DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N. 3 ACCORDI QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA CONNESSI AD INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE EDILIZIA -3 LOTTI
1. PREMESSE
Con determina a contrarre P.G. n. 637734 del 30/09/2022, questa Amministrazione ha deliberato di concludere n. 3 Accordi Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento – mediante successivi contratti applicativi – di servizi di architettura ed ingegneria ex art. 3 comma 1, lett. vvvv), del D.lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nei Capitolati tecnici prestazionali.
L’Accordo Quadro, per ciascuno dei tre lotti, sarà concluso con un operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice.
L’affidamento dell’Accordo Quadro avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione, di cui al successivo paragrafo 1.1 del presente disciplinare.
Lotto 1: Luogo di esecuzione: Bologna [codice NUTS ITH55] CIG: 9426079676
Lotto 2:Luogo di esecuzione: Bologna [codice NUTS ITH55] CIG: 9426105BE9
Lotto 3: Luogo di esecuzione: Bologna [codice NUTS ITH55] CIG: 9426133307
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.
L’Autorità di gara è la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxxx, Capo Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti del Comune di Bologna.
Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 30/09/2022.
1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’XXXXXX-ROMAGNA (SATER) Per l’espletamento della presente gara, il Comune di Bologna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/(xx seguito: sito).
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
• un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura, ivi comprese eventuali richieste di accesso agli atti, devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).
Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente bando (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).
1.2 REGISTRAZIONE DELLE DITTE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara GUUE;
2) Disciplinare di gara;
3) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice - approvato con determina PG 631505 del 28/09/2022 - comprensivo dei seguenti documenti: Relazioni tecniche illustratrive di inquadramento dei servizi; Capitolati speciali descrittivi e prestazionali; Relazione tecnico amministrativa sulle modalità di affidamento dei servizi; Calcolo dei corrispettivi; Modelli ordine di prestazione e schema lettera commerciale;
4) Patto di integrità del Comune di Bologna, approvato con determina dirigenziale PG 285457 dell'08/10/2014 e successivamente modificato con determina dirigenziale PG 384486 del 17/11/2016;
5) Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e approvato con Delibera di Giunta PG.n.328983/2013, Prog.n.327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014);
6) Documento di gara unico europeo (DGUE);
7) Modelli di dichiarazione: Domanda di partecipazione; Modello assolvimento imposta di bollo, Dichiarazioni integrative al DGUE.
La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet: xxxx://xxxx0.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xxxx/xxxxx-x- avvisi-altri-enti nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi;
all'interno della piattaforma SATER: nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi:
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx_xx/
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/
Le suddette richieste dovranno pervenire entro i termini indicati in piattaforma.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata e le risposte avverranno tramite SATER.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite la piattaforma SATER almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xxxx/xxxxx-x-xxxxxx-xxxxx-xxxx nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Si precisa che per tutte le informazioni concernenti l’utilizzo della piattaforma SATER, nonché per assistenza informatica e/o in caso di problemi tecnici/malfunzionamenti, occorrerà rivolgersi all’apposito numero verde (800 810 799).
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici – incluse eventuali richieste di accesso agli atti - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER, all’indirizzo PEC indicato dal concorrente in fase di registrazione.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Numero Lotto | oggetto del lotto | CIG |
1 | Progettazione e direzione operativa degli impianti | 9426079676 |
2 | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione | 9426105BE9 |
3 | Supporto al RUP nello sviluppo di metodi e strumenti BIM ed Elaborazioni grafiche digitali | 9426133307 |
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
Lotto n. 1 - Progettazione e direzione operativa degli impianti - CIG 9426079676
Descrizione delle prestazioni | CPV | Importo |
Progettazione e direzione operativa degli impianti | 71330000-0 | € 620.000,00 |
Importo totale a base di gara | € 620.000,00 |
Lotto n. 2 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione – CIG 9426105BE9
Descrizione delle prestazioni | CPV | Importo |
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione | 71330000-0 | € 640.000,00 |
Importo totale a base di gara | € 640.000,00 |
Lotto n. 3 - Supporto al RUP nello sviluppo di metodi e strumenti BIM ed Elaborazioni grafiche digitali - CIG 9426133307
Descrizione delle prestazioni | CPV | Importo |
Supporto al RUP nello sviluppo di metodi e strumenti BIM ed Elaborazioni grafiche digitali | 71330000-0 | € 355.000,00 |
Importo totale a base di gara | € 355.000,00 |
Nell’ambito di ciascuno dei tre lotti, l’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
La spesa complessiva per l’espletamento delle attività afferenti ai servizi di ingegneria e architettura di cui al presente Accordo Quadro, nell’ambito di ciascun lotto, è stata stimata sulla base del d.m. del 17/06/2016.
Si riassume di seguito la classificazione, il grado di complessità delle opere secondo DM 17/6/2016 (Tabella Z1), a cui si fa riferimento per le prestazioni oggetto dei 3 lotti:
Lotto n. 1:
ID | Corrisp. L143/49 | Identificazione Opere | Complessità G |
IA.01 | III/a | Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | |
0,75 | |||
IA.02 | III/b | Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | 0,85 |
IA.03 | III/c | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | 1,15 |
IA.04 | III/c | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | 1,30 |
IB.08 | IV/c | Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche | 0,50 |
Lotto 2:
ID | Corrisp. L143/49 | Identificazione Opere | Complessità G |
E.05 | X/x X/x | Residenza | 0,65 |
E.06 | I/c | 0,95 | |
E.07 | I/d | 1,20 | |
E.08 | I/c | Sanità, Istruzione, Ricerca | 0,95 |
E.09 | I/d | 1,15 | |
E.10 | I/d | 1,20 | |
E.11 | I/c | Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto | 0,95 |
E.12 | I/d | 1,15 | |
E.13 | I/d | 1,20 | |
E.14 | X/x X/x | Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine | 0,65 |
E.15 | I/c | 0,95 | |
E.16 | I/d | 1,20 | |
E.20 | I/c | Edifici e manufatti esistenti | 0,95 |
E.21 | I/d | 1,20 | |
E.22 | I/e | 1,55 | |
S.01 | I/f | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni | 0,70 |
S.02 | IX/a | 0,50 | |
X.00 | X/x | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | 0,95 |
S.04 | IX/b | 0,90 | |
S.05 | IX/b IX/c | Strutture speciali | 1,05 |
X.00 | X/x IX/c | 1,15 | |
IA.01 | III/a | Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | 0,75 |
IA.02 | III/b | 0,85 | |
IA.03 | III/c | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | 1,15 |
IA.04 | III/c | 1,30 | |
IB.08 | IV/c | Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche | 0,50 |
IB.09 | IV/b | 0,60 | |
IB.10 | IV/a | 0,75 |
Lotto 3:
ID | Corrisp. L143/49 | Identificazione Opere | Complessità G |
E.05 | X/x X/x | Residenza | 0,65 |
E.06 | I/c | 0,95 |
E.07 | I/d | 1,20 | |
E.08 | I/c | Sanità, Istruzione, Ricerca | 0,95 |
E.09 | I/d | 1,15 | |
E.10 | I/d | 1,20 | |
E.11 | I/c | Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto | 0,95 |
E.12 | I/d | 1,15 | |
E.13 | I/d | 1,20 | |
E.14 | X/x X/x | Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine | 0,65 |
E.15 | I/c | 0,95 | |
E.16 | I/d | 1,20 | |
E.20 | I/c | Edifici e manufatti esistenti | 0,95 |
E.21 | I/d | 1,20 | |
E.22 | I/e | 1,55 | |
S.01 | I/f | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni | 0,70 |
S.02 | IX/a | 0,50 | |
X.00 | X/x | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | 0,95 |
S.04 | IX/b | 0,90 | |
S.05 | IX/b IX/c | Strutture speciali | 1,05 |
X.00 | X/x IX/c | 1,15 | |
IA.01 | III/a | Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni | 0,75 |
IA.02 | III/b | 0,85 | |
IA.03 | III/c | Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | 1,15 |
IA.04 | III/c | 1,30 | |
P.02 | Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva | 0,85 | |
P.03 | Interventi recupero, riqualificazione ambientale | 0,85 |
Alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie ed il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi contratti applicativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziate in relazione ai singoli contratti applicativi che verranno stipulati nel corso della vigenza dell'accordo quadro e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei singoli progetti.
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 Durata
La durata dell’Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni), per ciascuno dei tre lotti, è di ventiquattro
(24) mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del medesimo.
Ove l’importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l’importo massimo dell'Accordo Quadro di ogni lotto di riferimento, prima della scadenza (24 mesi), l'Accordo Quadro per quel/i lotto/i sarà/nno da considerarsi esaurito/i e concluso/i, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.
Per tutti e tre lotti, alla scadenza del suddetto termine di 24 (ventiquattro) mesi, l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo di cui al successivo paragrafo 4.2 del presente Disciplinare di gara, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico.
Oltre la data di scadenza dell’accordo quadro, sarà solo possibile portare a termine gli incarichi già affidati.
Relativamente ai singoli contratti applicativi, lo svolgimento dei servizi di progettazione, di direzione operativa degli impianti, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e di supporto al Rup nello sviluppo di metodi e strumenti Bim ed elaborazioni grafiche digitali è regolato secondo quanto previsto dai rispettivi Capitolati speciali descrittivi e prestazionali.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Per ciascuno dei tre lotti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a due (2) anni, per un importo pari all’importo massimo annuale del presente accordo quadro, al netto di Iva e degli oneri previdenziali ed assistenziali, subordinatamente alle esigenze dell’amministrazione nonché al permanere dell’idoneità morale e professionale dell’operatore economico, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell’attività nel periodo precedente.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.
Entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di cui sopra, l’operatore economico parte dell’accordo quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo dell’appalto, comprensivo degli eventuali rinnovi biennali, è pari ad euro 3.230.000,00, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e di Iva, così suddiviso nei tre lotti:
Importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA | Importo comprensivo dell’eventuale rinnovo biennale | |
Lotto 1 | €620.000,00 | €1.240.000,00 |
Lotto 2 | €640.000,00 | €1.280.000,00 |
Lotto 3 | €355.000,00 | €710.000,00 |
Tot. | €1.615.000,00 | €3.230.000,00 |
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
g. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione/supporto alla progettazione, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Nell’ambito di ciascun lotto, per quanto riguarda i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e
c) del Codice in caso di indicazione, in sede di offerta, dei consorziati per quali il consorzio concorre, a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità del Comune di Bologna costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
Le imprese stabilite negli altri Stati, per la qualificazione alla gara, ai sensi dell’art. 62 del DPR 207/2010, presentano documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Per quanto riguarda i mezzi di prova, si applica l’art. 86 del Codice.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) Requisiti del gruppo di lavoro
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, gli incarichi sono espletati da professionisti iscritti negli appositi Xxxx, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
c1) lotto 1 – Progettazione e Direzione operativa degli impianti
Al fine di gestire la contemporaneità di più progettazioni e/o direzioni operative, si richiede di indicare , a pena di esclusione, almeno n. 3 distinti professionisti, in possesso delle specializzazioni e/o abilitazioni previste dalla legge.
Il concorrente, in sede di offerta, dovrà altresì indicare un Responsabile tecnico di riferimento, anche coincidente con uno dei soggetti sopra indicati.
Per maggiori dettagli, si rinvia al relativo Capitolato prestazionale.
c2) lotto 2 – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Al fine di gestire la contemporaneità di più prestazioni, si richiede di indicare, a pena di esclusione, almeno n. 3 distinti professionisti in possesso delle specializzazioni e/o abilitazioni necessarie per legge, in particolare in possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 smi; Il concorrente, in sede di offerta, dovrà altresì indicare un Responsabile tecnico di riferimento, anche coincidente con uno dei soggetti sopra indicati.
Per maggiori dettagli, si rinvia al relativo Capitolato prestazionale.
c3) lotto 3 – Supporto al Rup nello sviluppo di metodi e strumenti BIM ed Elaborazioni grafiche digitali.
Si richiede di indicare, a pena di esclusione, almeno 1 professionista, in possesso delle specializzazioni e/o abilitazioni necessarie per legge, anche ai sensi delle Norme UNI 11337-7.
Il concorrente, in sede di offerta, dovrà altresì indicare un Responsabile tecnico di riferimento, anche coincidente con il soggetto sopra indicato.
Per maggiori dettagli, si rinvia al relativo Capitolato prestazionale.
La specificazione delle rispettive pertinenti qualificazioni professionali/abilitazioni/estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale, sono da indicare nella domanda di partecipazione; per i suddetti soggetti non debbono sussistere le condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente disciplinare.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Non richiesti per partecipare alla gara di cui trattasi.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Per il lotto 1:
d) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Categoria e ID delle opere | Corrispondenz a l. 143/49 | Importo delle opere in euro | Requisito minimo in euro |
IA.02 | III/b | Euro 1.000.000,00 | Euro 600.000,00 |
IA. 03 | III/c | Euro 900.000,00 | Euro 540.000,00 |
IA. 04 | III/c | Euro 800.000,00 | Euro 480.000,00 |
Per il lotto 2:
d) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Categoria e ID delle opere | Corrispondenz a l. 143/49 | Importo delle opere in euro | Requisito minimo in euro |
E.22 | I/b | Euro 1.000.000,00 | Euro 400.000,00 |
S.04 | IX/b | Euro 1.200.000,00 | Euro 480.000,00 |
IA. 03 | III/c | Euro 650.000,00 | Euro 260.000,00 |
Per il lotto 3:
d) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Categoria e ID delle opere | Corrispondenz a l. 143/49 | Importo delle opere in euro | Requisito minimo in euro |
E.22 | I/b | Euro 4.000.000,00 | Euro 2.400.000,00 |
E.08 | I/c | Euro 5.000.000,00 | Euro 3.000.000,00 |
S.04 | IX/b | Euro 3.000.000,00 | Euro 1.800.000,00 |
IA. 03 | III/c | Euro 1.500.000,00 | Euro 900.000,00 |
Il valore delle opere indicato nella tabella corrisponde alla stima del valore medio delle opere in relazione alle quali si prevede saranno affidati i singoli contratti applicativi.
Si precisa che i due servizi di punta richiesti per ognuna delle ID opere indicate nelle tabelle non sono frazionabili, pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo:
• ciascun servizio dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo;
• i due servizi di punta possono essere stati svolti anche da due diversi soggetti del raggruppamento.
Per i suddetti requisiti di capacità tecnica professionale si precisa quanto segue:
• per “servizi analoghi” si intendono servizi di progettazione e/o direzione lavori effettuati nei confronti di committenti pubblici o privati di qualsiasi livello ivi comprese gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione stessa. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti debitamente formalizzate in un elaborato sottoscritto dal progettista e attestata, approvata e validata dalla relativa stazione appaltante con indicazione del relativo importo e le categorie di lavori aggiuntivi;
• non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie, ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
• ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell’ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;
• i servizi, svolti per committenti pubblici o privati, sono valutabili se iniziati, eseguiti e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Servizi iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la "quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento;
• nel caso il servizio sia relativo ad attività di progettazione, non è rilevante la mancata realizzazione dei lavori relativi;
• qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copie di contratti e/o fatture relative al servizio prestato.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copie di contratti e/o fatture relative al servizio prestato.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ambito di ciascun lotto, i requisiti di cui al punto 7.1 lett. c) relativa all’iscrizione all’Albo/possesso delle diverse specializzazioni e/o abilitazioni necessarie/richieste, sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che ciascuno dei due servizi non è frazionabile e, pertanto, dovrà essere stato svolto integralmente da un unico componente del raggruppamento medesimo.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. d) in relazione alle prestazioni che intende eseguire.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di cui ai punti 7.1 lett. c), c1) e c2), relativi alle diverse specializzazioni e/o abilitazioni necessarie/richieste, sono posseduti dai relativi professionisti indicati come repsondabili delle diverse prestazioni.
I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2 L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene , a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, si provvederà a comunicarlo al concorrente, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista/dei professionisti incaricati.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
10. GARANZIA PROVVISORIA:
Lotto 1: in riferimento alla sola attività di progettazione, la garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.
In riferimento all’attività di direzione operativa degli impianti (lotto1), la garanzia provvisoria è dovuta nella misura di seguito descritta:
1)in ragione delle prestazioni che possono essere oggetto dei singoli contratti applicativi, viene richiesta una garanzia provvisoria in misura pari al 2% dell’importo di euro 310.000,00 (importo a base di gara
stimato per le prestazioni inerenti la direzione operativa) e precisamente di importo pari ad €
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
6.200
2)una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
Lotto 2: La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
In riferimento all’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la garanzia provvisoria è dovuta nella misura di seguito descritta:
1) in ragione delle prestazioni che possono essere oggetto dei singoli contratti applicativi, viene richiesta una garanzia provvisoria in misura pari al 2% dell’importo di euro 320.000,00 (importo a base d’asta stimato per le prestazioni inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) e precisamente di importo pari ad € 6.400 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2)una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
Lotto 3: La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Unicredit Banca S.p.A., 40121 Xxxxxxx (XX), Xxx Xxx Xxxxx, x. 0 (Cod. IBAN: IT 73 X 02008 02435 000010693390).
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità attualmente in vigore. Le istruzioni dettagliate sono pubblicate sul sito dell’ANAC: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxx uti e allegano la ricevuta ai documenti di gara
Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
LOTTO 1 | 9426079676 | Euro 140,00 |
LOTTO 2 | 9426105BE9 | Euro 140,00 |
LOTTO 3 | 9426133307 | Euro 70,00 |
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate dalle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili sul sitohttp://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.
L’offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 03/11/2022. Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore
economico, salvo diverse indicazioni dell'operatore stesso verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.
Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disguido o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
Il Comune si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione all'indirizzo internet xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/ nella sezione "Bandi e avvisi altri enti" dedicata alla presente procedura, sul SATER, nonchè sul profilo del Committente (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx) nella sezione “Bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.
Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, sono rese dal rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti penali o dei procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
E’ facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.
Stante le suddette modalità di sottoscrizione dei documenti di gara/offerta si chiede - anche ai fini di celerità di procedimento in relazione a eventuali richieste di accesso agli atti - di NON allegare alla documentazione di gara copia di documenti di identità dei sottoscrittori, se non espressamente richiesti dal presente disciplinare di gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a tre giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta “Documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, fermo restando che non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nelle buste Tecnica ed Economica.
E' facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica:
- il/i lotto/i di interesse cui intende partecipare;
- per ciascun lotto a cui intende partecipare: la forma singola o associata con la quale partecipa (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per ogni lotto di interesse, con riferimento ai professionisti di cui al punto 7.1 lett. c), che compongono il gruppo di lavoro, il concorrente indica il nominativo, la data di nascita, il codice fiscale, l’iscrizione al relativo albo professionale e/o il possesso degli ulteriori requisiti necessari per l’espletamento delle relative prestazioni.
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune
nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il documento "Domanda di partecipazione" deve essere regolarmente bollato (euro 16,00) e la comprova potrà avvenire:
1. mediante scansione del modello "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorente/eligenda mandataria;
2. in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate – Interpello n. 956-571/2018, mediante autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa.
Si precisa che in caso la domanda non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, preferibilmente mediante compilazione del modello strutturato presente sul SATER (le eventuali consorziate/retiste/ausiliarie indicate quali esecutori preferibilmente utilizzando il modello “DGUE Altri Soggetti” messo a disposizione dalla stazione appaltante), secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta “Documentazione Amministrativa”.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c- quater), f-bis), f-ter), ed L) Codice;
1bis. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. B, del DGUE (art. 80, comma 4, del Codice), dichiara eventuali gravi violazioni in materia di imposte, tasse, contributi previdenziali anche se NON definitivamente accertate;
(il concorrente dovrà dichiarare le eventuali violazioni gravi agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse o dei contributi previdenziali, ancorchè non definitivamente accertate e di importo non inferiore a 35.000 euro: elencare le violazioni, le eventuali impugnazioni e/o l’intervenuta estinzione/pagamento/assunzione di impegno al pagamento dei debiti tributari/previdenziali);
2. dichiara i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il “Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Bologna”, allegato alla documentazione di gara, approvato con determinazione dirigenziale P.G. 285457 dell’8/10/2014 e successivamente modificato con determinazione dirigenziale P.G. 384486 del 17/11/2016;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e scaricabile/visualizzabile sul profilo del committente nella sezione "il Comune", sottosezione "Servizi" al seguente link: Codice Comportamento (approvato con Delibera di Giunta PG.n.328983/2013, Prog.n.327/2013, nella seduta del 23 dicembre 2013, e successivamente modificato nella seduta di Giunta del 10/06/2014, Progr. n. 132/2014 P.G. 170006/2014) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. autorizza la stazione appaltante, in caso di accesso agli atti da parte di altri partecipanti alla gara, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, limitatamente alle parti coperte da segreto tecnico/commerciale, il rilascio di copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale: in tale ultimo caso la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; inoltre dovranno essere puntualmente indicate le parti riservate, non essendo consentito un diniego generalizzato;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o che abbiano depositato la domanda di cui all’art. 161, sesto comma, del citato R.D. 267/1942:
10. dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase):
a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di
……………… nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267;
b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di nonché dichiarazione attestante:
di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell’art 186bis comma 5 lett a) del
X.X. 000/0000 l’operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (da allegare all'interno della busta “documentazione amministrativa”).
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, GEIE o reti di cui al punto 5, nn. I, II, III, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- limitatamente ai punti 1, 1bis, 2, 5, 6, 9 e 10, nel caso di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; in caso di avvalimento anche dall’ausiliaria.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, dovranno preferibilmente essere rese utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante (Modello Dichiarazioni Integrative al DGUE) oppure, in alternativa, sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
11. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, recante anche il nominativo dell’ausiliaria;
12. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
13. per i lotti 1 e 2: documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
14. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
Nel caso studi associati
15. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
16. al fine di una più agevole lettura e verifica, 1 tabella, relativa ai servizi di cui al paragrafo 7.3, lettera d), recanti l'elenco dei servizi eseguiti, almeno fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti, e composte delle seguenti colonne: committente - descrizione sommaria - periodo di esecuzione - individuazione classe/categoria di cui al DM 17/6/2016 - importo dei lavori - tipo del servizio - soggetto che ha svolto il servizio;
17. al fine di una celere e collaborativa conclusione del procedimento, ma NON A PENA DI ESCLUSIONE, la documentazione indicata al punto 7.3 lettera d), comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a e b, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA
Nell’ambito di ciascun lotto, la “Busta tecnica” dovrà contenere i documenti di seguito indicati, da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma:
• n. 1 relazione illustrativa descrittiva di max di 10 facciate, numerate in formato A4, carattere Arial 11, con un numero di righe non superiore a 35 (trentacinque) per pagina, contenenti anche eventuali immagini;
• eventuali allegati richiamati nella suddetta relazione.
Non sono computati nel numero di pagine le copertine e gli eventuali sommari.
Relativamente agli aspetti formali di presentazione delle suddette relazioni/elaborati/ schede/documentazione sopraindicati (inerenti ad es. il numero di schede e/o i formati), si precisa che i medesimi sono indicativi e non tassativi fermo restando l’assoluta opportunità del rispetto dei medesimi.
L’adeguatezza dell’elaborato sarà giudicata anche in relazione alla chiarezza, completezza e conformità dello stesso a quanto richiesto dal Disciplinare di gara.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L’offerta tecnica deve essere formulata nel rispetto delle caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica nonché delle prescrizioni di cui al realtivo Capitolato descrittivo prestazionale, PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.
Tutta la documentazione allegata all'interno della “Busta Tecnica" NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica, PENA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
La “busta economica”, da allegare su SATER - secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/) - per ciascun lotto al quale si intende partecipare, dovrà contenere gli elementi di seguito indicati:
a) ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara.
Verranno prese in considerazione due cifre decimali.
L’offerta economica è sottoscritta digitalmente - secondo le modalità previste dal sistema SATER – dai medesimi soggetti indicati per la sottoscrizione della domanda, di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ciascun lotto del presente appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Lotto 1,2,3: la valutazione dell’offerta, per ciascun lotto di partecipazione, sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
punteggio | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Per ciascun lotto, il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi discrezionali, il cui coefficente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
LOTTO 1:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | CRITERI MOTIVAZIONALI |
DELL’OFFERTA TECNICA | (elencati in ordine di importanza in relazione a ciascun elemento di valutazione) | |
A. PROFESSIONALITÀ e ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA desunta da max 3 servizi analoghi | 30 | Saranno ritenute premianti le seguenti circostanze: 1. i servizi illustrati dimostrano esperienze pregresse in relazione a tutte le competenze oggetto di affidamento; 2. i servizi illustrati sono stati eseguiti dai professionisti indicati come responsabili delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro (tale circostanza dovrà essere espressamente riportata ed |
evidenziata all’interno della relativa relazione). | ||
B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA desunte dalle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico | 30 | Saranno ritenute premianti le seguenti circostanze: 1. Efficacia nel sistema di interazione con la committenza durante l’esecuzione del contratto; 2. sistema di verifica interno per controllo dei documenti prodotti e gestione delle comunicazioni |
C. Criteri Premianti di cui al D.M. 11/10/2017 (CAM) | 10 (Tabellare) | Presenza tra i professionisti indicati quali responsabili delle prestazioni, di un esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato/i da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente |
PUNTI DISPONIBILI PER OFFERTA TECNICA | 70 |
LOTTO 2:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | PUNTI MAX | CRITERI MOTIVAZIONALI (elencati in ordine di importanza in relazione a ciascun elemento di valutazione) |
A. PROFESSIONALITÀ e ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA desunta da max 3 servizi analoghi | 30 | Saranno ritenute premianti le seguenti circostanze: 1. i servizi illustrati dimostrano esperienze pregresse in relazione a tutte le competenze oggetto di affidamento; 2. i servizi illustrati sono stati eseguiti dai professionisti indicati come responsabili delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro (tale circostanza dovrà essere espressamente riportata ed |
evidenziata all’interno della relativa relazione). |
B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA desunte dalle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico | 40 | Saranno ritenute premianti le seguenti circostanze: 1. Fase di progettazione: precisione, esaustività ed efficacia delle descrizione delle tematiche principali, in particolare efficienza delle modalità di interazione /integrazione con il gruppo di progettazione; 2. Fase di esecuzione: precisione, esaustività ed efficacia delle descrizione delle tematiche principali, in particolare efficienza delle modalità di interazione /integrazione con il gruppo di D.L. e Imprese coinvolte |
PUNTI DISPONIBILI PER OFFERTA TECNICA | 70 |
LOTTO 3:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA | PUNTI MAX | CRITERI MOTIVAZIONALI (elencati in ordine di importanza in relazione a ciascun elemento di valutazione) |
A. PROFESSIONALITÀ e ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA desunta da max 3 servizi analoghi | 40 | Saranno ritenute premianti le seguenti circostanze: 1. i servizi illustrati dimostrano esperienze pregresse in relazione a tutte le competenze oggetto di affidamento; 2. i servizi illustrati sono stati eseguiti dai professionisti indicati come responsabili delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro (tale circostanza dovrà essere espressamente riportata ed |
evidenziata all’interno della relativa relazione). | ||
B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA desunte dalle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico | 30 | Saranno valutate: 1. la qualità metodologica tecnica e strumentazioni utilizzate per effettuare rilievi da restituirsi anche in BIM, la definizione dei requisiti tecnici minimi per l’informatizzazione e relativa interoperabilità dei modelli informativi; 2. le risorse umane ulteriori che si indicheranno per lo svolgimento dell’incarico - con indicazione dei ruoli – e le relative esperienze, nel rispetto anche delle Norme UNI 11337 e UNI ISO 21502; |
PUNTI DISPONIBILI PER OFFERTA TECNICA | 70 |
Soglia di sbarramento
Per ciascuno dei 3 lotti, ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento, pertanto i concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche solo qualora abbiano raggiunto un punteggio tecnico complessivo non inferiore a punti 30 sui 70 massimi assegnabili.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Nell’ambito di ciascuno lotto, nel caso i concorrenti siano pari o superiori a 3 (tre), per ciascuno dei criteri di natura qualitativa, si procederà alla valutazione attraverso il metodo del confronto a coppie, così come di seguito descritto:
1) per ogni confronto, ciascun commissario utilizzerà una tabella "triangolare", con un numero di righe e di colonne pari al numero dei concorrenti ammessi alla valutazione meno uno, tabella nella quale con le lettere A,B,C,D,(...)"N" sono rappresentate le offerte di ogni concorrente;
2) ciascun Commissario confronterà (a due a due) le offerte di tutti i concorrenti procedendo, per ogni confronto, a individuare quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima;
3) al termine di tutti i suddetti confronti si procederà come segue: per ciascuno dei criteri di valutazione previsti per ciascun lotto , si procederà a trasformare in coefficienti variabili tra 0 ed 1 la somma dei valori attribuiti dai singoli Commissari, attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che avrà ottenuto la somma maggiore e procedendo proporzionalmente (interpolazione lineare) per gli altri concorrenti.
4) Nell’ambito del lotto 1, per il criterio C, tabellare, il punteggio è assegnato sulla base della presenza o assenza, nell’offerta tecnica, della figura professionale indicata. In particolare: n. 1 esperto CAM = punti 10.
Nell’ambito di ciascuno lotto, nel caso i concorrenti siano inferiori a 3 (tre), per ciascuno dei criteri di natura qualitativa, si procederà alla valutazione attraverso il seguente metodo: media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, variabili tra zero e uno.
Per ciascuno dei lotti, terminata l’attribuzione dei coefficienti ai criteri di valutazione qualitativi di cui al punto 18.1, la Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta tecnica, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio.
Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica, per ciascuno dei 3 lotti, sarà dato dalla seguente formula:
Pt(a)=Sn [Wi *V(a)i]
dove:
Pt(a) | = | Punteggio Tecnico complessivo |
n | = | Numero totale degli elementi qualitativi |
Wi | = | Peso o punteggio attribuito all’elemento (i); |
V(a)i | = | Coefficiente, variabile tra zero e uno e individuato come sopra specificato, della prestazione dell’offerta (a)rispetto all’elemento (i) |
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Per ciascuno dei lotti, l’offerta economica è espressa in termini di ribasso unico percentuale.
In relazione a ciascun lotto, è attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la lormula con interpolazione lineare
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
In relazione a ciascun lotto, il punteggio complessivo finale sarà attribuito mediante il metodo aggregativo-compensatore, applicando la seguente formula:
Pi = PTi + 20 x Ci dove:
Pi = punteggio finale attribuito al concorrente i-esimo;
PTi = punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente i-esimo;
Ci = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo.
Si precisa che i calcoli saranno effettuati con tutti i decimali. I punteggi parziali e finali saranno calcolati tramite SATER e risulteranno arrotondati alla seconda cifra decimale
Si procederà esternamente alla piattaforma solo in caso di malfunzionamento/errore di impostazione della piattaforma medesima.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica, che attivata esclusivamente in modalità virtuale, tra mite la piattaforma Sater, salvo diversa comunicazione, avrà luogo il giorno 04/11/2022 alle ore 10:00 e vi si potrà partecipare collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta pubblica, la quale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicazione sulla piattaforma SATER nonché PUBBLICATI, sul profilo del Committente (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx) nella sezione “Bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi. Parimenti gli orari/date delle successive sedute pubbliche (e/o le riprese di sedute sospese) saranno comunicati ai concorrenti tramite comunicazione sulla piattaforma SATER nonché PUBBLICATI, sul profilo del Committente (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx) nella sezione “Bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi.
L’Autorità di Xxxx procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta.
L’Autorità di Xxxx procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 (in relazione all'esame della documentazione Amministrativa, nei casi previsti dalla vigente normativa, si procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER, all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al sistema stesso. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione);
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 5 D.Lgs 50/2016. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo della piattaforma SATER, all’indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al SATER. Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei
requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis D.Lgs 50/2016 entro i successivi cinque giorni, nonché pubblicato sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, in tutte le fasi di gara, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare tutte le comunicazioni previste all'art. 76 del d.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante si riserva quanto segue:
in relazione al numero delle offerte e/o all’esigenza di contenere i tempi della presente procedura di affidamento, ci si riserva di procedere alla c.d. inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del Codice, procedendo all'esame ed alla valutazione innanzitutto delle offerte tecniche, a seguire di quelle economiche e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che risulterà primo in graduatoria.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice -unica per tutti i lotti - è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, fatto salvo l’eventuale ricorso all’inversione procedimentale, l’Autorità di Xxxx procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, attivata esclusivamente in modalità virtuale, salvo diversa comunicazione, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate, che potranno avvenire anche tramite collegamento da remoto, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto
18.1 e ne comunica i nominativi all’Autorità di Xxxx che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nell’ambito di ciascun lotto, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
Nell’ambito di ciascun lotto, in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all’Autorità di Gara le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Documentazione Amministrativa e Tecnica;
- presentazione di offerte plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Nell’ambito di ciascun lotto, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che, nell’ambito di ciascun lotto di partecipazione, ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e in relazione ai lotti 1 e 2, tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
Dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC nonché, per i lotti lotto 1 e 2, all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’accordo quadro non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
Qualora ricomprese, nell’oggetto dell’accordo quadro, anche attività di progettazione, la polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Al contratto di cui trattasi verranno applicati i disposti in materia di anticipazione previsti per legge.
Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di accordo quadro.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei due lotti in proporzione al relativo valore.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali (indicativamente ammontanti ad euro 2.274,00 per i lotti 1 e 2 ed euro 1.634,00 per il lotto 3 conteggiati sull’importo posto a base di gara nell’ambito di ciascun lotto), gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’autorità competente per le procedure di ricorso avverso la procedura di gara è il Tribunale Amministrativo per l’Xxxxxx-Romagna – Sez. Bologna, Xxx Xxxxxxx X'Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx XX Termini ricorso: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione/conoscenza dell’atto impugnato.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonchè l'esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno, cosi come dettagliatamente indicato nella "informativa al trattamento dati" dettagliata nella modulistica allegata al presente documento:
· trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
· conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalita del presente procedimento presso l’UI Gare e Appalti del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 6 – Torre C – Piano 6° – 00000 Xxxxxxx; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.
Titolare del trattamento dei dati personali e il Comune di Bologna, con sede in xxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bologna e la società LepidaSpA (xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
Il Capo Area Autorità di Gara Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxxx
Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.