Contratto di assicurazione Collettivo per gli Infortuni
Tre/30
Contratto di assicurazione Collettivo per gli Infortuni
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva di Glossario
• Condizioni di Assicurazione
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva
La Polizza Convenzione Collettiva Tre/30 n° stipulata con Avipop Assicurazioni S.p.A.,
è depositata sia presso ,
sia presso la Direzione di Avipop Assicurazioni S.p.A.
PROSPETTO DEI PIANI ASSICURATIVI
GARANZIE INFORTUNI | INDENNIZZI | PIANI BASE (10 ANNI) | PIANI SILVER (20 ANNI) |
CAPITALE | € 10.000 | € 10.000 | |
IMMEDIATO | |||
CAPITALE | |||
ANNUO SCUOLE | |||
A) DECESSO DA INFORTUNIO | MATERNE, SCUOLE | € 5.000 | € 5.000 |
ELEMENTARI O | |||
MEDIE INFERIORI | |||
CAPITALE ANNUO | |||
SCUOLE MEDIE | € 7.500 | € 7.500 | |
SUPERIORI | |||
B) INVALIDITA' | |||
PERMANENTE DA INFORTUNIO | CAPITALE ANNUO UNIVERSITA' | € 10.000 | € 10.000 |
SUPERIORE AL 60% | |||
BONUS | € 10.000 | € 10.000 |
PROSPETTO DEI PREMI PER I PIANI “BASE E SILVER”
Il premio di ogni singola "Adesione" varia in base alla forma di copertura prescelta.
UN CONIUGE | PIANO BASE | PIANO SILVER |
PREMIO MENSILE | € 14,46 | € 29,04 |
PREMIO ANNUO | € 173,57 | € 348,50 |
DUE CONIUGI | PIANO BASE | PIANO SILVER |
PREMIO MENSILE | € 26,04 | € 52,28 |
PREMIO ANNUO | € 312,42 | € 627,30 |
NB: I premi esposti sono da intendersi al lordo delle imposte di Legge del 2,5%
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Decorrenza della garanzia di ciascuna adesione - Pagamento del premio.
La garanzia decorrerà nei confronti dell’ Assicurato dalle ore 24 del giorno della sottoscrizione, da parte dell’Assicurato stesso, del Modulo di Adesione, presso una Filiale o Agenzia del Contraente. Se l’Assicurato non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.
In mancanza di disdetta, inviata 60 giorni prima della scadenza anniversaria, la copertura assicurativa si rin- nova per un anno e così successivamente.
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del / degli Assicurato / i relative a circostanze che influiscono sulla va- lutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art.3- Aggravamento e diminuzione del rischio.
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli agravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art.1898 C.C. .
Art. 4 - Altre assicurazioni.
L’Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicu- razioni per lo stesso rischio.
Art. 5 - Foro competente.
Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del Convenuto.
Art. 6 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 7 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro.
Dopo la denuncia di sinistro, indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato da una delle Parti, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art.9 - Persone non assicurabili.
La Società presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetto da alcoolismo, tossi- codipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato stesso. Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affe- zioni o malattie nel corso del contratto, costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; si applica in questo caso la disciplina prevista da tale articolo.
Art. 10 - Cessazione dell’assicurazione.
La copertura assicurativa cessa in ogni caso al verificarsi dei seguenti eventi:
– morte;
– invalidità permanente superiore al 60%;
– estinzione del conto corrente/rapporto con la Banca del Gruppo Banco Popolare e trasferimento ad altra Banca;
– raggiungimento dei limiti di età previsti dall’art.13 – Limiti di età;
Nel caso di sinistro indennizzabile che dovesse colpire uno dei due assicurati, la copertura resterà in vigore per l’Assicurato che non ha subito il sinistro.
Nel caso di sinistro indennizzabile che dovesse colpire entrambi gli assicurati la copertura cesserà al momen- to del sinistro.
Art.11 - Beneficiari
In caso di decesso l’indennizzo verrà liquidato ai figli studenti dell’Assicurato che, al momento del sinistro, siano iscritti ad un istituto scolastico o universitario in Italia.
In caso di Invalidità Permanente Totale l’indennizzo verrà liquidato all’Assicurato stesso.
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA INFORTUNI
Art. 12 - Oggetto dell’Assicurazione – Validità dell’Assicurazione.
La Società in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, liquiderà ai Beneficiari il capitale stabilito in base al piano assicurativo prescelto.
In caso di infortunio che colpisse contemporaneamente entrambi i coniugi, la Società liquiderà il capitale previsto per ciascuna testa assicurata.
L’assicurazione vale in tutto il mondo per il infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio:
– della propria attività professionale;
– di ogni altra attività che non abbia carattere professionale intendendosi per tale anche le prestazioni attinen- ti al governo della casa, compresi gli hobby ed i lavori domestici di ordinaria manutenzione, di giardinaggio o orticoltura.
Art. 13 - Limiti di età.
L’assicurazione cessa, dalla prima scadenza annuale successiva al compimento:
– del 75° anno di età dell’Assicurato;
– del 30° anno di età del figlio/figli studenti dell’Assicurato.
L’eventuale incasso dei premi scaduti successivamente, da parte della Società, da diritto all’Assicurato di richiederne la restituzione in qualunque momento.
Art.14 – Estensioni.
Valgono inoltre le seguenti estensioni:
1) Malore: la garanzia è estesa agli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza non dovuto a condi- zione patologica.
2) Colpi di sole e punture di insetti: la garanzia è estesa alle conseguenze di colpi di sole e di calore nonché di punture di insetti (esclusa la malaria), morsi di animali e rettili.
3) Negligenza grave: la garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell’As- sicurato, ingestione accidentale e/o assorbimento di sostanze nocive nonché annegamento accidentale.
4) Tumulti popolari: la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sindacale o sociale, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria.
5) Forze della natura e contatto con corrosivi: la garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi, nonché l’asfissia involontaria per subitanea e violenta fuga di gas e vapori.
6) Rapina: la garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di xxxxxx e tentata rapina.
7) Rischio guerra: la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiara- ta) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono co- munque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
8) Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore: l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l’Assicurato sia in possesso di rego- lare patente di abilitazione alla guida, ove prescritta.
9) Xxxxxxx volo – Dirottamenti: l’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati come passeggero ( non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare ed i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. La garanzia si intende estesa anche agli eventuali infortuni che in conseguenza di forzato dirottamento dell’aereo dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsti in polizza, compreso quindi l’eventuale viaggio in aereo di trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dal biglietto aereo; il rischio di salita e di discesa non è considerato rischio volo. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende incominciato nel momento in cui l’Assi- curato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
10) Calamità naturali: a parziale deroga dell’art.1912 del C.C., l’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che, in caso di evento che colpisca più assicurati con la stessa Società, l’esborso massimo di quest’ultima on potrà superare la som- ma di € 2.600.000.00.Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.
11) Alpinismo: si intendono compresi gli infortuni subiti dall’Assicurato durante la pratica dell’alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai: - fino al 3° grado, anche senza accompagnamento; oltre il 3° gra- do purchè con accompagnamento di Guida professionista, Istruttore Nazionale di Club Alpini, Istruttore di scuole di alpinismo o di sci alpino riconosciute da Club Alpini Nazionali.
12) Servizio militare: l’assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace o il servizio sostitutivo dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni, E’ considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per l’assolvimento dell’obbligo di leva.
13) Ubriachezza: la garanzia vale anche per gli infortuni subiti dall’Assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione.
Art.15 – Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
1) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, nonché dall’uso e guida di mezzi subacquei ed aerei (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui al precedente Art. 14 punto 9) – Rischio volo – Dirottamenti;
2) dall’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente Art. 14 punto 11 - Alpinismo), pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci ed idrosci, sci acrobatico, xxx (guidoslitta), go- kart, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere;
3) dalla partecipazione a corse, gare ed allenamenti, sotto l’egida della Federazione sportiva di appartenen- za svolti anche se solamente a livello dilettantistico dei seguenti sport: sci alpino, calcio, ciclismo, moto- ciclismo, pallacanestro, pallavolo, equitazione, tuttavia restano assicurati e validi i raduni automobilistici e gare di regolarità pura, regate veliche e raduni cicloturistici;
4) da stato di ubriachezza nonché quelli conseguenti all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili: quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose dolose o di atti temerari, restando comun-
que coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
5) da stato di guerra e insurrezioni (salvo quanto previsto dall’estensione di cui al precedente Art. 14 punto 7) – Xxxxxxx xxxxxx;
6) da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di parti- celle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
7) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio;
8) sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie;
9) da infezioni del sangue.
Art.16 – Morte da infortunio.
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi entro due anni dalla data dell’infortunio stesso, la Società liquida ai beneficiari il capitale immediato in unica soluzione oltre al paga- mento del primo indennizzo annuale e così di seguito per tutta la durata prevista dal piano scelto dall’assi- curato.
Art.17 – Reversibilità dell’indennizzo per Morte.
IIn caso di morte di uno dei beneficiari, mentre è in corso il pagamento dell’indennizzo da parte della Società, in caso di più figli studenti regolarmente iscritti ad un Istituto Scolastico o Università, la Società considererà reversibile l’indennizzo e continuerà a versarlo, nella stessa misura e con le stesse scadenze, per tutta la du- rata rimanente ai fratelli o sorelle.
Art.18 – Invalidità Permanente Totale da infortunio.
Premesso che l’invalidità assicurata è la perdita totale, definitiva ed irrimediabile della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria attività professionale a causa di un infortunio, l’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta, ai fini della presente Polizza, quando il grado percentuale di invalidità subita dall’Assicurato sia superiore al 60% della Totale, sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n°1124 – “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Per- manente – Industria” . La valutazione dell’Invalidità Permanente verrà effettuata non prima che siano decorsi sei mesi dalla data della denuncia dell’Infortunio e comunque non oltre i dodici mesi da tale data. Superata la soglia di Invalidità del 60%, la Società liquiderà l’indennizzo parificandola al 100% .
In caso di Invalidità Permanente Totale di grado superiore al 60% dell’indennizzo, la Società liquiderà il capitale immediato in unica soluzione oltre al pagamento del primo indennizzo annuale e cosi di seguito per tutta la durata prevista dal piano scelto dall’Assicurato; in caso di più figli studenti verrà liquidato l’indennizzo annuale corrispondente riferito al corso di studi di maggior grado e valore, ripartito in proporzione fra tutti i beneficiari.
L’indennizzo per Invalidità Permanente non si cumula con l’indennizzo per Morte.
Art.19 - Criteri di indennizzabilità.
La Società corrisponde le indennità assicurate in polizza per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortu- nio non dipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti alla data di inizio di validità della polizza.
Art.20 – Denuncia del sinistro ed obblighi relativi.
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, deve essere fatta entro 7 giorni dal suo verificarsi o non appena possibile.
In caso di sinistro, l’Assicurato o gli aventi diritto devono compilare l’apposito “Modulo di Denuncia del Sinistro” reperibile presso la Contraente, e compilarlo secondo le modalità ivi riportate allegando la documentazione richiesta.
Art.21 – Controversie.
In caso di controversie tra l’Assicurato e la Società sulla natura o le conseguenze dell’infortunio, la decisione della controversia può essere demandata ad un Collegio arbitrale composto da tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il ter- zo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI
A) - Qualità di Titolare di Conto corrente di una Banca del Gruppo Banco Popolare.
La presente polizza è accessibile solamente ai Clienti delle Banche del Gruppo Banco Popolare. In caso di estinzione del conto corrente/rapporto con la Banca, la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti.
B) - Interruzione degli studi.
Se lo studente interrompe gli studi durante la validità della polizza, l’assicurazione resterà in vigore sino alla scadenza annuale.
A partire dalle scadenze successive, sempreché il premio sia stato regolarmente pagato e non siano stati ri- presi gli studi, in caso di sinistro verrà liquidato esclusivamente il Capitale Immediato in unica soluzione senza procedere con il pagamento degli indennizzi annuali successivi.
C) - Bonus - Premio di puntualità.
Qualora lo studente a cui corrisponde il corso di studi di maggior grado e valore, completi gli studi nei tempi stabiliti, purché manchino almeno tre anni al compimento del corso di studi in atto, la Società corrisponderà ai beneficiari, ripartito in proporzione, il Bonus previsto a titolo di capitale aggiuntivo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.L. 30.06.2003 N. 196
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti riferiti al Contraente – ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Avipop Assicurazioni S.p.A. - Via X. Xxxxxxxxxxx 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la “Società”) – titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”) – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario per dare corso alle informazioni, ai servizi richiesti, all’attività assicurativa e riassicura- tiva connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In rela- zione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell’assicurato per ragioni connesse all’esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunica- zione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all’attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all’Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dello Sviluppo Economico; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipen- denti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi forni- tori di servizi informatici o di archiviazione.
L’elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei “responsabili” potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Avipop Assicurazioni S.p.A. – Servizio Privacy - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmen- te, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all’interno dell’Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Xxxxx restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall’ar- ticolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l’integrazione, la modifica o la can- cellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Avipop Assicurazioni S.p.A. – Servizio Privacy - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX).
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1. Gli ulteriori dati identifica- tivi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.
L’elenco completo dei “responsabili” in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.
Mod. 02740 - Ed. 06/2016 - PDF
Il prodotto viene distribuito dal Banco Popolare Società Cooperativa.
Tre/30
Nota Informativa
Avipop Assicurazioni S.p.A. Gruppo Aviva
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Informiamo che nel sito xxx.xxxxxx.xx è possibile accedere all’Area Clienti selezionando l’apposito link presente in home page: dopo la registrazione l’utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.
A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
Avipop Assicurazione S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia Xxx
X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 XXxxxx - Recapito telefonico 02 2775.1 - sito internet xxx.xxxxxx.xx. Indirizzi di posta elettronica:
– per informazioni di carattere generale: xxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xxx@xxxxxxxxx.xx
– per informazioni relative a liquidazioni sinistri: xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.
Avipop Assicurazioni è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assi- curazione n. 1.00151 - Iscrizione all’albo dei gruppi assicurativi n. 038.00002.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
Dall’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Avipop Assicurazione S.p.A. è pari a Euro 65.202.492,00 di cui Euro 63.500.000,00 di Capitale Sociale (i.v.) e Euro 1.702.492,00 di Riserve Patrimoniali. L’indice di solvibililità dell’Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 141,61%.
L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA: Il contratto offerto è stipulato con tacito rinnovo; in mancanza di disdetta spedita dall’Assicurato alla Società mediante lettera raccomandata, inviata almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così suc- cessivamente. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 1 – Decorrenza della garanzia – Pa- gamento del premio; delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La Società garantisce nel corso della durata contrattuale i casi di:
a) Morte da Infortunio,
b) Invalidità Permanente Totale da Infortunio,
A) MORTE DA INFORTUNIO
La Società in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, liquiderà il capitale stabilito in base al piano assicurativo scelto ed all’Istituto Scolastico o Università frequentata dallo Studente al mo- mento del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio inerenti la copertura assicurativa prevista, si rinvia ai seguenti: Art.12 Oggetto dell’assicurazione – Validità dell’Assicurazione; Art.16 Morte da infortunio
– Art.17 Reversibilità dell’indennizzo per Morte; delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni.
AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspet- ti di maggiori dettaglio, ai seguenti: Art. 9 – Persone non assicurabili – Art. 10 Cessazione dell’assicurazione; delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale; Art. 15 Delimitazio- ne dell’assicurazione – Esclusioni, delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni.
ESEMPI DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO PER MORTE DA INFORTUNIO
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti di indennizzo.
MORTE DA INFORTUNIO | DI UN GENITORE | DI ENTRAMBI I GENITORI (se entrambi assicurati) |
Piano di indennizzo 10 anni Livello Base | Capitale immediato € 10.000 | Capitale immediato € 20.000 |
Studente di scuole elementari e medie inferiori | Capitale annuo € 5.000 | Capitale annuo € 10.000 |
Studente di scuole medie superiori | Capitale annuo € 7.500 | Capitale annuo € 15.000 |
Studente universitario | Capitale annuo € 10.000 | Capitale annuo € 20.000 |
B) INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO
La Società in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, liquiderà il capitale stabilito in base al piano assicurativo scelto ed all’Istituto Scolastico o Università frequentata dallo Studente al momento del sinistro. Per gli aspetti di dettaglio inerenti la copertura assicurativa prevista si rinvia ai seguenti: Art. 12 – Oggetto dell’Assicurazione – Validità dell’Assicurazione – Art. 18 – Invalidità Permanente Totale da infortunio; delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni.
AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspet- ti di maggiore dettaglio, ai seguenti: Art. 9 – Persone non assicurabili – Art. 10 Cessazione dell’assicurazione; delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale; Art. 15 Delimitazio- ne dell’assicurazione - Esclusioni; delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRACHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie e dei limiti di indennizzo.
INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO | DI UN GENITORE PIANO BASE | |
Postumi superiori al 60% in base alla tabella Inail | Postumi inferiori o pari al 60% in base alla tabella Inail | |
Indennizzo immediato | € 10.000 | Nulla |
Indennizzo annuale con uno o più figli studenti di scuole elementari | € 5.000 | |
Indennizzo annuale con uno o più figli studenti delle medie superiori | € 7.500 | |
Indennizzo annuale con uno o più figli studenti universitari | € 10.000 | |
BONUS con uno o più figli studenti | Indennizzo aggiuntivo di € 10.000 |
AVVERTENZA: L’Assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compi- mento del 75esimo anno di età dell’Assicurato. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 13
– Limiti d'età; delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita to- tale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art.1898 C.C.
Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 3 – Aggravamento e diminuizione del rischio; delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale
6. Premi
La polizza Tre/30 ha una durata annuale. In ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all’anno.
Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale o mensile senza oneri aggiuntivi e l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 1 – Decorrenza della garanzia di ciascuna adesione – Pagamento del premio.
I mezzi di pagamento consentiti dalla Società sono i seguenti:
– Addebito annuale o mensile sul conto corrente dell’Assicurato Principale.
7. Diritto di recesso
AVVERTENZA: Dopo la denuncia di sinistro, indennizzabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, sia l’Assicurato sia la Società possono recedere dall’As- sicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai seguenti: Art. 8 – Recesso in caso di sinistro; delle Norme che rego- lano l’Assicurazione in Generale.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’Art.2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
9. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.
10. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Detraibilità fiscale dei premi
I premi pagati per la garanzia Morte ed Invalidità Permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante danno diritto annualmente ad una detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato, se persona diversa dal Contraente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
La denuncia dell'infortunio con l'indicazione delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto al Contraente della polizza Collettiva entro tre giorni; per effettuare la denuncia di sinistro, potrà essere utilizzato l'apposito Modulo di denuncia sinistro, disponibile presso la Filiale o Agenzia dove si è sottoscritto il Modulo di Adesione.
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell’Assicurato. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti: Art. 19 – Criteri di inden- nizzabilità – Art. 20 – Denuncia del sinistro ed obblighi relativi; delle Condizioni che regolano la garanzia Infortuni.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inol- trati per scritto ad Avipop Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Fax 00.0000.000 - xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a IVASS – Via del Quirinale 21 – 00000 Xxxx – Fax 00.00000.000/745 - Numero Verde 800-486661.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, utilizzando l’apposito modello reperibile nella sezione “Reclami” del sito della Società, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documen- to utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la com- petenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale:
• Mediazione obbligatoria, prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdot- te con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avvia-
re la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabi- le sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale;
• Negoziazione assistita, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del 10/11/2014. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda:
- esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; oppure
- proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della cosiddetta mediazione obbligatoria (ovvero esclusi i contratti assicurativi in generale).
14. Arbitrato
Per le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente da infortunio, sui mi- glioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di indennizzabilità, Le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un collegio di tre medici , nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, al consiglio dell’Ordine dei medici avente Giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai se- guenti: Art. 20 - Controversie; delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni.
AVVERTENZA: Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti , l’Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi con- ciliativi a livello normativo o convenzionale.
“Avipop Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.”
Il Rappresentante Legale XXXXXXX XXXXX
GLOSSARIO
Ai termini che seguono, le Parti attribuiscono il significato qui di seguito indicato:
ASSICURATO
Il soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
ASSICURATO PRINCIPALE
Il soggetto titolare del conto corrente ed intestatario del "Modulo di Adesione".
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
BENEFICIARIO
In caso di decesso, i figli studenti dell’Assicurato, in proporzione.
In caso di Invalidità Permanente Totale, il genitore assicurato che ha subito il sinistro..
BONUS
Indennizzo aggiuntivo spettante ai Beneficiari e corrisposto a titolo di “una tantum” al completamento degli studi nei tempi stabiliti da parte del figlio studente che, al momento del sinistro, frequenti il corso di studi di maggior grado e valore.
CONIUGE
Per coniuge si intende il coniuge a tutti gli effetti o il convivente more uxorio dell’Assicurato definito tale in base a comprovata documentazione ufficiale.
CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE
La Banca facente parte del Gruppo Banco Popolare Società Cooperativa.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro indennizzabile in base alle condizioni di polizza.
INFORTUNIO
L’evento dovuto unicamente a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettiva- mente constatabili come la Morte o l’Invalidità Permanente Totale.
ISTITUTO SCOLASTICO
Istituzione che persegue finalità educative attraverso un programma di studi con sede in Italia autorizzata dal Ministero dell’istruzione.
POLIZZA
Il documento che prova l’Assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso.
SOCIETA’
Avipop Assicurazioni S.p.A..
STUDENTE
Il figlio dell’Assicurato regolarmente iscritto ad un Istituto Scolastico o Università in Italia e che al momento del sinistro abbia un’età compresa tra i 3 ed i 30 anni.
APPENDICE N. 1 DI MODIFICA AL FASCICOLO INFORMATIVO
La presente Appendice è parte integrante del Fascicolo Informativo.
In data 1 Gennaio 2017 a seguito della fusione del Banco Popolare - Società Cooperativa ("Banco
Popolare") con Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. ("BPM") è stata costituita una nuova società
bancaria in forma di
società per azioni,
denominata
Banco BPM Società per Azioni ("Banco
BPM"). Banco BPM subentra al Banco Popolare.
Pertanto in ogni punto del Fascicolo Informativo i riferimenti effettuati al Banco Popolare devono intendersi riferiti a Banco BPM.
Fermo il resto.
Milano, 28 dicembre 2016
Mod.02564 – ed 01/2017
Avipop Assicurazioni S.p.A.
Mod. 02741 - Ed. 06/2016 - PDF
Il prodotto viene distribuito dal Banco Popolare Società Cooperativa.