ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI MOBILI NEL SETTORE TRASPORTI
ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI MOBILI NEL SETTORE TRASPORTI
Sommario:
5064.0 QUADRO GENERALE
5064.1 ORARIO DI LAVORO
5064.1.1 Durata dell'orario di lavoro settimanale 5064.1.2 Riposi intermedi
5064.1.3 Lavoro notturno
5064.2 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
5064.2.1 Obblighi di informazione dei lavoratori mobili
5064.2.2 Registrazione dell'attività di lavoro nell'ambito dell'autotrasporto 5064.3 VIOLAZIONI ALL'ORARIO DI LAVORO
5064.4 CONTROLLI SU CONDUCENTI E IMPRESE
5064.5 CONTROLLO DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI
5064.5.1 Compilazione del modulo di controllo delle assenze 5064.5.2 Attestazione di attività: modulo delle assenze
5064.0 QUADRO GENERALE
L'attività dei lavoratori mobili e degli autotrasportatori autonomi che operano nel settore del trasporto stradale di cose o di persone sia per conto terzi sia in conto proprio è disciplinata dal DLG n. 234/2007 che ha recepito la direttiva 2002/15/CE.
La disciplina del DLG n. 234/2007:
• non trova applicazione per conducenti e altri soggetti che effettuano attività di trasporto escluse dall'ambito di applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETR;
• non si sovrappone alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 perché ha differenti finalità e disciplina attività diverse. Nei confronti dei conducenti tenuti al rispetto delle prescrizioni di questo regolamento, perciò, tutti gli aspetti disciplinati dal regolamento stesso (ore di guida, interruzioni della guida, riposo giornaliero, ecc.) concorrono o, in alcuni casi, prevalgono sulle analoghe disposizioni del DLG n. 234/2007.
5064.1 ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro per le persone addette ad attività di autotrasporto è costituito da ogni periodo compreso fra inizio e fine del lavoro durante il quale il lavoratore si trova sul posto di lavoro stesso.
La definizione assume, tuttavia, un diverso contenuto a seconda che si riferisca al lavoratore mobile, cioè al dipendente di un'impresa che effettua trasporti stradali ovvero a un autotrasportatore autonomo.
Per il lavoratore mobile, questo periodo comprende il tempo che il lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività sul posto di lavoro, cioè il periodo trascorso:
• nel luogo in cui si trova lo stabilimento principale o secondario dell'impresa dalla quale il lavoratore mobile dipende;
• sul veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;
• in qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto.
L'orario di lavoro comprende:
• attività di guida del veicolo;
• altre operazioni di autotrasporto quali carico e scarico, supervisione della salita o della discesa di passeggeri dal veicolo, pulizia e manutenzione tecnica del veicolo;
• ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza relativa a veicolo, carico e passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati allo specifico trasporto in corso;
• sorveglianza delle operazioni di carico e scarico;
• disbrigo delle formalità amministrative di polizia, dogana o altro.
Sono compresi nell'orario di lavoro anche i periodi durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio. In particolare, sono considerati compresi nell'orario di lavoro i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile.
Non sono compresi nell'orario di lavoro:
• periodi di interruzione dalla guida (v. art. 7 regolamento (CE) n. 561/2006);
• periodi di riposo giornaliero o settimanale previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006;
• riposi intermedi e riposi giornalieri previsti dal DLG n. 234/2007
• tempi di disponibilità cioè periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere a eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;
• tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo, per i lavoratori che guidano in squadre.
Nel caso di autotrasportatore autonomo, cioè di conducente titolare di impresa di trasporto (cosiddetto "padroncino") deve essere computato all'interno dell'orario di lavoro tutto il tempo compreso tra inizio e fine del lavoro, con l'eccezione del tempo dedicato alle attività amministrative generali dell'impresa.
Sono comunque esclusi dall'orario di lavoro:
• periodi di interruzione dalla guida (v. art. 7 regolamento (CE) n. 561/2006),
• periodi di riposo giornaliero o settimanale previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006,
• riposi intermedi e giornalieri previsti dal DLG n. 234/2007.
Orario di lavoro (lavoratore mobile)
Comprende Non comprende
Attività di guida Interruzione di guida
Operazioni di autotrasporto Riposo giornaliero o settimanale
Altre operazioni Riposi intermedi e giornalieri
Operazioni di sicurezza Tempi di disponibilità Sorveglianza operazioni di carico e scarico
Disbrigo formalità
5064.1.1 Durata dell'orario di lavoro settimanale
L'orario medio di lavoro di un lavoratore mobile o di un autotrasportatore autonomo dovrebbe essere di 48 ore settimanali, mentre quello massimo non può comunque superare le 60 ore.
La possibilità di superare il limite delle 48 ore settimanali per arrivare fino a 60 ore è, tuttavia, ammessa solo nel caso in cui la media dei tempi lavorati per settimana, in un periodo di 4 mesi, non superi le 48 ore.
Per i lavoratori mobili che dipendono da più imprese, vale il cumulo di ore effettuate presso ciascuna, con obbligo di rendiconto scritto a ogni datore di lavoro.
La durata dell'orario settimanale può essere derogata dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quando ciò sia necessario per esigenze tecniche o di organizzazione del lavoro.
5064.1.2 Riposi intermedi
I riposi minimi durante la giornata, devono essere almeno di:
• 30 minuti per impegni da 6 a 9 ore,
• 45 minuti se si superano le 9 ore.
I periodi di riposo possono essere fruiti anche in modo frazionato a condizione che ciascuna frazione non abbia durata inferiore a 15 minuti.
Questi riposi minimi non pregiudicano il rispetto delle interruzioni alla guida previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETR che devono essere comunque effettuate da chi svolge attività di conduzione dei veicoli.
5064.1.3 Lavoro notturno
Se il lavoratore mobile o l'autotrasportatore autonomo sono costretti a svolgere lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non può superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore. Il lavoro notturno è definito come quello svolto per almeno 4 ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00.
Il lavoro notturno deve essere indennizzato secondo la normativa nazionale, le previsioni dei CCNL e gli accordi tra le parti sociali a condizione che non siano scelti metodi di calcolo che possono compromettere il rispetto delle regole imposte a tutela della sicurezza stradale e della salute del lavoratore.
5064.2 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
• informare il lavoratore relativamente alle materie attinenti al settore (disposizioni nazionali, regolamento interno dell'impresa, accordi tra parti sociali, CCNL e eventuali contratti aziendali);
• registrare gli orari di lavoro dei lavoratori mobili o degli autotrasportatori autonomi secondo specifiche modalità e conservate per un determinato periodo di tempo.
5064.2.1 Obblighi di informazione dei lavoratori mobili
Il lavoratore mobile deve essere informato dal datore di lavoro delle disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa, degli accordi tra parti sociali, dei CCNL e degli eventuali contratti aziendali stipulati.
Le modalità di informazione sono fissate dai CCNL.
Quando un lavoratore mobile svolge prestazioni lavorative per conto di più datori di lavoro:
• il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro;
• il lavoratore mobile deve fornire per iscritto tali informazioni al datore di lavoro.
5064.2.2 Registrazione dell'attività di lavoro nell'ambito dell'autotrasporto
Gli orari di lavoro del lavoratori mobili o degli autotrasportatori autonomi devono essere obbligatoriamente registrati e tali registrazioni devono essere conservate per i due anni successivi.
A tale scopo, presso la sede legale dell'impresa che effettua attività di autotrasporto sia in conto proprio sia per conto di terzi, devono essere conservati i registri contenenti le informazioni sull'orario di lavoro effettivamente svolto dai dipendenti o dagli autotrasportatori autonomi. I registri devono essere compilati con cadenza mensile.
I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'attività dei lavoratori mobili. Il datore di lavoro ha, inoltre, l'obbligo di rilasciare copia di tali registrazioni al dipendente che ne faccia richiesta.
Quest'obbligo di registrazione dell'orario di lavoro non esclude né si sostituisce a quello previsto dalle disposizioni del regolamento CEE n. 3821/85 che devono essere comunque rispettate. Il registro, perciò, non si sostituisce alla memorizzazione delle registrazioni dei tachigrafi digitali o alla raccolta dei fogli di registrazione dei cronotachigrafi analogici che il datore di lavoro deve curare e conservare presso l'impresa secondo le disposizioni del citato regolamento CEE n. 3821/85.
5064.3 VIOLAZIONI ALL'ORARIO DI LAVORO
Il DLG n. 234/2007 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro per i lavoratori mobili e per gli autotrasportatori autonomi.
Le principali violazioni, per le quali sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate al conducente o all’autotrasportatore autonomo, riguardano:
• superamento dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro settimanale (con sanzioni diverse a seconda che la violazione non determini il superamento di oltre 10% il limite massimo consentito ovvero sia superiore a tale valore),
• mancato rispetto dei tempi minimi di pausa del lavoro,
• inosservanza dei periodi di riposo degli apprendisti,
• superamento del limite di 10 ore lavorative su 24 ore quando l'orario di lavoro prevede una frazione notturna.
Nei confronti del datore di lavoro o del titolare dell’impresa di autotrasporto, sono inoltre oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie le seguenti condotte illecite:
• omissioni nelle registrazioni dell'orario di lavoro e in particolare:
- mancata istituzione del registro,
- omessa esibizione agli organi di vigilanza,
- omessa, incompleta o inesatta registrazione dei dati,
- rimozione del registro dalla sede legale dell’impresa,
- mancata conservazione del registro per un periodo di almeno 2 anni,
- omessa consegna di copia delle registrazioni relative alle ore effettuate al lavoratore che ne faccia richiesta;
• omissione dell’obbligo di informare il lavoratore sulle disposizioni nazionali, sul regolamento interno dell'impresa e sugli accordi delle parti sociali, inclusi i CCNL, relativi alla disciplina dell'orario di lavoro.
5064.4 CONTROLLI SU CONDUCENTI E IMPRESE
Il DLG n. 144/2008 disciplina i controlli su conducenti, imprese e veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione dei regolamento (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 561/2006. Tali controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti.
I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo, e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i seguenti punti:
• i periodi di guida giornalieri e settimanali, le pause e i periodi di riposo giornalieri e settimanali;
• i fogli di registrazione fino a 28 giorni precedenti e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
• gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo e, all'occorrenza, le velocità istantanee quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
• il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'art. 16, c. 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.
I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati, in aggiunta a quanto sopra, almeno i seguenti altri punti:
• periodi di riposo settimanale e periodi di guida tra detti periodi di riposo,
• osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida,
• fogli di registrazione, dati e tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.
Detti controlli si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti. A tal fine verranno definiti criteri e modalità di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
È prevista l'organizzazione, almeno sei volte l'anno, di operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
Le imprese responsabili dei conducenti devono conservare per un anno i verbali loro rilasciati relativi sia ai controlli su strada che nei locali.
Non è escluso che durante il controllo emerga la corresponsabilità di altri soggetti (es. caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori) che hanno contribuito in qualche modo a commettere l'infrazione: in tal caso può ricorrere anche la verifica che i contratti per la fornitura del servizio di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
5064.5 CONTROLLO DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI
Le assenze del conducente per:
• malattia,
• ferie annuali o recupero,
• guida di altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006,
• svolgimento di attività non registrabili dall'apparecchio di controllo,
• tempi di disponibilità, ecc.,
che emergono dal controllo delle registrazioni tachigrafiche relative ai 28 giorni precedenti devono essere documentate attraverso apposito modulo in formato elettronico e stampabile che il conducente deve avere con sé, in formato cartaceo, che deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.
L'impresa è tenuta alla conservazione del modulo per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
Salvo che il fatto costituisca reato, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 CDS, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo è soggetto a una sanzione amministrativa, e così pure l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo sopra indicato. In caso di mendaci dichiarazioni circa il contenuto del documento ovvero di false indicazioni relative all’assenza del conducente, si applicano le disposizioni dell’art. 495 CP.
5064.5.1 Compilazione del modulo di controllo delle assenze
Il conducente che guida un veicolo esente dall'obbligo di cronotachigrafo e conduce sempre lo stesso veicolo, non è tenuto a compilare il modulo prescritto dal DLG n.
144/2008 al fine di giustificare le assenze o le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli obbligati al cronotachigrafo, il predetto modulo deve essere compilato per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida, ovvero la conduzione di veicoli esenti e deve essere riferito all'attività effettuata nei 28 giorni precedenti alla giornata in corso di accertamento
Secondo le disposizioni comunitarie Il modulo va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto dell'impresa autorizzato alla firma. Perciò, l'imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente: questi invece è tenuto alla firma della voce 21 del modulo.
La previsione di cui all'art. 9, c. 1, del decreto legislativo in parola, secondo cui il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.
Il documento deve essere consegnato in copia al conducente affinché lo possa esibire ad ogni controllo di polizia. Quando il conducente, dopo un periodo di assenza, riprende l'attività di guida in luogo diverso dalla sede dell'azienda da cui dipende e, perciò, senza avere la possibilità di prendere il documento originale compilato dal datore di lavoro, in luogo del modulo in originale, può esibire una copia dello stesso che gli è stata trasmessa in fax o per via telematica.
NOTE -aggiornato al 4.8.2011
Aggiunto paragrafo 5064.5.1, nota (30) e modificata nota (28) a seguito circolare congiunta Interno/trasporti del 22.7.2011.