CONTRATTO DI EDIZIONE
Tra …………………………………………………………………….…., con sede in …………………………….., codice fiscale …….……………………….., partita IVA………………………., nella persona del suo legale rappresentante (di seguito indicato come l”Editore”)
e
………………………………………………………… nella persona del legale rappresentante ………………………………….., residente …………………………………, partita IVA ………………………… (di seguito indicato come “Autore”)
si conviene e si stipula quanto segue.
1. Oggetto del contratto
L’Autore cede in esclusiva all’Editore, che accetta, tutti i diritti di pubblicazione e utilizzazione economica, a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto e comunque in ogni forma e modo, originale e derivato, dell’opera dal titolo ………………………… (di seguito per convenzione chiamata l”Opera”).
In particolare, la cessione comprende in via esemplificativa e non esclusiva:
a) la facoltà dell’Editore di pubblicare l’opera in qualsiasi forma e modo anche mediante licenza a terzi;
b) il diritto di tradurre l’opera in qualsiasi altra lingua;
e) il diritto di adattare ed elaborare l’Opera o parte della stessa per la pubblicazione a titolo esemplificativo e non esclusivo a mezzo via filo e via satellite, per l’utilizzazione su
supporti sonori e strumenti audiovisivi di ogni tipo, quali fra gli altri penne USB, videocassette, filmini, diapositive, dischi, nastri, CD, CD-Rom, CO-TV, banche di dati, supporti elettronici, supporti magnetici ed ogni altro strumento analogo o similare a quelli sopra indicati
d) i diritti di diffonderla, distribuirla e commercializzarla per tali mezzi e con ogni altro mezzo.
2. Durata della cessione e tipo di contratto
Il presente accordo costituisce contratto di edizione a termine.
La cessione dei diritti elencati nel par. 1 ha la durata di ………….. (…………………) anni decorrenti dalla firma del contratto.
Allo scadere del presente contratto, esso si rinnoverà tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti non dia disdetta per iscritto entro tre mesi da ciascuna scadenza del contratto.
Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non sarà inferiore a …………… (……………….).
L’Editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
3. Pacifico godimento dei diritti
L’Autore dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’opera, di avere la piena disponibilità della stessa e tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto.
L’Autore garantisce, per tutta la durata del presente contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti ivi compreso quello relativo al titolo dell’opera; assicura che la pubblicazione dell’Opera non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando l’Editore da tutti i danni e le spese che potessero derivargli in tal senso. L’Autore inoltre si impegna a prestare, a richiesta dell’Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi e comunque a tenere indenne l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi.
4. Obblighi dell’Autore
L’Autore si impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti, altra opera che abbia contenuto analogo all’opera oggetto del presente contratto e che per tale carattere possa fare concorrenza alla stessa
L’Autore si obbliga a porre l’Editore in condizione di assolvere speditamente, sia in Italia che all’estero, alle modalità che l’Editore stesso riterrà opportune per ottenere il riconoscimento dei diritti d’autore o per rafforzarne la loro difesa.
5. Consegna dell’Opera
L’Autore dichiara che l’opera consta di circa ……. (…………..) cartelle.
L’Autore si impegna a consegnare il dattiloscritto via email o via posta elettronica certificata o su penna USB o su altro supporto magnetico, secondo le indicazioni ricevute dall’Editore, completo, corretto e pronto per la stampa entro il ……………………
Qualora risultassero superate le dimensioni così determinate, l’Editore avrà il diritto di operare tutte le necessarie riduzioni previo accordo con l’Autore, sempre che non vi ostino motivi di urgenza o il difetto di collaborazione dello stesso Autore.
In quest’ultimo caso, l’Editore avrà diritto di procedere direttamente alle riduzioni necessarie addebitandone direttamente i costi all’Autore, con facoltà di detrarre i relativi importi dalle somme che matureranno a favore dell’Autore medesimo ai termini del presente contratto.
Nel caso in cui si tratti di Opera da creare, il dattiloscritto è soggetto all’approvazione dell’Editore da comunicarsi dopo la consegna della stessa e comunque non oltre …………. mesi dal ricevimento dell’opera completa.
La mancata approvazione del manoscritto, perché non corrispondente alle caratteristiche concordate o in contrasto con i criteri editoriali e la linea di produzione della società e comunque per qualsiasi altro motivo ad insindacabile giudizio dell’Editore, costituisce condizione risolutiva del presente contratto, il quale pertanto dovrà considerarsi privo di efficacia fin dall’origine; in questo caso l’Editore avrà il diritto di recuperare tutte le somme eventualmente versate come anticipo all’Autore.
Sia nella ipotesi di opera da creare che nell’ipotesi di opera già creata ma che necessita di modifiche, sarà redatto dall’Autore d’accordo con l’Editore il piano di consegna dell’opera con l’indicazione delle scadenze entro le quali la consegna dovrà essere effettuata.
L’Autore si impegna ad osservare i termini di consegna pattuiti da considerarsi tassativi e che potranno essere derogati solo nei casi di comprovata forza maggiore e di modifiche normative che abbiano radicalmente mutato la materia trattata nell’opera, in ogni caso previo consenso scritto dell’Editore.
Pertanto, resta espressamente pattuito che qualora l’Autore non consegnasse il dattiloscritto entro i termini fissati o entro quelli eventualmente prorogati, l’Editore ha la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente contratto cori dichiarazione, inviata a mezzo di lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa; in questo caso l’Editore ha diritto di recuperare tutte le somme eventualmente versate all’Autore come anticipo, salvo il riconoscimento dei danni.
Quando richiesto, l’Autore si impegna a fornire, assieme al dattiloscritto, a proprie spese, tutto il materiale illustrativo e/o integrativo indispensabile per il completamento del dattiloscritto; se l’Autore ometterà di fornirlo, l’Editore avrà il diritto di procurarsi detto materiale illustrativo e/o integrativo, addebitando i costi all’Autore e con facoltà di dedurre i relativi importi dalle somme che matureranno a favore dell’Autore a termini del presente contratto.
Poiché il dattiloscritto non viene consegnato in originale, in caso di perdita o distruzione per colpa dell’Editore, questi è tenuto a rimborsare all’Autore solamente il costo materiale della copia. La copia del dattiloscritto rimane sempre comunque di proprietà dell’Editore.
Contestualmente alla consegna del dattiloscritto, l’Autore si impegna a consegnare all’Editore ìl sommario dell’opera completo dell’indice analitico delle voci.
Resta inteso che qualora l’Autore non vi provveda, vi provvederà l’Editore di propria iniziativa, addebitando i costi di redazione all’Autore, sempre con facoltà di dedurre il relativo importo come sopra previsto.
Per opere corredate da software sviluppato dall’Autore, questi provvederà alla contestuale consegna della versione definitiva del software stesso e del relativo manuale d’uso.
L’editore effettuerà le verifiche necessarie e si riserva di richiedere eventuali migliorie che dovranno essere rilasciate senza compromettere i tempi previsti per l’uscita del volume.
6. Consegna parziale dell’Opera
Qualora per qualsiasi motivo, l’Autore non potesse o non volesse portare a compimento l’Opera ma avesse consegnato o fosse in grado di consegnarne una parte, l’Editore avrà la scelta tra la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni, o la sua esecuzione per la parte consegnata, con correlativa proporzionale riduzione del compenso pattuito e con facoltà di affidare ad altra persona il completamento, che sarà segnalato nella pubblicazione, nelle forme d’uso.
Nel caso in cui il completamento dell’opera fosse affidato ad altra persona il corrispettivo spettante all’Autore sarà ridotto del …. % (………… per cento).
7. Correzione delle bozze e modificazioni
L’Autore si impegna a correggere le bozze con chiarezza e a restituirle entro 15 giorni dal ricevimento.
Il mancato rispetto dei termini sarà accettato solo in caso di interventi legislativi che abbiano modificato in maniera consistente la materia trattata e che richiedano pertanto un intervento integrativo da parte dell’Autore.
Diversamente, in caso di mancato rispetto dei termini, l’Editore potrà pubblicare l’opera nelle condizioni in cui è stata presentata dall’Autore ed accettata dall’Editore, dovendosi in tal caso ritenere sufficienti l’ordinaria revisione e la normale correzione delle bozze effettuata a cura dell’Editore.
Le maggiori spese dovute a correzioni apportate dall’Autore in occasione della revisione delle bozze o dovute a modifiche introdotte dall’Autore stesso, ai sensi dell’art. 129 della Legge 633/1941, sono a totale carico dell’Autore e saranno a lui addebitate, sempre con facoltà di detrarre i relativi costi dai compensi spettanti all’Autore e ad eccezione delle modifiche resesi necessarie per cambiamenti normativi sopravvenuti successivamente alla consegna dell’opera.
8. Forma e termine della pubblicazione
L’Editore si impegna a pubblicare l’opera entro il termine di ………….. mesi dalla data di effettiva consegna da parte dell’Autore dell’opera in forma definitiva e completa.
Il termine potrà però essere prolungato in considerazione dei ritardi derivati da forza maggiore ovvero per comprovate esigenze anche organizzative editoriali o personali dell’Editore o per omessa o ritardata restituzione delle bozze corrette da parte dell’Autore ed in ogni altro caso in cui dovesse essere ritenuto opportuno.
In caso di risoluzione del contratto per la mancata pubblicazione dell’opera da parte dell’Editore, l’Autore ha diritto di ricevere a titolo di penale la somma di € 5,16 (euro cinque virgola sedici) per cartella dattiloscritta con esclusione del risarcimento di qualsiasi eventuale maggior danno.
All’Editore è riservata la scelta della forma di edizione, delle caratteristiche della stessa nonché le eventuali azioni di promozione connesse cori la sua diffusione.
L’Opera sarà riprodotta in conformità dell’originale e posta in vendita con indicazione del nome dell’Autore come per legge.
Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito dall’Editore che lo può variare di volta in volta a seconda delle esigenze commerciali senza doverne dare preventivo avviso all’Autore; l’Autore pertanto rinuncia alle facoltà previste dall’art. 131 della Legge 633/1941.
Delle variazioni del prezzo di vendita al pubblico verrà data comunicazione all’Autore in sede di rendiconto annuale.
9. Determinazione del compenso
Quale compenso per la cessione dei diritti di pubblicazione in volume, l’Editore corrisponderà all’Autore la percentuale dell’…% (… per cento) sul prezzo di copertina, al netto dell’IVA, delle copie effettivamente vendute.
La percentuale sopraindicata riguarda unicamente l’ipotesi di commercializzazione dell’Opera in forma cartacea.
In ogni caso, nulla è dovuto all’Autore per le copie distribuite come saggio, per servizi stampa o in qualsiasi modo date in omaggio per promuovere la diffusione dell’Opera, per le copie di cui al par. 15, per le copie depositate a termini di legge e per le copie di scarto, copie tutte che vengono convenzionalmente fissate nella misura del ………….. (…………………) delle copie finite di ogni edizione e del ………….. (…………………) per le ristampe, con un massimo di ………….. (…………………) copie, nonché per quelle che, per motivi dipendenti da deterioramenti fisici (copie difettose, rese dai librai, ecc.), dovessero risultare invendibili, e che quindi verranno direttamente inviate al macero.
Nel caso di forniture particolari (escluse le copie vendute attraverso il canale librerie), con sconti eccezionali e comunque non inferiori al………….. (…………………), l’Editore corrisponderà la percentuale spettante all’Autore sui ricavi netti.
A titolo di anticipo sulla percentuale di cui sopra, l’Editore corrisponderà all’autore della pubblicazione dell’opera i diritti sulle prime ………….. (…………………) copie entro il mese successivo alla pubblicazione dell’opera.
10. Rendiconto
Il rendiconto per il pagamento delle spettanze unitamente alla liquidazione dei compensi maturati sarà inviato all’Autore una volta all’anno entro la scadenza del ………. e riguarderà le vendite effettuate nell’anno precedente al netto della percentuale di resa presunta del ………….. (…………………).
I conteggi potranno essere successivamente rettificati, tenendo conto degli esemplari considerati come venduti che giungano come resi dai punti vendita.
Le somme versate all’Autore a titolo di anticipo verranno dedotte dalle spettanze via via che esse matureranno.
Resta, inoltre, inteso che, al momento della cessazione della pubblicazione dell’opera, qualora gli importi versati all’Autore a titolo di anticipo fossero maggiori rispetto agli importi spettanti all’Autore dalla commercializzazione dell’opera, l’Editore potrà procedere a compensazione del proprio credito o chiedere la restituzione degli importi versati in eccedenza.
Resterà a carico dell’Autore l’importo di qualsiasi imposta o tassa o tributo afferente i propri compensi.
L’Autore si impegna a rendere noto all’Editore il proprio recapito nel corso del presente contratto.
11. Ripartizione dei proventi derivanti da altre utilizzazioni
L’Editore corrisponderà all’Autore le percentuali di seguito indicate sui ricavi netti percepiti per le licenze di utilizzo economico dell’Opera concesse a terzi.
Nell’ambito del presente accordo non sono considerati terzi le altre società che, a norma dell’art. 2359 c.c., siano in posizione di collegate, controllate e/o controllanti rispetto all’Editore.
E’ riconosciuta alle predette società la facoltà di utilizzare l’opera o parti di essa senza che questa sia oggetto di licenza e senza che per questo sia dovuto alcun compenso all’Autore.
Ciò si verificherà nel caso in cui le società sopraindicate vogliano editare un’opera collettanea, su supporto diverso da quello cartaceo, nella quale sia ricompresa anche l’opera dell’Autore.
La presente deroga è concessa dall’Autore solo per la prima edizione dell’opera collettanea.
Resta inteso, quindi, che per le edizioni successive alla prima, e/o per i necessari aggiornamenti dell’opera collettanea, il rapporto con l’Autore sarà regolarizzato con idoneo contratto.
Per le licenze a terzi le percentuali sono le seguenti:
a) diritti di pubblicazione integrale o ridotta dell’opera da parte di altri editori ………….. (…………………)
b) diritti radiofonici, televisivi, di registrazione e riproduzione su apparecchi meccanici e su dischi, videocassette, CD, CD-Rom, CD-TV, banche dati, su supporti elettronici ………….. (…………………)
c) diritti di pubblicazione dell’intera opera o di parti separate su ovvero allegata a periodici, fascicoli, riviste o quotidiani ………….. (…………………)
I compensi spettanti a termini del presente paragrafo verranno versati all’Autore entro 90 giorni dall’effettivo incasso.
12. Carattere dei compensi
I compensi spettanti all’Autore sulla base del presente contratto sono da considerarsi a tutti i fini di legge, sia dal punto di vista fiscale che da quello sostanziale, quali corrispettivi di cessione di diritto d’autore.
13. Gratuita pubblicazione di brani dell’Opera
L’Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza dovere alcun compenso all’Autore, brani dell’Opera ritenuti opportuni nell’interesse della diffusione dell’opera stessa.
14. Copie giustificative
A pubblicazione avvenuta, l’Autore riceverà gratuitamente dall’Editore n. ………….. (…………………) copie della prima edizione dell’Opera, n……. (…….) copie delle edizioni successive e n……. (……) copia delle ristampe.
L’Autore avrà inoltre diritto di acquistare, per uso personale e non commerciale, copie con lo sconto librario deI………….. (…………………).
15. Edizioni successive
Poiché il presente contratto prevede anche la possibilità di più edizioni, l’Editore avviserà l’Autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso entro un congruo termine prima dell’epoca stessa e contemporaneamente dichiarerà all’Autore se intende o no procedere a una nuova edizione.
Se l’Editore dichiara di voler procedere a una nuova edizione, l’Autore è tenuto a far conoscere nel termine di …….. giorni dal ricevimento della dichiarazione se intende o no valersi della facoltà di apportare modificazioni all’opera ai sensi dell’art. 129 della Legge 633/1941.
Inoltre, l’Autore si impegna ad apportare alle nuove edizioni dell’opera modificazioni o aggiunte ove ciò sia ritenuto dall’Editore necessario od opportuno, senza diritto per tali aggiornamenti ad altro compenso oltre a quello fissato al par. 9.
In caso di impedimento o di rifiuto da parte dell’Autore di adempiere tale obbligo, l’Editore avrà il diritto di incaricare altra persona di introdurre nell’opera gli aggiornamenti eventualmente necessari, segnalando nella nuova edizione l’opera dell’aggiornatore; in questo ultimo caso il compenso che verrà corrisposto all’aggiornatore verrà detratto da quello spettante all’Autore.
Qualora l’Editore dichiarasse di non voler procedere a una nuova edizione, l’Autore potrà, previa comunicazione raccomandata all’Editore, recedere dal presente contratto e riprendere la disponibilità dell’opera, senza diritto a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.
Inoltre, l’Autore si obbliga, ove occorra e dietro richiesta dell’Editore, ad aggiornare o modificare l’opera in modo che essa sia sempre aggiornata con le modifiche legislative intervenute.
Il compenso di cui al par. 6 si intende comprensivo anche degli aggiornamenti e delle modifiche.
16. Macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni
Ove l’andamento delle vendite dell’Opera fosse tale da far ritenere all’Editore che le giacenze d magazzino eccedano il normale fabbisogno delle librerie, l’Editore potrà procedere a sua discrezione ad un macero parziale di copie dell’opera come pure, prima di procedere alla pubblicazione di una nuova edizione dell’Opera, potrà ritirare dal commercio la precedente edizione e inviarla al macero senza che ciò comporti l’estinzione del contratto ai sensi degli artt. 133 e 134 della Legge 633/1941.
Dell’avvenuto macero a termini della clausola precedente verrà data comunicazione all’Autore nel relativo rendiconto annuale.
Nessun compenso è dovuto all’Autore per le copie inviate al macero ai sensi del presente paragrafo.
17. Vendita sottoprezzo o al macero
Qualora, trascorsi due anni dalla prima edizione, l’Editore giudicasse l’opera difficilmente commerciabile, egli potrà:
a) vendere gli esemplari al pubblico a prezzo ridotto; in questo caso all’Autore verrà corrisposta sul ricavo effettivo della vendita la percentuale spettante ai sensi del par. 9;
b) svenderne gli esemplari sottoprezzo o mandarli al macero, dopo aver previamente interpellato l’Autore se intende acquistarli allo stesse prezzo; l’Editore avrà diritto di provvedervi in caso di mancata risposta al riguardo da parte dell’Autore entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione; in tal caso nulla è dovuto all’Autore.
Tanto nel caso di vendita sottoprezzo quanto nel caso di invio al macero, il contratto si intende risolto
18. Vendita delle copie dopo la scadenza del contratto
Dopo la scadenza del contratto e anche in caso di sua anticipata risoluzione, l’Editore avrà la facoltà di continuare fino ad esaurimento dell’opera, la vendita delle copie stampate prima della risoluzione del contratto corrispondendo all’Autore il compenso nella misura convenuta.
19. Copie perite accidentalmente
In caso d’incendio, inondazione, allagamento o in ogni caso accidentale o di forza maggiore che causasse il deterioramento, la distruzione o il perimento di tutte o di parte delle copie in giacenza, l’Editore non sarà ritenuto responsabile delle copie deteriorate, distrutte o perite e quindi egli non dovrà all’autore alcun diritto né alcuna indennità relativa a tali copie.
20. Diritto di opzione
L’Autore concede all’Editore un diritto d’opzione ai sensi dell’art. 1331 c.c., per quelle opere che, per caratteristiche, contenuti e/o utenti a cui sono destinate, siano analoghe o similari a quelle oggetto del presente contratto.
L’opzione dovrà essere esercitata entro ………. mesi dalla consegna all’Editore del piano dell’opera, corredato da tutti gli elementi per la valutazione.
Nel caso in cui l’Editore accetti di pubblicare la nuova opera. le condizioni contrattuali saranno quelle del presente contratto di edizione salvo accordi migliorativi.
21. Forma delle modifiche
Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida e operante solo se fatta in forma scritta.
22. Efficacia delle cessioni a terzi
In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi motivo esso avvenga, le cessioni a terzi di diritti secondari conserveranno piena efficacia.
23. Natura fiduciaria del contratto
Il contenuto del presente contratto ha natura fiduciaria.
Le parti sono d’accordo nel mantenere la più assoluta riservatezza circa i dati, le notizie, le informazioni che possano acquisire nel corso del rapporto.
24. Autorità giudiziaria competente
Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione e cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto sarà il Foro di ……………………., con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente.
Fatto in due originali in ……………………..…., il ………………………..
L’Autore
L’Editore
Vengono espressamente approvati il par. 2 (durata della cessione), il par. 5 (consegna dell’opera), il par. 8 (rinuncia al preventivo avviso della modifica del prezzo di vendita al pubblico), il par. 11 (ripartizione dei compensi per i diritti secondari), il par. 15 (edizioni successive), il par. 16 (macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni), il par. 17 (vendita sottoprezzo o al macero), il par. 18 (vendita delle copie dopo la scadenza del contratto), il par. 20 (diritto di opzione) e il par. 24 (autorità giudiziaria competente).
L’Autore
L’Editore