CONTRATTI PUBBLICI
Area di rischio
Tutti gli Uffici che effettuano appalti di lavori, servizi e forniture o comunque stipulano contratti pubblici
Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo
Processi
TUTTI I PROCESSI SONO ANALIZZATI SECONDO LA SEGUENTE METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DI:
• MAPPATURA PROCESSO
• CAUSA DELL’EVENTO RISCHIOSO
• FATTORE ABILITANTE L’EVENTO RISCHIOSO
• EVENTO RISCHIOSO
• MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Programmazione
processi di analisi e definizione dei fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione
L’insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell’uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi.
Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l’eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell’inserimento di specifici interventi, negli atti di
programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida costituiscono tutti elementi rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità.
Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo all’analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara)
Evento rischioso
- RC.4
- RC.7
Per la pesatura/valutazione del rischio del processo complessivo relativo all’affidamento di lavori – servizi – forniture - si rinvia agli esiti riportati nelle Tabelle di gestione del rischio allegate al presente Piano comunale di prevenzione della corruzione.
Misure di prevenzione della corruzione.
• Ricognizione scadenze contratti e predisposizione di un programmazione annuale – ad uso interno - anche per acquisti di servizi e forniture;
• Obbligo di programmare le procedure per l’acquisto di beni e servizi con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti vigenti, al fine di evitare il ricorso alla proroga dei contratti in essere.
• Utilizzo di avvisi di preinformazione e/o manifestazioni d’interesse quand’anche facoltativi, ove il valore del contratto superi euro 40.000, salvo il ricorso al mercato elettronico ed il ricorso a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni
oppure, in alternativa,
costituzione di un elenco annuale delle ditte e dei professionisti da incaricare per i servizi di ingegneria ed architettura, da utilizzarsi secondo principi di rotazione, parità di trattamento, trasparenza, tipologia di incarico, pertinenza del curriculum rispetto all’oggetto delle prestazioni, salvo motivato provvedimento che dia atto della necessità di fare ricorso a ditte aventi requisiti e professionalità non inclusi nell’elenco, il ricorso al mercato elettronico ed il ricorso a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.
Progettazione della gara
effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell’importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio (per il caso di gara – offerta economicamente più vantaggiosa).
Principali cause dell’uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi.
Diversi sono gli eventi rischiosi che possono essere considerati, quali ad esempio: la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l’indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l’attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l’elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l’abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.
Diversi sono gli elementi che possono essere considerati rivelatori per la fase in questione, quali: il fatto che non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o che il RP venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni; l’assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti; la mancanza o l’incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto; la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; nelle consultazioni preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia); insufficiente stima del valore dell’appalto senza computare la totalità dei lotti; insufficiente stima del valore dell’appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base al d.lgs. n. 50/2016; l’acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione o incoerenti rispetto all’oggetto del contratto; il ricorso al criterio dell’OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all’impresa e viceversa, l’adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate; in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.
Un indicatore utile relativo alla fase in oggetto riguarda il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale.
Altro indicatore per questa fase riguarda la necessità di individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere tutta una serie di previsioni normative tra cui, in particolare, la necessità di affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali (aperte o ristrette).
Altro indicatore: numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporale che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).
Evento rischioso
- RC.1
- RC.2
- RC.3
- RC.4
- RC.6
- RC.7
Per la pesatura/valutazione del rischio del processo complessivo relativo all’affidamento di lavori – servizi – forniture - si rinvia agli esiti riportati nelle Tabelle di gestione del rischio allegate al presente Piano comunale di prevenzione della corruzione.
Misure di prevenzione della corruzione.
• Rotazione nella nomina del RP / Responsabile del procedimento (ove risulti impossibile, per ragioni di dotazione organica dell’ufficio, la rotazione del RP; al fine di evitare detto inconveniente si farà ricorso alla doppia firma su ogni provvedimento al fine di consentire un controllo incrociato).
• Attestazione da parte del RP e del Responsabile del servizio di assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi.
• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).
• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine ai requisiti di qualificazione tecnico professionale ed economico finanziaria richiesti per la partecipazione delle ditte alla gara ed attestazione della conformità di dette previsioni alla legge ed ai regolamenti vigenti;
• Obbligo di attestazione nella determina a contrarre delle ragioni di diritto e di opportunità dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni temporali per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività.
• Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
• Attestazione nella determina a contrarre dell’avvenuta rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante, ove si faccia ricorso ad elenco delle ditte;
• Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
• Obblighi di comunicazione/informazione puntuale da parte del responsabile del procedimento nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali, rinnovi o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente, ove il valore del contratto. comprensivo dei periodi precedenti, superi euro 40.000.
Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria
• Attestazione nella determina a contrarre dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.
• Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare.
• Pubblicità delle sedute di gara
• Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell’arco di 2 anni
• Attestazione nella determina a contrarre del rispetto dei principi di economicità, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, rotazione, parità di trattamento tra imprese; il principio della rotazione tra le imprese dovrà in ogni caso essere garantito nella seguente fattispecie: non sono consentiti più di tre affidamenti consecutivi al medesimo operatore economico anche nel caso in cui il regolamento consenta l’affidamento diretto, in quanto la somma degli affidamenti non supera il valore di euro 40.000, salvo il caso della privativa;
Selezione del contraente
la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell’offerte; l’aggiudicazione provvisoria; l’annullamento della gara; la gestione di elenchi o albi di operatori economici (se adottati dall’ente).
Principali cause dell’uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi.
In questa fase, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l’aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l’applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.
In relazione alla fase in esame, costituiscono elementi rivelatori di una non corretta gestione della procedura, a titolo esemplificativo, l’assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante, l’immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità), l’alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l’assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata, l’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un’unica offerta valida.
Un indicatore utile per questa fase, un indicatore facilmente calcolabile riguarda il conteggio del numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta. Se, infatti, per alcune tipologia di prodotti/servizi il numero degli offerenti è mediamente molto basso la presenza di un’unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico. Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di procedure attivate dall’amministrazione nel periodo in esame. Può, inoltre, essere utile calcolare, per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate
Evento rischioso
- RC.1
- RC.3
- RC.5
- RC.6
Per la pesatura/valutazione del rischio del processo complessivo relativo all’affidamento di lavori – servizi – forniture - si rinvia agli esiti riportati nelle Tabelle di gestione del rischio allegate al presente Piano comunale di prevenzione della corruzione.
4. Misure di prevenzione della corruzione.
• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.
• Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara.
• Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte – protocollazione informatica;
• Attestazione nel verbale di gara sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario verbalizzante delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).
• Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);
c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice.
• Acquisizione, per gli appalti di valore superiore ad euro 40.000, da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;
• Rotazione dei componenti della commissione di gara tra i dipendenti/istruttori, individuati come idonei per l’assegnazione dell’incarico di commissario;
• Obbligo di segnalazione al segretario comunale – responsabile della prevenzione della corruzione - di gare ad evidenza pubblica in cui sia presentata un’unica offerta valida;
• Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara;
• Obbligo di evidenziare in modo analitico, negli atti della procedura di gara, nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, le verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”.
• Obbligo di motivazione analitica negli atti di gara della valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione.
la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, l’effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.
Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto
Principali cause dell’uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi.
In questa fase, gli eventi rischiosi attengono, ad esempio, all’alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Specularmente, un altro evento rischioso consiste nella possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.
Rileva, altresì, la possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.
In relazione alla fase in esame, costituiscono elementi rivelatori di un non corretto operato la presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell’aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell’amministrazione, la mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all’art. 79 del Codice, l’immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l’aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto
Un possibile indicatore utile in questa fase del processo attiene alla ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici.
Evento rischioso
- RC.1
- RC.5
- RC.6
Per la pesatura/valutazione del rischio del processo complessivo relativo all’affidamento di lavori – servizi – forniture - si rinvia agli esiti riportati nelle Tabelle di gestione del rischio allegate al presente Piano comunale di prevenzione della corruzione.
Misure di prevenzione della corruzione.
• DICHIARAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA ED INTEGRITA’ – LEGGE N. 190/2012 E D. LGS. N. 33/2013, da far firmare alla ditta aggiudicataria, come da modello allegato;
• Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell’ufficio e la presenza e controfirma dell’istruttore, coinvolgendo a rotazione i funzionari dell’ufficio;
approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.
Esecuzione del contratto
Principali cause dell’uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi.
In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Molto frequente è l’approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell’impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell’attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.
Rileva, altresì, l’apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l’esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
In relazione alla fase in esame, elementi rivelatori sono rappresentati, ad esempio, da un motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell’imprevedibilità dell’evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all’esecuzione dei lavori in variante prima dell’approvazione della relativa perizia. Parimenti, elementi da valutare con attenzione sono la concessione di proroghe dei termini di esecuzione, il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ANAC delle varianti, la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto, l’assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento, l’ammissione di riserve oltre l’importo consentito dalla legge, l’assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo.
La presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.
Un ulteriore indicatore attiene al rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti
Evento rischioso
- RC.1
- RC.4
- RC.5
- RC.6
Per la pesatura/valutazione del rischio del processo complessivo relativo all’affidamento di lavori – servizi – forniture - si rinvia agli esiti riportati nelle Tabelle di gestione del rischio allegate al presente Piano comunale di prevenzione della corruzione.
Misure di prevenzione della corruzione.
• Xxxxx restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per le varianti in corso d’opera), congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).
• Comunicazione da parte del RP al RPC del subappalto autorizzato, entro 5 giorni dall’autorizzazione;
• Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti, e della trasmissione all’ANAC nei casi previsti dalla legge;
• Comunicazione al RPC dei provvedimenti di sospensione dei lavori, dei casi di superamento del termine di esecuzione del contratto e dei provvedimenti di applicazione delle penali, entro 10 giorni dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione /collaudo.
procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo, per i casi previsti dalla legge), il procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), del certificato di verifica di conformità ovvero dell’attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.
Rendicontazione del contratto
Principali cause dell’uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi.
In questa fase, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l’effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Possono, ad esempio, essere considerati tra gli eventi rischiosi l’attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.
In relazione alla fase in esame, costituiscono elementi rivelatori di un’inadeguata rendicontazione l’incompletezza della documentazione inviata dal RP ai sensi dell’art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o, viceversa, il mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo); l’emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite. Si ritiene indice certo di elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all’affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento.
In questa fase, indicatore essere estremamente utile è costituito da quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.
Evento rischioso
- pagamenti ingiustificati e sottrazione alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari
- RC.5
Per la pesatura/valutazione del rischio del processo complessivo relativo all’affidamento di lavori – servizi – forniture - si rinvia agli esiti riportati nelle Tabelle di gestione del rischio allegate al presente Piano comunale di prevenzione della corruzione.
4. Misure di prevenzione della corruzione.
• Utilizzo di avvisi di preinformazione e/o manifestazioni d’interesse quand’anche facoltativi, ove il valore del contratto superi euro 40.000 oppure, in alternativa, predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.
• Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.
• In sede di rendicontazione annuale del livello di conseguimento degli obiettivi di gestione stabiliti dal PDO, ogni ufficio trasmette al nucleo di valutazione ed al responsabile della prevenzione della corruzione, report riportante per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell’anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.