Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per la Formazione Professionale
1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013
ALLEGATO n. 5:
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE o CONTRATTO di MESTIERE
A – Assunzione
1. L’apprendistato professionalizzante, stipulato direttamente dagli Enti/Agenzie formative, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulato, a far data dalla firma del presente CCNL, in forma scritta, specificando nella lettera di assunzione la qualifica professionale oggetto dell’apprendistato. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, dovrà essere consegnato al lavoratore copia del piano formativo individuale, della durata di 180 ore nel triennio, comprensive di 120 ore massime di formazione pubblica se attivate. In assenza di formazione pubblica gli enti garantiscono 120 ore di formazione nel triennio.
3. L’apprendista ha diritto per l’intera durata del periodo di formazione, di cui alla successiva lettera E, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. E’ fatto divieto alle parti di recedere dal contratto di apprendistato professionalizzante durante il periodo di formazione di cui alla successiva lettera E, se non per giusta causa o per giustificato motivo. È possibile per le parti recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
6. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l’assunzione sarà possibile a partire dal diciassettesimo anno di età.
7. Tre mesi prima del termine di vigenza del presente CCNL, sulla base dei dati raccolti attraverso il sistema della bilateralità di comparto, le parti si impegnano a monitorare l’andamento della applicazione del presente istituto, e di individuare forme e modalità per la conferma in servizio al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, secondo quanto espressamente previsto dalla lettera i), comma 1, art. 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
8.
Gli Enti non possono assumere apprendisti qualora non abbiano
mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori assunti con
contratto di apprendistato professionalizzante. A tale fine non si
computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per
giusta causa e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine
del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si
applica nel caso di assunzioni fino a due
tre
contratti
di apprendistato.
9. In applicazione della lettera m, art. 2 del Decreto legislativo n. 167/2011, il periodo di preavviso per il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è di 45 giorni. L’eventuale cessazione del rapporto di lavoro è comunicato al dipendente a termine della durata del periodo di formazione. La corresponsione dell’indennità di mancato preavviso comporta la cessazione immediata del rapporto di lavoro.
10. Al termine del periodo di formazione l’Ente, attribuisce al lavoratore dipendente la qualifica, la retribuzione del livello acquisito e l’anzianità di servizio a far data dall’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, e registra la formazione effettuata sul Libretto formativo del cittadino.
B – Inquadramento
1. In applicazione dell’art. 2, comma c) del D.L.vo 167/2011 la retribuzione dell’apprendista è pari al 60% della retribuzione tabellare vigente per il primo anno, al 67% per il secondo anno e al 75% per il terzo anno, come da tabelle riportate nell'allegato n. 14 del presente CCNL.
Al termine del periodo di formazione in apprendistato il dipendente percepisce l’intera retribuzione, propria del livello di inquadramento.
C - Qualifiche e Mansioni
1. Gli Enti possono assumere giovani con contratto di apprendistato professionalizzante per le qualifiche e mansioni previste dai primi 6 livelli delle Aree Funzionali 1, 2 e 3 di cui all’allegato n. 11, parte integrante del presente CCNL, con esclusione del personale dell’Area Funzionale 4: Direzione.
D - Il Tutor/referente
1. Durante il periodo di formazione in apprendistato il giovane è affiancato da un tutor/referente aziendale in possesso di specifiche funzioni ed esperienze professionali. Gli Enti che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi della normativa vigente, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutor/referente al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2. L’attività di tutoraggio è considerata a tutti gli effetti attività rientrante nell’orario di lavoro.
E - Durata del periodo di formazione in apprendistato
1. Il periodo di formazione ha la durata massima di 36 mesi.
2. La durata del periodo di formazione è sospesa in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione contrattualmente prevista. Lo stesso è ripreso al rientro del lavoratore in servizio.
F - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
- impartire o di fare impartire all’apprendista la formazione necessaria ai fini dell’acquisizione della qualifica professionale;
- accordare all’apprendista, senza trattenute sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di formazione e per gli eventuali relativi esami.
G – Formazione dell’apprendista
1. La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità dell’Ente.
2. La formazione è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base, tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti dal presente CCNL, all’allegato n. 11. Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro. Le parti firmatarie del presente CCNL, a livello regionale, definiscono l’articolazione dei pacchetti orari in funzione delle qualifiche finali contrattuali.
3. Le Associazioni degli Enti e dei Lavoratori, firmatarie del presente CCNL, anche nell’ambito della bilateralità, definiscono le modalità per il riconoscimento delle competenze acquisite in funzione dei profili professionali stabiliti dal presente CCNL.
4. I risultati finali e/o intermedi (units) conseguiti all’interno del percorso di formazione, interna ed esterna, della qualificazione ai fini dell’inquadramento contrattuale e delle competenze acquisite, anche ai fini del proseguimento degli studi, nonché nei percorsi di istruzione degli adulti, sono registrati nel Libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Sono fatti salvi gli accordi stipulati, anche in sede regionale, tra le Parti, le Regioni e le Istituzioni di Alta formazione in materia di riconoscimento dei crediti formativi, delle competenze acquisite e del riconoscimento delle qualifiche, qualora non in contrasto con le norme definite dal presente allegato.
F - Diritti e doveri dell’apprendista
1. L’apprendista ha diritto, per l’intera durata del periodo di formazione, compresi i periodi di formazione esterna all’azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie l’apprendistato professionalizzante.
2. L’apprendista ha l’obbligo di frequentare i corsi di formazione esterna e/o interna all’azienda, previsti dal piano formativo individuale e di osservare le norme contrattuali.
I - Norme finali
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è compatibile con le assunzioni con contratto di apprendistato, ferme restando le ore di formazione previste per ogni profilo professionale.
2. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente allegato si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di apprendistato.
3. Le Parti stipulanti si impegnano ad adeguare tempestivamente la presente disposizione contrattuale alle eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in materia mediante una specifica sequenza contrattuale.