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3361/2015
N. R.G. 3361/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3361/2015
tra
RG n.
ATTORE/I
e
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23208c163e34fafed58b79c7adfd7eb6 Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 21f62ebb19c69c73
CONVENUTO/I
Per SOC. COOP. l’avv. , oggi sostituito dall’avv.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate in via telematica.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.. Oggi 15 gennaio 2019 ad ore 9:39 innanzi al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, sono
comparsi: Per l’avv.
Il Giudice
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3361/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. ( ) VIA ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23208c163e34fafed58b79c7adfd7eb6 Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 21f62ebb19c69c73
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv.
e dell’avv. ( ) VIA T ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORI
contro
SOC. COOP. (C.F. ), con
il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv.
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Xxxx e Nazzareno , con atto di citazione ritualmente notificato, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1034/2015, emesso da questo Tribunale in data 11.05.2015 a favore di soc. coop., con il quale veniva ingiunto agli attori di pagare la somma di € 65.631,80, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, per saldo debitore del conto corrente n. 00-00-0000000 e successiva apertura di credito in x.x. xxx 0000 Xxxxxxx xx Xxxxxx
Via , rapporti intercorsi con la e con riguardo ai quali il si era costituito garante sottoscrivendo il 29.12.2000 fideiussione omnibus con limitazione all’importo di £.
150.000.
Gli attori eccepivano: 1) l’emissione del decreto ingiuntivo sulla base del solo saldaconto e non già dell’estratto conto di cui all’art. 50 T.U.B.; 2) l’applicazione di interessi usurari; 3) l’illegittimità degli addebiti di interessi anatocistici; 4) la nullità del contratto di fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto. Chiedevano dunque revocarsi il decreto ingiuntivo e rideterminarsi il saldo del conto alla data della citazione con condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre interessi e rivalutazione monetaria.
soc. coop. si costituiva in giudizio, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.1.2016, contestando ogni deduzione ed eccezione di parte attrice e chiedendo l’integrale rigetto dell’opposizione.
Con ordinanza 8.3.2016 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All’udienza del 15.1.2019 la causa veniva discussa e decisa senza espletamento in attività istruttoria.
***
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23208c163e34fafed58b79c7adfd7eb6 Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 21f62ebb19c69c73
La Banca agisce in giudizio in via monitoria allegando un credito nei confronti degli odierni opponenti (verso la quale debitore principale e verso il quale fideiussore) derivante da un’apertura di credito su c.c. n. 00-00-0000000 del 29.01.2007 a tempo indeterminato, per la somma di €. 65.631,80 oltre interessi convenzionali al tasso del 7,5% annuo con liquidazione trimestrale a far tempo dal 31.3.2015 al saldo.
Produce “lettera di apertura di conto corrente – benestare” del 29.01.2007, da cui risulta la concessione di un’apertura di credito in conto corrente fino alla concorrenza di €. 50.000 (doc. 1), e una serie completa di estratti conto di cui il primo, relativo al trimestre gennaio-marzo 2008, presenta un saldo iniziale al 29.12.2006 negativo per il cliente di €. 44.956,92.
Gli opponenti contestano l’esistenza del credito deducendo, tra l’altro, la pattuizione e applicazione di interessi usurari, in particolare nel primo trimestre dell’anno 2004, ed una capitalizzazione contra legem.
Ciò posto, deve effettivamente ritenersi sussistente la carenza probatoria dedotta dalla parte opponente con riferimento al credito vantato da ; invero, dalla circostanza che il primo degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 00-00-0000000 prodotti in giudizio registri un saldo negativo per il cliente per un importo consistente (€. 44.956,92), si evince
inequivocabilmente che, nel momento dell’apertura di credito in favore della (il 29.1.2007), era già in essere tra le parti un rapporto di conto corrente di corrispondenza, dalle cui movimentazioni debitorie e creditorie è sorto detto saldo iniziale. Di tale precedente rapporto, tuttavia, nulla è dato sapere, né con riguardo alla data della stipula (essendo irrilevante se sia stata contestuale o meno alla firma della fideiussione, che risale al dicembre 2000), né alle relative condizioni contrattuali, di talchè
non può ritenersi dimostrato, non essendo stata allegata né prodotta la fonte negoziale che lo ha generato; il contratto di apertura di credito prodotto è, infatti, inidoneo a costituire da solo la prova di tale credito essendo intervenuto, come già rilevato, nell’ambito di un rapporto evidentemente già in essere.
La mancata prova del credito comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La domanda di ripetizione di indebito svolta dagli opponenti va rigettata tenuto conto che le eccezioni di usura e anatocismo svolte in atto di citazione sono generiche e prive di qualunque riscontro, avendo come unico supporto una perizia di parte che riporta conteggi sganciati da supporto documentale, assolutamente indecifrabili, e sorretti da motivazioni generali che non si attagliano al caso di specie.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese legali devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23208c163e34fafed58b79c7adfd7eb6 Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 21f62ebb19c69c73
1. in accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1034/2015, emesso dal Tribunale di Rimini in data 11.05.2015 a favore di soc. coop.;
2. rigetta la domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite formulata dagli opponenti;
3. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Rimini, 15 gennaio 2019
Il Giudice
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx