Decreto n. 819
Decreto n. 819
Documento della Regione Autonoma FVG per l’attuazione degli interventi previsti dal Fondo Europeo per la Pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006. Approvazione bando per la Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione”.
Il Direttore di Servizio
VISTO il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca;
VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; VISTA la decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il Programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, presentato ufficialmente dallo Stato italiano il 7 settembre 2007, ai sensi degli articoli 17-20 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTE le modalità di esecuzione finanziaria previste dal paragrafo 7 del Programma operativo FEP che definiscono, alla tabella 7.1, la ripartizione per ciascun anno dell’importo della dotazione finanziaria complessiva per la partecipazione del FEP tra le Regioni in obiettivo convergenza e le Regioni fuori obiettivo convergenza e, alla tabella 7.2, la ripartizione del cofinanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale per asse prioritario tra le Regioni in obiettivo convergenza e le Regioni fuori obiettivo convergenza;
VISTA la deliberazione CIPE del 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo Europeo per la Pesca per il periodo di programmazione 2007–2013, che prevede per le misure a gestione regionale, l’80% della quota nazionale a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, mentre la restante quota nazionale pubblica a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome;
VISTO il decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura n. 568 del 11 marzo 2008, istitutivo del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Pesca 2007 – 2013, previsto dall’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura n. 576 del 25 giugno 2008, che istituisce la Cabina di regia, ai sensi del paragrafo 8.1
del citato Programma operativo, allo scopo di garantire una coerente ed omogenea attuazione delle misure previste dal programma;
VISTO l’Accordo Multiregionale approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 2008, repertorio atti n. 177/CSR del 18 settembre 2008, per l’attuazione coordinata delle misure cofinanziate dal Fondo Europeo per la Pesca, nel quadro di riferimento costituito dal Programma Operativo Italia 2007- 2013;
STABILITO che l’Accordo Multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome in obiettivo convergenza e in obiettivo fuori convergenza in particolare:
a) approva i piani finanziari dell’Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (comunitaria, statale, regionale);
b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia, di cui al paragrafo 8 del Programma operativo, istituita con decreto ministeriale n. 576 del 25 giugno 2008;
c) identifica le funzioni delegate dall’Autorità di gestione e dall’Autorità di certificazione agli Organismi intermedi;
d) regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma operativo; CONSIDERATO che sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza, entro i termini previsti dall’articolo 65 comma 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 1198/2006, con procedura di consultazione scritta avviata dal Ministero con nota prot. n. 10792 del 23 aprile 2008 e conclusa con nota prot. n. 9189 del 20 agosto 2008, così come previsto dall’art. 7 del Regolamento interno al Comitato, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per le misure previste dal Programma operativo FEP relative agli assi prioritari:
Asse prioritario 1: misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria;
Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
Asse prioritario 3: misure di interesse comune;
Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca; Asse prioritario 5: assistenza tecnica;
CONSIDERATO che nell’ambito della Cabina di regia l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione hanno licenziato i documenti relativi alle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma e ai criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, e che sono stati predisposti gli schemi tipo dei bandi di gara per le singole misure;
VISTA la Convenzione sottoscritta con il Referente dell’Autorità di Gestione del Programma operativo e il Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio in data 22 febbraio 2010, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 498/2006, che disciplina il rapporto per l’attuazione delle funzioni delegate previste dall’Accordo Multiregionale succitato;
VISTO l’”Atto aggiuntivo alla Convenzione del 22 febbraio 2010”, di data 20 novembre 2012, con la quale viene disciplinato il rapporto tra l’AdG e l’O.I. per l’attuazione della misura Arresto definitivo con i fondi della regione Friuli Venezia Giulia;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali n. 2286 del 4 novembre 2010 e n. 2859 del 2 dicembre 2010 relativamente all’approvazione del “Manuale operativo dell’Organismo intermedio dell’Autorità di Gestione Friuli Venezia Giulia” ;
VISTA la nota del Responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma operativo del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, prot. n. 0027562 del 16 novembre 2010, con la quale viene comunicata la validazione del predetto Manuale;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1725 del 28 agosto 2008 di presa d’atto degli strumenti attuativi ed approvazione del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’attuazione degli interventi di propria competenza e previsti dal Fondo Europeo per la Pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 18 dicembre 2008 con la quale è stata approvata tra l’altro la ripartizione per assi e misure delle risorse finanziarie per l’annualità 2008-2010; VISTO quanto stabilito negli allegati 1 e 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 21 maggio 2009 riguardo il piano finanziario 2009 – 2010, all’individuazione delle Strutture competenti dell’Organismo intermedio, responsabili della gestione e attuazione del Programma operativo per le
proprie competenze, alla predisposizione di bandi di misura con cadenza biennale in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie assegnate agli assi e alle annualità di riferimento, previste dal piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla validità biennale dei progetti ammessi nelle graduatorie di misura;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2849 del 17 settembre 2009 con cui si stabilisce tra l’altro che, per l’attuazione delle misure di competenza regionale previste dal Programma operativo del Fondo Europeo per la Pesca in Italia 2007-2013, i singoli bandi sono adottati dal Direttore del Servizio pesca e acquacoltura, in qualità di responsabile dell’Autorità di gestione regionale, in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate agli assi prioritari e alle annualità di riferimento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2768 del 29 dicembre 2010 concernente l’approvazione del piano finanziario per le annualità 2011-2013 distinto per assi e fonti di finanziamento comunitario, statale e regionale relativo al programma operativo del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1591 del 13 settembre 2012, concernente la rimodulazione del Piano finanziario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in seguito all’attuazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali della misura 1.2 Arresto temporaneo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 21 marzo 2013, concernente la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti relativi al Fondo Europeo per la Pesca; RITENUTO di dare attuazione alla Misura 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione – con apposito bando allegato 1 al presente decreto, nei limiti della ripartizione delle risorse finanziarie per asse, annualità e fonte di finanziamento relativamente all’asse II di cui alla delibera n. 1591 del 13 settembre 2012;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 ”Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2013)”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28 “Bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l’anno 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;
Il Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali,
DECRETA
Per quanto in premessa:
1. Di approvare il bando per gli interventi previsti dalla Misura 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione ecommercializzazione - Annualità 2013, ai sensi degli artt. 34 e 35 del regolamento CE
n. 1198/2006, Allegato 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di richiamare per le modalità di attuazione della misura quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 21 maggio 2009.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 24 aprile 2013
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx -
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI
ALLEGATO 1
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.3
Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione
(art. 34 e 35 regolamento (CE) n. 1198/2006) Anno 2013
1. La finalità della misura
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1198/2006, la misura è volta al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, inteso come l’insieme delle seguenti operazioni:
• preparazione che alteri l’integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la trituratura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.;
• lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
• conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
• trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
• commercializzazione all’ingrosso dei prodotti ittici.
Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
• miglioramento delle condizioni di lavoro;
• miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;
• produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
• riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente;
• incentivazione dell’uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
• produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;
• commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall’acquacoltura locali;
• promozione dell’occupazione sostenibile nel settore.
2. Area territoriale di attuazione
Intero territorio regionale
3. Interventi ammissibili
La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:
• impianti ed immobili: costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
• impianti esistenti: ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti;
• strutture e impianti esistenti: adeguamento igienico-sanitario;
• nuove attrezzature: acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
• nuove tecnologie: applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, e favorire l’uso di energie rinnovabili.
4. Soggetti ammissibili a finanziamento
I soggetti ammessi al finanziamento sono le micro, piccole, medie imprese singole o associate (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea) e grandi imprese con meno di 750 addetti con fatturato minore di 200 milioni di euro (All. II del regolamento (CE) n. 1198/2006), che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione (art. 34 del regolamento (CE) n. 1198/2006) con sede o unità produttiva sul territorio della Regione.
Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.
5. Requisiti per l’ammissibilità
Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nell’allegato 1/TR.
6. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata direttamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali – Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità (Organismo Intermedio dell’Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx), xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXX, entro il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il termine scadesse in un giorno non lavorativo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione presente sul timbro postale.
− La domanda (All. 1/TR) in carta semplice debitamente firmata, compresi i relativi allegati, va inviata in originale e copia, al succitato indirizzo; al fine di agevolare le attività istruttoria, si invita, ove possibile, a inviare copia della documentazione in formato digitale.
− La documentazione a corredo della domanda in originale e copia deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
7. Documentazione richiesta per accedere alla misura
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO | ALLEGATO |
Domanda di contributo | All. 1/TR |
Scheda progettuale | All. 2/TR |
Materie prime - Prodotti trasformati | All. 3/TR |
Investimenti | All. 4/TR |
Piano finanziario del progetto | All. 5/TR |
Indicatori di realizzazione (Risultati attesi) | All. 6/TR |
Indicatori di impatto (Risultati attesi) | All. 8/TR |
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell’intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa; | All. 16/TR |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell’immobile o dell’impianto) a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all’iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell’immobile o dell’impianto. | All. 16/TR |
Perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato e indipendente nella quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, o preliminare o atto di acquisto di terreni e/o beni immobili, |
L’Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriori documentazione integrativa o sostitutiva quella presentata e all’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 24 della medesima norma.
8. Spese ammissibili e non ammissibili
Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili se effettivamente sostenute successivamente alla data del 01/01/2013.
SPESE AMMISSIBILI
− acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione (inclusi macchinari per la movimentazione merci);
− spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, ambientali, e dei sistemi di produzione anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
− opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
− adeguamento impianti alle esigenze aziendali;
− adeguamento automezzi alle esigenze aziendali (es. coibentazione/impianti frigoriferi…);
− acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell’operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile, esclusa la spesa relative ai terreni;
− acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell’operazione prevista:
− che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
− che non siano già adibiti in toto o in parte all’esercizio di attività inerenti la trasformazione e la commercializzazione;
− spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della
cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell’intervento, previste dall’art. 32 regolamento (CE) n. 498/2007.
Per ciascun bene o servizio deve essere allegato in domanda il preventivo di spesa.
È ammissibile l’acquisto dei beni immobili e mobili in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:
− L’utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
− I canoni pagati dall’utilizzatore al concedente comprovanti da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
− Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento spese generali, oneri assicurativi, ecc).
− L’aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui sopra è versato all’utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell’intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell’intervento.
− Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell’operazione ammissibile.
Vendita e locazione finanziaria (lease-back).
Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto lease-back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono invece ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).
SPESE NON AMMISSIBILI
− acquisto di automezzi;
− investimenti relativi:
- alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- al commercio al dettaglio;
- a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
− interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
− contributi in natura;
− canoni delle concessioni demaniali;
− nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
− i materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
− interessi passivi;
− spese di alloggio;
− spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
− acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
− opere di abbellimento e spazi verdi;
− IVA;
− tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e xxxxxx) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
− spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni. Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data del 01/01/2013.
9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo
Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili sull’asse II° del FEP, per l’annualità 2012, pari a Euro 100.304,00, e relativamente all'annualità 2013 pari a € 349.696,00 più eventuali risorse rimanenti sull'Asse II del FEP, unitamente alle quote di finanziamento regionale ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 21/2007.
Il massimale di spesa ammissibile per singolo intervento è stabilito in Euro 400.000,00
Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo, in relazione alla dimensione dell’impresa come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, secondo quanto di seguito riportato:
Dimensione dell’impresa richiedente | Contributo pubblico massimo | Partecipazione minima del beneficiario |
Micro, piccola e media | 40% | 60% |
Grande (limitatamente alle imprese con meno di 750 addetti con fatturato minore di 200 milioni di euro) | 20% | 80% |
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.
10. Valutazione istruttoria e graduatoria
Il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità provvede, alla ricezione delle domande, all’attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco che rappresenta l’elemento identificativo di ciascuna istanza (Codice FEP).
Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.
Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:
− l’invio fuori termine della domanda;
− l’invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa;
− la mancata sottoscrizione della domanda.
Il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo paragrafo 11.
A parità di punteggio viene preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito dall’Amministrazione Regionale.
La graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento, formulata dal Nucleo di valutazione secondo i criteri di selezione di cui al successivo paragrafo 11, è approvata con decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità ed ha durata biennale.
La graduatoria approvata verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:
− posizione in graduatoria
− numero identificativo del progetto (codice FEP);
− nominativo del beneficiario/ragione sociale;
− codice fiscale o P. IVA;
− tipologia investimento;
− luogo dell’investimento;
− spesa ammessa a contributo;
− quota contributo comunitario;
− quota contributo statale;
− quota contributo regionale;
− totale del contributo concesso;
− punteggio.
I progetti ammessi sono finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l’ordine di graduatoria. L’ultima domanda utilmente collocata in graduatoria, qualora le risorse disponibili sul presente bando non fossero sufficienti a coprire l’intero contributo, verrà finanziata parzialmente, previo assenso scritto del beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.
I soggetti posti favorevolmente nella graduatoria degli ammessi, ma non finanziati, potranno essere finanziati fino alla durata di validità delle graduatorie, qualora vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità, lo stesso punteggio e venga dichiarato il mantenimento dell’interesse all’investimento. Al fine del miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma, con decreto del direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, potranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande.
In fase di verifica finale, il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all’iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria dei progetti finanziati.
Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.
11. Criteri di selezione
Descrizione | Punti | % | Valore |
Progetti presentati dalle micro, piccole imprese: Occupati: • Fino a 9 • Da 10 fino a 49 | - 50 per addetto - ulteriori 25 per addetto | 10 | |
Progetti presentati da imprese con titolarietà femminile, ovvero: • impresa individuale gestita da donna; • società di persone la cui maggioranza dei soci sia donna; • società di capitali le cui quote e/o gli organi amministrativi siano detenuti per la maggioranza da donne. | 100 | 5 | |
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio dell’investimento. | 500 | 10 | |
Impianto per produzioni polivalenti. | 100 | 5 | |
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori (oltre agli obblighi di legge) | 500 | 5 | |
Nuovi impianti | 500 | 10 | |
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell’acquacoltura nell’attività di trasformazione e commercializzazione | 1000 | 20 | |
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale. | 300 | 5 | |
Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico | 500 | 10 | |
Progetti volti all’utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti. | 500 | 10 | |
Certificazione di qualità del prodotto. | 150 | 5 | |
Certificazione ambientale | 500 | 5 | |
Totale | 100 |
12. Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:
12.1 Anticipo fino al 50%
Viene concesso previa presentazione di polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, nella misura del 110% dell’importo dell’anticipo.
La copertura fideiussoria dovrà avere la durata dei lavori in progetto e sarà rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell’agevolazione da parte del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità che ne disporrà lo svincolo.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ORIGINALE E COPIA | ALLEGATO | |
1 | Domanda di anticipo | All. 11/TR |
2 | Polizza fideiussoria | All. 10/TR |
3 | Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante l’inizio dei lavori corredata da fotocopia della prima fattura di acquisto. | All. 16/TR |
12.2 Stati di avanzamento lavori
In alternativa all’anticipo, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari ad almeno il 30% del progetto approvato, puo essere concessa la liquidazione parziale del contributo a fronte della richiesta dello stato di avanzamento lavori, fino ad un massimo del 90% del contributo concesso.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ORIGINALE E COPIA | ALLEGATO |
Domanda liquidazione stato avanzamento lavori. | All. 12/TR |
Relazione con indicazioni puntuali dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati (in caso di opere edili computo metrico) | |
Fatture originali, debitamente quietanzate. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione dei beni, servizi acquistati e delle opere realizzate. Ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene. | |
Fotocopia di bonifici, RiBa, assegni bancari o circolari. I pagamenti devono indicare nella causale il codice identificativo FEP (___/TR/13). | |
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura. | All. 14/TR |
Riepilogo giustificativi di spesa, sulla base delle voci di spesa effettivamente eseguite con quadro di raffronto con quelle preventivate. | All. 15/TR |
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000 che non esistono procedure concorsuali, non si trovi in stato di amministrazione controllata e non versi in stato fallimentare. | All. 19/TR |
Autocertificazione che non esistono procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, per progetti il cui contributo è superiore ad euro 154.937,00. | All. 17/TR |
Eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri; certificati di regolare esecuzione dei lavori e copia della domanda di agibilità, ecc. |
12.3 Richiesta di erogazione in un’unica soluzione o del saldo del contributo
La richiesta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ORIGINALE E COPIA | ALLEGATO |
Domanda liquidazione finale | All. 13/TR |
Relazione riassuntiva dei lavori/attività svolte | |
Fatture originali, debitamente quietanzate. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione dei beni, servizi acquistati e delle opere realizzate. Ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene. | |
Fotocopia di bonifici, RiBa, assegni bancari o circolari; I pagamenti devono indicare nella causale il codice identificativo FEP (___/TR/13) | |
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura; | All. 14/TR |
Riepilogo giustificativi di spesa, sulla base delle voci di spesa effettivamente eseguite con quadro di raffronto con quelle preventivate. | All. 15/TR |
Indicatori di realizzazione (risultati ottenuti). | All. 7/TR |
Indicatori di impatto (risultati ottenuti). | All. 9/TR |
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000 che non esistono procedure concorsuali, non si trovi in stato di amministrazione controllata e non versi in stato fallimentare. | All. 19/TR |
Autocertificazione che non esistono procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, per progetti il cui contributo è superiore ad euro 154.937,00. | All. 17/TR |
Eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri; certificati di regolare esecuzione dei lavori e copia della domanda di agibilità, ecc. |
In fase di verifica finale, l’Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all’iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria dei progetti finanziati.
L’iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa.
13. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti
I progetti dovranno essere terminati e rendicontati al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità entro la data indicata dall’atto di ammissione al contributo (indicativamente un anno per l’ultimazione dell’intervento).
14. Varianti
Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l’acquisto di forniture non previste nell’iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità che le valuta condizionandone l’approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell’iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.
E’ possibile in corso d’opera, fermo restando il progetto presentato, la sostituzione di macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri altrettanto funzionali.
La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.
La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, comporta la relativa diminuzione del contributo. L’esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l’eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.
15. Proroghe
Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori, previa autorizzazione da parte del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità. Saranno valutate caso per caso le richieste di
proroga, determinate da eventi eccezionali, o da cause non imputabili al richiedente, debitamente documentati.
Il nuovo termine dovrà comunque rientrare nel limite temporale massimo del Programma Operativo ed essere compatibile con i relativi adempimenti di chiusura del medesimo.
16. Vincoli di alienabilità e di destinazione
I beni oggetto di finanziamento non possono essere ceduti, salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, né può essere cambiata la destinazione d’uso prevista dal progetto di investimento, nei 5 anni successivi a decorrere dalla data del verbale di accertamento finale.
La cessione prima di tale periodo deve essere motivata e preventivamente autorizzata; il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato maggiorato degli interessi legali.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.
Il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, con cadenza annuale, per 5 annualità, a decorrere dalla data del verbale di accertamento finale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (All. 18/TR).
17. Obblighi
Il beneficiario ha l’obbligo di provvedere a:
1. una codificazione contabile adeguata indicando il codice FEP ( /TR/13) in ogni causale di pagamento e nelle fatture o mantenere un sistema di contabilità separata utilizzando un conto corrente dedicato;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile o assegno di conto corrente, carta di credito; i contanti sono ammessi entro il limite complessivo per progetto di 1.000,00 euro;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute nelle forme e tempi previsti dalla vigente normativa nazionale (10 anni) e comunitaria (fino al 31/12/2019);
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell’accertamento;
5. in caso di investimenti superiori a 500.000,00 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone che riporti il logo dell’Unione europea ai sensi della normativa sull’informazione e la pubblicità (Art. 32 REG. CE. 498/2007).
Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella revoca del contributo concesso.
18. Controlli
Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall’Amministrazione regionale e dal beneficiario riguardo le operazioni finanziate.
I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste ai sensi dal Manuale operativo dell’Organismo Intermedio redatto conformemente al Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione del Programma Operativo, ai sensi degli artt. 57 e 58 del regolamento (CE) 1198/2006.
19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate
Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
− in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
− per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
− per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
− per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
− per mancato rispetto dei vincoli di alienabilità e di destinazione;
− per mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 17.
In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.
Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.
Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all’escussione della fideiussione presentata a garanzia dell’eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
20. Complementarietà fra le misure
L’attuazione della misura è di stretta pertinenza del Fondo europeo per la pesca.
Allo scopo di favorire l’integrazione e la complementarietà con i Fondi strutturali 2007 – 2013, nel corso di attuazione dei programmi operativi regionali, viene garantita la partecipazione dell’Autorità di gestione regionale del Fondo europeo per la pesca, in qualità di membro di diritto, nei lavori dei rispettivi Comitati di sorveglianza.
21. Diritti del beneficiario
Il beneficiario ha diritto di:
1. accedere agli atti ai sensi del Artt. 58 e seguenti della L.R. 7/2000, e degli Artt. 22 e seguenti della L. 241/90;
2. di presentare ricorso avverso i provvedimenti del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.
21. Riferimenti normativi
− regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
− regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di
− applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
− Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca
− Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010;
− legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme generali sull’azione amministrativa;
− decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
− decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
− legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;
− D.G.R. 21 marzo 2013 n. 482. Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013. Attuazione delle misure di competenza regionale. Determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti.
22. Contatti
Per informazioni rivolgersi a:
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità
e-mail: x.xxxxxx.xxxxx.xxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Referenti per la sede di Udine Marina Bortotto - Tel. 0000 000000
Xxxxx Xxxxx - Tel. 0000 000000
Fax 0000 000000
Referente per la sede di Trieste Xxxxxx Xxxxxx - Tel. 000 0000000
Fax 000 0000000