ISTITUZIONE CASA PROTETTA “CAMILLA SPIGHI”
ISTITUZIONE CASA PROTETTA “XXXXXXX XXXXXX”
d
el
Comune di Bagno di Romagna
Cod.fisc. e P. Iva 03298900402
ALLEGATO B)
DISCIPLINARE DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI
DI PSICOLOGO IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE
L’anno duemila________, il giorno ________ del mese di _____________
TRA
L’Istituzione CRA Casa Protetta “C.Spighi” di San Piero in Bagno, con sede in San Piero in Bagno Xxx X. Xxxxx x. 00 - C.F. _________ _______________ rappresentata dal Direttore dr. Xxxxx Xx Xxxxxx, che agisce in virtù del decreto del Sindaco (di seguito per brevità denominata Istituzione)
E
_______________ nato/a a ________ il _____ domiciliato a _____ in via _____ n. __, Codice Fiscale ____________________ P.I. __________________, in possesso di ________ in __________________, partita IVA n. ______________ (di seguito denominato incaricato)
Premesso:
-che con determina del Direttore n. __ del _____ è stata indetta una selezione pubblica per l’affidamento di incarichi per prestazioni di psicologo presso la casa residenza anziani;;
-che l’incaricato ha dichiarato sotto la propria responsabilità e con riferimento all’incarico ricevuto di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle norme vigenti.
Tutto quanto sopra premesso
SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
L’ istituzione conferisce a _____________, che accetta, un incarico professionale per lo svolgimento di prestazioni di psicologo presso la Casa Residenza Anziani Casa Protetta “C. Spighi” di San Piero in Bagno.
L’incaricato si impegna in particolare ad effettuare prestazioni e attività in linea con i livelli di assistenza erogati indicati dall’Istituzione.
ART. 2 – QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO
L’attività presso l'Istituzione si configura come un contratto d’opera intellettuale definito dall’art. 2222 del Codice Civile, nel quale l’incaricato si obbliga a compiere dietro un corrispettivo, un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Le parti forniscono reciproca assicurazione che il rapporto oggetto del presente contratto deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale e che non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato.
Di conseguenza non potrà instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello indicato nel presente contratto.
La prestazione di cui al presente contratto si inquadra ai fini fiscali nell’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.
ART. 3 – DURATA
Il presente contratto ha decorrenza dal __________ al ___________.
E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito ed automatico. E’ consentita la proroga del presente contratto per la durata massima di tre mesi qualora si renda necessario concludere una nuova procedura di gara.
Le parti hanno facoltà di recesso alle condizioni di cui all’art. 2237 se sussistenti e comunque con un preavviso scritto di almeno 60 giorni.
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’incaricato è tenuto ad osservare linee guida, protocolli, procedure e istruzioni operative recepite in Istituzione.
L’incaricato, in relazione alla realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è tenuto ad usare la diligenza media del professionista intellettuale, ai sensi dell’art. 1176 C.C..
La programmazione dell’attività dell’incaricato deve essere concordata con la Direzione della struttura.
L’incaricato sarà libero di determinare aspetti e modalità di esecuzione dell’incarico, senza vincoli che non siano quelli inerenti:
-il raggiungimento del miglior risultato dell’attività professionale esercitata, seppur in base alle linee-guida adottate nell’Istituzione ed alle specifiche indicazioni segnalate dal competente Responsabile;
-l’orario di funzionamento del servizio a favore del quale effettua le prestazioni, e quindi con distribuzione oraria congruente alle esigenze funzionali del servizio stesso, secondo le indicazioni del Responsabile.
L’incaricato dovrà svolgere le prestazioni indicate nell’avviso pubblico che ha dato avvio alla procedura compartiva ed in particolare le seguenti attività:
attività di consulenza e supporto emotivo, psicologico e relazionale rivolto ad anziani ospiti e familiari, aggravamento della malattia, fine vita e altri situazioni il cui sostegno psicologico è previsto dal PAI e in concomitanza con l’ingresso in struttura;
somministrazione di questionari/indagini conoscitive rivolte agli anziani ospiti della struttura;
supervisione e supporto agli operatori della CRA e prevenzione del burn out, curando in particolare incontri per gruppi di operatori, per contribuire a migliorare la comunicazione e l’integrazione fra le diverse figure professionali. Supporto e supervisione nelle attività di stimolazione cognitiva
L’attività sarà svolta a favore dei soggetti sopra indicati c/o la Casa Residenza Anziani, con l’obiettivo di offrire loro un servizio altamente qualificato, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo tramite un’adeguata programmazione degli interventi sia individuali che di gruppo. L’attività in base alle esigenze , può anche ricomprendere l’accompagnare gli utenti in piccole uscite, lavorare in equipe, partecipare alla stesura del piano assistenziale individualizzato. Interagire e collaborare con tutto il personale impiegato all’interno della struttura.
Il monte ore bisettimanale è presunto in n. 2 ore da espletare con accessi variabili da effettuare secondo un calendario predefinito.
L’articolazione della presenza oraria sarà determinata sulla base dell’organizzazione del servizio e dei parametri che eventualmente potranno essere previsti dalla normativa regionale.
A tal fine la presenza presso la struttura dell’incaricato deve essere improntata alla massima elasticità al fine di essere adeguata alle esigenze organizzative del servizio che sono variabili al mutare degli ospiti.
In caso di assenza per malattia l’incaricato dovrà darne comunicazione tempestiva all'Istituzione.
I periodi di assenza dell’incaricato per altre cause, da contenersi in massimo 1 mese di assenza di prestazioni dovranno essere preventivamente concordati con il Coordinatore della struttura. Le ore di mancata prestazione professionale inerenti tale periodo feriale dovranno essere recuperate nei 15 gg. seguenti all’assenza. Resta inteso che tali giorni di assenza dovranno essere concordati con la Coordinatrice della struttura. In ogni caso le assenze del professionista non potranno in alcun modo compromettere l'efficienza del servizio, ad insindacabili giudizio della direzione della struttura.
La prestazione dovrà essere resa personalmente dall’incaricato il quale non potrà in alcun caso avvalersi di sostituti.
L’incaricato, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni rese all'Istituzione, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano incompatibili con quella di cui al presente contratto.
ART. 5 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso orario lordo onnicomprensivo viene stabilito in € ______.
Detto compenso è comprensivo della rivalsa del contributo previdenziale per ciascuna ora di prestazione resa e sarà assoggettato a ritenuta fiscale nei limiti prevista dalla legge.
Null’altro onere né rimborso potrà essere posto a carico dell’Istituzione.
Il compenso orario è esente da IVA in base all’art. 10 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni, trattandosi di prestazione sanitaria resa alla persona (se ricorre il caso oppure soggetto ad IVA)
Il compenso sarà liquidato sulla base delle fatture mensili da presentare all’Istituzione, da redigersi in base alle ore di servizio effettivamente prestate nel mese ed attestate preventivamente dal Coordinatore di Struttura entro 60 giorni dal ricevimento.
Il professionista dovrà produrre nei confronti dell’Istituzione esclusivamente fatture elettroniche ai sensi del decreto 66/2014.
L’ Istituzione, stante la novità dello strumento e la possibilità dell’intervento di ulteriori specifiche normative sul tema, si riserva di definire ulteriori elementi o precisazioni inerenti la fatturazione elettronica che il fornitore si impegna sin d’ora ad accettare.
Sulla fattura elettronica dovrà indicare obbligatoriamente a pena di rifiuto della stessa:
-il “Codice Univoco Ufficio” che identifica l’Istituzione e che è il seguente: TPW5D7;
Le fatture saranno liquidate mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di arrivo, a seguito della positiva verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese.
Le spese per l’esecuzione della prestazione sono a totale carico del Professionista e nulla potrà essere richiesto all’Istituzione.
ART. 7 – SOSPENSIONE RECESSO
E’ facoltà dell’Istituzione rescindere anticipatamente il contratto qualora il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni contrattuali, a norma di legge o regolamenti.
La rescissione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 gg di preavviso, al fine di consentire al professionista incaricato di replicare in merito.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
L'Istituzione si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento l'adempimento da parte del professionista di quanto stabilito nel presente contratto. Eventuali inadempienze al presente contratto saranno contestate dall'Istituzione per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente tale termine concesso, l'Amministrazione avrà facoltà di ritenere risolto il contratto ai sensi dell'art.1453 del codice civile anche prima della sua scadenza facendo salva ogni azione risarcitoria. In ogni caso, per ogni ora di lavoro prestata in meno nella settimana di riferimento, rispetto all’orario contrattuale, sarà applicata una penale pari al doppio del corrispettivo orario di competenza del professionista. Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente dall’Istituzione qualora nel periodo di prova, fissato dall’avviso di gara in 45 giorni dalla data di assunzione dell’incarico, la predetta Istituzione valuti il livello delle prestazioni rese non idoneo a suo insindacabile giudizio.
ART. 8 – RESPONSABILITA’
Per la natura dell’incarico l’ Istituzione è esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni che l’incaricato può subire o arrecare a terzi. A tal fine l’incaricato ha stipulato e prodotto, a proprie spese, con validità per tutta la durata dell’incarico:
-polizza assicurativa nr. ____________ per i rischi derivanti da infortuni e malattie professionali con la compagnia assicuratrice _________________________;
-polizza assicurativa nr. ________________ per responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro con la compagnia assicuratrice ____________;
ART. 9 -TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO
Il compenso derivante dal presente contratto costituisce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del T.U.I.R. 917/86 e successive modificazioni ed integrazioni (reddito derivante dall’esercizio abituale di arti e professioni).
Il libero professionista titolare di partita Iva è tenuto all’emissione di regolare fattura elettronica dove evidenziare l’eventuale contributo previdenziale previsto per legge per la categoria di appartenenza, da ritenersi comunque compreso nel compenso determinato al precedente art. 6, comma 1).
ART. 10 – MODIFICHE
Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le parti e con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.
ART. 11 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto redatto in duplice copia, è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa (parte I) allegata al D.P.R. 16/10/72 N. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le spese di bollo da applicarsi sull’originale sono a carico del professionista stesso.
Il presente contratto rientra tra quelli previsti dall’art. 5 – II comma del D.P.R. 26/04/86 N. 131 e verrà registrato solo in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.
ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO DI DIPENDENTI PUBBLICI – DPR 62/2013
L’incaricato dà atto di conoscere e di impegnarsi a rispettare per quanto compatibile con l’incarico in questione il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165 ed approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagno di Romagna.
2. Il Codice di comportamento e la normativa sono reperibili sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx sezione “Amministrazione Trasparente”
3. La violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice costituisce causa di risoluzione contrattuale.
ART. 13 – RISERVATEZZA
Con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico l’incaricato si impegna a considerare strettamente riservata e a non divulgare o far conoscere con qualsiasi forma e mezzo a terzi estranei qualsiasi notizia e/o informazione di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, fermo restando, per gli eventuali risvolti operativi, l’applicazione del D.Lgs. 196/03 in materia di trattamento dei dati personali.
Il Prestatore è obbligato ad assicurare la tutela di dette notizie e/o informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente.
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge e quanto previsto nel bando di selezione.
Per ogni eventuale controversia derivante dal presente rapporto o collegata allo stesso è competente il Foro di Forlì.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 (tutela della Persona rispetto al trattamento dei dati personali), il Committente dichiara inoltre che i dati verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di lavoro o di collaborazione.
Pertanto, con l’apposizione della firma in calce, l’incaricato acconsente ed autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Firma per accettazione
L’Incaricato