COMUNE DI _FIDENZA
COMUNE DI _FIDENZA
Provincia di Parma
Repertorio n. 22773 del _15ƒ07ƒ2016
Oggetto: Accordo quadro per regolare l’esecuzione dei lavori e le forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere stradali e, nonché ad altri lavori, servizi e forniture occorrenti per la sicurezza della rete viaria comunale.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici , il giorno 15 del mese di luglio, nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Ufficiale rogante, Segretario Generale del Comune di Fidenza, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
FRA
Comune di Fidenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
I
Protocollo N.0021677/2016 del 15/07/2016
Firmatario: XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
a)− arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Salsomaggiore Terme (PR), il giorno 20 dicembre 1966, agente in rappresentanza e nell’interesse del Comune di Fidenza (in seguito Comune) con sede in Fidenza, xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0, codice fiscale 82000530343, in qualità di dirigente del settore Servizi Tecnici, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, a ciò autorizzato con decreto n. 28ƒ2014 del 29 ottobre 2014, a norma dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’art. 404 dello statuto dell’ente, di seguito nel presente atto denominato semplicemente amministrazione aggiudicatrice;
b)− Xxxxx Xxxxxx nato a Fidenza il 21 ottobre 1959, residente in Fidenza, via IV Novembre n. 10, in qualità di legale rappresentante dell’impresa XX.XX di Xxxxx Xxxxxxx s.n.c. con sede in Fidenza, via IV Novembre
n. 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Parma 00227490349 capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale costituito con atto pubblico ricevuto dal notaio in Parma dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, rep. 43473 e rac. 14657 in data 10 novembre 2015, registrato in Parma il 12 novembre 2015 n. 14991, allegato sotto la lettera A, con:
1− COIMPA Consorzio Stabile Imprese associate, con sede in Parma, in viale Mentana n. 139ƒA codice fiscale , partita IVA e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Parma 02079260341;
2− CHIESA COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Fidenza via San Xxxxxxxx n. 3 codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Parma 02670240346;
3− XXXXXXXXXX XXXXXXXX x.x.x., con sede in Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxx Xxxxxxxx x. 00xX codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Parma 01779250347;
4− VIELLE SCAVIE COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Fidenza via X. Xxxxxxx n. 11,codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Parma 02712020342;
5− ASFALTI BASUINO di Xxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Fidenza località Cogolonchio n. 52,codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Parma 01883170340;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore;
PREMESSO CHE
…l'amministrazione aggiudicatrice ha la necessità di affidare − mediante Accordo Quadro − l’esecuzione di tutti i lavori, i servizi e le forniture necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza delle reti viarie comunali riguardanti: strade, pertinenze stradali, manufatti, ponti, viadotti, opere d’arte, manufatti acque bianche, barriere di sicurezza, impianti semaforici e dissuasori pneumatici ed impianti di sollevamento acque bianche quali descritti nel capitolato;
… in relazione ad una pluralità di interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria ed
eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi sotto forma di ordini di servizio;
… ai fini suddetti è stata indetta apposita gara a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. n. 163ƒ2006, a seguito della quale è risultata aggiudicataria la riunione temporanea di concorrenti costituita fra XX.XX di Xxxxx Xxxxxxx s.n.c., mandataria e COIMPA Consorzio Stabile Imprese associate, CHIESA COSTRUZIONI s.r.l., XXXXXXXXXX XXXXXXXX s.r.l., VIELLE SCAVIE COSTRUZIONI s.r.l. e ASFALTI
BASUINO di Xxxxxxx Xxxxxxx, mandanti;
… la riunione temporanea di concorrenti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 93 comma 1 del d.p.r. 207ƒ2010, ha costituito per l'esecuzione dei lavori società consortile ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile con atto ricevuto dal notaio in Parma dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxx n. 43819 di rep. e 14853 di rac. del 5 aprile 2016 registrato a Parma l'8 aprile 2016 al n. 4878 s. 1T;
… si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sarà in seguito indicato anche con il termine “accordo”.
ARTICOLO 1 – RICHIAMO PREMESSE
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale della stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 59 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori, i servizi e le forniture occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per la sicurezza delle reti viarie comunali del Comune di Fidenza quali descritte nel capitolato.
Con il presente accordo la Amministrazione Aggiudicatrice affida all’appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire i predetti lavori, servizi e forniture.
2. In questo accordo si intendono incluse tutte le seguenti attività eƒo lavorazioni : Reperibilità per lavori manutenzione
Lavori pronto intervento Manutenzione strade bianche
Manutenzione pertinenze stradali: banchine e fossi
Manutenzione stradale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso Manutenzione di pavimentazioni in pietra
Fornitura e posa di Barriere di sicurezza Interventi manufatti acque bianche
Manutenzione impianti sollevamento acque bianche Manutenzione impianti semafori e dissuasori pneumatici Fornitura di conglomerato bituminoso
Fornitura di Sale anticongelante
Servizio sgombero neve e spargimento di sale
Si intendono inoltre incluse nel presente accordo quadro tutte le migliorie offerte dall'appaltatore con l'offerta tecnica, interamente approvate dall'amministrazione aggiudicatrice contestualmente all'aggiudi− cazione definitiva.
4. In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell’ambito dello stesso accordo, ivi compreso lo sgombero della neve e del ghiaccio, anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
5. Si fa inoltre presente che nell’elenco prezzi posto a base di gara, possono essere presenti anche delle voci di lavorazioni riconducibili ad altri contratti. Per tale motivo l’appaltatore non potrà in nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la Amministrazione Aggiudicatrice decida di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in elenco, a ditte terze. Tali voci sono state inserite nell’elenco posto a base d’asta in quanto, se si rendessero necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a quelle ordinate, potranno essere comunque richieste dalla Amministrazione Aggiudicatrice.
6. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
7. Tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con le modalità previste nel capitolato di gara.
8. L’Appaltatore risponderà verso la Amministrazione Aggiudicatrice del risultato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la Amministrazione Aggiudicatrice, ivi compresi gli oneri sopportati.
9. L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, servizi e forniture relativi al presente accordo, da' facoltà alla Amministrazione Aggiudicatrice di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
10. L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere eƒo pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ARTICOLO 3 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO-PROROGHE
1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in mesi 48, indipendentemente del fatto che l’importo presunto contrattuale posto a base di gara non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che tale importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. La durata potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi con comunicazione scritta a seguito di non compimento dell’importo dell’Accordo Quadro.
2. Il suddetto termine decorre dalla data di consegna avvenuta il 30 marzo 2016.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti dalla Amministrazione Aggiudicatrice, esso si intenderà prorogato del tempo previsto per l’ultimazione.
4. Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
5. Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto.
7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
8. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
9. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.
ARTICOLO 4 – DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore dichiara di eleggere domicilio, ai sensi dell’articolo 2 del D.M.LL.PP. n. 145ƒ2000, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Fidenza. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore dichiara che autorizzato a quietanzare per conto della riunione di concorrenti è Xxxxx Xxxxxx legale rappresentante dell'impresa mandataria;
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del D.M.LL.PP. n. 145ƒ2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Amministrazione Aggiudicatrice. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Amministrazione Aggiudicatrice; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Amministrazione Aggiudicatrice del nuovo atto di mandato.
6. I soggetti indicati dall’Impresa ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati di laurea in ingegneria o architettura o equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
7. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:
a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto;
c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
e. vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
8. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
9. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico eƒo ilƒi Direttoreƒi di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo complessivo presunto dell’accordo è pari ad euro 2.300.098,54 di cui € 32.900,20 per oneri di sicurezza.
2. L’importo garantito dell’accordo è pari ad euro 1.034.744,08 (diconsi euro unmilionetrentaquattromilasettecentoquarantaquattroƒ08). Detto importo è così composto:
a. € 982.000,00 importo garantito complessivo per gli interventi oggetto del presente Accordo per le lavorazioni rientranti nella categoria OG3, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
b. € 20.000,00, importo garantito complessivo per gli interventi oggetto del presente Accordo per manutenzione impianti sollevamento acque bianche, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
c. € 32.000,00, importo garantito complessivo per gli interventi oggetto del presente Accordo per manutenzione impianti semafori e dissuasori pneumatici, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
d. € 218.744,08, importo garantito complessivo per gli interventi oggetto del presente Accordo per servizio sgombero neve e spargimento di sale, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
e. € 15.000,00, importo garantito complessivo per gli interventi oggetto del presente Accordo per fornitura di conglomerato bituminoso, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
f. € 10.000,00, importo garantito complessivo per gli interventi oggetto del presente Accordo per fornitura di Sale anticongelante, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo.
3. Gli importi delle singole categorie di lavoro, servizi e forniture sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l’importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa eƒo di opposizione alcuna.
4. La Amministrazione Aggiudicatrice non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo posto a base di gara che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
5. L'importo dell'accordo quadro è inoltre comprensivo del valore delle migliorie offerte dall'appaltatore stimato in € 271.547,09. In tale importo sono comprese le migliorie offerte in infrastrutture il cui valore si quantifica singolarmente:
− Sistemazione dei passaggi pedonali in autobloccante € 2.985,66
− Realizzazione pista ciclabile di via Gramizzi € 13.862,46
− Rifacimento della pavimentazione del marciapiede in via Togliatti tra via C. di Cefalonia e via Donatori del Sangue € 14.328,41
− Rifacimento della pavimentazione del marciapiede di via Togliatti tra via C. di Cefalonia e via Trento
€ 14.709,71
− Rifacimento della pavimentazione marciapiede di Via Berenini da via Carducci a via Boccaccio € 4.999,89
− Rifacimento della pavimentazione in Xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx € 5.201,73
− Rifacimento della pavimentazione del marciapiede via XXIV Maggio lato sud da via Foscolo a Via Borghesi € 4.256,33
− Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi in via Tasso € 6.273,53
− Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi in via Xxxxxxx e via xxxx Xxxxxxxx XXXXX € 1.586,24
− Rifacimento del marciapiede in via C. di Cefalonia tra via XXIV Maggio e via Marzabotto € 23.479,80
− Rifacimento della pavimentazione del marciapiede in Via Salvo D’Acquisto lato parco e lato case a schiera € 17.563,57
− Rifacimento della pavimentazione di marciapiede e ciclabile in via Gramsci € 11.740,46.
6. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Amministrazione Aggiudicatrice qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
7. Per i lavori oggetto del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI
1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso percentuale offerto.
2. La Amministrazione Aggiudicatrice potrà richiedere all’appaltatore l’esecuzione di opere rientranti nelle categorie indicate al precedente articolo 5 anche se non riconducibili a voci ricomprese nella lista delle lavorazioni. In tal caso, verrà concordata tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore il Nuovo Prezzo relativo, in contraddittorio.
3. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. L’applicazione è specificatamente indicata nel singolo specifico contratto applicativo. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, ad eseguire i servizi e forniture richiesti nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L’Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell’eventuale organo di collaudo eƒo agibilità senza alcuna eccezione.
4. Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, servizi e forniture, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Appaltatore; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera eƒo montaggio, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori e servizi a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali.
5. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, servizi e forniture e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare le prestazioni oggetto dell'accordo compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
6. L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc., né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita degli stessi.
7. Restano a totale carico dell’Appaltatore:
… le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
… gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
… gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
… tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
… tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo e nel capitolato prestazionale.
ARTICOLO 7 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.
2. Per le prestazioni previste nel presente accordo non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi né si applica il meccanismo del prezzo chiuso ai sensi dell’articolo 133, comma 3, del d.lgs. n. 163ƒ2006 e s.m.i. Resta altresì esclusa l’applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo articolo 133 del d.lgs. n. 163ƒ2006 e successive modificazioni.
ARTICOLO 8 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI
1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato con le modalità previste nel capitolato prestazionale.
2. La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso offerto del 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento).
3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207ƒ2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 207ƒ2010, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori e alla verifica della regolarità contributiva qualora l'ammontare superi € 10.000,00.
5. Il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore.
6. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
7. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall’articolo 133, comma 1, del d.lgs. n. 163ƒ2006 e ss.mm.ii.
8. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. Si applica il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3.4.2013 e art 25 del DL 24.04.2014
n. 66 in materia di fatturazione elettronica.
9. Le fatture inviate dovranno:
− riportare la data e il numero dell'ordinativo di spesa;
− riportare, in ottemperanza alla vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136ƒ2010 e s.m in vigore dal 07.09.2010 il codice identificativo di gara (CIG);
− il conto corrente dedicato indicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sul quale il Comune effettuerà il bonifico.
10. Il pagamento delle rate di acconto e saldo è disposto con le modalità previste all'art. 26 nel capitolato prestazionale.
11. Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 133, comma 1, del d.lgs. n. 163ƒ2006 e ss.mm.ii. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c.
12. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla Amministrazione Aggiudicatrice nel seguente: 66229230F5.
13. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) verrà indicato di volta in volta dalla Amministrazione Aggiudicatrice quando occorrente. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
14. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancarioƒpostale sul conto corrente dedicato ex articolo
3, legge n. 136ƒ2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Amministrazione Aggiudicatrice da ogni responsabilità conseguente.
15. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136ƒ2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
16. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 163ƒ2006 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n. 207ƒ2010, oltre a quelle inserite nel presente accordo quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136ƒ2010 senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
17. In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136ƒ2010, l’appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario Iban IT 70 V 05387 65730 000000001861. sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. Xxxxx Xxxxxx, nato a Fidenza il 21ƒ10ƒ1959 codice fiscale ZCCFLV59R2B034C. autorizzato a operare su di esso.
18. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Xxxxx Corrente Bancario dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
20. L’appaltatore, il sub−appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136ƒ2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Amministrazione Aggiudicatrice e la Prefettura−ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
21. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della legge n. 136ƒ2010.
ARTICOLO 9 – CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Amministrazione Aggiudicatrice prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.
3. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla Amministrazione Aggiudicatrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della Amministrazione Aggiudicatrice medesima al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che la Amministrazione Aggiudicatrice intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Amministrazione Aggiudicatrice.
ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207ƒ2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo garantito dell’accordo quadro. A tal fine l'appaltatore ha prestato polizza fideiussoria n. 904009 in data 20 maggio 2016 rilasciata da ELBA Assicurazioni s.p.a. con sede in Milano, agenzia di ALLE − Genova, per una somma garantita di € 103.474,40 pari al 10% del valore del contratto.
2. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 113, comma 5, Codice dei contratti e dell’articolo 123, comma 1, del d.P.R. n. 207ƒ2010, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei contratti applicativi nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di benestare della Amministrazione Aggiudicatrice, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati d’avanzamento lavori relativi ai contratti applicativi o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni una volta emesso il conto finale dell’ultimo contratto applicativo e al saldo della rata finale dei lavori da esso derivanti.
5. Ai sensi dell’articolo 123, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207ƒ2010, la cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Amministrazione Aggiudicatrice può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’accordo quadro disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Amministrazione Aggiudicatrice senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. Ai sensi dell’articolo 123, comma 0, xxx x.X.X. x. 000x0000, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione o di validità del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione Aggiudicatrice.
8. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Amministrazione Aggiudicatrice.
ARTICOLO 11 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di provvisorio, con polizza numero 014088.93.000090 in data 19 maggio 2016 rilasciata dalla Società Cattolica di Assicurazione so. coop. agenzia di Fornovo Val di Taro, come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 1.500.000,00 ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00
3. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:
… denunciare alla Amministrazione Aggiudicatrice, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell’assicurazione;
… appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Amministrazione Aggiudicatrice, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
… pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;
… risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell’Appaltatore;
… prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Tutti i veicoli impiegati dall’Appaltatore dovranno essere coperti da polizza RCA.
5. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO
1. L’Impresa è responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice delle parti di lavori, servizi e forniture subappaltati, in solido con l’Impresa subappaltatrice.
2. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 della D. Lgs 12.04.2006 n. 163, e s.m.i. e dall’art. 170 del D.P.R. 207ƒ2010.
3. L’Impresa subappaltatrice dovrà possedere tutte le qualificazioni necessarie per l’assunzione del lavoro ai sensi della normativa vigente.
4. Se durante l’esecuzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice stabilisse che il subAppaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta l’Impresa dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento dello stesso subAppaltatore.
5. L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o perdite, o la proroga della data fissata per l’ultimazione dei lavori.
6. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della aamministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
7. Il direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n˚ 81 ove richiesto, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
8. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificata dal decreto−legge 29 aprile 1995, n˚ 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n˚ 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
0.Xx sensi dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223ƒ2006, come modificato dalla legge di conversione
4ƒ8ƒ2006, n. 248, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
10.L'amministrazione aggiudicatrice non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa amministrazione aggiudicatrice, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
11.I pagamenti al subAppaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del D.U.R.C. del subAppaltatore.
00.Xx sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207ƒ2010, in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa al subappaltatore eƒo di un soggetto titolare di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163ƒ2006, l'amministrazione aggiudicatrice trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla amministrazione aggiudicatrice direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
00.Xx sensi dell'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207ƒ2010, in caso di ottenimento di DURC del Subappaltatore negativo per due volte consecutive, l'amministrazione aggiudicatrice pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8 del D.Lgs. 163ƒ2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 207ƒ2010.
14.Qualora l’Appaltatore non provveda nei termini all'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice sospende i pagamenti delle rate di acconto o di saldo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163ƒ2006, fino a che l’Appaltatore non provveda.
00.Xx richiama, inoltre, la disciplina prevista dall’art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163ƒ2006 in merito alla verifica della corresponsione al subAppaltatore degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
00.Xx sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006 n˚ 223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’Appaltatore principale.
00.Xx richiama inoltre il disposto dei commi 3−bis e 3−ter dell'art. 118 del D.Lgs. 163ƒ2006.
ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE
IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81ƒ2008 e succ. modif. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte delƒi subappaltatoreƒi, delƒi fornitoreƒi in opera, di osservare dette norme e disposizioni.
ARTICOLO 14 – SICUREZZA
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del capitolato prestazionale.
3. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI
1. L’Impresa, in quanto produttrice dei rifiuti o di sotto prodotti costituiti dal materiale sostituito, dovrà provvedere a sua cura e spesa agli adempimenti relativi al trasporto tramite Ditta autorizzata (ai sensi delle vigenti disposizioni) e allo smaltimento o al recupero dei medesimi, in osservanza del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, e relative disposizioni transitorie e provvedimenti attuativi.
2. L’Impresa è tenuta a esibire, su richiesta della Amministrazione, copia del formulario d’identificazione del rifiuto, qualora riconosciuto tale, datato e firmato in arrivo dal destinatario (discarica o trattamento) a riprova dell’avvenuto smaltimento a norma delle vigenti disposizioni di legge.
3. E’ a carico dell’Impresa anche l’onere di effettuare le denunce alla Regione di competenza nel caso di inadempienza del trasportatore.
4. Nel caso si configuri l’utilizzo di sottoprodotti l’Appaltatore dovrà comunicare il sito e le modalità d’impiego degli stessi.
ARTICOLO 16 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato prestazionale e tecnico d’appalto, al regolamento generale, al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
… la fedele esecuzione dei lavori, servizi e forniture e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 c.c.;
… i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità di ciascun intervento, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
… l’assunzione in proprio, tenendone indenne l'amministrazione aggiudicatrice, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
… le responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previste dal Capitolato prestazionale e tecnico;
… il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
… la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
… le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'ente Appaltatore, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
… la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
… l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
… l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, servizi e forniture oggetto del presente accordo dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati l'amministrazione aggiudicatrice, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
… La formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entità delle opere, con gli impianti ed attrezzature di cantiere nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell’appalto, tutte le sistemazioni generali occorrenti per l’installazione degli impiantiƒattrezzature suddetti, nonché adeguate baracche di cantiere, con locali uffici e spazi per le maestranze (spogliatoi, servizi igienici, ecc).
… concordare con la Direzione Lavori le modalità e i tempi di intervento per la realizzazione di opere in luoghi che, per la presenza di attività inderogabili eƒo di pubblico servizio, richiedessero l’adozione di particolari cautele, ivi compresi turni di lavoro in orario notturno o festivo;
… ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed all’accettazione finale dei lavori da parte della amministrazione aggiudicatrice, l’Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti;
… l’installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
… le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;
… l’esclusività della amministrazione aggiudicatrice per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature;
… l’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del direttore dei lavori per necessità inerenti l’esecuzione delle opere;
… la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla amministrazione aggiudicatrice (Consorzi di bonifica, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, privati ed altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
… la valutazione di tutte le circostanze ed elementi che possono o potranno incidere sulla determinazione dei costi dei materiali, manodopera, noli e trasporti, nonché sulle modalità esecutive degli interventi che potranno essere affidati, anche in difformità della programmazione effettuata, in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza del contratto;
… la valutazione degli oneri connessi alla necessità di effettuare interventi manutentivi sia in forma normale che urgente;
… la conoscenza che i singoli interventi potranno essere eseguiti in concomitanza con l’esecuzione di altre opere da parte di terzi eƒo della amministrazione aggiudicatrice, nelle sue stesse aree di lavoro eƒo in zone immediatamente adiacenti;
… comunicare immediatamente alla d.l. ritrovamenti di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ad esempio, stabilizzato, ghiaia, sabbia, ecc.) la cui proprietà resta alla Committente con eventuale
stoccaggio in apposita area;
… richiedere immediatamente alla d.l. l’area di stoccaggio eƒo di stesa del materiale di scavo prelevato dall’interno del sedime dell’area d’intervento, che non può in nessun caso essere trasportato al di fuori dello stesso, se non dopo l’autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori;
… comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento riguardante il servizio di reperibilità al fine di evitare carenze o vacanze.
ARTICOLO 17 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere secondi quanto previsto all'art. 32 del capitolato prestazionale.
ARTICOLO 18 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA – MODIFICHE TECNICHE
1. Ai sensi dell’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della amministrazione aggiudicatrice, varianti, in aumento o in diminuzione sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
5. Si applica l’articolo 162 del d.P.R. n. 207ƒ2010.
ARTICOLO 19 – CONSEGNA
1. L'Appaltatore deve trasmettere alla amministrazione aggiudicatrice, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; l'amministrazione aggiudicatrice acquisisce il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
2. Le prestazioni relative ai servizi di sgombro neve e spargimento sale dovranno essere attivati con le modalità e i tempi prescritti nel capitolato prestazionale.
ARTICOLO 20 – RISERVE DELL’APPALTATORE
1. Si applica la disciplina delle riserve del d.lgs. n. 163ƒ2006 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione (d.P.R. n. 207ƒ2010).
ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO XXXXXXX
1. Considerato che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro la costituzione della Commissione di cui all’articolo 240 del d.lgs. n. 163ƒ2006 e s.m.i. è solo facoltativa, resta espressamente convenuto che qualora la Amministrazione Aggiudicatrice, verificatesi le condizioni per l’avvio della procedura di accordo bonario, non promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta motivata di accordo xxxxxxx sarà formulata direttamente dal soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori.
ARTICOLO 22 – PROGRAMMI LAVORI
1. I lavori e i servizi oggetto del presente appalto saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con le modalità previste all'art. 16 del capitolato.
ARTICOLO 23 – PROVE E COLLAUDI
1. Durante l’esecuzione dei lavori la Amministrazione Aggiudicatrice può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente accordo, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto applicativo. In particolare le operazioni di collaudo delle opere avverranno secondo le seguenti modalità:
… collaudo statico: in corso d’opera ed al termine dei lavori verrà eseguito ai sensi della legge n.
1086ƒ1971 da appositoƒi professionisti nominatoƒi dalla Amministrazione Aggiudicatrice;
… collaudo tecnico−amministrativo: potrà essere eseguito da apposito organo nominato dall'Amministrazione Aggiudicatrice, o sostituita da certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 24 – CONSEGNA DEI LAVORI – TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI-PROROGHE
1. I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti per ciascun ordine di servizio fatte salve le prestazioni urgenti in reperibilità.
2. Nel fissare i termini di cui al precedente comma le parti concordano nel riconoscere che è stato considerato il normale andamento stagionale sfavorevole.
3. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di valutare il congruo tempo di esecuzione di ogni singolo intervento, in base alle valutazioni da svolgere in fase progettuale, e ridurre anche fino alla metà i termini di esecuzione come sopra determinati, senza che ciò dia titolo all’Appaltatore per alcuna pretesa economica o di proroga, in base alle particolarità del singolo intervento.
4. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, salvo quanto previsto dall’articolo 159 del d.P.R. n. 207ƒ2010.
ARTICOLO 25 – PENALI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto del presente accordo si applicano le penali previste nel capitolato prestazionale..
2. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.lgs. n. 163ƒ2006 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione Aggiudicatrice a causa dei ritardi.
ARTICOLO 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. E' esclusa la competenza arbitrale, in caso di controversie il foro competente è quello di Parma
ARTICOLO 27 – DOMICILIO
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in Fidenza, piazza X. Xxxxxxxxx n. 25 presso i Servizi Tecnici Comunali. L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Fidenza Via IV Novembre n. 8.
ARTICOLO 28 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni dell'Amministrazione Aggiudicatrice entro un termine non inferiore ai 15 giorni.
2. La amministrazione aggiudicatrice ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente accordo, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, dei servizi e delle forniture, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La amministrazione aggiudicatrice ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. n. 159ƒ2011;
b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici;
c) qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 12.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui l'Amministrazione Aggiudicatrice abbia dichiarato all’Appaltatore, a mezzo di lettera inviata con posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva.
ARTICOLO 29 – RECESSO
1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 134 del d.lgs. n. 163ƒ2006 e ss.mm.ii., la facoltà di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l’esecuzione delle prestazioni in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l’esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 159ƒ2011 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
ARTICOLO 30 – CODICE DI COMPORTAMENTO
1. L'appaltatore si impegna ad applicare e far rispettare al personale, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, le norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, per quanto compatibile. Copia del predetto codice è stato pubblicato con la documentazione per la partecipazione alla procedura di affidamento. La violazione anche di uno solo degli obblighi comportamentali contenuti nel codice sarà causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 31 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'
1. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto presso la Prefettura di Parma, tra l'altro consultabile al sito http:ƒƒwww.prefettura.itƒparma, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. In particolare:
− si impegna a comunicare alla amministrazione aggiudicatrice l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui alle clausole 2 e 3 del predetto Protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
− si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
− si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;
− dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del Dlgs 159ƒ2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale eƒo sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della amministrazione aggiudicatrice, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
− dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
− dichiara infine di conoscere e di accettare l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente.
ARTICOLO 32 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in quanto:
−a carico dei soggetti previsti dall’art. 83 commi 1 e 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, n. 252 delle imprese ASFATI BASUINO di Xxxxxxx Xxxxxxx, COIMPA Consorzio Imprese Associate, XX.XX. di Zecca Cav. Xxxxxxx s.n.c., XXXXXXXXXX XXXXXXXX s.r.l. e VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI s.r.l. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo, essendo dette imprese iscritte nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"), previsto dalla legge 6ƒ11ƒ2012, n. 190, così come modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, presso la Prefettura di Parma;
−a carico dei soggetti previsti dall’art. 83 commi 1 e 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, n. 252 della impresa CHIESA COSTRUZIONI s.r.l. non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Prefettura di Parma prot. n. PR_PRUTG_Ingresso_0005353_20160222 del 7ƒ6ƒ2016.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16−ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
ARTICOLO 33 – CLAUSOLE 231/2001
1. L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231ƒ2001. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.
ARTICOLO 34 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Amministrazione Aggiudicatrice, i seguenti documenti:
x.xx Capitolato prestazionale e tecnico;
b.tutti gli elaborati grafici allegati,
c. l’elenco dei prezzi unitari sulla base del quale è stata formulata l’offerta;
x.Xx piano di sicurezza quadro di cui all’articolo 14 del presente accordo e le proposte integrative al predetto piano proposte dall’appaltatore;
x.Xx piano operativo di sicurezza quadro di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e successive modifiche predisposto sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro;
ƒ. l'offerta tecnica del concorrente;
g. i giustificativi prodotti dall'appaltatore per la verifica dell'anomalia dell'offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto sotto le lettere B e C. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sono conservati dall'amministrazione aggiudicatrice.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
ARTICOLO 36 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della amministrazione aggiudicatrice.
5. L’imposta di bollo sul presente atto è assolta con le modalita' telematiche, ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di euro 45,00.
Io sottoscritto segretario generale con la sottoscrizione del presente atto dichiaro che l'allegato A è copia conforme al documento depositato presso l'ufficio comunale in copia autentica.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura a video fattane alle parti, ad eccezione degli allegati per espressa e concorde loro dispensa, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono mediante firma digitale previa verifica della validità del certificato di ciascuna.
Il Rappresentante della amministrazione aggiudicatrice L'Appaltatore
L’Ufficiale rogante
ALLEGATO A
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA UFFICIO TERRITORIALE DI FIDENZA PROT. N. 16777 DELL'11/3/2013
ALLEGATO B
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA
UFFICIO TERRITORIALE DI FIDENZA PROT. N. 16777 DEL 11/3/2013
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato prestazionale si indica col nome di “Impresa” o “Appaltatore” l’impresa aggiudicataria dell’appalto; col nome di “Stazione Appaltante” o “Amministrazione”, il comune di Fidenza ed il comune di Salsomaggiore Terme; con D.L. la Direzione Lavori come definita all’art.
19. I contratti saranno separati per i due comuni.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
La presente procedura ha l'obiettivo di individuare il contraente dell'accordo quadro, al quale affidare, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, i lavori, i servizi e le forniture necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza della rete viaria comunale per n. 4 anni dal verbale di consegna dell'appalto.
Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nello schema di contratto, nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.
L’appalto, di durata quadriennale (4 anni), si configura come un appalto misto di lavori, servizi e forniture (Art. 14 e 15 del D. Lgs. 163/06), con prevalenza dei lavori e consiste nell’affidamento dei lavori, dei servizi, delle prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza e l'integrità della rete viaria comunale riguardanti: strade, pertinenze stradali, manufatti, ponti, viadotti, opere d’arte, manufatti acque bianche, barriere di sicurezza, impianti semaforici e dissuasori pneumatici ed impianti di sollevamento acque bianche.
Le principali prestazioni, in sintesi, consistono in: lavori di pronto intervento, manutenzioni del corpo stradale (tombini, chiusura buche, ecc), manutenzione manufatti e fognature acque bianche, fornitura e posa di barriere di sicurezza, lavori di pavimentazione stradale, servizi di sgombero neve e spargimento sali anticongelanti, manutenzione impianti di sollevamento, dissuasori pneumatici e semaforici, nonché fornitura di materiale vario stradale ed in particolare sale anticongelante e conglomerato bituminoso.
Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione.
I lavori di manutenzione ed i servizi interessano le aree e gli impianti del territorio comunale individuate nelle tavole planimetriche n. 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 e nelle tabelle A – B – C – D – E per il comune di Fidenza, nelle tavole S 2, S 3, nell’elenco S 1 e nella tavola “Interventi facoltativi” per il Comune di Salsomaggiore Terme.
L’Accordo quadro riguarda i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, pertanto tutte le prescrizioni se non diversamente indicato valgono per entrambi i Comuni. I Contratti saranno separati per i due Comuni.
ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
La durata del contratto è prevista fino al conseguimento dell’importo dell’Accordo quadro, in ogni 44 caso non oltre 48 mesi a decorrere dalla data di consegna per il Comune di Fidenza, non oltre
44 mesi a decorrere dal 4° mese successivo alla data di consegna per il Comune di Salsomaggiore Terme.
La durata potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi con comunicazione scritta a seguito di non compimento dell’importo dell’Accordo Quadro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 11 del Dlgs n. 163/2006.
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ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta a € 2.840.098,54, oltre IVA, di cui € 2.300.098,54 comprensivi di € 32.900,20 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per il Comune di Fidenza, ed € 540.000,00 comprensivi di € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso per il Comune di Salsomaggiore Terme. Di seguito è riportata l’articolazione dei lavori e dei servizi compresi nell’appalto per i due comuni. TABELLA FIDENZA | |||
LAVORAZIONI E RELATIVI IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO PER ANNI QUATTRO | |||
LAVORI | CATEGORIE | IMPORTI PRESUNTI | |
Reperibilità per lavori manutenzione | OG3 | € 34.000,00 | |
Lavori pronto intervento | OG3 | € 95.000,00 | |
Manutenzione strade bianche | OG3 | € 150.000,00 | |
Manutenzione pertinenze stradali: banchine e fossi | OG3 | € 40.000,00 | |
Manutenzione stradale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso | OG3 | € 756.000,00 | |
Manutenzione di pavimentazioni in pietra | OG3 | € 100.000,00 | |
Fornitura e posa di Barriere di sicurezza | OG3 | € 60.000,00 | |
Interventi manufatti acque bianche | OG3 | € 95.000,00 | |
Somma | € 1.330.000,00 | ||
SERVIZI E RELATIVI IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO PER ANNI QUATTRO | |||
Manutenzione impianti sollevamento acque bianche | SERVIZIO | € 80.000,00 | |
Manutenzione impianti semafori e dissuasori pneumatici | SERVIZIO | € 100.000,00 | |
Servizio sgombero neve e spargimento di sale | SERVIZIO | € 617.198,34 | |
Somma | € 797.198,34 | ||
ACQUISTI E RELATIVI IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO PER ANNI QUATTRO | |||
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Fornitura di conglomerato bituminoso | ACQUISTO | € 60.000,00 | |
Fornitura di Sale anticongelante | ACQUISTO | € 80.000,00 | |
Somma | € 140.000,00 | ||
TABELLA SALSOMAGGIORE TERME | |||
LAVORAZIONI E RELATIVI IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO PER 44 MESI | |||
LAVORI | CATEGORIE | IMPORTI PRESUNTI | |
Reperibilità per lavori manutenzione | OG3 | € 16.000,00 | |
Lavori di manutenzione per opere stradali, infrastrutturali idrogeologici nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita a “regola d’arte”. La voce ricomprende i lavori di pronto intervento | OG3 | € 470.000,00 | |
Lavori di manutenzione per opere fognarie nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita a “regola d’arte”. La voce ricomprende i lavori di pronto intervento | OG6 | € 54.000,00 | |
Somma | € 540.000,00 | ||
I lavori e i servizi sono appaltati a misura, in base alle prescrizioni del presente capitolato, con l'applicazione dei prezzi in elenco al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni ad essa affidate. Potranno essere richieste all'Impresa le prestazioni occorrenti per lavori in economia, secondo le modalità stabilite nei relativi articoli. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l’importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture e degli acquisti che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici ordini di servizio / determinazione dalla stazione appaltante. Pagina 3 di 44 |
Costi fissi apprestamento mezzi neve e sale € 218.744,08 Costi fissi reperibilità manutenzione strade € 34.000,00
€ 252.744,08
Gli importi presunti delle lavorazioni e dei servizi compresi nell’appalto per l’intero periodo contrattuale sono riportati nelle successive tabelle. L’Amministrazione garantisce comunque all’Appaltatore un importo minimo per i lavori, servizi e forniture come indicato nella tabella sotto riportata. ELENCO PRESTAZIONI COMUNE DI FIDENZA | ||||
LAVORAZIONI, SERVIZI E FORNITUE PRINCIPALI COMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO | CATEGORIE | IMPORTI PRESUNTI ACCORDO QUADRO PER ANNI QUATTRO | IMPORTI MINIMI GARANTITI PER L'INTERO PERIODO | |
Reperibilità per lavori manutenzione | OG3 | € 34.000,00 | € 34.000,00 | |
Lavori pronto intervento | OG3 | € 95.000,00 | € 30.000,00 | |
Manutenzione strade bianche | OG3 | € 150.000,00 | € 70.000,00 | |
Manutenzione pertinenze stradali: banchine e fossi | OG3 | € 40.000,00 | € 20.000,00 | |
Manutenzione stradale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso | OG3 | € 756.000,00 | € 500.000,00 | |
Manutenzione di pavimentazioni in pietra | OG3 | € 100.000,00 | € 30.000,00 | |
Fornitura e posa di Barriere di sicurezza | OG3 | € 60.000,00 | € 30.000,00 | |
Interventi manufatti acque bianche | OG3 | € 95.000,00 | € 25.000,00 | |
Manutenzione impianti sollevamento acque bianche | SERVIZIO | € 80.000,00 | € 20.000,00 | |
Manutenzione impianti semafori e dissuasori pneumatici | SERVIZIO | € 100.000,00 | € 32.000,00 | |
Fornitura di conglomerato bituminoso | ACQUISTO | € 60.000,00 | € 15.000,00 | |
Fornitura di Sale anticongelante | ACQUISTO | € 80.000,00 | € 10.000,00 | |
Servizio sgombero neve e spargimento di sale | SERVIZIO | € 617.198,34 | € 218.744,08 | |
€ 2.267.198,34 | € 1.034.744,08 | |||
45,64% | ||||
A.1 Importo totale delle prestazioni da compensare a misura | € 2.014.454,26 |
B.1 Oneri di sicurezza aggiuntivi | € 32.900,20 |
C.1 Reperibilità per lavori e servizi | € 252.744,08 |
D.1 Importo totale a base di appalto | € 2.300.098,54 (A.1+ B.1+C.1) |
Categoria prevalente OG3 | |
E.1 Importo assoggettabile a ribasso | € 2.267.198,34 |
(D.1-B1) |
Nella formulazione dell’offerta l’Impresa dovrà in particolare tenere conto dell’importo dei costi per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al precedente punto B.1.
Tale importo, da intendersi come valore massimo e valutato nella misura del 1,43%, la cui quota parte da imputare all’ammontare dell’appalto specifico verrà computata di volta in volta in relazione alle attività da svolgere all’interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 29, comma 13, del D.Lgs. 163/06 13 (per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione), l’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro per il comune di Fidenza è stimato in complessivi € 2.300.098,54 di cui € 32.900,20 per oneri della sicurezza.
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME | |||
LAVORAZIONI, SERVIZI E FORNITUE PRINCIPALI COMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO | CATEGORIE | IMPORTI PRESUNTI ACCORDO QUADRO PER 44 MESI | IMPORTI MINIMI GARANTITI PER L'INTERO PERIODO |
Reperibilità per lavori manutenzione | OG3 | € 16.000,00 | € 16.000,00 |
Lavori di manutenzione per opere stradali, infrastrutturali idrogeologici nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita a “regola d’arte”. La voce ricomprende i lavori di pronto intervento | OG3 | € 470.000,00 | € 203.000,00 |
Lavori di manutenzione per opere fognarie nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita a “regola d’arte”. La voce ricomprende i lavori di pronto intervento | OG6 | € 54.000,00 | € 24.000,00 |
€ 540.000,00 | € 243.000,00 | ||
45% | |||
Ai sensi dell’art.29, comma 13, del D.Lgs. 163/06 13 (per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione), l’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro per il comune di Salsomaggiore Terme è stimato in complessivi € 540.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, da intendersi come valore massimo e valutato nella misura del 2,00%, la cui quota parte da imputare all’ammontare dell’appalto specifico verrà computata di volta in volta in relazione alle attività da svolgere all’interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. Pagina 6 di 44 |
ART. 5 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori, prestazioni, servizi, noleggi e forniture per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale e sue pertinenze e specificatamente:
1. piccole e medie riparazioni localizzate (rappezzi con conglomerato bituminoso di ammaloramenti localizzati della pavimentazione, sistemazione pavimentazioni in pietra, masselli autobloccanti e cordolature di vario tipo);
2. riparazioni e rifacimento opere scolo acque;
3. altri interventi sul corpo stradale quali:
interventi di sgombero degli smottamenti; interventi su rilevati e scarpate;
interventi sugli elementi accessori della piattaforma (banchine, cunette, cigli erbosi, arginelli, ecc.);
4. interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare i sistemi di sicurezza e protezione quali sostituzione e riparazione di barriere di sicurezza;
6. opere di pulizie e di spurgo:
pulizia xxxxxxx, pozzetti e xxxxxxxx; spurgo tombini e fossi di guardia;
7. servizio di sgombro neve e spargimento cloruri sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico e nelle aree interne ai plessi scolastici di competenza comunale;
8. assistenza al traffico, segnaletica e assistenza alle operazioni per il ripristino delle condizioni di transitabilità del corpo stradale.
9. manutenzione impianti di sollevamento;
10. manutenzione impianti di dissuasori pneumatici e semaforici,
11. fornitura di sale anticongelante e conglomerato bituminoso.
L’elencazione di tutte le prestazioni sopra elencate ha carattere puramente indicativo e gli stessi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale.
Gli interventi di cui ai punti precedenti saranno realizzati dall’Impresa appaltatrice secondo quanto riportato al successivo art. 16 “Modalità di intervento”.
ARTICOLO 6 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA – MODIFICHE TECNICHE
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 132 del Codice dei contratti, nonché dalle disposizioni del DP.R. n. 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove prescritta.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’intervento oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Ai sensi dell’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
5. Si applica l’articolo 162 del D.P.R. n. 207/2010.
ARTICOLO 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
7.1. CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo minimo garantito dell’accordo quadro, comprensivo degli oneri della sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
La cauzione potrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita non appena sarà avvenuta l’aggiudicazione definitiva.
7.2. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) degli importi minimi garantiti per i due singoli comuni; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicurativa, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, inosservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori.
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale dei suddetti commi, qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7.3. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 7.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo
7.2 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema di cui all’articolo 2 comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA.
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
c) l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.
In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63 del D.P.R. n. 207 del 2010.
7.4. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo
2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo una somma assicurata pari a 2.000.000,00 così ripartita da stipularsi per ogni comune:
- una somma pari ad euro 1.500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento;
- una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni arrecati a terzi durante le prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento;
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo.
Si precisa che le suddette polizze devono essere presentate all’Amministrazione dall’Impresa aggiudicataria almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per la consegna dei lavori, anche in pendenza della stipula del contratto.
Le macchine operatrici e i mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere coperti da polizza assicurativa R.C. prevista dalla legge.
Sarà obbligo dell’Impresa di adottare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l’Impresa terrà sollevata ed indenne la stazione appaltante e il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
ARTICOLO 8 - ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
a. il Capitolato Speciale d’Appalto;
b. tutti gli elaborati grafici allegati, ivi compresi i particolari costruttivi;
c. l’elenco dei prezzi unitari sulla base del quale formulare l’offerta;
d. Il piano di sicurezza quadro di cui all’articolo 31 del presente accordo e le proposte integrative al predetto piano proposte dall’appaltatore;
e. Il piano operativo di sicurezza quadro di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e successive modifiche predisposto sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.
ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 10 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
ARTICOLO 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, servizi e forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli del D.P.R. 207/2010.
ARTICOLO 12 – CESSIONE DEI CREDITI
1. È vietata la cessione del contratto e dei contratti applicativi (ordini di servizio) sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.
3. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che la stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.
ARTICOLO 13 - LAVORI A MISURA
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite
i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.
ARTICOLO 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, PRESCRIZIONI
Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nel bando e nel presente Capitolato, si applica la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed il Codice Civile.
L’Appaltatore dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.
Si richiama in particolare l’osservanza scrupolosa delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e delle norme di sicurezza richiamate nei corrispondenti articoli del presente Capitolato. L’Impresa dovrà accertarsi che di tale normativa sia edotto il personale impiegato per l’esecuzione dei lavori. Le conseguenze civili e penali in caso di infortunio e/o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la D.L.. Qualora venga contestata l’inosservanza di tali norme, i lavori verranno sospesi fino a quando l’Impresa non avrà ad esse ottemperato, restando salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed azione in capo alla Stazione appaltante.
ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO
L’Impresa è responsabile nei confronti della Stazione appaltante delle parti di lavori, servizi e forniture subappaltati, in solido con l’Impresa subappaltatrice.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 della D. Lgs 12.04.2006 n. 163, e s.m.i. e dall’art. 170 del
D.P.R. 207/2010.
Si fa presente che, in applicazione della normativa di cui sopra, la quota subappaltabile massima è del 30% (euro trenta per ogni cento) dell’importo netto dei lavori facenti capo alla categoria prevalente.
L’Impresa subappaltatrice dovrà possedere tutte le qualificazioni necessarie per l’assunzione del lavoro ai sensi della normativa vigente.
Se durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante stabilisse che il subAppaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta l’Impresa dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento dello stesso subAppaltatore.
L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o perdite, o la proroga della data fissata per l’ultimazione dei lavori.
15.1. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificata dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, come modificato dalla legge di conversione 4/8/2006, n. 248, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
15.2. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
I pagamenti al subAppaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del D.U.R.C. del subAppaltatore.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa al subappaltatore e/o di un soggetto titolare di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento di DURC del Subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’Appaltatore non provveda nei termini all'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo, la Stazione appaltante sospende i pagamenti delle rate di acconto o di saldo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, fino a che l’Appaltatore non provveda.
Si richiama, inoltre, la disciplina prevista dall’art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 in merito alla verifica della corresponsione al subAppaltatore degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006 n° 223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’Appaltatore principale.
Si richiama inoltre il disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 16 – MODALITA’ DI INTERVENTO
I lavori e i servizi oggetto del presente appalto saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con le seguenti e distinte modalità:
1) manutenzione programmata (ordinaria e straordinaria) della rete viaria e degli impianti ad essa connessi;
2) pronto intervento (manutenzione urgente della rete viaria e degli impianti ad essa connessi);
3) esecuzione di interventi di modesta entità di miglioramento o di adeguamento (anche in seguito a nuove norme emanate dalle competenti Autorità) della rete viaria e degli impianti ad essa connessi;
4) Servizio di sgombero neve e spargimento sale.
1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA (ORDINARIA E STRAORDINARIA)
La manutenzione programmata consiste nell’erogazione dei lavori e dei servizi necessari a mantenere funzionali all’uso e rispondenti alle prescrizioni del codice della strada sia l’infrastruttura stradale che gli impianti ad essa connessi, garantendo adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti ed il rispetto della normativa vigente. Essa verrà eseguita secondo programmi concordati definiti dalla D.L.
Tali programmi verranno comunicati all'Impresa esecutrice con ordine di servizio in duplice copia, almeno dieci giorni prima della data prevista per l’inizio degli interventi, una delle quali dovrà essere restituita alla D.L. firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione entro 3 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro. Essi conterranno il luogo, la descrizione sommaria dei lavori da eseguire ed il tempo utile assegnato per la loro ultimazione.
Qualora l'Impresa ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nella comunicazione, dovrà far presente tale impossibilità alla D.L. entro 3 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro.
In tal caso la D.L. potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo utile già stabilito.
Trascorsi i sopraddetti tre giorni senza che si sia sollevata eccezione, il termine assegnato nella comunicazione si intende come inderogabilmente ed integralmente accettato dall'Impresa.
La D.L. con ordine di servizio si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori relativi alla manutenzione programmata senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese d’indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sarà ordinata dalla D.L. non appena cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione.
Nel caso in cui l’impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine assegnato, verranno applicate le penali di cui all’art. 21, punto 1 e, nel caso in cui i lavori non vengano conclusi entro i successivi 15 giorni, il contratto potrà essere risolto in danno nei confronti dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l’Impresa dovrà essere dotata di mezzi e uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi.
Per detti lavori l'impresa è tenuta all’esecuzione o aggiornamento di tavole, schemi o disegni relativi agli impianti oggetto dell’intervento, senza che ne derivi alcun onere per la Stazione appaltante.
La Ditta per l’esecuzione dei lavori e su richiesta della D.L. potrà effettuare forniture del materiale che sarà compensato secondo l’elenco prezzi soggetto al ribasso d’asta.
L'Impresa è tenuta ad informare la D.L. di ogni anomalia eventualmente riscontrata durante la normale esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, interverrà immediatamente, in accordo con la D.L.
2) PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente in reperibilità)
L’appaltatore ha l’obbligo di avere un apparecchio telefax, cellulare ed una PEC sempre attivi 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.
Analogamente l’appaltatore ha l’obbligo di rendere il proprio personale reperibile per gli interventi tendenti a salvaguardare la pubblica incolumità, sempre 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto. Dovrà inoltre comunicare al comune il nominativo della persona o delle persone reperibili sia in orario di lavoro che fuori orario ordinario di lavoro (compresa la notte ed i giorni festivi) per tutta la durata dell’appalto. La Stazione appaltante provvederà a segnalare alla Polizia Municipale, alla Polizia Stradale, ai Carabinieri nonché ai Vigili del Fuoco tali nominativi affinché in caso di interventi urgenti essi possano rivolgersi direttamente al personale della ditta Appaltatrice, che con la firma del seguente atto si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal mancato intervento in caso di urgenza, sollevando così l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in materia.
Le prestazioni di manutenzione ordinaria urgente saranno attuate con interventi tempestivi, richiesti dalla Stazione Appaltante o dagli enti di cui sopra anche verbalmente, e destinati a salvaguardare le condizioni di sicurezza dell’impianto stradale. Per l’esecuzione delle prestazioni richieste al presente articolo, l’Impresa dovrà avere l’immediata disponibilità, secondo le esigenze dell’Amministrazione, degli operai e di uno o più mezzi completi di idoneo personale di manovra con le seguenti squadre tipo:
SQUADRA A)
a) autocarro ribaltabile, portata fino a 25 ql.
c) caposquadra specializzato n°1
d) operaio comune n°1
e) segnaletica necessaria come da C.d.S. per interventi e segnalazioni temporanee o permanenti
SQUADRA B)
a) miniescavatore cingolato con pattini in gomma larghezza mt.1,00
b) autocarro ribaltabile, portata fino a 75 ql.
c) caposquadra specializzato n°1
d) operaio comune n°1
e) segnaletica necessaria come da C.d.S. per interventi e segnalazioni temporanee o permanenti
SQUADRA C)
a) miniescavatore cingolato con pattini in gomma
b) autocarro ribaltabile, portata fino a 75 ql.
c) caposquadra specializzato n°1
d) operaio comune n°1
e) compressore con motore elettrico
f) segnaletica necessaria come da C.d.S. per interventi e segnalazioni temporanee o permanenti
SQUADRA D)
a) miniescavatore cingolato con pattini in gomma
b) autocarro ribaltabile, portata fino a 75 ql.
c) caposquadra specializzato n°1
d) operaio comune n°1
e) compressore con motore elettrico
f) costipatore meccanico a scoppio di tipo statico
g) segnaletica necessaria come da C.d.S. per interventi e segnalazioni temporanee o permanenti
Le squadre da impiegare andranno concordate, con la Stazione Appaltante a seconda del tipo di intervento da eseguire.
Resta inteso che per interventi di minore importanza potranno essere utilizzati solo alcune componenti delle singole squadre tipo.
A fronte di tale disponibilità verrà riconosciuto un compenso la cui entità è riportata nell’elenco prezzi.
L’Appaltatore deve assicurare la reperibilità continua nell’arco dell’intera giornata e per tutto il periodo di validità dell’appalto con un tempo massimo di intervento di 45 minuti dalla chiamata da parte della Stazione appaltante.
In caso di ritardato intervento verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 (euro mille/00), per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Trascorso un'ora dalla chiamata da parte della Stazione Appaltante senza che gli operai siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra Ditta, naturalmente a spese dell'Appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni. In questo caso non sarà applicata la penale sopra descritta, bensì una penale forfettaria di € 5.000,00.
Dopo l’applicazione per tre volte delle penali di cui sopra, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Le conseguenze civili e penali, in caso di ritardi della prestazione di pronto intervento, ricadranno esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la D.L.
Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali (segnaletica provvisoria), il tratto di strada in cui si sono riscontrate anomalie.
3) INTERVENTI DI MODESTA ENTITÀ
Trattasi di interventi non riferibili alla manutenzione programmata e al pronto intervento. Nell'ambito del presente contratto, l’Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione di lavorio prestazioni per il miglioramento o l'adeguamento (anche alle norme emanate dalle competenti Autorità) o il completamento degli impianti, a mezzo di appositi ordinativi di servizio.
La D.L. ordinerà all'Impresa l'esecuzione dei lavori di cui al presente punto a mezzo di appositi "ordinativi di servizio" in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita alla D.L. firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione entro 3 giorni.
Gli "ordinativi di servizio" conterranno la descrizione sommaria dei lavori da eseguire ed il tempo utile assegnato per la loro ultimazione.
Qualora l'Impresa ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nell'ordinativo, dovrà far presente tale impossibilità alla D.L. entro e non oltre tre giorni dal ricevimento dell'ordinativo medesimo.
In tal caso la D.L. potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo utile già stabilito.
Trascorsi i sopraddetti tre giorni senza che si sia sollevata eccezione, il termine assegnato nell'ordinativo si intende come inderogabilmente ed integralmente accettato dall'Impresa.
La D.L., con ordine di servizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori relativa ad un ordinativo senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese d’indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sarà ordinata dalla D.L. non appena cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione.
Nel caso in cui il termine di esecuzione dei lavori non venga rispettato si applicherà la penale di cui all’art. 21 punto 3 e qualora il mancato rispetto del termine di esecuzione degli interventi non venga rispettato per tre volte il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva
Si fa presente che la Stazione Appaltante dopo tre giorni dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori dell'intervento ha la facoltà di fare eseguire l'intervento ad altra ditta, naturalmente a spese dell'appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni.
Le conseguenze civili e penali, in caso di ritardi della prestazione in oggetto, ricadranno esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la D.L.
Tali lavori saranno contabilizzati, a giudizio insindacabile della D.L., a seconda della loro natura ed entità nonché della loro misurabilità, a misura, oppure in economia diretta.
Per detti lavori l'impresa è tenuta all’esecuzione o aggiornamento di tavole, schemi o disegni relativi agli impianti oggetto dell’intervento, senza che ne derivi alcun onere per la Stazione appaltante.
I prezzi per i lavori a misura sono comprensivi di ogni onere connesso con la posizione del lavoro stesso e quindi non saranno contabilizzati compensi per spostamenti (chilometraggio e tempo impiegato dagli operai e dai mezzi per gli spostamenti).
Le prestazioni di mano d'opera per interventi non programmati saranno retribuite con i prezzi d’Xxxxxx, su cui verrà applicato il ribasso d’asta.
4) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE
Il servizio di sgombero neve e spargimento sale dovrà garantire lo sgombero neve e lo spargimento dei cloruri anticongelanti sulle strade comunali e nelle aree interne ai plessi scolastici e riguarderà le annualità: 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 nei periodi compresi dal 15 novembre 2015 al 22 marzo 2016, dal 15 novembre 2016 al 22 marzo 2017, dal 15 novembre
2017 al 22 marzo 2018, e dal 15 novembre 2018 al 22 marzo 2019 nelle strade e nelle aree pubbliche indicate negli allegati 1/A -1/B ;2/A -2/B; 3/A -3/B ;4/A -4/B ; 5/A -5/B ;6/A -6/B; 7/A-7/B; 8/A-8/B;9/A-9/B; 10/A-10/B; 11/A-11/B; 12/A-12/B;13/A-13/B;14/A-14/B; 15/A-15/B; 16/A-16/B;
17/A-17/B; 18/A-18/B; 19/A-19/B; 20/A-20/B; 21/A-21/B; 22/A-22/B; 22 BIS/A-22 BIS/B; 23/A-23/B; 24/A-24/B; 25/A-25/B; 26/A-26/B-26/C; 27/A-27/B; 28/A-28/B; 29/A-29/B; 30/A-30/B; 31/A-31/B; 32/A-32/B del piano d’intervento riassunti nelle tavole 20 – 21 -22 -23 -24 -25. Le attività possono essere suddivise in tre aree distinte: servizio di sgombero neve, servizio di salatura subito dopo sgombero neve, servizio preventivo di salatura antighiaccio. I mezzi meccanici con i relativi operatori, reperibili 24 ore su 24 per i periodi di cui sopra, entreranno in azione per la prestazione dello sgombero della neve non appena la neve abbia raggiunto l’altezza minima di cm 5, a seguito di disposizione da parte della Stazione appaltante, mentre per lo spargimento del sale ogni qualvolta le strade si presentassero ghiacciate o le rigide temperature potessero causare situazioni di tratti ghiacciati sempre a seguito di disposizione da parte della Stazione Appaltante. I tempi di intervento massimo sia per lo sgombero neve che per lo spargimento del sale sono di 30 minuti. La Stazione Appaltante inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà anticipare prima del 15 novembre e/o prolungare la durata del servizio oltre al 22 marzo, qualora le condizioni meteorologiche lo richiedessero, agli stessi patti e condizioni del contratto e senza ulteriori oneri. L’impresa resterà unica responsabile, in sede civile e penale, per eventuali danni derivanti dal mancato tempestivo intervento di xxxxxxxx neve e spargimento di materiali antisdrucciolo. Gli interventi del servizio invernale sono compensati a misura come da elenco prezzi. E’ fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di inviare al Servizio Infrastrutture e mobilità sostenibile entro 24 ore dall’intervento, un rapporto delle attività svolte, pena il non riconoscimento delle prestazioni stesse. Le prestazioni sgombero neve e spargimento sale saranno eseguite con mezzi con le caratteristiche indicate nella tabella riassuntiva, nella quale si riportano i settori d’intervento, la tipologia di mezzi necessari per ciascun settore. Si fa presente che il territorio comunale è stato suddiviso in zone operative come meglio specificato nella tabella sotto e negli allegati di riferimento richiamati: | ||||||
N° SETTORE | TIPOLOGIA ZONA | TIPO D’INTERVENTO | ALLEGATI DI RIFERIMENTO | N. MEZZI | TIPOLOGIA MEZZO | |
1 | CENTRO STORICO | SGOMBERO NEVE | 1/A -1/B | UNO | N1 | |
2 | CENTRO | SGOMBERO NEVE | 2/A -2/B | UNO | N2 | |
3 | CENTRO | SGOMBERO NEVE | 3/A -3/B | UNO | N2 | |
4 | CENTRO | SGOMBERO NEVE | 4/A -4/B | UNO | N2 | |
5 | VIABILITA' PRIMARIA | SGOMBERO NEVE | 5/A -5/B | DUE | N6 | |
6 | URBANA | SGOMBERO NEVE | 6/A -6/B | UNO | N3 | |
7 | VIABILITA' PRIMARIA | SGOMBERO NEVE | 7/A -7/B | TRE | N6 | |
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8 | URBANA | SGOMBERO NEVE | 8/A -8/B | UNO | N3 | |
9 | VIABILITA' PRIMARIA | SGOMBERO NEVE | 9/A -9/B | DUE | N6 | |
10 | URBANA | SGOMBERO NEVE | 10/A -10/B | UNO | N3 | |
11 | VIABILITA' PRIMARIA PERIFERICA | SGOMBERO NEVE | 11/A -11/B | UNO | N7 | |
12 | EXTRA- URBANA ED URBANA | SGOMBERO NEVE | 12/A -12/B | UNO | N4 | |
13 | EXTRA- URBANA | SGOMBERO NEVE | 13/A -13/B | UNO | N4 | |
14 | EXTRA- URBANA | SGOMBERO NEVE | 14/A -14/B | UNO | N4 | |
15 | EXTRA- URBANA | SGOMBERO NEVE | 15/A -15/B | UNO | N4 | |
16 | URBANA | SGOMBERO NEVE | 16/A -16/B | DUE | N3 | |
17 | EXTRA- URBANA | SGOMBERO NEVE | 17/A -17/B | UNO | N4 | |
18 | STRADE PEDEMONT ANE | SGOMBERO NEVE | 18/A -18/B | DUE | N5 | |
19 | STRADE PEDEMONT ANE | SGOMBERO NEVE | 19/A -19/B | UNO | N5 | |
20 | PISTE CICLABILI PISTE CICLABILI E MARCIAPIE DI | SGOMBERO NEVE BOB-CAT SGOMBERO NEVE TURBO NEVE | 20/A -20/B 20/A -20/B | UNO DUE | N8 N9 | |
21 | PISTE CICLABILI | SGOMBERO NEVE | 21/A -21/B | DUE | N8 | |
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22 | PISTE CICLABILI | SGOMBERO NEVE | 22/A -22/B | UNO | N8 | |
23 | XXXXXX | XXXXXXXXXXX XXXX | 00X -00/X | UNO | S1 | |
24 | URBANA ED EXTRA UBANA | SPARGIMENTO SALE | 24A -24/B | UNO | S1 | |
25 | URBANA ED EXTRA UBANA | SPARGIMENTO SALE | 25A -25/B | UNO | S1 | |
26 | PISTE CICLABILI E STRADE URBANE | SPARGIMENTO SALE | 26/A -26/B – 26/C | UNO | S2 | |
27 | URBANA ED EXTRA- URBANA | SPARGIMENTO SALE | 27/A -27/B | UNO | S1 | |
28 | URBANA ED EXTRA UBANA | SPARGIMENTO SALE | 28/A -28/B | UNO | S1 | |
29 | EXTRA- URNANA NORD | SPARGIMENTO SALE | 29/A -29/B | UNO | S1 | |
30 | EXTRA- URNANA SUD | SPARGIMENTO SALE | 30/A -30/B | UNO | S1 | |
31 | PISTE CICLABILI | SPARGIMENTO SALE | 31/A -31/B | UNO | S2 | |
32 | MARCIAPIE DI | SPARGIMENTO SALE | 32/A -32/B | UNO | S3 | |
TIPOLOGIA MEZZO N1- ZONA CENTRO STORICO – SETTORE 1 Trattore dotato di potenza preferibilmente non inferiore a 30 kW a doppia trazione con una attrezzatura spartineve, applicata anteriormente, costituita da lama tipo "vomere" metallica da utilizzare con coltelli sia in metallo che in gomma neoprene, o similare, in conformità a quanto richiesto dalla Amministrazione a seconda delle circostanze del settore da sgombrare. Pagina 19 di 44 |
La lama sarà a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo, di dimensioni e caratteristiche tecniche adeguate alle strade del settore assegnato.
TIPOLOGIA MEZZO N2- ZONA CENTRO – SETTORI 2-3-4
Trattore dotato di potenza preferibilmente non inferiore a 55 kW a doppia trazione con una attrezzatura spartineve, applicata anteriormente, costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere" metallica da utilizzare con coltelli sia in metallo che in gomma neoprene, o similare, in conformità a quanto richiesto dalla Amministrazione a seconda delle circostanze del settore da sgombrare.
La lama sarà a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo, di altezza non inferiore a m. 0,80, di larghezza compresa tra m 2,60- 3,20 (in funzione al settore assegnato) per le carreggiate stradali, orientabili rispetto alla direzione di marcia da –30° a +30° o da -45° +45°.
TIPOLOGIA MEZZO N3- ZONA URBANA – SETTORI 6-8-10-16
Trattore dotato di potenza preferibilmente non inferiore a 65 kW a doppia trazione con una attrezzatura spartineve, applicata anteriormente, costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere" metallica da utilizzare con coltelli sia in metallo che in gomma neoprene, o similare, in conformità a quanto richiesto dalla Amministrazione a seconda delle circostanze del settore da sgombrare.
La lama sarà a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo, di altezza non inferiore a m. 0,80, di larghezza compresa tra m 2,60- 3,20 (in funzione al settore assegnato) per le carreggiate stradali, orientabili rispetto alla direzione di marcia da –30° a +30° o da -45° +45°.
TIPOLOGIA MEZZO X0- XXXX XXXXX-XXXXXX – SETTORI 00-00-00-00-00
Trattore dotato di potenza preferibilmente non inferiore a 75 kW a doppia trazione con una attrezzatura spartineve, applicata anteriormente, costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere" metallica da utilizzare con coltelli sia in metallo che in gomma neoprene, o similare, in conformità a quanto richiesto dalla Amministrazione a seconda delle circostanze del settore da sgombrare.
La lama sarà a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo, di altezza non inferiore a m. 0,80, di larghezza compresa tra m 2,60- 3,20 (in funzione al settore assegnato) per le carreggiate stradali, orientabili rispetto alla direzione di marcia da –30° a +30° o da -45° +45°.
TIPOLOGIA MEZZO N5- STRADE PEDEMONTANE– SETTORI 18-19
Trattore dotato di potenza preferibilmente non inferiore a 75 kW a doppia trazione con una attrezzatura spartineve, applicata anteriormente, costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere" metallica da utilizzare con coltelli sia in metallo che in gomma neoprene, o similare, in conformità a quanto richiesto dalla Amministrazione a seconda delle circostanze del settore da sgombrare.
La lama sarà a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo, di altezza non inferiore a m. 0,80, di larghezza compresa tra m 2,60- 3,20 (in funzione al settore assegnato) per le carreggiate stradali, orientabili rispetto alla direzione di marcia da –30° a +30° o da -45° +45°.
TIPOLOGIA MEZZO N6- VIABILITA' PRIMARIA CENTRALE – SETTORI 5-7-9- OBBLIGO 2 MEZZI
Trattore dotato di potenza preferibilmente non inferiore a 100 kW a doppia trazione con una attrezzatura spartineve, applicata anteriormente, costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere" metallica da utilizzare con coltelli sia in metallo che in gomma neoprene, o similare, in conformità a quanto richiesto dalla Amministrazione a seconda delle circostanze del settore da
sgombrare.
La lama sarà a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo, di altezza non inferiore a m. 0,80, di larghezza compresa tra m 2,60- 3,20 (in funzione al settore assegnato) per le carreggiate stradali, orientabili rispetto alla direzione di marcia da –30° a +30° o da -45° +45°.
TIPOLOGIA MEZZO N7- VIABILITA' PRIMARIA PERIFERICA – SETTORI 11
Trattore dotato di potenza preferibilmente non inferiore a 100 kW a doppia trazione con una attrezzatura spartineve, applicata anteriormente, costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere" metallica da utilizzare con coltelli sia in metallo che in gomma neoprene, o similare, in conformità a quanto richiesto dalla Amministrazione a seconda delle circostanze del settore da sgombrare.
La lama sarà a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo, di altezza non inferiore a m. 0,80, di larghezza compresa tra m 2,60- 3,20 (in funzione al settore assegnato) per le carreggiate stradali, orientabili rispetto alla direzione di marcia da –30° a +30° o da -45° +45°.
TIPOLOGIA MEZZO N8- PISTE CICLABILI – SETTORI 20-21-22
MiniTrattore e/o Bob-cat di potenza preferibilmente non inferiore a 35 kW a doppia trazione con larghezza massima m 1,30 dotato di una attrezzatura spartineve, applicata anteriormente, costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere" metallica da utilizzare con coltelli sia in metallo che in gomma neoprene, o similare, in conformità a quanto richiesto dalla Amministrazione a seconda delle circostanze del settore da sgombrare. La lama sarà a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo, di altezza non inferiore a m 0,50 di larghezza massima m 1,60 per piste ciclabili e/o marciapiedi promiscui, orientabili rispetto alla direzione di marcia da –30° a +30° o da -45° +45°.
TIPOLOGIA MEZZO N9 – PULIZIA MARCIAPIEDI – SETTORI 20
A discrezione della ditta almeno uno dei seguenti mezzi:
• Motocoltivatore di potenza adeguata dotato di palina frontale di misura non inferiore a cm.70 fino ad un massimo cm.120, con operatore che esegue le rifiniture lasciate dal mezzo (Esempio : apertura dei passi pedonali e/o carrabili chiusi con il passaggio del mezzo , inoltre gli attraversamenti pedonali dovranno essere liberi in ogni direzione di percorrenza )
• Turboneve di adeguate dimensioni
• Minitrattore dotati di lame rotta da neve, larghezza di adeguate dimensioni
TIPOLOGIA MEZZO S1 – SETTORI 23-24-25-27-28-29-30
Trattore di potenza preferibilmente non inferiore ai 50 kW doppia trazione, dotato di silos o tramoggia spandisale del tipo a coclea o a tappeto con automatismo meccanico o a traino con comandi posti nella cabina dell’automezzo per una regolare distribuzione del materiale, che dovrà essere adatto allo spargimento del sale. Il silos o tramoggia dovrà avere un capacità minima di 10 ql per il caricamento diretto da xxxxxxx Big Bag.
TIPOLOGIA MEZZO S2 – SETTORI 26-31
Trattore di potenza preferibilmente non inferiore ai 35 KW doppia trazione, dotato di silos o tramoggia spandisale del tipo a coclea o a tappeto con automatismo meccanico o a traino con comandi posti nella cabina dell’automezzo per una regolare distribuzione del materiale, che dovrà essere adatto allo spargimento del sale. Il silos o tramoggia dovrà avere una capacità minima di 8-10 ql. per il caricamento diretto da xxxxxxx Xxx Xxx.
La larghezza del mezzo non dovrà essere superiore a m 1,60.
TIPOLOGIA SQUADRA S3 – SPARSA SALE ANTICONGELANTE MARCIAPIEDI- SETTORIE 32
• da un minimo di 2 ad un massimo di 4 operai comuni; nel caso di emergenza dovrà essere integrata da ulteriori operai.
Le operazioni di spargimento dovranno essere eseguite con n. 2 spargitori manuali a piatto rotante con capacità di l 50 circa e larghezza spandimento da m 1 a 6 di diametro e una distanza totale variabile a seconda della quantità di fuoriuscita del materiale di ¾ km.
In alternativa potranno essere utilizzati n. 2 spargitori manuali con ruote pneumatiche con tramoggia di capacità di l 50 circa e una larghezza di spandimento di cm.60, per una distanza totale di circa ¾ Km.
I mezzi non potranno essere utilizzati per un servizio analogo presso altri enti pubblici pena la nullità del contratto.
In considerazione della natura dei servizi l’Appaltatore effettuerà gli interventi necessari, anche in economia, senza che la circostanza dia diritto allo stesso di richiedere compensi o prezzi diversi da quelli contemplati nel presente documento. Le prestazioni in più rispetto a quanto indicato nel capitolato prestazionale verranno commissionate dal Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento e compensate come indicato nell’elenco prezzi. Nessun compenso sarà riconosciuto per prestazioni intraprese senza il preventivo avviso di avvio dal Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento.
Modalità di esecuzione ed obblighi dell’appaltatore
A) Sgombero neve
1) Lo spartineve, di xxxxx, dovrà entrare in azione non appena la neve abbia raggiunto l'altezza minima di cm 5 (cinque) in uno qualunque dei punti dei settori assegnati da sgombrare, previa comunicazione telefonica da parte del Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento (tel. 329/0000000) all’Appaltatore; lo spartineve dovrà essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto d'intervento.
2) Tutti i mezzi dei settori 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17
– 18 – 19 – 20 – 21 – 22 del piano d’intervento dovranno essere pronti all’espletamento del servizio entro mezz’ora dalla disposizione data dal Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento (329/2108205). Qualsiasi intervento, anche urgente, dovrà preventivamente essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
3) L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati e sarà pertanto unico responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.
Inoltre l’appaltatore si impegna a provvedere alla loro tempestiva sostituzione con altri mezzi equivalenti nel caso di guasto o incidente anche durante l'espletamento del servizio. Al verificarsi della sostituzione di un mezzo la Stazione appaltante dovrà essere immediatamente informata la quale, sulla base del mezzo proposto, deciderà a suo insindacabile giudizio se accettarlo o meno; in caso positivo non si procederà alla determinazione di un eventuale nuovo prezzo.
4) I mezzi dovranno essere regolarmente omologati per la circolazione su strade pubbliche, muniti della autorizzazione al transito rilasciata dagli enti di competenza, muniti di una polizza RCA con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro, muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale, adeguatamente zavorrato e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio,
ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare. La ditta dovrà garantire una scorta di carburante idonea a espletare il servizio anche in caso di mancanza dello stesso nella rete di distribuzione ordinaria (distributore), e sopratutto in caso di eventi meteorologici straordinari pre-annunciati dai mezzi d'informazione locali e/o nazionali.
L’Appaltatore inoltre dovrà acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per consentire l'uso dei mezzi su strada secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme in materia attualmente in vigore, oltre che installare su ogni mezzo targhetta adesiva di identificazione della zona oggetto d’intervento. Gli operatori devono essere muniti di apposita abilitazione come indicato nell'accordo repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione all'rt. 73 comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.).
Qualora i mezzi sgombranti non risultassero efficienti e funzionali come richiesto, l’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere e/o ridurre la corresponsione del compenso fisso.
5) L’Appaltatore deve assicurare lo sgombero a regola d’arte, il più possibile raso, di tutta la superficie stradale qualunque sia la larghezza della strada assegnata, senza che per questo possa pretendere un compenso diverso da quello stabilito; operazione da ripetersi, continuando a nevicare, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve. Per ogni settore del piano d’intervento s’impegna inoltre ad eseguire lo sgombero con la massima tempestività e celerità compatibili con lo stato meteorologico. In presenza di giri multipli e continui dovuti al perdurare delle nevicate, il compenso spettante sarà computato in base ai centimetri di neve caduti complessivamente a terra al termine della nevicata.
Le località di riferimento per la misurazione dello spessore della neve, anche in contraddittorio, ai fini della contabilità, saranno le seguenti:
- Capoluogo: Xxxxxx Xxxxxxxxx;
- Xxxx Xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx: intersezione tra la xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx;
- Pianura a nord del capoluogo : Bastelli piazzale della Chiesa.
In caso di contestazione sarà possibile confrontare le misure rilevate con i dati reperiti dal servizio ARPA e osservatori locali.
Nel caso di precipitazioni continue che superano le 24 ore, le misurazioni dovranno essere effettuate almeno due volte al giorno in contradditorio con la Stazione Appaltante.
6) Qualora a causa di particolari situazioni non prevedibili si rendessero necessari sgomberi da effettuarsi in luoghi e/o con modalità diverse da quanto precedentemente previsto per i settori indicati negli allegati 1/A -1/B ;2/A -2/B; 3/A -3/B ;4/A -4/B ; 5/A -5/B ;6/A -6/B; 7/A-7/B; 8/A-8/B;9/A- 9/B; 10/A-10/B; 11/A-11/B; 12/A-12/B;13/A-13/B;14/A-14/B; 15/A-15/B; 16/A-16/B; 17/A-17/B; 18/A-18/B; 19/A-19/B; 20/A-20/B; 21/A-21/B; 22/A-22/B lo sgombero potrà essere effettuato, con mezzi appartenenti al piano d’intervento da individuarsi dalla Stazione Appaltante nel modo più adeguato in base alle esigenze riscontrate, remunerando esclusivamente le ore effettive d'intervento.
I tempi effettivamente impiegati saranno computati dal personale di servizio e compensati con i prezzi di elenco prezzi.
7) La larghezza della sezione sgombrata dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale; per le strade extraurbane con fossi di pertinenza dovranno essere pulite in modo da consentire il normale deflusso delle acque meteorologiche. L’Appaltatore dovrà aver cura di non lasciare cordoni cumuli di neve sulle carreggiate o nelle intersezioni stradali (tranne che sui margini delle stesse), laddove non dipenda dalla presenza di veicoli parcheggiati.
8) Lo sgombero dovrà risultare di andamento uniforme, privo di sinuosità; qualora si verificassero, la ditta è tenuto a rettificarle a proprie cure e spese ricorrendo, se necessario, alla manodopera occorrente.
9) L’Appaltatore dovrà comunicare telefonicamente al personale della Stazione Appaltante (tel. 329/0000000) il termine del servizio di ogni settore dello sgombero neve. La Stazione Appaltante
potrà disporre altri interventi in caso di necessità, ovvero consentire di liberare il prestatore d’opera.
Si rammenta che l'installazione del sistema GPS su ogni mezzo, le cui spese comprese quelle di gestione e collaudo sono a carico dell'appaltatore, non esonera l'appaltatore stesso di effettuare la telefonata per il nulla-osta al rientro.
In caso di malfunzionamento del sistema GPS ed in mancanza di comunicazione telefonica da parte dell’Appaltatore alla Stazione Appaltante, quest’ultima si riserva di non contabilizzare la prestazione in assenza di riscontri oggettivi;
10) L’Appaltatore si impegna a non interrompere il servizio sulle strade assegnate per l’effettuazione di spalatura neve in aree private.
11) Il ritardo per i primi trenta minuti oltre ai limiti determinati dal comma 2A) comporta una penale pari ad un corrispettivo dato dal prodotto del numero di mezzi entrati in ritardo moltiplicato per 5.000,00 euro.
Dopo l’applicazione per due volte delle penali di cui sopra, il contratto potrà essere risolto in danno nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Il ritardo non giustificato anche di un solo mezzo di oltre un’ora rispetto ai limiti determinati dal comma 2) comporta la risoluzione in danno all'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Le conseguenze civili e penali, in caso di ritardi della prestazione per lo sgombero neve, ricadranno esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la D.L.
B) Spargimento di sali disgelanti
1) Gli interventi relativi al trattamento preventivo e consecutivo con il sale anticongelante, fornito dalla Stazione Appaltante, saranno programmati dalla stessa (tel. 329/0000000) e preventivamente comunicati all’Appaltatore.
2) Tutti i mezzi dei settori 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 del piano d’intervento dovranno essere pronti all’espletamento del servizio entro mezz’ora dalla disposizione data dal Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento (329/2108205). Qualsiasi intervento, anche urgente, dovrà preventivamente essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
3) Si precisa che i vari mezzi addetti alla sparsa di sale anticongelante dovranno essere disponibili in qualsiasi momento ad ogni richiesta da parte della Stazione Appaltante e che può essere richiesta l’uscita dei mezzi addetti alla spargimento di sale anticongelante subito dopo il passaggio dei mezzi addetti allo sgombero della neve.
4) L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati e sarà pertanto unico responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di eventi meteorologici di eccezionale intensità. Inoltre l’appaltatore si impegna a provvedere alla loro tempestiva sostituzione con altri mezzi equivalenti nel caso di guasto o incidente anche durante l'espletamento del servizio. Al verificarsi della sostituzione di un mezzo la Stazione appaltante dovrà essere immediatamente informata la quale, sulla base del mezzo proposto, deciderà a suo insindacabile giudizio se accettarlo o meno; in caso positivo non si procederà alla determinazione di un eventuale nuovo prezzo.
I mezzi dovranno essere regolarmente omologati per la circolazione su strade pubbliche, muniti della autorizzazione al transito rilasciata dagli enti di competenza, muniti di una polizza RCA con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro, muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale, adeguatamente zavorrato e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare. La ditta dovrà garantire una scorta di carburante idonea a espletare il servizio anche in caso di mancanza dello stesso nella rete di distribuzione ordinaria (distributore), e sopratutto in caso di eventi meteorologici straordinari pre-annunciati dai mezzi d'informazione locali e/o nazionali.
L’Appaltatore inoltre dovrà acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per consentire l'uso dei mezzi su strada secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme in materia attualmente in vigore, oltre che installare su ogni mezzo targhetta adesiva di identificazione della zona oggetto d’intervento. Gli operatori devono essere muniti di apposita abilitazione come indicato nell'accordo repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione all'rt. 73 comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.).
Qualora i mezzi sgombranti non risultassero efficienti e funzionali come richiesto, l’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere e/o ridurre la corresponsione del compenso fisso.
5) L’Appaltatore è tenuto ad ottemperare a qualsiasi disposizione che le verrà impartita dalla Stazione Appaltante a mezzo del proprio personale. In particolare l’Appaltatore è tenuto ad ottemperare alla richiesta del personale della Stazione Appaltante in merito all’entrata in azione di una sola parte dei mezzi preposti al piano d’intervento.
6) Lo spargimento di sali disgelanti sarà effettuato con spandisale, montato su trattore con le caratteristiche di cui la tabella del presente articolo, dotato di silos e distribuzione con i seguenti sistemi:
• a tubo oscillante con sistema di distribuzione proporzionale all'avanzamento ad azionamento elettronico;
• a disco singolo o doppio con cofanatura e braccio pieghevole in grado di avvicinare il disco alla superficie della strada per minimizzare il rischio che il sale colpisca cose o persone; con sistema di regolazione della dose per per gravità o per estrazione forzata ( es. nastro trasportatore o coclea di estrazione )
• a rullo o tramoggia o a traino ( non può essere regolata la larghezza di distribuzione , ma è particolarmente indicata per i centri urbani o piste ciclabile perché non arreca nessun problema alle cose o persone )
7) Lo spargimento dei materiali dovrà essere effettuato in modo regolare, in funzione delle condizioni della strada e secondo gli ordini e le istruzioni impartiti dalla Stazione Appaltante, in base alle effettive condizioni stradali.
8) Qualora a causa di particolari situazioni non prevedibili si rendessero necessari interventi in luoghi e/o con modalità diverse da quanto precedentemente previsto per i settori indicati negli allegati 23/A-23/B; 24/A-24/B; 25/A-25/B; 26/A-26/B-26/C; 27/A-27/B; 28/A-28/B; 29/A-29/B; 30/A- 30/B; 31/A-31/B; 32/A-32/B il servizio di spargimento del sale anticongelante potrà essere effettuato, con mezzi appartenenti al piano d’intervento da individuarsi dalla Stazione Appaltante nel modo più adeguato in base alle esigenze riscontrate, remunerando esclusivamente le ore effettive d'intervento.
I tempi effettivamente impiegati saranno computati dal personale di servizio e compensati con i prezzi di elenco prezzi.
9) L’Appaltatore dovrà comunicare telefonicamente al personale dell’Amministrazione (tel. 329/0000000) il termine del servizio di ogni settore dello spargimento sale. La Stazione Appaltante potrà disporre altri interventi in caso di necessità, ovvero consentire di liberare il prestatore d’opera.
Si rammenta che l'installazione del sistema GPS su ogni mezzo, le cui spese comprese quelle di gestione e collaudo sono a carico dell'appaltatore, non esonera l'appaltatore stesso di effettuare la telefonata per il nulla-osta al rientro.
In caso di malfunzionamento del sistema GPS ed in mancanza di comunicazione telefonica da parte dell’Appaltatore alla Stazione Appaltante, quest’ultima si riserva di non contabilizzare la prestazione in assenza di riscontri oggettivi.
10) L’Appaltatore si impegna a non interrompere il servizio sulle strade assegnate per l’effettuazione di spargimento sale in aree private.
11) Il ritardo per i primi trenta minuti oltre ai limiti determinati dal comma 2B) comporta una penale pari ad un corrispettivo dato dal prodotto del numero di mezzi entrati in ritardo moltiplicato per 5.000,00 euro.
Dopo l’applicazione per due volte delle penali di cui sopra, il contratto potrà essere risolto in danno nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Il ritardo non giustificato anche di un solo mezzo di oltre un’ora rispetto ai limiti determinati dal comma 2) comporta la risoluzione in danno all'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Le conseguenze civili e penali, in caso di ritardi della prestazione per lo sgombero neve, ricadranno esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la D.L.
Su ogni mezzo spartineve e su ogni mezzo spandisale dovrà essere installato un apparato GPS/GPRS per il monitoraggio del servizio. Il sistema dovrà rilevare e restituire all'Amministrazione le informazioni relative all’esercizio dei mezzi stessi, ai fini del controllo e della contabilizzazione del servizio. In particolare dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
1. Tracciatura georiferita degli spostamenti del mezzo con rilevazione delle fasi di puro trasferimento e distinte da quelle di svolgimento delle operazioni (sgombraneve, salatura);
2. Contabilizzazione del percorso riferito alle fasi operative (sgombraneve, salatura)
Tali informazioni dovranno essere rese disponibili all'Amministrazione Comunale su piattaforma WEB, gestita esternamente all'Appaltatore e dallo stesso messa a disposizione mediante accesso opportunamente protetto. Tutte le informazioni dovranno essere scaricabili dall'Amministrazione per l'archiviazione secondo formati gestibili dalla stessa. (in particolare .xls per i dati relativi ai transiti e al chilometraggio, formato immagine per le percorrenze).
La piattaforma WEB dovrà rendere le informazioni accorpate per ogni singolo mezzo, offrire la tracciatura dei movimenti dei veicoli su supporto cartografico e consentire la produzione di semplici report di riepilogo.
Il servizio di rilevazione delle informazioni dovrà rimanere attivo e funzionante nel periodo invernale (dal 15 novembre al 22 marzo) di ogni annualità di durata dell'appalto. Eventuali aggiornamenti tecnologici dei sistemi saranno, in tale periodo, a carico dell'Appaltatore.
Il dispositivo di trasmissione dati installato a bordo dovrà essere gestito completamente da remoto. La memoria interna dovrà garantire la memorizzazione dei dati per un periodo peri ad almeno una giornata di lavoro in caso di mancata trasmissione.
Il costo relativo alle apparecchiature di bordo (rilevazione posizione, acquisizione e memorizzazione, trasmissione telefonica), compreso il costo del traffico telefonico, dovrà essere compreso nel costo complessivo offerto.
L’avvio del sistema di bordo e la sua inizializzazione deve avvenire automaticamente senza alcun intervento da parte del conducente, al momento dell’accensione del quadro guida.
Le informazioni dovranno essere storicizzate e dovrà essere mantenuta l’accessibilità on-line per almeno un anno.
In sede di presentazione del piano d'intervento per la copertura del servizio, l'Appaltatore dovrà produrre una relazione che descriva le caratteristiche del sistema, con particolare riferimento agli aspetti relativi ai sistemi di campionamento e raccolta dei dati e alla stabilità e sicurezza del sistema nel suo complesso. Il sistema proposto sarà oggetto di valutazione del piano d'intervento da parte della Direzione dei Lavori che potrà, ai fini dell'accettazione, ordinare prove di funzionamento dello stesso.
Qualora la Direzione dei lavori ritenga il sistema di monitoraggio del servizio inadeguato, potrà chiederne l'adeguamento o la sostituzione.
Il sistema, le cui spese d'installazione, gestione e collaudo sono a carico dell'appaltatore per tutta la durata dell'accordo quadro, dovrà risultare attivo e funzionante su ogni mezzo impiegato e sarà oggetto di collaudo. I GPS/GPRS per i soli mezzi indicati nella tabella di cui sopra (F) saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Dopo la scadenza dell'accordo quadro l'appaltatore dovrà restituirli alla Stazione Appaltante ( le spese di disinstallazione sono a carico dell'appaltatore).
ARTICOLO 17 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di cui ai precedenti punti dovranno essere eseguiti con squadre di operai dotati di attrezzature idonee e con fornitura di materiali concordati con la Stazione Appaltante.
Le squadre, salvo diversa indicazione o richiesta da parte della Stazione Appaltante, saranno costituite da almeno n. 2 operai, di cui almeno uno specializzato, responsabile della squadra, e uno qualificato dotati di propria attrezzatura e strumentazione. Gli attrezzi devono essere necessari e sufficienti ad una tempestiva esecuzione del lavoro, e devono comprendere anche utensili di tipo professionale nonché attrezzi per effettuare scavi o minime demolizioni, che la tipologia degli impianti e dei lavori richiedono.
Le squadre dovranno disporre altresì di adeguata scorta di materiale e quant’altro occorra per una buona , risolutiva e rapida prestazione.
Le squadre dell’Impresa aggiudicataria dovranno essere munite di apparecchiatura che ne consenta la reperibilità da parte della D.L..
Le prestazioni aggiuntive e\o migliorative eventualmente proposte con l’offerta tecnica, sono in ogni caso impegnative sul piano negoziale per il proponente e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, saranno formalmente richiamate nel contratto di appalto e formeranno oggetto della prestazione dell’Appaltatore senza oneri aggiuntivi a carico del comune di Fidenza.
ARTICOLO - 18. SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA
L’Impresa, in quanto produttrice dei rifiuti o di sotto prodotti costituiti dal materiale sostituito, nell’ambito del presente Capitolato, dovrà provvedere a sua cura e spesa agli adempimenti relativi al trasporto tramite Ditta autorizzata (ai sensi delle vigenti disposizioni) e allo smaltimento o al recupero dei medesimi, in osservanza del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, e relative disposizioni transitorie e provvedimenti attuativi.
L’Impresa è tenuta a esibire, su richiesta della Amministrazione, copia del formulario d’identificazione del rifiuto, qualora riconosciuto tale, datato e firmato in arrivo dal destinatario (discarica o trattamento) a riprova dell’avvenuto smaltimento a norma delle vigenti disposizioni di legge.
E’ a carico dell’Impresa anche l’onere di effettuare le denunce alla Regione di competenza nel caso di inadempienza del trasportatore.
Nel caso si configuri l’utilizzo di sottoprodotti l’Appaltatore dovrà comunicare il sito e le modalità d’impiego degli stessi.
ARTICOLO 19 – DIREZIONE LAVORI
L’Amministrazione procederà alla nomina di un Direttore dei Lavori e di eventuali assistenti, i cui nominativi verranno comunicati per iscritto all’impresa all’atto della consegna dei lavori, unitamente a quelli dei preposti.
ARTICOLO 20 - CONSEGNA DEI LAVORI
L'atto di consegna dei lavori, secondo i termini di cui all’art.3, da eseguirsi in contraddittorio con l'Appaltatore, dovrà risultare da apposito verbale ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010. E' obbligo dell'Appaltatore dare corso ai lavori, appena ricevutane la consegna da parte della Direzione dei Lavori, nonché, per ragioni d’urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, senza perciò pretendere alcun corrispettivo, oltre a quello offerto.
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione appaltante acquisisce il DURC per l'aggiudicazione e la stipula del contratto; il DURC è altresì acquisito dalla stazione appaltante in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
ARTICOLO 21 - DURATA DEI LAVORI – PENALITA' E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Essendo gli interventi strettamente correlati al grado di sinistrosità e usura della rete stradale, la durata dei lavori è prevista fino a conseguimento dell’importo contrattuale, ma in ogni caso non oltre 48 mesi per il comune di Fidenza e 44 per il comune di Salsomaggiore Terme a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, per tutte le attività oggetto di accordo quadro.
La durata potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi con comunicazione scritta a seguito di non compimento dell’importo dell’Accordo Quadro.
Si precisa che in caso di mancato rispetto da parte dell'impresa del termine previsto per l’inizio dei lavori la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento. La risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e comporta l'incameramento della cauzione definitiva, procedendo all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario per la stipula di un nuovo contratto ai sensi dell'art. 140, comma 1 del D. Lgs. 12/04/2006 n°163.
Verranno applicate le seguenti penali:
1. mancato rispetto del termine di ultimazione stabilito in seguito all’ordine di servizio di cui all’art. 16 par.1: 0,1% dell’importo del programma di lavoro trasmesso con ordine di servizio per ogni giorno di ritardo; nel caso in cui i lavori non vengano conclusi entro i successivi 15 giorni il contratto può essere risolto in danno nei confronti dell'Appaltatore;
2. mancato tempestivo intervento di cui all'art. 16 par. 2 (chiamata urgente per pronto intervento) € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo; trascorso un'ora dalla chiamata da parte della Stazione Appaltante senza che gli operai siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra Ditta, naturalmente a spese dell'Appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni. In questo caso non sarà applicata la penale sopra descritta, bensì una penale forfettaria di € 5.000,00.
Dopo l’applicazione per tre volte delle penali di cui sopra, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
3. Mancato rispetto del termine di ultimazione stabilito nell’ordinativo di cui all’art. 16 par. 0,1% dell’importo del singolo ordinativo per ogni giorno di ritardo. Qualora il mancato rispetto del termine di esecuzione dell'intervento non venga rispettato per tre volte il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva. Si fa presente che la Stazione Appaltante dopo tre giorni dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori dell'intervento ha la facoltà di fare eseguire l'intervento ad altra ditta, naturalmente a spese dell'appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni.
4. Mancato intervento in caso di chiamata per sgombero neve e spargimento sale. Il ritardo per ogni mezz'ora o frazione di mezz'ora dal momento della chiamata da parte della Stazione Appaltante comporta una penale pari ad un corrispettivo dato dal prodotto del numero di mezzi entrati in ritardo moltiplicato per 5.000,00 euro.
Dopo l’applicazione per due volte delle penali di cui sopra, il contratto potrà essere risolto in danno nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Il ritardo non giustificato anche di un solo mezzo di oltre un’ora rispetto all’orario della chiamata da parte della Stazione Appaltante può comportare, ad esclusiva discrezione da parte di quest'ultima, la risoluzione in danno all'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Le penali saranno applicate cumulativamente e addebitate all'Impresa nello stato di avanzamento lavori successivo. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore, da parte della Stazione appaltante, per i danni causati dai ritardi verificatisi a qualsiasi altro titolo.
A questo proposito l’impresa resterà unica responsabile per gli effetti civili e penali derivanti dal
ritardo nell’adempimento di ordinativi di lavoro o richieste di pronto intervento che dovessero causare danni verso terzi.
Oltre alla penale di cui sopra, la Stazione appaltante potrà addebitare comunque all'Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori.
Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, l'accertamento dell'avvenuta ultimazione dei lavori avverrà in contraddittorio e la data accertata sarà verbalizzata sul certificato di ultimazione lavori.
Le prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte con l'offerta tecnica formano oggetto della prestazione dell'appaltatore senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale. La mancata realizzazione delle stesse costituisce causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 22 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI (D.L.)
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni impartite dalla
D.L. e comunque secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.
Ai sensi dell’art. 152 del D.P.R. 207/2010, qualora risulti che le opere, i servizi e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole d'arte, la D.L. ordinerà all'Impresa i provvedimenti necessari per eliminare le irregolarità, fermo restando il riconoscimento alla Stazione appaltante dei danni eventuali.
L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salvo la facoltà di fare le proprie osservazioni in base all’art. 191 del
D.P.R. n. 207/2010.
Nessuna variazione o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L.
ARTICOLO 23 – DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. LL.PP. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. I soggetti indicati dall’Impresa ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati di laurea in ingegneria o architettura o equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di
esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
7. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:
a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto;
c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
e. vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
8. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
9. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 24 - CONTABILITA' LAVORI
La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Titolo IX del D.P.R. 207/2010.
ARTICOLO 25 – ANTICIPAZIONE
Per i lavori oggetto del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
ARTICOLO 26 – PAGAMENTI
26.1. PAGAMENTI IN ACCONTO
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento a cadenza trimestrale da determinarsi sulle quantità effettivamente eseguite, e comunque ogni qual volta si raggiunga, al netto della ritenuta di cui al successivo comma l’importo di € 200.000,00 per il Comune di Fidenza e di € 100.000,00 per il Comune di Salsomaggiore Terme. Detto importo è da considerarsi al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento del termine o dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
Per l’esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili in corrispondenza di ogni stato avanzamento lavori l’appaltatore fornirà gli elaborati us-built delle opere via via realizzate (n.
1 copia cartacea e una copia su supporto informatico in formato editabile secondo quanto prescritto dalla DL e la documentazione necessaria per consentire il DL di poter predisporre la contabilità). Senza tali documenti non sarà possibile emettere lo stato di avanzamento.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C..
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
26.2. PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento.
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 26.1, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo xxxxx, del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 del presente articolo deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a)importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b)la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c)la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 15.1, 15.2 e 26.1 del presente Schema di contratto.
26.3. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26.1 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 comma 1, del Codice dei contratti.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni dalla emissione della fattura da parte dell'Appaltatore da trasmettere dopo la redazione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
26.4. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 26.2, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
ARTICOLO 27 - CERTIFICATO DI COLLAUDO
La Stazione appaltante procederà all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’articolo 141 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore.
Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni eventualmente impartite dalla Direzioni lavori; per gli oneri che ne derivassero l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.
L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
Per tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione e il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore sarà garante delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, ed, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.
Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto,
si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dello stesso.
Sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile.
Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo si
verificassero variazioni, ammaloramenti per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.
In occasione delle visite di collaudo i lavori dovranno apparire in perfetto stato di conservazione. Qualora l’importo di spesa sostenuto per i rifacimenti manutentori apportati dall’Appaltatore alle opere realizzate nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all’atto della visita finale, a più di un decimo del valore delle opere medesime, la stazione appaltante potrà non dichiarare la regolare esecuzione dell’opera nel suo complesso, riservandosi, inoltre, la richiesta dei danni conseguenti.
L’Amministrazione appaltante, inoltre, prima dell’emissione dello stato finale dei lavori, si riserva, qualora ne ravvisi la necessità in relazione a controversie o altro, di effettuare, in aggiunta a tutti i controlli e le prove effettuate in corso d’opera dalla Direzione dei Lavori, ulteriori prove, saggi, prelievi, campionature e quant’altro necessario per accertare la perfetta corrispondenza dei lavori realizzati alle prescrizioni contrattuali.
Nel caso di riscontro di eventuali deficienze nei materiali utilizzati, nelle lavorazioni o nelle quantità,
l’Amministrazione appaltante provvederà, se del caso, alle opportune detrazioni, ovvero ordinerà il rifacimento di quelle lavorazioni ritenute deficitarie.
E’ fatta salva la eventuale richiesta danni conseguente.
Tutti gli oneri derivanti dai precedenti commi sono a totale carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
I danni cagionati da forza maggiore saranno accertati secondo le procedure indicate all'art. 166 del
D.P.R. 207/2010.
Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore la non perfetta riuscita dei lavori, in dipendenza di avverse condizioni atmosferiche anche eccezionali (temporali gelo, neve ed acque di pioggia non alluvionali di qualsiasi entità ecc.) e qualunque ne sia la causa. L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a propria cura e spese o a rifare l’intera parte danneggiata.
ARTICOLO 29 - ONERI ED OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente schema di contratto e al capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito specificati.
□ attuare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.), di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori, nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.
□ L’Appaltatore è tenuto, prima dell’inizio dei lavori, a prendere contatti con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione designato dalla Stazione appaltante al fine di essere informato sui rischi specifici dell’ambiente in cui deve operare, sulle cautele da adottare per l’esecuzione di lavori in presenza di traffico, sulla segnaletica di cantiere da impiegare in conformità alle disposizioni vigenti, sull’obbligo per i lavoratori e gli altri addetti di adottare gli indumenti previsti dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal D.M. 9 giugno 1995 e gli altri mezzi personali di
protezione necessari.
□ Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente contratto
– e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato.
□ L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
□ I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.
□ In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’inadempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
□ Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.
□ Sulle somme detratte non saranno, per qualsiasi titolo, corrisposti interessi.
□ Assicurarsi che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
□ Il subappalto non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità.
□ Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
□ Lo svolgimento di tutte le prove di laboratorio per accettazione dei materiali, nonché di quelle per la verifica delle prestazioni delle lavorazioni ordinate; di questo onere si è tenuto conto nella determinazione di tutti i prezzi unitari relativi al presente appalto.
□ Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti ecc., in ottemperanza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Non è ammessa alcuna discarica in pertinenze pubbliche.
□ Provvedere al pagamento delle seguenti spese:
□ tutte le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
□ le tasse di registro e di bollo principali e complementari, diritti di segreteria ecc.;
□ le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi
□ le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento di attuazione (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.), contratto, senza diritto di rivalsa;
□ le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.
□ Provvedere alle spese occorrenti per le misurazioni e la contabilità.
□ Effettuare interruzioni, sospensioni parziali e limitazioni di lavoro previste a giudizio della Stazione
appaltante e delle Autorità competenti per il tratto stradale interessato.
□ L’applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori, rispettando tutto quanto la Stazione Appaltante, la D.L. e l’Autorità competente potranno prescrivere per la sicurezza del traffico.
□ L’apposizione della segnaletica necessaria per deviare il traffico stradale sugli itinerari alternativi.
□ Gli adempimenti amministrativi relativi ai collaudi necessari.
□ Ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi dell’articolo 21 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s. m.).
□ La fornitura di fotografie delle opere in corso e nelle varie fasi dell’esecuzione, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta fissati dalla Direzione dei Lavori.
□ Fornire, ove non vi siano locali dell’Amministrazione, dietro semplice richiesta della Direzione dei Lavori e senza diritto ad alcun compenso straordinario sotto qualsiasi forma, locali adatti al deposito di materiali, di attrezzi e di automezzi di proprietà dell’Amministrazione in località pure essa da designare da parte della Direzione dei Lavori, comunque mai eccentrica rispetto alle strade oggetto del presente contratto.
□ Garantire il mantenimento della transitabilità lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero interessati e comunque disturbati nel corso dell’esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni.
□ Segnalare alla Direzione dei lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e le relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce, sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all’amministrazione da tale omissione. In ogni caso, tutti i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla segnaletica, se regolarmente denunciati dall’Appaltatore, saranno riparati a cura di quest’ultima con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell’Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi.
□ Mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sui tratti stradali oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Provincia di Piacenza, a causa di tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dell’Appaltatore.
□ Trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, incluse le casse edili.
□ la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile;
□ i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
□ l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di contratto;
□ le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
□ il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
□ il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
□ la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra Appaltatore alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
□ le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
□ l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
□ l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
□ la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
□ gli oneri derivanti dall’occupazione temporanea di aree diverse da quelle in disponibilità o proprietà della Stazione Appaltante e/o destinate all’allestimento del cantiere e comunque da quelle consegnate dalla D.L.
□ prima di iniziare eventuali opere di scavo e/o di demolizione e/o di infissione di pali e/o simili nelle pertinenze della sede stradale ed in particolare nell’area interessata dai lavori, l’Appaltatore dovrà verificare la presenza e la posizione di eventuali cavi e/o sottoservizi interrati.
Resta altresì inteso che tutte le lavorazioni da eseguirsi in adiacenza di cavi e/o sottoservizi e/o impianti e/o manufatti anche interrati ed in particolare anche le opere di risanamento e/o potenziamento, escavazioni, demolizioni, dovranno essere condotte adottando le necessarie cautele al fine di evitare disservizi, fermo restando che ogni responsabilità per danni arrecati a detti impianti e/o manufatti anche interrati compete esclusivamente all’Appaltatore.
Nella formulazione dei prezzi si è tenuto in particolare conto anche degli oneri cui sarà soggetto l’Appaltatore in relazione alla necessità di eseguire i lavori di che trattasi anche conservando in esercizio detti impianti e/o servizi.
ARTICOLO 30 - REGIME FISCALE DELL'APPALTO
Il contratto sarà soggetto a registrazione e ogni spesa per bolli, imposta di registro, diritti di segreteria e quant’altro dipendente dalla stipula del contratto sarà a carico dell'Impresa.
ARTICOLO 31 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
31.1. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
31.2. PIANO DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante.
L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 31.2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 31.2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 31.2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 31.2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
31.3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto ovvero prima dell'inizio dei lavori nel caso di consegna in via d’urgenza, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell’allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi degli articoli 118 e 131 del Codice dei contratti l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 31.2.
31.4. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano di sicurezza e coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrantedel contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 32 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:
a) il libro giornale a pagine preventivamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’Appaltatore:
□ tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre ditte;
□ le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;
□ le annotazioni e contro deduzioni dell’Appaltatore stesso;
□ le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico informatico.
L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’Appaltatore deve produrre al Direttore dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
ARTICOLO 33 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali, firmatarie di contratti collettivi nazionali, comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavori, vigenti e/o eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. L’Assuntore è esplicitamente tenuto alla integrale applicazione degli obblighi di assunzione e tutela che competono al datore di lavoro in forza della L. 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., ed, in generale, della disciplina in materia di collocamento obbligatorio;
b. i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di Xxxx che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la Cassa Edile.
Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010 (ex art. 13 del D.M. n. 145/2000), in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione, da parte dell'Appaltatore, della richiesta di provvedere al pagamento, la stazione appaltante provvede all'inoltro della richiesta e della relativa contestazione alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’Appaltatore o del subAppaltatore autorizzato.
Tutti i lavoratori, nell'ambito dello svolgimento delle attività inerenti l'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori autorizzati, devono esibire la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; essa deve contenere, Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 136/2010, oltre agli elementi specificati dal decreto legislativo n. 81/2008, anche la
data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l’Appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.
Qualora l’Appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ARTICOLO 34 - PREZZI UNITARI
I prezzi unitari sono in ogni caso comprensivi di tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato; gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera e rimozione di segnaletica di sicurezza occorrente per l'esecuzione dei lavori, le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi, pulizie ecc.; gli oneri per tutte le prove di laboratorio effettuate da laboratori ufficiali e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; gli oneri per l’esecuzione di lavori in orario notturno e festivo.
Il ribasso offerto deve intendersi inoltre comprensivo degli ulteriori oneri derivanti:
dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla D.L.; dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona di cantiere; dalle limitazioni della rete viaria di adduzione al cantiere; dalla possibilità che i lavori debbano essere sospesi per avverse condizioni atmosferiche; dal rispetto delle norme di sicurezza vigenti, dalle migliorie tecniche offerte in sede di gara.
I lavori, le forniture e i noli saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall’Elenco Xxxxxx e sottoscritto per accettazione dell'Appaltatore, con la deduzione del ribasso pattuito con l’esclusione di prezzo a corpo per il ristoro degli oneri derivati dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 per la sicurezza nei cantieri di lavoro, per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori non soggetto a ribasso.
Tali prezzi comprendono:
- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata per darli a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada, oppure presso
i magazzini comunali, compreso ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonché ogni altra imposta per legge a carico dell’Appaltatore;
- per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso;
- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi, compreso ogni compenso per gli oneri tutti che la Ditta dovrà sostenere a tale scopo;
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte contenute nel presente atto, si intendono accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e
quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ad impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Impresa dovrà sostenere a tale scopo.
I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del presente schema di contratto e del Capitolato Speciale, si intendono offerti dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili, salvo quanto disposto dalla clausola di revisione dei prezzi per quanto attiene i servizi oggetto del contratto.
Sono inoltre comprese le spese per l’installazione di eventuale segnaletica di cantiere, nonché per l’eventuale carico dai magazzini comunali, trasporto e scarico al luogo d’impiego o a deposito, nonché ogni altro onere necessario per l’esecuzione a perfetta regola d’arte degli interventi commissionati.
Per tutte le lavorazioni per le quali non vengono riportate nel capitolato tecnico, compreso l'allegato Xxxxxx Xxxxxx, specifiche norme di esecuzione, l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d'arte nonché alle disposizioni all'uopo impartite dalla Direzione dei Lavori. Durante l'esecuzione dei lavori, di norma, il traffico non dovrà subire alcuna sospensione, e l'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle opportune segnalazioni per garantire la continuità dei collegamenti stradali osservando le norme del codice della strada, al fine di evitare qualsiasi incidente stradale causato dalla presenza del cantiere, di cui rimarrà unica responsabile a qualsiasi
effetto.
ARTICOLO 35 - LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI UNITARI
Per la fornitura di materiali e l'esecuzione dei lavori non previsti, per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010, oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante. I materiali forniti dovranno essere accompagnati da bolla di consegna.
La Stazione appaltante potrà anche richiedere all'Appaltatore eventuali anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali ed opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto, e ciò ai sensi dell'art. 186 del D.P.R. 207/2010.
ARTICOLO 36 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi dell’elaborato “Elenco Prezzi” si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.
2. Per le prestazioni previste nel presente accordo non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi né si applica il meccanismo del prezzo chiuso ai sensi dell’articolo 133, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Resta altresì esclusa l’applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo articolo 133 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.
ARTICOLO 37 - RISERVE DELL’IMPRESA
Si applica la disciplina delle riserve del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione (D..P.R. n. 207/2010).
L’Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, è comunque tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o
ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione appaltante.
ARTICOLO 38 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Insorgendo controversie, verranno esperite le procedure fissate dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163. Qualora non si raggiungesse un accordo bonario, la definizione delle controversie verrà sottoposta all’Autorità giudiziaria ordinaria. Si esclude la competenza arbitrale. In caso di contenzioso, il foro competente è quello di Parma.
ARTICOLO 39 – RECESSO
1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 134 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la facoltà di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l’esecuzione dei lavori in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l’esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall’appalto in qualsiasi momento. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E’ escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
ARTICOLO 40 - CLAUSOLE DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefetturaufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ARTICOLO 41 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'
- L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto presso la Prefettura di Parma, tra l'altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- In particolare:
- 1. si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui alle clausole 2 e 3 del predetto Protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 2. si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- 3. si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;
- 4. dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del Dlgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- 5. dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- 6. dichiara infine di conoscere e di accettare l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente.
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI..........
VALUTAZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALI........................................
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA...............................................................
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA........................................................
MATERIALI A PIE’ D’OPERA................................................................................
PARTE I – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....................................
Art 1. Prescrizioni generali - Prove...............................................................
Art 2. Qualità e provenienza dei materiali....................................................
Art. 2.1. Acqua.................................................................................
Art. 2.2. Calce..................................................................................
Art. 2.3. Leganti idraulici..................................................................
Art. 2.4. Xxxxxx, xxxxxxxxx e sabbia...................................................
Art. 2.5. Terreni per sovrastrutture in materiali stabilizzati...............
Art. 2.6. Detrito di cava o tout venant di cava..................................
Art. 2.7. Aggregati riciclati................................................................
Art. 2.8. Pietrame.............................................................................
Art. 2.9. Cubetti di pietra, pietrini in cemento e masselli in calcestruzzo. Art. 2.10. Xxxxxxx...............................................................................
Art. 2.11. Materiali ferrosi...................................................................
Art. 2.12. Legname............................................................................
Art. 2.13. Bitumi.................................................................................
Art. 2.14. Bitumi liquidi.......................................................................
Art. 2.15. Emulsioni bituminose.........................................................
Art. 2.16. Catrami..............................................................................
Art. 2.17. Impermeabilizzazioni..........................................................
Art. 2.18. Tubazioni............................................................................
Art. 2.19. Materiali per pavimentazione..............................................
Art. 2.20. Materiali per applicazioni geologiche..................................
Art. 2.21. Arredo urbano....................................................................
Art. 2.26. Additivi per calcestruzzi e malte.........................................
Art. 2.27. Prodotti per il ripristino e la protezione di strutture.............
PARTE II - MODO DI ESECUZIONE PER OGNI CATEGORIA DI LAVORO.........
Art 3. Movimenti di materie, scavi e demolizioni..........................................
Art. 3.1. Tracciamenti.......................................................................
Art. 3.2. Disposizioni comuni a scavi e rilevati.................................
Art. 3.3. Scavi di sbancamento........................................................
Art. 3.4. Scavi di fondazione............................................................
Art. 3.5. Armature e sbadacchiature per gli scavi di fondazioni.......
Art. 3.6. Paratie o casseri in legname per fondazioni.......................
Art. 3.7. Rilevati compattati..............................................................
Art. 3.8. Xxxxxxxx e rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame.............................................................................
Art. 3.9. Demolizioni.........................................................................
Art 4. Prefabbricati e manufatti....................................................................
Art. 4.1. Impermeabilizzazioni..........................................................
Art. 4.2. Cordonature in c.a. vibrocompresso...................................
Art. 4.3. Pietra da taglio...................................................................
Art. 4.4. Manufatti di completamento prefabbricati in calcestruzzo.. Art. 4.5. Tombini tubolari..................................................................
Art. 4.6. Tubazioni in calcestruzzo centrifugato...............................
Art. 4.7. Condotte in acciaio ondulato e zincato...............................
Art. 4.8. Drenaggi e fognature.........................................................
Art 5. Calcestruzzi - ferri - casseri – centinature..........................................
Art. 5.1. Opere in cemento armato normale e precompresso..........
Art. 5.2. Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture..................
Art. 5.3. Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali.....
Art 6. Xxxxxxxx e malte................................................................................
Art. 6.1. Malte e conglomerati..........................................................
Art. 6.2. Murature di getto o calcestruzzi..........................................
Art. 6.3. Muratura a struttura mista in pietrame e malta...................
Art 7. Sovrastruttura e pavimentazione........................................................
Art. 7.1. Fondazioni stradali.............................................................
Art. 7.2. Massicciate cilindrate e trattamenti bituminosi...................
Art. 7.3. Xxxx e risagomature in conglomerato "tout venant"............
Art. 7.4. Manto d'usura in conglomerato bituminoso........................
Art. 7.5. Masselli autobloccanti in calcestruzzo................................
Art. 7.6. Cubetti di porfido................................................................
Art. 7.7. Controllo dei materiali e dei manti......................................
Art. 7.8. Disposizioni per manutenzione e collaudo delle pavimentazioni...................................................................
Art. 7.9. Misurazione della pavimentazione......................................
Art 8. Xxxxxxxx e parapetti............................................................................
Art. 8.1. Generalità...........................................................................
Art. 8.2. Tipologia e posa barriere....................................................
Art. 8.3. Caratteristiche delle barriere di sicurezza in acciaio...........
Art. 8.4. Caratteristiche dei parapetti metallici..................................
Art. 8.5. Prove tecniche (statiche e dinamiche) sulle barriere..........
Art 9. Interventi di ripristino e trattamenti speciali........................................
Art. 9.1. Generalità...........................................................................
Art. 9.2. Classificazione dei prodotti.................................................
Art. 9.3. Metodologia d'intervento nei ripristini.................................
Art. 9.4. Metodologia d'intervento nella protezione delle strutture in calcestruzzo o in acciaio (uso di prodotti speciali per applicazioni mono/multistrato)............................................
Art 10. Segnaletica verticale ed orizzontale...................................................
Art. 10.1. Segnaletica verticale..........................................................
Art. 10.2. Segnaletica orizzontale
Art 11. Lavori di sistemazione pali illuminazione............................................
Art 12. Arredo urbano....................................................................................
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
VALUTAZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella più completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera dei materiali, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, etc.) dovranno essere ufficialmente autorizzate dal Committente e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione, i quali dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano l’appalto.
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore, gli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto.
Viene, quindi, fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della direzione lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque tipo.
Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro e’ comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
I lavori saranno liquidati in base a misure geometriche delle opere eseguite dall’Appaltatore e controllate dalla Direzione dei Lavori.
Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà alla esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei Lavori e dell’Appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità dì verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno assolutamente eccezionali e potranno adattarsi solo per lavori del tutto secondari. In ogni caso verranno compensate soltanto se oggetto di un preciso ordine della direzione Lavori.
Le stesse saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone).
MATERIALI A PIE’ D’OPERA
I prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera , si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a piè d’opera che l’appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, come per esempio: somministrazione per lavori in economia, somministrazione di materiali alla cui esecuzione provveda direttamente l’Amministrazione appaltante ecc.
b) la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure scioglimento del contratto.
I detti prezzi per i materiali a piè d’opera servono pure per l’eventuale formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi di materiali è compresa ogni spesa principale ed accessoria per dare i materiali a piè d’opera sul luogo d’impiego, le spese generali ed il beneficio dell’impresa
PARTE I – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art 1. Prescrizioni generali - Prove
I materiali e le relative caratteristiche tipologiche, prestazionali e dimensionali che saranno previsti nel progetto esecutivo saranno quelli riferibili alla migliore riscontrabile sul mercato; in caso il D.L. riscontri che nel progetto esecutivo siano erroneamente inserite caratteristiche (dimensionali e qualitative o prestazionali) inferiori a quanto indicato dal progetto definitivo, i manufatti e materiali ancorché messi in opera dovranno essere sostituiti.
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti di cui in appresso.
Quando la direzione dei lavori avrà rifiutata qualsiasi provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.
Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi, dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'impresa la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, ecc, i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in località diverse o a diverse provenienze; intendendosi che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alle qualità e dimensioni dei singoli materiali.
L’impresa non potrà accampare quale motivo di ritardo dei lavori il ritardo nella consegna di materiali e manufatti di un determinato fornitore a meno che tali ritardi siamo dettati da cause generalizzate e congiunturali.
Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni, dai tagli e dagli scavi di ogni specie che residuerà dopo provveduto eventualmente ai riempimenti e rilevati potrà essere impiegato dall'impresa, in quanto sarà riconosciuto idoneo dalla direzione dei lavori.
Esso viene perciò ceduto all'impresa nel quantitativo utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, senza alcun pagamento, essendosi già tenuto conto nei singoli prezzi di tale possibilità d'impiego.
Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del capitolato generale e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno a seconda dei casi applicabili le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Comitato Elettrotecnico Italiano, all'osservanza delle quali l'impresa è tenuta ad ogni effetto.
Per quanto concerne la qualità e la provenienza dei materiali, valgono altresì tutte le norme contenute negli articoli dal n°15 al n°17 del capitolato speciale tipo per gli appalti di lavori edilizi aggiornato con il capitolato generale approvato con Decreto 19 aprile 2000 n° 145. In particolare per quanto riguarda i requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi valgono le norme stabilite con D.M. 3-6-1968 pubblicato nella G.U. 17.7.68 N°180.
E’ tassativamente prescritto che l’impresa provveda alla campionatura preventiva di ogni lavorazione, materiale, manufatto o componente impiantistico da assoggettare alla accettazione piena e formale della D.L.
Art 2. Qualità e provenienza dei materiali.
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
Art. 2.1. Acqua.
L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.
Art. 2.2. Calce.
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
Art. 2.3. Leganti idraulici.
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alla L. 2 maggio 1965, n. 595, e al D.M. 3 giugno 1968 come modificato dal D.M. 20 novembre 1984, nonché a quanto prescritto dal presente Capitolato speciale.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità.
Art. 2.4. Ghiaia, pietrisco e sabbia.
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5 .
L'accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto di materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell'Allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi.
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L'impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.
Per lavori di notevole importanza l'Impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, questi dovranno essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno: da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I., e passanti da quello 60 U.N.I. n. 2334) se si tratti di volti, di getti di un certo spessore; da mm. 25 a mm. 40 (trattenuti dal crivello 25 U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti oggetti di limitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o gelive o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marmose. Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n. 4 - Ed. 1953 del C.N.R.; mentre i ghiaietti per pavimentazione alla "Tabella U.N.I. 2710 - Ed. giugno 1945".
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di Enti pubblici e che per natura o formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o di massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai xxxxxxxx U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I. i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I. le graniglie quelle passanti dal crivello 10
U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332. Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm. ovvero da 40 a 60 mm. se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm. (eccezionalmente da 15 a 30 mm. granulometria non unificata) per la esecuzione di ricarichi di massicciate e per i materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
3) pietrischetto da 15 a 25 mm. per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischetti bitumati;
5) graniglia normale da 5 a 10 mm. per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei Lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, peraltro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
Art. 2.5. Terreni per sovrastrutture in materiali stabilizzati.
Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina per terreno (passante al setaccio 0,42 mm. n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenza fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.).Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board):
1) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela sabbia - argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm.: ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10 dovrà essere passante dal 55 al 90 % al n.20 A.S.T.M. e dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M., dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 mm.; ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10mm. dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n.10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40, dal 3 al 10% al setaccio n. 200;
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 000 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa;
4) strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia - argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1);
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante al setaccio da 25 mm. ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm. dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio
n. 40, dal 10 al 25% al setaccio n. 200;
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 nè inferiore a 4, il limite di fluidità non deve superare 35; la xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 000 deve essere inferiore ai due terzi della xxxxxxxx xxxxxxxx xx x. 00. Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (california bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un
pistone cilindrico di due pollici di diametro con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm. in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo quattro giorni di immersione, e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg. dovrà risultare, per gli strati inferiori, non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante la immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.
Art. 2.6. Detrito di cava o tout venant di cava.
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per i materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri.
Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale dei vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 centimetri.
Art. 2.7. Aggregati riciclati.
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare aggregati riciclati, il materiale deve in ogni caso rispettare le caratteristiche fisiche e meccaniche minime elencate nei punti precedenti.
Gli aggregati riciclati devono essere conformi alle disposizioni contenute nella Circolare n. 5205 del 15/07/2005, in particolare devono rispettare le caratteristiche prestazionali contenute nell’allegato C, e che si riassumono nella tabella seguente.
PARAMETRO | MODALITA’ PROVA | DI | LIMITE | |||
Corpo dei rilevati | Sottofondi stradali | Strati di fondazione | ||||
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN 13242) | Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285) | > 70% in massa | > 80% in massa | > 90% in massa | ||
Vetro e scorie vetrose | Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285) | S 15% in massa | S 10% in massa | S 5% in massa | ||
Conglomerati bituminosi | Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285) | S 25% in massa | S 15% in massa | S 5% in massa | ||
Altri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero in sottofondi o fondazioni stradali ai sensi della legislazione vigente | Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285) | S 15% in totale e S 5% per ciascuna tipologia | S 15% in 5% per tipologia | totale e S ciascuna | S 5% per tipologia | ciascuna |
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; Materiali plastici cavi: corrugati, tubi o parti di bottiglia in plastica, etc. | Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285) | S 0,1 % in massa | S 0,1 % in massa | S 0,1 % in massa | ||
Altri materiali (metalli, gesso*, guaine, gomme, lana di roccia o di vetro, etc.) | Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8 mm (rif. UNI EN 13285) | S 0,6 % in massa | S 0,4 % in massa | S 0,4 % in massa | ||
Passante al setaccio da 63 mm | UNI EN 933/1 (**) | 85 – 100% | = 100% | |||
Passante al setaccio da 40 mm | UNI EN 933/1 (**) | 100% | ||||
Passante al setaccio da 20 mm | UNI EN 933/1 (**) | > 61%; < 79% | ||||
Passante al setaccio da 10 mm | UNI EN 933/1 (**) | > 41%; < 64% | ||||
Passante al setaccio da 4 mm | UNI EN 933/1 (**) | S 60% | S 60% | > 31%; < 49% | ||
Passante al setaccio da 2 mm | UNI EN 933/1 (**) | > 22%; < 36% | ||||
Passante al setaccio da 1 mm | UNI EN 933/1 (**) | > 13%; < 30% | ||||
Passante al setaccio da 0,5 mm | UNI EN 933/1 (**) | > 10%; < 20% | ||||
Passante al setaccio da 0,063 mm | UNI EN 933/1 (**) | S 15% | S 15% | S 10% | ||
Rapporto tra il Passante al setaccio da 0,5 mm ed il Passante al setaccio da 0,063 mm | UNI EN 933/1 (**) | > 3/2 | > 3/2 | |||
Equivalente in sabbia | UNI EN 933-8 | > 20 | > 30 | > 30 |
PARAMETRO | MODALITA’ DI PROVA | LIMITE | ||
Corpo dei rilevati | Sottofondi stradali | Strati di fondazione | ||
Perdita in peso per abrasione con apparecchio “Los Angeles” | UNI EN 1097/2 | S 45 | S 30 | |
Indice di forma (frazione > 4 mm) | UNI EN 933/4 | S 40 | S 40 | |
Indice di appiattimento (frazione > 4 mm) | UNI EN 933/3 | S 35 | S 35 | |
Dimensione massima Dmax | UNI EN 933/1 | = 125 mm | ||
Ecocompatibilità | Test di cessione di cui all’All. 3 DM 05/02/1998 | Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998 | Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998 | Il materiale dovrà risultare conforme al test di cessione previsto dal DM 5 febbraio 1998 |
(*) Il gesso deve essere riconosciuto mediante l’osservazione del cromatismo, la valutazione della durezza, la presenza di effervescenza a contatto con gocce di soluzione costituita da una parte di HCl e due parti di H2O. (**) La serie di setacci deve essere composta al minimo dai seguenti setacci delle serie ISO 3310-1, ISO 3310-2: aperture 63, 31, 5, 16, 8, 4, 2, 0,5, 0,0063 mm. Nota 1: La preparazione del campione da sottoporre ad analisi granulometrica va eseguita, se necessario, in stufa ventilata a 50-60° (secondo UNI EN 1097/5) Nota 2 (Frequenza delle Prove): Gli aggregati riciclati per miscele non legate e legate idraulicamente destinati a lavori stradali e altri lavori di ingegneria civile devono essere caratterizzati conformemente a quanto indicato nella Norma Armonizzata UNI EN 13242:2004. Al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti il materiale va caratterizzato per lotti. Tali lotti possono rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima allegato C UNI EN 13242:2004) e devono comunque avere dimensione massima pari a 3.000 m3. Possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce. Nota 3 (per CORPO DEI RILEVATI): I costituenti della frazione trattenuta al setaccio da 63 mm devono essere compatti e privi di vuoti interni (blocchi di roccia, mattoni pieni, calcestruzzo scevro di armatura sporgente): non possono essere accettati mattoni forati, blocchi forati e simili, se non frantumati fino a risultare passanti al setaccio da 63 mm. Nota 4 (per STRATI DI FONDAZIONE): L’indice portante CBRdella miscela, determinato in laboratorio (secondo la CNR UNI 10009 (prEN 13286/47)) su campioni costipati al 94% della massa volumica xxx XXXXXX Mod. con umidità compresa entro il ± 2% del valore ottimo, dovrà avere, sia immediatamente dopo il costipamento, sia dopo 4 giorni di imbibizione in acqua, un valore non inferiore a 30. |
Art. 2.8. Pietrame.
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili dall'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
Il porfido dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a kg. 1600 per cmq. e una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di X. xxxxxxxx, preso come termine di paragone.
Art. 2.9. Cubetti di pietra, pietrini in cemento e masselli in calcestruzzo.
I cubetti di pietra dovranno rispondere alle "Norme per l'accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni stradali" C.N.R. - ed. 1954 e alle Tabelle U.N.I. 2719 - ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno corrispondere alle norme U.N.I. 2623-44 e seguenti.
I pavimenti in masselli di calcestruzzo, monostrato o pluristrato, caratterizzati da basso rapporto tra lati e spessore (entro poche unità), movibiltà a mano e destinati a costituire strato di rivestimento di pavimentazioni ad uso pedonale e/o veicolare risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87.
Allo stato attuale della tecnologia essi hanno le seguenti caratteristiche morfologiche:
- spessore tra 40 e 150 mm;
- rapporto tra lato minore e spessore da 0,6 a 2,5;
- rapporto tra lato maggiore (del rettangolo circoscritto) e lato minore da 1 a 3;
- superficie di appoggio minore di 0,05 m²;
- area effettiva maggiore del 50% di quella del rettangolo circoscritto.
La posa dei primi masselli richiede una cura particolare che si rifletterà su tutta la disposizione dei successivi elementi. Per fornire il modello di posa necessario occorre disporre i primi masselli con il giusto angolo contro un bordo fisso di partenza.
La posa deve seguire entrambe le direzioni che caratterizzano l’angolo di avvio.
I masselli debbono essere accostati con interspazio costante ed omogeneo di circa 2 mm, per poter assicurare la corretta sigillatura dei giunti. La presenza di tacche distanziali su quasi tutti i masselli con forme ad incastro consente di mantenere costantemente tale interspazio.
Ogni massello deve essere posato con attenzione, per non disturbare il massello adiacente e fino a che non si sono posate tre o quattro file non si può procedere a lavorare con ritmo normale.
L’ordine di posa deve garantire che i xxxxxxxx possano essere posati facilmente ed in modo da non dovere mai forzare un massello tra quelli già posati. Fino a che la pavimentazione non è stata compattata mediante vibrazione, non deve essere sottoposta ad altri carichi all’infuori del passaggio del posatore e delle sue attrezzature. Per nessuna ragione, durante le operazioni di posa, deve essere disturbato o manomesso il riporto di posa. Il cantiere deve quindi essere organizzato in modo che sia i posatori che gli approvvigionamenti passino sopra la pavimentazione già posata.
Il sottoporre ai carichi di utilizzo la pavimentazione prima della compattazione e della sigillatura completa dei giunti può causare contrasti tra i masselli con conseguenti scheggiature degli spigoli.
Ai fini di una maggiore uniformità cromatica della pavimentazione, è indispensabile posare masselli prelevati alternativamente da almeno due unità di confezionamento.
Nel caso di posa in pendenza, occorre procedere partendo dal basso per ostacolare l’effetto della forza di gravità ed il movimento dovuto ad eventuale scorrimento dei masselli già posati.
Art. 2.10. Mattoni.
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.
I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno kg. 160 per cmq.
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all'Allegato 7 del D.M. 27 luglio 1985.
I mattoni e blocchi artificiali e semipieni da impiegarsi nelle costruzioni sismiche dovranno essere della tipologia di cui all'Allegato 1 del D.M. 24 gennaio 1986, e dovranno avere le percentuali di foratura e le caratteristiche per l'accettazione ivi previste; ai fini dell'accettazione della fornitura, l'Appaltatore sottoporrà al Direttore dei lavori la certificazione di cui al detto Allegato 1.
Saranno osservate le norme U.N.I. 8942/1-3 ediz. 86 per laterizi per murature, nonché U.N.I. 5967-67 per mattoni forati, U.N.I. 2619-44, 2620-44 per laterizi da copertura, U.N.I. 2105, 2106, 2107 per tavelle e tavelloni.
Art. 2.11. Materiali ferrosi.
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature , brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni dalle norme U.N.I., e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
1) Ferro.
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza soluzioni di continuità.
2) Acciaio dolce laminato.
L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Alla rottura dovrà presentare struttura granulare.
3) Xxxxxxx fuso in getti.
L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli dei ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
4) Acciaio per cemento armato.
L'acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 27 luglio 1985, Parte Prima, punto 2.2. se normale, e punto 2.3 se precompresso, nonché alle prescrizioni di cui agli Allegati 3, 4, 5, e 6, e alla Circ. M.LL.PP. 1 settembre 1987, n. 29010.
Il Direttore dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere, a norma dei punti 2.2.8.4. e 2.3.3.1. della suddetta Parte Prima.
5) Acciaio per strutture metalliche.
L'acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 27 luglio 1985, Parte Seconda, punto 2.1. per acciaio laminato, punto 2.2 per acciaio per getti, punto 2.3 per acciaio per strutture saldate; gli elettrodi per saldature dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al punto 2.4, mentre i bulloni e i chiodi ai punti 2.5, 2.6 e 2.7; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla certificazione di cui al D.M. 27 luglio 1985, Allegato 8.
Il Direttore dei lavori, qualora lo ritenga opportuno, ed a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare controlli, a norma del suddetto Allegato 8, anche su prodotti qualificati.
6) Ghisa.
La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
Art. 2.12. Legname.
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduto fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Il legname si distinguerà, secondo le essenze e la resistenza di cui è dotato, in dolce e forte: si riterranno dolci il pioppo, l'ontano, l'abete, il pino nostrano, il tiglio, il platano, il salice, l'acero; mentre si riterranno forti la quercia, il noce, il frassino, l'olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il faggio.
Art. 2.13. Bitumi.
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", edizione 1978.
Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B80/10, B60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 80/60, B 50/60, B40/50, B 30/40, per asfalto colato il tipo 20/30.
1- Bitumi modificati per tappeto slurry-seal. (vedi Art. 45)
2- Bitumi per giunti-tampone
La miscela sarà costituita da bitume modificato ed inerti aventi le seguenti caratteristiche:
BITUME MODIFICATO CARATTERISTICHE | UNITA' | VALORI |
Penetrazione a 25 c. | dmm | 40/60 |
Punto di rammollimento | C. | 60/80 |
Indice di penetrazione | + 0.5/+5.0 | |
Punto di rottura Fraass | C. | -12 |
INERTI
La miscela degli inerti sarà costituita da pietrischetti, graniglie e sabbie con pezzatura massima compresa tra 15 e 20 mm. rispondenti alle norme C.N.R. Fasc. IV/1953.
Il conglomerato sarà miscelato in sito in apposita "bonza" semovente corredata di mescolatore e riscaldatore autonomo termoregolato.
CARATTERISTICHE
L'impiego di bitume modificato con elastomeri del tipo S.B.S. - R nella misura del 13 % in peso sulla miscela, nonché di filler attivo (cemento Portland o calce ventilata) nella stessa misura, consente di ottenere una miscela elastica ed al tempo stesso resistente all'impronta dei pneumatici.
Art. 2.14. Bitumi liquidi.
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per casi stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, edizione 1957.
Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL350/700 a seconda della stagione e del clima.
Art. 2.15. Emulsioni bituminose.
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsione bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Art. 2.16. Catrami.
Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al "Fascicolo N. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C40/125 e C 125/500.
Art. 2.17. Impermeabilizzazioni.
I materiali impiegati dovranno essere conformi alle norme U.N.I. ed avere le caratteristiche indicate all'art. 17.
Art. 2.18. Tubazioni.
- Tubi di ghisa.
I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta della Direzione dei lavori, saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente.
- Tubi di cemento.
I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
- Tubi di ardesia artificiale.
I tubi di ardesia artificiale (tipo "Eternit" o simili) dovranno possedere una elevata resistenza alla trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticità, inalterabilità al gelo ed alle intemperie, assoluta impermeabilità all'acqua e resistenza al fuoco, scarsa conducibilità del calore. Dovranno inoltre essere ben stagionati mediante immersione in vasche d'acqua per il periodo di almeno una settimana.
- Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC).
I tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min. Sanità n. 125 del 18 luglio 1967.
Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:
- tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;
- tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;
- tipo 313, per acqua potabile in pressione;
- tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;
- tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;
- tipo 303, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.
Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cure e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l'Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
- Tubi drenanti in PVC.
I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di scabrezza, conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e
D.I.N. 7748.
I tubi si distinguono nei seguenti tipi:
1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm.1,3 di larghezza, (d.e. mm.da 50 a 200).
2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm.0,8 di larghezza, (d.i. mm.da 100 a 250).
3) tipo tunnel corrugato con suola d'appoggio liscia, fessure mm.0,8 di larghezza (d.n. mm.da 80 a 300).
Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.
Art. 2.19. Materiali per pavimentazione
I materiali per pavimentazione, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui alle norme U.N.I. vigenti.
Si prescrive tassativamente che per ogni superficie omogenea da pavimentare, a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori, gli elementi di pavimentazione dovranno essere di aspetto, colore, dimensioni, grado di ruvidezza e spessore assolutamente uniformi, e recare sul retro il marchio del produttore; ogni confezione dovrà riportare le indicazioni generali e le caratteristiche tecniche e commerciali del prodotto.
Gli elementi dovranno essere sempre delle fabbriche più note, della prima scelta commerciale, e, qualora il Direttore dei lavori lo ordini per iscritto, potranno essere della seconda scelta con l'applicazione di un coefficiente, al prezzo di quelle di prima, pari a 0,70.
1) Mattonelle, marmette e pietrini di cemento. - Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere di ottima fabbricazione, a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani: non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.
La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.
I pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a mm. 30 con lo strato superficiale di assoluto cemento di spessore non inferiore a mm. 8; la superficie dei xxxxxxxx xxxx liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che sarà prescritto. Dovranno rispondere alle norme
U.N.I. 2623-44 e seguenti.
2) Pietrini e mattonelle di terracotta greificate.
Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta, greificati per tutto intero lo spessore, inattacabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi, a superficie piana. Dovranno rispondere alle U.N.I. 6506-69.
Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce d'inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in minima misura.
Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno richieste alla Direzione dei lavori.
3) Pavimenti in masselli di calcestruzzo.
Saranno utilizzati prevalentemente all'esterno, e risponderanno alle U.N.I. 9065-87 e 9066/1 e 2-87. Il massello sarà a doppio strato, autobloccante e realizzato mediante stampaggio multiplo in calcestruzzo pressovibrato, di dimensioni approssimative 9x12-12x12- 12x18cm, con spessore di mm. 60 e 80, potranno essere utilizzate, a discrezione del Direttore dei lavori, anche misure diverse. L'impasto dello strato superficiale sarà a base di quarzo, colore Rosso.
Art. 2.20. Materiali per applicazioni geologiche.
Nontessuti.
Il telo sarà in fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, ottenuto per agugliatura ad alta temperatura e senza collanti, e avrà le seguenti caratteristiche: coefficiente di permeabilità per filtrazione trasversale compreso tra 10-3 e 10-1 cm/sec: resistenza a trazione di una striscia di 5 cm. di lato maggiore di 30 kg. se per impieghi drenanti, mentre per impieghi portanti di pavimentazioni o rilevati tale valore potrà essere richiesto dalla Direzione dei lavori non minore di 50 oppure 75 kg.. Per determinare peso e spessore si seguiranno le norme di cui ai B.U. -C.N.R. n. 110 del 23/12/1985 e n. 111 del 24/11/1985, e le norme U.N.I. 4818, 5114, 511, 5121, 5419, U.N.I. 8279/1-16 ediz. 1981-87,
U.N.I. 8639-84, 8727-85, 8986-87.
Art. 2.21. Arredo urbano
• Dissuasori spartitraffico
I dissuasori spartitraffico sono realizzati in acciaio verniciato con polveri termoindurenti, secondo le norme vigenti, devono avere altezza fuori terra di 100 cm, diametro alla base di 100 mm costante per tutta l’altezza e spessore di 3 mm.
• Griglie per alberi
Le griglie per alberi dovranno essere in fusione di ghisa composta da quattro sezioni circolari per un totale di Ø 995 mm. La griglia proteggi albero presenta un foro di Ø 445 mm per il passaggio del fusto della pianta. Peso 75 Kg
• Cestini
Cestino porta rifiuti in acciaio zincato e verniciato a forno, colore grigio ghisa. Misure: sostegno altezza 120 cm, cestino diametro 26cm, altezza 47 cm.. Apertura a scatto, fondo forato, feritoie ovoidali.
Art. 2.22. Additivi per calcestruzzi e malte.
L'impiego degli additivi negli impasti dovrà sempre essere autorizzato dal Direttore dei lavori, in conseguenza delle effettive necessità, relativamente alle esigenze della messa in opera, o della stagionatura, o della durabilità. Dovranno essere conformi alle norme U.N.I. 7101-
72 e successive, e saranno del tipo seguente: fluidificanti; aeranti: ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo; superfluidificanti.
Per speciali esigenze di impermeabilità del calcestruzzo, o per la messa in opera in ambienti particolarmente aggressivi, potrà essere ordinato dal Direttore dei lavori l'impiego di additivi reoplastici.
Per conferire idrorepellenza alle superfici dei calcestruzzi e delle malte già messi in opera si potranno impiegare appositi prodotti.
Art. 2.23. Prodotti per il ripristino e la protezione di strutture.
1) Malta cementizia premiscelata, reoplastica, bicomponente, a ritiro compensato, di tipo tixotropico.
Per il ripristino e il consolidamento di strutture in calcestruzzo che presentino stati di degrado ed ammaloramenti estesi e diffusi, di spessore non superiore a 6 cm., verrà impiegata una malta cementizia bicomponente, a ritiro compensato, costituita da prodotto in polvere
premiscelato a secco e da liquido, pronta all'uso e da mescolare con acqua, con caratteristiche tixotropiche, provvista di fibre sintetiche per la riduzione del ritiro plastico ed estremamente resistente ai solfati.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas;
- assenza di cloruri;
- capacità espansive sia nella fase di presa (UNI 8996) che in quella di primo indurimento.
Nella prova di espansione contrastata, secondo UNI 8147, la malta dovrà produrre un'espansione contrastata a 1 giorno pari almeno allo 0,60%.
Il 90% dell'espansione contrastata finale dovrà svilupparsi entro 36 ore dal confezionamento dell'impasto;
- valore di espansione contrastata almeno pari allo 0,04% dopo un periodo di 28 giorni di stagionatura costantemente in aria (20°C e U.R. 60%);
- resistenza a compressione minima di 20 MPa a 1 giorno e di 70 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (T=20°C, U.R.=95%);
- resistenza a flessione minima di 5 MPa a 1 giorno e di 8 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (T=20°C, U.R.=95%);
- modulo elastico statico di almeno 25000 MPa a 28 giorni di stagionatura;
- aderenza al calcestruzzo non inferiore a 5 MPa a 28 giorni;
- aderenza all'acciaio di almeno 25 MPa a 28 giorni di stagionatura per barre ad aderenza migliorata;
- assenza di bleeding - acqua di essudazione - (UNI 8998);
- elevata resistenza ai solfati, tale da assicurare una resistenza a compressione della malta non inferiore a 70 MPa dopo 7 cicli di immersione in MgSO4 secondo le modalità riportate nello standard ASTM C-88.
Le prove dovranno essere effettuate con materiale prelevato da sacchi integri e conservati al riparo dell'umidità.
Il campione di malta impiegato nelle prove dovrà presentare uno spandimento sulla tavola a scosse pari al 70-80% (norma UNI 7044).
Le resistenze meccaniche a compressione saranno determinate su provini cubici aventi 10 cm. di lato, e le resistenze a flessione su prismi di dimensioni 4x4x16 cm. I provini andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove a 1 giorno.
Le prove di aderenza al calcestruzzo saranno eseguite su travetti 7x7x28 cm. costituiti da un cuneo in calcestruzzo stagionato almeno 28 giorni e di resistenza cubica di almeno 35 MPa, con superficie inclinata di 20° rispetto alla verticale, sulla quale verrà messa in opera, per colaggio, la malta da ripristino in modo da completare la forma parallelepipeda.
La superficie inclinata in calcestruzzo dovrà essere irruvidita con spazzola d'acciaio al momento della sformatura.
I provini, dopo il getto della malta da ripristino, andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove a 1 giorno.
Il carico verrà applicato assialmente sulle facce di minori dimensioni. La resistenza richiesta è quella di taglio sulle facce inclinate.
2) Malta cementizia premiscelata, reoplastica, a ritiro compensato, di tipo colabile.
Per il ripristino e il consolidamento di strutture in calcestruzzo che presentino stati di degrado ed ammaloramenti estesi e diffusi, di spessore non superiore a 6 cm, verrà impiegata una malta premiscelata reoplastica, pronta all'uso, a ritiro compensato, di tipo colabile entro casseri, provvista di fibre sintetiche per la riduzione del ritiro plastico ed estremamente resistente ai solfati.
Per getti di spessore superiore ai 6 cm., con la malta stessa si potranno confezionare betoncini o calcestruzzi con l'aggiunta in cantiere di solo inerte grosso.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas;
- assenza di cloruri;
- capacità espansive sia nella fase di presa (UNI 8996) che in quella di primo indurimento.
Nella prova di espansione contrastata, secondo UNI 8147, la malta dovrà produrre un'espansione contrastata ad 1 giorno pari almeno allo 0,06%.
Il 90% dell'espansione contrastata finale dovrà svilupparsi entro 36 ore dal confezionamento dell'impasto;
- resistenza a compressione minima di 28 MPa a 1 giorno e di 70 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (T=20°C.U.R.=95%);
- resistenza a flessione minima di 4MPa a 1 giorno e di 8 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (T=20°C.U.R. =95%);
- modulo elastico statico di almeno 25000 MPa a 28 giorni di stagionatura;
- aderenza al calcestruzzo non inferiore a 5 MPa a 28 giorni;
- aderenza all'acciaio di almeno 25 MPa a 28 giorni di stagionatura per barre ad aderenza migliorata;
- assenza di bleeding - acqua di essudazione - (UNI 8998);
- elevata resistenza ai solfati, tale da assicurare una resistenza a compressione della malta non inferiore a 70 MPa dopo 7 cicli di immersione in MgSO4 secondo le modalità riportate nello standard ASTM C-88.
Le prove dovranno essere effettuate con materiale prelevato da sacchi integri e conservati al riparo dell'umidità.
Il campione di malta impiegato nelle prove dovrà presentare uno spandimento della tavola a scosse pari al 170-180% (norma UNI 7044).
Le resistenze meccaniche a compressione saranno determinate su provini cubici aventi 10 cm. di lato, e le resistenze a flessione su prismi di dimensioni 4x4x16 cm..
I provini andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove a 1 giorno.
Le prove di aderenza al calcestruzzo saranno eseguite su travetti 7x7x28 cm. costituiti da un cuneo in calcestruzzo stagionato almeno 28 giorni e di resistenza cubica di almeno 35 MPa, con superficie inclinata di 20° rispetto alla verticale, sulla quale verrà messa in opera, per colaggio, la malta da ripristino in modo da completare la forma parallelepipeda.
La superficie inclinata in calcestruzzo dovrà essere irruvidita con spazzola d'acciaio al momento della sformatura.
I provini, dopo il getto della malta da ripristino, andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove a 1 giorno.
Il carico verrà applicato assialmente sulle facce di minori dimensioni. La resistenza richiesta è quella di taglio sulle facce inclinate.
3) Betoncino cementizio premiscelato reoplastico a ritiro compensato.
Per il ripristino e il consolidamento di strutture in calcestruzzo che presentino stati di degrado ed ammaloramenti estesi e diffusi, di spessore superiore ai 6 cm. fino ai 10 cm., verrà impiegato un betoncino cementizio reoplastico, con Dmax dell'inerte pari a 9,5 mm., pronto all'uso, da applicarsi per colaggio entro cassero, resistente ai solfati.
Il betoncino sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas;
- assenza di cloruri;
- capacità espansive sia nella fase di presa (UNI 8996) che in quella di primo indurimento.
Nella prova di espansione contrastata, secondo UNI 8148, la malta dovrà produrre un'espansione contrastata a 1 giorno pari almeno allo 0,05%.
Il 90% dell'espansione contrastata finale dovrà svilupparsi entro 36 ore dal confezionamento dell'impasto;
- resistenza a compressione minima di 30 MPa a 1 giorno e di 70 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (T=20°C.U.R.=95%);
- resistenza a flessione minima di 5MPa a 1 giorno e di 8 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (T=20° C.U.R.=95%);
- modulo elastico statico di almeno 25000 MPa a 28 giorni di stagionatura;
- aderenza al calcestruzzo non inferiore a 5 MPa a 28 giorni;
- aderenza all'acciaio di almeno 25 MPa a 28 giorni di stagionatura per barre ad aderenza migliorata;
- assenza di bleeding - acqua di essudazione - (UNI 8998);
- elevata resistenza ai solfati, tale da assicurare una resistenza a compressione del betoncino non inferiore a 70 MPa dopo 7 cicli di immersione in MgSO4 secondo le modalità riportate nello standard ASTM C-88.
Le prove dovranno essere effettuate con materiale prelevato interamente da un sacco. I sacchi dovranno essere integri e conservati al riparo dell'umidità.
Il betoncino usato nelle prove dovrà avere uno slump minimo di 22+/-1cm.
Le resistenze meccaniche a compressione saranno determinate su provini cubici aventi 10 cm. di lato, e le resistenze a flessione su prismi di dimensioni 10x10x40 cm.
I provini andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove a 1 giorno.
Le prove di aderenza al calcestruzzo saranno eseguite su travetti 10x10x40 cm. costituiti da un cuneo in calcestruzzo stagionato almeno 28 giorni e di resistenza cubica di almeno 35 MPa, con superficie inclinata di 20° rispetto alla verticale, sulla quale verrà messo in opera, per colaggio, il betoncino da ripristino in modo da completare la forma parallelepipeda.
La superficie inclinata in calcestruzzo dovrà esser irruvidita con spazzola d'acciaio al momento della sformatura.
I provini, dopo il getto del betoncino da ripristino, andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove a 1 giorno.
Il carico verrà applicato assialmente sulle facce di minori dimensioni. La resistenza richiesta è quella di taglio sulle facce inclinate.
4) Malta cementizia premiscelata reoplastica a ritiro compensato fibrorinforzata con fibre d'acciaio.
Per il ripristino di giunti di viadotti stradali, con rifacimento totale o parziale delle testate delle solette, verrà impiegata una malta cementizia, premiscelata, reoplastica, a ritiro compensato, pronta all'uso, rinforzata con fibre d'acciaio, provvista di fibre sintetiche per la riduzione del ritiro plastico ed estremamente resistente ai solfati.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- assenza di polveri metalliche e di sostanze generatrici di gas;
- assenza di cloruri;
- contenuto di fibre d'acciaio almeno pari al 7% sul peso della malta secca;
- capacità espansive sia nella fase di presa (UNI 8996) che in quella di primo indurimento.
Nella prova di espansione contrastata, secondo UNI 8147, la malta dovrà produrre un'espansione contrastata a 1 giorno pari almeno allo 0,06%.
Il 90% dell'espansione contrastata finale dovrà svilupparsi entro 36 ore dal confezionamento dell'impasto;
- resistenza a compressione minima di 30 MPa a 1 giorno e di 70 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (T=20°C.U.R.=95%);
- resistenza a flessione minima di 5 MPa a 1 giorno e di 12 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (T=20°C.U.R.=95%);
- modulo elastico statico di almeno 25000 MPa a 28 giorni di stagionatura;
- aderenza al calcestruzzo non inferiore a 5 MPa a 28 giorni;
- aderenza all'acciaio di almeno 25 MPa a 28 giorni di stagionatura per barre ad aderenza migliorata;
- assenza di bleeding - acqua di essudazione - (UNI 8998);
- elevata resistenza ai solfati, tale da assicurare una resistenza a compressione della malta non inferiore a 70 MPa dopo 7 cicli di immersione in MgSO4 secondo le modalità riportate nello standard ASTM C-88.
Le prove dovranno essere effettuate con materiale prelevato da sacchi integri e conservati al riparo dell'umidità.
Il campione di malta impiegato nelle prove dovrà presentare uno spandimento sulla tavola a scosse pari almeno al 90% (norma UNI 7044). Le resistenze meccaniche a compressione saranno determinate su provini cubici aventi 10 cm. di lato, e le resistenze a flessione su prismi di dimensioni 4x4x16 cm. per la malta: su provini cubici aventi 15 cm. di lato (compressione) e su provini di dimensioni 10x10x40 cm. (flessione) per i betoncini e i calcestruzzi.
I provini andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove a 1 giorno.
Le prove di aderenza al calcestruzzo saranno eseguite su travetti 7x7x28 cm. costituiti da un cuneo in calcestruzzo stagionato almeno 28 giorni e di resistenza cubica di almeno 35 MPa, con superficie inclinata di 20° rispetto alla verticale, sulla quale verrà messa in opera, per colaggio, la malta da ripristino in modo da completare la forma parallelepipeda.
La superficie inclinata in calcestruzzo dovrà essere irruvidita con spazzola d'acciaio al momento della sformatura.
I provini, dopo il getto della malta da ripristino, andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove a 1 giorno.
Il carico verrà applicato assialmente sulle facce di minori dimensioni. La resistenza richiesta è quella di taglio sulle facce inclinate.
5) Cemento reoplastico espansivo.
Per ripristini di notevole spessore, superiore ai 20 cm. verrà utilizzato un calcestruzzo a ritiro compensato, autolivellante, con basso rapporto a/c, pompabile e non segregabile, confezionato con uno speciale legante con caratteristiche espansive.
Tale legante dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas;
- assenza di cloruri;
- spandimento (UNI 7044) della malta plastica, confezionata secondo il D.M. 3 Giugno 1968 con rapporto acqua/legante = 0.40, non inferiore a 70%;
- resistenza a compressione della malta plastica, confezionata come per la prova di spandimento, di almeno 20 MPa a 1 giorno e di 60 MPa a 28 giorni di stagionatura (20°C e 95% U.R.);
- resistenza a flessione di almeno 3.5 MPa a 1 giorno e di 7 MPa a 28 giorni di stagionatura (20°C e 95% U.R.);
- capacità espansive sia nella fase di presa (UNI 8996) che in quella di primo indurimento.
Nella prova di espansione contrastata, secondo UNI 8147, la malta, confezionata come per la prova di spandimento, dovrà produrre un'espansione contrastata a 1 giorno pari almeno allo 0.04%.
Il 90% dell'espansione contrastata finale dovrà svilupparsi entro 36 ore dal confezionamento dell'impasto;
- assenza di bleeding - acqua di essudazione - (UNI 8998);
Le prove dovranno essere effettuate con materiale prelevato da sacchi integri e conservati al riparo dell'umidità. Le resistenze meccaniche a compressione e flessione saranno determinate su prismi di dimensioni 4x4x16 cm.
I provini andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove a 1 giorno.
6) Additivo in polvere a base di composti inorganici per la preparazione di speciali boiacche cementizie reoplastiche a ritiro compensato.
Per il riempimento delle guaine dei cavi di precompressione post-tesi e per l'ancoraggio di tiranti in terreni poco coerenti o rocciosi, si dovrà fare uso di una speciale boiacca cementizia reoplastica a ritiro compensato, ottenuta mediante miscelazione di cemento, acqua e un particolare additivo in polvere (esente da cloruri, polveri di alluminio o altri agenti che provocano sviluppo di gas) da aggiungere in proporzione del 6% al massimo sul peso del cemento.
La boiacca risultante dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- fluidità al cono di Marsh modificato compresa tra 15 e 25 secondi subito dopo la preparazione dell'impasto, e tra 25 e 35 secondi dopo 30 minuti dalla preparazione dell'impasto (T=20° C e U.R. =95%), con un contenuto d'acqua compreso tra il 34 e il 38% in peso sul materiale solido.
- espansione contrastata di almeno 0.04% a 48 ore secondo UNI 8147;
- aderenza all'acciaio di almeno 15 MPa a 7 giorni secondo il metodo del pull-out;
- ritenzione d'acqua superiore al 90% dopo 5 minuti dalla miscelazione, secondo ASTM C91;
- inizio presa non inferiore alle 3 ore alla temperatura di 30° C;
- bleeding non superiore allo 0.02% in volume, 3 ore dopo il mescolamento.
Le prove dovranno essere effettuate con materiale prelevato da sacchi integri e conservati al riparo dell'umidità. Le resistenze meccaniche a compressione e flessione saranno determinate su prismi di dimensioni 4x4x16 cm.
I provini andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove a 1 giorno. Il cono di Marsh modificato, realizzato in acciaio inox, deve avere le seguenti misure:
diametro di base 15.5 cm.; altezza del cono di 29 cm.;
ugello cilindrico di diametro interno di 1 cm. e altezza 6 cm.
Il cono viene riempito fino ad 1 cm. dal bordo superiore con la boiacca, il tempo di svuotamento diviso per 2 rappresenta la misura di fluidità della boiacca.
7) Malta bicomponente a base cementizia, adesiva e tixotropica (G029).
Per ripristini di tipo non strutturale di superfici che presentino irregolarità e piccole imperfezioni sarà fatto uso di una malta bicomponente a base cementizia da applicare in spessore millimetrico.
La malta di cui sopra dovrà essere caratterizzata da:
- adesione al sottofondo non inferiore a 3 MPa;
- resistenza a compressione non inferiore a 50 MPa a 28 giorni di stagionatura (20°C e 95% U.R.);
- resistenza a flessione non inferiore a 10 MPa a 28 giorni di stagionatura (20° C e 95% U.R.);
- aderenza all'acciaio pari almeno a 15 MPa a 28 giorni di stagionatura (20°C e 95% U.R.).
Le prove dovranno essere effettuate con materiale prelevato da sacchi integri e conservati al riparo dell'umidità.
Il confezionamento dei provini sarà eseguito soltanto mediante l'aggiunta del liquido polimerico, senza ulteriori aggiunte d'acqua. Le resistenze meccaniche a compressione e flessione saranno determinate su prismi di dimensioni 4x4x16 cm.
I provini andranno sformati non prima di 3 giorni dal confezionamento.
8) Pasta adesiva epossidica bicomponente, priva di solventi.
Per la realizzazione di collegamenti monolitici di elementi in calcestruzzo, per incollaggi di piastre metalliche al calcestruzzo, per ancoraggio di elementi metallici e per ripristini superficiali delle strutture, verrà impiegata una pasta adesiva epossidica bicomponente, priva di solventi. Tale materiale dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- resistenza a compressione non inferiore a 50 MPa a 1 giorno e 70 MPa a 7 giorni di stagionatura a 20°C, secondo XXXX X000;
- resistenza a flessione di almeno 40 MPa a 1 giorno e di 45 MPa a 28 giorni di stagionatura a 20° C, secondo ASTM D790;
- modulo di elasticità non superiore a 3500 MPa a 28 giorni secondo XXXX X000;
9) Resina epossidica liquida bicomponente a bassa viscosità per iniezioni a pressione.
Per il risarcimento di fessure di strutture in calcestruzzo verrà impiegata una resina epossidica liquida bicomponente, a bassa viscosità e basso modulo elastico.
Tale materiale dovrà essere caratterizzato da:
- bassa viscosità, non superiore a 350 cPs a 25°C;
- modulo elastico a compressione non superiore a 1800 MPa a 28 giorni secondo XXXX X000;
- resistenza a compressione non inferiore a 100 MPa a 28 giorni secondo XXXX X000;
- resistenza a flessione non inferiore a 80 MPa a 28 giorni secondo XXXX X000;
- resistenza alla trazione non inferiore a 60 MPa a 28 giorni secondo XXXX X000;
- allungamento a rottura non inferiore a 2.5% secondo XXXX X000.
10) Pittura a base acrilica, monocomponente, armata con microfibre, priva di solventi e pronta all'uso.
Per la protezione di strutture in calcestruzzo dagli attacchi aggressivi dell'ambiente, derivanti da anidride carbonica e anidride solforosa, sarà impiegata una pittura a base acrilica, monocomponente, armata con microfibre sintetiche e priva di solventi.
Questa pittura dovrà essere caratterizzata da:
- elevata resistenza alla penetrazione di anidride carbonica e di anidride solforosa;
- elevata permeabilità al vapore;
- elevata impermeabilità all'acqua;
- presenza di microfibre sintetiche.
11) Rivestimento epossidico bicomponente rinforzato con microscaglie minerali.
Per la protezione delle strutture in calcestruzzo o in acciaio dagli attacchi aggressivi dell'ambiente si farà uso di un rivestimento epossidico bicomponente rinforzato con microscaglie minerali.
Prima dell'applicazione di tale rivestimento verrà impiegato un primer bicomponente epossidico, anch'esso rinforzato con microscaglie minerali, da applicare su superfici anche umide.
Il rivestimento e il primer saranno caratterizzati da:
- rinforzo di microscaglie minerali;
- applicabilità in presenza di umidità;
- applicabilità a bassa temperatura (+1°C);
- polimerizzazione anche a basse temperature (-10°C);
- elevata impermeabilità all'acqua;
- elevata resistenza chimica alla penetrazione di agenti aggressivi naturali quali C02, S02, cloruri, solfati, alcali (KOH, NaOH);
- elevata resistenza alla penetrazione dei sali disgelanti;
- adesione al sottofondo in calcestruzzo non inferiore a 2.5 MPa.
12) Rivestimento anticorrosivo protettivo per ferri d'armatura.
Per la protezione dei ferri d'armatura dai danni della corrosione sarà impiegato un prodotto bicomponente pronto all'uso, basato su specifiche resine sintetiche e su una miscela di cemento e filler speciali.
Tale rivestimento sarà caratterizzato da:
- elevata alcalinità;
- elevata aderenza al calcestruzzo e all'acciaio;
- non tossicità.
13) Liquido silossanico, impregnante-idrorepellente incolore.
Per la protezione in profondità dei calcestruzzi e degli intonaci, al fine di renderli idrorepellenti ed impenetrabili agli agenti aggressivi trasportati dall'acqua (cloruri e solfati), verrà impiegato un prodotto liquido a base silossanica capace di polimerizzare all'interno del calcestruzzo di sottofondo formando una catena molecolare continua, attraverso le porosità del calcestruzzo stesso.
Tale prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- elevata impermeabilità all'acqua;
- elevata permeabilità al vapore;
- elevata resistenza alla penetrazione dello ione cloro e solfato.
14) Rivestimento protettivo multistrato elastico a base di resine poliacriliche.
Per la protezione di strutture in cemento armato con fessure già esistenti o in formazione, attraverso le quali gli attacchi aggressivi dell'ambiente, dovuti all'azione dell'anidride carbonica e solforosa, possono portare alla corrosione dei ferri d'armatura e alla degradazione del calcestruzzo, sarà impiegato un sistema protettivo multistrato elastico a base di resine poliacriliche, capace di ricoprire fessure da 0.1 mm. a 1 mm.
Tale sistema di protezione dovrà essere caratterizzato da:
- elevate caratteristiche di elasticità;
- elevata impermeabilità all'acqua;
- elevata permeabilità al vapore;
- elevata resistenza alla penetrazione di anidride carbonica;
- elevata resistenza alla penetrazione di anidride solforosa;
- elevata resistenza alla penetrazione dei sali disgelanti.
15) Vernice monocomponente per antiruggine su acciaio.
Per la protezione di strutture in acciaio trattate precedentemente con sabbiatura, sarà applicato a pennello od a spruzzo airless uno strato di primer anticorrosivo al fosfato di zinco a basso contenuto di solventi (50% secco in volume) per uno spessore minimo di 40 micron a film secco, e dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
- ottimo effetto antiruggine;
- rapido essiccamento;
- buona resistenza all'acqua piovana;
- resistenza agenti atmosferici anche in atmosfera aggressiva chimicamente;
- resistenza alla temperatura fino a +80°C.
16) Vernice monocomponente per copertura su acciaio, acciaio zincato, precedenti pitture monocomponenti.
Per la finitura di strutture in acciaio trattate come al punto 15), oppure superfici zincate o vecchie pitturazioni, si impiegherà una pittura monocomponente a base di PVC e resine acriliche a solvente, a pigmentazione lamellare e con basso contenuto di solventi (45% secco in volume), per uno spessore minimo di 80 micron a film secco, e dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
- elevata adesione e impregnazione al supporto per merito dell'inerte lamellare;
- rapido essiccamento;
- buona resistenza anche in atmosfere industriali acide o basiche;
- resistenza alla temperatura a +60°C, e temporaneamente fino a +80°C;
- non adatta per superfici immerse in liquidi.
Prove dei materiali. - In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.
L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
PARTE II - MODO DI ESECUZIONE PER OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Per tutto quanto concerne le modalità delle varie categorie di lavori valgono le norme contenute negli articoli dal n. 16 al n. 62 del capitolato speciale tipo per gli appalti di lavori edilizi redatto a cura del Ministero dei LL.PP.
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati negli articoli sopracitati dal Capitolato Speciale anzidetto, che si rendessero necessari, si eseguiranno le norme che di volta in volta verranno impartite dalla Direzione dei lavori.
Sono da intendersi comprese tutte le lavorazioni minori e i materiali anche se non specificati se necessari per la piena funzionalità delle opere, la rispondenza alle norme tecniche e il soddisfacimento della regola dell’arte.
Art 3. Movimenti di materie, scavi e demolizioni
Art. 3.1. Tracciamenti
Resta esplicitamente convenuto che l'impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che saranno date dalla direzione dei lavori, restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dei lavori; in particolare il tracciamento della perimetrazione della sede stradale sarà effettuato sulla base di riscontri e misurazione con la mappa catastale.
Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'amministrazione appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la direzione dei lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.
Art. 3.2. Disposizioni comuni a scavi e rilevati.
Gli scavi ed i rilevati per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti disposte dalla Direzione dei lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale.
L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi.
In particolare si prescrive:
a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate.
L'appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura, e spese, il deflusso delle acque, se occorra, con canali fugatori. Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione, per la formazione dei rilevati e per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, o dalle proprietà pubbliche o private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche o private.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie ecc., i quali restano di proprietà dell'Amministrazione come per legge. Potranno altresì nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e sempreché disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori.
Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori dalla sede del lavoro le materie di rifiuto.
La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa centimetri trenta, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.
La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da m.0,30 a m.0,50, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.
Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dell'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Qualora l'escavazione ed il trasporto avvengano meccanicamente si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri.
Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori.
Art. 3.3. Scavi di sbancamento.
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.
Art. 3.4. Scavi di fondazione.
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Quali che siano la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo conto delle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988 riguardante le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione e la relativa Circ. M.LL.PP. 24 settembre 1988, n.30483.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ad anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norme essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'Impresa dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.
Analogamente dovrà procedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione per un'altezza sino ad un metro che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di cm.20 previsto nel titolo seguente, l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni.
L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.
L'Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.
Art. 3.5. Armature e sbadacchiature per gli scavi di fondazioni.
Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e restano a totale carico dell'Appaltatore essendo compensato col prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume del legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprietà dell'Appaltatore.
Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.
Art. 3.6. Paratie o casseri in legname per fondazioni.
Le paratie o casseri in legname per le fondazioni debbono essere formate con pali o tavoloni infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommità, della qualità e dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dall'Appaltatore, a sue cure e spese, estratto e sostituito. Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze di ferro quando il Direttore dei lavori lo giudichi necessario.
Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente, quando sia stata riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel terreno.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi nel terreno, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.
Art. 3.7. Rilevati compattati.
I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di cui all'art. 5 lettera f) da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm. costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella Xxxxxxx. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato, comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a cm. 10.
Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di m. 0,50, qualora sia di natura sciolta, o troppo umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densità massima, con la relativa umidità ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consoliderà preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi.
Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazione a ridosso dei piedritti, muri andatori ed opere d'arte in genere.
Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la massicciata.
In corso di lavoro l'Appaltatore dovrà curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.
Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dello strato stabilizzato.
Art. 3.8. Rilevati e rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggior regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione.
E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le ripartizioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Appaltatore.
I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per i drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.
Art. 3.9. Demolizioni.
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione; alla quale spetta ai sensi dell'art. 34 del Capitolato generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere, di cui è cenno nel precedente art. 7 lettera a): l'Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito ecc, in conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 34.
La direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 34 del Capitolato generale.
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura dell'Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 7 lettera a).
Art 4. Prefabbricati e manufatti
Art. 4.1. Impermeabilizzazioni.
Il piano di posa dovrà essere sufficientemente stagionato e pulito da olii, grassi e polvere, se necessario si dovrà usare un getto d'acqua in pressione. La superficie del calcestruzzo dovrà apparire consistente ed eventuali residui di boiacca poco aderenti dovranno essere asportati con una bocciardatura, così come le asperità troppo accentuate.
Gli avvallamenti troppo profondi verranno riempiti con malta epossidica e nel caso che il manto venga applicato direttamente su travi prefabbricate, i dislivelli fra le travi verranno raccordati sempre con malta epossidica.
L'applicazione della mano di primer così come della membrana, dovrà essere eseguita sull'impalcato asciutto ed in condizioni atmosferiche favorevoli con temperatura dell'aria non minore di 10°C.
Tutta la superficie da rivestire sarà trattata con una mano da 350-500 gr/mq di primer bituminoso di adesione a base di bitume ossidato (ReB: 85 : 90 °C), additivi e solventi, con residuo secco del 50%, viscosità FORD 4 a 25 °C di 20 : 25 sec. e forza di adesione al calcestruzzo >2 Kg/cm.
Dopo almeno 24h dall'applicazione del primer su tutta la superficie e sui rilievi verrà incollata a fiamma una membrana impermeabilizzante bitume-polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con un "tessuto non tessuto" isotropo di fibra poliestere da filo continuo posizionato asimmetricamente rispetto allo spessore del foglio.
L'armatura sarà ricoperta da 0,5 mm circa di massa bituminosa nella parte superiore e 2-3 mm nella parte a contatto con il piano di posa per un totale di 4 o 5 mm di spessore scelto in funzione della rugosità della superficie da impermeabilizzare.
La membrana avrà una resistenza a trazione ad una velocità di deformazione di 25 mm/min pari a long. 200 Kg/8 cm, tang. 175 Kg/8 cm, allungamento a rottura L/T del 60%, una resistenza al punzonamento a 40 °C con punta di diametro 5 mm >15Kg, una forza di adesione al calcestruzzo trattato con primer ad una velocità di distacco di 1,27 mm/min >2Kg/cm, e avvolta a +5 °C su un mandrino da diametro 10 mm non presenterà screpolature.
L'armatura in "non tessuto" di poliestere sarà imputrescibile e resistente all'azione di sali, alcali, acidi ed idrocarburi e dovrà aderire e impregnarsi completamente di bitume-polimero.
I teli verranno completamente e accuratamente incollati al piano di posa con la fiamma di un bruciatore a gas propano, e saranno previste delle sormonte di 10 cm saldate a fiamma, successivamente verranno risvoltati e incollati sulle parti verticali per almeno 10 cm al di sopra del livello previsto per il conglomerato di pavimentazione.
Art. 4.2. Cordonature in c.a. vibrocompresso.
I cordoni del tipo suddetto saranno costituiti da diversi elementi fra loro opportunamente combinabili onde poter realizzare postazioni di qualsiasi natura.
Costruiti in c.a. vibrocompresso dosato a x.xx 4,00/mc, avranno opportuni fori e cavità interne per consentire il riempimento come verrà più appresso specificato.
Il prezzo di elenco comprende anche l'onere dell'Appaltatore per il trasporto dei cordoni sul cantiere dei lavori, il relativo scarico dell'automezzo e l'immagazzinamento.
Ove il terreno naturale su cui dovranno essere posati i cordoni non si presenti, a giudizio della Direzione Lavori, di sufficiente garanzia perché fangoso o comunque instabile, si dovrà procedere al risanamento della fascia di terreno sulla quale verranno posati gli elementi; lo scavo ed il successivo riempimento con materiale idoneo, stabiliti ed accettati dalla Direzione lavori, saranno contabilizzati a parte. Stabilito con tracciamento l'andamento della cordonatura, si procederà alla posa degli elementi, il più possibile ravvicinati, con la massima cura per ottenere un perfetto allineamento longitudinale.
Successivamente, nella cavità interna e nell'interstizio verso l'interno della cordonatura, si effettuerà una gettata di calcestruzzo dosato a ql. 1,50/mc.
Si avrà massima cura nel costipamento di tale gettata onde ottenere un completo riempimento della cavità e dell'interstizio.
I giunti tra elemento ed elemento verranno infine sigillati con malta di cemento puro e la parte interna dell'aiuola o banchina potrà successivamente essere colmata con materiale terroso.
Dalla Direzione Lavori saranno emanate, caso per caso, disposizioni per lasciare interrotti tratti di cordonatura onde realizzare accessi carrabili, scarichi di acqua piovana ecc. con le modalità di esecuzione di tali opere.
La cordonatura verrà contabilizzata a metro lineare ad opera finita, senza distinzione del tipo di elementi con i quali è stata realizzata; si precisa che la misura lineare verrà effettuata nella mezzeria della cordonatura e che è solo ammessa la media tra il perimetro esterno e quello interno.
Art. 4.3. Pietra da taglio.
La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi:
a) a grana grossa;
b) a grana ordinaria;
c) a grana mezzo fina;
d) a grana fina.
Per pietra da taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti.
Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce miste saranno lavorate con la martellina a denti larghi.
La pietra da taglio si intenderà infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la larghezza di 5 millimetri per la pietra a grana ordinaria e di 3 millimetri per le altre.
Prime di cominciare i lavori, qualora l'Amministrazione non abbia già provveduto in proposito ed in precedenza dell'appalto, l'Appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari generi di lavorazione della pietra da taglio e sottoporli per l'approvazione alla Direzione, alla quale esclusivamente spetterà giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata, e l'Appaltatore sarà in obbligo di farne l'immediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo.
Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente conformi ai disegni dei particolari consegnati all'Appaltatore, od alle istruzioni che all'atto dell'esecuzione fossero eventualmente date dalla Direzione. Inoltre ogni concio dovrà essere sempre lavorato in modo da potersi collocare in opera, secondo gli originari letti di cava.
Per la posa in opera si potrà far uso di zeppe volanti, da togliere però immediatamente quando la malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la posizione voluta.
La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo le prescrizioni del presente Capitolato speciale, e, ove occorra, i diversi conci dovranno essere collegati con grappe od arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate nei conci medesimi.
Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligentemente compreso e lisciato mediante apposito ferro.
Art. 4.4. Manufatti di completamento prefabbricati in calcestruzzo.
I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme multiple o mediante appositi macchinari, in modo che la superficie in vista o esposta agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed esente da qualsiasi difetto, con resistenza a compressione semplice non inferiore a 300 Kg/cmq, stagionati in appositi ambienti e trasportati in cantiere in confezioni.
Art. 4.5. Tombini tubolari.
Nell'esecuzione delle tubazioni per l'adduzione di acqua, nonché nell'esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall'acqua, l'Appaltatore dovrà eseguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in essa previste all'art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M. LL. PP. 20 marzo 1986, n. 27291.
Gli acquedotti tubolari qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in opera, per la parte inferiore della canna verranno usate semplici sagome; per la parte superiore verranno usate apposite barulle di pronto disarmo. Questi non dovranno avere diametro inferiore a cm. 80 qualora siano a servizio del corpo stradale. Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali è valida sempre quest'ultima prescrizione, questi dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con diametro uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni sotto specificate; saranno bene stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti di apposite sagomature alle estremità per consentire un giunto a sicura tenuta. I tubi saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo magro a q. 2 di cemento per mc. di impasto in opera dello spessore più sotto indicato, salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori. Verranno inoltre rinfiancati di calcestruzzo a q. 2,50 di cemento per mc. di impasto in opera a seconda della sagomatura prevista nei disegni di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.
DIMENSIONI DEI TUBI E SPESSORE DELLA PLATEA
Tubi in cm. | Spessore dei tubi in mm. | Spessore della platea in cm. |
80 | 70 | 20 |
100 | 85 | 25 |
120 | 100 | 30 |
Art. 4.6. Tubazioni in calcestruzzo centrifugato.
I manufatti tubolari di diametro fino a mm. 2.200 potranno essere eseguiti, su ordine della Direzione Lavori, con l'impiego di tubi in calcestruzzo centrifugato.
I tubi dovranno essere confezionati dosando gli inerti con il cemento e l'acqua in modo da assicurare una costante regolarità degli impasti. Il dosaggio del cemento non dovrà essere inferiore ai 450 kg. per ogni mc di impasto reso.
Gli inerti impiegati per la confezione dei tubi dovranno essere prevalentemente di natura silicea, perfettamente lavati, di granulometria assortita da zero a 25 mm. con l'avvertenza che la dimensione massima non dovrà mai essere superiore ad 1/4 dello spessore del tubo e mai inferiore a mm. 15.
L'acqua impiegata per gli impasti dovrà essere limpida, non contenere acidi o basi in dosi maggiori a quelle consentite dai regolamenti generali; infine il rapporto acqua-cemento non dovrà superare lo 0,40.
E' vietato l'uso di cloruro di calcio in misura superiore al 2% sul peso del cemento, allo scopo di evitare la corrosione delle armature metalliche.
I tubi dovranno essere dotati di giunti preferibilmente a bicchiere, idonei ad assicurare la tenuta impermeabile delle tubazioni anche se in pressione.
Lo spessore dei tubi non dovrà mai essere inferiore a cm. 8. La centrifugazione degli impasti di calcestruzzo dovrà avvenire esclusivamente entro robuste casseforme rotanti in acciaio, con macchinario che assicuri una elevata velocità periferica e la contemporanea vibrazione.
Il metodo di fabbricazione dei tubi dovrà consentire di ricavare nel tubo vani circolari perfettamente calibrati per le immissioni e le derivazioni.
Il diametro dei fori sarà quello indicato dalla Direzione lavori. Il tubo di norma avrà lunghezza di ml. 2,00 a ml. 5,00 con l'avvertenza che per le lunghezze superiori a ml. 3,00 è prescritta la precompressione longitudinale.
La Direzione Lavori ha la facoltà di non accettare gli elementi che presentano imperfetta copertura delle armature metalliche. I tubi ed i bicchieri non dovranno fessurarsi se lasciati cadere all'altezza di ml. 0,50 su terreno compatto. I tubi non impiegati o giudicati non idonei dalla Direzione Lavori dovranno essere allontanati da cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.
Art. 4.7. Condotte in acciaio ondulato e zincato.
I manufatti interessanti la sede stradale e le sue adiacenze potranno essere eseguiti, a richiesta della Direzione Lavori, oltre che nei modi consueti anche con condotte in acciaio ondulato e zincato, dimensionate in modo da resistere ai carichi richiesti. Queste condotte dovranno essere costituite da lamine in acciaio aq. 34 rivestite da almeno 300 grammi di zinco per metro quadrato su ambe le parti.
Per terreni o acque con pH particolarmente diversi dal normale, potranno venir prescritti rivestimenti parziali ed esterni con sostanze bituminose.
Le condotte potranno essere dei tipi: ad elementi incastrati, a piastre multiple; la struttura risultante potrà essere: a sezione circolare, a sezione ribassato, ad arco.
Lo scavo per la posa in opera dovrà essere il più stretto possibile compatibilmente con la larghezza della condotta e la natura del terreno. Nello scarico e nel maneggiamento si dovrà avere molta cura per non rovinare lo strato zincato e il montaggio susseguente dovrà essere eseguito secondo le norme della casa costruttrice.
La struttura verrà posata su un terreno sufficientemente stabile e compatto mediante un cuscino di materiale granulare fino, evitando nel modo più assoluto di concentrare carichi in punti isolati, come potrebbe accadere con la posa su terreni gelati.
Per le strutture ad arco potrà essere necessaria una fondazione in muratura o in calcestruzzo.
Nella posa in opera converrà rialzare convenientemente la quota della parte centrale della fondazione per compensare l'assestamento sotto il carico dei pesanti rilevati.
Particolare attenzione si dovrà porre al reinterro se l'altezza di quest'ultimo sull'estradosso supera i 3 metri; per le strutture circolari dovrà essere usata una puntonatura in legno.
In generale per il riempimento potrà essere usato il materiale normalmente adoperato per la costruzione dei rilevati purché asciutto e non contenente elementi grossi.
Si dovranno comunque seguire le norme della casa costruttrice sia per la preparazione del sottofondo per il reinterro.
Il materiale costipato in strati di non più di cm. 15 dovrà essere posto alternativamente da ciascuna parte della condotta in modo da ottenere lo stesso progresso in elevazione da ambo i lati della struttura.
Il riempimento delle testate delle tubazioni dovrà essere reso impermeabile alle infiltrazioni sia con argilla molto compatta che usando le apposite sezioni terminali di cui sono dotate le tubazioni.
Art. 4.8. Drenaggi e fognature.
Nell'esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell'esecuzione di tubazioni per fluidi diversi dall'acqua, l'Appaltatore dovrà seguire le disposizioni di cui alla L. 2 febbraio 1975, n. 64, ed alle norme tecniche vigenti in esso previste all'art. 1 emanate con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa Circolare M.LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291.
a) Drenaggi
I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessarie saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima, procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato impermeabile, la Direzione dei lavori disporrà all'atto esecutivo quanti pozzi riterrà necessario praticare ed in relazione al saggio ove risulti il punto più depresso dello strato impermeabile lungo l'asse del drenaggio, saranno stabilite la profondità di questo e la pendenza del cunicolo.
Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in corrispondenza dell'asse del drenaggio. Detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nell'annesso elenco per gli scavi di fondazione e l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano il numero e l'ubicazione di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed anche quelle dei pozzi, saranno, dove occorra, sostenuti da appositi rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste armature in legname in relazione alla natura dei terreni attraversati.
Il fondo dei drenaggi dovrà di norma essere rivestito in calcestruzzo che nella parte centrale sarà sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruirà dal lato a valle un muretto in malta, da quello a monte un muretto a secco, per l'altezza da 2 a 40 centimetri secondo l'importanza del drenaggio, così da costituire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni e successivamente col riempimento di cui all'art.18.
1) Tubi perforati per drenaggi.
I tubi per drenaggio saranno del tipo indicato all'Art.24; sulle condotte saranno praticati dei fori che saranno distribuiti in serie longitudinali.
2) Posa in opera.
Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm..
Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm. utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevati, salvo che fatto con pestelli pneumatici o a mano.
L'installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all'acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza.
L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m.0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata.
Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell'acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco onde evitare cedimenti causati da assestamenti.
Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.
b) Drenaggio in nontessuto.
Nei terreni particolarmente ricchi di materiali fini, i drenaggi saranno realizzati con filtro nontessuto, che, nei sormonti dei teli, andrà cucito con spago imputrescibile, oppure con sovrapposizione di almeno 50 cm..
Sulla parte inferiore a contatto con il terreno e per un'altezza di 20 cm. per ogni lato il geotessuto andrà impregnato con bitume a caldo per almeno 2Kg/mq, o a freddo ma reso fluido con solventi che non abbiano effetti sul geotessuto stesso. Il telo andrà provvisoriamente chiodato al terreno ai lati dello scavo, quindi riempito con materiale lapideo trattenuto al crivello 10 mm U.N.I. e con pezzatura massima di 70 mm.. Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli andrà sovrapposto da ambo i lati al materiale lapideo appena immesso nel cavo, e quindi il cavo verrà riempito con terra pressata per un'altezza variabile a giudizio della Direzione dei lavori.
Art 5. Calcestruzzi - ferri - casseri – centinature
Art. 5.1. Opere in cemento armato normale e precompresso.
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 ed alle norme tecniche vigenti in esso previste all'art. 21 emanate con D.M. 27 luglio 1985 e relativa Circolare M. LL.PP. 31 ottobre 1988, n. 27996.
Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano mescolati, bene incorporati e bene distribuiti nella massa. Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impasto immediato e cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
Per ogni impasto si devono usare da prima le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida. Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 centimetri. Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.
I casseri occorrenti per le opere di xxxxx, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati.
La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a centimetri 15 ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante.
I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.
I pervibratori sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle armature.
La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo cm. 20). Quando sia necessario vibrare la casseforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla casseforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 4000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più). I pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti: nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec e lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile. Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media cm. 50).
Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha sedimentazione degli inerti a strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori.
La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua.
Di mano in mano che una parte di lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.
Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare la superficie del conglomerato eseguito precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie stessa e, prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla Direzione dei lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data.
Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e disposto in guisa che le superfici in contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita da tratti o segmenti stessi, è assoggettata.
Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidità dell'opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.
Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto appaltato e dei tipi esecutivi che gli saranno consegnati mediante ordine di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.
L'Appaltatore dovrà perciò avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un ingegnere competente per lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata di essi.
Detto ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovrà però al pari di questo essere munito dei requisiti di idoneità a norma di quanto è prescritto nel Capitolato generale. Nella calcolazione dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati dal D.M. 4 maggio 1990 relativo ai "Criteri e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali".
Solo dopo intervenuta l'approvazione da parte della Direzione dei lavori, l'Impresa potrà dare inizio al lavoro, nel corso del quale si dovrà scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei lavori.
Spetta in ogni caso all'Impresa la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione delle opere in cemento armato. Le prove verranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalità di esse saranno fissate dalla Direzione dei lavori.
Nel caso la resistenza dei provini assoggettati a prove nei laboratori di cantiere risulti inferiore a quelli indicato nei disegni approvati dal Direttore dei lavori, questi potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera interessata, in attesa dei risultati delle prove dei laboratori ufficiali.
Qualora anche tale valore fosse inferiore a quello di progetto occorre procedere, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove complementari, o con prelievo di provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri strumenti e metodi di gradimento dalla Direzione lavori. Tali controlli formeranno oggetto di apposita relazione nella quale sia dimostrato che, ferme restando le ipotesi di vincolo e di carico delle strutture la resistenza caratteristica è ancora compatibile con le sollecitazioni di progetto, secondo la destinazione d'uso dell'opera e in conformità delle leggi in vigore. Se tale relazione sarà approvata dal Direttore dei lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica risultante.
Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni di progetto, l'Appaltatore sarà tenuto a sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che la Direzione dei lavori riterrà di approvare formalmente.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Appaltatore se il valore della resistenza caratteristica del calcestruzzo risulterà maggiore di quanto previsto.
Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, e a complete spese dell'Appaltatore, disporre tutte le prove che riterrà necessarie, e in particolare le seguenti:
1) prova del cono di cui all'App. E della U.N.I. 7163 - 79;
2) prova del dosaggio di cemento di cui alla U.N.I. 6393 - 72 e alla U.N.I. 6394 - 69;
3) prova del contenuto d'aria di cui alla U.N.I. 6395-72;
4) prova del contenuto di acqua;
5) prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera;
6) prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da strutture già stagionate;
7) prova di resistenza a compressione con sclerometro.
Art. 5.2. Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture.
Per le opere di completamento del corpo stradale e delle opere d'arte quali ad esempio copertine di muri di sostegno, di recinzione, cordonate, soglie ecc.. verrà posto in opera un calcestruzzo opportunamente costipato con vibratori con dosaggio di kg/mc 300 di cemento 425.
Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti rimangono valide in quanto applicabili, salvo il diametro massimo degli inerti che non sarà maggiore di 20 mm., e comunque entro un terzo delle dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato.
Particolare cura verrà posta nell'esecuzione delle armature per ottenere un perfetto raccordo con getti precedentemente messi in opera, per seguire le sagome di progetto, con i giunti e le particolari indicazioni della Direzione dei lavori.
Art. 5.3. Armature, centinature, casseforme, opere provvisionali.
L'impresa dovrà adottare il procedimento che riterrà più opportuno, in base all'idoneità statica ed alla convenienza economica, purché vengano eseguite le particolari cautele, norme e vincoli che fossero imposte dagli enti responsabili per il rispetto di impianti e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori che in qualche modo venissero ad interferire con essi, compreso l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua attraversati, la presenza di servizi di soprassuolo e di sottosuolo, nonché le sagome da lasciare libere al di sopra di strade e ferrovie.
Le operazioni di disarmo saranno effettuate nel rispetto delle norme di cui al D.M. 27 luglio 1988, oppure secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori.
Art 6. Murature e malte
Art. 6.1. Malte e conglomerati.
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta cementizia:
Agglomerante cementizio R 325. q 6
Sabbia mc 1,00
b) Malta cementizia
Agglomerante cementizio R 425 q 6
Sabbia mc 1,00
c) Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):
Cementi a lenta presa q 2,00
Sabbia mc 0,400
Pietrisco o ghiaia mc 0,800
d) Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole ecc.) Agglomerante cementizio a lenta presa q 2÷2,50
Sabbia mc 0,400
Pietrisco o ghiaia mc 0,800
e) Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:
Cemento q. 3,50÷4,00
Sabbia mc. 0,400
Pietrisco o ghiaia mc 0,800
f) Conglomerato cementizio per pietra artificiale(per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini):
Agglomerante cementizio a lenta presa | q. 3,50 |
Sabbia | mc. 0,400 |
Pietrisco o ghiaia | mc 0,800 |
Graniglia di marmo nella parte vista battuta a martellina | q.b. |
g) Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato: Agglomerante cementizio a lenta presa | q. 2,00 |
Sabbia | mc. 0,400 |
Pietrisco | mc. 0,800 |
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità delle prescrizioni contenute nel D.M. 27 luglio 1985, punto 2010 Allegati 1 e 2.
Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico, deve esser prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. Per quantitativi d'acqua superiori si applicheranno appositi additivi.
I getti devono essere convenientemente vibrati.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza al lavoro. I residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme U.N.I. 8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.I. 7459/1-12 ediz. 1976.
Art. 6.2. Murature di getto o calcestruzzi.
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla Direzione.
Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dall'altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.
Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm.30 di altezza dovrà essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescriverà ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterrà necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare.
Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10 cm. e di bagnarlo di frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido prosciugamento.
E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.
La Direzione dei lavori potrà ordinare che per determinate opere sia utilizzato pietrame di grossa pezzatura annegato nel calcestruzzo (detto calcestruzzo ciclopico), con i singoli conci di diametro mai superiore ad un terzo dello spessore dei getti, ed in proporzione non superiore al 40 per cento del volume messo in opera.
Art. 6.3. Muratura a struttura mista in pietrame e malta.
La muratura di pietrame, quale che sia la loro destinazione ad opera finita, deve iniziare e proseguire uniformemente assicurando il perfetto collegamento sia con le murature eventualmente esistenti, sia fra le varie parti di esse. Nelle murature soggette a spinte destinate al sostegno di terra, le pietre dovranno essere disposte successivamente ed alternativamente di punta e di fianco ed in ogni caso in modo tale da ottenere una massa muraria legata in tutti i versi, assicurando comunque il perfetto collegamento di entrambi i paramenti del corpo intero della muratura medesima. Le pietre di migliore qualità tra quelle
a disposizione, dovranno essere riservate per la realizzazione del paramento esterno e conseguentemente adattate con il martello e con la punta affinché le facce di posa e di combaciamento dei singoli pezzi in opera siano a contatto con la profondità necessaria senza l’uso di scaglie.
La muratura in pietrame e malta dovrà essere eseguita con malta del tipo indicato. Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose. Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliore regole dell’arte, in modo da costruire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse risultino concatenate tra loro e rivestite da ogni parte di malta senza alcun interstizio.
Qualora non venisse altrimenti disposto dalla Direzione dei lavori, le facce viste della muratura dovranno essere lavorate a pietra rasa a teste scoperte; pertanto il pietrame dovrà essere scelto tra il migliore per qualità e dimensioni, per ottenere una superficie approssimativamente piana. Sul paramento esterno dovrà essere fatta la stuccatura raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle della malta, dalla polvere e da qualunque altra materia estranea, riempiendo quindi le stesse con nuova malta del tipo previsto, curando che questa penetri bene dentro, comprimendo e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti di paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.
Nella muratura si dovranno essere posate in opera tubazioni in PVC ij100 per lo scolo delle acque di drenaggio, disposte regolarmente anche in più ordini e comunque in misura non inferiore ad 1 ogni 2 mq.
Art 7. Sovrastruttura e pavimentazione
Art. 7.1. Fondazioni stradali.
In tutti i tratti di strada ove la piattaforma appoggi su rilevati o su terreni di non sufficiente consistenza, o qualora ciò fosse ritenuto necessario a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, lo strato di base (massicciata classica o di altro tipo) sarà disteso su un'apposita fondazione dello spessore prescritto o da prescriversi all'atto esecutivo, da costruirsi entro adatto cassonetto scavato nella piattaforma stradale.
Detto cassonetto la cui regolarità sarà controllata dalla Direzione Lavori prima dell'apporto del materiale lapideo, dovrà essere conforme alle quote e alla monta di progetto.
Qualora il tratto di strada si svolgesse in trincea e fosse ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, il costipamento del fondo del cassonetto mediante rullatura sarà pagato in economia.
La fondazione, a seconda delle particolari condizioni di singoli lavori, verrà realizzata con una delle seguenti strutture:
Fondazioni in mista ghiaia (o pietrisco) e sabbia.
Dovranno essere di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo, che alle caratteristiche del traffico.
Il materiale non dovrà comprendere elementi superiori ai 120 mm. e la xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 00 A.S.T.M. dovrà essere compresa fra il 15 e il 30% del totale.
Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere assestato mediante cilindratura.
Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale però che l'acqua arrivi al sottofondo.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro.
A lavoro finito la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.
Al termine della rullatura dello strato di sottofondo saranno effettuate prove di carico su piastra sullo strato superficiale dalle quali dovrà risultare un valore minimo di portanza pari a 1.000 kg/mq misurato al secondo ciclo di carico su piastra.
Fondazioni in terra stabilizzata.
Dovranno essere realizzate in accordo con le prescrizioni contenute nelle tabelle CNR - UNI 10006 - paragrafo 9). Qualora fosse ordinata dalla Direzione Lavori un'aggiunta di correttivi, ne verrà compensata a parte la fornitura.
Fondazioni in misto cementato.
1) Descrizione.
Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che sarà prescritto dalla Direzione Lavori.Comunque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm e inferiore a 10 cm.
2) Caratteristiche dei materiali da impiegarsi.
Inerti. Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la D.L. potrà permettere l'impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7 giorni; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti:
• 1) l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
• 2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:
Serie xxxxxxxx e setacci U.N.I. | Miscela passante : % totale in peso |
Crivello 40 | 100 |
Crivello 30 | 80/100 |
Crivello 25 | 72/90 |
Crivello 15 | 53/70 |
Crivello 10 | 28/40 |
Xxxxxxxx 0 | 00/00 |
Xxxxxxxx 0,4 | 8/18 |
Setaccio 0,18 | 6/14 |
Setaccio 0,075 | 5/10 |
• 3) Perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore o uguale al 30 %;
• 4) indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico).
L'impresa, dopo aver eseguito prove in laboratorio dovrà proporre alla Direzione dei Lavori la composizione da adottare e successivamente l'osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri.
Verrà ammessa una tolleranza di + - il 5% fino al passante al crivello 5 e di + - 2% per il passante al setaccio 2 e inferiori. Legante. Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d'alto forno).
A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 2,5% e il 3,5% sul peso degli inerti asciutti.
Acqua. Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro + - 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate.
3) Miscela - Prove di laboratorio e in sito.
La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza appresso indicate.
Resistenza. Verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro stampi X.X.X. X.X.X
X.X.X. 00000) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm diametro 15,24 cm, volume 3242 cmc) per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo affinché l'altezza del provino risulti definitivamente di cm 17,78.
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura su crivello
U.N.I. 25 mm (o setaccio - ASTM 3/4 di pollice) allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.
La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHOT 180 e a 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50,8 peso pestello Kg 4,54 altezza di caduta cm 45,7).
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90 % e temperatura di circa 20° C), in caso di confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studi).
Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante. I provini confezionati come sopra descritto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 2,5 N/mmq e non superiori a 4,5 N/mmq ed a trazione secondo la prova "brasiliana" non inferiore a 0,25 N/mmq. (Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciscuno dei singoli valori non si scosta dalla media stessa di + - 15 %, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.
4) Preparazione
La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La dosatura dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, il controllo della stessa dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 mc di miscela.
5) Posa in opera
La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi. L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D.L. su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (Prova di costipamento).
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a 0° C e superiori a 25°C né sotto pioggia. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 25°C e i 30°C. In questo caso, però, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovrano essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15°C/18°C ed umidità relative del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relative anch'esse crescenti; comunque è opportuno, anche a temperature inferiori alla media, che l'umidità relativa all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1-2 ore per garantire la continuità della struttura. Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) e conservati umidi.
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di xxxxxxx.Xx transito di cantiere sarà ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati. Stxxxx xventualmente compromessi dalle condizioni meterorologiche, o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.
6) Protezione superficiale.
Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovrà essere eseguito lo stendimento di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1-2 Kg/mq, in relazione al tempo ed alla intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto ed il successivo spargimento di sabbia.
7) Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione.
La densità in sito dovrà essere maggiore o uguale al 97% della densità di progetto. Il controllo di detta densità dovrà essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero prima dell'indurimento; la densità in sito si effettuerà mediante i normali procedimenti a volumometro , con l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.
Ciò potrà essere ottenuto attraverso l'applicazione della formula di trasformazione, oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densità potrà essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15/20 giorni di stagionatura) su provini estratti da quest'ultimo tramite carotatrice; la densità secca ricavata come rapporto tra il peso della carota essicata in stufa a 105/110° C fino al peso costante ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino, in questo caso la densità dovrà risultare non inferiore al 100% della densità di progetto.
Nel corso delle prove di densità verrà anche determinata l'umidità della miscela, che, per i prelievi effettuati alla stesa, non dovrà eccedere le tolleranze indicate al punto 2) del presente articolo.
La resistenza a compressione ed a trazione verrà controllata su provini confezionati e stagionati in maniera del tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio , prelevando la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella quantità necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione) previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo dovrà essere effettuato almeno ogni 1500 mc di materiale costipato.
La resistenza a 7 giorni di ciascun provino, preparato con la miscela stesa, non dovrà discostarsi da quella di riferimento preventivamente determinata in laboratorio di oltre + - 20%; comunque non dovrà mai essere inferiore a 2,5 N/mmq per la compressione e 0,25 N/mmq per la trazione.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potrà essere che saltuario. Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non è consentito il ricarico superficiale e l'Impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore.
Art. 7.2. Massicciate cilindrate e trattamenti bituminosi
Le massicciate cilindrate saranno ottenute con strati di pietrisco serrati con rulli compressori e secondo le modalità in appresso stabilite.
La definitiva chiusura delle massicciate potrà essere eseguita, a seconda delle prescrizioni all'acqua, oppure a semipenetrazione di bitume.
Materiali.
1) Pietrischi:
I pietrischi da impiegare saranno di pezzatura compresa fra i mm. 40 e i mm. 71 e dovranno presentare caratteristiche almeno pari a quelle della IIa Cat. delle "Norme per l'accettazione degli inerti ed additivi per costruzioni stradali" - CNR 1953. Potranno essere impiegati anche pietrischi provenienti dalla frantumazione dei ciottoli, purché rispondenti ai sopra ricordati requisiti.
2) Pietrischetti: