CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO –PARTE PRIMA NORME GENERALI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO –PARTE PRIMA NORME GENERALI
CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di
manutenzione straordinaria e adeguamento della scuola comunale dell’infanzia.
I lavori dell’appalto comprendono gli interventi illustrati e descritti negli elaborati allegati e principalmente consistono nelle realizzazione di:
- Ripassatura del manto di copertura con posa di guaina armata;
- Rifacimento canali di gronda e scossaline;
- Rivestimento di cornicione con lamiera preverniciata sagomata;
- Rimozione e rifacimento dell’intonaco esterno prospetti Ovest e Nord lato cortile interno;
- Realizzazione di ponteggio;
-Costi della sicurezza.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le opere, impianti, provviste e forniture necessarie per dare i lavori completi, ultimati ed agibili secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, con l'esclusione solo degli oneri monetari da corrispondersi alle Aziende erogatrici relativi agli allacciamenti delle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono la cui spesa resta a carico della Stazione Appaltante.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte el’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L'importo complessivo dei lavori, compresi nell'appalto, ammonta in via preventiva a € 97.846,31(euro novantasettemilaottocentoquarantasei/31) come risulta dal seguente prospetto, indicato ai sensi e per gli effetti delle eventuali richieste di subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs18.04.2016 n. 50 e s.m.i.:
Lavori | Categoria di qualificazione | Importo €. | % | tipo |
1. Edifici civili ed industriali | OG1 | 85.846,31 | 100,0 | Prevalente |
A) Importo totale dei lavori | 85.846,31 | 100,0 | ||
B) Oneri per la sicurezza | 12.000,00 | |||
A)+B) Importo totaledell’appalto | 97.846,31 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo dei lavori posta a base d’asta pari a €. 85.846,31(euro ottantacinquemila ottocentoquarantasei/31), aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1,lettera B), pari a €. 12.000,00(euro dodicimila/00) e non soggetto a ribasso d’asta.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 43 comma 7 del DPR 207/2010 per quanto ancora vigente.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del DLgs 50/2016 così come corretto dal Dlgs 56/2017 e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco ad esclusione dei prezzi della manodopera, i quali così ribassati, costituiscono i prezzi da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate e autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti così come corretto dal DLgs 56/2017.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all’art. 2.
6. L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato, purché dette varianti non e subentrino 1/5 del valore del contratto a corpo.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esemplificano tipologia e caratteristiche dei materiali da utilizzare; il grado di rappresentazione dei disegni di progetto e le note inserite negli stessi richiamano eventuali riferimenti a specifici elaborati progettuali e alle categoria delle lavorazioni da eseguire; il capitolo denominato “Disciplinare Tecnico”contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto – opere edili e strutturali fornisce le indicazioni specifiche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, fornendo tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnico ed economica dell’oggetto dell’appalto. Tutti i prezzi unitari offerti si intendono per materiali posti in opera, montati, collegati, collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento aggiuntivo. Pertanto qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla perfetta funzionalità delle opere va’ inteso sin d'ora come incluso nella descrizione, anche se in essa non fosse indicato esplicitamente.
Art. 5. Documenti del contratto
1. Sono parte integrante del contratto, ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010 i seguenti documenti:
a) − Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i. (se menzionato nel bando di gara o nell’invito);
b) − Capitolato Speciale d'Appalto;
c) − gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) – l’elenco dei prezzi unitari,
e) −il piano di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice dei contratti;
f) - cronoprogramma lavori;
g) - le polizze di garanzia.
Art. 6. Osservanza di leggi e regolamenti
1. Nell’esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
~ la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile (a seguito di abrogazione di norme ex art. 358 D.P.R. 207/2011 e art. 256 del D.L.vo 12.4.2006 n.163);
~ il D.L.vo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. “Codice contratti”;
~ il DLgs n. 56/2017;
~ il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 ”Regolamento esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2008/18/CE”, per le parti ancora in vigore, d’ora in avanti definito Regolamento;
~ il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, d’ora in avanti definito Capitolato generale per quanto applicabile (a seguito di abrogazione di norme ex art. 358 D.P.R. 207/2011 e art. 256 del D.L.vo. 12.04.2006 n. 163).
~ il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
~ DM 11.01.2017;
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si farà riferimento alla normativa vigente che si sostituisce di diritto anche alle clausole qui previste eventualmente da questa difformi.
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare diquello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali,anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori,l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n.64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
5. E’ altresì a conoscenza:
- che il cantiere verrà installato nell’area scolastica; durante tutto lo svolgimento delle lavorazioni del cantiere non dovrà costituirsi alcun condizionamento al normale funzionamento delle funzioni scolastiche ed il suo utilizzo da parte degli utenti;
- dell’importanza dell’opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall’accesso ai luoghi di lavoro.
Art. 8. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione le procedure della normativa vigente.
Art. 9. Xxxxxxxxx e rappresentante dell’appaltatore
1. L’appaltatore deve, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato generale, avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri,deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.
3. L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
4. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.
5. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 10. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale qualora:
- l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento,la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso;
- ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. In caso di riunione di concorrenti si applica la normativa specifica.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui al comma seguente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, asemplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, prima della formale sottoscrizione del contratto.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento el’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre:
- gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
7. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017.
8. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
10. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante;in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 11. Assicurazione a carico dell’impresa
0.Xx sensi dell’art. 103, comma 7, del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
0.Xx polizza deve essere stipulata in conformità al Decreto Ministro Attività Produttive12.3.2004 n. 123, a copertura degli importi di seguito indicati, riportati nel bando di gara:- che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
0.Xx somma assicurativa deve risultare di importo non inferiore a € 500.000,00;Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo.
4. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO 4 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
Art. 12. Norme generali di sicurezza
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene;
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 13. Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l’esecuzione dell’opera, le misure generali e di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al cantiere oggetto del presente appalto, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z),e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
3. L’impresa, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., prima dell’inizio dei lavori,deve consegnare al Responsabile del Procedimento:
- una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL, e alle Casse Edili;
- nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L’impresa è tenuta ad osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici, presenti in cantiere, quand’anche siano lavoratori autonomi:
- gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 36-bis del D.L. n. 223/2006, convertito,con modificazioni, in legge n. 248/2006, secondo le indicazioni della circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n. 29 del 28.9.2006 nonché l’art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Per tanto, il personale occupato in cantiere, compreso quello delle ditte subappaltatrici e i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo cantiere, devono essere muniti, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita) e l’indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale della ditta). I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento. Il campo di applicazione della normativa in parola viene individuato con riferimento a tutte le imprese che operano nel cantiere edile (anche di quelle non caratterizzate dall’esercizio di attività edile) che svolgono le attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui trattasi;
- gli obblighi di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativi alla redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Il documento deve contenere i contenuti minimi di cui alla circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n. 25 del 13.9.2006. Relativamente ai ponteggi su ruote (trabatelli) ed altre attrezzature per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota, si osservano le disposizioni di cui alla circolare del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale n. 30 del 03.11.2006.
Art. 14. Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza emesso a disposizione dalla Stazione appaltante, (ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..)come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d’opera.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 15. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. L’idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
3. Quanto descritto al punto precedente è valido anche per i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici.
4. L’appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire, l’aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
5. Solo dopo che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà accettato il piano operativo e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il piano di sicurezza e coordinamento,l’appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte.
6. La mancata consegna, prima dell’inizio dei rispettivi lavori, del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti all’Organo di vigilanza ai sensi dell’art. 101,comma 3, del D.Lgs. n. 81/08, ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 159,comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
7. In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 16. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
2. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 5.- TERMINIDI ESECUZIONE ED ULTIMAZIONE LAVORI
Art. 17. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori,previa autorizzazione del responsabile del procedimento, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula stessa.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori.
3. E’ altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata, senza che l’appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali,assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
d) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
e) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
f) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
g) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
h) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
i) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del2008. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
k) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
l) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;
m) copia del registro infortuni;
n) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.
Deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,previdenziali, assicurativi.
Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto di 10 giorni con condizioni meteorologiche sfavorevoli.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 19. Sospensioni e proroghe
1. Nei casi previsti dall’art. 106 c. 1 del DLgs 50/2016 così come corretto dal DLgs. 56/2017 la direzione lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori o di ogni singolo ordine di esecuzione redigendo apposito verbale. Si applicano gli artt. 25, 26, 27 del capitolato generale d’appalto.
2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. In caso di sospensioni parziali dei lavori, l’appaltatore è tenuto a proseguire la parti di lavoro eseguibili.
4. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 24 del Capitolato generale.
5. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse, entro 30 gg. dal ricevimento, dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
6. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
7. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.
8. Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
9. I verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
10. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 107 del DLgs 50/2016 così come corretto dal DLgs 56/2017;
Le sospensioni e le proroghe, concesse ai sensi dell’art. 107 DLgs 50/2016 così come corretto dal DLgs 56/2017, devono essere annotate nel giornale dei lavori.
Art. 20. Penali in caso di ritardo
Qualora l’appaltatore non rispetti i termini fissati per dare ultimate tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, la penale pecuniaria di cui all’art. 113-bis dell’art. 107 del DLgs 50/2016, così come corretto dal DLgs 56/2017, è stabilita nella misura dell’1 per mille per ogni giorno di ritardo oltre ai 90 sopraindicati.
Resta altresì stabilito che il maggior tempo impiegato in rapporto all’eventuale ritardo non potrà dar luogo a nessun tipo di riconoscimento.
La data di ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto, riferita all’intero periodo contrattuale, dovrà risultare da un certificato redatto dal Direttore dei lavori.
Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 21 in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa del ritardo.
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. l’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate, produce la risoluzione del contratto.
2. la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del DLgs 50/2016 così come corretto dal DLgs 56/2017, è dichiarata per iscritto dal RUP previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate al contratto alla stazione appaltante.
3. sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 22. Programma dei lavori
1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante facente parte del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell’impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all’art. 43 comma 10 del Regolamento.
2. Prima dell’inizio dei lavori l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori il proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori. In particolare Il programma esecutivo dei lavori dovrà evidenziare le date alle quali si saranno raggiunti gli importi previsti dalle condizioni di pagamento di cui all’art. 27.
3. La mancata presentazione del programma esecutivo prima dell’inizio dei lavori o la sua eventuale insufficiente revisione secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori entro 15giorni dalla comunicazione della mancata approvazione del programma stesso da parte della D.L., comporta l’automatica accettazione da parte dell’appaltatore del cronoprogramma di progetto, quale programma esecutivo dei lavori.
4. Il programma esecutivo di cui sopra, redatto dall’impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l’andamento dei lavori e dell’eventuale scioglimento anticipato del contratto.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi lecui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'articolo 92,comma 1, del decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,eventualmente integrato ed aggiornato.
6. Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere concordato preventivamente con la direzione dei lavori.
Art. 23. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
g) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
Art. 24. Certificato di ultimazione dei lavori
1. Previa formale comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l’avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità,accertate dal Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito art. del presente schema di contratto,proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.
Art. 25. Termini per il collaudo e riferimenti per i controlli
1. Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione nei casi ammessi è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente capitolato avvengono con approvazione del predetto certificato.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia ed alla buona conservazione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata diparte o di tutte le opere ultimate.
5. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
6. Le operazioni dei collaudi tecnici delle strutture e degli impianti verranno eseguite in conformità alle previsioni e prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008 – cap. 9, alle norme CEI64-8 parte 6, alle norme UNI 11169, UNI 8852, UNI 9182 (parzialmente sostituita da UNI9511/2) (FA 1-93), UNI 8199, UNI 8827.
7. Per quanto riguarda il controllo, l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultima, siapplicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
8. L’appaltatore, nell’esecuzione delle varie lavorazioni previste dal progetto, dovrà utilizzare solo prodotti per i quali, al momento della loro posa in opera, sia prevista e sia vigente la marcatura CE.
Art. 26. Presa in consegna di lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche prima che intervenga il collaudo provvisorio, alle condizioni indicate nell’art. 230, comma 1, del Regolamento. In particolare verrà redatto
apposito stato di consistenza dettagliato delle opere, a garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
CAPO 6 – GESTIONE ECONOMICA DEL CONTRATTO
Art. 27. Anticipazione
1. L’anticipazione è regolata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Art. 28. Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei lavori,mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati perla metà del loro importo), comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,raggiungano un importo non inferiore a Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00).
2. La valutazione del lavoro è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro è a corpo e resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente schema di contratto.
5. L'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
6. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2 comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nel bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale al totale dei lavori eseguito. Il pagamento avverrà per mezzo degli stati di avanzamento a condizione che tutte le opere provvisionali, le disposizioni e gli allestimenti previsti, siano stati realizzati e mantenuti nell’assoluto rispetto della vigente normativa e secondo le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’Esecuzione.
7. Qualora siano stati effettuati pagamenti anticipati a titolo di rimborso per l’acquisto di materiali da costruzione, ai sensi del successivo Art. 32, lo stato d’avanzamento, in misura del progressivo impiego in opera degli stessi, dovrà evidenziare oltre l’importo del sal anche l’importo dei materiali - eventualmente calcolato in percentuale – da recuperare, determinando così l’importo netto da corrispondere sul sal medesimo;
8. A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
9. Termini della procedura di pagamento:
Entro i 90 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura:
“lavori a tutto il ” con l’indicazione della data;
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. Dell’emissione del certificato il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile.
11. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, su proposta del direttore dei lavori sentito il responsabile del procedimento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
12. Sospensione dei pagamenti in acconto quando il documento unico di regolarità contributiva(DURC), richiesto direttamente dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art.16-bis della L. 28 gennaio 2009, n. 2, agli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento, risulti negativo, ossia attesti una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE.
13. Sospensione dei pagamenti in acconto successivi al primo, nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro venti giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
14. Nei casi di cui ai commi 12 e 13 nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall’appaltatore per ritardato pagamento. I termini di cui al comma 9, riprendono a decorrere a seguito dell’avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui sopra.
15. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto da parte della Stazione Appaltante è subordinato all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva – DURC [con riferimento a tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento] - rilasciato dagli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento competenti nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Il DURC produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera c, della Legge Regionale.
16. In conseguenza dell’eventuale versamento, da parte della Stazione appaltante, di somme agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, per il titolo di cui al comma precedente, nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’appaltatore. Resta inteso che l’eventuale pagamento si intende comunque effettuato a pieno titolo a scomputo dell’importo contrattuale dei pagamenti in acconto.
17. Ultima rata d’acconto, viene pagata, con la procedura di cui sopra, a seguito della redazione del verbale di ultimazione dei lavori, qualunque sia la somma cui può ascendere.
18. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti di cui sopra, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 29. Pagamenti a saldo
1. Termini della procedura di pagamento:
-Redazione conto finale, a cura del Direttore dei lavori, entro i 60 giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori;
-Sottoscrizione conto finale, da parte dell'appaltatore, entro 30 giorni dall’invito scritto, trasmesso, anche via fax, dal Responsabile del procedimento;
-Pagamento dell’importo dovuto, entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale pagamento è subordinato alla previa presentazione di quanto indicato nei commi successivi. In assenza il termine viene sospeso senza che l’appaltatore possa pretendere interessi per ritardato pagamento.
2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera,ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale e di responsabilità civile; la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del DM 123/2004. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal DLgs 50/2016 così come corretto dal DLgs 56/2017.
4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. Sospensione dei pagamenti a saldo quando il documento unico di regolarità contributiva (DURC), richiesto direttamente dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art.16-bis della L. 28 gennaio 2009, n. 2, agli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento, risulti negativo, ossia attesti una posizione di irregolarità contributiva dell’impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE.
6. Sospensione del pagamento a saldo, nel caso di mancata trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro venti giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
7. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante è subordinato all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva – DURC [con riferimento a tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento] - rilasciato dagli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento competenti nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Il DURC produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera c, della Legge Regionale.8. In conseguenza dell’eventuale versamento, da parte della Stazione appaltante,
di somme agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, per il titolo di cui al comma precedente, nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’appaltatore. Resta inteso che l’eventuale pagamento si intende comunque effettuato a pieno titolo a scomputo dell’importo contrattuale del pagamento a saldo.
Art. 30. Interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 .giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 113-bis DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare complessivamente il 10 % di detto ammontare netto contrattuale.
Art. 31. Interessi per ritardato pagamento della rata di saldo
1. Gli interessi dovuti dalla Stazione Appaltante all’appaltatore, sono stabiliti come segue:
Pagamento della rata di saldo:
- qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
- qualora il ritardo nel pagamento superi di ulteriori 60 giorni il termine di cui sopra e fino all'effettivo pagamento, sono dovuti, sulle stesse somme, gli interessi moratori nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 113-bis ,DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017.
2. Il saggio degli interessi di mora di cui al comma 1 è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante rifiutare la cessione dei crediti.
3. Ai fini di un’eventuale presa d’atto della cessione dei crediti, questa è subordinata alla previa verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa, ed in particolare:
il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia;
la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione appaltante, allegando l’atto, in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori;
2. In ogni caso l’Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d’appalto.
Art. 33. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
4. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
5. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
CAPO 7 - VARIANTI
Art. 34. Variazione dei lavori
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante-
2. La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dal Codice unico, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, corredata, se necessario, dall’aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
4.L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, a seguito della comunicazione della formale approvazione della perizia.
5. L’esecuzione dei lavori previsti in variante è, comunque, subordinata all’adeguamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del piano di sicurezza e del fascicolo dell’opera, nonché all’aggiornamento del piano operativo di sicurezza.
Art. 35. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte,la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 36. Diminuzione dei lavori
1. la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale
Art. 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari in elenco.
2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto oadoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dal presente capitolato.
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 38. Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Appaltatore resterà in ogni caso, nei confronti della - Stazione Appaltante, responsabile dei lavori subappaltati, in solido con il subappaltatore.
Valgono le disposizioni contenute nell'articolo 105 del D.Lgs. no 5012016, così come corretto dal D.Lgs. no 5612017. In ogni caso per la categoria di lavoro prevalente indicata nell'art. 4, la quota subappaltabile non può superare il 30% del relativo importo complessivo.
L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con I'indicazione delle ritenute di garanzia.
2. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
3. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
4. 11 subappalto è disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia. Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. no 5012016, così come corretto dal D.Lgs. no 5612017, si prevede che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quale le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora I'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento del contratto da affidare.
1 5. 1 contratti di subappalto o di cottimo, stipulati in forma pubblica o registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi aggiudicati, devono essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi e devono essere trasmessi, dopo la regolarizzazione, in copia autentica alla Stazione Appaltante m' almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell' esecuzione delle relative lavorazioni.
6. L'appaltatore, inoltre si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione (quest’ultimo ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008) provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 40. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate di cui al comma precedente, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
Art. 41. Accordo bonario
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si procederà, su proposta del Responsabile del procedimento.
Art. 42. Definizione controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del Foro di Rovigo.
Art. 43. Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori
1. L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
2. In applicazione del D. L.vo 25.2.2000 n. 72 ed in attuazione del Protocollo d’intesa in materia di sicurezza nei cantieri edili, sottoscritto in Padova il 19.10.2004, è fatto obbligo all’appaltatore di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia nell’ambito d u na prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco,le medesime condizioni di lavoro di cui al comma precedente. Ai lavoratori extracomunitari distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali dei lavoratori nazionali,fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.
Art. 44. Recesso dal contratto
1. La stazione appaltante ha il diritto, ai sensi dell’art. 109 del Codice unico, di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Art. 45. Risoluzione del contratto - Fallimento
1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 110 del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017.
CAPO 10 - NORME FINALI
Art. 46. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità,provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato generale.
Art. 47. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia;in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali,prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie (dell’Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali,manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.
5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
6. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest’ultimo caso l’Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
7. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Art. 48. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri indicati nel presente Schema di Contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte peri particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.
3. Al di là del progetto esecutivo e dei relativi dettagli prodotti dai progettisti, all’Appaltatore spetta l’onere dello sviluppo del progetto operativo necessario sia per la messa in produzione presso officine e laboratori di componenti e di articoli specialistici, sia per quelle lavorazioni che richiedono schemi propedeutici di applicazione in sito. Detti elaborati , dotati di tutte le eventuali e necessarie autorizzazioni di legge a cura e spese dell’Appaltatore, dovranno garantire i necessari riscontri con la realtà operative dimensionali e formali contingenti del cantiere ed essere concordati con la D.L. a garanzia della coerenza con il progetto esecutivo.
4. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, tutte le opere provvisionali, ponteggi interni ed esterni, allestimenti, banchinaggi, apprestamenti e piani di lavori che si renderanno necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto, di qualsiasi tipo ed entità, con esclusione di quelle specificatamente indicate nel Piano di Sicurezza e compensate a parte in quanto costituenti oneri per la sicurezza, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
5. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
6. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
7. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
8. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
9. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’accesso in cantiere e l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta,tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza ed entro i termini previsti per l’ultimazione dei lavori.
10. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
11. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere,con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
12. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
13. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
14. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo, computer tipo “Pentium 4” collegato ad internet, stampante formato A3, fax e materiale di cancelleria. Dovrà inoltre essere dotato di due linee telefoniche di cui una dotata di cordless.
15. Il tracciamento e la delimitazione con cippi dell’area di cantiere, determinata in base agli elaborati grafici del progetto esecutivo, la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove,controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna
16. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
17. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
18. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
19. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza,in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere (con particolare riferimento agli interventi preliminari di modifica dei sottoservizi esistenti), con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
20. L’appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
21. l’esecuzione di qualsiasi prova richiesta dalla Direzione dei Lavori e/o dal Collaudatore per l’accertamento della qualità e della resistenza dei materiali, con l’onere, per lo stesso Appaltatore, anche di tutta l’attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l’inoltro dei campioni a laboratori specializzati approvati dalla Direzione dei Lavori, per l’ottenimento dei relativi certificati, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per le prove di carico sulle strutture necessarie per eseguire il Collaudo Statico dell’edificio, in base alle indicazioni all’uopo impartite dal Collaudatore statico e dalla Direzione Lavori.
22. Provvedere, nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o che interessino la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, alla sospensione dei lavori nel luogo del ritrovamento ed alla comunicazione alla Direzione Lavori, adottando ogni misura necessaria per garantirne l’integrità, la custodia e la conservazione. Ciò senza poter avanzare in ogni caso alcun diritto in ordine al rimborso delle spese incontrate salvo quelle per la loro conservazione e/o per le speciali operazioni che fossero espressamente ordinate. I lavori potranno essere ripresi soltanto su ordine scritto e disposizioni della Direzione Lavori. Salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell’Ente Appaltante, senza alcun diritto a premi,partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore di cui all’art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici.
23. Eseguire tutte le opere solo dopo essersi assicurato e documentato sulla loro compatibilità con i pareri, autorizzazioni, licenze, concessioni, verifiche, collaudi previsti per legge da parte degli Organi Competenti.24. Il diniego a concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
25. L’assunzione a proprio carico degli oneri per il conseguimento dei permessi per l'eventuale occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori.26. Provvedere, a propria cura e spese, all’ottenimento di tutti i permessi e le licenze, con relative cauzioni a copertura di eventuali danni di qualsiasi genere, per l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto sulle aree pubbliche.
27. Per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti dei sottoservizi esistenti all’interno dell’area di cantiere, lo svolgimento di tutte le pratiche e gli adempimenti necessari nonché, su richiesta della D.L. e della Stazione Appaltante, ad anticipare tutte le somme occorrenti sia per il pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti di utenza richiesti dalle società erogatrici; tali anticipazioni saranno rimborsate all’Appaltatore dietro presentazione delle relative fatture, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento;
28. La raccolta presso tutti gli operatori coinvolti nell’esecuzione dei lavori, della documentazione e dei certificati da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta al fine di conseguire il certificato di prevenzione incendi ed il certificato di agibilità dell’immobile. Dovranno essere consegnate alla Direzione Lavori, per ottenere la relativa approvazione, tutte le schede tecniche dei materiali e prodotti utilizzati per la realizzazione dell’opera; l’intera raccolta di tale materiale dovrà essere consegnata in copia originale al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il quale provvedere ad integrarla allegandola al Fascicolo dell’opera.
29. Organizzazione, controllo e supervisione del lavoro degli installatori degli impianti nel cantiere.
30. Tutti gli oneri e diritti, nessuno escluso, per il conferimento in discariche autorizzate del materiale di risulta di qualsiasi tipo, anche se considerato inquinante.
31. L’impresa dovrà inoltre prestarsi ad ogni possibile richiesta della Direzione dei Lavori, perla collaborazione nella stesura dei disegni e documenti contabili sia in fase di accertamento dell’avanzamento lavori che per la compilazione della contabilità finale.
32. Per quanto riguarda gli impianti idro-termo-clima-sanitari e gli impianti elettrici e speciali,saranno a carico dell’Appaltatore anche gli oneri sotto elencati:
a) Tutte le assistenze murarie, di qualsiasi tipo ed entità, inclusi gli scavi su aree esterne e la formazione di cunicoli, necessarie per la realizzazione delle opere impiantistiche, e quanto altro necessario per garantire il buon funzionamento di tutti gli impianti e delle sue componenti, con particolare riferimento alla protezione delle reti impiantistiche installate entro i sottofondi delle pavimentazioni che dovranno essere ricoperte con un adeguato strato di malta bastarda.
b) La verifica in sito della corrispondenza dei disegni di progetto alle condizioni effettive di esecuzione delle opere.
c) I trasporti dei vari materiali in cantiere, l’immagazzinamento, l'avvicinamento ed il sollevamento dei medesimi alla zona di installazione, la pulizia di residui delle lavorazioni, con smaltimento e trasporto in discarica.
d) La fornitura di combustibile, energia elettrica e di quanto altro occorresse per le prove di funzionamento e di collaudo.
e) Le prove che la Direzione dei Lavori ordinasse di fare eseguire presso Istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'opera, in relazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni può essere ordinata la conservazione nell'Ufficio dirigente, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e della Ditta assuntrice nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
f) L'adatta manodopera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari delle costruzioni e quelle di collaudo.
g) La Ditta dovrà assumersi la piena ed incondizionata responsabilità per tutti i materiali a piè d'opera ed in opera fino alla consegna finale del fabbricato (o alla consegna parziale anticipata, per quegli impianti o parte di essi eventualmente oggetto di consegna parziale anticipata). L'Amministrazione e la D.L. non risponderanno in alcun modo per furti, danneggiamenti o manomissioni a macchinari, materiali a piè d'opera o in opera o altro, che dovessero verificarsi in cantiere durante il corso dei lavori, finoalla consegna delle opere oggetto dell'appalto. Pertanto la Ditta potrà a sua scelta,ricorrere a polizze assicurative oppure alla custodia del cantiere, provvedendovi eventualmente in accordo con le altre ditte ed imprese presenti sul cantiere.
Per tutto
quanto sopra nessun compenso particolare sarà dovuto alla Ditta. Con la firma del contratto la Ditta riconosce essere a proprio carico anche il risarcimento alla Amministrazione appaltante di tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo
di garanzia definito. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si farà riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti ed alle disposizioni del codice civile(ad esempio per quanto riguarda i vizi occulti). Per gli impianti o parte di essi presi in consegna parziale anticipata da parte della Amministrazione appaltante, la garanzia decorrerà a partire dalla data della suddetta consegna anticipata parziale.
h) Le opere provvisionali in genere, ponteggi, piani di lavoro, apprestamenti ed allestimenti, ponti, assiti, steccati, illuminazione, licenze e tasse relative, armature,centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, catene,arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera.
32. Alla fine dei lavori l’impresa dovrà consegnare alla D.LL. n.° 3 copie cartacee più una copia su supporto magnetico di tutto il progetto aggiornato come costruito (as-built).delle componenti edili, strutturali, impiantistiche, dei sottoservizi ecc…, senza spese ed oneri per la Stazione appaltante.
33. La Direzione Lavori si riserva di consegnare all’Impresa, nel corso dei lavori e nell’ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire con integrazioni esplicative di quanto già previsto
34. Con la presentazione della propria offerta, l'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari dei lavori previsti, e che tutti i predetti oneri non daranno quindi luogo a compensi aggiuntivi. L'appaltatore è obbligato:
ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza didue testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dallo schema di contratto d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di xxxx e dimezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
Art. 49. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 50. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, esemplare del cartello indicatore di forma rettangolare delle dimensioni di 1,00x2,00 ml e comunque sulla base di quanto indicato dalla D.L. curandone eventuali aggiornamenti periodici.
Art. 51. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) tutte le spese di xxxxx e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico,canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente schema di contratto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 52. Responsabilità dell'appaltatore
1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
2. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore,che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.
3. L’assunzione di responsabilità riguarda l’esecuzione regolare di tutti i lavori osservando le prescrizioni di legge relative alla esecuzione dei progetti e in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi richiedendo alla D.L. tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultassero dai disegni, dalla descrizione delle opere o comunque dai documenti contrattuali, con la precisazione che tutte le informazioni e le soluzioni proposte dal progetto e dalla D.L. non debbono essere recepite passivamente dall’Appaltatore come imposizioni, bensì come conoscenze e indicazioni da fare proprie solo dopo esserne convinto al punto da assumersi completamente le responsabilità della loro realizzazione. In caso di dissenso sulla corretta scelta delle soluzioni esecutive proposte dal progetto e dalla D.L., l’Appaltatore stesso dovrà farsi parte diligente per sostituire quelle contestate con proposte alternative di cui dovrà documentare la superiore validità e che se pur necessiteranno per la loro esecuzione dell’approvazione della D.L, saranno sempre e totalmente assunte e garantite in proprio.
Art. 53. Danni di forza maggiore
1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
2. Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli,anche se di entità eccezionale: gli smottamenti e le solcature delle scarpate,l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.
3. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.
4. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa ola negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
5. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.
Art. 54. Criteri minimi ambientali da rispettare
L’appaltatore per l’esecuzione delle opere relative al presente appalto, farà riferimento al DM 11/01/2017 allegato 2, relativo ai criteri minimi ambientali da rispettare in edilizia, di cui all’art. 34 del DLgs 50/2016 aggiornato dal correttivo DLgs 56/2017.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE SECONDA NORME TECNICHE
A - LAVORI EDILI E STRUTTURE
A - DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO D’APPALTO
Tutte le opere di seguito descritte dovranno rispettare le norme e i requisiti descritti nel presente Capitolato speciale nel caso di prescrizioni contrastanti, si intendono prevalenti quelle di seguito specificate. Con la firma del contratto, di cui il presente Capitolato costituisce un allegato, l'Appaltatore riconosce e prende atto ad ogni e qualsiasi effetto che la descrizione delle opere da eseguire contenuta nel presente documento e nell’Elenco Prezzi Unitari e negli elaborati grafici, espressa in forma sintetica ed abbreviata, impegna l'Appaltatore stesso a fornire le opere finite a regola d'arte, complete di ogni materiale necessario per la loro realizzazione, ed agibili sotto ogni punto di vista, e in assoluta osservanza delle vigenti norme che disciplinano la loro realizzazione,
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e nel Capitolato Generale d’appalto, negli elaborati grafici di progetto e negli altri atti contrattuali, che l’appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. L’esecuzione dell’opera dovrà avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente in materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, e qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa citata.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell’appaltatore.
Tutti i prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali, tutti gli oneri derivanti da trasporti in discarica autorizzata con i relativi diritti, includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), tutte le opere provvisionali, ponteggi, allestimenti, banchinaggi, apprestamenti e piani di lavori che si renderanno necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni previste dal progetto, di qualsiasi tipo ed entità, con esclusione di quelle specificatamente indicate nel Piano di Sicurezza e compensate a parte quali oneri per la sicurezza, tutte le assistenze murarie per pose di pavimenti, montaggi di opere in metallo ed impiantistiche di qualsiasi genere e tipologia, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’appaltatore e quanto altro necessario alla esecuzione piena e perfetta dell’opera in oggetto.
L'appaltatore assume con la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del Committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettata. Spetta all’Appaltatore l’onere di provvedere a sua cura e spese alla progettazione costruttiva e di cantiere delle opere tutte, secondo il dettaglio che sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori o che risulterà comunque necessario per l’esecuzione delle opere a regola d’arte e perfettamente funzionali. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi alle norme antincendio ed antinfortunistiche di cui al Parere Preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con relativi elaborati grafici, allegati al progetto esecutivo, con particolare riferimento a quanto necessario all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ed all’accertamento tecnico degli impianti elettrici e degli ascensori. In particolare l’’Appaltatore, previa verifica preliminare, dovrà garantire le corretta esecuzione degli elementi strutturali, che dovranno avere caratteristica di resistenza meccanica R60/R120, e, che dovranno avere le caratteristiche minime richieste dalla normativa vigente, in funzione dell’affollamento previsto e della capacita di deflusso delle uscite previste.
Gli elaborati grafici del progetto esecutivo, rappresentano in maniera specifica ed inequivocabile, le varie tipologie di lavorazioni e tecnologie previste dal progetto che dovranno essere utilizzate per la realizzazione dell’opera. La rappresentazione grafica e i particolari costruttivi vanno intesi come documentazione di riferimento per l’utilizzo di materiali, tecnologie e lavorazione da attuare; sarà cura dell’Appaltatore procedere alla realizzazione delle opere in conformità alle migliori tecniche esecutive ed in rispetto della buona regola dell’arte.
Nel caso di incertezze che potrebbero emergere dalla interpretazione delle indicazioni contenute negli elaborati grafici, e/o di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro e stato progettato cioè quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Il presente Capitolato fornisce le indicazioni specifiche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, fornendo gli elementi necessari per una più compiuta definizione tecnico ed economica dell’oggetto dell’appalto. Tutti i prezzi unitari offerti si intendono per materiali posti in opera, montati, collegati, collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento aggiuntivo. Qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla perfetta funzionalità delle opere và inteso sin d'ora come incluso nella descrizione, anche se in essa non fosse indicato esplicitamente.
Misure per evitare effetti negativi sull’ambiente
L’area del futuro cantiere si trova nel capoluogo di Ceregnano facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo e l’accesso attraverso la rete viaria esistente, anche da parte di mezzi pesanti, non rivela particolari difficoltà operative, come dimostra l’attività in esercizio in essere. Per quanto riguarda l’organizzazione della viabilità interna, l’indicazione di accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici, si rimanda ai contenuti di specifici capitoli contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Ambito di intervento dei lavori oggetto di appalto
Prima della presentazione dell’offerta, l’Appaltatore e tenuto ad eseguire una verifica in cantiere, in sede di specifico sopralluogo in situ, delle condizioni del terreno per valutare eventuali vincoli all’operatività dei mezzi meccanici da utilizzare. Nessuna riserva potrà essere sollevata dall’Appaltatore in merito alla non corretta ed approfondita valutazione dello stato dei luoghi, anche relativamente all’accessibilità all’area di cantiere e alla relativa agibilità interna, sia per quanto riguarda la movimentazione dei mezzi necessari per le lavorazioni, sia per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere stesso.
L’individuazione dell’area oggetto di intervento, i capisaldi di riferimento per la consegna dell’area di cantiere e per il tracciamento della perimetrazione della nuova edificazione saranno in loco individuati da parte dell’Appaltatore in base agli elaborati grafici del progetto esecutivo. Saranno totalmente a carico dell’Appaltatore l’eventuale richiesta e gli oneri di occupazione di suolo pubblico delle aree, esterne all’ambito di intervento, necessarie per consentire l’accesso all’area di cantiere secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, per tutto il tempo di durata del cantiere.
Gli elaborati grafici esecutivi, illustrano che nell’area oggetto di intervento sono presenti dei sottoservizi e delle reti di smaltimento delle acque meteoriche che verranno coinvolte dalle operazioni di scavo.
Tali interventi, comporteranno la manomissione del suolo e della relativa pavimentazione che, ultimate le operazioni di modifica, dovranno essere perfettamente ripristinate utilizzando materiale dello stesso tipo. Si dovrà quindi provvedere al ripristino della finitura del suolo
Sarà onere dell'Appaltatore l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per garantire il rispetto, la salvaguardia ed il corretto funzionamento delle tubazioni interrate esistenti non interferenti con l’opera, per lo smaltimento delle acque meteo e nere che insistono all'interno dell'area di cantiere.
Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa e tenuta ad effettuare tutte le verifiche di seguito elencate per le quali rilascerà all'Ente Appaltante dichiarazione di completa assunzione di responsabilità:
- fattibilità
- congruenze geometriche
- sequenze di montaggio
- interazione strutture - architettura – impianti
- predisposizione di passaggi ed attacchi nelle strutture
- stabilita delle opere complete e dei singoli componenti nelle fasi di costruzione e finale.
Al momento della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l’appaltatore non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento sull’area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.
Preliminarmente a qualsiasi attività di scavo o di movimento terra, l'Appaltatore dovrà eseguire con onere proprio, un rilievo planoaltimetrico di aggiornamento, esteso all'intera area di cantiere, per verificare i riferimenti e le quote altimetriche esistenti e impostato su dei punti certi . Tale rilievo dovrà essere restituito sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, e sottoposto a verifica ed approvazione della D.L. Le risultanza che emergeranno da tale rilievo costituiranno l'unico riferimento valido, anche ai fini della verifica altimetrica definitiva degli assetti del suolo previsti dal progetto in funzione delle relative pendenze da realizzare per lo smaltimento dell'acqua piovana. Il tracciamento ed il posizionamento dell’edificazione nell’area, totalmente a carico dell’Appaltatore, sarà oggetto di specifica verifica ed approvazione; negli elaborati grafici vengono indicate le quote che in modo inderogabile dovranno essere osservate e rispettate, ai fini dei distacchi dai confini e dagli edifici esistenti. Qualsiasi valore ed entità metrica che si discostasse dalle indicazioni contenute negli elaborati grafici, dovranno essere segnalate alla D.L. prima dell’inizio di qualsiasi operazione e lavorazione.
Le quote relative ai fabbricati e alle sistemazioni esterne, dovranno essere riportate su uno o più capisaldi inamovibili e facilmente individuabili, cosi da consentire in ogni momento, fino all'approvazione del collaudo, immediati e sicuri controlli. In ogni piano dell’edificio, durante le varie fasi della sua realizzazione, dovranno essere riportati in varie localizzazioni, da concordare con la D.L., le varie quote assolute, riferite al sistema di quotatura altimetrica assunto per il progetto, al fine di consentire la verifica diretta di ogni quota indicata ed espressa nel progetto esecutivo.
Nelle tavole di progetto e indicato il caposaldo altimetrico di riferimento. Tale caposaldo corrisponde alla quota del pavimento del piano inferiore del portico dell’edificio limitrofo all’area di intervento, ed e collocato alla quota relativa 0,00. La quota 0.00 di riferimento del progetto corrisponde alla quota 0,00 rispetto al caposaldo di riferimento.
A1 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE
Prescrizioni tecniche
Le seguenti prescrizioni tecniche rappresentano livelli qualitativi e dimensionali di minime. Le presenti prescrizioni hanno un valore di carattere generale per tutti gli interventi appaltati. Le caratteristiche di dotazione e le prescrizioni di carattere particolare relative allo specifico intervento di cui al presente Capitolato Speciale si trovano nella "parte A". ove contrastanti, prevalgono le prescrizioni fornite dalla parte A.
Prescrizioni alternative al presente Capitolato, saranno concordate tra Appaltatore e Direzione Lavori. L'Appaltatore ha altresì la facoltà di proporre soluzioni diverse da quelle delineate nella presente normativa, purché documenti, con opportune certificazioni, la idoneità a raggiungere obiettivi equivalenti o superiori a quelli fissati dalle presenti prescrizioni, sia in termini di prestazioni che di costi di esercizio o semplicemente di manutenzione. Esse saranno comunque sottoposte dalla D.L. all'accettazione dell'Ente Appaltante.
Anche in caso di mancanza di prescrizioni, per particolari opere, l'Appaltatore proporrà una o più soluzioni subordinate all'autorizzazione dell'Appaltante. Almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori relativi, l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori un campionario completo dei materiali elementari e lavorati che intende impiegare nei lavori. Detti materiali dovranno essere muniti di "Marchio di fabbrica" ed essere accompagnati da regolare certificato di garanzia rilasciato dalla Ditta costruttrice, da cui risultino le caratteristiche tecniche e le corrette modalità d'uso degli stessi.
L’appaltatore, nell’esecuzione delle varie lavorazioni previste dal progetto, dovrà utilizzare solo prodotti per i quali, al momento della loro posa in opera, sia prevista e sia vigente la marcatura CE. In ogni caso tutti i materiali dovranno corrispondere ai requisiti indicati nelle specifiche condizioni tecniche, ne potrà effettuarsi variazione alcuna in corso d'opera nel tipo e nella fonte di approvvigionamento proposti dall'impresa ed accettati alla Direzione Lavori, salvo che il medesimo non ne esprima autorizzazione scritta.
Le specifiche del presente documento sono attinenti alle modalità di esecuzione di tutte le opere strutturali in elevazione ed in fondazione specificate nei capitoli relativi alle diverse lavorazioni e forniture.
L'Appaltatore e responsabile della perfetta rispondenza dei materiali, delle opere e parti di opere ai disegni, alle presenti specifiche, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori, nel seguito indicata con D.L. Qualora la D.L. rifiutasse determinati lavori, materiali o apparecchiature, anche se già posti in opera, perche non adatti alla buona riuscita dell'opera o non rispondenti alle presenti specifiche, l'Appaltatore sarà obbligato a sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni provocati diretti ed indiretti.
L'Impresa ha l'onere di eseguire direttamente e a suo carico gli elementi costitutivi delle opere strutturali, partendo dal progetto di gara ed integrandolo nel rispetto della congruenza con il progetto architettonico ed impiantistico. In tal senso dovrà verificare i passaggi, le forature, il rispetto delle geometrie e delle quote previste. La responsabilità della congruenza di tutti gli elaborati di cui sopra con il progetto e esclusivamente dell'Impresa che, comunque, ne fornirà copia riproducibile all'Ente Appaltante.
E facoltà dell'Appaltatore utilizzare componenti e prodotti diversi da quelli eventualmente specificati in progetto; l'impiego di tali prodotti e subordinato all'approvazione scritta della D.L. L'Appaltatore si obbliga a fornire tutti gli elementi che la D.L. ritiene necessari per la valutazione tecnica di idoneità del prodotto, in particolare:
- specifiche tecniche
- certificati di prova presso Laboratori Ufficiali
- campioni del prodotto.
A2– SCAVI E DEMOLIZIONI
Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nell’ambito del cantiere od in luogo attiguo indicato dalla DD. LL., previo assenso della medesima, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.
Scavi di fondazione od in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate,
sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. Scavi subacquei e prosciugamento
Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 26, l'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, e in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, comunque, assolutamente vietato il getto dall’alto dei materiali.
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato in quanto materiali utilizzabili, per i quali è previsto il loro immagazzinamento nelle aree fissate dal Direttore dei Lavori, vanno smaltiti nelle pubbliche discariche.
A3 - MURATURE, VOLTE, STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO
Opere e strutture di muratura Malte per murature.
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli 7 e 8. L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte e consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D. Min. Ind. Comm. 13 settembre 1993. I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, n. 103.
Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione.
Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: - ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 mm ne minore di 5 mm. I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressi e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.
La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico. Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche.
Si dovra fare riferimento a quanto prescritto dalle N.T.C. di cui al D. M. 14/01/2008:
a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
La muratura e costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta. Gli elementi resistenti possono essere di:
- laterizio normale;
- laterizio alleggerito in pasta;
- calcestruzzo normale;
- calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).
b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.
La muratura e costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta. Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici. Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.
Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte. In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalità descritte dal D.M.14/01/2008.
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti e subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse. Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;
2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;
3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera in strati regolari. Muratura portante: particolari costruttivi.
L'edificio a uno o più piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali. A tal fine di deve considerare quanto prescritto dal D. M. 14/01/2008 - e quanto segue:
a) Collegamenti.
I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro. Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali. Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura dei solai la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente ancorati alla muratura. Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla meta di detto spessore.
b) Cordoli.
In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla meta dello spessore del muro. Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di almeno 6 cmq con diametro non inferiore a 12 mm. In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sarà aumentata di 2 cmq. a piano.
La stessa armatura dovra essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in elevazione. In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6 % dell'area del cordolo.
Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore a 30 cm. Per edifici con più di 6 piani, entro e fuori terra, l'armatura dei cordoli sarà costituita da tondi con diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.
Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle barre dovra sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.
c) Incatenamenti orizzontali interni.
Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche. Tali incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli. Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento e assicurato dal solaio stesso.
In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cmq per ogni campo di solaio.
d) Spessori minimi dei muri:
Lo spessore dei muri non può essere inferiore ai seguenti valori:
a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;
b) muratura in elementi resistenti artificiali sempieni 20 cm;
c) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;
d) muratura di pietra squadrata 24 cm;
e) muratura listata 30 cm;
f) muratura di pietra non squadrata 50 cm. Paramenti per le murature di pietrame.
Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potrà essere prescritta la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni;
a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) a mosaico grezzo;
c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.
a) Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.
b) Nel paramento a “mosaico grezzo¨ la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.
c) Nel paramento a “corsi pressoché regolari¨ il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.
d) Nel paramento a “corsi regolari¨ i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza pero fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio. Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà
essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, ne inferiore a 25 cm; l'altezza minima dei corsi non dovra essere mai minore di 20 cm.
In entrambi i parametri a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura. Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento, dovranno essere accuratamente stuccate.
In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello. In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
Costruzione delle volte
Le volte in genere saranno costruite sopra solide armature, formate secondo le migliori regole, ed in modo che il manto o tamburo assuma la conformazione assegnata all'intradosso degli archi, volte o piattabande, salvo a tener conto di quel tanto in più, nel sesto delle centine, che si crederà necessario a compenso del presumibile abbassamento della volta dopo il disarmo. E’ data facoltà all'Appaltatore di adottare nella formazione delle armature suddette quel sistema che crederà di sua convenienza, purché presenti la necessaria stabilita e sicurezza, avendo l'Appaltatore l'intera responsabilità della loro riuscita, con l'obbligo di demolire e rifare a sue spese le volte che, in seguito al disarmo avessero a deformarsi od a perdere la voluta robustezza. Ultimata l'armatura e diligentemente preparate le superfici d'imposta delle volte, saranno collocati in opera i conci di pietra od i mattoni con le connessure disposte nella direzione precisa dei successivi raggi di curvatura dell'intradosso, curando di far procedere la costruzione gradatamente e di conserva sui due fianchi. Dovranno inoltre essere sovraccaricate le centine alla chiave per impedirne lo sfiancamento, impiegando a tale scopo lo stesso materiale destinato alla costruzione della volta. In quanto alle connessure saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura.
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello. Nelle volte con mattoni di forma ordinaria le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e di 10 all'estradosso. A tal uopo l'Appaltatore per le volte di piccolo raggio, e obbligato, senza diritto ad alcun compenso speciale, a tagliare diligentemente i mattoni per renderli cuneiformi, ovvero a provvedere, pure senza speciale compenso, xxxxxxx speciali lavorati a raggio.
Si avrà la maggiore cura tanto nella scelta dei materiali, quanto nel loro collocamento in opera, e nell'unire con malta gli ultimi filari alla chiave si useranno i migliori metodi suggeriti dall'arte, onde abbia a risultare un lavoro in ogni parte perfetto. Le imposte degli archi, piattabande e volte, dovranno essere eseguite contemporaneamente ai muri e dovranno riuscire bene collegate ad essi. La larghezza delle imposte stesse non dovra in nessun caso essere inferiore a 20 cm. Occorrendo impostare volte od archi su piedritti esistenti, si dovranno preparare preventivamente i piani di imposta mediante i lavori che saranno necessari, e che sono compresi fra gli oneri a carico dell'Appaltatore. Per le volte oblique, i mattoni debbono essere tagliati sulle teste e disposti seguendo la linea prescritta.
Nelle murature di mattoni pieni, messi in foglio o di costa murati con cemento a pronta presa per formazione di volte a botte, a crociera, a padiglione, a vela, ecc., e per volte di scale alla romana, saranno eseguite tutte le norme e cautele che l'arte specializzata prescrive, in modo da ottenere una perfetta riuscita dei lavori.
Sulle volte saranno formati i regolari rinfianchi fino al livello dell'estradosso in chiave, con buona muratura in malta in corrispondenza delle pareti superiori e con calcestruzzo per il resto. Le sopraindicate volte in foglio dovranno essere rinforzate, ove occorra, da ghiere o fasce della grossezza di una testa di mattoni, collegate alla volta durante la costruzione.
Per le volte e gli archi di qualsiasi natura l'Appaltatore non procederà al disarmo senza il preventivo assenso della Direzione dei lavori. Le centinature saranno abbassate lentamente ed uniformemente per tutta la larghezza, evitando soprattutto che per una parte il volto rimanga privo di appoggio, mentre l'altra e sostenuta dall'armatura.
Murature e riempimenti in pietrame a secco Vespai
a) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili).
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e, possibilmente, a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure, infine, negli strati inferiori, il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
b) Vespai e intercapedini.
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento. Per i vespai di pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo
tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll'asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto. Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.
Opere e strutture di calcestruzzo Impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dalle N.T.C. di cui al D. M. 14/01/2008. Dovranno inoltre rispettare le disposizioni inerenti le classi di esposizione riportate nella Norma UNI 11104/2004. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualità.
Controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14/01/2008 – Dovranno inoltre rispettare le disposizioni inerenti le classi di esposizione riportate nella Norma UNI 11104/2004.
La resistenza caratteristica e la classe di esposizione del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari). I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste dal D. M. 14/01/2008
Norme di esecuzione per il cemento armato normale.
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nelle N.T.C. di cui al Decreto Ministeriale 14/01/2008. In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dal D.M. 14/01/2008;
Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione e lasciata al giudizio del Direttore dei Lavori. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dal Decreto Ministeriale 14/01/2008.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilita accompagnati dai disegni esecutivi e dalla relazione, redatti dalla Stazione Appaltante, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al Contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
Solai Generalità.
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli successivi. I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti ai punti 5 e 6 dell’allegato al D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi¨ e nel “Decreto Ministeriale 14/01/2008 - Ministero delle Infrastrutture - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni¨(Gazzetta ufficiale 04/02/2008 n. 29).
Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione.
Nei successivi punti sono trattati i solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio od in altri materiali. Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall'associazione di elementi prefabbricati. Per tutti i solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute e nelle N.T.C. di cui al D.M. 14.01.2008
I solai di calcestruzzo armato o misti sono cosi classificati:
1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
2) solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
3) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni del precedente articolo 39, i solai del tipo 2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti.
Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio.
a) I solai misti di cemento armato normale o precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle seguenti categorie:
1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;
2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.
I blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che, nel solaio in opera sia assicurata con continuità la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.
Nel caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono usare elementi monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali.
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse.
La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e comunque non inferiore a 8 cm.
Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di solaio compIeti, il limite minimo predetto potrà scendere a 5 cm. L'interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta. Il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.
b) Caratteristiche dei blocchi.
1) Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi.
Lo spessore delle pareti orizzontali compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle pareti perimetrali non minore di 8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm. Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiore di 3 mm.
Si devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in direzione orizzontale, con setti con rapporto spessore lunghezza il più possibile uniforme. Il rapporto fra l'area complessiva dei fori e l'area lorda delimitata dal perimetro della sezione del blocco non deve risultare superiore a 0,670-Ò625 h, ove h e l'altezza del blocco in metri.
2) Caratteristiche fisico-meccaniche;
Resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:
- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a2). e di:
- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; per i blocchi di cui alla categoria a1). Resistenza caratteristica a trazione per flessione dovra essere non minore di:
- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2); e di:
- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).
Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrità dei blocchi con particolare riferimento alla eventuale presenza di fessurazioni.
c) Spessore minimo dei solai.
Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30.
Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
d) Spessore minimo della soletta.
Nei solai del tipo a1) lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm.
Nei solai del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
- possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore;
- avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50 % della superficie lorda.
e) Protezione delle armature.
Nei solai, la cui armatura e collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da consentire il rispetto dei seguenti limiti,
- distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;
- distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature trasversali, longitudinali, per taglio, si fa riferimento alle norme contenute nel “Decreto Ministeriale 14/01/2008.
In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente bagnati.
Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere eliminati.
f) Conglomerati per i getti in opera.
Si dovra studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi di ghiaia e per ridurre l'entità delle deformazioni differite. Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovra superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature ne la distanza netta minima tra le armature.
Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza sia con i blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.
Solai prefabbricati.
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione e obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte Xxxxxxx o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile. Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal laterizio.
a) Classificazioni.
I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiale diversi dal laterizio (calcestruzzo Leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche, elementi organici mineralizzati, ecc.). Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.
Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:
al) blocchi collaboranti;
a2) blocchi non collaboranti.
- Blocchi collaboranti.
Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm2 ed inferiore a 25 kN/mm2.
Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati e caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei lavori. Devono soddisfare a tutte le caratteristiche fissate per i blocchi di laterizio della categoria a2).
- Blocchi non collaboranti.
Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm2 e svolgere funzioni di solo alleggerimento. Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le dimensioni dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi di laterizio non collaboranti.
b) Spessori minimi.
Per tutti i solai, cosi come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di calcestruzzo contenenti armature di acciaio non potrà essere minore di 4 cm.
Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso prefabbricati. Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le seguenti prescrizioni.
a) L'altezza minima non può essere minore di 8 cm.
Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25.
Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 3) senza soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indicato può essere portato a 35.
Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuità realizzato agli estremi, tali rapporti possono essere incrementati fino ad un massimo del 20 %.
E’ ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.
Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
b) Solai alveolari.
Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo deve estendersi all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione.
c) Xxxxx con getto di completamento.
La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di una armatura di ripartizione a maglia incrociata.
Strutture in acciaio Generalità.
L’impresa sarà tenuta all’osservanza delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della Legge 5.11.1971 n. 1086, “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e per le strutture metalliche¨ (D.M 09.01.1996 e successivi aggiornamenti). Dovranno inoltre rispettare quanto prescritto dalle N.T.C. di cui al D. M. 14/01/2008. E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Norme, si richiamano qui espressamente anche le seguenti Norme UNI:
- UNI 10011/88 relative alle costruzioni di acciaio recante istruzioni per il calcolo, l’esecuzione e la manutenzione.
Per la costruzione delle strutture si prescrive l’utilizzo d’acciaio di tipo Fe430B (EN 10155 - S275JR) allo stato N, ovvero ottenuto con laminazione di normalizzazione, con caratteristiche meccaniche come Fe430B (D.M. 09.01.1996).
Tali acciai dovranno essere qualificati, la marcatura dovra risultare leggibile ed il produttore dovra accompagnare la fornitura con l’attestato di controllo e la dichiarazione che il prodotto e qualificato. Tutte le superfici delle strutture di acciaio dovranno essere protette contro la corrosione mediante il ciclo di verniciatura di seguito descritto previa accurata preparazione mediante sabbiatura:
1- in officina, a lavorazione ultimata:
- sabbiatura di tutte le superfici
- applicazione dello strato di primer zincante inorganico sp. 0.075 mm. 2- in opera, ad avvenuto completamento del montaggio:
- spazzolatura dei punti da ritoccare
- ritocchi sullo strato di primer
- applicazione dello strato intermedio sp. 0.080 mm.
- applicazione dello strato di finitura sp. 0.050 mm.
L’impresa sottoporrà al preventivo benestare della D.L. il sistema e le modalità esecutive che intende adottare, ferma restando la piena responsabilità della stessa per quanto riguarda l’esecuzione delle operazioni di montaggio, la loro rispondenza a tutte le Norme di Legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possano riguardarla. Il sistema prescelto dovra essere comunque atto a consentire la realizzazione della struttura in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nell’impiego delle attrezzature di montaggio l’Impresa e tenuta a rispettare le Norme, le prescrizioni ed i vincoli che fossero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare per le interferenze con servizi di soprassuolo. L’impresa ha l’onere di verificare le caratteristiche delle strade o d’altre vie di percorrenza per il trasporto del materiale - anche preassemblato - in cantiere senza che per questo possa avanzare richiesta di maggiori oneri oltre a quelli riconosciuti nel presente elenco.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio delle strutture si dovra porre la massima cura per evitare che vengano deformate o soprasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene o altri organi di sollevamento dovranno essere opportunamente protette. I materiali saranno posti a stoccaggio sollevati dal terreno, saranno accuratamente ripuliti e protetti dall’umidità e dalle intemperie.
L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.
Tutto ciò seguendo le prescrizioni ed indicazioni riportate sui disegni di progetto esecutivi. I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
Collaudo tecnologico dei materiali.
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla Direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
-attestato di controllo;
-dichiarazione che il prodotto e “qualificato secondo le norme vigenti.
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell’impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 9 gennaio 1996 ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
Controlli in corso di lavorazione.
L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.
Alla Direzione dei lavori e riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
Montaggio.
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, e previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa e tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.:
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. Prove di carico e collaudo statico.
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte della Direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di Contratto. Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
A4 - COPERTURE, PARETI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, SERRAMENTI
Esecuzione coperture continue (piane)
Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua e assicurata indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura. Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;
- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178).
Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni.
a) La copertura non termoisolata non ventilata avrà quali strati di elementi fondamentali:
1) l'elemento portante con funzioni strutturali;
2) lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;
3) l'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilità all'acqua meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;
4) lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche, chimiche e/o con funzione decorativa.
b) La copertura ventilata ma non termoisolata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento portante;
2) lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;
3) strato di pendenza (se necessario);
4) elemento di tenuta all'acqua;
5) strato di protezione.
c) La copertura termoisolata non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento portante;
2) strato di pendenza;
3) strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
4) elemento di tenuta all'acqua;
5) elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della copertura;
6) strato filtrante;
7) strato di protezione.
d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento portante con funzioni strutturali;
2) l'elemento termoisolante;
3) lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi previsti;
4) lo strato di ventilazione;
5) l'elemento di tenuta all'acqua;
6) lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;
7) lo strato di protezione.
e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perche dovuti alla soluzione costruttiva scelta, dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura.
Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1) per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc;
2) per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico ed inoltre si curerà che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari, siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilita termoigrometrica rispetto allo strato contiguo;
3) per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale, si verificherà la sua capacita di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo;
4) lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento con l'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti;
5) lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.
a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per coperture. In fase di posa si dovra curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalità di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.
b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per coperture. In fase di posa si dovra porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuità anche nei punti particolari quali risvolti, asperità, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.). Xxxx curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidita, ecc.) od altre situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto.
6) Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con fogli di nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei lavori. Xxxx curata la sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili.
7) Lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell'articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.
8) Lo strato di pendenza e solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.
9) Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (vedere articolo prodotti per coperture continue). Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo strato di tenuta all'acqua.
10) Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile.
Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientale e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove siano richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
2) adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa separazione); 3) la tenuta all'acqua, all'umidita, ecc. b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Esecuzione di coperture discontinue (a falda)
Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal materiale e dalla conformazione dei prodotti. Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;
- coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178). Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni.
a) La copertura non termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura;
2) strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione e sempre integrata in altri strati);
3) elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la forza all'elemento portante);
4) elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilità all'acqua meteorica e di resistere alle azioni meccaniche-fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.
b) La copertura non termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi funzionali:
1) lo strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;
2) strato di pendenza (sempre integrato);
3) l'elemento portante;
4) l'elemento di supporto;
5) l'elemento di tenuta.
c) La copertura termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura;
2) lo strato di pendenza (sempre integrato);
3) l'elemento portante;
4) lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore: con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
5) l'elemento di supporto;
6) l'elemento di tenuta.
d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
1) l'elemento termoisolante;
2) lo strato di ventilazione;
3) lo strato di pendenza (sempre integrato);
4) l'elemento portante;
5) l'elemento di supporto;
6) l'elemento di tenuta.
e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perche dovuti alla soluzione costruttiva scelta dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura.
Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1) Per l'elemento portante vale quanto riportato in 43.3.
2) Per l'elemento termoisolante vale quanto indicato in 43.3
3) Per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti di calcestruzzo, elementi preformati a base di materie plastiche. Si verificherà durante l'esecuzione la sua rispondenza alle prescrizioni del progetto, l'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante e nel sostenere lo strato sovrastante.
4) L'elemento di tenuta all'acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino anche le prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue. In fase di posa si dovra curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita, temperatura, ecc.) e di sicurezza.
Attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove e previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.).
5) Per lo strato di ventilazione vale quanto riportato in 43.3; inoltre nel caso di coperture con tegole posate su elemento di supporto discontinuo, la ventilazione può essere costituita dalla somma delle microventilazioni sottotegola.
6) Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà realizzato come indicato in 43.3 comma 9).
7) Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), l’impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc;
b) a conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua, condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere verificato direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Opere di impermeabilizzazione
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. Esse si dividono in:
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
c) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua).
Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere artt. 43 e 44;
2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art. 49;
3) per le impermeabilizzazioni di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:
a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del materiale di rinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno.
Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.
b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi per la circolazione di aria) si opererà, come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.
c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.
d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori.
4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento.
L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà, con semplici metodi da cantiere, le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione.
Sistemi per rivestimenti interni ed esterni
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:
- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc. Sistemi realizzati con prodotti rigidi.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le indicazioni seguenti:
a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (tempera ed umidita) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguata compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto.
b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni termiche. Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque la corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.
c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto descritto in b) per le lastre. Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.
Sistemi realizzati con prodotti flessibili.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.
A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, ecc. avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto durante la posa.
Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso e chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuità volute.
Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la concordanza dei disegni, la necessita di posare i teli con andamento alternato, ecc. Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, l'esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da garantire la continuità dei disegni e comunque la scarsa