Traduzione1
0.142.115.161
Traduzione1
Accordo
tra
il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di
Lituania concernente
la soppressione reciproca dell’obbligo
del visto
Concluso
il 12 dicembre 1997
Entrato in vigore l’11 gennaio 1998
(Stato 31 ottobre 2000)
Il Consiglio federale
svizzero
e
il Governo della Repubblica di Lituania,
detti in seguito Parti contraenti,
nell’intento di facilitare
il traffico turistico tra i due Stati;
animati dal desiderio di
rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla
solidarietà,
hanno convenuto quanto segue :
Art. 1
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare nella Repubblica di Lituania senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese senza ulteriori formalità sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa.
Art. 2
I cittadini della Repubblica di Lituania titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare in Svizzera senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese senza ulteriori formalità sempreché la durata del soggiorno non superi i 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa.
Art. 3
I cittadini di ciascuno Stato contraente che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni nell’altro Stato contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare di detto Stato.
Art. 4
I cittadini di ciascuno Stato contraente, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Stato o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, si recano nell’altro Stato, sono esonerati dall’obbligo del visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato. Quest’ultimo rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari di queste persone che vivono con esse nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto valido.
Art. 5
I cittadini svizzeri o lituani domiciliati stabilmente nell’altro Stato contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.
Art. 6
Qualora introduca un nuovo passaporto, lo Stato contraente interessato ne informa l’altro e gliene fornisce degli specimen per via diplomatica, se possibile almeno 30 giorni in anticipo.
Art. 7
Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri e lituani dall’obbligo di conformarsi alle leggi e alle altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.
Art. 8
Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblici, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.
Art. 9
Entrambe le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che possono sorgere nell’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente ed a scadenze regolari sulle prescrizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.
Art. 10
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.
Art. 11
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein ed ai suoi cittadini.
Art. 12
1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di 90 giorni. La denuncia va notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente.
2. Il presente Accordo si estingue allorquando l’Accordo del 26 settembre 19962 sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata fosse denunciato o sospeso.
3. Il presente Accordo è redatto in lingua tedesca e lituana, le due versioni facenti parimenti fede.
Art. 13
Precedenti accordi sulla liberazione dall’obbligo del visto tra la Svizzera e la Repubblica di Lituania sono da considerarsi abrogati, ad eccezione dell’Accordo del 4 ottobre 19953 sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.
Art. 14
Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma.
Fatto a Berna, il 12 dicembre 1997.
Per
il |
Per
il Governo |
Xxxxx xxx Xxxxxxx |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
1Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2RS 0.142.115.169
3RS 0.142.115.162
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