GENNAIO 2018
GENNAIO 2018
Norme di Banca Mediolanum
FASCICOLO CONTRATTUALE
Gentile Cliente,
il presente documento, a disposizione di tutti i nostri Clienti e potenziali Clienti, contiene le condizioni generali di contratto relative al rapporto tra la Banca e il Cliente e le norme che disciplinano i Servizi Bancari e finanziari prestati da Banca Mediolanum S.p.A..
Si precisa pertanto che:
• i contenuti del Modulo di apertura rapporti, del Fascicolo Contrattuale e del/dei Foglio/i Informativo/i e del/i Documento/i di Sintesi che Le sono stati consegnati con il Fascicolo Informativo e il Fascicolo Informativo dei Servizi Accessori dei Conti Correnti costituiscono complessivamente la proposta della Banca all’adesione ai predetti Servizi (“Proposta”);
• l’adesione ai Servizi viene accettata dal Cliente con la firma del Modulo;
• affinché l’accettazione da parte del Cliente possa essere ritenuta valida dalla Banca, il Modulo dovrà:
a) essere firmato e compilato in tutte le sue parti a cura del Cliente, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo;
b) essere trasmesso alla sede della Banca secondo le modalità definite nel Fascicolo Contrattuale.
Basiglio (MI), Gennaio 2018
Banca Mediolanum S.p.A. L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxx
Xxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx - Xxx X. Xxxxxx
00000 Xxxxxxxx (XX) - T +39 02 9049.1
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Banca Mediolanum S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Banca iscritta all’Albo delle Banche - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale euro 600.172.287,70 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese
di Milano n. 02124090164 - Partita IVA 10698820155
INDICE
PARTE PRIMA
Glossario 1
Sintesi delle principali norme richiamate in Contratto 9
Foglio Informativo 13
PARTE SECONDA - NORME CONTRATTUALI
SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE 14
SEZIONE B -ATTIVITÀ E SERVIZI DI INVESTIMENTO 24
Sezione B1 - CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA 24
Sezione B2 - NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULENZA 28
Sezione B3 - NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO 29
Sezione B4 - NORME CONTRATTUALI RELATIVE AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO,
DI ESECUZIONE, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI 30
SEZIONE C -CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI BANCA DIRETTA, CONTO CORRENTE, CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI, SERVIZI DI PAGAMENTO
E ALTRI SERVIZI BANCARI 34
Sezione C1 - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA TELEFONICA E TELEMATICA 34
Sezione C2 - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE ED I SERVIZI CONNESSI 37
Sezione C3 - NORME CHE REGOLANO GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE 42
Sezione C4 - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE 43
Sezione C5 - NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO 46
Sezione C6 - PRINCIPALI SERVIZI DI PAGAMENTO OFFERTI E RELATIVE CONDIZIONI 60
Sezione C7 - SERVIZI DI CARTE DI DEBITO SUI CIRCUITI BANCOMAT®/PAGOBANCOMAT®,
CIRRUS/MAESTRO E FASTPAY 64
Sezione C8 - SERVIZI RESI TRAMITE ALTRE AZIENDE DI CREDITO O SOCIETÀ CONVENZIONATE 68
Sezione C9 - NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO I CONTRATTI DI DEPOSITO A TEMPO 69
SEZIONE D - REGOLAMENTO TITOLARI CARTE DI CREDITO NEXI INDIVIDUALI 71
SEZIONE E - REGOLAMENTO TITOLARI DELLA CARTA DI PAGAMENTO PREPAGATA RICARICABILE
MEDIOLANUM PREPAID CARD 85
GLOSSARIO
Annuncio pubblicitario indica tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documen- tazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale clientela. Non rientrano nella definizione di annuncio pubblicitario le comunicazioni relative a prodotti non ancora commercializzati.
Apertura di credito o Fido indica la concessione di somme di denaro in Conto Corrente che la Banca ritenga eventualmente di effettuare a favore del Cliente.
Applicazione Mobile (anche denominata App o App Mo- bile) della Banca indica un’applicazione software della Banca (per es. Mediolanum Wallet) dedicata a dispositivi di tipo mobile, per esempio tablet o smartphone, che il Cliente installa e utilizza sul proprio Device.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF) indica un orga- nismo indipendente e imparziale al quale il Cliente può rivol- gersi - dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca - in caso di controversie con la Banca riguardanti Servizi Bancari, come per esempio i Conti Correnti, i mutui ed i prestiti personali. L’Arbitro Bancario Finanziario può decidere sulle controversie di valore fino a 100.000 euro, se il Cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti, ma se la Banca non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico. L’Arbitro Bancario Finanziario offre un’alternativa stragiudiziale rispetto al ricorso al giudice; tuttavia, se il Cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, può comunque rivolgersi al giudice, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione civile obbligatoria.
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) indica l’Organismo istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le controversie fra investitori ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli inve- stitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. L’ACF sostituisce: 1) l’Ombudsman - Giurì Bancario e 2) la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per pre- sentare un ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx.
Area dell’euro indica l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato come propria mo-
neta l’euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l’euro come propria moneta.
ATM indica gli sportelli automatici delle banche.
Banca indica Banca Mediolanum S.p.A.
BCE indica la Banca Centrale Europea.
BEI indica la Banca Europea per gli Investimenti.
Bollettino Bancario indica un Servizio di Pagamento simile al MAV, con la differenza che l’invio del Bollettino Bancario al Cliente Pagatore è fatta direttamente dal creditore, il creditore ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il Bollettino Bancario con le indicazioni dell’Iden- tificativo Unico e procedere alla codificazione con premarcatura in “OCRB” o “Bar-Code PDF 417”.
Bonifico indica il Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un’Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un beneficiario.
Capogruppo indica Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxx (XX). Carta di Debito indica la Carta di Pagamento rilasciata dalla Banca per la fruizione dei servizi di cui alla Sezione C7.
Chiusura della Giornata Operativa indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l’ordinaria attività della Banca.
Classificazione MiFID indica la classificazione assegnata dalla Banca ai Clienti ai fini della prestazione dei Servizi di In- vestimento.
Cliente indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.
Cliente al Dettaglio (nell’accezione da utilizzarsi con riferi- mento alla prestazione dei Servizi Bancari - cfr. Fascicolo Contrat- tuale, Sezione C) indica - ai sensi delle disposizioni riguardanti la “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari” emesse dalla Banca d’Italia in data 29 luglio 2009:
• i Consumatori;
• le persone fisiche che svolgono attività professionale o arti- gianale;
• gli enti senza finalità di lucro;
• le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Cliente al Dettaglio “MiFID” (nella accezione da utiliz- zarsi nella prestazione dei Servizi di Investimento - cfr. Fascicolo Contrattuale, Sezione B) indica, ai sensi della MiFID, un Cliente che non sia Cliente Professionale “MiFID”. Al Cliente al Dettaglio “MiFID” è riservata la massima tutela per quanto riguarda l’am- piezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l’effettuazione delle verifiche di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l’esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution).
Cliente Beneficiario indica il Cliente, quando è destinatario dei fondi oggetto di un’Operazione di Pagamento.
Cliente Pagatore indica il Cliente che autorizza l’addebito di un’Operazione di Pagamento sul proprio Conto Corrente, sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento provenga dal medesimo soggetto, sia nel caso in cui l’Ordine di Pagamento provenga dal Cliente Beneficiario dello stesso o per il suo tramite.
Cliente Professionale “MiFID” (nella accezione da utiliz- zarsi nella prestazione dei Servizi di Investimento - cfr. Fascicolo Contrattuale, Sezione B) indica i clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento ed i clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze con proprio regolamento, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 6, commi, 2-quinquies e 2-sexies del TUF).
Codice del Consumo indica il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modificazioni.
Codice della Privacy indica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni.
Codice One Time Password (o “Codice OTP”) indica un codice numerico o alfanumerico riservato, ad uso esclusivo del Cliente, generato di volta in volta in tempo reale. Tale Codice OTP può essere:
- generato dalla Banca su richiesta del Cliente ed inviato a quest’ultimo tramite SMS (“Short Message Service”) al nu- mero di cellulare comunicato dal Cliente alla Banca; oppure
- generato per mezzo di un dispositivo, nella esclusiva dispo- nibilità del Cliente, denominato “Token” (fisico o virtuale).
Codice PAN (Permanent Account Number) indica un codice a 16 cifre indicante univocamente la Carta di Debito.
Conciliatore BancarioFinanziario indica un esperto indipendente al quale il Cliente o la Banca possono rivolgersi in caso di controversie (di qualunque valore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo. Il Conciliatore Ban- carioFinanziario è un soggetto diverso dal giudice. Il Cliente, la Banca o entrambi richiedono al Conciliatore BancarioFinanziario di organizzare un incontro di conciliazione. L’accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti. Se l’accordo non viene raggiunto è possibile ricorrere al giudice, fermo restando quanto previsto dal- la normativa vigente in materia di mediazione civile obbligatoria. Condizioni Generali indica le Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente, riportate nella Parte II, Sezione A del Fascicolo Contrattuale.
Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Paga- mento indica le norme che disciplinano l’emissione di ogni specifico Strumento di Pagamento e l’erogazione di ogni specifico Servizio di Pagamento, a debito o credito del Conto Corrente. Condizioni Speciali indica le condizioni caratteristiche di ciascun Servizio.
Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede (anche “Consulente Finanziario”) indica la persona fisica iscritta all’albo di cui all’Art. 31 TUF, e che esercita professional- mente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario della Banca.
Consumatore indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contactless (senza contatto) indica la tecnologia che
permette di utilizzare una carta di pagamento semplicemente avvicinandola al POS, senza richiedere l’inserimento della carta stessa nel terminale.
Xxxxx indica congiuntamente il Conto Corrente e il Deposito Xxxxxx.
Conto Accessorio indica il conto corrente accessorio in divisa “dollaro USA” acceso dal Cliente presso la Banca per operare su mercati USA.
Conto Corrente indica il conto corrente in euro accesso dal Cliente presso la Banca.
Conto di Pagamento indica qualsiasi conto detenuto da uno o più utilizzatori presso un Prestatore di Servizi di Pagamento per l’esecuzione di Operazioni di Pagamento.
Contratto indica il complesso della documentazione (cioè “Modulo di apertura rapporti”, “Fascicolo Informativo”, “Fa- scicolo Informativo dei Servizi Accessori del Conto Corrente, “Documento/i di Sintesi”, “Fascicolo Contrattuale”) contenente la disciplina che regola la prestazione dei Servizi.
Data Valuta indica la data di riferimento utilizzata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.
Default Fund indica il fondo di garanzia istituito dalla Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A. e costituito dall’insieme dei versamenti dei partecipanti diretti ai comparti derivati e azionario di Borsa Italiana S.p.A. e al comparto obbligazionario MTS (comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari non derivati gestito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.). Il Default Fund è finalizzato ad indennizzare gli investitori che abbiano subito eventuali danni inerenti le attività di settlement/ regolamento delle operazioni di investimento in titoli.
Deposito Xxxxxx indica il conto deposito titoli.
Device indica i dispositivi di tipo mobile (per es. smartphone o tablet) di esclusiva disponibilità del Cliente e che, se dotati dei requisiti di volta in volta stabiliti dalla Banca, permettono al Cliente stesso, interagendo con le Applicazioni Mobili messe a disposizione dalla Banca medesima (per es. Mediolanum Wallet), di effettuare operazioni di natura informativa e/o dispositiva (per es. di pagamento - anche NFC qualora tale modalità venisse messa in futuro a disposizione del Cliente) nonchè di fruire di servizi specifici.
Documento di Sintesi indica il documento che riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel Foglio Informativo relativo allo specifico tipo di Servizio Bancario prestato al Cliente.
Euro indica la moneta avente corso legale nell’area dell’euro. Family Xxxxxx indica la persona fisica in possesso della qualifica di Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede di cui all’Art. 31 del TUF che opera per conto della Banca.
Fascicolo Contrattuale indica il documento che contiene le norme che regolano i Servizi.
Fascicolo Informativo indica il documento che riporta l’informativa precontrattuale sulla Banca e sui Servizi.
Fascicolo Informativo dei Servizi Accessori del Conto Corrente indica il documento che contiene i Fogli Informativi sui Servizi Accessori del Conto Corrente.
Fattori di Esecuzione indica i fattori, individuati dalla Banca, che possono influire sulla esecuzione degli ordini del
Cliente nell’ambito della prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmissione ordini nonché di raccolta ed esecuzione di ordini e negoziazione.
FMI indica il Fondo Monetario Internazionale.
Foglio Informativo indica il documento che riporta informa- zioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dei Servizi Bancari prestati al Cliente.
Fondo di Garanzia indica il Fondo di Garanzia per i Rispar- miatori e gli Investitori istituito dal D. Lgs. 179/2007, destinato all’indennizzo dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del TUF.
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi indica il sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderisco- no le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 100.000,00). Il Fondo interviene, previa au- torizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Il rimborso è ef- fettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta prorogabile dalla Banca d’Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.
Fondo Nazionale di Garanzia indica il fondo istituito a tutela degli investitori dall’Art. 15 della legge n. 1/1991. Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi di Inve- stimento e del Servizio Accessorio di custodia e amministrazione degli Strumenti Finanziari nei confronti degli intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concor- dato preventivo degli intermediari medesimi.
Giornata Operativa indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento (come di seguito definite) sul sistema interbancario.
Gruppo Bancario Mediolanum indica, collettivamente, Banca Mediolanum S.p.A. e le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate ai sensi dell’Art. 60, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Gruppo Mediolanum o Gruppo o Conglomerato Finanziario Mediolanum indica, collettivamente, Banca Mediolanum S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di quest’ultima, ai sensi dell’Art. 93, TUF (delle quali fanno parte anche le società appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum).
Identificativo Unico indica la combinazione di lettere o di numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare in modo certo il beneficiario di un’Operazione di Pagamento o il suo Conto di Pagamento.
Informazioni e Condizioni Obbligatorie indica le informazioni e le condizioni relative ai singoli Servizi di Paga- mento che sono fornite al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne
faccia richiesta alla Banca.
ISC o Indicatore Sintetico di Costo indica l’indicatore che offre una sintetica misura del costo totale di un’operazione di finanziamento (interessi + spese e oneri accessori).
Kit di Xxxxxxxxx indica il kit consegnato dalla Banca al Cliente, che ha il seguente contenuto: la carta di debito (o le carte di debito) e il carnet assegni eventualmente richiesti dal cliente, nonché, eventualmente (nei casi previsti) una busta chiusa, contenente il Primo Codice Segreto ovvero il Secondo Xxxxxx Xxxxxxx. Qualora il Cliente (o, in caso di contestazione, entrambi i Clienti) non abbia richiesto, in relazione al Contratto medesimo, il rilascio di carte di debito o libretto di assegni e inoltre riceva/generi sia il Primo Codice Segreto che il Secondo Xxxxxx Xxxxxxx tramite SMS o in modalità telematica, a seconda dei casi, il Kit di Xxxxxxxxx non verrà spedito. Il kit di benvenuto, qualora spedito, contiene altresì la comunicazione di inizio della prestazione di servizi da parte della Banca.
Legge Assegni indica il X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736 e sue successive modificazioni.
Legge cambiaria indica il X.X. 00 dicembre 1933, n. 1669 e sue successive modificazioni.
Liquidity Provider indica intermediari ed emittenti che for- niscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti. Locale aperto al pubblico o Dipendenza indica la succursale dell’intermediario (come definita nell’Art. 4 del Rego- lamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) e qualunque locale dell’intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo.
Mediolanum Wallet indica l’applicazione di Banca Medio- lanum attraverso la quale il Cliente può interagire con la stessa, disponendo ad esempio operazioni di pagamento (anche in modalità NFC qualora messa a disposizione in futuro dalla Banca), oppure visualizzare informazioni relative alla Carta di Debito (per es. ultimi movimenti, disponibilità residua ecc.). Tale applicazione dovrà essere scaricata (“download”) e installata dal Cliente sul proprio Device (se compatibile), qualora il Cliente intenda dunque fruire - tramite il Device stesso - anche dei servizi in modalità NFC.
Mercato Regolamentato indica, ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lett. w-ter), TUF, un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a stru- menti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.
Micro-Impresa indica la persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall’Art. 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/ CE, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell’Art. 84, lettera b) della Direttiva 2007/64/CE.
MiFID indica, per semplicità, la Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID
II) ed ogni ulteriore connesso Regolamento o Direttiva. Modulo di apertura rapporti indica il modulo che il Cliente compila e firma per accettare la proposta della Banca. Moneta Elettronica ha il significato indicato dall’Art. 1, comma 2, lett. h-ter, TUB o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo. NFC (Near Field Communication) indica la tecnologia che fornisce connettività wireless a corto raggio e che consen- te funzioni di pagamento “in prossimità” tramite l’interazione elettromagnetica di un Device appositamente configurato con i POS abilitati, secondo le specifiche di funzionamento definite dai diversi circuiti di pagamento.
Nickname indica il codice alfanumerico scelto dal Cliente per l’accesso al Servizio di Banca Diretta, in luogo del Codice Cliente, ovvero congiuntamente ad esso.
Offerta fuori sede indica l’offerta (ossia la promozione, e il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario.
OICR indica gli Organismi di Investimento Collettivo del Ri- sparmio che identificano i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le SICAV.
Operazione di Pagamento indica il complesso di attività disposte dal pagatore o dal beneficiario per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite della Banca.
Operazione di Pagamento Attiva indica l’Operazione di Pagamento disposta dal Cliente Pagatore quale, per esempio:
(i) bonifico; (ii) bonifico SCT (SEPA Credit Transfer); (iii) giro- conto (trasferimento di fondi tra conti intestati alla medesima persona ed entrambi intrattenuti presso la stessa banca); (iv) MAV (Incasso Mediante Avviso); (v) XX.XX. (Ricevuta Bancaria);
(vi) bollettino bancario; (vii) disposizione di pagamento ripetitiva. Operazione di Pagamento Passiva indica l’Operazione di Pagamento disposta dal Cliente Beneficiario o da un terzo beneficiario delle stesse o per il suo tramite quale, per esempio:
(i) RID; (ii) SEPA Direct Debit (SDD).
Orario Limite indica gli orari di una qualsiasi Giornata Ope- rativa oltre i quali la Banca può considerare un Ordine di Paga- mento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale ordine è effettivamente ricevuto. Ordine di Pagamento indica l’istruzione di un pagatore o di un beneficiario a un Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento.
Pagamento mediante Avviso o MAV indica un Servizio di Pagamento con cui un soggetto incarica la Banca di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. La Banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al Cliente Pagatore. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali. POS (Point of Sale) indica il terminale collocato presso gli Esercenti, per l’accettazione dei pagamenti di beni e servizi ef- fettuati con le carte di debito, credito e prepagate.
Prestatore di Servizi di Pagamento indica un sogget- to autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca. Prodotti di Gruppo indica i Prodotti Finanziari e Servizi di
Investimento (i) emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca; (ii) emessi/prestati da società del Gruppo e collocati/ distribuiti dalla Banca; (iii) emessi/prestati da terzi in via esclu- siva per i Clienti della Banca in virtù di apposito accordo con la medesima e collocati/distribuiti dalla stessa Banca.
Prodotti di Terzi indica i Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento diversi dai Prodotti di Gruppo e dai Prodotti di Terzi in Collocamento.
Prodotti di Terzi in Collocamento indica i Prodotti di Terzi che sono oggetto di convenzione di collocamento/distribu- zione fra la Banca e le relative Società che emettono/prestano il prodotto/servizio.
Prodotto di investimento assicurativo indica un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Prodotto Finanziario indica, ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lett. u), TUF, uno Strumento Finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituisce Prodotto Finanziario un deposito bancario o postale non rappresentato da Strumenti Finanziari.
Prodotto Finanziario a Complessità Molto Eleva- ta: ai sensi delle vigenti indicazioni della Consob in materia (cfr. Comunicazione n. 0097996/14 del 22/12/2014), sono considerati “prodotti a complessità molto elevata”:
i) prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (per esempio Asset Backed Securities);
ii) prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’e- mittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale [per esempio Contingent Convertible Notes, pro- dotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell’Art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. “CRR”)];
iii) prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
iv) strumenti finanziari derivati di cui all’Art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non nego- ziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
v) prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
vi) strumenti finanziari derivati diversi da quelli di cui al punto iv;
vii) prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispet- tano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
viii)obbligazioni perpetue;
ix) OICR c.d. alternative;
x) prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
xi) prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
xii) UCITS di cui all’Art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche. Profilatura indica l’attività con la quale la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie alla Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento, alla Valuta-
zione di Adeguatezza ed alla Valutazione di Appropriatezza. Proposta indica la proposta di adesione ai Servizi che è for- mulata dalla Banca ed è composta da: (i) Modulo di apertura rapporti; (ii) Fascicolo Contrattuale; (iii) Documento di sintesi;
(iv) Fascicolo Informativo; (v) Fascicolo Informativo dei Servizi Accessori del Conto Corrente.
PSD2 indica la Direttiva UE 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di paga- mento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (c.d. “PSD”).
QI Agreement indica l’accordo stipulato tra l’autorità fiscale americana (IRS - Internal Revenue Service) e un intemediario estero, che opera sul mercato statunitense. Attraverso tale accordo l’intermediario assume l’obbligo di operare, sotto la propria responsabilità, le ritenute convenzionali più favorevoli ai soggetti sottoscrittori non residenti in USA, garantendo a questi ultimi l’anonimato. L’intermediario si impegna a rispettare determinati obblighi, concernenti principalmente l’individuazione ed identificazione con la modulistica/documentazione prevista dei beneficiari effettivi del reddito di fonte USA e le categorie di reddito da questi percepiti e rimane soggetto al potere di controllo da parte dell’autorità fiscale americana, attraverso verifiche condotte direttamente sull’intermediario da ispettori individuati nell’ambito dell’accordo stesso.
RAV (Ruoli Mediante Avviso) indica un tipo di bollettino utilizzato dai concessionari incaricati alla riscossione di somme iscritte a ruolo, come per esempio le sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l’iscrizione agli albi professionali, ecc.
Reclamo indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per esempio lettera, fax, e-mail) alla Banca un comportamento o un’omissione della stessa. Reportable Payments indica il reddito di capitale di fonte statunitense.
Rete Distributiva indica la rete di vendita della Banca com- posta dai Family Banker e dai dipendenti incaricati dalla stessa Banca alla commercializzazione dei Prodotti Finanziari e/o alla prestazione dei Servizi.
Ricevuta Bancaria o XX.XX. indica un Servizio di Paga- mento con cui il Cliente Beneficiario deposita presso la banca assuntrice un Ordine di Pagamento all’incasso per ottenere l’accredito di una somma sul proprio Conto Corrente. La Banca trasmette l’Ordine di Pagamento relativo alla XX.XX. alla banca domiciliataria della XX.XX. (banca pagatrice), la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore.
SEPA indica la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), cioè l’area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all’interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro
ubicazione all’interno della SEPA.
SEPA Credit Transfer o SCT indica un Servizio di Paga- mento attraverso cui il Cliente Pagatore può eseguire un’Opera- zione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un beneficiario. Il SEPA Credit Transfer è utilizzabile dal Cliente a condizione che la Banca e la banca dell’altro soggetto coin- volto nell’Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook. Il SEPA Credit Transfer può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (bulk payments) di qualunque importo.
SEPA Direct Debit o SDD indica un Servizio di Pagamen- to simile al RID, con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l’importo (in euro) indicato nell’SDD sul Conto Corrente del Debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della SEPA - Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro) - cioè l’area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all’interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all’interno della SEPA. L’SDD è utilizzabile dal Cliente della Banca a condizione che quest’ultima e la banca dell’altro soggetto coin- volto nell’Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Direct Debit Scheme Rulebook.
Servizi indica tutti congiuntamente i Servizi di Investimento, i Servizi Accessori e i Servizi Bancari, così come regolati nel Contratto.
Servizi Accessori indica i seguenti servizi accessori rispetto alla prestazione dei Servizi di Investimento:
a) la custodia e amministrazione di Strumenti Finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consen- tire loro di effettuare un’operazione relativa a Strumenti Finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all’emissione o al collocamento di Stru- menti Finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costi- tuzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f ) la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l’intermediazione in cambi, quando collegata alla presta- zione di Servizi e Attività di Investimento;
g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di Servizi e Attività di Investimento o Accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.
Servizi Accessori del Conto Corrente indica i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme al Servizio principale (Con- to Corrente), su base obbligatoria o facoltativa, anche se non
strettamente connessi con esso.
Servizi Bancari indica congiuntamente: (i) il Servizio di Conto Corrente; (ii) il Servizio di Banca Diretta; (iii) il Servizio di Affidamento in Conto Corrente; (iv) il Servizio di Deposito a custodia ed amministrazione; (v) i Servizi di Pagamento. I Servizi Bancari sono regolati nella Sezione C del Fascicolo Contrattuale. Servizi di Investimento indica congiuntamente: (i) Servizio di Consulenza; (ii) Servizio di Negoziazione per conto proprio, di Esecuzione, di Ricezione e Trasmissione di ordini; (iii) Servizio di Collocamento. I Servizi di Investimento sono regolati nella Sezione B del Fascicolo Contrattuale.
Servizio di Banca Diretta indica il Servizio che consente al Cliente di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca. Il Servizio di Banca Diretta è regolato nella Sezione C1 del Fascicolo Contrattuale.
Servizio di Collocamento indica il Servizio di Investi- mento di collocamento con o senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente ed ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al Cliente degli Strumenti Finanziari, dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, pro tempore offerti, promossi o collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture. Il Servizio di Collocamento è regolato nella Sezione B3 del Fascicolo Contrattuale.
Servizio di Consulenza indica il Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti, che consiste nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni di investimento relative ad un determinato Strumento Finanziario, nonché la prestazione di consigli e/o raccomandazioni persona- lizzate con riferimento ad altri Prodotti Finanziari e/o Servizi di Investimento. Il Servizio di Consulenza è prestato dalla Banca su base non indipendente ed è regolato nella Sezione B2 del Fascicolo Contrattuale. La consulenza in materia di investimenti si ritiene fornita su base indipendente qualora l’intermediario che la presti: a) valuti una congrua gamma di strumenti finanziari di- sponibili sul mercato, non limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti dall’intermediario stesso o da entità che hanno con esso stretti legami o da altre entità che hanno con l’intermediario rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; b) non accetti e trattenga incentivi. Servizio di Deposito Xxxxxx indica il Servizio in base al quale la Banca custodisce i titoli cartacei, mantiene la registra- zione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole e provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli o Strumenti Finanziari immessi nel Deposito Xxxxxx intestato al depositario. Il Servizio di Deposito Xxxxxx è regolato nella Sezione C4 del Fascicolo Contrattuale. Servizio di Negoziazione per conto proprio, di Ese- cuzione, di Ricezione e Trasmissione degli ordini indica congiuntamente i Servizi di Investimento che consistono in:
(i) attività di acquisto e vendita di Strumenti Finanziari, in contro- partita diretta ed in relazione a ordini di Clienti, nonché l’attività di market maker come prevista dall’Art. 1, comma 5-quater, del
TUF; (ii) la esecuzione degli ordini dei Clienti; (iii) la ricezione e la trasmissione di ordini dei Clienti, nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (mediazione). Tali Servizi di Investimento sono regolati nella Sezione B4 del Fascicolo Contrattuale.
Servizio di Pagamento indica le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un Conto di Pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un Conto di Pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un Conto di Pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un Conto di Pagamento;
3) esecuzione di Ordini di Pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un Conto di Pagamento presso il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’utilizzatore o presso un altro Pre- statore di Servizi di Pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di Operazioni di Pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di Bonifici, inclusi ordini permanenti;
4) esecuzione di Operazioni di Pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di Servizi di Pagamento:
- esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
- esecuzione di Operazioni di Pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
- esecuzione di Bonifici, inclusi ordini permanenti;
5) emissione e/o acquisizione di Strumenti di Pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) esecuzione di Operazioni di Pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’Operazione di Pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o infor- matico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di Servizi di Pagamento e il fornitore di beni e servizi;
8) emissione di Moneta Elettronica.
SICAV indica le Società di Investimento a Capitale Variabile. Sistema Multilaterale di Negoziazione o MTF indica, ai sensi dell’Art. 1, comma 5-opties del TUF, un sistema multilate- rale che consente l’incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti. Sistema Organizzato di Negoziazione o OTF indica, ai sensi dell’Art. 1, comma 5-octies, del TUF, un sistema multi- laterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra inte- ressi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo alla formazione di contratti.
Sede di negoziazione un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Soggetto Rilevante indica il soggetto appartenente a una
delle seguenti categorie: (i) componenti degli organi aziendali della Banca, soci che in funzione dell’entità della partecipazio- ne detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della Banca o Family Banker; (ii) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di Servizi di Investimento da parte della stessa Banca;
(iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di Servizi di Investimento da parte della stessa Banca.
Strategia indica la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini utilizzata dalla Banca.
Strumento di Pagamento indica qualsiasi dispositivo per- sonalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca, di cui si avvale il Cliente per dare alla Banca un Ordine di Pagamento.
Strumento Finanziario indica, ai sensi dell’Allegato 1, Sezione C, TUF, uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:
1) valori mobiliari;
2) strumenti del mercato monetario;
3) quote di un organismo di investimento collettivo;
4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardiz- zati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standar- dizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di diffe- renziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardiz- zati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un si- stema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che de- vono essere regolati con consegna fisica;
7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standar- dizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
9) contratti finanziari differenziali;
10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine stan-
dardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a ina- dempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciu- ta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni)
Strumento Finanziario Illiquido indica uno strumento finanziario che determina per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Strumento Finanziario Liquido indica uno strumento finanziario per il quale sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi.
Supporto Xxxxxxxx indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere age- volmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Tecniche di Comunicazione a Distanza indica le tecni- che di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato.
Xxxxxxx Xxxxxxx di Esecuzione indica i termini previsti dall’Art. 8 della Parte II, Sezione C5.
TUB indica il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - e le sue successive modifiche e integrazioni.
TUF indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
- e le sue successive modifiche e integrazioni.
Unione Europea indica l’insieme degli Stati membri che attualmente aderiscono all’Unione Europea nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo aderirvi.
US Person indica i soggetti considerati fiscalmente residenti negli Stati Uniti secondo quanto previsto dalla legislazione sta- tunitense. A questa categoria pertanto appartengono, in linea di principio:
- le società di persone e di capitali costituite negli Stati Uniti;
- i trust, se la loro amministrazione è soggetta alla supervisio- ne degli organi giudiziari statunitensi ovvero se le decisioni relative al trust sono riconducibili a soggetti statunitensi;
- le persone fisiche che:
- abbiano la cittadinanza statunitense. Si rammenta che
in base alla normativa interna degli Stati Uniti, la nascita nel territorio statunitense è condizione sufficiente per l’acquisizione della cittadinanza statunitense (principio dello “ius soli”). In proposito, il principio della tassazione connesso alla cittadinanza statunitense non trova deroghe nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dagli Stati Uniti;
- abbiano ottenuto dall’Immigration and Naturalization Service la Alien Registration Card (c.d. “green card”);
- abbiano soggiornato negli Stati Uniti per 31 giorni nell’an- no di riferimento e 183 giorni nell’anno di riferimento e nei due anni precedenti (“substantial presence test”).
Valutazione di Adeguatezza indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione del Servizio di Consulenza ovvero, quando prestati congiuntamente al Servizio di Con- sulenza, degli altri Servizi di Investimento, deve verificare - in particolare - che:
a) l’operazione o il servizio di investimento consigliato corri- spondano agli obiettivi di investimento del Cliente;
b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsi- asi rischio ed eventuali perdite connesse all’operazione o al servizio di investimento consigliato;
c) il Cliente abbia le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione o al servizio di investimento consigliati.
Valutazione di Appropriatezza indica il giudizio attra- verso il quale la Banca, nella prestazione, anche congiunta, dei Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza, deve verificare, rispetto alle operazioni disposte dal Cliente, che il medesimo Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo Strumento Finanziario richiesto comporta.
SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME RICHIAMATE IN CONTRATTO
Codice Civile
Art. 1176: Xxxx’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Art. 1186: Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Art. 1193: Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzional- mente ai vari debiti.
Art. 1279: La disposizione dell’articolo precedente non si ap- plica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla sca- denza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Art. 1373: Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.
Art. 1395: È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determi- nato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Art. 1456: I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte
interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Art. 1712, comma 2: Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa ap- provazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713: Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Art. 1717: Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al so- stituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Art. 1723, comma 2: Il mandato conferito anche nell’inte- resse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
Art. 1726: Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1829: Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.
Art. 1834: Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a resti-
tuirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.
Art. 1851: Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l’ammontare dei crediti garantiti. L’eccedenza è determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
Art. 1856: La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.
Art. 2756, commi 2 e 3: Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
Art. 2761, commi 2, 3 e 4: I crediti derivanti dall’esecuzio- ne del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del depo- sito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma.
D. Lgs. 385/1993 (TUB)
Art. 118: 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modica uni- laterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato in formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente’. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non rece-
da, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedente- mente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano conte- stualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
Art. 122: (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo (ovvero, Capo II del TUB “Credito ai Consumatori”) si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli Artt. 1559 e se- guenti del Codice Civile e contratti di appalto di cui all’Art. 1677 del Codice Civile;
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba av- venire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
f ) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investi- mento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’Art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell’Art. 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’Art. 125-octies.
Art. 126-sexies: (Modifica unilaterale delle condizioni)
1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e infor- mazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.
2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle con- dizioni contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comuni- cazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della varia- zione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in nodo da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
4bis. Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.
Art. 128-bis: 1. I soggetti di cui all’Art. 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo de- cidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
D. Lgs. 58/1998 (TUF)
Art. 21, comma 2: Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.
Art. 30, comma 6: L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni de- correnti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effet- tuate fuori sede.
Art. 31, comma 4: È istituito l’albo unico dei consulenti fi- nanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari au- tonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell’albo provvede l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professio- nali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. […] Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall’albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attività ne- cessaria per la tenuta dell’albo. L’Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. […]
D. Lgs. 213/1998, in materia di introduzione dell’euro e dematerializzazione degli strumenti finanziari.
D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy)
Art. 5, comma 2: Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
Art. 13: 1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a cono- scenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’Art. 7;
f ) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rap- presentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’Art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conosci- bile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7, è indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di con- trollo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento moda- lità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’in- formativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investiga- zioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 30: 1. Le operazioni di trattamento possono essere effet- tuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntual- mente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del tratta- mento consentito agli addetti all’unità medesima.
D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
Art. 3: Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; [...].
D. Lgs. 231/2007
Art. 55, comma 1 (e s.m.i.): Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
L. 386/1990
Art. 9: 1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell’archivio previsto dall’Art. 10-bis.
2. L’iscrizione è effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall’Art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall’Art. 9-bis, comma 3.
3. L’iscrizione nell’archivio determina la revoca di ogni autoriz- zazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio.
4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove conven- zioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736 (Xxxxx Xxxxxxx)
Art. 11: Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
Art. 124: All’atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni. Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.
X.X. 00 dicembre 1933, n. 1669 (Legge cambiaria)
Art. 8: Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
FOGLIO INFORMATIVO
Il Foglio Informativo contiene le informazioni sull’intermediario, le caratteristiche e i rischi tipici del Servizio, l’elenco completo delle condizioni economiche offerte e le clausole contrattuali che riguardano il diritto di recesso, i tempi massimi per la chiusura del rapporto e i mezzi di tutela stragiu- diziale di cui la clientela può avvalersi.
ll Foglio Informativo del Conto Corrente è consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto.
Per la consultazione dei Fogli Informativi relativi ai seguenti Servizi Accessori del Conto Corrente:
• Servizio di Banca Diretta telefonica e telematica;
• Servizio di carte di debito sui circuiti BANCOMAT®/Pago- BANCOMAT®, Cirrus/Maestro e FastPay;
• Servizio di carte multifunzione Nexi (Mediolanum Credit Card Advanced, Mediolanum Credit Card Gold);
• Servizio di incassi e pagamenti offerto ai consumatori;
• Servizio di Deposito Xxxxxx a custodia/amministrazione;
• Servizio di acquisto e vendita di valuta estera e negoziazione assegni di conto estero;
• Servizio di Deposito a Tempo;
si rimanda al Fascicolo Informativo dei Servizi Accessori del Conto Corrente, consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto.
SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE
Art. 1 - Contratto
1. Il “Contratto” è disciplinato dalle previsioni contenute:
- nel “Modulo di apertura rapporti” sottoscritto dal Cliente;
- nel “Foglio Informativo” e nel “Documento di Sintesi”;
- nelle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Clien- te (“Condizioni Generali”) - riportate nel Fascicolo Contrattuale comprensivo Modulo di apertura rapporti;
- delle ”Condizioni Speciali” contenute nelle Sezioni B e C che seguono, caratteristiche o comunque specifiche di ciascun Servizio - riportate nella Parte Seconda del Fascicolo Contrattuale.
2. Se non espressamente riportato in Contratto, i termini utilizzati con la lettera maiuscola sono quelli definiti nel Glossario (cfr. Parte Prima del Fascicolo Contrattuale) che è presente anche nella Parte Prima del Fascicolo Informativo, che unitamente al Fascicolo Informativo dei Servizi Accessori del Conto Corrente è stato consegnato al Cliente, prima della sottoscrizione del Contratto.
Art. 2 - Oggetto
1. Oggetto del Contratto sono i Servizi di Investimento, i Servizi Bancari, i Servizi Accessori e i Servizi Accessori del Conto Corrente espressamente indicati nelle Sezioni B e C che seguono (tutti congiuntamente definiti come i “Servizi”).
2. Le Condizioni Generali si applicano in via generale a tutti i tipi di Servizi prestati pro tempore dalla Banca, i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Condizioni Generali. Trovano, altresì, diretta applicazione, anche se non direttamente previste e fatta comunque salva, ove consentito, espressa deroga, le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, prevalgono queste ultime. Art. 3 - Diligenza della Banca nei rapporti con il
Cliente
1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’Art. 1176, Cod. Civ.
Art. 4 - Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede/Family Banker: divieti, obblighi e prin- cipali regole di comportamento
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, il Family Banker della Banca può ricevere, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, Strumenti Finanziari o Prodotti
Finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasfe- ribilità (con riferimento agli assegni, resta fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali della successiva Sezione C, in merito alle modalità di compilazione definite per la consegna, trasferimento e incasso);
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera prece- dente;
c) Strumenti Finanziari nominativi o all’ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
2. Al Family Banker è fatto divieto assoluto di: a) ricevere dal Cliente denaro contante; b) entrare in possesso dei codici segreti di accesso al servizio e rilasciati ad ogni Cliente dalla Banca; c) di percepire dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
3. Il Cliente dichiara di essere stato informato in merito alle principali regole di comportamento cui deve attenersi il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede nei confronti del Cliente, anche potenziale, avendo ricevuto apposita informativa scritta prima della sottoscrizione del Contratto (cfr. Parte Seconda, Sezione AI, X del Fascicolo Informativo).
Art. 5 - Conclusione del Contratto e obblighi co- municativi del Cliente
1. L’adesione ai Servizi proposta dalla Banca viene accettata dal Cliente con la firma del Modulo di apertura rapporti.
2. Il Modulo di apertura rapporti deve essere firmato e compila- to in tutte le sue parti a cura del Cliente, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo, e deve essere trasmesso alla Banca a cura del Family Banker oppure, ove ciò sia previsto dalle procedure della Banca, direttamente dal Cliente.
3. Con la firma del Modulo di apertura rapporti il Cliente ac- cetta l’attivazione di tutti i Servizi di Investimento (Sezione B), l’apertura di un Conto Corrente (Sezione C2) tra quelli offerti dalla Banca, oltre all’apertura, se richiesto, di un De- posito Titoli (Sezione C4).
4. Conto Corrente e Deposito Titoli, di seguito sono indicati congiuntamente come i “Conti”.
5. Con la sottoscrizione del Modulo di apertura rapporti o an- che successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più degli ulteriori Servizi Bancari indicati nella Sezione C che segue, nonché, secondo quanto specificato nel Modulo di apertura rapporti, l’apertura di un Deposito Titoli che sarà regolato dalle norme di cui alla Sezione C4 del presente Fascicolo Contrattuale.
6. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che la conclusione del Contratto avviene in ogni caso nel momen- to in cui la Banca riceve presso la propria sede il Modulo di apertura rapporti firmato dal Cliente, compilato in ogni sua
parte e completo di tutti gli allegati previsti a corredo.
7. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, la Banca inizierà la prestazione dei Servizi entro il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del Contratto disciplinata dal precedente comma 6. In ogni caso il Cliente è informato dell’inizio della prestazione dei Servizi mediante apposita comunicazione di cui al successivo comma 9.
8. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che entro il medesimo termine previsto dal precedente comma 7 la Banca può esercitare il diritto di recesso alle condizioni e con le modalità previste dal successivo Art. 7.
9. La Banca informa il Cliente dell’inizio della prestazione dei Servizi mediante apposita comunicazione scritta trasmessa a mezzo e-mail e/o posta e/o riprodotta all’interno di un c.d. “Kit di Benvenuto” (nei casi in cui è previsto l’invio al cliente) spedito all’indirizzo indicato per la corrispondenza dal Clien- te stesso, al momento della firma del Modulo di apertura rapporti, ovvero in altra modalità stabilita dalla Banca. All’interno del “Kit di Benvenuto” sono contenute:
• Carnet assegni (ove richiesto dal cliente);
• Carta di debito (ove richiesto dal cliente);
• salvo che il Cliente non sia già utente del Servizio di Banca Diretta in forza di altro Contratto stipulato con la Banca, una lettera, contenuta in busta chiusa, contenente il Pri- mo Codice Segreto ovvero il Secondo Xxxxxx Xxxxxxx nel caso in cui l’invio del Primo Codice Xxxxxxx sia stato richiesto via SMS e salvo che il Secondo Xxxxxx Xxxxxxx non sia generato e fatto pervenire e/o reso disponibile al Cliente con modalità telematiche.
Qualora il Cliente (o, in caso di cointestazione, entrambi i Clienti) non abbia richiesto, in relazione al Contratto medesimo, il rilascio di carte di debito o libretti di assegni e inoltre riceva/ generi sia il Primo Codice Segreto che il Secondo Xxxxxx Xxxxxxx tramite SMS o in modalità telematica, a seconda dei casi, il Kit di Benvenuto non verrà spedito. In caso di mancato invio del kit di benvenuto e salvo che i Codici Segreti non siano generati o fatti pervenire e/o resi disponibili al Cliente a mezzo SMS o con modalità telematiche (a seconda dei codici), tali Codici Segreti verranno inoltrati separatamente al Cliente, in busta chiusa, all’indirizzo di contratto indicato dal cliente stesso. In caso di invio del Kit di benvenuto, il cliente assume l’obbligo di informare la Banca della eventuale mancanza di uno o più dei elementi di cui lo stesso di compone entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di ricezione del Kit di Benvenuto, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla sede legale della stessa (attenzione uff. Banking Center) via fax al numero 00.00000000 oppure telefonando al Banking Center al Numero Verde 800.107.107. Ricevuta la comuni- cazione entro il suddetto termine la Banca provvede, a sua scelta e a proprie spese, previa comunicazione al Cliente, all’invio degli elementi mancanti ovvero alla spedizione di un nuovo Kit di Xxxxxxxxx ritirando contestualmente quello originariamente spedito. È onere del Cliente, in detta ultima ipotesi, custodire, con l’ordinaria diligenza, il contenuto del Kit di Benvenuto sino al momento del ritiro dello stesso da parte della Banca.
Resta espressamente inteso che il Cliente si fa carico di tutte e conseguenze pregiudizievoli di cui dovesse risentire o che dovesse procurare alla Banca in dipendenza della violazione degli obblighi comunicativi sopra enunciati.
Art. 6 - Condizioni per l’attivazione e termine di sospensiva per i Servizi di Investimento
1. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che l’attivazione di tutti i Servizi Investimento regolati dal Con- tratto, indipendentemente dalla data della sua conclusione è condizionata alla preventiva acquisizione da parte della Banca di tutte le informazioni necessarie alla “Profilatura” del Cliente, secondo le modalità indicate nell’Art. 2 della Sezione B1.
2. Nel caso in cui il Contratto sia negoziato fuori dai locali della Banca l’attivazione dei Servizi di Investimento è, in ogni caso, subordinata al decorso del termine di sospensione di 7 (sette) giorni, di cui all’Art. 30, comma 6, del TUF.
Art. 7 - Durata del Contratto e recesso
1. Il Contratto si intende a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momen- to mediante invio di lettera raccomandata A/R. Il recesso esercitato dal Cliente riguarda congiuntamente tutti i Servizi regolati dal Contratto; resta quindi inteso che l’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, determina il recesso dall’intero Contratto e, quindi, il venir meno di tutti i Servizi da esso disciplinati.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 2 del presen- te articolo, il Cliente può recedere da uno o più dei Servizi Bancari indicati nella Sezione C (purché diverso dal Servizio di Conto Corrente e dal Servizio di Pagamento relativo al Bonifico - rif. Sezione C6, Art. 1) senza che ciò determini il recesso dall’intero Contratto.
4. Il recesso del Cliente è efficace decorsi 10 (dieci) giorni lavo- rativi dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta.
5. La Banca può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto al Cliente con un pre- avviso di 60 (sessanta) giorni di calendario, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente.
6. Qualora vi sia un giustificato motivo, la Banca può altresì rece- dere dal Contratto anche senza preavviso, dandone immedia- ta comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo telegramma. Costituiscono giustificato motivo di recesso, a mero titolo indicativo e non esau- stivo, le seguenti fattispecie che riguardano la posizione del Cliente: insolvenza (senza necessità di pronunzie giudiziali); diminuzione per fatto proprio del Cliente delle garanzie date o mancata prestazione di quelle promesse in relazione alla prestazione dei Servizi prestati dalla Banca; elevazione di protesto o dichiarazione equivalente; emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale; provvedimenti restrittivi della libertà personale; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare; iscrizione di ipoteca giu- diziale o concessione di ipoteca volontaria; cessione di beni ai creditori; altri eventi o atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente. Analoga facoltà di recesso per giustificato motivo
e senza preavviso è riconosciuta alla Banca nei casi in cui il Cliente richieda, in via generale o limitatamente ad un’opera- zione di investimento o categoria di operazioni, una diversa “Classificazione MiFID” rispetto a quella assegnata secondo il disposto dell’Art. 4 delle Condizioni Speciali che regolano la prestazione dei Servizi di Investimento.
7. A parziale deroga di quanto riportato nei commi che prece- dono, resta espressamente convenuto che in caso di esercizio del diritto di recesso (con o senza giustificato motivo) da parte del Cliente o da parte della Banca dall’intero Contratto, il Servizio di Consulenza e di Collocamento - salvo che la comunicazione di recesso non contempli, in modo espresso, anche la volontà di recedere da tali due servizi - rimangono comunque attivi qualora il Cliente abbia in essere in veste di intestatario o di cointestatario, alla data di efficacia del recesso, almeno uno o più Prodotti di Investimento Assicu- rativi e/o quote di OICR collocati in precedenza dalla Banca e comunque riferibili a compagnie e/o Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Mediolanum. In tal caso il Contratto continua a produrre i suoi effetti limita- tamente alle clausole applicabili solo ai predetti Servizi di Investimento; e così più in dettaglio le seguenti disposizioni:
(i) Sezione A (con esclusione delle disposizioni applicabili ai Servizi Bancari e ai Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza e dal Servizio di Collocamento); (ii) Sezione B1 (con riferimento alle disposizioni che regolano la prestazione dei Servizi di Consulenza e al Servizio di Collocamento); (iii) Sezione B2 (con riferimento alle disposizioni che regolano la prestazione del Servizio di Consulenza, anche quando prestato congiuntamente al solo Servizio di Collocamento);
(iv) Sezione B3 (con riferimento alle disposizioni che rego- lano la prestazione del Servizio di Collocamento). Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che con la chiusura del Conto Corrente e del Deposito Titoli tutte le operazioni (i.e. acquisto/vendita, sottoscrizione/rimborso/ switch/, ecc.) eventualmente disposte nell’ambito del Servizio di Collocamento saranno regolate esclusivamente secondo le procedure indicate dalla Banca.
8. In riferimento a quanto precisato nel precedente comma 7, qualora il Cliente o la Banca, contestualmente o successiva- mente all’esercizio del diritto di recesso dall’intero Contratto, intendono esercitare, in modo espresso, il diritto di recesso anche in relazione al Servizio di Consulenza e di Collocamen- to - e fermo restando in tutti i casi che alla data di efficacia del recesso dal Contratto, il Cliente abbia in essere in veste di intestatario o di cointestatario, almeno uno o più Prodotti di Investimento Assicurativi e/o quote di OICR collocati in precedenza dalla Banca e comunque riferibili a compagnie e/o Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Mediolanum - dovranno esercitarlo, obbligatoriamente e a pena di inefficacia, per entrambi i citati Servizi non essendo possibile mantenere in essere il Servizio di Consulenza senza il Servizio di Collocamento e viceversa. Il diritto di recesso esercitato in relazione al Servizio di Consulenza e al Servizio di Collocamento è disciplinato:
a) quanto al Cliente, le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 9, 10 ed 11 del presente Art. 7;
b) quanto alla Banca, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del presente Art. 7.
9. Il recesso del Cliente dal presente Contratto è senza spese e non comporta alcuna penalità, salvo quanto eventualmente sia diversamente previsto dalla Condizione Speciali riguar- danti i singoli Servizi regolati dal Contratto.
10. In caso di recesso dal presente Contratto, la Banca e il Clien- te hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
11. Indipendentemente dalle previsioni contenute nei commi pre- cedenti del presente articolo, qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore può recedere dal Contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni dalla data di con- clusione del Contratto oppure - se successivo
- dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il suddetto termine, di una co- municazione scritta al seguente indirizzo: Banca Mediolanum
S.p.A. - Palazzo Meucci Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx 3 mediante lettera raccomandata A/X. Xx raccomandata si intende spedita in tempo utile se conse- gnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice del Consumo ove diversi dal Contratto. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il contratto, ove regolarmente concluso, e fermo restando quanto specificato ai commi 7 e 8 del precedente Art. 5 in tema di inizio della prestazione dei Servizi, avrà esecuzione tra le parti.
Art. 8 - Risoluzione del Contratto
1. La Banca può risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 Cod. Civ., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di:
a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini da parte del Cliente, ove richiesti per l’esecu- zione delle operazioni disposte nell’ambito dei Servizi di Investimento;
b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute da parte del Cliente.
2. La risoluzione del Contratto ha efficacia il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Art. 9 - Conseguenze del recesso e della risoluzio-
ne del Contratto
1. Dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione del Contratto la Banca non può più ricevere e/o compiere operazioni disposte dal Cliente, provvedendo unicamente a dare esecuzione alle operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate.
2. In caso di recesso o di risoluzione la Banca provvede a mette- re a disposizione del Cliente presso la propria sede ed entro il termine di 30 (trenta) giorni (secondo le disposizioni dallo stesso Cliente impartite e previo soddisfacimento della Banca
di tutti i diritti vantati dalla stessa per imposte, commissioni ed interessi maturati, spese ed altri oneri sostenuti) i Prodotti Finanziari e le disponibilità liquide in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso.
3. Qualora i Prodotti Finanziari fossero subdepositati, l’obbligo di consegna si intenderà assolto impartendo al subdepositario l’ordine di trasferire al Cliente quanto di diritto, presso uno o più intermediari dallo stesso Cliente indicato/i. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddi- sfatto i diritti dalla stessa maturati per imposte, commissioni, interessi, spese ed altri oneri sostenuti, ha diritto di ritenere anche in questo caso una quota dei Prodotti Finanziari con- gruamente correlata a tali diritti.
4. L’invio dei Prodotti Finanziari o di assegni al Cliente deve essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
5. La Banca invia al Cliente un “rendiconto di fine rapporto” relativo ai Servizi Bancari cessati, nonché ogni ulteriore eventuale comunicazione che sia prevista dalle Condizioni Speciali in relazione a ciascun altro Servizio.
Art. 10 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente
1. La Banca si riserva di eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle proce- dure più idonee nell’ambito della propria organizzazione.
3. In relazione a ciascuno dei Servizi prestati, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’Art. 1856 Cod. Civ., è comunque autorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario (Art. 1717 Cod. Civ.), fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali applicabili ai singoli rapporti con il Cliente.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecu- zione (Art. 1373 Cod. Civ.), compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima e fatte salve le disposizioni con- tenute nelle Condizioni Speciali che regolano la prestazione dei singoli Servizi.
5. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Art. 11 - Invio di corrispondenza/disposizioni/ ordini alla Banca
1. Il Cliente può trasmettere ordini relativi agli Strumenti Finan- ziari ed ai valori oggetto del presente Contratto, così come ogni altra disposizione inerente i Servizi prestati dalla Banca: in forma scritta, mediante lettera semplice o raccomandata sottoscritta dal Cliente o suo rappresentante autorizzato. Detti ordini/disposizioni possono essere conferiti anche tramite gli ulteriori canali previsti nell’ambito del Servizio di Banca Diretta (per es. telefono, Internet o altri mezzi telematici), nei limiti di quanto previsto dalla Sezione C1.
2. Il Cliente cura che gli ordini/disposizioni comunque impartiti per iscritto, i mezzi di pagamento - ivi compresi i titoli di
credito - nonché i documenti in genere, diretti o intestati alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 12 - Invio della corrispondenza al Cliente
1. L’invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all’indirizzo da questi indicato all’atto della conclusione del Contratto, oppure fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto sono trasmessi dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, all’ultimo indirizzo indicato alla stessa Banca e sono vincolanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
3. L’invio di comunicazioni al Cliente - lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca - fermo restando quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali vengono effettuate mediante invio di corrispondenza ordinaria, mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito Internet della Banca (secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla stessa Banca) o, comunque, secondo specifiche modalità concordate con il Cliente al momento della conclusione del Contratto o anche successivamente alla sua conclusione.
4. Il Cliente prende comunque atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle definite e regolati nell’ambito del Servizio di Banca Diretta (cfr. Sezione C1) è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.
5. L’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del Contratto, o successivamente come fatto conoscere dal Cliente ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono, è anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.
6. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente la Banca per iscritto o mediante il servizio di Banca Diretta della eventuale variazione dell’indirizzo indicato dallo stesso Cliente per l’invio della corrispondenza.
Art. 13 - Comunicazioni periodiche al Cliente
13.1. - Rendicontazione dei Servizi di Investimento (Sezione B)
1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell’attività svolta in relazione ai Servizi di Investimento disciplinati in Contratto, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
2. Nella prestazione dei Servizi di Esecuzione degli ordini, Ri- cezione e trasmissione degli ordini, nonché Collocamento, la Banca:
a) trasmette prontamente al Cliente le informazioni essen- ziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine, con indicazione se la relativa operazione è stata raccomandata dalla Banca nell’ambito del Servizio di Consulenza;
b) trasmette al Cliente un avviso su Supporto Duraturo che confermi l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta
esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della confer- ma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto (per es. nel caso di quote di Fondi Comuni d’Investimento e di Prodotti di investimento assicurativi emessi da società del Gruppo Mediolanum e collocati/distribuite dalla Banca), la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito,
c) con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda diretta- mente la società di gestione o la SICAV, fornirà, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalle vigenti disposizioni,
d) a richiesta del Cliente, fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
3. Nella prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca forni- sce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l’indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
4. Se la Banca detiene Strumenti Finanziari o disponibilità liqui- de del Cliente, invia, oltre ai rendiconti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, un rendiconto di tali Strumenti Finanziari o disponibilità liquide su Supporto Duraturo, con cadenza almeno trimestrale.
5. La Banca fornisce, inoltre, con cadenza almeno annuale:
- informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi agli Strumenti Finanziari detenuti dal cliente e ai Servizi di Investimento e Accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi e oneri;
- l’importo effettivo degli incentivi continuativi eventualmen- te ricevuti o pagati in relazione ai Servizi di Investimento prestati al Cliente;
- una dichiarazione aggiornata contenente i motivi secondo cui gli investimenti effettuati corrispondono alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
6. Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca senza ritardo (Art. 1712, secondo comma, Cod. Civ.) e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
7. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comun- que non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
13.2 - Rendicontazione dei Servizi Bancari (Sezione C)
1. Ove non diversamente previsto in relazione a ciascuno dei singoli Servizi Bancari, la Banca fornisce al Cliente, alla sca- denza del Contratto o almeno una volta all’anno, una comu-
nicazione analitica con una completa e chiara informazione sullo svolgimento dei Servizi Bancari dalla medesima prestati e un aggiornato quadro delle condizioni applicate.
2. La Banca e il Cliente possono convenire che le comunicazioni indicate al precedente comma 1 siano inviate con una cadenza più ravvicinata.
3. La Banca invia la comunicazione periodica almeno una volta all’anno nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura contabile di ogni esercizio ovvero nel diverso termine con- cordato con il Cliente, anche in adempimento degli obblighi di rendiconto (Art. 1713 Cod. Civ.).
4. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio di un estratto conto/rendiconto e del Documento di Sintesi. La Banca ha la facoltà di non inviare quest’ultimo documento qualora le condizioni economiche del rapporto non siano variate nel corso dell’anno solare di riferimento. In tal caso il Cliente potrà in qualsiasi momento chiedere ed ottenere, gratuitamente e tempestivamente, copia del Documento di Xxxxxxx. Il Cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche potrà accedere al Documento di Sintesi aggior- nato messogli a disposizione dalla Banca nella Sezione del sito Internet di quest’ultima allo stesso riservata, ovvero, in alternativa, potrà ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
5. Il Documento di Sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le condizio- ni economiche in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione.
6. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni periodiche senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, le stesse si intenderanno senz’altro approvate dal Cliente.
7. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, gli estrat- ti conto si intendono approvati dopo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l’impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il medesimo termine e a decor- rere dalla data d’invio della comunicazione, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
8. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comun- que non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
Art. 14 - Obblighi del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche con riferimento all’eventuale titolare effettivo (cfr. Art. 20 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.), e
alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto (cosiddetti “esecutori”), per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere, e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica (cfr. Art. 22, D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.).
2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l’idoneità dei documenti even- tualmente prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
3. La Banca, qualora non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, potrà vedersi costretta a non eseguire l’operazione richiesta e, in caso di rapporti continuativi già in essere, a non dare proseguo agli stessi (cfr. Art. 42 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.).
4. Tutte le operazioni riconducibili al rapporto si presumono effettuate per conto del Cliente-persona fisica intestatario del rapporto stesso o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del relativo titolare effettivo. A tal fine il Cliente si im- pegna, nel corso dello svolgimento del rapporto, ad indicare tutte le operazioni che saranno eventualmente effettuate per conto di terzi ed a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo dell’operazione.
Art. 15 - Deposito delle firme autorizzate
1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la sede della Banca. Salvo che lo specimen di firma non sia depositato in forza di separato atto o contratto sottoscritto contestualmente o successivamente al presente contratto, vale come firma depositata quella apposta dal medesimo sul Modulo di apertura rapporti.
2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscri- zione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi.
Art. 16 - Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizza- te a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà alle stesse conferite.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà conferite alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax e non siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunica- zione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria del Cliente, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente alla con- clusione del Contratto, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.
4. Fatto comunque salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali o comunque espressamente pattuito per iscritto tra Cliente e Banca, quando il Contratto è intestato a più
persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere formalizzata, in deroga all’Art. 1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà conferite deve essere for- malizzata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art. 17 - Cointestazione del Contratto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali inerenti i singoli Servizi, quando il Contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni sepa- ratamente, le disposizioni relative al Contratto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separata- mente con piena liberazione della Banca e con ogni valido effetto anche nei confronti degli altri cointestatari.
2. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Il recesso dal Contratto (co- munque da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni dell’Art. 7 che precede) può, invece, essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero configurarsi, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo coin- testatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di finanziamenti e/o affidamenti in conto corrente.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del Contratto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del Contrat- to. Analogo diritto di disposizione si configura in capo agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitare congiuntamente il predetto diritto, nonché in capo al legale rappresentante dell’incapace.
5. Nei casi di cui al precedente comma, al fine del valido ed effi- cace compimento degli atti inerenti al rapporto nei confronti della Banca, sarà necessaria la volontà di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’inca- pace, quando da uno di essi sia stata comunicata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.
6. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione; la Banca pone in essere i provvedimenti del caso entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della pre- detta comunicazione.
Art. 18 - Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di riten- zione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa suc- cessivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se
non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale per esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aper- ture di credito, aperture dì crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
2. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte i predetti crediti.
3. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo formalizzate o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 19 - Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Se il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (Art. 1186 Cod. Civ.), la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazio- ne - rispetto all’esecuzione della quale non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 18 ed al presente Art. 19, nonché per poter procedere alla compen- sazione la Banca è, altresì, autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquida- zione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote di fondi comuni d’investimento, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative che siano depositate o co- munque in essere presso la Banca e/o presso altre società del Gruppo Mediolanum. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2 e all’Art. 18 che precedono, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di xxxxx e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari del Contratto.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell’Art. 3 del Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Art. 20 - Solidarietà e indivisibilità delle obbli- gazioni assunte dal Cliente ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in par-
ticolare quelle derivanti da concessioni di finanziamenti, affidamenti in conto corrente e/o garanzie, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare (Art. 1193, primo comma, Cod. Civ.). In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all’Art. 1193, comma secondo, Cod. Civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 21 - Determinazione e modifiche delle con- dizioni contrattuali
1. La Banca può modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole al Cliente - in presenza di un giustificato motivo, i tassi, i prezzi e le altre condizioni di questo Contratto (resta esclusa tale possibilità, limitatamente alle norme contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse, per i soli contratti di durata a tempo determinato. Rif. contratti di apertura di credito a scadenza determinata di cui alla Sezione C3). Le modifiche sono comunicate al Cliente in forma scritta o con altro Supporto Duraturo con un preavviso non inferiore a due mesi e secondo le modalità previste dall’Art. 118 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione. Costituiscono giustificato motivo, a mero titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:
- variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all’an- damento del mercato finanziario e monetario, nonché variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (per esempio Euribor, Libor, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (per esempio indici ISTAT);
- variazione di altre condizioni di mercato (per esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e Servizi Bancari);
- variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l’espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti;
- variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari;
- provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli di intesa con le associazioni di consumatori e/o utenti di Servizi Bancari e finanziari, ecc.
2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni preceden- temente praticate.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono trovano applicazione con riferimento alle modifiche riguardanti tutti i Servizi regolati dal Contratto, siano essi Servizi di Investi- mento o Servizi Bancari, ovvero Servizi Accessori.
4. Nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispet- tate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla Banca. Il reclamo può essere presentato anche dopo la data di entrata in vigore della variazione. La Banca deve fornire una risposta alla clientela entro 30 giorni. Nel caso in cui la Banca risponda o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobanca- xxxxxxxxxxxxxx.xx), l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’Art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria).
Art. 22 - Condizioni economiche, oneri fiscali e spese dei Servizi
1. Le condizioni economiche applicate ai Servizi Bancari sono indicate: per quanto riguarda il Conto Corrente nel Foglio Informativo del Conto Corrente e nel relativo Documento di Sintesi quale parte integrante del Contratto; per quanto riguarda i Servizi Accessori del Conto Corrente, nel Fasci- colo Informativo di tali Servizi Accessori e nel/i relativo/i Documento/i di Sintesi, quale/i ulteriore parte integrante e frontespizio del Contratto.
2. Per i Servizi Bancari prestati da altri soggetti sulla base di apposite convenzioni, sono applicate le condizioni economi- che di volta in volta rese note dalla Banca al Cliente. Dette condizioni potranno differire da quelle previste per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca.
3. Per i Servizi di Consulenza e di Collocamento non è prevista l’applicazione di costi e oneri.
4. I costi e gli oneri relativi ai Servizi di Ricezione e Trasmissione di ordini, Negoziazione per conto proprio ed Esecuzione di ordini per conto del Cliente su Strumenti Finanziari sono riportati nel Foglio Informativo relativo al Servizio di Deposito a Custodia e Amministrazione.
5. Prima della prestazione dei Servizi di Investimento, la Banca fornisce, inoltre, le ulteriori informazioni sui costi relativi a ciascuna operazione posta in essere, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
6. Xxxxx restando quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni e/o ai Servizi comunque poste in essere o prestati al Cliente sono in ogni caso a carico del Cliente stesso.
7. Sono anche ad esclusivo carico del Cliente le spese che la Banca è tenuta a sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti su somme, Strumenti Finanziari e/o valori depositati.
8. Xxxxx restando i diritti della Banca ai sensi degli Artt. 18 e 19 delle presenti Condizioni Generali, il Cliente autorizza comunque la Banca ad addebitare tutti gli eventuali costi (anche dipendenti da imposte e tasse) che in futuro potessero interessare i Servizi su uno dei conti correnti intrattenuti
dal Cliente con la Banca. Il Cliente avrà comunque facoltà di indicare uno specifico conto corrente per procedere al relativo addebito.
Art. 23 - Computo dei termini
1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti in Contratto si computano tenendo conto dei soli “giorni di calendario”.
2. Ove specificato il riferimento a “giorni lavorativi”, deve in- tendersi ai giorni feriali con esclusione del sabato.
Art. 24 - Registrazione delle conversazioni
1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice della Privacy”), ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le Parti nella prestazione dei Servizi. Quanto precede anche ai fini della prova dei fatti e delle circostanze alle quali le registrazioni si riferiscono.
2. Al riguardo, il Cliente è informato che, ai fini della prestazio- ne dei Servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini, la Banca registra tutte le conversazioni telefoniche e i contatti tramite rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti con il Cliente e che tali registrazioni sono, su richiesta, a disposizione del cliente, per un periodo di 5 anni.
Art. 25 - Limitazione di responsabilità
1. La Banca non è responsabile dell’interruzione, della sospen- sione o del cattivo funzionamento del servizio telefonico e/o postale e/o della rete telematica, di serrate o di scioperi, anche del personale della stessa Banca, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza.
2. Nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto, la Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini (e revoche) dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi do- vuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l’interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento del servizio telefonico, della rete telematica, del servizio postale, di serrate o scioperi, anche del personale della stessa Banca, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo. In tali casi, la Banca informa il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini (o le revoche) e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
3. Nel caso di utilizzo del Servizio di Banca Diretta la Banca non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudo- lento della posta elettronica, della rete Internet, del Device o del terminale del Cliente, nonché per le discordanze tra comunicazioni ricevute e quelle spedite - anche se dovute a
virus, bugs e trojans - riconoscendo pieno valore probatorio al testo inviato o registrato elettronicamente dalla Banca. Il Cliente rinuncia in tale caso ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all’originale, o l’as- serita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa. Le istruzioni inviate con mezzi telematici - ivi compresa, se concordata con il Cliente, la posta elettronica - si riterranno conoscibili e conosciute dal Cliente dal momento nel quale saranno immesse dalla Banca nel punto di accesso alla rete Internet.
4. Nel caso di utilizzo del Servizio di Banca Diretta la Banca non si assume, inoltre, alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico - quali virus, bugs, trojans, indisponibilità del POP, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, ecc. - od a scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta elettronica ed Internet.
5. La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, trasmesse nella prestazione dei servizi e delle attività rese, ascrivibili a fatti di terzi non imputabili alla Banca e ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza professionale richiesta ai sensi dall’Art. 1176, comma secondo, Cod. Civ.
Art. 26 - Opzioni fiscali
1. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale da adottare, compilando le apposite Sezioni predisposte.
2. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.
Art. 27 - Legge applicabile
1. I rapporti tra la Banca e il Cliente sono regolati, salvo diverso accordo scritto, dalla legge italiana.
Art. 28 - Procedure di Reclamo
1. Per qualunque lamentela derivante dal rapporto “banca-clien- te” avente ad oggetto o comunque relativo alla prestazione di uno o più Servizi regolati dal Contratto, il Cliente può presentare un reclamo all’Intermediario, per lettera rac- comandata A/R indirizzandola a Banca Mediolanum S.p.A.
- Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx (XX) o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx oppure ufficioreclami@ xxxxxxxxxx.xx o via fax al numero 00.00000000.
2. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi di Investimento (Sezione B), la Banca deve rispondere al Cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.
3. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi Bancari la Banca è tenuta invece a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Con specifico riferimento ai reclami aventi ad oggetto
la prestazione di Servizi di Pagamento, la Banca è tenuta invece a rispondere al Cliente entro quindici giornate operative dalla data di ricezione del reclamo stesso. Eccezionalmente, qualora la Banca non possa rispondere entro tale termine, può inviare una risposta interlocutoria, spiegando le ragioni del ritardo. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le trentacinque giornate operative.
4. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto una manifesta- zione di disagio o contestazione sull’operato della Banca che coinvolga l’aspetto del trattamento dati personali legati al D. Lgs. 196/03, la banca è tenuta a rispondere al Cliente nel termine di 15 (quindici) giorni; se l’istruttoria necessaria per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione, entro lo stesso termine, all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima (Art. 146, comma 3 del Codice).
5. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto richieste di rim- borso per operazioni programmate di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite (addebiti SDD), la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del reclamo stesso.
Art. 29 - Procedura di composizione stragiudiziale delle controversie con riferimento ai Servizi di Investimento indicati alla Sezione B1
1. Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo pre- sentato alla Banca o non abbia ricevuto riscontro nel termi- ne di 60 (sessanta) giorni previsto dal precedente Art. 28 comma secondo, ove ne ricorrano i presupposti, può anche ricorrere All’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), Organismo istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le controversie tra investitori ed Intermediari, del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. L’ACF sostituisce l’Ombudsman - Giurì Bancario e la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob.
Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto.
Per presentare un ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito: www.acf. xxxxxx.xx.
Art. 30 - Procedura di Composizione Stragiudi- ziale delle Controversie con riferimento ai Servizi Bancari
1. Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo presentato alla Banca o non abbia ricevuto alcun riscontro nei termini
previsti dal precedente Art. 28 comma 3, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L’Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide - in pochi mesi - chi ha ragione e chi ha torto. Il cliente può rivolgersi all’Arbitro dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca. Le decisioni non sono vincolanti, ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Se il Cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell’Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 31-bis. L’ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e Servizi Bancari, come per esempio i conti correnti, i mutui ed i prestiti personali: fino a euro 100.000,00 (centomila), se il cliente chiede una somma di denaro; senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Presso la sede e il sito Internet della Banca, nonché presso tutti gli uffici dei Family Banker è disponibile una brochure che dettaglia le competenze dell’ABF. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può anche consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chie- dere all’intermediario;
- al servizio di Mediazione, per raggiungere un accor- do tra le parti - qualunque sia il valore della controversia
- con l’intervento di un esperto indipendente (Mediatore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il Mediatore è un esperto in materia bancaria, finanziaria e societaria ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all’altra. Dal punto di vista procedurale una o entrambe le parti richiedono al “Conciliatore BancarioFinanziario” di organizzare un incontro di Mediazione. A tale riguar- do si fa presente che il regolamento di Mediazione è a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito Internet del Conciliatore Ban- carioFinanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). La mediazione viene attivata mediante l’invio della do- manda di mediazione al Conciliatore BancarioFinanziario. Il Conciliatore BancarioFinanziario comunica rapidamente all’altra parte l’avvenuto deposito della domanda, e fissa la data del primo incontro. Con questa comunicazione viene anche nominato il Mediatore che condurrà l’in- contro con le parti, pur essendo consentito alle parti di nominare altro professionista con il loro accordo. Il me- diatore fissa il primo incontro tra le parti, cui ne possono seguire altri, finalizzati sempre al raggiungimento di un accordo tra le parti. Se le parti raggiungono un accordo, il Mediatore redige il verbale al quale è allegato il testo dell’accordo redatto dalle parti, eventualmente con l’aiuto
dei loro legali. Il verbale è depositato presso l’Organismo ed è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore. L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale può essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale e costituisce titolo esecu- tivo. Se invece, anche in incontri successivi al primo, si verifica l’impossibilità di trovare un accordo tra le parti, il mediatore redige verbale ove attesta il fallimento del tentativo di conciliazione. In tal caso, tutto quanto emerge nel corso della procedura resta strettamente riservato e confidenziale, come prevede la legge stessa.
Fatto salvo quanto sopra previsto in tema di ricorsi, in caso di controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell’Unione e un pro- fessionista stabilito nell’Unione, il consumatore ha diritto di proporre un ricorso al competente organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie online (ADR). L’elenco degli ADR è accessibile tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online europea (“piattaforma ODR”) disponibile sul sito xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx.
Art. 31 - Foro competente
1. Fermo restando quanto previsto agli Artt. 29, 30 e 31-bis di cui alla presente Sezione, per qualunque controversia è competente il Foro di Milano.
2. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, è competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
Art. 31-bis - Mediazione civile obbligatoria in ma- teria di contratti bancari, assicurativi e finanziari Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria la Banca e/o il Cliente hanno l’obbligo di esperire preventivamente, quale condizione di procedibilità della domanda, uno dei procedimenti di media- zione/conciliazione previsti dall’Art. 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, ovvero:
1. il procedimento di mediazione previsto e disciplinato dallo stesso D. Lgs. 28/2010, proponendo istanza agli Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nel relativo registro tenuto dal Ministero della Giustizia (tra cui il Conciliatore BancarioFinanziario);
2. in materia di investimenti, il procedimento di conciliazione previsto dal D. Lgs. 179/2007, presentando istanza alla Ca- mera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob;
3. il procedimento istituito in attuazione dell’Art. 128-bis del TUB di cui al D. Lgs. 385/1993, proponendo istanza all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
SEZIONE B - ATTIVITÀ E SERVIZI DI INVESTIMENTO
SEZIONE B1
CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA
Art. 1 - Servizi di Investimento: tipologia, carat- teristiche e modalità di prestazione
1. Il Contratto regola la prestazione da parte della Banca dei seguenti Servizi di Investimento: Consulenza in materia di investimenti, Collocamento con o senza impegno irrevo- cabile nei confronti dell’emittente (di seguito anche solo “Collocamento”), Negoziazione per conto proprio, Ricezione e trasmissione di ordini, Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
2. Oggetto della prestazione dei Servizi di Investimento sono, salvo diverso accordo o previsione del Contratto, tutti gli Strumenti e i Prodotti Finanziari. Il Cliente al Dettaglio “MiFID” è informato e pienamente consapevole che, con riguardo ai Prodotti Finanziari a Complessità Molto Elevata rientranti nelle tipologie da ricomprese da i) a v) nell’elenco fornito dalla Consob (cfr. Glossario - Prodotto Finanziario a Complessità Molto Elevata) Banca Mediolanum si astiene dal prestare qualunque tipo di Servizio di Investimento. Resta comunque ferma la possibilità per i Clienti che già detengono in deposito tali Prodotti Finanziari a più elevata complessità di poterne disporre la vendita per il tramite della Banca.
3. Nello svolgimento dei Servizi di Investimento, la Banca è espressamente autorizzata ad agire sia in nome e per conto del Cliente, sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 21, comma 2, TUF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. Prima della sottoscrizione del Modulo di apertura rapporti, il Cliente dichiara di essere stato informato dalla Banca dei contenuti, delle caratteristiche, e delle modalità con le quali si articolano i singoli Servizi di Investimento prestati (rif. Parte Prima, Sezione AI del Fascicolo Informativo) e, più in dettaglio, in merito alle modalità di prestazione e alle differenze del Servizio di Consulenza, rispetto agli altri Servizi di Investi- mento regolati dal Contratto, e come di seguito precisati.
5. La Banca presta il Servizio di Consulenza – su base non indi- pendente – tramite la propria Rete Distributiva (composta di Family Banker in possesso della qualifica di Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede) in abbinamento con gli altri Servizi di Investimento regolati dal Contratto in tutti i casi in cui detti Servizi abbiano ad oggetto Prodotti di Gruppo e/o Prodotti di Terzi in collocamento ovvero i Prodotti di Terzi come definiti nell’Art. 1 della Sezione B2 che segue (ivi inclusa l’attività di distribuzione di Prodotti di investimento assicurativi).
6. La Banca presta il Servizio di Consulenza sempre in abbina- mento con gli altri Servizi di Investimento regolati dal Con-
tratto anche nel caso di operazioni di investimento disposte dal Cliente tramite il Servizio di Banca Diretta in tutti i casi in cui dette operazioni abbiano ad oggetto Prodotti di Gruppo ovvero Prodotti di Terzi in collocamento.
7. In tutte le fattispecie di cui ai commi 5 e 6 che precedono, il Cliente è stato informato, prima della sottoscrizione del Contratto, e accetta di non poter richiedere di avvalersi dei singoli Servizi di Investimento non accompagnati dal Servizio di Consulenza. Di conseguenza la prestazione congiunta dei Servizi di Investimento e, in tale ambito, di tutte le opera- zioni di investimento disposte dal Cliente sono sottoposte dalla Banca alla “Valutazione di Adeguatezza” (come definita all’Art. 4 che segue). La Banca non può dar corso ad eventuali operazioni valutate come “inadeguate”, trovando in tal caso applicazione le disposizioni di cui all’Art. 4 della presente Sezione.
8. Quando i Servizi di negoziazione in conto proprio ed esecu- zione di ordini, nonché di ricezione e trasmissione di ordini hanno ad oggetto operazioni di investimento in Prodotti di Terzi con riferimento ai quali non sono in essere accordi di distribuzione/collocamento con gli intermediari emittenti/ prestatori dei Servizi di Investimento o nel titolo azionario quotato Mediolanum S.p.A., disposte dal Cliente per il tra- mite del Servizio di Banca Diretta, detti servizi non vengono prestati in abbinamento con il Servizio di Consulenza. Di conseguenza tutte le operazioni disposte dal Cliente sono sottoposte dalla Banca alla sola Valutazione di Appropria- tezza, potendo comunque il Cliente dar corso ad eventuali operazioni “inappropriate” tramite conferma della volontà di procedere, trovando in tal caso applicazione le disposizioni di cui all’Art. 5 della presente Sezione.
9. In aggiunta a quanto precede, nell’ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca provvede a valutare, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza del portafoglio complessivo del Cliente detenuto presso la stessa con le caratteristiche del Cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al momento della verifica. L’esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al Cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione negativa. In tal caso il Cliente è tenuto a contattare la Banca tramite il proprio Family Banker per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari.
10. In nessun caso la Banca presta al Cliente il servizio di mera esecuzione degli ordini ordini, senza alcun tipo di valutazione circa la loro appropriatezza rispetto alle caratteristiche del Cliente medesimo (c.d. execution only).
11. Il Servizio di Collocamento prestato dalla Banca fuori sede per il tramite dei propri Family Banker è supportato anche da una attività di “consulenza generica” relativa a tipi di servizi, strumenti e Prodotti Finanziari collocati, che in concreto si
estrinseca in un’attività di pianificazione ideale del portafoglio del Cliente senza tuttavia fornire consigli/raccomandazioni re- lativi ad uno specifico servizio, strumento o prodotto e senza, pertanto, integrare l’attività tipica del Servizio di Consulenza. Inoltre la Banca, sempre per il per il tramite del Family Banker, cura la materiale trasmissione delle disposizioni impartite dal Cliente, rimanendo costantemente a disposizione per l’intera durata del rapporto.
Art. 2 - Profilatura del Cliente
1. La Banca presta i Servizi di Investimento sulla base delle in- formazioni preventivamente ricevute dal Cliente o comunque messe a sua disposizione da quest’ultimo, al fine di effettuarne la “Profilatura”.
2. Il Cliente è tenuto e si impegna espressamente a collaborare con la Banca per la redazione e l’aggiornamento della Profila- tura, che è necessaria alla Banca per effettuare le valutazioni di adeguatezza o di appropriatezza, come di seguito meglio precisato, nella prestazione dei Servizi di Investimento.
3. A tal fine il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo alle domande riportate in apposito “questio- nario”. Il “questionario” viene compilato a cura dello stesso Cliente secondo una delle seguenti modalità: (i) in formato cartaceo, con l’ausilio del Family Banker, incaricato anche di ritirarne copia curando il successivo inoltro alla Banca; (ii) in formato elettronico, mediante accesso al sito Internet della Banca e nel rispetto della procedura indicata nello stesso sito, utilizzando il Servizio di Banca Diretta.
4. Il Cliente prende atto (i) che la Banca fa legittimo affida- mento sulle informazioni rese dal Cliente e (ii) che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
5. La Banca provvede periodicamente a verificare con il Cliente l’attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso.
6. L’aggiornamento del profilo del Cliente potrà essere effet- tuato attraverso una nuova compilazione del “questionario”, secondo una delle modalità alternative di cui al comma 3 che precede.
7. In ogni caso, il Cliente è tenuto ad aggiornare con la periodi- cità indicata dalla Banca (di norma almeno triennale, se non con cadenza più ristretta) la propria Profilatura, fornendo alla Banca tutte le informazioni a tal fine necessarie. Qualora, alla scadenza di cui sopra, il Cliente non abbia proceduto ad aggiornare la propria Profilatura, la Banca può, comunque, fare affidamento sulle informazioni inizialmente ricevute dal Cliente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
8. In particolare, il Cliente è responsabile della veridicità e correttezza delle Informazioni fornite e si impegna, altresì, a comunicare con tempestività alla Banca qualsivoglia variazione delle Informazioni stesse, anche in ordine alle attività finan- ziarie che compongono il portafoglio del Cliente stesso, che possa risultare rilevante e/o utile ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento. La Banca non è pertanto responsabile per i Servizi di Investimento prestati sulla base di informazioni incomplete o inesatte.
9. Il Cliente è stato informato ed accetta che l’assenza e/o la non completa Profilatura, così come il mancato e/o incompleto aggiornamento della medesima Profilatura, non consente alla Banca di prestare i Servizi di Investimento, trovando in tal caso applicazione anche il disposto dell’Art. 6, comma primo, delle Condizioni Generali.
10. Oltre a quanto previsto dal comma 9 che precede, il Cliente è stato informato ed accetta che in assenza della docu- mentazione prevista dall’accordo denominato “Qualified Intermediary Agreement” stipulato tra la Banca e l’Internal Revenue Service Statunitense, la Banca non presta i Servizi di Investimento con riferimento a Strumenti Finanziari emessi da soggetti/emittenti statunitensi (ad eccezione della vendita). Inoltre, ogni Cliente “US Person” che volesse acquistare titoli di emittente USA è tenuto ad identificarsi attraverso la corretta compilazione dell’apposito modulo denominato W9, con il quale, sotto la propria responsabilità, il Cliente stesso dichiara la propria residenza fiscale negli USA, co- municando il proprio codice fiscale statunitense. Il modulo W9 deve essere compilato e consegnato in originale in 4 copie, assieme alla copia di un documento d’identità valido, in fase di sottoscrizione del Contratto. In caso di omessa compilazione e/o consegna del modulo W9, il Cliente non potrà essere correttamente identificato e di conseguenza non potrà operare in titoli che possano generare “reportable payments”. Qualora, per qualsiasi ragione, il cliente divenisse titolare di strumenti finanziari che possano generare “repor- table payments”, Banca Mediolanum dovrà procedere alla vendita di tali attività finanziarie, secondo la normale prassi commerciale e senza preavviso, applicando e versando alle autorità fiscali statunitensi la ritenuta d’acconto nella misura pro tempore vigente (attualmente pari al 28%) sui redditi maturati e sul corrispettivo lordo di vendita di tali strumenti, secondo quanto previsto dalla normativa statunitense, oltre gli eventuali oneri di legge.
11. Al fine di operare in modo conforme alla normativa sta- tunitense Banca Mediolanum ha l’obbligo di identificare la propria clientela titolare di strumenti che possono generare “reportable payments” (in generale titoli azionari/obbliga- zionari di fonte USA) distinguendo tra US Person e Non US Person. Quanto sopra, con l’obiettivo di applicare una corretta e trasparente gestione della tassazione inerente l’operatività in titoli di emittente statunitense, il Cliente US Person non potrà sottoscrivere un Contratto intestato a più persone. Conseguentemente, gli eventuali redditi di fonte statunitense saranno corrisposti al lordo della tassazione USA e certificati alle autorità USA nei termini di legge. Nel caso in cui, in corso di Contratto, un Cliente acquisisce lo status di “Us Person” (es: a seguito di una variazione di residenza), Banca Mediolanum procederà all’estinzione di qualsiasi rap- porto di conto corrente su cui il Cliente risulta intestatario congiuntamente ad altri soggetti e richiederà al Cliente US Person la sottoscrizione di un Contratto “monointestato”. Anche in tal caso il Cliente US Person è tenuto alla consegna del modulo W9 debitamente compilato e firmato in quattro copie originali.
Art. 3 - Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento (c.d. “Clas- sificazione MiFID”)
1. La Banca provvede a comunicare al Cliente la classificazione assegnatagli quale Cliente al Dettaglio “MiFID” o Cliente Professionale “MiFID”.
2. Il Cliente è stato informato e accetta che la Banca, al fine di assicurare una più ampia protezione e in una ottica di maggio- re completezza informativa, al momento della sottoscrizione del Contratto classifica il Cliente come Cliente al Dettaglio “MiFID”.
3. Al Cliente è riconosciuto, in ogni caso, il diritto di chiedere alla Banca, anche successivamente alla conclusione del Con- tratto, per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.
4. A seguito di tale richiesta la Banca comunica al Cliente, su Supporto Duraturo, quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo, tale cam- biamento comporta.
5. Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è te- nuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata.
6. è onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’at- tribuzione della classificazione originariamente assegnata.
7. Nel caso in cui il Cliente non possa essere classificato di di- ritto quale Cliente Professionale “MiFID” e formuli espressa richiesta di essere considerato come tale, la Banca ne valuta le caratteristiche e l’idoneità e comunica al Cliente l’accet- tazione, o meno, della richiesta.
8. Qualora il Cliente richieda una diversa classificazione rispetto a quella in precedenza assegnatagli dalla Banca (anche per effetto della richiesta del Cliente secondo la procedura definita nei commi che precedono) in via generale o limi- tatamente a un’operazione o classe di operazioni, la Banca si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato qualunque Servizio di Investimento prestato al Cliente, per il tempo ragionevolmente necessario al completamento da parte della Banca delle attività di riesame della posizione del Cliente in ragione delle mutate condizioni, comunicando di conseguenza al Cliente l’accettazione della richiesta. In ogni caso, tale sospensione non potrà prolungarsi oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di modifiche.
Art. 4 - Valutazione di Adeguatezza nella presta- zione dei Servizi di Investimento
1. La Valutazione di Adeguatezza consiste in un giudizio attra- verso il quale la Banca verifica, in particolare, che:
a) l’operazione o il servizio di investimento consigliato cor- rispondano agli obiettivi di investimento del Cliente;
b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qual- siasi rischio ed eventuali perdite connesse all’operazione o al servizio di investimento consigliato;
c) il Cliente abbia le conoscenze e l’esperienza necessarie per
comprendere i rischi inerenti all’operazione o al servizio consigliati.
2. In merito al contenuto delle informazioni per poter svolgere le valutazioni di cui al comma che precede la Banca deve co- noscere, in particolare: (i) per la valutazione sub a), gli obiettivi di investimento del Cliente, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l’investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità per cui vuole accedere agli investimenti; (ii) per la valutazione sub b), dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del Cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari; (iii) per la valutazione sub c), i tipi di servizi, operazioni e Strumenti Finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; la natura, il volume, e la frequenza delle operazioni su Strumenti Finanziari e/o su Prodotti Finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste ope- razioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professio- ne attuale e/o quella precedente del cliente. Il Cliente è stato informato e dichiara di conoscere che tutte le informazioni che precedono, unitamente a ogni ulteriore informazione ritenuta utile dalla Banca ai fini della valutazione, è acquisita dalla stessa Banca in sede di definizione e/o aggiornamento della Profilatura del Cliente.
3. Il Cliente dichiara di essere stato espressamente informato che, ai fini della Valutazione di Adeguatezza, la Banca:
a) quando il Servizio di Consulenza è prestato ad un Cliente classificato come Cliente Professionale “MiFID”, può presumere che per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi prestati congiuntamente ad esso, tale Cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze;
b) quando il Servizio di Consulenza è prestato ad un Cliente classificato di diritto come Cliente Professionale “MiFID”, può invece presumere che detto Cliente sia finanziaria- mente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investi- mento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i cointesta- tari accettano e riconoscono che, nel caso di disposizioni impartite disgiuntamente, la Banca – per la valutazione del livello di conoscenza ed esperienza del Cliente – assumerà a riferimento la Profilatura relativa al soggetto che dispone l’operazione. Per quanto, invece, attiene agli ulteriori profili presi in considerazione ai fini della valutazione di adeguatezza (in particolare propensione al rischio, situazione finanziaria e capacità di sopportare le perdite) la Banca assumerà a rife- rimento la Profilatura riferita al cointestatario con il profilo più basso/prudente. Qualora l’operazione sia disposta con- giuntamente da più cointestatari la Banca è espressamente autorizzata da parte di tutti i cointestatari del Contratto ad assumere a riferimento, anche ai fini valutazione del livello di conoscenza ed esperienza, la Profilatura riferita al cointe- statario con il profilo più basso/prudente.
5. Il Cliente prende atto che, qualora la Banca valuti come “non adeguata” una operazione non è possibile per il Cliente perfezionare l’operazione richiesta.
6. La Banca fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l’indicazione
dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del clien- te. Nel caso di ordini impartiti mediante il Servizio di Banca Diretta, il Cliente prende atto che la Banca effettua le dovute comunicazioni, di cui al presente comma, con il medesimo canale utilizzato dal Cliente per disporre l’operazione; le comunicazioni della Banca sono in ogni caso documentate dalle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
Art. 5 - Valutazione di Appropriatezza nella pre- stazione dei Servizi di Investimento
1. Nella prestazione, anche congiunta, dei Servizi di Negoziazio- ne per conto proprio, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione Ordini, quando non accompagnati dalla prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca effettua in ogni caso una “Valutazione di Appropriatezza” delle operazioni disposte dal Cliente al fine di verificare che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo Strumento Finanziario richiesto comporta.
2. La Valutazione di Appropriatezza è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, come comunicate da quest’ultimo, riguardo al tipo di strumento o servizio di investimento offerto o richiesto. Il Cliente è stato informato e dichiara di conoscere che tutte le informazioni che precedono, unita- mente a ogni ulteriore informazione ritenuta utile dalla Banca ai fini della valutazione, è acquisita dalla stessa Banca in sede di definizione e/o aggiornamento della Profilatura del Cliente.
3. La Banca assume che il Cliente classificato come Cliente Pro- fessionale “MiFID” abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi alle operazioni o ai tipi di operazioni o Strumenti Finanziari.
4. Quando uno o più specifici Strumenti Finanziari o Servizi di Investimento non sono ritenuti appropriati per il Cliente, la Banca avverte il Cliente di tale situazione e si astiene dall’eseguire le relative operazioni, a meno che il Cliente non confermi per iscritto la propria intenzione di procedere comunque all’esecuzione delle operazioni richieste.
5. Nel caso in cui le disposizioni sono impartite mediante il Ser- vizio di Banca Diretta, il Cliente prende atto che la comunica- zione di cui al presente comma è effettuata dalla Banca con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. In questo caso, l’eventuale conferma da parte del Cliente della volontà di procedere deve essere espressa secondo le medesime modalità previste dalla tecnica di comunicazione utilizzata (Internet o telefono) ed è soggetta a registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente da parte della Banca.
6. Qualora il Contratto sia intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni separatamente, i cointestatari accet- tano e riconoscono che la Banca procederà alla verifica di appropriatezza con riguardo all’intestatario che dispone l’e- secuzione dell’operazione. Qualora l’operazione sia disposta congiuntamente da più cointestatari la Banca è autorizzata da tutti i cointestatari del Contratto ad assumere a riferimento la Profilatura riferita al cointestatario con il profilo più basso.
Art. 6 - Conflitti di interesse
1. La Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla vigente disciplina, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi Clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incida- no negativamente sugli interessi dei Clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel documento denominato “Politica di ge- stione dei conflitti di interesse adottata da Banca Mediolanum S.p.A.” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto (cfr. Parte Prima, Sezione AI, IV, del Fascicolo Informativo). Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
2. Nell’ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi del precedente comma non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interessi e/o delle sue fonti affinché possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. Eventuali, nuove situazioni che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto, saranno comunicate al Cliente.
3. Nel caso di utilizzo del Servizio di Banca Diretta, la Banca fornisce l’informativa sul conflitto di interessi con il medesimo mezzo telefonico/informatico utilizzato dal Cliente e ciascuna operazione viene documentata dalle registrazioni su nastro magnetico, supporto elettronico o altro Supporto Duraturo alternativamente utilizzati dalla Banca in relazione a ciascuno dei predetti canali.
Art. 7 - Costi
1. I costi, gli oneri e le remunerazioni dovute alla Banca dal Cliente per i Servizi di Investimento sono resi noti nelle forme previste dall’Art. 22 delle Condizioni Generali.
2. Il Cliente è tenuto a corrispondere anche le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
3. Il Cliente è, altresì, tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi di Investimento, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali e le spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo.
4. In ogni caso, resta fermo il diritto del Cliente di richiedere la scomposizione dei costi e delle spese comunicati dalla Banca in singole voci, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Il pagamento, da parte del Cliente, di quanto dovuto alla Banca per i Servizi di Investimento avviene, salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e la Banca con addebito sul Conto Corrente acceso presso la Banca, con data pari a quella di regolamento dell’operazione, determinata secon- do le norme vigenti nelle sedi di esecuzione dove è stata effettuata l’operazione stessa. Qualora il pagamento venga effettuato dal Cliente mediante titoli di credito, questi do- vranno essere intestati o girati alla Banca, muniti di clausola di non trasferibilità.
Art. 8 - Incentivi
1. Il Cliente è informato chela Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, potrebbe pagare a o per- cepire da un soggetto diverso dal Cliente incentivi in forma di compensi, commissioni o benefici non monetari.
2. La Banca si è dotata di regole volte a garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l’interesse del Cliente.
3. Natura ed importo di eventuali incentivi, o qualora l’importo non possa essere accertato il metodo di calcolo di tale im- porto, verranno comunicati al cliente prima della prestazione dei Servizi.
SEZIONE B2
NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULENZA
Art. 1 - Oggetto del Servizio di Consulenza
1. Il Servizio di Consulenza consiste nel fornire al Cliente consigli di investimento e raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni di investimento relative ad un determinato Strumento Finanziario.
2. Il Servizio di Consulenza prestato dalla Banca ha ad oggetto Strumenti Finanziari e, più in generale, Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento:
a) (i) emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca; (ii) emessi/prestati da società del Gruppo e collocati/distribuiti dalla Banca; (iii) emessi/prestati da terzi in via esclusiva per i Clienti della Banca in virtù di apposito accordo con la medesima e collocati/distribuiti dalla stessa Banca [i prodotti di cui ai punti “(i)”, “(ii)” e “(iii)” che precedono sono indicati anche semplicemente come “Prodotti di Gruppo”];
b) diversi da quelli individuati in precedenza e per i quali sono in essere accordi di distribuzione/collocamento (Prodotti di Terzi in Collocamento).
3. La prestazione del Servizio di Consulenza su “Prodotti di Gruppo” si fonda sul presupposto di una conoscenza più ampia dei prodotti stessi da parte della Banca e della Rete Distributiva. Conseguentemente, tale attività di consulenza:
• è prestata normalmente su iniziativa della Banca;
• è corredata da un’ampia informativa sulle caratteristiche e sulla rischiosità dei Prodotti di Gruppo;
• presuppone un’assistenza continuativa al Cliente anche dopo l’investimento nei prodotti raccomandati e suggeriti.
4. La prestazione del Servizio di Consulenza sui “Prodotti di Terzi” di cui alla lettera b)del comma 2 avviene su iniziativa del Cliente che richieda di investire in specifici prodotti, anche individuati per denominazione o per caratteristiche.
5. La Banca non presta in nessun caso il Servizio di Consulenza con riferimento a Prodotti di Terzi diversi dai Prodotti di Terzi in collocamento. Come indicato all’Art. 1 della prece-
dente Sezione B1, nell’ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca provvede a valutare, con cadenza almeno annuale, l’adeguatezza del portafoglio complessivo del Cliente detenuto presso la stessa con le caratteristiche del Cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risul- tante al momento della verifica. L’esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al Cliente, con indicazione delle circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione negativa.
Art. 2 - Soggetti autorizzati dalla Banca alla pre- stazione del Servizio di Consulenza
1. La Banca fornisce il Servizio di Consulenza per il tramite della propria Rete Distributiva (composta di Family Banker in possesso della qualifica di Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede) in forma verbale o per iscritto, anche mediante l’inoltro di pubblicazioni, documentazione infor- mativa, ricerche ed altri documenti scritti.
2. La Banca fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l’indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
3. Se il Servizio di Consulenza è prestato presso la sede della Banca, le attività di cui al comma che precede sono rese da parte di personale della stessa Banca a ciò autorizzato.
Art. 3 - Caratteristiche dell’attività di consulenza - Limitazione di responsabilità
1. Il Cliente prende atto che:
a) le indicazioni fornite dalla Banca nell’espletamento del Servizio di Consulenza hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno, anche per quanto attiene alla scelta dell’inter- mediario di cui avvalersi.
b) Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente, che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato. Le conseguenti scelte operative e l’utilizzo del Servizio di Consulenza sono effettuati e fruiti dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio.
c) Il Servizio di Consulenza è svolto dalla Banca senza as- sumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo.
d) Le attività di cui al presente Contratto non comporta- no, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. L’effettiva esecuzione delle operazioni deriva da auto- nome decisioni del Cliente, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell’operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano.
e) Le indicazioni e i dati relativi sia ai mercati, sia ai Prodotti e agli Strumenti Finanziari e/o ai Servizi di Investimento, forniti dalla Banca nell’espletamento del Servizio di Con- sulenza non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimen- to consigliati.
f ) Le indicazioni fornite dalla Banca sono formulate sulla base delle condizioni dei mercati finanziari esistenti nel
momento in cui sono rese e, considerata la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali indicazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo.
2. Con riferimento ai consigli e alle raccomandazioni rilasciati dalla Banca, il Cliente prende atto che gli Strumenti Finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote OICR possono comportare (i) il rischio di non essere facil- mente liquidabili e (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano agevole l’accertamento del valore corrente dell’investimento.
3. Con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di Stru- menti Finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi.
4. Con riguardo alla Consulenza avente ad oggetto operazioni su strumenti derivati, il Cliente prende atto che: (i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
(ii) l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non pre- ventivamente quantificabili.
Art. 4 - Informazioni relative al Cliente
1. Preso atto dell’informativa rilasciata ai sensi dell’Art. 13, del Codice della Privacy, il Cliente autorizza il Family Banker ad ot- tenere informazioni sulla situazione economico-patrimoniale dello stesso in essere presso la Banca o presso altre società, e a utilizzare le stesse al solo scopo di fornire il Servizio di Consulenza.
2. Le altre aree organizzative della Banca, nei limiti di legge, possono interloquire con i Family Banker in modo da con- sentire agli stessi di svolgere più efficacemente il Servizio di Consulenza.
3. La Banca, salvo obblighi di legge o regolamenti o ordini di competenti Autorità o necessità derivanti da obblighi con- trattuali, manterrà la medesima riservatezza sul Contratto e su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, relativi al Cliente, di cui sia venuta o venga in possesso o a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto.
SEZIONE B3
NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
Art. 1- Oggetto del Servizio
1. Il Servizio di Collocamento ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al Cliente degli Strumenti Finanziari, dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari (inclusi i Prodotti di investimento assicurativi), pro tempore offerti, promossi o collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture.
2. L’elenco completo dei Prodotti Finanziari, degli Strumenti Fi- nanziari e dei Servizi di Investimento offerti nella prestazione del Servizio di Collocamento è disponibile presso il Family Banker e/o la sede della Banca.
Art. 2 - Condizioni riguardanti la modalità di pre- stazione del Servizio
1. L’adesione a offerte pubbliche di Strumenti Finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR può essere effet- tuata dal Cliente in conformità della disciplina pro tempore vigente in materia. L’attività è svolta dalla Banca in conformità anche con gli accordi di volta in volta conclusi con gli emittenti i prodotti e i servizi collocati. In particolare:
a) l’esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta;
b) gli ordini sono eseguiti al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell’OICR;
c) la Banca può percepire il compenso stabilito dal soggetto competente a fissarlo (per esempio, in base al regolamen- to o allo statuto dell’OICR) e nel rispetto della normativa in vigore in materia di incentivi.
2. Nel caso in cui gli OICR prevedano l’intestazione cumulativa di quote o azioni, la Banca - qualora ciò sia previsto dai relativi prospetti informativi o documenti di offerta - è autorizzata, ai sensi dell’Art. 1395 Cod. Civ., per tutta la durata del pre- sente Contratto, ad eseguire a suo nome, ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente. Nell’esecuzione del relativo mandato, la Banca è autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi soggetto che sia autorizzato, in base alle procedure previste da ciascun OICR, a procedere alla predetta intestazione cumulativa.
3. La documentazione d’offerta relativa all’adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti o servizi deve, ove prescritto dalla normativa pro-tempore vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente ovvero messa a disposizione con altre modalità consentite. Il Cliente è invitato a leggere attenta- mente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo. Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica da parte della Banca, effettuata di volta in volta, della cir- costanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver assunto la decisione di procedere con l’operazione. La documentazione di cui al presente comma sarà esclusivamente e di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi. Le modalità di revoca dell’acquisto o della sottoscrizione saranno quelle contemplate dai documenti di offerta di volta in volta con- siderati.
4. Con il presente Contratto, il Cliente conferisce procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di Strumenti Finanziari.
Art. 3 - Conferimento e attestazione degli ordini
1. Al riguardo trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione B4 che segue alla quale si rimanda.
Art. 4 - Particolari modalità di svolgimento del servizio di collocamento di Prodotti Finanziari
mediante l’utilizzo del canale Internet (rif. Servi- zio di Banca Diretta)
1. Il Cliente può effettuare le operazioni di acquisto e sot- toscrizione, vendita e rimborso, conversione di Prodotti Finanziari collocati dalla Banca nel rispetto della normativa pro-tempore vigente, avvalendosi anche della piattaforma telematica messa a disposizione del Cliente sul sito Internet della Banca nell’ambito del Servizio di Banca Diretta.
2. Qualora le operazioni di cui al precedente comma si rife- rissero a OICR, l’elenco delle relative società di gestione oggetto del Servizio è disponibile in versione aggiornata sul sito Internet della Banca.
3. La Banca mette a disposizione del Cliente in via continuativa nell’apposita Sezione del sito Internet la documentazione di offerta e ogni altro documento e/o informativa previsti dalla normativa vigente.
4. Il Cliente attraverso l’utilizzo del Servizio di Banca Diretta potrà visualizzare, tra l’altro, in via continuativa la propria posizione in Strumenti o Prodotti Finanziari in relazione alle operazioni già eseguite.
5. In relazione alle operazioni di cui al comma primo che pre- cede, la Banca effettua la Valutazione di Adeguatezza di cui all’Art. 4, Sezione BI del presente Contratto.
6. Il Cliente prende atto che - come previsto dall’Art. 67-duo- decies, comma 5, del Codice del Consumo - alle operazioni di cui al comma primo del presente articolo non si applica il diritto di recesso previsto dal medesimo Art. 67-duodecies, comma 1, del Codice del Consumo.
SEZIONE B4
NORME CONTRATTUALI RELATIVE
AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, DI ESECUZIONE, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
Art. 1 - Oggetto dei servizi e ambito della consu- lenza prestata dalla Banca
1 La Banca svolge i servizi di Negoziazione per conto proprio, di Esecuzione, di Ricezione e Trasmis- sione di ordini su Strumenti Finanziari ai sensi ed in conformità a quanto previsto dal TUF, nonché della relativa vigente disciplina regolamentare e di vigilanza di attuazione. Art. 2 - Conferimento e attestazione degli ordini
1. Gli ordini del Cliente potranno essere conferiti alla Banca:
a) per iscritto (anche tramite i Family Banker in possesso della qualifica di Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede) o
b) per il tramite di uno dei canali consentiti nell’ambito del Servizio di Banca Diretta (cfr. Sezione C1).
Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.
2. All’atto del ricevimento dell’ordine per iscritto la Banca o il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede rilascia apposita attestazione cartacea.
3. Qualora gli ordini, vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini sono registrati su nastro
magnetico o su altro supporto equivalente e che la Banca conserva le registrazioni per 5 (cinque) anni. È facoltà del Cliente richiedere copia di tali registrazioni.
4. Qualora gli ordini vengano impartiti nell’ambito del Servizio di Banca Diretta mediante la piattaforma di Trading On Line, l’assolvimento degli obblighi di attestazione nonché di quelli informativi risultano da registrazioni effettuate con modalità tecniche che consentono al Cliente di acquisire la disponibilità della documentazione su Supporto Duraturo. La Banca conserva tali registrazioni per 5 (cinque) anni.
5. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso i Family Banker detti ordini, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono effettivamente da quest’ultima ricevuti.
6. Nel caso in cui la Profilatura non sia stata completata o ag- giornata, come previsto dall’Art. 2 della Sezione BI, la Banca si astiene dal dare corso all’ordine (inoltro o esecuzione).
7. La Banca è tenuta a verificare la capienza delle disponibilità e/o del portafoglio del Cliente al momento del conferimento di un ordine. La ricezione da parte della Banca dell’ordine in assenza di idonea provvista e/o in caso di insussistenza dei titoli, non comporterà alcun obbligo per la Banca di eseguire l’ordine stesso.
8. È in ogni caso facoltà della Banca rifiutare l’esecuzione di un ordine impartito dal Cliente, dandone immediata comuni- cazione al Cliente stesso. Costituisce giusta causa di rifiuto la valutazione di non adeguatezza dell’ordine effettuata dalla banca ai sensi dell’Art. 4 della Sezione BI che precede.
9. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei Clienti o al collocamento, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
10. Gli ordini come sopra impartiti verranno immessi tempestiva- mente nella procedura della Banca, la quale automaticamente trasmetterà gli ordini stessi ai negoziatori. Solo dal momento della ricezione dell’ordine da parte della Banca/negoziatore:
- viene generato l’impegno per il successivo addebito, in caso di acquisto, od il preavviso fondi per il successivo accredito, in caso di vendita;
- sorge l’obbligo per la Banca/negoziatore di dare esecu- zione all’ordine, sempre che vi sia giacenza in somme o in titoli, necessaria per dare corso alle operazioni.
Il negoziatore (a cui la Banca trasmette l’ordine), tramite la propria procedura, immette l’ordine sul mercato, rimanendo responsabile di eventuali ritardi od inadempienze ad esso imputabili.
11. Il Cliente prende atto che il canale telematico di Banca Diretta può indurre a compiere una pluralità di transazioni. La Banca invita pertanto il Cliente ad impartire gli ordini attraverso il canale telematico di Banca Diretta solo dopo una consapevo- le valutazione della coerenza, in base alla situazione finanziaria ed alla propensione al rischio del Cliente medesimo e dei costi dell’operazione.
12. Nei casi in cui il canale telematico di Banca Diretta fosse temporaneamente interrotto o comunque troppo lento rispetto alla ordinaria modalità di fruizione, il Cliente deve
necessariamente avvalersi del “Numero Verde” telefonico che la Banca mette a disposizione in via alternativa.
Art. 3 - Ricezione, Trasmissione ed Esecuzione degli ordini. Negoziazione in conto proprio. Limi- tazione della responsabilità
1. La trasmissione dell’ordine ad un negoziatore non compor- ta da parte della Banca alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti, operata solo ed esclusivamente dal Cliente.
2. La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
3. La Banca, nell’eseguire gli ordini, ne assicura la trattazione ra- pida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del Cliente rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi e agli interessi propri della Banca stessa. A tal fine: (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
(ii) tratta gli ordini dei Clienti che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
4. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle in- formazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire un uso scorretto di tali informazioni.
5. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei Clienti o al collocamento, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.
6. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione (anche in conto proprio), nella trasmissione o nell’esecuzione degli ordini, la Banca ha ela- borato una Strategia di trasmissione ed ese- cuzione degli ordini (una sintesi della Strategia è stata consegnata al Cliente nell’ambito della informativa precon- trattuale - cfr. Parte Seconda, Sezione AI, VII, del Fascicolo Informativo) sul contenuto della quale il Cliente ha prestato il proprio consenso. La versione aggiornata della Strategia è pubblicata nella Sezione “Trasparenza” dei siti xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxxxxxxxxx.xx.
7. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Il Cliente prende atto ed è informato del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia ed eventuali successive modifiche, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
8. Il Cliente acconsente espressamente a che la Banca e i Ne-
goziatori cui la Banca trasmette gli ordini per l’esecuzione, di cui alla Strategia, eseguano le negoziazioni di Strumenti Finanziari, trattati in una sede di negoziazione, anche fuori da dette sedi, alle condizioni e con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
9. Nell’ambito dello svolgimento del Servizio di Negoziazione per conto proprio, la Banca è autorizzata ad entrare in con- tropartita diretta con il Cliente per l’esecuzione di ordini.
10. La Banca si impegna a controllare l’efficacia delle misure adottate, a verificare la qualità dell’esecuzione da parte dei soggetti individuati per l’esecuzione degli ordini e, se del caso, a porre rimedio ad eventuali carenze riscontrate. La Banca si impegna altresì a riesaminare le misure adottate e la Strategia con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di con- tinuare a ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
11. La Banca applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del Cliente rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi e agli interessi propri della Banca stessa.
12. La Banca non è responsabile della mancata trasmissione degli ordini (e revoche) dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l’interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento del servizio telefonico e/o postale, serrate o scioperi, anche del personale della stessa Banca, ovunque verificatisi, di impe- dimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo. In tali casi, la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di trasmettere gli ordini (o le revoche) e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
13 Il Cliente prende altresì atto e accetta che la Banca, ai fini dell’assolvimento di obblighi di controllo e monitoraggio dell’operatività posta in essere nell’ambito del Servizio di cui si discute, potrà prevedere, anche nell’operatività via Internet e/o telefonica, dei controvalori massimi per singolo ordine/ transazione. Tali limitazioni sono specificate all’interno del Foglio Informativo relativo al Servizio di Deposito Titoli a custodia e amministrazione vigente al momento di inseri- mento dell’ordine.
14. Qualora il Cliente sia classificato - successivamente alla con- clusione del Contratto - come Cliente Professionale “MiFID”, al medesimo viene consegnata una apposita informativa recante una sintesi della Strategia che la Banca ha adottato in relazione all’operatività caratteristica di detta tipologia di clientela. In tal caso l’operatività è subordinata al rilascio di apposito consenso da parte del Cliente in merito ai conte- xxxx di detta Strategia, valendo al riguardo in ogni caso le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 che precedono.
Art. 4 - Ordini con limiti di prezzo
1. Nel caso di ordini con limiti di prezzo, in relazione ad azioni
ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni pre- valenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca espli- citamente istruzioni diverse.
2. A tal fine la Banca è autorizzata a trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni applicabili.
3. Se la Banca ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli Strumenti Finanziari o le somme di denaro, di pertinenza del Cliente, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e cor- rettamente trasferiti sui Conti del Cliente stesso.
Art. 5 - Aggregazione di ordini
1. Nella prestazione dei servizi di cui alla presente Sezione la Banca non procede alla aggregazione degli ordini.
Art. 6 - Rischi degli investimenti. Comunicazione delle perdite
Variabilità del valore degli investimenti effettuati
1. Il Cliente, oltre a quanto rappresentato nell’ambito della informativa precontrattuale resa dalla Banca (cfr. Parte Prima
- Sezione AI, del Fascicolo Informativo) concernente la natura e i rischi specifici degli investimenti in Strumenti Finanziari, prende, altresì, atto che l’attività di cui al presente Contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
Operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati
2. In particolare, relativamente agli investimenti in Strumenti Finanziari derivati, il Cliente ha preso atto ed è consa- pevole del fatto che:
- il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
- l’investimento effettuato su tali contratti comporta l’assun- zione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque preventivamente non quantificabili.
3. Il Cliente può dover versare i margini di garanzia con le moda- lità e nei termini previsti al successivo Art. 7 per l’operazione disposta e, nel caso in cui il funzionamento dei mercati lo richieda, anche successivamente alla conclusione della stessa operazione il Cliente può dover versare margini di garanzia supplementari. Prima di procedere ad operazioni su Strumenti Finanziari derivati, diversi da cc.dd. “warrant” e “covered warrant”, deve essere stipulato apposito contratto integrativo, nell’ambito del quale sono specificamente in- dividuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
Strumenti Finanziari illiquidi
4. Il Cliente al Dettaglio “MiFID” è informato e pienamente consapevole che, con riguardo agli Strumenti Finanziari classificati come “illiquidi”, Banca Mediolanum si
riserva di astenersi dal prestare i servizi di cui alla presente Sezione relativamente alle disposizioni di acquisto dei mede- simi, ove non disponga di idonee informazioni sulla rischiosità ed il fair value dei medesimi. è fatta comunque salva, per il Cliente, la possibilità di disporre operazioni di vendita.
Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite
5. Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva e/o che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica al cliente le perdite qualora il valore iniziale di ciascuno strumento subisca un deprezza- mento del 10% e, successivamente, di multipli del 10%.
6. La Banca provvede alla comunicazione delle perdite non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o qualora tale soglia sia superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
Art. 7 - Garanzie relative alle operazioni richieste
1. Il Cliente prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o Strumenti Finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti. I margini sono versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell’Art. 1851 Cod. Civ., a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente rela- tive al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.
2. Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul Conto Corrente tenuto dal Cliente presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul Conto Corrente del Cliente siano insufficienti, il Cliente con- ferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere eventuali Strumenti Finanziari presenti nel Deposito Titoli al prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di procedere alla vendita degli Strumenti Finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente, accordandogli un termine di 3 (tre) giorni lavorativi per adempiere alle proprie obbligazioni.
3. Resta inteso che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituisce comunque un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell’operazione, fermo restando il diritto della Banca di risolvere il presente Contratto e richiedere il risarcimento del danno subito.
4. La Banca può altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiu- sura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli Strumenti Finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare.
Art. 8 - Utilizzo dei Conti
1. Il conferimento di disponibilità liquide è effettuata a valere sul Conto Corrente e può avvenire in euro o in altra valuta pre- vista dal Servizio di Conto Corrente (c.d.“Conto Accessorio”). Trova applicazione quanto previsto al precedente Art. 7.
2. Resta sin d’ora convenuto che le somme inizialmente versate e gli Strumenti Finanziari depositati nel Conto Corrente e nel Deposito Titoli, così come quelli che il Cliente conferisca successivamente, saranno utilizzati dalla Banca per l’esecu- zione degli incarichi riguardanti la prestazione dei Servizi di Ricezione e Trasmissione di ordini, di Esecuzione, di Nego- ziazione e di Collocamento conferiti.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 7, la provvista relativa alle operazioni disposte dalla Banca nell’e- spletamento delle proprie attività verrà prelevata a valere sul Conto Corrente (per la liquidità) e sul Deposito Titoli (per gli Strumenti Finanziari).
4. Tutte le rimesse e i movimenti in euro, o in valuta, in dare ed avere, derivanti dalle attività di collocamento, di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini nonché di negoziazione, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla
liquidazione di posizioni attive in Strumenti Finanziari oggetto dell’attività di ricezione e trasmissione di ordini nonché di negoziazione, nonché gli addebiti per acquisti di tali strumenti, gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant’altro derivante dalle attività di cui al presente Contratto saranno regolati mediante addebito ed accredito sul Conto Corrente.
5. I prelevamenti effettuati dalla Banca ai fini della prestazione dei Servizi di cui alla Sezione B del Fascicolo Contrattuale vengono addebitati sul Conto Corrente del Cliente con valuta pari alla data di regolamento delle operazioni, e gli accrediti con valuta pari alla data in cui la Banca avrà effettivamente ottenuto la disponibilità dei relativi importi.
6. La Banca non risponde dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati trasferimenti di denaro e di Stru- menti Finanziari, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti o sottrazioni.
SEZIONE C - CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
DI BANCA DIRETTA, CONTO CORRENTE, CUSTODIA
E AMMINISTRAZIONE TITOLI, SERVIZI DI PAGAMENTO E ALTRI SERVIZI BANCARI
SEZIONE C1
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA TELEFONICA
E TELEMATICA
Art. 1 - Attivazione del Servizio di Banca Diretta e operazioni eseguibili
1. Con l’adesione al Servizio di Banca Diretta ad ogni Cliente è consentito di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica o telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca.
2. Secondo gli orari, le tipologie di operazioni richieste ed il mezzo tecnico utilizzato, il Cliente può avvalersi di un operatore della Banca, ovvero di strumenti automatici.
3. Ad ogni aderente al Servizio di Banca Diretta è consentito di effettuare le operazioni ammesse e previste dalla Banca su tutti i rapporti sui quali ha facoltà di operare in qualità di unico intestatario, cointestatario o delegato ad operare.
4. Il Cliente ha inoltre facoltà di svolgere, con le stesse modalità previste per le operazioni bancarie, e nel rispetto della nor- mativa applicabile, le operazioni ammesse su fondi comuni e prodotti assicurativi, collocati dalla Banca e sottoscritti dal Cliente, nonché su altri prodotti di cui la Banca è o diventerà collocatrice.
Art. 2 - Rischi connessi all’utilizzo del Servizio di Banca Diretta
1. Il Cliente è consapevole dei rischi connessi all’utilizzo di reti telematiche per la trasmissione dei dati. La Banca non sarà responsabile per la perdita, l’alterazione o la diffusione di infor- mazioni trasmesse attraverso l’utilizzo di tecniche telematiche, ascrivibili a difetti di funzionamento delle stesse, caso fortuito, fatto di terzi, nonché ovviamente dolo o colpa del Cliente o comunque ad eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca.
Art. 3 - Forma delle comunicazioni
1. Per i rapporti e le attività ammessi all’operatività mediante il Servizio di Banca Diretta e ogni comunicazione ad essi relativa, le relative modalità di esecuzione rappresentano alternativa e deroga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle Condizioni Generali e speciali che regolano la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, nonché dalle norme contrattuali relative a Strumenti Finanziari e prodotti assicurativi collocati dalla Banca.
2. Nel caso in cui il Cliente richieda mediante il Servizio di Banca Diretta il rilascio e la spedizione a mezzo posta di libretti di assegni bancari, gli viene ogni volta chiesto di dichiarare di
non essere interdetto dall’emissione di assegni bancari come previsto dall’Art. 124 della Legge Assegni. Tale dichiarazione viene registrata e dovrà essere sottoscritta utilizzando un co- dice segreto attribuito dalla Banca al Cliente stesso. Il Cliente riconosce a tale sottoscrizione elettronica valore di vera e valida dichiarazione di propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 124 della Legge Assegni.
3. Lo scioglimento o sospensione per qualunque causa del Ser- vizio di Banca Diretta non comporta di per sé lo scioglimento o la sospensione dei Servizi prestati dalla Banca in forza del Contratto.
Art. 4 - Accesso al Servizio di Banca Diretta
1. Per accedere al Servizio di Banca Diretta, la Banca fornisce al Cliente i seguenti strumenti da utilizzarsi secondo le istruzioni e le modalità di volta in volta rese note dalla Banca:
a) un Codice Cliente numerico, riportato in chiaro sulle prin- cipali comunicazioni indirizzate al Cliente. A tal riguardo si precisa che la Banca, secondo le modalità ed entro i limiti tempo per tempo stabiliti dalla medesima, consente altresì al Cliente di personalizzare il proprio Codice Cliente, scegliendo un Nickname da utilizzarsi in luogo del Codice Cliente numerico. Qualora il Cliente scelga di utilizzare il solo Nickname, non gli sarà più possibile utilizzare il Codice Cliente numerico;
b) un “Primo Codice Segreto” numerico di 5 (cinque) cifre, contenuto in busta sigillata indirizzata al Cliente. In alterna- tiva la Banca si riserva la possibilità di consentire al Cliente la ricezione del Primo Codice Segreto attraverso un mes- saggio SMS al numero di cellulare primario comunicato dal Cliente alla Banca telefonicamente, tramite gli operatori del Banking Center, secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta, e/o nell’ambito della specifica modulistica (oggi denominata “Scheda anagrafica e di adeguata verifica”) fornita dalla Banca medesima;
c) un “Secondo Codice Segreto” numerico di 5 (cinque) cifre contenuto in un’ulteriore busta sigillata indirizzata al Clien- te e inoltrata separatamente, ovvero, in alternativa a tale modalità, generato e fatto pervenire e/o reso disponibile al Cliente secondo modalità telematiche nel rispetto delle politiche di sicurezza di volta in volta in vigore; nonché
d) un terzo codice segreto (“Codice X.Xxx”) meglio descritto nel successivo Art. 6.
Il tutto, da utilizzarsi secondo le modalità di volta in volta stabilite dalla Banca.
2. Il Cliente si impegna a custodire con ogni cura il Primo Xxxxxx Xxxxxxx, il Secondo Xxxxxx Xxxxxxx e il Codice X.Xxx nonché,
in particolare, il dispositivo per mezzo del quale/sul quale tale ultimo codice viene rispettivamente generato/ricevuto. Tale dispositivo potrà essere costituito per esempio da un “Token fisico” o dal Device stesso. In alternativa anche in un ottica di una più ampia fruibilità degli strumenti messi a disposizione a beneficio dei Clienti della Banca, quest’ultima, fermo restando quanto precisato al successivo comma 6, potrà rendere dispo- nibile un Token “virtuale” residente all’interno del Device del Cliente ove dovrà essere stata installata la relativa applicazione software della Banca che consente, appunto, la generazione del predetto Codice X.Xxx.
In tutti i casi, con particolare riferimento al Device, qualora il Cliente decida di ricevere il Codice X.Xxx tramite SMS o qua- lora decida di installarvi ilTokenVirtuale, il Cliente si impegna sin d’ora a prendere tutte le necessarie precauzioni per impedirne l’accesso e l’utilizzo da parte di terzi. A titolo esemplificativo il Cliente attiverà le funzioni di blocco del Device che prevedono l’accesso a quest’ultimo subordinatamente alla corretta com- posizione di un codice di sblocco scelto autonomamente dal Cliente medesimo e che quest’ultimo avrà cura di mantenere riservato al pari dei suddetti Codici Segreti.
3. La divulgazione e/o cessione a terzi, diretta o indiretta, totale o parziale, ancorché temporanea del Primo e/o del Secondo Codice Segreto e/o del Codice X.Xxx e/o dei dispositivi atti a generare tali codici (per es. Token fisici o virtuali, Device), nonché le conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque, non potrà che ricadere interamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Cliente.
4. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento sinché il Cliente non le abbia comunicato lo smarrimento o il furto e la Banca non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell’operatività del Servizio di Banca Diretta, che comunque avverrà non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione.
5. La Banca, per quanto tecnicamente possibile e con gli aggiorna- menti pro tempore disponibili, garantisce al Cliente un elevato standard di sicurezza dei propri Servizi Bancari e finanziari e si impegna ad informare periodicamente il Cliente in merito agli accorgimenti che gli sono richiesti a tutela della sicurezza del Servizio di Banca Diretta. È quindi onere del Cliente, che se ne assume conseguentemente la responsabilità, attenersi alle indicazioni fornite nel tempo dalla Banca per l’utilizzo sicuro del Servizio di Banca Diretta, inclusi l’adeguamento e la protezione degli strumenti informatici mediante i quali egli accede al Servizio di Banca Diretta. Al fine di migliorare la qualità del Servizio di Banca Diretta, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modi- ficarne il contenuto.
6. La Banca si riserva altresì la facoltà, nell’interesse del Cliente ed al fine di garantire la sicurezza delle operazioni riferibili allo stesso, di fornire al Cliente nuovi Codici Segreti e/o ulteriori Codici e strumenti informatici per la loro generazione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni sono comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.
Art. 5 - Identificazione del Cliente
1. Nell’ambito del Servizio di Banca Diretta il Cliente nei suoi contatti telefonici e telematici viene identificato dalla Banca mediante la verifica del Codice Cliente (e/o dell’eventuale Nickname per ciò che concerne esclusivamente l’accesso al Servizio di Banca Diretta tramite la rete telematica) e/o del Primo Codice Segreto e/o del Secondo Codice e/o del Codice X.Xxx - ed eventualmente dei dati anagrafici-, secondo le indicazioni tempo per tempo stabilite dalla Banca. Analogamente avverrà per le operazioni dispositive ammesse. La Banca si riserva in ogni caso, in relazione a specifiche richieste avanzate dal Cliente mediante l’utilizzo del Servizio di Banca Diretta, di chiedere a quest’ultimo, ai fini dell’evasione delle stesse, documentazione, informazioni o dichiarazioni da inviarsi alla Banca in originale o tramite fax. Qualora la Banca intendesse avvalersi di tale facoltà ne darà pronta comunicazione al Cliente.
2. Le modalità vigenti per l’identificazione del Cliente sono illustrate nelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente. In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo del Servizio Banca Diretta tramite la rete telematica, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente l’accesso diretto al sito Internet xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxxxxxxxxx.xx. Preso atto che i dipendenti, collaboratori o Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede della Banca non sono autorizzati a richiedere modalità di utilizzo dei Codici differenti da quelle sopra descritte, in nessun caso il Cliente dovrà rilasciare, comunicare e/o trascrivere il Primo e/o il Secondo Xxxxxx Xxxxxxx e/o il Codice X.Xxx nella sua completezza se non durante l’utilizzo delle funzioni automatizzate messe a dispo- sizione dalla Banca.
3. Il Cliente riconosce fin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza del Servizio di Banca Diretta ed autorizza la Banca ad effettuare registrazioni, in via conti- nuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra la Banca e il Cliente.
Art. 6 - Codice segreto X.Xxx (o “Codice X.Xxx”)
1. Il Codice X.Xxx è un codice numerico o alfanumerico per- sonale, ad uso esclusivo del Cliente, che viene generato di volta in volta in tempo reale (“One Time Password” o codice “OTP”). In conformità ai criteri di sicurezza stabiliti di volta in volta dalla Banca, il Codice X.Xxx può essere generato:
- dalla Banca e inviato al Cliente tramite SMS al numero di cellulare primario comunicato da quest’ultimo alla Banca stessa; oppure
- per mezzo di un dispositivo - nella disponibilità esclusiva del Cliente - denominato “Token”.Tale dispositivo può essere “fisico” o “virtuale” (Token App); oppure
- dalla Banca e inserito in modo automatico nel caso di operazioni disposte mediante le App Mobile della Banca; oppure
- dalla Banca e trasmesso sulle App Mobile di quest’ultima a mezzo di un messaggio istantaneo (“notifica push”) che il Cliente, nel caso di operazioni disposte tramite l’home banking della Banca, deve confermare sul proprio Device della messa a disposizione di tale ultima modalità. La Banca
darà comunicazione mediante uno o più dei propri canali (per es. home banking, e-mail, messaggio informativo in estratto conto, ecc.).
Il Codice X.Xxx è valido solo per una singola operazione/ transazione o, quando consentito, per un complesso di ope- razioni/transazioni.
2. Il Cliente deve scegliere al momento di perfezionamento del Contratto ovvero successivamente, al primo accesso nell’area riservata al Cliente nel sito della Banca, la modalità di gene- razione/ricezione del Codice X.Xxx (per es. tramite SMS). Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, della modalità prescelta e al fine di non pregiudicare l’operatività del Cliente, la Banca metterà a disposizione una modalità alternativa fra quelle sopra previste nel rispetto delle proprie politiche di sicurezza.
L’utilizzo del Codice X.Xxx - congiuntamente o in sostituzione al Secondo Codice Segreto - è obbligatorio, anche in funzione del canale di accesso utilizzato dal Cliente, per l’esecuzione di talune operazioni precisate di volta in volta dalla Banca.
3. Le modalità vigenti per l’utilizzo del Codice X.Xxx sono illu- strate, come già precisato al precedente Art. 4, comma 1, nelle apposite istruzioni fornite nel corso del tempo dalla Banca al Cliente.
4. La Banca è tenuta a fornire al Cliente un Codice B. Med o altro strumento equivalente, anche in occasione di Operazioni di Pagamento disposte tramite un Prestatore di Servizi di Pagamento diverso dalla Banca.
Art. 7 - Rapporti cointestati
1. In caso di cointestazione del Contratto, le operazioni svolte tramite il Servizio di Banca Diretta si intendono in ogni caso effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali debitori e creditori solidali, con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi.
2. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in qualsiasi mo- mento, di interrompere l’utilizzo del Servizio di Banca Diretta: per i rapporti cointestati tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei cointestatari ed il suo esercizio ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri cointestatari.
Art. 8 - Limiti operativi
1. Il Cliente, nell’impartire disposizioni, è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti.
Art. 9 - Responsabilità della Banca
1. La Banca non risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni del Servizio di Banca Diretta dovute a cause non imputabili al dolo o a colpa grave della Banca stessa, fra le quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle dovute a: eventi bellici o rivoluzionari, guerre civili, ter- remoti, alluvioni o altre catastrofi naturali, incidenti nucleari, gravi situazioni di inquinamento, scioperi anche del personale della Banca, interruzioni dell’energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, caso fortuito o fatto di terzi.
Art. 10 - Termine per l’esecuzione delle operazioni
1. Le comunicazioni e le disposizioni del Cliente alla Banca sono eseguite, salvo diversa pattuizione, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi.
Art. 11- Modifica, sospensione o abolizione del Servizio di Banca Diretta
1. La Banca ha la facoltà di modificare, sospendere o abolire il Servizio di Banca Diretta in qualsiasi momento per ragioni connesse all’efficienza e sicurezza del Servizio di Banca Diretta, nonché di sospendere l’operatività di singoli Clienti, per motivi cautelari.
Art. 12 - “Alert Informativo e di Sicurezza”
1. Nell’ambito del Servizio di Banca Diretta, è offerto al Cliente il servizio informativo e di sicurezza, che consente ai titolari di conto corrente presso Banca Mediolanum di essere avvisati, al numero di cellulare primario tramite SMS e/o all’indirizzo e-mail personale e/o tramite messaggistica istantanea (“notifica push”) App Mobile della Banca ove presenti sul Device del Cliente, delle principali operazioni effettuate, allo scopo di garantire la sicurezza e la tempestiva informazione.
La componente del servizio relativa agli avvisi di sicurezza a mezzo notifica push o via sms e che comprende la conferma, salvo future modifiche da parte della Banca e nei limiti di im- porto stabiliti pro tempore dalla Banca stessa, delle operazioni:
- di eseguito bonifico;
- di addebito dei prelievi e dei pagamenti con la carta di xxxxxx;
- delle operazioni di accesso alla posizione sul sito di Internet Banking e
- di blocco e di modifica dei codici segreti è attivata auto- maticamente dalla Banca:
- nel caso di notifiche xxx xxx, xx momento in cui il cliente fornisce il proprio numero di cellulare primario in fase di sottoscrizione del Contratto, ovvero telefonicamente, tra- mite gli operatori del Banking Center della Banca, secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta e/o nell’ambito della specifica modulistica (oggi denominata “Scheda anagrafica e di adeguata verifica”) fornita dalla Banca stessa;
- nel caso di notifiche push quando il Cliente, previa installa- zione sul proprio Device autorizzato di almeno una delle App Mobile della Banca, completi la procedura di sicurezza prevista.
L’attivazione della componente di servizio relativa alla mes- saggistica di sicurezza (alert di sicurezza) sarà effettuata dalla Banca entro massimo 3 giorni lavorativi bancari:
- dalla ricezione, da parte del Banking Center della Banca, della relativa comunicazione del Cliente ovvero
- dalla ricezione, da parte della Sede della Banca, dell’apposita modulistica sopra citata, ovvero dal completamento della procedura di sicurezza sul Device del Cliente.
L’attivazione della componente di servizio relativa alla mes- saggistica informativa (alert informativo) avviene su richiesta del Cliente secondo i termini, i costi e le modalità di volta in volta previsti dalla Banca stessa.
2. Il Cliente può scegliere tra quelle previste le operazioni per le quali attivare la componente di servizio relativa alla messaggi- stica informativa (alert informativo).
3. È possibile disattivare in qualsiasi momento l’alert informativo tramite il sito B.Medonline o attraverso il Servizio Clienti di Banca Mediolanum.
4. La Banca si riserva la facoltà di revocare il servizio dando un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.
Art. 13 - Particolari funzionalità delle Applicazioni Mobile della Banca
1. Nell’ambito delle applicazioni o, più in generale, delle modalità telematiche messe a disposizione dalla Banca per la fruizione dei Servizi offerti, potranno essere rese disponibili ulteriori funzionalità per la cui attivazione e/o utilizzo la Banca si riserva di richiedere al Cliente uno specifico consenso anche mediante l’uso di uno o più Codici Segreti e/o l’inserimento di ulteriori Codici.
Nell’ambito di tali funzionalità rientrano, ad esempio:
a) la “Funzione Carte Loyalty” con la quale la Banca consente al Cliente di acquisire l’immagine e relativo codice di cia- scuna delle Carte Loyalty che il Cliente stesso intenderà virtualizzare; ciò al fine di poterle utilizzare presso i relativi circuiti in ogni caso nel rispetto dei limiti stabiliti di volta in volta dagli emittenti di dette Carte;
b) e la “Funzione Caveau” con la quale la Banca consente di salvare sul Device, in modalità crittografata, mediante l’utilizzo di una o più Applicazioni Mobile della Banca, dati o informazioni del Cliente (per es. immagini, documenti, password) nei limiti di spazio di volta in volta prestabiliti dalla Banca medesima.
In relazione alle nuove funzionalità il Cliente prende atto e accetta che:
i) all’interno delle applicazioni della Banca il Cliente visua- lizzerà i contenuti delle funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) in forma leggibile (“in chiaro”). Fermo restando ciò, il contenuto in precedenza richiamato sarà salvato sul Device del Cliente in modalità crittografata;
ii) egli dovrà tenere una copia (back up) sui propri har- dware (ulteriori rispetto al Device) o su propri servizi Cloud, di tutti i dati e delle informazioni che deciderà di salvare (in modalità crittografata) sul proprio Device, con assenza di responsabilità della Banca in caso di perdita o non recuperabilità degli stessi;
iii) senza l’uso della o delle Applicazioni Mobile della Ban- ca su cui è attiva la Funzione Caveau egli non potrà decodificare in forma leggibile i dati e le informazioni crittografate (tramite la medesima funzione) presenti sul proprio Device;
iv) la Banca non può in alcun modo venire a conoscenza dei dati e delle informazioni che il Cliente decide di salvare sul proprio Device;
v) è l’unico responsabile del contenuto dei dati e delle informazioni salvate;
vi) la Banca potrà in qualunque momento sospendere o revocare le funzionalità dandone comunicazione al Cliente;
Anche in relazione a quanto precede, restano in ogni caso fermi tutti gli obblighi del Cliente relativi alla corretta custodia del proprio Device nonché dei Codici Segreti già disciplinati nel precedente Art. 4, con esonero di ogni responsabilità della Banca nel caso di indebito utilizzo da parte di terzi.
SEZIONE C2
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO
DI CONTO CORRENTE ED I SERVIZI CONNESSI
Art. 1 - Il Servizio di Conto Corrente. Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente
1. Con il Servizio di Conto Corrente la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente.
2. Il Cliente può effettuare a titolo esemplificativo versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e giroconti, nonché effettuare prelevamenti, emettere assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici, nei limiti del saldo disponibile e di quelli ulteriori eventualmente comunicati dalla Banca legati alla operatività.
3. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del perio- dico invio dell’estratto conto. Sul Conto Corrente possono essere regolate secondo i termini definiti dalla Banca anche altre operazioni bancarie, quali per esempio i depositi, le aper- ture di credito, i mutui, le carte di credito, nonché le operazioni inerenti la prestazione di tutti i servizi regolati dal Contratto.
4. La Banca è tenuta ad osservare i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta (Art. 1176 Cod. Civ.).
5. La Banca rispetta, nei rapporti con il Cliente, le norme conte- nute nel TUB e le relative disposizioni di attuazione, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art. 2 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal
Cliente
1. La Banca esegue gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute in Contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l’inca- rico richiesto dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. Il Conto Corrente deve essere utilizzato dal Cliente entro il saldo disponibile creditore presente sullo stesso Conto Cor- rente.
3. Il Cliente ha diritto di utilizzare il Conto Corrente a debito solo dopo aver concordato con la Banca la concessione di un affidamento in Conto Corrente (vedi Sezione C3). In assenza di un affidamento, la Banca può rifiutare di eseguire le operazioni disposte dal Cliente (come bonifici, assegni, prelievi con carte di debito o altre operazioni comunque da regolare sul Conto Corrente) per le quali sul Conto Corrente non siano presenti fondi sufficienti; l’eventuale esecuzione di tali operazioni da parte della Banca non comporta la concessione di un credito al Cliente, neppure per l’importo delle operazioni eseguite.
4. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca de- termina le modalità d’esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e in ogni caso tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
5. In relazione agli incarichi assunti, nel caso essi debbano essere eseguiti su una piazza dove non esistono filiali della Banca, la Banca può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente (Art. 1856 Cod. Civ.). La Banca è, inoltre, autorizzata a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1717 Cod. Civ.
6. Il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, o successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione (Art. 1373 Cod. Civ.).
7. Le disposizioni sono eseguite a condizione che i rapporti cui esse si riferiscono siano in essere e non siano oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo.
Art. 3 - Convenzione di assegno
1. Le somme depositate in conto possono essere utilizzate anche attraverso l’emissione di assegno bancario: si tratta di un titolo di credito con il quale il traente, cioè il Cliente o altro soggetto dallo stesso appositamente delegato, incarica la Banca di pagare una certa somma a favore di altra persona (il beneficiario).
2. Per le disposizioni effettuate con assegni sul Conto Corrente, il Cliente deve utilizzare, salvo diverso accordo, i moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente deve rimborsare alla Banca il costo per il rilascio e l’utilizzo degli assegni, come indicato nel Foglio Informativo relativo al Servizio. All’atto della consegna dei moduli di assegno bancario il Cliente (i.e. il richiedente) deve dichiarare alla Banca di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni (Art. 124 della Legge Assegni).
3. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato co- municazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il Cliente, anche mediante comunicazioni imperso- nali (cartelli, moduli prestampati ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).
4. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
5. In caso di prelievi a mezzo carta di debito, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate nella Sezione C7, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibi- lità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
6. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamen- to degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.
7. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto as-
xxxxx o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’Art.11 della Legge Assegni e dell’Art. 8 della Legge cambiaria.
Art. 4 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto
1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.
Art. 5 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari
1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle condizioni economiche del Servizio di Conto Corrente riportate nel Documento di Sin- tesi e nel Foglio informativo consegnati al Cliente. Per quanto concerne i termini di “non stornabilità” dei citati assegni, si rinvia alle condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi del Servizio Accessorio del Conto Corrente “Servizio incassi e pagamenti”. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia al Cliente, anche mediante comuni- cazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, avvisi sul sito web, ecc.).
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilita al pre- cedente comma 1.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso dei termini di “non stornabilità”, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Art. 1829 Cod. Civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in Conto Corrente.
4. Si precisa che i termini di “non stornabilità” di cui ai commi precedenti si applicano esclusivamente agli assegni incassa- bili presso le Banche aderenti alle “procedure interbancarie d’incasso” nell’ambito dello Stato Italiano. Dette procedure prevedono dei termini decorsi i quali l’assegno versato si presume pagato dalla banca trassata (c.d. “presunzione di pagato”).Tuttavia i termini in questione si intendono interrotti in caso pervenga alla Banca una comunicazione di “impagato” da parte dell’istituto di credito trassato. In quest’ultimo caso la Banca procede all’addebito dell’importo dell’assegno sul conto del Cliente con valuta pari alla data del versamento, interrompendo così i termini di “non stornabilità” del titolo. Quanto in precedenza descritto, avviene anche in assenza della
materiale restituzione dell’assegno versato alla Banca trassata.
5. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di assegni bancari
- o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
6. Il Cliente può effettuare versamenti per corrispondenza tramite i soggetti autorizzati dalla Banca a riceverli ovvero tramite i servizi postali esclusivamente con le modalità di seguito descritte. In entrambi i casi, il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accer- tata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare.
7. Il versamento tramite i Family Banker della Banca è limitato esclusivamente a:
a) assegni non trasferibili emessi dal Cliente ed intestati a se medesimo;
b) assegni intestati o girati al Cliente e resi non trasferibili.Tutti gli assegni dovranno essere sbarrati nella parte anteriore e, girati dal Cliente valuta per l’incasso a “Banca Mediolanum S.p.A.”. Non rientra nelle incombenze dei Family Banker della Banca, che non hanno poteri di rappresentanza di quest’ultima, accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Family Banker di mezzi di pagamento difformi. La Banca dà notizia dell’accreditamen- to dei titoli di credito sul Conto Corrente tramite l’estratto conto.
8. Il Cliente può versare per corrispondenza contanti assegni e vaglia allegando la distinta di versamento, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l’esatta intestazione del medesimo. In caso di spedizione a mezzo dei servizi postali, il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento. La Banca provvede ad aprire la busta appo- nendo sulla stessa il timbro di ricezione con l’indicazione della data di arrivo, effettua il versamento entro il giorno lavorativo successivo e dà notizia dell’accreditamento sul Conto Corrente dei valori ricevuti tramite l’estratto conto.
Art. 5-bis - Domiciliazione pensioni INPS
1. Il Cliente comunica alla Banca, anche successivamente alla conclusione del Contratto, la domiciliazione della propria pensione INPS, indicando il Conto Corrente sul quale intende ricevere l’accredito.
2. Il Cliente beneficiario del trattamento pensionistico sarà tenu- to, anche ai sensi dell’Art. 2033 del Codice Civile, a restituire entro 15 giorni dalla richiesta gli eventuali ratei pensionistici eventualmente corrisposti in assenza di titolo al relativo tratta- mento. A tal fine, il Cliente autorizza espressamente la Banca e, per essa, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), anche in via autonoma tra loro, a soddisfarsi sull’eventuale residuo attivo del conto, o in alternativa ad agire per il recupero del
predetto indebito sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale.
3. Il Cliente, nella sua qualità di eventuale cointestatario del conto corrente, è consapevole che il conto in questione potrà essere dunque utilizzato anche per l’accredito di ratei pensionistici di titolarità di altro intestatario del Conto Corrente stesso. A tal riguardo, il Cliente cointestatario, presta manleva in favore della Banca e dell’INPS rispetto agli eventuali ratei pensionistici eventualmente versati sul Conto Corrente in assenza di titolo al relativo trattamento, e garante in ordine alla loro restituzione, anche ai sensi degli Artt. 1936 e segg. del Cod. Civ. ed anche in ordine agli eredi e aventi causa del pensionato. Il Cliente coin- testatario, in tale veste, sarà tenuto a corrispondere all’INPS gli indebiti in questione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta dell’INPS o della Banca, nel limite di dodici ratei della pensione corrisposta. Il Cliente cointestatario autorizza espressamente la Banca e, per essa, l’INPS, anche in via autonoma e disgiunta tra loro, a soddisfarsi sull’eventuale residuo attivo del Conto Corrente, o in alternativa ad agire per il recupero dei predetti indebiti sia nei propri confronti che verso i propri successori a titolo universale o particolare, rinunciando a qualunque beneficio di preventiva escussione.
Art. 6 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari
1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nel precedente Art. 5 nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momen- to l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Art. 1829 Cod. Civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Art. 7 - Versamento in conto di assegni sull’estero
1. La negoziazione di assegni, in euro o in “valuta estera” tratti su banche estere o in “valuta estera” tratti su banche italiane è un servizio con cui la Banca negozia “al salvo buon fine” o “al dopo incasso” assegni per conto del Cliente mediante accredito sul conto corrente. In particolare la negoziazione “al salvo buon fine” consiste in un accredito dell’importo dell’assegno sul conto intestato al Cliente-beneficiario con riserva di verifica e salvo buon fine ed è possibile solo per distinte di versamento del valore complessivo pari o inferiore ad € 30.000. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al
correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. La negoziazione “al dopo incasso” invece consiste nell’accredito dell’importo dell’assegno sul conto del Cliente-beneficiario solo quando la banca negoziatrice ha effettivamente ricevuto la somma corrispondente dalla banca trassata.Tale modalità di negoziazione è obbligatoria per tutte le distinte di versamento del valore complessivo superiore ad € 30.000. La Banca si ri- serva, in ogni caso, la facoltà, indipendentemente dalla richiesta del Cliente, di negoziare gli assegni di qualunque importo “al dopo incasso”, dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso. Resta fermo in tutti i casi quanto specificato nel suc- cessivo comma 2.
2. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cliente che ha ceduto assegni o effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
3. Il Cliente che ha ceduto gli assegni o gli effetti di cui al comma precedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
Art. 8 - Movimentazioni del conto
1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del Conto Cor- rente - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stes- so. È inoltre facoltà della Banca addebitare ad ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte del be- neficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.
Art. 9 - Utilizzabilità del Conto Corrente per ese- cuzione di operazioni in valuta estera
1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il Conto Corrente an- che per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto previa conversione in euro al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta
estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’Art. 1279 Cod. Civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di paga- mento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
3. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Au- torità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con l’ordinaria diligenza.
Art. 10 - Chiusura periodica del conto: liquidazio- ne, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi, commissioni e spese
1. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati con la stessa periodicità annuale il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Per i con- tratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre. Nel regolamento di fine anno sono portati in conto le commissioni, le spese, gli interessi creditori e le trattenute fiscali di legge. Al termine del rapporto sono portati in conto anche gli interessi debitori, fermo restando quanto specificato ai successivi commi.
2. Gli interessi debitori maturati sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, rispetto alla quale sono contabilizzati se- paratamente, e non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora.Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del Codice Civile.
3. Per le aperture di credito regolate in conto corrente (fermo restando quanto specificato al successivo comma 8) e per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. La Banca assicura al Cliente un termine di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell’Art. 119 o 126-quater, comma 1, lettera b) del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili.
4. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal Contrat- to; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.
5. Al momento di esigibilità il Cliente deve provvedere al paga- mento di quanto dovuto senza necessità da parte della Banca di specifica richiesta in tal senso. Sugli interessi esigibili e non pagati maturano interessi di mora nei termini e nella misura pattuita nel Contratto. Gli interessi di mora saranno automaticamente applicati sugli interessi esigibili e non pagati entro il termine previsto dal Contratto senza necessità di preventiva messa in mora (ossia senza che la Banca formalmente ne richieda il pa- gamento al Cliente). Resta espressamente inteso che qualora la
misura degli interessi di mora, anche tenuto conto di eventuali ulteriori oneri o spese da applicarsi congiuntamente ad essi, dovesse superare, anche in un momento successivo a quello di perfezionamento del presente Contratto, il tasso soglia pro tempore vigente fissato ai sensi della L. 7/3/1996, n. 108 ed event. succ. mod. e int., la misura di detti interessi (tenuto conto anche degli oneri e spese eventualmente applicabili) sarà automaticamente ricondotta al tasso soglia pro-tempore vigente.
6. Per le operazioni di cui al comma 3, il Cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
7. Resta inteso che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolato il finanziamento sono impiegati per estinguere il debito da interessi.
8. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare non si appli- xxxx i commi 3, 6 e 7 del presente articolo.
9. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.
10. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito disciplinate nella Sezione C3 e fermo restando quanto sopra riportato, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
Art. 11 - Conto non movimentato
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta), la Banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto Corrente e di inviare l’estratto conto. Qualora la Banca intendesse avva- lersi di tale facoltà provvederà a comunicarlo preventivamente al Cliente.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, per esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art. 12 - Rendicontazione periodica e approvazione dell’estratto conto
1. Oltre a quanto previsto dall’Art.13 comma 2 delle Condizioni Generali, per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto e il Documento di Sintesi possono essere inviati a scelta del Cliente anche con cadenza più ravvicinata da quella annuale (per es. semestrale, trimestrale o mensile).
2. L’Estratto Conto relativo ai contratti di conto corrente conclusi con consumatori riporta inoltre l’ISC pubblicizzato sul Foglio Informativo dello stesso conto corrente messo a disposizione del Cliente alla data dell’invio del Documento di Sintesi.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti,omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché
l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto,la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali,compresi indebiti accreditamenti,con facoltà di effettuarne l’addebito in conto.
Art. 13 - Compensazione e pagamento di assegni
1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’Art. 19, comma 1, delle Condizioni Generali, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data po- steriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’Art. 19, comma 2, delle Con- dizioni Generali, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compen- sazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presenta- zione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
Art. 14 - Recesso
1. Il recesso esercitato ai sensi dell’Art. 7 delle Condizioni Ge- nerali provoca la chiusura del Conto Corrente che avviene, qualora il saldo risulti positivo, entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni.
2. Il Cliente e la Banca possono, con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni ovvero in presenza di giustificato motivo senza preavviso, recedere dalla “convenzione assegno”. Il recesso dalla sola convenzione assegno non determina l’automatico recesso dal Contratto.
3. Nel caso di recesso dalla convenzione assegno ovvero dal Contratto, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’Art. 9 della Legge 15.12.1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
4. Il Cliente, nell’esercitare il diritto di recesso può per iscritto
- al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comu- nicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello cui è tenuto ai sensi del Contratto, ovvero indicare alla stessa Banca gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o della Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.
SEZIONE C3
NORME CHE REGOLANO
GLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE
Fermo restando quanto specificato nei futuri eventuali contratti di apertura di credito che il Cliente dovesse perfezionare con la Banca, in li- nea generale, qualora la Banca dovesse concedere un’Apertura di credito al Cliente, tali facilitazioni creditizie s’intenderanno disciplinate dalle seguenti disposizioni. Resta inteso che in caso di contrasto fra il contenuto dei contratti di apertura di credito e dette norme, prevarranno le prime sulle seconde.
Art. I - Apertura di credito
1. Le aperture di credito (di seguito anche “Apertura di credito” o “Fido”) che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Cliente possono essere concesse anche a tempo determinato.
2. Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
3. Se l’Apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza un’espressa richiesta dalla Banca.
Art. 2 - Obbligazioni del Cliente
1. Il Cliente si obbliga:
a) a non compiere atti di utilizzo del Fido accordato oltre i rispettivi limiti d’importo, o dopo le relative scadenze, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso scritto della Banca;
b) ad adempiere puntualmente qualsiasi obbligazione verso la Banca di natura monetaria, anche a titolo diverso dal Fido concesso;
c) a conservare - per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca - le garanzie reali da lui accordate; nonché - su richiesta della Banca - ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante;
d) a presentare, con cadenza almeno annuale o a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extra contabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la sua situa- zione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica;
e) a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.
Art. 3 - Maturazione degli interessi
1. Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura pattuita, ferma restando l’applicazione di quanto disposto dall’Art. 10 della Sezione C2.
Art. 4 - Recesso
1. Per quanto riguarda la Banca:
a) in caso di Apertura di Credito a tempo INDETERMINATO la Banca ha facoltà di recedere dall’Apertura di Credito così come di ridurla o di sospenderla, con effetto immediato, a ricorrere di un giustificato motivo ovvero, in assenza di giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni
di calendario. In entrambe le ipotesi di cui alla presente lett. a), per il pagamento di quanto dovuto è dato al Cliente un termine di 10 (dieci) giorni.
b) In caso di Apertura di Credito a tempo DETERMINATO
- salvo che il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Con- sumo e, contestualmente, non si rientri in una delle ipotesi di cui al comma 1 dell’Art. 122 TUB (e quindi, in caso di applicabilità delle norme sul c.d. Credito al Consumo) - la Banca ha facoltà di recedere dall’Apertura di Credito così come di ridurla o di sospenderla, nei medesimi termini, con effetti e modalità meglio descritte alla precedente lett. a). Anche in tali ipotesi, pertanto, per il pagamento di quanto dovuto è dato al Cliente un termine di 10 (dieci) giorni. Resta ferma tuttavia la facoltà per la Banca, anche qualora il cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo e, contestualmente, non si rientri in una delle ipotesi di cui al comma 1 dell’Art. 122 TUB (e, quindi, in caso di applicabilità delle norme sul c.d. Credito al Consumo), di recedere dall’apertura di credito a tempo determinato, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, in presenza di una giusta causa.
2. Per quanto riguarda il Cliente:
c) il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dall’Apertura di Credito in ogni momento, anche senza preavviso. Dal momento di efficacia del recesso l’utilizzo del credito concesso (per capitale e interessi maturati sino alla data di effettivo ripianamento dell’esposizione debitoria) dovrà essere integralmente rimborsato. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato mediante l’invio di una comunicazione scritta alla sede della Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione potrà essere inviata anche tramite fax, a condizione che sia confermata mediante lettera racco- mandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Ai fini del rispetto del termine di invio della raccomandata farà fede la data riportata sul timbro postale di avvenuta spedizione. Resta espressamente convenuto, con specifico riferimento alle Aperture di Credito a tempo DETERMINATO e in parziale deroga a quanto previsto dalla presente lett. c), che il Cliente, qualora rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’Art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo e in caso NON SI RIENTRI nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’Art. 122 TUB (e, quindi, in caso di applicabilità delle norme sul c.d. Credito al Consumo), esercitasse, ai sensi dell’Art. 125-ter del Testo Unico Bancario, il diritto di recesso entro 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di con- clusione del contratto di Apertura di Credito, il Cliente provvederà alla restituzione del credito eventualmente utilizzato unitamente ai soli interessi maturati sino alla data di effettiva restituzione, entro 30 giorni dall’invio della sua comunicazione di recesso. In tali casi il Cliente si impegna a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione.
3. Ai fini di cui ai commi che precedono, costituiscono giusta causa
o giustificativo motivo, a mero titolo indicativo e non esaustivo, tra gli altri: i mutamenti di elementi inerenti la meritevolezza del credito, la diminuzione delle eventuali garanzie date o la mancata prestazione di quelle promesse, l’elevazione di protesti
o dichiarazione equivalente; l’emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale, provvedimenti restrittivi della libertà personale, procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari, iscrizione di ipoteca giudiziale; iscrizione di ipoteca legale a favore dello Stato; atti che incidano nega- tivamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, il recesso e la sospensione hanno l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Inoltre, le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la sca- denza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
5. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 4, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.
Art. 5 - Conseguenze del Recesso: compensazione e pagamento di assegni
1. In caso di recesso dall’Apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
2. Nel caso in cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’Art. 19, comma 2, delle Condizioni Generali intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
3. Le disposizioni di cui all’Art. 14 della Sezione C2 si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
Art. 6 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute
1. Qualora l’utilizzazione dell’Apertura di credito sia subordinata alla presentazione, allo sconto o al salvo buon fine, da parte del Cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell’eventuale rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Cliente.
2. Nell’ipotesi in cui la Banca receda dall’Apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui al precedente Art. 4, lett. a) ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l’esito, essa ha la facoltà di richiedere l’integrale pagamento dell’ammontare utilizzato, comprensivo dell’importo di detti titoli e documenti.
3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della Banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente ovvero portate a decurta- zione dell’importo dallo stesso dovuto.
SEZIONE C4
NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA
ED AMMINISTRAZIONE
Art. 1 - Oggetto del servizio di deposito in ammi- nistrazione
1. Con il Servizio di Deposito, custodia e amministrazione titoli (di seguito anche “Servizio di Deposito Titoli”) la Banca custo- disce i titoli cartacei, mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati (per es. azioni, obbliga- zioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.) - titoli cartacei e Strumenti Finanziari dematerializzati nel seguito della presente Sezione C4 sono indicati congiun- tamente come “Strumenti Finanziari” -, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole e provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli o Strumenti Finanziari immessi nel Deposito Xxxxxx intestato al depositario (il “Deposito Titoli”). La Banca, in particolare, procede, su incarico espresso del Cliente, a specifiche operazioni (per es. esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi; vedi Art. 3 che segue).
Art. 1-bis - Esistenza all’interno del dossier di evi- denze di Quote e/o Azioni di OICR istituiti e gestiti da società non appartenenti al Gruppo Mediolanum
1. Fermo restando tutto quanto precede in ordine all’oggetto del servizio di deposito a custodia ed amministrazione, si precisa altresì che la Banca potrà utilizzare il deposito titoli - previa autorizzazione del cliente - anche al fine di dare rilievo, all’in- terno di esso, di evidenze concernenti l’esistenza, di eventuali Quote e/o Azioni di OICR che non siano gestite in regime di dematerializzazione né quotate in un mercato regolamentato, sottoscritte dal Cliente. Nell’ipotesi di cui al presente capo- verso, le suddette evidenze ancorché riportate all’interno del dossier, non rappresentano la giuridica immissione delle Quote e/o Azioni di OICR, a cui le predette evidenze si riferiscono, all’interno del medesimo dossier.
In relazione a queste ultime, il Cliente prende altresì atto e accetta che in tutte le ipotesi di recesso, scadenza o risoluzione del Servizio di deposito a custodia ed amministrazione - per qualsiasi causa intervenuta e indipendentemente dal soggetto (il Cliente o la Banca) a cui tale causa risulta riconducibile - do- vrà dare le necessarie istruzioni alla Banca circa il trasferimento delle evidenze di Quote e/o Azioni di OICR. In assenza di tali istruzioni ovvero in caso di impossibilità a procedere al trasfe- rimento, il dossier titoli non potrà essere formalmente estinto.
Art. 2 - Svolgimento del Servizio di Deposito Titoli
1. Le attività indicate nell’Art. 1 sono svolte in relazione sia a titoli cartacei, sia a Strumenti Finanziari dematerializzati ai sensi del
Titolo V del D. Lgs. 24.06.1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
2. Quando il Servizio ha ad oggetto Strumenti Finanziari de- materializzati (cioè strumenti non cartacei), la Banca presta il Servizio in regime di gestione accentrata, attraverso la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari demateria- lizzati. La registrazione contabile degli Strumenti Finanziari de materializzati a nome del Cliente presso la banca depositaria equivale alla consegna dello strumento medesimo. Pertanto, gli atti sugli Strumenti Finanziari dematerializzati quali, per esempio, il trasferimento o la costituzione di vincoli (per es. pegno) disposti dal Cliente, o a carico del Cliente medesimo, possono essere eseguiti soltanto attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità previste dalla legge (cfr. D. Lgs. 24.06.1998,
n. 213), restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
3. Fatte salve le disposizioni in materia di Strumenti Finanziari dematerializzati immessi nei sistemi di gestione accentrata, la Banca riceve gli Strumenti Finanziari consegnati dal Cliente e li immette nel Deposito a lui intestato. In tal caso, il Cliente deve presentare gli Strumenti Finanziari assieme con una documento (c.d. “distinta”) contenente le informazioni necessarie per la loro identificazione.
Art. 3 - Amministrazione
1. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione degli Strumenti Finanziari e altre operazioni societarie volontarie, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto, secondo le modalità previste dalla Banca e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca provvede alla vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente l’ultimo giorno di trattazione.
2. L’informativa in merito alle operazioni societarie viene resa disponibile dalla Banca al Cliente, di norma, con la messa a disposizione della stessa nella sezione riservata al Cliente all’interno del sito internet della Banca. La Banca avviserà il Cliente della presenza di tale informativa tramite comunica- zione inoltrata a mezzo sms o email indicati dal Cliente stesso. La Banca in ogni caso si riserva la facoltà, in caso di necessità e a proprio insindacabile giudizio, di utilizzare canali comunicativi alternativi a quelli sopra descritti. In relazione all’esercizio dei diritti di opzione, il termine ultimo entro il quale il Cliente deve far pervenire alla Banca le sue istruzioni viene reso noto dalla Banca di tempo in tempo mediante l’informativa di cui sopra; di norma tale termine coincide con le ore 12.00 del giorno antecedente all’ultimo giorno di trattazione dei diritti stessi. Per i titoli non quotati nelle borse italiane, in mancanza delle opportune istruzioni la Banca non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
3. Nel caso di Strumenti Finanziari dematerializzati, il Cliente deve fare richiesta alla Banca per il rilascio delle certificazioni necessarie per l’esercizio dei diritti d’intervento in assemblea (vedi Art. 21 del Regolamento congiunto Banca d’Italia e Con- sob, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione). In particolare, il Cliente dovrà presentare richiesta contenente:
a) il nominativo del richiedente;
b) la quantità degli Strumenti Finanziari per i quali si richiede la certificazione;
c) l’indicazione del diritto che si intende esercitare;
d) il termine di efficacia della certificazione;
e) il luogo e la data della richiesta;
f) la firma o altra indicazione idonea a identificare univoca- mente il richiedente.
Il termine ultimo per l’invio della richiesta di partecipazione all’assemblea per le società italiane con azioni quotate in mer- cati regolamentati è di 4 giorni di mercato prima della data di prima convocazione dell’assemblea societaria.
Entro il giorno di mercato precedente la data di prima convocazione di assemblea la Banca rilascia, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, la certificazione e rende indisponibili le corrispondenti quantità di Strumenti Finanziari fino a quando la certificazione non gli sia restituita o non sia più idonea a produrre effetti.
4. Il diritto di voto inerente agli Strumenti Finanziari depositati non viene esercitato dalla Banca, salvo il caso in cui il Cliente conferisca una delega alla Banca, con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa.
5. Per gli Strumenti Finanziari non quotati nei mercati regolamen- tati italiani, il Cliente deve dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni in mancanza delle quali la Banca non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter prov- vedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca può staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
Art. 4 - Obbligazioni del Cliente
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostene- re, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli Strumenti Finanziari, stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito in Conto Corrente, alla regolamentazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 5 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera racco- mandata a pagare entro il termine di dieci giorni decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli Artt. 2761, commi terzo e quarto, e 2756, commi secondo e terzo, Cod. Civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 6 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei og- getto di deposito
1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno quindici giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. Non sono consentiti ritiri nei 15 (quindici) giorni antecedenti quello di scadenza delle cedole o di rimborso dei titoli stessi.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli cartacei subdepositati a norma dei successivi Artt. 10 e 11, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro trenta gior- ni dal ricevimento delle istruzioni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari.
3. Il ritiro da parte della Banca di titoli cartacei da immettere nel deposito intestato al Cliente può essere soggetto a limitazioni sulla base di valutazioni preventive effettuate dalla Banca stessa in relazione alla tipologia degli Strumenti Finanziari, ai costi collegati per la custodia e amministrazione tali da rendere l’operazione non gestibile o antieconomica.
Art. 7 - Invio della rendicontazione
1. La Banca invia o consegna al Cliente trimestralmente, salvo diversa periodicità convenuta fra le parti, una posizione dei titoli e Strumenti Finanziari presenti nel Deposito Titoli (c.d. “rendiconto”), trovando in tal caso applicazione le disposizioni di cui all’Art. 13 delle Condizioni Generali.
Art. 8 - Cessazione della facoltà di disporre sepa- ratamente del deposito
1. Quando il DepositoTitoli è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente a firma disgiunta, ciascuno degli altri cointestatari è autorizzato in nome e per conto di ciascun altro cointestatario del rap- porto a: vendere i titoli nominativi, anche azionari, facendoli intestare ad un altro dei cointestatari del rapporto; trasferire i titoli nominativi, anche azionari, intestati a uno solo dei titolari del rapporto, apponendo sugli stessi le relative girate o confe- rendo alla Banca il relativo mandato anche a favore di terzi o della Banca; dare in riporto i titoli, estinguere i riporti in essere; utilizzare comunque i titoli nominativi, anche azionari, intestati ad uno solo dei titolari del rapporto; costituire i predetti in pegno a favore di terzi o della Banca.
2. Quando il DepositoTitoli è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata e siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della predetta comunicazione.
Art. 9 - Trasferimento del deposito dei titoli car- tacei
1. La Banca può custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Depositante.
Art. 10 - Subdeposito presso organismi di deposito centralizzato
1. La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso una delle società di gestione accentrata di cui agli Artt. 80 e seguenti del
TUF ed alla normativa di attuazione.
2. In relazione ai titoli subdepositati il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca nella sua qualità di depositaria aderente e secondo le modalità indicate nel Regolamento Unico.
3. In relazione agli Strumenti Finanziari dematerializzati, si appli- xxxx le disposizioni di cui al comma 4 del precedente Art. 3.
Art. 11 - Autorizzazioni al subdeposito
1. La Banca è autorizzata, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, a subdepositare i titoli del Cliente presso depositari abilitati i quali, a loro volta, per particolari esigenze, possono utilizzare altri depositari. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nell’ambito della informativa precontrattuale riportata nella Parte Prima, Sezione A1, II, del Fascicolo Informativo. La Banca rende nota l’eventuale modifica del/dei subdepositario/i con apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione di cui all’Art. 13 delle Condizioni Generali.
2. Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino carat- teristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è autorizzata a procedere al loro raggrup- pamento ovvero, a consentire il raggruppamento da parte dei depositari abilitati e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.
3. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subde- positati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del Contratto.
4. La Banca è autorizzata dal Cliente - anche ai sensi del Prov- vedimento Banca d’Italia 29 ottobre 2007 e sue successive modificazioni - a ricorrere al deposito degli Strumenti Finanziari del Cliente in un “Conto Omnibus” aperto presso terzi soggetti ed intestato alla Banca, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che gli Strumenti Finanziari del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente agli Strumenti Finanziari di altri clienti, fermo re- stando che la Banca, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione quelli di pertinenza del singolo cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. La Banca tiene evidenza contabile degli Strumenti Finanziari e del denaro dei Clienti in conti individuali intestati agli stessi. Inoltre, il Cliente prende atto che, ricorrendo al subdeposito degli Strumenti Finanziari nel “Conto Omnibus”, la Banca adotta procedure operative e di controllo tese a scongiurare il rischio che la stessa Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri clienti gli Strumenti Finanziari di proprietà del medesimo Cliente. In proposito, il Cliente è informato che nel caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa vigente prevede che ove la Banca non abbia rispettato l’obbligo di mantenere separati gli Strumenti Finanziari di pertinenza di ciascun cliente, i clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli
Strumenti Finanziari di loro proprietà.
5. Nel caso in cui gli Strumenti Finanziari del Cliente siano subde- positati presso terzi in conti omnibus, l’utilizzo degli strumenti nell’interesse proprio della Banca o di terzi è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) all’acquisizione da parte della Banca del preventivo con- senso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel “Conto Omnibus”;
b) all’adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che gli Strumenti Finanziari immessi nel “Conto Omnibus” siano utilizzati secondo le modalità previste dall’accordo, da stipulare per iscritto, con il Cliente che ha conferito il consenso.
6. Con riferimento ai titoli in gestione accentrata, nei casi in cui ciò sia previsto per legge e consentito dai depositari centrali di tali strumenti finanziari, il cliente potrà richiedere che la registrazione dei propri strumenti finanziari presso i predetti depositari centrali avvenga con modalità tali da garantirne la segregazione rispetto agli strumenti finanziari di titolarità della Banca e/o di altri clienti della medesima.
Art. 12 - Compensi e spese
1. Il Cliente deve pagare le commissioni e le spese indicate nel Foglio Informativo relativo al Servizio di Deposito Titoli a cu- stodia e amministrazione, nonché le eventuali imposte e tasse.
2. Le spese di qualunque genere, che la Banca dovrà sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spe- se non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante adde- bito in conto, a prelevare quanto ad essa dovuto in base al Contratto.
SEZIONE C5
NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Le norme generali contenute nella presente Sezione si appli- xxxx a tutti i Servizi di Pagamento prestati pro tempore dalla Banca, i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti norme generali.
2. Fatta salva diversa previsione di legge, la presente Sezione contiene la disciplina di termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e della Banca connessi all’erogazione di uno o più Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che soddisfano le seguenti condizioni:
a) il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento (se diverso dalla Banca) è situato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta;
b) il Servizio di Pagamento o l’Operazione di Pagamento sono effettuati in euro, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea, nella valuta ufficiale di
Islanda, Norvegia, Liechtenstein o di altri Paesi identificati di volta in volta;
c) secondo modalità stabilite da Banca D’Italia, il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto in un Servizio di Pagamento o in una determinata Operazione di Pagamento, (se diverso dalla Banca) è situato nella Unione Europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta, sebbene il Servizio di Pagamento o l’Operazione di Pagamento siano effettuati in una valuta che non è quella di uno Stato membro;
d) secondo modalità stabilite da Banca D’Italia, i Servizi di Pagamento siano effettuati in tutte le valute, laddove solo uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nell’Unione Europea in Islanda, Norvegia, Liechtenstein o in altri Paesi identificati di volta in volta, per le parti dell’O- perazione di Pagamento ivi effettuate.
3. Le disposizioni contenute nella Sezione C5 – limitatamente all’oggetto nella medesima disciplinato - s’intendono prevalenti se incompatibili con eventuali norme contenute nel Contratto siano esse Condizioni Generali o Condizioni Speciali.
Art. 2 - Accessibilità del contratto
1. Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momen- to - copia del Contratto e delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento ovvero delle Informazioni e Condizioni Obbligatorie, che dovranno essere messi a sua disposizione dalla Banca su supporto cartaceo o altro Supporto Duraturo.
2. La Banca deve fornire al Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie a titolo gratuito.
Art. 3 - Informazioni relative alle operazioni di pagamento
1. Prima dell’effettuazione di ogni singola Operazione di Paga- mento, il Cliente Pagatore ha diritto di richiedere alla Banca le seguenti informazioni:
• Xxxxxxx Xxxxxxx di Esecuzione dell’Operazione di Paga- mento;
• quantificazione delle spese da corrispondere alla Banca per l’effettuazione dell’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese.
2. La Banca metterà a disposizione del Cliente, per il tramite del canale telematico del Servizio di Banca Diretta (cfr. Sezione CI) nella propria area di accesso personale all’interno del sito Internet della Banca, con frequenza giornaliera e in relazione a ciascuna Operazione di Pagamento del periodo di riferimento, le informazioni di seguito descritte.
In relazione a ciascuna operazione di Pagamento effettuata dal Cliente Pagatore nel periodo di riferimento:
• un riferimento che consenta di individuare l’Operazione di Pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
• l’importo dell’Operazione di Pagamento nella valuta di addebito sul Conto Corrente;
• l’importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese;
• la Data Valuta dell’addebito dell’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente; e
• unicamente in caso di Operazioni di Pagamento effettuate in una valuta diversa dall’euro, il tasso di cambio utilizzato e l’importo dell’Operazione di Pagamento dopo la con- versione valutaria.
In relazione a ciascuna Operazione di Pagamento ricevuta dal Cliente Beneficiario nel periodo di riferimento:
• un riferimento che consenta di individuare l’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione del pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’Operazione di Pagamento;
• l’importo dell’Operazione di Pagamento nella valuta di accredito sul Conto Corrente;
• l’importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese;
• la Data Valuta dell’accredito dell’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente;
• unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall’euro, il tasso di cambio utilizzato e l’importo dell’Operazione di Pagamento prima della conversione valutaria.
3. Il Cliente Pagatore può richiedere che le informazioni di cui sopra siano fornite o rese disponibili periodicamente, almeno una volta al mese, a titolo gratuito e secondo mo- dalità che ne permettano la conservazione e riproduzione.
Art. 4 - Autorizzazione di un’operazione di paga- mento
1. Un’Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizzata se il Cliente ha validamente manifestato il proprio consenso mediante un Ordine di Pagamento secondo le modalità convenute con la Banca (per es. mediante l’utilizzo dei codici segreti di cui al Servizio di Banca Diretta ovvero mediante la sottoscrizione di apposita modulistica messa a disposizione dalla Banca).
2. Un’Operazione di Pagamento Attiva è considerata autorizza- ta anche se il Cliente ha validamente manifestato il proprio consenso mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento.
3. Un’Operazione di Pagamento Passiva è considerata autoriz- zata quando il Cliente Xxxxxxxx ha dato il proprio consenso secondo le modalità previste dalla Banca per l’Operazione di Pagamento Passiva (per esempio, delega di pagamento per gli SDD e/o RID).
4. Il Cliente deve dare alla Banca il proprio consenso all’Operazio- ne di Pagamento, o ad una serie di Operazioni di Pagamento, prima che l’operazione, o la prima operazione della serie, sia eseguita.
5. Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso relativo ad un’Operazione di Pagamento in qualsiasi momento prima che l’Ordine di Pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi dell’Art. 5 che segue.
6. La revoca del consenso ad un’Operazione di Pagamento deve essere effettuata:
a) per le Operazioni di Pagamento Attive, nella forma e se- condo la procedura prevista per revocare il relativo Ordine di Pagamento;
b) per le Operazioni di Pagamento Passive, nella forma prevista dalle Condizioni per l’Erogazione del Sevizio di
Pagamento o, in mancanza, nella forma per manifestare il consenso del Cliente Pagatore all’Operazione di Pagamen- to.
7. La revoca del consenso ad un’Operazione di Pagamento deve risultare da un documento cartaceo sottoscritto dal Cliente o, ove applicabile, deve essere documentata con una stampa del documento telematico che conferma che la Banca ha ricevuto la revoca del consenso. La revoca del consenso può altresì essere comunicata alla Banca mediante l’utilizzo dei codici segreti assegnati al Cliente secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta.
8. Nel caso di revoca del consenso relativa ad una serie di Ope- razioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite.
Art. 5 - Ricezione e revocabilità di un ordine di pagamento
1. Un Ordine di Pagamento è trasmesso alla Banca con le modalità indicate nella Tabella A presente al termine della presente Sezione C5 o, in mancanza, nelle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
2. Un Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca quando è entrato nella disponibilità della Banca. Prima di tale momento il Conto di Pagamento del Cliente non può essere addebitato dalla Banca.
3. Il Cliente prende atto che, se l’Ordine di Pagamento è ricevuto dalla Banca in un giorno diverso da una Giornata Operativa, l’Ordine di Pagamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effet- tivamente ricevuto.
4. Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca in una Giornata Operativa ma dopo l’Orario Limite indicato nella Tabella B presente al termine della presente Sezione C5 sono conside- rati come ricevuti nella Giornata Operativa immediatamente successiva. La Banca si riserva in ogni caso la facoltà di eseguire gli Ordini di Pagamento nella medesima Giornata Lavorativa in cui li ha ricevuti.
5. Se il Cliente Pagatore e la Banca concordano che un Ordine di Pagamento deve essere eseguito:
a) in un giorno determinato;
b) all’esito di un periodo determinato; o
c) in un determinato giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca il giorno convenuto. Se il giorno convenuto per ricevere l’Ordine di Pagamento non coincide con una Giornata Operativa, l’Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella Giornata Operati- va immediatamente successiva al giorno convenuto tra il Cliente Pagatore e la Banca.
6. Salvo quanto previsto dai successivi commi 9 e 10, un Ordine di Pagamento può essere revocato dal Cliente Pagatore prima che sia ricevuto dalla Banca ai sensi delle precedenti disposi- zioni del presente Art. 5.
7. Un Ordine di Pagamento deve essere revocato secondo le modalità convenute con la Banca (per es. mediante l’utilizzo dei codici segreti secondo le modalità previste per il Servizio di Banca Diretta).
8. Salvo che sia diversamente previsto nella presente Sezione C5
e/o nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato, la revoca dell’Ordine di Pagamento determina l’automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento.
9. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento:
a) in caso di Operazione di Pagamento Passiva, dopo aver comunicato al beneficiario il consenso ad effettuare l’O- perazione di Pagamento;
b) in caso di Operazione di Pagamento Attiva disposta da un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pa- gamento, dopo aver comunicato al Prestatore di Servizi di Ordine di Pagamento il proprio consenso ad effettuare l’Operazione di Pagamento;
c) in caso di addebito diretto, dopo l’Orario Limite – previ- sto per la specifica operazione di addebito diretto – della Giornata Operativa precedente il giorno concordato tra Cliente Pagatore e Banca per l’addebito dei fondi;
d) se il Cliente Pagatore e la Banca hanno concordato che l’Ordine di Pagamento sia eseguito in un giorno determi- nato, all’esito di un periodo determinato o il giorno in cui Cliente Pagatore abbia messo i fondi a disposizione della Banca, dopo l’Orario Limite della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.
10. Scaduto il termine entro il quale il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento ai sensi delle precedenti disposizioni di questo articolo, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso della Banca. In caso di Operazione di Pagamento Passiva è necessario ottenere anche il consenso del beneficiario. Nel caso di revoca tardiva, la Banca può addebitare al Cliente le spese effettivamente sostenute per revocare l’Ordine di Pagamento e/o l’Operazione di Pa- gamento Passiva.
Art. 6 - Rifiuto di un ordine di pagamento
1. La Banca può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato se:
a) l’Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dalla presente Sezione C5 e dalle relative Condizioni per l’Ero- gazione del Servizio di Pagamento, incluso il caso in cui sul Conto Corrente non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l’Ordine di Pagamento;
b) l’esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come per esempio i casi in cui la Banca è tenuta ad ot- temperare ad un provvedimento della pubblica autorità);
c) il rifiuto è consentito da norme di legge o regolamentari.
2. In ogni caso, un Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato si considera come non ricevuto dalla Banca.
3. In caso di rifiuto di un Ordine di Pagamento, la Banca comu- nica al Cliente Pagatore, con le modalità previste dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, secondo quanto previsto nel Contratto, con la massima sollecitudine e - in ogni caso - entro i Xxxxxxx Xxxxxxx di Esecuzione dell’Operazione di Pagamento previsti dall’Art. 8 di questa Sezione C5, le seguenti informazioni:
a) l’avvenuto rifiuto di eseguire un Ordine di Pagamento;
b) le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistono ragioni che impongono alla Banca di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente Pagatore;
c) la procedura per correggere gli eventuali errori materiali
che hanno determinato il rifiuto dell’Ordine di Pagamento, se tali errori possono essere corretti.
In caso di rifiuto nell’esecuzione di un Ordine di Pagamento per assenza di fondi disponibili (comprensivi di eventuali spese) sul Conto Corrente, la Banca provvederà unicamente a mettere a disposizione la relativa informativa per il tramite del Servizio di Banca Diretta.
4. La Banca non ha l’obbligo di comunicare il rifiuto ai sensi del comma precedente se tale comunicazione è contraria a norme nazionali o comunitarie.
5. La Banca si riserva di addebitare al Cliente Pagatore le spese effettivamente sostenute per notificare il rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.
Art. 7 - Identificativo Unico
1. Il Cliente deve fornire alla Banca - nel momento in cui trasmette un Ordine di Pagamento - l’Identificativo Unico del beneficiario o del debitore (a seconda dei casi) dell’Operazione di Paga- mento di cui richiede l’esecuzione nella forma indicata nella Tabella C presente al termine della presente Sezione C5.
2. La Banca deve eseguire l’Operazione di Pagamento in confor- mità all’Identificativo Unico fornito dal Cliente.
3. Se l’Operazione di Pagamento è eseguita in base all’Identificati- vo Unico fornito dal Cliente, deve essere considerata eseguita a favore del corretto beneficiario.
4. Se il Cliente fornisce alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo Unico, la Banca in ogni caso è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento in base all’Identificativo Unico.
5. Se il Cliente ha fornito alla Banca un Identificativo Unico ine- satto, la Banca non è responsabile per la mancata esecuzione o per l’esecuzione inesatta dell’Operazione di Pagamento e non si applica l’Art. 16 che segue. Tuttavia, in tale caso, la Banca si adopera - per quanto ragionevolmente possibile ed in collaborazione con il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento che è tenuto a comunicare alla Banca ogni informazione utile - per recuperare i fondi trasferiti in modo inesatto.
6. La Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese effettiva- mente sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.
7. Qualora non sia possibile provvedere al recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente Pagatore, gli fornisce tutte le informazioni disponibili e pertinenti affinché quest’ultimo possa tentare il recupero dei fondi.
Art. 8 - Termini massimi di esecuzione delle ope- razioni di pagamento
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Operazio- ni di Pagamento (i) quando il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento è situato nell’Unione Europea e la valuta dell’Operazione di Pagamento è l’euro, (ii) alle Operazioni di Pagamento quando il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coin- volto nell’Operazione di Pagamento non è situato nell’Unione Europea, transnazionali, quando la valuta dell’Operazione di Pagamento è l’euro e l’Operazione di Pagamento prevede una conversione valutaria effettuata dal Prestatore di Servizi di Pagamento situato nello Stato membro della valuta non
appartenente alla zona euro, (iii) alle Operazioni di Pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro non appartenente alla zona euro. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle sopra elencate, la previsione di cui al successivo comma 2 può essere derogata ed i tempi di esecuzione possono essere prorogati sino ad un massimo è di 4 giorni.
2. Il Cliente Pagatore ha diritto che l’importo di un’Operazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario al più tardi entro la Chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l’Ordine di Pagamento in conformità all’Art. 5 che precede. Tale termine può essere prorogato di un’ulteriore Giornata Operativa per le Operazioni di Pagamento disposte su supporto cartaceo.
3. Il Cliente Beneficiario ha diritto che l’Ordine di Pagamento di un’Operazione di Pagamento Passiva sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto pagatore in tempo utile per effettuare l’Operazione di Pagamento Passiva entro la data convenuta tra il Cliente Beneficiario e il soggetto pagatore.
4. Il Cliente prende espressamente atto che la Banca può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento entro un termine più breve dei Termini Massimi di Esecuzione previsti dal presente articolo.
5. Nel caso di versamento di contanti sul Conto Corrente nella valuta in cui il Conto Corrente è denominato, i fondi devono avere Data Valuta ed essere disponibili sul Conto Corrente nella medesima Giornata Operativa in cui sono ricevuti dalla Banca. I fondi si intendono ricevuti dalla Banca secondo quanto previsto dal precedente Art. 5.
6. Se il versamento di contanti è effettuato in un giorno diverso da una Giornata Operativa, il versamento si intende ricevuto dalla Banca nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui sono stati versati i contanti.
7. I versamenti di contanti effettuati mediante ATM intelligenti o dispositivi similari, dopo le ore 16.00, si considerano effettuati nella Giornata Operativa successiva a quella dell’effettivo ver- samento.
8. I versamenti di contanti effettuati mediante il servizio di cassa continua - se previsto dalla Banca - si considerano effettuati nella Giornata Operativa in cui gli stessi vengono consegnati, dopo l’apertura della cassa continua, nella sede della Banca o, nell’ipotesi di erogazione di tale Servizio per il tramite di una filiale della Banca medesima, nella Giornata Operativa in cui i contanti vengono prelevati dagli addetti della stessa filiale.
9. Per quanto concerne i versamenti disposti per il tramite della rete di sportelli convenzionati, non trovando applicazione le disposizioni di cui ai commi che precedono, si rimanda al Foglio Informativo sui Servizi di incassi e pagamenti.
Art. 9 - Data valuta e disponibilità dei fondi
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi Operazione di Pagamento disposta o ricevuta dal Cliente tra- mite un Servizio di Pagamento, anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento non è situato nell’Unione Europea e qualsiasi sia la valuta dell’Operazione di Pagamento.
2. Il Cliente prende atto che, nonostante quanto precede, le disposizioni del presente articolo non si applicano ad opera-
zioni di rettifica di Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, non eseguite o non autorizzate.
3. L’importo di un’Operazione di Pagamento accreditato sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario non può avere Data Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca.
4. L’importo di un’Operazione di Pagamento deve essere reso disponibile sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario nella medesima Giornata Operativa in cui i fondi sono accreditati sul conto della Banca, purché (i) l’Operazione di Pagamento non richieda conversione valutaria; o (ii) vi sia conversione tra l’euro e la valuta di uno Stato membro dell’Unione Europea o tra le valute di due Stati membri dell’Unione Europea.
5. L’importo di un’Operazione di Pagamento addebitato sul Con- to Corrente del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato.
Art. 10 - Obblighi generali della banca e del cliente in relazione agli strumenti di pagamento
1. La Banca:
a) deve garantire che i dispositivi personalizzati che consen- tono l’utilizzo di un Servizio di Pagamento siano accessibili unicamente a colui che è abilitato ad utilizzare lo Strumento di Pagamento;
b) non deve inviare al Cliente Strumenti di Pagamento non richiesti dal Cliente, tranne se uno Strumento di Pagamento già richiesto dal Cliente deve essere sostituito;
c) deve assicurare che il Cliente abbia sempre a sua disposi- zione strumenti adeguati per (i) effettuare a titolo gratuito ed in modo efficace la notifica alla Banca in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autoriz- zato dello Strumento di Pagamento ovvero (ii) richiedere lo sblocco dello Strumento di Pagamento se la Banca ha provveduto a bloccarlo;
d) applica, se del caso, solo i costi di sostituzione dello Stru- mento di Pagamento;
e) deve adoperarsi per impedire qualsiasi uso dello Strumento di Pagamento dopo che il furto, lo smarrimento, l’appro- priazione indebita o l’uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento è stato notificato alla Banca.
2. La Banca è responsabile dei rischi derivanti dalla spedizione di uno Strumento di Pagamento e dei relativi dispositivi per- sonalizzati.
3. Il Cliente deve utilizzare uno Strumento di Pagamento in base ai termini ed alle condizioni del Contratto e nelle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento.
4. Il Cliente, non appena ricevuto uno Strumento di Pagamento e i relativi dispositivi personalizzati, deve immediatamente adot- tare tutte le ragionevoli misure idonee a garantire la sicurezza dello Strumento di Pagamento, dei dispositivi personalizzati nonché a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento.
Art. 11 - Furto, smarrimento, appropriazione in- debita o uso non autorizzato di uno strumento di pagamento o di un servizio di pagamento
1. Il Cliente deve comunicare, senza indugio, il furto, lo smarri- mento, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento alla Banca o al soggetto terzo
dalla stessa designato, con le modalità e secondo la procedura descritta nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pa- gamento interessato o, in mancanza, nel Contratto. Il Cliente deve inoltre tempestivamente consegnare alla Banca copia della denuncia effettuata presso l’Autorità competente.
2. Se non diversamente previsto nelle Condizioni per l’Eroga- zione del Servizio di Pagamento, la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell’appropriazione indebita o dell’uso non autorizzato di uno Strumento di Pagamento si consi- dera ricevuta dalla Banca e, quindi, opponibile alla stessa, se effettuata:
a) telematicamente o telefonicamente, tramite gli operatori del Banking Center della Banca, secondo le modalità pre- viste per il Servizio di Banca Diretta;
b) personalmente, recandosi presso la sede della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata al personale della Banca stessa.
3. Il Cliente può richiedere alla Banca i giustificativi volti a provare l’adempimento dell’obbligo di notifica previsto dal comma precedente, per 18 (diciotto) mesi dall’effettuazione della notifica.
4. Il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente se:
a) lo smarrimento, furto o l’appropriazione indebita dello Strumento di Pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento; o
b) non è stato possibile per il Cliente effettuare la comuni- cazione prevista dal precedente comma 1 del presente Art. 11 efficacemente perché la Banca non ha rispettato gli obblighi previsti dal precedente Art. 10, comma 1 lett.
(c) e, in ogni caso, se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca.
5. La disposizione contenuta nel precedente comma 4 non si applica se il Cliente è responsabile ai sensi dei successivi Artt. 12 e 14, comma 4 della presente Sezione C5.
6. In tutti i casi diversi da quelli enunciati nel precedente comma 4, il Cliente sopporta le perdite derivanti dall’utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento fino ad euro 50,00 (cinquanta).
7. La disposizione contenuta nel precedente comma 6 non si applica se il Cliente è responsabile ai sensi dell’Art. 12 della presente Sezione C5.
Art. 12 - Responsabilità del cliente pagatore per operazioni di pagamento non autorizzate
1. Il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di Pagamento non autorizzate (inclusi i casi disciplinati dai commi 4 e 6 dell’Art. 11 dall’Art. 16 e dall’Art. 29 della presente Se- zione C5) e non ha diritto di ottenere dalla Banca il rimborso dell’importo di tali operazioni se:
a) ha agito fraudolentemente;
b) non ha adempiuto, per dolo o colpa grave, agli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
i) Art. 10, commi 3 e 4; e
ii) Art. 11 commi 1 e 2.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante da Operazioni di Paga- mento non autorizzate qualora la Banca non esiga un’autenti- cazione forte dal Cliente medesimo, fatti salvi i casi di frode.
Art. 13 - Limiti di utilizzo e blocco di strumenti di pagamento
1. Le Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento pos- sono prevedere dei limiti di spesa per utilizzare gli Strumenti di Pagamento.
2. La Banca può bloccare ovvero, se previsto dalla relative Con- dizioni per l’Erogazione di un Servizio di Pagamento, ridurre i limiti di utilizzo di uno Strumento di Pagamento se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
a) sicurezza dello Strumento di Pagamento;
b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento;
c) solo se lo Strumento di Pagamento prevede la conces- sione di una linea di credito, al verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento.
3. Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Stru- mento di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tran- ne se la comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
4. Quando non vi sono più esigenze che giustificano il blocco, la Banca deve sbloccare lo Strumento di Pagamento o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.
5. La comunicazione al Cliente è effettuata con la modalità pre- viste dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dal Contratto.
Art. 13 bis - Blocco Operazioni di Pagamento di- sposte tramite canali telematici
1. Fermo restando quanto previsto dai restanti articoli della presente Sezione C5, la Banca per giustificati motivi relativi a problemi di sicurezza si riserva la possibilità di bloccare una o più Operazioni di Pagamento (ancora da eseguire ovvero in corso di esecuzione e sempre che sia possibile) disposte tramite canali telematici.
2. Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di una o più Operazioni di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove pos- sibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne se la comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie.
3. Quando non vi sono più esigenze che giustificano il bloc- co, la Banca deve sbloccare l’Operazione di Pagamento dandone comunicazione al Cliente, il quale avrà la facoltà di manifestare ancora il proprio interesse all’esecuzione dell’Operazione di Pagamento. Qualora l’esecuzione dell’O- perazione di Pagamento fosse ancora possibile nel rispetto dei termini previsti dal relativo ordine, la Banca, previo consenso del Cliente, procederà alla relativa esecuzione. In caso contrario, il Cliente se ancora interessato all’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, dovrà disporre un nuovo Ordine di Pagamento dovendosi intendere il precedente definitivamente decaduto.
4. La comunicazione al Cliente è effettuata nei termini e con le
modalità previste dalle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dal Contratto.
Art. 14 - Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in deroga alla disciplina generale prevista per gli Strumenti di Pagamento nella Sezione C5, agli Strumenti di Pagamento che (i) consentono esclusivamente di eseguire singole Operazioni di Pagamento per un importo non superiore a euro 30,00 (trenta), (ii) hanno un limite di spesa complessivo di euro 150,00 (centocinquanta), o (iii) anche se ricaricabili, sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera euro 150,00 (centocinquanta).
2. Gli importi di cui al precedente comma:
i) sono raddoppiati se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento interessata è insediato in Italia;
ii) sono pari ad euro 500,00 (cinquecento) per Strumenti di Pagamento prepagati.
3. Se le Condizioni di Erogazione del Servizio di pagamento prevedono che lo Strumento di Pagamento non può essere bloccato o non può esserne impedito l’ulteriore utilizzo in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato:
a) il Cliente non deve effettuare la notifica prevista dai commi 1 e 2 dell’Art. 11, e b) non si applicano:
i) le disposizioni contenute nelle lettere (c) e (d) dell’Art. 10, comma 1, e
ii) la disposizione contenuta nell’Art. 11, comma 4.
4. Se lo Strumento di Pagamento è utilizzabile in forma anonima o se, per le caratteristiche dello Strumento di Pagamento, la Banca non può dimostrare che l’Operazione di Pagamento è stata autorizzata:
a) la Banca non è responsabile per l’effettuazione di Opera- zioni di Pagamento non autorizzate, e
b) non si applicano:
i) la disposizione contenuta nella lettera (a) dell’Art. 11, comma quarto;
ii) la disposizione contenuta nel comma 1 dell’Art. 17.
5. Se la mancata esecuzione o disposizione di un Ordine di Pa- gamento risulta evidente al Cliente dal contesto in cui il rifiuto interviene, la Banca - in deroga a quanto previsto nell’Art. 6, comma 3 – non deve informare il Cliente del rifiuto di un Ordine di Pagamento.
6. In deroga a quanto previsto nell’Art. 5, comma 10, un Ordine di Pagamento non può più essere revocato dopo che il Cliente lo ha trasmesso al beneficiario o ha manifestato al beneficiario il proprio consenso ad avviare l’Operazione di Pagamento.
7. In deroga a quanto previsto nell’Art. 8, il Cliente ha diritto:
a) se ha agito quale Cliente Pagatore, che l’importo di un’O- perazione di Pagamento sia accreditato sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario entro la chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l’Ordine di Pagamento ai sensi dell’Art. 5; e
b) se ha agito quale Cliente Beneficiario di un’Operazione di Pagamento Passiva, che il relativo Ordine di Pagamento sia trasmesso dalla Banca al Prestatore di Servizi di Pagamento
del soggetto pagatore entro la chiusura della Giornata Operativa successiva a quella in cui la Banca ha ricevuto l’Ordine di Pagamento ai sensi dell’Art. 5.
8. In deroga a quanto previsto nel comma 1 dell’Art. 3, la Banca comunica al Cliente Pagatore solo le informazioni sulle princi- pali caratteristiche del Servizio di Pagamento, quali le modalità di utilizzo dello Strumento di Pagamento, le responsabilità della Banca, l’ammontare delle spese applicate e le altre informa- zioni pratiche necessarie affinché il Cliente possa scegliere con consapevolezza se sottoscrivere le relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento. La Banca indica al Cliente le modalità con cui accedere alle Informazioni e Condizioni Obbligatorie.
9. La Banca può proporre al Cliente eventuali modifiche delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento in deroga alle modalità previste all’Art. 22.
10. In deroga all’Art. 3, la Banca deve comunicare o rendere dispo- nibile al Cliente unicamente (i) un riferimento che consenta di individuare l’Operazione di Pagamento, il relativo importo e le spese, (ii) se si tratta di una serie di Operazioni di Pagamento, le informazioni relative all’importo e le spese totali e (iii) se lo Strumento di Pagamento può essere utilizzato in modo anonimo o non consente che la Banca abbia a disposizione alcuna informazione circa le Operazioni di Pagamento effet- tuate, l’importo dei fondi residui.
11. Le modifiche unilaterali delle disposizioni applicabili ai Servizi di Pagamento, possono essere comunicate con modalità sem- plificata rispetto a quanto previsto dall’Art. 22.
12. Se le modalità di funzionamento del circuito di Moneta Elet- tronica consentono alla Banca di congelare il relativo conto o di bloccare lo Strumento di Pagamento e lo Strumento di Pagamento ha un limite di avvaloramento non superiore a euro 500,00 (cinquecento), non si applicano l’Art. 11, commi 4 e 5, e l’Art. 17 della presente Sezione C5.
Art. 15 - Notifica e rettifica di operazioni di pa- gamento non autorizzate o non correttamente eseguite
1. Il Cliente ha diritto che un’Operazione di Pagamento non correttamente eseguita o non autorizzata ai sensi dell’Art. 4 sia rettificata se comunica alla Banca, non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso – entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi decorrenti dalla data di addebito o accredito, a seconda del caso, dell’importo dell’Operazione di Pagamento contestata sul Conto Corrente.
2. Il Cliente può richiedere la rettifica dell’Operazione di Paga- mento contestata anche dopo il termine di 13 (tredici) mesi previsto dai precedenti commi 1 e 2 se la Banca non ha messo a disposizione del Cliente le informazioni relative all’Opera- zione di Pagamento contestata.
3. Il Cliente deve effettuare la comunicazione alla Banca prevista dai precedenti commi 1 e 2 con le modalità previste nelle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento o, in mancanza, dal Contratto.
Art. 16 - Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento
1. Un’Operazione di Pagamento è considerata, a seconda del caso, come eseguita “in modo inesatto”, eseguita “tardiva-
mente” o “non eseguita” se l’esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento e all’Ordine di Paga- mento, ivi espressamente incluso l’Identificativo Unico. Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita “in modo inesatto”, eseguita “tardivamente” o “non eseguita” l’Operazione di Pagamento non effettuata dalla Banca per assenza o indisponibilità di fondi.
2. Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Servizio di Conto Corrente, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione di un’Operazione di Pagamento ricevuto. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:
a) il Cliente Pagatore non ha effettuato la comunicazione prevista dall’Art. 15 nei termini ivi previsti;
b) nel caso di Operazione di Pagamento disposta direttamen- te dal Cliente Pagatore, la Banca prova che il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’Operazione di Pagamento nei termini massimi previsti dall’Art. 8;
c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, la Banca pro- va di non aver ricevuto l’Ordine di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dalle condizioni che regolano i Servizi di Pagamento o nei diversi termini concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario e il beneficiario e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento;
d) la Banca fornisce la prova del fatto che l’Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito.
3. Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente comma 2, il Cliente Pagatore ha diritto che la Banca rimborsi, senza indugio, l’importo dell’Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita in modo inesatto o eseguita tardivamente, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita. La data valuta dell’accredito dell’importo oggetto del rimborso non può essere successiva alla data valuta di addebito dell’importo medesimo.
4. In ogni caso il Cliente Xxxxxxxx può rinunciare al rimborso previsto dal precedente comma 3 e richiedere che la Banca rettifichi l’Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita in modo inesatto o eseguita tardivamente, fatto salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese o degli interessi eventualmente addebitati in relazione all’Operazione di Pagamento contestata.
5. In caso di un’Operazione di Pagamento eseguita tardivamente, la Banca del Cliente Beneficiario, su richiesta del Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore, provvede alla rettifica della valuta di accredito, assicurando che non sia successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
6. Fatta salva qualsiasi altra disposizione contenuta nel Contratto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta esecuzione di un’Operazione di Pagamento. La responsabilità della Banca è, tuttavia, esclusa se:
a) il Cliente Beneficiario non ha effettuato la comunicazione
prevista dall’Art. 15 nei termini ivi previsti;
b) nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, la Banca prova di non aver ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore l’importo dell’Operazione di Pagamento nei termini massimi di esecuzione previsti dalle condizioni che regolano i Servizi di Pagamento o nei diversi termini concordati tra il Prestatore di Servizi di Pagamento del Cliente Pagatore e il Cliente Pagatore e, in ogni caso, nei termini massimi applicabili alla relativa Operazione di Pagamento;
c) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva disposta dal Cliente Beneficiario, la Banca prova di aver correttamente trasmesso l’Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore nei termini massimi previsti dall’Art. 8 e di aver addebitato l’Operazione di Pagamento in conformità a quanto previsto dall’Art. 9.
7. Se sussiste la responsabilità della Banca ai sensi del precedente comma 5, il Cliente Beneficiario ha diritto che la Banca:
a) nel caso di Operazione di Pagamento disposta dal pagatore, metta a disposizione e accrediti l’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente senza indugio come previsto dall’Art. 9;
b) nel caso di Operazione di Pagamento Passiva disposta dal Cliente Beneficiario, trasmetta senza indugio l’Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del pagatore e assicuri che l’importo di tale operazione sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena è ac- creditato sul Conto Corrente della Banca in conformità a quanto previsto dall’Art. 9;
c) assicuri che la data valuta dell’accredito sul Conto Corren- te del Beneficiario non sia successiva alla data valuta che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
8. In caso di contestazione di un’Operazione di Pagamento da parte del Cliente, la Banca ha l’onere di provare che l’Operazione di Pagamento contestata è stata eseguita cor- rettamente.
9. Il Cliente può richiedere, senza alcuna spesa, alla Banca di adoperarsi - senza indugio - per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita tardivamente o eseguita in modo inesatto e di essere informato dei risultati delle ricerche effettuate dalla Banca. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui la Banca del Cliente Xxxxxxxx non è responsabile della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di Pagamento
10. In caso di responsabilità della Banca per inesatta, tardiva o mancata esecuzione di un’Operazione di Pagamento, il Cliente ha diritto di ricevere il rimborso di tutte le spese e degli inte- ressi direttamente connessi all’Operazione di Pagamento non eseguita, eseguita in modo inesatto o tardivamente.
Art. 17 - Operazioni di Pagamento non autorizzate
1. Il Cliente ha diritto che la Banca, immediatamente ed in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa suc- cessiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito, corredata da copia di regolare denuncia sporta presso le autorità competenti, rimborsi l’im- porto dell’Operazione di Pagamento non autorizzata ai sensi dell’Art. 4, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si
sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita, assicurando che la data valuta dell’accredito sul Conto Corrente non sia successiva alla data di addebito dell’importo.
2. Il Cliente non ha diritto al rimborso di un’Operazione di Pagamento non autorizzata: (i) se non ha effettuato la comu- nicazione prevista dall’Art. 15 nei termini ivi previsti; (ii) nelle ipotesi di sua responsabilità previste dal precedente Art. 12.
3. La Banca, se ritiene che l’Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta autenticazione dell’Operazione di Paga- mento.
4. La Banca, se ha ragionevoli motivi per sospettare che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso, ovvero non avviare le suddette operazioni, previste dal precedente comma 1, dandone immediata comunicazione al Cliente, purché comunichi tali motivi per iscritto alla Banca d’Italia.
5. Il Cliente prende atto che la Banca, anche se ha effettuato il rim- borso previsto dal precedente comma 1, può provare - anche in un momento successivo - che l’Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Cliente ha l’obbligo di restituire senza indugio alla Banca qualsiasi importo rimborsato dalla Banca in relazione all’Operazione di Pagamento contestata.
Art. 18 - Rimborso al Cliente pagatore di operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il su tramite
1. Il Cliente Pagatore prende espressamente atto che le previsioni contenute nel presente articolo si applicano unicamente quan- do il Cliente Pagatore è un Consumatore o Micro-Impresa.
2. Il Cliente Pagatore può richiedere alla Banca il rimborso dell’in- tero importo addebitato sul Conto Corrente in relazione ad un’Operazione di Pagamento Passiva autorizzata, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) al momento in cui il Cliente Xxxxxxxx ha autorizzato l’Ope- razione di Pagamento, tale autorizzazione non conteneva la specificazione dell’importo dell’Operazione di Pagamento (per es. SDD per il pagamento di utenze luce, gas ecc.); sono esclusi i pagamenti con importi noti al momento dell’attivazione (per es. rate di mutuo, anche se variabili, piani di accumulo anche con rivalutazioni indicizzate a valere su prodotti finanziari, premi assicurativi, ecc.);
b) l’importo addebitato supera quello che il Cliente Xxxxxxxx avrebbe ragionevolmente potuto aspettarsi sulla base del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Servizio di Conto Corrente, delle relative Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento applicabile e delle altre circostanze del caso, purché ragionevolmente conoscibili dalla Banca. A tal fine, il Cliente prende atto di non poter addurre ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca;
3. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il Cliente Pagatore ha sempre diritto al rimborso, a prescindere dalla sus- sistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2, in caso di addebiti diretti denominati in euro nell’ambito dell’Unione quando sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore,
sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell’Unione, ovvero nei casi in cui l’unico prestatore di servizi di pagamento interessato dall’operazione di pagamento sia situato nell’Unione.
4. Il Cliente Pagatore non può richiedere alla Banca il rimborso di cui al precedente comma 2 se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente Pagatore ha dato l’autorizzazione al compimento dell’Operazione di Pagamento contestata direttamente alla Banca (per es. addebito tramite SDD e/o RID o addebito diretto di rate di mutuo o finanziamento in genere con- cesso dalla Banca stessa); e
b) ove possibile, il beneficiario dell’Operazione di Pagamento o la Banca hanno fornito o messo a disposizione del Cliente Pagatore, secondo quanto concordato, le informazioni relative alla futura Operazione di Pagamento almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
5. Il Cliente Pagatore può richiedere alla Banca il rimborso pre- visto dal precedente comma 2 entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito sul Conto Corrente dell’importo dell’Ope- razione di Pagamento Passiva.
6. In caso di richiesta di rimborso, la Banca può chiedere al Cliente Pagatore di fornire documenti ed ogni altro elemento utile a provare la sussistenza di entrambe le condizioni di fatto richieste dal precedente comma 2.
7. La Banca, entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione di richiesta di rimborso del Cliente Pagatore, sempre che tale richiesta sia ricevuta nei termini indicati nel precedente comma 4, rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento Passiva a meno che non fornisca al Cliente Pagatore una giustificazione per il rifiuto del rimborso. In caso di rimborso, la data valuta dell’accredito sul Conto Corrente del Cliente Pagatore non può essere successiva alla data valuta dell’adde- bito dell’importo.
8. In caso di rifiuto del rimborso la Banca comunica al Cliente Pagatore il suo diritto di: (i) presentare un esposto a Banca d’Italia; (ii) attivare la procedura di composizione stragiudiziale prevista dall’Art. 30 delle Condizioni Generali.
Art. 19 - Esclusione di responsabilità
1. Il Cliente prende atto che la responsabilità della Banca ai sensi delle disposizioni contenute nella Sezione C5 e delle Con- dizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento è esclusa se dipendente da caso fortuito, causa di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca) ovvero dall’adempimento di obblighi ad essa imposti da norme di legge nazionali o comunitari (ivi espressamente inclusi i casi in cui la Banca è tenuta ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).
Art. 20 - Valuta
1. Le Operazioni di Pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Corrente.
Art. 21 - Spese
1. La Banca non può addebitare al Cliente le spese per le infor- mazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge, qualunque sia lo strumento di comunicazione scelto dal Cliente, o per l’adozione di misure preventive o correttive ai sensi del Contratto o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato.
2. In deroga al precedente comma, la Banca può addebitare al Cliente le spese sostenute per:
a) revoca di un Ordine di Pagamento ai sensi dell’Art. 5, comma 10;
b) rifiuto di un Ordine di Pagamento ai sensi dell’Art. 6, comma 5;
c) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi dell’Art. 7, comma 6; e
3. La Banca può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con frequenza maggiore di quella prevista dal Contratto o dalle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato o informazioni supplementari, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel Contratto.
4. Il Cliente ha diritto di conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione ad un determinato Servizio di Pagamento ed alle Operazione di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa indicazione analitica.
5. Le spese applicate ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che rientrano nell’ambito di applicazione del Contratto o delle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento interessato saranno (i) adeguate al servizio reso dalla Banca e (ii) coerenti ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.
5 bis. Se la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del benefi- ciario, se diverso dalla Banca, sono entrambi situati nell’Unione, il Cliente Pagatore ed il beneficiario sostengono ciascuno le spese connesse all’Operazione di Pagamento applicate dal proprio prestatore di servizi di pagamento.
6. La Banca deve trasferire l’intero importo di un’Operazione di Pagamento senza trattenere spese sull’importo trasferito. Tuttavia, nelle Condizioni per l’Erogazione del Servizio di Pagamento può essere convenuto che la Banca trattenga le proprie spese prima di accreditare l’importo dell’Operazione di Pagamento sul Conto Corrente del Cliente Beneficiario.
7. Se dall’importo trasferito sono state trattenute spese diverse da quelle previste precedente comma 6 la Banca ed il Pre- statore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, che il pagatore e il beneficiario ricevano l’intero importo dell’Operazione di Pagamento.
8. Se un’Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie, la Banca può addebitare al Cliente le spese applicate dalla Banca stessa, con l’esclusione delle spese di competenza dell’altro soggetto, beneficiario o pagatore, a seconda del caso.
9. Le commissioni applicate alle Operazioni di Pagamento sono oggetto di analitica rendicontazione da parte della Banca nel rispetto della disciplina bancaria in termini di trasparenza.
10. Nel caso di Operazioni di Pagamento che comportano conver- sioni valutarie, la Banca può applicare commissioni interamente a carico del Cliente.
11. Nel caso di Operazioni di Pagamento relative all’accredito di somme per pensioni o salari la Banca non applica alcuna commissione.
Art. 22 - Modifiche contrattuali
1. Qualsiasi modifica delle disposizioni contenute:
• nella Sezione C5 del Contratto;
• nelle Condizioni per l’Erogazione di ciascun Servizio di Paga- mento;
• nel Documento di Sintesi o nel Foglio Informativo (e, con riferimento a quest’ultimo, limitatamente alla sua Sezione IV da “Condizioni economiche applicate ai servizi di prelievo e pagamento sui circuiti BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®, Cirrus/Maestro e FastPay” a “Condizioni economiche applicate al servizio di incassi e pagamenti offerto ai consumatori”); deve essere proposta dalla Banca al Cliente ai sensi dell’Art. 126-sexies del TUB:
a) su supporto cartaceo o altro Supporto Duraturo; e
b) almeno 2 (due) mesi prima della data indicata nella pro- posta per l’entrata in vigore delle modifiche.
2. La comunicazione della Banca contenente la proposta di modifica, specifica che la modifica si intenderà approvata ove il Cliente non comunichi alla Banca prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intenda accettarla. In assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e il Cliente ha il diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.
3. Il recesso esercitato dal Cliente ai sensi del precedente comma 2 non comporta l’applicazione di penalità o spese (ai sensi dell’Art. 126-sexies, comma secondo, del TUB).
4. Il Cliente è stato informato che il recesso, esercitato ai sensi del precedente comma 2, con riguardo a determinati Servizi di Pagamento (Bonifico) determina il recesso automatico dall’in- tero Contratto perché la Banca non è, di norma, in grado di prestare i Servizi di Investimento e dei Servizi Bancari regolati dal Contratto. Resta fermo tuttavia, in tale ultima ipotesi quanto previsto nei commi 7 e 8 dell’Art. 7 delle Condizioni Generali (Sezione A) in tema di Recesso dai Servizi di Investimento e di Consulenza.
5. Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preav- viso e con effetto immediato le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati
o applicati in precedenza.
6. Il Cliente prende atto che la Banca può applicare senza preav- viso e con effetto immediato le modifiche dei tassi d’interesse
o di cambio, in senso sfavorevole al Cliente, se ha comunicato in anticipo al Cliente il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la data pertinente, e l’indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di interesse o di cambio di riferi- mento. In tale ultima ipotesi la Banca renderà note al Cliente le variazioni intervenute in occasione della prima comunicazione periodica inviata al Cliente medesimo ai sensi dell’Art. 12 della Sezione A che precede.
7. Se il Cliente Pagatore è un Consumatore o Micro-Impresa, le disposizioni di cui al precedente comma 1 possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.
Art. 23 - Recesso
1. Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 22 com- ma 4, il Cliente ha il diritto di recedere da tutti o dai singoli Servizi di Pagamento con le modalità previste dall’Art. 7 delle Condizioni Generali.
2. Il Cliente, inviata la comunicazione di recesso alla Banca, è tenuto a verificare, entro i 10 (dieci) giorni di calendario suc- cessivi al predetto invio, le Operazioni di Pagamento effettuate nei 13 (tredici) mesi antecedenti la data di scioglimento del rapporto contrattuale, disponibili sulla Sezione personale del Cliente sul sito Internet della Banca. Il Cliente, ove ravvisasse incongruenze nella movimentazione di cui sopra, è tenuto a comunicarlo alla Banca stessa tempestivamente e senza indugio. In difetto di quest’ultima comunicazione, la movimentazione s’intenderà pienamente accettata.
3. La Banca può recedere da tutti o dai singoli rapporti relativi ai Servizi di Pagamento ai sensi dell’Art. 7, comma 5 delle Condizioni Generali.
4. Resta fermo nell’ipotesi di recesso, quanto previsto nei commi 7 e 8 dell’Art. 7 delle Condizioni Generali (Sezione A) in tema di Recesso dai Servizi di Investimento e di Consulenza.
5. In caso di recesso, il Cliente deve pagare le spese fatturate periodicamente in misura proporzionale al periodo di tempo precedente il recesso. Pertanto, se il Cliente ha pagato in an- ticipo più di quanto dovuto, ha diritto di ricevere dalla Banca il rimborso delle spese pagate in eccesso.
Art. 23 bis - Notifica degli incidenti operativi e di sicurezza
In caso di grave incidente, operativo o di sicurezza, che incida o possa incidere sugli interessi finanziari del Cliente, la Banca prov- vede senza indugio ad informare il Cliente secondo le modalità concordate, illustrando inoltre tutte le misure che è possibile adottare per attenuarne gli effetti negativi.
Prestatori di Servizi di Pagamento diversi dalla Banca
Art. 24 - Conferma della disponibilità dei fondi
1. La Banca può rispondere alla richiesta di conferma della di- sponibilità di fondi per l’esecuzione di un’operazione di paga- mento basata su carta, avanzata da un prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, solo se il Cliente Pagatore ha fornito alla Banca il suo consenso esplicito anteriormente alla prima richiesta di conferma di disponibilità dei fondi.
2. La conferma consta di una semplice risposta affermativa o negativa e non di un estratto del saldo del conto, non è me- morizzata o utilizzata per finalità diverse e non consente alla Banca il blocco dei fondi disponibili.
Art. 25 - Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento – c.d. PISP
Art. 25.1 - consenso
1. Il Cliente ha il diritto di avvalersi di prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (c.d. PISP) per ottenere servizi di pagamento e la Banca esegue le relative operazioni solo se il Cliente ha prestato il suo consenso esplicito, anche per il tramite del PISP medesimo.
2. In caso di operazioni di pagamento singole disposte tramite PISP, il Cliente Pagatore ha diritto di ricevere da quest’ultimo in modo chiaro ed esauriente, e prima che l’ordine di pagamento sia disposto, le seguenti informazioni:
a) il nome del prestatore di servizio di pagamento;
b) l’indirizzo della sua sede centrale e, se del caso, l’indirizzo
dell’agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento;
c) ogni recapito, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento;
d) i recapiti dell’autorità competente.
Art. 25.2 - Informazioni che il Cliente Pagatore ottiene dal PISP dopo una disposizione di ordine di pagamento
1. Il Cliente ha inoltre diritto di ricevere dal PISP, immediatamente dopo aver disposto l’ordine di pagamento, le seguenti infor- mazioni:
a) la conferma del buon esito dell’operazione indirizzata alla Banca di radicamento del conto;
b) il riferimento che consente al Cliente di individuare l’o- perazione di pagamento nonché tutte le informazioni ad esso relative;
c) l’importo dell’operazione di pagamento;
d) le spese dovute al PISP per l’operazione, se dovute. Art. 25.3 - Informazioni che la Banca ottiene dal PISP dopo una operazione di disposizione di ordine di pagamento effettuata dal Cliente Pagatore
1. In caso di disposizione di un ordine di pagamento tramite PISP, la Banca riceve da quest’ultimo unicamente il riferimento dell’operazione di pagamento.
Art. 25.4 - Revoca e rifiuto
1. Un’operazione di pagamento è considerata autorizzata solo se il Cliente ha prestato il suo consenso esplicito ad eseguire l’operazione. Detto consenso può essere prestato anche tra- mite il beneficiario o il PISP e potrà essere revocato in ogni momento, purché entro i termini di revocabilità previsti agli Art. 4 e 5 della presente Sezione C5.
2. Qualora ricorrano tutte le condizioni previste dal presente Contratto, la Banca non può rifiutarsi di eseguire un Ordine di Pagamento, anche se impartito dal Cliente Pagatore per il tramite di un PISP, salvo se vietato da norme di diritto comu- nitario o nazionale.
3. Il Cliente non può revocare un Ordine di Pagamento disposto tramite PISP senza la sua preventiva autorizzazione.
Art. 25.5 - Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, tardivamente o non eseguite di- sposte tramite PISP
1. Conformemente all’Art. 16 della presente sezione C5, un’Ope- razione di Pagamento è considerata, a seconda del caso, come eseguita “in modo inesatto”, eseguita “tardivamente” o “non eseguita”, se l’esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto e delle relative Condizioni per l’Erogazione del Ser- vizio di Pagamento e all’Ordine di Pagamento, ivi espressamen- te incluso l’Identificativo Unico. Resta espressamente inteso che non è considerata come eseguita “in modo inesatto”, eseguita “tardivamente” o “non eseguita” l’Operazione di Pagamento non effettuata dalla Banca per assenza o indisponibilità di fondi.
2. La Banca, nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Sezione C5, rimborsa al Cliente Pagatore l’importo dell’O- perazione di Pagamento disposta tramite PISP non eseguita, eseguita in modo inesatto o eseguita tardivamente, riportando il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’O- perazione di Pagamento contestata non fosse stata eseguita.
3. Spetta al PISP l’onere di dimostrare che l’ordine di pagamento è stato ricevuto dalla Banca e che, nell’ambito delle sue com- petenze, l’Operazione di Pagamento è stata correttamente autenticata, registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito.
4. Se il PISP è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione, risarcisce immediatamente la Banca su richiesta di quest’ultima, per le perdite subite e gli importi erogati al Cliente Pagatore a titolo di rimborso.
Art. 26 - Prestatori di servizi di informazione sui conti – c.d. AISP
Il Cliente ha diritto di avvalersi di prestatori di servizi di informa- zioni sui conti (c.d. AISP).
La Banca è tenuta a fornire le informazioni richieste a condizione che il Cliente abbia preventivamente fornito il suo consenso esplicito a consentire l’accesso agli AISP.
Art. 27 - Blocco all’operatività dei prestatori dei servizi di pagamento diversi dalla Banca
1. La Banca può bloccare ovvero ridurre i limiti di utilizzo di uno Strumento di Pagamento se ritiene che sussistano giustificati motivi connessi ad una o più delle seguenti circostanze:
a) sicurezza dello Strumento di Pagamento;
b) sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello Strumento di Pagamento;
c) solo se lo Strumento di Pagamento prevede la conces- sione di una linea di credito, al verificarsi di un significativo aumento del rischio che il Cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento.
2. Quando la Banca ritiene di procedere al blocco di uno Stru- mento di Pagamento, deve informarne il Cliente, ove possibile prima e, in ogni caso, immediatamente dopo il blocco, e deve anche comunicargli le ragioni che lo hanno determinato, tranne se la comunicazione è contraria a ragioni di sicurezza o a norme nazionali o comunitarie. Quando non vi sono più esigenze che giustificano il blocco, la Banca deve sbloccare lo Strumento di Pagamento o, se non è possibile procedere allo sblocco, sostituire lo Strumento di Pagamento bloccato con uno di nuova emissione.
3. La Banca può operare il blocco dell’accesso ad un prestatore dei servizi di pagamento qualora abbia il sospetto giustificato
di frode o di mancanza di autorizzazione. A meno di giustifi- cato motivo, la Banca informa il Cliente Pagatore del rifiuto di accesso al conto di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima del rifiuto medesimo o al più tardi immedia- tamente dopo. Ricorrendo tale ipotesi, la Banca deve riferire dell’incidente alle autorità competenti. Resta inteso che cessati i motivi che hanno determinato il rifiuto all’accesso, il blocco sarà immediatamente eliminato.
Art. 28 - Notifica e rettifica di operazioni non au- torizzate o non correttamente eseguite
1. Conformemente a quanto previsto dall’Art. 15 della presente Sezione C5 e ricorrendo le medesime condizioni, il Cliente ottiene direttamente dalla Banca la rettifica delle operazioni di pagamento, anche qualora sia coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento.
Art. 29 - Contestazione operazione eseguita in modo inesatto o non eseguita disposta tramite un prestatore di servizi di pagamento (PISP)
1. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di paga- mento non sia stata correttamente eseguita, se l’operazione è stata disposta tramite PISP la responsabilità di quest’ultimo è esclusa qualora lo stesso fornisca la prova del fatto che l’o- perazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito.
2. La responsabilità del PISP è parimenti esclusa qualora riesca a fornire la prova della frode o della negligenza grave del Cliente.
Art. 30 – Operazioni di pagamento non autorizzate disposte tramite PISP
1. Se l’operazione di pagamento non autorizzata ai sensi dell’Art. 4 della presente Sezione C5, è stata disposta tramite PISP, la Banca rimborsa immediatamente, ed in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva, l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il Conto Corrente nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. La Banca non provvederà al rimborso qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto alla Banca d’Italia.
TABELLA A
CANALE DI ACCESSO ALLA BANCA Servizio Family Banker Internet Mobile Banking Banking Center Sportello Banking | |||||
Bonifico SCT (area SEPA) in divisa euro | Modulo di disposizione firmato | RIF. Servizio di Banca Diretta | RIF. Servizio di Banca Diretta | RIF. Servizio di Banca Diretta | Modulo di disposizione firmato |
Bonifico (area SEPA) in divisa non euro | Modulo di disposizione firmato | RIF. Servizio di Banca Diretta | Non previsto | RIF. Servizio di Banca Diretta | Modulo di disposizione firmato |
Bonifico extra SEPA in divisa euro e non euro | Modulo di disposizione firmato | RIF. Servizio di Banca Diretta | Non previsto | RIF. Servizio di Banca Diretta | Modulo di disposizione firmato |
Bonifico urgente (solo per Italia) | Non previsto | Non previsto | Non previsto | RIF. Servizio di Banca Diretta | Modulo di disposizione firmato |
SEPA Direct Debit | Firma Delega (indipendentemente dal canale) | ||||
XX.XX. | Pagamento (presentazione avviso) | RIF. Servizio di Banca Diretta | Non previsto | RIF. Servizio di Banca Diretta | Pagamento (presentazione avviso) |
MAV | Pagamento (presentazione avviso) | RIF. Servizio di Banca Diretta | Non previsto | RIF. Servizio di Banca Diretta | Pagamento (presentazione avviso) |
Bollettino Bancario | Pagamento (presentazione avviso) | Non previsto | Non previsto | Non previsto | Pagamento (presentazione avviso) |
Bonifici in uscita disposti allo Sportello
TABELLA B
Per la filiale si considerano i bonifici disposti in formato cartaceo.
GIORNO | ORARIO APERTURA | GIORNATA OPERATIVA | ORARIO LIMITE SEPA EXTRA SEPA | |
Lunedì - Venerdì | Dalle 08.40 alle 13.20 del xxxxxxx Xxxxx 14.30 alle 16.30 del pomeriggio | Sì | 16.30 | 16.30 |
Sabato | Chiuso | No | - | - |
Semi festivi | Dalle 08.40 alle 11.30 | Sì | 11.00 | 11.00 |
Festivi | Chiuso | No | - | - |
Bonifici in uscita disposti da Internet Banking e da Mobile Banking
GIORNO | ORARIO APERTURA | GIORNATA OPERATIVA | ORARIO LIMITE SEPA EXTRA SEPA | |
Lunedì - Venerdì | 24/7 | Sì | 17.00 | 17.00 |
Sabato | 24/7 | No | - | - |
Semi festivi | 24/7 | Sì | 12.00 | 12.00 |
Festivi | 24/7 | No | - | - |
Bonifici in uscita disposti da Banking Center
GIORNO | ORARIO APERTURA | GIORNATA OPERATIVA | ORARIO LIMITE SEPA EXTRA SEPA | |
Lunedì - Venerdì | Dalle 08.00 alle 22.00 | Sì | 17.00 | 17.00 |
Sabato | Dalle 09.00 alle 18.00 | No | - | - |
Semi festivi | Dalle 08.00 alle 18.00 | Sì | 12.00 | 12.00 |
Festivi | Chiuso | No | - | - |
Bonifici in ingresso (interni) dalla Banca
GIORNO | ORARIO APERTURA | GIORNATA OPERATIVA | ORARIO LIMITE SEPA EXTRA SEPA | |
Lunedì - Venerdì | Sì | Sì | 17.00 | - |
Sabato | No | - | - | - |
Semi festivi | Sì | - | 12.00 | - |
Festivi | No | - | - | - |
Bonifici in ingresso da altre banche
GIORNO | GIORNATA OPERATIVA | ORARIO LIMITE SEPA EXTRA SEPA | |
Lunedì - Venerdì | Sì | Giornata di ricezione | Giornata di ricezione |
Sabato | No | - | - |
Semi festivi | Sì | Giornata di ricezione | Giornata di ricezione |
Festivi solo nazionali (25.04, 01.05, 02.06, 15.08, 08.12) | Sì (solo BIR) | Entro il primo giorno lavorativo successivo | Entro il primo giorno lavorativo successivo |
Pagamento XX.XX. allo Sportello
GIORNO | ORARIO APERTURA | GIORNATA OPERATIVA | ORARIO LIMITE |
Lunedì - Venerdì | Dalle 08.40 alle 13.20 del mattino Dalle 14.30 alle 16.30 del pomeriggio | Sì | 16.30 |
Sabato | No | No | - |
Semi festivi | Dalle 08.40 alle 11.30 | Sì | 11.30 |
Festivi | No | No | - |
Pagamento XX.XX. tramite Banca Telematica
GIORNO | ORARIO DISPONIBILITÀ | GIORNATA OPERATIVA | ORARIO LIMITE |
Lunedì - Venerdì | 24/7 | Sì | Entro le ore 19.00 del giorno antecedente la data desunzione di insoluto |
Sabato | 24/7 | No | - |
Semi festivi | 24/7 | Sì | Entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data desunzione di insoluto |
Festivi | 24/7 | No | - |
Pagamento MAV e Bollettino Bancario allo Sportello
GIORNO | ORARIO APERTURA | GIORNATA OPERATIVA | ORARIO LIMITE |
Lunedì - Venerdì | Dalle 08.40 alle 13.20 del mattino Dalle 14.30 alle 16.30 del pomeriggio | Sì | 16.30 |
Sabato | No | No | - |
Semi festivi | Dalle 08.40 alle 11.30 | Sì | 11.30 |
Festivi | No | No | - |
Pagamento MAV e Bollettino Bancario tramite Banca Telematica
GIORNO | ORARIO APERTURA | GIORNATA OPERATIVA | ORARIO LIMITE |
Lunedì - Venerdì | 24/7 | Sì | 19.00 |
Sabato | 24/7 | No | - |
Semi festivi | 24/7 | Sì | 12.00 |
Festivi | 24/7 | No | - |
TABELLA C
Bonifico SCT (area SEPA) in divisa euro | IBAN |
Bonifico (area SEPA) in divisa non euro | IBAN |
Bonifico extra SEPA | IBAN + BIC |
XX.XX. | Numero Effetto |
MAV | Numero Incasso |
Bollettino Bancario | IBAN |
Mediolanum Send Money | e-mail del beneficiario o numero di telefonia mobile del beneficiario |
SEZIONE C6
PRINCIPALI SERVIZI DI PAGAMENTO OFFERTI E RELATIVE CONDIZIONI
Art. 1 - Bonifico
1. Il bonifico è un Servizio di Pagamento con cui un Cliente Pagatore può eseguire un’Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario.
2. L’Ordine di Pagamento relativo al bonifico può essere disposto attraverso l’utilizzo del Servizio di Banca Diretta o direttamente presso lo sportello della Banca.
3. L’Ordine di Pagamento relativo al bonifico viene eseguito sulla base dell’Identificativo Unico del beneficiario fornito dal Cliente Pagatore così come previsto all’Art. 7 della Sezione C5.
4. La provvista necessaria per l’esecuzione del bonifico deve es- sere messa a disposizione della Banca consentendo l’addebito del Conto Corrente del Cliente della corrispondente somma oggetto dell’Operazione di Pagamento.
5. L’esecuzione del bonifico deve essere autorizzata mediante invio dell’Ordine di Pagamento secondo le modalità previste nell’Art. 4 della Sezione C5.
6. L’Ordine di Pagamento deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l’Orario Limite ai sensi di quanto previsto all’Art. 5 della Sezione C5.
7. La DataValuta di addebito o accredito dell’importo oggetto del bonifico deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall’Art. 9 della Sezione C5.
Art. 2 - SEPA Credit Trasfer (SCT)
1. Il SEPA Credit Transfer (SCT) è un Servizio di Pagamento attraverso cui il Cliente Pagatore può eseguire un’Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario. Il servizio è utilizzabile dal Cliente a condizione che la Banca e la banca dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook. Il SEPA Credit Transfer (SCT) può essere utilizzato per effettuare Operazioni di Pagamento singole e di massa (bulk payments) di qualunque importo.
2. Il Cliente che intende eseguire un SEPA Credit Transfer (SCT)
deve indicare l’Identificativo Unico del beneficiario previsto all’Art. 7 della Sezione C5.
3. L’Identificativo Unico deve essere indicato anche per opera- zioni che si svolgono all’interno del territorio della Repubblica Italiana.
4. Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA Cre- dit Transfer (SCT) si applicano, ove compatibili, le previsioni relative ai bonifici contenute nel precedente Art. 1.
Art. 3 - Ricevuta Bancaria (XX.XX.)
1. La XX.XX. è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Be- neficiario deposita presso la banca assuntrice un Ordine di Pagamento all’incasso per ottenere l’accredito di una somma sul proprio Conto Corrente. La Banca trasmette l’Ordine di Pagamento relativo alla XX.XX. alla banca domiciliataria della XX.XX. (banca pagatrice), la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore.
2. L’Ordine di Pagamento relativo alla XX.XX. deve essere depo- sitato dal Cliente Beneficiario presso gli sportelli della Banca assuntrice.
3. L’Ordine di Pagamento relativo alla XX.XX. deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l’Orario Limite ai sensi di quanto previsto all’Art. 5 della Sezione C5.
4. La Data Valuta dell’importo oggetto del pagamento XX.XX. deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall’Art. 9 della Sezione C5.
5. In caso di mancato pagamento da parte del debitore dell’im- porto oggetto della XX.XX., la Banca notificherà alla banca del Cliente Beneficiario il mancato pagamento entro la prima Giornata Operativa successiva a quella in cui era previsto il pagamento dell’importo oggetto della XX.XX.
Art. 4 - Pagamento Mediante Avviso (MAV) e Bol- lettino Bancario
1. Il pagamento mediante avviso (MAV) è un Servizio di Pagamen- to con cui un soggetto incarica la propria banca di incassare un credito che vanta nei confronti di un altro soggetto. La banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al Cliente Pagatore. Il pagamento da parte del Cliente Pagatore può essere effettuato presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, anche presso gli uffici postali.
2. Il Bollettino Bancario è un Servizio di Pagamento del tutto
simile al MAV con la sola differenza che l’invio del Bollettino Bancario al Cliente Pagatore è fatta direttamente dal creditore, il creditore ne gestisce il relativo rapporto e deve provvedere a compilare integralmente il Bollettino Bancario con le indica- zioni dell’Identificativo Unico così come previsto all’Art. 7 della Sezione C5 e procedere alla codificazione con premarcatura in “OCRB” o “Bar-Code PDF 417”.
3. Il Cliente Pagatore può pagare il MAV o il Bollettino Bancario direttamente allo sportello della Banca o, se previsto, tramite il Servizio di Banca Diretta telefonica o telematica ed autorizzare l’esecuzione della relativa Operazione di Pagamento Attiva ai sensi di quanto previsto dall’Art. 4 della Sezione C5.
4. L’Ordine di Pagamento relativo al MAV o al Bollettino Bancario deve essere ricevuto dalla Banca in una Giornata Operativa entro l’Orario Limite ai sensi di quanto previsto all’Art. 5 della Sezione C5.
5. La Data Valuta di addebito dell’importo oggetto del MAV o del Bollettino Bancario deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall’Art. 9 della Sezione C5.
Art. 5. - Rapporti Interbancari Diretti (RID)
1. Il RID è un Servizio di Pagamento con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l’importo indicato nel RID sul conto corrente del debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della Repubblica Italiana.
2. L’autorizzazione ad addebitare il RID anche in via continuativa da parte del debitore è contenuta nella delega che il debitore ha firmato e consegnato al Cliente Beneficiario o alla Banca a seconda dei casi.
3. La Data Valuta di addebito dell’importo oggetto del RID deve essere applicata al Cliente Pagatore ai sensi dei quanto previsto dall’Art. 9 della Sezione C5.
Art. 6 - SEPA Direct Debit (SDD)
1. Il SEPA Direct Debit (SDD) è un Servizio di Pagamento simile al RID, con cui il Cliente Beneficiario dà un Ordine di Pagamento alla Banca di addebitare l’importo (in euro) indicato nell’SDD sul Conto Corrente del Debitore intrattenuto presso una qualsiasi altra banca operante sul territorio della SEPA - Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro) - cioè l’area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all’interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all’interno della SEPA; il servizio è utilizzabile dal Cliente della Banca a condizione che quest’ultima e la banca dell’altro sog- getto coinvolto nell’Operazione di Pagamento aderiscano al SEPA Direct Debit Scheme Rulebook.
2. Il Cliente Beneficiario che intende eseguire un SEPA Direct Debit (SDD) deve indicare l’Identificativo Unico del beneficia- rio previsto all’Art. 7 della Sezione C5 ed il codice BIC (Bank Identifier Code).
3. Identificativo Unico e BIC devono essere indicati anche per operazioni che si svolgono all’interno del territorio della Re- pubblica Italiana.
4. L’autorizzazione ad addebitare il SEPA Direct Debit (SDD) da parte del Cliente Pagatore deve essere data attraverso il
mandato di pagamento (cc.dd.“mandate” ovvero “e-mandate”).
5. I Conti Xxxxxxxx sono abilitati a ricevere e ad accettare dispo- sizioni di addebito SDD sia secondo lo schema SDD Core, sia secondo lo schema SDD B2B. Per l’accettazione di addebiti secondo lo schema B2B è vincolante la consegna alla Banca di copia del mandato da parte del Cliente Debitore prima della ricezione di qualsiasi disposizione di addebito diretto SDD B2B.
6. Il Cliente Beneficiario di un SEPA Direct Debit (SDD) deve notificare al debitore, con un preavviso di almeno 14 (quattor- dici) giorni di calendario, l’inizio di operatività del SEPA Direct Debit (SDD).
7. In caso di SEPA Direct Debit (SDD) ripetitivi, la notifica di cui al precedente comma 5 deve essere eseguita solo una volta.
8. Alle Operazioni di Pagamento eseguite attraverso SEPA Direct Debit (SDD) si applicano, ove compatibili, le previsioni del precedente Art. 5.
9. Il Cliente può revocare un Ordine di Pagamento relativo ad un RID o SEPA Direct Debit (SDD) attraverso l’utilizzo del Servizio di Banca Diretta o direttamente presso lo sportello della Banca.
Art. 7 - Mediolanum Send Money
1. Il Servizio Mediolanum Send Money è un Servizio di Pagamen- to con cui un Cliente Pagatore può eseguire un’Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario presso l’Istituto di pagamento denominato PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA, società a respon- sabilità limitata registrata come numero di RCS Lussemburgo B 118 349 con sede a 0xx Xxxxx, 00-00 Xxxxxxxxx Xxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx.
2. L’Ordine di Pagamento relativo al Servizio Mediolanum Send Money può essere disposto attraverso l’utilizzo del Servizio di Banca Diretta - o attraverso ulteriori Servizi - nelle modalità e nei termini di volta in volta stabiliti dalla Banca.
3. L’Ordine di Pagamento relativo al Servizio Mediolanum Send Money viene eseguito sulla base dell’Identificativo Unico del beneficiario fornito dal Cliente Pagatore così come previsto all’Art. 7 delle Norme Generali che regolano i Servizi di Pa- gamento della Banca.
4. Ai sensi del comma 4 dell’Art. 7 delle Norme Generali che re- golano i Servizi di Pagamento della Banca, se il Cliente fornisce a quest’ultima informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo Unico (per es. nome e cognome del beneficiario) la Banca in ogni caso è responsabile unicamente per l’esecuzione dell’O- perazione di Pagamento in base all’Identificativo Unico.
5. La provvista necessaria per l’esecuzione dell’Ordine di Pa- gamento relativo al Servizio Mediolanum Send Money deve essere messa a disposizione della Banca consentendo l’adde- bito del Conto di Pagamento del Cliente intrattenuto presso la Banca della corrispondente somma oggetto dell’Operazione di Pagamento.
6. L’esecuzione dell’Operazione di Pagamento di cui al presente Servizio deve essere autorizzata mediante invio dell’Ordine di Pagamento secondo le modalità previste dall’Art. 4 delle Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento della Banca.
7. L’Ordine di Pagamento deve essere ricevuto dalla Banca in una
Giornata Operativa entro l’Orario Limite ai sensi di quanto previsto all’Art. 5 delle Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento della Banca.
8. La Data Valuta di addebito o accredito dell’importo oggetto dell’Operazione di Pagamento deve essere riconosciuta al Cliente ai sensi di quanto previsto dall’Art. 9 delle Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento della Banca.
9. Il Cliente prende atto che il Servizio Mediolanum Send Money è prestato dalla Banca sulla base di un’apposita convenzione stipulata dalla Banca medesima con l’Istituto di pagamento PayPal e pertanto si riserva la facoltà di sospendere o abolire tale Servizio in qualsiasi momento al venir meno della predetta convenzione. Resta fermo in tutti i casi il diritto di recesso così come disciplinato dall’Art. 23 delle Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento della Banca.
Art. 8 - P2P Jiffy o Invio denaro Xxxxx
1. 2P Xxxxx o Invio denaro Jiffy (di seguito, con riferimento al pre- sente articolo, anche convenzionalmente definito il “Servizio”) è una modalità di pagamento che consente al Cliente di effet- tuare un’Operazione di Pagamento Attiva, tramite il sistema di pagamento - gestito da SIA S.p.A. - denominato Jiffy (di seguito anche il “Circuito”), per trasferire dal/dai rapporto/i associato/i al Servizio una somma di denaro a favore di un soggetto be- neficiario titolare del medesimo Servizio o di analoghi servizi forniti da altri Prestatori di Servizi di Pagamento operanti sul detto Circuito.Tutti i soggetti aderenti al Servizio o ad analoghi servizi sono denominati anche “Utenti”. Il Servizio consente altresì al Cliente di ricevere sul/i proprio/i rapporto/i associa- to/i al Servizio (per es. Conto Corrente, Carta di Pagamento munita di IBAN) somme di denaro a fronte di Operazioni di Pagamento disposte da altri Utenti anche a fronte di richieste di denaro effettuate ai sensi del successivo comma 7bis. I rapporti associabili al Servizio sono resi noti dalla Banca tramite uno o più dei suoi canali di comunicazione (per es. pubblicazione di un apposito avviso nella Sezione riservata del sito Internet della Banca).
2. Per poter utilizzare le funzionalità del Servizio, è necessario che il Cliente:
- sia titolare del Servizio di Banca Diretta con la Banca in forza del presente Contratto ovvero di altro contratto e che tale Servizio di Banca Diretta risulti regolarmente attivo;
- abbia installato sul proprio Device (se compatibile) la specifica applicazione messa a disposizione della Banca;
- abbia configurato e attivato il Servizio. A tal fine il Cliente dovrà associare un proprio numero di telefono ad un rapporto (identificato con IBAN) intrattenuto con la Banca, fra quelli considerati associabili dalla Banca stessa (di seguito anche il “Conto di Pagamento Associato” o “Conto Associato”). Quanto precede secondo i limiti, le modalità e le condizioni stabilite di volta in volta dalla Banca medesima.
3. Il Cliente è consapevole che l’adesione al Servizio comporta
(i) la scansione da parte del software della propria rubrica telefonica e (ii) la visualizzazione, con apposita icona, dello stato di Utente in relazione ai contatti presenti nella propria rubrica, se aderenti al Servizio. I soli numeri telefonici dei contatti pre- senti nella rubrica telefonica sono analizzati automaticamente
via software e senza alcuna memorizzazione e conservazione da parte di SIA, al solo fine di individuare i numeri di telefono verso cui il Cliente potrà effettuare bonifici diretti. Il Cliente è consapevole che (i) le proprie informazioni di contatto, ove presenti nelle rubriche telefoniche degli altri Utenti aderenti al Servizio, sono trattate da SIA e che (ii) il proprio stato di Utente aderente al Servizio sarà reso conoscibile tramite apposita icona dagli altri Utenti aderenti che dispongano di tali informazioni di contatto e che (iii) il proprio nominativo (parzialmente oscurato) può essere reso visibile a chi intenda inviare un pagamento al proprio numero di telefono. Il Clien- te è inoltre consapevole che al proprio numero di telefono è associato il proprio codice IBAN al fine di consentire le funzionalità di invio e ricezione di denaro come previste dal Servizio.All’interno della rubrica telefonica, il codice IBAN non è visibile agli altri Utenti.
4. Nel caso in cui il Cliente rivesta il ruolo di Cliente Pagatore:
- egli ordina alla Banca di trasferire le somme utilizzando la specifica applicazione di cui al comma 2 e indicando il numero di telefono cellulare del Beneficiario; a tale numero, che sarà considerato l’Identificativo Unico ai fini dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Circuito associa l’IBAN di un Conto di Pagamento del Beneficiario (se già aderente al Servizio) secondo le indicazioni fornite da quest’ultimo;
- salvo quanto previsto dal successivo comma 5, la Banca procede al trasferimento delle somme secondo le indi- cazioni del Cliente a condizione che il Conto Associato presenti fondi disponibili e sufficienti;
- egli autorizza l’Operazione di Pagamento secondo le mo- dalità di volta in volta stabilite e comunicate dalla Banca, mediante l’utilizzo di uno più dei Codici Segreti del Servizio di Banca Diretta.
In tutti i casi le somme oggetto del trasferimento/ricezione non potranno superare gli eventuali massimali giornalieri e/o mensili stabiliti dalla Banca e riportati nel Documento di Sintesi. Salvo quanto previsto dal successivo comma 5 l’Ordine di Paga- mento disposto tramite il Servizio è irrevocabile dal momento della sua esecuzione, che di norma avviene contestualmente alla ricezione dell’Ordine di Pagamento da parte della Banca.
5. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 6, con il Servizio il Cliente può ordinare alla Banca di trasferire somme di denaro tramite il Circuito anche a favore di terzi che, al mo- mento della ricezione dell’Ordine di Pagamento, non abbiano ancora aderito al Servizio medesimo ovvero ad un analogo servizio operante sul Circuito o, ancora, pur avendovi aderito, non l’abbiano ancora attivato. In tali ipotesi l’Operazione di Pagamento potrà essere eseguita dalla Banca - fermo restando quanto previsto al comma 4 - purché tali soggetti terzi ade- riscano al/attivino il Servizio (o un analogo servizio operante sul Circuito) entro trenta giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione dell’Ordine di Pagamento. Nelle predette ipotesi sarà onere esclusivo del Cliente informare il beneficia- rio dell’Ordine di Pagamento impartito a suo favore nonché del presupposto a cui l’esecuzione di tale ordine resterebbe subordinata:
a) all’adesione al Servizio o ad analogo servizio operante sul
Circuito entro il suddetto termine, ovvero, in alternativa, qualora resa disponibile dalla Banca,
b) all’attivazione della procedura descritta al successivo com- ma 6).
Per agevolare il Cliente l’Applicazione potrebbe fornire, se reso disponibile dalla Banca, la bozza di un messaggio SMS tipico, liberamente modificabile o cancellabile dal Cliente. Il Cliente sarà libero di inviare o meno tale messaggio SMS, così come di modificarlo, fermo restando che gli eventuali costi d’invio si intenderanno a suo esclusivo carico secondo il piano tariffario dell’operatore di telefonia mobile prescelto.
Con riferimento all’ipotesi a) qualora il beneficiario, entro il menzionato termine di trenta giorni di calendario, avrà sotto- scritto e attivato il Servizio o un analogo servizio operante sul Circuito presso un altro intermediario aderente al medesimo Circuito, l’importo oggetto dell’ordine gli verrà trasferito; altrimenti scaduto inutilmente tale termine, l’Ordine di Paga- mento s’intenderà decaduto e la Banca renderà nuovamente disponibile l’importo sul Conto Associato.
6. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, la Ban- ca si riserva la facoltà di prevedere nell’ambito del Servizio (dandone notizia tramite i propri canali di comunicazione - per es. sito Internet) la possibilità per il Cliente di disporre il trasferimento di fondi anche a favore di terzi soggetti che non abbiano aderito e non intendano aderire al Servizio o ad un analogo servizio operante sul Circuito.A tal fine la Banca potrà rendere disponibili a titolo esemplificativo una o entrambe le seguenti soluzioni che il Cliente fin d’ora accetta:
a) Il beneficiario, su invito del Cliente (per esempio tramite messaggio SMS di cui al comma 5), procederà a scaricare l’applicazione su un proprio Device (per es. Smartphone) compatibile e comunicare a quest’ultima il proprio nume- ro di cellulare già comunicato dal Cliente alla Banca stessa quale Identificativo Unico per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento. Tramite tale applicazione il beneficiario dovrà confermare alla Banca il citato numero di cellulare e fornire il codice IBAN del conto di pagamento su cui disporre l’invio delle somme, nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste ai fini dell’esecuzione dell’ordine, entro il termine di trenta giorni di calendario dalla dispo- sizione del medesimo ordine. Decorso inutilmente tale termine, l’Ordine di Pagamento s’intenderà decaduto e la Banca renderà nuovamente disponibile l’importo sul Conto Associato.
b) Il beneficiario, su invito del Cliente (per esempio tramite messaggio SMS di cui al comma 5), potrà collegarsi ad un’apposita Sezione del sito Internet della Banca (o di suo partner/fornitore) e comunicare a quest’ultima il proprio numero di cellulare già comunicato dal Cliente alla Banca stessa quale Identificativo Unico per l’esecuzione dell’Or- dine di Pagamento. Il beneficiario dovrà confermare il predetto numero di cellulare e fornire il codice IBAN del conto di pagamento su cui disporre l’invio delle somme, nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste ai fini dell’esecuzione dell’ordine, entro il termine di trenta gior- ni di calendario dalla disposizione del medesimo ordine. Decorso inutilmente tale termine, l’Ordine di Pagamento
s’intenderà decaduto e la Banca renderà nuovamente disponibile l’importo sul Conto Associato.
L’esecuzione dell’Ordine di Pagamento sarà subordinata alla ricezione da parte della Banca di tale codice IBAN (tramite l’Applicazione ovvero tramite la Sezione del sito Internet sopra citato), oltre che degli altri eventuali dati richiesti a completamento dell’Ordine di Pagamento disposto dal Cliente. Ai fini di quanto precede il Cliente conferisce alla Banca, in quanto anche nell’interesse del beneficiario, mandato irrevo- cabile affinché la Banca riceva direttamente dal Beneficiario medesimo il predetto codice IBAN e gli eventuali altri dati. Il Cliente prende atto e accetta che la Banca eseguirà l’Ordine di Pagamento esclusivamente sulla base del codice IBAN digitato. Il Cliente solleva la Banca da qualsiasi responsabilità in merito alla corretta digitazione del codice IBAN così come alla sua effettiva riconducibilità al soggetto beneficiario, restando tutte le conseguenze e i pregiudizi che ne potrebbero derivare esclusivamente a carico del Cliente e del beneficiario.
7. In tutti i casi previsti dai commi 5 e 6, il Cliente prende atto e accetta che la Banca rende indisponibili le somme oggetto dell’Ordine di Pagamento sino alla sua esecuzione ovvero sino alla sua revoca da parte del Cliente e comunque non oltre il termine di tempo massimo di trenta giorni di calendario decorrenti dalla ricezione dell’Ordine di Pagamento da parte del Cliente.
L’Ordine di Pagamento è comunque revocabile da parte del Cliente fino alla sua esecuzione che di norma avviene conte- stualmente alla ricezione dell’Ordine di Pagamento da parte della Banca. Fermo restando il diritto di recesso di entrambe le parti da esercitarsi nei termini e nelle modalità previste dal Contratto, il Servizio può essere operativamente disattivato e riattivato da parte del Cliente, anche più volte, con le moda- lità tempo per tempo indicate nei manuali del Servizio e resi disponibile al Cliente.
7bis. Il Cliente Utente può nell’ambito del sistema di pagamento Jiffy richiedere ad altri Utenti di effettuare a proprio favore operazioni di pagamento tramite il medesimo il sistema. In tal caso qualora l’Utente destinatario della richiesta vi aderisse eseguirà la relativa Operazione di Pagamento nelle modalità sopra descritte.
8. In caso di esercizio del diritto di recesso dal Servizio e/o dall’intero Contratto, gli Ordini di Pagamento già disposti e che alla data di efficacia del recesso non fossero ancora eseguiti, si intenderanno automaticamente decaduti.
9. La Banca ha la facoltà di sospendere o abolire il Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse all’efficienza del Ser- vizio medesimo nonché di sospendere l’operatività di singoli Clienti per motivi cautelari.
10. Xxxxx restando gli obblighi assunti dal Cliente ai fini dell’uti- lizzo del Servizio di Banca Diretta, il Cliente prende atto e riconosce di essere unico responsabile dell’uso del proprio Device - di cui garantisce l’esclusiva disponibilità –, del proprio numero di utenza telefonica collegato al Conto Associato e dell’applicazione messagli a disposizione dalla Banca che risiede all’interno del Device stesso. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura il proprio Device e garantisce che sarà l’unico ed esclusivo utilizzatore dello stesso (così come dell’utenza
telefonica associata) impegnandosi a prendere tutte le neces- sarie precauzioni per impedirne l’accesso e l’utilizzo da parte di terzi. A titolo esemplificativo il Cliente attiverà le funzioni di blocco del telefono che prevedono l’accesso al Device subordinatamente alla corretta composizione di un codice di sblocco scelto autonomamente dal Cliente medesimo e che quest’ultimo avrà cura di mantenere riservato al pari dei codici di accesso al Servizio di Banca Diretta e all’applicazione. Il Cliente è unico responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso del Device e/o dell’applicazione. Quanto precede, anche se in dipendenza di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, contraffazione e uso non autorizzato.
SEZIONE C7
SERVIZI DI CARTE DI DEBITO SUI CIRCUITI BANCOMAT®/PAGOBANCOMAT®, CIRRUS/ MAESTRO E FASTPAY
Art. 1 - Oggetto
1. La carta di debito (di seguito denominata anche la “Carta”) rilasciata dalla Banca al Cliente (di seguito anche il “Titolare”), che include le funzionalità BANCOMAT®/PagoBANCO- MAT® e FastPay, le funzionalità Cirrus, Maestro, la funzionalità NFC nonché, nell’ambito di queste ultime, non appena sarà gradualmente messo a disposizione della Banca sui propri canali il relativo servizio tecnico, la funzionalità Contactless. Relativamente a quest’ultime, vengono in ogni caso sin d’ora riportati i relativi riferimenti normativi che ne disciplineranno automaticamente l’utilizzo, non appena le funzionalità saranno messe a disposizione dalla Banca alla propria clientela. La Banca darà evidenza dell’attivazione di queste funzionalità tramite uno o più dei propri canali comunicativi (per es. messa a di- sposizione della comunicazione nella Sezione riservata del sito Internet della Banca nell’ambito del Servizio di Banca Diretta dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail o via SMS ecc.).
2. La Carta Multifunzione, che include anche la funzionalità Carta di Credito (Nexi), non prevede le funzionalità Cirrus, Maestro e NFC.
3. Le funzionalità a cui la Carta è abilitata sono specificate e disciplinate nella presente Sezione C7 e nel relativo Foglio Informativo.
4. Il marchio relativo alle funzionalità cui la Carta è abilitata è riportato sulla medesima Carta.
5. La sola funzionalità Carta di Credito, ove prevista, è disciplinata, invece, da separato contratto.
6. L’uso congiunto della Carta e del “Codice Personale Segreto”, di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima (di seguito denominatoTitolare) a disporre del proprio conto corrente (di seguito denominato “conto corrente di utilizzo”) con modalità elettroniche per usufruire di tutte le funzionalità a cui la Carta è abilitata, con la sola eccezione:
- della funzionalità FastPay per la quale non è previsto l’uti- lizzo del PIN e
- delle funzionalità Contactless e, se messa in futuro a disposizione dalla Banca, la modalità NFC, per le quali la digitazione del PIN è prevista solo al superamento di de- terminati limiti di importo specificati nel Foglio Informativo. Nel caso di NFC la digitazione del PIN potrebbe essere sostituita da altri criteri di autenticazione previsti dalla Ban- ca. Per quanto concerne invece i pagamenti che potranno essere disposti dal Cliente sulla rete Internet tramite siti di e-commerce convenzionati con il circuito Cirrus/Maestro, sarà necessario digitare i dati riportati sulla Carta nonché, eventualmente, quelli derivanti dall’adesione del Cliente ai protocolli di sicurezza così come specificato al successivo Art. 16 comma 1
7. L’utilizzo delle funzionalità deve avvenire presso le apparec- chiature contrassegnate, o comunque individuate, dai relativi marchi, entro i limiti di utilizzo riportati sull’apposita Sezione del Foglio Informativo, sulla lettera accompagnatoria della Carta e con le modalità indicati nella presente Sezione, ed in ogni caso entro il limite d’importo costituito dal saldo disponibile del “conto corrente di utilizzo”, qualora sia inferiore ai predetti limiti di utilizzo. Il Titolare, nel corso del rapporto, può concor- dare con la Banca la modifica dei limiti di utilizzo previsti nelle condizioni economiche riferibili al servizio. Per quanto riguarda le specifiche norme disciplinanti i servizi di carte di debito sui circuiti BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, Fastpay e Cirrus/ Maestro (comprese le funzionalità Contactless se prevista in futuro dalla Banca, e NFC) si rimanda ai successivi Artt. 13, 14, 15 e 16 della presente Sezione.
8. I limiti di utilizzo e le modalità di cui al comma precedente possono essere modificati dalla Banca in qualunque momento in conformità a quanto previsto nell’Art. 22 della Sezione C5.
9. La Banca può bloccare l’utilizzo della Carta e prevedere limiti di spesa secondo quanto previsto dall’Art. 13 della Sezione C5.
Art. 2 - Rilascio della carta e del PIN
1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente per- sonale e non può essere ceduta a terzi.
2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN. La Banca garantisce che il predetto PIN viene elaborato con modalità tali che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi. Il PIN è consegnato al Titolare in un plico sigillato, oppure, su richiesta del Titolare e a seguito di autorizzazione della Banca, inviato mediante SMS al numero di cellulare primario di cui il Titolare è intestatario. Qualora la Banca non accogliesse la richiesta del Titolare provvederà, comu- nicandolo preventivamene al Titolare, a consegnare il PIN tramite plico sigillato.
3. La Carta è rilasciata dietro richiesta scritta del Titolare, ed a rischio del medesimo, la Banca provvede alla spedizione della stessa e del PIN in plichi separati.
4. Le Carte emesse dalla Banca sono prive di intestazione e contrassegnate da un numero univoco (PAN), tramite il quale la Banca è in grado di risalire, in qualsiasi momento, al Titolare.
5. La Banca di sua iniziativa può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza, laddove sia previsto un termine di validità della Carta medesi- ma, ovvero laddove si rendesse necessario, per ragioni tecniche
e/o di sicurezza, procedere ad una sostituzione generalizzata delle Carte in circolazione.
6. Il Titolare in caso di necessità può richiedere alla Banca, se- condo le modalità di volta in volta da quest’ultima messe a disposizione, di recuperare il PIN assegnato alla Carta. In tal caso il PIN, una volta recuperato, sarà consegnato al cliente in un plico sigillato, oppure, su richiesta del Titolare e a seguito di autorizzazione della Banca, inviato mediante SMS al numero di cellulare primario di cui il Titolare è intestatario. Qualora la Banca non accogliesse la richiesta del Titolare provvederà, comunicandolo preventivamene al Titolare, a consegnare il PIN tramite plico sigillato.
7. Resta fermo quanto previsto dal successivo Art. 6 in caso di smarrimento o sottrazione della Carta, del PIN e/o del Device.
Art. 3 - Validità della carta e modalità di addebito della quota annuale
1. La Carta è valida fino all’eventuale termine di scadenza indicato su di essa e sarà, di regola, rinnovata in maniera automatica ad ogni scadenza. In mancanza del predetto termine di scadenza, la validità della Carta è a tempo indeterminato.
2. L’importo della quota annuale viene addebitato sul “conto corrente di utilizzo”, in via anticipata e con cadenza annuale, nella misura pattuita ed indicata nelle relative condizioni eco- nomiche.
3. L’importo della quota mensile di cui al comma precedente è dovuto anche in caso di sostituzione di una vecchia Carta denunciata, smarrita o sottratta, ovvero smagnetizzata. In caso di cessazione del Contratto, viene restituita al Cliente la quota del canone mensile per il periodo non goduto intercorrente dalla data di cessione del Contratto sino alla fine del mese di riferimento.
Art. 4 - Poteri di rappresentanza
1. Il Titolare è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca le persone autorizzate a rappresentarlo nel ritiro e/o nell’utilizzo della Carta e del PIN, restando responsabile di ogni conse- guenza dannosa che possa derivare dall’uso della Carta e del PIN medesimi da parte di tali persone. Resta fermo, in tutti i casi, quanto previsto al successivo Art. 16, comma 7, in tema di esclusiva disponibilità/utilizzo (oltre che di titolarità) del Device avendo riguardo alle funzionalità NFC collegate alla Carta qualora rese disponibili in futuro dalla Banca.
2. In caso di persone giuridiche, la Carta deve essere rilasciata a soggetto autorizzato ad operare sul “conto corrente di uti- lizzo”, ovvero ad altro soggetto appositamente delegato, che ne diviene Titolare.
3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del PIN.
4. La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui sopra sono opponibili alla Banca entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione.
Art. 5 - Custodia della carta
1. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa o, ancora, non deve essere contenuto nel Device né conservato congiuntamente ad essi.
2. Il Titolare è responsabile, in caso di furto, smarrimento, appro- priazione indebita o uso non autorizzato della Carta nei limiti previsti dalla Sezione C5.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
Art. 6 - Smarrimento o sottrazione della carta e/o del PIN
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’Art. 16 per quanto concerne le ipotesi di smarrimento, furto, appropriazio- ne indebita, ecc. del Device, in caso di smarrimento o sottra- zione della Carta, da sola ovvero unitamente al PIN, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nelle istruzioni fornite dalla Banca (sito Internet,VRU, Lettera accompagnatoria della carta) e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita delTitolare medesimo. Inoltre, ilTitolare è tenuto anche a denunciare tempestivamente l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia ed a conservare copia della denuncia per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi; entro tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere copia della denuncia al titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.
2. Nel corso della telefonata l’operatore del Numero Verde di cui al precedente comma 1 comunicherà al Titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il Titolare dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla propria Banca personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax.
3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla propria Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, for- nendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
4. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca:
i) dalla data ed ora di rilascio del numero di blocco comuni- cato dall’operatore nel caso di telefonata al NumeroVerde;
ii) dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della segnalazione effettuata personalmente agli sportelli della Banca oppure mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
Art. 7 - Erogazione dei Servizi di prelievo e paga- mento sui circuiti BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®
1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le appa- recchiature di cui al precedente Art. 1 comma 7, negli orari indicati nei successivi Artt. 13 e 14, salvi casi di forza maggiore.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature per l’erogazione del servizio di cui trattasi nonché di sospendere o eliminare il servizio stesso in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi alla sicurezza dei servizi medesimi.
Art. 8 - Addebito nel “conto corrente di utilizzo”
1. L’addebito nel “conto corrente di utilizzo” delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione.
2. In occasione di eventuali Operazioni di Pagamento basate su Carta il cui importo non sia noto in anticipo, la Banca provvede al blocco preventivo dei fondi solo se il Cliente ha preventiva- mente consentito che sia bloccato un importo predeterminato. La Banca provvede allo sblocco dei fondi al momento della ricezione dell’esatto importo dell’Operazione di Pagamento, o al più tardi subito dopo la ricezione dell’Ordine di Pagamento.
Art. 9 - Durata dei Servizi di prelievo e pagamento sui circuiti BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®
1. I Servizi di prelievo e pagamento sui circuiti BANCOMAT®/ PagoBANCOMAT® sono prestati a tempo indeterminato.
2. Le disposizioni della presente Sezione si applicano anche nel caso di sostituzione della Carta a seguito di smarrimento o sottrazione, ovvero in caso di smagnetizzazione, ovvero per qualsiasi altro motivo ed ancorché la sostituzione avvenga per iniziativa della Banca.
Art. 10 - Recesso della Banca
1. La Banca può recedere dai Servizi di prelievo e pagamento sui circuiti BANCOMAT®/PagoBANCOMAT® secondo le modalità previste dall’Art. 23 della Sezione C5.
2. A seguito del recesso della Banca, il Titolare è tenuto a resti- tuire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnatogli.
3. Il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente al recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima eventuale comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta
Art. 11 - Recesso del titolare e obbligo di restitu- zione della Carta
1. Il Titolare ha facoltà di recedere dai Servizi di prelievo e pagamento sui circuiti BANCOMAT®/PagoBANCOMAT® in qualunque momento ai sensi dell’Art. 23 della Sezione C5, dan- done comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta annullata mediante un taglio che attraversa la banda magnetica, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. Il Titolare inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed ogni altro materiale in precedenza consegnato:
i) in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
ii) alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta;
iii) in caso di variazione del soggetto autorizzato;
iv) contestualmente alla richiesta di estinzione del Conto Corrente.
3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà proce- dere al blocco della Carta e le spese del blocco della Carta resteranno a carico del Titolare o dei suoi eredi.
5. Non è consentito usare la Carta non restituita, o in eccesso
rispetto al saldo disponibile del “conto corrente di utilizzo” o ai limiti di utilizzo indicati nelle Condizioni Economiche dai Servizi di prelievo e pagamento sui circuiti BANCOMAT®/ PagoBANCOMAT®.
6. Se il Titolare recede prima del dodicesimo mese successivo alla attivazione dei Servizi di prelievo e pagamento sui circuiti BANCOMAT®/PagoBANCOMAT® ha diritto di ricevere il rimborso della quota associativa in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo ed è tenuto a corrispondere eventuali ulteriori spese sostenute dalla Banca.
Art. 12 - Estraneità della Banca nei rapporti tra titolare e convenzionati
1. Il Titolare riconosce espressamente che la Banca è totalmente estranea ai rapporti e alle eventuali controversie tra il Titola- re stesso e gli esercizi e soggetti convenzionati, per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti mediante l’utilizzo delle varie funzionalità cui la Carta è abilitata, ivi compresi i pagamenti di pedaggi autostradali.
Art. 13 - Norme particolari per il Servizio di pre- lievo contante su circuito BANCOMAT®
1. Il servizio di prelievo contante su circuito BANCOMAT® consente al Titolare di prelevare denaro contante - entro i limiti di utilizzo e le modalità indicate nelle istruzioni fornite dalla Banca - presso qualunque sportello automatico (ATM) contraddistinto dal Marchio BANCOMAT®.
2. Il servizio di prelievo contante su circuito BANCOMAT® consente, altresì, al Titolare di effettuare autonomamente presso gli ATM della Banca interrogazioni sul saldo e gli ultimi movimenti del “conto corrente di utilizzo”.
3. La Banca assicura il regolare funzionamento in circolarità del Servizio dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del sabato e della domenica e dalle ore 00.00 alle ore 02.00 nonché dalle ore
05.00 alle ore 00.00 dal lunedì al venerdì (incluse le festività infrasettimanali), fatta eccezione per gli impianti situati all’in-ter- no di sportelli bancari o di altri locali in cui vi sia un orario di apertura al pubblico.
4. In caso di utilizzo errato o comunque in difformità dalle disposizioni indicate nella presente Sezione C7 lo sportello automatico contraddistinto dal marchio BANCOMAT® può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la sua Banca secondo quanto indicato nelle istruzioni fornite dalla Banca.
5. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Art. 14 - Norme particolari per il Servizio di pa- gamento erogato tramite il circuito PagoBANCO- MAT®
1. Il Servizio di pagamento erogato tramite il circuito Pago- BANCOMAT® consente al Titolare di disporre pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati - entro i limiti di utilizzo e le modalità indicate nelle istruzioni fornite dalla Banca a valere sul “conto corrente di utilizzo”, mediante qualunque Terminale POS contrassegnato o comunque indi- viduato dal Marchio PagoBANCOMAT®.
2. Il Servizio di pagamento erogato tramite il circuito PagoBAN- COMAT® consente altresì al Titolare di disporre i suddetti pagamenti su apparecchiature diverse collegate al terminale
POS, previa attivazione delle specifiche funzionalità mediante utilizzo congiunto della Carta e del PIN (per esempio: ricari- che di telefoni cellulari, pagamento di bollette telefoniche e di quant’altro proposto dall’apparecchiatura stessa).
3. Il Servizio di pagamento erogato tramite il circuito PagoBAN- COMAT® funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati, restando esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato funzionamento per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del Servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali POS.
4. In caso di difettoso funzionamento dei Terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
5. I pagamenti disposti tramite le suddette apparecchiature diverse dai Terminali POS risulteranno dall’apparecchiatura stessa in forma elettronica.
6. Al servizio di pagamento erogato tramite il cicruito Pago- BANCOMAT® si applicano altresì le particolari funzionalità contactless ed NFC (qualora resa disponibile dalla Banca), meglio disciplinate dai commi 6, 7, 8 e 9 del successivo Art. 16 a cui si rimanda.
Art. 15 - Norme particolari per il servizio FastPay (pagamento dei pedaggi autostradali)
1. Il Servizio di Pagamento dei pedaggi autostradali (“Servizio FastPay”) consente al Titolare di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio FastPay, il pagamento dei pedaggi autostradali rela- tivi a percorsi su tratti gestiti da società od enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito dei relativi importi sul “conto corrente di utilizzo”.
2. Il Titolare prende atto che la Banca è, parimenti, in tal modo irrevocabilmente autorizzata ad accreditare a dette società od enti l’importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali.
3. Il Titolare prende, altresì, atto che, per l’utilizzo del Servizio FastPay, non è prevista la digitazione del PIN e che la Carta potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo.
4. Il Servizio FastPay funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio FastPay per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali, sciopero anche del proprio per- sonale, o altre cause di forza maggiore.
6. La contabilizzazione sul “conto corrente di utilizzo” dell’im- porto dei pedaggi effettuati dal Titolare avviene con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito, con Data Valuta pari alla data della relativa contabilizzazione.
Art. 16 - Norme particolari per il Servizio di pre- lievo e pagamento sui circuiti Cirrus, Maestro e PagoBANCOMAT®. Funzionalità Contactless e NFC (modalità/condizioni d’uso, obblighi del Cliente in
particolare in caso di furto, smarrimento ecc. del Device)
1. Il Servizio di prelievo e pagamento sui circuiti Cirrus e Maestro consente al Titolare di effettuare - entro i limiti di utilizzo e le modalità indicate nelle istruzioni fornite dalla Banca - prelievi di contante in Italia e all’estero presso tutti gli sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal simbolo Cirrus e pagamenti in Italia e all’estero, mediante ordine irrevocabile, della merce acquistata e dei servizi utilizzati presso tutti gli esercizi e soggetti convenzio- nati dotati di appositi terminali (POS) contraddistinti dal simbolo Maestro. Il Servizio di prelievo e pagamento sui circuiti Cirrus e Maestro consente altresì al Titolare di effettuare pagamenti sulla rete Internet tramite siti di e-commerce convenzionati. In tal caso sarà necessario digitare i dati riportati sulla Carta. Per l’uso della Carta su Internet potrà tuttavia essere richiesta l’iscrizione del Titolare ad uno dei protocolli di sicurezza dei circuiti proposti dalla Banca, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti degli estremi riportati sulla Carta, quale per esempio il “3D MasterCard SecureCode” (anche convenzionalmente denominato “SecureCode”). In tal caso, la mancata adesione ai protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.
2. Il Servizio di prelievo e pagamento sui circuiti Cirrus e Maestro funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi.
3. È, comunque, esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato o irregolare funzionamento degli ATM e dei POS.
4. Gli ATM ed i POS effettuano le operazioni sopra previste nella divisa avente corso legale nel Paese in cui sono installati ed utilizzati.
5. Gli addebiti relativi ad operazioni di prelevamento e/o paga- mento effettuate in valute diverse dall’euro saranno convertiti in euro al tasso di cambio e secondo le modalità previste nelle condizioni economiche relative al Servizio di prelievo e pagamento sui circuiti BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®.
6. Nell’ambito del circuito Cirrus Maestro (nonché PagoBANCO- MAT® secondo quanto precisato dal comma 6 del precedente Art. 14) è consentito al Cliente, di utilizzare la Carta anche in modalità Contactless e, se prevista dalla Banca, in modalità NFC nei termini di seguito indicati:
a) in modalità Contactless, mediante il solo avvicinamento della Carta all’apposito lettore POS dotato di tecnologia Contactless e, nel caso di superamento dei limiti di importo per tale funzionalità così come specificati nel relativo Foglio Informativo, anche con successiva digitazione del PIN; in tali ipotesi il Cliente presta dunque il proprio consenso all’esecuzione dell’Operazione di Pagamento come definita nella Sezione C5 del Fascicolo Contrattuale, mediante le modalità sopra indicate;
b) in modalità NFC tramite Device (se prevista in futuro dalla Banca), previa installazione sul Device stesso delle applicazioni di pagamento (per es. Mediolanum Wallet) che la Banca potrà mettere di volta in volta a disposizione del Cliente, e fermo restando, altresì, il rispetto degli eventuali requisiti tecnici stabiliti dalla Banca medesima. Anche per tale modalità, il pagamento potrà avvenire mediante il solo avvicinamento del Device, all’apposito lettore POS dotato di tecnologia contactless e, nel caso di superamento dei
limiti di importo per tale funzionalità così come specifi- cati nel relativo Foglio Informativo, anche con successiva digitazione del PIN o con altre modalità di autenticazione stabilite dalla Banca.
La Banca si riserva di rendere note al Cliente eventuali future modalità di pagamento NFC mediante uso dei propri canali co- municativi (per es. messa a disposizione della comunicazione sulla Sezione riservata del sito Internet della Banca dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail o via SMS, ecc.). Resta inteso che le modalità di cui alle lettere a) e b) costitui- scono delle alternative rispetto alle altre modalità di pagamento messe a disposizione dalla Banca. Ne consegue che in caso di malfunzionamento/anomalia riconducibile ad una di esse o ad entrambe, il Cliente dovrà utilizzare le predette modalità alternative (per es. servizio di pagamento erogato tramite il circuito PagoBANCOMAT® non in modalità Contactless/NFC). Infine si precisa che non sono previsti limiti specifici per l’uti- lizzo della Carta in modalità Contactless (ed eventualmente NFC qualora resa disponibile in futuro), e pertanto i limiti di utilizzo già previsti per la Carta si devono intendere anche comprensive di tali modalità.
7. ll Cliente è unico responsabile, oltre che dell’utilizzo della Carta su supporto fisico tradizionale, anche - con riferimento all’eventuale utilizzo della Carta in modalità NFC di cui al precedente comma 6 - dell’uso del proprio Device di cui il Cliente garantisce l’esclusiva titolarità e disponibilità d’uso; egli dunque è tenuto a custodire con ogni cura anche il proprio Device e garantisce che sarà l’unico ed esclusivo utilizzatore dello stesso impegnandosi a prendere tutte le necessarie pre- cauzioni per impedirne l’accesso e l’utilizzo da parte di terzi. A titolo esemplificativo il Cliente attiverà le funzioni di blocco del telefono che prevedono l’accesso al Device subordinatamente, ad esempio, alla corretta composizione di un codice di sblocco scelto autonomamente dal Cliente e che quest’ultimo avrà cura di mantenere riservato al pari del PIN.
Anche in caso di violazione delle previsioni di cui al presente articolo, ilTitolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta edel Device. Quanto precede, anche se in dipendenza di smarri- mento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, contraffa- zione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo comma 9.
8. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali inadempimenti ovvero inesatti o parziali adempimenti da par- te del Cliente o da parte di soggetti terzi sul cui operato la Banca non può esercitare alcun controllo, come ad esempio produttori/fornitori di hardware o software (anche sotto forma di applicazioni informatiche) residenti sul Device utilizzato dal Cliente.
9. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione del Device, il Cliente è tenuto a chiedere immediatamente alla Banca il blocco della funzione di pagamento NFC (qualora messa a disposizione dalla Banca). Restano ferme le ulteriori ipotesi e relativi obblighi del Cliente di cui al precedente Art. 6.
10. Il Cliente prende atto che in caso di estinzione o blocco o scadenza della Carta, ancorché seguita da contestuale rie-
mis-sione, verrà bloccata automaticamente anche la funzionalità di pagamento NFC; tale funzionalità andrà riattivata a cura del Cliente sulla nuova Carta. Al contrario, l’eventuale blocco di quest’ultima funzione non determinerà automaticamente l’estinzione della Carta.
Per tutti i casi infine in cui si rendesse necessaria anche la rein-stallazione della Mediolanum Wallet e/o la virtualizzazione della Carta sulla SIM Card NFC (per es. in caso di sostituzione Carta oppure di sostituzione SIM Card NFC o di disinstal-la- zione della Mediolanum Wallet), si rinvia a quanto stabilito dal precedente comma 6, in ordine ai relativi presupposti/ condizioni.
Ciò ferme restando ovviamente eventuali future modifiche ai suddetti presupposti/condizioni che saranno rese note dalla Banca mediante uso dei propri canali comunicativi (per es. messa a disposizione della comunicazione nella Sezione riservata del sito Internet della Banca nell’ambito del Servizio di Banca Diretta dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail o via SMS ecc.),
Art. 17 - Comunicazioni periodiche
1. La Banca invia annualmente al Titolare della Carta una comu- nicazione contenente un quadro aggiornato delle condizioni applicate alla Carta medesima e delle funzionalità cui la stessa è abilitata.
2. In mancanza di opposizione scritta da parte del Titolare, la predetta comunicazione si intende approvata, trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
3. La Banca mette a disposizione del cliente sul proprio sito Internet e su applicazioni mobili (per es. applicazioni per smartphone/tablet aventi le necessarie caratteristiche/requisiti tecnici) le seguenti informazioni relative alle operazioni effet- tuate attraverso i circuiti BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, Cirrus e Maestro:
i) data, codice riferimento dell’operazione e l’indicazione dell’eventuale beneficiario o del debitore e le eventuali informazioni trasmesse da quest’ultimo;
ii) l’importo dell’operazione nella valuta in cui avviene l’adde- bito, o nella diversa valuta utilizzata per disporre l’ordine di pagamento, o nella valuta in cui avviene l’accredito; un numero/codice identificativo dell’operazione;
iii) l’importo di tutte le spese relative all’operazione, e la loro eventuale suddivisione, e/o l’importo degli interessi dovuti dal Titolare;
iv) l’eventuale tasso di cambio utilizzato e l’importo dell’o- perazione dopo la conversione, nel caso di addebito, o l’importo dell’operazione prima della conversione, nel caso di accredito;
v) la data valuta dell’addebito o dell’accredito;
vi) l’importo analitico delle commissioni applicate.
SEZIONE C8
SERVIZI RESI TRAMITE ALTRE AZIENDE DI CREDITO O SOCIETÀ CONVENZIONATE
Art. 1 - La Banca può rendere disponibili al Cliente, nell’ambito di apposite convenzioni o contratti stipulati dalla Banca stessa,
specifici servizi (per es. versamento assegni o contanti) anche per il tramite delle strutture di altre aziende di credito o di altre società, riservandosi la facoltà di sospendere o abolire tali servizi in qualsiasi momento.
Art. 2 - Il Cliente può richiedere informazioni aggiornate in me- rito ai servizi disponibili telefonando al Numero Verde del Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A., negli orari di presenza degli operatori, o contattando il proprio Family Banker, oppure con- sultando le apposite informazioni eventualmente rese disponibili anche mediante strumenti telematici.
Art. 3 - Le condizioni economiche massime applicate ai servizi prestati per il tramite di altre aziende di credito o altre società sono indicate nel Foglio Informativo.
Art. 4 - In considerazione delle specifiche modalità operative che lo svolgimento di operazioni per il tramite di altre aziende comporta, le condizioni economiche, nonché tempi e modalità di esecuzione, praticati per tali servizi possono essere anche diverse da quelle in vigore per analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca. In particolare, per taluni servizi, al Cliente potranno essere richiesti l’utilizzo di una carta di pagamento collegata al suo rap- porto di conto corrente e la digitazione del relativo codice segreto.
Art. 5 - In ogni caso, qualora decidesse di avvalersi di tali servizi, il Cliente dichiara sin d’ora di accettare le specifiche condizioni economiche/normative/procedurali (ivi compresi tempi e modalità di esecuzione e trasmissione tra la Banca e i terzi convenzionati erogatori dei servizi medesime) stabilite per i servizi stessi. Ciò anche in deroga a eventuali disposizioni contrarie contenute nella Sezione C2 relative al Servizio di Conto Corrente e disciplinanti analoghi servizi prestati direttamente dalla Banca.
SEZIONE C9
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO I CONTRATTI DI DEPOSITO A TEMPO
Art.1 - Il Deposito a Tempo: definizione e remune- razione. Facoltà disgiunta di costituzione in caso di cointestazione del rapporto
1. Il Deposito a Tempo è un contratto a tempo determinato, accessorio al contratto di conto corrente di corrispondenza indicato nel Modulo (di seguito anche il “Conto Corrente”), in forza del quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente obbligandosi a restituirle alla scadenza convenuta e corrispondendo gli interessi contrattualmente pattuiti. L’importo per la costituzione del deposito sarà pre- levato - con registrazione del relativo addebito - dal Conto Corrente con valuta pari alla data di conclusione del contrat- to di deposito. Le somme così prelevate devono intendersi vincolate (“partite vincolate”) e assoggettate al vincolo di indisponibilità fino alla data di scadenza del deposito stesso (deposito vincolato).
2. I tassi applicati sulle somme depositate, le relative durate contrattuali e le eventuali condizioni di sottoscrizione, sono
quelli riportati sul Documento di Sintesi del relativo Servizio Accessorio del Conto Corrente, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di Deposito a Tempo.
3. Gli interessi sulle somme costituenti il Deposito a Tempo matureranno al termine del periodo di vincolo pattuito.
4. A tal riguardo si precisano qui di seguito le modalità che la Banca avrà facoltà di applicare, per ogni contratto di Deposito a Tempo, in ordine al riconoscimento degli interessi. L’appli- cazione di una o dell’altra modalità sarà specificata di volta in volta dalla Banca nel relativo Foglio Informativo in vigore al momento di richiesta di costituzione del Deposito a Tempo da parte del Cliente.
a) Riconoscimento degli interessi maturati in un’unica soluzio- ne alla scadenza del Deposito: la Banca rende disponibili gli interessi netti alla scadenza del periodo di vincolo mediante accredito sul Conto Corrente;
b) Riconoscimento di importi trimestrali a titolo di anticipo sugli interessi maturandi: la Banca accredita sul Conto Corrente del Cliente, a titolo di anticipo, con periodicità trimestrale decorrente dall’accoglimento, da parte della Banca stessa, della richiesta di costituzione del Deposito a Tempo e sino allo scadere dello stesso, una somma (non vincolata) pari al rateo di interessi netti che matureranno con riferimento a detto periodo trimestrale sull’importo oggetto del Deposito a Tempo (per es. deposito a 12 mesi di euro 100.000,00 decorrenza 3 maggio 2016, tasso d’in- teresse lordo annuo 0,70%, ritenuta fiscale 26,00%, i ratei a titolo di anticipo degli interessi netti saranno di euro 130,56 al 03/08/2016, di euro 130,56 al 03/11/2016, di euro 130,56 al 03/02/2017 e di euro 126,31 alla scadenza del vincolo il 03/05/2017 quale capitalizzazione dell’ultimo rateo degli interessi netti maturati). Le somme anticipate saranno accreditate sul Conto Corrente il giorno di sca- denza del relativo trimestre.
Alla scadenza di ciascun contratto di Deposito aTempo, il capi- tale (oltre che l’ultimo rateo d’interessi ai sensi del precedente capoverso) viene accreditato sul Xxxxx Xxxxxxxx e il Deposito aTempo sarà automaticamente estinto; il contratto di Xxxxxxxx a Tempo termina pertanto la sua efficacia, senza la necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Banca al Cliente.
5. Il Cliente può richiedere la costituzione di uno o più Depositi a Tempo a valere sullo stesso Conto Corrente nei limiti del saldo disponibile necessario alla costituzione dei depositi medesimi. Resta inteso che la costituzione di ogni Deposito a Tempo s’intenderà come un’operazione disgiunta dalle altre per quanto, sempre, accessoria al contratto di Conto Corren- te. Non è infine possibile variare la durata o l’importo di un Deposito a Tempo già perfezionato.
6. In caso di cointestazione del contratto di Xxxxx Xxxxxxxx, coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Generali che regolano i rapporti fra la Banca e il Cliente e contenute nel contratto di Conto Corrente (in particolare per quanto attiene il disposto intitolato “Cointestazione del Contratto con facoltà di utilizzo disgiunto) ciascun cointestatario avrà facoltà, disgiuntamente dagli altri e per un limite di importo massimo di euro tre milioni (considerando tutti i contratti di Deposito a Tempo in essere sul Conto Corrente) e per una
durata massima di cinque anni (limite quest’ultimo riferito a ciascun contratto di Deposito a Tempo), di perfezionare con la Banca uno o più contratti di Deposito a Tempo secondo le norme qui pattuite. In caso di esercizio della predetta facoltà, tale cointestatario si obbliga ad avvisare tempestivamente gli altri con pieno esonero di responsabilità da parte della Banca.
Art. 2 - Conclusione del contratto di Deposito a Tempo
1. Il contratto di Deposito a Tempo potrà essere costituito secondo le modalità messe a disposizione di volta in volta dalla Banca (per es. tramite compilazione e sottoscrizione del relativo modulo cartaceo ovvero tramite il Servizio di Banca Diretta). Il contratto di Deposito a Tempo si conclude con la ricezione da parte del Cliente della comunicazione di accet- tazione della Banca.Tale ultima comunicazione, rappresentata dalla contabile dell’operazione di costituzione del deposito, sarà inviata al Cliente entro il termine indicato in ciascuna richiesta di costituzione di Deposito a Tempo.
2. L’invio della comunicazione consisterà nella messa a dispo- sizione della citata contabile sull’area del sito Internet della Banca riservata al Cliente stesso, nell’ambito del Servizio di Banca Diretta offerto dalla Banca medesima con il contratto di Conto Corrente.
3. La contabile si intende ricevuta e conosciuta dal Cliente nel momento di messa a disposizione della stessa. In caso di man- cato invio dell’accettazione da parte della Banca nei termini e nelle modalità sopra indicati, la proposta contrattuale del Cliente si intenderà non accettata senza alcuna necessità di comunicazione da parte della Banca.
Art. 3 - Diritto di recesso e carattere di accessorietà del Deposito a Tempo rispetto al Conto Corrente
1. Il Cliente può recedere in ogni momento dal contratto di Deposito a Tempo comunicandolo alla Banca per iscritto. Il recesso sarà efficace quando la comunicazione del Cliente giungerà alla sede della Banca.
2. In caso il contratto di Xxxxxxxx a Tempo sia intestato a più soggetti, il diritto di recesso spetta disgiuntamente a ciascuno degli stessi il quale avrà il dovere, in caso di suo esercizio, di av- visare tempestivamente gli altri con esonero da responsabilità da parte della Banca. Tale facoltà di recesso disgiunta sussiste anche se il Deposito a Tempo è stato costituito da un soltan- to degli intestatari (ancorché diverso da quello esercitante il diritto di recesso) ai sensi del precedente Art. 1, comma 6.
3. In caso di esercizio del diritto di recesso la Banca provvederà a restituire la somma oggetto del Deposito a Tempo accre- ditandola sul Conto Corrente con valuta pari alla data di efficacia del recesso e sarà remunerata al tasso creditore del Conto Corrente pro tempore vigente a decorrere da tale data. Inoltre, in caso di recesso, la Banca procederà ad accreditare sul Conto Corrente, con pari valuta, gli interessi maturati sulle somme oggetto di Deposito aTempo relativamente al periodo
decorrente dalla data di costituzione del deposito stesso sino alla data di efficacia del recesso (di seguito anche convenzio- nalmente definiti come gli “Interessi di Periodo”). Gli Interessi di Periodo saranno tuttavia calcolati al tasso cosiddetto “Tasso di svincolo” indicato nel relativo Foglio Informativo vigente al momento di costituzione del Deposito a Tempo e saranno accreditati sul Conto Corrente con valuta pari alla data di efficacia del recesso. Inoltre, per tutti i contratti di Deposito a Tempo disciplinati dal precedente Art. 1, comma 4, lett. b), la Banca, in caso di recesso, procederà altresì ad addebitare sul Conto Corrente, la somma o le somme, a seconda dei casi, anticipata/e a titolo di interessi con valuta pari a quella del relativo accredito.
4. Il recesso si riferisce all’intero contratto di Deposito a Tempo non potendo lo stesso riferirsi a parte della somma vincolata.
5. In considerazione della natura accessoria del contratto di Deposito a Tempo rispetto al contratto di Xxxxx Xxxxxxxx, l’estinzione per qualunque causa di quest’ultimo (per es. per recesso o risoluzione) determinerà automaticamente l’estin- zione di ogni Deposito a Tempo eventualmente in essere con riferimento al Conto Corrente. In relazione a quanto precede, l’eventuale esercizio del diritto di recesso con riferimento al Conto Corrente s’intenderà esercitato anche con riferimento a tutti i contratti di Deposito a Tempo ad esso collegati.
Art. 4 - Trattamento fiscale
1. Le imposte e le tasse presenti e future che per legge dovessero colpire le somme vincolate e/o i relativi interessi sono a carico dei titolari del Conto Corrente.
Art. 5 - Divieto di cessione
1. Il Cliente non può cedere o trasferire a terzi ad alcun titolo la somma vincolata.
2. Il Cliente non potrà altresì trasferire o cedere ad alcun titolo a terzi diritti o obblighi derivanti dal contratto di Deposito a Tempo.
Art. 6. - Rendicontazione del conto Deposito a Tempo
1. La rendicontazione del contratto di Deposito a Tempo è riportata all’interno dell’estratto conto del Conto Corrente di corrispondenza indicato nel Modulo.
Art. 7 - Norma di rinvio
1. Per la regolamentazione del Deposito a Tempo si richiamano, nella misura in cui non siano contrastanti con le presenti nor- me generali, tutte le norme che disciplinano i Servizi Bancari e i Servizi finanziari/di Investimento concessi dalla Banca e approvate dal Cliente contestualmente al perfezionamento del contratto di Xxxxx Xxxxxxxx (per es. Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente, Norme che regolano il ser- vizio di Banca Diretta, Norme che regolano il conto corrente ecc.). Le norme contenute nel presente documento dovranno intendersi dunque come parte integrante e sostanziale delle ulteriori norme sopra richiamate a cui, a tale scopo, si rinvia.
SEZIONE D - REGOLAMENTO TITOLARI CARTE DI CREDITO NEXI INDIVIDUALI
N. 1 - Ottobre 2017 Richiesta tramite Banca
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
• “ATM” (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli ban- cari, che permette al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile.
• “Banca”: la banca che riceve la richiesta di emissione della Carta oggetto del Contratto.
• “Beneficiario”: il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un’Operazione di pagamento.
• “Carta/e”: la/e carta/e di credito emessa/e da Nexi Pay- ments S.p.A. e regolamentata/e dal Contratto.
• “Carta/e Supplementare/i”: la/e Carta/e Aggiun- tiva/e e la/e Carta/e Familiare/i che può/possono essere richieste ai sensi dell’Art. 37.
• “Carta/e a Saldo”: la/e Carta/e per la/e quale/i il rimbor- so delle spese effettuate deve avvenire in un’unica soluzione e senza applicazione di tassi di interesse, secondo quanto specificato all’Art. 21.
• “Carta/e ad Opzione”: la/e Carta/e con modalità di rimborso delle spese effettuate a saldo, con facoltà del Titolare di richiedere di passare dalla modalità di rimborso a saldo a quella rateale e viceversa, secondo quanto specifi- cato all’Art.21, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo.
• “Carta/e Revolving”: la/le Carta/e che permette/ono di rimborsare le spese effettuate in rate mensili, secondo quanto specificato all’Art. 21, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo.
• “Carte Rateali”: collettivamente, le Carte Revolving e le Carte ad Opzione, quando queste ultime vengono utilizzate con modalità di rimborso rateale delle spese effettuate.
• “Circuito/i Internazionale/i”: il/i circuito/i interna- zionale/i il cui marchio è indicato sulla Carta.
• “Codice del Consumo”: il D. Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206 e successive modifiche e integrazioni.
• “Contratto”: l’accordo tra il Titolare e l’Emittente per l’emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all’Art. 2.
• “Consumatore”: la persona fisica di cui all’Art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo.
• “Documento Condizioni”: il documento che - oltre alle ulteriori informazioni richieste dalla normativa appli-
cabile - riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente: (i) il documento denominato “Documento di sintesi Carte di credito Nexi” per le Carte a Saldo, e
(ii) i documenti denominati “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e “Documento di sintesi Carte di credito Nexi”, per le Carte Revolving e per le Carte ad Opzione.
• “Emittente”: Nexi Payments S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, soggetta ai controlli della Banca d’Italia.
• “Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal/i marchio/i che contraddistingue/ ono il/i Circuito/i Internazionale/i.
• “Estratto Conto”: il rendiconto periodico inviato dall’E- mittente al Titolare di cui all’Art. 23.
• “Limite di Utilizzo”: il limite massimo di spesa mensile associato alla Carta, come determinato ai sensi dell’Art. 6.
• “Limite di Utilizzo Residuo”: la disponibilità di spesa mensile residua, come determinata ai sensi dell’Art. 6.
• “Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prele- vare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario.
• “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Beneficiario all’Emittente con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
• “Parti”: congiuntamente, l’Emittente e il Titolare.
• “PIN” (Personal Identification Number): codice da digitare, se richiesto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro con- tante.
• “POS” (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l’accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta.
• “Prestatore/i di servizi di pagamento”: il/i sog- getto/i rientrante/i nella definizione di cui all’Art. 4, n. 9) della Direttiva 2007/64/CE.
• “Regolamento Titolari”: il presente regolamento contrattuale.
• “Servizio Clienti”: il servizio di assistenza dell’Emitten- te (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente.
• “Sito Internet dell’Emittente”: il sito xxx.xxxx.xx.
• “Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che per-
mette al Titolare di memorizzare informazioni a lui perso- nalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file
.pdf ).
• “TAN Mensile”: il TAN annuale, calcolato sulla base dell’anno civile, previsto dal Documento Condizioni, diviso il numero dei giorni dell’anno di riferimento e moltiplicato per il numero di giorni del mese di riferimento.
• “Testo Unico Bancario”: il D. Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 e successive modifiche e integrazioni.
• “Titolare/i” o “Cliente/i”: il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta.
• “Titolare/i della/e Carta/e Supplementare/i”:
il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta Supplementare.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione da parte dell’Emittente di una Carta del tipo prescelto dal Titolare, nonché l’erogazione di servizi ad essa collegati.
Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti docu- menti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- per tutte le Carte, il documento denominato “Documento di sintesi Carte di credito Nexi” che, per le sole Carte a Saldo, costituisce il frontespizio del Contratto;
- per le sole Carte Revolving e ad Opzione, il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che, in tali casi costituisce il frontespizio del Contratto;
- il documento denominato “Modulo di Richiesta” della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Titolare e di eventuali Titolari di Carte Supplementari;
- il documento denominato “Informativa in materia di tratta- mento dei dati personali carte di credito Nexi”;
- il documento denominato “Sicurezza dei pagamenti via internet”, disponibile anche sul Sito Internet dell’Emittente.
Gli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29 trovano applicazione solo laddove l’Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Eu- ropeo o l’Emittente sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti. Art. 3 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto
La Banca che riceve la richiesta di emissione della Carta effettua autonomamente la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di carte di credito, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all’Emittente. I dati contenuti nel Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Cliente e convalidato dalla Banca, vengono inviati all’Emittente. La Carta può essere rilasciata dall’E- mittente, a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica, residente o non residente, maggiorenne e non interdetta. La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Titolare. La richiesta si
considera accettata dall’Emittente ed il Contratto si considera pertanto perfezionato, nel momento della ricezione da parte del Titolare del plico contenente la Carta, insieme con la lettera di accettazione dell’Emittente. La Carta é di proprietà esclusiva dell’Emittente al quale deve essere immediatamente restituita (tagliandola verticalmente in due parti), a fronte di richiesta motivata dello stesso e/o in caso di cessazione del Contratto. Art. 4 - Diritto di ripensamento del Cliente
Il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore ha facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento, e quindi di recedere dal Contratto, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclu- sione dello stesso, determinata ai sensi del precedente Art. 3, oppure - se successivo - dal giorno in cui il Cliente riceve tutte le condizioni, insieme alle informazioni previste ai sensi dell’Art. 125-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario. Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali ad esempio il telefono, internet o la posta elettronica, e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Cliente e del personale della Banca, il diritto di recedere dal Contratto può essere eser- citato entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso oppure - se successivo - dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo. Il Cliente può recedere, ai sensi del presente articolo, senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’Emittente, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo Art.
44. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza. Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso è tenuto a restituire all’Emittente l’im- porto dovuto in linea capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, oltre ad eventuali somme non ripetibili corrisposte dall’Emittente alla Pubblica Amministrazione. Se il Cliente ritarda a pagare queste somme decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni. Al Cliente che recede ai sensi del presente articolo non verrà addebitata alcuna parte della quota annuale di cui al successivo Art. 5, e, se già addebitata, essa verrà stornata per intero. Inoltre, se in possesso della Carta, il Cliente deve provvedere alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’Emittente. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto di cui al successivo Art. 36.
Art. 5 - Durata del Contratto e validità della Carta
Il Contratto ha durata indeterminata.
Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l’ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro sostituzione periodica e non incide sulla durata indeterminata del Contratto. Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 36 (trentasei) mesi e vengono rinnovate automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto. L’Emittente, d’intesa con la Banca, potrà prevedere periodi diversi di validità
e/o rinnovo delle Carte. In sede di emissione della Carta, così come per ogni annualità relativa al suo periodo di validità e per ogni suo rinnovo, l’Emittente provvede all’addebito, in Estratto Conto, di una quota annuale, nella misura prevista dalle con- dizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e riportate nel Documento Condizioni.
Art. 6 - Limiti di utilizzo
L’ammontare del Limite di Utilizzo della Carta è stabilito dalla Banca, nell’ambito dell’istruttoria di cui all’Art. 3, entro i limiti preventivamente indicati dall’Emittente, ed è riportato nel Contratto. Per le Carte Rateali, il Limite di Utilizzo coincide con il limite di utilizzo della linea di credito revolving associata alle Carte stesse. Il Titolare potrà concordare per iscritto con l’Emittente, tramite la Banca, eventuali, variazioni del Limite di Utilizzo. L’inoltro della richiesta all’Emittente rientra nella piena discrezionalità della Banca. L’Emittente può valutare ed accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio. Fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. 22 e 34, su richiesta della Banca,
l’Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo per giustificato motivo, in qualsiasi momento, comunicandolo al Titolare ai sensi dell’Art. 43 e se vi sono i presupposti indicati al successivo Art. 38. Nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:
a) il Limite di Xxxxxxxx; e
b) gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante già eseguiti, le movimentazioni e le somme a qual- siasi titolo già contabilizzate e, per le Carte Rateali, il debito residuo.
Il Limite di Utilizzo Residuo si ripristina mensilmente fino all’im- porto del Limite di Utilizzo, decurtato delle eventuali Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non ancora inserite nell’Estratto Conto del mese precedente. Per le Carte Rateali, la linea di credito concessa al Titolare è di tipo rotativo, ed il Cliente potrà immediatamente riutilizzare il credito di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versamenti mensili di cui ai successivi Artt. 20 e 21. Il Titolare prende atto che, per le ope- razioni di anticipo di denaro contante, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Inter- nazionale possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro. Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, l’Emittente può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Esercenti, che in tal caso saranno indicati nel Documento Condizioni. In ogni caso per ulteriori informa- zioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi il Titolare può contattare in qualsiasi momento il Servizio Clienti.
Art. 7 - Uso della Carta
La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può in nessun caso e per nessun motivo essere ceduta o data in uso a terzi. La Carta, entro il Limite di Utilizzo Residuo, consente al Titolare di:
a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza conte- stuale pagamento in contanti. L’acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
i) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente);
ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
iii) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN. L’uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente (ad esempio, per il pagamento dei pedaggi autostradali, mediante semplice inserimento della Carta nel terminale). Per l’uso della Carta su internet potrà essere richiesta l’iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti dall’Emittente, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio “3D Secure”. In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.
Per un uso consapevole ed in sicurezza della Carta su in- ternet, si rinvia al documento “Sicurezza dei pagamenti via internet” allegato al Contratto e disponibile su sito internet dell’emittente nella sezione Trasparenza. Il Titolare può richiedere all’Emittente di inibire l’operatività della Carta su internet, ovvero di fissare un limite di spesa mensile per le operazioni di pagamento su internet; per le modalità di funzionamento del limite si rinvia alle regole operative co- municate al momento dell’attivazione del servizio;
b) ottenere anticipi di denaro contante da parte di banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito In- ternazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.
Se la tipologia di Carta prescelta lo prevede, inoltre, il Titolare può richiedere alla Banca di attivare sulla Carta una o più linee di credito aggiuntive (cui sarà associato un ulteriore fido) per l’accesso ad ulteriori servizi. La richiesta di attivazione delle linee di credito aggiuntive deve avvenire mediante sottoscrizione da parte del Titolare del relativo contratto. La richiesta deve essere diretta alla filiale della Banca, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all’Emittente. L’Emittente può valutare ed accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio. In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata direttamente all’Emittente tramite i canali che potranno essere dallo stesso, di volta in volta, messi a disposizione (ad esempio, Area Personale) e resi noti al Cliente.
Art. 8 - Uso della Carta per addebiti ricorrenti
Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricor- renti, ad intervalli regolari, presso Esercenti (o altri Beneficiari) con i quali abbia stipulato appositi contratti per l’erogazione conti- nuativa di beni e/o servizi (domiciliazione di utenze, abbonamenti, ecc.) ed ai quali abbia rilasciato autorizzazione all’addebito di tali spese sulla Xxxxx.Xx revoca di detta autorizzazione dovrà essere effettuatadal Titolare direttamente nei confronti dell’Esercente/ Beneficiari, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiari. L’Emittente re-
sterà estraneo ad ogni contestazione in merito all’efficacidella revoca stessa. Il Titolare prende atto che la revoca diverrà ef- fettivacompatibilmente con i tempi tecnici necessari, dipendenti dai sistemi degli Esercenti/BeneficiariIn tutti i casi di cessazione del Contratto e/o di blocco e di invalidazione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà provvedere, a propria cura e spese, a revocare l’autorizzazione nei confronti dell’Esercente/ Beneficiariocon la massima sollecitudine e, ove possibile, prima che il rapporto contrattuale venga concluso e/o che la Carta divenga inutilizzabile. In tutti i casi di sostituzione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà comunicare all’Esercente/ Beneficiari, senza indugio e a propria cura e spese, i dati della nuova Carta emessa in sostituzione di quella precedente.
Art. 9 - Consenso e autorizzazione delle Opera- zioni di pagamento
Nel caso di utilizzo della Carta per effettuae acquisti presso gli Esercenti, il Titolare presta il consenso all’Operazione di paga- mento con le seguenti modalità:
a) con la firmadella memoria di spesa o di documento equiva- lente (ad esempio, scontrini emessi da terminali elettronici
– POS, installati presso l’Esercente);
b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
c) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le diffeenti modalità previste dall’Esercente medesimo;
d) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell’E- sercente/Beneficiari a cui il Titolare abbia rilasciato l’autoriz- zazione ai sensi del precedente Art. 8.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Cliente conferma di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevoca- bilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo Art. 10) ed all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.I corrispettivi degli acquisti effettuativengono pagati all’Esercente dall’Emitten- te, per conto del Cliente. L’Emittente addebita, di volta in volta, gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo ar. 25.
Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Cliente può revocare il consenso all’esecuzione di un’Opera- zione di pagamento, trasmesso dal Cliente medesimo o indiret- tamente dal Beneficiari, finoa che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dall’Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall’Esercente/ Beneficiarioe/o dal Circuito Internazionale. Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiarioo per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di paga- mento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell’Esercente/ Beneficiari, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte
del Titolare, quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la finedella giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ri- cevuto dall’Emittente.Una volta ricevuto dall’Emittente, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso dell’Emittente medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiarioo per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiari. In tutti questi casi, l’Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documen- to Condizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal’Emittente.Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l’Emittente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate. Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento L’Emittente può rifiutarsidi eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiarioo per il tramite di quest’ul- timo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o xxxxxxxxx.Xx l’Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiu- toe, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuto l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Qualora il rifiutodell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificat, le Parti concordano che l’Emittente può addebitare al Cliente le spese della relativa comunicazione, nella misura indicata nel Documento Condizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivisoste- xxxx dall’Emittente. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutatal’esecuzione per motivi obiettivamente giustificatinon è considerato ricevuto dall’Emittente.
Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che l’Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per difetti dei beni o dei servizi, tardata, man- cata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi all’Emittente al finedi attivare le procedure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite
dal Circuito Internazionale medesimo. Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.
Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di de- naro contante
Il Titolare può ottenere anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, o attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.Per le operazioni disposte presso le filialidelle banche, il consenso all’operazione di anticipo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di apposita distinta. Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN. Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a sé stesso, le operazioni effettuatedopo avere utilizzato il PIN. Il Titolare e l’Emittente attribuiscono un valore di prova alle regi- strazioni delle disposizioni effettuatetramite ATM, che vengono effettuatein via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate. L’Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro con- tante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori al Limite di Utilizzo Residuo. Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l’Emittente applica una commissione nella misura prevista nel Documento Condi- zioni. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commis- sioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 14 - Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento Condizioni. L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa Il Titolare ha l’obbligo di firmae la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo ar. 31. La firmaapposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al momento dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di
pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale dell’E- mittente né a quello della Banca e viene inviato direttamente dall’Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al domicilio del Titolare. Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Xxxxxxxx.Xx caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguen- za dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazionee uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo Art. 31.
Art. 17 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’O- perazione di pagamento o di anticipo di denaro contante
La banca presso la quale il Titolare chiede un anticipo di denaro contante e l’Esercente, all’atto dell’acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconosci- mento che ne provi l’identità e di annotarne gli estremi. Il Titolare prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legitti- mamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l’Esercente possono trattenere ed invalidare la Carta medesima.
Art. 18 - Servizi online sul Sito Internet dell’E- mittente
Il Titolare può accedere ad un’area riservata del Sito Internet dell’Emittente (l’“Area Personale”), dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza ed utilità.Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventi- vamente registrarsi all’Area Personale inserendo le informazioni richieste. Il Titolare autorizza sin da ora l’Emittente ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sull’Area Personale, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dall’Emittente.
Art. 19 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento ed alle operazioni di anticipo di denaro contante
Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente, al Tito- lare che ne faccia richiesta, di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di anticipo di denaro contante richiesta sulla sua Carta per un importo superiore alla soglia definita dal’Emittente.L’Emittente invierà un SMS contenente i dati necessari all’identificazionedell’Ordine di pagamento e/o dell’operazione di anticipo di denaro contante. Il Titolare ha l’obbligo di verificae la correttezza dei dati indicati nel SMS, e potrà così: (i) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti dell’Emittente, agli indirizzi/recapiti di cui al successivo Art. 44, eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo Art. 31, e/o (ii) effettuae la richiesta di rettifica di cui al successivo ar.
25.L’attivazione del servizio è facoltativa. Per aderire al servizio il Titolare deve indicare il numero del telefono cellulare sul Modulo di Richiesta: in tal caso l’Emittente provvederà automaticamente all’attivazione del servizio.Qualora decida di aderire al servizio successivamente, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti o tramite accesso all’Area Personale. Il rego- lamento del servizio ed il valore della soglia standard di avviso sono consultabili sull’Area Personale o possono essere chiesti al Servizio Clienti. Il Titolare ha l’obbligo di segnalare all’Emittente eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo Art. 43. Il Servizio SMS è strettamente collegato al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, il Servizio SMS sarà fruito dal cessionario, sotto l’esclusiva responsabilità del Titolare cedente.
Art. 20 - Pagamenti
Il Titolare si obbliga a corrispondere all’Emittente l’importo indicato nell’Estratto Conto relativo a:
a) tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante effettuatecon la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
b) le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento Condizioni.
Il Titolare autorizza espressamente l’Emittente ad addebitare tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Ri- chiesta. Gli addebiti verranno effettuaticon la valuta indicata nel Documento Condizioni e nell’Estratto Conto. In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora, oltre a spese e com- missioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni. Fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. 22 e 34, il Titolare prende atto che il mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l’invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta e/o al Titolare nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltosl’accesso al credito. Il Titolare sarà informato preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul suo conto.
Art. 21 - Modalità di pagamento
Il Titolare è obbligato a pagare l’importo di cui all’Art. 20 prece- dente, senza necessità di preavviso e comunque entro la valuta di addebito indicata nell’Estratto Conto, con la modalità dal medesimo prescelta sul Modulo di Richiesta e a seconda del tipo di Carta richiesto, tra una delle seguenti:
a) Carta a Saldo: pagamento a saldo, in un’unica soluzione e senza interessi;
b) Carta Revolving: pagamento rateale, mediante versamento di una rata mensile di importo concordato con l’Emittente ed indicato sul Modulo di Richiesta. In ogni caso, la rata men- sile deve essere di importo minimo non inferiore a quanto indicato nel Documento Condizioni. Non sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata con l’Emit- tente.È facoltà del Titolare pagare importi superiori alla rata
mensile. In tale ultimo caso, i pagamenti effettuatiridurranno il debito residuo, fermo restando l’obbligo del Titolare di versare la rata mensile nel corso del mese successivo, ove permanga del debito xxxxxxx.Xx caso di pagamento rateale, è inoltre dovuto dal Titolare il pagamento di un interesse mensile, determinato applicando, al saldo giornaliero medio per valuta, il TAN Mensile. Il calcolo tiene conto del fatto che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data dell’utilizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione. La rata pagata dal Titolare viene imputata, nell’ordine, al pagamento di: (i) interessi dovuti, (ii) debito residuo in linea capitale.
c) Carta ad Opzione: pagamento a saldo, in un’unica soluzione e senza interessi. Per le Carte ad Opzione è facoltà del Cliente richiedere, in qualunque momento, di modificae la modalità di pagamento, passando dalla modalità di rimborso a saldo di cui alla precedente lett. a) alla modalità di rimborso rateale di cui alla precedente lett. b), e viceversa.
La richiesta di modificadella modalità di rimborso delle spese deve essere diretta alla Banca, restando nella piena discrezionalità di quest’ultima il relativo inoltro all’Emittente. L’Emittente può valutare ed accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio. In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata direttamente all’Emittente tramite i canali che potranno essere dallo stesso messi a disposizione (ad esempio, Area Personale e Servizio Clienti) e resi noti al Cliente.
Il Titolare prende atto che:
- in caso di accettazione della richiesta, il cambio della modalità di pagamento diverrà effettivocompatibilmente con i tempi tecnici necessari, e che pertanto l’Emittente può garantire che la nuova modalità sia recepita nell’Estratto Conto del mese in corso solo laddove la richiesta pervenga all’Emittente medesimo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la finedel mese. La nuova modalità resterà attiva sino a diversa e successiva richiesta del Titolare;
- in caso di passaggio dalla modalità a saldo a quella di tipo revolving, tutti gli importi dovuti – come specificatialle lett.
a) e b) del precedente Art. 20 – e non ancora registrati nell’ultimo Estratto Conto ricevuto saranno rimborsati, con pagamento rateale, a partire dal primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità. In tal caso gli interessi verranno calcolati a partire dalla data in cui è effettuata l’O- perazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante;
- in caso di passaggio dalla modalità di tipo revolving a quella a saldo, tutti gli importi dovuti – come specificatialle lett. a) e
b) del precedente Art. 20 – e non ancora registrati nell’ulti- mo Estratto Conto ricevuto, incluso l’intero ammontare del debito residuo, saranno addebitati, in un’unica soluzione e senza interessi, nel primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità.
Art. 22 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione
L’Emittente può:
- dichiarare il Titolare decaduto dal beneficiodel termine di rimborso rateale ai sensi dell’Art. 1186 Cod. Civ.; ovvero
- dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 Cod.
Civ., nelle seguenti ipotesi:
(i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo;
(ii) utilizzo della Carta oltre il Limite di Utilizzo;
(iii) mancata osservanza degli obblighi di cui agli Artt. 6 (Limiti di utilizzo), 15 (Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 16 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 20 (Pagamenti), 21 (Modalità di pagamento), 23 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante), 31 (Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificzione o contraffazione),33 (Uso illecito della Carta), 43 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali);
(iv) infedele dichiarazione dei dati del Titolare resi al momen- to della richiesta di emissione della Carta;
(v) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terorismo;
(vi) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(vii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007.
L’Emittente invia al Titolare la comunicazione di decadenza dal beneficiodel termine e/o di risoluzione del Contratto a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui al successivo Art. 43. In caso di decadenza dal beneficiodel termine, come pure di risoluzione del Contratto, il Titolare deve provvedere all’imme- diato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’Emittente. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficiodel termine o di riso- luzione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni. Art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante
L’Emittente produce ed invia al Titolare, su supporto cartaceo o su Supporto Durevole come di seguito meglio specificat, un Estratto Conto, con periodicità mensile, che riporta il dettaglio della posizione finanziariadel Cliente ed in particolar modo, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo registrate a debito/ credito di quest’ultimo, nonché degli eventuali Titolari delle Carte Supplementari, il Limite di Utilizzo, il saldo debitore/creditore, l’importo dovuto e la relativa valuta di addebito, oltre al dettaglio di ogni singola Operazione di pagamento e di anticipo di denaro contante. L’Estratto Conto viene prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verificaalmeno una delle seguenti ipotesi: a) sono state registrate Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante; b) in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista; c) per le sole Carte Rateali, ove permanga del debito residuo, è dovuto il versamento della rata mensile con- cordata ai sensi dell’Art. 21. Fatto salvo ed in aggiunta a quanto
sopra, l’Emittente provvede all’invio, almeno una volta all’anno, di un documento (il “Documento Condizioni Annuale”) che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intecorse. La ritardata inclusione nell’Estratto Conto di addebiti relativi ad Operazioni di pagamento od operazioni di anticipo di denaro contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di ac- crediti disposti dagli Esercenti – ed anche eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli Estratti Conto – non legittimano il Titolare a rifiutae o ritardare il pagamento.Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione dell’Estratto Conto (o della notificavia e-mail della sua pubblicazione sull’Area Personale), senza che sia pervenuto all’Emittente un reclamo specificoper iscritto all’in- dirizzo di cui al successivo Art. 45, l’Estratto Xxxxx si intenderà senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effettoriguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di contestare eventuali Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto nei termini ed alle condizioni di cui al successivo Art. 25. Il Titolare riceve le comunicazioni ed i documenti di cui al presente articolo su supporto cartaceo o, in alternativa e su richiesta del Cliente, i medesimi documenti sono resi disponibili dall’Emittente gratuitamente sull’Area Personale, su Supporto Durevole, previa registrazione ed iscrizione al servizio di ren- dicontazione elettronica sul Sito Internet dell’Emittente. In tale secondo caso, il Titolare riceverà via e-mail un avviso dell’av- venuta pubblicazione della comunicazione o del documento sull’Area Personale. Il Cliente può in ogni momento cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, tramite la specificaprocedura disponibile sull’Area Personale. In caso di attivazione del servizio di rendicontazione elettronica, i termini per l’esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle Operazioni di pagamento o degli anticipi di denaro contante decorrono dalla ricezione della comunicazione e cioè dalla notificavia e-mail che il documento è disponibile sull’Area Personale. Il Titolare che sceglie di attivare il servizio si assume l’onere di consultare periodicamente la propria casella e-mail e/o l’Area Personale, al finedi prendere conoscenza dell’avvenuta pubblicazione delle comunicazioni periodiche. Le spese relative ad informazioni supplementari o più frequenti ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta sulla base di quanto previsto nel Documento di Sintesi, e sono comunque adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal’Emittente.
Art. 24 - Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non esegui- te o eseguite in modo inesatto - Responsabilità dell’Emittente
Gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN asse- gnati al Titolare. Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, l’Emittente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante. L’Emittente non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione
dell’Ordine di pagamento se il Titolare, all’atto del conferimento dell’Ordine di pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’o- perazione di anticipo di denaro contante. L’Emittente che agisce per conto del Titolare compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare al Titolare le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documen- to Condizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivisostenuti dall’Emittente. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione dell’Emittente di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato. L’Emittente è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazioni di pagamento e delle operazioni di anticipo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest’ultimo abbia fornito all’Emittente informazioni ulteriori rispetto a tali dati. Fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. 25, 26, 27 e 28, qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o un’operazione di anticipo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere dell’Emittente provare che l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. A tal fine,resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo Art. 25, l’Emittente avrà diritto di richiedere al Cliente l’esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l’Esercente, o documenti equivalenti) relativi all’Operazione di pagamento o all’operazione di anticipo di denaro contante di cui il Cliente richiede la rettifica
Art. 25 - Comunicazione di Operazioni di pagamen- to e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettificasolo se comunica senza indugio tale circostanza all’Emittente chiamando il Servizio Clienti, e confermando poi tale richiesta di rettificaall’Emittente mediante comunicazione scritta e mezzo lettera raccomandata A.R. o equi- xxxxxxx.Xx comunicazione deve essere, in ogni caso, effettuataentro 13 (tredici) mesi dalla data di xxxxxxxx.Xx termine di 13 (tredici) mesi non opera se l’Emittente ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Art. 26 - Responsabilità dell’Emittente per Ope- razioni di pagamento e di anticipo di denaro con- tante non autorizzate - Xxxxxxxx
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al pre- cedente Art. 25, nel caso in cui un’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, l’Emittente dispone in favore del Titolare il rimborso del relativo
importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto xxxxx.Xx rim- borso non preclude la possibilità per l’Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, l’Emittente ha il diritto di ottenere dal Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.Xxxxx restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, l’Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare.È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni. Se il Cliente riveste la qualificadi Consumatore, alle Operazioni di pagamento effetuate tramite internet si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’Art. 56 del Codice del Consumo.
Art. 27 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata, dispo- sta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Cliente può chiederne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di paga- mento direttamente al Beneficiario, e l’autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l’importo dell’Opera- zione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni con- trattuali e le circostanze del caso. Ai fini della precedente lett. b), il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente Art.
14. Su richiesta dell’Emittente, il Cliente fornisce documenti ed ogni elemento utile a sostenere l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma. L’Emittente, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della relativa richiesta, dispone immediatamente in favore del Titolare il rimborso dell’intero importo dell’Operazione di pagamento, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte suiniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, ai sensi del presente articolo, è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di paga- mento direttamente all’Emittente;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del Cliente è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente, da parte dell’Emittente o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Art. 28 - Responsabilità dell’Emittente per Ope- razioni di pagamento o di anticipo di denaro con- tante non eseguite o eseguite in modo inesatto Nel caso in cui l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante sia disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli Artt. 24, 25 e 29, l’Emittente è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, a
meno che non sia in grado di dimostrare al Titolare ed even- tualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile, nei confronti del Beneficiario, della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento. Fermo restando quanto previsto ai precedenti Artt. 24 e 25, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Benefi- ciario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento all’Emittente ed è responsabile della sua corretta trasmissione. Nel caso in cui l’Emittente riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’o- perazione di anticipo di denaro contante, esso dispone senza indugio in favore del Titolare il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile. Il Titolare, tuttavia, può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di chiedere la rettifica nei termini e alle condizioni di cui all’Art. 25. In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, l’Emittente, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta del Titola- re, per rintracciare l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante, ed informa il Titolare del risultato.
Art. 29 - Esclusione della Responsabilità dell’E- mittente
La responsabilità dell’Emittente, prevista ai sensi del Contratto, non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui l’Emittente abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 30 - Obblighi dell’Emittente in relazione alla Carta
L’Emittente deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi del Titolare indicati negli Artt. 7 e 31;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare debba essere sostituita;
c) assicurare che siano sempre disponibili il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la co- municazione di cui al successivo Art. 31, nonché, nel caso di blocco di cui all’Art. 34, per chiedere la riattivazione della Carta o l’emissione di una nuova Carta, se l’Emittente non vi abbia già provveduto;
d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comu- nicazione del Cliente di cui al successivo Art. 31.
Art. 31 - Obblighi del Cliente in relazione all’uti- lizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Il Titolare è obbligato alla custodia ed al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenendosi alle indicazioni fornite dall’Emittente ed a quanto riportato nel Contratto.
Il Titolare ha l’obbligo di comunicare, non appena ne viene a conoscenza, direttamente all’Emittente qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, compresi incidenti sospetti o anomalie durante le sessioni di pagamento via Internet e/o possibili tentativi di social engineering e, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizza- to, falsificazione o contraffazione degli stessi mediante telefonata al Servizio Clienti, dandone conferma a richiesta dell’Emittente
- mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nel successivo Art. 44, oltre che a presentare tempestivamente denuncia
alle Autorità competenti. Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia, a disposizione dell’Emittente,
per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, l’Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Ti- tolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.
Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Cliente può richiedere all’Emittente di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione. A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, l’Emittente provvede a bloccare la Carta, vietandone l’utiliz- zo, e fornisce al Titolare una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e dovrà essere immediatamente restituita (debitamente tagliata in due) alla Banca o all’Emittente. A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui al presente articolo, l’Emittente provvede, di norma ed in automatico, ad emettere un duplicato ed ad inviarlo al Titolare all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato. Qualora ciò non sia possibile, il Titolare sarà invitato a recarsi direttamente presso la Banca per l’emissione di una Carta sostitutiva. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o uti- lizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra. In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Carta, fino al momento della ricezione da parte dell’Emittente della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall’utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l’importo massimo di 150 (centocinquanta) Euro. Tale importo non verrà in ogni caso addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente Art. 19, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un’operazione di anticipo di denaro contante che riconoscano come indebito/a o illecito/a, ne effettuino tempestiva segnalazione all’Emittente, con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta e del PIN di cui al Contratto. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta
o utilizzata indebitamente, quando l’Emittente non ha adempiuto all’obbligo indicato al precedente Art. 30 lett. c).
Art. 32 - Sostituzione della Carta danneggiata
In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione potrà avvenire, dietro richiesta del Titolare all’Emittente, previa restituzione a quest’ultimo o alla Banca della Carta inutilizzabile, debitamente tagliata in due. Le richieste di sostituzione della Carta dirette all’Emittente potranno essere effettuate telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/ recapiti indicati nel successivo Art. 44.
Art. 33 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, con- traffatta o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. L’Emittente si riserva di perse- guire, anche penalmente, detti comportamenti illeciti.
Art. 34 - Blocco della Carta
L’Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento;
d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente Art. 22.
L’Emittente informa immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che iden- tifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al bloc- co della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 22, al venir meno delle ragioni che hanno por- tato al blocco della Carta, l’Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella precedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all’emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare alla Banca. Xxx l’Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno della ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere all’Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l’emissione di un duplicato della Carta precedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il blocco) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo Art. 44.
Art. 35 - Recesso delle Parti Recesso del Cliente
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 4, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta
a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’Emittente, eventual- mente anche tramite la Banca, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo Art. 44. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza.
Recesso dell’Emittente
L’Emittente può recedere dal Contratto nei seguenti casi:
- con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione al Cliente a mezzo rac- comandata A.R. con le modalità di cui all’Art. 43. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte dell’Emittente;
- per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente, e solo nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, in qualsiasi momento - senza preavviso - senza alcun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all’Art. 43. Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Cliente ne viene a conoscenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende il peggioramento del merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente.
Diritti ed obblighi del Cliente in tutti i casi di re- cesso
Il Cliente, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente medesimo o dell’Emittente:
- entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve prov- vedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’E- mittente. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
- se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, sarà tenuto al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni;
- ha diritto al rimborso della quota annuale della Carta, in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta. Parimenti, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzio- nale per il periodo precedente al recesso, e se pagate antici- patamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
- qualora avesse autorizzato l’addebito sulla Carta di spese ricorrenti ai sensi del precedente Art. 8, dovrà provvedere a revocare la/le relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto all’esercizio del recesso (se il recesso è esercitato dal Cliente medesimo), o immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della comunicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall’Emittente).
Ulteriori effetti del recesso
In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 36 - Servizi accessori
L’Emittente può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi
(ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza). L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descri- zione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condi- zioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell’Emittente o contattando il Servizio Clienti. La documentazione informativa relativa alle coperture assicurative, offerte gratuitamente al Titolare (senza costi aggiuntivi), è, inoltre, consegnata in fase di sottoscrizione del Modulo di Richiesta. I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto. Art. 37 - Carte Supplementari
Il Titolare può chiedere, per il tramite della Banca, l’emissione di una o più Carte Supplementari a suo favore (“Carte Aggiuntive”), ovvero a favore di suoi familiari maggiorenni (“Carte Familiari”), che resteranno utilizzabili dai relativi intestatari (“Titolari di Carte Supplementari”) negli stessi limiti e modalità previsti dal Contratto. In particolare, le Carte Supplementari sono emesse con scadenza pari a quella della Carta del Titolare (“Carta Principale”) e sono utilizzabili entro il Limite di Utilizzo com- plessivo assegnato al Titolare della Carta Principale. Il Titolare della Carta Supplementare acquista gli stessi diritti ed assume gli stessi obblighi previsti per il Titolare della Carta Principale. In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l’emissione di un duplicato e/o in caso di invalidazione della Carta Principale ai sensi del Contratto, la Carta Supplementare sarà automaticamente riqualificata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale nella misura prevista per la Carte Principali della tipologia a cui essa appartiene, così come riportato nel Documento Condizioni. Nel caso siano presenti più Carte Supplementari, sarà riqualificata come Carta Principale quella avente quota annuale di importo maggiore. Il Titolare della Carta Principale ed il Titolare della Carta Supplementare sono responsabili in solido per tutte le obbligazioni rivenienti dall’uso della Carta Supplementare, es- sendo la stessa riconducibile al medesimo rapporto contrattuale relativo alla Carta Principale. Per tale motivo, tutti gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, gli interessi, le spese e gli oneri tutti ad essa relativi, vengono addebitati e descritti negli Estratti Conto della Carta Principale.
Art. 38 - Modifiche al Contratto
Modifiche unilaterali delle condizioni relative ai servizi di pagamento ai sensi dell’Art. 126-sexies del Testo Unico Bancario
Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’Art. 126-sexies del Testo Unico Ban- cario, è proposta e comunicata dall’Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emit- tente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all’Art. 35, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio
in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclu- sivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente arti- colo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.
Modifiche unilaterali delle altre condizioni con- trattuali
Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, l’Emittente, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Clien- te i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell’Art. 118 del Testo Unico Bancario. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comu- nica all’Emittente di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all’Art. 35 entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente pratica- te. Se la proposta di modifica ha ad oggetto il tasso di interesse, l’Emittente, se del caso, indica altresì al Cliente le eventuali con- seguenze della modifica sull’importo e sulla periodicità delle rate. Disposizioni comuni a tutte le modifiche unilate- rali del Contratto
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo po- tranno essere effettuate con le modalità di cui all’Art. 43. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”. Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più in generale, le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’Art. 118 del Testo Unico Ban- cario e le relative disposizioni di attuazione.
Art. 39 - Rimborso anticipato
Il Cliente ha diritto di rimborsare in qualsiasi momento all’E- mittente, in tutto o in parte, ogni ragione di credito vantata nei suoi confronti dall’Emittente medesimo anche prima della scadenza del Contratto, tramite richiesta comunicata telefoni- camente al Servizio Clienti, pagando l’importo dovuto. In tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del Contratto. Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, l’Emittente comunica al Cliente l’importo da pagare quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del
capitale residuo, degli interessi e di tutti gli altri oneri. Le modalità di pagamento dell’importo dovuto potranno essere concordate di volta in volta con l’Emittente. Non è previsto alcun indennizzo a favore dell’Emittente per il rimborso anticipato.
Art. 40 - Diritto ad ottenere copia del Contratto Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni mo- mento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento Condizioni aggiornato.
Art. 41 - Tempi massimi di chiusura del Contratto I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Emittente della comunicazione di recesso. Art. 42 - Cessione del Contratto/credito L’Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente, ai sensi del successivo Art. 43, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente.
Art. 43 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto dell’Emittente e del Cliente, sono effettuate in lingua italiana. L’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Titolare ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, a titolo meramente esemplificativo, Estratti Conto o altra documentazione periodica, eventuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto - sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Titolare nel Modulo di Richiesta, o a quello successivamente comunicato ai sensi del presente articolo. Tutte le comunica- zioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Titolare può sempre richiedere che, in alternativa all’invio in forma scritta a mezzo posta, l’Emittente gli fornisca le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. L’Emittente può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica – all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o al diverso indirizzo successivamente comunicato – il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche tra l’Emittente e il Titolare possono essere registrate. L’Emittente può altresì mettere a disposizione le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sul proprio Sito Internet nell’Area Personale, dandone apposito avviso di pub- blicazione al Titolare via e-mail. Resta ferma la possibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comuni- cazione utilizzata, comunicandolo all’Emittente con le modalità precedentemente indicate.
Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente all’Emitten- te, eventuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato all’Emittente e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di
lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servizio Clienti. In alternativa, la comuni- cazione può avvenire anche per il tramite della Banca. Se il Titolare omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci. L’Emittente invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto al solo Titolare intestatario principale ed hanno effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati o garanti.
Art. 44 - Comunicazioni all’Emittente
L’invio di comunicazioni per iscritto all’Emittente dovrà essere ef- fettuato dal Titolare al seguente indirizzo: Nexi Payments S,p,A,, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx. Per tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, le domande, le richieste di supporto ed i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta. Art. 45 - Reclami ricorsi e conciliazioni
Il Titolare può presentare reclami all’Emittente – Servizio Clienti, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: Nexi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – fax 02 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Banca- rio Finanziario. Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet dell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra deli- neata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autoriz- zati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell’E- mittente delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’Art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione non- ché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’Art. 32 del D. Lgs.11/2010).
Art. 46 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana. Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto. Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Art. 47 - Controlli
L’Emittente è soggetto ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx.
LA SICUREZZA DEI PAGAMENTI VIA INTERNET
Ecco alcune semplici regole e consigli per garan- tire la sicurezza dei tuoi dati e della tua Carta in Internet.
Nexi ti offre la massima tranquillità anche in Internet, grazie a servizi e accorgimenti appositamente pensati per garantire la sicurezza non solo della tua Carta - e del suo utilizzo -, ma anche dei tuoi dispositivi.
Proteggi sempre i tuoi dispositivi personali Se hai un PC, uno smartphone o un Tablet:
- installa e mantieni sempre aggiornato il software di prote- zione antivirus (i) e antispyware;
- installa sempre gli aggiornamenti del sistema operativo e dei principali programmi che usi appena vengono rilasciati;
- installa gli aggiornamenti e le patch di sicurezza del browser e delle applicazioni;
- installa un firewall (ii) personale;
- effettua regolarmente scansioni complete con l’antivirus;
- non aprire messaggi di posta elettronica di cui non conosci il mittente o con allegati sospetti;
- non installare applicazioni scaricate da siti non certificati o della cui attendibilità non sei sicuro;
- se lo stesso PC/tablet/smartphone è usato anche da altre persone (familiari, amici, colleghi), fai in modo che adottino le stesse regole;
- proteggi i tuoi dispositivi con PIN, password o altri codici di protezione. Per i consigli su come creare e gestire password e credenziali, ti invitiamo a leggere la sezione dedicata.
(i) Il software antivirus permette di tenere il proprio dispositivo al riparo da software indesiderati (“malware”) che potreb- bero essere installati senza il consenso dell’utente, e carpire i dati di pagamento e altri dati sensibili del cliente a scopo fraudolento.
(ii) Il firewall personale ha lo scopo di controllare e filtrare tutti i dati in entrata e in uscita del proprio dispositivo, aumentando il livello di sicurezza del dispositivo su cui è installato.
Importante: Xxxx non fornisce supporto tecnico su antivirus, firewall e altre soluzioni di sicurezza installati sui dispositivi personali del cliente, né può essere ritenuta responsabile per la configurazione degli stessi.
Password: come crearle e proteggerle
Per motivi di sicurezza l’accesso ad alcune reti o servizi richiede credenziali e password. Queste ultime inoltre vengono utilizzate anche per la protezione di dispostivi personali, per evitare l’acces- so a persone non autorizzate. Ecco allora qualche suggerimento per creare - e custodire - una password sicura e facilmente memorizzabile da te, ma non facilmente intuibile da altri:
- crea la tua password componendola con le iniziali di una frase che possa ricordare soltanto tu e non associabile ai tuoi dati anagrafici. Ad esempio: QEAIVS (Questa Estate Andrò In Vacanza in Sardegna). Il tuo nome (per es. MARIOROSSI), la tua data di nascita o quella di un tuo caro sono password facilmente intuibili da truffatori che conoscono il tuo nome o la tua situazione anagrafica;
- non utilizzare password condivise con altri servizi online:
- usa, se possibile, combinazioni di caratteri alfanumerici (QE- AIVS0804);
- evita di utilizzare parole di senso comune o riferite alla tua vita privata o aziendale (per es. nomi propri, codice fiscale, date di nascita, targa dell’auto, numero del badge personale);
- non salvare la password nel browser e evita per quanto possibile di annotarti la password per ricordarla. In ogni caso non conservarla insieme agli strumenti di pagamento;
- non comunicare la password con amici, conoscenti, operatori del Servizio Clienti. Ti ricordiamo che Xxxx non ti chiederà mai di comunicare o inviare la tua password né telefonica- mente né via e-mail.
Tutela i tuoi acquisti in Internet
Con Xxxx puoi utilizzare la tua Carta in tutta tranquillità anche per le tue spese online, grazie al servizio 3D Secure. Con il no- me 3D Secure si definisce il sistema di protezione degli acquisti online tramite “Verified by Visa” e “MasterCard SecureCode” studiato dai circuiti internazionali Visa e MasterCard.
Attivare il servizio 3D Secure garantisce una tutela per i tuoi acquisti online, permettendo di prevenire eventuali utilizzi illeciti della tua Carta sul web. Con l’iscrizione al servizio 3D Secure eviti che il tuo numero di Carta venga usato per pagamenti online a tua insaputa.
Per attivare il 3D Secure, è necessario essere iscritti al Portale del sito Nexi e avere attivato i Servizi SMS. Il processo di attiva- zione è facile e veloce: basta impostare la tua frase identificativa e inserire il numero di cellulare registrato ai Servizi SMS. Durante i tuoi acquisti online, dopo aver inserito i dati richiesti dall’esercente per il pagamento, ti viene mostrata una finestra con la “frase identificativa” da te scelta al momento dell’attivazione del 3D Secure. In questo modo hai la certezza di essere su un sito sicuro certificato 3D Secure.
Al momento del pagamento, se previsto dal sistema, ricevi un
SMS da Nexi al numero di cellulare iscritto ai servizi SMS Alert con il codice di sicurezza dinamico di 6 cifre, utilizzabile solo una volta, da inserire online per completare l’acquisto. Puoi attivare il 3D Secure su tutte le carte in tuo possesso, anche se ne hai più di una. In questo caso dovrai iscrivere al servizio ogni carta.
Cosa fare in caso di furto/smarrimento dei tuoi dispositivi o delle tue carte o in caso di pagamenti anomali
Se perdi, o ti vengono sottratti, i tuoi dispositivi personali o le tue Carte,o in caso di abuso riscontrato o sospetto (per mag- giori dettagli ti invitiamo a leggere anche la sezione dedicata al phishing) è importante agire tempestivamente. In questi casi, contatta immediatamente il Servizio Clienti Nexi (attivo 24 ore su 24) per:
- bloccare immediatamente la tua Carta e le tue credenziali di accesso al Portale del sito Nexi;
- verificare e, nel caso, bloccare eventuali pagamenti sospetti.
Attento al Phishing
Anche in Internet ci sono diversi pericoli. Una truffa molto diffusa è il phishing, una pratica illegale messa in atto da xxxxx- tenzionati (phisher) che, inviando agli utenti messaggi e-mail rassomiglianti - nei contenuti e nella grafica - a quelli di aziende note, cercano di carpire informazioni riservate e sensibili (codici di accesso, dati della carta di credito o personali) tramite link a siti simili a quelli reali.
Xxxx è molto attenta ad analizzare la rete con sistemi informatici avanzati, alla ricerca di siti clone che possano creare danno ai Clienti, e segnala gli indirizzi dei siti compromessi ai motori di ricerca.
Ecco alcuni preziosi consigli per capire se ti trovi su un sito phishing o hai ricevuto una e-mail di phishing:
- Indirizzo Internet contraffatto
Come riconoscere quindi un indirizzo potenzialmente peri- coloso? La parte iniziale deve essere caratterizzata dalla pre- senza dell’“https”: significa che quel sito utilizza protocolli sicuri per la gestione dei dati personali. Inoltre, l’URL di un sito rimane nel tempo la stessa: il Portale Titolari ha l’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx.xxxx.xx, il Portale Aziende ha l’indirizzo https:// xxxxxxx.xxxx.xx, perciò devi considerare inaffidabile e perico- loso un sito identico a cui corrisponde un indirizzo diverso.
- Analizza il testo della comunicazione
Fai attenzione alle comunicazioni con errori ortografici e grammaticali e con un utilizzo scorretto della lingua italiana, probabilmente sono e-mail di phishing.
Inoltre: un sito sicuro e certificato che adotta i protocolli di sicurezza per la gestione dei dati, riporta sempre nella finestra del browser - in basso a destra o nella barra degli indirizzi - l’i- cona del lucchetto, che definisce il sito come sicuro. Devi quindi diffidare dei siti che richiedono l’inserimento di dati sensibili (Login o Password, dati della carta di credito o personali) e che non riportano l’icona del lucchetto: i dati inseriti in quella pagina saranno facilmente trafugabili. Se poi vuoi essere sicuro
dell’attendibilità del sito, fai doppio click sull’icona del lucchetto: una scheda ti aiuterà a verificare che le credenziali di sicurezza siano effettivamente quelle del sito che stai visitando.
Segnala a Nexi un phishing
Se hai il dubbio di aver lasciato i tuoi dati su un sito contraffatto, Xxxx ha creato una casella di posta a cui inoltrare queste segnalazioni. Scrivi all’indirizzo segnala- xxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx, specificando nel testo l’indirizzo del sito e allegando il testo della e-mail che hai ricevuto.
Nell’area Sicurezza del sito Nexi trovi inoltri i consigli sempre aggiornati su come riconoscere una e-mail o un sito phishing.
Attenzione al Vishing
Il vishing è una forma di phishing basata sull’uso del telefono. Viene richiesto, tramite e-mail o SMS, di chiamare un nume- ro telefonico al quale comunicare i propri codici identificativi (Username/e-mail e Password). In alternativa, viene effettuata una chiamata preregistrata, in cui viene chiesta l’immissione e conferma dei codici identificativi. Xxxx non ti chiederà mai di comunicare o inserire telefonicamente i tuoi codici identificativi.
Responsabilità di Xxxx e del Titolare della Carta per le operazioni in Internet
Sia Nexi che il Cliente (Titolare della Carta) devono garantire, ciascuno per la propria parte, l’uso corretto e sicuro dei paga- menti in Internet. In particolare, come Cliente, sei responsabile della tua Xxxx, e sei tu a dover rispondere legalmente delle operazioni effettuate dai titolari di carte aggiuntive legate alla tua carta.
Devi custodire con cura la tua Carta, il PIN e gli eventuali altri i codici di sicurezza e usarla correttamente. In caso di anomalie o problemi riscontrati durante le operazioni di pagamento in Internet, o in caso di abuso o utilizzo sospetto della tua Carta, devi immediatamente contattare il Servizio Clienti Nexi nelle modalità indicate in precedenza. Inoltre, in caso di operazioni sospette, puoi richiedere la revoca del pagamento secondo i termini indicati nel Regolamento. In più, se controllando le spese in estratto conto, ne trovi una che ritieni di non aver fatto o sulla quale vuoi maggiori informazioni, il Servizio Clienti avvierà le eventuali verifiche.
RICORDA: dal momento in cui ricevi l’estratto conto, hai 60 giorni di tempo per inviarci eventuali contestazioni relative alle operazioni addebitate.
Puoi trovare i riferimenti del Servizio Clienti sulla lettera che accompagna la Carta, sull’estratto conto o sul sito Nexi, nella sezione Contatti.
Lato suo, Xxxx mette a disposizione della Clientela il Servizio Clienti, disponibile 24 ore su 24, per bloccare la Carta (e quin- di il suo utilizzo). Inoltre, in caso di spese non autorizzate dal Cliente, Nexi garantisce il rimborso del relativo importo, dopo aver effettuato tutte le verifiche e secondo quanto previsto nel regolamento.
SEZIONE E - REGOLAMENTO TITOLARI
DELLA CARTA DI PAGAMENTO PREPAGATA RICARICABILE MEDIOLANUM PREPAID CARD
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
• ATM (Automated Teller Machine): sportello auto- matico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di effettuare prelievi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile;
• Banca: banca tesoriera e soggetto emittente delle Carte oggetto del Contratto e della relativa Moneta Elettronica, i cui estremi sono indicati nel Foglio Informativo, e che ha affidato al Gestore lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, come specificato all’Art. 3;
• Beneficiario: il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un’Operazione di pagamento;
• Carta/e: la/e carta/e di pagamento prepagata/e e ricarica- bile/i denominata/e “Carta Prepagata Mediolanum Prepaid Card”, emessa/e dalla Banca e regolamentata/e dal Contratto;
• Circuito/i Internazionale/i: il/i circuito/i internazio- nale/i il cui marchio è indicato sulla Carta in virtù di apposito accordo di licenza stipulato tra il/i circuito/i internazionale/i medesimo e il Gestore;
• Codice del Consumo: il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni;
• Consumatore: la persona fisica di cui all’Art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo;
• Contactless: (senza contatto): tecnologia che permette di utilizzare una carta di pagamento semplicemente avvici- nandola al POS, senza richiedere l’inserimento della carta stessa nel terminale;
• Contratto: l’accordo tra il Titolare, la Banca e il Gestore, per l’emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all’Art. 2;
• Device: dispositivi di tipo mobile (per es. smartphone o tablet) di esclusiva disponibilità del Cliente e che, se dotati dei requisiti di volta in volta stabiliti dalla Banca, permettono al Cliente stesso, interagendo con le Applicazioni Mobili messe a disposizione dalla Banca medesima (per es. Mediolanum Wallet), di effettuare operazioni di natura informativa e/o dispositiva (per es. di pagamento - anche NFC qualora tale modalità venisse messa in futuro a disposizione del Cliente) nonchè di fruire di servizi specifici;
• Disponibilità Massima della Carta: l’importo massi- mo di Moneta Elettronica che può essere caricato sulla Carta attraverso un’iniziale operazione di caricamento e/o eventuali successive ricariche, e che corrisponde al saldo massimo
consentito sulla Carta, la cui misura è indicata all’Art. 7;
• Documento di Sintesi: il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente il documento denominato per esteso “Documento di sintesi Carta Prepagata Mediolanum Prepaid Card”;
• Esercente/i: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal marchio che contraddistingue il/i Circuito/i Internazionale/i;
• Gestore: Nexi Payments S.p. A., con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxxx, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A., a cui compete lo svolgimento di alcune attività con- nesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di pagamento, nonché, in virtù di apposito accordo di licenza, la gestione dei rapporti con il/i Circuito/i Internazionale/i, come specificato all’Art. 3;
• Importo/i Caricato/i: l’importo di Moneta Elettronica caricato sulla Carta da parte del Titolare mediante un’iniziale operazione di caricamento e/o eventuali successive ricariche, con le modalità di cui all’Art. 7;
• Importo Residuo: l’importo di Moneta Elettronica residuo e disponibile sulla Carta, come determinato ai sensi dell’Art. 7;
• Mediolanum Wallet: applicazione di Banca Mediolanum attraverso la quale il Cliente può interagire con la stessa, disponendo ad esempio operazioni di pagamento (anche in modalità NFC qualora messa a disposizione in futuro dalla Banca), oppure visualizzare informazioni, qualora messe a disposizione dalla Banca, informazioni relative alla Carta (per es. ultimi movimenti della Carta, disponibilità residua ecc.). Tale applicazione dovrà essere scaricata (“download”) e installata dal Cliente sul proprio Device (se compatibile), qualora il Cliente intenda dunque fruire - tramite il Device stesso - anche dei servizi in modalità NFC non appena gli stessi saranno resi gradualmente disponibili dalla Banca come disciplinato nel presente Contratto. In ogni caso, per iniziare a utilizzare le funzionalità NFC dovranno sussistere le con- dizioni e dovranno essere poste in essere le azioni descritte nel successivo Art. 8, lett. a), punto iv), a cui si rimanda. La Banca si riserva di rendere note al Cliente eventuali future modifiche alle suddette condizioni/azioni mediante uso dei canali comunicativi descritti all’Art. 42 (per es. messa a disposizione della comunicazione sul sito Internet dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail o via SMS ecc.);
• Moneta Elettronica: valore monetario così come defini- to dall’Art. 1, comma 2, lett. h-ter, del Testo Unico Bancario;
• NFC (Near Field Communication): tecnologia che fornisce connettività wireless a corto raggio e che consente funzioni di pagamento “in prossimità” tramite l’interazione elettromagnetica di un Device appositamente configurato con i POS abilitati, secondo le specifiche di funzionamento definite dai diversi circuiti di pagamento;
• Operazione di pagamento: l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;
• Ordine di pagamento: qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
• Parti: congiuntamente, la Banca, il Gestore, il Titolare;
• PIN (Personal Identification Number): codice da digitare, se richiesto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro con- tante;
• POS (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l’accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta;
• Prestatore/i di servizi di pagamento: il/i sogget- to/i rientrante/i nella definizione di cui all’Art. 4, n. 9) della Direttiva 2007/64/CE;
• Quota di Rilascio: l’importo che il Titolare è tenuto a pagare per il rilascio della Carta e il cui ammontare è indicato nel Documento di Sintesi;
• Regolamento Titolari: il presente regolamento con- trattuale;
• Servizio Clienti: il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi della Carta), messo a disposizione dei Clienti e affidato al Gestore, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente;
• Sito Internet: il sito xxx.xxxx.xx;
• Soggetto Collocatore: banca o altro intermediario finanziario attraverso il quale la Banca può provvedere al perfezionamento della richiesta della Carta;
• Supporto Durevole: qualsiasi strumento che permette al Titolare di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono desti- nate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (per esempio, file .pdf);
• Testo Unico Bancario: il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
• Titolare/i o Cliente/i: il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione di una Carta, nonché l’erogazione di servizi ad essa collegati.
Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti docu-
menti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• il documento denominato “Documento di sintesi Carta Prepagata Mediolanum Prepaid Card”, che costituisce il frontespizio del Contratto;
• il documento denominato “Modulo di Xxxxxxxxx” della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Titolare;
• il documento denominato “Informativa in materia di trat- tamento dei dati personali Carta Prepagata Mediolanum Prepaid Card”.
Si precisa inoltre che gli Artt. 24, 25, 26, 27, 28 e 29 trovano applicazione solo laddove la Banca e il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o la Banca sia l’unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Art. 3 - Rapporti tra la Banca, il Gestore ed il/i Circuito/i Internazionale/i
Il Titolare prende atto che la Banca, in virtù di specifico accordo, ha affidato al Gestore l’incarico di svolgere, per conto e sotto la responsabilità della stessa, specifici servizi ed attività finalizzati a garantire la funzionalità della Carta e che, di conseguenza, nel Contratto sarà fatto esclusivo riferimento al Gestore anche quando questi opera per conto della Banca.
Al Gestore compete pertanto lo svolgimento di talune attività connesse all’operatività della Carta e al funzionamento del relativo circuito di pagamento (quali, a titolo esemplificativo, l’attivazione della Carta, i flussi di ricarica, l’operatività relativa alle Operazioni di pagamento e dei flussi di spesa presso gli Eser- centi, l’operatività relativa alle operazioni di prelievo di denaro contante, l’operatività relativa alle operazioni di rimborso, i flussi delle Operazioni di pagamento e delle operazioni di prelievo di denaro contante, che consentono alla Banca la corretta rileva- zione contabile relativa alla Moneta Elettronica, il controllo frodi, il corretto funzionamento del sito Internet, il Servizio Clienti, i reclami e le contestazioni).
Al Gestore, in virtù di apposito accordo di licenza, compete altresì la gestione dei rapporti con il Circuito/i Internazionale/i riguardanti la produzione, la personalizzazione e l’operatività delle Carte, nel rispetto delle norme emanate dal/i Circuito/i Internazionale/i.
La Carta, intesa come Moneta Elettronica, è emessa dalla Banca. La Carta intesa come supporto fisico, è di proprietà del Gesto- re, che è responsabile del suo funzionamento nei confronti del Circuito Internazionale.
Fermo restando quanto sopra specificato, il rapporto con la clientela connesso alla raccolta e alla gestione delle somme rice- vute a fronte dell’emissione della Moneta Elettronica e dei fondi di volta in volta disponibili sulla/e Carta/e, rimane di esclusiva competenza della Banca.
Art. 4 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto
La richiesta di emissione della Carta viene effettuata presso la Banca o presso il Soggetto Collocatore incaricato dalla Banca
di provvedere al perfezionamento della richiesta di emissione. La Carta è emessa dalla Banca a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica residente in Italia ed in possesso di codice fiscale. Il Titolare può anche essere un minorenne o una persona soggetta a tutela/curatela/amministrazione di sostegno (di seguito il “Minorenne”), purché autorizzato in forma scritta nel modulo di Richiesta dal genitore o dal tutore/curatore/am- ministratore di sostegno (di seguito “Genitore”). Autorizzando il Titolare minorenne, il Genitore accetta il presente Regolamento Titolari e si fa carico di ogni obbligazione del Titolare ai sensi dello stesso. Il Genitore assume inoltre ogni responsabilità rela- tiva all’utilizzo della Carta nei confronti della Banca, del Gestore, del Circuito e di terzi fino al raggiungimento della maggiore età del Titolare (o fino alla cessazione della tutela/curatela/ammi- nistrazione di sostegno), che da quel momento assumerà la piena responsabilità per ogni utilizzo della Carta. La richiesta di rilascio della Carta deve essere sottoscritta presso gli sportelli della banca collocatrice o presso il Soggetto Collocatore, cor- rispondendo contestualmente l’importo previsto per il rilascio e sottoscrivendo l’apposita modulistica. Il rilascio della Carta è subordinato all’identificazione del Titolare (ed eventualmente del Genitore se il Titolare è Minorenne).
Il Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Cliente (ed eventualmente dal Genitore se il Titolare è Xxxxxxxxx) e convalidato dalla Banca o dal Soggetto Collocatore, costituisce la proposta contrattuale del Cliente. Il Contratto si considera perfezionato nel momento della consegna al Titolare della Carta, insieme con la lettera di accettazione. Ciò, di norma, avviene contestualmente alla richiesta e al pagamento della Quota di Xxxxxxxx.
Il rilascio della Carta è subordinato all’identificazione del Titolare. Qualora la Banca si avvalga di un Soggetto Collocatore per il perfezionamento della richiesta di emissione, l’identificazione del Titolare è effettuata dal Soggetto Collocatore.
Art. 5 - Diritto di ripensamento del Cliente
Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali per esempio il telefono, Internet o la posta elettronica, e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Cliente e del personale della Banca e/o del Soggetto Col- locatore, il Cliente che riveste la qualifica di consumatore ha facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento, e quindi di recedere dal Contratto, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso come determinata ai sensi del precedente Art. 4, oppure - se successivo - dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo.
Il Cliente può recedere, ai sensi del presente articolo, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare al Gestore, agli indirizzi/ recapiti indicati nel successivo Art. 43. Il recesso si considera efficace dal momento in cui il Gestore ne viene a conoscenza. In caso di recesso ai sensi del presente articolo:
• restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare (ed eventualmente del Genitore) anteriormente alla data di efficacia del recesso, e il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve pertanto provvedere
al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmen- te in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta fermo restando quanto previsto al successivo Art. 36-bis in tema di compensazione;
• il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste al successivo Art. 22;
• il Cliente ha diritto al rimborso della Quota di Xxxxxxxx solo nel caso in cui non abbia effettuato alcuna ricarica e/o utilizzato la Carta - ai sensi del successivo Art. 8 - prima dell’invio della comunicazione di recesso.
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Con- tratto di cui al successivo Art. 37, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 6 - Durata del Contratto, validità della Carta
Il Contratto ha una durata a tempo indeterminato.
La Carta è valida ed utilizzabile fino al termine di scadenza in- dicato su di essa e scade l’ultimo giorno del mese indicato sulle Carta stessa.
Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di si- curezza e per permettere la loro sostituzione periodica, e non incide sulla durata indeterminata del Contratto.
Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 60 (sessanta) mesi e vengono rinnovate automaticamente, per un uguale pe- riodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, fermo restando in tutti i casi il diritto di recesso da parte del Cliente o da parte della Banca ai sensi del successivo Art. 36. La Banca, potrà prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo delle Carte.
Art. 7 - Disponibilità Massima della Carta, carica- mento e disponibilità di spesa residua
La Carta può essere utilizzata per le operazioni e i pagamenti di cui al successivo Art. 8 previa costituzione di un Importo Caricato (e nei limiti dell’Importo Residuo), mediante un’iniziale operazione di caricamento ed eventuali successive ricariche. Il Titolare può effettuare ricariche più volte nel corso del periodo di validità della Carta, entro la Disponibilità Massima della Car- ta. La Carta prevede inoltre tagli minimi e massimi di ricarica, secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi. Il Titolare può costituire un Importo Caricato tramite i canali resi dispo- nibili e comunicati al Cliente attraverso il sito Internet o indicati sul Foglio Informativo, attenendosi alle istruzioni operative ivi riportate. Per i soli canali di ricarica per i quali è espressamente previsto nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi, il Titolare dovrà esibire il proprio codice fiscale ed un documento d’identità dotato di fotografia.
Le commissioni previste per tali operazioni sono evidenziate nel Documento di Sintesi.
L’Importo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:
a) gli Importi Caricati; e
b) gli Ordini di pagamento e/o le operazioni di prelievo di denaro contante già eseguiti, i pagamenti di cui al successivo Art. 21 (ad eccezione di quelli corrisposti direttamente dal Titolare e non addebitati sulla Carta), nonché tutte le altre movimen- tazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate.
Qualora l’importo relativo alla singola Operazione di pagamen- to o operazione di prelievo di denaro contante e/o relativo al singolo pagamento - comprensivo delle commissioni e delle spese indicate nel Documento di Sintesi - superi l’Importo Re- siduo, il Gestore sarà legittimato a negare l’autorizzazione alla transazione stessa.
Il Titolare prende atto che possono essere riscontrate differenze tra l’Importo Residuo e le risultanze contabili, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la contabilizzazione delle ope- razioni e/o per le modalità tecniche di esecuzione delle stesse. Il Titolare è in ogni caso tenuto a rimborsare tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di prelievo di denaro contante effettuate, anche qualora dette operazioni siano state effettuate oltre i limiti dell’Importo Residuo.
Il Titolare prende atto che, per le operazioni di prelievo di denaro contante, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale, possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.
Art. 8 - Uso della Carta e particolari funzionalità L’uso della Carta deve avvenire ai termini ed alle condizioni del Contratto.
La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi.
La Carta, nei limiti dell’Importo Residuo e nel rispetto degli ulteriori limiti indicati nel Documento di Sintesi, consente al Titolare di:
a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza conte- stuale pagamento in contanti. L’acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
i) con la firma dello scontrino emesso da terminali elettro- nici - POS, installati presso l’Esercente o di documento equivalente;
ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
iii) in modalità Contactless, mediante il solo avvicinamento della Carta all’apposito lettore POS dotato di tecnologia contactless e, nel caso di superamento dei limiti di im- porto specificati nel Foglio Informativo per la suddetta funzionalità, anche con successiva digitazione del PIN;
iv) n modalità NFC tramite Device (se prevista in futuro dalla Banca), previa installazione sul Device stesso delle applicazioni di pagamento (per es. Mediolanum Wallet) che la Banca potrà mettere di volta in volta a disposizio- ne del Cliente, e fermo restando, altresì, il rispetto degli eventuali requisiti tecnici stabiliti dalla Banca medesima. Anche per tale modalità, il pagamento potrà avvenire mediante il solo avvicinamento del Device, all’apposito lettore POS dotato di tecnologia contactless e, nel caso di superamento dei limiti di importo per tale funzionalità
così come specificati nel relativo Foglio Informativo, anche con successiva digitazione del PIN o con altre modalità di autenticazione stabilite dalla Banca.
La Banca si riserva di rendere note al Cliente eventuali future modalità di pagamento NFC mediante uso dei pro- pri canali comunicativi (per es. messa a disposizione della comunicazione sulla Sezione riservata del sito Internet della Banca dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail o via SMS ecc.).
Resta inteso che le modalità di cui alle lettere iii) e iv) costituiscono delle alternative rispetto alle altre moda- lità di pagamento messe a disposizione dalla Banca/dal Gestore. Ne consegue che in caso di malfunzionamento/ anomalia riconducibile ad una di esse o ad entrambe, il Cliente dovrà utilizzare le predette modalità alternative (di cui alle lett. i) e ii) del presente articolo.
Infine si precisa che non sono previsti limiti specifici per l’utilizzo della Carta in modalità Contactless (ed eventualmente NFC qualora resa disponibile in futuro), e pertanto i limiti di utilizzo già previsti per la Carta si devono intendere anche comprensive di tali modalità.
v) L’uso della Carta su Internet o su altri canali virtuali, te- lematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente. Per l’uso della Carta su Internet potrà essere richiesta l’iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti dal Gestore, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale per esempio “3D MasterCard SecureCode”.
In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicu- rezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.
b) effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli ban- cari delle banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.
Art. 9 - Consenso e autorizzazione delle Opera- zioni di pagamento
Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Titolare presta il consenso all’Operazione di paga- mento con le seguenti modalità:
a) con la firma dello scontrino emesso da terminali elettronici - POS, installati presso l’Esercente o di documento equivalente;
b) mediante avvicinamento della Carta e/o del Device al ter- minale elettronico - POS;
c) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
d) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le diffe- renti modalità previste dall’Esercente medesimo.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Cliente conferma di concludere l’Operazione di pagamento,
riconosce che l’importo indicato sullo scontrino emesso dai terminali elettronici - POS installati presso l’Esercente, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo Art. 10) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dal Gestore, per conto del Cliente. Il Gestore addebita di volta in volta gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comu- nicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo Art. 25.
Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Cliente può revocare il consenso all’esecuzione di Operazione di pagamento, trasmesso dal Cliente medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dal Gestore. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ov- vero con le diverse modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Be- neficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei con- fronti dell’Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dal Gestore. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del Titolare, quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dal Gestore. Una volta ricevuto dal Gestore, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso del Gestore medesimo e, in caso di Operazioni di paga- mento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. Il Gestore si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gesto- re. Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui il Gestore riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
Il Gestore può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. Se il Gestore rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai termi- nali elettronici - POS installati presso l’Esercente, il sito Internet
presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che il Gestore può addebitare al Cliente le spese della relativa comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dal Gestore.
Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che la Banca ed il Gestore non hanno alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause a loro non imputabili;
b) l’estraneità della Banca e del Gestore ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità della Banca e del Gestore per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Ti- tolare avrà comunque il diritto di rivolgersi al Gestore al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale conse- gna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rim- borso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.
Art. 13 - Operazioni di prelievo di denaro contante Il Titolare può effettuare prelievi di denaro contante presso gli sportelli bancari delle banche aderenti al Circuito Internazio- nale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consen- so all’operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di apposita distinta.
Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.
Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a se stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN.
Il Titolare, la Banca ed il Gestore attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.
La Banca ed il Gestore non sono in alcun modo responsabili se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro con- tante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un
qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori all’Importo Residuo.
Su tutti i prelievi di denaro contante la Banca applica una com- missione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito In- ternazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni oppor- tunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 14 - Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall’euro sono comunque addebitate in euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.
L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 15 - Firma sulla Carta e sugli scontrini
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo Art. 31.
La firma, ove prevista, apposta dal Titolare sugli scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l’Esercente, o su documenti equivalenti, al momento dell’Operazione di pagamen- to o dell’operazione di prelievo di denaro contante deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Xxxxxxxx sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di paga- mento (ove richiesto) e per le operazioni di prelievo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al/i Cir- cuito/i Internazionale/i in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale della Banca né a quello del Gestore e dell’eventuale Soggetto Collocatore e viene consegnato direttamente, in plico sigillato, al Titolare.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta e/o all’interno del Device, né conservato insieme con quest’ultimi o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN e/o del Device. Quanto precede, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, con- traffazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo Art. 31.
Art. 17 - Utilizzo del Device e della SIM Card NFC: utilizzo e obbligo di custodia
Il Cliente è unico responsabile oltre che dell’utilizzo della Carta su supporto fisico tradizionale, anche - con riferimento all’utilizzo della Carta in modalità NFC (qualora resa disponibile in futuro dalla Banca) di cui al precedente Art. 8, lett. a), punto iv) - dell’uso del proprio Device di cui il Cliente garantisce l’esclusiva titolarità e disponibilità d’uso; egli dunque è tenuto a custodire con ogni cura anche il proprio Device e garantisce che sarà l’unico ed esclusivo utilizzatore dello stesso impegnandosi a prendere tutte le necessarie precauzioni per impedirne l’accesso e l’utilizzo da parte di terzi. A titolo esemplificativo il Cliente attiverà le fun- zioni di blocco del telefono che prevedono l’accesso al Device subordinatamente alla corretta composizione di un codice di sblocco scelto autonomamente dal Cliente medesimo e che quest’ultimo avrà cura di mantenere riservato al pari del PIN. Anche in caso di violazione delle previsioni di cui al presente ar- ticolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta, del Device. Quanto precede, anche se in dipendenza di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, contraffazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo Art. 31.
Art. 18 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’O- perazione di pagamento o di prelievo di denaro contante
La banca presso la quale il Titolare chiede di effettuare un prelie- vo di denaro contante e l’Esercente, all’atto dell’acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, e di annotarne gli estremi. Il Titolare prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l’Esercente possono trattenere e invalidare la Carta medesima.
Art. 19 - Servizi online sul sito Internet
Il Titolare può accedere ad un’area riservata del sito Internet, dedicata a servizi informativi della Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità.
Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi inserendo le informazioni richieste.
Il sito Internet e le relative funzionalità sono amministrati dal Gestore, in forza di quanto specificato al precedente Art. 3.
Il Titolare autorizza sin da ora il Gestore ad attivare ed im- plementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul sito Internet, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dal Gestore.
Art. 20 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento e alle operazioni di prelievo di denaro contante
Il Titolare può usufruire di servizi di messaggistica di sicurezza, re- si dal Gestore in forza di quanto specificato al precedente Art. 3. Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS, denominato “SMS Alert”, consente, al Titolare di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di denaro contante
richiesto/a sulla sua Carta tramite l’invio di un SMS gratuito per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla Carta di importo pari o superiore alla soglia definita dal Gestore.
Il Gestore invierà un SMS contenente i dati necessari all’iden- tificazione dell’Ordine di pagamento e/o dell’operazione di prelievo di denaro contante.
Il Titolare ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel SMS, e potrà così:
a) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti agli indirizzi/recapiti di cui al successivo Art. 43 - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo Art. 31; e/o
b) effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo Art. 25. Per aderire ai servizi di messaggistica di sicurezza il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti o tramite accesso al sito Internet. Il regolamento dei servizi e il valore della soglia standard di avviso sono consultabili sul sito Internet o possono essere chiesti al Servizio Clienti.
Il Titolare ha l’obbligo di segnalare al Gestore eventuali succes- sive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo Art. 42.
I servizi SMS sono strettamente collegati al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qual- siasi titolo del numero telefonico, i servizi SMS saranno fruiti dal cessionario, sotto l’esclusiva responsabilità del Titolare cedente.
Art. 21 - Pagamenti
Il Titolare si obbliga a corrispondere:
a) la Quota di Xxxxxxxx;
b) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’euro (già incluse nei tassi di cambio applicati);
c) le commissioni applicate su operazioni di prelievo di denaro contante;
d) le commissioni applicate su operazioni di ricarica della Carta;
e) eventuali oneri di carattere fiscale;
f ) eventuali altre spese indicate nel Documento di Sintesi. L’ammontare dei singoli pagamenti di cui al comma precedente è indicato nel Documento di Sintesi.
Detti pagamenti, ad eccezione dell’importo di cui alla lett. a) che deve essere corrisposto direttamente dal Titolare, sono addebitati al Titolare mediante riduzione dell’Importo Caricato sulla Carta, con valuta pari alla data dell’operazione. Inoltre le commissioni di cui alla lettera d) potranno, in alternativa, essere corrisposte direttamente dal Titolare.
Art. 22 - Rimborso dell’Importo Residuo
Il Titolare può richiedere alla Banca, in qualsiasi momento purché non oltre il termine di 10 (dieci) anni dalla data di cessazione del Contratto, il rimborso, anche parziale, dell’Importo Residuo, senza la corresponsione di spese o penalità.
La richiesta deve essere presentata presso gli sportelli della Banca.
Nel caso in cui il Titolare sia Xxxxxxxxx, la richiesta di rimborso dovrà essere necessariamente sottoscritta (oltre che dallo stesso Xxxxxxxx) anche dal Genitore.
La Banca provvederà ad evadere la richiesta entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.
Art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante
Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea. Tutte le informazioni relative alle Operazioni di pa- gamento e di prelievo di denaro contante effettuate, nonché ai pagamenti ed alle ulteriori movimentazioni sulla Carta, sono registrate contabilmente e messe gratuitamente a disposizione del Titolare - unitamente al riepilogo dell’Importo Residuo - con le modalità di seguito descritte:
a) su Supporto Durevole, consultando il sito Internet ed acce- dendo all’area riservata, ovvero - sempreché il Cliente risulti titolare del Servizio di Banca Diretta con la Banca in forza di separato contratto e che tale servizio risulti regolarmente attivo - consultando l’area riservata del sito Internet di Banca Mediolanum o l’applicazione destinata al Mobile Banking attualmente denominata “Mediolanum”;
b) telefonando al Servizio Clienti ovvero [in presenza del me- desimo presupposto citato alla precedente lett. a)] al servizio clienti telefonico di Banca Mediolanum;
c) inviando un SMS, qualora il Titolare abbia preventivamente attivato il relativo servizio. Il numero messo in funzione per tale servizio, insieme con le istruzioni operative per l’invio del SMS, possono essere richiesti in ogni momento al Servizio Clienti, ovvero consultati sul sito Internet.
Il Titolare ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio di un riepilogo cartaceo (la “Lista Movi- menti”), a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi. La relativa richiesta deve essere inviata per iscritto, con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo lettera all’indirizzo/recapito del Gestore di cui al successivo Art. 43;
b) tramite accesso all’area riservata del sito Internet.
La Lista Movimenti comprende le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante, i pagamenti e le ulteriori somme e movimentazioni contabilizzate nel periodo richiesto (comunque non superiore a sei mesi) e sarà inviata solo in presenza di mo- vimenti contabili relativi al periodo richiesto stesso. Trascorsi 13 (tredici) mesi dalla data in cui la registrazione contabile di ogni singola Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro con- tante è messa a disposizione del Cliente tramite i suddetti canali, senza che sia pervenuta al Gestore una contestazione specifica ai sensi del successivo Art. 25, l’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante si intenderà senz’altro approvata dal Titolare.
Le spese relative ad informazioni supplementari o più frequenti ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di co- municazione diversi rispetto a quanto previsto nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta sulla base di quanto previsto nel Documento di Sintesi, e sono comunque adeguate e conformi ai costi effettivi.
Art. 24 - Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o
eseguite in modo inesatto - Responsabilità della Banca
Gli Ordini di pagamento e le operazioni di prelievo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN asse- gnati al Titolare.
Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non so- no esatti, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante.
La Banca non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento se il Titolare, all’atto del conferimento dell’Ordine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante. Il Gestore che agisce per conto del Titolare, compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare al Titolare le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal Gestore. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione del Gestore di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
La Banca è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazione di pagamento e delle operazioni di prelievo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest’ultimo abbia fornito al Gestore informazioni ulteriori rispetto a tali dati.
Fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. 25, 26, 27 e 28, qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o un’operazione di prelievo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’Operazione di pa- gamento o di prelievo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo Art. 25, il Gestore avrà diritto di richiedere al Cliente l’esibizione dei documenti (quali, per esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l’Esercente, o documenti equivalenti) relativi all’Operazione di pagamento o all’operazione di prelievo di denaro contante di cui il Cliente richiede la rettifica.
Art. 25 - Comunicazione di Operazioni di paga- mento e di prelievo di denaro contante non auto- rizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate, non eseguite
o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al Gestore chiamando il Servizio Clienti, confermando poi tale richiesta di rettifica al Gestore mediante comunicazione scritta a mezzo lettera rac- comandata A.R. o equivalente.
La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.
Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se la Banca ha omes- so di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Art. 26 - Responsabilità della Banca per Operazio- ni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate - Rimborso
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente Art. 25, nel caso in cui un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non risulti essere stata autoriz- zata, il Gestore rimborsa immediatamente al Titolare l’importo dell’operazione, con le modalità richieste dal Cliente.
Il rimborso non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, il Gestore ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.
Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, il Gestore può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare.
È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Se il Cliente riveste la qualità di Consumatore, alle Operazioni di pagamento effettuate tramite Internet si applicano inoltre le disposizioni di cui all’Art. 56 del Codice del Consumo.
Art. 27 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata, dispo- sta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Cliente può chiederne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di paga- mento direttamente al Beneficiario, e l’autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l’importo dell’Opera- zione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso.
Ai fini della precedente lett. b), il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente Art. 15.
Su richiesta del Gestore, il Cliente fornisce documenti e ogni elemento utile a sostenere l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.
Il Gestore, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della relativa richiesta, dispone immediatamente in favore del Titolare il rimborso dell’intero importo dell’Operazione di pa-
gamento con le modalità richieste dal Cliente, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Resta fermo il diritto del Cliente a presentare un reclamo, ovvero un esposto alla Banca d’Italia, ovvero di attivare gli ulteriori rimedi di cui al successivo Art. 44.
Il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, ai sensi del presente articolo, è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di paga- mento direttamente alla Banca;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del Cliente è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente, da parte della Banca, del Gestore o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Art. 28 - Responsabilità della Banca per Operazio- ni di pagamento o di prelievo di denaro contante non eseguite o eseguite in modo inesatto
Nel caso in cui l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante sia disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli Artt. 24, 25 e 29, la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare, al Titolare ed eventualmen- te al prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti Artt. 24 e 25, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento alla Banca ed è responsabile della sua corretta trasmissione.
Nel caso in cui la Banca riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’o- perazione di prelievo di denaro contante, il Gestore provvede a rimborsare senza indugio il Titolare con le modalità richieste dal Cliente.
Il Titolare, tuttavia, può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di prelievo di denaro contante. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di chiedere la rettifica nei termini e alle condizioni di cui all’Art. 25.
In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, indipendentemente dalla responsabilità della Banca, il Gestore si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare, per rintracciare l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante, ed informa il Titolare del risultato.
Art. 29 - Esclusione della Responsabilità della Banca
La responsabilità della Banca prevista ai sensi del Contratto non
si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui la Banca e il Gestore abbiano agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 30 - Obblighi della Banca in relazione alla Carta
La Banca deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi del Titolare indicati negli Artt. 16, 17 e 31;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste fermo restando il caso del rinnovo automatico ai sensi del secondo capoverso dell’Art. 6;
c) assicurare che siano sempre disponibile il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la co- municazione di cui al successivo Art. 31, nonché, nel caso di blocco di cui all’Art. 34, per chiedere la riattivazione della Carta;
d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comu- nicazione del Cliente di cui al successivo Art. 31.
Art. 31 - Obblighi del Cliente in relazione all’uti- lizzo della Carta e del PIN, nonché del Device, in particolare in caso di smarrimento, furto, appro- priazione indebita, uso non autorizzato, falsificazi- one o contraffazione
Il Titolare è obbligato alla custodia e al buon uso della Carta, del Device (avendo riguardo all’eventuale funzionalità NFC qualora resa disponibile in futuro dalla Banca) e del PIN adottando mi- sure di massima cautela, attenendosi alle indicazioni fornite dal Gestore, e a quanto riportato nel Contratto.
Il Titolare ha l’obbligo di comunicare al Gestore, mediante te- lefonata al Servizio Clienti, non appena ne viene a conoscenza, qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione inde- bita, uso non autorizzato falsificazione o contraffazione degli stessi. Il Titolare è tenuto altresì a dare conferma della suddetta comunicazione - a richiesta del Gestore - mediante lettera racco- mandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell’Art. 43, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.
Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione del Gestore per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, il Gestore, avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.
Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Cliente può richiedere al Gestore di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, il Gestore provvede a bloccare la Carta, vietandone l’utilizzo, e fornisce al Titolare una conferma dell’avvenuto blocco, comuni- cando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata ferma restando l’eventuale sostituzione della stessa per i casi previsti all’Art. 32.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra.
In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Car- ta, fino al momento della ricezione da parte del Gestore della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall’utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l’importo massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00). Tale importo non verrà in ogni caso addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente Art. 20, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un’operazione di prelievo di denaro contante che riconoscano come indebito/a o illecito/a, ne effettuino tempestiva segnalazione al Gestore con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta e del PIN di cui al Contratto.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo indicato al precedente Art. 30 lett. c).
Art. 32 - Sostituzione della Carta
Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 33, 34, 35 e 36, in caso di malfunzionamento della Carta all’origine, con conseguen- te impossibilità di utilizzo della stessa, così come di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e contraffazione, la Banca e/o il Soggetto Collocatore, effettuati - tramite il Gestore
- gli opportuni accertamenti tecnici, che non potranno comun- que protrarsi per più di 7 (sette) giorni lavorativi, provvederà a sostituire la Carta, con una nuova Carta, al Titolare che ne faccia richiesta, ovvero a rimborsare l’Importo Residuo con le modalità previste al precedente Art. 22.
I corrispettivi relativi alla sostituzione della Carta sono riportati nel Documento di Sintesi.
Art. 33 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, con- traffatta, o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
La Banca si riserva di perseguire anche penalmente detti com- portamenti illeciti.
Art. 34 - Blocco della Carta
La Banca e/o il Gestore hanno diritto di bloccare, in tutto o in parte l’utilizzo della Carta in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giu- stificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento, non autorizzato o
contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanzi- amento al terrorismo;
c) qualora essi vengano a conoscenza della morte o della so- pravvenuta incapacità di agire del Titolare.
La Banca e/o il Gestore informano immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
Art. 35 - Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto previsto al precedente Art. 34 e fermo restando il diritto di recesso di cui all’Art. 36, la Banca può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 Cod. Civ., nelle seguenti ipotesi:
i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in ma- teria di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
iii) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e, se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta.
La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata al Titolare dal Gestore, in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato, o messa a disposizione del Titolare, su Supporto Durevole, mediante il sito Internet accedendo all’area riservata, dandone in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Titolare. In caso di risoluzione del Contratto:
a) il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
b) il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo ove non ricorrano motivi ostativi (per es. provvedimento Autorità Giudiziaria) con le modalità previste al precedente Art. 22.
Art. 36 - Recesso delle Parti
Recesso del Cliente
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 5, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare al Gestore agli indirizzi/ recapiti indicati nel successivo Art. 43. Il recesso si considera efficace dal momento in cui il Gestore ne viene a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare sia un Minorenne, la richiesta di recesso dovrà essere necessariamente sottoscritta (oltre che dalla stesso Titolare) anche dal Genitore.
Recesso della Banca
La Banca può recedere dal Contratto nei seguenti casi:
- con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all’Art. 42.
Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte della Banca;
- per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente, e solo nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, in qualsiasi momento;
- senza preavviso;
- senza alcun onere a carico del Cliente, dandone comuni- cazione al Cliente, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo telegramma, con le modalità di cui all’Art. 42. Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Cliente ne viene a conoscenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende il peggioramento del merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente.
Diritti ed obblighi del Cliente in tutti i casi di recesso In ogni caso di esercizio del diritto di recesso:
• restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare (ed eventualmente del Genitore) anteriormente alla data di efficacia del recesso, e il Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmen- te in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. La Banca è comunque sin d’ora espressamente autorizzata a trattenere quanto di spettanza a valere sull’Importo Residuo esistente sulla Carta;
• il Cliente ha diritto al rimborso dell’Importo Residuo con le modalità previste al precedente Art. 22.
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Con- tratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 36-bis - Diritto di compensazione da parte della Banca
Qualora dovessero sussistere tra la Banca ed il Cliente più rap- porti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. se il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (Art. 1186 Cod. Civ.). La Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancor- ché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensa- zione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
Per poter procedere alla compensazione la Banca è, altresì, au- torizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome
e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le eventuali attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote di fondi comuni d’investimento, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative che siano depositate o comunque in essere presso la Banca e/o presso altre società del Gruppo Mediolanum.
La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’Art. 3 del Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Art. 37 - Servizi accessori
La Banca e il Gestore possono associare alla Carta servizi ac- cessori aggiuntivi (per esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul sito Internet o contattando il Servizio Clienti.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.
Art. 38 - Modifiche al Contratto
Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni ed in- formazioni ad esso relative, è proposta dalla Banca e comunicata al Titolare, a cura del Gestore, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Clien- te a meno che questi non comunichi al Gestore, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare al Gestore, con le modalità e gli effetti di cui all’Art. 36, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e sen- za preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo saranno effettuate con le modalità previste all’Art. 42.
Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.
Art. 39 - Diritto ad ottenere copia del Contratto e del Documento di Sintesi
Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni mo- mento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.