CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO
CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO
relativo alla CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO
con provvista finanziata a Neafidi da Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui alla convenzione da quest’ultima sottoscritta il 25.09.2020 con l’Associazione delle Federazioni dei Confidi italiani e contributo del Ministero dello Sviluppo Economico di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. 21.06.2013
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9.08.2013 n. 98 e successive modifiche e integrazioni (c.d. “NUOVA LEGGE XXXXXXXX”).
.
Tra NEAFIDI S.C.P.A.
e
[ _AZIENDA ]
Ragione sociale | Indirizzo sede | ||
[ ] | ([ ] | ) cap [ ] | |
Legittimamente rappresentata dal/i sottoscrittore/i del presente contratto | Partita iva [ ] |
di seguito indicato/i come “impresa ”
premesso che:
a) Neafidi S.c.p.A. (di seguito, “Neafidi”) è un intermediario finanziario iscritto all’Albo ex art.106 del
D. X.xx. 1 settembre 1993, n. 385 (“T.U.B.” ovvero “Testo Unico Bancario”) al n. 118, che ha come scopo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni;
b) Neafidi può altresì concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell’art. 106, comma 1, del
T.U.B. nei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari;
c) ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28.01.2009 e dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9.04.2009, le competenze della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito “CDP”) sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare i fondi di cui all’art. 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, per concedere ad intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito nei confronti del pubblico finanziamenti a condizioni di mercato, finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata all’effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno all’economia;
d) in data 25 settembre 2020 l’Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani (di seguito “Assoconfidi”) e CDP hanno sottoscritto una Convenzione (d’ora in poi: “Convenzione CDP- Assoconfidi”) ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti messi a disposizione dei Confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d’Italia;
e) Neafidi, per effetto dell’adesione alla Convenzione CDP-Assoconfidi gode, nell’ambito di tale adesione, dei finanziamenti messi a disposizione dalla CDP;
f) Neafidi effettua il finanziamento di cui al presente contratto con la provvista messa a disposizione di CDP e in favore e a sostegno dell’impresa;
g) l’impresa, in relazione alla Convenzione CDP-Assoconfidi di cui alla precedente lettera d) si qualifica come “Beneficiario” avente le caratteristiche di cui all’allegato 6 della Convenzione CDP-
Assoconfidi;
h) In data 14 febbraio 2014 è stata stipulata tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (d’ora in poi: “CDP”) e l’Associazione Bancaria Italiana (d’ora in poi: “ABI”) e il Ministero dello Sviluppo Economico (d’ora in poi: ”Ministero”) una Convenzione volta a implementare le misure previste dal D.L. 69/2013 e dal D.L. 3/2015 e a regolare i rispettivi, reciproci, rapporti ed obblighi (come di volta in volta successivamente modificata e integrata, da ultimo con l’Addendum in data 11 dicembre 2019);
i) in particolare, la Convenzione di cui alla precedente lettera h) è stata stipulata in esecuzione del
D.L. 69/2013, del D.L. 3/2015, del Decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 26673 del 23 marzo 2016, della Legge 11 dicembre 2016
n. 232 (di Bilancio 2017), della Circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese n. 14036 del 15 febbraio 2017, del D.L. 34/2019 e ciascuno di tali provvedimenti come di volta in volta modificato, integrato, sostituito, nonché ogni ulteriore provvedimento legislativo o regolamentare di volta in volta emanato per le finalità di cui al D.L. 69/2013;
j) Neafidi ha aderito alla Convenzione di cui alla suddetta lettera h);
k) per effetto dell’adesione di cui alla precedente lettera j) è previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico possa concedere all’impresa che beneficia del finanziamento di cui alla precedente lettera f) un Contributo per un importo rapportato agli interessi da corrispondersi in relazione a detto finanziamento;
l) le norme e le condizioni che regolano il presente rapporto di mutuo sono contenute, oltre che nel presente contratto, nell’unito documento di sintesi, che ne costituisce il frontespizio e ne forma parte integrante e sostanziale.
Tanto premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente agli allegati, le parti convengono quanto segue.
SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI
ART. 1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI E DILIGENZA di NEAFIDI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in quanto la successiva Sezione non disponga diversamente.
Nei rapporti con l’impresa socia, Neafidi è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.
ART. 2. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Neafidi osserva, nei rapporti con l’impresa socia, le disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
Nel caso in cui sorga una controversia tra l’impresa socia e Neafidi, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, l’impresa socia – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nel presente articolo.
L’impresa socia può presentare un reclamo a Neafidi, per lettera raccomandata A/R (Ufficio Reclami - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx) ovvero a mezzo fax (0000.000000) ovvero a mezzo mail (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx). Neafidi deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione di Neafidi saranno indicati anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla definizione della posizione.
Se l’impresa socia non è soddisfatta (perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti o ha avuto riscontro anche parzialmente negativo, ovvero perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti), può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla sede legale e/o alle sedi operative di Neafidi oppure consultando il sito xxx.xxxxxxx.xx dove è pubblicata la Guida Pratica all’ABF.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto dell’impresa socia di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.
Qualora l’impresa socia intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, deve preventivamente, a pena improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, mediante domanda di mediazione, con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Tale ricorso ad un Organismo di mediazione:
a) può essere svolto anche in assenza di un preventivo reclamo;
b) è regolato dal Decreto 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 coordinato con la legge di conversione n. 98 del 9 agosto 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.
L’Organismo di mediazione ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La controversia, in tal caso, viene affidata ad un terzo indipendente. L’Organismo di mediazione è scelto dall’impresa socia.
ART. 3. INVIO DELLA CORRISPONDENZA A NEAFIDI
Le comunicazioni e qualunque altra richiesta e/o dichiarazione dell’impresa socia, diretti a Neafidi, debbono essere inviati alternativamente:
a) a mezzo raccomandata, alla xxxx xxxxxx (Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx) ed hanno corso a rischio dell’impresa socia medesima, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione;
b) a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
ART. 4. INVIO DELLA CORRISPONDENZA E DEI RENDICONTI PERIODICI AL CLIENTE
Neafidi fornisce all’impresa socia, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.
In mancanza di opposizione scritta da parte dell’impresa socia, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l’invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi.
L'invio da Neafidi all’impresa socia di lettere o di rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione, comprese le comunicazioni periodiche e quelle di variazione delle condizioni contrattuali, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del singolo rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.
Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni di cui all’art. 118 del TUB sono effettuate in forma elettronica all’indirizzo espressamente indicato dall’impresa nella richiesta di finanziamento (e riportata nel documento di sintesi).
Ai sensi del paragrafo 3.1 del capitolo 3 della sezione IV delle Disposizioni di Banca d’Italia sulla Trasparenza del 29 luglio 2009 e s.m.i. è fatta salva la facoltà dell’impresa di scegliere in qualunque momento della vigenza del presente contratto l’invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni di cui all’art. 118 del TUB in forma cartacea anziché elettronica.
Neafidi, quindi, è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al presente articolo esclusivamente tramite posta elettronica ed è onere dell’impresa socia provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni a lei destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto.
E’ fatta salva, per la comunicazione in forma, ogni causa di forza maggiore - come, ad esempio, l’eventuale mancato funzionamento tecnico/elettronico, che imporrebbe a Neafidi l’uso della modalità cartacea anziché di quella elettronica.
ART. 5. IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
All'atto della costituzione dei singoli rapporti, l’impresa socia è tenuta a fornire a Neafidi i propri dati identificativi e ogni altra informazione, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare l’impresa socia stessa e per il titolare effettivo.
Al fine di tutelare l’impresa socia, Neafidi valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.).
ART. 6. POTERI DI RAPPRESENTANZA
L’impresa socia è tenuta a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Neafidi, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta a Neafidi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Nelle ipotesi predette sarà onere dell’impresa socia comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Neafidi sino a quando esso non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
ART. 7. SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALLA CLIENTELA ED IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI
Tutte le obbligazioni dell’impresa socia verso Neafidi, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dell’impresa socia. .
Qualora sussistano più rapporti di debito verso Neafidi, l’impresa socia ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, Neafidi può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2,
c.c. – i pagamenti effettuati dall’impresa socia, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dall’impresa socia medesima dandone prontamente comunicazione a quest’ultimo.
ART. 8. SPESE E ONERI FISCALI
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che Neafidi dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con l’impresa socia, nonché quelle relative all’esecuzione, sono a carico dell’impresa socia stessa.
ART. 9. LINGUA ADOTTATA, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con l’impresa socia.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale di Neafidi.
SEZIONE II – CONDIZIONI RELATIVE AL MUTUO CHIROGRAFARIO
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Neafidi concede all’impresa un finanziamento, a titolo di mutuo, dell’importo indicato nel documento di sintesi, mediante bonifico del relativo importo, al netto di spese, sul conto corrente intestato all’impresa indicato nella richiesta di finanziamento (e riportato nel documento di sintesi).
L’impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dà quietanza dell'erogazione dell’importo del finanziamento concesso da Neafidi e reso disponibile mediante bonifico impartito nella data di stipula del finanziamento stesso sul conto corrente indicato dal mutuatario.
L’impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, è consapevole, prende atto e concorda:
a. che l’operazione di finanziamento è subordinata al ricevimento da parte di Neafidi della provvista corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento della provvista da parte di CDP, il finanziamento oggetto del presente contratto e di cui alla Convenzione Assoconfidi-CDP, non potrà essere erogato senza alcuna responsabilità a carico di Neafidi;
b. che ancorché Neafidi abbia deliberato il Finanziamento di cui al presente contratto, nel caso di mancato riconoscimento del Contributo di cui alla lettera k) della premessa dal parte del Ministero dello Sviluppo Economico, l’erogazione dello stesso Finanziamento potrà eventualmente non avere luogo, a discrezione di Neafidi, senza alcuna responsabilità a carico di Neafidi stessa;
c. che in tutti i casi di revoca, parziale o totale, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della normativa di cui alla lettera i) della premessa, Neafidi avrà la facoltà – fermo quanto stabilito al successivo art. 8 - di dichiarare la relativa Impresa decaduta dal beneficio del termine e risolvere il, e/o recedere dal presente contratto di Finanziamento.
ART. 2 – SCOPO DEL FINANZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA.
L’impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che lo scopo del finanziamento è quello degli investimenti ammissibili ai fini della Concessione del Contributo di cui alla lettera k) della premessa del presente contratto, così come contemplati dall’art. 5 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2016 di cui al comma 2 dell’art. 8 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo
2015 n. 33 e precisati nella Circolare direttoriale MISE n. 14036 del 15.02.2017 L’impresa, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto:
prende xxxx e accetta che il finanziamento di cui al presente contratto dovrà essere garantito dalla
Garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96;
dichiara di possedere le caratteristiche di cui al punto (i) dell’Allegato 6 della Convenzione CDP- Assoconfidi indicata in premessa e, in particolare, in relazione ai restanti punti (ii), (iii), (iv), (v) dello stesso Allegato, dichiara di essere qualificabile come “PMI” (Piccola Media Impresa).
ART. 3 – TASSO D’INTERESSE
Sulla somma di denaro mutuata l’impresa socia si obbliga a corrispondere a Neafidi l’interesse in ragione del tasso indicato nel documento di sintesi.
Se il tasso di interesse convenuto è indicizzato, esso può variare al mutare del parametro alla data di scadenza di ciascuna rata di ammortamento, con decorrenza a far tempo dalla data di inizio del periodo relativo alla rata successiva.
ART. 4 – TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è riportato il Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG), calcolato come previsto dalla normativa sul credito ai consumatori di cui al capo II del Tit. VI del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione, in ragione del tasso di interesse e degli altri oneri e condizioni a carico dell’impresa socia.
Il TAEG potrà subire modificazioni a seguito delle variazioni del tasso di interesse, laddove previste e/o consentite ai sensi del precedente articolo 2, comma 2 e del successivo art. 6 della presente sezione delle spese e degli altri oneri riportati nel documento di sintesi.
Non risultano compresi nel TAEG il compenso eventualmente previsto per l’esercizio della facoltà di pagamento anticipato, gli interessi di mora, nonché eventuali penali che l’impresa socia è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal presente contratto.
ART. 5 – MODALITÀ DI RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO
Il rimborso del finanziamento è effettuato secondo il termine e le modalità indicati così come convenuti nel presente articolo, nel documento di sintesi e secondo l’allegato piano di ammortamento che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il pagamento delle singole rate avviene con addebito SDD delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente indicato dall’impresa socia nella richiesta di concessione di finanziamento oppure sul conto corrente diverso da quello indicato nella richiesta di concessione di finanziamento e in sostituzione dello stesso purché debitamente notificato dall’impresa socia a Neafidi via PEC (Posta Elettronica Certificata) o via posta raccomandata cartacea. Su tale conto corrente l’impresa si obbliga a costituire i fondi necessari.
Il pagamento delle singole rate avviene mediante Ordine Ripetitivo con addebito delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente suindicato dall’impresa socia, nel quale l’impresa socia si obbliga a costituire i fondi necessari.
Se è pattuito un periodo di preammortamento, in esso l’impresa socia paga i soli interessi con le modalità concordate e, comunque, non oltre la scadenza della prima rata di ammortamento.
ART. 6 - GARANZIE
A fronte del presente mutuo vengono rilasciate le garanzie/assicurazioni dettagliate nel documento di sintesi.
ART. 7 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’impresa socia accorda specificamente a Neafidi la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 del T.U.B., in presenza di un giustificato motivo (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, ecc.).
Nei casi di cui al comma precedente, l’impresa socia, entro la data di efficacia della variazione, che sarà comunicata da Neafidi con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall’impresa socia stessa, avrà comunque diritto di recedere, senza spese, dal presente contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate.
Le modifiche al presente contratto, derivanti da variazione di norme di legge o dell’Autorità di Xxxxxxxxx, si intendono automaticamente recepite.
In caso di soppressione o mancata rilevazione del parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile, le parti concordano sin da ora che il mutuo continuerà a produrre interessi all’ultimo tasso in vigore.
ART. 8 – INTERESSI DI MORA
Sulle somme complessivamente dovute e non pagate alle relative scadenze, nonché in caso di risoluzione del contratto per inadempimento o di decadenza dal beneficio del termine, l’impresa socia deve corrispondere a Neafidi, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, gli interessi moratori in misura pari al tasso indicato nel documento di sintesi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, fino a quello dell’effettivo pagamento e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura.
Sugli interessi di mora non viene effettuata la capitalizzazione periodica.
ART. 9 – DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO
Fermo restando il disposto di cui all’art. 1819 c.c., Neafidi ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui l’impresa socia non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata. La risoluzione si verifica di diritto quando Neafidi dichiara all’impresa socia che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 1456 c.c..
Neafidi può altresì esigere l’importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando l’impresa socia o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere con Neafidi o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.
Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, Neafidi ha diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti dell’impresa socia che degli eventuali garanti. L’importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell’effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nell’art. 7. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite.
ART. 10 – PAGAMENTO DI TERZI
Fatta salva la surrogazione prevista dagli artt. 1202 c.c. e 120 quater del T.U.B., laddove applicabile, Neafidi può rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da ciò derivi la loro surrogazione parziale nel credito di Neafidi stessa o nelle garanzie che l’assistono, nonché quando il pagamento appaia passibile di revoca.
ART. 11 – FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO
L’impresa socia può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del mutuo, corrispondendo a Neafidi il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso è dovuto a Neafidi un compenso pari al % del capitale residuo, come specificato nel documento di sintesi. Detto compenso non è dovuto qualora si verifichi una delle fattispecie previste dagli articoli 120 ter e 120 quater del T.U.B.
ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO
L’impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, prende atto ed accetta senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che Neafidi (d’ora in poi: il “Cedente”) ha ceduto in garanzia in favore di Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (d’ora in poi: il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (d’ora in poi: il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti dell’Impresa derivanti dal presente contratto di Finanziamento.
L’impresa prende altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti effettuati dall’impresa a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, l’Impresa si impegna a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai Crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura dovuto dall’impresa al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. XX00 X 00000 00000 000000000000 intestato al Cedente.
L’impresa si impegna, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario – con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura dall’impresa dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.
ART. 13 – REGIME FISCALE E SPESE
Il presente contratto, avendo una durata superiore a 18 mesi, ai sensi dell’articolo 17 del DPR 29/9/1973,
n. 601, è sottoposto al regime fiscale che le parti hanno pattuito e indicato nel documento di sintesi, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto di finanziamento. L’importo dovuto, secondo quanto ivi indicato, a titolo di imposte e tasse, è a carico dell’impresa socia.
Laddove le parti hanno pattuito l’applicazione dell’imposta sostitutiva, di cui al DPR 29/09/1973, n. 601, ai fini dell’applicazione, nella misura dello 0,25 per cento, della predetta imposta sostitutiva di cui all’art. 18 del richiamato D.P.R. 601/1973, così come integrato dal comma 6, dell’art. 1-bis del D.L. 12/07/2004
n. 168, conv. L. n. 191 del 30/7/2004, l’impresa socia dichiara che il finanziamento di cui al presente contratto NON è destinato all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze.
L’impresa socia si assume ogni responsabilità di quanto sopra dichiarato, manlevando e obbligandosi a rimborsare Neafidi per eventuali differenze d’imposta, sanzioni ed interessi richiesti dall’Amministrazione finanziaria in caso di dichiarazione mendace, autorizzando sin d’ora Neafidi medesima ad addebitare tali somme sul proprio conto corrente.
ART. 14 – TABELLA DI AMMORTAMENTO
L’impresa ha il diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta, una tabella di ammortamento, corrispondendo a Neafidi, se previsto nel documento di sintesi, il relativo importo.