Contract
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000
LOTTO 4 CIG 65297529CE
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 05/10/2016 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
Fastweb S.p.A., “Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G.”, sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00, capitale sociale Euro 41.344.209,40=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx 00, in persona dei Procuratori Speciali e legali rappresentanti Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di impresa mandataria capo‐ gruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, raccolta n. 38329 e repertorio n. 94224, con la mandante Xxxxxxxxx S.p.A. con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 0, capitale sociale Euro € 10.000.000,00 i.v.=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 05032840968, P. IVA 05032840968
(nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha
affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le amministrazioni pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle amministrazioni pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in
n. 5 Lotti, ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 28/12/2015 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 251 del 29/12/2015;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. 4 e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato, conformemente a quanto riportato nel Disciplinare di Xxxx, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 08319/8200/00668977/3970/2016 Numero Unico IF 000000378653 a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. 08319/8200/00668686/3971/2016 Numero Unico IF 000000378265 a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla XL Insurance Company SE ed avente n. IT00018299LI16A stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole amministrazioni contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico, comprensivo anche delle Appendici e dei Chiarimenti), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “E” (Condizioni Generali), l’Allegato “F” (Regole del Sistema di e‐Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “G” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
e) Amministrazione/i Richiedente/i: le amministrazioni e gli enti articolati a livello centrale del Lotto 1 e le amministrazioni e gli enti articolati a livello locale dei Lotti 2, 3, 4 e 5 che
‐ sulla base della normativa vigente (in particolare, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che richiama le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.lgs. 165/2001, dell’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e dell’articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002) ‐ manifestano la propria intenzione di utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; tale intenzione è manifestata mediante l’emissione di una Richiesta di Assessment tesa ad ottenere la predisposizione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi;
f) Amministrazione/i Contraente/i o Amministrazione/i: le amministrazioni e gli enti articolati a livello centrale del Lotto 1 e le amministrazioni e gli enti articolati a livello locale dei Lotti 2, 3, 4 e 5 che ‐ sulla base della normativa vigente (in particolare, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che richiama le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.lgs. 165/2001, dell’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e dell’articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002) ‐ utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura Principale e degli eventuali Ordinativi Collegati;
g) Richiesta di Assessment: il documento con cui le amministrazioni Richiedenti richiedono il servizio di Assessment e la definizione del Piano di Esecuzione dei Servizi, propedeutico all’eventuale successivo Ordinativo di Fornitura Principale;
h) Piano di esecuzione dei servizi: il documento prodotto dal Fornitore a conclusione delle attività di Assessment, contenente l’esatta definizione tecnica, economica e gestionale del perimetro dei servizi;
i) Richiesta di aggiornamento del Piano di Esecuzione dei Servizi: il documento con cui le amministrazioni contraenti richiedono di ampliare il perimetro dei servizi e/o degli apparati su cui prestare i servizi, rispetto a quanto già oggetto del Contratto di Fornitura e del relativo Piano di Esecuzione dei Servizi;
j) Ordinativo di Fornitura Principale: il documento con il quale le amministrazioni contraenti ordinano i servizi di gestione e, eventualmente, di manutenzione, intervento sul cablaggio, presidio e service desk, conformemente a quanto previsto nel Piano di Esecuzione dei Servizi approvato ed allegato all’Ordinativo medesimo, e alle condizioni economiche e tecnico‐prestazionali di cui alla Convenzione e ai suoi allegati;
k) Ordinativo Collegato: il documento con il quale le amministrazioni contraenti integrano l’Ordinativo di Fornitura Principale e il relativo Contratto di Fornitura, integrando altresì le condizioni previste nel Piano di esecuzione dei servizi. Con l’Ordinativo Collegato, le amministrazioni contraenti ordinano (i) nuovi servizi tra quelli oggetto della presente Convenzione (sui medesimi apparati già oggetto del Contratto di Fornitura e/o su apparati non già oggetto del Contratto di Fornitura) e/o (ii) servizi precedentemente contrattualizzati con l’Ordinativo di Fornitura Principale su nuovi apparati o su apparati già oggetto dell’Ordinativo di Fornitura Principale (ad esempio, servizi già richiesti con
l’Ordinativo di Fornitura Principale su nuovi apparati per i quali l’Amministrazione richiede in un secondo momento l’erogazione dei predetti servizi, o servizi in relazione ai quali l’Amministrazione Contraente ha esaurito il numero di pacchetti di interventi sul cablaggio, pacchetti IMAC, ticket del Service Desk acquistati con l’Ordinativo di Fornitura Principale), conformemente a quanto previsto nel Piano di Esecuzione dei Servizi aggiornato, approvato ed allegato all’Ordinativo stesso, e alle condizioni economiche e tecnico‐prestazionali di cui alla Convenzione e ai suoi allegati.
l) Contratto di Fornitura e/o Contratto Attuativo: l’accordo stipulato dalle amministrazioni contraenti con il Fornitore mediante l’Ordinativo di Fornitura Principale e gli eventuali Ordinativi Collegati, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
m) Data di Accettazione dei servizi: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione dei servizi;
n) Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione dei singoli servizi notificata dal Fornitore all’Amministrazione Contraente con apposita “Comunicazione di Avvio dei Servizi”;
o) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
p) Referente Locale: la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della singola Amministrazione Contraente nella gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura inerenti lo svolgimento delle attività previste nell’Ordinativo di Fornitura Principale e negli eventuali Ordinativi Collegati;
q) Responsabile del Servizio: la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente responsabile della Convenzione nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le amministrazioni contraenti, e con il ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali;
r) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli Uffici e, per essi, per persone fisiche delle amministrazioni contraenti abilitate ad effettuare, previa registrazione sul sito delle Convenzioni, le Richieste di Assessment, gli Ordinativi di Fornitura Principali e gli Ordinativi Collegati;
s) Responsabile del Contratto: la persona fisica, nominata dall’Amministrazione Contraente, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore sia nelle fasi propedeutiche all’eventuale stipula del Contratto di Fornitura (Assessment e Piano di Esecuzione dei Servizi), sia per i Servizi afferenti l’Ordinativo di Fornitura Principale e gli eventuali Ordinativi Collegati e, pertanto, interfaccia e rappresentante dell’Amministrazione, eventualmente coadiuvato dai Referenti Tecnici, nei confronti del Fornitore. Il Responsabile del Contratto può coincidere con il Direttore dell’esecuzione, di cui all’art. 3, comma 15, delle Condizioni Generali;
t) Referenti tecnici: le persone fisiche, eventualmente individuate dal Responsabile del Contratto, a suo supporto nell’ambito della gestione di aspetti tecnici del Contratto di Fornitura;
u) Lotto: l’importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire, a favore delle amministrazioni e degli enti articolati a livello locale, nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Sardegna;
v) Importo massimo della Convenzione: si intende l’importo corrispondente a Euro 49.000.000,00;
w) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le amministrazioni contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole amministrazioni contraenti dei servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a prestare i seguenti servizi:
a) gestione di centrali telefoniche, apparati di reti locali, apparati di sicurezza, postazioni di lavoro e server;
b) manutenzione di centrali telefoniche, apparati di reti locali, apparati di sicurezza, postazioni di lavoro e server;
c) interventi sul cablaggio;
d) presidio;
e) service desk,
tutto nella misura richiesta dalle amministrazioni contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura Principali ed eventuali Ordinativi Collegati, sino alla concorrenza dell’importo complessivo pari a Euro 49.000.000,00.
Resta fermo, in ogni caso, che le richieste di attivazione dei servizi oggetto della presente Convenzione sono sottoposte ai seguenti vincoli:
‐ su ciascun apparato può essere prestato il servizio di manutenzione solo se sullo stesso apparato sia prestato il servizio di gestione;
‐ gli interventi sul cablaggio possono essere prestati solo se sia prestato il servizio di gestione per uno o più apparati di uno o più dei seguenti ambiti: centrali telefoniche, apparati di reti locali, postazioni di lavoro;
‐ il servizio IMAC può essere prestato solo se sia stato attivato il servizio di gestione postazioni di lavoro;
‐ il service desk può essere prestato solo relativamente ad apparati su cui sia prestato il servizio di gestione;
‐ il presidio può essere prestato solo se sia prestato il servizio di gestione per uno o più apparati relativi all’ambito oggetto di presidio. Resta inteso, altresì, che:
(i) il servizio di intervento sul cablaggio di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico è acquisito per “pacchetti” di 25 lavorazioni. Nell’ambito di un pacchetto non possono essere richiesti (indipendentemente dal numero di lavorazioni da effettuare) più di 5 interventi diversi presso i locali dell’Amministrazione. Un pacchetto è costituito da 25 lavorazioni usufruibili anche singolarmente e può essere utilizzato unicamente per interventi all’interno di una singola sede dell’Amministrazione o per sedi dell’Amministrazione all’interno del medesimo comune, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico;
(ii) il servizio IMAC di cui al paragrafo 4.4.1. del Capitolato Tecnico, consistente nelle operazioni di Install, Move, Remove, Add e Change sulle specifiche Postazioni di Lavori è acquisito per “pacchetti”. Tali operazioni possono essere richieste a pacchetti minimi di 5 interventi. Un pacchetto può essere utilizzato per interventi all’interno di una singola sede dell’Amministrazione o per sedi dell’Amministrazione all’interno del medesimo comune, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura Principali e gli eventuali Ordinativi Collegati saranno inviati dalle amministrazioni contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e‐Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e‐Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle amministrazioni contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura Principali e Ordinativi Collegati e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 3 delle Condizioni Generali sulle modalità di
conclusione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto segue:
(i) al fine di addivenire alla conclusione dei singoli Ordinativi di Fornitura Principali, preliminarmente alla utilizzazione della presente Convenzione, l’Amministrazione Richiedente dovrà inviare al Fornitore la Richiesta di Assessment, compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico; il Fornitore, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari, naturali e consecutivi, dal ricevimento della Richiesta stessa, dovrà comunicare all’Amministrazione Richiedente, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, la validità o meno della Richiesta di Assessment e ‐ laddove la Richiesta di Assessment non contenga le informazioni di dettaglio di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico ‐ concorderà con l’Amministrazione Richiedente un sopralluogo alla presenza e in contraddittorio con il Responsabile del Contratto e/o con i Referenti tecnici dallo stesso nominati, da effettuarsi entro 20 (venti) giorni solari, naturali e consecutivi ‐ o entro 30 (trenta) giorni solari, naturali e consecutivi, se il sopralluogo coinvolge più di 3 (tre) sedi dell’Amministrazione Richiedente ‐ dalla data di ricevimento della Richiesta di Assessment, salvo diverso accordo tra le Parti e ferma in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico;
(ii) raccolte le ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione dell’Assessment di cui al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà elaborare e consegnare all’Amministrazione Richiedente, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, entro 40 giorni solari, naturali e consecutivi (o entro 50 (cinquanta) giorni se il numero di sedi coinvolte è maggiore di 3) dalla ricezione della Richiesta di Assessment, ‐ salvo diverso accordo tra le Parti sul termine e ferma in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico ‐ il Piano di Esecuzione dei Servizi di cui al paragrafo 9.2 del Capitolato Tecnico, contenente l’esatta definizione tecnica, economica e gestionale del perimetro dei servizi. L’Amministrazione Richiedente, tenuta a valutare (i) che all’interno del Piano di Esecuzione dei Servizi siano state recepite ed esplicitate le richieste dell’Amministrazione medesima e (ii) la correttezza tecnica ed economica del Piano di Esecuzione dei Servizi, può, entro il termine di 40 (quaranta) giorni solari, naturali e consecutivi, dalla ricezione del Piano di Esecuzione dei Servizi:
(a) approvarlo senza richiedere modifiche, procedendo nel predetto termine di 40 (quaranta) giorni all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura Principale;
(b) non approvarlo, non procedendo nel termine sopra indicato di 40 (quaranta) giorni all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura Principale. In tal caso:
1. il Piano di Esecuzione dei Servizi e la relativa Richiesta di Assessment perdono validità ed efficacia e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell’Amministrazione Richiedente all’acquisizione dei servizi di cui alla Richiesta di Assessment, senza che il Fornitore abbia nulla a che pretendere nei confronti dell’Amministrazione Richiedente, fatta eccezione unicamente per gli oneri di sopralluogo di cui oltre;
2. il Piano di Esecuzione dei Servizi rimane di proprietà intellettuale del Fornitore, fatta eccezione per tutti i dati comunicati dall’Amministrazione Richiedente o comunque relativi alla propria dotazione tecnica e struttura tecnico/organizzativa;
3. laddove il Fornitore abbia eseguito il sopralluogo, l’Amministrazione Richiedente è tenuta a corrispondere comunque al Fornitore, per ogni sede in cui sia stato effettuato il sopralluogo, un corrispettivo, fisso, invariabile ed omnicomprensivo di ogni onere e spesa inerenti la predisposizione del Piano di Esecuzione dei Servizi, per gli oneri di sopralluogo come precisamente quantificati nel successivo art. 10 della presente Convenzione;
(c) far pervenire le proprie osservazioni al Fornitore in relazione a qualunque sezione del Piano di Esecuzione dei Servizi; il Fornitore deve in questo caso redigere e consegnare all’Amministrazione Richiedente una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico;
(iii) ove l’Amministrazione Richiedente, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del Piano di Esecuzione dei Servizi, non approvi la nuova versione del Piano di Esecuzione dei Servizi e non emetta, quindi, l’Ordinativo di Fornitura Principale, trovano applicazioni le previsioni di cui al precedente punto (ii) lett. (b), 1 e 2;
(iv) il Piano Esecutivo dei Servizi, una volta approvato, regola i rapporti di fornitura tra l’Amministrazione e il Fornitore e costituisce l’allegato obbligatorio all’Ordinativo di Fornitura Principale. A fronte dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura Principale secondo quanto previsto dall’art. 3 delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare ad erogare i servizi oggetto del medesimo Ordinativo di Fornitura Principale entro i termini indicati al successivo art. 7, comma 2, della presente Convenzione;
(v) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l’Ordinativo di Fornitura Principale, nel periodo di validità della Convenzione e comunque fino alla concorrenza del relativo importo massimo stabilito, l’Amministrazione Contraente, alle stesse condizioni contrattuali, ha facoltà di estendere il perimetro dei servizi e/o degli apparati su cui prestare i servizi. In tal caso, l’Amministrazione Contraente, al fine di addivenire all’emissione di un Ordinativo Collegato, invierà una Richiesta di Aggiornamento del Piano Esecutivo dei Servizi e le Parti dovranno seguire un processo analogo a quello relativo alle attività finalizzate all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura Principale, come dettagliatamente indicato al paragrafo
2.3 del Capitolato Tecnico. Si precisa tuttavia che:
a) i sopralluoghi, laddove si rendano necessari, devono concludersi entro 15 (quindici) giorni solari, naturali e consecutivi ‐ o nel termine di 25 (venticinque) giorni solari, naturali e consecutivi, se il sopralluogo coinvolge più di 3 (tre) sedi dell’Amministrazione Contraente ‐ dalla data di ricezione della Richiesta di Aggiornamento del Piano di Esecuzione dei Servizi, salvo diverso accordo tra le Parti;
b) il Piano di Esecuzione dei Servizi aggiornato deve essere consegnato all’Amministrazione Contraente entro 30 (trenta) giorni solari, naturali e consecutivi ‐ o entro 40 (quaranta) giorni solari, naturali e consecutivi, se il numero di sedi coinvolte è maggiore di 3 ‐ dalla ricezione della Richiesta di Aggiornamento, salvo diverso accordo tra le Parti;
c) il termine entro cui l’Amministrazione Contraente può approvare il Piano di esecuzione aggiornato è pari a 30 (trenta) giorni solari, naturali e consecutivi,
dalla ricezione del Piano di Esecuzione dei Servizi aggiornato, procedendo entro tale termine all’emissione dell’Ordinativo Collegato;
d) nel caso in cui l’Amministrazione Contraente formuli osservazioni sul Piano di Esecuzione dei Servizi aggiornato, la nuova versione del Piano che tiene conto delle predette osservazioni deve essere predisposta e consegnata all’Amministrazione Contraente entro 10 (dieci) giorni solari, naturali e consecutivi, dalla ricezione delle osservazioni medesime;
e) il termine entro cui l’Amministrazione Contraente può approvare il Piano di Esecuzione dei Servizi aggiornato, a seguito delle osservazioni formulate, è pari a 10 (dieci) giorni solari, naturali e consecutivi, dalla ricezione del Piano di Esecuzione dei Servizi aggiornato, procedendo nel predetto termine all’emissione dell’Ordinativo Collegato.
5. Le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli Ordinativi di Fornitura Principali e nei relativi Ordinativi Collegati eventualmente emessi dalle amministrazioni contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
6. Fermo quanto previsto al precedente comma 2, non possono essere emessi Ordinativi di Fornitura Principali che non includano il servizio di gestione, ovvero che abbiano ad oggetto solo servizi diversi dal servizio di gestione. Ove emessi, tali Ordinativi di Fornitura Principali non possono essere accettati e, quindi, eseguiti dal Fornitore.
7. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e‐Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato F.
8. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.
ARTICOLO 5
DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data del 28 novembre 2016; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore, a mezzo pec o con raccomandata a/r, anticipata a mezzo fax, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell’importo massimo
stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l’importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato. Per durata della Convenzione si intende il termine di adesione delle amministrazioni alla Convenzione medesima; la Convenzione resta in ogni caso valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutta la durata degli stessi.
Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere più emessi Ordinativi di Fornitura Principali e Ordinativi Collegati.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle amministrazioni contraenti mediante Ordinativi di Fornitura Principali, hanno una durata minima di 24 mesi e massima di 48 mesi, con modularità di un anno, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico. La durata dei singoli servizi costituenti l’Ordinativo di Fornitura Principale, anche se ad erogazione posticipata, non potrà in ogni caso superare la durata del Contratto di Fornitura indicata nel medesimo Ordinativo di Fornitura Principale. Con l’invio degli Ordinativi Collegati, l’Amministrazione Contraente potrà, come meglio disciplinato dal paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico:
(i) estendere la durata dei servizi richiesti con l’Ordinativo di Fornitura Principale, fermo restando che, in ogni caso, la durata massima complessiva degli stessi non potrà essere superiore a 48 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto di Fornitura medesimo come stabilita dall’art. 3 delle Condizioni Generali; e/o
(ii) prevedere per i nuovi servizi richiesti con l’Ordinativo Collegato una durata diversa da quella prevista per i servizi già richiesti con l’Ordinativo di Fornitura Principale, fermo restando che, in ogni caso, la durata massima complessiva del Contratto di Fornitura, limitatamente a tali nuovi servizi, non potrà comunque essere superiore a 48 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto di Fornitura medesimo come stabilita dall’art. 3 delle Condizioni Generali.
3. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) riconoscere alle singole Amministrazioni Contraenti, con riferimento al servizio di presidio di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, la facoltà di richiedere la sostituzione del personale dedicato allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del singolo Contratto di Fornitura. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore si impegna a procedere alla sostituzione di una o più risorse con risorse in possesso delle competenze previste nel Capitolato Tecnico e nell’offerta Tecnica, se migliorativa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata
dall’Amministrazione Contraente e a garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura.
L’esercizio di tale facoltà da parte delle singole amministrazioni contraenti non comporta alcun onere per le stesse;
b) prestare i servizi oggetto di Convenzione nel rispetto di requisiti, termini e livelli di servizi stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell’Offerta Tecnica; tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Contratti Attuativi.
ARTICOLO 7
ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE
1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e degli eventuali Ordinativi Collegati dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura Principale e negli eventuali Ordinativi Collegati.
2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura Principale e di eventuali Ordinativi Collegati, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura Principale e di ciascun eventuale Ordinativo Collegato entro il termine di 10 giorni dall’emissione dell’Ordinativo medesimo ‐ ovvero nel maggior termine concordato con l’Amministrazione Contraente ed espressamente indicato nel Piano di Esecuzione dei Servizi ‐ dandone contestualmente comunicazione all’Amministrazione Contraente tramite l’invio di una “Comunicazione di Avvio dei Servizi”, pena in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico per ritardo nell’attivazione dei servizi. Il Fornitore si obbliga altresì a svolgere i servizi e le attività stabiliti nel Capitolato Tecnico, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi prescritti nonché di quelli migliorativi indicati dal Fornitore nella propria Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico.
3. Con riferimento al singolo Contratto Attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare, in conformità alle modalità indicate dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010, la verifica di conformità dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura Principale e degli Ordinativi Collegati eventualmente emessi per accertare la corretta esecuzione delle prestazioni svolte; tale verifica di conformità, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà svolta dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi altresì, con cadenza trimestrale, dell’esame del Report degli Asset e dei servizi, nonché del Report dei livelli di servizio conseguiti, predisposti dal Fornitore in conformità a quanto richiesto nel paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico e, una volta accertata la completezza e correttezza degli stessi, l’Amministrazione Contraente emetterà un verbale relativo al positivo esito delle verifiche, la cui data verrà considerata quale “Data di accettazione dei servizi”.
4. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se le stesse abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
5. Nel caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al
paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico.
6. Le amministrazioni contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali stabilite al paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà mettere a disposizione uno o più distinti call center, dedicati alla Convenzione e ai singoli Contratti di Fornitura, con le funzioni, e secondo le modalità, descritte al paragrafo 10.3 del Capitolato Tecnico.
2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le amministrazioni contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto;
- data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato al Capitolato Tecnico relativo ai Flussi Datamart per il monitoraggio della presente Convenzione.
5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole amministrazioni contraenti tutti i dati, sia di dettaglio
che a livello aggregato, relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali previste nel paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore, pena l’applicazione delle penali previste nel paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico, dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse amministrazioni contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
ARTICOLO 9
LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti Attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o offerti dal Fornitore, se migliorativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti dal Fornitore, se migliorativi, per i servizi oggetto di fornitura, pena l’applicazione delle penali stabilite nel paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole amministrazioni contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati secondo i meccanismi descritti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7 e 8 del Capitolato Tecnico, sulla base dei prezzi indicati nell’Offerta Economica di cui all’Allegato C e nel documento riepilogativo allegato sub D “Corrispettivi e Tariffe”.
Resta in ogni caso inteso che:
(i) ai fini della determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi di gestione, trovano applicazione, altresì, le previsioni sulla scontistica multiambito e i vincoli sui canoni unitari di cui, rispettivamente, ai paragrafi 4.6 e 4.7 del Capitolato Tecnico;
(ii) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione, ad esclusione del cablaggio, disciplinati, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato Tecnico, i cui corrispettivi sono espressi in canoni mensili, nel caso di avvio/termine dei servizi sugli apparati nel corso di un mese, il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base del numero effettivo di giorni del mese in cui il Fornitore ha svolto i predetti servizi;
(iii) con riferimento al servizio di presidio disciplinato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, il cui corrispettivo è espresso in un canone mensile, nel caso di avvio/termine dei servizi nel corso di un mese, il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base del numero di giorni del mese in cui il Fornitore ha svolto il predetto servizio;
(iv) con riferimento ai servizi di IMAC, Interventi sul cablaggio e Service Desk, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1, 6 e 8 del Capitolato Tecnico, i corrispettivi sono riconosciuti in funzione dei singoli pacchetti esauriti (interventi sul cablaggio e IMAC) e dei ticket gestiti (Service Desk), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico;
(v) con riguardo al servizio IMAC e agli interventi sul cablaggio, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1 e 6 del Capitolato Tecnico, nel caso in cui al termine della durata del Contratto di Fornitura il singolo pacchetto di interventi/lavorazioni non sia stato completamente utilizzato dall’Amministrazione Contraente, il relativo corrispettivo sarà comunque riconosciuto per intero a favore del Fornitore;
(vi) per le attività di Assessment e predisposizione del Piano di Esecuzione dei Servizi, svolte sia nella fase preliminare all’eventuale stipula del Contratto di Fornitura, sia nel corso dello stesso, così come per tutte le attività indicate nel paragrafo 10 (sub‐paragrafi 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5) del Capitolato Tecnico relative alla gestione della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, di cui rispettivamente ai paragrafi 9.1,
9.2 e 10 del Capitolato Tecnico, non è previsto alcun corrispettivo, dovendosi le stesse intendersi remunerate attraverso i corrispettivi previsti per i servizi di gestione, manutenzione, cablaggio, presidio e service desk;
(vii) laddove l’Amministrazione Richiedente, dopo la richiesta di Assessment e la redazione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi, non proceda, nei termini previsti al precedente art. 4, all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura Principale, il Fornitore ha diritto unicamente al corrispettivo per gli oneri di sopralluogo per ogni sede in cui il sopralluogo sia stato svolto, secondo gli importi indicati nella seguente tabella:
Numero di apparati censiti nella Sede | Importo per la Sede |
Fino a 300 | Euro 500,00 |
Da 301 a 1000 | Euro 1.000,00 |
Oltre 1000 | Euro 2.000,00 |
I predetti corrispettivi verranno riconosciuti solo con riferimento agli apparati per i quali l’Amministrazione Richiedente abbia esplicitamente richiesto il censimento. Gli stessi devono in ogni caso considerarsi fissi, invariabili ed omnicomprensivi di ogni onere e spesa inerenti allo svolgimento del sopralluogo.
Nessun corrispettivo per oneri di sopralluogo è invece riconosciuto al Fornitore nel caso in cui l’Amministrazione Contraente, dopo la richiesta di aggiornamento del Piano Esecutivo dei Servizi e la redazione da parte del Fornitore del Piano di Esecuzione dei Servizi aggiornato, non proceda, nei termini previsti al precedente art. 4, all’emissione dell’Ordinativo Collegato.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle amministrazioni contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione dei servizi” di cui al precedente articolo 7, comma 3, della presente Convenzione.
3. I predetti corrispettivi, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2, saranno fatturati come segue:
(i) con riguardo ai servizi di gestione, manutenzione e presidio di cui, rispettivamente ai paragrafi 4, 5 e 7 del Capitolato Tecnico, con cadenza trimestrale, fermo in ogni caso il rispetto di quanto previsto nel paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico;
(ii) con riguardo ai servizi di IMAC, Interventi sul cablaggio e Service Desk, di cui rispettivamente ai paragrafi 4.4.1, 6 e 8 del Capitolato Tecnico, con cadenza trimestrale, fermo in ogni caso il rispetto di quanto previsto nel paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico;
(iii) con riguardo agli oneri per il sopralluogo, i corrispettivi dovuti a favore del Fornitore possono essere fatturati dal medesimo una volta decorso il termine previsto per l’approvazione da parte dell’Amministrazione Richiedente del Piano di Esecuzione dei Servizi senza che la medesima abbia proceduto all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura Principale.
I corrispettivi saranno corrisposti dalle amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle amministrazioni contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le amministrazioni contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, a) sul conto intestato a Fastweb S.p.A. presso Deutsche Bank ‐ filiale di Xxxxxx ‐ Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000 e b) sul conto intestato a Maticmind S.p.A. presso Monte dei Paschi di Siena, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e
27 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di Fornitura Principale. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
11. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Alle amministrazioni contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 5 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0 (zero).
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
13. Alle amministrazioni contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario
permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0 (zero).
ARTICOLO 11
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le amministrazioni contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le amministrazioni contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 12
PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, nell’ipotesi di ritardo e/o inadempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura Principali e/o dei singoli Ordinativi Collegati e/o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, o nell’Offerta Tecnica se migliorativi, l’Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le attività e i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura Principali e agli eventuali Ordinativi Collegati. In tal caso le amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura Principali e agli eventuali Ordinativi Collegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Fatta salva l’applicazione delle penali di cui al precedente comma 1, qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 11.4 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura (Principali e Collegati) verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura (Principali e Collegati) verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato
Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura (Principali e Collegati) verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, commi 4, 5 e 6 il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le penali stabilite nel paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Laddove le singole amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
6. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17 il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Resta inteso tra le Parti che il procedimento di applicazione delle penali indicato all’art. 12, commi 1, 2 e 3 delle Condizioni Generali non trova applicazione limitatamente al caso in cui l’Amministrazione Contraente, in sede di verifica del Report dei livelli di servizio conseguiti, accerti che le relative penali siano state dal Fornitore correttamente indicate, rendicontate e decurtate dagli importi fatturati nel trimestre di riferimento, secondo le modalità descritte al paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 13
CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 24/10/2016 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n. 08319/8200/00668977/3970/2016 Numero Unico IF 000000378653, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla
Consip S.p.A., da parte delle amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle amministrazioni contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle amministrazioni contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
3. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip, nel caso in cui le amministrazioni non provvedano entro la suddetta cadenza annuale alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.
4. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 24/11/2016 e avente n. 08319/8200/00668686/3971/2016 Numero Unico IF 000000378265.
4. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 4 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti Attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 14
RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, ciascuna Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il singolo Contratto attuativo nel caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo dei Livelli di Servizio secondo quanto previsto nel paragrafo 11.2 del Capitolato Tecnico.
2. In caso di inadempimento del Fornitore all’obbligo di cui all’art. 7, comma 1 della presente Convenzione relativo all’attivazione di uno o più call center dedicati entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione, ciascuna Amministrazione Contraente potrà altresì risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., il singolo Contratto attuativo, con tutte le conseguenze previste dall’art. 15, comma 5, delle Condizioni Generali.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 15
SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
• Servizio di gestione e manutenzione PDL, centrali telefoniche, reti locali, server,
apparati di sicurezza;
• Servizio IMAC PDL;
• Pacchetti Servizio di interventi sul cablaggio;
• Pacchetti Servizio di Service Desk‐Ticket;
• Servizio di presidio‐FTE;
• Dismissione hardware.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 16
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile della Convenzione nei confronti delle amministrazioni contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio svolge il ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali.
ARTICOLO 17
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all’1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30
giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul
conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà ‐ anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nel semestre di riferimento rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
‐ in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
‐ la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 18
CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi,
attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 18/11/2016
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
C.F.: MRRLGU57M11C227Y
Certificatore: Xxxxxxxx XX0
Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018
C.F.: MRNMRN58C22F839N
Certificatore: ArubaPEC S.p.A.
Validità: dal 30/09/2014 al 29/09/2017
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
C.F. RMNMDE66L22A783X Certificatore: InfoCert S.p.A.
Validità: dal 26/04/2016 al 26/04/2019
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
‐ con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione, Verifica di conformità e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale)
‐ con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari ‐ Ulteriori clausole risolutive espresse).
Roma, lì 18/11/2016
IL FORNITORE
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx C.F.: MRNMRN58C22F839N
Certificatore: ArubaPEC S.p.A.
Validità: dal 30/09/2014 al 29/09/2017
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
C.F. RMNMDE66L22A783X Certificatore: InfoCert S.p.A.
Validità: dal 26/04/2016 al 26/04/2019