Convenzione per prestazioni tiflopedagogiche in favore di bambini e/o adolescenti con disabilità della vista in carico a NPIA del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Parma – triennio 2019-2022
Convenzione per prestazioni tiflopedagogiche in favore di bambini e/o adolescenti con disabilità della vista in carico a NPIA del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Parma – triennio 2019-2022
tra
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (di seguito denominata AUSL), con sede a Parma in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/x, C.F. 01874230343, rappresentata in questo atto dal Direttore Generale
, domiciliata per la carica a Parma in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/x e
L’Istituto Regionale “X. Xxxxxxxxx” per i Ciechi di Reggio Xxxxxx (di seguito denominato Istituto Ciechi), con sede a Reggio Xxxxxx in via Xxxxxxxxxx n. 7 C.F. 00453080350, rappresentato in questo atto dal Presidente dott. , domiciliato per la carica a Reggio Xxxxxx in via Xxxxxxxxxx n. 7
PREMESSO:
che il Servizio di NPIA dell’Azienda USL di Parma, per i propri compiti istituzionali, ha sempre avuto attenzione per i problemi dei minori che presentano disturbi visivi, all’interno dei progetti riabilitativi complessivi;
che la presa in carico del minore da parte del Servizio di NPIA è globale e multidimensionale;
che le patologie visive possono far parte di quadri clinici complessi: cerebropatie, gravi esiti di prematurità, sindromi polimalformative/genetiche richiedendo quindi un intervento di una équipe multidisciplinare (formata a livello aziendale da: Medico NPIA, psicologo, fisioterapista, ortottista, musicoterapista convenzionata, educatore professionale);
che attualmente l’Azienda USL di Parma non dispone di professionisti in ambito tiflologico;
che, in considerazione dei bisogni espressi dai minori con disturbi visivi e dalle famiglie, si rende necessario sopperire alla carenza di tale professionalità attraverso una convenzione con l’Istituto Regionale “X. Xxxxxxxxx” per i Ciechi di Reggio Xxxxxx, finalizzata a consulenza tiflo-pedagogica;
che l’Istituto Regionale “X. Xxxxxxxxx” xxx x Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx:
- promuove l’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità della vista collaborando pariteticamente con tutte le Istituzioni a ciò preposte. Il sostegno alla persona è perseguito dal Servizio di Consulenza Tiflo-pedagogica che fornisce consulenza alle famiglie, agli operatori dell’A.U.S.L., degli Enti Locali, ai docenti, agli studenti delle superiori.
- sostiene l’integrazione scolastica dei fanciulli affetti da disabilità visiva e anche di un limitato numero di quelli affetti da disabilità plurime (in quadri di disabilità visiva)
- coadiuva ed integra le prestazioni erogate da altre istituzioni collaborando con gli operatori delle istituzioni coinvolte nei progetti di integrazione degli alunni con disabilità della vista;
che il lavoro viene organizzato da una équipe tiflopedagogica esclusivamente su base progettuale ad personam a lungo termine;
che le attività condotte sono diversificate e flessibili in riferimento ai bisogni dell’utenza:
- consulenza alle famiglie e agli operatori coinvolti, siano essi della Scuola, dell’A.U.S.L., dei Comuni;
- osservazioni dirette, sia presso la sede, sia sul campo;
- organizzazione e conduzione di attività: integrative speciali relative al potenziamento dei sensi residui, senso-percettive, manipolative, senso-motorie, di orientamento statico e dinamico;
- sperimentazione del metodo Xxxxxxxxxx;
- applicazione delle stimolazioni basali secondo Xxxxxxx, musicoterapia, etc., condotte in forma di intervento individualizzato;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti tecnici, normativi ed economici e le modalità di accesso alle prestazioni tiflopedagogiche offerte dal Servizio di Consulenza Tiflo- pedagogica dell’Istituto Ciechi, al fine di offrire ai minori individuati, destinatari diretti dell’intervento, un trattamento riabilitativo specifico ed appropriato per i disturbi di disabilità della vista. Destinatari indiretti sono altresì le famiglie dei minori individuati, con le quali va presentato e condiviso il percorso tiflo-pedagogico , non solo secondo le norme del consenso informato, ma piuttosto secondo lo spirito e il metodo della ricerca dell’alleanza e del coinvolgimento attivo anche per l’apprendimento di tecniche specifiche per la modulazione dell’interazione educativa genitori-figli, finalizzate agli obiettivi dei progetti individuali
Art. 2 Destinatari
Destinatari sono bambini e adolescenti con disabilità della vista assunti in carico dalla Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile (in seguito denominata Servizio NPIA) del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (in seguito denominato DAI SM-DP) dell’AUSL di Parma. Si puntualizza che i minori destinatari non devono essere in carico ad altre Istituzioni pro-ciechi. In caso di compimento del 18° anno di età in corso di validità della presente Convenzione, l’adolescente, ancorché maggiorenne, continuerà a fruire delle prestazioni previste in progetto sino al termine del percorso di integrazione scolastica, come da Accordo Provinciale per il Coordinamento e l’integrazione dei Servizi di cui alla legge n. 104/1992
Art. 3
Accesso alle prestazioni
L’invio all’Istituto ed il conseguente accesso alle prestazioni tiflo-pedagogiche da parte di personale qualificato, verrà effettuato dal Medico NPI o dallo Psicologo dell’AUSL, ai quali compete predisporre per ogni bambino e/o adolescente, sulla base di una valutazione clinica e dei bisogni terapeutici individuali, d’intesa con il professionista referente dell’Istituto a tal fine individuato, un progetto specifico personalizzato all’interno del quale si colloca anche l’intervento tiflo-pedagogico. Anche in funzione dell’inizio dell’anno scolastico, gli invii dovranno essere disposti entro il mese di aprile
Art. 4
Modalità organizzative del servizio
Il Servizio viene svolto sulla base dei Progetti personalizzati concordati tra NPIA e Servizio di consulenza tiflo-pedagogica , che si ritiene di raggruppare per fasce d’età, come segue:
- Fascia A) riferita a bambini in età tra 0 e 3 anni per i quali si ritiene necessario integrare attraverso la consulenza tiflopedagogica l’intervento precoce garantito da parte del servizio di NPIA che esplica attività di diagnosi e presa in carico del bambino e della famiglia e di riabilitazione specifica per le problematiche neuropsichiatriche di base. La consulenza avverrà in stretta sintonia con il Servizio specialistico di NPIA, con un progetto di presa in carico unitario, coordinato dal Medico NPI referente del caso e dal tiflologo dell’Istituto. La consulenza è estesa agli insegnanti del nido, ove si ritenesse opportuno, sia per richiesta della famiglia sia per motivazioni finalizzate alla risposta ai bisogni educativi speciali, promuovere l’iscrizione del piccolo al nido, secondo il citato Accordo Provinciale per i Coordinamento e l’integrazione dei Servizi di cui alla legge n. 104/1992;
- Fascia B) riferita a bambini, in età prescolare, di scuola elementare e segg. Oltre alla riabilitazione prevista dal progetto individualizzato, il servizio tiflo-pedagogico dell’Istituto svolgerà attività di consulenza alla scuola e alla famiglia per l’adattamento ambientale e l’utilizzo di ausili particolari, mentre resta a carico del Servizio di NPIA nella figura del Medico NPI o dello Psicologo, la certificazione scolastica ai sensi della legge 104 e le conseguenti attività di legge (diagnosi funzionale, incontri con la scuola). Queste attività di consulenza alla scuola si dovranno svolgere in stretta collaborazione tra Servizio NPIA e Servizio tiflo-pedagogico come previsto dai principi della vigente normativa e saranno coordinate dal Medico NPI referente del progetto e dal tiflologo.
Sulla base dei dati in possesso del Servizio NPIA e del Servizio dell’Istituto, vengono previsti in trattamento, con relativi progetti personalizzati, fino a dieci bambini/adolescenti e ciò anche compatibilmente con la somma complessivamente impegnata dall’AUSL agli effetti della presente Convenzione
Art. 5
Impegni dell’Istituto Ciechi
Predisposizione di progetti individuali secondo le seguenti modalità:
1. Incontri preliminari di valutazione clinica ed informazione da parte del Tiflologo con il minore, i suoi familiari ed il Medico NPI o psicologo AUSL;
2. Compilazione della cartella individuale;
3. Verifiche periodiche con il Medico NPI responsabile del progetto o altro operatore da lui delegato per lo specifico progetto;
4. Effettuazione dei trattamenti in locali adeguatamente attrezzati. I trattamenti saranno sospesi nei periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico.
Art. 6 Personale
L’Istituto Ciechi assicura lo svolgimento dell’attività tiflopedagogica oggetto della presente Convenzione da parte di personale qualificato, coordinato dal Tiflopedagogista che sarà anche referente per l’AUSL per quanto attiene la presente Convenzione.
Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant’altro, nulla escluso, è a carico dell’Istituto.
Art. 7 Impegni dell’AUSL
All’AUSL e per essa al Servizio NPIA compete:
• L’invio dei bambini/adolescenti al Servizio dell’Istituto.
• Collaborare alla predisposizione dei progetti individuali.
• Partecipare agli eventuali incontri con il personale dell’Istituto e le famiglie
• Verificare periodicamente con il Referente dell’Istituto i progressi/regressi nonchè la ricaduta sul nucleo familiare e, ove frequentate, sulle Istituzioni Scolastiche, avvenuti durante il training, nell'ambito degli incontri previsti Accordo Provinciale per il Coordinamento e l'integrazione dei Servizi di cui alla legge n. 104/1992
Da parte del Direttore NPIA dovrà essere individuato un professionista quale referente della presente Convenzione col compito di:
• provvedere alla raccolta delle schede di attivazione dei percorsi di trattamento tiflopedagogico avendo cura di verificarne la corretta compilazione e sottoscrizione da parte del professionista NPIA responsabile del caso
• sottoporre le schede al Direttori delle U.O. di riferimento per esame e firma di autorizzazione
• inoltro delle schede al Referente dell’Istituto per la condivisione del progetto di presa in carico, entro il termine stabilito (mese di marzo)
• interfacciarsi con il referente dell’Istituto per tutte le problematiche connesse all’attuazione della Convenzione, ivi comprese eventuali irregolarità e/o criticità rilevate nei percorsi attivati.
Di tale evenienza lo stesso referente avrà cura di dare informazione anche al Direttore NPIA per i provvedimenti conseguenti
Art. 8
Oneri a carico AUSL
L’AUSL si impegna a rimborsare all’Istituto un importo massimo di euro 8.000,00 annui, in ragione di euro 800,00 per ciascun trattamento completato e quindi Progetto individuale realizzato.
Tale rimborso si configura quale mero ristoro delle spese sostenute per la realizzazione dei trattamenti erogati.
In caso di trattamenti non completati per giustificato impedimento, l’AUSL potrà corrispondere all’Istituto un importo proporzionalmente ridotto, sempre entro il limite massimo di spesa previsto dalla presente Convenzione.
Art. 9
Modalità di rimborso delle spese
L’Istituto emetterà una nota di addebito annuale con allegato l’elenco nominativo dei soggetti sottoposti a trattamento ed il riepilogo sedute/incontri effettuate da ciascuno.
La documentazione dovrà pervenire nelle forme di legge all’AUSL – U.O.C. NPIA.
I Servizi Amministrativi del DAI SM-DP effettueranno il controllo prodromico al pagamento di quanto dovuto.
Il rimborso avverrà secondo tempi e modalità di legge.
Art. 10 Decorrenza e durata
La presente Convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione fino al 31.08.2022.
Al suo scadere le parti potranno convenire alla stipula di una eventuale nuova convenzione.
Qualora nel corso di vigenza del rapporto costituito si rendesse necessario procedere alla revisione di specifiche condizioni operative indicate nel presente teso, si procederà d’intesa tra le parti ad apportare i necessari adeguamenti ovvero, nel caso gli stessi risultassero prevalenti rispetto a quanto già pattuito, a stipulare una nuova Convenzione, garantendo in ogni caso le conseguenti formalizzazioni.
Art. 11
Applicazione del “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL di Parma”, del “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” e del “Protocollo provinciale d’intesa contro il lavoro nero”
In applicazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 21 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL di Parma”, approvato con deliberazione n. 348 del 29 maggio 2018, ogni operatore dell’Istituto Ciechi è tenuto all’osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione della Convenzione.
Il Documento suddetto è consultabile alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Anticorruzione” del sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma (xxx.xxxx.xx.xx) e costituisce parte integrante del presente atto. Le clausole ivi riportate saranno richiamate nel contratto d’appalto e si intenderanno specificamente approvate ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile.
Art. 12
Cause e modalità di risoluzione della convenzione
Si precisa che il rapporto di collaborazione instaurato con il presente atto è fondato in via essenziale sul reciproco riconoscimento dei valori e degli obiettivi fondanti la “mission” di ciascuna delle due parti, nonché sui principi di solidarietà, sussidiarietà e piena fiduciari età. Qualora, nel corso di durata della presente convenzione anche una sola della parti sottoscrittrici ravvisasse in capo all’altra il venir meno del rispetto dei predetti principi ispiratori, potrà risolvere il rapporto costituito mediante inoltro di nota raccomandata A/R almeno tre mesi prima rispetto alla data individuata per la conclusione della collaborazione statuita con il presente atto. La parte destinataria della predetta comunicazione si impegna ad accettare quanto all’occorrenza le verrà comunicato senza sollevare obiezioni di qualsivoglia natura o tipo.
Art. 13 Riferimenti normativi
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla disciplina prevista dal Codice Civile in materia.
Art. 14
Registrazioni e Foro competente
Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente. Per qualsiasi controversia legale che dovesse insorgere dall’esecuzione della presente Convenzione è competente a decidere il Foro di Parma.
Art. 15 Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento U.E. n. 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia.
Lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione comporta che l’Istituto Ciechi sia nominato quale Responsabile del trattamento dati.
La designazione è indicata nel pertinente atto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione di esso.
Art. 16 Obblighi di pubblicità
In applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e del Piano Integrato Azienda USL e Azienda Ospedaliera di Parma per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 approvato con deliberazione n. 60 del 30 gennaio 2019, una scheda sintetica dei contratti stipulati è pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, del sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Parma,
Azienda USL di Parma
Istituto Regionale “X. Xxxxxxxxx” xxx x Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx