZIONALE
1. Si fissa la cauzione pari a n. 3 (tre) mensilità del canone annuo di locazione.
2. La Proprietaria ha pieno diritto di avvalersi di propria autorità sul deposito cauzionale per reintegrarsi dei crediti da questo garantiti, e fa salvo fin da ora il suo diritto a procedere all'incameramento della cauzione stessa senza bisogno di diffida o di provvedimento giudiziale.
3. E’ espressamente esclusa, quale deposito cauzionale, la costituzione di equivalente fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.
4. La cauzione viene prestata a titolo di garanzia del regolare adempimento del contratto e di risarcimento di eventuali danni di qualsiasi natura derivanti da fatti imputabili al Conduttore medesimo.
5. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine del contratto ove non vi siano contestazioni.
Art. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Ogni controversia tra la Proprietaria e il Conduttore, sia durante l'esecuzione del contratto sia al suo termine, è deferita, qualunque sia la natura, al Foro di Ferrara.
2. Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento alle disposizioni della Legge 27/7/1978, n. 392 e del codice civile in materia.
3. E’ escluso il giudizio arbitrale.
Art. 26 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Conduttore così come ogni altro onere accessorio inerente al contratto, salvo le spese di registrazione, che sono a carico delle parti contraenti in parti uguali, ex art.8 della L. 392/78.
2. La Proprietaria assume l'onere di provvedere alla formalità della registrazione
delle annualità di locazione richiedendo al Conduttore la quota parte di spesa.
3. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle Parti contraenti nei modi e nelle forme di legge in segno di accettazione piena.
Per la Provincia di Ferrara
Per il Conduttore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile si approvano specificamente le seguenti clausole del presente contratto: artt. 1 (oggetto), 2 (durata), 3 (canone), 4 (uso dell’immobile), 5 (strutture concesse al conduttore), 6 (attrezzature e arredi), 7 (riconsegna per fine locazione); 9 (gestione e manutenzione ordinaria dell’immobile), 11 (addizioni e migliorie), 12 (requisiti per la locazione), 14 (gestione del personale), 17 (responsabilità del conduttore); 18 (assicurazioni), 20 (obbligo rilascio licenze), 22 (cessazione del contratto), 23 (clausole risolutive espresse), 24 (deposito cauzionale), 25 (controversie e foro competente).
Per il Conduttore