CHIARIMENTI 2
Direzione Acquisti
Oggetto: Procedura aperta DAC.0255.2021 Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione sulle linee oggetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR) del sistema ERTMS, comprensiva del ETCS Livello 2, del GSMR, degli impianti di gestione della via, degli impianti di TLC, delle alimentazioni IS, delle opere civili accessorie e fabbricati/shelter per il contenimento delle apparecchiature, degli impianti meccanici, degli impianti di Luce e Forza Motrice (LFM), nonché della loro certificazione e integrazione a livello di sottosistema di terra, garantendo l'interfacciamento sia con i sottosistemi di terra preesistenti sia con quattro differenti tipologie di sottosistemi di bordo ERTMS.
CUP J54E21003620001
LOTTO 1 CIG 90291019D9 LOTTO 2 CIG 9029122B2D LOTTO 3 CIG 9029146EFA LOTTO 4 CIG 90291534C4
CHIARIMENTI 2
QUESITO 40
Documenti: Disciplinare di Gara
Argomento: Rapporto sulla situazione del personale Domanda:
Assumendo che l’operatore economico costituito in base a leggi di altro stato che non ha dipendenti assunti in Italia non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all’art. 46 D.lgs 198/2006 e smi, richiesto per il Progettista a pag. 27 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che, in tale caso, la mancata presentazione di tale documentazione non costituisca motivo di esclusione.
RISPOSTA QUESITO 40
Si conferma, fermo restando che l’OE sarà comunque tenuto a trasmettere la relazione di cui all’art. 47 co. 3 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto.
Xxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx Cap. Soc. euro 00.000.000.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e X. Xxx 00000000000 – R.E.A. 758300
QUESITO 41
Premessa:
Al paragrafo “H AVVALIMENTO” del Disciplinare di gara è scritto:
“L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.”
Inoltre, al paragrafo E, punto G, del Disciplinare è altresì scritto che:
“d.6) In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il requisito dovrà essere posseduto dalla impresa Capogruppo Mandataria.”
Domanda:
Sulla base di quanto riportato in premessa, si chiede di confermare che il requisito d.6 possa considerarsi correttamente soddisfatto nel caso in cui se ne disponga tramite Avvalimento?
RISPOSTA QUESITO 41
Si conferma, purché il contratto di avvalimento sia stipulato con la Capogruppo Mandataria.
QUESITO 42
Premessa:
Al paragrafo “II. Requisiti di partecipazione alla gara” del Disciplinare, punto c), è scritto:
“I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell’impresa di costruzioni in possesso dell’attestazione SOA per progettazione ed esecuzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti.”
A seguire vengono poi elencati i requisiti c.1), c.2), c.3), c.4.1) e c.4.2). Domande:
•In relazione al requisito c.1), non sono indicati quali documenti saranno richiesti a dimostrazione del possesso del requisito nel caso di progettazione eseguita dallo staff tecnico dell’impresa di costruzioni in possesso dell’attestazione SOA per progettazione ed esecuzione. Si prega di precisare o di integrare.
•In caso di progettazione eseguita dallo staff tecnico dell’impresa partecipante, è corretto ritenere non applicabile allo staff tecnico dell’impresa il possesso dei requisiti
c.4.1) e c.4.2)? Se vengono ritenute applicabili, indicare le evidenze da fornire per dimostrare il possesso del requisito, nonché il criterio per ripartire tali requisiti all’interno di un RTI.
RISPOSTA QUESITO 42
1) In relazione al requisito c.1) i documenti a comprova nel caso di progettazione eseguita dallo staff tecnico dell’impresa di costruzioni in possesso dell’attestazione SOA per progettazione ed esecuzione sono quelli indicati nel Disciplinare di gara a pag. 13.
2) In caso di progettazione eseguita dallo staff tecnico dell’impresa partecipante si applicano i requisiti c.4.1) e c.4.2), le evidenze del possesso del requisito sono quelle evincibili dall’indicazione contenuta nel Disciplinare di gara e la ripartizione del requisito in caso di RTI è indicata a pag. 19 nel Disciplinare stesso.
QUESITO 43
Premesso che: 1) nei documenti di gara non si rinviene alcun riferimento all'art. 24 comma 7 del D.lgs. 50/2016 ed alla possibilità per il medesimo concorrente di poter partecipare alla gara in oggetto e contemporaneamente alla gara coeva indetta da Italferr per l'affidamento delle attività di supporto qualificato alla progettazione di base delle linee oggetto del PNRR del sistema ERTMS/ETCS Livello 2. 2) Italferr, con chiarimento del 24 gennaio scorso, ha affermato la possibilità per il medesimo concorrente di poter partecipare ad entrambe le gare e risultare affidatario di un appalto nell'ambito delle stesse, in quanto le attività di supporto alla progettazione non avranno inizio prima del termine di scadenza della gara in esame indetta da codesta Stazione appaltante, e pertanto sussiste, di fatto senza nemmeno dover essere dimostrata dal concorrente, la condizione di cui all'ultimo periodo dell'art. 24 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che fa venire meno il divieto di cui al medesimo comma; si chiede conferma, anche a codesta stazione appaltante, che è consentita la partecipazione alla gara in questione e l'affidamento dei relativi incarichi di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, ai concorrenti che risultassero affidatari anche di incarichi di supporto qualificato alla progettazione base, in quanto la scadenza della gara RFI consentirà agli operatori di non incorrere nel divieto di cui all'art. 24 comma 7 del D.lgs 50/2016 trovandosi nella condizione di esenzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 7.
RISCONTRO QUESITO 43
Si conferma.
QUESITO 44
Con riferimento alla risposta al quesito n. 32, si chiede di specificare se le restanti categorie di lavorazioni scorporabili, per le quali l’impresa intenda qualificarsi (e non includere nella prevalente), possano essere subappaltate interamente.
RISPOSTA QUESITO 44
Si conferma.
QUESITO 45
Con riferimento alle previsioni del disciplinare di gara al punto d.6) è disposto: " Potranno presentare offerta, per i presenti lotti,
... omissis
Di seguito i requisiti richiesti alternativamente:
... omissis
Oppure in alternativa
Aver eseguito per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti dall’ERA, escluso Italia), negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di Sottosistemi di Terra ERTMS Livello 2, a comprova dell’esperienza maturata nell’ambito della realizzazione e messa in servizio di Sistemi ERTMS, ed avere già conseguito, antecedentemente alla data di scadenza del bando, almeno il NOS (Nulla Osta allo Sviluppo) rilasciato da ANSFISA, a comprova dell’avvio allo sviluppo di Applicazione Generica per Sistemi ACC/ACCM per applicazioni su Rete RFI oppure, qualora non sia stato conseguito suddetto NOS, aver realizzato e messo in servizio, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, Apparati Centrali a Calcolatore (IXL, ACC) per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti, escluso Italia).” Per quanto sopra è prevista quindi la partecipazione ai lotti 3 e 4 anche di OOEE che hanno realizzato e messo in servizio, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di Sottosistemi di Terra ERTMS Livello 2.
Rileviamo che, in relazione ai lotti 3 e 4, seppur ammessa la partecipazione di OOEE avvalendosi di referenze di Gestori di Reti Ferroviarie Europee (escluso Italia), nel documento "4_Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche.pdf", al punto 1.3. (Rispondenza alle specifiche di riferimento ERTMS/ETCS) viene attribuito punteggio tecnico unicamente per il rispetto di specifiche di riferimento sviluppate in ambito RFI, senza il riconoscimento di analogo punteggio per il rispetto dello standard utilizzato in ambito europeo (TSI - Specifiche tecniche di interoperabilità). In coerenza con le premesse del Disciplinare di Gara, essendo la procedura di gara finanziata nell’ambito del PNRR e diretta a garantire un sufficiente livello competitivo, ampliando la partecipazione a tutti gli operatori in grado di realizzare la tecnologia ERTMS Livello 2, si evidenzia che la mancata attribuzione di punteggio tecnico determina un’illegittima penalizzazione di quelle imprese che, pur
rispettando i requisiti di cui al punto d.6 del Disciplinare di Xxxx, hanno maturato esperienza in Europa e non in Italia. Si richiede cortesemente di esplicitare i criteri di valutazione anche per rispondenza a specifiche ERTMS europee.
RISPOSTA QUESITO 45
La rispondenza alle Specifiche Europee costituisce (già) un criterio di ammissione “Aver eseguito per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti dall’ERA, escluso Italia), negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di Sottosistemi di Terra ERTMS Livello 2, a comprova dell’esperienza maturata nell’ambito della realizzazione e messa in servizio di Sistemi ERTMS.”
La rispondenza alle specifiche RFI richiesta (definite a partire dalla documentazione indicata nella STI in riferimento ai parametri di base in essa definiti (ANNEX A – SRS ETCS - #3) ha l’obiettivo di fornire un’indicazione da parte dei Concorrenti sullo stato di sviluppo delle applicazioni XXXXX X0 da impiegarsi in Italia sulla Rete gestita da RFI. Si evidenzia che le Specifiche RFI non introducono requisiti, attraverso l’interfaccia tra i sottosistemi CCS di bordo e a terra, in aggiunta a quelli specificati nella STI.
QUESITO 46
Con riferimento alle previsioni del disciplinare di gara al punto d.6) è disposto: " Potranno presentare offerta, per i presenti lotti,
... omissis
Di seguito i requisiti richiesti alternativamente:
... omissis
Oppure in alternativa
Aver eseguito per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti dall’ERA, escluso Italia), negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di Sottosistemi di Terra ERTMS Livello 2, a comprova dell’esperienza maturata nell’ambito della realizzazione e messa in servizio di Sistemi ERTMS, ed avere già conseguito, antecedentemente alla data di scadenza del bando, almeno il NOS (Nulla Osta allo Sviluppo) rilasciato da ANSFISA, a comprova dell’avvio allo sviluppo di Applicazione Generica per Sistemi ACC/ACCM per applicazioni su Rete RFI oppure, qualora non sia stato conseguito suddetto NOS, aver realizzato e messo in servizio, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, Apparati Centrali a Calcolatore (IXL, ACC) per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti, escluso Italia).” Per quanto sopra è prevista quindi la partecipazione ai lotti 3 e 4 anche di OOEE che hanno realizzato e messo in servizio, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di
pubblicazione del bando, Apparati Centrali a Calcolatore (IXL, ACC) per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti, escluso Italia).
Rileviamo che, in relazione ai lotti 3 e 4, seppur ammessa la partecipazione di OOEE avvalendosi del requisito di partecipazione basato su referenze di Gestori di Reti Ferroviarie Europee (escluso Italia), nel documento "4_Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche.pdf", al punto 1.2 (Rispondenza alle specifiche di riferimento ACC/ACCM) viene attribuito punteggio tecnico unicamente per il rispetto di specifiche di riferimento sviluppate in ambito RFI, che devono essere già rispettate prima della scadenza del bando di gara, senza che vi sia la possibilità per le imprese operanti in ambito europeo di sviluppare i suddetti requisiti durante l’esecuzione dell’appalto. Si richiede cortesemente di attribuire analogo criterio di valutazione, che tenga in considerazione anche le esperienze acquisite in ambito europeo.
RISPOSTA QUESITO 46
“Aver realizzato e messo in servizio, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, Apparati Centrali a Calcolatore (IXL, ACC) per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti, escluso Italia”, ovvero esperienza acquisita in ambito Europeo nello sviluppo di Sistemi Interlocking costituisce (già) un criterio di ammissione.
La rispondenza alle specifiche RFI richiesta ha l’obiettivo di fornire un’indicazione da parte dei Concorrenti sullo stato di sviluppo delle applicazioni Interlocking da impiegarsi in Italia sulla Rete gestita da RFI.
QUESITO 47
Con riferimento alle previsioni del disciplinare di gara al punto d.6) è disposto: " Potranno presentare offerta, per i presenti lotti,
... omissis
Di seguito i requisiti richiesti alternativamente:
... omissis
Oppure in alternativa
Aver eseguito per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti dall’ERA, escluso Italia), negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di Sottosistemi di Terra ERTMS Livello 2, a comprova dell’esperienza maturata nell’ambito della realizzazione e messa in servizio di Sistemi ERTMS, ed avere già conseguito, antecedentemente alla data di scadenza del bando, almeno il NOS (Nulla Osta allo Sviluppo) rilasciato da ANSFISA, a comprova dell’avvio allo sviluppo di
Applicazione Generica per Sistemi ACC/ACCM per applicazioni su Rete RFI oppure, qualora non sia stato conseguito suddetto NOS, aver realizzato e messo in servizio, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, Apparati Centrali a Calcolatore (IXL, ACC) per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti, escluso Italia).” Per quanto sopra è prevista quindi la partecipazione ai lotti 3 e 4 anche di OOEE che hanno realizzato e messo in servizio, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, Apparati Centrali a Calcolatore (IXL, ACC) per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti, escluso Italia).
Rileviamo che, in relazione ai lotti 3 e 4, seppur ammessa la partecipazione di OOEE avvalendosi del requisito di partecipazione basato su referenze di Gestori di Reti Ferroviarie Europee (escluso Italia), nel documento "4_Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche.pdf", il punto 1.1.4. (Esperienza nella fornitura, nell’installazione e la messa in servizio di sottosistemi di ACC/ACCM (IXL) conformi alle specifiche normative italiane) valuta l’esperienza pregressa unicamente con riferimento alla Rete Ferroviaria di RFI, escludendo l’attribuzione del punteggio ivi previsto per le esperienze nelle reti ferroviarie europee. In coerenza con le premesse del Disciplinare di Gara, essendo la procedura di gara finanziata nell’ambito del PNRR e diretta a garantire un sufficiente livello competitivo, ampliando la partecipazione a tutti gli operatori in grado di realizzare la tecnologia ERTMS Livello 2, si evidenzia che la mancata attribuzione di punteggio tecnico determina un’illegittima penalizzazione di quelle imprese che, pur rispettando i requisiti di cui al punto d.6 del Disciplinare di Gara, hanno maturato esperienza in Europa e non in Italia. Si richiede cortesemente di esplicitare i criteri di valutazione anche per esperienze europee.
RISPOSTA QUESITO 47
“Aver realizzato e messo in servizio, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, Apparati Centrali a Calcolatore (IXL, ACC) per Gestori di Reti Ferroviarie Europee (che gestiscono processi di Certificazione CE riconosciuti, escluso Italia”, ovvero esperienza acquisita in ambito Europeo nello sviluppo di Sistemi Interlocking costituisce (già) un criterio di ammissione.
Quanto richiesto al punto 1.1.4 ha l’obiettivo di fornire un’indicazione da parte dei Concorrenti sul livello di esperienza maturato nella fornitura, installazione e messa in servizio di sottosistemi di ACC/ACCM (IXL) impiegati in Italia sulla Rete gestita da RFI.
QUESTO 48
Trattandosi di un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, l’operatore economico è tenuto all’obbligo di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016. Si chiede pertanto di chiarire le modalità con cui l’operatore economico debba indicare tali dati non essendo previsto un campo specifico a portale.
RISPOSTA QUESITO 48
Per la procedura in oggetto, in forza del Decreto Semplificazioni, non viene richiesta l’indicazione in fase di gara dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.
QUESITO 49
Con riferimento alla comprova del requisito di cui al punto d.3 di pag. 21 del disciplinare, si chiede di confermare che:
a. In presenza di un lavoro ancora in corso sia possibile allegare il CEL per la quota parte contabilizzata alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
b. In assenza del CEL rilasciato dal committente pubblico sia possibile allegare in alternativa i SAL e/o eventualmente un’attestazione/referenza rilasciata dal committente stesso da cui si evince comunque il buon esito delle lavorazioni.
In caso di risposta negativa al quesito precedente, si prega di chiarire se a comprova dello stesso requisito possano essere accettate le entrate merci e/o le fatture quietanzate.
RISPOSTA QUESITO 49
Si conferma il punto “a”, mentre non si conferma il punto “b”.
Il requisito non può essere comprovato da entrate merci e/o fatture quietanzate.
QUESITO 50
Premesso che il Decreto Ristori (Dl n. 4/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 21 del 27 gennaio 2022) sancisce che a partire dall'entrata in vigore del decreto diventa obbligatoria la previsione della clausola di revisione prezzi si chiede conferma che l’articolo 8 del documento “Schema di Accordo Quadro”– Invariabilità dei prezzi che non ammette il ricorso della revisione dei prezzi è da intendersi superato.
RISPOSTA QUESITO 50
Vedasi rettifica ai documenti di gara del 16 febbraio 2022.
QUESITO 51
Premesso che la durata dell’AQ oggetto di gara è pari a 5 anni, come si evince dal paragrafo 3.12 dello Schema di Accordo Quadro che recita “Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in giorni 1.825 (milleottocentoventicinque) naturali consecutivi”, considerato che il Piano ERTMS rev P prevede alcune tratte dei lotti oggetto di gara con una data di attivazione successiva al 2027, si chiede conferma a codesta stazione appaltante che, per le tratte con data attivazione successiva al 2027 e quindi con data di attivazione oltre la durata dell’AQ, verranno emessi e stipulati i relativi CA di progettazione ed esecuzione lavori nei tempi di validità dell’AQ stesso.
RISPOSTA QUESITO 51
Si conferma.
QUESITO 52
In merito alle forniture di materiali non a tecnologia proprietaria dell’aggiudicatario del singolo lotto, in considerazione della crisi mondiale che ha generato criticità sull’approvvigionamento di materiali, non essendo oggi nelle condizioni di stringere accordi di acquisto concorrenziali con i fornitori terzi non avendo visibilità di quantità e tempi richiesti, si chiede conferma che, in riferimento alla risposta al quesito 7 “Le forniture di materiali a categorico e progressivo rimarranno normalmente in capo al Committente. I materiali normalmente forniti dalla committenza sono nell’elenco excel allegato (Gruppi di Acquisto)”, il termine “normalmente” debba interpretarsi che la fornitura dei materiali non a tecnologia proprietaria dell’aggiudicatario del singolo lotto, sarà sempre in carico a codesta Stazione Appaltante
RISPOSTA QUESITO 52
Potrà essere richiesto all’aggiudicatario del singolo lotto la fornitura dei materiali, normalmente forniti dal Committente, fino ad un massimo del 15%.
QUESITO 53
In riferimento al punto 1.1.4 “ESPERIENZA NELLA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA MESSA IN SERVIZIO DI SOTTOSISTEMI DI ACC/ACCM (IXL) CONFORMI ALLE SPECIFICHE E NORMATIVE ITALIANE
(RFI)”, del documento “4_Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche”, si chiede conferma che il requisito possa essere dimostrato anche mediante Km di linee con IXL , realizzate e messe in servizio su linee in gestione a ferrovie concesse ma comunque interconnesse alla rete di RFI , e che utilizzino le medesime specifiche e normative di RFI.
RISPOSTA QUESITO 53
Si conferma.
QUESITO 54
Il Disciplinare RFI non sembra contenere un espresso richiamo all’art. 24, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 (a differenza del Disciplinare Italferr). Tuttavia, la lett. M), comma 1, primo punto, dello stesso disciplinare a p. 38, stabilisce che “saranno esclusi i candidati in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste: dal D. Lgs. 50/2016, per la parte applicabile ai Settori speciali in cui opera RFI S.p.a.”.
Considerato che l’art. 114, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, nell’individuare le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici applicabili ai Settori Speciali, richiama espressamente gli articoli da 1 a 58, in quanto compatibili, si prega di chiarire se codesta stazione appaltante ritenga che anche l’art. 24, comma 7, risulti “parte applicabile ai settori speciali in cui opera RFI S.p.a.”, chiedendo quindi di osservare l’art. 24, comma 7 D. Lgs. 50/2016.
RISPOSTA QUESITO 54
Per questa procedura non si conferma.
QUESITO 55
Il DECRETO SOSTEGNI TER (D.L. N. 4/2022): DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (CLAUSOLE REVISIONE PREZZI, VARIAZIONI DI PREZZI, CARO MATERIALI, COMPENSAZIONE) stabilisce a
carico delle stazioni appaltanti:
- l’obbligo di inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
- nello specifico caso degli appalti di lavori (in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016), che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante qualora risultino superiori al cinque per cento (anziché il dieci) rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell'offerta, e comunque in misura pari all’80% (non più 50%) dell’eccedenza.
Considerato che:
-queste nuove previsioni reintroducono l’istituto della revisione prezzi che nel regime normativo antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 aveva natura obbligatoria, e secondo il quale dovevano considerarsi nulle le eventuali clausole contrattuali dirette
ad escludere, in termini assoluti o anche solo per un determinato periodo temporale, il ricorso al meccanismo revisionale;
- tale entrata in vigore si colloca temporalmente tra la pubblicazione del bando della gara in oggetto e la sua sottomissione;
- la nuova normativa di cui in premessa è il frutto di condizioni oggettive del Mercato, già mature e note al momento della pubblicazione del bando e in alcuni casi anche ulteriormente aggravate nell’ultimo periodo.
Sebbene l’obbligo reintrodotto sia riferito a bandi, avvisi, inviti successivi alla data di entrata in vigore del citato decreto, si chiede per le ragioni sopra esposte la modifica dell’art. 8 dello Schema di Accordo Quadro in conformità con le nuove disposizioni di legge in materia di revisione dei prezzi.
RISPOSTA QUESITO 55
Vedasi rettifica ai documenti di gara del 16 febbraio 2022.
QUESITO 56
Stante l’attuale livello di costi di mercato e le previsioni di aumento dei prossimi anni, stante il decreto sostegni di cui al quesito precedente, in analogia con altre procedure di gara attualmente in corso di assegnazione sebbene non sia totalmente risolutivo al fine della copertura degli effettivi costi da parte delle Imprese, si richiede alla spettabile committenza di modificare le condizioni a base di gara con l’applicazione delle tariffe RFI edizione 2022.
RISPOSTA QUESITO 56
Vedasi rettifica ai documenti di gara del 16 febbraio 2022.
QUESITO 57
In relazione all’applicazione della “Specifica dei requisiti per la fornitura di Shelter tecnologici “RFI DTCST SR IS 08 001 1 A si chiede conferma:
• che la specifica stessa si applichi anche ai locali dei fabbricati tecnologici di grandi dimensioni di nuova costruzione e/o ricavati da esistenti locali da recuperare nei fabbricati esistenti di stazione
• che quindi in particolare debba sempre essere prevista la maglia di terra (par. 2.5.1.1) e gli SPD su tutti i cavi afferenti ad enti di piazzale (par. 2.5.1.3).
RISPOSTA QUESITO 57
La specifica è applicabile anche agli edifici tecnologici e, conseguentemente, devono essere soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi 2.5.1.1 e 2.5.1.3.
QUESITO 58
In relazione al comma 13.3 che prevede l’obbligo di stipulare una Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale che tenga indenne RFI da tutti i rischi di cui all’art.
11.10 delle Condizioni Generali la cui somma assicurata sia pari all’importo di ciascun Contratto Applicativo, si richiede di confermare la possibilità per l’Appaltatore, qualora abbia già in vigore una polizza che copra da tutti i rischi di cui all’art. 11.10 delle Condizioni Generali, di poter consegnare un attestato di polizza che sia oggetto di rinnovo annuale.
RISPOSTA QUESITO 58
Non è possibile accettare dall’Appaltatore la presentazione di una dichiarazione di copertura già in vigore, oggetto di rinnovo annuale, per la polizza indennitaria decennale. Tale polizza deve essere stipulata a copertura dei rischi derivanti dagli specifici lavori in oggetto e dunque presentata al momento dell’attivazione della copertura stessa con un periodo di validità di 10 anni dal controllo tecnico o collaudo dell’opera.
QUESITO 59
Quanto alla polizza che dovrà considerare “Assicurato” RFI, che dovrà prevedere massimali non inferiori a Euro 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00) per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi, si richiede di confermare la possibilità per l’Appaltatore, qualora abbia già in vigore una polizza con il predetto massimale per rischi di responsabilità civile decennale verso terzi, di poter consegnare un attestato di polizza che sia oggetto di rinnovo annuale.
RISPOSTA QUESITO 59
Non è possibile accettare dall’Appaltatore la presentazione di una dichiarazione di copertura già in vigore, oggetto di rinnovo annuale, per la polizza indennitaria decennale. Tale polizza deve essere stipulata a copertura dei rischi (anche RCT) derivanti dagli specifici lavori in oggetto e dunque presentata al momento dell’attivazione della copertura stessa con un periodo di validità di 10 anni dal controllo tecnico o collaudo dell’opera.
QUESITO 60
In relazione al comma 13.3 che prevede l’obbligo di stipulare una Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale che tenga indenne RFI da tutti i rischi di cui all’art.
11.10 delle Condizioni Generali la cui somma assicurata sia pari all’importo di ciascun Contratto Applicativo, si rileva che le opere che possono essere assicurate con la polizza indennitaria decennale postuma sono le opere civili soggette a collaudo statico, nel merito le opere destinate per propria natura a lunga durata. L’oggetto delle polizze
assicurative indennitarie decennali sono le strutture portanti dell’opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le parti dell’opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura. Mentre le parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata quali pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile, trovano copertura solo se la rispettiva rovina è conseguente ad un evento che ha colpito un elemento costruttivo che è parte delle opere destinate a lunga durata.
In considerazione di quanto sopra e della impossibilità di stipulare polizze assicurative indennitarie decennali postume per opere che non sono soggette a collaudo statico, si chiede che sia specificato che l’importo della somma assicurata per ciascun contratto applicativo sia pari al valore delle sole opere civili destinate a lunga durata, soggette a collaudo statico e che possono essere suscettibili di rovina totale o parziale.
RISPOSTA QUESITO 60
Si conferma l’opportunità di specificare che l’importo della somma assicurata per ciascun contratto applicativo sia pari al valore delle sole opere civili destinate a lunga durata, soggette a collaudo statico e che possono essere suscettibili di rovina totale o parziale.
QUESITO 61
Nel documento “All-3.0_Specifiche Tecniche L1.pdf” della gara AQ IXL-ERTMS sono riportati i seguenti riferimenti a standard e documenti di RFI per la Cybersecurity:
- Specifica dei Requisiti "Cyber Security" - Settori Telecomunicazioni e CCS emessa per applicazione in Rev. A il 4/12/2019
- IEC 62433 - IACS Security Standard
- TS 50701 - Railway applications - Cybersecurity
In particolare il primo documento non ci risulta né presente nella documentazione contrattuale né che sia stato ufficialmente distribuito da RFI, si richiede pertanto di poter ricevere il suddetto documento.
RISPOSTA QUESITO 61
Si allega la specifica dei Requisiti "Cyber Security" - Settori Telecomunicazioni e CCS emessa per applicazione in Rev. A il 4/12/2019.
QUESITO 62
In riferimento all'Allegato 2.0 all’AQ ERTMS Terra 2 “Descrizione Tecnica Interventi L1 e/o L2” e in particolare alla elencazione delle direttrici ferroviarie e relative Aree Geografiche si richiede a codesta SA di fornire il dettaglio del numero di Contratti Applicativi di Progettazione e successivi Contratti Applicativi di Realizzazione che si prevede di stipulare. Si chiede altresì se sia corretto presumere che in un unico Contratti Applicativi (di Progettazione e/o di Realizzazione) possano essere comprese tutte le direttrici ferroviarie appartenenti alla stessa Area Geografica.
RISPOSTA QUESITO 62
Di norma sarà emesso un contratto applicativo di progettazione ed uno di realizzazione per ogni linea indicata nella documentazione di ciascun lotto.
QUESITO 63
Relativamente all’AQ ERTMS Terra 2 Lotti 1 e 2, si richiede a codesta S.A. di avere le indicazioni sulle tempistiche di emissione dei Contratti Applicativi.
RISPOSTA QUESITO 63
I contratti applicativi di progettazione saranno emessi non appena pronte le Progettazioni di base, mentre quelli di realizzazione non appena conclusa l’attività di validazione del progetto esecutivo redatto con il primo contratto applicativo.
QUESITO 64
In rifermento ai servizi di natura economica – finanziari (c.1) e al requisito di organico (c.4.1 e c.4.2) e alle relative comprove come richieste dal Disciplinare “….vige la regola della piena cumulabilità per ogni tipo di raggruppamento (a prescindere dalla sua forma, verticale o orizzontale) senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento (eccezion fatta per la mandataria che e tenuta a possedere tali requisiti in misura maggioritaria)” si richiede a codesta S.A. conferma che la Capogruppo Mandataria di un RTI di Progettazione può dimostrare tali requisiti da sola senza alcun contributo da parte delle società Mandanti al medesimo RTI.
RISPOSTA QUESITO 64
Si conferma.
QUESITO 65
ART. 1 DISCIPLINARE DI GARA - BUSTA AMMINISTRATIVA - pag. 26
Il Disciplinare di gara all'art. 1 rubricato "Busta Amministrativa" prevede la presentazione "in caso di operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell’art. 46 del d.lgs. 198 del 2006 , ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, a pena di esclusione".
Poiché il Codice delle pari opportunità è stato recentemente oggetto di interventi normativi significanti si chiede voler fornire chiarimenti dettagliati in merito alle circostanze che seguono.
1) In primo luogo, si chiede voler confermare che per "ultimo rapporto trasmesso" si possa fare riferimento al biennio 2018-2019.
Infatti, il termine per la trasmissione del predetto rapporto, a causa della pandemia da covid, veniva prorogato al 30.06.2020. Quanto, invece, al rapporto relativo al biennio 2020-2021, le aziende hanno possibilità di trasmettere il rapporto fino alla data del 30.04.2022 sicchè, allo stato, lo stesso non è ancora completo.
Con specifico riferimento, invece, alle modalità operative di trasmissione del documento si evidenzia quanto segue.
In attuazione dell’articolo 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, la compilazione del documento è eseguita telematicamente sul sito apposito del Ministero del lavoro.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera di parità regionale.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro la scadenza fissata per ogni biennio interessato.
E' di tutta evidenza, quindi, che le società hanno come unico adempimento quello dell'invio del rapporto tramite il servizio informatico del Ministero del Lavoro e della contestuale trasmissione alle RSA e non già alla Consigliera e al Consigliere Regionale di parità.
In virtù delle suindicate considerazioni si chiede voler cortesemente confermare:
2) che si debba depositare il rapporto redatto telematicamente sul sito del Ministero del Lavoro unitamente alla comunicazione di avvenuta ricezione del rapporto nonché la contestuale comunicazione alla sola RSA.
RISPOSTA QUESITO 65
1) Si conferma.
2) Si conferma.
QUESITO 66
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, in cui tutti gli operatori partecipano all’esecuzione delle attività previste dalla categoria prevalente, si chiede di chiarire se l’attestazione per la categoria prevalente OS9, posseduta dalla mandataria, debba essere posseduta anche dalle mandanti nel caso in cui queste eseguano esclusivamente le forniture previste nell’ambito di tale categoria e che, di conseguenza, non eseguano lavori.
RISPOSTA QUESITO 66
La qualificazione SOA OS9 deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento che eseguiranno la relativa prestazione.
QUESITO 67
Con riferimento alla previsione di cui al punto g), pag. 26 e pag.27 del Disciplinare di gara, che prevede l’obbligo per l’operatore economico di produrre copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, tenuto conto che detto obbligo è stato da ultimo esteso dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 alle aziende che impiegano da 50 a 99 dipendenti, ma che non è ancora stato emanato il DM previsto dal comma 3 dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, introdotto dalla medesima legge, che dovrà stabilire le modalità per la presentazione di detto rapporto e che non è possibile inviare il rapporto essendo la procedura informatica non ancora abilitata per il biennio 2020-2021, si chiede di confermare che la mancata presentazione di detto rapporto per gli operatori economici che impiegano più di 50 ma meno di 100 dipendenti non costituisce causa di esclusione dalla procedura.
RISPOSTA QUESITO 67
Da comunicazione pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: “Nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale e in attuazione alla previsione contenuta all'articolo 47 del Decreto-legge n. 77/2021, finalizzata all'applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse
previste nel PNRR e nel PNC, l'applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro) - già utilizzato per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (ai sensi del d.lgs. n. 198/2006) - sarà disponibile dall'11 febbraio 2022 anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.” Pertanto, in caso di mancato funzionamento della piattaforma, si chiede di fornirne evidenza in gara.
QUESITO 68
Premesso che all’interno della coppia di lotti è obbligatorio avere sempre la stessa composizione come dalle Vs. risposte ai quesiti precedenti, si prega di chiarire se il ruolo di mandante di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito/costituendo.
RISPOSTA QUESITO 68
La Stazione Appaltante non fornisce in questa fase indicazione sulla qualificazione degli Operatori Economici.
QUESITO 69
A pag. 26 del disciplinare sono riportate le istruzioni per trasmettere la copia del rapporto del personale per quelle imprese tenute alla redazione dello stesso secondo l’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero per le imprese che occupano più di 100 dipendenti. All’interno del portale nella sezione 1.11 Altri documenti vige l’obbligo di upload di questo rapporto. Si chiede conferma che per i concorrenti non tenuti all’obbligo di redazione di questo rapporto, sia possibile non inserire alcun documento. In alternativa, si chiede se sia possibile inserire una dichiarazione a cura del legale rappresentante che dichiari che tale rapporto non viene inserito in quanto non tenuti all’obbligo per impresa con un numero di dipendenti inferiore a 100 unità.
RISPOSTA QUESITO 69
Ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 s.m.i., “Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ((...))”. Si conferma che per i concorrenti non tenuti all’obbligo di redazione di questo rapporto, sia possibile non inserire alcun documento.
QUESITO 70
Preso atto della risposta al quesito numero 35 dove la S.A. indica che “normalmente” la fornitura dei materiali presenti nel listino sarà a carico di RFI, si chiede di confermare che tale fornitura per quanto riguarda le tratte rientranti nell’obiettivo di attivazione da
PNRR più prossimo (Dicembre 2024) debba obbligatoriamente essere a carico di RFI. Questo anche in considerazione del fatto che a tali date di attivazione vengono contrattualmente legati i premi di accelerazione da corrispondere all’ appaltatore, e considerando che ormai da qualche tempo negli appalti della medesima S.A. questi materiali non rientrano più nello scopo di fornitura dell’appalto, gli operatori economici non hanno in essere rapporti e/o accordi stabili di approvvigionamento tali da permettere ottimizzazioni o miglioramenti dei tempi di consegna soprattutto in una situazione di mercato come quella attuale, a differenza della SA che avendo invece in essere accordi di lungo termine ha un potere contrattuale tale da veicolare al meglio queste necessità.
RISPOSTA QUESITO 70
Si veda la risposta al quesito 52.
QUESITO 71
Per i contratti applicativi relativi alle linee con obiettivo attivazione successivo a Dicembre 2024, considerando che nel documento posto a base gara dove viene esplicitata la modalità di calcolo degli oneri di progettazione è indicato che i materiali stimati da RFI come fornitura in conto lavoro pesano circa un 35% del volume di lavori in carico all’appaltatore, ed in considerazione della risposta al quesito nr. 35 in merito alle “normalità” con cui tali materiali siano previsti a fornitura di RFI, al fine di permettere agli operatori di formulare un’offerta economicamente congrua con lo scopo del lavoro meglio definito si chiede limitare la quota obbligatoria di materiali eventualmente da fornire ad una percentuale non superiore al 5% del valore di ogni contratto applicativo che verrà emesso, oltre la quale percentuale dovrà esserci il consenso per accettazione da parte dell’appaltatore.
RISPOSTA QUESITO 71
Si veda la risposta al quesito 52.
QUESITO 72
Per quanto riguarda i soli materiali a categorico e progressivo per i quali l’appaltatore risulti fornitore omologato, ancorché rientranti nel listino MaCeP e quindi “normalmente” di fornitura RFI, al fine di poter proporre soluzioni migliorative ed una maggiore integrazione tra le varie tecnologie oggetto del presente AQ a tutto vantaggio di uniformità per la stazione appaltante, ed in considerazione alla relativa ottimizzazione e riduzione dei tempi complessivi di fornitura e attivazione che l’appaltatore può mettere in atto al fine di traguardare le date obiettivo del PNRR , si chiede che
limitatamente a tale tipologia di materiali siano forniti da parte dell’appaltatore stesso in ambito dei contratti applicativi.
RISPOSTA QUESITO 72
Si veda la risposta al quesito 52.
QUESITO 73
Si rende noto che Italferr (con gara RDA 47172- Lotto 1, 47173- Lotto 2, 47174-Lotto 3 e 47175-Lotto 4) ha indetto, contestualmente alla presente procedura, la selezione per l’affidamento di un Accordo Quadro per l’esecuzione di attività di supporto qualificato alla Progettazione di Base delle medesime reti e impianti interessati dalla presente gara. La legge di gara della richiamata procedura indetta da Italferr prevede che il concorrente “in caso di formalizzazione dell'Accordo Quadro in suo favore, incorrerà di norma, rispetto agli appalti di lavori aventi ad oggetto la realizzazione dei progetti per i quali avrà svolto la propria attività di supporto, nel divieto di cui all'art. 24 co. 7 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016”. La lex specialis della presente gara, invece, non richiama né riproduce la previsione di cui all’art. 24, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, né contiene alcuna indicazione relativa all’impossibilità, per chi abbia svolto l’attività di progettazione e/o di supporto alla progettazione, di risultare aggiudicatario della gara RFI né alcun esplicito divieto in tal senso.
Si chiede di confermare che il soggetto che abbia svolto il servizio di supporto qualificato alla Progettazione di Base in corso di affidamento da parte di Italferr non incontri alcuna limitazione alla partecipazione ed in particolare all’aggiudicazione della presente procedura indetta da RFI e/o dei relativi contratti applicativi.
RISPOSTA QUESITO 73
Si veda la risposta al quesito 43.
QUESITO 74
L’art. II.1.6 del bando prevede che “le offerte vanno presentate per tutti i lotti”. Si chiede di confermare che al Concorrente sia data la possibilità di presentare la propria offerta (i) anche soltanto per una coppia di Xxxxx (es. Lotti 3-4), (ii) per uno soltanto dei Lotti che compongono la coppia (es. il solo Lotto 3) come previsto nell’apposita sezione del portale.
RISPOSTA QUESITO 74
Si conferma.
QUESITO 75
A pag. 10 il disciplinare impone la formazione bloccata per le coppie di lotti 1-2 e 3-4 precisando che, ferma restando la medesima composizione, è “possibile modificare le quote, ma non il ruolo delle singole imprese”. In tale ipotesi, si chiede di confermare se l’atto costitutivo debba essere unico per coppia di Xxxxx con all’interno diversa indicazione delle quote (ove del caso) oppure se possano sottoscritti diversi atti ferma restando la composizione bloccata delle società ma con diverse quote di partecipazione.
RISPOSTA QUESITO 75
Si confermano entrambe le ipotesi.
QUESITO 76
Con riferimento ai requisiti di cui all’art. 47 comma 4 DL 77/2021 (requisito G, a p. 24 del disciplinare) si chiede di confermare che in caso partecipazione in RTI, la “presenza” di almeno un giovane laureato con età inferiore a 36 anni sia richiesta all’RTI nel suo insieme e quindi non per ciascun membro.
RISPOSTA QUESITO 76
Si conferma.
QUESITO 77
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 79 comma 16 del DPR 207/2010, si chiede di confermare che l’impresa qualificata nella categoria OG11 possa eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta, a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 previste nel bando di gara.
RISPOSTA QUESITO 77
Si conferma.
QUESITO 78
Quesito 1quinquies Documenti: Griglia Tecnica
Argomento: 1.1.4 ESPERIENZA NELLA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA MESSA IN SERVIZIO DI SOTTOSISTEMI DI ACC/ACCM (IXL) CONFORMI ALLE SPECIFICHE E NORMATIVE ITALIANE (RFI)
Domanda:
Al punto 1.1.4 dell’offerta tecnica è riportato: Il Concorrente deve dichiarare il numero
di Km di linee realizzate e messe in servizio con apparati ACC/ACCM (IXL) conformi alle specifiche e normative italiane negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Si chiede di confermare che, al fine dell’ottenimento del punteggio del suddetto item di offerta. Si chiede di confermare che il conseguimento del punteggio tecnico associato è possibile solo nel caso di impianti realizzati al 100% dall’operatore economico (impianti/progetti chiavi in mano) e non sono altresì ammesse altre modalità quali forniture, realizzazione impianti in modalità “internalizzato”: con intervento e partecipazione delle apposite strutture di ingegneria, V&V, Messa in Servizio della Struttura Organizzativa “Interlocking building” di RFI.
RISPOSTA QUESITO 78
Sono ammesse altre modalità quali forniture, realizzazione impianti in modalità “internalizzato”: con intervento e partecipazione delle apposite strutture di ingegneria, V&V, Messa in Servizio della Struttura Organizzativa “Interlocking building” di RFI.
QUESITO 79
In considerazione del contenuto dell’articolo 59, comma 1-quater, del D.Lgs. 50/2016, non è stata rinvenuta nei documenti di gara l’indicazione da parte della stazione appaltante delle modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione. Si prega di chiarire se, nell’ipotesi in cui il concorrente faccia ricorso ad un progettista indicato per la partecipazione alla gara, la quota di compenso relativa agli oneri di progettazione verrà corrisposta direttamente dalla stazione appaltante al progettista indicato ovvero se essa verrà corrisposta al concorrente.
RISPOSTA QUESITO 79
La gara è stata bandita prima che entrasse in vigore la legge 233/2021 che, in sede di conversione del D.L. 152/2021, ha inserito all’art. 6 il co. 1 ter che prevede l’applicazione dell’art. 59 co. 1 quater per i progetti PNRR, pertanto il pagamento diretto al progettista indicato non si applica.
QUESITO 80
In riferimento all'obbligo riportato all'interno del disciplinare “in caso di operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell’art. 46 del d.lgs. 198 del 2006 , ovvero, in caso di inosservanza dei
termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, a pena di esclusione.”, si prega di chiarire se questo sia dovuto dalle imprese che occupano oltre 50 dipendenti oppure solamente da quelle che occupano 100 dipendenti.
RISPOSTA QUESITO 80
Vedasi risposta quesito 67.
QUESITO 81
Sempre in riferimento all'obbligo di inserire la copia del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, visto il comma 3 dell'art. 46 del DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198, oggi vigente, il quale rinvia all'adozione di un decreto che avrà la finalità di meglio definire/rivedere il contenuto di questo rapporto e le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, si prega di chiarire se in attesa del nuovo decreto, una impresa con più di 50 dipendenti e che non ha redatto tale rapporto, possa partecipare alla presente gara senza essere squalificata.
RISPOSTA QUESITO 81
Vedasi risposta quesito 67.
QUESITO 82
Documento: disciplinare di Gara
Argomento: modalità di partecipazione, subappalto
Domanda: nella ipotesi che un O.E. partecipi direttamente o in RTI solo ai lotti 3 e 4, ha la possibilità di eseguire i lavori in qualità di subappaltatore dell’aggiudicatario del lotto 1 e 2?
RISPOSTA QUESITO 82
Si conferma.
QUESITO 83
Documento: disciplinare di Gara
Argomento: modalità di partecipazione, subappalto
Domanda: i lavori possono essere subappaltati a un consorzio stabile in possesso delle qualifiche SOA necessarie?
RISPOSTA QUESITO 83
Si conferma.
QUESITO 84
In considerazione del contenuto dell’articolo 59, comma 1-quater, del D.Lgs. 50/2016, non è stata rinvenuta nei documenti di gara l’indicazione da parte della stazione appaltante delle modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione. Si prega di chiarire se, nell’ipotesi in cui il concorrente faccia ricorso ad un progettista indicato per la partecipazione alla gara, la quota di compenso relativa agli oneri di progettazione verrà corrisposta direttamente dalla stazione appaltante al progettista indicato ovvero se essa verrà corrisposta al concorrente.
RISPOSTA QUESITO 84
Si veda risposta quesito 79.
QUESITO 85
In riferimento alla necessità di inserire in gara la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si prega di chiarire se in caso di partecipazione in RTI di impresa estera con più di 50 dipendenti, questa possa inserire una dichiarazione con la quale attesta di non essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale in quanto impresa residente in altro Stato membro.
RISPOSTA QUESITO 85
Vedasi risposta quesito 40.
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Si allega alla presente la Rettifica alla Tariffa di prestazioni e lavori TC - Edizione 2022 relativa alle seguenti Voci: TC.RR.G.3001.A, TC.RR.G.3001.B, TC.RR.G.3001.E, TC.RR.G.3001.G, TC.RR.G.3001.H, TC.RR.G.3001.J, TC.RR.G.3001.K,
TC.RR.G.3001.L che annullano e sostituiscono le precedenti.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxx 04.03.2022
14:59:19
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